contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004

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Contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004 Author(s): LUIGI de ANGELIS Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 49/50-51/52 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200579 . Accessed: 24/06/2014 23:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Tue, 24 Jun 2014 23:29:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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Contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004Author(s): LUIGI de ANGELISSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 49/50-51/52Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200579 .

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MONOGRAFIE E VARIETÀ

LUIGI de ANGELIS

Contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004

1. - Correzioni apportate dall'art. 15 d.leg. n. 251 del 2004

ed attuale insostenibilità della tesi della derogabilità assistita. Le correzioni apportate dal d.leg. 6 ottobre 2004 n. 251 alla re cente riforma del mercato del lavoro non hanno risparmiato la

materia delle certificazioni dei contratti, sulla quale il dibattito,

precedente e successivo al d.leg. n. 276 del 2003, era stato par ticolarmente vivace.

«Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fa

se di esso dei contratti di cui all'art. 61, 1° comma, i diritti deri

vanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere og

getto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazio ne del rapporto di lavoro di cui al titolo Vili secondo lo schema

dell'art. 2113 c.c.», si legge infatti nell'art. 15 d.leg. n. 251, che

ha sostituito l'art. 68 d.leg. n. 276, per il quale, invece, «I diritti

derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di

certificazione del rapporto di lavoro di cui al titolo V del pre sente decreto legislativo».

La modifica testuale è dunque netta. Il nuovo intervento nor

mativo, eliminando tutti i segni che la legittimavano, rende, in

nanzitutto, non più sostenibile la tesi, propugnata anche da chi

scrive (1), per la quale l'art. 68 contemplasse un'ipotesi di dero

gabilità assistita delle norme legali sul lavoro a progetto previste dal titolo V — il richiamo a tale titolo era però pacificamente frutto di un errore materiale — del decreto del 2003, ed operasse

quindi su di un piano del tutto diverso sia da quello della qualifi cazione dei contratti (art. 75 ss.), volto a conseguire un effetto

incisivamente definito di stand by (2) della stessa, sia da quello della abdicazione dai diritti o della transazione sui medesimi, come tali già entrati nel patrimonio del soggetto (art. 82). Se

condo alcuni, anzi, il decreto correttivo è intervenuto in punto sul

presupposto di una maggiore plausibilità della tesi della deroga bilità assistita, e proprio per evitare che prevalesse (3).

2. - La logica sottesa all'art. 15. Nesso strumentale tra di

sposizione dei diritti e certificazione. In via diretta il nuovo art.

68, piuttosto che occuparsi del futuro, e cioè della qualificazio ne di un contratto che si va ad instaurare, pare occuparsi del

passato, e cioè dei pregressi diritti, nel senso che consente che

in sede di certificazione del lavoro a progetto possa disporsi di

diritti inerenti un rapporto di lavoro già in essere e legati ad una

precedente qualificazione, formalizzata o non formalizzata, cor

retta o scorretta, che fosse. Quanto al futuro, invece, anche per il

contratto di lavoro a progetto la disciplina della certificazione è

altrove, ed è la stessa di quella prevista per gli altri contratti

(art. 75 ss. d.leg. n. 276, art. 75 nel testo sostituito dall'art. 18

d.leg. n. 251, che ha opportunamente eliminato il riferimento a

singoli e precisati contratti certificabili a favore di ogni con

tratto). Vi è allora sicuramente, alla base della norma, un'ispirazione

di sanatoria (4) e di riemersione dal sommerso: nel momento in

cui un certo contratto viene certificato dall'organo pubblico come di lavoro a progetto, è possibile in quel contesto alle parti chiudere con il passato attraverso un regolamento negoziale do

tato di stabilità.

Se ci si ferma a questo rilievo, però, non si comprende appie no il senso complessivo della regola.

La disposizione dei diritti, si accennava, deve infatti avvenire

in sede di certificazione. Ex art. 15 non appare dunque consen

tito rivolgersi, per la mera abdicazione a diritti pregressi o per la

mera transazione sugli stessi, e cioè per la sanatoria del passato, a qualsiasi organo abilitato a certificare e senza che debba certi

ficare nulla; l'art. 15 recita infatti «in sede di certificazione», a

differenza di quanto stabilisce l'art. 82, che attribuisce alle «se

di» di certificazione istituite presso gli enti bilaterali la compe tenza a certificare rinunzie e transazioni, e ciò dopo che con il

testo precedente era stata valorizzata in via interpretativa la

contrapposizione tra singolare e plurale presenti rispettivamente nell'art. 68 e nell'art. 82.

Questo fa capire come l'art. 68 novellato si occupi sì del pas sato, ma con gli occhi rivolti anche al futuro. La sanatoria è in

fatti strumentalmente connessa alla qualificazione certificata

(operante appunto per il futuro) e la incentiva, nel senso che, ai

fini deflattivi del contenzioso — è questa, non lo si dimentichi, la funzione della certificazione scolpita dall'inciso d'apertura dell'art. 75 e, ancor prima, dall'attribuzione dei poteri al legis latore delegato da parte del legislatore delegante

— è permesso far riemergere il passato tagliando corto con ì problemi che po ne laddove vi sia certezza per il presente (una certezza modesta,

per la verità, secondo diffusa opinione formatasi con riguardo

agli art. 79 e 80 ss. d.leg. n. 276, cit.).

3. - L'autonomia del rapporto previdenziale. La predetta strumentalità in chiave deflattiva e il dover essere, la rinunzia e

la transazione, rese in sede di certificazione, potrebbero far ba

lenare l'idea che, se certo non possono incidere definitivamente

sul rapporto previdenziale (5), le cui inerenti situazioni sogget tive sono indisponibili e comunque fanno capo anche a soggetti estranei al procedimento certificatorio, possano anch'esse essere

soggette all'effetto di stand by di cui all'art. 79 d.leg. n. 276 nei

confronti degli enti. Sennonché, la rinunzia o la transazione so

no atti delle parti e ad essi è estraneo qualsiasi accertamento (6) del certifier, che peraltro in questo caso dovrebbe operare ora

per allora. Non solo; essi sono atti dismissivi di diritti rispetto ai

quali le eventuali enunciazioni delle parti — ad esempio, il darsi

atto della natura autonoma del rapporto cui la rinunzia o la tran

sazione si riferiscono — sono appunto solo tali. A ragione,

quindi, trattando del nuovo art. 68, si è dato per scontato che

l'effetto di evitare provvedimenti delle autorità pubbliche fino

all'invalidazione in sede giurisdizionale della certificazione at

tenga solo al futuro e non al passato, sostenendosi, quanto a

quest'ultimo, che la disciplina in parola, per non incidere sui di

ritti degli enti previdenziali, non sarà in grado di produrre un

particolare effetto di riemersione dal sommerso (7).

4. - Il riferimento ai «rapporti di lavoro già in essere». Appa re a questo punto necessario fare qualche precisazione.

La prima, è che ho fin qui dato per scontato che il riferimento

allo «schema» dell'art. 2113 c.c., presente nell'art. 15 cit., abbia

il significato di far ritenere applicabile in materia appunto le

norme contenute in tale disposizione. La parola «schema», cer

to, non ha un'accezione giuridica precisa. In quel contesto, pe rò, appare arduo attribuire al richiamo valore diverso.

La seconda precisazione è che nell'art. 15 non si distingue tra (1) Cfr. L. DE Angelis, Le certificazioni all'interno della riforma del

mercato del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2004, I, 260 ss., ed ivi riferi menti, conformi (cui adde, in particolare, A. Tursi, La «volontà assi stita» nel d.leg. n. 276 del 2003, in Dir. relazioni ind., 2004, 255 ss., e, sia pure con particolare iter argomentativo e distinguendo con riguardo alle transazioni, M. Novella, Note sulle tecniche limitative dell'auto nomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto, in Lavoro e

dir., 2004, 131 ss.) e contrari (cui adde, in particolare, A. Bellavista, La derogabilità assistita nel d.leg. 276/03, in Lavoro giur., 2004, 445 ss.; S. Gandi, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed am

biguità, in Mass. giur. lav., 2004, 490 ss.). (2) Da L. Nogler, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro. D.leg.

10 settembre 2003 n. 276, commentario coordinato da M. Pedrazzoli, Bologna, 2004, sub art. 75-81, 889.

(3) L. Nogler, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro. D.leg. 10 settembre 2003 n. 276, commentario coordinato da M. Pedrazzoli: In serto sulla correzione della c.d. riforma Biagi. D.leg. 6 ottobre 2004 n. 251, Bologna, 2004, 46.

(4) Cfr. L. Nogler, op. loc. cit.

(5) Conf. L. Nogler, op. loc. cit.

(6) Di natura amministrativa: cfr. E. Ghera, La certificazione dei contratti di lavoro, in AA.VV., Mercato del lavoro, riforma e vincoli di sistema a cura di R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, Na

poli, 2004, 283, per il quale, anzi, l'atto ha natura provvedimentale (in tal senso, v. art. 6, 1° comma, decreto 21 luglio 2004 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, <www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ Archivio/Normativa/DM21 -7-2004 commissioni-certificazione.htm>; v. altresì la circolare 15 dicembre 2004, n. 48 della direzione gene rale attività ispettiva del medesimo ministero, <www.welfare.gov.it/ RiformaBiagi/Archivio/Normativa/2004-15-12-Circ04-48.htm>); per ul ulteriori riferimenti, cfr. V. Tcharadova Panova, La natura giuridica della certificazione, in AA.VV., La certificazione dei contratti di la voro a cura di G. Perone e A. Vallebona, Padova, 2004, 196 ss.

(7) Cfr. L. Nogler, op. ult. cit., 46 s.

Il Foro Italiano — 2005 — Parte V-3.

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PARTE QUINTA

rapporti formalizzati o meno, il decreto richiedendo solo che es

si siano già in essere. Da ciò la conseguenza dell'operatività della sanatoria anche con riguardo ai rapporti di mero fatto, in

quadrabili o meno come subordinati. Ad essi soprattutto, anzi,

pensava il legislatore, che, lo si ribadisce, si muoveva in una lo

gica di chiusura con il passato e di riemersione dal sommerso.

Si diceva, rapporti di lavoro già in essere. A mio parere deve

trattarsi di rapporti in corso al momento della certificazione.

Orienta in tale direzione, pur in una certa ambivalenza del testo —

«già in essere», appunto — non tanto il rilievo per cui altri

menti si potrebbero sanare rapporti anche molto risalenti nel

tempo e non aventi alcun collegamento con la certificazione

nella cui sede pure deve avvenire la disposizione dei diritti,

quanto la relazione sistematica con l'art. 82, il quale inerisce ai

diritti nascenti da qualsiasi rapporto. Non solo. Proprio il previsto collegamento con la certifica

zione e sempre la contrapposizione con l'art. 82 rende preferi bile l'interpretazione per la quale tra l'attività oggetto del rap

porto già in essere e quella oggetto del progetto vi sia quanto meno una relativa corrispondenza.

Sicché: (solo) qualificando il rapporto come lavoro a progetto davanti a qualsiasi organo certificatore è consentito disporre di

diritti inerenti al rapporto già in corso per analoga attività; ed

invece, può disporsi esclusivamente avanti l'organo conciliatore

istituito presso gli enti bilaterali, e senza che si certifichi nulla, di qualsiasi diritto: l'art. 82 — è questo il suo ruolo — ha infatti

allargato a tale organo la competenza a rendere stabili rinunzie e

transazioni (v. infra). Un sistema siffatto ha una logica di incentivazione alla certi

ficazione del contratto di punta tra queste ultime (8), quello che

dovrebbe trovare prevedibile, maggiore applicazione nella pras si; e ciò attraverso il rafforzamento della stabilità anche dei suoi

trascorsi (riemersione dal sommerso) e il sostegno alla deflazio

ne del contenzioso in argomento. La modifica, però, apre nuovi

problemi di non semplice soluzione, e quindi pone nuove occa

sioni di conflitti giudiziali. A quest'ultimo riguardo, va da sé che il discostarsi dalla regola prevista dall'art. 68 — vale a dire:

dalla opinabile interpretazione del testo che ad essa conduce —

comporta l'inapplicabilità dello «schema» dell'art. 2113 c.c., con le relative conseguenze in termini di instabilità degli assetti

negoziali raggiunti.

5. - Incidenza dei ritocchi normativi sul microsistema delle

certificazioni. Come si è visto, non è più proponibile la tesi per la quale attraverso la certificazione si potesse derogare alla di

sciplina del titolo Vili d.leg. n. 276. Non solo, quindi, la modi fica è molto importante per quel che riguarda la materia del la

voro a progetto, ma anche, per quel che può valere, ridimensio

na l'idea di una pluralità di ruoli della certificazione.

Concludendo queste brevi note, pare però opportuno porsi la

domanda se un intervento settoriale sull'esistente normativo

come quello sopra esaminato possa avere avuto anche la capa cità, magari inconsapevole, di ridisegnare in qualche modo il

microsistema delle certificazioni dei contratti di lavoro, nel sen

so che l'art. 15 cit., ritoccando la disciplina delle rinunzie e transazioni in materia di contratto di lavoro a progetto, secondo l'intatta rubrica dell'art. 68 d.leg. n. 276 che l'art. 15 stesso ha

sostituito, possa aver rimesso in discussione alcuni dei risultati

interpretativi raggiunti al di là di tale contratto, e cioè su aspetti che involgono il più generale tema della certificazione dei con

tratti di lavoro.

La risposta, a mio avviso, deve essere positiva, ma modera

tamente, dovendosi comunque escludere che la modifica del

particolare abbia cambiato i connotati della precedente figura. Infatti, la certificazione dei contratti resta tale, con la sua fi

nalità deflattiva, la sua procedura, la sua (modesta) efficacia, la

sua inevitabile subalternità alla valutazione giudiziale (9).

Né, d'altronde, sembra che quanto previsto dall'art. 15 forni

sca argomenti utili a far prevalere la lettura dell'art. 82 d.leg. n.

276 per la quale avanti gli organi conciliatori istituiti presso gli enti bilaterali sarebbe consentito di escludere che possano essere

qualificati diversamente, in particolare come quietanze a saldo,

atti definiti rinunzie e transazioni (10), sull'altra, qui solo asse

rita ma altrove motivata (11), per la quale quest'ultima disposi zione estenderebbe (solo) a tali organi certificatori il potere di

rendere stabili le rinunzie e le transazioni dei lavoratori. Al ri

guardo, non credo davvero che a favore della prima tesi possa

giocare la diversa strutturazione testuale del rimando all'art.

2113 c.c., nell'art. 82 di specificazione delle rinunzie e transa

zioni, nell'art. 15 d.leg. n. 251 richiamante lo schema prefigu rato da tale articolo del codice civile: in un caso e nell'altro la

denunciata approssimazione tecnica è tale da sconsigliare di ad

dentrarsi in meandri lessicali e da suggerire di cercare altrove la

soluzione interpretativa.

Valgono, dunque, piuttosto, i diversi argomenti sui quali si

sono fondate le opposte opinioni nelle analisi precedenti il d.leg. n. 251.

Tornando alla certificazione dei contratti, l'art. 15 cit. fa tut

tavia ricavare un dato microsistemico di peso non trascurabile:

non è necessario che la certificazione abbia luogo ab initio, co

me da alcuni sostenuto con riferimento al d.leg. n. 276 (12); la

stessa è utilizzabile anche quando il rapporto sia in corso (natu

ralmente con efficacia da quale momento in poi). In tal caso,

anzi, sia pure relativamente al contratto di lavoro a progetto, ha

la peculiare efficacia dispositiva prima illustrata.

Né quest'ultimo rilievo può giovare ad una replica che faccia

leva sulla distinzione tra eccezione (contratto di lavoro a pro

getto) e regola (altri contratti). La distinzione, infatti, riguarda

appunto l'efficacia dispositiva, non, invece, l'efficacia per il

futuro della certificazione in corso d'opera, la quale, se non era

esclusa dal decreto n. 276, è ora presa in considerazione dal

d.leg. n. 251 : e, lo si sottolinea ribadendolo, la certificazione del

contratto di lavoro a progetto, a parte il profilo dell'efficacia sa

nante, non è altra da quella dei diversi contratti, e la sua disci

plina è negli art. 75 ss. d.leg. n. 276 del 2003.

(8) Secondo il ministero del lavoro e delle politiche sociali il fine della procedura di certificazione dei rapporti di lavoro è quello di «so stenere la diffusione delle nuove tipologie contrattuali, in un quadro di flessibilità regolata e sostenibile»: cfr. La «Legge Biagi» per il lavoro, capire la riforma, in <www.welfare.gov.it>, § 8; in proposito, cfr. A. Zeppieri, La certificazione del lavoro a progetto, in AA.VV., La certifi cazione dei contratti di lavoro, cit., 239, anche nota 54.

(9) Su tali aspetti, cfr. L. de Angelis, Le certificazioni, cit., 240 ss.

(10) In particolare, cfr. V. Speziale, Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni, in AA.VV., Commentario del d.leg. 10 set tembre 2003 n. 276 coordinato da F. Carinci, 4. Tipologie contrattuali a progetto e occasionali a cura di P. Bellocchi, F. Lunardon e V. Spe

ziale, Milano, 2004, 234 ss.

(11) Cfr. L. de Angelis, Le certificazioni, cit., 260 ss.

(12) Cfr. M.G. Garofalo, La certificazione dei rapporti di lavoro, in AA.VV., Lavoro e diritti dopo il d.leg. 276/03 a cura di P. Curzio, Bari, 2004, 428; M. Maffuccini, La certificazione del contratto di lavo

ro, in Questione giustizia, 2004, 739 ss.; contra, L. de Angelis, Le cer

tificazioni, cit., 243 ss., ed ivi, alla nota n. 39, ulteriori riferimenti con

formi, cui adde M. Novella, op. cit., 137.

Il Foro Italiano — 2005.

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