tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il novellato quadro normativo di riferimento. articolo 300 “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ” D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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Il novellato quadro normativo
di riferimento
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articolo 300
“Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 ”
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”
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articolo 25-septies
“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
D. Lgs. 231/2001“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300”
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L’articolo 25-septies, d.lgs. 231/2001,
nei suoi tre commi, richiama:
1. l’articolo 589 c.p., per l’omicidio colposo;
2. l’articolo 590, terzo comma, per le lesioni gravi o gravissime;
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articolo 30
“Modelli di organizzazione e di gestione”
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”
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1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici […].
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
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L’articolo 30, d.lgs. 81/2008:
• fissa i requisiti necessari affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente;
• introduce una presunzione relativa secondo la quale i modelli adottati conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi;
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• rimette alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di composizione interministeriale come previsto dall’articolo 6, d.lgs. 81/2008) la possibilità di indicare ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale.
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I modelli
di riferimento
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Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
esse rappresentano un importante e riconosciuto standard di salute e sicurezza.
Di sicuro aiuto i documenti quali la Guida Operativa ed il Manuale di Sistema, senza dimenticare le Indicazioni Specifiche per l’applicazione nelle aziende di costruzioni
esercenti cantieri temporanei e mobili.
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Il SGSL UNI-INAIL si compone di sei passaggi nodali:
1. Esame Iniziale2. Politica3. Pianificazione e Organizzazione4. Azione di Sensibilizzazione5. Monitoraggio6. Riesame e Miglioramento
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British Standard OHSAS (Occupational Health and
Safety Assessment Series) 18001:2007
frutto di un complesso lavoro congiunto di più enti, e con forti assonanze con la certificazione ISO
9001 di cui richiama i principi, lo standard di matrice britannica ha come obbiettivo anche una
tutela allargata che salvaguardi cioè soggetti esterni all’impresa, quali fornitori, clienti,
visitatori, fino alla comunità limitrofa.
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Come il SGSL UNI-INAIL, così
l’OHSAS 18001:2007 conosce
un iter predefinito:
1. Requisiti generali
2. Pianificazione
3. Implementazione e operazione
4. Documentazione
5. Verifiche
6. Valutazione della conformità
7. Riesame della direzione
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Le Linee Guida predisposte dalla
Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE)
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Di recente emanazione, le Linee Guida SGSL per una Impresa di Costruzioni
rappresentano un interessante prodotto settoriale, frutto della meditazione dell’Associazione di categoria e
rispondente alle effettive esigenze di una impresa operante nel settore edile.
Il carattere pratico si evince, tra il resto, dal fatto che sia suggerita la certificazione di
conformità del SGSL realizzato rispetto ad una norma internazionale di riferimento.
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I modelli aziendali
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Come apprezzato per le Linee Guida dell’ANCE, un modello plasmato dalle,
e rivolto al soddisfacimento delle, esigenze aziendali sicuramente risulta più efficace e rispondente rispetto alle
Linee guida menzionate dal Legislatore.
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Perché il modello aziendale sia efficace, è però necessario che:
• vi sia un radicale ripensamento degli obbiettivi aziendali: la sicurezza non più come un forzato adempimento, ma come un normale e condiviso obbiettivo aziendale;
• i nuovi obbiettivi siano conosciuti (non solo dal management, ma a tutti i livelli della gerarchia aziendale).
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• l’adeguatezza del modello stesso sia saggiata, valutata, ed eventualmente implementata, dall’Organo di Vigilanza. Tale organo, non menzionato dai modelli di riferimento, ma richiesto dal Legislatore (art. 6, d.lgs. 231/01), ha infatti il compito di:- vigilare sull’effettività del modello;- verificare l’adeguatezza del modello;- aggiornare il modello.
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Le problematiche
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La presunzione relativa
di conformità
e
la concreta adeguatezza del
modello di organizzazione e gestione
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Adozione
ed
effettiva attuazione
del modello di organizzazione
e gestione