1° parte - il patto di non concorrenza
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Convegno nazionale Consulenti del lavoro del 21 Febbraio 2013. Il patto di non concorrenza e le clausole di fidelizzazione.TRANSCRIPT
Patto di non concorrenza e clausole di
fidelizzazione
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
U.P. Vicenza
Avv. Luca Failla - Founding Partner LABLAW Studio Legale
Avv. Stefano Barillari - Managing Partner Lablaw Padova
21 febbraio 2013
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LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM SULLA
DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
DI PRODUTTIVITÀ
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1. DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013
Art. 1
“(…) le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in
esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, da i) associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle
ii) loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento”
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Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello con espresso riferimento
ad indicatori di “produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”
In alternativa
Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello che prevedano
l’attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle aree di intervento relative a:
1) ridefinizione dei sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili;
2) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;
3) attivazione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie
con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
4) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni;
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Nozione di retribuzione di produttività (ambito delle retribuzioni rientranti nel beneficio)
2.DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013
Beneficio:
• sale da 30.000 a 40.000 euro lorde il tetto di reddito (percepito nel 2012 dai
lavoratori dipendenti del settore privato) per beneficiare della detassazione
agevolata al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività,
in esecuzione di contratti collettivi di II livello stipulati “dalle organizzazioni di
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali aziendali” (sui requisiti dell’accordo
sindacale per detassazione anno 2012, v. anche risp. ad interp. Min Lav. n.
8 del 5.2.2013)
• la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta soggetta al
beneficio non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno
2013, a 2.500 euro lordi.
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1. IL PATTO DI NON CONCORRENZA
“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il
tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se
• 1) non risulta da atto scritto
1) 2) non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
2) 3) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo
e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta
di dirigenti, e a tre anni, negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore,
essa si riduce nella misura suindicata”.
Art. 2125 c.c.
Patto di non concorrenza
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Art. 2125 c.c.
Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?
“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,
per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”
•
Art. 2125 c.c.
PATTO DI NON CONCORRENZA
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Art. 2125 c.c.
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.
Art. 2125 c.c.
OBBLIGO DI FEDELTÀ
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Art. 2105 c.c.
I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL PATTO
FORMA
DURATA
TERRITORIO
OGGETTO
CORRISPETTIVO
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LA FORMA
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1. LA FORMA
la forma scritta è richiesta ad substantiam
il patto di non concorrenza è un contratto e deve
essere sottoscritto da entrambe le parti
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Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto:
contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro
in corso di rapporto di lavoro
alla cessazione del rapporto di lavoro
clausola inserita nel contratto di lavoro
atto separato allegato al contratto di lavoro
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IL TEMPO DELLA SOTTOSCRIZIONE
I TEMPI DELLA SOTTOSCRIZIONE:
QUANDO VA SOTTOSCRITTO UN PATTO?
Alla stipula del contratto di lavoro
In corso di rapporto
In concomitanza con passaggi di carriera o
affidamento di nuovi incarichi
Alla cessazione del rapporto
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LA DURATA DEL PATTO
LA DURATA
Durata massima fissata ex lege:
- 5 anni per i dirigenti
- 3 anni per le altre categorie di lavoratori
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In caso di previsione di una durata maggiore di quella stabilita
dall’art. 2125 c.c.
sostituzione automatica della clausola
e riduzione della durata del patto entro i limiti di legge
In caso di assenza di previsione circa la durata del patto
la sua durata è pari a quella massima individuata
dall’ art. 2125 c.c.
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LA DURATA
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IL TERRITORIO
IL TERRITORIO
La limitazione territoriale può essere riferita ad una determinata area
geografica (es. Italia, Comunità Europea, ecc.), ovvero all’area in cui
operano società concorrenti, ovvero all’area in cui opera il datore di lavoro
in quanto facente parte di un Gruppo (ma entro i limiti dell’interesse
dell’impresa e del Gruppo).
Il riferimento territoriale deve comunque essere specifico e deve
essere valutato, ai fini della validità del patto, congiuntamente ai
limiti di oggetto ed allo scopo che si intende raggiungere (rapporto di
proporzionalità inversa con l’oggetto in relazione al settore di riferimento,
alle mansioni espletate, al grado di specializzazione delle stesse)
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LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO NEI GRUPPI DI IMPRESE
1) Nelle multinazionali è preferibile identificare le aree territoriali dove è
più rilevante l’interesse dell’impresa a porre limitazioni (quindi ad es.
è preferibile scegliere singoli paesi di maggiore interesse invece che
tutta l’Europa)
2) Per i manager svolgenti l’attività prevalentemente all’estero, é
preferibile indicare il patto con la legislazione del paese che offra
migliori garanzie di tutela in caso di violazione assicurando la validità
del patto anche al di fuori del paese di riferimento (ad es. le
legislazioni di Francia, Germania e Svizzera offrono tale possibilità)
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L’OGGETTO
Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?
“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,
per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”
•
Art. 2125 c.c.
PATTO DI NON CONCORRENZA
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Art. 2125 c.c.
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.
Art. 2125 c.c.
OBBLIGO DI FEDELTÀ
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Art. 2105 c.c.
L’OGGETTO
Per valutare la congruità della determinazione dell’oggetto si deve tenere
conto sia del contenuto obiettivo del patto, sia delle capacità economica
residua del lavoratore, perché la validità dell’accordo dipende dalla validità
congiunta dei 2 parametri.
L’oggetto può essere riferito,
alternativamente e/o
cumulativamente a:
mansioni svolte dal dipendente
attività del datore di lavoro
clienti del datore di lavoro
dipendenti del datore (not solicite)
concorrenti del datore di lavoro
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L’OGGETTO
Il patto di non concorrenza, previsto dall’ art. 2125 cod. civ., può riguardare
qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di
lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel
corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da
comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che
ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Corte Cass. 10 settembre 2003 n.
13282)
Il Giudice di merito deve, quindi, procedere a tale accertamento – da compiersi in
relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato- e non può ritenere
nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione
del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro (Corte Cass. 26
novembre 1994, n. 10062)
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obbligo di:
non svolgere attività lavorativa in proprio in concorrenza con ex datore di lavoro in
ogni forma (lavoro dipendente e/o autonomo)
non lavorare alle dipendenze di tutte/alcune società concorrenti (nelle stesse
mansioni/in mansioni diverse)
non prestare attività lavorativa a favore di terzi nel medesimo settore produttivo
dell’ex datore di lavoro
non lavorare alle dipendenze di società clienti e/o fornitrici del datore di lavoro
non divulgare notizie attinenti all’ex datore di lavoro e sua organizzazione (prezzi,
prodotti e loro caratteristiche, lista clienti, lista fornitori, margini sconto, etc.)
non contattare e/o promuovere vendite e/o affari per conto altrui presso tutti/alcuni
clienti dell’ex datore di lavoro
non sollecitare e/o ottenere dimissioni ex dipendenti (divieto di storno)
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Art. 2125 c.c. AMBITO DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI NON
CONCORRENZA
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AMPIEZZA DEL PATTO?
BILANCIAMENTO FRA
OGGETTO
TERRITORIO
E CORRISPETTIVO
IN TEORIA OCCORRE LASCIARE AL DIPENDENTE UNO
SPAZIO ECONOMICO/REDDITUALE ALTERNATIVO
OGGETTIVAMENTE PRATICABILE
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L’ECCESSIVA AMPIEZZA DEL PATTO: NULLITA’
Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati, nei
quali deve essere circoscritto l’obbligo di non concorrenza del lavoratore
debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità
dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza,
con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza
sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del
lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale - (Trib.
Milano, 27.01.2007; Trib. Milano, 12.07.2007)
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1. La indeterminatezza di uno o più elementi:
nullità del patto
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“Il confine territoriale del patto di non concorrenza configura un autonomo
requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro
limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo” (Trib. Ravenna 24
marzo 2005).
2. La eccessiva ampiezza dell’oggetto: nullità
del patto
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“Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il
divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto
entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza
del relativo vincolo deve essere tale da non comprimere l'esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne
compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle
esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo
concernente l'attività, con la necessità di non compromettere la possibilità di
assicurarsi il riferito guadagno, come pure la valutazione della congruità del
corrispettivo pattuito, costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al
giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006).
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IL CORRISPETTIVO
IL CORRISPETTIVO
Il patto di non concorrenza è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive
Il compenso del lavoratore
può consistere in somme di denaro, oppure
altre utilità (ad es. remissione di un debito)
non deve essere necessariamente determi-
nato, ma è sufficiente sia determinabile
deve essere congruo e specifico, in rela-
zione al sacrificio richiesto
può essere versato in corso di rapporto,
oppure dopo la cessazione dello stesso
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
A) cifra fissa / percentuale sulla retribuzione mensile
B) rate mensili / unica soluzione
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LA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO
in cifra fissa
(solitamente in percentuale della retribuzione annua o mensile)
ad “accumulo progressivo”
(versamento annuale ovvero rate mensili + eventuale adeguamento al
momento della cessazione del rapporto)
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PRO
Con riferimento al patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c., va rilevato che il
pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro non inficia la validità del
patto, che il corrispettivo non deve essere necessariamente determinato, ma è sufficiente
che sia determinabile, che l’art. 2125 c.c. lascia alle parti ampia autonomia nella
determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo del patto, che non è
necessario che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ben
potendo il corrispettivo essere pattuito sotto forma di percentuale sulla retribuzione o di
somma da corrispondere in costanza di rapporto - Tribunale Milano 21 luglio 2005
(conf. T. Milano, 27.1.2007)
CONTRA
La previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il
rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell’art. 2125 c.c., in quanto introduce una
variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento
di aleatorietà ed indeterminatezza - (Trib. Milano, 18.6.2001; Trib. Milano, 11.09.04;
Trib. Milano, 13.8.2007; Trib. Milano, 19.03.2008 ; Trib. Milano, 04.03.2009).
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PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN
COSTANZA DI RAPPORTO
IL TEMPO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
A) in corso di rapporto (una tantum ovvero rate mensili)
B) dopo la cessazione del rapporto di lavoro (una tantum
ovvero rateizzazione )
n.b. Qualora il corrispettivo venga erogato in corso di rapporto, esso si
configura come un elemento integrante della retribuzione e, come tale, è
sottoposto a contribuzione previdenziale ed incide sugli istituti retributivi
indiretti
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LA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO
Parametri
né simbolico né irrisorio
misura della retribuzione
estensione (temporale) territoriale e di oggetto del
patto
professionalità del dipendente e capacità reddituale
alternativa
proporzionale al sacrificio reddituale imposto al lavoratore
maggiori spese necessarie al dipendente per ricollocarsi sul
mercato del lavoro o per cambiare luogo di lavoro
capacità reddituale alternativa del lavoratore
libertà di attività professionale alternativa (art. 4 Cost.)
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