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FEBBRAIO 2012 PARTE I FISCO In evidenza Sostituti d’imposta, comunicazione entro il 31 marzo pag. 2 L’UE affila le armi contro le frodi IVA pag. 3 UNICO, Modello IRAP e CNM, le versioni definitive pag. 3 LAVORO In evidenza INPS, tutti i valori per il calcolo delle contribuzioni pag. 4 Gestione separata, aumenta l'aliquota contributiva pag. 5 Artigiani e commercianti, aumenta l’IVS pag. 5 IMPRESA In evidenza In GU il Decreto Semplificazioni pag. 7 Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC pag. 7 Iscrizione al registro delle imprese e REA, revisione della modulistica pag. 7 SCADENZARIO MARZO 2012 In evidenza Comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari (Scadenza prorogata) pag. 8 GUIDE OPERATIVE Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC pag. 14 Cedolare secca, nel 730 l'opzione per l’imposta sostitutiva pag. 15 Omissione o registrazione infedele, con il LUL sanzioni differenziate pag. 19 STUDIO BAFUNNO 1

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FEBBRAIO 2012 PARTE I

FISCO

In evidenza

Sostituti d’imposta, comunicazione entro il 31 marzo pag. 2L’UE affila le armi contro le frodi IVA pag. 3UNICO, Modello IRAP e CNM, le versioni definitive pag. 3

LAVORO

In evidenza

INPS, tutti i valori per il calcolo delle contribuzioni pag. 4Gestione separata, aumenta l'aliquota contributiva pag. 5Artigiani e commercianti, aumenta l’IVS pag. 5

IMPRESA

In evidenza

In GU il Decreto Semplificazioni pag. 7Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC pag. 7Iscrizione al registro delle imprese e REA, revisione della modulistica pag. 7

SCADENZARIO MARZO 2012

In evidenza

Comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informaticirilevanti ai fini tributari (Scadenza prorogata) pag. 8

GUIDE OPERATIVE Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PEC pag. 14Cedolare secca, nel 730 l'opzione per l’imposta sostitutiva pag. 15Omissione o registrazione infedele, con il LUL sanzioni differenziate pag. 19Più facile ottenere autorizzazioni per l’esercizio d’impresa pag. 20Maternità, stranieri e prestazioni INPS: in arrivo le semplificazioni pag. 22

FOCUSUtile o perdita di esercizio: rilevazioni contabili pag. 25

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FISCO

Liquidazioni IVA trimestrali, per le nuove soglie rileva sempre il volume d’affariPossono effettuare versamenti trimestrali i contribuenti che, nell’anno solare precedente al periodo d’imposta, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni) ovvero a 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite è elevato complessivamente a 700.000 euro. Agenzia delle Entrate, risoluzione 13/2/2012, n. 15/E

Pagamenti in ritardo, la neve ferma le sanzioniPer i contribuenti domiciliati nelle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni nevose, l'Agenzia delle Entrate valuterà la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi. Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 8/2/2012

Nuovi minimi, regime più conveniente ma per pochiDiversi sono i dubbi che emergono dall’analisi dei requisiti richiesti dal D.L. n. 98/2011 per l’applicazione del nuovo regime dei minimi; quello più “spinoso” riguarda la condizione (art. 27, comma 2, lettera b) per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. Con la circolare n. 3 del 2012, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro approfondisce il nuovo regime applicabile dal 1° gennaio 2012. Fondazione Studi Consulenti del lavoro, circolare 7/2/2012, n. 3

Le ultime novità fiscali secondo Confindustria Confindustria ha diramato la circolare che riepiloga le principali novità fiscali introdotte, con particolare riferimento agli interventi di fine anno 2011 e di gennaio 2012, in materia di IRES, IRPEF ed IVA; all’attenzione dell’organizzazione anche alcune pronunce della Corte di giustizia europea e altri documenti di rilevanza transnazionale.Confindustria, circolare 6/2/2012, n. 19846

Alla cassa per l'imposta sugli aerei privatiL'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento della nuova imposta erariale sugli aeromobili privati introdotta dal decreto Monti; con la risoluzione n. 11/E/2012 sono stati istituiti anche i codici tributo per il versamento dell'imposta, da effettuarsi con modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, Agenzia delle Entrate, provvedimento 3/2/2012, prot. 2012/18991Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/2/2012, n. 11/E

Sostituti d’imposta, comunicazione entro il 31 marzoVia libera alla comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4. Il modello di comunicazione, approvato dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, deve essere trasmesso entro il 31 marzo prossimo, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati. Agenzia delle Entrate, provvedimento 2/2/2012, prot. n. 7364/2012

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Beni in godimento ai soci: società estere fuori dalla disciplinaNella circolare n. 27/IR del 2 febbraio 2012 l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha illustrato la disciplina della concessione dei beni della società o dell’impresa individuale in godimento ai soci o ai familiari, evidenziando i numerosi dubbi interpretativi insorti al riguardo e la difficoltà di raccordare il testo normativo con il contenuto del provvedimento di attuazione del 16 novembre 2011. Sono stati, inoltre, analizzati i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli incontri con la stampa specializzata che si sono svolti nello scorso mese di gennaio.IRDCEC, circolare 2/2/2012, n. 27/IR

Regime dei minimi, nessuna deroga per le donne in maternitàAllo stato attuale non è possibile prevedere per le donne in maternità che rientrano nel regime tributario dei contribuenti minimi la deroga di avvalersi a tempo determinato di un collaboratore o di un dipendente. Il chiarimento è arrivato durante il question time di ieri, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06061.Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 1/2/2012, 5-06061

Depositi IVA, nuove indicazioni sull’esonero della garanziaL’Agenzia delle Dogane interviene con alcuni chiarimenti in merito al rilascio dell’esonero ex art. 90 TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA. Il nuovo documento si è reso necessario in quanto, a seguito dell’emanazione delle istruzioni contenute nella nota prot. n. 127293/RU del 4 novembre 2011, sono sorti alcuni dubbi applicativi.Agenzia delle Dogane, nota 1/2/2012, n. 148047/RU

Pesca costiera con IVA agevolataLe nuove disposizioni contenute nella legge n. 217/2011 (legge Comunitaria 2010) non eliminano l’agevolazione IVA sul carburante e lubrificante utilizzato per la pesca costiera locale. Infatti, le forniture continuano a fruire del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis, lettera d), D.P.R. n. 633/1972. Con la risoluzione n. 10/E/2012, l’Agenzia delle entrate, “ufficializza” quanto già anticipato in riposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05972 del 25 gennaio scorso.Agenzia delle Entrate, risoluzione 1/2/2012, n. 10/E

Per i residenti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009: lo spesometro slitta al 16 marzo 2012 Per effetto del D.P.C.M. 4 agosto 2011, è stato spostato al 16 marzo 2012 il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2010, per i contribuenti e professionisti del cratere del sisma abruzzese del 2009. Al fine di consentire l’allineamento temporale degli adempimenti dichiarativi, viene prorogato alla stessa data anche il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa all’anno 2010.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 1/2/2012

L’UE affila le armi contro le frodi IVAIl 1° febbraio 2012 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L29, il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione europea. Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e 51, par. 1, del regolamento UE n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.Commissione UE, regolamento 31/1/2012, n. 79 (G.U.U.E. 1/2/2012, L29)

UNICO e CNM, le versioni definitiveSi completa il quadro delle dichiarazioni 2012: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti di approvazione delle versioni definitive di UNICO Persone fisiche, Società di persone e Società di capitali. In linea anche il modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2012. I modelli recepiscono le modifiche legate alle novità normative intervenute sulla disciplina nel corso dell’ultimo anno.

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Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31/01/2012, prot. n. 12470 /2012, n. 8755/2012, n. 8766/2012, n. 8978/2012

Modello IRAP definitivoCon provvedimento del 31 gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello di dichiarazione IRAP 2012 con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2011.Agenzia delle Entrate, provvedimento 31/1/2012, prot. 9139/2012

UNICO ENC al traguardoVia libera dall’Agenzia delle Entrate alla versione definitiva del modello UNICO Enti non commerciali: il nuovo modello conferma le integrazioni e i ritocchi presenti nelle bozze, che recepiscono le novità normative recate dal decreto Sviluppo n. 70/2011, dalla Manovra di ferragosto D.L. n. 138/2011 e, da ultimo, dal decreto Monti (D.L. n. 201/2011.Agenzia delle Entrate, provvedimento 31/1/2012, prot. 9043 /2012

30 giorni in più per inviare l'impronta dei documenti tributariCon provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010, sono state approvate le disposizioni attuative della comunicazione telematica dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva (art. 5 del decreto 23 gennaio 2004)Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 31/1/2012, n. 9

Commercianti al minuto, come registrare le fatture di venditaQuali ricadute hanno, sui commercianti, i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’Agenzia delle Entrate? Quali sono le modalità di emissione e registrazione delle fatture alternative a scontrini e ricevute? Con il parere n. 1 del 2012, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina gli obblighi per i commercianti al minuto.Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, parere 31/1/2012, n. 1

Scontrini fiscali, modificate le specifiche tecniche delle carte termosensibiliCon un provvedimento del 30 gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche delle carte termosensibili per l’emissione di scontrini fiscali e di altri documenti fiscali.Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/1/2012, n. 2012/13386

Procedura AIDA, introdotte nuove funzionalitàLa procedura “Indagini finanziarie” di AIDA, che permette di gestire in via esclusivamente telematica, secondo quanto disposto dall’art. 51, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, il flusso di richieste agli intermediari finanziari, si arricchisce a partire dal 30 gennaio 2012 di una nuova funzionalità. La nuova funzionalità consente la gestione totalmente automatizzata delle richieste di proroga e permette una conduzione più snella ed efficace dell’intero iter. Agenzia delle Dogane, nota 26/1/2012, n. 2993/RU

LAVORO

Ammesso ridurre il risarcimento al lavoratore licenziato? La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza i casi in cui, in presenza di una sentenza di reintegrazione ai sensi dell’art. 18, Legge n. 300 del 1970, con condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla effettiva reintegra, si possa chiedere la riduzione del risarcimento dovuto al dipendente.Fondazione studi consulenti lavoro, parere 13/2/2012, n. 4

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Cronotachigrafi, le sanzioni non possono essere forfetarieLa Corte di Giustizia UE ha stabilito che poiché le sanzioni per le violazioni delle norma relative all’uso dei cronotachigrafi debbono essere proporzionate, non sono legittime sanzioni forfetariamente inflitte, qualunque sia la loro gravità.Corte di Giustizia UE, sentenza del 9/2/2012, C-210/10

INPS, tutti i valori per il calcolo delle contribuzioni L’INPS ha pubblicato la consueta circolare di inizio anno recante i valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute all’istituto. I datori di lavoro che necessitano di regolarizzare la loro posizione, in quanto hanno operato in modo difforme da quanto precisato dalla circolare Inps, possono procedere entro maggio 2012 senza alcun aggravio.INPS, circolare 9/2/2012, n. 21

TU sicurezza, regole ad hoc per il personale della protezione civile Le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza e salute sono applicate, nei confronti del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività.D.P.C.M. 28/11/2011, n. 231 (G.U. 8/2/2012, n. 32)

Toscana, ammessa l’iscrivibilità d’ufficio a seguito di accertamento ispettivo L’INPS informa che è stata modificata la Legge Regionale Toscana n. 53/2008 che prevedeva l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane solo su istanza di parte. Quindi adesso anche nella Regione Toscana è ammessa l'iscrivibilità d'ufficio nella Gestione Artigiani a seguito di accertamento ispettivo INPS, messaggio 7/2/2012, n. 2189

Marche, ammortizzatori sociali in deroga 2012 L’INPS comunica che in data 25 gennaio 2012 è stata sottoscritta l’intesa istituzionale territoriale tra la regione Marche e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sugli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2012. INPS, messaggio 3/2/2012, n. 2028

Accesso libero al mercato del lavoro per rumeni e bulgariIl Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno confermato l’intenzione del nostro Paese di non prorogare il regime transitorio relativo alle limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati della Romania e della Bulgaria.Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 3/2/2012, n. 728

Contributi volontari, versamento con RIDCon il pagamento effettuato tramite RID, il versamento si intende comunque eseguito entro la data indicata dall’Istituto alla banca, anche nel caso in cui il termine cada di sabato e la banca indichi al proprio correntista, quale giorno di addebito, il primo giorno utile successivo al sabato. INPS, messaggio 3/2/2012, n. 2040

Voucher in Campania, sottoscritto il Protocollo d'Intesa L’INPS informa che il 25.1.2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha visto sottoscrittori da un lato da Regione Campania e le Associazioni datoriali per l’incremento dell'occupazione regolare e della flessibilità nel lavoro attraverso l'utilizzo dello strumento del Voucher per il Lavoro Occasionale AccessorioINPS, messaggio 3/2/2012, n. 2036

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Gestione separata, aumenta l'aliquota contributiva L’INPS comunica che da quest’anno l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata è aumentata di un punto percentuale per cui è pari al 27,72%, mentre, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 18% INPS, circolare 3/2/2012, n. 16

Artigiani e commercianti, aumenta l’IVS Con effetto dall’1 gennaio 2012 aumentano di 1,3 punti percentuali le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, mentre il reddito minimo annuo da prendere in considerazione è pari ad € 14.930 INPS, circolare 3/2/2012, n. 14

Domestici, contributi invariatiL’INPS ha comunicato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici ed ha ricordato che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro non ha subito modificazioni rispetto al 2011INPS, circolare 3/2/2011, n. 17

Contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiornoIl Ministero dell’Interno detta le istruzioni operative a seguito dell’entrata in vigore della norma che prevede il pagamento del contributo da parte dello straniero per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Tale contributo va versato, tramite bollettino, in un’unica soluzione con le somme dovute per il permesso di soggiorno elettronico, ed il versamento costituisce un requisito da verificare nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Ufficio Immigrazione. Ministero Interno, circolare 27/1/2012, n. 5

E’ sanzionabile il tirocinio riqualificato diversamente dagli organi ispettivi Per il Ministero del Lavoro va sanzionata la mancata comunicazione obbligatoria anche nel caso di un tirocinio formativo, regolarmente comunicato nei termini al Servizio competente, ma diversamente qualificato dagli organi ispettivi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 27/1/2012, n. 3

La responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldoPer il Ministero del Lavoro, la disciplina in materia di responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo in cui il locatore mette solo a disposizione il macchinario. Tuttavia vi è anche un indirizzo giurisprudenziale che è a favore della massima estensione della solidarietà a tutela dei lavoratori. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 27/1/2012, n. 2

Slitta il LUL? Slittano le sanzioniIl Ministero del Lavoro ha chiarito che poiché le registrazioni sul LUL vanno effettuate entro la fine del mese successivo, anche ai fini delle sanzioni occorre tenere conto della nuova scadenza.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 26/1/2012, prot. 1392

Ferie annuali retribuite: spetta un periodo minimo di 4 settimane La Corte di Giustizia UE, ha affermato che sono illegittime norme o prassi nazionali le quali prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il diritto si configuri diversamente a seconda della causa dell’assenza del lavoratore per motivi di salute – ovvero, con riferimento al caso di specie, per malattia o infortunio sul lavoro - purché la durata sia almeno pari alle quattro settimane previste dalla normativa dell’Unione Corte di Giustizia UE, sentenza 24/1/2012, C-282/10

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Cnce: Durc non autocertificabileIl Ministero del Lavoro conferma la specialità della normativa sul DURC e la non applicabilità allo stesso delle autocertificazioni previste dalla citata legge. Ministero del Lavoro, nota 16/1/2012

IMPRESA

In GU il Decreto SemplificazioniApproda in Gazzetta Ufficiale il dl 9 febbraio 2012 , n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo pubblicato in GU contiene, rispetto a quello “ufficioso” circolato in questi giorni, alcune piccole, ma significative modifiche.D.L. 9/2/2012, n. 5 (G.U. 9/2/2012, n. 33, S.O. n. 27)

Proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione della PECIl Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga al 30 giugno 2012 per il termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di Commercio. L’adempimento trova quindi una ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nella circolare n. 224402 del 2011, aveva indicato l’opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l’adempimento tardivo. D.L. 9/2/2012, n. 5 (G.U. 9/2/2012, n. 33, S.O. n. 27)

Iscrizione al registro delle imprese e REA, revisione della modulisticaE’ stata pubblicata in G.U. la Circolare n. 3649 del 18 gennaio del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2011Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 18/1/2012 , n. 3649 (G.U. 8/2/2012 , n. 32)

Imprese finanziarie, divieto di cumulo degli incarichiCon la Circolare n. 2 del 2012, Assonime analizza l’articolo 36 del decreto Monti che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto del cumulo degli incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese e gruppi di imprese nel settore finanziario.Assonime, circolare 8/2/2012, n. 2

Assegnazione di azione proprie assimilata all'aumento gratuito di capitaleL’assegnazione delle azioni proprie è assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. E’ questa la sintesi della risoluzione n. 12/E del 7 febbraio scorso che l’Agenzia delle entrate ha emanato in risposta ad un interpello di una società, posizione che è in linea con quanto già a suo tempo chiarito con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011.Agenzia delle Entrate, risoluzione 7/2/2012, n. 12/E

TREM bond, definite le regole per emissione, controllo e monitoraggio Il D.M. 1 dicembre 2011 pubblicato in G.U. lo scorso 3 febbraio ha disciplinato il processo di emissione, controllo e monitoraggio dei c.d. “TREM bond”. Gli enti creditizi possono quindi procedere all’emissione di tali titoli. Sarebbero tuttavia auspicabili dei chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria per meglio circostanziare i requisiti necessari a beneficiare del trattamento fiscale agevolato che caratterizza gli interessi relativi ai TREM bond.Decrero 1/12/2011 (G.U. 3/2/2012, n. 28)

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Cancellazione retroattiva dal registro delle impreseIl Parere del 3 gennaio 2012, fornito alla Camera valdostana, chiarisce le modalità di cancellazione dal Registro delle Imprese nel caso di iscrizione erronea.Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 3/2/2012, n. 24610

No a nuovi colpi di mano sui collegi sindacali Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esprime la propria soddisfazione per gli esiti della discussione svoltasi ieri in Senato sugli emendamenti in materia di collegio sindacale, nell’ambito dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 212/2011.CNDCEC, comunicato stampa 2/2/2012

Anche i componenti del CDA senza delega possono essere condannati per bancarotta La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3708 del 30 gennaio 2012 ha affermato un principio che si ritiene utile analizzare: anche i consiglieri senza delega di un consiglio di amministrazione rischiano una condanna per bancarotta, in caso di fallimento della società, se - a fronte di un comportamento “distrattivo” sui beni aziendali e su decisioni societarie da parte dell’amministratore - non prendono provvedimenti.Cassazione penale, sez V, sentenza 30/1/2012, n. 3708

Flussi occupazionali nelle grandi impreseL’Istat ha appena pubblicato i dati relativi ai flussi occupazionali nelle grandi imprese.Istat, 30/1/2012

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SCADENZARIO MARZO 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Giovedì 1

Comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari Scadenza prorogata ex comunicato stampa 31 gennaio 2012 dell'Agenzia delle EntrateI soggetti interessati o responsabili della conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali devono, entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere la validità dei documenti informatici, trasmettere alle competenti Agenzie fiscali: l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione; la relativa sottoscrizione elettronica; la marca temporale.

Comunicazione sostituiva operazioni rilevanti ai fini IVA Scadenza prorogata ex Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2011Termine di comunicazione sostitutiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa al 2010.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestraleI contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo): la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Giovedì 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviTermine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Denuncia infortuni settore estrattivoDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

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Venerdì 16

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo.È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Inail - Denuncia delle retribuzioniTrasmissione all'Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno precedente

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione e versamento IVA annuale Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un'imposta dovuta per l'anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, devono effettuare il versamento dell'imposta a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile Versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Operazioni di conguaglioVersamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioniII soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.

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Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps operai agricoliVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato dal 16 alla fine del mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimentoVersamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento relativa al 2012.

Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavalloVersamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° ottobre 2010 ¿ 30 settembre 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 16 aprile 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

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Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Lunedì 19

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Martedì 20

Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Imballaggi - Denuncia mensileDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Lunedì 26

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’oraio di lavoro

Venerdì 30

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e

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gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo): la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Sabato 31

Termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personaliSono tenuti all'adempimento i soggetti che effettuano il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, sia con strumenti elettronici che cartacei. Il Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) dispone le "misure minime" da osservare per la protezione dei dati personali le cui modalità di applicazione sulla base di alcune prescrizioni di ordine generale (artt. 33-35 del Codice della Privacy), sono indicate analiticamente nelle regole incluse nell'allegato B del Codice stesso. Le misure minime sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici.

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Certificati verdiTrasmissione dei certificati verdi relativi all'anno precedente

Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax Termine per effettuare l'opzione per il periodo d'imposta 2012 per i soggetti che intendono usufruire della determinazione forfetaria in tema di tonnage tax.

Rata trimestrale emissioniRata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto e conguaglio relativo all'anno precedente

Relazione annuale rifiuti biossido di titanioRelazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti dell'industria del biossido di titanio prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente

Relazione sui quantitativi di zolfo utilizzatoRelazione sui quantitativi e sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante utilizzato nell'anno solare precedente

Sostanze che riducono lo strato di ozonoComunicazione dei dati relativi alle quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate nell'anno solare precedente

DE OPERATIVE

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PROROGA AL 30 GIUGNO 2012 PER LA COMUNICAZIONE DELLA PECEmiliano Ribacchi

Il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga al 30 giugno 2012 per il termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di Commercio. L’adempimento trova quindi una ulteriore proroga dopo i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nella circolare n. 224402 del 2011, aveva indicato l’opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l’adempimento tardivo.

Il D.L. n. 185/2008 ha reso obbligatorio il possesso della Posta Elettronica Certificata (“PEC”) per le Società ed i Professionisti. Il termine per procedere all’adempimento ed alla relativa comunicazione presso la Camera di Commercio competente è stato ulteriormente prorogato dal Decreto Semplificazioni dopo che il termine era stato inizialmente fissato al 29 novembre 2011 dal predetto D.L..

Tenuto conto che, in base ai dati pubblicati, una quota prevalente dei soggetti sottoposti all’adempimento non aveva ancora provveduto, il legislatore, intervenuto da ultimo nel c.d. Decreto Semplificazioni, ha fissato la nuova scadenza al 30 Giugno 2012.

L’adempimento e la relativa scadenza

Il nuovo termine per il deposito della PEC presso il Registro delle Imprese stabilito dal Decreto Semplificazioni (“Decreto”) consentirà alle aziende di gestire l’adempimento entro il (nuovo) termine del 30 giugno 2012. Tale previsione è stata inserita nel Decreto nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso.

Sotto tale profilo, si rileva che il Ministero dello Sviluppo economico aveva in precedenza informato le Camere di Commercio della difficoltà incontrata dai gestori del sistema PEC nel far fronte alle richieste di nuovi indirizzi in prossimità della prima (ed originaria) scadenza prevista per il 29 novembre 2011. Di conseguenza, era stato chiarito che chi non comunicava il proprio indirizzo anche dopo tale scadenza non sarebbe dovuto essere soggetto a sanzione. Per il Ministero, infatti, si trattava di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e transitoria.

In particolare, il Decreto ha previsto che per la comunicazione della PEC, le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del Decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione entro il suindicato termine del 30 giugno 2012. Occorre ricordare che per le società costituite dopo il 29 novembre 2008 era già obbligatorio indicare un indirizzo di PEC in sede di costituzione societaria. Tale obbligo peraltro rimane. È quindi solo per le società iscritte prima di tale data al Registro imprese fatto obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2012, regolarizzando la propria posizione, il nuovo indirizzo di PEC basato su tecnologie certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si era occupato della questione ed aveva pubblicato nel corso del 2011 la circolare n. 224402 in cui si segnalava alla Camera di commercio di non applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto l’adempimento anche se effettuato tardivamente.

La comunicazione della PEC va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè attraverso la procedura di “Comunicazione Unica”, mediante l’indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata). Il professionista incaricato può presentare la comunicazione PEC dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere

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regolarmente iscritto nel relativo Albo, “nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo”.

Si precisa che la prima iscrizione della PEC come le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le società che devono iscrivere la PEC nel registro delle imprese possono procurarsela richiedendola ad uno dei gestori autorizzati. L’elenco può essere consultato all’indirizzo internet «http://www.digitpa.gov.it/pecelencogestori».

Ambito di applicazione

È opportuno segnalare, infine, che attraverso la PEC l’azienda può comunicare, tra gli altri, con: (i) tutti i soggetti che hanno una casella PEC; (ii) la Pubblica Amministrazione; (iii) l’INPS che a richiesta invierà sulla PEC aziendale gli attestati dei certificati di malattia dei dipendenti.

Gli atti interessati alla posta elettronica certificata possono infatti suddividersi nelle seguenti categorie: atti con la pubblica amministrazione, tra cui quella tributaria; atti compiuti nell’ambito di un processo civile, penale, amministrativo o tributario; atti compiuti fra soggetti di diritto privato. La domanda e la consegna, fra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria dello Stato, di attestazioni e certificazioni, nonché l’inoltro di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, possono avvenire per PEC o tramite gli altri servizi telematici predisposti dall’amministrazione finanziaria (art. 38, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010).

L’indicazione della PEC è obbligatoria negli atti d’impugnazione (appello, ricorso per revocazione), e negli atti di costituzione nel relativo giudizio. L’equiparazione della PEC alle notificazioni per mezzo della posta attribuisce al messaggio anche il requisito della «data certa» (art. 2704 cod. civ.: «la data della scrittura privata .. non ... autenticata ... non è certa ... riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui ... si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento»). Peraltro, per effetto delle recenti disposizioni, la mancata indicazione della PEC (e del codice fiscale della parte) comporta l’aumento del contributo unificato di giustizia in misura pari alla metà.

In ambito societario si rammenta che l’art. 2366 del codice civile prevede, per le società non quotate («che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio»), che lo statuto può «consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea». Accanto alla raccomandata postale (ma la spedizione otto giorni prima rischia di pervenire dopo la data dell’assemblea), è ovviamente ammissibile l’uso della PEC. Se lo statuto contiene simile clausola, è anche opportuno che lo stesso faccia carico ai soci di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, da iscrivere nel libro dei soci. La disposizione, valida per la società per azioni, si può applicare alle società a responsabilità limitata, data l’equiparazione della PEC alla notificazione per posta menzionata dall’art. 2479-bis, comma 1, cc., e può essere estesa alle società non commerciali (cooperative e di mutua assicurazione).

Sanzioni

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, l’omissione della comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo della casella PEC è assoggettata a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile, attraverso la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 a € 2.065 prevista, in termini generali, da chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società od in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. Le sanzioni sono state ridotte alla metà dalla L. n. 180/2011 e pertanto la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 103 Euro a € 1.032, con ulteriore riduzione di un terzo laddove la inadempienza fosse corretta entro trenta giorni dopo la scadenza stabilita per legge, ossia, a seguito della pubblicazione del Decreto, successivamente al 30 giugno 2012

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CEDOLARE SECCA, NEL 730 L'OPZIONE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA Paola Mazza

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione degli immobili destinati ad uso abitativo e delle annesse pertinenze è del 21% (ovvero del 19% per i contratti concordati ai sensi della legge n. 431 del 1998). L’imponibile da riportare in dichiarazione dovrà corrispondere con il 100% di quanto percepito annualmente.

Nel predisporre il modello 730/2012, da utilizzare per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate ha inserito i quadri necessari per il riporto dei dati afferenti il nuovo trattamento tributario riservato ad alcune fattispecie di redditi, tra cui quello relativo alla cedolare secca sui redditi derivanti da locazioni immobiliari ad uso abitativo.

Redditi da locazioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze

Il nuovo regime di tassazione dei canoni di locazione immobiliare (riguardante esclusivamente gli immobili ubicati sull’intero territorio nazionale) per finalità abitative e per le relative pertinenze, fino ad un massimo di tre, congiuntamente locate, è stato introdotto dall’art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Esso va applicato a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

Tale regime può essere applicato, come ben chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 (cfr. “Cedolare secca, opzione più facile con le indicazioni delle Entrate”, il Quotidiano IPSOA del 1° giugno 2011), anche per i contratti di locazione aventi durata inferiore ai 30 giorni annui e non assoggettati ad obbligo di registrazione a termine fisso (es. locazioni turistiche o a favore di studenti).

Le aliquote

L’applicazione della cedolare secca sugli affitti si presenta alquanto semplice. Il contribuente, infatti, dovrà riportare in sede di dichiarazione reddituale mediante presentazione del modello 730/2012 quale base imponibile il canone di locazione pari al 100% di quanto riscosso su base annua.

Tale importo sarà assoggettato ad un’aliquota sostitutiva del 21% nel caso di contratti disciplinati dal Codice civile (c.d. canone libero) mentre sconterà l’aliquota agevolata del 19% qualora l’immobile sia stato concesso in locazione a canone concordato (c.d. concertato) ex art. 2, comma 3, art. 5, comma 2, e art. 8 della legge n. 431/1998.

Nota bene

Applicando tale regime tributario sostitutivo non si ha diritto, però, alla deduzione forfetaria del 15% prevista ordinariamente per i canoni di locazione, né a quella del 25% per i fabbricati situati a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né all'ulteriore riduzione del 30% per gli immobili siti nei comuni ad alta densità abitativa.

Comunicazione di adesione al regime sostitutivo

La fruizione della tassazione prevista per la cedolare secca sugli affitti prevede la preventiva comunicazione da parte del locatore al conduttore (a mezzo raccomandata) dell’avvenuta opzione per il regime sostitutivo ciò in quanto l’adesione a tale regime tributario prevede la contestuale rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone (a qualsiasi titolo).

I proprietari degli immobili (o i soggetti che esercitano sugli stessi un diritto reale) possono esprimere la scelta per il regime sostitutivo in due modi:

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a mezzo modello SIRIA per i contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69);

a mezzo di opzione in sede di dichiarazione dei redditi (valida anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione).

La seconda modalità è stata prevista espressamente per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

I contribuenti interessati al regime sostitutivo devono, comunque, curare che - nel caso di opzione in sede di dichiarazione - la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata sia avvenuta entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non era dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione del Quadro B

Restano sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno le indicazioni da riportare nella Sezione I del quadro B del nuovo modello 730, in particolare quelle relative ai righi da B1 a B10.

In ogni caso risulta interessante osservare che, in relazione ai beni immobili per i quali si desidera applicare la cedolare secca, occorre segnalarne la relativa opzione barrando la casella di colonna 11 (denominata, appunto, cedolare secca) presente nella sezione I del quadro B a margine del rigo recante i dati del relativo immobile.

La casella va barrata sia che l’opzione venga esercitata in sede di registrazione del contratto con SIRIA o con il modello 69 che in sede di dichiarazione.

I contribuenti che optano per l’applicazione della cedolare secca dovranno provvedere a compilare nella successiva sezione II le colonne utili all’individuazione dell’immobile assoggettato a tassazione sostitutiva, quelle per l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto (o, alternativamente, a contrassegnare quella relativa ai contratti non registrati di durata non superiore a 30 giorni).

In particolare al fine dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli immobili è necessario indicare il numero del corrispondente rigo riportato nella Sezione I del quadro B, nella Sezione II dello stesso quadro, compilando opportunamente la colonna 1 dei righi da B11 a B14.

Per segnalare il tipo di tassazione da applicare all’imponibile derivante da locazione dovrà essere riportato nella Sezione I del quadro B, alla colonna 5 (denominata codice canone) il codice 3, mentre in colonna 6 dovrà essere indicato il valore del canone fruito nella misura del 100%.

Come nel caso di tassazione ordinaria dei canoni di locazione, dovrà tenersi conto che: se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno, va indicato il canone in proporzione al

periodo di possesso; in caso di comproprietà, il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso;

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se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota, il contribuente interessato deve indicare soltanto il proprio reddito derivante dalla locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice 5.

In ipotesi di utilizzo di più modelli sarà necessario riportare nella colonna 2 dei righi da B11 a B14 anche il numero del modello di riferimento in cui è indicato l’immobile.

Nella sola ipotesi in cui il contratto di locazione non abbia avuto una durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno va barrata la colonna 7 della Sezione II del quadro B.

Al fine dell’applicazione della cedolare secca i contribuenti dovranno tenere conto che: deve trattarsi di immobili riportati in catasto con le categorie da A1 a A11, con la sola esclusione di

quelle classificate come uffici (A10); possono aderirvi solo le persone fisiche (ne sono esclusi lavoratori autonomi e imprese); in caso di comproprietà (o esercizio condiviso di diritto reale) l’opzione è personale e può essere

esercitata disgiuntamente (pro quota) da ciascun titolare del relativo diritto; l’opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata, restandone esclusi gli altri

eventuali cointestatari del bene; ne sono esclusi gli immobili che sono di proprietà condominiale, ancorché adibiti ad abitazione.

Esempio

I signori Rossi e Bianchi sono proprietari - ciascuno per una quota pari al 50% - di un immobile situato in un comune ad alta densità abitativa, locato a scopo abitativo per l’intero anno. Il canone pattuito con le modalità concordatarie fissate dalla legge n. 431/1998 è pari a 10.000 euro annui.

Il Signor Bianchi decide di optare per il regime della cedolare secca fornendone formale comunicazione a mezzo lettera raccomandata al conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione, non essendo stato obbligato al versamento di acconti nel precedente anno.

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In sede di compilazione del modello 730/2012 il Signor Bianchi dovrà riportare la quota di canone di propria spettanza (5.000 euro) nel rigo utile della Sezione I del quadro B, indicando il codice 3 in colonna 5 e barrando la colonna 11 per segnalare l’opzione per il regime sostitutivo.

Lo stesso dovrà curare, inoltre, di annotare gli estremi corrispondenti a detto rigo della Sezione I, ad esempio B1, trascrivendoli nella colonna 1 della successiva Sezione II ed annotando in corrispondenza di quest’ultimo gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Il Signor Rossi per la sua quota di proprietà dell’immobile non avendo optato per la cedolare secca sarà tenuto al versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione (unitamente al conduttore), calcolata nella prevista misura del 2% limitatamente al 50% del canone imputabile al medesimo e, cioè, su 5.000 euro (= 10.000 x 50%).

Inoltre, il Signor Rossi dovrà riportare nella propria dichiarazione reddituale 730/2012 la quota di canone di propria spettanza fruendo dell’abbattimento del 15% nonché - essendo l’immobile situato in un comune ad alta densità abitativa - dell’ulteriore maggiorazione del 30% prevista dalla legge n. 481/1998 restando tale imponibile assoggettato alla relativa aliquota marginale.

OMISSIONE O REGISTRAZIONE INFEDELE, CON IL LUL SANZIONI DIFFERENZIATEAlfredo Casotti, Maria Rosa Gheido - Consulenti del lavoro

ll decreto ''semplificazioni'' licenziato dal Consiglio dei Ministri puntualizza la differenza fra omissione e registrazione infedele, con riferimento alla tenuta del libro unico del lavoro (LUL).

Con l’aggiunta di un secondo periodo al comma 7 dell’articolo 39 del D.L. n.112 del 2008 viene precisato che, ai fini sanzionatori, si intende: omessa registrazione, il complesso delle scritture omesse e non ciascun singolo dato di cui manchi la

registrazione;

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infedele registrazione, la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate

E’ pertanto formalizzato quanto già indicato dal Ministero del lavoro in via interpretativa.

Con la risposta ad interpello n.47 del 13 dicembre 2011 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha ritenuto che l’infedeltà delle scritturazioni debba essere riferita alla “realtà di fatto”e cioè alla necessaria corrispondenza fra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal LUL.

Secondo il Ministero del Lavoro, pertanto, l’infedele registrazione si configura “ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico”.

Quanto all’omessa registrazione dei dati, già il vademecum redatto dal Ministero del Lavoro il 5 dicembre 2008 specifica che il concetto di omissione “è riferibile alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione”.

I commi 1 e 2 del richiamato articolo 39 stabiliscono l’obbligo, del datore di lavoro privato e con la sola esclusione del lavoro domestico, di iscrivere nel libro unico del lavoro tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (temine fissato dall’art.40 del D.L.201/2011) nel LUL devono essere indicati i dati relativi a: erogazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di

rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;

calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.

Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Il primo periodo del comma 7 dello stesso articolo 39 stabilisce che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui sopra - che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali- è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro.

A questa previsione si aggiunge, ora, un secondo periodo che differenzia i concetti di omissione o infedeltà, ai fini dell’applicazione delle richiamate sanzioni.

PIÙ FACILE OTTENERE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO D’IMPRESAGiuseppe Molinaro

Il pacchetto semplificazione e sviluppo per la crescita contiene interventi che mirano ad alleggerire i costi burocratici per le imprese, incidendo sui procedimenti autorizzativi per l’esercizio delle attività economiche e sui controlli dell’attività d’impresa; controlli che devono essere ispirati a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli stessi e degli adempimenti burocratici e di coordinamento dell’azione dei controlli svolta dalle Pubbliche amministrazioni.

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Con un ideale collegamento con le previsioni contenute nell’art. 1 del decreto “cresci Italia”, anche il decreto “semplifica Italia” introduce delle norme, invero programmatiche, per favorire la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’esercizio delle attività economiche e sui controlli dell’attività d’impresa.

In particolare - in base all’art. 12 del provvedimento - le Regioni, i Comuni, le Camere di Commercio e le altre amministrazioni competenti nonché le associazioni di categoria interessate possono stipulare delle convenzioni finalizzate ad attivare dei percorsi sperimentali, al momento non meglio delineati e che necessitano di una normativa di attuazione, volti alla “semplificazione amministrativa” per gli impianti produttivi e per le iniziative e le attività delle imprese sul territorio di riferimento degli Organismi pubblici e privati convenzionati, “in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria”.

Tali accordi possono essere conclusi su proposta congiunta del ministro della pubblica amministrazione e del ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali.

La novella disposizione, che vuole creare delle misure agevolative di “sburocratizzazione” a livello territoriale, ricorda per taluni aspetti la previsione dell’art. 43 del D.L. n. 78/1010 che disciplinava le c.d. “zone a burocrazia zero” (ZBZ) da istituire nel “Meridione d’Italia” (tale norma poi venne dichiarata parzialmente illegittima dalla Consulta, con sentenza n. 232/2011).

In quell’occasione, l’intento del Governo era quello di creare delle zone prive di vincoli burocratici nel Sud Italia, al fine di rilanciare l’economia, incentivando le nuove iniziative produttive, in relazione a quartieri ed aree urbane caratterizzate da problemi socio-economici e occupazionali, ovvero con potenzialità di sviluppo inespresse.

Le ZBZ in questione – la cui disciplina è stata poi riproposta con talune varianti nell’art. 3 del D.L. n. 70/2011 – altro non erano che le eredi delle (mai decollate, per quanto risulta) c.d. “zone franche urbane” (ZFU), vale a dire quelle aree infra-comunali dalla dimensione minima prestabilita ove si possono concentrare programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole imprese. (cfr http://www.dps.tesoro.it/zone_franche_urbane/ZFU_cosa_sono.asp).

L’auspicio è che la novella disposizione abbia migliore fortuna applicativa di quelle che disciplinavano le ZBZ e la ZFU. La competenza legislativa nella materia in commento è affidata alle regioni, ma a tale fine, il Governo, le stesse regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano promuovono, anche sulla base delle iniziative sperimentali statali, degli accordi o delle intese volti al perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa in materia nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Dall’ambito oggettivo di applicazione delle normativa sono esclusi ex lege:

a) i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;

b) i procedimenti di competenza dell’Amministrazione finanziaria (il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Agenzie fiscali, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e la Guardia di finanza).

Con l’art. 14 del decreto “semplifica Italia”, invece, il legislatore afferma il principio in virtù del quale i controlli sulle imprese devono essere ispirati a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli stessi, di proporzionalità degli adempimenti burocratici e di coordinamento dell’azione dei controlli svolta dalle Pubbliche amministrazioni.

Queste ultime devono pubblicare sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui soggiacciono le imprese in relazione alla dimensione ed al settore di attività, indicando i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli stessi. In altri termini, la Pubblica amministrazione deve dichiarare in anticipo

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quali sono le “regole del gioco” da applicare nell’esecuzione dei controlli. Al riguardo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti finalizzati a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, assumendo a base i seguenti criteri di base:

a) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti burocratici al rischio inerente l’attività oggetto di controllo, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) l’eliminazione di attività di controllo superflue rispetto alla necessità di tutela degli interessi pubblici;

c) il coordinamento e la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché per arrecare il minore intralcio all’attività controllata (a tale fine, occorre definire la frequenza dei controlli tenendo conto degli esiti delle verifiche già effettuate);

d) la collaborazione con i soggetti controllati, per evitare rischi ed irregolarità;

e) l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

f) la soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazioni ISO o equivalenti. Si sottolinea che le previsioni in esame non si applicano ai controlli di natura fiscale, per i quali continuano a rilevare le disposizioni di semplificazione fiscale contenute nell’art. 7 del D.L. n. 70/2011.

L’art. 13 del decreto “semplifica Italia” apporta altresì alcune variazioni al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza a favore delle imprese soggette ad autorizzazioni di polizia; tra queste:

a) in generale, se non altrimenti previsto, le autorizzazioni di polizia (le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni) hanno la durata di un tre anni (e non più di uno);

b) le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano due anni dalla data di rilascio (e non più fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio);

c) nel caso di attività soggetta a licenza, qualora l’esercizio risulti chiuso per un tempo superiore ai 30 giorni (non più 8), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

d) le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi sono soggette alla licenza del Questore, che abilità all’esercizio dell’attività senza limiti territoriali.

MATERNITÀ, STRANIERI E PRESTAZIONI INPS: IN ARRIVO LE SEMPLIFICAZIONID. Morena Massaini

Alcune disposizioni del Decreto Semplificazione interessano in modo particolare l’area lavoro: novità per il riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria anticipata, misure concernenti i pagamenti e le prestazioni INPS nonché scambio di dati tra enti, assunzione di lavoratori extracomunitari.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 il decreto legge n. 5 che il Governo ha licenziato tenuto conto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese. In particolare agli articoli 15, 16 e 17 sono contenute prescrizioni che riguardano i rapporti di lavoro e l’Inps.

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Astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice in gravidanza (art. 15)

Il decreto legge n. 5 interviene sull’art. 17 del D.lgs. n. 151 del 2011, modificandolo in parte, prevedendo che con decorrenza dall’1.4.2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità sia ripartita tra ASL e Direzione Territoriale del Lavoro.

Sarà dunque l’ASL a rilasciare l’autorizzazione per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Compete invece alla Direzione territoriale del lavoro (già Direzione Provinciale del lavoro) il rilascio dell’autorizzazione qualora sussistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, a norma di quanto previsto dagli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi).

Misure concernenti i pagamenti in favore dell’INPS e verifiche sulle prestazioni sociali (art. 16)

Complesso e articolato l’articolo 16 del decreto che con decorrenza dal 1° maggio 2012 prevede l’utilizzo esclusivo di strumenti elettronici, bancari o postali (comprese le carte di credito prepagate di pagamento e carte previste dall’art. 4 della legge n. 122 del 2010 e cioè carte elettroniche istituzionali) per l’effettuazione di qualsiasi pagamento. Inoltre, il medesimo articolo prevede, al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati – in via telematica e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato -volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

Gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Queste comunicazioni, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Le informazioni raccolte sono utilizzate e scambiate per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, affinché sia alimentato il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Inoltre, sempre per le medesime finalità descritte unitamente alla possibilità di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e allo scopo di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni raccolte sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS.

Le informazioni vengono poi condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dicastero della salute e con le regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. Sarà un Decreto ministeriale a disciplinare le modalita' di attuazione di quanto descritto.

Riduzione oneri amministrativi connessi all’assunzione di stranieri (art. 17)

Il decreto legge intende favorire la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari.

Si prevede che la comunicazione obbligatoria (COB) assolva, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. Inoltre, modificando l’art. 24 del Decreto legislativo n. 286 del

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1998, qualora lo sportello unico per l'immigrazione (SUI), decorsi venti giorni dalla richiesta di assunzione dello straniero, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Inoltre, sempre all’art. 24, si prevede che fermo restando il limite di nove mesi della durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale, la stessa si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Sono previste anche integrazioni agli articoli 38 e 38 bis del D.P.R. n. 394 del 1999 (regolamento recante norme di attuazione al decreto del 1998, n. 286): l’autorizzazione al lavoro stagionale, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi già previsti per legge, può essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.

In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di legge, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. Inoltre, la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

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FOCUS

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO: RILEVAZIONI CONTABILI Federico Gavioli

La voce A.IX del patrimonio netto accoglie il risultato netto, positivo o negativo, del periodo risultante dal conto economico civilistico.

La destinazione del risultato dell’esercizio è decisa dall’assemblea ordinaria dei soci che delibera sull’approvazione del bilancio, la quale tuttavia deve tenere conto degli eventuali vincoli che dipendono da:

a) norme di legge;

b) disposizioni statutarie;

c) precedenti obblighi assunti dall’assemblea medesima.

Nella voce A.IX – Utile (perdita) di esercizio - converge il risultato economico di esercizio. Tale risultato coincide in linea generale con quella della voce n.23 “Utile (perdita) di esercizio” del conto economico civilistico.

Il risultato di esercizio può essere: positivo se i ricavi siano superiori ai costi (utile); negativo se i ricavi siano maggiori dei ricavi (perdita).

Le partecipazioni agli utili

Secondo il principio contabile OIC n. 28 le partecipazioni agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori sono regolate:

a) dagli artt. 2340 e 2341 c.c., dove si stabilisce che l'atto costitutivo può riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili, comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione;

b) dall'art. 2389 c.c., in base al quale le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea;

c) dall'art. 2432 c.c., che stabilisce che le quote di partecipazione da destinarsi ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori vanno computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale.

La partecipazione agli utili eventualmente spettante ai dipendenti deve essere determinata, ai sensi dell'art. 2102 c.c., in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. L'art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendente, attraverso l'attribuzione totalmente o parzialmente gratuita agli stessi di speciali categorie di azioni, previo aumento, di pari importo, del capitale sociale.

La distribuzione dell'utile ai soci è deliberata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2433 c.c. (comma 1). Lo stesso articolo (comma 3) vieta la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Le rilevazioni contabili

La rilevazione contabile dell’utile di esercizio è la seguente:

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Conto economico xxxx

SP A IX Utile di esercizio xxxx

Rilevazione del risultato economico di esercizio

In caso di perdita la rilevazione sarà la seguente:

SP (-) A IX Perdita di esercizio xxxx

Conto economico xxxx

Rilevazione del risultato economico di esercizio

Vediamo di analizzare la rilevazione contabile della distribuzione di dividendi ad azionisti soggetti alla ritenuto di acconto.

Si supponga che una spa non quotata in borsa ha conseguito un utile di esercizio e dopo aver accantonato una quota minima a riserva legale, distribuisce il resto ai soci operando la ritenuta di acconto; la rilevazione contabile sarà la seguente:

SP A IX Utile d’esercizio xxxx

SP A IV Riserva legale xxxx

SP D 12 Erario c/ritenute su dividendi xx

SP D 14 Soci c/dividendi xx

Destinazione utile di esercizio

Ipotizziamo, infine, il trattamento delle perdite di esercizio con uso di riserve: una società per azioni ha chiuso l’esercizio con una perdita di 30.000 euro ; l’assemblea delibera di coprire tale perdita con utilizzo di riserve facoltative per 25.000 euro e della riserva legale per la quota restante.

SP A VII Riserve facoltative 25.000

SP A IV Riserva legale 5.000

SP (-) A IX Perdita di esercizio 30.000

Copertura delle perdite con uso di riserva straordinaria e legale

In ipotesi di copertura delle perdita con rinuncia di credito da parte dei soci la scrittura contabile sarà la seguente:

SP D 3 Debiti v/soci per finanziamenti 20.000

SP (-) A IX Perdita di esercizio 20.000

Copertura delle perdite con rinuncia dei crediti da parte dei soci

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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