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Settembre 2015 1 Voluntary Disclosure. Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali.

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Settembre 2015 1

Voluntary Disclosure.

Rimpatrio giuridico di attività

finanziarie e patrimoniali.

Settembre 2015 2

Attività estere: dove tenerle

Le attività finanziarie o patrimoniali oggetto di voluntary disclosure, potranno:

A) essere trasferite nel «Paese d’origine» ovvero nello Stato presso il quale ha la

residenza il contribuente (per es. l’Italia)

B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano.

In tal caso, a seconda dell’inclusione o meno dello Stato ospitante in

determinate liste, verranno determinate le relative sanzioni (maggiori se le

attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo, minori se le

attività verranno affidate in amministrazione a fiduciaria italiana perché sulle

stesse faccia da sostituto d’imposta).

Settembre 2015 3

Trasferimento delle attività in Italia

Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe conto/deposito/gestione presso

banca/intermediario italiano che, come in un normale rapporto bancario/finanziario,

effettuata l’adeguata verifica antiriciclaggio (presumibilmente di tipo rafforzato

trattandosi di attività provenienti da un Paese estero), effettuerebbe l’attività di

sostituto d’imposta.

L’intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi, trovare

giustificazione in motivi di riservatezza.

Settembre 2015 4

Mantenimento all’estero: come?

Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni:

1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013 nonché circolare 31/E del 28 agosto 2015)

2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da sostituto d’imposta a partire dalla data di perfezionamento del rimpatrio giuridico nei termini e con le modalità previste dal contratto fiduciario e dalla normativa (cfr. circolari Agenzia Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, 27/E del 16 luglio 2015, 30/E dell’11 agosto 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015 nonchè circolare Assofiduciaria del 7 settembre 2015).

Settembre 2015 5

Mantenimento all’estero: come?

Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all’estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di:

1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario con intestazione. Tale soluzione configura il rimpatrio giuridico che si perfeziona, ai fini dell’ottenimento di uno sconto maggiore sulle sanzioni da mancata compilazione di RW, con il trasferimento dei beni oggetto di emersione alla fiduciaria (cfr. anche circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 28 agosto 2015),

2) affidare le attività, in specie patrimoniali (immobili, partecipazioni, opere d’arte, ecc.), alla fiduciaria conferendole incarico di mera amministrazione. Tale soluzione si prospetta particolarmente conveniente nel caso in cui il bene oggetto di emersione è un immobile localizzato in Stati non collaborativi (cfr. circolare agenzia Entrate n. 30/E dell’11 agosto 2015).

Settembre 2015 6

Mandato di amministrazione con intestazione

Oggetto del mandato fiduciario con intestazione:

- Conto corrente

- Deposito titoli

- Gestione patrimoniale

- Polizza assicurativa

Principali fasi nelle quali si articola l’apertura del mandato fiduciario:

- incontro, in Italia o all’estero, con potenziale cliente (e/o suo professionista e/o referente bancario, italiano o estero) e raccolta di informazioni e dati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio (vedasi in tal senso il nuovo provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e la relativa circolare Assofiduciaria COM_2013_097). Nell’ambito dell’operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà anche evidenza dell’incarico che il cliente ha sottoscritto con professionista per aderire alla procedura di voluntary disclosure (vedasi iter operativo interno per apertura mandati VD)

- verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche world check, compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa e google, come da nota operativa interna del 23 dicembre 2014).

Settembre 2015 7

Mandato di amministrazione con intestazione

- incontro con cliente, presso sede fiduciaria o presso altro luogo

concordato con cliente o con sua banca, per sottoscrizione del mandato fiduciario (anche con firma digitale, avendo Unione Fiduciaria ricevuto apposita abilitazione quale Operatore di Registrazione ai sensi del d.lgs. 82/2005 e del DPCM del 22 febbraio 2013)

- apertura di conto/rapporto bancario/finanziario intestato alla Fiduciaria ovvero sottoscrizione di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome fiduciante/titolare effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla banca)

- trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto della fiduciaria

Settembre 2015 8

Mandato di amministrazione con intestazione

La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille. Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente.

Settembre 2015 9

Mandato di amministrazione con intestazione

La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella misura del 2 per mille. Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente.

Settembre 2015 10

Mandato di amministrazione con intestazione

Consente al contribuente di pagare le sanzioni per mancata compilazione RW nella misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario con conferimento alla fiduciaria dell’incarico di sostituto d’imposta realizza un rimpatrio (giuridico) delle attività estere con conseguente applicazione della riduzione delle sanzioni sino alla metà (se le attività rimangono all’estero senza intestazione alla fiduciaria le sanzioni vengono ridotte solo di un quarto). Consente alla banca ed al gestore estero di continuare a mantenere ed a gestire le masse riferibili ai clienti italiani. Evita al contribuente italiano di dover esporre le attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi: le imposte dovute saranno pagate direttamente dalla fiduciaria che fungerà da sostituto d’imposta.

Settembre 2015 11

Mandato di amministrazione con intestazione

ITER

Colloquio con professionista e/o con banca e/o con fiduciaria

Incarico a professionista avente ad oggetto la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria

Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con iPad) di mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, vedasi provvedimento MEF del 12 gennaio 2015 e nota-circolare interna di Unione Fiduciaria del 23 dicembre 2014) e conseguente intestazione alla fiduciaria delle attività (apertura

c/c, gestione, polizza, ecc.)

Presentazione richiesta di accesso a procedura di voluntary disclosure

Definizione procedura con Agenzia Entrate e successivo versamento imposte, sanzioni e interessi (eventualmente con incarico alla fiduciaria). I beni disclosati e già intestati alla

fiduciaria (cosa necessaria per perfezionare il rimpatrio giuridico ed ottenere sconti massimi su sanzioni) potranno essere oggetto di operatività fiduciaria limitata.

L’operatività sul rapporto fiduciario e sui relativi beni oggetto del mandato sarà ordinaria solo al perfezionamento della procedura di VD (pagamento F24)

Settembre 2015 12

Mandato di amministrazione senza intestazione

Mandato avente ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi ad un rapporto giuridicamente rilevante depositato presso la società fiduciaria.

Alla società fiduciaria viene conferito mandato di amministrare tale rapporto, da un lato compiendo tutti gli atti giuridici inerenti a tale incarico e, dall'altro, impegnandosi, attraverso la canalizzazione degli eventuali flussi reddituali, "ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria .”

Il bene (immobile, quote di SCI, altri beni patrimoniali) rimane nella proprietà e titolarità esclusiva del contribuente. Le conseguenze fiscali del possesso di tale bene si realizzano direttamente in capo al contribuente stesso. Il fatto che eventuali flussi finanziari derivanti dal rapporto o dal bene risultino canalizzati attraverso la società fiduciaria, (che assume i relativi obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria e gli eventuali obblighi di ritenuta,) consente l’esonero del contribuente dall’obbligo dell’ indicazioni nel modulo RW delle consistenze estere e dei redditi prodotti all'estero.

Mantenimento all’estero: come?

Settembre 2015 13

Mandato di amministrazione senza intestazione

Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schema

contrattuale previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23

novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, in

specie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell’Agenzia

delle Entrate 61/E del 31 maggio 2011.

Tale tipologia di mandato trova il suo utilizzo principalmente per le

operazioni di voluntary disclosure riguardante immobili, quote

societarie, crediti.

Settembre 2015 14

I VANTAGGI ECONOMICI NELL’UTILIZZO DEL RIMPATRIO GIURIDICO

I VANTAGGI ECONOMICI NELL’UTILIZZO DEL RIMPATRIO GIURIDICO MEDIANTE UTILIZZO DEL

MANDATO FIDUCIARIO SENZA INTESTAZIONE PER IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO

Regime sanzionatorio – Benefici accordati

Monitoraggio fiscale (mod. RW)

(in questa presentazione non saranno trattati i benefici relativi ai redditi prodotti)

.

Settembre 2015 15

V.D. riepilogo delle sanzioni quadro RW e IMMOBILI

Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività

Paese/Importo Anni da regolarizzare: 2004-2013

Andorra

Periodo Sanzione Riduzion

e del

25%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenza Per Anno Totale

2.000.000,00 Dal 2004 al 2007 5% 3,75% 1,25% 25.000,00 100.000,00

Dal 2008 al 2013 6% 4,50% 1,50% 30.000,00 180.000,00

280.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

Andorra Anni da regolarizzare: 2004-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenza Per Anno Totale

Dal 2004 al 2007 5% 2,50% 0,83% 16.666,67 66.666,67

Dal 2008 al 2013 6% 3,00% 1,00% 20.000,00 120.000,00

186.666,67

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività

Svizzera Anni da regolarizzare: 2004-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

25%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2004 al 2007 5% 2,50% 0,83% 16.666,67 66.666,67

Dal 2009 al 2013 3% 2,25% 0,75% 15.000,00 75.000,00

141.666,67

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

Svizzera Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Settembre 2015 16

V.D. riepilogo delle sanzioni quadro RW

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - SENZA RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

USA Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

50%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attivitàUSA Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (UE) - Con o senza RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO delle attività

Francia Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Settembre 2015 17

I VANTAGGI ECONOMICI NELL’UTILIZZO DEL RIMPATRIO GIURIDICO

MANDATO FIDUCIARIO SENZA INTESTAZIONE

IMMOBILI

.

Settembre 2015 18

Immobili posseduti in Paesi Black list

La emersione degli immobili posseduti in Paesi Black list con o senza accordo.

Al fine di ottenere la riduzione massima delle sanzioni nella

misura massima prevista dalla legge nonché la

sterilizzazione del raddoppio dei termini ai fini delle imposte

sui redditi e delle sanzioni sul monitoraggio fiscale l'agenzia

Delle Entrate afferma essere necessario il rimpatrio

giuridico del bene immobile. (Circ. ADE n. 30/e del 11

agosto 2015)

Settembre 2015 19

UNIONE FIDUCIARIA

I MANDATI SENZA INTESTAZIONE

Settembre 2015 20

I MANDATI FIDUCIARI SENZA INTESTAZIONE

Unione Fiduciaria ha predisposto i modelli contrattuali utilizzando le

clausole generali suggerite da Assofiduciaria.

Due tipologie di mandato fiduciario senza intestazione:

SIIM = senza intestazione immobili (per gli immobili detenuti

direttamente)

SIPS = senza intestazione partecipazioni societarie (per quote, azioni

e crediti di partecipazioni societarie estere)

Settembre 2015 21

Tipo mandato SIIM (immobili) - Tariffario

Settembre 2015 22

Tipo mandato SIIM adempimenti

- l’apertura del rapporto continuativo entrerà in AUI

- il rapporto continuativo sarà oggetto di comunicazione all’Anagrafe

dei rapporti

- si applicano le norme sul monitoraggio sia esterno che interno

(modello 770 dei sostituti d’imposta)

- la contabilizzazione dei beni immobiliari sarà effettuata nei conti

d’ordine della società

- al cliente verrà inviata sia la conferma del mandato che la situazione

patrimoniale

- si applica l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)

Settembre 2015 23

Tipo mandato SIIM - IVIE

Persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.

Applicazione dell’IVIE : imposta sul valore degli immobili all’estero ( 0,76%) è

la tassa prevista dall’Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni che ha di fatto istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di

proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le

stesse siano titolari di diritti reali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di immobili per i quali sia stato stipulato

un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve

applicare e versare (tramite modello F24) l’imposta dovuta dal contribuente,

ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.

Settembre 2015 24

Tipo mandato SIPS

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Settembre 2015 25

Tipo mandato SIPS (partecipazioni) - Tariffario

Settembre 2015 26

Tipo mandato SIPS (partecipazioni) - Tariffario

Settembre 2015 27

Tipo mandato SIPS adempimenti

- l’apertura del rapporto continuativo entrerà in AUI

- il rapporto continuativo sarà oggetto di comunicazione all’Anagrafe

dei rapporti

- si applicano le norme sul monitoraggio sia esterno che interno

(modello 770 dei sostituti d’imposta)

- la contabilizzazione dei beni patrimoniali sarà effettuata nei conti

d’ordine della società

- al cliente verrà inviata sia la conferma del mandato che la situazione

patrimoniale

- si applica l’imposta di bollo ordinaria e tutte le altre imposte al

ricorrere del presupposto.

Settembre 2015 28

Tipo mandato SIPS – (partecipazioni societarie) - esoneri

Attività che non hanno prodotto redditi

Per le attività che non hanno prodotto redditi, la questione è risolta dalla stessa

circolare 19/E del 2014 secondo cui per le attività finanziarie e patrimoniali che

nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete

sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario

residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito)

che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il

disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale

affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW

evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono

infruttifere.

Settembre 2015 29

Tipo mandato SIPS – (partecipazioni societarie) - esoneri

cessione di partecipazioni qualificate (esempio)

- La circolare 19/E del 2014 afferma che tali attività sono esenti da quadro RW a condizione che

siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente deve in ogni caso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del 770, quadro

SO .

- In mancanza di tale rapporto con l’intermediario - che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo - il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW.

- Rimane fermo che il contribuente sarà oggetto di segnalazione a l’Amministrazione finanziaria all’atto della chiusura dei predetti rapporti e, comunque, nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari residenti.

Settembre 2015 30

Riferimenti

Uffici di Milano: 02-72422.1

[email protected]

Uffici di Roma: 06-420338.1

[email protected]

Fabrizio Vedana , Vice Direttore Generale

02-72422.1

[email protected]

www.unionefiduciaria.it