avviare un’attività di commercio elettronico

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7 ATTENZIONE AL FISCO 7 Attenzione al fisco...................................... 117 7.1 Consegna a domicilio ....................... 118 7.2 Consegna in Rete ............................. 120 7.3 L’IVA nelle vendite all’estero.............. 122

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Le principali normative fiscali da conoscere quando si avvia un’attività di commercio elettronico, per aiutarvi a orientarvi nel labirinto della legislazione italiana ed europea, avvalendoci anche della giurisprudenza, che fornisce delle indicazioni su cui basarsi laddove c’è un vuoto normativo.

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Page 1: Avviare un’attività di commercio elettronico

7ATTENZIONE

AL FISCO

7 Attenzione al fisco...................................... 117

7.1 Consegna a domicilio ....................... 118

7.2 Consegna in Rete ............................. 120

7.3 L’IVA nelle vendite all’estero.............. 122

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ATTENZIONE AL FISCO

7. Attenzione al fiscoDal punto di vista fiscale, il commercio elettronico coinvol-

ge in generale tutte le principali forme di prelievo: diritti e dazidoganali, IVA e imposta sul reddito.

In questo capitolo cercheremo di chiarire quali sono le prin-cipali normative fiscali da conoscere quando si avvia un’attivi-tà di commercio elettronico, per aiutarvi a orientarvi nel labi-rinto della legislazione italiana ed europea, avvalendoci anchedella giurisprudenza, che fornisce delle indicazioni su cuibasarsi laddove c’è un vuoto normativo.

Prima di tutto, ricordiamo che l’IVA è un’imposta sui con-sumi: per questo motivo anche la tassazione deve avvenire,in via generale, nel luogo del consumo. Prima dell’applica-zione delle imposte è necessario quindi riuscire a individua-re chiaramente la localizzazione del venditore e dell’acqui-rente e il momento in cui l’operazione viene effettuata efruita, per poter determinare quale trattamento riservarealla transazione.

In secondo luogo, dal punto divista tributario è molto importan-te stabilire come avviene la tran-sazione, a seconda del tipo dibene:

quando si tratta di un oggettomateriale, questo deve esserenecessariamente recapitatoall’utente fuori dalla Rete (com-mercio elettronico indiretto);quando si tratta di beni intangi-bili, la consegna può avveniredirettamente tramite la Rete(commercio elettronico diretto).

Vediamo come si differenzia iltrattamento fiscale nei due casi.

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7.1 Consegna a domicilioSi parla di commercio elettronico indiretto quando le prime

fasi della transazione, dall’inserimento del prodotto nel “car-rello” alla stipulazione del contratto, avvengono in Rete, ma ilbene presenta delle caratteristiche tali per cui è necessario chesia consegnato fisicamente all’acquirente presso il domicilio daquesti indicato.

Rientra in tale fattispecie la maggior parte delle attività dicommercio elettronico, dalla vendita di prodotti alimentari, aquella di ogni altro tipo di oggetto, senza fare distinzione inbase alle modalità di consegna del bene (che può essere laspedizione tramite un apposito corriere o il ritiro presso un“pick point”) o in base alla modalità di pagamento (che puòavvenire on line, attraverso carta di credito, bonifico o allaconsegna del bene).

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ATTENZIONE AL FISCO

In sintesi: i principi generali

Non spaventatevi di fronte ai termini altiso-nanti, i principi da cui partire prima diaffrontare la normativa relativa agli adempimenti fiscalisono due:

1. L’IVA si applica nel luogo in cui il bene si consuma;

2. Si possono vendere on line: beni materiali (commercioelettronico diretto), che devono essere recapitati all’in-dirizzo indicato dal destinatario; oppure beni immate-riali o servizi (commercio elettronico indiretto), in for-mato digitale, che l’acquirente può “scaricare” diretta-mente sul proprio computer dopo aver pagato.

Per i beni materiali non c’è una normativa speciale in dero-ga a quella in vigore per le vendite a distanza, mentre peril secondo tipo di beni, assimilabili a dei servizi, esiste unaspecifica direttiva europea del 2002, che sarà in vigorealmeno fino alla fine del 2008.

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ATTENZIONE AL FISCO 7A queste forme più tradizionali di commercio elettronico

si applica il regime di tassazione tradizionale per le venditea distanza. In particolare, possiamo distinguere diversi casiin base al Paese in cui si trova il soggetto che effettua l’or-dine:

operazioni interne: se i vostri compratori si trovano in Italia,la transazione rientra nel campo di applicabilità della disci-plina generale dell’IVA, contenuta nel Dpr n. 633/1972; operazioni comunitarie con soggetti non passivi di IVA: sevendete i vostri prodotti a un privato cittadino (non passi-vo di IVA) che vive in un altro Paese all’interno dell’UnioneEuropea si applicano alcune disposizioni specifiche conte-nute d.l. 331/1993 (art. 40 e 41). L’IVA si applica in Italiase nell’anno in corso e nell’anno precedente il totale delleesportazioni della vostra impresa verso il Paese in oggettonon ha superato la soglia di 79.534,36 euro (il valore puòessere aggiornato da future normative o dai singoli Paesi,che possono fissare delle soglie diverse, quindi verificatelocon il vostro commercialista), mentre si applica nel Paesedi destinazione se il valore è superiore; in questo caso,dovrete nominare un rappresentante fiscale nel Paese didestinazione e incaricarlo di seguire la questione; se avetegià un rappresentante fiscale, potete optare direttamenteper il pagamento dell’IVA nel Paese europeo in cui espor-tate, ma dovete comunicarlo allo Stato italiano in sede didichiarazione;operazioni comunitarie con soggetti passivi di IVA: si appli-ca l’IVA nel Paese di destinazione del bene (d.l.331/1993);operazioni internazionali: se i vostri clienti si trovano in unPaese fuori all’Unione Europea, si applicano le normativegenerali sulle esportazioni (DPR 633/1972), vale a dire chepotete vendere i vostri prodotti sia ai privati sia ad altrisoggetti passivi IVA emettendo una fattura senza applica-zione dell’imposta.

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77.2 Consegna in Rete

Il commercio elettronico diretto riguarda i beni che per loronatura sono immateriali o che possono essere digitalizzati esono assimilabili quindi ai servizi; in questi casi tutta la transa-zione commerciale, il pagamento e la consegna avvengono informa elettronica e i prodotti virtuali vengono messi a disposi-zione degli acquirenti direttamente in Rete; ad esempio, pre-sentano queste caratteristiche i prodotti software, le immagi-ni, le basi di dati, la musica e tutti i file che si possono “scari-care”, a pagamento, sul proprio computer. Rientrano nel com-mercio elettronico diretto anche tutti i servizi che vengono for-niti direttamente via Internet, come i servizi di biglietteria (manon la semplice prenotazione), di intrattenimento (giochi on-line, scommesse), di banking, di assicurazioni e brokeraggio,nonché i servizi informativi, i servizi legali ed altro.

Le più recenti normative relative al trattamento fiscale diqueste operazioni sono contenute nella direttiva 2002/38/CE,recepita in Italia dalla legge 14/2003.

In particolare, la direttiva è stata emanata per risolvere iproblemi che riguardavano le operazioni di acquisto di servizida soggetti con sede fiscale al difuori dell’UE, in modo da non con-cedere alcun tipo di discriminazio-ne che potesse incentivare le impre-se a spostarsi fuori dal territorioeuropeo. La direttiva introduce pergli operatori extra-UE che voglionovendere un servizio a un clientelocalizzato in un Paese dell’UE(ovvero gli operatori che nonhanno una stabile organizzazioneall’interno di uno Stato membro eche non sono tenuti a nominare unrappresentante fiscale), l’obbligo diidentificarsi fiscalmente in un Paese

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ATTENZIONE AL FISCO

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ATTENZIONE AL FISCO 7comunitario, dove dovranno essere assolti gli adempimentiprevisti dalla disciplina IVA (dichiarazione e liquidazione del-l’imposta), usufruendo di specifiche semplificazioni e con rife-rimento a tutte le operazioni di commercio elettronico effet-tuate nell’intero ambito comunitario. La scelta del Paese didestinazione è libera, ma non influenza l’aliquota applicabile,che è quella prevista dalla normativa in cui è localizzato il com-mittente.

A questo punto, è chiaro che non conviene delocalizzareun’attività di commercio elettronico diretto, poiché uscendodal mercato europeo non si usufruisce di nessuna agevolazio-ne nelle vendite ai clienti in Europa, le aliquote IVA sono lestesse che si pagherebbero restando in Europa e non si puòusufruire delle agevolazioni alle esportazioni applicate dall’UE:infatti, se siete voi a vendere un servizio a un Paese extra-UE,non dovete pagare l’IVA (operazione non imponibile). In que-sto caso le normative che dovrete seguire sono quelle delloStato di destinazione.

Le operazioni di commercio elettronico diretto

La direttiva 2002/38/CE elenca a titolo illu-strativo i seguenti servizi forniti tramite mezzo elettronico:

fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanzadi programmi e attrezzature;

fornitura di software e relativo aggiornamento;

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa adisposizione di basi di dati;

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi disorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politi-ci, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intratteni-mento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

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77.3 L’IVA nelle vendite all’estero

In questo paragrafo vi presentiamo una pratica sintesi delladisciplina dell’IVA da applicare nel caso delle esportazioni. Iregimi si differenziano a seconda della localizzazione del clien-te all’interno dell’Unione Europea o in un altro Paese.

CASO 1: Commercio elettronico indiretto Assimilabile alle “vendite per corrispondenza”

Normative di riferimento:

D.P.R. 633/1972D.L. 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993)D.Lgs. 185/1999

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ATTENZIONE AL FISCO

Acquirente Regime IVA applicabile

B2B –Soggettoeconomicoeuropeo

Cessioneintracomunita-ria

I regimi IVA nel commercio elettronico indiretto

L’operazione non è rilevante ai fini IVA nel territorioitaliano, pur cui va emessa una fattura non imponi-bile ai fini IVA e registrata nei modi e nei termini pre-visti dalla legge.

B2B –Soggettoeconomicoextra – UE

Esportazione Si emette fattura senza IVA, unitamente alla bollet-ta di esportazione (bisogna presentare dichiarazio-ne di esportazione alla dogana di partenza e ottene-re il visto da quella di arrivo).

B2C – Privatocittadinoeuropeo

Vendita adistanza

Si fattura con IVA italiana alla condizione che, nel-l’anno solare precedente o in quello in corso, ilvolume delle vendite nel singolo Stato membro siainferiore a Euro 79.534,36 o al minore importo seprevisto nell’altro stato UE. Vi è comunque la possi-bilità di optare per l’applicazione dell’IVA dell’altroStato, opzione da esercitarsi in dichiarazione IVA oinizio attività. Se le vendite hanno superato Euro79.534,36 o si è optato per farlo da subito, si dovrànominare un rappresentante fiscale e ad esso ven-dere senza IVA secondo le norme comunitarie; ilrappresentante fiscale fatturerà a sua volta secondole rispettive norme interne che regolano i singolistati membri.

B2C – Privatocittadinoextra UE

Esportazione Si emette fattura senza IVA, unitamente alla bollettadi esportazione (bisogna presentare dichiarazione diesportazione alla dogana di partenza e ottenere ilvisto da quella di arrivo).

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ATTENZIONE AL FISCO 7CASO 2: Commercio elettronico diretto

beni immateriali che vengono acquistati e consegnati diret-tamente on line con le procedure, ad esempio, di downloa-ding;servizi in senso stretto (ad esempio, la realizzazione di unsito web, la consulenza informatica).

Normative di riferimento:

D.P.R. 633/1972D.L. 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993)D.Lgs. 273/2003 (che ha attuato la direttiva 2002/38/CE)

Acquirente (committente)

Regime IVA applicabile

B2B –Soggettoeconomicoeuropeo

Paese delcommittente

I regimi IVA nel commercio elettronico diretto

Si segue il regime di tassazione dello Stato del com-mittente (colui che acquista il servizio) e l’applica-zione dell’IVA avviene mediante autofattura (art. 17,c. 3, Dpr. 633/1972 - reverse charge).

B2C – Privatocittadinoeuropeo

ImponibileItalia

L’operazione è imponibile IVA in Italia, con obbligodi emissione della fattura.

B2C – Privatocittadinoextra UE

Fuori campoIVA

L’operazione è fuori dal campo di applicazione deltributo; ai sensi dell’art. 7, c 4, del DPR 633/72; nonvi è l’obbligo di emissione della fattura.

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ATTENZIONE AL FISCO

Le mie note:

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