corso di formazione per gestori di crisi da sovraindebitamento · 2018-05-03 · corso di...
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CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI
DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
il PIANO DEL CONSUMATORE : presupposti, finalità, modalità, ruolo
dell’O.C.C. e del gestore della crisi, prime criticità operative
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Dott.Massimo Barberis
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Le procedure ex L. 3/2012
1) Sovraindebitamento del debitore “non fallibile” – art. 10 e ss –
2) Sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss –
3) Liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss –
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Il consumatore può proporre due tipi di procedure:
1) Accordo di composizione della crisi (ex art.10 e e ss)
2) Piano del consumatore (ex art.12 bis e ss)
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L’art.6 c.1 prevede che “ al fine di porre rimedio alle
situazioni di sovraindebitamento …..…. è consentito
al debitore concludere un ACCORDO con i creditori
nell’ambito della procedura di composizione della crisi
disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime
finalità, il CONSUMATORE può ANCHE proporre un
PIANO fondato sulle previsioni di cui all’art.7 comma
1° e avente il contenuto di cui all’art.8 “.
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Disposizioni comuni:
Presupposti soggettivi: diversi sono i soggetti
legittimati al ricorso alle procedure di
sovraindebitamento : IMPRENDITORE NON FALLIBILE e
CONSUMATORE
Presupposto oggettivo: presenza di uno stato di
sovraindebitamento come definito dall’art.6 c.2
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Presupposti soggettivi:
IMPRENDITORE NON FALLIBILE (oggetto di precedente incontro)
CONSUMATORE: come definito dall’art.6 comma 2 lett.b :
“.. per CONSUMATORE: il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta”
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Non devono quindi esistere debiti riconducibili all’attività
imprenditoriale (Cassazione 1869/2016) analizzando la figura del
consumatore giunge alla conclusione che per il soggetto indebitato è
possibile assumere la qualifica di consumatore pur avendo dal lato attivo
relazioni o svolgendo attività di impresa o professionali, risultando le
stesse compatibili con la qualifica di consumatore purchè tali relazioni
non abbiamo dato vita ad obbligazioni che producano debiti
riconducibili a dette attività
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Disposizioni comuni:
Presupposto oggettivo: presenza di uno stato di
sovraindebitamento come definito dall’art.6 c.2:
“ situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per
farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente “
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Presupposti di ammissibilità art.7 c.1:
a) contenuto obbligatorio (limiti)
deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili (art.545 c.p.c. e leggi speciali - es.alimenti, sussidi, ecc.) ]
deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori di ciascuna classe
deve indicare le eventuali garanzie rilasciate e le modalità per l’eventuale liquidazione di beni
deve prevedere l’integrale soddisfacimento dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (IVA, ritenute, ecc.) mentre è consentito prevederne un pagamento dilazionato
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Presupposti di ammissibilità art.7 c.1:
b) contenuto eventuale:
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può prevedere la suddivisione dei creditori in classi
può prevedere la possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli
privilegiati, purchè a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non
inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni sui cui insiste la
prelazione in caso di loro liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti oggetto del privilegio, come attestato dall’ O.C.C.
può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore
(professionista con requisiti di legge) per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori
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Casi di inammissibilità (art.7 c.2) :
Debitore assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali
“maggiori”
Abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di
sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti
Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento
degli accordi omologati (ex art.14 – 14 bis)
Incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto
dei limiti di cui all’art.7 (soddisfacim.cred.privilegiati)
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Contenuto della proposta:
(art.8 - contenuto comune al piano e all’accordo)
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La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
(anche mediante crediti futuri).
La proposta può anche essere sottoscritta da terzi con
conferimento, anche in garanzia, di redditi e/o beni
sufficienti per assicurare l’attuabilità dei beni.
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Contenuto documentale della proposta “ piano del consumatore” (art.9 c.2-3-3 bis):
Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute
Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione degli
ultimi 5 anni
Elencazione degli eventuali redditi percepiti
Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della
famiglia
Composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di
famiglia
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Allegati alla proposta a cura dell’O.C.C.
nel caso di piano del consumatore viene richiesta una attestazione
dell’O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell’art.9 c.2 e art.15 c.6
L.3/2012 e inoltre una Relazione Particolareggiata ex art.9 c.3 bis
L.3/2012
Invece:
nel caso di “accordo del debitore non fallibile” viene richiesta una
attestazione dell’O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell’art.9 c.2 e art.15
c.6 L.3/2012
nel caso di liquidazione del patrimonio viene richiesta una Relazione
Particolareggiata ex art.14 ter c.3 L.3/2012.
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Fase di redazione del documento dell’O.C.C.
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Verifiche preliminari dell’OCC:
In via preliminare istanza ex art.15 c.10 al Giudice Delegato per l’accesso ai dati del soggetto contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche
Operazioni di verifica:
1) Verifiche dei dati rinveniente dalle Banche Dati
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Banche Dati: (a titolo esemplificativo)
• Centrale Rischi
• Centrale di Allarme Interbancaria
• P.R.A.
• Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
• Comuni
• Equitalia
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• INPS
• Agenzia delle Entrate
• CRIF
• C.T.C
• Registro delle Imprese
• visura protesti
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• Tavolo istituzionale Gestione Crisi da Sovraindebitamento con:
Agenzia delle Entrate
Equitalia
INPS
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(Segue) operazioni di verifica dell’O.C.C.:
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2) Verifica delle completezza ed esaustività della
documentazione allegata alla domanda
3) Circolarizzazione ai creditori per precisazione del credito
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IN DETTAGLIO LE OPERAZIONI DI VERIFICA:
Per il controllo ci si può rifare a quanto previsto dalla check-list contenuta nella guida operativa per l’attestazione ex art. 161 Legge Fall. del concordato preventivo ovviamente adeguandola alla particolare posizione che può riguardare un soggetto non imprenditore:
per i CREDITI/DEBITI FISCALI/CONTRIBUTIVI: • esame delle dichiarazioni fiscali e verifica dei saldi debitori/creditori
• accesso al cassetto fiscale per l’esame del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali
• riscontro con i dati acquisiti dalle banche dati
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per i DEBITI VERSO LE BANCHE
circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto anche degli anni precedenti (anche con riscontro dei risultati degli accessi alle banche dati).
Richiedere la precisazione del credito
Richiedere indirizzo PEC al quale inviare le successive comunicazioni.
per gli ALTRI DEBITI
circolarizzazione della richiesta esplicita di conferma del debito a tutti i creditori indicati dal consumatore nel piano e successiva analisi delle risposte pervenute con confronto rispetto alla documentazione del debitore,
Verificare se dalla documentazione acquisita emergano altri creditori non indicati dal consumatore.
Richiedere la precisazione del credito. Richiedere indirizzo PEC al quale
inviare le successive comunicazioni.
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per i CREDITI
qualora fossero indicati crediti di varia natura
circolarizzazione a tutte le posizioni creditorie mediante richiesta di conferma ai diretti interessati per confronto rispetto alla documentazione del debitore
per le DISPONIBILITÀ LIQUIDE
verifica dei relativi saldi con l’effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale
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CAUTELE:
Se il piano non appare fattibile o non vi sono i requisiti richiesti ex lege, l’O.C.C. ne dovrà informare il consumatore istante e i suoi consulenti al fine di esaminarne i motivi ed eventualmente modificare il piano.
Qualora il consumatore insistesse a non apporre modifiche l’O.C.C. Ne darà conto nella propria attestazione, esprimendo anche parere negativo, rimettendo al Giudice l’esame.
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L’O.C.C. dovrà anche:
- valutare se procedure esecutive in corso possano pregiudicare l’esito del piano ed eventualmente esporre nella relazione l’opportunità della sospensione da parte del Giudice
- se necessaria la nomina di un liquidatore dei beni pignorati o in caso di previsione nel piano
- prestare molta attenzione alla tutela della riservatezza relativa alla diffusione di dati sensibili
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E’ consigliabile:
• redigere un elenco dei creditori inclusi nel piano, completo di tutti i dati, codice fiscale, PEC e fonte dell’obbligazione
• elenco dei beni completo di stima sui singoli beni (se possibile con perizia fatta redigere dal creditore e se relativa a beni immobili anche asseverata)
• dettaglio delle spese di mantenimento della famiglia con raffronto con i dati istat in argomento
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Relazione particolareggiata e Attestazione del “ piano del consumatore ” (art.9 c.3 bis e 15 c.6) (Esempio pratico del contenuto della relazione particolareggiata )
1) Note preliminari sul procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento in oggetto
2) Note esplicative del piano presentata dall’istante
3) L’accesso alle banche dati e le altre verifiche dell’O.C.C. - risultati
4) L’attivo immobiliare e patrimoniale disponibile
5) Il passivo e le singole posizioni debitorie dell’istante
6) Le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere volontariamente
le obbligazioni (art.9 c.3 bis lett.a ) 17/11/2016 28
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(segue) Relazione particolareggiata e Attestazione del “piano del consumatore ” (art.9 c.3 bis e 15 c.6) (Esempio pratico di redazione)
7) Le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte (art.9 c.3 bis lett.b)
8) La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art.9 c.3 bis lett.c)
9) L’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art.9 c.3 bis lett.d)
10) Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore con la proposta e sulla probabile convenienza
del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art.9 c.3 bis lett.e) e sulla
veridicità dei dati contenuti nella proposta (art.15 c.6) da cui ne
consegue l’attestazione della fattibilità del piano (ex art.9 c.2)
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(segue) Relazione particolareggiata e Attestazione del “ piano del consumatore ” (art.9 c.3 bis e 15 c.6) (Esempio pratico di redazione)
11) Le spese anticipate dall’O.C.C., il compenso e il fondo spese
12) Conclusioni e attestazione
13) Fascicolo allegati
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Esempio di giudizio di completezza, attendibilità e veridicità della documentazione depositata e allegata al piano del consumatore (ex art.9 c.3 bis lett.e e art. 15 c.6)
“Lo scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione
prodotta dal ricorrente ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui
ed incontri con l’istante risulta quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione
dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in esame, nei limiti di
quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e
consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di O.C.C. Si può quindi concludere
per una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione
prodotta. Inoltre per le argomentazioni esposte nella presente relazione, cui si
rimanda, ci si esprime favorevolmente sulla convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria.”
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Esempio di attestazione di fattibilità del piano del consumatore (ex art. 9 c.2) :
“Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle
condizioni poste, lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di XXXXX alle funzioni di
Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art.9 comma 2 e dall’art.15 comma 6
L.3/2012, attesta la fattibilità del proposto Piano del Consumatore. In merito, come
già in precedenza esposto, preme rimarcare che lo stesso non risulta essere in alcun modo
garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l’attivo da destinarsi al
soddisfacimento dei creditori risulta pervenire dal versamento periodico per XXXXX di
somme derivanti da una parte dello stipendio mensile del proponente sig.XXX, rilevando
in merito come detti versamenti siano ovviamente condizionati e subordinati al
mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata di XXXXX
anni di cui al proposto Piano del Consumatore. ”
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Le successive fasi del
PIANO DEL CONSUMATORE
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Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “PIANO DEL CONSUMATORE ” (ex art.9-12 bis-12 ter)
Fase I° (art.9) :
Redazione della proposta da parte del debitore e sua consegna in
bozza all’O.C.C.
Verifiche dell’O.C.C., sessioni di lavoro dell’O.C.C. con consumatore
e suoi consulenti, eventuali modifiche proposte al piano (l’art.7 c.1
prevede che “…. Il debitore in stato di sovraindebitamento può
proporre ai creditori con l’ausilio degli O.C.C. ….. un piano ….”)
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Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “PIANO DEL CONSUMATORE ” (ex art.19-12bis-12ter)
(segue) Fase I° :
Redazione da parte dell’O.C.C. della Relazione Particolareggiata di
cui all’art. 9 c.3 bis contente giudizio di completezza e attendibilità
della documentazione depositata dal consumatore con la proposta,
sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
(art.9 c.3 bis lett.e) e sulla veridicità dei dati contenuti nella
proposta (art.15 c.6) - attestazione della fattibilità del piano (ex
art.9 c.2)
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Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “PIANO DEL CONSUMATORE ” (ex art.9-12bis-12ter)
(segue) Fase I°:
Deposito del Piano del Consumatore e degli allegati (tra cui la Relazione
Particolareggiata dell’O.C.C. contente le attestazioni) presso la Cancelleria
del Tribunale
Entro i successivi 3 gg comunicazione da parte dell’O.C.C. della proposta
all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche locali (art.9 c.1 )
Il deposito del Piano del Consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, la maturazione degli interessi convenzionali e legali per i crediti
non assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art.9 c.3 quater)
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Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “Piano del Consumatore” (ex art.19-12bis-12ter)
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Fase II° (art.12bis) :
Verifica del Giudice se la proposta soddisfa i requisiti degli art. 7 (presupposti di
ammissibilità) art. 8 (contenuto del piano) e art.9 (deposito dei documenti e
delle attestazioni previste) nonché l’assenza di atti in frode ai creditori
Decreto di fissazione dell’udienza per l’omologa disponendo a cura dell’O.C.C.
la comunicazione del piano e del decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni
prima dell’udienza (tra il giorno del deposito del piano e l’udienza non devono
decorrere oltre 60 giorni)
Qualora vi siano esecuzioni forzate pendenti che potrebbero pregiudicare la
fattibilità del Piano, Giudice con lo stesso Decreto può disporne la sospensione
fino all’omologa
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(segue) Fase II° (art.12bis) :
All’udienza per l’omologa il Giudice:
Verifica la fattibilità del Piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’art.7 c.1 3°
periodo (tributi costituenti risorse proprie della U.E. )
Risolve ogni altra contestazione anche in ordine all’ammontare dei
crediti
Verifica la meritevolezza del consumatore (art.9 c.2)
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Per la verifica della meritevolezza il Giudice (art.12 bis c.3):
esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere
esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali
Detta verifica sulla meritevolezza deriva dalla mancanza di votazione da parte dei creditori circa l’accettazione del Piano
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(segue) Fase II° (art.12bis) :
Fatte dette verifiche il Giudice
OMOLOGA IL PIANO DEL CONSUMATORE
disponendo:
• idonea forma di pubblicità del provvedimento (es. sito del Tribunale)
• la trascrizione nei Pubblici Registri quando il piano prevede la cessione o
l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati
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Il Giudice può omologare, anche in caso di contestazione da parte dei
creditori circa la convenienza del piano, se ritiene che i creditore possa
essere soddisfatto col Piano in misura non inferiore all’alternativa
liquidatoria
Omologazione entro 6 mesi dal deposito della proposta (termine non
perentorio)
In caso di diniego dell’omologa con la stessa Ordinanza il Giudice
dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione delle azioni
esecutive ove adottato in sede di provvedimento di fissazione
dell’udienza di omologa
Possibile opposizione dei creditori con reclamo al Tribunale (Collegio) 17/11/2016 41
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EFFETTI DEL DECRETO DI OMOLOGA:
Il Decreto di omologa deve intendersi equiparato all’atto di
pignoramento (art.12 bis c.7)
Dalla data di omologa del Piano i creditori con causa o titolo anteriore
non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni
cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
che ha proposto il Piano
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(segue) EFFETTI DEL DECRETO DI OMOLOGA:
Il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al
momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art.12 bis
I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del Piano
L’omologazione del Piano non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso
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Fasi successive della procedura di sovraindebitamento “Piano del Consumatore” (ex art.13) Fase III° (art.13) : Fase esecutiva
Eventuale nomina del liquidatore se previsto dal Piano ovvero vi
sono beni sottoposti a pignoramento
L’O.C.C. risolve le difficoltà che insorgessero nell’esecuzione e
vigila l’esatto adempimento, comunicando ai creditori eventuali
irregolarità.
Sulle contestazioni aventi ad oggetto diritti soggettivi o la
sostituzione del liquidatore decide il Giudice 17/11/2016 44
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Durante la fase esecutiva:
Il Giudice
su istanza del liquidatore e verificata la conformità al Piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizioni dei vincoli (pignoramento, iscrizioni di diritti di prelazione, ecc.), del Decreto di omologa e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.
può, con proprio Decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
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Durante la fase esecutiva:
I pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in violazione del Piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del Decreto di Omologa
I Crediti sorti in occasione o funzione del Piano sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri (prededucibili) con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti
Il debitore, con l’ausilio dell’O.C.C., può modificare il Piano quanto la sua esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore (si applicano le disposizioni del capo 3 quindi si procede a nuovamente secondo le disposizioni per l’omologa)
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REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (art.14 bis):
Revoca o cessazione di diritto se:
Il debitore non esegue entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti indicati nel piano verso amministrazioni pubbliche ed enti previdenziali ed assistenziali
Risultano compiuti durante il paino atti in frode ai creditori
Il Giudice provvede d’ufficio con Decreto.
Possibile il reclamo in Tribunale contro il Decreto (Collegio).
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(segue) REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (art.14 bis):
Revoca o cessazione su istanza di qualunque creditore avanti al Tribunale (previo contraddittorio col debitore)
Quando:
È stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
Sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo
(entrambe entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento del piano)
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(segue) REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (art.14 bis):
Revoca o cessazione su istanza di qualunque creditore avanti al Tribunale (previo contraddittorio col debitore)
Quando:
Mancato adempimento degli obblighi previsti nel piano (pagamenti, costituzione di garanzie, ecc.)
L’esecuzione del piano diviene impossibile (anche senza colpa del debitore)
(entrambe entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento del piano
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CESSIONE DEL QUINTO:
Problemi aperti:
• Problema delle rate future non ancora maturate (comprimibili? Privilegio?)
• Problema dell’assicurazione prevista dalla L.180/1950 (in caso di compressione del credito vale ancora ?)
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ARGOMENTI DEL DEBITORE:
• Condotta della società finanziaria che dovrebbe verificare il merito creditizio del richiedente e quindi è stridente che invochi la non meritevolezza
• La mancata valutazione del merito creditizio comporta la decadenza del creditore dal percepire gli interessi convenzionali quale sanzione dissuasiva (Corte di Giustizia UE)
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• Cessione del credito futuro:
In caso di cessione di un credito futuro il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistere e anteriormente il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (nel caso di fallimento del cedente il credito ceduto non è opponibile alla procedura se alla data del fallimento il credito non è ancora sorto e quindi non si è verificato l’effetto traslativo della cessione - Cassazione 17/01/2012 n°551).
Quindi il debitore ha titolo di disporre dei crediti non scaduti oggetto della cessione ricomprendendoli nel piano.
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• Sulla natura non privilegiata del credito:
la natura privilegiata del credito potrebbe sussistere qualora in esame vi fossero crediti già scaduti e soprattutto, soggetto alla procedura di sovraindebitamento ex L.3/2012 vi fosse non il soggetto debitore ma la società datrice di lavoro.
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ASPETTI FISCALI:
L’OCC non subentra in alcuno degli adempimenti
fiscali che gravano sul debitore istante.
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TRANSAZIONE FISCALE (circ. Ag.Entrate 06/05/2015 n° 18/E) Titolata “transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento”
Al paragrafo 4.3
• 4.3 Adempimenti dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate
In merito alle pendenze fiscali, la legge n. 3 del 2012 si limita a disporre che per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione del pagamento (articolo 7, comma 1, terzo periodo) e che la proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente della riscossione e agli Uffici fiscali (articolo 9, comma 1, terzo periodo).
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Non si rinvengono, tuttavia, disposizioni volte a disciplinare i conseguenti adempimenti a carico dell’Agente della riscossione e degli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
Sembrerebbe che, analogamente a quanto richiesto dall’articolo 182-ter per la transazione fiscale proposta nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, l’Ufficio competente in relazione all’ultimo domicilio fiscale dell’interessato sia tenuto – nel più breve tempo possibile - alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario.
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Ai fini della certificazione dell’Ufficio, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all’Agente della riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010, per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’Agente, alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente.
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L’Agente della riscossione è tenuto a trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso ovvero derivante dai predetti avvisi di accertamento, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni
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• In relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio.
• Per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del DL n. 78 del 2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio competente.
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I primi periodi di applicazione :
potenzialità, criticità e limiti
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Possibilità di applicazione diffusa: molti soggetti
potenzialmente interessati
Massima informativa legale: l’art. 180 c.p.c. novellato
dalla L. 132/2015 dispone che il precetto deve
contenere l’avvertimento che il debitore può usufruire
della composizione della crisi tramite l’O.C.C.
Difficoltà alla nascita spontanea degli organismi per la
composizione della crisi da sovraindebitamento
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POTENZIALITÀ, CRITICITÀ E LIMITI:
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POTENZIALITÀ, CRITICITÀ E LIMITI:
Norme di legge complesse e documentazione da
produrre e attestare corposa e di lunga formazione
Piani da sottoporre all’apprezzamento dei Magistrati che ne devono valutare la meritevolezza - soggetta ad un metro di valutazione soggettiva
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POTENZIALITÀ, CRITICITÀ E LIMITI:
Strenua opposizione di alcune categorie creditorie (soprattutto di emanazione finanziaria)
Maggioranza dei casi relativi a soggetti in situazione ormai irrimediabilmente deteriorate o di difficile soluzione
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