circolare settimanale del lavoro - fisco e tasse · 2015-12-01 · la circolare settimanale del...
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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 45 DEL 27 NOVEMBRE 2015
LA SETTIMANA IN BREVE
LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE
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GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA
L’INVIO ALL’ESTERO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI E.M. DAL BON
Quando un datore di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze aziendali, decide di
inviare un proprio lavoratore dipendente all’estero, puo contare su tre diversi istituti:
trasferta trasferimento e distacco e deve prendere in considerazione numerose variabili
che incidono sul costo.
PAGINA 5
INTERPELLO N. 5 DEL 2015: LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI DI I. DI BATTISTA
Nell'art. 62 del D. Lgs 81/2008, viene data la definizione di luoghi di lavoro che vengono
intesi come "luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità
produttiva, accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".
PAGINA 13
PROCESSO ETERNIT: AMIANTO E PRESCRIZIONE DI A. VICERÈ
La celebre pronuncia della Cassazione n. 7941-2015 sulla vicenda Eternit, ha provocato
una forte reazione mediatica, riaccendendo i riflettori sul problematico rilievo
dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro nel contenzioso da patologia
amianto-correlata.
PAGINA 18
SCHEDA INFORMATIVA CLIENTI
RICHIESTA RIMBORSO FARMACI INAIL DI D. BONADDIO
PAGINA 28
CASO PRATICO
PROFILI FISCALI DELLA TRASFERTA ALL’ESTERO DI E.M. DAL BON
PAGINA 32
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Nota 16.11.2015 e Nota 20.11.2015
PAGINA 34
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 2
CNDCEC: Nota n. 193 del 19.11.2015
REGIONI: Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 10 .7.2015, n. 139;
Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 10 .7. 2015 n. 142; Legge
Regionale Friuli Venezia Giulia, 10 .7. 2015, n. 17
PAGINA 36
NORMATIVA CONTRATTUALE
ACCORDI: Accordo 9.11.2015 di confluenza nel CCNL Uniontessili Confapi
PAGINA 37
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI, MESSAGGI DELL’INPS
PAGINA 38
SCADENZARIO PREVIDENZIALE
LO SCADENZARIO DAL 30.11.2015 AL 14.12.2015
PAGINA 41
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
ben ritrovati! Vediamo insieme le novità di questa settimana riguardanti il lavoro apparse in
Gazzetta Ufficiale.
Nella G.U. n. 264 del 17 novembre 2015, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero
dell’Interno, 17 novembre 2015, il quale aggiorna le linee guida del 31 dicembre 2010, per i
controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere, sui lavori di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che hanno
colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, commissionati da soggetti privati beneficiari dei contributi di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
Nella G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, è stata pubblicata la L. 12 novembre 2015, n. 182, la
quale ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146,
recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Nella G.U. n. 269 del 18 novembre 2015, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, 18 novembre 2015, il quale rende noto che è stato pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanz
e_beni/Pages/20141203_anno2014-ambulanze.aspx, il decreto direttoriale del 29 settembre 2015
e allegato 1 parte integrante del decreto stesso con gli elenchi delle associazioni di volontariato
ed ONLUS beneficiarie e gli importi dei contributi attribuiti, registrato dalla Corte dei conti il 4
novembre 2015, foglio n. 4316, di attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed
ONLUS per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2014, ai sensi dell'art. 96 della
legge n. 342/2000 e del decreto ministeriale attuativo n. 177/2010.
Nella G.U. n. 270 del 19 novembre 2015, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 21 settembre 2015, il quale prevede l’organizzazione del Dipartimento per le
riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella G.U. n. 270 del 19 novembre 2015, è stato pubblicato il D.M. 10 novembre 2015, il quale
contiene disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su
strada.
Nella G.U. n. 271 del 20 novembre 2015, è stato pubblicato il D.M. 29 ottobre 2015, il quale
prevede la variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
Nella G.U. n. 271 del 20 novembre 2015, è stato pubblicato il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, il quale
procede alla rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali.
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Nella G.U. n. 271 del 20 novembre 2015, è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 13 novembre 2015, n. 297, la quale prevede ulteriori interventi urgenti di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina.
Nella G.U. n. 271 del 20 novembre 2015, è stato pubblicato il Provvedimento della Banca D’Italia 6
novembre 2015, il quale riguarda il regolamento recante individuazione dei dati sensibili e
giudiziari e delle operazioni eseguibili.
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APPROFONDIMENTO
L’invio all’estero del personale dipendente 1 E. M. Dal Bon
Sommario
1. INTRODUZIONE;
2. L’INVIO TEMPORANEO: LA TRASFERTA;
3. L’INVIO DEFINITIVO: IL TRASFERIMENTO;
4. L’INVIO TRILATERALE: IL DISTACCO;
5. INVIO DI LAVORATORI ALL’ESTERO: ADEMPIMENTI PRATICI E AMMINISTRATIVI.
Introduzione
Quando un datore di lavoro, per soddisfare specifiche esigenze aziendali, decide di inviare un
proprio lavoratore dipendente all’estero, deve prendere in considerazione numerose variabili che
possono incidere sul costo dell’invio stesso, sia per sé che per il lavoratore.
Tra i vari aspetti che il datore di lavoro deve considerare, quello che probabilmente sta a monte
di tutto è l’aspetto contrattuale, cui seguiranno le dovute valutazioni previdenziali e fiscali. In altre
parole, il datore di lavoro dovrà decidere attraverso quale modalità inviare il lavoratore all’estero,
e di conseguenza valutare i risvolti in termini di sicurezza sociale e di fiscalità internazionale.
Gli istituti previsti dal nostro ordinamento attraverso i quali si può modificare il luogo di svolgimento
della prestazione lavorativa, spostandolo anche oltre i confini nazionali, sono essenzialmente tre:
la trasferta;
il trasferimento;
il distacco.
Le assegnazioni transnazionali costituiscono delle operazioni estremamente complesse con
riferimento agli aspetti sia amministrativi che gestionali. La scelta di uno degli istituti richiamati
deve tener conto non solo delle esigenze dell’azienda, ma anche delle specifiche modalità con
le quali si svolgerà l'attività lavorativa all'estero, nonché dell’opportunità di modificare o integrare
il contratto di lavoro.
L’invio temporaneo: la trasferta
L’istituto della trasferta, disciplinato nei contratti collettivi, non viene definito a livello legislativo.
1 Emiliana Maria Dal Bon Consulente del Lavoro in Milano
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Come noto la trasferta, o missione, è un mutamento temporaneo del luogo della prestazione
lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. La trasferta viene scelta
come modalità di invio per rispondere ad esigenze di servizio transitorie e contingenti, non
prevedibili al momento dell'assunzione.
La trasferta è caratterizzata:
dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro (nel nostro caso temporaneità
della permanenza all’estero);
dal fatto che esse viene disposta unilateralmente del datore di lavoro e non necessita del
consenso del lavoratore;
dal fatto che il lavoratore continua svolgere la propria attività lavorativa sotto la direzione
del proprio datore di lavoro;
dalla corresponsione di una somma (indennità di trasferta) che abbia
contemporaneamente natura risarcitoria (per il disagio subito dal lavoratore) e
retributiva.
L’elemento più rilevante da analizzare quando il datore di lavoro debba inviare all’estero un
proprio dipendente e scegliere quale strumento contrattuale utilizzare è la durata dell’invio. La
trasferta, come mutamento del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è temporanea,
pur potendosi protrarre anche a lungo, ma sicuramente non è definitiva. Non ci sono, infatti,
indicazioni legislative o di prassi utili al fine di quantificare quanto può durare un invio in trasferta
per potersi continuare a definire tale. Ciò che si ritiene determinante per differenziare la trasferta
da altri spostamenti della sede del luogo di lavoro è la permanenza del legame funzionale con il
luogo “normale di lavoro” poiché questo resta ipotizzabile anche ove non sia preventivamente
specificata la temporale durata dello spostamento.
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, il datore di lavoro potrà prendere a riferimento
l’ammontare previsto dal CCNL, o decidere riconoscere ai propri dipendenti un’indennità di
trasferta maggiore.
L’indennità di trasferta si caratterizza per un regime fiscale e contributivo particolare. Una regola
generale che può applicarsi a tutte le tipologie di trasferte (all’estero o nel territorio nazionale) è
quella dell’esenzione totale (sia fiscale che contributiva) delle spese documentabili di vitto,
alloggio, viaggio e trasporto.
Il datore di lavoro può procedere a riconoscere al lavoratore il rimborso analitico di tutte le spese
sostenute per la trasferta. In questo caso tutte queste somme sono esenti.
Qualora opti per un’indennità forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto, questa
indennità sarà esente, per le trasferte all’estero, fino a € 77,47 al giorno.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a rimborsare le spese di alloggio o,
alternativamente, di vitto, oppure alloggio o vitto sono forniti gratis, l’indennità per la trasferta
all’estero è esente fino a € 51,65 al giorno.
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Se sono rimborsate le spese di alloggio e vitto oppure sono entrambi forniti gratis, l’indennità è
esente, sempre nel caso di invio all’estero, fino € 25,82 al giorno.
L’invio definitivo: il trasferimento
Anche nel caso del trasferimento non è possibile rinvenire a livello legislativo una definizione
specifica dell’istituto. La giurisprudenza ha progressivamente inquadrato il trasferimento come un
mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede
differente rispetto al luogo normale di lavoro.
Le uniche disposizioni normative in materia di trasferimento riguardano le tutele nei confronti del
lavoratore, che a seguito del mutamento definitivo del luogo di lavoro viene, in parte, privato
della stabilità acquisita non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche in relazione agli aspetti
personali, familiari e sociali. L’ordinamento intende, perciò tutelare il lavoratore da una scelta
operata, solitamente, nell’interesse del datore di lavoro.
Ai fini di una corretta analisi delle ipotesi di trasferimento, gli elementi che debbono essere
valutati attentamente riguardano:
1. l'individuazione dell'unità produttiva;
2. le giustificazioni alla base del trasferimento;
3. profili fiscali dell’indennità di trasferimento.
Per poter individuare correttamente le ipotesi di trasferimento e quindi la disciplina applicabile, il
concetto di unità produttiva assume una rilevanza assoluta. Ogni articolazione autonoma
dell'impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o di
servizi costituente l'oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria
autonomia, anche di tutti gli strumenti sufficienti e indispensabili allo svolgimento della funzione
produttiva dell'impresa può essere considerata unità produttiva.
L’art. 2103 c.c. stabilisce che il trasferimento da un’unità produttiva all’altra debba essere
motivato unicamente da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che debbono
sussistere al momento in cui viene disposto il trasferimento.
Nel caso in cui la liceità di un trasferimento venga messa in dubbio, l’onere della prova della
sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive incombe sul datore di lavoro. Il
giudice sarà investito unicamente dell’accertamento del nesso di casualità tra il provvedimento
datoriale e le ragioni che lo giustificano.
Prima di sospettare la nullità di un trasferimento per violazione delle condizioni e dei limiti previsti
dall’art. 2103 c.c. è opportuno verificare se nell’azienda di riferimento siano in vigore dei contratti
collettivi di prossimità. Tali accordi, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. 138/2011, possono
essere stipulati a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in
azienda, e sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario. Se rispettano questi vincoli e le altre
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condizioni richieste dalla legge, tali contratti di secondo livello possono derogare alle disposizioni
di legge e dei contratti collettivi nazionali nell’osservanza imprescindibile, però, della Costituzione
e delle normative comunitarie e internazionali. Se nell’azienda di appartenenza del lavoratore
che viene trasferito fosse in vigore un contratto di prossimità questo potrebbe, ad esempio,
escludere la necessità di motivare il trasferimento con comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. In virtù degli effetti che il D.L. 138/2011 ricollega alla contrattazione di
prossimità, il trasferimento del lavoratore non sorretto dalle sopracitate motivazioni non potrebbe
essere dichiarato nullo, poiché il contratto di prossimità avrebbe operato, legittimamente, una
deroga alla disciplina legislativa dell’art. 2103 c.c.
Non raccolte in una trattazione unitaria ed organica, ma sparse all’interno di differenti discipline
legislative, si trovano una serie di circostanze ulteriori in cui non è possibile per il datore di lavoro
disporre un trasferimento unilaterale:
a) durante il periodo di mandato per i lavoratori che ricoprano cariche di consiglieri
comunali o provinciali (art. 27, L. 816/1985);
b) per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado disabile (art. 33, co. 5 e 6, L. 104/1992);
c) per la lavoratrice madre, ovvero, in mancanza, il padre, fino al compimento di 1 anno di
età del bambino (art. 56, co. 1 e 2, D.lgs. 151/2001);
d) per i dirigenti sindacali aziendali, il cui trasferimento può essere operato solo a condizione
che si sia ottenuto il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, sino all'anno
successivo alla cessazione della carica (art. 22, co. 1, St. Lav.);
e) per le specifiche indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento.
Al lavoratore trasferito definitivamente presso una diversa sede di lavoro, anche all’estero, viene
solitamente riconosciuta un’indennità di trasferimento a titolo “risarcitorio”. L’intenzione è quella di
rifondere in qualche modo il disagio e la concreta penalizzazione, anche economica, che il
lavoratore potrebbe aver subito a causa del trasferimento. Viene dunque stabilita una somma
attraverso la quale si intende porre ristoro al disagio arrecato anche, ma non solo, alla situazione
patrimoniale del trasferito.
Dal punto di vista dell’imponibilità, fiscale e contributiva delle indennità di trasferimento, di prima
sistemazione o equipollenti, è stabilito che esse non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore € 4.648,11 per i
trasferimenti fuori dal territorio nazionale. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennità corrisposte per il primo anno.
L’invio trilaterale: il distacco
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Il distacco, così come la trasferta e il trasferimento, è una tipologia di assegnazione del lavoratore
in un diverso luogo di lavoro che può riguardare anche lo spostamento all’estero, con tutte le
particolarità che ne derivano.
Il distacco è l’unica forma di mutamento del luogo di lavoro ad essere stata tipizzata in una
disposizione normativa, l’art. 30 del D.lgs. 276/03. Tale disposizione stabilisce che l'ipotesi del
distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
Nell'ambito dei poteri direttivi riconosciuti al datore di lavoro, quest’ultimo può inviare il proprio
lavoratore in distacco al fine di condividere il know-how aziendale, di sviluppare le competenze
specifiche dei lavoratori distaccati, anche a beneficio delle loro carriere, di ricoprire posti
vacanti, ovvero per implementare un unico sistema di valori aziendali.
L’istituto del distacco dà vita a un rapporto di lavoro dove i soggetti da 2, diventano 3: si parla,
intatti di rapporto di lavoro trilaterale composto da:
1) lavoratore distaccato;
2) datore di lavoro distaccante – il datore di lavoro “originario”, titolare del rapporto di
lavoro e controparte effettiva del contratto di lavoro;
3) datore di lavoro distaccatario – il soggetto presso il quale il lavoratore viene inviato a
svolgere la prestazione lavorativa e che per tutta la durata del distacco avrà a sua
disposizione il lavoratore.
Il distacco si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:
1) temporaneità dello spostamento;
2) sussistenza di un interesse del datore distaccante a che le prestazioni lavorative del
lavoratore vengano effettuate a favore del soggetto distaccatario;
3) dissociazione temporanea tra titolare del rapporto di lavoro e soggetto che usufruisce
della prestazione lavorativa.
Riguardo alla temporaneità dell’assegnazione la legge non indica, neppure in questo caso, un
tempo massimo di durata, poiché si ritiene che ciò dipenda dalla persistenza dell’interesse
imprenditoriale di tipo organizzativo che ha spinto il datore di lavoro distaccatario a inviare il
proprio dipendente a prestare l’attività lavorativa a favore di un soggetto terzo. Fermo restando
che l’assegnazione del lavoratore non può essere definitiva, la durata del distacco verrà decisa
di volta in volta dall’accordo tra i soggetti coinvolti. In materia di distacchi all’estero possono
rinvenirsi, in alcune disposizioni legislative, delle indicazioni di durate massime, ma queste non si
riferiscono al distacco in sé, bensì ai trattamenti speciali dal punto di vista fiscale o previdenziale
che, a volte e al rispetto di determinate condizioni, possono essere applicati ai lavoratori
distaccati all’estero (cd. distacco previdenziale).
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L'interesse del datore di lavoro al distacco è un elemento fondamentale dell'istituto e deve
protrarsi per tutta la durata dell'assegnazione. Il Ministero del lavoro, con circolare del 24 giugno
2005 n. 28, ha ribadito l'essenzialità dell'interesse del datore di lavoro, e chiarito che esso deve
essere, nel contempo, specifico, rilevante, concreto e persistente. È importante precisare che, in
virtù del comma 4-ter dell’art. 30 D.lgs. 276/03, qualora il distacco di personale avvenga tra
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell'operare della rete. Ciò significa che in caso di invio di lavoratori, attraverso la forma del
distacco, presso un’impresa legata al datore di lavoro originario da un contratto di rete di
impresa, l’interesse al distacco è dato per presupposto, e non dovrà quindi essere provato
ulteriormente.
Infine occorre sottolineare che l’introduzione di un terzo soggetto nel rapporto di lavoro, il datore
di lavoro distaccatario, non va a modificare l’originale contratto di lavoro che continua ad avere
come parti il datore di lavoro distaccante e il lavoratore distaccato, ossia le parti originarie.
Ovviamente, però, la partecipazione al rapporto del distaccatario, in favore del quale è resa la
prestazione lavorativa, comporta delle, temporanee, variazioni volte ad agevolare lo
svolgimento del distacco e a permettere che lo stesso raggiunga gli obiettivi per cui è stato
iniziato. Tra il lavoratore distaccato e il datore distaccante permane, a tutti gli effetti, il rapporto di
lavoro, tanto che tutti gli obblighi economici e normativi restano in capo al distaccante. Ciò
significa che il datore di lavoro distaccante sarà ancora responsabile della retribuzione del
lavoratore e titolare del potere disciplinare, nonché del potere di determinare la cessazione
dell’assegnazione. Al datore distaccatario sarà, invece, delegato il potere direttivo affinché
possa esercitare quelle attività necessarie ad un utile inserimento del lavoratore distaccato nelle
proprie strutture organizzative e allo svolgimento della specifica mansione oggetto
dell’assegnazione.
Un ultimo breve accenno deve essere fatto alle necessarie integrazioni contrattuali che
legittimano il distacco. Questa forma di assegnazione del lavoratore viene legittimata dalla
sussistenza di un accordo di distacco tra datore di lavoro distaccante e distaccatario (che regola
i rapporti tra le due parti) e una lettera di distacco che il distaccante deve consegnare al
lavoratore informandolo delle caratteristiche, della durata, del luogo del distacco e precisando
tutto quanto sia necessario.
Invio di lavoratori all’estero: adempimenti pratici e amministrativi
Analizzate le diverse forme che l’invio di lavoratori fuori dalla sede di lavoro può assumere
(trasferta, trasferimento e distacco), occorre chiedersi quali altri adempimenti concreti siano
necessari per permettere che un lavoratore possa legittimamente svolgere la propria attività
quando l’invio sia all’estero.
In generale, per tutti i lavoratori ed indipendentemente da dove il lavoratore venga inviato è
necessario:
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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1) Effettuare le dovute comunicazioni al centro per l’impiego.
È necessario fare la comunicazione telematica, attraverso il modello UNILAV del
temporaneo o definitivo spostamento del lavoratore. Nel caso di rientro anticipato del
lavoratore, occorre re-inoltrare l'intera comunicazione entro 5 giorni dal verificarsi dello
stesso evento oggetto della comunicazione, indicando la corretta data di fine
dell’assegnazione.
2) Effettuare le annotazioni sul LUL.
Per tutta la durata dell’assegnazione all’estero il datore di lavoro è tenuto a compilare il
LUL, indicando, tra l'altro:
la data di inizio e di fine dell'attività all'estero;
le eventuali interruzioni;
lo stato di assegnazione;
gli estremi degli accordi integrativi del contratto di lavoro.
Le registrazioni devono essere effettuate entro la fine del mese di riferimento.
Inoltre è necessario registrare queste informazioni anche su uno speciale “ruolo estero”
che, sebbene non sia prescritto come libro fiscale obbligatorio, deve contenere:
- gli estremi di identificazione del dipendente;
- il riferimento agli accordi integrativi del contratto di lavoro;
- lo stato estero nel quale dovrà prestare servizio;
- l'ammontare delle retribuzioni periodiche corrisposte;
- la data di cessazione dello specifico rapporto.
3) Che il lavoratore si iscriva all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
A differenza dei due precedenti adempimenti che sono a carico del datore di lavoro,
l’iscrizione all’AIRE deve essere fatta personalmente dal lavoratore. Le anagrafi dei
cittadini residenti all’estero sono tenute presso i singoli comuni e presso il Ministero
dell’Interno. Esse contengono i dati dei cittadini italiani che spontaneamente abbiano
dichiarato di risiedere all'estero e dei cittadini italiani per i quali la residenza all'estero è
stata accertata d'ufficio. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per coloro che trasferiscono la
loro residenza all’estero per più di 12 mesi.
Prima della riforma del Jobs Act, ed in particolare del D.lgs. 151/2015, per inviare un lavoratore
italiano in paesi extracomunitari (rectius: non appartenenti all’area Schengen) era necessario
procedere a richiedere un’autorizzazione preventiva al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Senza il rilascio di detta autorizzazione il lavoratore non poteva essere inviato nel paese
extracomunitario. Tale procedura, contenuta nell’art. 2 del D.L. 317/87 è stata ora sostituita, ad
opera dell’art. 18 del D.lgs. 151/2015, da un elenco delle condizioni di lavoro dei lavoratori italiani
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da impiegare o da trasferire all'estero. In particolare l’art. 2 suddetto, riformato, stabilisce che il
contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero debba prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore,
e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo
svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta
trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.
La recentissima riforma ha, quindi, liberalizzato la circolazione dei cittadini italiani anche al di
fuori dei confini dell’Unione Europea dove, in base all’art. 45 del T.F.U.E., nessuna autorizzazione
particolare era già da prima richiesta, in virtù della vigenza del principio della libera circolazione.
In base a detto principio, i cittadini dell'U.E. hanno il diritto di:
cercare lavoro in un altro paese dell'U.E.;
lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro;
vivere in questo paese per motivi di lavoro;
restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine;
godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e
fiscale.
Corre, infine, l’obbligo di precisare che l’analisi delle problematiche connesse con l’invio di
lavoratori all’estero è solo all’inizio una volta che il datore di lavoro ha scelto la forma da dare
all’invio. Infatti, assai più complessi e molto rilevanti sono i profili di sicurezza sociale e i risvolti
fiscali della produzione di reddito all’estero. In particolare, per entrambi i profili, occorrerà
verificare a quale legislazione (se italiana o estera) è soggetto il lavoratore e accertarsi che non si
rientri in un’ipotesi di doppia imposizione contributiva e/o fiscale.
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APPROFONDIMENTO
Interpello n. 5 del 2015: lavoro in locali chiusi
sotterranei
I. Di Battista2
Sommario
1. LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI
2. INTERPELLO N. 5 DEL 2015
3. CONFORMITÀ LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI
4. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI
1. Lavoro in locali chiusi sotterranei o semisotterranei
Nell'art. 62 del D. Lgs 81/2008, viene data la definizione di luoghi di lavoro che vengono intesi
come "luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva, accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". In questa definizione di luoghi di lavoro quindi,
rientrano anche locali chiusi sotterranei o semisotterranei dei quali però, il Testo Unico sulla salute
e sicurezza dei lavoratori, non ci da una vera e propria definizione ma ci dice che, in base all'art.
65 devono rispettare le seguenti disposizioni:
1. "è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
2. in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e
di microclima;
3. l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei
anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le
norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di
cui al comma 2."
Con il passare degli anni, per i locali sotterranei e semisotterranei sono state date diverse
definizioni che variano in base alla fonte di provenienza (regolamenti comunali, circolari
esplicative, normativa sull'edilizia scolastica, ecc...) come descritto in un articolo su PuntoSicuro
redatto da Gerardo Porreca. Infatti una prima definizione è stata data con un D.P.R. n. 303/1956,
attualmente abrogato dal D. Lgs. 81/08, in cui all'art. 8 per locali interrati si consideravano "quelli
2 Ilenia Di Battista, Dott.ssa in Biotecnologie e borsista Inail presso l’Università di Teramo.
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che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di
pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello
stesso piano campagna per un'altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo,
ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al
piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo".
In merito a questo tema si possono citare due sentenze: una della Pretura di Milano 13 novembre
1979 la quale chiarisce che "per la definizione di locale chiuso sotterraneo, ai sensi dell'art.8, D.P.R.
19 marzo 1956, n.303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque
ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale,
ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale
ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo,
per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettore del lavoro, quello
che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un
lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia un superficie complessiva areata
ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa". L'altra sentenza è la n.35 del 19 gennaio
2010 del Tribunale penale di Lanciano nella quale si è indetto un procedimento penale contro un
imputato a cui era stata attribuita la violazione dell'art. 8 del D.P.R. n.303/56 abrogato dall'art. 65
del D.Lgs. 81/08.
L'attuale D.Lgs. 81/08 al comma 3 dell'art.65 ci dice che le lavorazioni nei locali sotterranei e
semisotterranei non devono dare luogo ad emissioni di agenti nocivi infatti, di seguito all'art.66
puntualizza che: "è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse,
gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita
e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera
mediante ventilazione o altri mezzi idonei". Su tale problematica è stato emanato un D.P.R. del 14
settembre 2011 n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art.6,
comma 8 lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Detto ciò però, possiamo considerare il fatto che la normativa attuale non fa riferimento alle ore
che un lavoratore, durante una giornata lavorativa, può trascorrere in un locale chiuso
sotterraneo o semisotterraneo, anzi prima ci dice che è vietato il lavoro in suddetti locali e poi fa
una deroga puntualizzando che tali locali possono essere destinati al lavoro se rispettano
determinate condizioni . Un datore di lavoro che intende svolgere le attività lavorative in locali
chiusi sotterranei o semisotterranei, quindi, può avere difficoltà nella normativa sul tema.
2. Interpello n. 5 del 2015 In merito al lavoro nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri4, ha avanzato un'istanza di interpello5 per la corretta interpretazione dell'art. 65 del D.
4Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI): è l' organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della
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Lgs. 81/08 focalizzando la loro attenzione particolarmente ai commi 2 e 3, in quanto, come ci
dice il Testo Unico, "possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrono particolari esigenze tecniche e comunque anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando
sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di
microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc..)".
L'Ordine degli ingegneri, in base alle condizioni suddette, ha ritenuto che vi potesse essere una
permanenza dei lavoratori in questi locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale. Al riguardo,
per le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei, si fa sempre riferimento all'art. 65
del D. Lgs 81/08 il quale ci dice che spetta all'organo di vigilanza "consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei o semisotterranei anche per altere lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che
siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2". La Commissione per gli Interpelli6 risponde al Consiglio Nazionale degli Ingegneri dicendo che, in
base all'art. 65 comma 3 del D. Lgs. 81/08, il potere che viene attribuito all'organo di vigilanza si
concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato
provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento per l'utilizzazione dei locali sotterranei o
semisotterranei previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito,
nel caso in specie, della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tale motivo, il provvedimento di
autorizzazione deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 65 comma 3 del D. L.gs 81/08, il
quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi" e inoltre,
richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima come specificato nel comma 2 del medesimo articolo. La
Commissione infine conclude dicendo che anche le eventuali limitazioni sull'orario di lavoro
devono trovare una concerta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze
imposte e specificate dalla norma medesima.
3. Conformità locali chiusi sotterranei e semisotterranei
All'art. 65 comma 3 del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori ci viene detto che
l'organo di vigilanza è colui che autorizza l'uso di locali chiusi sotterranei e semisotterranei anche
quando non ricorrono particolari esigenze tecniche ma devono essere rispettate le idonee
condizioni di areazione, illuminazione e microclima e solo se le lavorazioni non danno luogo ad
emissioni di agenti nocivi. Ciò significa che il datore di lavoro dovrà inoltrare alla ASL di
categoria professionale degli ingegneri. Per approfondimenti visitare il sito www.tuttoingegnere.it. 5Per approfondimenti vedete art.12 del CAPO II (sistema istituzionale) del D. Lgs. 81/08.
6La Commissione per gli Interpelli, in base all'art. 12 del D.Lgs. 81/08, viene istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
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appartenenza, in particolar modo al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, una
richiesta di autorizzazione per l'uso lavorativo di locali chiusi sotterranei e semisotterranei. Molto
interessante è ad esempio un documento redatto dal Dipartimento di Prevenzione (S.C. Servizio
di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ASL TO3 intitolato "Articolo 65 D.Lgs 81/08
richiesta autorizzazione uso locali sotterranei o semisotterranei", nel quale vengono riportate tutte
le modalità attraverso cui fare la richiesta di autorizzazione.
Ogni luogo di lavoro deve rispettare specifici requisiti che vengono elencati nell'allegato IV del
D.Lgs. 81/08 e per i locali chiusi sotterranei e semisotterranei si deve focalizzare l'attenzione sulle
condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Bisogna, infatti, garantire un corretto
ricambio dell'aria dei luoghi chiusi tenendo conto del tipo di lavorazione e degli sforzi fisici ai quali
i lavoratori sono sottoposti in modo tale da poter disporre sempre di aria salubre in quantità
sufficiente ottenuta o attraverso aperture naturali, quando ciò è possibile, o con impianti di
areazione. Se, appunto, si utilizzano impianti di areazione questi devono essere sempre
funzionanti e nel caso di un eventuale guasto, bisogna immediatamente segnalarlo.
A tal riguardo si può menzionare un documento redatto dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro8 intitolato "Procedura operativa per la valutazione
e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria"9 nel quale si forniscono
al datore di lavoro le indicazioni pratiche per la valutazione e la gestione dei rischi correlati
all'igiene degli impianti di trattamento dell'aria e per la pianificazioni degli interventi di
manutenzione.
Tutti i luoghi di lavoro poi, devono disporre di sufficiente luce naturale ma, nel caso di locali
sotterranei e semisotterranei, per garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori,
possono essere utilizzati dispositivi di illuminazione artificiale adeguati. Dobbiamo poi, per i locali
chiusi sotterranei e semisotterranei, anche valutare l'umidità e le temperature che devono essere
adeguati all'organismo umano durante il tempo di lavoro.
Il datore di lavoro quindi, nel far richiesta alla ASL di appartenenza dell'autorizzazione per svolgere
l'attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, non solo dovrà descrive la
tipologia di lavoro che varrà svolto, ma anche far valutare all'organo di vigilanza l'eventuale
planimetria del locale e quindi il rispetto dei requisiti di salute e di sicurezza previsti dall'art.63 del
D.Lgs. 81/08 e dal suddetto allegato IV della medesima normativa. Inoltre, come
precedentemente riportato dalla Commissione per gli Interpelli nell'interpello n.5/2015, se la
permanenza dei lavoratori nei locali chiusi sotterranei e semisotterranei, perdura per l'intera
giornata lavorativa, tale orario lavorativo deve essere concretamente motivato.
8La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavato (art.6 D.Lgs. 81/08) viene istituita presso il Ministero
del lavoro ed è composta da: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro; tre esperti di medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale; un rappresentante dell'ANMIL. 9Il documento è presente sul sito www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro.
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4. Obblighi del datore di lavoro e sanzioni In base all'art. 64 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve provvedere affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63 commi 1, 2 e 310;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
La violazione da parte del datore di lavoro di uno o più dei suddetti obblighi previsti dall'art. 64
e/o la non conformità dei locali sotterranei o semisotterranei in base all'art. 65, è punito con
l'arresto da due a quattro mesi o con un'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro come stabilito
dall'art.68 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08. Per quanto riguarda invece i lavori svolti in
ambienti sospetti di inquinamento, articolo 66 del Testo Unico, la violazione è punita con l'arresto
da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro come previsto dall'art. 68
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08.
In conclusione possiamo dire che l'organo di vigilanza è colui che rilascia l'autorizzazione per l'uso
dei locali chiusi sotterranei e semisotterranei a patto che le lavorazioni non diano luogo ad
emissioni nocive, siano rispettati i requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e siano assicurate le idonee
condizioni e areazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro, per ottenere tale
autorizzazione, deve fare una richiesta alla ASL di appartenenza nella quale dovrà allegare tutta
la documentazione necessaria. Qualora poi, il datore di lavoro intendesse impiegare i lavoratori
per l'intera giornata lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, deve
necessariamente motivarlo nella richiesta di autorizzazione.
10
L'art. 63 del D. Lgs. 81/08 fa riferimento ai requisiti di salute e di sicurezza che i luoghi di lavoro devono possedere per essere conformi alla suddetta norma.
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APPROFONDIMENTO
Processo Eternit: amianto e prescrizione A. Vicerè3
Sommario
1. IL PROCESSO ETERNIT E PROFILI INNOVATIVI
2. AMIANTO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
3. AMIANTO E NESSO CAUSALE
1. Il processo Eternit : profili innovativi
La pronuncia della Cass. pen., 23 febbraio 2015 n. 7941 sulla vicenda Eternit, ha provocato una
forte reazione mediatica, riaccendendo i riflettori sul problematico rilievo dell’accertamento della
responsabilità del datore di lavoro nel contenzioso da patologia amianto-correlata. Invero,
l’accresciuta attenzione, per lo più da parte della dottrina, trova giustificazione nell’esigenza di
fornire una risposta soddisfacente e certa al problema, soprattutto a fronte dei tanti processi
penali che stanno investendo quelle aziende che impiegarono l’amianto nelle loro produzioni,
causando un alto numero di morti e malattie professionali (si pensi al caso Ilva di Taranto, o al
caso Olivetti a Torino)4.
Sostanzialmente sono due i profili critici che riemergono costantemente e si atteggiano in vario
modo nelle pronunce dei giudici di merito e di legittimità: l’accertamento del nesso causale e il
fondamento della colpa del datore rispetto alle misure concretamente attuabili negli stabilimenti
operativi. Ma andiamo per ordine.
Lo scorso inverno è calato il sipario sul noto processo alle industrie Eternit: un’agghiacciante
declaratoria di prescrizione del c.d. reato di disastro innominato da parte dei Giudici di legittimità
che ha sollevato dalla condanna il magnate svizzero Schmidheiny, immediatamente avvertita
come una denegata giustizia a livello sociale5.
Il sentore di una mancata risposta da parte del sistema giudiziario si è rafforzato sulla base del
fatto che, sia in primo grado sia in appello, erano state pronunciate sentenze di condanna a
sedici anni prima, e a diciotto anni poi di reclusione a carico dell’imputato.
3 Alessandra Vicerè, dott.ssa in ConsulenZe del Lavoro ed in Giurisprudenza.
4 Recenti studi scientifici hanno rilevato che il picco massimo di mortalità deve ancora arrivare. Infatti esso è atteso tra il 2015 e il
2020, dato che il periodo di latenza del tumore, dal momento della prima esposizione, varia dai 25 fino ai 50 anni. 5 All’indomani della pronuncia, autorevoli magistrati e giuristi hanno fortemente criticato la decisione dei giudici della legge, tra
cui Vladimiro Zagreblesky (in un’intervista rilasciata a La Stampa) che ha parlato di una summum ius, summa iniuria, e Carlo Federico Grosso (su Radio 24) il quale ha invocato “ragioni di giustizia sostanziale” che avrebbero potuto portare la Cassazione ad un’interpretazione diversa in punto di determinazione del momento consumativo del disastro, evitando la prescrizione.
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Tale vicenda presenta degli elementi di novità che l’hanno resa così importante e nota, oltre
all’impatto suscitato dall’elevato numero di morti negli ambienti di lavoro e nelle zone limitrofe
esterne agli stabilimenti6.
I profili innovativi sono sostanzialmente tre: sul piano probatorio il ruolo centrale assegnato alla
prova epidemiologica per l’accertamento dell’elemento oggettivo e del nesso causale; per
quanto concerne l’elemento soggettivo si contesta il dolo diretto e non la colpa datoriale7; infine,
ed in ciò consiste il vero puctum dolens, la scelta da parte della pubblica accusa di contestare
unicamente fattispecie di reati contro l’incolumità pubblica, non anche i reati di omicidio e
lesioni personali8.
Tuttavia la strada seguita dall’accusa si è rivelata una strategia ad alto rischio suicida, come poi
ha dimostrato l’epilogo della vicenda e non sono mancate critiche da parte della dottrina la
quale ha sottolineato come tale scelta sia stata dettata dalla volontà di sottrarsi ad un troppo
gravoso onere probatorio9. Infatti, imputando le morti o le lesioni, la prova del nesso causale dei
singoli eventi rispetto all’esposizione nociva – dove nel caso di specie si parla di circa un migliaio
tra patologie e decessi – sarebbe stata imprescindibile10.
Se invece fosse stato contestato l’omicidio o le lesioni personali, i tragici eventi ancora attuali
avrebbero segnato il dies a quo del termine prescrizionale, sicché l’ultima morte o malattia
professionale avrebbe tenuto in piedi il processo, evitandone la prescrizione11.
A parere di chi scrive, l’alternativa si presentava certamente non meno rischiosa: se da un lato
poteva dirsi scongiurato il pericolo della prescrizione, dall’altro, dimostrare che ogni singola
6 Le modalità con cui l’attività produttiva si svolgeva, avevano determinato un inquinamento sia interno, sia esterno. In
particolare le lavorazioni avvenivano “a secco”, gli impianti filtranti di aspirazione ed areazione erano del tutto insufficienti, insufficienti erano anche i mezzi di protezione personale forniti ai lavoratori, era in uso lavare le tute da lavoro in casa, non esistendo un servizio lavanderia presso gli stabili, l’amianto veniva trasportato in sacchi di juta, spesso rotti alla stazione ferroviaria, i lavori di rammendo dei sacchi rotti erano ancora affidati ai famigliari dei lavoratori, gli operai consumavano i pasti nei locali esterni alle fabbriche poiché non esisteva una mensa interna, l’aspiratore posto alle taglierine delle lastre buttava fuori le polveri catturate, gli scarichi dei liquidi di lavorazione venivano depositati nei canali confluenti del Po inquinando il fiume e le spiagge. Per una ricostruzione storica degli avvenimenti si vedano p. 4 e ss. della sentenza della Cassazione 23/2/2015 n. 7941. 7 Generalmente infatti, in questa tipologia di processi, i reati ascritti sono di “omicidio colposo” e “lesioni personali colpose”. (Ex
multis Cass. pen., sez. IV, 24/5/2012 n. 33311(Fincantieri di Marghera), con nota di R. Guariniello, in Foro Italiano 2012, 10, II, p. 517 e ss. Si veda anche: Cass. pen., sez. IV, 17/9/2010 n. 43786 (Cozzini), con nota di S. Zirulia, in Diritto Penale Contemporaneo, 11/1/2011; Cass. pen., sez. IV, 17/5/2006 n. 4675 (Petrolchimico di Porto Marghera), con nota di R. Guariniello, in Foto Italiano II, p. 550 e ss. Diversamente, nel recente caso Ilva di Taranto, i capi di imputazione non sono dissimili rispetto ai reati ascritti nella vicenda Eternit (artt. 434, 437, 439, 416 commi I e II c.p., più altre fattispecie contravvenzionali). 8 La costruzione delle imputazioni riportava all’interno del Capo A, l’omessa predisposizione di cautele antinfortunistiche (ex art.
437 c.p.), e all’interno del Capo B, il c.d. disastro innominato (ex art. 434 c.p.), entrambe nelle forme aggravate dall’evento. 9 Sennonché è già in corso un nuovo procedimento per rimediare alle dimenticanze dell’accusa denominato Eternit-bis, nel quale i
PM Raffaele Guariniello e Gianfranco Colace, hanno costruito l’imputazione sull’omicidio volontario aggravato di ben 258 persone. Eppure il procedimento ha già subìto una battuta d’arresto a seguito della questione sollevata dinanzi alla Consulta in merito ad una possibile violazione del ne bis in idem 10
In questo senso, A. Bell, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, in Il libro dell’anno del diritto, Treccani, 2013; G.L. Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit, in Diritto penale contemporaneo, 2015/1; L. Masera, Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemiologica, in Diritto penale contemporaneo, 2013/3-4. 11
Il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche veniva dichiarato prescritto già in primo grado, sulla base dell’individuazione di tanti autonomi delitti ex art. 437 secondo comma c.p., da ciò facendo discendere il tempus commissi delicti al momento dell’accertamento o manifestazione della patologia. Il delitto di disastro ex art. 434 secondo comma c.p. invece, è stato dichiarato prescritto solo in grado di legittimità, allorquando i Giudici delle Leggi hanno individuato il dies a quo del termine prescrizionale al momento della cessazione della permanenza della condotta, individuata con la chiusura degli stabilimenti Eternit avvenuta nel 1986.
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patologia e ogni singolo decesso fossero derivati unicamente dalla condotta omissiva di quel
determinato soggetto garante, scontava l’incognita di vedere assolto l’imputato per incertezza
del ruolo causale12. In buona sostanza, l’accertamento della causalità omissiva in ambito di
malattie professionali da amianto risente dell’alea insita nelle varie teorie scientifiche formatesi
sugli effetti dannosi dell’asbesto.
2. Amianto e responsabilità del datore di lavoro
In tema di esposizione ad amianto, l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro
rappresenta un’annosa questione per ciò che attiene l’individuazione del contenuto e
l’operatività delle nozioni di colpa e causalità nei regimi della tutela civile e penale della
sicurezza sul lavoro.
In prima approssimazione basti ricordare come il regime della responsabilità civile sia interamente
dominato dalla funzione riparatoria e compensativa nei confronti del danneggiato, mentre in
sede di responsabilità penale vige un’esigenza di definire una nozione selettiva ed autonoma
della colpa, avente il massimo grado di individualizzazione.
Essenzialmente, ciò che cambia è il diverso grado di assolvimento dell’onere probatorio nei due
regimi di responsabilità, essendo “sufficiente” sul piano civile la c.d. preponderanza dell’evidenza
(<<più probabile che non>>), mentre sul piano penale occorre la più rigorosa regola dell’<<oltre
ogni ragionevole dubbio>>.
Da ciò ne discende una tutela civile pienamente satisfattiva secondo il principio del favor
prestatoris, cosicché sul piano penale ci si arresta di fronte al brocardo processualistico in dubio
pro reo, senza intaccare gli ortodossi criteri di ascrizione del reato, nell’ottica della tutela
costituzionale13.
Com’è noto la norma la cui violazione genera responsabilità sia civile che penale (quest’ultima
attraverso il meccanismo descritto dall’art. 40 secondo comma del codice penale) è l’art. 2087
del codice civile. Considerata “norma di chiusura del sistema antinfortunistico”, essa impone al
datore di lavoro l’obbligo di adottare, non solo le misure tassativamente previste dalla legge in
relazione alla specifica attività, ma anche tutte le altre misure che nel concreto si rendono
necessarie in base alla <<particolarità, l’esperienza e la tecnica>>14.
Ebbene, per ciò che attiene la rimproverabilità della condotta omissiva datoriale in ambito di
esposizione professionale ad amianto, è proprio il dato <<dell’esperienza>> il punto
maggiormente critico e sul quale si attestano le più note difese processuali che ricorrono proprio
12
Da ultimo: Trib. Milano, sez. V, 28/2/ 2015 n. 2161, con nota di V. Jann, Esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico: il Tribunale di Milano affronta il tema dell’accertamento del nesso di causalità nel caso di esposizioni prolungate, in Diritto Penale Contemporaneo, 21/7/2015. 13
P. Tullini, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro: princìpi, categorie e regole probatorie a confronto, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 2011/3, p. 727. 14
L’ampiezza della copertura della disposizione si ravvisa dai profili applicativi sul piano della tutela, oltre dell’integrità fisica, della personalità morale del prestatore, offrendo una solida base normativa anche per la tutela delle lavoratrici in caso di violenza e molestie sessuali, dei prestatori nei casi di eccessivi carichi di lavoro o nel caso di mobbing. R. Staiano, Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Santarcangelo di Romagna, Maggioli 2012, p. 12.
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alla poca determinatezza dell’obbligo di sicurezza necessaria ad eliminare o arginare il rischio da
amianto.
Infatti a meno di non voler riconoscere una responsabilità oggettiva15, quella generata dall’art.
2087 necèssita della prova di una condotta quantomeno colposa, intesa quale violazione di una
norma preposta alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia in epoca antecedente la legge
del 27 marzo 199216, l’amianto era impiegato nei cicli produttivi aziendali e non esisteva un
impianto normativo che chiaramente prevedesse canoni di comportamento cui il datore
avrebbe dovuto attenersi. Anche se già dagli anni ’60 la comunità scientifica cominciava a
denunciare la nocività dell’asbesto, sul piano legislativo vi era incertezza sull’entità della nocività
e neppure l’introduzione dei c.d. “valori-soglia”17 e del loro rilievo ai fini dell’accertamento del
nesso causale, aveva fornito risposte soddisfacenti. Non si dava risposta ad esempio, all’ipotesi in
cui il lavoratore, pur esposto ad una concentrazione minima - non potendosi perciò muovere
alcun rimprovero al datore di lavoro che “diligentemente” avesse organizzato l’attività produttiva
in modo da mantenere l’esposizione al di sotto della soglia di massima tollerabilità - contraeva
comunque la patologia.
Ragionando diversamente, parte della giurisprudenza facendo leva proprio sull’ampiezza
dell’obbligo descritto dalla norma civilistica, giunge lo stesso ad ammettere la responsabilità del
datore, sul quale grava il dovere di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in
modo sicuro, adottando tutte le cautele atte a ridurre al minimo i rischi insiti nell’attività. In tal
modo la colpa viene a determinarsi non soltanto applicando i parametri della “tipicità della
condotta” e della “determinatezza della norma penale”, ma anche in base all’eventuale
negligenza dell’osservanza delle misure idonee ad evitare il rischio18. Seguendo tale
impostazione, ai fini dell’individuazione della condotta colposa, si ritiene bastevole un giudizio di
mera “possibilità” che l’evento si verifichi, purché vi siano concrete potenzialità dannose della
condotta dell’agente. Quando si ha a che fare con i primari valori della vita e della salute, il
rischio che l’agente deve rappresentarsi può ritenersi “concreto” anche solo laddove la
mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio “non meramente
15
Secondo un’autorevole dottrina, infatti: “ove la responsabilità si ritenesse di natura oggettiva (o quasi), si otterrebbe paradossalmente un risultato opposto a quello sperato e il debitore di sicurezza avrebbe, forse, una ragione in più per non investire sulla prevenzione: a quel punto, il verificarsi dell’evento lesivo a carico dei lavoratori sarebbe riconducibile al rischio che l’impresa si accolla per il fatto stesso dell’impiego dell’amianto nel ciclo produttivo, considerata la pericolosità intrinseca dalla lavorazione”. In questo senso, L. Montuschi, Il rischio amianto: quale tutela? Introduzione al dialogo, in L. Montuschi – G. Insolera (a cura di) Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale, Bologna, Bononia University Press, 2006, p. 10. La riconosciuta natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c. è costantemente ribadita anche nella giurisprudenza più recente:ex plurimis Cass. civ., sez. lav. 6/11/2015 n. 22710; Cass. civ., sez. lav. 22/1/2014 n. 1312. 16
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Considerata la normativa-quadro relativa alla dismissione e cessazione dell’utilizzo dell’amianto e alla riconversione produttiva, introducendo misure a sostegno dei lavoratori esposti all’amianto. 17
In epoca antecedente la l. 257/1992, si era susseguita una normativa sorretta dalla ratio di vincolare il datore a ridurre al minimo le polveri negli ambienti di lavoro. Nel 1946, il “valore-soglia” previsto era di 180 fibre/cc, nel 1968 di 12 fibre/cc e nel 1970, 5 fibre/cc. Con il D.Lgs. n. 277/1991, che apportava modifiche al d.P.R n. 303/1956, la soglia scendeva ulteriormente a 1 fibra/cm³ per il crisotilo e a 0,2 fibre/cm³ per tutte le altre varietà su un periodo di otto ore al giorno. 18
D. Chindemi, Rischio amianto: elemento soggettivo del reato e nesso di causalità, in Responsabilità civile e previdenza, 2010/1, p. 0200B e ss. In tal senso, l’A. sottolinea la necessità di individuare con esattezza le regole di condotte applicabili al caso concreto, ricavabili dalle conoscenze relative alla tipologia del rischio da prevenire, tenendo conto anche della “eventuale generica conoscenza della pericolosità dell’amianto”.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 22
congetturale” sulla possibile produzione delle conseguenze dannose19. Tale indirizzo interpretativo
si espone alla critica mossa dalla dottrina penalistica “più rigorista” la quale evidenzia come il
ricondurre nella sfera colposa l’omissione di cautele <<innominate>> porterebbe a riconoscere
un contenuto troppo generico ed indefinito dell’obbligo di sicurezza che se non adeguatamente
arginato rischia di rendere addebitabile al datore una responsabilità indiscriminata in pieno
contrasto con i principi costituzionali20.
Un parametro utilizzabile per circoscrivere la condotta esigibile da parte del garante della
sicurezza è quello del c.d. <<agente modello>>, un uomo coscienzioso e avveduto che diventa
l’espressione del punto di vista dell’ordinamento21.
L’homo eiusdem condicionis et professionis è colui il quale, essendo in grado di riconoscere il fatto
come potenzialmente dannoso sulla scorta delle conoscenze che l’ordinamento si attende siano
in possesso da parte di chi intraprenda una certa attività, finisce col segnare i confini della tipicità
colposa. Muovendo ulteriormente verso la sua definizione, occorre sottolineare come esso si
ponga in relazione con il rischio consentito, operando un bilanciamento di interessi sociali, fra
quello cioè che è socialmente utile (l’attività d’impresa) – e che quindi merita di essere
perseguito anche a costo di un rischio per il bene tutelato dalla norma penale – e la misura
irrinunciabile di salvaguardia del bene stesso (ad es. il bene salute o il bene vita)22.
Da tali assunti, l’agente modello diventa lo snodo essenziale non solo per stabilire quale sia la
regola precauzionale che si sarebbe dovuta osservare nel caso concreto, ma anche perché con
tale figura si delimita l’area del divieto penale. Per converso l’astratta prevedibilità dell’evento da
parte dell’“uomo coscienzioso”, non è sufficiente a fondare un dovere di diligenza consistente
nell’osservanza di cautele aggiuntive rispetto a quelle tenute in concreto, laddove la
realizzazione dell’evento costituisca la conseguenza di un “rischio consentito” dall’ordinamento
stesso23.
Rilievi - se si vuole - maggiormente critici, si pongono in relazione all’accertamento del nesso
causale tra la condotta omissiva e l’evento prodotto dall’esposizione alla noxa.
3. Amianto e nesso causale
19 Cass. pen., sez. IV, 22/11/2007 n. 5117. Sulla stessa linea interpretativa si vedano anche: Cass. pen., sez. IV, 5/10/1999 n. 3567 e Cass. pen., sez. IV, 29/4/1955, in Massimario, 1955/2, p. 505. 20
F. Pontrandolfi, La responsabilità penale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, verso la (incostituzionale) responsabilità oggettiva, in F. Curi (a cura di), Sicurezza sul lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, Bologna, Bononia University Press, 2009, p. 58 e ss.; N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Padova, Cedam, 2012, p. 9 nella quale scrive: “la deriva è quella di far slittare il giudizio di colpa dal comportamento ‘imperito’ del soggetto allo stato intellettivo in cui egli versa, con l’ulteriore conseguenza di dare vita a forme di responsabilità da posizione, dagli incerti confini, sia sul fronte della tipicità che della colpevolezza”; G. Manca, Molta colpa + poca causalità =condanna. Crepuscolo di un <<culto misterico>> coltivato nell’ombra delle Camere di Consiglio, in Responsabilità civile e previdenza, 2015/4, p. 1205 e ss. 21
Ex multis, Cass. pen., sez. IV, 1/4/2010 n. 20047 con nota di R Guariniello, Mesotelioma pleurico e colpa dei responsabili aziendali, in Foro Italiano 2009/9, II, p. 437 e ss. 22
Sul bilanciamento degli interessi sociali contrapposti, quale fondamento delle regole cautelari si veda, in particolare M. Gallo, voce Colpa penale (dir. vig.), in Enciclopedia del diritto, vol. II, Milano, Giuffré, 1960, p. 639 e ss. 23
S. Preziosi, Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento, in Cassazione penale, 2011/5, p. 1985B e ss.
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Pag. 23
Il problema risiede tutto nell’incapacità della scienza medica di fornire una solida base sulla
quale potersi ritenere con assoluta certezza che le patologie amianto-correlate (specialmente il
mesotelioma) siano sorte ad un determinato livello di esposizione alle polveri, in un certo
momento storico, escludendo con altrettanta sicurezza il ruolo concausale di altri fattori al fine di
poter muovere un rimprovero <<individualizzante>>.
Già si è detto che nella vicenda Eternit tali questioni sono state in qualche modo aggirate
attraverso la costruzione delle imputazioni di delitti contro l’incolumità pubblica, per i quali i
giudici di merito hanno ritenuto bastevoli, ai fini della sussistenza del c.d. <<fenomeno
epidemico>> (in aggiunta alla più classica immutatio loci), i risultati emersi dalle indagini
epidemiologiche, introducendo il nuovo concetto della “causalità collettiva”24. A ben vedere, il
paradigma di responsabilità adottato nella vicenda Eternit, non è poi così nuovo. A titolo di
esempio si può citare il noto caso della società Sacelit25 in cui si è adottato lo stesso impianto
accusatorio allo scopo di affrontare meglio le questioni prototipiche della c.d. <<società del
rischio>>26 ma che nonostante gli sforzi interpretativi, ha subìto lo stesso la medesima declaratoria
di prescrizione (per giunta sulla base di motivazioni per nulla dissimili rispetto a quelle rese dalla
Cassazione nella vicenda Eternit).
Prima che venisse espressamente introdotto nel nostro codice penale il reato disastro
ambientale27, nel nostro ordinamento mancava un’efficace tutela in grado di meglio
regolamentare quelle attività produttive e tecnologiche ad alto impatto ambientale. A fronte di
tale carenza normativa, emblematica rappresentazione di una politica criminale poco avvezza a
presidiare beni di irrinunciabile tutela allorché ricadano nel perimetro di attività imprenditoriali
legittimate dall’utilità economica e sociale, si è cercato di rimediare forzando il dato testuale
dell’art. 434 c.p.28 Cosicché il riferimento del c.d. “altro disastro”, è diventato una veste adattabile
ad una fattispecie criminosa in realtà inesistente, consentendo così di reprimere quelle condotte
24
In particolare è la sentenza di appello ad aver introdotto il concetto nuovo della “la causalità collettiva”, valorizzando l’epidemiologia e la causalità collettiva per veicolare delitti contro la vita nella struttura dei delitti contro l’incolumità pubblica. Per una più ampia disanima dei ragionamenti svolti dalla Corte d’Appello di Torino e più in generale nel processo di merito, si rinvia a S. Zirulia, Processo Eternit: a punto siamo?, in Diritto Penale Contemporaneo, 18/11/2013. 25
Cass. pen., sez. IV, 28/5/2014, n. 32170, con nota di S. Zirulia, L’amianto continua ad uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso “tipo Eternit”, in Diritto Penale Contemporaneo, 9/12/2014. 26
Il concetto di “rischio” è divenuto perno interpretativo di quella giurisprudenza sempre più incline a “flessibilizzare” le categorie classiche dei reati. Padre di questa interessante teoria è V. Gargani, Flessibilizzazione giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte all’esigenza di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio, in Legislazione Penale, 2011, p. 397 e ss. 27
Legge n. 68 del 22/5/2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, con relazione di P. Molino, in Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione, settore penale, del 29/5/2015. Un interessante contributo è stato reso da C. Ruga Riva, Commento al Testo Base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, in Diritto Penale Contemporaneo, del 22/1/2014. 28
La citata norma codicistica ha notoriamente una funzione complementare e di chiusura del sistema dei delitti contro l’incolumità pubblica, poiché mira a “colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà di fatti possa presentarsi nelle norme […] concernenti la tutela della pubblica incolumità”, soprattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio. Tuttavia proprio a causa della sua generale e sommaria formula descrittiva, nel 2008, era stata sollevata questione di costituzionalità ma che non veniva accolta dalla Consulta. Corte Costituzionale 1/8/2008, n. 327, con nota di F. Giunta, I contorni del disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza, in Giurisprudenza Costituzionale, 2008/4, p. 3539 e ss. e da ultimo, G. M. Flick, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale sull’art. 434 c.p., in Cassazione Penale, 2015/1, p. 0012B.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 24
che pongano in pericolo o ledano in modo più o meno rilevante le risorse ambientali29. Alla luce
di dette considerazioni, l’accertamento causale degli eventi insorti a seguito del fenomeno
dell’inquinamento, non può che basarsi sulla prova epidemiologica30, dato che allo stato attuale
della scienza le patologie tumorali da amianto non sono ancora spiegabili in termini di eziologia
individuale certa. D’altra parte, negli ultimi anni si assiste ad un sempre maggiore ricorso al
metodo epidemiologico per l’accertamento della pericolosità per la pubblica incolumità
essendo in grado di spiegare in termini statistici l’aumento di incidenza delle diverse patologie per
le quali è certa la correlazione con l’esposizione all’amianto31.
Si diceva come in verità il problema sia tutto incentrato sulle varie teorie scientifiche che tentano
di spiegare in vario modo l’eziologia delle patologie amianto-correlate, ed in particolare del
mesotelioma.
A questo punto è bene richiamarle brevemente, prima di concentrarsi sui profili critici che da esse
scaturiscono.
Il rapporto di causazione tra amianto e mesotelioma era già universalmente nota intorno alla
metà degli anni ’60, grazie all’opera di Selikoff, il quale per primo ha fornito l’ipotesi della c.d.
“trigger dose” secondo la quale per l’insorgenza di questa malattia sarebbe sufficiente
l’inalazione di una soglia assai esigua di fibre di amianto, di conseguenza considerando del tutto
irrilevanti le successive esposizioni alla noxa32.
Va da sé che la teoria della “trigger dose” trovi vantaggioso impiego per le difese aziendali allo
scopo di invalidare l’efficacia concausale di qualsivoglia esposizione successiva all’inizio
dell’attività lavorativa, lasciando così indenni da responsabilità coloro che hanno avuto ruoli
gestionali aziendali meno remoti, oppure facendo scattare termini prescrizionali per altri,
diversamente coinvolti.
Affianco a questa teoria, c’è quella che riconosce la natura dose-dipendente del mesotelioma,
in base alla quale con l’aumentare dell’esposizione alle polveri di amianto, aumenta il rischio
d’insorgenza della patologia, anche in termini di riduzione del periodo di latenza, con ciò
considerando concausali anche le successive esposizioni.
29
Sul tema dell’inefficacia del sistema penale ambientale ed il conseguente ricorso ad altre norme si veda, A. L. Vergine, Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen. (parte prima e seconda), in Ambiente & Sviluppo, 2013/6-7, p. 534 e ss. 30
L’epidemiologia è un’osservazione statistica in grado di accertare con “ragionevole certezza” che un certo numero di soggetti esposti al fattore di rischio ha contratto una specifica patologia, pur se questo non permette di stabilire chi tra questi si sarebbe ammalato senza l’esposizione. Lo strumento epidemiologico trova impiego soprattutto per ricondurre gli eccessi di mortalità a condotte umane ed il contesto nei quali esso viene maggiormente utilizzato è quello dell’inquinamento ambientale. Per una critica analisi dei ruoli svolti dall’epidemiologia nei vari scenari giurisprudenziali si veda L. Masera, Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014/3-4. 31
A mero titolo di esempio si pensi al caso della Tirreno Power di Vado Ligure. 32
In verità, con la teoria della dose-killer, Irving J. Selikoff, intendeva mettere in guardia contro l’assoluta pericolosità dell’amianto, basandosi sull’insorgenza di mesoteliomi conseguenti ad esposizioni di esigua entità e cronologicamente circoscritta, con ciò volendo opporsi all’individuazione di qualsivoglia “dose soglia”. Per una disamina delle varie ipotesi scientifiche sull’eziopatogenesi del mesotelioma e delle tecniche di validazione scientifica della diagnosi istologica del mesotelioma, si veda F. Buzzi, Causalità versus casualità: gli effetti nocivi dell’amianto sulle teorie giuridiche, in Rivista italiana di medicina legale e diritto sanitario, 2012/4, p. 1631 e ss.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 25
Evidenti sono le ripercussioni processuali derivanti dall’adesione all’una o all’altra teoria risultando
determinante ai fini dell’accertamento della causalità della condotta omissiva.
Sussumere l’accertamento causale nel caso concreto all’una o all’altra tesi, in base a quanto
offerto dalle relazioni peritali nella dinamica del processo, è compito che spetta al giudice del
merito, secondo i “rigorosi” criteri che sono stati delineati dalla sentenza Franzese33 prima e
Cozzini poi.
Prima della sentenza Franzese trovava applicazione la teoria dell’<<aumento del rischio>> con la
quale si riusciva ad imputare l’evento all’autore della condotta anche al di fuori – rectius in
mancanza – del rigoroso accertamento causale, e con cui si utilizzavano i flessibili criteri
d’imputazione fondati sulla sola rilevanza dell’aumento di probabilità di realizzazione dell’evento,
ovvero la perdita di chances di impedimento nei reati omissivi, così eleggendo a unico discrimine
solamente l’elemento soggettivo.
Per affrontare il canone esegetico introdotto con la nota sentenza Franzese occorre richiamare la
struttura bifasica dell’accertamento causale.
Tale struttura si articola in due momenti: quello generalizzante in cui si accerta il c.d. <<decorso
causale reale>> (ossia l’insieme dei fattori del processo causale che lega l’evento alla condotta,
consistente in un approccio nomologico-deduttivo a carattere ex post) e quello individualizzante
in cui si accerta il c.d. <<decorso causale ipotetico>> (finalizzato a confermare l’ipotesi
individuata nel primo momento, procedendo all’esclusione di tutti i decorsi causali alternativi)34. Si
precisa che già dalla prima fase è richiesta la certezza dell’imputazione esplicativa dell’evento in
termini assoluti, nel senso che l’ipotesi esplicativa deve avere solide basi scientifiche (sic!), a
differenza della seconda fase in cui si richiede un’alta credibilità razionale che nel caso concreto
si sia verificato un decorso causale scientificamente fondato.
Le Sezioni Unite Franzese, hanno innovato proprio in questo: distinguendo tra il concetto di
probabilità logica35 e quello di probabilità statistica, hanno ritenuto, ai fini del raggiungimento
della certezza processuale, irrilevante un coefficiente statistico medio-basso di una certa legge
scientifica, purché si giunga ad affermare con assolutezza che quella specifica legge abbia
33
La sentenza Franzese costituisce costante richiamo in tutti quei giudizi in cui bisogna ricostruire la responsabilità sulla causalità omissiva, non solo in campo di responsabilità medica, ma anche in campo di responsabilità datoriale conseguente a malattie professionali. Cass. sez. un., 10/7/2002 n. 30328, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, p.1133 e ss. per un commento alla sentenza, si veda per tutti F. Stella, Etica e razionalità nel processo penale, nella stessa rivista, p. 767 e ss. Cfr anche R. Blaiotta, Con una storica sentenza le S.U. abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli, in Cassazione Penale, 2003, p. 1176 e ss. 34
Sul punto si veda per tutti G. Marinucci, Causalità reale e causalità ipotetica nell’omissione impropria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, p. 523 e ss.; F. Viganò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, nella stessa rivista, 2009, p. 1679 e ss.; R. Bartoli, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato, Torino, Giappichelli, 2010, p. 21 e ss. 35
Il concetto introdotto dalla sentenza Franzese è quello della “elevata probabilità logica e credibilità razionale”. Le Sezioni Unite in quell’occasione hanno stabilito che non basta elevare a schemi di spiegazione eziologica solo le leggi scientifiche e statistiche le quali esprimono una probabilità prossima al cento per cento, in quanto la certezza processuale può essere raggiunta anche da coefficienti probabilistici medio-bassi, se rafforzati da altri elementi probatori sulla non incidenza di altri fattori integrativi. La “probabilità logica” contiene la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale. Decisiva ai fini della ricostruzione del nesso, è la credibilità della ricostruzione del fatto concreto sorretta dalle circostanze che emergono nel processo. B. Deidda, Causalità e colpa nella responsabilità penale nei reati di infortunio e malattia professionale, in I Working Papers di Olympus, 2013/19.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 26
operato nel caso di specie, e per fare ciò diventa imprescindibile escludere che altri decorsi
causali abbiano operato nel caso di specie36.
Per dirla con le parole del Prof. Federico Stella (il più celebre studioso della causalità penale) e
tirando un po’ le fila del discorso sin qui fatto: <<l’epidemiologia serve ma non basta>>37.
L’unica certezza che può essere raggiunta attraverso le indagini epidemiologiche è che
l’esposizione ad una sostanza faccia aumentare nella popolazione studiata l’incidenza di una
determinata patologia. Quindi l’utilità di questo strumento si esaurisce già nella prima fase in cui
bisogna individuare la c.d. <<legge scientifica di copertura>>, non essendo perciò risolutiva in
punto di accertamento della causalità individuale 38.
In questo “mare d’incertezze” si rimette tutto nelle mani del giudice del merito: nella valutazione
della sussistenza del nesso, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere
scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare le
specifiche opinioni degli esperti e motivare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai
concreti elementi scientifici raccolti39.
L’ulteriore passo avanti nella definizione dei compiti del “magistrato del fatto” è stato compiuto
dalla sentenza Cozzini40, che nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata, ha precisato che
spetta al giudice accertare <<se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su
solide e obiettive basi>> la legge scientifica che si assume a copertura della dimostrazione del
nesso causale tra omissione ed evento41. Da mero fruitore delle leggi scientifiche, il giudice ne
36
La questione appare di primaria importanza nel contenzioso da malattie professionali asbesto-correlate atteso che è stata riconosciuta la natura multifattoriale del mesotelioma (si fa sovente l’esempio della predisposizione individuale del soggetto “fumatore incallito” nei confronti del quale il rischio di ’insorgenza aumenta considerevolmente, finendo però col rendere incerto il riscontro causale individualizzante rispetto all’esposizione professionale all’amianto). Sul tema del ruolo concausale dei fattori naturali, si rinvia a B. Guidi, Il modello di causalità proporzionale e la rilevanza dei fattori naturali: l’applicazione al contenzioso da patologia amianto-correlata, in Rivista italiana di medicina legale e diritto sanitario, 2012/4, p. 1577 e ss. 37
F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, parte II intitolata I tentativi di flessibilizzazione del diritto penale d’evento e l’impossibilità di una tutela penalistica delle vittime della società del rischio, Milano, Giuffré, 2001. 38
A. Provera, <<L’epidemiologia è importante ma non basta>> per l’accertamento del nesso causale. Considerazioni a margine dei una sentenza del GUP di Rovereto, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto sanitario, 2015/2, p. 581 e ss. 39
Cass. pen., sez. IV, 10/6/2010, n. 38991(Quaglierini), con nota di N. Coggiola, La cassazione penale ed il problema della scelta delle teorie scientifiche secondo cui ricostruire la causalità delle fattispecie di mesoteliomi causati dall’esposizione all’amianto in Responsabilità civile e previdenza, 2011, p. 345 e ss.; con nota di R. Rovero e E. Del Forno, Posizione di garanzia e responsabilità dei vertici aziendali per i danni alla salute del lavoratore, in Rivista penale 2011/7-8, p. 788 e ss. 40
Cass. pen., sez. IV, 17/9/2010, n. 43786 (Cozzini), con nota di R. Bartoli, Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?, in Cassazione penale, 2011, p. 1679 e ss. 41
Con la sentenza Cozzini, i giudici di legittimità hanno affermato la necessità di accertare scrupolosamente la natura dose-correlata della patologia, tracciando i criteri che il giudice del merito deve seguire nella scelta tra tesi scientifiche in aperto conflitto. Così <<l’affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili al datore di lavoro reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa all’amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all’accertamento: a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico; b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività dannosa e l’iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico>>. In tale pronuncia la Cassazione, nel rinviare la questione ai giudici di merito, ha aderito alla tesi dell’effetto acceleratore delle ulteriori esposizioni; la fase successiva alla sentenza Cozzini, vede da un lato quella giurisprudenza che conferma il ragionamento dell’effetto acceleratore con conseguente condanna degli imputati dall’altro si registra una giurisprudenza diametralmente opposta giungendo all’assoluzione degli imputati. Per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale più recente sul tema si veda
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 27
diventa un valutatore e lo strumento con cui riesce a svolgere tale ruolo è il canone
epistemologico della c.d. “probabilità logica”.
A parere di chi scrive dunque, per superare l’impasse causato dall’inconciliabilità tra esigenze
penali e incertezza scientifica, occorre una figura del “giudice-valutatore” in grado di vagliare la
fondatezza delle varie ipotesi scientifiche, con le ovvie ricadute che si hanno quando ci si
addentra in un terreno per così dire “melmoso”. Immancabilmente egli si troverà di fronte alla
scelta – allorquando residui un dubbio sul fatto – se dichiarare <<l’assoluzione di un sicuro
colpevole>>42, oppure affermare la condanna attraverso una soggettivizzazione
dell’accertamento causale in qualche modo svalutante il fatto e che pare anticipare un
problema di “colpevolezza”43 in assenza di una comprovata ed oggettivata causalità.
Non essendo possibile individuare una soluzione che esaurisca tutti i problemi, il pericolo che si
corre è quello di dare vita ad una “subdola depenalizzazione” delle inadempienze
imprenditoriali, non certo per demerito dei giudici, bensì a causa del “vuoto scientifico
conoscitivo” combinato all’applicazione pedissequa delle stringenti regole che sottendono la
certezza processuale introdotte dalla sentenza Franzese e ancor di più dalla sentenza Cozzini.
R. Bartoli, La recente evoluzione giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto, in Diritto penale contemporaneo, 2014/3-4. 42
In coerenza col già citato brocardo “in dubio pro reo”. 43
Ci si riferisce alle varie questioni sorte in merito all’estensibilità del rimprovero colposo di una condotta omissiva del datore di lavoro.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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SCHEDA INFORMATIVA CLIENTI
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Ai clienti
Loro sedi
INAIL: richiesta rimborso farmaci
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirLe
tutte le istruzioni e il nuovo modulo (in allegato) per richiedere il rimborso delle
spese sostenute per le cure necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dopo
infortunio o malattia professionale che abbiano comportato inabilità
temporanea assoluta al lavoro.
Le precisiamo, sin da ora, che, alla luce dei recenti interventi di prassi
dell’INAIL, risultano rimborsabili anche le spese effettuate per farmaci dopo il
periodo di inabilità, in presenza di postumi stabilizzati.
Ricorda. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è
decennale e decorre dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè
dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.
PREMESSA
L’art. 11, co. 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina la casistica relativa al rimborso delle
spese sostenute dagli infortunati e dai tecnopatici, per le cure necessarie al recupero
dell’integrità psicofisica. Dopo un primo periodo di sperimentazione della norma, durante il quale
si è data priorità al rimborso di farmaci in favore di soggetti che si trovavano in fase acuta della
patologia per accelerare la guarigione degli assicurati, l’INAIL (Circolare n. 30/2014) ha concesso
la facoltà ai lavoratori di poter chiedere il rimborso dei farmaci anche successivamente alla
stabilizzazione dei postumi (in precedenza era limitata al periodo di inabilità temporanea
assoluta al lavoro).
Inoltre, è stato introdotto un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche
rimborsabili e innovato il flusso procedurale che i sanitari INAIL devono seguire per verificare
l’idoneità della spesa sostenuta dagli assicurati per i farmaci.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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RIMBORSO FARMACI
È nostra cura metterLa al corrente che il rimborso delle sostenute dagli assicurati per
farmaci deve essere effettuato dall’INAIL anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità
temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche
oltre la scadenza dei termini revisionali.
A tal fine, è necessario che il farmaco per il quale si chiede il rimborso (indicato nella
prescrizione medica), sia effettivamente necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in
relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa; condizione, questa, la cui
valutazione spetta alla funzione sanitaria (medico INAIL).
Teniamo ad informarLa, altresì, che il rimborso delle spese in questione devono essere
effettuate anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita (art. 75 del Dpr n.
1124/1965), nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa (art. 83, 137 e 146
del Dpr n. 1124/1965), questa venga ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se
non indennizzabili.
SPECIALITÀ FARMACEUTICHE RIMBORSABILI
Con riferimento alle specialità farmaceutiche rimborsabili, Le ricordiamo che l’INAIL è
tenuto al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati a prescindere dalle branche di
riferimento in precedenza individuate, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il
miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato in relazione alla patologia causata
dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione
al caso trattato.
Di seguito, Le forniamo il nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche
rimborsabili sia durante l’inabilità temporanea assoluta al lavoro sia a postumi stabilizzati, senza
fare riferimento alle branche specialistiche.
Codice INAIL
Specialità farmaceutiche rimborsabili
1 Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie ed artrosi post-traumatiche
2 Ansiolitici ed ipnoinducenti
3 Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette
4 Antidolorifici per os
5 Antivertiginosi
6 Attivanti cerebrali
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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7 Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore dell’occhio
8 Crema antibatterica per ustioni
9
Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare
10 Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause
11 Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva
12 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica
13 Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di lesioni parziali midollari
14 Farmaci per uso topico (pomate e/o colliri) a base antibiotica, con o senza cortisonico per il trattamento di infezioni esterne di occhio ed annessi
15 Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche
16 Garze impregnate di antisettico per cute lesa
17 Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti
18 Miorilassanti
19 Pomata antisettica
20 Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali
21 Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa
22 Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto
23 Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone
24 Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti
25 Preparati per uso topico a base di eparina sodica
26 Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni
27 Preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico
28 Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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29 Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico
N.B. Per i farmaci che non sono provvisti di codice ministeriale (es. gli anticheloidi), è indispensabile che sullo scontrino, o su eventuale ricevuta di consegna, sia espressamente riportato il nome commerciale del prodotto stesso, la firma del farmacista e il timbro dell’esercente.
LA DOMANDA
Ai fini del rimborso dei farmaci indicati nel suddetto elenco, l’assicurato dovrà compilare e
presentare all’INAIL il nuovo modulo (allegato alla presente), allegando le fotocopie delle
prescrizioni mediche e degli scontrini fiscali intestati all’assicurato.
Sul punto, appare opportuno specificare che il rimborso della spesa sostenuta dagli
assicurati per farmaci necessita di “attestazione” da parte della funzione sanitaria, sia in merito
alla inclusione del farmaco nell’elenco sia sulla necessità o meno del farmaco stesso nel caso
specifico, per il miglioramento dello stato psico-fisico dell’assicurato in relazione alla patologia
causata dall’evento lesivo di origine lavorativa. Di conseguenza, troverà specifiche sezioni
nell’ambito del nuovo modulo di richiesta da compilare a cura della medico INAIL.
A seguito delle opportune verifiche da parte dell’Istituto assicurativo, l' amministrazione
può:
accogliere la richiesta, dandone comunicazione all’interessato, qualora i farmaci indicati
siano tutti rimborsabili;
respingere la richiesta, dandone comunicazione all’interessato, qualora i farmaci indicati
non rientrano tra quelli rimborsabili, o non risultano necessari al miglioramento dello stato
psico-fisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa;
accogliere parzialmente la domanda, dandone comunicazione all’interessato,
esclusivamente ai farmaci che rientrano tra quelli rimborsabili. Ai fini della eventuale
detrazione d’imposta delle spese non rimborsate dall’INAIL, al suddetto modulo dovrà
essere allegata copia delle sezioni A e B della richiesta esaminata dal medico INAIL.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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CASO PRATICO
Profili fiscali della trasferta all’estero Di Emiliana Maria Dal Bon – consulente del lavoro
IL CASO
Un dipendente di un’azienda italiana viene inviato all’estero in trasferta per un periodo
complessivo di 190 giorni nell’arco di 12 mesi.
Durante la trasferta al lavoratore viene riconosciuta, in base ad un accordo individuale con
l’azienda, un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 40,00.
Inoltre l’azienda, durante la trasferta, provvede a rimborsare analiticamente tutte le spese
documentate di trasporto, vitto e alloggio.
Quali sono i risvolti fiscali della trasferta per lavoratore ed azienda?
LA SOLUZIONE
L’analisi dei risvolti fiscali della trasferta all’estero nel caso di cui sopra deve avere ad oggetto
due distinti profili che potrebbero essere, però, due facce della stessa medaglia:
a. l’imponibilità delle somme corrisposte al dipendente in occasione della trasferta
(indennità e rimborsi spese);
b. l’eventuale doppia imponibilità del reddito prodotto all’estero.
A. IMPONIBILITÀ DELLE SOMME CORRISPOSTE AL DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLA TRASFERTA
Per quanto riguarda le somme corrisposte al dipendente tramite rimborso analitico di spese,
documentate, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (o il loro totale e diretto accollo da parte
dell’azienda) esse sono considerate totalmente esenti, sia dal punto di vista fiscale che dal punto
di vista contributivo (per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive).
Per quanto riguarda, invece, l’indennità di trasferta, ai sensi dell’art 51, co. 5, del TUIR, le somme
erogate ai dipendenti per le trasferte effettuate all’estero sono esenti (fiscalmente e
contributivamente) fino a € 25,82 al giorno. Questo limite di esenzione si applica solo qualora al
dipendente sia riconosciuto anche il rimborso analitico delle spese documentate, come visto
sopra. Se quest’ultimo dovesse mancare (ma non è il caso in esame) l’esenzione arriva fino a
77,47 € giornalieri, oppure a 51,65 € al giorno qualora il rimborso riguardi le sole spese di vitto o,
alternativamente, le sole spese di alloggio.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Ciò significa che, nel caso in esame, dei 40,00 € corrisposti ogni giorno al lavoratore in occasione
della trasferta, € 25,82 saranno esenti e i restanti € 14,18 saranno soggetti a imposizione fiscale e
contributiva.
B. L’EVENTUALE DOPPIA IMPONIBILITÀ DEL REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO
Se la trasferta all’estero supera i 183 giorni, anche non continuativi, nell’arco di 12 mesi, si rientra
nell’ambito di applicazione del comma 8-bis dell'art 51del TUIR che recita testualmente: il reddito
di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un
periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.
Pertanto, al di là dei limiti di esenzione delle indennità erogate per trasferta all’estero, bisognerà
valutare l’imponibilità del reddito prodotto all’estero per più di 183 gg. nell’arco di 12 mesi.
Sotto questo profilo occorre tener presente che l’articolo 3 del TUIR prevede che i soggetti
qualificati come residenti fiscali in Italia debbano essere assoggettati ad imposizione in Italia su
tutti i redditi ovunque prodotti. È questo il principio della world wide taxation, in base al quale i
redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta del fisco
italiano, indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.
Nel caso in oggetto il reddito del dipendente, dal momento che egli svolge la propria attività
all’estero per più di 183 gg. nell’arco di 12 mesi, sarà imponibile in Italia sulla retribuzione
convenzionale, ma potrà essere assoggettato a imposizione fiscale anche all’estero sulla base
delle disposizioni normative ivi vigenti. Potrebbe, in altre parole, verificarsi una doppia imposizione
fiscale sul reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero: sulla retribuzione convenzione il Italia
(retribuzione convenzionale che ricomprenderebbe, quindi, anche l’indennità di trasferta), e sulla
retribuzione effettiva all’estero.
Pertanto, nel caso di specie occorrerà prendere contatto, oltre che con un professionista italiano,
anche con un professionista dello stato estero d’invio, al fine di valutare l’imponibilità fiscale del
reddito percepito dal dipendente italiano nello stato estero. Nel frattempo, in Italia, il reddito
verrà tassato prendendo come riferimento le retribuzioni convenzionali.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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NEWS E DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 20 novembre 2015, n. 5843
precisa che i nuovi standard relativi alle Comunicazioni Obbligatorie e al funzionamento
della piattaforma tecnologica "Garanzia Giovani," entreranno in vigore il giorno 9
dicembre 2015 alle ore 17.00. In tale data, dalle ore 15.00 alle ore 16.59 il Nodo di
Coordinamento Nazionale interromperà i servizi di cooperazione applicativa, in modo tale
da permetterne l'aggiornamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato 18 novembre 2015,
informa che il Fondo Rotativo Nazionale - per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno
iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato, si
chiamerà "SELFIEmployment" e sarà operativo da metà gennaio 2016 con una dotazione
finanziaria di partenza di 124 milioni. I giovani potranno presentare domanda di
finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali, che avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di
50 mila Euro, verranno erogati a tasso di interesse zero senza garanzie personali e con un
piano di ammortamento della durata massima di 7 anni. Il Fondo nasce nell'ambito della
policy prevista dal Programma Garanzia Giovani. In tale contesto, l'accesso al credito
agevolato, fornito dal Fondo, costituisce l'importante complemento delle attività di
supporto all'avvio di impresa e allo start-up, che sono state già avviate dalle regioni: al
termine del percorso formativo e di accompagnamento, i giovani sono affiancati nella
predisposizione del business plan per l'avvio di un'attività imprenditoriale. L'accordo di
finanziamento stipulato con Invitalia permette la costituzione del fondo per l'erogazione
del credito, con una dotazione complessiva attualmente pari a 124 milioni di Euro,
conferiti dal Ministero (50 milioni) e dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia. Invitalia provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all'istruttoria dei business
plan, all'erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della
misura. L'Agenzia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative
ammesse al finanziamento. Il Fondo è uno strumento finanziario rotativo e, grazie alle
restituzioni dei prestiti concessi, sarà utilizzabile per l'intero periodo di Programmazione
2014-2020, con possibile estensione ad un target più ampio rispetto a quello dei soli NEET.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha emanato la nota n. 19570 del 16 novembre 2015, con la quale chiarisce, con
particolare riguardo al settore dell’edilizia, la tempistica riguardante gli adempimenti di
carattere prevenzionistico (visita medica, formazione e informazione) che il datore di
lavoro deve porre in essere ai fini della revoca del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale eventualmente adottato.
INPS
L’Osservatorio statistico dell’INPS sulla cassa integrazione guadagni è stato aggiornato
con i dati del mese di ottobre 2015. I dati si riferiscono alle ore autorizzate per trattamenti
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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di integrazione salariale ordinari, straordinari e in deroga a favore di operai e impiegati. In
appendice, è stato pubblicato l’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore
CIG autorizzate (“tiraggio”) delle domande e dei beneficiari di Disoccupazione non
agricola, di ASPI, di NASPI, di MINIASPI, di Mobilità, di Disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti e MINIASPI2012.
L’INPS, con comunicato 18 novembre 2015, rende nota la procedura on line per la
richiesta di esonero riscatti ai fini del Tfs-Tfr. Il comunicato precisa che tra i servizi on line
disponibili è stata inserita la procedura, utilizzabile dalle Amministrazioni statali e dagli
utenti dipendenti dallo Stato, Enti Locali e Sanità, di "esonero domanda di riscatto ai fini
TFS/TFR". Pertanto tali soggetti potranno, con riferimento alle domande di riscatto in corso
di pagamento, richiedere on line l’interruzione dei pagamenti e la rideterminazione
proporzionale dei periodi riscattati. La procedura sarà utilizzabile mediante l’abilitazione di
cui già dispongono le Amministrazioni per i riscatti ai fini TFS/TFR o, nel caso di domanda on
line da parte dell’iscritto, mediante il Pin dispositivo, che l’utente può richiedere online
(nella sezione PIN online) o direttamente in Sede con il modulo MV35. Nella sezione "servizi
online" è disponibile il manuale per i dettagli della procedura.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con
comunicato 19 novembre 2015, informa di aver impugnato dinanzi al Tar del Lazio il
decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10
novembre. Questo il testo: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha impugnato dinanzi
al Tar del Lazio il decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, che stabilisce i compensi per gli amministratori dei beni
sequestrati e confiscati alle mafie. La decisione arriva dopo che per mesi la categoria
aveva chiesto una sostanziale modifica del Dpr, anche attraverso un documento inviato
al Ministero della Giustizia. I commercialisti avevano chiesto un cambio radicale nella
logica nella determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari rispetto a quella
adottata dal decreto, giudicando sbagliato l’aver assunto a riferimento le norme relative
ai compensi dei curatori fallimentari. La proposta della categoria era invece quella di
assumere come punto di riferimento la tabella per la determinazione dei parametri dei
compensi per le professioni regolamentate di cui al DM 140/2012, opportunamente
adattata in melius alle specificità della disciplina in materia di gestione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali. In alternativa, i commercialisti
proponevano l'utilizzo di contributi annuali forfetizzati in relazione alla singola attività svolta
dall'amministratore giudiziario. Il Dpr impugnato - spiega il presidente nazionale della
categoria, Gerardo Longobardi - "presenta poi un’ulteriore criticità rappresentata dalla
irragionevole riduzione delle tariffe rispetto a quelle dei curatori fallimentari basata
sull'erroneo presupposto di una minore complessità degli adempimenti richiesti agli
amministratori giudiziari rispetto a quelli svolti dal curatore fallimentare nel corso della
procedura concorsuale". "Il Dpr - afferma il Consigliere nazionale dei commercialisti
delegato alla materia, M.L.C. - non tiene conto della estrema complessità di questa
attività e dei rischi ad essa connessi. Una sottovalutazione dalla quale discendono
compensi a nostro modo di vedere troppo bassi e che ci indotti a ricorrere al Tar".
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con nota 19
novembre 2015, n. 93 trasmette il documento di osservazione e proposte presentate dal
Consiglio Nazionale in occasione dell’indagine conoscitiva relativa all’esame del disegno
di legge concernente "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (A:S. 2085), svoltasi
il 18 novembre 2015 presso la X Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo
del Senato della Repubblica.
REGIONI
E’ stato pubblicato in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 45 del 21 novembre 2015, il
Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 10 luglio 2015, n. 139, il quale
regolamenta i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette
a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le
modalita' di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto
2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
E’ stato pubblicato in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 45 del 21 novembre 2015, il
Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 10 luglio 2015 n. 142, il quale
regolamenta le modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n.
381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le
modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in
materia di promozione turistica).
E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 45 del 21 novembre 2015, la
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 10 luglio 2015, n. 17, la quale contiene disposizioni in
materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonche'
iniziative progettuali relative alle attività culturali.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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NORMATIVA CONTRATTUALE
ACCORDI
Il 9 novembre 2015, presso Confapi si sono incontrati Uniontessile Confapi e le OO.SS.
Femca CISL, Filctem CGIL e Uiltec UIL per la definizione delle modalità per il progressivo
passaggio delle aziende dalla disciplina del CCNL Federazione Italiana Industriali dei
Tessili vari e del Cappello e del CCNL Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili
Artificiali e Sintetici/Associazione Italiana della Filatura Serica del 2 settembre 2010 al
vigente CCNL Uniontessile Confapi del 7 ottobre 2013. Dopo ampia ed approfondita
discussione le parti sottoscrivono quanto segue: Con le retribuzioni afferenti al mese di
aprile 2016 verranno applicati alle aziende i minimi tabellari previsti dal CCNL Uniontessile
Confapi in vigore il 1° aprile 2016; in tal senso viene preso a riferimento il minimo tabellare
previsto per il livello 3bis, pari ad euro 1.606,29. Si convengono quindi i seguenti aumenti
contrattuali e le relative scadenze, al fine di procedere all'allineamento dell'importo di cui
sopra:
- dal 1° novembre 2015 euro 25,00;
- dal 1° febbraio 2016 euro 42,00;
- dal 1° aprile 2016 euro 41,49.
Relativamente agli arretrati afferenti il periodo aprile 2013-ottobre 2015 verrà riconosciuta,
a titolo di una tantum contrattuale, la somma lorda complessiva pari ad euro 2.270,00.
Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata e all'orario di lavoro prestato
nel suddetto periodo, con riduzione proporzionale nelle ipotesi di servizio militare,
aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o
contratto di solidarietà. L'importo dell'una tantum non è utile agli effetti del computo di
alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. L'erogazione
dell'una tantum avverrà con tranche di pari importo alle normali scadenze retributive
mensili, comprensive della tredicesima mensilità, a partire dal mese di aprile 2016 sino al
mese di dicembre 2017. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'avvenuta
completa erogazione dell'una tantum, gli importi non ancora versati verranno liquidati al
lavoratore unitamente alle spettanze di fine rapporto.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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GIURISPRUDENZA E PRASSI
LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
Cass. civ., sez. lav., 06 novembre 2015, n.
22716 E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una
dipendente, che era stata licenziata perché, in
seguito ad un’ispezione, era emerso un ammanco di
cassa per € 35.000, attribuito alla dipendente.
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2015, n.
22917 E’ legittimo il licenziamento disciplinare ad un
dipendente della società di trasporto extra-urbano
alle cui dipendenze il lavoratore aveva prestato
servizio con le mansioni di autista, in quanto il
lavoratore ha lasciato in sosta col motore acceso un
"bus di linea" che si era messo improvvisamente in
moto travolgendo un’autovettura aziendale e
sfondando il muro di cinta dell’autoparco,
provocandone il crollo sulla pubblica via.
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2015, n.
22930 In tema di dequalificazione professionale, il giudice
del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile
in cassazione se adeguatamente motivato, può
desumere la esistenza del relativo danno, di natura
patrimoniale, il cui onere di allegazione incombe sul
lavoratore, determinandone anche l’entità in via
equitativa, con processo logico-giuridico attinente
alla formazione della prova, anche presuntiva, in base
alla qualità e quantità della esperienza lavorativa
pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata
del demansionamento, all’esito finale della
dequalificazione e alle altre circostanze del caso
concreto.
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2015, n.
22931 L’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001, oggi abrogato dal d.lgs.
81/2015, prevede, nel testo operante ratione temporis,
che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non
risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto
nel quale sono specificate le ragioni.
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2015, n.
22932 In tema di licenziamento per giusta causa,
l'immediatezza della comunicazione del
provvedimento espulsivo rispetto al momento della
mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero
rispetto a quello della contestazione, si configura
quale elemento costitutivo del diritto al recesso del
datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della
contestazione o del provvedimento espulsivo induce
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 39
ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro
abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non
grave o comunque non meritevole della massima
sanzione la colpa del lavoratore.
Cass. civ., sez. VI Lav., ord., 11 novembre
2015, n. 23003 Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità
del termine apposto a successivi contratti, grava sul
datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per
mutuo consenso dei contratti succedutisi nel tempo,
l'onere di provare le circostanze dalle quali possa
ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere
porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro.
Cass. civ., sez. lav., 18 novembre 2015, n.
23825 Il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi
giuridicamente inesistente e come tale, da un lato,
non richiede impugnazione nel termine di decadenza
di cui all'art. 6 della L. 604/1966 e, dall'altro, non incide
sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul
diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla
riammissione in servizio.
LE CIRCOLARI DELL’INPS
Circolare n. 184 del 18 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sul computo nella gestione
separata - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282 –
Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.
Circolare n. 185 del 18 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulle Linee guida e istruzioni
operative in materia di trattamento pensionistico ai
superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903.
Circolare n. 186 del 19 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione tra l’INPS
e F.A.S.T. (Federazione Autonoma dei Sindacati dei
Trasporti) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991
n. 223, per la riscossione dei contributi associativi
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
Istruzioni procedurali e contabili.
Circolare n. 187 del 19 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione tra l’INPS
e la Confartigianato Imprese Sicilia ai sensi dell’art. 18
della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle
prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e
contabili.
Circolare n. 188 del 19 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione tra l’INPS
e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani
Commercianti (ANIAC) ai sensi dell’art. 18 della legge
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili.
Circolare n. 189 del 19 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione tra l’INPS
e la Confartigianato Imprese Sicilia ai sensi dell’art. 2
della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione
dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione di cui
beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni
procedurali e contabili.
Circolare n. 190 del 19 novembre 2015 L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione tra l’INPS
e l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi
Welfare (ASSOWELFARE) ai sensi dell’art. 2 della legge
27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei
contributi associativi sull’indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione di cui sono
beneficiari i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e
contabili.
I MESSAGGI DELL’INPS
Messaggio n. 7037 del 18 novembre
2015
L’INPS fornisce informazioni sull’indennità di
disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui alla
legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17.
Abrogazione dal 24 settembre 2015 - Circolare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 27 del
20.10.2015.
Messaggio n. 7099 del 23 novembre
2015
L’INPS fornisce informazioni sul rilascio prima versione
del Portale Contributivo “Aziende & Intermediari”
Messaggio n. 7100 del 23 novembre
2015
L’INPS fornisce informazioni sul riavvio procedura
’Estratto Conto della Amministrazione (ECA)’ - novità
operative.
Messaggio n. 7107 del 23 novembre
2015
L’INPS fornisce informazioni sulla Convenzione INPS -
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di
raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati
relativi alla rappresentanza delle organizzazioni
sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di
categoria.
Messaggio n. 7116 del 23 novembre
2015
L’INPS fornisce informazioni sull’estensione della
piattaforma informatica INPS Cessione Quinto
Pensione ai pensionati della Gestione Spettacolo e
Sport.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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SCADENZARIO DAL 30 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2015
Venerdì 30 Novembre 2015 CONTRIBUTI FASI
Versamento contributi integrativi relativi al 4° trimestre
2015 per il Fondo Dirigenti di azienda industriale
mediante sistemi bancari on line o domiciliazione
bancaria mediante bollettino bancario denominato
"bollettino freccia"; con addebito diretto SEPA DIRECT
DEBIT (SDD).
Venerdì 30 Novembre 2015 INPS - INVIO UNIEMENS
I datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia
contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile
dei dati retributivi EMENS, devono provvedere all’invio
della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi
UniEmens, nonché delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi
al mese precedente.
Venerdì 30 Novembre 2015 LIBRO UNICO LAVORO
I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari
tenutari hanno l’obbligo di stampare il Libro unico del
lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare la
copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al
periodo di paga precedente (ottobre 2015). La
modalità mediante stampa meccanografica su fogli
mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su
stampa laser previa autorizzazione Inail e
numerazione.
Venerdì 30 Novembre 2015 II ACCONTO Contributi artigiani e commercianti
Gli iscritti alla gestione separata INPS ARTIGIANI E
COMMERCIANTI debbono versare il secondo
acconto dei contributi a saldo per la quota di reddito
eccedente il minimale per il 2015.
A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o
concessionario.
Venerdì 30 Novembre 2015 II ACCONTO CONTRIBUTI LAVORO AUTONOMO
Lavoratori autonomi e professionisti sono tenuti al
versamento del 2° acconto (40%) 2015 del contributo
a favore della gestione autonoma dell' INPS a
mezzo mod. F24 tramite posta, banca o
concessionario.