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Polizza n.752/27/511785 pag. n. DEFINIZIONI Le Parti attribuiscono convenzionalmente ai termini che seguono i relativi significati: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione è il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile). Chirurgia stomatologica ricostruttiva gli interventi eseguiti per ricostruire strutture della bocca. Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione: CASSA MUTUA PRUNAS. Convenzioni vita convenzioni previdenziali individuali e collettive contraddistinte dai n. 885°-885K-910B-910C. Day hospital degenza diurna in istituto di cura che non comporta pernottamento, documentata da rilascio di cartella clinica. Day surgery intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna che non comporta pernottamento, documentato da rilascio di cartella clinica. Grandi Interventi Chirurgici sono quelli elencati all’art. 23 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, o altri che, per complessità o per tecniche operatorie adottate, siano ad essi equiparabili. Grave Malattia alterazione delle normali condizioni di salute dell’individuo, in conseguenza della quale si verificano gravi ed irreversibili turbe della funzione e/o struttura di uno o più organi. Per la presente polizza, sono considerate in garanzia le gravi malattie elencate nell’ art. 24. Indennizzo la somma dovuta dalla Società a termini di polizza in caso di sinistro. 1

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

DEFINIZIONI

Le Parti attribuiscono convenzionalmente ai termini che seguono i relativi significati:

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione è il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).

Chirurgia stomatologica ricostruttiva gli interventi eseguiti per ricostruire strutture della bocca.

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione: CASSA MUTUA PRUNAS.

Convenzioni vita convenzioni previdenziali individuali e collettive contraddistinte dai n. 885°-885K-910B-910C.

Day hospital degenza diurna in istituto di cura che non comporta pernottamento, documentata da rilascio di cartella clinica.

Day surgery intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna che non comporta pernottamento, documentato da rilascio di cartella clinica.

Grandi Interventi Chirurgici sono quelli elencati all’art. 23 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, o altri che, per complessità o per tecniche operatorie adottate, siano ad essi equiparabili.

Grave Malattia alterazione delle normali condizioni di salute dell’individuo, in conseguenza della quale si verificano gravi ed irreversibili turbe della funzione e/o struttura di uno o più organi.Per la presente polizza, sono considerate in garanzia le gravi malattie elencate nell’ art. 24.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società a termini di polizza in caso di sinistro.

Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. E’ considerato tale anche l’infortunio dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza anche grave o subito in stato di malore, vertigine o incoscienza.

Intervento chirurgico interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, nonché diatermocoagulazione, tecnica laser o criotecnica.

Intervento chirurgico ambulatoriale intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio medico chirurgico e senza rilascio di cartella clinica.

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Istituto di cura l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonchè colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Nucleo familiare il coniuge ed i figli fiscalmente a carico purché conviventi, come risultanti dallo stato di famiglia. Per figli fiscalmente a carico si intendono: i figli con età non superiore a 18 anni o a 26 anni se studenti.

Paradontopatie si intendono le patologie che colpiscono l’apparato di sostegno del dente.

Personale infermieristico addetti preposti all’assistenza e forniti di specifico diploma.

Polizza il documento che prova l’assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Ricovero degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento.

Rischio la possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto Quota delle spese liquidabili a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare delle spese stesse, che rimane a carico dell’Assicurato.

Sinistro il ricovero, il day hospital, il day surgery, l’intervento chirurgico ambulatoriale, verificatosi in conseguenza di uno degli eventi previsti dalle prestazioni assicurative.Per data di sinistro s’intende il primo giorno di ricovero o del day hospital o del day surgery o dell’intervento chirurgico ambulatoriale.Per la garanzia Alta diagnostica , il sinistro è il singolo esame o serie di esami se prescritti contemporaneamente.

Società Alleanza Toro SpA – marchio TORO.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I premi vengono trattenuti ai singoli Soci aderenti mensilmente o sullo stipendio del MAE o tramite delega bancaria, fermo restando il frazionamento semestrale del premio e la relativa registrazione a cassa.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 - Durata del contratto e proroga del contratto

Il contratto ha la durata di anni quattro e in mancanza di disdetta data da una delle Parti contraenti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per la durata di un anno e così via di anno in anno.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto di indennizzo la Società, previa informazione al Presidente della Cassa Mutua Prunas, ha facoltà di far cessare l’assicurazione nei confronti della persona cui la denuncia si riferisce e anche di risolvere il contratto con preavviso di 60 giorni tenendo a disposizione della Contraente la parte del premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dalla legge o dalla polizza sono dovuti alla società oltre alle rate di premio scadute e rimaste

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insoddisfatte anche il premio relativo al periodo annuo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONERIMBORSO SPESE SANITARIE

Art. 9 – Assicurati

L’assicurazione è prestata nei confronti dei Soci della Cassa Mutua Prunas del Ministero degli Affari Esteri suddivisi nei seguenti gruppi:

A) - SOCI NON ADERENTI CONVENZIONI VITA B) – SOCI ADERENTI CONVENZIONI VITA SENZA ESTENSIONE AL NUCLEO FAMILIAREC) - CONIUGI ADERENTI CONVENZIONI VITA SENZA ESTENSIONE AL NUCLEO FAMILIARED) - SOCI ADERENTI CONVENZIONI VITA CON ESTENSIONE AL NUCLEO FAMILIAREE) - SOCI E RELATIVI CONIUGI ADERENTI CONVENZIONI VITA CON ESTENSIONE AL NUCLEO FAMILIAREF) – FIGLI DEI SOCI A CONVIVENTI MA NON FISCALMENTE A CARICOG) – FIGLI DEI SOCI B-C-D-E CONVIVENTI MA NON FISCALMENTE A CARICO

A maggior precisazione degli Assicurati sopraindicati, l’assicurazione è operante, purchè in regola con i pagamenti:

per quei Soci e relativi coniugi che siano posti in pensione per raggiunti limiti di età (cioè 65 anni) purché abbiano aderito alle Convenzioni vita;

per quei Soci e relativi coniugi che siano o non siano posti in pensione non per raggiunti limiti di età purché abbiano aderito alle Convenzioni vita e si impegnino a versare regolarmente i premi fino al compimento del loro 65° anno di età sia per la presente polizza che per la polizza Vita, attuativa delle Convenzioni vita;

per i dipendenti M.A.E. comandati a prestare servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche o posti temporaneamente fuori ruolo purché iscritti regolarmente alla Prunas da almeno un anno;

per i coniugi superstiti purché paghino i premi relativi alla categoria di appartenenza (A-C-E);

per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche comandati a prestare servizio presso il M.A.E. purché iscritti regolarmente alla Prunas da almeno un anno;

per i dipendenti della Cassa Mutua Prunas; l’adesione minima del Socio alla presente polizza è pari alla durata del presente

contratto (scadenza 30.12.2014).

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate; per l’identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei registri o dei libri di amministrazione del Contraente.

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Art.10- RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO E RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

Oggetto della garanzia

La Società in caso di intervento chirurgico effettuato in regime di ricovero (compreso Day Surgery) o di ricovero senza intervento chirurgico (compreso Day Hospital), resi necessari da infortunio, malattia, parto, aborto spontaneo o post-traumatico, assicura, sino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza e fermi i limiti indicati al successivo articolo 11, il rimborso delle seguenti spese sanitarie sostenute dall’Assicurato :

A nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero per:esami, accertamenti diagnostici e visite mediche effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il successivo ricovero;

B durante il ricovero, per:a) onorari dell’équipe medica;b) diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi

terapeutici e le endoprotesi;c) rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche, trattamenti

fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;d) assistenza infermieristica privata.

In alternativa al rimborso delle spese di ricovero, l’Assicurato può optare per la corresponsione di un’indennità giornaliera, per ciascun giorno di ricovero, pari a € 50,00 elevata a:

€ 75,00 in caso di Gravi Malattie, fino ad un massimo di 60 giorni (operante per i soci di età non superiore a 75 anni appartenenti alle categorie B – C – D – E ed i figli della categoria G);

€ 100,00 in caso di Grande Intervento Chirurgico, fino ad un massimo di 90 giorni.

Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano un solo giorno.

C trasporto in ambulanza

D nei 90 giorni successivi al ricovero per: esami, accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni

mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero o l’intervento chirurgico.

In caso di trapianto di organo, sono comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato.

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

La garanzia opera anche in caso di:1 intervento chirurgico ambulatoriale e di ricoveri per interventi chirurgici riguardanti

cataratta, gastroscopia e/o colonscopia. In questo caso la Società, fermi i limiti riportati nel successivo articolo 12, rimborsa esclusivamente le spese previste al punto B) che precede.

2 Chemioterapia oncologica e radioterapia tumorale, effettuate sia ambulatorialmente che in regime di Day Hospital

In caso di decesso dell’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, avvenuto in luogo diverso dalla sua abituale residenza, la Società rimborsa le spese per il trasporto della salma fino al 50% delle spese sostenute e documentate con il limite di € 1.000,00.

Art. 11 - ALTA DIAGNOSTICA

Oggetto della garanzia

Nel caso di prestazione sanitaria al di fuori o indipendente da un ricovero la Società rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio per:

Risonanza Magnetica Nucleare, Scintigrafia, TAC, Angiografia, Pet.

La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma di:

€ 800,00 per persona e per anno assicurativo per i soci appartenenti alle categorie B, C e G

€ 1.500,00 per nucleo e per anno assicurativo per i soci appartenenti alle categorie D e E

Le spese indennizzabili saranno risarcite previa detrazione di uno scoperto del 25% delle spese stesse, con il minimo di € 50, per ciascuna richiesta di rimborso per ciascun assicurato, per accertamenti relativi alla stessa patologia.

Tale estensione di garanzia vale per le persone di età non superiore ai 75 anni ed appartenenti alle categorie B)-C)-D)-E) ed i relativi figli assicurati nella categoria G)

Art. 12 – Limiti di risarcimento

La Società rimborsa le spese sanitarie di cui al punto B) del precedente articolo 10 - RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO E RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO - Oggetto della garanzia, con i seguenti limiti:

Per i Soci della categoria A) ed i relativi figli assicurati nella categoria F):

a) fino a € 2.000,00 nei casi di ricovero per: parto cesareo, interventi chirurgici riguardanti appendiciti, adenoidi, tonsille, varici, ernie, emorroidi;

b) fino a € 700,00 nei casi di parto senza taglio cesareo o di interventi chirurgici ambulatoriali;

c) fino a € 1.200,00 nei casi di ricovero per interventi chirurgici di cataratta e per interventi chirurgici eseguiti tramite gastroscopia e/o colonscopia;

d) fino a € 150,00 in caso di ricovero del neonato entro i suoi primi 30 giorni di vita;e) in caso di ricovero in struttura privata che non abbia dato luogo ad intervento

chirurgico:

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

- fino a € 350,00 onnicomprensivi per ciascun giorno di degenza;- fino a € 500,00 onnicomprensivi per ciascun giorno di degenza in caso di

patologie tumorali o degenza in terapia intensiva.

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

Per i Soci della categoria B)-C)-D)-E) ed i figli assicurati nella categoria G):

f) fino a € 3.000,00 nei casi di ricovero per parto cesareo;g) fino a € 1.000,00 nei casi di ricovero per parto senza taglio cesareo;h) fino a € 1.700,00 nei casi di ricovero per interventi chirurgici di cataratta e per

interventi chirurgici eseguiti tramite gastroscopia e/o colonscopia;i) fino a € 2.000,00 nei casi di ricovero per interventi chirurgici riguardanti

appendiciti, adenoidi, tonsille, varici, ernie, emorroidi, ragadi anali;j) fino a € 800,00 nei casi di interventi chirurgici ambulatoriali;k) fino a € 300,00 in caso di ricovero del neonato entro i suoi primi 30 giorni di vita;l) in caso di ricovero in struttura privata che non abbia dato luogo ad intervento

chirurgico: fino a € 350,00 onnicomprensivi per ciascun giorno di degenza; fino a € 500,00 onnicomprensivi per ciascun giorno di degenza in caso di grave

malattia o degenza in terapia intensiva per i soci di età non superiore ai 75 anni; fino a € 500,00 onnicomprensivi per ciascun giorno di degenza in caso di

patologie tumorali o degenza in terapia intensiva per i soci di età superiore ai 75 anni;

Sulle prestazioni di cui al precedente art. 10 verrà applicato uno scoperto del 25% con il minimo, per ciascuna richiesta di rimborso, di:

€ 500,00 per i Soci delle categorie B-C-D-E ed i relativi figli della categoria G € 750,00 per i Soci della categoria A ed i relativi figli della categoria F.

Lo scoperto non sarà applicato:- sulle prestazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) del presente

articolo;- qualora l’Assicurato si sia avvalso, in forma diretta o indiretta, del Servizio Sanitario

Nazionale;- in caso di grande intervento chirurgico.Art. 13 – Somme assicurate – Premi – Regolazione del premioLa Società assicura il rimborso delle spese sanitarie indicate all’art. 10, sino alla concorrenza dei massimali sottoindicati [Tabella 1], salvo quanto previsto per le singole prestazioni di cui alle lettere da a) a j) del precedente art. 12, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nel periodo assicurativo annuo per: ciascuno dei soci appartenenti ai gruppi A, B, C, F e G il nucleo familiare dei soci appartenenti ai gruppi D ed ETabella 1

Soci appartenential Gruppo:

MASSIMALIPREMIO LORDO ANNUO

Ricovero eintervento senza

ricovero

Grande InterventoChirurgico (art. 23)

A 25.000,00 25.000,00 Per persona 106,80

B e C 30.000,00 60.000,00 Per persona 336,00*

D 45.000,00 90.000,00 Per nucleo

9

Polizza n.752/27/511785 pag. n.

928,80*E 100.000,00 200.000,0

0Per nucleo 1.072,80*

F 20.000,00 20.000,00 Per persona 240,00

G 20.000,00 20.000,00 Per persona 276,00

* i premi indicati per le categorie B,D,E sono comprensivi della quota base di cui al gruppo APer i Soci che abbiano raggiunto il 65° anno di età e che abbiano aderito all’estensione dell’età assicurata sino al 90° anno di età la Società assicura il rimborso delle spese sanitarie indicate all’art. 10, sino alla concorrenza dei massimali sottoindicati [Tabella 2], salvo quanto previsto alle singole prestazioni, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nel periodo assicurativo annuo per: ciascuno dei soci appartenenti ai gruppi A), B), C), D) per il Socio e l’eventuale coniuge appartenenti al gruppo E)

Tabella 2

Gruppi Età

MASSIMALIPREMIO LORDO ANNUO

Ricovero eintervento senza ricovero

Grande Intervento

Chirurgico (art. 23)

A

65°-75° 30.000,00 60.000,00

€ 564,00 per il Socio

€ 664,00 per il coniuge

75° - 80° 20.000,00 20.000,00

80° - 90°

Diaria giornaliera € 50,00 con un massimo di 30 gg.

per sinistro e per anno assicurato

20.000,00

B e C

65°-75°

30.000,00 60.000,00

Per persona € 384,00

75° - 80°

20.000,00 20.000,00

80° - 90°

Diaria giornaliera € 50,00 con un massimo di 30 gg.

per sinistro e per anno assicurato

20.000,00

D

65°-75°

45.000,00 90.000,00

Per persona € 564,00

75° - 80°

30.000,00 30.000,00

80° - 90°

Diaria giornaliera € 75,00 con un massimo di 30 gg.

per sinistro e per anno assicurato

30.000,00

E 65°-75°

100.000,00 200.000,00 € 804,00 con massimale per

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

persona€ 984,00 con

massimale per due persone

75° - 80°

45.000,00 45.000,00

80° - 90°

Diaria giornaliera € 100,00 con un massimo di 30 gg.

per sinistro e per anno assicurato

45.000,00

N.B.: il massimale per il Grande Intervento Chirurgico delle tabelle che precedono è da intendersi come massimale totale e non come aggiuntivo a quello per il Ricovero e l’Intervento senza ricovero.Per gli assicurati di cui alla tabella 2) sono comprese in garanzia sino al compimento del 75° anno di età sia le gravi malattie (art. 10) che l’alta diagnostica (art. 11)

Il premio risultante dal conteggio esposto in polizza, calcolato in base ai premi unitari suindicati applicati al numero dei Soci appartenenti a ciascun gruppo, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base ad elementi di rischio variabili per i soli Soci della categoria A) e per le altre categorie degli Assicurati viene pagato direttamente dai Soci aderenti, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 60 giorni dal termine dell’annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute nel numero dei Soci appartenenti a ciascun gruppo.Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.In caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo (eccetto la sostituzione con altro contratto soggetto a regolazione), se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 14 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa

La garanzia decorre, ai sensi dell'art. 3 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Per i Soci di cui al gruppo A) ed i relativi figli assicurati nella categoria F): - per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione;- per le malattie: dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;- per l’aborto terapeutico: dal 90° giorno successivo a quello di effetto

dell'assicurazione;- per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla decorrenza della

garanzia: dal 365° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

- per il parto e le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio: dal 365° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Per i Soci di cui ai gruppi B),C),D),E) ed i relativi figli assicurati nella categoria F):

- per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione;- per le malattie: dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;- per l’aborto terapeutico: dal 90° giorno successivo a quello di effetto

dell'assicurazione;- per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla decorrenza della

garanzia: dal 120° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione;- per il parto e le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio: dal 180° giorno

successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Per l’aborto spontaneo o post-traumatico, la garanzia è operante – con il termine di aspettativa di 60 giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione.Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:- dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i

massimali da quest'ultima previsti;- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori

somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 15 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:a) l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla

stipulazione della polizza;b) interventi eseguiti per la presenza di difetti di rifrazione degli occhi

(ipermetropia – miopia – astigmatismo), indipendentemente dalle cause che possono aver comportato la necessità dell’intervento;

c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere;d) gli infortuni derivanti da atti dolosi dell'Assicurato (compresi, invece, gli infortuni

cagionati da colpa grave);e) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di

psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;f) l’aborto volontario non terapeuticog) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o

stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);h) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando

non siano rese necessarie da infortunio;i) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, l) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici

dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

m) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.

Art. 16 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali.L’assicurazione cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche (alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali). In tal caso non può essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il manifestarsi delle suddette malattie, premi che verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 17 - Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni.Tuttavia per le persone che raggiungano tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.A far data dal 30.12.2010, l’età massima di ingresso nelle categorie B, C, D ed E è di 60 anni.Nei confronti solo ed esclusivamente degli assicurati già aderenti alle Convenzioni vita alla data del 30/12/2006 ed appartenenti ai gruppi B, C, D ed E indicati all’art. 9 che precede e che non abbiano aderito all’estensione a 90 anni dell’età assicurata, il limite di età è elevato a 75 anni, alle condizioni previste per i Soci del gruppo A) indicato all’art. 9 che precede e con un massimale annuo per persona di € 15.000,00.

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

Per i Soci appartenenti alla categoria A (iscritti alla data del 30.12.2010) indicati nell’art. 9 che precede, il limite di età è elevato a 90 anni alle condizioni indicate di seguito:

1. Richiesta scritta inviata entro il 30.06.2011 chi non ha compiuto 55 anni potrà aderire (senza compilazione del

questionario sanitario) passando ad una categoria di soci volontari (B-C-D-E); chi si trova tra i 55 anni compiuti ed i 60 anni non compiuti potrà aderire

(previa compilazione del questionario sanitario) passando ad una categoria di soci volontari (B-C-D-E);

chi si trova tra i 60 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti potrà aderire (senza compilazione del questionario sanitario) pagando i premi della categoria A) delle tabelle 1) e 2) del precedente art. 13 e sottoscrivendo contestualmente una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare;

chi ha più di 65 anni potrà aderire (previa compilazione del questionario sanitario) pagando i premi della categoria A) della tabella 2) del precedente art. 13 e sottoscrivendo contestualmente una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare;

2. Richiesta scritta inviata dopo il 30.06.2011 chi non ha compiuto 60 anni potrà aderire (senza compilazione del

questionario sanitario) passando ad una categoria di soci volontari (B-C-D-E) e sottoscrivendo contestualmente una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare.

chi ha più di 60 anni potrà aderire (con compilazione del questionario sanitario) pagando i premi della categoria A) delle tabelle 1) e 2) del precedente art. 13 e sottoscrivendo contestualmente una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare.

Per i Soci appartenenti alle categorie B, C, D ed E (iscritti alla data del 30.12.2006) indicati all’art. 9 che precede, il limite di età è elevato a 90 anni alle condizioni indicate di seguito:

3.Richiesta scritta inviata entro il 30.06.2011 chi non ha compiuto 65 anni ed è ancora in servizio attivo potrà aderire (senza

compilazione del questionario sanitario); chi ha compiuto 65 anni ed è ancora in servizio attivo potrà aderire (con

compilazione del questionario sanitario)  a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare;

il coniuge del socio iscritto alla categoria D) che ha compiuto 60 anni ma non ancora 65 anni potrà aderire (senza compilazione del questionario sanitario) a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 e che il nucleo familiare passi alla categoria superiore E); il coniuge del socio iscritto alla categoria D) che ha compiuto 65 anni potrà aderire (con compilazione del questionario sanitario)  a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00;

4.Richiesta scritta inviata dopo il 30.06.2011 chi non ha compiuto 65 anni ed è ancora in servizio attivo potrà aderire (senza

compilazione del questionario sanitario) a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare;

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

chi ha compiuto 65 anni ed è ancora in servizio attivo potrà aderire (con compilazione del questionario sanitario)  a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare;

Il coniuge del socio iscritto alla categoria D) che ha compiuto 60 anni ma non ancora 65 anni potrà aderire (con compilazione del questionario sanitario) a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 e che il nucleo familiare passi alla categoria superiore E); il coniuge del socio iscritto alla categoria D) che ha compiuto 65 anni potrà aderire (con compilazione del questionario sanitario)  a condizione che sottoscriva una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00;

5.chi è iscritto alle categorie B-C-D-E alla data del 30.12.2010 e non ha fatto alcuna scelta alla data del 30.06.2011, in caso di dimissione e successiva iscrizione alla polizza malattia Prunas per potere aderire all'estensione a 90 anni dovrà sempre sottoscrivere una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare (per le regole sulla compilazione del questionario sanitario, vale quanto detto nei punti   che precedono )

6.Dal 30.12.2010 i Soci Prunas nuovi iscritti alla presente polizza saranno assicurati sino a 90 anni alle seguenti condizioni:

chi non ha compiuto il 60° anno di età non dovrà compilare il questionario sanitario e potrà iscriversi alle categorie B, C ,D ed E pagando i premi della categoria scelta di cui alle tabella 1) e 2) del precedente art. 13;

chi ha compiuto il 60° anno di età dovrà compilare il questionario sanitario e potrà iscriversi alla categoria A) pagando i relativi premi delle tabelle 1) e 2) del precedente art. 13 e sottoscrivendo contestualmente una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intende assicurare.

 7.I soci iscritti alle categorie B-C-D-E attualmente posti in pensione per

qualsiasi motivo potranno aderire alla estensione sino a 90 (previa compilazione del questionario sanitario solo per le persone che non hanno compiuto il 65° anno di età)  a condizione che sottoscrivano una polizza di capitalizzazione di € 10.000,00 per ogni persona che intendono assicurare. 

Art. 18 - Movimentazione Assicurati

Fermo restando che l'assicurazione non è operante per le persone che si trovino nelle condizioni di non assicurabilità di cui al precedente Art. 16, per le persone che, acquisito il diritto all'assicurazione o venuto meno lo stesso in corso di annualità assicurativa, entrano in garanzia dopo la data di effetto della polizza o escono prima della scadenza annuale della medesima, deve essere corrisposto:

- l'intero premio annuo, se il periodo assicurato nell'annualità è pari o superiore a 180 giorni;

- il 50% del premio annuo, se il periodo assicurato nell'annualità è inferiore a 180 giorni.

Art. 19 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi

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In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi del ricovero.L'Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia conforme all’originale della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 20 – Documentazione sanitaria

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’Assicurato od ai suoi eredi, a termini della presente polizza, a guarigione avvenuta e/o cura ultimata e comunque entro 40 giorni dalla presentazione della completa documentazione, salvo richiesta di integrazione della documentazione da parte della Società.Tale documentazione dovrà essere costituita da copia conforme della cartella clinica completa o per i ricoveri avvenuti all’estero documento equipollente, da certificati medici, dalle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato, da idonea certificazione di iscrizione alla Prunas e di appartenenza all’organico del personale impiegatizio dello Stato che presti servizio presso le sedi del M.A.E. (o di ex appartenenza per quei Soci che siano in pensione), da fotocopia di un documento di identità e dall’indicazione del proprio codice fiscale.Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi.La suddetta documentazione dovrà essere presentata in duplice copia (originale e copia).

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, all’eventuale cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 21 - Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

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Art. 22 - Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

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Art. 23 – Elenco Grandi Interventi Chirurgici

CARDIOCHIRURGIABypass aorto coronarici multipli (C.E.C. – Circolazione Extra Corporea)Bypass aorto coronarico singolo (C.E.C.)Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descrittiCisti del cuore o del pericardioFerite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventiFistole arterovenose del polmone, interventi perPericardiectomia totaleReintervento con ripristino di C.E.C.Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)Valvuloplastica chirurgica

CHIRURGIA GENERALEAmputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completoAnastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cavaColectomia totale (compresa eventuale stomia)Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia)Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomiaColedoco-epatico-digiunoduodenost. con o senza colecistectomiaDuodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomiaEmicolectomia sinistra con linfoadenect. ed eventuale colostomiaEmicolectomia destra con linfoadenectomiaEsofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomiaEsofago cervicale, resezione dell', con esofagostomiaEsofago, resezione parziale dell', con esofagostomiaEsofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomiaEsofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)Fistola gastro-digiuno-colica, intervento perGastrectomia parziale con linfadenectomiaGastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo)Megacolon, intervento per (compresa colostomia)Neoplasie del pancreas endocrino, interventi perPancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomiaPancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)Pancreatite acuta, interventi demolitiviResezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomiaResezioni epatiche maggioriRetto, amputazione del, con linfoadenectomiaTiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolateraleTiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale

CHIRURGIA TORACO-POLMONAREBilobectomie, intervento diFistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili ( intervento per )

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Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomia associateNeoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomicaNeoplasie maligne della tracheaPleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento ( qualsiasi patologia e tecnica )PneumonectomiaResezione bronchiale con reimpiantoResezione segmentaria o lobectomiaResezioni segmentarie tipicheToracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete

CHIRURGIA VASCOLAREAneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapiantoAneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraorticiBy-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo - succlavio By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo By-pass aorto-renale, aorto-mesent. o celiaco ed eventuale TEA e plastica basaleTromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasaleTromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaorticiTromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartociTromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici

GINECOLOGIA - OSTETRICIAEviscerazione pelvicaIsterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomiaIsterect. radicale per via laparotomica o vaginale senza linfoadenectomiaTumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale perTumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale perVulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di

NEUROCHIRURGIAAnastomosi vasi intra-extra craniciAscesso o ematoma intracranico, intervento perCerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioniCordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento diCorpo estraneo intracranico, asportazione diCraniotomia per ematoma extraduraleCraniotomia per lesioni traumatiche intracerebraliCraniotomia per tumori cerebellari, anche basaliDerivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento perEpilessia focale, intervento perErnia del disco dorsale per via trans-toracicaErnia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatieErnia del disco per via anteriore con artrodesi intersomaticaFistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferenteFistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione direttaIpofisi, intervento per via transfenoidaleLaminectomia per tumori intra-durali extra midollariLaminectomia per tumori intramidollariMalformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di

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Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideoNeurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgicaRizotomie e microdecompressioni radici endocranicheScheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plasticaTalamotomia, pallidotomia ed altri interventi similariTraumi vertebro-midollari via anteriore, intervento perTraumi vertebro-midollari via posterioreTumore orbitale, asportazione per via endocranicaTumori della base cranica, intervento per via transoraleTumori orbitari, intervento per

ORTOPEDIAArtrodesi vertebrale per via anterioreArtrodesi vertebrale per via posterioreArtrodesi vertebrale per via posteriore e anterioreArtroprotesi: spalla, totaleArtroprotesi: anca totaleArtroprotesi: ginocchioDisarticolazione interscapolo toracicaDisarticolazioni, grandiEmipelvectomiaEmipelvectomie "interne" con salvataggio dell'artoErnia del disco dorsale per via transtoracicaErnia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatieErnia del disco per via anteriore con artrodesi intersomaticaOsteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)Reimpianti di arto o suo segmentoRicostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgiaRivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento)Scoliosi, intervento perSpalla, resezioni complete secondo Tickhor-LimbergTrattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachialeTumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione diUncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)

OTORINOLARINGOIATRIAAscesso cerebrale, apertura per via transmastoideaLaringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicaleLaringofaringectomia totaleNeoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne)Neoplasie parafaringee benigneNervo vestibolare, sezione delNeurinoma dell'ottavo paioPetrosectomiaStapedectomiaStapedotomiaTumori maligni del naso o dei seni, asportazione di

CHIRURGIA ORO - MAXILLO - FACCIALE Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale

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UROLOGIACistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladderCistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresaCistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovescicululectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomiaEmasculatio totale ed eventuale linfoadenectomiaEminefrectomiaNefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia) Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento perNeovescica ileale, colica, ileocolicaOrchiectomia allargata con linfoadenectomia addominaleProstatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavaleUreteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento diUretero-ileo-anastomosi bilateraleUretero-ileo-anastomosi monolaterale

TRAPIANTI D’ORGANO TUTTI

Art. 24 – Elenco Gravi Malattie

Neoplasie maligneInfarti del miocardioIctus cerebraleInsufficienza renaleCardiopatia coronariaPatologie che necessitano di trapianto d’organoUstioni di terzo grado con estensione ad almeno il 20% del corpoGravi traumatismi comportanti immobilizzazioni superiori a 40 giorni

CONTRAENTE ALLEANZATORO SpA – Marchio TORO

Agenzia Generale di Tivoli

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Polizza n.752/27/511785 pag. n.

Il Contraente dichiara inoltre di avere preso piena conoscenza e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni contrattuali qui richiamate:

Art. 12 – Limiti di risarcimento in caso di:- ricovero per parto cesareo, appendiciti, adenoidi, tonsilliti, varici, ernie,

emorroidi, ragadi anali- interventi chirurgici ambulatoriali- parto senza taglio cesareo- ricovero senza intervento

Artt. 16 – 17 - Persone non assicurabili – Limite di età. Cause di non assicurabilità: alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., infermità mentali. Cessazione della garanzia al manifestarsi di dette alterazioni patologiche o alla scadenza annuale successiva per gli assicurati che compiano 75 anni o 90 anni.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

CONTRAENTE

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Il presente contratto è stato perfezionato a ________________ il ________________

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