diritto di autore

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1 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ........................................................................... 3

1.1 DECALOGO REDATTO DA CLEAREDI ...................................................................................................................... 8

2 SVILUPPI FUTURI .............................................................................................................................................12

2.1 IL FAIR USE ....................................................................................................................................................12

2.1.1 Commento e critica ..........................................................................................................................13

2.1.2 Parodia ............................................................................................................................................13

2.1.3 In Italia ............................................................................................................................................14

2.2 CREATIVE COMMONS .......................................................................................................................................16

2.3 OPEN SOURCE ................................................................................................................................................20

2.4 CONSIDERAZIONI A VALLE DELLA TRATTAZIONE SUL DIRITTO DI AUTORE .........................................................................21

2.4.1 Utilizzo di un’opera ..........................................................................................................................23

2.4.2 Copiare CD e DVD ............................................................................................................................23

2.4.3 Banca dati sul materiale didattico ....................................................................................................23

2.4.4 Citazioni ..........................................................................................................................................24

2.4.5 Ricerca in internet ............................................................................................................................24

2.4.6 Pubblicazioni sul sito della scuola (o su un blog) ...............................................................................24

2.4.7 Video registrati alla TV, acquistati o noleggiati .................................................................................25

2.4.8 Testi e immagini non realizzati dalla scuola ......................................................................................25

2.4.9 Testi e immagini realizzati da un docente/studente in seno all’attività didattica ...............................26

2.4.10 Opere di allievi .................................................................................................................................26

2.4.11 Banca dati sul materiale didattico ....................................................................................................27

2.4.12 Diritto morale (1) .............................................................................................................................28

2.4.13 Diritti di utilizzazione economica (2) .................................................................................................29

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1.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La giurisprudenza applicabile:

Legge 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della

Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e,

successivamente, Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su

Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.

Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove

norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n.

206.

Si propone uno stralcio della legge, per quelle parti che possono risultare particolarmente

interessanti per gli enti scolastici.

Art.1)

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che

appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della

Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa

esecutiva con legge 20.6.78, n. 399.

Art.2)

In particolare sono comprese nella protezione:

1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta

quanto se orale.

2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)

3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od

altrimenti.

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4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti

figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all'industria, sempreché il loro

valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate.

5) I disegni e le opere dell'architettura.

6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, sempreché non si tratti di semplice

documentazione (...)

7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia,

8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di

creazione intellettuale dell’autore (…)

Art. 3)

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parte di opere che hanno carattere di

creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine

letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le

antologie, le riviste ed i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e

senza pregiudizio del diritto d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art.4)

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni

di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da

una all'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni o le aggiunte che costituiscono un

rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le

variazioni non costituenti opera originale..

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di

discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali attività, e purché

non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico, la riproduzione non può superare la misura determinata dal

regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

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Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla

menzione del titolo dell'opera, dai nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del

traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.(...)

Rendere l’azienda o l’ente corresponsabile del reato in materia di diritto d’autore, era una

richiesta da tempo veniva avanzata da più parti. Infatti per gli autori ed editori diventa un

mancato guadagno la prassi adottata da studenti e docenti di non acquistare i testi e di

fotocopiarli, eludendo quindi i diritti di autori.

Viene punito non solo l’utilizzo attraverso copie cartacee, ma anche attraverso l’utilizzo digitale

come la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti

telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno protetta o di parte di

essa.

Questa norma vuole tutelare l’interesse economico dell’autore di un’opera di ingegno, sia esso

un testo scritto, un software, un’opera d’arte. Se l’opera è protette da diritto d’autore e viene

diffusa e messa a disposizione senza del pubblico in libera circolazione, l’autore sarebbe

defraudato delle sue aspettative di guadagno. Proprietà commerciale (1)

Infatti utilizzare un’opera di proprietà altrui per ricavarne guadagno senza riconoscere il giusto

compenso all’autore costituisce un reato perseguibile.

Anche se l’opera viene diffusa e utilizzata, non per scopi commerciali, quindi senza trarne

profitto, ma non viene citato l’autore, oppure utilizzata deformandone l’opera stessa, l’evento

costituisce offesa all’onore e alla reputazione dell’autore. Proprietà morale (2)

Nelle scuole e da parte degli operatori, sia studenti che docenti, è un aspetto sottovalutato,

infatti è pratica comune utilizzare parti di opere per definire dispense didattiche , oppure

utilizzare file che transitano nel server della scuola, sia per utilizzo didattico da parte dei

docenti, sia per utilizzo ludico da parte degli allievi.

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Non bisogna pensare solo ai testi didattici, ma anche a file musicali o video coperti da diritti di

autore. Se gli allievi hanno libero accesso al server e alla rete internet possono “scaricare”

musica senza riconoscere i diritti di autore e archiviarli sul server.

In questo caso se l’ente non ha predisposto opportuni controlli per impedire tale evento può

essere ritenuta corresponsabile. Se i file sono di utilità per l’ente, questo ricade nella 231,

altrimenti se sono per utilizzo personale del singolo allievo o anche docente, per suo personale

consumo, ricadono nei reati generali, di cui il singolo attore del reato è direttamente

responsabile, l’ente e il suo rappresentante legale diventano responsabili per mancato

controllo, culpa il vigilando..

Il diritto di autore si applica anche a condotte di importazione, distribuzione, vendita,

detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “piratati”. La

legge tutela i software in generale e le banche dati.

La norma viene applicata non solo quando si ricava un profitto, per es. vendo un programma

piratato, ma anche quando si ha lucro, nel senso che utilizzo a scopi lavorativi, programmi non

originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Con le tecnologie a disposizione, internet, file digitali, che consentono facilmente il “copia

incolla” di parti di testo, facendoli risultare di produzione originale i docenti e i dirigenti possono

correre il non trascurabile rischio di sanzioni penali e amministrative gravi.

La letteratura forense propone casi in cui un docente sia stato multato per aver pubblicato sul

suo sito didattico immagini di opere di noti artisti (Picasso, Kandinsky...), perché queste

manipolazioni non sono consentite né in rete, che usufruisce di un pubblico vasto, ma

neanche in classe, dove il pubblico è decisamente inferiore come numero.

Genericamente si può prescrivere a tutti gli operatori che utilizzare un’opera, o parte di essa,

per qualunque scopo che non sia privato, richiede un esplicito permesso all'autore o all'editore,

regola che vale anche per le immagine e per i suoni. Il non rispetto della norma sul diritto di

autore fa correre agli enti di formazione e ai loro responsabili notevoli rischi. Le sanzioni penali

e amministrative previste per chi viola le norme sul diritto d'autore sono significative e

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comprendono contravvenzioni (con un minimo di 103 euro per ogni opera o parte di opera

riprodotta illecitamente) e la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per poter effettuare manipolazioni di testi altrui senza incorrere in sanzioni si propone il

decalogo redatto dal CLEAredi

che definisce alcuni punti importanti per la riproduzione, tramite fotocopiatura,

scannerizzazione e pubblicazione in rete di materiali didattici.

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1.2 Decalogo redatto da CLEARedi

1) Ogni riproduzione di un’opera dell’ingegno deve essere esplicitamente

autorizzata.

Se dovete fotocopiare, scannerizzare, pubblicare in Internet, includere in una piattaforma e-

learning, dei materiali didattici dovete avere un espicito permesso dell'autore o di chi ha

ricevuto dall'autore questi diritti, come spesso è l'editore.

Cfr. art. 12 Legge sul diritto di autore

2)Se il materiale didattico è prodotto ad hoc da un docente,

o da un altro vostro collaboratore, ciò non lo rende meno “protetto” dalla legge. Quando un

docente vi consegna propri materiali per un corso, vi autorizza a distribuirli in quel corso. Se è

vostra intenzione riutilizzarli in un secondo momento, dovete acquisire regolarmente il diritto di

farlo, attraverso opportune clausole nel contratto con il docente. Più in generale è opportuno

considerare che un contratto con un docente, specie se in contesti di e-learning o di

formazione mista, spesso deve comprendere clausole relative al diritto di autore. Se acquisito

dal docente dei diritti di autore, sui relativi compensi questi potrà usufruire delle relative

agevolazioni fiscali.

Sulle agevolazioni fiscali cfr. art. 3, comma IV, lettera a)DPR 633/72 e art. 53, comma II, lettera b9 e 54, comma II, DPR 917/86.

3)Quando un docente vi consegna dei materiali, è vostro obbligo usare la massima diligenza

nel controllare che siano effettivamente originali o che comunque il docente abbia il diritto

di autorizzarvi a riprodurli. E’ inoltre opportuno chiedere al docente di dichiararvi formalmente

che egli ha effettivamente il diritto ad autorizzarvi, inserendo anche in questo caso una

clausola nel contratto in cui vi manlevi dalle conseguenze che vi potranno derivare se ha

dichiarato il falso.

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4) Ricordate che l’autore di un materiale didattico ha sempre anche i diritti morali sull’opera

prodotta, in particolare, il diritto all’integrità e alla paternità dell’opera. Pertanto, ricordate che

non potete modificare i testi del docente ( o di altro fornitore di contenuti), neanche per

adattarli ad un diverso contesto, se non in accordo con l’autore. E dovete sempre citare

correttamente e chiaramente gli autori del materiale che distribuite.

Cfr. art. 70 Legge sul diritto di autore

5) Può capitare che il materiale prodotto da un docente contenga al suo interno opere di terzi.

Ciò è lecito anche in assenza di una autorizzazione esplicita solo laddove si tratti di citazioni,

per cui una parte assai breve di un’opera, tale da non costituire concorrenza all’opera stessa,

viene utilizzata da un autore per meglio illustrare il proprio pensiero. Va precisato che la

riproduzione deve essere sempre accompagnata “dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi

dell’autore, dell’editore e, in caso di traduzione, del traduttore” e deve essere nei limiti

giustificati dal fine illustrativo della citazione stessa; la riproduzione, inoltre, non dovrà

costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

Cfr. art. 70 legge sul diritto di autore

6) Ponete particolare attenzione alla riproduzione di immagini e suoni. Anche laddove siamo

inseriti nel contesto di un’opera testuale, immagini e suoni hanno un loro peculiare regime di

gestione dei diritti. Il più delle volte è utile rivolgersi alla SIAE per cercare di chiarire eventuali

dubbi.

http://www.siae.it/olaf_av-asp e http://www.siae.it/musica.asp

7)Se dovete riprodurre opere già edite da altri, è possibile che i diritti che vi servono siano

nella disponibilità dell’editore e non più, o non solo, dell’autore. Anche se il docente che vi

propone di riprodurre l’opera ne è l’autore, è possibile che abbia ceduto in esclusiva il diritto di

riproduzione al suo editore. E’ quindi opportuno controllare con la dovuta attenzione questo

aspetto.

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8)Se dovete fotocopiare una parte di un libro o di una rivista per un corso organizzato dal

vostro docente, dovete sempre chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti. La legge prevede

infatti che si possa fotocopiare senza autorizzazione esplicita (e sempre pagando un diritto)

fino al 15% di un libro o di un fascicolo di rivista solo per uso personale o didattica. Se voi

fate delle fotocopie per altri scopi, anche didattiche ma con fini commerciali, non lo state

facendo per vostro uso personale e dunque dovete chiedere esplicito permesso all’autore o

all’editore. Per evitare di dover ricercare, per ogni opera da riprodurre, i soggetti cui

appartengono i diritti, ricerca che può essere molto complessa, esistono società di gestione

collettiva dei diritti di riproduzione delle opere letterarie che gestiscono ampi repertori di

opere. In Italia l’AIDRO (Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere

dell’ingegno) svolge questo ruolo, con un repertorio di opere sia italiane sia straniere, ottenute

in gestione tramite accordi bilaterali con consorelle straniere.

Cfr. art. 68 Legge sul diritto di autore.

9)Se dovete trattare in forma digitale la riproduzione di opere già edite dovete chiedere agli

aventi diritto un permesso speciale per ciascun atto di trasformazione e distribuzione che

intendete fare. Così, aver acquisito il permesso di fotocopiare un testo non dà il diritto di

scannerizzarlo e successivamente stamparlo. Per quanto il risultato possa essere simile, per

poter procedere in questo secondo caso dovete chiedere un permesso specifico per la

scannerizzazione e un altro permesso per la stampa. E se volete mettere lo stesso contenuto

in una vostra piattaforma e-learning dovete chiedere un ulteriore permesso specifico, anche se

già avete il permesso di scannerizzare e stampare a richiesta. E così via. AIDRO propone

alcuni contratti – per ora a livello sperimentale – per la gestione di alcuni diritti digitali.

10) E’ importante ricordare che il non rispetto di queste semplici regole fa correre agli enti di

formazione e ai loro responsabili notevoli rischi. Le sanzioni penali e amministrative previste

per chi viola le norme sul diritto di autore sono significative e comprendono contravvenzioni

(con un minimo di 103 euro per ogni opera o parte di opera riprodotta illecitamente) e la

reclusione da sei mesi a tre anni. L’eventuale malleva di terzi può attenuare le conseguenze

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economiche per azioni intentate in sede civile, non già allontanare la responsabilità in sede

penale.

Cfr. art. 171-ter e 174-bis Legge sul diritto di autore.

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1.3 Sviluppi futuri

Questo per quanto riguarda la legislazione strettamente in Italia, anche se si stanno evolvendo

le situazioni, tanto da assumere approcci che vengono dall’esperienza anglosassone, come il

fair use e le creative commons.

1.4 Il fair use

Il fair use è il diritto di utilizzare materiale protetto da copyright senza autorizzazione o

pagamento in alcune circostanze, specialmente quando i benefici culturali o sociali dell'uso

sono predominanti, oppure quando la caratteristica del lavoro che si sta svolgendo richiede

necessariamente l’utilizzo di una porzione di lavoro altrui. Non si applica quando l’utilizzo di

parte di lavoro altrui aumenta la commercializzazione del proprio lavoro.

Nel suo senso più elementare, il fair use si riferisce all'utilizzo di materiale protetto da copyright

per uno scopo limitato o di trasformazione, nel senso che con l'aiuto del materiale originale, un

nuovo lavoro è stato creato.

Il fair use è un principio in base alla convinzione che si ha il diritto di utilizzare liberamente

porzioni di materiale protetto da copyright a scopo di commento, di critica o di parodia. Ad

esempio, se si vuole criticare un romanziere, si dovrebbe avere la libertà di citare una parte del

lavoro del romanziere senza chiedere il permesso.

In assenza di questa libertà, i proprietari di copyright potrebbe soffocare qualsiasi commento

negativo sul loro lavoro.

E’ importante che si tratti di uso corretto che si quando la copia è fatta per un periodo limitato

con il chiaro intento di poter commentare, criticare, o creare una parodia di un lavoro protetto

da copyright. Tale uso può essere fatto senza il permesso del proprietario del copyright. In

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altre parole, il fair use è una difesa nei confronti di un reclamo di violazione del copyright. Se

l'uso si qualifica come un uso corretto, allora non può essere considerato una violazione

illegale.

Nella legislazione americana dove viene definito il fair uso, si ha molta difficoltà nel definire un

uso corretto, in quanto non ci sono regole universali, ma dipendono dalla soggettività del

giudice. In ogni caso si parla di uso corretto quando si invoca l’uso per commento/critica, o

parodia.

Queste disposizioni sono in accordo con quanto definito nei paragrafi precedenti, in particolare

con il decalogo de Claredi, al punto 5, con le citazioni si esprime un concetto simile al fair use.

1.4.1 Commento e critica

Se si vuole commentare o criticare un lavoro protetto da copyright, quando si fanno le

recensioni dei libri o di un’opera musicale , si può avere la necessità di riprodurre una parte del

testo per dare valore alle proprie argomentazioni, in questo caso si può invocare il fair use,

oppure se - per esempio, scrivere una recensione del libro - i principi fair use consente di

riprodurre una parte del lavoro per raggiungere lo scopo. Oppure riassumere un articolo

medico per scrivere un articolo giornalistico o inglobare alcuni passi di un testo in una

dispensa didattica. Nella logica del fair use iesiste anche il principio che l'artista originale può

beneficiare della recensione e che il materiale originale rafforzerà la recensione stessa.

1.4.2 Parodia

Una parodia è un lavoro che mette in ridicolo il lavoro di un altro, di solito ben noto lavoro,

imitando in modo comico. Ovviamente si deve prendere una parte del lavoro originale e

trasformarlo, anche in modo bizzarro per renderlo comico.

Il materiale originale deve essere di solito ben noto in modo che questo funzioni, e l'uso

estensivo del materiale originale è di solito consentito.

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1.4.3 In Italia

Non essendo una legislazione chiara e definita in Italia, si comprende che le controversie

siano sempre in agguato, infatti il titolare del copyright può non ritenere che tale uso sia solo di

commento, anche ne è stato fatto un uso che viola i suoi diritti, morali e/o commerciali, e la

controversia può essere risolta solo in tribunale. Purtroppo la valutazione è spesso molto

soggettiva.

La legislazione Italiana ha definito l'art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede il

diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi

opera per scopi di critica, di discussione e di

insegnamento, «nei limiti giustificati da tali finalità e

purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; inoltre se

effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica finalità illustrative e fini non

commerciali».

Inoltre con la legge n°2/08, art. 2, si è aggiunto all'art. 70 il comma 1-bis: "È consentita la

libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa

risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non

sia a scopo di lucro."

In Italia non esiste il

principio di fair use,

nonostante questo sia

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stato riconosciuto dal

senato della repubblica

un parallelo tra la nostra

normativa e quella

statunitense.

Citiamo dall' Atto del Senato18/10/2007

"Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 047 all'Interrogazione 4-01271" a firma del

Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci:

quanto poi all'opportunità di “introdurre anche in Italia, in materia di diritto d'autore, il principio

del fair use, si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni

aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», è stato

modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, il testo oggi vigente di tale

disposizione, che è quello sopra sintetizzato, riproduce nella sostanza la disciplina

statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come

rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: - finalità e caratteristiche dell'uso

(natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); - natura dell'opera tutelata; -

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ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; - effetto

anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere anche

nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.

Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano in materia del diritto

d'autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi

dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell'area del copyright anglosassone”.

1.5 Creative commons

Creative Commons (CC) è un'organizzazione non profit con sede a San Francisco (USA)

dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo

pubblici in maniera legale. Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel

pieno rispetto delle leggi esistenti.

L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons

(CC).

Chi detiene dei diritti di autore può scegliere di rilasciare la sua opera con una licenza di

Creative Commons, che si

pone a metà strada fra le

licenze con a riferimento ad

un copyright (tutti i diritti riservati), sigla C, e quelle di pubblico dominio (nessun diritto

ridervato), sigla PD.

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Le licenze Creative

Commons, sigla C, (alcuni

diritti riservati) permettono ai creatori di scegliere e

comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Le

licenze forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di

condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori.

L'autore di un programma o opera in genere potrebbe ad esempio distribuire gratuitamente e

sotto una licenza Creative Commons per un certo periodo di tempo, beneficiando di una

pubblicità gratuita fra gli utenti e dei contributi apportati dalla comunità, dopodiché potrebbe

legittimamente revocare la licenza e iniziare una distribuzione commerciale dell'opera. Se si diffonde un'opera perché la licenza lo consente (nel caso delle Common Creative,

appunto) bisogna tenere presente che il suo autore ha il diritto all’integrità dell’opera (cioé il

diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la

reputazione dell’autore).

I diritti d'autore si dividono in diritti morali e in diritti patrimoniali. L'autore può decidere di

rinunciare a quelli patrimoniali (come nel caso di una pubblicazione Creative Commons) ma

non può rinunciare a quelli morali che sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale

cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore verso un editore,

non pregiudica il diritto morale che ne è comunque indipendente).

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Le licenze creative

commons richiedono che

siano rispettate le seguenti

condizioni:

Attribuzione (by):

Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio) in modo che sia possibile

attribuirne la paternità.

Non uso commerciale (nc)

Chiunque può riprodurre, trascrivere, eseguire e distribuire purché non a scopo di lucro,

attribuendo sempre la paternità come definito nel primo attributo. Tuttavia le limitazioni sullo

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sfruttamento economico dell'opera sono limitate al settantesimo anno solare dopo la morte

dell'autore.

Non opere derivate (nd)

Non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa

Condividi allo stesso modo

Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere rilasciata secondo le stesse

condizioni scelte dall'autore originale.

« Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere

creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od

artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli

adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. »

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Dalla combinazione delle quattro condizioni precedenti si ottengono le sei licenze pubbliche

Creative Commons:

Attribuzione

Attribuzione - Non opere derivate

Attribuzione - Non Commerciale

Attribuzione - Condividi allo stesso modo

Attribuzione - Non opere derivate, Non commerciale

Attribuzione - Non commerciale, Condividi allo stesso modo

1.6 Open source

In informatica, open source (termine inglese che significa sorgente aperto) indica un software

i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono il libero

studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato

mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso.

L'open source ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori

geograficamente distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto.

Alla filosofia del movimento open source si ispira il movimento open content (contenuti aperti):

in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un software ma

contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Wikipedia è un chiaro esempio dei

frutti di questo movimento. Attualmente l'open source tende ad assumere rilievo filosofico,

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consistendo di una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo, che

l'open source si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza.

1.7 Considerazioni a valle della trattazione sul diritto di autore

L’autore del presente testo, prestato alla editoria, è essenzialmente e prioritariamente un

consulente, cioè un professionista che ha deciso di prestare la sua opera per aiutare e

sostenere dal punto di vista organizzativo le società in generale e gli enti formativi in

particolare.

Pertanto in questa sede non riesce ad abdicare dal suo ruolo e si permette quindi una piccola

digressione consulenziale che spero sia gradita.

Per quanto riguarda l'insegnamento a scuola, per legge i docenti godono di alcuni privilegi in

materia di diritti d'autore, vale a dire che possono fruire delle opere a tariffe speciali – tuttavia

non gratuitamente né illimitatamente. Questo vale per le scuole pubbliche. Salvo poche

eccezioni, le disposizioni si applicano per analogia anche alle scuole private. Ci si riferisce al

caso più eclatante di licenze software per uso didattico.

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Si riportano alcuni consigli tratti da “Pubblicare e

scaricare da Internet

Qualche riflessione”

– seconda edizione,

maggio 2010.

Cancelleria dello

Stato, Area della comunicazione e della documentazione. Consiglio a tutti gli

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operatori della scuola di scaricare da internet questo fascicolo molto istruttivo. Per una lettura

più approfondita si rimanda al testo in forma integrale.

1.7.1 Utilizzo di un’opera

Per utilizzare un’opera occorre il consenso dell’autore. La legge però prevede delle importanti

eccezioni:

Utilizzazione nell’ambito privato: l’utente, se utilizza l’opera a scopo privato (cioè non

commerciale),

tra parenti o amici (per amici si intende due o tre persone molto legate tra loro, e non ad

esempio tutti i compagni di classe) non deve chiedere alcuna autorizzazione e l’autore non ha

diritto ad alcun compenso.

Utilizzazione a scopo didattico: il docente (o i suoi allievi) che vuole sfruttare un’opera per le

attività scolastiche può utilizzarla liberamente senza chiedere il consenso. Per riprodurre (copiare) un’opera

però è obbligatorio versare un compenso all’autore ed è vietato riprodurla per intero se questa è disponibile

in commercio (ad esempio film, canzoni ecc.); è possibile copiarne solo estratti.

Utilizzazione per informazione interna: all’interno dell’istituto scolastico è possibile, senza chiedere il

consenso, riprodurre (copiare) esemplari di opere a scopo di informazione o di documentazione; è però

necessario versare un compenso all’autore e anche in questo caso è vietato riprodurre l’opera per intero.

1.7.2 Copiare CD e DVD

Prestare (gratuitamente) dei CD o DVD a compagni di classe è consentito; se invece in

cambio si chiede del denaro, l’autore ha diritto a un compenso (quindi senza il suo consenso e

senza pagare i diritti non si può fare).

Non pone alcun problema la conversione di un CD in mp3 per salvarlo sul proprio lettore mp3.

1.7.3 Banca dati sul materiale didattico

Pubblicare una banca dati con i titoli delle opere (ma non il contenuto) sull’Intranet della scuola

è consentito. Per la pubblicazione di testi integrali invece bisogna richiedere il consenso

dell’autore, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di

opera disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale).

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Sul sito Internet invece non si può pubblicare senza l’autorizzazione dell’autore.

1.7.4 Citazioni

Posso utilizzare nei miei lavori dei pezzi di testo scritti da qualcun altro?

Citare dei proverbi noti è possibile senza limitazioni.

Lo stesso discorso vale per gli autori che sono deceduti da più di 70 anni (come Leopardi,

Ariosto o

Dante).

In tutti gli altri casi è lecito citare un’opera solo se questa citazione serve da commento,

riferimento o dimostrazione. La citazione deve essere breve ed è obbligatorio indicare sempre

la fonte e l’autore (se

designato).

1.7.5 Ricerca in internet

È possibile utilizzare tutti i testi e le immagini che si scaricano da Internet per la didattica. Se

uno studente prepara una presentazione o una ricerca per la scuola, gli è quindi permesso

inserire i contenuti che ha trovato in Internet. Dovrà però sempre citare le fonti del materiale

che ha utilizzato. Non è consentito invece utilizzare questo materiale sul proprio sito web o su

quello della scuola.

1.7.6 Pubblicazioni sul sito della scuola (o su un blog)

In generale è importante distinguere tra le pubblicazioni sul server interno alla scuola

(Intranet) e la pubblicazione su Internet.

Il sito Intranet della scuola è a scopo didattico, e visto che è accessibile solo ad allievi e

docenti, tutto ciò che vi si pubblica è considerato una riproduzione per informazione interna a

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un istituto (in questo caso la scuola); citando l’autore e tenendo conto di alcune eccezioni, la

pubblicazione è possibile.

Non è invece possibile (senza il consenso dell’autore) la pubblicazione in Internet.

1.7.7 Video registrati alla TV, acquistati o noleggiati

Un docente può registrare programmi radio o televisivi per mostrarli agli allievi in classe. Non

può però salvarli integralmente sul sito interno alla scuola (Intranet);

è possibile unicamente pubblicare degli estratti di queste opere. Attenzione: un estratto non è

un film al quale sono stati tolti i titoli di testa o di coda!

Su Internet invece non è possibile alcuna pubblicazione, nemmeno di i estratti (a meno che i

video non siano stati realizzati dalla scuola stessa).

1.7.8 Testi e immagini

non realizzati

dalla scuola

Pubblicare testi o immagini sul sito interno della scuola è possibile; per quanto riguarda il sito

Internet al contrario non lo è, a meno che non si abbia il consenso dell’autore o siano protetti

da specifici diritti CC.

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1.7.9 Testi e immagini

realizzati da un

docente/studente

in seno all’attività

didattica

Se un’opera (testi, fotografie, filmati,…) viene realizzata da un docente (o da un dipendente

dello Stato) nell’ambito del suo lavoro, i diritti d’autore appartengono allo Stato (anche se

l’autore è il docente o il funzionario in questione).

1.7.10 Opere di allievi

Per pubblicare opere di allievi in Internet occorre la loro autorizzazione. Se l’allievo è

minorenne occorre il consenso dei genitori, altrimenti non si possono usare né le opere stesse

né loro estratti.

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1.7.11 Banca dati sul materiale didattico

Pubblicare una banca dati con i titoli delle opere (ma non il contenuto) sull’Intranet della scuola

è consentito. Per la pubblicazione di testi integrali invece bisogna richiedere il consenso

dell’autore, perché a scopo didattico non è consentito riprodurre integralmente esemplari di

opere disponibili in commercio (è permesso solo a scopo personale).

Sul sito Internet invece non si può pubblicare nulla senza autorizzazione dell’autore.

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1.7.12 Diritto morale (1)

Mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta

comunicazione agli altri delle sue opere.

I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione

dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non

pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente

dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può

sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici).

Nonostante l'inalienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni

della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne

la soppressione " (art 22.2 L. 633/41).

I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre

e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può

essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai

genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i

discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41).

Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà:

Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41)

L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente

indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non

sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce

plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione

dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o

pseudoanonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi

modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.

Il diritto all'integrità dell'opera.(art. 20 L. 633/41)

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L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a

conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela

non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che

ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico.

La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che

comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.

1.7.13 Diritti di utilizzazione economica (2)

I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono disciplinati della legge

sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22

aprile 1941 n. 633: secondo questo articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in

ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima

forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.

Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25

L. 633/41). Tale durata non vale in tutto il mondo ed è stata introdotta in Italia nel 1996.

I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in 3

categorie:

Diritti di riproduzione e distribuzione.

Diritti di comunicazione al pubblico.

Diritti di traduzione ed elaborazione.

Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di

uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1).