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DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE il concetto di proprietà „immateriale“ le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere dell‘ingegno fattispecie costitutiva i diritti dell‘autore: panoramica la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione i diritti connessi al diritto d‘autore le banche dati

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Page 1: DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE il concetto di proprietà immateriale le creazioni oggetto del diritto dautore: le opere dellingegno fattispecie costitutiva

DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE

il concetto di proprietà „immateriale“ le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere

dell‘ingegno fattispecie costitutiva i diritti dell‘autore: panoramica la gestione collettiva dei diritti esclusivi di

utilizzazione i diritti connessi al diritto d‘autore le banche dati

Page 2: DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE il concetto di proprietà immateriale le creazioni oggetto del diritto dautore: le opere dellingegno fattispecie costitutiva

SUPPORTOACQUISTO

TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO

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« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. »

Le Chapelier, 1791

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le creazioni oggetto del diritto d‘autore

artt.1 e 2 CUBart. 2575 c.c.art. 1 l.aut.

„opere di carattere creativo“

• che appartengono alla letteratura, alla musica,alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed alla cinematografia

qualunque ne sia il modo o la forma diespressione

• anche

programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale

di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo l‘apporto personale dell‘autore

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art. 9 n.2 TRIPS

la protezione del diritto d‘autore

copre

le espressioni e non le idee, i procedimenti, imetodi di funzionamento o i concetti

matematici in quanto tali“

caratterecreativo

dell‘opera

particolare rappresentazione

della realtà

originalità oindividualità dell‘opera

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fattispecie costitutiva

sorge con la creazione e spetta a titolooriginario all‘autore della stessa

estrinsecazione susupporto materiale

necessaria solo per opere coreografiche o pantomimiche

la protezione del diritto d‘autore

bollino SIAE

per controllare quantecopie siano state vendute

per distinguere leopere originarie

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dirittod‘autore

diritto esclusivo di utilizzare la

rappresentazione dell‘idea

dirittopatrimoniale

diritto morale

IRRINUNCIABILEINTRASMISSIBILEIMPRESCRITTIBILE

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il diritto patrimoniale dell‘autore

diritto esclusivo di utilizzare economicamente l‘opera in ogni forma

o modo, originale o derivato

RIPRODUZIONE

COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONENOLEGGIO E

PRESTITO

ELABORAZIONETRADUZIONEESECUZIONERAPPRESENTAZIONEECC.

DURATA DEI DIRITTI DI

UTILIZZAZIONEECONOMICA

di regola: 70 ANNI DOPO LA

MORTE DELL‘AUTORE

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PUBBLICO DOMINIO

poi

riproduzione ed altra utilizzazione sono libere

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la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione ESIGENZE

controllare la utilizzazionee la diffusione

ridurre i costi dellatransazione

SIAE

monopolio legale della gestionecollettiva di determinati diritti di utilizzazione

•rappresentazione esecuzione recitazione•radiodiffusione•riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate•ecc.autore comunque di regola

liberodi esercitare direttamente

i suoi diritti esclusivi

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L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993

1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie 1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie

accesciuta importanza economica delle industrie che accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)necessitano di „copyright protection“ (1.2.5)

assicurare il buon funzionamento del mercato comune assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)(discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2)

aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati.

1991 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratoreelaboratore

1992 1992 Direttiva su prestito e noleggioDirettiva su prestito e noleggio

1993 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione delDirettiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore diritto d’autore

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•1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi 1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione”nella società dell’informazione”

definizione di un ambito normativo chiaro definizione di un ambito normativo chiaro per lo per lo sviluppo della società dell’informazionesviluppo della società dell’informazione attraverso la libera attraverso la libera circolazione dei “servizi dell’informazione”circolazione dei “servizi dell’informazione”

punti chiave: digitalizzazione; differenza fra punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dell’autorearmonizzazione dei diritti morali dell’autore

1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati

EVOLUZIONE 1994-1996EVOLUZIONE 1994-1996

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2001 Direttiva 2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazionediritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico

armonizzazione della tutela giuridica armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di

comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni)

1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società 1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società dell’informazione (c.d. Follow-up)dell’informazione (c.d. Follow-up)

punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed armonizzare, con armonizzazione anche delle armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezionieccezioni; armonizzazione del ; armonizzazione del diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue eccezionieccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; ; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, compresi quelli forniti in rete)compresi quelli forniti in rete)

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Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di dirittod'autore e di diritti connessi, creando una maggiorecertezza del diritto e prevedendo un elevato livello diprotezione della proprietà intellettuale, promuoverànotevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici,segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché,più in generale, numerosi settori industriali e culturali.Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazionedi nuovi posti di lavoro.

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RIPRODUZIONE

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Cons. 6Senza un'armonizzazione a livello comunitario, laproduzione legislativa già avviata a livello nazionale inuna serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologichepuò generare differenze significative in materiadi protezione e, di conseguenza, restrizioni alla liberacircolazione dei servizi e prodotti che contengonoproprietà intellettuale o su di essa si basano, determinandouna nuova frammentazione del mercato internononché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenzeed incertezze normative diverrà più significativocon l'ulteriore sviluppo della società dell'informazioneche ha già incrementato notevolmente lo sfruttamentotransfrontaliero della proprietà intellettuale. Talesviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenzadi sensibili differenze e incertezze giuridiche inmateria di protezione potrebbe ostacolare la realizzazionedi economie di scala per i nuovi prodotti e servizicontenenti diritti d'autore e diritti connessi.

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(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritticonnessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livellodi protezione, dal momento che tali diritti sono essenzialiper la creazione intellettuale. La loro protezionecontribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creativitànell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttorie consumatori, nonché della cultura, dell'industria edel pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto chela proprietà intellettuale costituisce parte integrante deldiritto di proprietà.(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gliautori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere unadeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, comepure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gliinvestimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzionifonografiche, pellicole o prodotti multimediali eservizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sonoconsiderevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridicadei diritti di proprietà intellettuale per garantire ladisponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacenterendimento degli investimenti.

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CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONIArticolo 2 (Dir. 2001/29)Diritto di riproduzioneGli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;….

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DIRITTO DIRIPRODUZIONE

Art. 13 L.633/1941Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione

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Cons. 21, Dir. 2001/29La presente direttiva dovrebbe definire la portata degliatti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai varibeneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. Ènecessaria una definizione ampia di tali atti per garantirela certezza del diritto nel mercato interno.

Cons. 22, Dir. 2001/29 La diffusione della cultura non può essere veramentepromossa se non proteggendo rigorosamente i diritti elottando contro le forme illegali di messa in circolazionedi opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

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Cons. 32, Dir. 2001/29La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delleeccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e aldiritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni olimitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto diriproduzione. Tale elenco tiene debito conto dellediverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira,allo stesso tempo, a garantire il funzionamento delmercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivaread applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazionie ciò dovrebbe essere valutato al momento delriesame futuro della legislazione di attuazione.

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Cons.35; Dir. 2001/29 In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di dirittidovrebbero ricevere un equo compenso affinché sianoadeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere odei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalitàe l'eventuale entità di detto equo compenso sidovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbequello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari deidiritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari deidiritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò nonpuò comportare un pagamento specifico o a parte. Illivello dell'equo compenso deve tener pienamente contodella misura in cui ci si avvale delle misure tecnologichedi protezione contemplate dalla presente direttiva. Intalune situazioni, allorché il danno per il titolare deidiritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligodi pagamento.

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Cons.40, Dir. 2001/29Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o unalimitazione a favore di taluni organismi senza scopo dilucro, quali per esempio le biblioteche accessibili alpubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi.Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinaticasi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprenderel'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online» di opere o altri materiali protetti. La presente direttivanon deve pregiudicare la facoltà degli Stati membridi prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nelcaso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformementeall'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportunoincoraggiare la concessione di contratti o di licenze ditipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato taliorganismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

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Articolo 5 Dir. 2001/29Eccezioni e limitazioni…2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni olimitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 perquanto riguarda:a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso diqualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimentoavente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti,a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equocompenso;b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da unapersona fisica per uso privato e per fini né direttamente, néindirettamente commerciali a condizione che i titolari deidiritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazioneo meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo6 all'opera o agli altri materiali interessati;c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da bibliotecheaccessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archiviche non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale,diretto o indiretto;….

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…..5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

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CAPO VEccezioni e limitazioni

Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

(….)

Art. 681. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

responsabili dei centri o puntidi distribuzione biblioteche

EQUO COMPENSOAD AUTORI E EDITORI

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Art. 701. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

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Art. 71-sexies1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

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Art. 102-quater1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del lorofunzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

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Cons.23 Direttiva 2001/29La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormenteil diritto d'autore applicabile alla comunicazionedi opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso insenso lato in quanto concernente tutte le comunicazionial pubblico non presente nel luogo in cui esse hannoorigine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasitrasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, sufilo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altriatti.

Cons.25 Direttiva 2001/29(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

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COMUNICAZIONEAL PUBBLICO

memorizzazione

messa a disposizioneder server

richiestadi accesso

copia messa adisposizione

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contemporaneitàdel godimentodell‘opera

utenti nello stesso luogo

=

utenti inluoghi diversi

on demand

tempo sceltoindividualmente

luogo sceltoindividualmente

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Art.3 Dir. 2001/29Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compresoil diritto di mettere a disposizione del pubblico altrimateriali protetti1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivodi autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione alpubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa lamessa a disposizione del pubblico delle loro opere in manieratale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nelmomento scelti individualmente.

Art. 16 l.633/19411. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altrimezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

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(Cons.34 Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità diprevedere talune eccezioni o limitazioni in determinaticasi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico,o da parte di organismi pubblici quali le bibliotechee gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, percitazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, perfini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativie giudiziari).

Page 36: DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE il concetto di proprietà immateriale le creazioni oggetto del diritto dautore: le opere dellingegno fattispecie costitutiva

Cons.36 Dir. 2001/29Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.

PRINCIPIO diritto di comunicazione AUTORE

ECCEZIONI ELIMITAZIONI

da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi

oppure

altro

possono essere previste dagli Stati membri

CON O SENZA EQUO COMPENSO

a scopo didattico o scientifico

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Art. 5.3 Dir. 2001/29 Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni ai dirittidi cui agli articoli 2 e 3 - riproduzione e comunicazione di opere al pubblico - nei seguenti casi (…)n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;

biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archiviche non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto

Art. 71-ter L.633/1941E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

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DISTRIBUZIONE

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Diritto di distribuzione1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione alpubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui laprima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

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Autore

d.autore

d.autore

Paesi Bassi

d.autore

Germania

Regno Unito

C C

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(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro dellapresente direttiva include il diritto esclusivo di controllarela distribuzione dell'opera incorporata in unsupporto tangibile. La prima vendita nella Comunitàdell'originale di un'opera o di sue copie da parte deltitolare del diritto o con il suo consenso esaurisce ilcontenuto del diritto di controllare la rivendita di taleoggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersiesaurito in caso di vendita dell'originale o di suecopie da parte del titolare del diritto o con il suoconsenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggioe i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nelladirettiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cuialla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizionirelative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestitodi cui al capitolo I della direttiva suddetta.

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(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.

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i diritti connessi al diritto d‘autore

• attività intellettuale o imprenditoriale che - richiede sforzi e investimenti - merita di essere incentivata

• creazioni o prestazioni che posso essere copiate o riprodotte senza costo apprezzabile

modello di tutela è quellodel diritto d‘autore

sorge per effetto dellacreazione o realizzazione

diritto che ha ad oggetto la forma

insieme di facoltàesclusive di realizzazione

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PROTEZIONE DEIFONOGRAMMI

produttore delfonogramma

diritto esclusivo di riprodurretale disco e di distribuire gli esemplari

qualsiasi riproduzioneesclusivamente sonoradei suoni di una esecuzioneo di altri suoni

protezione

fissazione o registrazione dei suoniche costituiscono una determinataprestazione interpretativa

diritto

con la prima fissazione dei suonie con la realizzazione del supporto materiale

sorge

diritto al compenso perutizzazione secondarie(comunicazione al pubblicodel fonogramma, anche senzascopo di lucro)

oggetto

50 anni dallapubblicazione

durata

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PROTEZIONE DELLE EMISSIONIRADIOFONICHE E TELEVISIVE

diritto di sfruttare economicamente

le proprie emissioni mediante

ritrasmissione

fissazione delle emissioni su supporto materiale,riproduzione e distribuzione dei supporti

materiali recanti la registrazionedelle loro emissioni

protezione

50 anni dalla primaemissione del segnale

durata

chi ha svolto attività organizzativavolta diffusione radiofonica o televisiva

titolarità

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PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLIARTISTI O INTERPRETI O ESECUTORI

DIRITTO

impedire che la interpretazioni o esecuzionisvolte dal vivo vengano senza il loro consenso fissate su supporti o diffuse a distanza

autorizzare lo sfruttamento economico delleprestazioni fissate su fono-videogramma

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banche dati: tutela di diritto d‘autore

le banche di dati…intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

tutela di una particolaredisposizione del materiale, nondel materiale informativo inquanto tale

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Art. 64-quinquies1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

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Art. 64-sexies1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.…3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

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banche dati: tutela sui generis

se conseguimento,verifica e la

presentazionehanno richiesto un

investimento rilevanteOGGETTO:

il contenutoinformativo

15 ANNI

parti sostanziali

il costitutore della banca puòvietare a terzi la „estrazione“o il „reimpiego“

estrazione

trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma

reimpiego

qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme