contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004
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Contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004Author(s): LUIGI de ANGELISSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 49/50-51/52Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200579 .
Accessed: 24/06/2014 23:29
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MONOGRAFIE E VARIETÀ
LUIGI de ANGELIS
Contratti di lavoro a progetto: rilievi in tema di certificazione dopo il decreto n. 251 del 2004
1. - Correzioni apportate dall'art. 15 d.leg. n. 251 del 2004
ed attuale insostenibilità della tesi della derogabilità assistita. Le correzioni apportate dal d.leg. 6 ottobre 2004 n. 251 alla re cente riforma del mercato del lavoro non hanno risparmiato la
materia delle certificazioni dei contratti, sulla quale il dibattito,
precedente e successivo al d.leg. n. 276 del 2003, era stato par ticolarmente vivace.
«Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fa
se di esso dei contratti di cui all'art. 61, 1° comma, i diritti deri
vanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere og
getto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazio ne del rapporto di lavoro di cui al titolo Vili secondo lo schema
dell'art. 2113 c.c.», si legge infatti nell'art. 15 d.leg. n. 251, che
ha sostituito l'art. 68 d.leg. n. 276, per il quale, invece, «I diritti
derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al titolo V del pre sente decreto legislativo».
La modifica testuale è dunque netta. Il nuovo intervento nor
mativo, eliminando tutti i segni che la legittimavano, rende, in
nanzitutto, non più sostenibile la tesi, propugnata anche da chi
scrive (1), per la quale l'art. 68 contemplasse un'ipotesi di dero
gabilità assistita delle norme legali sul lavoro a progetto previste dal titolo V — il richiamo a tale titolo era però pacificamente frutto di un errore materiale — del decreto del 2003, ed operasse
quindi su di un piano del tutto diverso sia da quello della qualifi cazione dei contratti (art. 75 ss.), volto a conseguire un effetto
incisivamente definito di stand by (2) della stessa, sia da quello della abdicazione dai diritti o della transazione sui medesimi, come tali già entrati nel patrimonio del soggetto (art. 82). Se
condo alcuni, anzi, il decreto correttivo è intervenuto in punto sul
presupposto di una maggiore plausibilità della tesi della deroga bilità assistita, e proprio per evitare che prevalesse (3).
2. - La logica sottesa all'art. 15. Nesso strumentale tra di
sposizione dei diritti e certificazione. In via diretta il nuovo art.
68, piuttosto che occuparsi del futuro, e cioè della qualificazio ne di un contratto che si va ad instaurare, pare occuparsi del
passato, e cioè dei pregressi diritti, nel senso che consente che
in sede di certificazione del lavoro a progetto possa disporsi di
diritti inerenti un rapporto di lavoro già in essere e legati ad una
precedente qualificazione, formalizzata o non formalizzata, cor
retta o scorretta, che fosse. Quanto al futuro, invece, anche per il
contratto di lavoro a progetto la disciplina della certificazione è
altrove, ed è la stessa di quella prevista per gli altri contratti
(art. 75 ss. d.leg. n. 276, art. 75 nel testo sostituito dall'art. 18
d.leg. n. 251, che ha opportunamente eliminato il riferimento a
singoli e precisati contratti certificabili a favore di ogni con
tratto). Vi è allora sicuramente, alla base della norma, un'ispirazione
di sanatoria (4) e di riemersione dal sommerso: nel momento in
cui un certo contratto viene certificato dall'organo pubblico come di lavoro a progetto, è possibile in quel contesto alle parti chiudere con il passato attraverso un regolamento negoziale do
tato di stabilità.
Se ci si ferma a questo rilievo, però, non si comprende appie no il senso complessivo della regola.
La disposizione dei diritti, si accennava, deve infatti avvenire
in sede di certificazione. Ex art. 15 non appare dunque consen
tito rivolgersi, per la mera abdicazione a diritti pregressi o per la
mera transazione sugli stessi, e cioè per la sanatoria del passato, a qualsiasi organo abilitato a certificare e senza che debba certi
ficare nulla; l'art. 15 recita infatti «in sede di certificazione», a
differenza di quanto stabilisce l'art. 82, che attribuisce alle «se
di» di certificazione istituite presso gli enti bilaterali la compe tenza a certificare rinunzie e transazioni, e ciò dopo che con il
testo precedente era stata valorizzata in via interpretativa la
contrapposizione tra singolare e plurale presenti rispettivamente nell'art. 68 e nell'art. 82.
Questo fa capire come l'art. 68 novellato si occupi sì del pas sato, ma con gli occhi rivolti anche al futuro. La sanatoria è in
fatti strumentalmente connessa alla qualificazione certificata
(operante appunto per il futuro) e la incentiva, nel senso che, ai
fini deflattivi del contenzioso — è questa, non lo si dimentichi, la funzione della certificazione scolpita dall'inciso d'apertura dell'art. 75 e, ancor prima, dall'attribuzione dei poteri al legis latore delegato da parte del legislatore delegante
— è permesso far riemergere il passato tagliando corto con ì problemi che po ne laddove vi sia certezza per il presente (una certezza modesta,
per la verità, secondo diffusa opinione formatasi con riguardo
agli art. 79 e 80 ss. d.leg. n. 276, cit.).
3. - L'autonomia del rapporto previdenziale. La predetta strumentalità in chiave deflattiva e il dover essere, la rinunzia e
la transazione, rese in sede di certificazione, potrebbero far ba
lenare l'idea che, se certo non possono incidere definitivamente
sul rapporto previdenziale (5), le cui inerenti situazioni sogget tive sono indisponibili e comunque fanno capo anche a soggetti estranei al procedimento certificatorio, possano anch'esse essere
soggette all'effetto di stand by di cui all'art. 79 d.leg. n. 276 nei
confronti degli enti. Sennonché, la rinunzia o la transazione so
no atti delle parti e ad essi è estraneo qualsiasi accertamento (6) del certifier, che peraltro in questo caso dovrebbe operare ora
per allora. Non solo; essi sono atti dismissivi di diritti rispetto ai
quali le eventuali enunciazioni delle parti — ad esempio, il darsi
atto della natura autonoma del rapporto cui la rinunzia o la tran
sazione si riferiscono — sono appunto solo tali. A ragione,
quindi, trattando del nuovo art. 68, si è dato per scontato che
l'effetto di evitare provvedimenti delle autorità pubbliche fino
all'invalidazione in sede giurisdizionale della certificazione at
tenga solo al futuro e non al passato, sostenendosi, quanto a
quest'ultimo, che la disciplina in parola, per non incidere sui di
ritti degli enti previdenziali, non sarà in grado di produrre un
particolare effetto di riemersione dal sommerso (7).
4. - Il riferimento ai «rapporti di lavoro già in essere». Appa re a questo punto necessario fare qualche precisazione.
La prima, è che ho fin qui dato per scontato che il riferimento
allo «schema» dell'art. 2113 c.c., presente nell'art. 15 cit., abbia
il significato di far ritenere applicabile in materia appunto le
norme contenute in tale disposizione. La parola «schema», cer
to, non ha un'accezione giuridica precisa. In quel contesto, pe rò, appare arduo attribuire al richiamo valore diverso.
La seconda precisazione è che nell'art. 15 non si distingue tra (1) Cfr. L. DE Angelis, Le certificazioni all'interno della riforma del
mercato del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2004, I, 260 ss., ed ivi riferi menti, conformi (cui adde, in particolare, A. Tursi, La «volontà assi stita» nel d.leg. n. 276 del 2003, in Dir. relazioni ind., 2004, 255 ss., e, sia pure con particolare iter argomentativo e distinguendo con riguardo alle transazioni, M. Novella, Note sulle tecniche limitative dell'auto nomia individuale nella disciplina del lavoro a progetto, in Lavoro e
dir., 2004, 131 ss.) e contrari (cui adde, in particolare, A. Bellavista, La derogabilità assistita nel d.leg. 276/03, in Lavoro giur., 2004, 445 ss.; S. Gandi, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed am
biguità, in Mass. giur. lav., 2004, 490 ss.). (2) Da L. Nogler, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro. D.leg.
10 settembre 2003 n. 276, commentario coordinato da M. Pedrazzoli, Bologna, 2004, sub art. 75-81, 889.
(3) L. Nogler, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro. D.leg. 10 settembre 2003 n. 276, commentario coordinato da M. Pedrazzoli: In serto sulla correzione della c.d. riforma Biagi. D.leg. 6 ottobre 2004 n. 251, Bologna, 2004, 46.
(4) Cfr. L. Nogler, op. loc. cit.
(5) Conf. L. Nogler, op. loc. cit.
(6) Di natura amministrativa: cfr. E. Ghera, La certificazione dei contratti di lavoro, in AA.VV., Mercato del lavoro, riforma e vincoli di sistema a cura di R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, Na
poli, 2004, 283, per il quale, anzi, l'atto ha natura provvedimentale (in tal senso, v. art. 6, 1° comma, decreto 21 luglio 2004 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, <www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ Archivio/Normativa/DM21 -7-2004 commissioni-certificazione.htm>; v. altresì la circolare 15 dicembre 2004, n. 48 della direzione gene rale attività ispettiva del medesimo ministero, <www.welfare.gov.it/ RiformaBiagi/Archivio/Normativa/2004-15-12-Circ04-48.htm>); per ul ulteriori riferimenti, cfr. V. Tcharadova Panova, La natura giuridica della certificazione, in AA.VV., La certificazione dei contratti di la voro a cura di G. Perone e A. Vallebona, Padova, 2004, 196 ss.
(7) Cfr. L. Nogler, op. ult. cit., 46 s.
Il Foro Italiano — 2005 — Parte V-3.
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PARTE QUINTA
rapporti formalizzati o meno, il decreto richiedendo solo che es
si siano già in essere. Da ciò la conseguenza dell'operatività della sanatoria anche con riguardo ai rapporti di mero fatto, in
quadrabili o meno come subordinati. Ad essi soprattutto, anzi,
pensava il legislatore, che, lo si ribadisce, si muoveva in una lo
gica di chiusura con il passato e di riemersione dal sommerso.
Si diceva, rapporti di lavoro già in essere. A mio parere deve
trattarsi di rapporti in corso al momento della certificazione.
Orienta in tale direzione, pur in una certa ambivalenza del testo —
«già in essere», appunto — non tanto il rilievo per cui altri
menti si potrebbero sanare rapporti anche molto risalenti nel
tempo e non aventi alcun collegamento con la certificazione
nella cui sede pure deve avvenire la disposizione dei diritti,
quanto la relazione sistematica con l'art. 82, il quale inerisce ai
diritti nascenti da qualsiasi rapporto. Non solo. Proprio il previsto collegamento con la certifica
zione e sempre la contrapposizione con l'art. 82 rende preferi bile l'interpretazione per la quale tra l'attività oggetto del rap
porto già in essere e quella oggetto del progetto vi sia quanto meno una relativa corrispondenza.
Sicché: (solo) qualificando il rapporto come lavoro a progetto davanti a qualsiasi organo certificatore è consentito disporre di
diritti inerenti al rapporto già in corso per analoga attività; ed
invece, può disporsi esclusivamente avanti l'organo conciliatore
istituito presso gli enti bilaterali, e senza che si certifichi nulla, di qualsiasi diritto: l'art. 82 — è questo il suo ruolo — ha infatti
allargato a tale organo la competenza a rendere stabili rinunzie e
transazioni (v. infra). Un sistema siffatto ha una logica di incentivazione alla certi
ficazione del contratto di punta tra queste ultime (8), quello che
dovrebbe trovare prevedibile, maggiore applicazione nella pras si; e ciò attraverso il rafforzamento della stabilità anche dei suoi
trascorsi (riemersione dal sommerso) e il sostegno alla deflazio
ne del contenzioso in argomento. La modifica, però, apre nuovi
problemi di non semplice soluzione, e quindi pone nuove occa
sioni di conflitti giudiziali. A quest'ultimo riguardo, va da sé che il discostarsi dalla regola prevista dall'art. 68 — vale a dire:
dalla opinabile interpretazione del testo che ad essa conduce —
comporta l'inapplicabilità dello «schema» dell'art. 2113 c.c., con le relative conseguenze in termini di instabilità degli assetti
negoziali raggiunti.
5. - Incidenza dei ritocchi normativi sul microsistema delle
certificazioni. Come si è visto, non è più proponibile la tesi per la quale attraverso la certificazione si potesse derogare alla di
sciplina del titolo Vili d.leg. n. 276. Non solo, quindi, la modi fica è molto importante per quel che riguarda la materia del la
voro a progetto, ma anche, per quel che può valere, ridimensio
na l'idea di una pluralità di ruoli della certificazione.
Concludendo queste brevi note, pare però opportuno porsi la
domanda se un intervento settoriale sull'esistente normativo
come quello sopra esaminato possa avere avuto anche la capa cità, magari inconsapevole, di ridisegnare in qualche modo il
microsistema delle certificazioni dei contratti di lavoro, nel sen
so che l'art. 15 cit., ritoccando la disciplina delle rinunzie e transazioni in materia di contratto di lavoro a progetto, secondo l'intatta rubrica dell'art. 68 d.leg. n. 276 che l'art. 15 stesso ha
sostituito, possa aver rimesso in discussione alcuni dei risultati
interpretativi raggiunti al di là di tale contratto, e cioè su aspetti che involgono il più generale tema della certificazione dei con
tratti di lavoro.
La risposta, a mio avviso, deve essere positiva, ma modera
tamente, dovendosi comunque escludere che la modifica del
particolare abbia cambiato i connotati della precedente figura. Infatti, la certificazione dei contratti resta tale, con la sua fi
nalità deflattiva, la sua procedura, la sua (modesta) efficacia, la
sua inevitabile subalternità alla valutazione giudiziale (9).
Né, d'altronde, sembra che quanto previsto dall'art. 15 forni
sca argomenti utili a far prevalere la lettura dell'art. 82 d.leg. n.
276 per la quale avanti gli organi conciliatori istituiti presso gli enti bilaterali sarebbe consentito di escludere che possano essere
qualificati diversamente, in particolare come quietanze a saldo,
atti definiti rinunzie e transazioni (10), sull'altra, qui solo asse
rita ma altrove motivata (11), per la quale quest'ultima disposi zione estenderebbe (solo) a tali organi certificatori il potere di
rendere stabili le rinunzie e le transazioni dei lavoratori. Al ri
guardo, non credo davvero che a favore della prima tesi possa
giocare la diversa strutturazione testuale del rimando all'art.
2113 c.c., nell'art. 82 di specificazione delle rinunzie e transa
zioni, nell'art. 15 d.leg. n. 251 richiamante lo schema prefigu rato da tale articolo del codice civile: in un caso e nell'altro la
denunciata approssimazione tecnica è tale da sconsigliare di ad
dentrarsi in meandri lessicali e da suggerire di cercare altrove la
soluzione interpretativa.
Valgono, dunque, piuttosto, i diversi argomenti sui quali si
sono fondate le opposte opinioni nelle analisi precedenti il d.leg. n. 251.
Tornando alla certificazione dei contratti, l'art. 15 cit. fa tut
tavia ricavare un dato microsistemico di peso non trascurabile:
non è necessario che la certificazione abbia luogo ab initio, co
me da alcuni sostenuto con riferimento al d.leg. n. 276 (12); la
stessa è utilizzabile anche quando il rapporto sia in corso (natu
ralmente con efficacia da quale momento in poi). In tal caso,
anzi, sia pure relativamente al contratto di lavoro a progetto, ha
la peculiare efficacia dispositiva prima illustrata.
Né quest'ultimo rilievo può giovare ad una replica che faccia
leva sulla distinzione tra eccezione (contratto di lavoro a pro
getto) e regola (altri contratti). La distinzione, infatti, riguarda
appunto l'efficacia dispositiva, non, invece, l'efficacia per il
futuro della certificazione in corso d'opera, la quale, se non era
esclusa dal decreto n. 276, è ora presa in considerazione dal
d.leg. n. 251 : e, lo si sottolinea ribadendolo, la certificazione del
contratto di lavoro a progetto, a parte il profilo dell'efficacia sa
nante, non è altra da quella dei diversi contratti, e la sua disci
plina è negli art. 75 ss. d.leg. n. 276 del 2003.
(8) Secondo il ministero del lavoro e delle politiche sociali il fine della procedura di certificazione dei rapporti di lavoro è quello di «so stenere la diffusione delle nuove tipologie contrattuali, in un quadro di flessibilità regolata e sostenibile»: cfr. La «Legge Biagi» per il lavoro, capire la riforma, in <www.welfare.gov.it>, § 8; in proposito, cfr. A. Zeppieri, La certificazione del lavoro a progetto, in AA.VV., La certifi cazione dei contratti di lavoro, cit., 239, anche nota 54.
(9) Su tali aspetti, cfr. L. de Angelis, Le certificazioni, cit., 240 ss.
(10) In particolare, cfr. V. Speziale, Le commissioni di certificazione e le rinunzie e transazioni, in AA.VV., Commentario del d.leg. 10 set tembre 2003 n. 276 coordinato da F. Carinci, 4. Tipologie contrattuali a progetto e occasionali a cura di P. Bellocchi, F. Lunardon e V. Spe
ziale, Milano, 2004, 234 ss.
(11) Cfr. L. de Angelis, Le certificazioni, cit., 260 ss.
(12) Cfr. M.G. Garofalo, La certificazione dei rapporti di lavoro, in AA.VV., Lavoro e diritti dopo il d.leg. 276/03 a cura di P. Curzio, Bari, 2004, 428; M. Maffuccini, La certificazione del contratto di lavo
ro, in Questione giustizia, 2004, 739 ss.; contra, L. de Angelis, Le cer
tificazioni, cit., 243 ss., ed ivi, alla nota n. 39, ulteriori riferimenti con
formi, cui adde M. Novella, op. cit., 137.
Il Foro Italiano — 2005.
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