1° parte - il patto di non concorrenza

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Patto di non concorrenza e clausole di fidelizzazione Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. Vicenza Avv. Luca Failla - Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Barillari - Managing Partner Lablaw Padova 21 febbraio 2013 1

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Convegno nazionale Consulenti del lavoro del 21 Febbraio 2013. Il patto di non concorrenza e le clausole di fidelizzazione.

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Page 1: 1° parte - Il patto di non concorrenza

Patto di non concorrenza e clausole di

fidelizzazione

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

U.P. Vicenza

Avv. Luca Failla - Founding Partner LABLAW Studio Legale

Avv. Stefano Barillari - Managing Partner Lablaw Padova

21 febbraio 2013

1

Page 2: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM SULLA

DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

DI PRODUTTIVITÀ

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Page 3: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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1. DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013

Art. 1

“(…) le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in

esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o

territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi

interconfederali vigenti, da i) associazioni dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle

ii) loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad

un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e

delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento”

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Page 4: 1° parte - Il patto di non concorrenza

Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello con espresso riferimento

ad indicatori di “produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”

In alternativa

Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello che prevedano

l’attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle aree di intervento relative a:

1) ridefinizione dei sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili;

2) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;

3) attivazione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie

con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;

4) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni;

4

Nozione di retribuzione di produttività (ambito delle retribuzioni rientranti nel beneficio)

Page 5: 1° parte - Il patto di non concorrenza

2.DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013

Beneficio:

• sale da 30.000 a 40.000 euro lorde il tetto di reddito (percepito nel 2012 dai

lavoratori dipendenti del settore privato) per beneficiare della detassazione

agevolata al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività,

in esecuzione di contratti collettivi di II livello stipulati “dalle organizzazioni di

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero

dalle loro rappresentanze sindacali aziendali” (sui requisiti dell’accordo

sindacale per detassazione anno 2012, v. anche risp. ad interp. Min Lav. n.

8 del 5.2.2013)

• la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta soggetta al

beneficio non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno

2013, a 2.500 euro lordi.

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Page 6: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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1. IL PATTO DI NON CONCORRENZA

Page 7: 1° parte - Il patto di non concorrenza

“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il

tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se

• 1) non risulta da atto scritto

1) 2) non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro

2) 3) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo

e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta

di dirigenti, e a tre anni, negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore,

essa si riduce nella misura suindicata”.

Art. 2125 c.c.

Patto di non concorrenza

7

Art. 2125 c.c.

Page 8: 1° parte - Il patto di non concorrenza

Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?

“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,

per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”

Art. 2125 c.c.

PATTO DI NON CONCORRENZA

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Art. 2125 c.c.

Page 9: 1° parte - Il patto di non concorrenza

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,

in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti

all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in

modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.

Art. 2125 c.c.

OBBLIGO DI FEDELTÀ

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Art. 2105 c.c.

Page 10: 1° parte - Il patto di non concorrenza

I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL PATTO

FORMA

DURATA

TERRITORIO

OGGETTO

CORRISPETTIVO

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Page 11: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LA FORMA

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Page 12: 1° parte - Il patto di non concorrenza

1. LA FORMA

la forma scritta è richiesta ad substantiam

il patto di non concorrenza è un contratto e deve

essere sottoscritto da entrambe le parti

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Page 13: 1° parte - Il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto:

contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro

in corso di rapporto di lavoro

alla cessazione del rapporto di lavoro

clausola inserita nel contratto di lavoro

atto separato allegato al contratto di lavoro

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IL TEMPO DELLA SOTTOSCRIZIONE

Page 14: 1° parte - Il patto di non concorrenza

I TEMPI DELLA SOTTOSCRIZIONE:

QUANDO VA SOTTOSCRITTO UN PATTO?

Alla stipula del contratto di lavoro

In corso di rapporto

In concomitanza con passaggi di carriera o

affidamento di nuovi incarichi

Alla cessazione del rapporto

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Page 15: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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LA DURATA DEL PATTO

Page 16: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LA DURATA

Durata massima fissata ex lege:

- 5 anni per i dirigenti

- 3 anni per le altre categorie di lavoratori

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Page 17: 1° parte - Il patto di non concorrenza

In caso di previsione di una durata maggiore di quella stabilita

dall’art. 2125 c.c.

sostituzione automatica della clausola

e riduzione della durata del patto entro i limiti di legge

In caso di assenza di previsione circa la durata del patto

la sua durata è pari a quella massima individuata

dall’ art. 2125 c.c.

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LA DURATA

Page 18: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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IL TERRITORIO

Page 19: 1° parte - Il patto di non concorrenza

IL TERRITORIO

La limitazione territoriale può essere riferita ad una determinata area

geografica (es. Italia, Comunità Europea, ecc.), ovvero all’area in cui

operano società concorrenti, ovvero all’area in cui opera il datore di lavoro

in quanto facente parte di un Gruppo (ma entro i limiti dell’interesse

dell’impresa e del Gruppo).

Il riferimento territoriale deve comunque essere specifico e deve

essere valutato, ai fini della validità del patto, congiuntamente ai

limiti di oggetto ed allo scopo che si intende raggiungere (rapporto di

proporzionalità inversa con l’oggetto in relazione al settore di riferimento,

alle mansioni espletate, al grado di specializzazione delle stesse)

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Page 20: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO NEI GRUPPI DI IMPRESE

1) Nelle multinazionali è preferibile identificare le aree territoriali dove è

più rilevante l’interesse dell’impresa a porre limitazioni (quindi ad es.

è preferibile scegliere singoli paesi di maggiore interesse invece che

tutta l’Europa)

2) Per i manager svolgenti l’attività prevalentemente all’estero, é

preferibile indicare il patto con la legislazione del paese che offra

migliori garanzie di tutela in caso di violazione assicurando la validità

del patto anche al di fuori del paese di riferimento (ad es. le

legislazioni di Francia, Germania e Svizzera offrono tale possibilità)

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Page 21: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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L’OGGETTO

Page 22: 1° parte - Il patto di non concorrenza

Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?

“Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,

per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”

Art. 2125 c.c.

PATTO DI NON CONCORRENZA

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Art. 2125 c.c.

Page 23: 1° parte - Il patto di non concorrenza

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,

in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti

all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in

modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.

Art. 2125 c.c.

OBBLIGO DI FEDELTÀ

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Art. 2105 c.c.

Page 24: 1° parte - Il patto di non concorrenza

L’OGGETTO

Per valutare la congruità della determinazione dell’oggetto si deve tenere

conto sia del contenuto obiettivo del patto, sia delle capacità economica

residua del lavoratore, perché la validità dell’accordo dipende dalla validità

congiunta dei 2 parametri.

L’oggetto può essere riferito,

alternativamente e/o

cumulativamente a:

mansioni svolte dal dipendente

attività del datore di lavoro

clienti del datore di lavoro

dipendenti del datore (not solicite)

concorrenti del datore di lavoro

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Page 25: 1° parte - Il patto di non concorrenza

L’OGGETTO

Il patto di non concorrenza, previsto dall’ art. 2125 cod. civ., può riguardare

qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di

lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel

corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da

comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che

ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Corte Cass. 10 settembre 2003 n.

13282)

Il Giudice di merito deve, quindi, procedere a tale accertamento – da compiersi in

relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato- e non può ritenere

nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione

del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro (Corte Cass. 26

novembre 1994, n. 10062)

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Page 26: 1° parte - Il patto di non concorrenza

obbligo di:

non svolgere attività lavorativa in proprio in concorrenza con ex datore di lavoro in

ogni forma (lavoro dipendente e/o autonomo)

non lavorare alle dipendenze di tutte/alcune società concorrenti (nelle stesse

mansioni/in mansioni diverse)

non prestare attività lavorativa a favore di terzi nel medesimo settore produttivo

dell’ex datore di lavoro

non lavorare alle dipendenze di società clienti e/o fornitrici del datore di lavoro

non divulgare notizie attinenti all’ex datore di lavoro e sua organizzazione (prezzi,

prodotti e loro caratteristiche, lista clienti, lista fornitori, margini sconto, etc.)

non contattare e/o promuovere vendite e/o affari per conto altrui presso tutti/alcuni

clienti dell’ex datore di lavoro

non sollecitare e/o ottenere dimissioni ex dipendenti (divieto di storno)

1)

Art. 2125 c.c. AMBITO DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI NON

CONCORRENZA

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Page 27: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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AMPIEZZA DEL PATTO?

BILANCIAMENTO FRA

OGGETTO

TERRITORIO

E CORRISPETTIVO

IN TEORIA OCCORRE LASCIARE AL DIPENDENTE UNO

SPAZIO ECONOMICO/REDDITUALE ALTERNATIVO

OGGETTIVAMENTE PRATICABILE

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Page 28: 1° parte - Il patto di non concorrenza

L’ECCESSIVA AMPIEZZA DEL PATTO: NULLITA’

Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati, nei

quali deve essere circoscritto l’obbligo di non concorrenza del lavoratore

debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità

dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza,

con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza

sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del

lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale - (Trib.

Milano, 27.01.2007; Trib. Milano, 12.07.2007)

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Page 29: 1° parte - Il patto di non concorrenza

1. La indeterminatezza di uno o più elementi:

nullità del patto

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“Il confine territoriale del patto di non concorrenza configura un autonomo

requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro

limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo” (Trib. Ravenna 24

marzo 2005).

Page 30: 1° parte - Il patto di non concorrenza

2. La eccessiva ampiezza dell’oggetto: nullità

del patto

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“Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il

divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto

entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza

del relativo vincolo deve essere tale da non comprimere l'esplicazione

della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne

compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle

esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo

concernente l'attività, con la necessità di non compromettere la possibilità di

assicurarsi il riferito guadagno, come pure la valutazione della congruità del

corrispettivo pattuito, costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al

giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se

congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006).

Page 31: 1° parte - Il patto di non concorrenza

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IL CORRISPETTIVO

Page 32: 1° parte - Il patto di non concorrenza

IL CORRISPETTIVO

Il patto di non concorrenza è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive

Il compenso del lavoratore

può consistere in somme di denaro, oppure

altre utilità (ad es. remissione di un debito)

non deve essere necessariamente determi-

nato, ma è sufficiente sia determinabile

deve essere congruo e specifico, in rela-

zione al sacrificio richiesto

può essere versato in corso di rapporto,

oppure dopo la cessazione dello stesso

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Page 33: 1° parte - Il patto di non concorrenza

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

A) cifra fissa / percentuale sulla retribuzione mensile

B) rate mensili / unica soluzione

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Page 34: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

in cifra fissa

(solitamente in percentuale della retribuzione annua o mensile)

ad “accumulo progressivo”

(versamento annuale ovvero rate mensili + eventuale adeguamento al

momento della cessazione del rapporto)

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Page 35: 1° parte - Il patto di non concorrenza

PRO

Con riferimento al patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c., va rilevato che il

pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro non inficia la validità del

patto, che il corrispettivo non deve essere necessariamente determinato, ma è sufficiente

che sia determinabile, che l’art. 2125 c.c. lascia alle parti ampia autonomia nella

determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo del patto, che non è

necessario che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ben

potendo il corrispettivo essere pattuito sotto forma di percentuale sulla retribuzione o di

somma da corrispondere in costanza di rapporto - Tribunale Milano 21 luglio 2005

(conf. T. Milano, 27.1.2007)

CONTRA

La previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il

rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell’art. 2125 c.c., in quanto introduce una

variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento

di aleatorietà ed indeterminatezza - (Trib. Milano, 18.6.2001; Trib. Milano, 11.09.04;

Trib. Milano, 13.8.2007; Trib. Milano, 19.03.2008 ; Trib. Milano, 04.03.2009).

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PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN

COSTANZA DI RAPPORTO

Page 36: 1° parte - Il patto di non concorrenza

IL TEMPO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

A) in corso di rapporto (una tantum ovvero rate mensili)

B) dopo la cessazione del rapporto di lavoro (una tantum

ovvero rateizzazione )

n.b. Qualora il corrispettivo venga erogato in corso di rapporto, esso si

configura come un elemento integrante della retribuzione e, come tale, è

sottoposto a contribuzione previdenziale ed incide sugli istituti retributivi

indiretti

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Page 37: 1° parte - Il patto di non concorrenza

LA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

Parametri

né simbolico né irrisorio

misura della retribuzione

estensione (temporale) territoriale e di oggetto del

patto

professionalità del dipendente e capacità reddituale

alternativa

proporzionale al sacrificio reddituale imposto al lavoratore

maggiori spese necessarie al dipendente per ricollocarsi sul

mercato del lavoro o per cambiare luogo di lavoro

capacità reddituale alternativa del lavoratore

libertà di attività professionale alternativa (art. 4 Cost.)

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