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Comune di Rimini Direzione Risorse Finanziarie U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale Tributi sugli Immobili Via Ducale, 7 – 47921 RIMINI tel. 0541.704631 - fax: 0541.704710 web: www.comune.rimini.it e-mail: [email protected] PEC: [email protected] c.f. - p.iva: 00304260409 Data di emissione: 21/11/2015 Indice di revisione: 2.0 TASI Tributo per i Servizi Indivisibili Adempimenti per il 2015

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Page 1: A cura dell’U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo ... · TASI – Modalità e termini per le dichiarazioni pa g. 9 Come si calcola la TASI pag. 11 TASI - Base imponibile pag

Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale Tributi sugli Immobili

Via Ducale, 7 – 47921 RIMINI tel. 0541.704631 - fax: 0541.704710 web: www.comune.rimini.it e-mail: [email protected] PEC: [email protected] c.f. - p.iva: 00304260409

Data di emissione: 21/11/2015 Indice di revisione: 2.0

TASI

Tributo per i Servizi Indivisibili

Adempimenti per il 2015

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A cura dell’U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale

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Comune di Rimini

TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili Adempimenti per il 2015

� IUC – Imposta Comunale Unica pag. 3

� TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili pag. 3

� TASI – Normativa di Riferimento pag. 5

� TASI – Raccolta Regolamenti e Deliberazioni pag. 5

� Come si dichiarano le variazioni TASI pag. 7

� TASI – Modalità e termini per le dichiarazioni pa g. 9

� Come si calcola la TASI pag. 11

� TASI - Base imponibile pag. 13

� TASI - Aliquote pag. 13

� TASI – Detrazioni e riduzioni per il 2015 pag. 14

� TASI - Guida al calcolo dell'imposta dovuta pag. 1 5

� Il pagamento della TASI pag. 19

� TASI - Chi deve pagare pag. 21

� TASI - Quando pagare pag. 22

� TASI - Come pagare pag. 23

� TASI - Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza pag. 25

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IUC – IMPOSTA COMUNALE UNICA ANNO 2015

Dal primo gennaio 2014, con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) ed il 2° collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali . La IUC si compone di:

- IMU (di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali)

- componente riferita ai servizi: o TASI - tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile; o TARI - tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili Informazioni generali sul tributo

La TASI - Tributo per i servizi indivisibili - è de stinata a finanziare i servizi indivisibili del Comune.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA TASI PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati , ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013 modificato dall'art. 2, lettera f, del decreto legge n. 16/2014). ALIQUOTA DI BASE L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille . Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art. 1, comma 676, Legge 147/2013). ALIQUOTA MASSIMA L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013). Anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013). MAGGIORAZIONE ALIQUOTE Anche per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

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modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011 (art, 1, comma 677, Legge n. 147/2013 - periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, Decreto Legislativo n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014). DIFFERENZIAZIONI ALIQUOTE Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013). ALIQUOTE 2015 Il comune di Rimini, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18 marzo 2015 ha approvato le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2015. VERSAMENTI TASI 2015

- 16 GIUGNO 2015 per la rata di acconto - 16 DICEMBRE 2015 per la rata del saldo

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti approvati dal Comune e pubblicati sul sito informatico dello stesso e del MEF (art. 1, comma 688, Legge 147/2013) Il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione del tributo con particolare riguardo a:

• aliquote e detrazioni; • tipologia ed entità delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia,

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; • individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

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TASI - Normativa di riferimento

• Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa";

• Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

• Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082);

• Legge 2 maggio 2014, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082);

• Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007) - art. 1, commi dal 161 al 170;

• Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

• Decreto Legislativo n. 504/1992 - Istituzione dell'ICI - per i soli articoli richiamati.

TASI - Raccolta Regolamenti e Deliberazioni Anno 2015:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 18 MA RZO 2015 Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI – anno 2015.

Anno 2014:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 20 MA GGIO 2014 Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 20 MA GGIO 2014 Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI – anno 2014.

Per la consultazione delle delibere su menzionate e degli allegati si consiglia di consultare il sito internet del Comune di Rimini: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/tributi-comunali/tasi-tributo-i-servizi-indivisibili

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COME SI DICHIARANO

LE VARIAZIONI

TASI

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TASI - Modalità e termini per le dichiarazioni I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (art. 1, comma 684, Legge 147/2013). La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune ma approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (risoluzione 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata il 25/03/2015), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (art. 1, comma 685, Legge n. 147/2013). Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (art. 1, comma 687, Legge n. 147/2013). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 e nella circolare n. 2/DF del 3/06/2015 ha ribadito che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

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COME SI CALCOLA L A

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TASI - Base Imponibile Il Comune di Rimini ha deliberato di applicare la TASI esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e A/10). La base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il valore è quindi costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore 160. Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro. La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per gli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

TASI - Aliquote 2015 Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18/03/2015 il Comune di Rimini ha stabilito le aliquote e detrazioni TASI valide per l'anno 2015. Prima di effettuare il versamento del saldo è comunque necessario verificare che non siano state apportate ulteriori modifiche. Per il versamento dell'acconto è comunque possibile effettuare il calcolo sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi del'anno precedente.

ALIQUOTE

3,3 per mille (aliquota massima 2,5 per mille più maggiorazione

0,8 per mille)

Applicabile alle abitazioni principali , così come definite nel Regolamento Comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

0 per mille Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate

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TASI - Detrazioni e Riduzioni per il 2015 Il Comune di Rimini, con delibera di Consiglio n. 21 del 18 marzo 2015, ha approvato le seguenti detrazioni ai fini TASI: DETRAZIONE PER L ’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (al netto delle pertinenze) nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, diversificata in ragione di scaglioni di rendita, secondo il prospetto come di seguito rappresentato:

� fino a 250 euro di rendita: € 130

� da 250,01 euro a 440 euro: € 110

� da 440,01 euro a 700 euro: € 50

� da 700,01 euro: € 0

MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE DI € 30 dal terzo figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a carico del contribuente medesimo. ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE DI € 30 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale come di seguito individuate:

• pensionati anziani, o invalidi , con le seguenti caratteristiche (possesso contestuale dei requisiti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare come risultante in anagrafe):

o residenti e dimoranti abitualmente nel comune; o di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con

un’invalidità non inferiore al 74%; o proprietari o titolari di diritto reale di godiment o della sola unità immobiliare adibita

ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l’eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà;

o titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell’anno 2014 a € 12.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2014, viene fissato in € 16.500 lordi per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 4.000 lordi per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto, il limite di reddito è fissato in € 13.000 lordi. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: - reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale ed eventuali pertinenze; - redditi non soggetti ad Irpef e quelli a tassazione separata; - emolumenti arretrati; - redditi domenicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino a € 15,49, se l’attività agricola non è svolta in regime di impresa.

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Per il riconoscimento dell’elevazione della detrazione TASI per abitazione principale i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, entro la scadenza della rata del saldo TASI, pena esclusione dal diritto, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Resta valida l’autocertificazione già presentata dai contribuenti ai fini IMU, nel caso in cui gli stessi possiedono, ad oggi, tutti i requisiti ivi previsti.

TASI - Guida al calcolo dell’imposta dovuta

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è dovu to per ciascun anno solare, e si versa con riferimento alla situazione dell’anno in corso. Il Comune Rimini, con propria delibera di C.C. n. 21 del 18 marzo 2015, ha stabilito di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Sono in ogni caso escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per ciascun immobile posseduto rientrante in tali fattispecie (abitazione principale e pertinenza) si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

• BASE IMPONIBILE • MESI DI POSSESSO • PERCENTUALE DI POSSESSO • ALIQUOTA DI RIFERIMENTO • DETRAZIONI SPETTANTI

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare in

base ai mesi e considerare, per ciascun mese, la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni. Per il calcolo della detrazione (se spettante) si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi dell’anno durante i quali si protrae tale destinazione ed andrà suddivisa in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano abitualmente, indipendentemente dalla quota di possesso. La TASI si calcola come segue:

Rendita Catastale (rivalutata del 5%)

X 160 BASE IMPONIBILE

X 3,3/1000

TRIBUTO ANNUO (da rapportate alla quota ed al periodo di possesso)

- Detrazione (se spettante) =

TASI DOVUTA

L'imposta deve essere versata in rate come indicato nella sezione "TASI - QUANDO PAGARE”.

Il contribuente che desidera il conteggio puntale dell'imposta da versare può rivolgersi a tutti i soggetti abilitati ed ai centri di assistenza fiscale presenti sul territorio.

La rata di Acconto 2015 andrà versata (ENTRO IL 16 GIUGNO 2015) in misura pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2015 con

eventuale conguaglio sulla prima rata, è da effettuarsi ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015.

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Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell’imposta dovuta per l’acconto TASI 2015 ed i relativi esempi di compilazione del mod. F24 “semplificato”.

Esempio n. 1: Unico proprietario di abitazione principale (A/3) e relativa pertinenza (C/6) che vive solo.

Come si calcola la TASI Note ABITAZIONE PRINCIPALE - cat. A/3 Rendita catastale: 394,83 euro Base Imponibile: [(394,83 +5%) x 160] = 66.331,44 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) Percentuale di possesso: 100/100 (100%) Aliquota valida per il 2015: 3,3 ‰ (3,3/1000) Detrazione: 110,00 euro (fascia di rendita da 250,01 a 440,00 euro) Detrazione per figli: non spettante Calcolo TASI dovuto per il 2015: [(66.331,44 x 12/12 x 100/100 x 3,3/1000) = 218,89 euro – 110,00 euro] = 108,89 euro PERTINENZA - cat. C/6 Rendita catastale: 150,00 euro Base Imponibile: [(150,00 +5%) x 160] = 25.200,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) Percentuale di possesso: 100/100 (100%) Aliquota valida per il 2015: 3,3 ‰ (3,3/1000) Calcolo TASI dovuto per il 2015: (25.200,00 x 12/12 x 100/100 x 3,3/1000) = 83,16 euro TOTALE DOVUTO DA VERSARE PER IL 2015: (108,89 + 83,16) = 192,05 euro

TOTALE DOVUTO DA VERSARE IN ACCONTO 2015: 96,00 euro

TOTALE DOVUTO DA VERSARE A SALDO 2015: (192,05 - 96,00) = 96,05 euro (ARROTONDATO A 96,00 euro)

Abitazione con rendita medio-bassa senza figli a carico

Esempio di compilazione del mod. F24 “semplificato” relativo all’esempio sopra riportato.

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Esempio n. 2: Coniugi comproprietari di abitazione principale (A/3 e relativa pertinenza (C/6) con due figli a carico. Come si calcola la TASI Note ABITAZIONE PRINCIPALE - cat. A/2 Rendita catastale: 950,28 euro Base Imponibile: [(950,28 +5%) x 160] = 159.647,04 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) Percentuale di possesso: 50/100 (50%) Aliquota valida per il 2015: 3,3 ‰ (3,3/1000) Detrazione: non spettante (fascia di rendita maggiore di 700,01 euro) Detrazione per figli: non spettante Calcolo TASI dovuto per il 2015: (159.647,04 x 12/12 x 50/100 x 3,3/1000) = 263,42 euro PERTINENZA - cat. C/6 Rendita catastale: 150,00 euro Base Imponibile: [(150,00 +5%) x 160] = 25.200,00 euro Mesi di possesso: 12/12 (anno intero) Percentuale di possesso: 50/100 (50%) Aliquota valida per il 2015: 3,3 ‰ (3,3/1000) Calcolo TASI dovuto per il 2015: (25.200,00 x 12/12 x 50/100 x 3,3/1000) = 41,58 euro TOTALE DOVUTO DA VERSARE PER IL 2015: (263,42 + 41,58) = 305,00 euro

TOTALE DOVUTO DA VERSARE IN ACCONTO 2015: 153,00 euro

TOTALE DOVUTO DA VERSARE A SALDO 2015: (305,00 - 153,00) = 152,00 euro

Abitazione con rendita alta e due figli a carico di entrambe i comproprietari

Esempio di compilazione del mod. F24 “semplificato” relativo all’esempio sopra riportato.

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IL PAGAMENTO DELLA TASI

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TASI - Chi deve pagare SOGGETTI PASSIVI Il Comune di Rimini, con propria delibera n. 52 del 20 maggio 2014 ha stabilito di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Sono in ogni caso escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale ai fini TASI si intende l’immobile nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale come l'usufruttuario, ecc..) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:

� l’abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

� le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

� i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;

� la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

� l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Soggetti A.I.R.E.

Dal 1° gennaio 2015, l’art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, stabilisce che: � a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;

� sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

� con risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che «in assenza di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente»… «tale scelta dovrà essere effettuata attraverso la

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presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche ei requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”. Si ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI».

Sono pertanto assoggettati alla TASI tutti coloro che possiedono a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) un'abitazione principale e relative pertinenze come sopra definite. Se l'abitazione principale come sopra definita è occupata da un soggetto che non è titolare di alcun diritto reale e che non appartiene al nucleo famigliare anagrafico del proprietario, la TASI è dovuta anche dall'occupante nella misura pari al 20% del totale complessivamente dovuto, mentre resta a carico del proprietario il restante 80%. L’occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. Non vanno considerate come abitazioni principali ai fini TASI quelle concesse in affitto o in comodato, anche se il locatario o il comodatario vi risiedono e dimorano abitualmente. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da ciascun possessore in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d’uso dell’immobile.

TASI - Quando pagare Per l'anno 2015 sono previste due rate di pari importo (50% in acconto e 50% a saldo) le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO 16 giugno 2015

SECONDA RATA A SALDO 16 dicembre 2015 Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2015.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

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TASI - Come pagare Per il pagamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sono previste due modalità alternative: 1) VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 2) VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POS TALE

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Rimini, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni. DOVE SI TROVA IL MODELLO F 24 Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Rimini oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate. COME SI PAGA CON MODELLO F 24 Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

� in contanti; � con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; � con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; � con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari

o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.

� con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari. Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica. Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014. L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. In particolare, è previsto che: "A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

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• esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

• esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

• esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.”.

VERSAMENTO MINIMO Il Comune di Rimini, con proprio Regolamento, ha disciplinato il versamento minimo: il tributo non è versato qualora sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

CODICI TRIBUTO Con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, la Direzione Centrale Servizi ai Cittadini dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili- TASI, così come definito ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e successive modificazioni.

IL CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI 2014 È IL SEGUENTE:

3958 Denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

COME SI COMPILA IL MOD . F24 Per il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione “IMU E

ALTRI TRIBUTI LOCALI ”. Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “ IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di Rimini, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato. In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di Rimini il codice è H294;

• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; • nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; • nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato

in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; • nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); • nello spazio “Anno di riferimento ”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;

• nel caso di diritto alla detrazione, se spettante, indicarne l’importo nell’apposita casella in basso a sinistra.

VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POS TALE

Con Decreto Interministeriale del 23 maggio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.

Il numero di conto corrente è il seguente: 1017381649 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Il conto corrente postale per il versamento del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI ".

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Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

• CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento; • CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per Rimini è H294); • INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

DOVE SI TROVA IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:

La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

TASI - Cosa fare se il versamento è effettuato dopo la scadenza

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare la TASI e per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, nei termini previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso".

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 (come modificato dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n. 220/2010, dall'articolo 23, comma 31, Legge n. 111/2011 e dall'art. 1, comma 637, lettera b), n. 1.1 della Legge 23 dicembre 2014,n. 190) e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98. Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente. OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI entro le scadenze previste, a fronte di una corretta dichiarazione presentata nei termini, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,5% annuo.

Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,5% annuo. Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,3% (1/9 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,5% annuo.

Se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dello 0,5%

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annuo. Oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Dal 01 gennaio 2015, con Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014, il tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissato allo 0,5 per cento.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto. Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Rimini.

Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio. Si invita a comunicare per iscritto all’Ufficio Tri buti l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso" preferibilmente utilizzando l'apposito modulo (atto a individuare la fattispecie sanata) ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati. L'Ufficio Tributi sugli Immobili è a disposizione per ulteriori informazione in merito, nonché per la verifica dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".

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Dove rivolgersi: Direzione Risorse Finanziarie U.O. Tributi sugli immobili e Federalismo municipal e Via Ducale, 7 - 47921 Rimini Orario: da lunedì a venerdì 09.30 - 13.00; giovedì 9.30 - 15.30 Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio Sito web : www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunal i/imu/ e-mail: [email protected] PEC: [email protected] Telefono: 0541 704631 Fax: 0541 704710