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DECRETO CRESCITA 2.0 NOVITA’ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO Francesco Ippolito Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

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Intervento di Francesco Ippolito, partner presso Pier Giovanni Ascari & Soci Commercialisti Associati all'incontro "Start-up innovative: le novità introdotte dal Decreto sviluppo - Nuove opportunità di finanziamento per le startup: bandi regionali, stock option, crowdfunding e business angels"

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DECRETO CRESCITA 2.0 NOVITA’ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

Francesco Ippolito Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

TIPI DI SOCIETA’ DI CAPITALI: -  S.R.L. -  S.R.L.s -  S.R.L.c.r. -  S.P.A. -  S.A.P.A. -  Società cooperative

Si può affermare che la start-up innovativa nella sostanza è un nuovo istituto societario (Sezione speciale del Registro Imprese). In fase costitutiva il legale rappresentante della società costituenda deve rilasciare un’apposita autocertifcazione dalla quale devono emergere i requisiti stabili dalla Legge

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

Conferimenti – Art. 2464 Codice Civile: Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

Art. 2464 Codice Civile:

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

Art. 2464 Codice Civile:

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

Art. 2464 Codice Civile: Mancando un richiamo esplicito nel codice civile a qualsiasi procedimento di controllo sui valori assegnati ai conferimenti diversi dal denaro, si potrebbe procedere all’inserimento di una apposita clausola, del tutto facoltativa:

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

REQUISITI: 1)  i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro

mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

2)  è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; 3)  ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 4)  a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della

produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

5)  non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 6)  ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 7)  non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o

di ramo di azienda. Nel caso in cui la start-up innovativa preda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei 4 anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della specifica disciplina di favore.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

ULTERIORI REQUISITI ALTERNATIVI: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

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PER NOTA INTEGRATIVA: ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO La nostra società nel corso dell’esercizio 2013 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, svolti nello stabilimento di ___________________, denominati: Progetto 1 - R&S finalizzata alla realizzazione di nuovo processo di _______________________________ Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad attività di R&S per € 173.835. Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda. Trattamento contabile dei costi di R&S: Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 2426 punto 5 del c.c., il principio contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità all’art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico. Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportunità di spesare tali costi nell’esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell’attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che debba prevalere l’ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 25  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

L’INCUBATORE DI START-UP INNOVATIVE CERTIFICATO Il legislatore ha previsto, accanto alla start-up innovativa, anche un’ulteriore figura imprenditoriale denominata “incubatore di start-up innovative certificato". L’”incubatore di start-up innovative certificato” è definita come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società europea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. L’”incubatore di start-up innovative certificato” deve possedere i seguenti requisiti: 1)  deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati

per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca; 2)  deve disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda

ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 3)  deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione; 4)  deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 5)  deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni

pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; 6)  deve essere in possesso di un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative. Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese sulla base di indicatori e valori minimi che saranno definiti con decreto dal Ministero della sviluppo economico.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

ESEMPIO:

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. 3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

ESEMPIO DI CLAUSOLA STATUTARIA: Il capitale sociale è di € …, ed è rappresentato dalle seguenti categorie di partecipazioni: -  categoria “A” del valore nominale di € … ; -  categoria “B” del valore nominale di € … ; -  categoria “C” del valore nominale di € … ; Le quote di partecipazione di categoria “A” sono prive di diritto di voto (oppure hanno un diritto di voto non proporzionale alla partecipazione detenuta). Le quote di partecipazione di categoria “B” danno (non danno) il diritto di nominare un componente dell’Organo Amministrativo. Le quote di partecipazione di categoria “C” sono postergate per quanto concerne l’incidenza delle perdite ovvero, in caso di riduzione parziale del capitale sociale per perdite, le stesse ne subiscono gli effetti solo dopo la preventiva riduzione delle altre categorie di quote.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE SOCIETA’ DI COMODO

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. CROWDFUNDING art. 30 Decreto legge 18/10/2012 n. 179

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

6. Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato: 1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato. […].

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

Attraverso la assegnazione di stock option, la società offre al dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo, in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato. I piani di stock option prevedono, di regola, momenti o tempi diversi a decorrere dai quali il dipendente può accettare o meno di acquistare le azioni/quote offerte al prezzo corrispondente al loro valore all’atto dell’offerta stessa. In pratica viene individuato: -  il granting, il momento in cui la società offre al proprio dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un

pacchetto azionario in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato; -  il vesting è il periodo di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per la sua

esercitabilità; -  l’exercising, momento in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene

effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting. I piani di azionariato hanno l’intento di legare alcuni componenti della retribuzione all’andamento del titolo sul mercato, incentivando i dipendenti a migliorare l’efficienza e la redditività dell’azienda, e vincolano gli stessi alla struttura aziendale offrendo un’opportunità reddituale. Infatti, se il corso dei titoli, di norma quotati nei mercati regolamentati, cresce nel periodo che va dalla fase del granting a quella dell’exercise il dipendente avrà il vantaggio di acquisire le azioni al prezzo originario, conseguendo così un reddito potenziale dato dalla differenza fra i due valori. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.

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DOCUMENTO INFORMATIVO

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"Piano di Stock Option

____________________" 2013/2018

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PREMESSA

Il "Piano di Stock Option _______________" è un piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ad dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di opzione validi per la sottoscrizione di Quote di partecipazione al capitale sociale ______________ ai sensi dell’art. 26 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179. Il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione al Piano ____________________, facendo seguito alla delibera dell'Assemblea dei soci tenutasi nella stessa data.

Tutta la documentazione relativa al Piano di Stock Option è disponibile presso la Sede Sociale.

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DEFINIZIONI

1 Quote sociali

le#quote#sociali#__________,#aventi#caratteristiche#analoghe#a#quelle#già#esistenti#e#rivenienti# dalle# delibere# di# aumento# di# capitale# di# cui# al# punto# __# della# parte#straordinaria#del# verbale#dell'Assemblea#della# Società#del# ______________,# e# che#saranno#sottoscritte#a#servizio#del#Piano;#

2 Beneficiario I# dipendenti,# collaboratori#o# componenti#dell'organo#amministrativo,#prestatori#di#opera# e# servizi# anche# professionali# cui# sia# stata# attribuita# una# Opzione;# come#individuato#da#apposita#delibera#del#Consiglio#di#Amministrazione;#

3 Opzione il# diritto# attribuito# ai# Beneficiari# di# sottoscrivere# Quote# sociali# secondo# quanto#previsto#nel#Piano;#ogni#opzione# conferisce# il# diritto#di# sottoscrivere#una#quota#di#capitale#sociale;#

4 Opzioni Maturate le#Opzioni#attribuite#per#cui#si#siano#verificate#le#condizioni#per#l'esercizio;#

5 Piano il# "Piano# di# Stock#Option# ______________"# quale# deliberato# dall'Assemblea# della#Società#in#data#_________________#ed#eseguito#dal#Consiglio#di#Amministrazione#di#pari#data;#

6 Prezzo di Esercizio il#corrispettivo#che#il#Beneficiario#deve#pagare#per#l'esercizio#delle#Opzioni;#

7 ______ o (Società) ________________# con# sede# legale# in# _____________# (__),# Via#________________,# __,# capitale# sociale# di# Euro# __________________# iscritta# al#Registro#delle#Imprese#di#Modena#e#codice#fiscale#n.#__________________.#

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1. I soggetti destinatari

Sono destinatari del Piano i dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione (e sentito il parere del Collegio Sindacale), tra le persone che, in funzione del ruolo e della posizione organizzativa ricoperta, svolgono compiti rilevanti per il conseguimento degli obiettivi della società.

Il Consiglio di Amministrazione del ________________ scorso aveva già individuato, tra gli Amministratori beneficiari del Piano, il Sig.___________________ ed il Sig.________________________ i quali hanno l'incarico operativo di sviluppare l’attività della società nei settori innovativi di cui all’oggetto sociale. Successivamente, in sede di approvazione del Regolamento del Piano, il Consiglio di Amministrazione del _______________ ha individuato quali ulteriori beneficiari del Piano stesso, il sig. ____________________ ed il sig.__________________, entrambi dipendenti di ____________________, in funzione dei compiti strategici dagli stessi svolti.

Alla data del presente Documento, la composizione dei Benefìcari è la seguente:

Amministratori:

• ___________________, Presidente della Società; • ___________________, Vice Presidente della Società;

Dipendenti:

• ___________________, • ___________________.

Alla data del presente Documento, i Beneficiari sopra indicati risultano assegnatari di n. __________________________ Opzioni (tutte quelle previste nel Piano) che danno diritto alla sottoscrizione delle seguenti Quote di partecipazione al Capitale sociale:

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2. Le ragioni che hanno motivato l'adozione del Piano

Le ragioni che motivano l’adozione del Piano ai sensi dell’art. 26 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, derivano dalla necessità di incentivare i dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Decreto legge 18/10/2012 n. 179, relativamente al favorire la crescita, lo sviluppo tecnologico delle Start-up Innovative, nella cui definizione ai sensi dell’art. 25 del suddetto decreto rientra la nostra società.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Il Consiglio di Amministrazione del _________________, in sede di esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci tenutasi in pari data ed in accordo con i membri del Collegio Sindacale, oltre ad individuare i Beneficiari del Piano e ad indicare il numero delle Opzioni attribuite a ciascuno di loro, ha approvato il "Regolamento del Piano di Stock Option ____________________".

Secondo tale Regolamento, la competenza per l'amministrazione e l'attuazione del Piano spetta al Consiglio, che può delegare i propri poteri e compiti al Presidente e/o al Vice Presidente.

Ogni Opzione attribuita dal Piano dà la facoltà a ciascun Beneficiario di sottoscrivere __% del Capitale sociale della Società.

Le Opzioni sono esercitabili a partire dal ________________ e fino al _______________.

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4. Le caratteristiche degli strumenti attribuite

Le Opzioni non sono trasferibili o negoziabili e diventeranno nulle, e quindi non potranno essere esercitate, a seguito di tentato trasferimento o negoziazione.

L'assegnazione delle Opzioni è a titolo gratuito.

Le Opzioni sono esercitabili mediante comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione utilizzando il modello di "Comunicazione di Esercizio" allegato al Regolamento. Il loro esercizio è sospeso nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data in cui si siano tenute riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano deliberato la convocazione di Assemblee dei soci ed il giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare. Il loro esercizio è inoltre sospeso nei cinque giorni lavorativi antecedenti e successivi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società che avranno oggetto l'esame relativo all’andamento della gestione della società ovvero il progetto di bilancio di esercizio.

11 Regolamento prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, il Beneficiario decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni assegnate, ancorché Opzioni Maturate, si estinguano automaticamente e siano prive di qualsiasi effetto. Le Opzioni assegnate decadono anche nel caso di cessazione dalla carica di Amministratore per revoca ai sensi dell'art. 2383, comma 3 del Codice Civile, della cessazione non concordata e per revoca della carica esecutiva. Nei casi di decesso, invalidità permanente e collocamento in quiescenza del Beneficiario, le opzioni maturate potranno essere esercitate, quelle non maturate perderanno tutti i diritti. Resta salva la facoltà del Consiglio di derogare circa l'applicazione di quanto sopra previsto.

Nel caso di operazioni di fusione, incorporazione, scissione, riduzione del capitale per perdite ovvero al verificarsi di altre circostanze che lo rendessero necessario, il Consiglio attiverà le misure necessarie per consentire al Beneficiario l'esercizio dei diritti previsti dal Piano.

Al termine del periodo di deroga al disposto di cui all’art. 2472 del cod. civ., il piano manterrà efficacia limitatamente agli strumenti in circolazione, permanendo il divieto di nuove emissioni.

Nel caso in cui la società dovesse decadere dei requisiti di cui all’art. 25 Decreto legge 18/10/2012 n. 179, per qualsiasi motivo il piano si riterrà annullato.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

7. L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

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Decreto legge 18/10/2012 n. 179 Art. 26  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.