gaeta 58 approvazione regolamento tasi

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COPIA COMUNE DI GAETA 04024 PROVINCIA DI LATINA Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione in data 04 settembre 2014 N°58 O G G E T T O: Approvazione Regolamento T.A.S.I.. L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 9 FORTUNATO Mauro X T O T A L E 14 03 Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

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Page 1: GAETA 58 approvazione regolamento tasi

COPIA

COMUNE DI GAETA 04024

PROVINCIA DI LATINA

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione

in data 04 settembre 2014

N°58

O G G E T T O: Approvazione Regolamento T.A.S.I..

L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del

Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente

notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti

(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:

Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A

1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X

2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X

3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X

4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X

5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X

6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X

7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X

8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X

9 FORTUNATO Mauro X

T O T A L E 14 03

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

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IL PRESIDENTE Alle ore 15:17, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali,

compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto in oggetto.

(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente

del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci)

Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa

rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari data, ivi compreso la presentazione, discussione e votazione dell'emendamento, come di seguito: – emendamento n°8:

vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza: � favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco Mitrano � favorevole del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile. Il Presidente pone a votazione l’emendamento in forma palese per alzata di mano: - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°4 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO l’emendamento n°08.

IL PRESIDENTE, acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo politico e tecnico/contabile rispettivamente del Sindaco Mitranto e del Dirigente Gallinaro, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pone a votazione la proposta, così come emendata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare

dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone che “gli enti

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro

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il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo

Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia,

nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 settembre);

Visto l’art. 1, comma 688, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive

integrazioni e modificazioni, che prevede l’invio telematico al M.E.F.della Delibera Consiliare di approvazione del Regolamento TASI entro il 10 settembre 2014, al fine della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; Richiamato l’art. 1 - comma 682 - della L. 147 del 27 dicembre 2013; Rilevato che l’art. art. 1 - comma 679 - della L. 147/2013, disciplina le fattispecie

di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica

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Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal

Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°09 - Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) - Astenuti: n°01 (Martone)

D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n°388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n°448;

3. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446;

5. di dare atto che, come stabilito dall’art. 8 dell’allegato Regolamento il versamento della TASI avverrà alle scadenze legislativamente stabilite.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,

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riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la pubblicazione del presente Regolamento;

Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , esperita per alzata di mano; - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE

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COMUNE DI GAETA

REGOLAMENTO

per l’applicazione del

(Approvato con deliberazione consiliare n°

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili

(TASI)

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°58 del 04.09.2014

Tributo sui servizi indivisibili

04.09.2014)

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Indice

ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITA’ .................................................................

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI ...........................................................................

ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO ..........................................................

ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ..................................................

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ...............................................

ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO ....................................................................

ART. 7 – ESENZIONI .....................................................................................

ART. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO.................................................................

ART. 9 – IMPORTI MINIMI ...............................................................................

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ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITÀ 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come

di seguito specificati: a. Servizio di polizia locale; b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; c. Servizio di illuminazione pubblica; d. Servizi di protezione civile; e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi

al territorio ed all’ambiente.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del

diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la

TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

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ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le

aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto

fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire

dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del

Decreto Legge 06/03/2014, n°16.

ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono

dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la

stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di

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presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO 1. L’aliquota di base del tributo è del 2,5 per mille. 2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai

sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio

comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di

immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.

5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo

anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.

9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n°557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n°133, non può superare in ogni caso l’1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in

caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.

ART. 7 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie tutti gli immobili indicati ai fini

dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

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� gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

� i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; � i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29

settembre 1973 n°601 e successive modificazioni; � i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile

con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; � i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del

Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n°810;

� i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

� gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n°222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano

utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.

3. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a 3.000,00 (tremila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 50%. La riduzione verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione, a pena di decadenza, di apposita istanza con allegato il relativo modello ISEE, entro il versamento della seconda rata.

4. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 3.000,01 (tremilazerouno) e 6.000,00 (seimila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 20%. La riduzione verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione, a pena di decadenza, di apposita istanza con allegato il relativo modello ISEE, entro il versamento della seconda rata.

Art. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO 1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato

(mod. F24) nel numero di rate ed alle scadenze legislativamente stabilite. 3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

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ART. 9 – IMPORTI MINIMI 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale

dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 (dodici/00).

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico

che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune

per giorni quindici dal __________________ al ____________________.

Gaeta, ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. Gaeta, _____________________ IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo

giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,

n°267).

Gaeta, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)