corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (parte 3)

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Corso gestori Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

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Page 1: Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (parte 3)

Corso gestori Organismo di composizione

della crisi da sovraindebitamento

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l’OMOLOGA

All’udienza il giudice:

• Risolve le eventuali contestazioni

• Verifica le percentuali raggiunte

• Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10)

Omologa quando

• Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi

• Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità

• Verifica la fattibilità giuridica del piano

• Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti nonpignorabili e di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il pesodella sentenza della C. Giustizia 7/4/2016

• Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il creditopossa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria

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Impugnazioni

• Il provvedimento di omologa è pronunciato dal Giudice monocratico

• L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 737 e ss cpc (10 gg dalla comunicazione/notificazione)

• I legittimati e il perimetro dell’impugnazione

• Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha pronunciato non può fare parte del collegio

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Omologa effetti

• Il giudice dispone la pubblicità dell’omologa

• L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f.

• Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.

• effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili, IVA e Ritenute

• L’accordo non ha effetto novativo (art 11)

• L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)

• Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile (184 l.f.)

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Omologa effetti

• La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei crediti impignorabili)

• Rilascio del DURC per effetto dell’omologa (esdebitazione dei debiti pregressi)

• L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel caso dell’art 124 l.f.)

• I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art 12)

• I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento di accordo sono prededuttivi (art 13)

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Gli effetti dell’omologa vengono meno

Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro 90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter)

revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la procedura

In caso di risoluzione

In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute

In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili L’accertamento del mancato pagamento di questi crediti è chiesto al

tribunale

Per effetto della sentenza di fallimento

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare

I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)

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L’esecuzione: la nomina del liquidatore

• L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è in continuità

• Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC) quando:

• a) il piano è liquidatorio (art 7)

• b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13)

• Il liquidatore:

deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942

dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate (spossessamento)

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L’esecuzione: i compiti dell’OCC

L’OCC

• a) propone la nomina di un liquidatore

• b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione

• c) vigila sull’esatto adempimento

• d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità

• e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui esecuzione sia divenuta impossibile

f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della liquidazione (ex art 7)

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L’esecuzione i compiti del giudice

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, Ordina lo svincolo delle somme Dispone la cancellazione

o Del Pignoramentoo delle iscrizioni di diritti di prelazione o Di ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità)

in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo

I crediti sorti in occasione e in funzione delle procedure (accordo/piano) sono prededucibili

Quando l’esecuzione (accordo/piano) è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo

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Annullamento

Su istanza di ogni creditore

La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo

Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo

Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo

Dolosamente simulate attività inesistenti

L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto

Non è ammessa altra azione di annullamento

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Risoluzione

Su istanza di ogni creditore

La domanda è rivolta al tribunale

1. Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto rispetto a «non paga»)

2. Non costituisce le garanzie promesse

3. L’esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore

4. In questi casi il debitore può riproporre una domanda (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)

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Conversione

Il giudice su istanza del debitore / del creditore

Dispone la conversione nella procedura di liquidazione

1. In caso di annullamento

2. In caso di frode durante la procedura (art 11 5°)

3. In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A. (art 11 5°) determinata da cause imputabili al debitore

4. In caso di risoluzione determinata da cause imputabili al debitore

5. In questi casi il debitore non può riproporre la domanda

(art 7 2°co l. d) e non può ottenere l’esdebitazione.

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Corso gestori Organismo di composizione

della crisi da sovraindebitamento