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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI LA CIRCOLARE ARANCIONE L’INFORMATIVA MIRATA DI STUDIO DEL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA Maggio 2015 RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com 1 A tutte le Aziende Clienti Del settore paghe Che applicano il CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO RINNOVO CONTRATTUALE Sommario 1. AUMENTI CONTRATTUALI ........................................................................................................................ 2 2. ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA .................................................................................................... 3 3. FONDO EST E QUAS.................................................................................................................................. 4 4. DIARIA OPERATORI DI VENDITA ............................................................................................................... 4 5. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ........................................................................................................... 5 6. TRASFERIMENTI ....................................................................................................................................... 6 7. TEMPO DETERMINATO ............................................................................................................................ 6 8. ORARIO DI LAVORO E LAVORO DOMENICALE ......................................................................................... 8 9. FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO .................................................................................................... 8 10. APPRENDISTATO................................................................................................................................ 10 11. BILATERALITA’ ................................................................................................................................... 11 12. ULTERIORI NOVITÀ ............................................................................................................................ 12 Come in precedenza comunicato, in data 30 Marzo 2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario – Confcommercio con decorrenza 1° Aprile 2015 - 31 Dicembre 2017. L’ipotesi di accordo prevede un incremento salariale di 85,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da erogare in 5 tranches. La prima è stata erogata con la retribuzione di Aprile 2015. L’accordo prevede ulteriori novità di natura economica come l’aumento dell’elemento distinto della retribuzione, da erogare per omesso versamento al Fondo EST e alla cassa di assistenza sanitaria QUAS, conferma l’Elemento Economico di Garanzia e la disciplina per il trattamento economico di malattia, quest’ultimi introdotti dall’accordo del 06 Aprile 2011. Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all’orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, i tempi determinati e la classificazione del personale, in modo particolare per il comparto delle aziende informatiche e telecomunicazioni.

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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

LA CIRCOLARE ARANCIONE

L’INFORMATIVA MIRATA DI STUDIO DEL

SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Maggio 2015

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com

1

A tutte le Aziende Clienti

Del settore paghe

Che applicano il CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO

RINNOVO CONTRATTUALE

Sommario

1. AUMENTI CONTRATTUALI ........................................................................................................................ 2

2. ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA .................................................................................................... 3

3. FONDO EST E QUAS.................................................................................................................................. 4

4. DIARIA OPERATORI DI VENDITA ............................................................................................................... 4

5. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ........................................................................................................... 5

6. TRASFERIMENTI ....................................................................................................................................... 6

7. TEMPO DETERMINATO ............................................................................................................................ 6

8. ORARIO DI LAVORO E LAVORO DOMENICALE ......................................................................................... 8

9. FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO .................................................................................................... 8

10. APPRENDISTATO ................................................................................................................................ 10

11. BILATERALITA’ ................................................................................................................................... 11

12. ULTERIORI NOVITÀ ............................................................................................................................ 12

Come in precedenza comunicato, in data 30 Marzo 2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il

rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario – Confcommercio con decorrenza 1° Aprile 2015

- 31 Dicembre 2017. L’ipotesi di accordo prevede un incremento salariale di 85,00 euro lordi per il IV

livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da erogare in 5 tranches. La prima

è stata erogata con la retribuzione di Aprile 2015.

L’accordo prevede ulteriori novità di natura economica come l’aumento dell’elemento distinto della

retribuzione, da erogare per omesso versamento al Fondo EST e alla cassa di assistenza sanitaria

QUAS, conferma l’Elemento Economico di Garanzia e la disciplina per il trattamento economico di

malattia, quest’ultimi introdotti dall’accordo del 06 Aprile 2011.

Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all’orario di lavoro e ai regimi di

flessibilità, i tempi determinati e la classificazione del personale, in modo particolare per il comparto

delle aziende informatiche e telecomunicazioni.

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SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Maggio 2015

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1. Aumenti contrattuali

L’aumento retributivo pari a € 85,00 lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri

livello) dovrà essere corrisposto in 5 tranches:

Euro 15,00 a partire dal 1° Aprile 2015;

Euro 15,00 a partire dal 1° Novembre 2015;

Euro 15,00 a partire dal 1° Giugno 2016;

Euro 16,00 a partire dal 1°Novembre 2016;

Euro 24,00 a partire dal 1° Novembre 2016;

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

OPERATORI DI VENDITA

Livello

Aumenti a partire dal

1° Aprile

2015

1° Novembre

2015

1° Giugno

2016

1° Novembre

2016

1° Agosto

2017 Totale

Quadri 26,04 26,04 26,04 27,78 41,67 147,57

I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93

II 20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,98

III 17,34 17,34 17,34 18,50 27,75 98,27

IV 15,00 15,00 15,00 16,00 24,00 85,00

V 13,55 13,55 13,55 14,46 21,68 76,79

VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,96

VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,04

Categoria

Aumenti a partire dal

1° Aprile

2015

1° Novembre

2015

1° Giugno

2016

1° Novembre

2016

1° Agosto

2017 Totale

I 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24

II 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,37

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A differenza di quanto riportato dal testo dell’ipotesi di accordo, con la Nota informativa del 31 Marzo

2015, Confcommercio ha precisato che la prima erogazione (pari a € 15,00 per il 4° livello) dei suddetti

aumenti viene effettuata con decorrenza dal mese di Aprile 2015, senza arretrati.

Tutti gli importi devono ritenersi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e possono essere assorbiti,

fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento

(superminimi assorbibili, anticipi futuri aumenti ecc), ovvero a titolo di acconto o anticipazione sul

presente contratto.

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2. Elemento Economico di Garanzia

Nell’ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 è stata ribadita la validità dell’Elemento Economico di

Garanzia, introdotto a livello sperimentale con l’ipotesi del 26 Febbraio 2011 e confermato

nell’accordo di ratifica del 06 Aprile 2011. Lo stesso spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato,

nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 Ottobre 2017, che risultino iscritti

nel libro unico da almeno 6 mesi e sarà erogato con la retribuzione di Novembre 2017 nei seguenti

importi:

AZIENDE

IMPORTO

Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI livello

Fino a 10 dipendenti 95,00 80,00 65,00

Da 11 dipendenti 105,00 90,00 75,00

Gli importi saranno erogati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze

nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2017 e secondo il criterio di proporzionalità per i lavoratori a tempo

parziale. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o

collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto

successivamente al 1° Gennaio 2015 e non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o

contrattuale, ivi compreso il TFR.

Non dovrà essere corrisposto per i lavoratori inquadrati nel VII livello, in quanto non previsto

dall’ipotesi di accordo.

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Per gli operatori di vendita l’elemento economico di garanzia è il seguente:

AZIENDE

IMPORTO

I categoria II categoria

Fino a 10 dipendenti 76,00 63,00

Da 11 dipendenti 85,00 71,00

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3. Fondo EST e QUAS

Dal 1° Aprile 2015, in caso di omissione del versamento delle quote contributive al Fondo EST,

l’azienda deve:

- erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo

pari a euro 16,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più

tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo

stesso;

Dal 1° Aprile 2015, in caso di omissione del versamento alla cassa di assistenza sanitaria “QUAS”,

l’azienda deve:

- erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo

pari a euro 37,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più

tenuta ad assicurare le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso.

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4. Diaria operatori di vendita

In riferimento all’art.11 del protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita le parti hanno precisato

che in relazione alla dicitura:

“La diaria corrisposta agli operatori di vendita costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante

della retribuzione e nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a disposizione

dell’azienda, nella città dove egli risiede abitualmente”

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Le parti dichiarano che la diposizione contrattuale ha solamente la finalità di determinare l’incidenza

di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi, non entrando nel merito della

determinazione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente della

legislazione vigente. Tale precisazione conferma ufficialmente la non riconducibilità della figura

dell’operatore di vendita a quella del “trasfertista”.

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5. Classificazione del personale

In tema di classificazione del personale sono state aggiunte due nuove figure professionali,

rispettivamente al III e al IV livello attinenti agli operai specializzati nel settore automobilistico.

TERZO LIVELLO

Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: manutentore meccanico, elettrico,

autronico, meccatronico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con

l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta guasti, sceglie la successione e

le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per

aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed

effettuandone la delibera funzionale.

QUARTO LIVELLO

Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione

e la manutenzione, con cognizioni tecnico - pratiche comunque acquisite.

In calce al III livello è stata aggiunta una dichiarazione a verbale, in forza della quale sono ricompresi in

tale livello i lavoratori che, limitatamente al loro reparto, svolgono anche compiti accessori di raccordo

organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dai relativi responsabili,

nell’ambito di aziende a integrale libero servizio e in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio

al pubblico non consente la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e

controllo.

Mentre per le aziende che svolgono esclusivamente attività di Information and Communication

Technology (ICT) è stato elaborato a livello europeo un sistema di riferimento per le competenze

professionali e manageriali (e-Competence Framework) che permette di far dialogare fra di loro sistemi

di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e aziendale. Sulla base di questo sistema le

Parti hanno definito una matrice per consentire il corretto inquadramento dei profili all’interno di

un’impresa che svolge attività di ICT. La nuova classificazione si applica agli assunti, nelle suddette

aziende, dal 31.03.2015.

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6. Trasferimenti

In materia di trasferimenti del personale inquadrato come “Quadro”, sono stati modificati i termini di

preavviso dovuti dall’azienda al lavoratore, nel caso in cui il trasferimento comporti un cambio di

residenza. Nell’ipotesi accordo è stato previsto un periodo di preavviso di:

- 60 giorni, nella generalità dei casi (in precedenza 45 giorni);

- 80 giorni, per i quadri che hanno familiari a carico (in precedenza 70 giorni).

Inoltre è stato previsto che qualora il preavviso non venga rispettato, in tutto o in parte, al quadro

spetterà il trattamento di trasferta per tutte le giornate interessate e il rientro presso la precedente

residenza.

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7. Tempo determinato

Limiti quantitativi e temporali

Come stabilito in precedenza il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non potrà superare

il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato presente nell’unità produttiva. L’ipotesi di accordo

ha inoltre stabilito che:

- le assunzioni fatte in relazione al sostegno all’occupazione sono da escludere dal computo

della forza a tempo determinato;

- in ogni singola unità produttiva potrà essere superato il limite del 20% ma nel limite massimo

del 28% dell’organico a tempo indeterminato, semprechè il limite del 20% risulti rispettato

almeno come valore medio calcolato su tutte le unità produttive;

Viene precisato inoltre che:

- nelle assunzioni a tempo determinato motivate da ragioni sostitutive non dovranno essere

rispettati i limiti di cui all’art.5, comma 3 primo periodo del D.Lgs n°368/2001 (10 ovvero 20

giorni tra un contratto e l’altro).

Sostegno all’occupazione

Le parti hanno istituito una nuova disciplina contrattuale per le assunzione a tempo determinato di

lavoratori svantaggiati, incentivando le aziende a fronte di un costo retributivo più basso.

I soggetti svantaggiati sono:

- individuati dall’art.2, punto 18) lettera a), del Regolameto CEE N.800/2008 e nello specifico:

chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno da sei mesi;

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chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo –donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani;

- coloro cha hanno terminato il periodo di apprendistato presso un’altra azienda la quale ha

cessato il rapporto con il lavoratore al termine del citato periodo;

- coloro i quali abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito, indipendentemente

dall’età o dalla qualifica professionale.

Tali soggetti se assunti, una sola volta con data impresa, a tempo determinato per 12 mesi, possono

essere inquadrati:

- due livelli inferiori per i primi sei mesi del contratto e un livello inferiore per i restanti sei

mesi del periodo rispetto al livello d’inquadramento di assunzione.

Se il lavoratore viene assunto con livello di inquadramento finale al VI livello:

- per i primi sei mesi il lavoratore sarà normativamente e retributivamente inquadrato al VII

livello mentre per i restanti sei mesi a tempo determinato verrà inquadrato al VI livello sia

normativamente che retributivamente;

Qualora l’azienda lo trasformi il tempo determinato in tempo indeterminato, indipendentemente dal

livello finale, potrà inquadrarlo:

- un livello inferiore rispetto a quello per cui è stato assunto, anche per i 24 mesi successivi alla

conversione a tempo indeterminato.

Nell’ipotesi viene precisato che tale disposizione si applica anche nel caso di assunzione con

inquadramento finale al VI livello.

Per queste assunzioni il datore di lavoro dovrà garantire 16 ore di formazione, comprensiva della

prevenzione antinfortunistica prevista dal TU sulla Sicurezza.

L’accordo prevede inoltre che tali assunzioni siano escluse dal computo delle ordinarie assunzioni a

tempo determinato, le quali non devono superare il 28% annuo della forza lavoro a tempo

indeterminato.

In caso di adesione al Fondo FON.TE, da parte dei lavoratori in esame, l’ipotesi di accordo prevede che

la contribuzione a carico azienda passi:

- dall’1,55% della retribuzione utile TFR,

- all’1,05% comprensiva dei 22 euro di quota d’iscrizione,

per tutti i 12 mesi di tempo determinato e per gli eventuali ulteriori 24 mesi dalla conversione a tempo

indeterminato, rimanendo invariata la contribuzione a carico del lavoratore.

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Località turistiche

Per le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (TDS), situate in località turistiche

ma che non possono far ricondurre la propria attività tra quelle a carattere stagionale per poter gestire

i picchi di lavoro, le Parti hanno stabilito, che le assunzioni a tempo determinato sono riconducibili al

carattere di stagionalità restando escluse dalle limitazioni quantitative dei tempi determinati.

Precisiamo che ciò non determina l’esclusione del contributo addizionale ASPI che rimane comunque

dovuto per le suddette assunzioni a tempo determinato.

L’ipotesi di accordo rimanda alla contrattazione territoriale l’individuazione delle località a prevalente

vocazione turistica.

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8. Orario di lavoro e lavoro domenicale

Le aziende che dovessero applicare una diversa articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio 40 ore

su sei giorni piuttosto che su 5 giorni) dovrà renderlo noto ai dipendenti con un preavviso di 30 giorni

e non entro il 30 Novembre, come precedentemente previsto.

Tale comunicazione di variazione dovrà essere trasmessa:

- all’Ente bilaterale territoriale ovvero

- all’Ente bilaterale nazionale in caso di aziende multilocalizzate.

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa nelle domeniche di apertura, non saranno tenuti

allo svolgimento della prestazione lavorativa, oltre alle categorie previste, anche i portatori di

handicap.

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9. Flessibilità dell’orario di lavoro

Per far fronte alle variazioni d’intensità lavorativa dell’azienda, l’ipotesi di accordo ha modificato la

disciplina della flessibilità dell’orario di lavoro introducendo la possibilità di:

- aumentare l’orario di lavoro normale (inteso come 40 ore settimanali);

- compensate da settimane con diminuzione di prestazione ordinaria.

In modo da mantenere un orario ordinario medio di 40 ore settimanali.

Il CCNL prevede tre possibilità di flessibilità orarie:

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- Ipotesi principale: prevista dal CCNL e direttamente applicabile senza ulteriori accordi o

ratifica da parte delle OO.SS. dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;

- Ipotesi aggiuntiva di tipo “A”

- Ipotesi aggiuntiva di tipo “B”

L’ipotesi principale prevede la possibilità per le aziende di chiedere una prestazione ordinaria di lavoro,

sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori, nel corso dell’anno (inteso come

periodo di 12 mesi che decorre dall’avvio del programma di flessibilità) ed in periodi di minore intensità

lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

Qualora le ore non siano interamente compensate dalla diminuzione di orario, le stesse saranno

retribuite come lavoro straordinario.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei

periodi di “picco” (esempio con orario a 43 settimanali), sia nei periodi di calo (esempio con orario a

37 ore settimanali);

L’azienda dovrà comunicare per iscritto, ai lavoratori interessati, il programma di flessibilità; e le

eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il lavoro straordinario, nel caso di regimi di orario plurisettimanali (come nel seguente caso) decorrerà

dalla prima ora successiva all’orario definito.

Precisiamo che l’applicazione della flessibilità in “Ipotesi principale” potrà essere adottata senza costi

aggiuntivi per l’azienda, che dovrà di fatto sostenere il solo costo dell’ordinaria articolazione di 40 ore

settimanali. Ciò in quanto non è previsto, come nel precedente accordo, la maturazione delle 8 ore di

permesso retribuito aggiuntivo al monte ore già spettante.

L’ipotesi aggiuntiva di tipo “A”

Con la stipula di accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) per le aziende che

applicano un orario normale di lavoro pari a 40, 39 nonché 38 ore (quest’ultime con assorbimento dei

permessi ROL), è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono:

- una prestazione ordinaria settimanale da 45 e fino a 48 ore;

- per un massimo di 16 settimane nell’anno;

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità:

- verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 45 minuti per

ciascuna settimana di superamento dell’orario normale di lavoro settimanale;

- l’azienda riconoscerà, ai lavoratori interessati, una riduzione dell’orario di lavoro di pari entità

programmando la sua fruizione per il 50% delle ore di recupero,

- il restante 50% sarà accantonato in un banca ore e utilizzato a discrezione del lavoratore.

L’ipotesi aggiuntiva di tipo “B”

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Con la stipula accordo di secondo livello di contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) è

possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono una prestazione ordinaria settimanale fino

ad un massimo di :

- 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell’anno ovvero

- 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell’anno

Nelle suddette casistiche, è prevista la maturazione di:

- 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 44 ore

settimanali;

- 70 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 48 ore

settimanali.

Anche nell’ipotesi B è stato previsto, come nell’ipotesi A, che la programmazione del 50% delle ore di

recupero sarà stabilito dall’azienda mentre il restante 50% verrà accantonato come banca ore e sarà

utilizzata a discrezione del lavoratore.

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10. Apprendistato

In materia di apprendistato l’ipotesi di accordo ha previsto che le aziende non potranno assumere

apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% (in precedenza era l’80%) dei

lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti (in

precedenza erano 24 mesi).

Tale disciplina si applica anche ai lavoratori somministrati che abbiano svolto l’apprendistato presso

la stessa azienda.

Ai fini del computo della percentuale non dovranno essere considerati i lavoratori:

- Dimessi;

- Licenziati per giusta causa;

- Coloro che abbiano esercitato la facoltà di recesso al termine dell’apprendistato;

- Dimessi o licenziati nel periodo di prova;

- Coloro per il quali il rapporto si è concluso a fronte di risoluzione consensuale.

Le suddette limitazioni non si applicano nel caso in cui nei tre anni precedenti (in precedenza erano

due) sono scaduti meno di cinque contratti di apprendistato (in precedenza era uno soltanto).

Le Parti nell’ipotesi di accordo precisano inoltre, che il numero massimo di apprendisti che può essere

assunto dai datori di lavoro, con almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto 3 a 2 prendendo

a parametro i lavoratori specializzati qualificati.

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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

LA CIRCOLARE ARANCIONE

L’INFORMATIVA MIRATA DI STUDIO DEL

SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Maggio 2015

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com

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11. Bilateralita’

ENTE BILATERALE NAZIONALE

Fermo restando quanto stabilito in precedenza in materia di bilateralità (accordo del 19 Marzo 2014

sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e Fondi Bilaterali nazionali), le Parti con

l’ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 hanno stabilito che il mancato rispetto da parte degli Enti

Bilaterali territoriali delle previsioni CCNL, dell’applicazione degli statuti tipo, nonchè dei principi,

criteri contenuti dell’accordo del 19 Marzo 2014 comporta la facoltà in capo alle organizzazioni

sindacali di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse.

L’accordo prevede che la definizione dei nuovi statuti ad opera delle Parti, dovrà avvenire entro la data

del 30 Settembre 2015 e la loro applicazione entro il 31 dicembre 2015.

E’ stata prevista una specifica indicazione delle funzioni svolte dall’Ente Bilaterale nazionale e per il suo

finanziamento è stato previsto un contributo da parte degli Enti Territoriali pari al 15% delle loro

entrate contributive. Per gli enti che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso

Ebinter, per mezzo di modello F24 o altri strumenti, con successivo ristorno della quota di competenza

degli stessi, la contribuzione sarà ridotta al 10%.

ENTI BILATERALI TERRITORIALI

Le parti hanno stabilito che gli Enti Bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti solo ed

esclusivamente dalle rappresentanti territoriali delle OO.SS. che hanno sottoscritto l’accordo.

L’Ente bilaterale territoriale adotta lo statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello

nazionale ed avrà funzioni di:

- Monitoraggio dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo

determinato;

- Tutela e salute della dignità della persona;

- Le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;

- In materia di contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;

- In materia di lavoro ripartito;

- Ricevere le comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità

dell’orario e relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità

plurisettimanali.

Riguardo al finanziamento viene confermato quanto previsto dal CCNL ratificato in data 06 Aprile

2011. Ricordiamo che nell’accordo era stato previsto un elemento distinto della retribuzione non

assorbibile, per le aziende che avessero omesso il versamento, calcolato sullo 0,30 % di paga base e

contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.

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12. Ulteriori novità

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Le parti hanno confermato quanto stabilito, dal precedente rinnovo del 2011, per il trattamento di

malattia precisando con una dichiarazione a verbale che il trattamento economico di malattia

spettante al lavoratore potrà essere oggetto di intese a livello aziendale.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

E’ stata introdotta la possibilità per il lavoratore di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita

di 30 giorni, frazionabili in massimo due periodi, nel caso di adozioni internazionali. Il periodo potrà

essere richiesto dal lavoratore per il periodo che soggiorna all’estero per gli adempimenti relativi alla

procedura adottiva prima dell’ingresso del minore in famiglia.

CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP

In materia di congedi e permessi per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità accertata,

è stato previsto che il congedo parentale sia fruibile sino agli 8 anni di età del bambino (come disposto

dalla normativa vigente) ed è stato previsto che le agevolazioni a disposizione del lavoratore

interessato siano fruibili anche qualora la persona da assistere sia ricoverata presso istituti

specializzati, se tale richiesta proviene dalla struttura sanitaria stessa.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

E’ stata estesa la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore

settimanali per le giornate di sabato e domenica ai giovani di 25 anni compiuti mentre è stata eliminata

la possibilità di stipulare gli stessi contratti con disoccupati con più di 45 anni di età.

LAVORO A TEMPO PARZIALE POST MATERNITA’

In relazione alla possibilità per il genitore, lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato, di

richiedere un tempo parziale, a seguito della maternità, per l’assistenza del bambino fino al

compimento del terzo anno di età, Le parti hanno stabilito che lo stesso avrà decorrenza solo

successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. Non è cambiato

il periodo di preavviso per presentare la richiesta, che continua ad essere pari a 60 giorni.

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Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

Mario Bernardo Daniela Ienco Nicoletta Nasazzi

Viviana Gigliotti Chiara Valsecchi Pamela Gobbi