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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO - IL REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA Vincenzo Di Maggio

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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

- IL REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA

Vincenzo Di Maggio

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INDICE IPERTESTUALE

La nuova struttura del Capo II della legge 3/2012 Le disposizioni generali per la composizione della crisi da sovraindebitamento L'accordo di composizione della crisi per il debitore

Procedimento che segue al deposito della proposta di accordo

Omologazione dell'accordo

Raggiungimento dell'accordo

Il piano del consumatore L'esecuzione e la cessazione degli effetti dell'accordo e del piano La liquidazione del patrimonio L'esdebitazione Le disposizioni comuni su organismi di composizione della crisi e sanzioni Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Decreto 24 settembre 2014, n. 202

La novella alla legge fallimentare

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione del-

la crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come

modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221.

Capo I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Definizioni)

Capo II Sezione I (Requisiti e procedimento di iscrizione) Art. 3 (Istituzione del registro) Art. 4 (Requisiti per l'iscrizione nel registro) Art. 5 (Procedimento) Art. 6 (Effetti dell'iscrizione) Art. 7 (Obblighi di comunicazione al responsabile) Art. 8 (Sospensione e cancellazione dal registro)

Sezione II (Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi) Art. 9 (Registro degli affari di gestione della crisi) Art. 10 (Obblighi dell'organismo) Art. 11 (Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari) Art. 12 (Responsabilità del servizio di gestione della crisi) Art. 13 (Monitoraggio e certificazione di qualità)

Capo III Sezione I (Disposizioni generali) Art. 14 (Ambito di applicazione e regole generali) Art. 15 (Criteri per la determinazione del compenso)

Sezione II (Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi) Art. 16 (Parametri) Art. 17 (Unicità del compenso)

Sezione III (Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio) Art. 18 (Parametri)

Capo IV (Disciplina transitoria ed entrata in vigore) Art. 19 (Disciplina transitoria) Art. 20 (Entrata in vigore)

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l’Ordine degli

Avvocati di Taranto

Regolamento di Autodisciplina

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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO1

INDICE IPERTESTUALE

La nuova struttura del Capo II della legge 3/2012

Le disposizioni generali per la composizione della crisi da sovraindebitamento

L'accordo di composizione della crisi per il debitore

Procedimento che segue al deposito della proposta di accordo

Omologazione dell'accordo

Raggiungimento dell'accordo

Il piano del consumatore

L'esecuzione e la cessazione degli effetti dell'accordo e del piano

La liquidazione del patrimonio

L'esdebitazione

Le disposizioni comuni su organismi di composizione della crisi e sanzioni

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel

registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento)

La novella alla legge fallimentare

L’articolo 18 del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge AC 5117; le novelle si applicano ai proce-dimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di con-versione (ovvero a partire dal 18 gennaio 2013).

La nuova struttura del Capo II della legge 3/2012

Il comma 1 dell’articolo 18 novella in più punti il capo II della legge n. 3 del 2012. In particolare, le lettere a), b), c), h), n), o), s) e t) intervengono sulla struttura del testo normativo, con la relati-va scansione in capi, sezioni e paragrafi, dando al capo II la seguente fisionomia:

Capo II, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del pa-

trimonio

Sezione I, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6-14-bis)o Paragrafo 1 Disposizioni generali (artt. 6-9)o Paragrafo 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10-12)o Paragrafo 3 Piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter)o Paragrafo 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della

crisi e del piano del consumatore (artt. 13-14-bis) Sezione II, Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter-14-terdecies) Sezione III, Disposizioni comuni (artt. 15-16).

1 Ogni commento è tratto da http://www.camera.it/camera/browse/561?appro=493&DL+179%2F2012%2C+art.+18+ -+Le+modifiche+alla+composizione+delle+crisi+da+sovra indebitamento

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Le disposizioni generali per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Le lettere d), e), f) e g) dell'articolo 18, comma 1, novellano le disposizioni generali del capo relati-vo al sovraindebitamento.

Ambito di applicazione della procedura

A seguito delle modifiche:

l’articolo 6 della legge 3/2012 prevede che la procedura di composizione della crisi da so-vraindebitamento sia disponibile non solo al debitore, al quale è consentito di concludere unaccordo con i creditori, ma anche al consumatore, che potrà proporre ai suoi creditori unapposito “piano” di ristrutturazione dei debiti, i cui presupposti ed i cui contenuti sono ana-loghi a quelli previsti per il debitore;

il consumatore è definito come il debitore che ha assunto obbligazioni – alle quali evidente-mente non riesce definitivamente a far fronte – esclusivamente per scopi estranei all’attività

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La disposizione specifica che il con-sumatore è una persona fisica; analoga precisazione non è prevista per il debitore, che dun-que può essere anche una persona giuridica o un ente di fatto;

sovraindebitamento è il «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonioprontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere

le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

Quanto ai presupposti di ammissibilità della procedura di composizione delle crisi da sovraindebi-tamento, l’articolo 7 della legge 3/2012 stabilisce che l’accordo (o il piano) è proposto dal debitore (o dal consumatore) con l'ausilio di organismi di composizione della crisi (v. infra) e deve assicura-

re il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali. L’accordo (o il piano):

deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,indicare le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti e le modalità per l'even-tuale liquidazione dei beni;

deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti derivanti da tributi che costituiscono ri-sorse proprie dell'Unione Europea; crediti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto; rite-nute operate e non versate, potendo al massimo dilazionare il relativo pagamento;

può prevedere la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipo-

teca, purché sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella che sipresume realizzabile a seguito di liquidazione del patrimonio; questa valutazione dovrà esse-re effettuata dagli organismi di composizione della crisi;

può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore (o del consumatore) ad un gestore

per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi inun professionista in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare. Il gestore de-ve essere nominato dal giudice.

La proposta di accordo (o il piano) è inammissibile quando il debitore (o il consumatore):

è assoggettabile a procedure concorsuali (la c.d. fallibilità è già originariamente causa di e-sclusione dalle procedure di composizione del sovraindebitamento);

ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure per la composizione delle crisi da so-vra indebitamento (il testo previgente individuava un termine triennale);

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ha subito per cause a lui imputabili la risoluzione, la revoca e la cessazionedell’omologazione di un precedente accordo;

ha fornito una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazioneeconomica e patrimoniale (in merito si veda peraltro infra l’art. 9, che consente al giudice diconcedere un termine di 15 giorni per integrare la documentazione).

Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 della legge è introdotta una deroga per l’imprenditore a-

gricolo che – nonostante la fallibilità – potrà ugualmente accedere anche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, è «colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quan-do rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento in quanto questa procedura, come disposto dall’art. 1 della legge fallimentare, è riservata agli imprenditori commerciali. Tale esenzione dal fal-limento è stata tuttavia limitata dalla progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo a seguito della modifica dell’art. 2135 c.c. (soprattutto ad opera del d. lgs n. 228/2001), che ha finito per eliminare, o comunque attenuare fortemente, il confine, mai del tutto certo, tra le categorie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale. A tale nuova situazione si è adeguata la giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. 10/12/2010, n. 24995), che in presenza di specifici parametri ha ritenuto fallibile l’impresa agricola.

In questo quadro, è intervenuto più recentemente l’art. 23, comma 43, del D.L. n. 98 del 2011, pre-vedendo - in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia – un possibile accesso degli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter della Legge falli-mentare.

Il decreto-legge consente dunque all’imprenditore agricolo – che già può accedere alle procedure di fallimento, nonché all’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) e alla transazione fiscale (ex art. 182-ter della legge fallimentare) – di utilizzare anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Contenuto dell’accordo (e del piano) e deposito della proposta

Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore sono definiti dall’articolo 8 della legge, anch’esso modificato dal decreto-legge.

L’accordo (o il piano) dovrà essere formulato in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante «qualsiasi forma», eventualmente anche attraverso la cessione di crediti futuri. Se i beni e i redditi del debitore non sono tali da garantire tale risultato, egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo e con-sentire il conferimento, anche parziale, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo me-desimo. Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente me-diante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finan-ziari. La disposizione prevede inoltre la possibilità di un moratoria di un anno dall'omologazione dell'accordo o piano per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, «salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione».

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Il testo previgente del comma 4 prevedeva la possibilità di una moratoria fino ad un anno per il pa-gamento dei creditori estranei qualora il piano fosse risultato idoneo ad assicurare il pagamento en-tro il nuovo termine e la moratoria suddetta non riguardasse il pagamento dei titolari di crediti impi-gnorabili.

L’articolo 9 della legge 3/2012 disciplina il deposito della proposta presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza, o la sede, il debitore ovvero presso il tribunale del luogo dove ha la residenza il consumatore. In particolare tanto la proposta di accordo quanto la proposta di piano dovranno al-tresì essere presentati entro tre giorni dal deposito in tribunale – a cura dell’organismo di composi-zione della crisi – all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali. La disposizione precisa che la proposta dovrà contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (comma 1). Alla proposta dovranno essere allegati (comma 2):

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’attestazione delle fattibilità del piano; l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dellostato di famiglia.

Se il debitore svolge un’attività d’impresa, dovrà depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (comma 3). Il consumatore dovrà invece allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamen-to e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla sol-vibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debito-re impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione deposi-tata dal consumatore, nonché sulla probabile convenienza (per i creditori) del piano rispetto

all’alternativa liquidatoria.

L’articolo 9 prevede che il giudice possa concedere al massimo ulteriori 15 giorni per apportare modifiche e integrazioni alla documentazione (comma 3-ter) e stabilisce la sospensione degli inte-

ressi legali al momento del deposito della proposta del debitore o del piano del consumatore, a me-no che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artico-li 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'articolo 2749 c.c. stabilisce l'estensione del privilegio alle spese ordinarie per l'intervento nel pro-cesso di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso - e per l'anno precedente - alla data del pignoramento. L'articolo 2788 c.c. detta le norme in materia di prelazione per il credito degli inte-ressi, stabilendo che questa ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignora-mento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto nonché per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Infine, l'artico-lo 2855 c.c. reca disposizioni in materia di estensione degli effetti dell'iscrizione.

L'accordo di composizione della crisi per il debitore

La lettera h) inserisce il paragrafo 2 all’interno della sezione dedicata alle procedure di composi-zione della crisi da sovraindebitamento. Tale paragrafo viene rubricato Accordo di composizione della crisi e attiene alla procedura dedicata al debitore (non consumatore). A seguito dell’entrata in

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vigore delle modifiche apportate dalla lettere i), l) ed m) dell’art. 18 del decreto-legge, la disciplina dell’accordo risulta la seguente.

Procedimento che segue al deposito della proposta di accordo

L’articolo 10 stabilisce che il giudice - previa verifica dei presupposti di ammissibilità e dell'adem-pimento delle formalità connesse al deposito - fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori la proposta di accordo unitamente al decreto.

La comunicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima del termine previsto per il consenso alla proposta stabilito dall'articolo 11, comma 1. Tale termine è di dieci giorni prima dell'udienza; tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono trascorrere più di 60 giorni.

Il decreto del giudice stabilisce idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto stesso. In particolare,

se il debitore svolge attività d'impresa, è disposta la pubblicazione degli stessi documenti nelregistro delle imprese;

se l’accordo prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili regi-strati, dovrà essere prevista anche la trascrizione del decreto.

Inoltre il giudice, mediante il decreto, dovrà stabilire che fino al momento dell'omologazione non è possibili iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili. L'accertamento di iniziative o atti in frode ai creditori implica, da parte del giudice, la revoca e l'eventuale cancellazione della trascrizione del decreto che fissa l'udienza. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci. Sino al mo-mento dell'omologazione del provvedimento le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno.

Raggiungimento dell'accordo

L’articolo 11 della legge 3/2012 fissa nel 60% la percentuale di creditori favorevoli necessaria per l'omologazione dell'accordo (nel testo previgente occorreva il 70%).

L'abbassamento della percentuale deve essere comunque messo in relazione al criterio - anche que-sto inserito dal decreto-legge - secondo il quale non vengono computati ai fini della percentuale stessa quei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca nei confronti dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento. Essi non possono pronunciarsi sulla proposta a meno che non rinuncino al di-ritto di prelazione. Inoltre non possono pronunciarsi sulla proposta, né sono computati ai fini della determinazione della maggioranza, il coniuge del debitore, parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno al momento della proposta.

Ulteriori modifiche riguardano l'inserimento di un termine temporale specifico entro cui i creditori devono fare pervenire all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso, qui determina-to in dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice. In mancanza di tale comunicazione si ri-tiene che i creditori abbiano prestato il proprio consenso alla proposta (silenzio-assenso).

Una volta raggiunto l’accordo, questo perde efficacia nei seguenti casi:

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mancato pagamento entro novanta giorni dalle scadenze previste alle amministrazioni pub-bliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

presenza di atti diretti a frodare i creditori.

Il giudice provvede d'ufficio; il suo decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile (ovvero con procedimento in camera di consiglio) innanzi al tribunale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il decreto.

Omologazione dell'accordo

L’articolo 12 stabilisce che, ove l'accordo sia stato raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali fissate dall'articolo 11, nonché il testo dell'accordo. Entro dieci giorni al ricevimento della relazione i creditori possono contestare l'accordo; decorso tale termine, l'organismo di composizione invia al giudice la stessa relazione, allegando l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e le contesta-zioni ricevute.

Se la prescritta maggioranza è raggiunta - e se le modalità dell’accordo sono ritenute idonee a sod-disfare i crediti impignorabili - il giudice procede all'omologazione dell'accordo e ne dispone la pubblicazione. Se il creditore escluso o che non ha aderito, nonché qualsiasi altro interessato, conte-sta la convenienza dell'accordo, si può procedere all'omologazione qualora il giudice ritenga che il

relativo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

prevista dalla sezione seconda. L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazio-ne della proposta.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 (v. sopra). I creditori con causa o titolo posteriore possono aggre-dire solo i beni del debitore che non costituiscono oggetto del piano. Tali effetti vengono meno in caso di risoluzione o mancato pagamento di crediti impignorabili e, secondo la modifica, di manca-to pagamento di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, di ritenute operate e non versate. L'accertamento del mancato pagamento è richiesta al tribunale che si pronuncia in camera di consiglio.

La sentenza di fallimento a carico del debitore risolve l'accordo; il decreto-legge ha aggiunto che at-ti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti ad azione revo-catoria ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare. A seguito della sentenza di fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato so-no prededucibili.

Il piano del consumatore

La lettera n) inserisce un apposito paragrafo dedicato al "piano del consumatore", costituito dai due nuovi articoli 12-bis e 12-ter che disciplinano, rispettivamente, il procedimento e gli effetti dell'o-mologazione del piano del consumatore.

Il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore è disciplinato dall'articolo 12-

bis della legge 3/2012, in base al quale il giudice, ove il piano del consumatore rispetti i requisiti previsti dagli articoli da 7 a 9, fissa con decreto l'udienza, dopo aver verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto alme-no 30 giorni prima dell'udienza stessa (non devono trascorrere più di 60 giorni tra il deposito della documentazione ai sensi dell'articolo 9 e il giorno dell'udienza: tale disposizione riprende, quindi,

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quella prevista per la proposta di accordo di composizione della crisi adattandola al caso del piano del consumatore). Qualora l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata possa pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la loro sospensione fino al momen-to dell'omologazione.

Il giudice omologa il piano del consumatore sulla base di criteri già previsti dall'articolo 10; inoltre il giudice deve verificare:

che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterfare fronte alle stesse;

che il consumatore non abbia determinato colposamente il sovraindebitamento, anche conricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

I commi 4-7 del nuovo articolo per lo più adattano al caso del piano del consumatore quanto previ-sto ai precedenti articoli in tema di contestazione della convenienza del piano, omologazione in ca-so di contestazione, applicabilità degli articolo 737 c.p.c., termini temporali per l'omologazione (en-tro sei mesi dalla proposta), equiparabilità dell'omologazione al pignoramento.

Quanto agli effetti dell'omologazione, l'articolo 12-ter prevede, tra l'altro, la non esecutività di a-zioni esecutive individuali da parte di creditori con causa o titolo anteriori, l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori al momento della pubblicità del piano, le cause di cessazione degli effetti del piano, la richiesta al tribunale dell'accertamento del mancato pagamento. Si segnala che ai sensi del comma 3, l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbliga-ti, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, disposizione questa corrispondente a quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 11.

L'esecuzione e la cessazione degli effetti dell'accordo e del piano

La lettera o) inserisce nel capo II della legge il paragrafo 4, composto dagli articoli da 13 a 14-bis, che disciplina in modo unitario l’esecuzione e la cessazione degli effetti tanto dell’accordo di com-posizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, quanto del piano del consumatore. A se-guito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalle lettere p), q) ed r), la disciplina del para-grafo è la seguente.

L'esecuzione dell'accordo o del piano

L’articolo 13 disciplina l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore, sostanzialmente e-stendendo quanto già previsto per l’accordo del debitore anche al piano.

Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento - ov-vero se l'accordo o il piano del consumatore lo prevedono - l’organismo di composizione della crisi deve procedere alla nomina di un liquidatore. Spetta all'organo di composizione della crisi risolvere le difficoltà che eventualmente si verifichino nel corso dell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'a-dempimento di quanto in esso previsto. Il giudice investito della procedura decide in ordine alle contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi, nonché sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Il giudice autorizza lo svincolo delle somme, la cancellazione della trascri-zione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, senti-to il liquidatore e previa verifica di conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano. I paga-menti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano sono nulli. La disposizione aggiunge:

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la cancellazione della trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1, e 12-bis,comma 3, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità;

la possibilità da parte del giudice di sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ri-corrano gravi e giustificati motivi;

i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del pia-no sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubbli-cità del piano;

ai sensi del comma 4-bis, i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti dicui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione diquanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinataai creditori garantiti.

Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore o al consumatore, è consentita una modifica della proposta. Si applicano i paragrafi 2 e 3 della Sezione I.

La cessazione degli effetti

La cessazione degli effetti dei due procedimenti è disciplinata da due distinti articoli, l’art. 14, rela-tivo al solo accordo di composizione della crisi per il debitore, e l’art. 14-bis, relativo alla cessazio-ne degli effetti del piano del consumatore.

L’articolo 14 è relativo all’impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi

per il debitore.

L’ipotesi di annullamento dell’accordo è disciplinata dal comma 1: il tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui sia stato dolosamente "o con colpa grave", au-mentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero siano simulate dolosamente attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annul-lamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dall'ultimo adempimento previsto.

La risoluzione dell’accordo può aversi invece, previo ricorso di un creditore al tribunale, nelle se-guenti ipotesi:

il proponente non adempie (la modifica ha espunto qui il termine "regolarmente") agli ob-blighi derivanti dall'accordo;

le garanzie promesse non vengono costituite; l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro sei mesi dalla scoperta o entro il termine perentorio di un anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo. La risoluzione non pregiudica comunque diritti acquisiti da terzi in buona fede.

L’articolo 14-bis disciplina la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del

consumatore.

La disposizione chiarisce che i presupposti per la revoca dell’omologazione sono quelli indicati dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 3/2012 (v. sopra). A ciò si aggiunge che, in presenza di ul-teriori ipotesi tassative, il tribunale, su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il consu-

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matore, deve dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Ciò avviene in que-sti casi:

è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o sottratta o dissi-mulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesi-stenti. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dallascoperta e comunque entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempi-mento previsto dal piano;

si sono avuti irregolare adempimento delle obbligazioni, mancata costituzione delle garanziepromesse e/o impossibile esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al consuma-tore. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno dallascadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti ac-quistati dai terzi in buona fede e il procedimento è camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. «in quanto compatibili», affidato al tribunale.

La liquidazione del patrimonio

La lettera s) introduce nel Capo II della legge 3/2012 la Sezione II, composta dagli articoli da 14-ter a 14-terdecies, dedicata alla liquidazione del patrimonio. Si tratta del procedimento da atti-

vare in alternativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso l’accordo o il piano e che dunque si può applicare tanto al debitore quanto al consumatore.

L’articolo 14-ter, rubricato (Liquidazione dei beni), stabilisce che il debitore, quando versa in una situazione di sovraindebitamento, non è soggetto ad una procedura concorsuale diversa da quella disciplinata dalla legge n. 3/2012 e non ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla proce-dura di composizione della crisi, può formulare una proposta alternativa avanzando domanda di li-quidazione di tutti i propri beni (comma 1). La domanda è proposta al tribunale del luogo di resi-denza o sede principale del debitore e deve essere corredata dalla documentazione già prevista per la proposta di accordo dall’art. 9, commi 2 e 3, nonché di una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che specifichi lo stato patrimoniale, le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità per il debitore di far fronte alle obbligazioni, l’esistenza di eventuali atti già impugnati dai debitori giungendo infine a formulare un giudizio sulla completezza e l’attendibilità della documentazione fornita a corredo della domanda. L’organismo di composizione della crisi cui viene richiesta la relazione deve tempestivamente (entro 3 giorni) darne notizia all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali (comma 4).

In base al comma 5 la domanda è inammissibile se la documentazione fornita non consente di rico-struire compiutamente la situazione patrimoniale del debitore. Il comma 6 indica, infine, una serie di cespiti che non sono compresi nella liquidazione, ovvero:

i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale

e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Si ricorda che l’articolo 170 del codice civile dispone che «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

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le cose impignorabili per legge.

Il comma 7 stabilisce la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali al deposito del-la domanda, fino alla chiusura della liquidazione. Tale disposizione ricalca quella del comma ag-giuntivo 3-quater dell'articolo 9.

L’articolo 14-quater prevede la possibilità di convertire la procedura di composizione della cri-

si da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (anche consu-matore). La conversione è disposta con decreto del giudice (v. infra art. 14-quinquies) su istanza del debitore o di uno dei creditori, nei seguenti casi:

annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del con-sumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a);

mancata esecuzione dei pagamenti secondo il piano o presenza di atti diretti a frodare le ra-gioni dei creditori (articolo 11, comma 5);

casi previsti dall'articolo 14-bis, comma 1 (in tale norma è richiamato l'articolo 11, comma5, con riferimento al piano del consumatore);

quando il proponente non adempie agli obblighi previsti dal piano ovvero se le garanziepromesse non vengono costituite ovvero l'esecuzione del piano diviene irrealizzabile quandociò sia imputabile a cause imputabili al debitore (dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a)).

L’articolo 14-quinquies prevede l’apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto, dopo aver verificato l’assenza di atti in frode al creditore nell’ultimo quin-quennio (comma 1). Nello stesso atto il giudice:

nomina un liquidatore (con i requisiti richiesti al curatore fallimentare); congela, fino a quando il provvedimento di omologazione non sia definitivo, ogni azione e-

secutiva, sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitoreda parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina di dare pubblicità alla procedura; dispone di procedere alle trascrizioni riguardanti i beni immobili e mobili registrati; ordina la consegna o il rilascio di beni che fanno parte del patrimonio da liquidare (salvo,

per gravi motivi, che il debitore sia autorizzato ad un utilizzo di parte di essi); fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lett. b).

Il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, nei quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di quanto previsto dall'articolo 14-undecies (dedicato a "Beni e crediti sopravvenuti, vedi oltre).

L’articolo 14-sexies delinea i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni. Dopo la veri-fica dell’elenco dei creditori e dell’attendibilità della documentazione ricevuta, il liquidatore dovrà formare l'inventario dei beni e dei crediti da liquidare e comunicare ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, sui beni mobili o immobili in possesso o nella disponibili-tà del debitore:

la possibilità di partecipare alla liquidazione tramite una domanda di partecipazione, anche amezzo di posta elettronica certificata (il cui contenuto è precisato dal successivo articolo 14-septies);

la data ultima di presentazione delle domande

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la data entro la quale saranno comunicati - al debitore e ai creditori - lo stato passivo e ognialtra utile informazione.

L’articolo 14-septies riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso. La disposizione richiede che nell’atto siano indicati (comma 1):

le generalità del creditore; la somma che si reclama nella liquidazione o beni di cui si chiede la restituzione o che si ri-

vendica; la breve esposizione delle ragioni della domanda; la presenza di eventuali titoli di prelazione; i riferimenti di fax, posta elettronica certificata o domicilio.

Il ricorso deve contenere anche i documenti che giustificano i diritti fatti valere (comma 2).

L’articolo 14-octies stabilisce che, ricevute le domande, il liquidatore redige un progetto di stato

passivo, lo comunica agli interessati assegnandogli un termine di 15 giorni per le eventuali osserva-zioni (comma 1). Nei successivi 15 giorni, in assenza di osservazioni, lo stato passivo è approvato e comunicato alle parti (comma 2); in caso contrario, se il liquidatore ritiene le osservazioni fondate, predispone un nuovo progetto di passivo, ricomunicandolo alle parti (comma 3). Se vengono mosse al liquidatore contestazioni insuperabili, questi trasmette gli atti al giudice che provvede alla defini-tiva formazione del passivo. Si applicano le disposizioni sul rito in camera di consiglio.

L’articolo 14-novies dispone che il liquidatore debba, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, elaborare un programma di liquidazione, comunicarlo a debitore, creditori e giu-dice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura (comma 1). Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni (potrà però il giudice, in presenza di gravi motivi, disporne la sospen-sione con decreto motivato). In particolare, la disposizione specifica che (comma 2):

il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione; le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure

competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da par-te di operatori esperti. In merito il comma 4 aggiunge che occorre far riferimento all’art. 107della legge fallimentare;

Si tratta della disposizione del RD 267/1942 che – contenendo una formulazione identica a quella del decreto-legge – rinvia poi ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’individuazione dei requisiti di ono-rabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per la fase liquidatoria, nonché dei mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione epartecipazione degli interessati.

Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui be-ni (trascrizione di pignoramenti, diritti d prelazione, ecc.) e la cessazione di ogni pubblicità disposta (comma 3). Il comma 4 richiama il regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma (rectius: settimo) della legge fallimentare con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi,

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nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita. Il comma 5 stabilisce che il decreto di chiusura del procedimento debba essere emanato al completamento del programma e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda.

L’articolo 14-decies dispone che il liquidatore possa esercitare ogni azione prevista dalla legge vol-ta a rendere disponibili i beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dei beni oggetto della liquidazione. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti inseriti nella liquidazione.

L’articolo 14-undecies esclude dall’ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al de-posito della domanda di liquidazione, mentre il successivo articolo 14-duodecies esclude dalla pro-cedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della doman-da di liquidazione.

L'esdebitazione

L'articolo 14-terdecies disciplina l’esdebitazione.

Si ricorda che l’istituto è disciplinato in via generale dagli articoli da 142 a 145 della legge falli-mentare (RD. n. 267 del 1942), in forza dei quali il fallito persona fisica viene ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a determi-nate condizioni. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppu-re in parte, i creditori concorsuali (art. 142).

Il debitore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che (comma 1):

il debitore abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; il debitore non abbia in nessun modo ritardato l'espletamento della procedura; il debitore non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda; il debitore non sia stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall’art. 16

(vedi infra); il debitore abbia svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda (vedi art. 14-

undecies) un'attività produttiva e non aver rifiutato proposte di impiego senza giustificatomotivo

il debitore abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decre-to di apertura della liquidazione.

Sono poi indicate (comma 2) due cause di esclusione dell’esdebitazione:

a) nella procedura di liquidazione del patrimonio, il sovraindebitamento del debitore è imputabile adun ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;

b) il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle medesime procedure ha compiuto atti infrode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.

Sono quindi indicate (comma 3) le ipotesi in cui non opera l’esdebitazione:

per debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni penali

e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

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per debiti fiscali accertati successivamente all’apertura delle procedure, anche se aventi cau-sa anteriore.

Dopo avere verificato le condizioni e la cause di esclusione, il giudice (comma 4) dichiara inesigibi-li nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti inte-gralmente possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 c.p.c. davanti al tribunale, in compo-sizione collegiale (del quale non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto).

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che (comma 5):

è stato concesso nonostante il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle procedu-re abbia compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno dialtri;

è stato dolosamente o con colpa grave modificato il passivo oppure sottratta o dissimulatauna parte rilevante dell'attivo oppure simulate attività inesistenti.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. (disposizioni comuni sui proce-dimenti in camera di consiglio).

Le disposizioni comuni su organismi di composizione della crisi e sanzioni

La lettera t) sostituisce gli articoli da 15 a 20 della legge n. 3 con due soli articoli (l’art. 15, sugli or-ganismi di composizione delle crisi, e l’art. 16, contenente l’apparato sanzionatorio) inseriti nell’ambito di una nuova Sezione III dedicata alle Disposizioni comuni.

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’articolo 15 disciplina istituzione e funzioni degli organismi di composizione della crisi da so-vraindebitamento, inserendo in un’unica disposizione quanto originariamente previsto dagli articoli 15, 17 e 20 della legge.

Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere la funzione, si tratta esclusivamente di enti

pubblici. L'iscrizione nel registro avviene di diritto, a semplice domanda, per gli organismi di me-diazione costituiti presso le camere di commercio; il segretario sociale per informazione e consu-lenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 328/2000; gli ordini territoriali degli avvocati; gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili; gli ordini territoriali dei notai (comma 1).

In ordine alla regolamentazione degli organismi, il decreto-legge rinvia a un regolamento del Mi-

nistro della giustizia (aggiungendo però il concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell’economia), che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Quanto alle funzioni, l’organismo di composizione della crisi deve fornire un ausilio al debitore e al consumatore in stato di sovraindebitamento nella proposizione ai creditori dell'accordo di ristruttu-razione o del piano. In particolare, oltre ai compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 3/2012 (comunicare il piano ai creditori e ricevere il loro eventuale consenso; trasmettere al giudice la relazione al fine dell’omologazione; intervenire in sede di esecuzione, proponendo il liquidatore e vigilando sull’esatto adempimento del piano), l’organismo deve:

verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;

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attestare la fattibilità del piano; trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi; eseguire la pubblicità della proposta e dell'accordo; effettuare le comunicazioni disposte dal giudice; eventualmente svolgere anche le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione.

Per lo svolgimento delle funzioni l’organismo può – previa autorizzazione del giudice e nel rispetto del Codice della privacy – accedere ad una serie di rilevanti banche dati pubbliche (anagrafe tribu-taria; sistemi di informazioni creditizie; centrali rischi; archivio centrale informatizzato delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti). I dati acquisiti potranno essere conservati esclusivamente per i tempi richiesti dalla procedura dovendo essere poi distrutti.

L’articolo 20 della legge contiene una disposizione transitoria in base alla quale, in attesa che vengano costituiti gli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni a essi attribuiti possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare e quindi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero da un notaio. Il professionista è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del ministro della giustizia sono stabilite le tariffe applicabili. La disposizione transitoria può essere ap-plicata fintanto che il Ministro della giustizia non stabilisce, con proprio decreto, la data a decorrere dalla quale le funzioni degli organismi di composizione possono essere svolte esclusivamente dagli enti pubblici indicati all’art. 15.

L’articolo 16 disciplina le sanzioni, con formulazione analoga a quella dell'originario articolo 19. La disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che

per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure sottrae o dissimula unaparte rilevante dell’attivo oppure dolosamente simula attività inesistenti; secondo la modifi-ca del decreto-legge tale fattispecie è da riferirsi alla sola sezione prima;

per accedere alle medesime procedure, produce documentazione contraffatta o alterata ovve-ro sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria si-tuazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile; secondo la modifica del de-creto-legge tale fattispecie è da riferirsi ad entrambe le sezioni;

omette l'indicazione di beni nell'inventario (tale previsione è inserita dal decreto legge); effettua pagamenti in violazione del piano o dell'accordo; dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura, aggrava la propria posi-

zione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

Per i componenti dell’organismo di composizione della crisi è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo; false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti

ad essa allegati; false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano; danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio uffi-

cio.

Rispetto alla disciplina originaria il decreto-legge, inoltre:

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inserisce il professionista di cui all'articolo 15, comma 9 (che svolge le funzioni degli orga-nismi di composizione della crisi), tra coloro che possono rendere false attestazioni (comma2) o arrecare danno ai creditori (comma 3);

punisce con la reclusione da uno a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il liquidatoree il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in atti delle procedure, diret-tamente o per interposta persona o con atti simulati.

La novella alla legge fallimentare

L'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 179/2012 novella l’art. 217-bis della legge fallimen-tare (R.d. 267/1942), relativo alle esenzioni dai reati di bancarotta.

La nuova disposizione specifica che i delitti di bancarotta non ricorrono in caso di pagamenti e ope-razioni compiuti, tra l’altro, in esecuzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebi-tamento.

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LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE, NONCHÈ

DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

(12G0011)

VIGENTE AL: 1-4-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Omissis…

CAPO II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE PRIMA PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO

§ 1 Disposizioni generali

Art. 6

Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili aprocedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore conclu-dere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata

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dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fon-dato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e ilpatrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adem-piere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente perscopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismidi composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indi-chi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liqui-dazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prela-zione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tri-buti costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo re-stando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del pa-trimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, com-ma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazioneeconomica e patrimoniale.

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2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di so-vraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le dispo-sizioni della presente sezione.

Art. 8

Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la sod-disfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'ac-cordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che con-sentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito alconsumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore pos-sono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori mu-niti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 9

Deposito della proposta

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale deldebitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la resi-denza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazionedelle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e del-la sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre eser-cizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

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3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatorenell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatorea corredo della proposta, nonchè sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi se-condo e terzo, del codice civile.

§ 2 Accordo di composizione della crisi

Art. 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediata-mente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della propostae del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per nonoltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul pa-trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenzenon si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una solavolta, anche in caso di successive proposte di accordo.

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6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Ilreclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura civile: "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricor-so al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimen-ti.".

Art. 11

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ri-cevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modifica-ta.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con icreditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del de-bitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta gior-ni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i credito-ri una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento del-la relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termi-ne, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, ve-rificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propo-ne al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

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3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno,l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o dimancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

§ 3 Piano del consumatore

Art. 12-bis

(Procedimento di omologazione del piano del consumatore).

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza diatti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organi-smo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori del-la proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'u-dienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti diesecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei creditiimpignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'orga-nismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giu-dice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

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Art. 12-ter

(Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

1.

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono inizia-re o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguitala pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non posso-no procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fi-deiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di creditiimpignorabili, nonchè dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del

piano del consumatore.

Art. 13

Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovverose previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si appli-ca l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzionedell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventua-le irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e alpiano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo.

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4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del pianosono nulli.

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio decreto n. 267 del 1942: "Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbianoi requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, de-ve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società perazioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro con-fronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio conil debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le ga-ranzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza deltermine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi inbuona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e se-guenti del codice di procedura civile.

Art. 14-bis

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatorehanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

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2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli ef-fetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sot-tratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesisten-ti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse nonvengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputa-bili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ul-timo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entrosei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i dirittiacquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5

SEZIONE SECONDA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter

(Liquidazione dei beni).

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebita-mento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indi-cazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonchè una relazione particola-reggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore personafisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbliga-zioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

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e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delladomanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui alcomma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di rico-struire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che ildebitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e ifrutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi conven-zionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipo-teca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione).

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenutodi cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonchè di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies

(Decreto di apertura della liquidazione).

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti infrode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

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a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da indi-viduarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, nonpossono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acqui-stati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui ildebitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizionedel decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo chenon ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcu-ni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, inogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della do-manda.

Art. 14-sexies

(Inventario ed elenco dei creditori).

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'arti-colo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella di-sponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di postaelettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande;c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile infor-mazione.

Art. 14-septies

(Domanda di partecipazione alla liquidazione).

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili oimmobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

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b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descri-zione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione delladomanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione didomicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies

(Formazione del passivo).

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di statopassivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alleparti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindicigiorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti algiudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'ar-ticolo 10, comma 6.

Art. 14-novies

(Liquidazione).

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liqui-dazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il pro-gramma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fannoparte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquida-zione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effet-tuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adegua-

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te forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del com-pletamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può so-spendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può suben-trarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma diliquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pi-gnoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo, ivi com-presa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti deiquali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonchè i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del de-corso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies

(Azioni del liquidatore).

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità deibeni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies

(Beni e crediti sopravvenuti).

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cuiall'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

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1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'arti-colo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui allaprecedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto rica-vato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garan-titi.

Art. 14-terdecies

(Esdebitazione).

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confrontidei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le infor-mazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle opera-zioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'arti-colo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di redditoadeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cer-cato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di aper-tura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo esproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso dellastessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio pa-trimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a dan-no di altri.

3. L'esdebitazione non opera:a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzionipenali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cuialle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno succes-sivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le

Art. 14-duodecies

(Creditori posteriori).

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condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti inte-gralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risul-ta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta odissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Ilreclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e pro-fessionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da so-vraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministerodella giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui alcomma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti con-tabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rim-borso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

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6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depo-sitano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, as-sume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti al-legati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la re-lazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni di-sposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previaautorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del co-dice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Ga-rante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservatiper i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua con-clusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei sud-detti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Note all'art. 18:

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Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 19

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni econ la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo,aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presentecapo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria do-cumentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fattosalvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la duratadella procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordi-ne all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizionedella crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale,la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono es-sere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesi-

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ma, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componentedell'organismo di composizione della crisi.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione del-

la crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come

modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221.

In Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2015

INDICE IPERTESTUALE

Capo I (Disposizioni generali) Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Definizioni)

Capo II Sezione I (Requisiti e procedimento di iscrizione)

Art. 3 (Istituzione del registro) Art. 4 (Requisiti per l'iscrizione nel registro) Art. 5 (Procedimento) Art. 6 (Effetti dell'iscrizione) Art. 7 (Obblighi di comunicazione al responsabile) Art. 8 (Sospensione e cancellazione dal registro)

Sezione II (Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi) Art. 9 (Registro degli affari di gestione della crisi) Art. 10 (Obblighi dell'organismo) Art. 11 (Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari) Art. 12 (Responsabilità del servizio di gestione della crisi) Art. 13 (Monitoraggio e certificazione di qualità)

Capo III Sezione I (Disposizioni generali)

Art. 14 (Ambito di applicazione e regole generali) Art. 15 (Criteri per la determinazione del compenso)

Sezione II (Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi) Art. 16 (Parametri) Art. 17 (Unicità del compenso)

Sezione III (Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio) Art. 18 (Parametri)

Capo IV (Disciplina transitoria ed entrata in vigore) Art. 19 (Disciplina transitoria) Art. 20 (Entrata in vigore)

Organismo di composizione della crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto

Regolamento di Autodisciplina

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizionisugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro de-gli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebita-mento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo re-gistro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la can-cellazione dal registro dei singoli organismi, nonchè la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Re-pubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettu-ra delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento): «Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pub-blici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, arti-

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gianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifi-cazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 no-vembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro dicui al comma 2. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministerodella giustizia. 3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono sta-biliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dello svilup-po economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della leg-ge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione dei com-pensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedu-ra. 4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivarenuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e secondadel presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristruttura-zione eall'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2. 7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambitodei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal re-gistro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata. 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'or-ganismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove desi-gnato ai sensi dell'art. 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. 9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svoltianche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, no-minati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del rego-lamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commis-sari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione pri-ma del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento. 10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa au-torizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati con-tenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle dispo-sizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per isoli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

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Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera racco-mandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».

- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'atti-vità diGoverno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). 1-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza delministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti in-terministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei re-golamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4-4-bis-4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:

- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della cri-si da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato; d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal pre-sente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servi-zio di gestione della crisi da sovraindebitamento; e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestirei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la presta-zione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazioneinerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di li-quidazione del patrimonio del debitore; h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

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i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal re-golamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi; l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisci-plina.

Note all'art. 2:

- Per la legge 27 gennaio 2012, n. 3 vedi nota alle premesse.

Art. 3

Istituzione del registro

1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentaligià esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con quali-fica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato gene-rale del Ministero. Il Ministero è altresì titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:a) sezione A:

1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:1) altri organismi;2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e può prevedere ulteriori in-tegrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

5. La gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità diuna rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalleCittà metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costi-tuito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di dirit-to, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

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3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui alcomma 1; b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le con-seguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilitàa svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo; e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;f) la sede dell'organismo.

4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sus-sistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti ne-gli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche ogiuridiche; b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezio-namento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impre-sa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la parte-cipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con uni-versità pubbliche o private; c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, pro-fessionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la par-tecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiorea quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi dicui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si appli-cano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

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7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscrittianche soggetti diversi dai professionisti, purchè muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dicui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensidel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilita-zione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel re-gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica am-ministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quellidi cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), è comprovato con la produzione dell'atte-stazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

Art.5

Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazionedegli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione può essere ap-posta anche mediante firma digitale e la trasmissione può aver luogo anche a mezzo posta elettro-nica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ri-cevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

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Art. 6

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nelregistro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo è tenuto a fare menzio-ne negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine non-chè della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul propriosito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elet-tronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonchè le misure di sospensione e di decadenza dei gesto-ri dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.

2. L'autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rile-vanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsa-bile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione ilresponsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione dell'or-ganismo dal registro.

3. È disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti digestione della crisi nel corso di un biennio.

4. L'organismo cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso unbiennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni dagli organismi, anchenei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Art. 9

Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico

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degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del de-bitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Obblighi dell'organismo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può assumere diritti eobblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sè o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni casodella natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una di-chiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado dicomplessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla con-clusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventi-vo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitoreper la determinazione del compenso.

5. L'organismo è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ognicaso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonchè la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabiledispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stes-so modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decaden-za nei casi di cui al comma 5.

Art. 11

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riser-vatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organi-smo di appartenenza.

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2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, di-rettamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Ilgestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsionicontenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione dicui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli am-ministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la con-trollano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto conti-nuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimo-niale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchè cause di in-compatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

Art. 12

Responsabilità del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 13

Monitoraggio e certificazione di qualità

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i

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procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipol-lenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile idati: a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazionedegli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonchè sul numero dei casi di conversione dei pro-cedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimo-nio; c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonchè accertati in sededi liquidazione; d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato ri-sultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della per-centuale di soddisfazione dei chirografari; e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;f) sull'ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione diqualità all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi e-quipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile può acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giu-ridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un pe-riodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualità rilasciata dal responsabile è pubblicata sui siti internet del Ministeroe dell'organismo richiedente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provve-dono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:

- Il capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3,reca: «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».

Art. 14

Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difettodi accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la de-terminazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonchè del professionista o della

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società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, siapplicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività acces-sorie alla stessa.

3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, non-chè il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, perla liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto regio 16 marzo 1942, n. 267: «Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). – Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano irequisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azio-ni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del falli-to, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto ell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

Art. 15

Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, delricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, del-la complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Art. 16

Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione pri-ma, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, an-che per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

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a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'ar-ticolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano delconsumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Mini-stro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione pri-ma, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo nè passivo gli importi risultanti da fi-nanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o com-pensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere supe-riore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 Rego-lamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determina-zione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo): «Art. 1. - 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplemen-tare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme ecce-denti tale cifra.».

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Art. 17

Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinatosecondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore oun gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Art. 18

Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso delliquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo ac-certato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversionedella procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determi-nato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Note all'art. 18: - La sezione seconda del capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Liquidazione del patrimonio».

Art. 19

Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti a-gli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposi-zioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purchè documentino di essere sta-ti nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le fun-zioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo pre-cedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 19:

- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, siveda nelle note alle premesse.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-vare. Dato a Roma, addì 24 settembre 2014

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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA

Art.1 (Organizzazione e disciplina interna dell’Organismo)

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso am-ministrate, sono istituiti i seguenti organi: il Consiglio Direttivo la Segreteria Amministrativa.- Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Av-vocati di Taranto, di cui cinque componenti del Consiglio dell’Ordine in carica e due ester- ni, questi ultimi con funzioni solo consultive e senza diritto di voto; tutti i componenti del Consi-glio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere re-vocati per gravi moti-vi. Il Direttivo nomina, altresì, un Coordinatore con funzioni di referente ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014 ed un Segretario ai quali sono delegate le funzioni esecutive. Il Consiglio Direttivo,

Ι stabilisce, i requisiti di formazione e selezione dei gestori, nel rispetto della L. 27 gennaio 2012,n. 3 e successive modifiche e del regolamento emanato giusta Decreto n. 202 del 24 settembre2014;

ΙΙ delega il Coordinatore, o in sua vece il Segretario, per tutte le altre funzioni;ΙΙΙ è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei gestori aderenti

all’organismo;IV svolge altresì tutti gli altri compiti attribuiti dalla vigente disciplina all’Organismo.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche mediante ratifica successiva, Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia nel rispetto della normativa vigente.- La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da due addetti con compiti operativi, entrambi scelti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto tra il suo personale dipendente, ha sede presso l'Organismo. Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi; compila ecura ogni annotazione prescritta nel Registro degli affari di gestione della crisi ai sensi dell’art. 9 del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014.La Segreteria verifica altresì: a. la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di

composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota progressivamente nell'apposito Registro, anche ionformatico, provvedendo ad inserire i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore delegato, la durata del procedimento e l'esito;

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b. l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività prestata direttamente o delegata ai compositori, come preventivata e comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.3 D.L. n. 202/2014.

Art.2 (Criteri di nomina del gestore e della sua sostituzione)

Art.3 (Casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori)

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto o di suo ausiliare sono tenuti all'os-servanza le norme di comportamento precisate e fatte palesi dall’art. 11 (Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari) del Decreto 24 settembre 2014, n. 202, nonché le ulteriori indicate ai n.ri 5, 6 e 7 che seguono. Per gli effetti: 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riser-vatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organi-smo di appartenenza. 2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, di-rettamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. 3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza.Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno inte-resse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o profes-sionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile2 e non deve, neanche per iltramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi

2 - Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti egli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a co-mune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibi-lità o decadenza, nonchè cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

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1. In ossequio a quanto disposto dall’ Art. 10 (Obblighi dell'organismo) del Decreto 24 settembre2014, n. 202.”il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare” e delle particolari attitudini ed esperienze pro-fessionali dichiarate da essi all’atto della iscrizione nell’elenco. Dovrà altresì essere tenuto in debita considerazione, al fine della rotazione delle nomine, il numero degli incarichi ricevuti e il loro com-penso. E’ facoltà dell’Ordine dotare l'Organismo di un sistema informatico di scelta basata su apposito algoritmo, purchè esso rispecchi sopradette indicazioni. 2. In caso di sostituzione del gestore resasi necessaria per giustificata rinuncia ovvero perl’applicazione di una delle sanzioni di cui all’art.3, il nuovo gestore sarà scelto secondo gli stessi criteri previsti dal n. 1 che precede.

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cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsionicontenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione dicui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

Art. 4 (Sanzioni e procedura per la loro applicazione)

La violazione degli obblighi stabiliti:

La composizione della crisi da sovraindebitamento Vincenzo Di Maggio

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5. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed ag-giornare costantemente la propria preparazione; deve altresì rifiutare la nomina nel caso in cuinon si ritenga qualificato. 6. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propriaindipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neu-tralità. 7. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera comple-tamente imparziale e rimanere neutrale e, in caso contrario, ha il dovere di rifiutare la designa-zione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni

ai n.ri 1 e 2 comporterà la decadenza dall’attività di gestore; al n.3 sub lettera a) e b) la revoca dall’incarico e sospensione dall'attività da mesi 3 ad anni 2; al n.4, l’avvertimento e se reiterato la sospensione dall'attività per mesi 1; al n.5, la sospensione dall’attività sin tanto che il professionista incaricato non dimostri di aver

adempiuto all’obbligo biennale di aggiornamento; ai n.ri 6 e 7 la sospensione dall'attività da mesi 2 ad anni 1.

L’applicazione delle sanzioni anzi dette è assegnata ad un Comitato di probiviri composto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto (o suo designato) nonchè da altri due Consiglieri designati dal Consiglio dell’Ordine, i quali dovranno convocare il gestore, concedendogli non meno di sette giorni liberi per produrre le sue giustificazioni ed adottare ogni conseguente provvedimento motivato. Avverso i provvedimenti del Comitato è ammesso reclamo dinanzi al plenum del Consiglio dell’Ordine che, con l'astensione dei probi viri, delibera a maggioranza. La proposizione del reclamo non sospende l’applicazione della sanzione.