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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 30 DEL 1° AGOSTO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LE SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE A seguito delle modifiche introdotte dal D.l. 98/2011, le sanzioni per omessa presentazione del modello studi di settore sono state intensificate. Tuttavia al contribuente è concessa la possibilità di ravvedersi, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, pagando una sanzione di 32€. In vista della scadenza del 30 settembre 2014, si riepilogano in questa schede le sanzioni applicabili ai vari casi di omessa presentazione/infedele compilazione del modello studi di settore. Pagina 5 SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI DAL AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2014 Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in “ferie”. Il decorso dei termini processuali è, infatti, sospeso dal 1° agosto al 15 settembre, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre. Pagina 7 770 AL 19 SETTEMBRE E' giunta con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2014 la conferma della proroga del termine di presentazione del modello 770/2014 al 19 settembre 2014. Pagina 10 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE VERSO LA P.A. ENTRO IL 23 AGOSTO Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le modalità di richiesta della certificazione dei crediti verso la P.A. ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, alla luce del decreto attuativo e di un'utile guida fornita di recente dal Ministero dell'Economia. Pagina 11 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 16 LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 30 DEL 1° AGOSTO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE LE SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE

A seguito delle modifiche introdotte dal D.l. 98/2011, le sanzioni per omessa presentazione

del modello studi di settore sono state intensificate. Tuttavia al contribuente è concessa la

possibilità di ravvedersi, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva,

pagando una sanzione di 32€. In vista della scadenza del 30 settembre 2014, si riepilogano

in questa schede le sanzioni applicabili ai vari casi di omessa presentazione/infedele

compilazione del modello studi di settore.

Pagina 5

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2014

Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in

“ferie”. Il decorso dei termini processuali è, infatti, sospeso dal 1° agosto al 15 settembre,

per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre.

Pagina 7

770 AL 19 SETTEMBRE

E' giunta con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30

luglio 2014 la conferma della proroga del termine di presentazione del modello 770/2014

al 19 settembre 2014.

Pagina 10

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE VERSO LA P.A. ENTRO IL 23

AGOSTO

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le modalità di richiesta

della certificazione dei crediti verso la P.A. ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, alla

luce del decreto attuativo e di un'utile guida fornita di recente dal Ministero

dell'Economia.

Pagina 11

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 16

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Pagina 16

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 18

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 01.08.2014 AL 01.09.2014

Pagina 19

Riproduzione riservata Pag. 2

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.

Sicuramente attesa dagli operatori del settore, la notizia della proroga al 19 settembre del

termine di presentazione del modello 770/2014 Ordinario e Semplificato. E' quanto è stato

previsto alla conclusione dell'accordo tra il direttore generale delle Finanze del Ministero

dell'Economia, la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ed il

direttore dell'Agenzia delle Entrate. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del

D.P.C.M., intanto la conferma ufficiale è stata data dallo stesso Ministero dell'Economia in un

comunicato stampa del 30 luglio.

L a legge di conversione del decreto competitività (D.L. n. 91/2014) ha ottenuto venerdì

scorso il via libera definitivo dal Senato ed ora è passata all'esame della Camera, ma l''iter di

conversione in legge è tutt'altro che concluso. Il Quirinale, infatti, avrebbe espresso perplessità

circa l'eccessivo numero di emendamenti che renderebbe il testo a rischio incostituzionalità.

Governo e maggioranza stanno, quindi, provvedendo ad un significativo ridimensionamento del

testo, che quindi tornerà poi al Senato in terza lettura.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2014 sono state

approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione

attestante l’avvenuta estinzione del mutuo, che banche, intermediari finanziari, enti previdenziali

concedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2015 ai fini della cancellazione

delle ipoteche. L'aggiornamento delle specifiche tecniche di trasmissione si è reso necessario a

seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012, che ha esteso il procedimento semplificato

di cancellazione alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate (comma 7-quinquies,

articolo 161, D. Lgs. n. 385/1993). Le nuove modalità potranno essere utilizzate dagli operatori già

dal 1° settembre 2014 in alternativa a quelle attualmente in vigore. Dal 1° gennaio 2015, invece,

dovranno essere utilizzate solo le nuove modalità.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale

10 luglio 2014 con cui il rimborso IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, viene esteso

anche ai fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. La nuova categoria di

contribuenti, che rientra nel codice di classificazione delle attività economiche Ateco 2007

30.30.09, si aggiunge a quelle già ammesse da precedenti decreti ministeriali del 2007, ovvero:

subappaltatori edili in reverse charge; cascami e rottami metallici; produzione di zinco, piombo,

stagno e semilavorati; produzione di alluminio e semilavorati.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

I l Decreto “cultura e turismo” (D.L. n. 83 del 31.05.2014) è passato anche al Senato ed è

diventato legge. Il decreto convertito conferma, con alcune modifiche, l'Artbonus, il bonus fiscale

per il turismo, incentivi all'impiego di giovani nel settore dei beni culturali, misure per la lirica ed il

cinema. Fra le novità di maggior rilievo, l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’Artbonus, il

credito d’imposta per gli interventi pro cultura e spettacolo, che ora è riconosciuto anche per le

donazioni effettuate a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione,

protezione o restauro. Un’altra novità riguarda l’attivazione di un apposito portale gestito dal

ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, per raccogliere le informazioni sulle

donazioni e sullo stato degli interventi realizzati e in corso d’opera. Le stesse informazioni

dovranno essere rese pubbliche dai beneficiari attraverso il proprio sito istituzionale, nell’ambito di

una pagina dedicata.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Le sanzioni per omessa presentazione del modello studi di settore

In vista dei termini di presentazione delle dichiarazioni, si riepilogano in questa scheda le sanzioni

applicabili in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore.

Si ricorda fin da subito che è possibile sanare il mancato invio dei modelli con l'istituto del

ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, pagando

una sanzione di 32 €.

La sanzione sarà molto più alta per coloro che non utilizzeranno il ravvedimento, e che anche a

seguito di invito da parte dell'Agenzia delle entrate non procederanno alla presentazione del

modello. In questo caso, infatti, si applicherà la sanzione massima di 2.065 €.

SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE

OMESSAPRESENTAZIONE DEL

MODELLO DEGLI STUDIDI SETTORE

(art. 8 comma 1 delD.lgs. 471/1997-

Circolare 8/E/2012)

Per l'omessa presentazione del modello studi di settore si applica la

sanzione amministrativa pari a 2.065 €.

Tale sanzione, tuttavia, trova scarsa applicazione in quanto la legge

ha specificato che essa si applica nel caso in cui il contribuente nonabbia provveduto all'invio degli studi anche a seguito di specifico invitoda parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 8 comma 1 del D.lgs. 471/1997).

Nella circolare 8/E/2012 l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che

tale invito, d iversamente da quel l i normalmente effettuat i

dall'amministrazione finanziaria per invitare il contribuente a fornire dati e

informazioni utili all'accertamento, non comporta l'inibizione al ricorso alravvedimento operoso.

Pertanto nel caso in cui il contribuente presenti, a seguito di

specifico invito, il modello studi di settore entro i termini delravvedimento, potrà sanare la violazione commessa con l'applicazione

di sanzioni ridotte (32 €1 entro il termine della dichiarazione successiva).

La presentazione del modello, oltre i termini del ravvedimento, ma

prima dell'inizio dell'attività di controllo, comporterà l'applicazione dellesanzioni ordinarie senza la maggiorazione.

INCREMENTI DISANZIONE PER

INFEDELEDICHIARAZIONE E

IRREGOLARITA' DEGLISTUDI DI SETTORE

(art. 1 commi 2-bis e

In presenza di determinate irregolarità nel modello degli studi di settore,le sanzioni per infedeltà della dichiarazione dei redditi, Iva e Irap sonoincrementate rispetto alla sanzione base, compresa tra il 100% e il 200%

della maggiore imposta accertata. Gli incrementi delle sanzioni sonoapplicati se all'irregolarità del modello si affianca l'emersione di unmaggior reddito, una rettifica dell'IVA o del valore della produzione IRAP.

1 La sanzione, ridotta a 1/8 è commisurata all'importo di €. 258.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

2-bis.1 del D.lgs.471/1997)

Inoltre, è necessario che la rettifica abbia comportato uno scostamentodel reddito accertato superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.

Si riportano di seguito le violazioni degli studi di settore e i rispettivi

incrementi di sanzione:

VIOLAZIONE STUDI DI SETTORE SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE

Mancata presentazione del

modello (anche a seguito di

specifico invito)

Dal 150% al 300% della maggiore

imposta (maggiorazione del 50%rispetto alla sanzione base)2

Omessa o infedele indicazione dei

dati nel modello Dal 110% al 220% della maggiore

imposta (maggiorazione del 10%rispetto alla sanzione base)3

Cause di esclusione insussistenti

ACCERTAMENTOINDUTTIVO

(art. 39 comma 2 lett.d-ter del D.p.r. 600/73)

Per gli accertamenti notificati dal 2.3.2012 (data di entrata in vigore del

D.l. 16/2012) l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ricorrere

all'accertamento induttivo in caso di: omessa o infedele indicazione dei dati nel modello studi di settore;

inesistenti cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Si ha infedele indicazione dei dati nei modelli studi quando vi è uno

scostamento superiore al 15% (o comunque a 500.000 €) tra i

ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi corretti e quelli dichiarati.

2 Art. 1 comma 2-bis.1 del D.lgs. 471/1997.3 Art. 1 comma 2-bis del D.lgs. 471/1997.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Sospensione termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2014

Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in “ferie”.

I l decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e alle

Commissioni Tributarie è, infatti, sospeso per legge ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre, per

poi riprendere a decorrere dal 16 settembre. Si tratta, quindi, di un periodo di sospensione di 46

giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti

della decadenza e della prescrizione dei termini.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL 2014

PREMESSA

L’art. 1 della Legge n. 742/1969 ha disposto la sospensione di diritto, dal 1°agosto al 15 settembre di ciascun anno, del decorso dei terminiprocessuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Dal 16

settembre il motore della giustizia riparte poi a pieno regime.

Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze

processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti

della decadenza e della prescrizione dei termini.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINIPROCESSUALI

Dal 1° AGOSTO 2014 al 15 SETTEMBRE2014

RIPRESA DECORRENZA TERMINIPROCESSUALI

Dal 16 SETTEMBRE 2014 compreso

I TERMINIPROCESSUALI

SOSPESI

La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “terminiprocessuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la

sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di

adesione al processo verbale di constatazione (PVC).

Oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi

alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Di conseguenza, i

termini processuali sospesi si riferiscono a:

le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di

locazione di immobili urbani);

le controversie di natura amministrativa e tributaria;

i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni,

fusioni, scissioni);

l’accertamento con adesione del contribuente;

la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

I TERMINIPROCESSUALI

NON INTERESSATIDALLA

SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece: le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;

le liti in materia di lavoro;

le procedure cautelari ( “sospensive”);

i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al

precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata

somma;

i l procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento

amministrativo impugnato;

le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento

giudiziario4 (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in

materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;

procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

familiari);

in materia fallimentare:

i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di

opposizione alla stessa;

il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione

straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;

i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in

fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione

straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo;

in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820

del codice di procedura civile;

i n materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia

cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei

termini;

in materia tributaria:

la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e

di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;

i l versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef,

Ires, Irap, Iva, imposta di registro, IMU, Tares, Tosap);

l a presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.:

Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione IMU, dichiarazione

di successione).

SOSPENSIONEFERIALE NELPROCESSOTRIBUTARIO

Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze

relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia

introduttivo c h e costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla

Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative. La pausa estiva determina un sostanziale allungamento delle scadenze

entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e

documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.

Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del

periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la

notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di

4 R.D. n. 12 del 30.01.1941.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

sospensione feriale, ossia prima dell’01.08.2014, il computo dei 60 giorni utili

per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorsoanteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2014.

Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade duranteil periodo di sospensione feriale, tra l’01.08.2014 ed il 15.09.2014, i terminiiniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16settembre 2014.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: 770/2014: proroga al 19 settembre

Un giorno prima della scadenza di presentazione del modello 770/2014 (che sarebbe, infatti,

scaduto il 31 luglio), arriva la conferma ufficiale della proroga del termine al 19 settembre 2014.

La conferma è giunta con il comunicato stampa n. 188 pubblicato il 30 luglio dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale. Manca ancora la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale del D.p.c.m.

PROROGA AL 19/09/2014

770/2014PROROGATO AL

19 SETTEMBRE 2014

Nei giorni scorsi alcune categorie professionali avevano chiesto la proroga

dell'invio telematico del mod. 770/2014 e l'accordo alla fine era stato

raggiunto pochi giorni fa a seguito di una riunione a cui hanno

partecipato il direttore generale delle Finanze del Ministero dell'Economia,

la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro

ed il direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I l 30 luglio 2014, con un comunicato stampa, il Mef ha annunciatoufficialmente, che l'adempimento slitta a venerdì 19 settembre 2014.

La proroga è stata prevista da un Dpcm proposto dal Ministro

dell'Economia e delle Finanze al Presidente del consiglio dei ministri, cheperò deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per tale ragione,

intanto il Mef ne ha dato notizia con un comunicato stampa, ripetendo lo

stesso iter avvenuto l'anno scorso.

Si riporta qui di seguito il testo del comunicato stampa del MEF:

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

SAPERE PER FARE

L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE VERSO LA P.A.

ENTRO IL 23 AGOSTO

INTRODUZIONE

L'art. 37 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi), convertito nella Legge n. 89/2014 (in vigore dal 24

giugno scorso), al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti certi,

liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione verso le imprese per somministrazioni, forniture

ed appalti e per prestazioni professionali, ha stabilito che i debiti maturati al 31 dicembre 2013 e:

certificati alla data del 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014);

non ancora certificati alla data del 24.04.2014, ma per i quali i creditori presentino istanza di

certificazione entro il 23.08.2014, ovvero 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.

89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014 (si ipotizza che, in fase di conversione in legge del

Decreto competitività - D.L. n. 91/2014 - attualmente ancora alla Camera per alcune modifiche,

potrebbe essere prevista una proroga al 31.08.2014);

siano assistiti da garanzia dello Stato.

I soggetti e le imprese creditrici possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito

dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, a condizioni di favore

(costi molto contenuti e comunque non superiori ad una soglia massima).

La garanzia dello Stato copre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione

pro-soluto dei crediti alle banche e intermediari autorizzati.

Ai fini della concessione della garanzia da parte dello Stato, è istituito presso il Ministero

dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal

rilascio della garanzia stessa, avente risorse pari a euro 150 milioni.

L e modalità attuative di tale disposizione sono state definite con Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014.

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le modalità di richiesta della

certificazione dei crediti verso la P.A. ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, alla luce del

decreto attuativo e di un'utile guida fornita di recente dal Ministero dell'Economia, di cui

proveremo a riassumere i punti principali.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è la certificazione dei crediti prevista dal Decreto renzi?

2. Quali sono i soggetti che possono presentare istanza di certificazione?

3. La richiesta di certificazione è gratuita o comporta dei costi?

4. Quali sono i vantaggi della certificazione dei crediti?

5. A quali amministrazioni si può chiedere la certificazione dei crediti ed entro quando?

6. Come avviene la procedura di certificazione dei crediti?

7. A seguito della certificazione del credito, che ruolo ha la banca?

8. A seguito della certificazione del credito, che ruolo hanno l'Agenzia delle Entrate e

l'Agente della riscossione?

9. E' stato predisposto un modello standard per la cessione del credito certificato?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PREVISTA DAL DECRETO RENZI?

R.1 Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (diverse dallo

Stato), le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali

crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni

professionali (c.d. crediti commerciali). Non sono certificabili eventuali interessi moratori.

D.2 QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE?

R.2 L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o

persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile,

maturato entro il 31.12.2013 nei confronti di una P.A.

Il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata,

correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il

termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento,

come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

D.3 LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE È GRATUITA O COMPORTA DEI COSTI?

R.3 No. La procedura di certificazione è totalmente gratuita ed gestita tramite la piattaforma

elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, alla quale occorre accreditarsi. La piattaforma è

accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it.

Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni

relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato

specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio

delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle

dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

D.4 QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI?

R.4 L a certificazione dei crediti vantati verso le P.A. ha diversi vantaggi per i creditori che la

richiedono:

rende il credito immediatamente bancabile e cedibile pro soluto;

consente l’apposizione automatica della garanzia dello Stato sui crediti;

consente cessioni del credito a prezzi calmierati definiti dal MEF; infatti, in virtù della garanzia dello

Stato, la cessione pro soluto del credito avverrà applicando una percentuale di sconto

particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione –

dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti

sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di

ammontare della cessione).

D.5 A QUALI AMMINISTRAZIONI SI PUÒ CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ED ENTRO QUANDO?

R.5 L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma elettronica del

MEF, per i crediti vantati nei confronti di:

amministrazioni statali, centrali e periferiche (inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado);

regioni e province autonome;

enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di

comuni), esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;

enti del Servizio Sanitario Nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero

e cura pubblici, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, istituti

zooprofilattici), esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che

hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);

enti pubblici nazionali;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (aziende ed amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non

economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di

certificazione in qualsiasi momento. Tuttavia, per poter beneficiare della garanzia dello Stato

prevista dall'art. 37 del DL. n. 66/2014, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini

previsti dalla legge, ovvero entro il 23.08.2014 (60 giorni dal 24.06.2014, data di entrata in

vigore della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014.

Si segnala che, in fase di conversione in legge del Decreto competitività - D.L. n. 91/2014 -

attualmente ancora alla Camera per alcune modifiche, potrebbe essere prevista una

proroga al 31.08.2014.

D.6 COME AVVIENE LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI?

R.6 Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A.,

nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione tramite

la Piattaforma elettronica del MEF.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione

dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria

Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta

che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della

suddetta certificazione al posto della P.A. entro 50 giorni dalla nomina.

La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può:

attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione

del credito;

oppure, al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata:

recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione per

effettuare la cessione, anche parziale, del credito o chiederne un'anticipazione;

se ha debiti verso l'Erario e intende compensarli, può chiedere all'Agenzia delle entrate o

all'Agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia) la compensazione di tutto o parte del

credito certificato indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.

La P.A., dal proprio lato, sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione

e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità

o l’insussistenza, anche parziale.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa

al netto di tali somme.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

D.7 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO, CHE RUOLO HA LA BANCA?

R.7 A seguito della certificazione del credito, le banche e gli intermediari finanziari abilitati

diventano creditori subentranti al credito del creditore originario se quest'ultimo decide di

effettuare la cessione del credito.

Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di

liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario

nel rapporto con la P.A.

D.8 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO, CHE RUOLO HANNO L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AGENTE DELLA

RISCOSSIONE?

R.8 L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate intervengono solo nel caso in cui il

creditore che ha ottenuto la certificazione del credito vantato verso una P.A. decida di

utilizzare tale credito in compensazione per pagare eventuali somme dovute per tributi

erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che

ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali notificate entro il 30 settembre

2013.

La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione

sia affidata all’Agente della riscossione.

Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti

definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi

della certificazione nel modello F24 on-line.

D.9 E' STATO PREDISPOSTO UN MODELLO STANDARD PER LA CESSIONE DEL CREDITO CERTIFICATO?

R.9 Per semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un’apposita

convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria

italiana (ABI), che contiene, tra l’altro, il modello del contratto di cessione.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E del 31 Luglio 2014 L'Agenzia fa il punto sul c.d. "Artbonus", introdotto

dal D.L. n. 83/2014 (Decreto cultura e turimo), direcente convertito in legge. Si tratta del credito

d'imposta per le persone fisiche e giuridiche che

effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di

cultura e spettacolo, pari al 65 % delle erogazioni

fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite

nel 2016. La circolare specifica, in particolare, quali

sono le modalità di effettuazione delle liberalità edi utilizzo dell’agevolazione. Viene precisato che le

erogazioni possono essere effettuate tramite

banca, ufficio postale, carte di debito o di credito

e prepagate, assegni bancari e circolari. Le

persone fisiche e gli enti non commerciali possono

sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese

con la compensazione in F24.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 73/E del 25 Luglio 2014 L'Agenzia risponde ad alcuni quesiti posti a seguito

d e l l e modifiche apportate al quadro RW sul

monitoraggio f iscale a part ire dal periodod'imposta 2013. In particolare, conferma quanto

indicato nella circolare n. 38/2013, e cioè che le

stock option su azioni estere non vanno indicate

nel quadro RW finché non sia trascorso un

determinato periodo (“vesting period”) in cui

l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto in

quanto soggetto ad una sorta di condizione

sospensiva. Trascorso il vesting period, le stock

option vanno indicate nel quadro RW ma solo se,

al termine del periodo d’imposta, il prezzo di

esercizio sia inferiore al valore corrente del

sottostante, perché soltanto in questo caso il

beneficiario dispone di un “valore” all’estero. Le

stock option devono, invece, essere sempre

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

indicate nel quadro RW, anche nel corso del

vesting period, se sono cedibili. In tal caso, sono

soggette anche all’applicazione dell’Ivafe sulla

base del valore di mercato (circolare 28/2012).

Risoluzione n. 74/E del 29 Luglio 2014 L 'Agenz ia prec i sa che la deduzione delleerogazioni liberali effettuate ad una Fondazione è

ammessa anche se questa gira il contributo ad unaltro soggetto, ma questo deve avere ugualirequ i s i t i (perseguire finalità di "educazione,

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria

o culto" o "finalità di ricerca scientifica) e deve

realizzare direttamente i suoi progetti, senza girare

le somme a sua volta ad altri enti ancora.

Risoluzione n. 75/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBAS" per

il versamento, da parte dei datori di lavoro, dei

contributi da destinare al finanziamento dell’EBAS -

Ente Bilaterale Autoscuole e Studi.

Risoluzione n. 76/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBIP" per il

versamento, da parte dei datori di lavoro, dei

contributi da destinare al finanziamento dell’EBILP -

Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni.

Risoluzione n. 77/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "ASIM" per

il versamento, da parte dei datori di lavoro, dei

contributi da destinare al finanziamento del Fondo

ASIM - Ente di assistenza sanitaria integrativa per idipendenti delle imprese esercenti servizi di puliziae servizi integrati/multiservizi.

Risoluzione n. 78/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo 5380 per il

versamento, tramite il modello F24 Accise, delle

somme devolute all’erario ai sensi dell’articolo 24,

comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n.

88. Si tratta del codice tributo che i concessionaridella raccolta di giochi a distanza devono utilizzare

per versare all’Area monopoli dell’Agenzia delle

D o g a n e e d e i M o n o p o l i , l e somme nonmovimentate da tre anni, depositate sul conto digioco re l a t ivo a l cont ra t to s t ipu l at o t ra

concessionario e giocatore (articolo 24, comma

19, lettera l) della legge 88/2009).

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 30 Luglio 2014 L'Agenzia comunica che si è svolto un colloquio tra

Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione, e Rossella Orlandi,

direttore delle Entrate. Nel corso di tale incontro,

Rossella Orlandi, tra le altre cose, ha ribadito che la

lotta alle frodi fiscali, strettamente connesse alla

corruzione e alle attività della criminalità

economico-organizzata, rappresenterà un aspetto

fondamentale dell’attività dell’Agenzia.

Comunicato stampa del 31 Luglio 2014 L'Agenzia i n f o r m a c h e , per velocizzarel’erogazione dei rimborsi, sta chiedendo a i

contribuenti, attraverso la posta elettronica

certificata (per le imprese) o la posta ordinaria (per

le persone fisiche), di comunicare il proprio codiceIban per ricevere le somme direttamente sul conto

corrente. Tra le persone fisiche interessate da

questa tornata di rimborsi ci sono anche coloro

che hanno presentato il modello 730 in mancanza

di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i

conguagli (come, per esempio, chi ha perso il

lavoro). L'Iban può essere fornito o attraverso i

servizi telematici dell’Agenzia o presso gli uffici

territoriali della stessa.

Comunicato stampa del 31 Luglio 2014 L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la

Circolare n. 24/E/2014 contenente chiarimenti sulle

modalità di applicazione e utilizzo dell'Artbonus.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 01.08.2014 AL 01.09.2014

In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali inscadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stessomese, senza alcuna maggiorazione.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a

beni consegnati o spediti nel mese solare precedente

e risultanti da documento di trasporto o da altro

documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Mercoledì 20 Agosto 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese

solare precedente dai soggetti esercenti il commercioal minuto e assimilati

Mercoledì 20 Agosto 2014 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti

da parte delle associazioni sportive dilettantistichenell’esercizio di attività commerciali con riferimento al

mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese

precedente per i contribuenti IVA mensili

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il

secondo mese precedente per i contribuenti IVAmensili che hanno affidato a terzi la tenuta dellacontabilità a terzi optando per il regime previsto

dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98

Mercoledì 20 Agosto 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 2°t r imes t re , maggiorata del l ’1%, da parte dei

contribuenti Iva trimestrali

Mercoledì 20 Agosto 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 2°t r imes t re , maggiorata del l ’1%, da parte dei

contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex art. 74,commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i contribuenti Iva mensili/trimestrali, termine per la

presentazione della comunicazione dei dati contenuti

nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le

operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva sono

confluite nella liquidazione con scadenza 16 agosto.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suredditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomocorrisposti nel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sucontributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese

precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e

comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e

pensionati sulle competenze del mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suinteressi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati

nel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suindennità di cessazione del rapporto di agenzia o dicollaborazione a progetto corrisposti nel mese

precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte surendi te der ivant i da perdi ta di avviamentocommerciale corrisposte nel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento ritenute previdenziali INPS operate daidatori di lavoro o committenti dei rapporti dicollaborazione sulle retribuzioni/compensi corrispostinel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 T e r m i n e p e r i l versamento dell'imposta sugliintrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere

di continuità nel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento della 6° rata del saldo Iva relativo all’anno2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con

maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Mercoledì 20 Agosto 2014 Ul t imo giorno ut i le per la regolarizzazione deiversamenti di imposte e ritenute non effettuati (o

effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Luglio 2014(ravvedimento operoso breve)

Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Luglio2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notaiche intervengono nelle operazioni, nonché da parte

dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni

senza l'intervento di intermediari né di notai.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,

delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti

dai riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il31.12.2000, escluso l'evento morte, corrisposti o

maturati nel mese precedente

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e NON soggette agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il

termine per il versamento della 3a rata delle imposte

r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e NON soggette agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il

versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,33%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e soggette agli studi di settore, che hanno

scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il

versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,43%.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari o NON titolari di partita Ivatenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle

dichiarazioni annuali e interessate dagli studi di settore,

che hanno scelto il pagamento rateale e intendono

versare entro il 20 agosto con la maggiorazione dello0,40%, scade il termine per il versamento della 1a ratadelle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e NON soggette agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il

termine per il versamento della 3a rata delle imposte

r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e NON soggette agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il

versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,33%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e soggette agli studi di settore, che hanno

scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il

versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,43%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali e interessate dagli studi di settore, che hanno

scelto il pagamento rateale e intendono versare entroil 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il

termine per il versamento della 1a rata delle imposte

risultanti dalla dichiarazione annuale.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio, NON soggetti agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il

termine per il versamento della 3a rata delle imposte

r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio, NON soggetti agli studi di settore, che

hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il

versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,33%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio, soggetti agli studi di settore, che hanno

scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il

versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,43%.

Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio, e soggetti agli studi di settore, che hanno

scelto il pagamento rateale e intendono versare entroil 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il

termine per il versamento della 1a rata delle imposte

risultanti dalla dichiarazione annuale.

Lunedì 25 Agosto 2014 Presentazione degli elenchi Intrastat delle operazioniintracomunitarie effettuate nel mese precedente

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Lunedì 1° Settembre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di

locazione e affitto stipulati in data 01.08.2014 o

rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.08.2014 per i

soggetti che non abbiano optato per il regime della

“cedolare secca”

Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,

115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 giugno, scade il termine per il versamentodella 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.

Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,

115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,

scade il termine per il versamento della 3a rata delle

imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,49%.

Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e

116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,59%.

Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e

116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,

scade il termine per il versamento della 2a rata delle

imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli

interessi nella misura dello 0,11%.

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Page 25: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014 Pagina 16 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014

Lunedì 1° Settembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,

dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati

n e l m e s e d i Luglio 2014, nonché gli eventuali

conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori

incassati nel mese di Giugno 2014

Lunedì 1° Settembre 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premied accessori incassati nel mese di Luglio 2014 da

parte delle imprese di assicurazione estere che

operano in Italia in regime di libera prestazione diservizi.

Lunedì 1° Settembre 2014 Comunicazione mensile (Luglio 2014) degli elenchi

riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti dioperatori economici aventi sede, residenza o domicilio

in Paesi c.d. "black list"

Lunedì 1° Settembre 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o domicilio

nella Repubblica di San Marino annotate nei registri

IVA nel mese di Luglio 2014.

Lunedì 1° Settembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquistiintracomunitari di beni registrati nel mese di Luglio,dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi

del relativo versamento (Modello INTRA 12)

Lunedì 1° Settembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli

acquisti intracomunitari registrati nel mese di Luglio2014 da parte degli enti non commerciali

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