corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (parte 3)
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Corso gestori Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
l’OMOLOGA
All’udienza il giudice:
• Risolve le eventuali contestazioni
• Verifica le percentuali raggiunte
• Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10)
Omologa quando
• Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi
• Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità
• Verifica la fattibilità giuridica del piano
• Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti nonpignorabili e di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il pesodella sentenza della C. Giustizia 7/4/2016
• Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il creditopossa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
Impugnazioni
• Il provvedimento di omologa è pronunciato dal Giudice monocratico
• L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 737 e ss cpc (10 gg dalla comunicazione/notificazione)
• I legittimati e il perimetro dell’impugnazione
• Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha pronunciato non può fare parte del collegio
Omologa effetti
• Il giudice dispone la pubblicità dell’omologa
• L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f.
• Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.
• effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili, IVA e Ritenute
• L’accordo non ha effetto novativo (art 11)
• L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)
• Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile (184 l.f.)
Omologa effetti
• La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei crediti impignorabili)
• Rilascio del DURC per effetto dell’omologa (esdebitazione dei debiti pregressi)
• L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel caso dell’art 124 l.f.)
• I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art 12)
• I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento di accordo sono prededuttivi (art 13)
Gli effetti dell’omologa vengono meno
Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro 90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter)
revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la procedura
In caso di risoluzione
In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute
In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili L’accertamento del mancato pagamento di questi crediti è chiesto al
tribunale
Per effetto della sentenza di fallimento
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)
L’esecuzione: la nomina del liquidatore
• L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è in continuità
• Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC) quando:
• a) il piano è liquidatorio (art 7)
• b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13)
• Il liquidatore:
deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942
dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate (spossessamento)
L’esecuzione: i compiti dell’OCC
L’OCC
• a) propone la nomina di un liquidatore
• b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione
• c) vigila sull’esatto adempimento
• d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
• e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui esecuzione sia divenuta impossibile
f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della liquidazione (ex art 7)
L’esecuzione i compiti del giudice
Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, Ordina lo svincolo delle somme Dispone la cancellazione
o Del Pignoramentoo delle iscrizioni di diritti di prelazione o Di ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità)
in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo
I crediti sorti in occasione e in funzione delle procedure (accordo/piano) sono prededucibili
Quando l’esecuzione (accordo/piano) è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo
Annullamento
Su istanza di ogni creditore
La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo
Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo
Dolosamente simulate attività inesistenti
L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto
Non è ammessa altra azione di annullamento
Risoluzione
Su istanza di ogni creditore
La domanda è rivolta al tribunale
1. Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto rispetto a «non paga»)
2. Non costituisce le garanzie promesse
3. L’esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore
4. In questi casi il debitore può riproporre una domanda (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)
Conversione
Il giudice su istanza del debitore / del creditore
Dispone la conversione nella procedura di liquidazione
1. In caso di annullamento
2. In caso di frode durante la procedura (art 11 5°)
3. In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A. (art 11 5°) determinata da cause imputabili al debitore
4. In caso di risoluzione determinata da cause imputabili al debitore
5. In questi casi il debitore non può riproporre la domanda
(art 7 2°co l. d) e non può ottenere l’esdebitazione.
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