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Avv. FRANCESCO DI CIOLLO CASSAZIONISTA Latina, via Carducci n 7, Tel 0773-662414 Monte San Biagio (LT) Via Prov.le San Magno n 57/b , Tel 0771-569173 Pec: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] Pag. 1 | 31 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA RICORSO PER La sig.ra ZANNELLA ERIKA, nata a Latina il 14.07.1998 C.F. ZNNRKE98L54E472V res. in Latina Scalo (LT) Via Zenone di Elea n. 88, rapp.ta e difesa dall’Avv. Francesco Di Ciollo (C.F. DCLFNC57S06F616T) e dall’Avv. Annamaria Romeo entrambi del Foro di Latina (RMONMR70E67E472X), con poteri disgiunti, giusto mandato in calce al presente atto, e presso di loro elettivamente dom.ta in Roma, nello studio dell’Avv. Gianluigi Pellegrino C.so del Rinascimento n.11 00195; autorizzando espressamente le comunicazioni al fax 0773/662414 ed alle PEC [email protected] e [email protected] -ricorrente- CONTRO - UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano (20123) Largo A. Gemelli n.1 P.I. 02133120150 -resistente- - UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CAMPUS Roma in persona del Rettore suo legale rapp.nte pro-tempore (00168) Roma - Largo Francesco Vito n.1 P.I. 02133120150 -resistente- E NEI CONFRONTI DI - RUSSO SARA, nata a Napoli il 30.10.1998 C.F. RSSSRA98R70F839B e res. in Orta di Atella 81030 - (Caserta) - Trav. San Massimo n.17 -controinteressato- PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - Della graduatoria di merito nominativa pubblicata in data 13.04.2017 in relazione all’attribuzione di punteggio ed all’esito “respinta” pubblicato in data 6.04.2017 con riguardo all’esame al quale ha partecipato la ricorrente per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” per l’A.A. 2017-2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore svoltosi a Roma il giorno 30.03.2017 presso l’Ente Fiera di Roma, nella parte in cui esclude la ricorrente (posizione n.4050), e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria, nonché di tutti gli altri atti presupposti preordinati e finalizzati alla formazione della graduatoria impugnata, connessi e conseguenti. - Del Bando di Concorso del 16.01.2017, unitamente a tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti finalizzati alla determinazione del contenuto della prova, all’espletamento della stessa ed alle modalità di correzione adottate ed eseguite, in relazione alla graduatoria ed all’esclusone della ricorrente, e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria; - Dei Verbali della Commissione di Esame e della Commissione di Vigilanza ed espressamente del Verbale n.3 del 31.03.2017, del Verbale n. 4 del 31.03.2017 e dei relativi allegati, del Verbale n. 5 del 6.04.2017, del Verbale n. 1 del 30.03.2017, del Verbale n. 2 del 30.03.2017, del Verbale n. 3 del 30.03.2017, del verbale n. 4 del 30.03.2017, nonché di tutti gli altri atti presupposti preordinati e finalizzati alla formazione della graduatoria impugnata, connessi e conseguenti, in relazione alla graduatoria ed all’esclusone della ricorrente, e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria;

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Avv. FRANCESCO DI CIOLLO CASSAZIONISTA

Latina, via Carducci n 7, Tel 0773-662414 Monte San Biagio (LT) Via Prov.le San Magno n 57/b , Tel 0771-569173

Pec: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] P a g . 1 | 31

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO PER

La sig.ra ZANNELLA ERIKA, nata a Latina il 14.07.1998 – C.F. ZNNRKE98L54E472V res. in Latina Scalo (LT) Via Zenone di Elea n. 88, rapp.ta e difesa dall’Avv. Francesco Di Ciollo (C.F. DCLFNC57S06F616T) e dall’Avv. Annamaria Romeo entrambi del Foro di Latina (RMONMR70E67E472X), con poteri disgiunti, giusto mandato in calce al presente atto, e presso di loro elettivamente dom.ta in Roma, nello studio dell’Avv. Gianluigi Pellegrino C.so del Rinascimento n.11 – 00195; autorizzando espressamente le comunicazioni al fax 0773/662414 ed alle PEC [email protected] e [email protected] -ricorrente-

CONTRO

- UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano (20123) Largo A. Gemelli n.1 – P.I. 02133120150 -resistente-

- UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CAMPUS Roma in persona del Rettore suo legale rapp.nte pro-tempore (00168) Roma - Largo Francesco Vito n.1 – P.I. 02133120150 -resistente-

E NEI CONFRONTI DI

- RUSSO SARA, nata a Napoli il 30.10.1998 C.F. RSSSRA98R70F839B e res. in Orta di Atella – 81030 - (Caserta) - Trav. San Massimo n.17 -controinteressato-

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - Della graduatoria di merito nominativa pubblicata in data 13.04.2017 in relazione all’attribuzione di punteggio ed all’esito “respinta” pubblicato in data 6.04.2017 con riguardo all’esame al quale ha partecipato la ricorrente per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” per l’A.A. 2017-2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore svoltosi a Roma il giorno 30.03.2017 presso l’Ente Fiera di Roma, nella parte in cui esclude la ricorrente (posizione n.4050), e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria, nonché di tutti gli altri atti presupposti preordinati e finalizzati alla formazione della graduatoria impugnata, connessi e conseguenti. - Del Bando di Concorso del 16.01.2017, unitamente a tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti finalizzati alla determinazione del contenuto della prova, all’espletamento della stessa ed alle modalità di correzione adottate ed eseguite, in relazione alla graduatoria ed all’esclusone della ricorrente, e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria;

- Dei Verbali della Commissione di Esame e della Commissione di Vigilanza ed espressamente del Verbale n.3 del 31.03.2017, del Verbale n. 4 del 31.03.2017 e dei relativi allegati, del Verbale n. 5 del 6.04.2017, del Verbale n. 1 del 30.03.2017, del Verbale n. 2 del 30.03.2017, del Verbale n. 3 del 30.03.2017, del verbale n. 4 del 30.03.2017, nonché di tutti gli altri atti presupposti preordinati e finalizzati alla formazione della graduatoria impugnata, connessi e conseguenti, in relazione alla graduatoria ed all’esclusone della ricorrente, e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria;

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. CON INCIDENTALE RICORSO EX ART. 116 D. LGS 104/2010

per l’esercizio del diritto di accesso agli atti già richiesti in visione con Racc. a.r. del 14.04.2017 ed in relazione alla parziale evasione della richiesta da parte dell’Ateneo in data 4.05.2017.

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA La ricorrente frequenta con profitto l’ultimo anno del Liceo Ginnasio Statale D. Alighieri di Latina (doc. all.1) ed ha ricevuto un’educazione cattolica ed i relativi sacramenti (Battesimo, Prima Comunione e Cresima) (doc. all.2) Anche in ragione dell’impronta cattolica dell’Ateneo, decisa ad intraprendere gli studi per diventare Medico, ha scelto l’università Cattolica del Sacro Cuore, ove si è prima recata in occasione dell’open day, partecipando agli incontri di orientamento. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della

Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” per l’A.A. 2017-2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma, la candidata ha dovuto creare sulla piattaforma dell’Ateneo - nella parte dedicata - una pagina personale creando username e password; ha quindi scaricato il bollettino di pagamento (MAV) (doc. all. 3) la cui ricevuta ha dovuto allegare alla domanda - compilata on line. Prima di partecipare all’esame, la ricorrente ha investito molto nella preparazione specifica seguendo ben due diversi corsi di preparazione, uno presso il Centro Studi Athena di Latina (doc. all.4) ed un altro presso l’Alphatest di Roma (doc. all.5) ove peraltro le è stato somministrato un test piscoattitudinale da parte della società iPsiac dal quale si evince un elevato grado di compatibilità/interesse con il corso di laurea prescelto (doc. all.6) Si è preparata a sostenere la prova scritta studiando sui seguenti testi • Quesiti con risposta a scelta multipla sul Compendio del Catechismo della Chiesa

Cattolica, 2008 - Michele Manzo - (ultima ed disponibile) CISU (consigliato dall’Ateneo)

• Breve Corso di Storia della Chiesa - Michele Manzo - (CISU)

• Bioetica Diritto – Questioni aperte – Cristina Rolando - (ultima ed disponibile) CISU

• AlphaTest – Ragionamento Logico – 2800 quiz (ultima ed. disponibile)

• Alpha Test - Eserciziario per i test Psicoattitudinali (ultima ed. disponibile)

• Inglese Argomenti e test – esercizi Integrativi (ultima ed disponibile) CISU

• Alpha Test – Logica Inglese Cultura Religiosa (ultima ed disponibile)

• Le attitudini Mentali – Luciano Masi (ultima ed disponibile) CISU

• AlphaTest Cattolica – Manuale di preparazione per l’ammissione a Medicina

Odontoiatria Professioni Sanitarie (ultima ed disponibile)

• Alpha Test Cattolica esercizi commentati per l’ammissione a Medicina Odontoiatria

Professioni Sanitarie (ultima ed disponibile)

• Alpha Test – Test Psicoattitudinale per tutti i concorsi (ultima ed disponibile)

• Test Piscoattitudinali - Tabelle problemi verità precisione sequenze negazione

selezione logica deduzione rotazione intuizione (ultima ed disponibile) CISU

• 4100 quiz psicoattitudinali di logica per tutti i concorsi - Ed. Simone - ultima ed.

disponibile

Il test d’ingresso 2017 alla facoltà di Medicina dell’Università Cattolica si è svolto il 30 marzo 2017 presso l'Ente Fiera Roma in Via Portuense, 1645 - 00148 Roma. Il test, della durata di 120 minuti, consisteva in una prova scritta di 120 domande a risposta multipla, con cinque opzioni di risposta ciascuna, così distribuite: 90 domande di ragionamento logico; 20 domande di conoscenza della lingua inglese; 10 domande di cultura religiosa.

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I punti, per un massimo di 120, sono stati assegnati nel seguente modo: 1

punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data, secondo l’algoritmo allegato. Per il test di medicina della Cattolica gli studenti si devono confrontare soprattutto su quiz psico-attitudinali, in particolare di Logica. Tuttavia ci sono 20 quesiti di Inglese e ben 10 quesiti che trattano di cultura religiosa nel test Cattolica. In virtù di questi argomenti inseriti nelle prove, la stessa Università Cattolica ha consigliato, negli anni precedenti, la consultazione di alcuni testi specifici tra cui "Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio” - anche utilizzato dalla ricorrente. Il test di ingresso per i corsi di Medicina presso l’università Cattolica si caratterizza per l’assenza di quesiti di discipline scientifiche (matematica, fisica, biologia, chimica) e per la presenza quasi esclusiva di quesiti di logica (ben 90 su 120), suddivisi nelle varianti tradizionali: logica verbale, deduttiva, numerica, visuo-spaziale, ecc.

Poiché per la logica non è previsto un vero e proprio programma di studio (come, ad esempio, per discipline quali la biologia e la chimica) è necessario che la preparazione si focalizzi sulla risoluzione dei quesiti, operazione che data la notevole variabilità delle tipologie di domande presenti nel test può mettere in difficoltà i candidati. Per questo motivo bisogna avere un approccio specifico per la preparazione del test Cattolica che segue un andamento inverso rispetto ai corsi tradizionali: invece di partire dalla teoria per poi passare all’applicazione pratica delle nozioni teoriche, parte dalla classificazione dei quesiti e si concentra sull’acquisizione delle tecniche risolutive più efficaci per ogni categoria o sotto categoria di quesiti. Anche in ragione della peculiarità dei test di ingresso dell’Ateneo, la candidata ha seguito i Corsi di Preparazione dell’Athena e dell’Alphatest, come da attestati di frequenza allegati (doc. all. 4 e 5). La ricorrente è stata assegnata al padiglione n.7 ed in questo poi

accompagnata al settore 24, ove ha avuto accesso dopo le procedure di ingresso ai varchi, sostanzialmente consistiti nell’accertamento che il documento di identità esibito corrispondesse al nominativo della ricevuta MAV da esibire ed attestante il versamento che doveva essere fatto entro il 17.03.2017, a pena di esclusione. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, per il suo settore c’era una specie di caposettore e 3 ragazze; e mentre il primo si è allontanato prima della conclusione della prova, le tre ragazze hanno provveduto all’espletamento di tutte le attività di distribuzione, raccolta e consegna del materiale. Nessun controllo è stato fatto sui cellulari e/o su eventuali altri dispostivi in possesso dei candidati, ai quali è stato fatto semplicemente divieto di utilizzo, e non già di ingresso nell’area di esame. Se ne deduce che i candidati hanno avuto accesso al varco del padiglione senza prima riporre i cellulari nella busta. Peraltro – come sarà dedotto sub III - in violazione della lex specialis - non è stato annotata nei verbali la distribuzione a tutti i candidati di buste ove riporre i cellulari, né all’ingresso, né prima della prova. In particolare, come si evince al verbale n.1 del padiglione n. 7 (doc. 6 impugnato) durante le procedure di identificazione ciascun candidato ha ricevuto soltanto il seguente materiale: scheda anagrafica riportante i propri dati, il foglio delle c.d. istruzioni generali e comportamentali” ed il pennarello da utilizzare durante la prova.

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Nello stesso verbale è stato annotato che al termine delle operazioni di identificazione sono presenti nel padiglione – distribuiti su 24 settori – 2009 candidati e che gli assenti sono 125 (1). A verbale si legge che alle 11,40 sono state chiuse le operazioni di riconoscimento, iniziate alle 9,20. La candidata ricorda di essere stata accompagnata dal personale addetto al banco ove è stata fatta accomodare, e che sul banco era apposto nominativo di altro soggetto: chieste spiegazioni comunque è stata rassicurata sul fatto che non fosse un problema. Anche il suo vicino di banco era seduto ad un posto con apposto sul banco nome diverso dal suo; e comunque su tutti i banchi del suo settore vi erano apposti dei nominativi. Sono stati poi distribuiti fra i banchi ai candidati i fogli con le due etichette adesive di codici a barre - con chiave alfanumerica “annerita”. La scheda anagrafica – consegnata senza alcuna busta - recava già

stampigliato: • il nominativo del candidato (ZANNELLA ERIKA) • la data di nascita (14/07/1998) • il luogo di nascita (LATINA) • il codice candidato (codice a barre con riferimento alfanumerico 000008788F) • un riquadro vuoto ove apporre uno dei 2 adesivi dei codici a barre (forniti come detto su foglio separato e senza possibilità di scelta casuale) • la riga su cui apporre la firma. La candidata ha provveduto - secondo le istruzioni ricevute dagli altoparlanti - ad apporre uno dei due adesivi nell’apposito riquadro della scheda anagrafica, che ha poi debitamente sottoscritto con il pennarello. Nel settore ove ha preso posto la ricorrente, al ritiro delle schede anagrafiche complete hanno provveduto le citate 3 ragazze non meglio riconoscibili (forse delle studentesse del corso di laurea) che passavano fra i banchi per raccogliere le schede. In seconda battuta è stato distribuito il questionario, conservato in un pellicola che è stata aperta – secondo le istruzioni – per controllare che il detto questionario avesse tutte le pagine numerate e che in ultima pagina ci fosse soltanto 1 scheda delle risposte. Al questionario infatti era annessa come ultima pagina (pag.36) la scheda risposte da compilare per la prova, contraddistinta sul margine da un codice a barre stampigliato con codice alfanumerico identificativo corrispondente al numero del questionario (indicato in calce ad ogni pagina) ed uno riquadro vuoto apposito ove si sarebbe poi dovuta apporre l’altra etichetta adesiva della coppia di codice a barre. A fine prova, sono stati ritirati prima i pennarelli e subito dopo la scheda delle risposte, il questionario ed il foglio delle istruzioni. Alle operazioni di ritiro del materiale d’esame hanno provveduto le stesse 3 ragazze che avevano provveduto a ritirare prima le schede anagrafiche e con le stesse modalità: i candidati sono rimasti fermi al posto e la raccolta è avvenuta tra i banchi. La ricorrente non ha dunque potuto avere contezza né della materiale consegna di tutte le schede alla Commissione, nè del loro imbustamento

1 viene anche annotato che la candidata TRIOLI ANTONELLA viene inviata al Pad. 6 Sc 2 (speciale) (–1 presente); e

che il candidato VERO GIUSEPPE non presente in elenco ma con MAV regolare viene ammesso con Riserva al

Padiglione 7 (+ 1 presente),

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e/o sigillatura, e questo da valere sia per le schede anagrafiche che per le schede delle risposte ed i questionari. Né va sottaciuto che non si ha evidenza della nomina di una rappresentativa di candidati a presiedere le operazioni, che pertanto - in difetto di idonea verbalizzazione che ne dia puntuale conto - non possono ritersi garantite da trasparenza.

0000 Effettivamente perplessa dalle modalità di espletamento della prova, confidando comunque nel risultato positivo, la candidata ha atteso l’esito dell’esame. In data 6 aprile 2017 l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ai fini della graduatoria c.d. anonima, ha provveduto alla pubblicazione degli esiti della prova (doc. 2 impugnato): nella pagina personale del sistema d’iscrizione on-line di ciascun candidato, cliccando sulla dicitura ESITI DELLA PROVA, ed utilizzando le credenziali di cui all’accesso iniziale, poteva consultare il punteggio la posizione e l’esito dell’esame.

Nel caso della candidata si legge: CDL 0E8C il punteggio di 57,25 la posizione 4050 e l’esito RESPINTO. Cliccando poi sulla dicitura “accesso on line degli atti” – ed utilizzando per username il codice fiscale e per password il codice del MAV- si poteva visionare anche una “scheda esito/correzione” contenente oltre al punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria anche il numero delle risposte doppie/omesse – indicate in 19, e una griglia con le risposte estate al questionario di riferimento. In data 13 aprile 2017 è stata pubblicata, sempre con accesso dalla pagina personale di ciascun candidato, la graduatoria di merito nominativa (doc. 1 impugnato). Chi è entrato in graduatoria aveva tempo fino al 20 aprile per pagare i 2000 € della preimmatricolazione; a partire dal 2 maggio chi non è entrato in graduatoria può verificare come procede lo scorrimento. Dalla consultazione on line è risultata pubblicata la comunicazione

dell’Ateneo del 2.05.2017 (doc. all. 10) con la quale si è dato conto dello scorrimento di 8 posti che finora ha consentito di attingere fino alla posizione 278, dovendosi per l’effetto individuare come controinteressato il candidato posizionatosi al 279; comunque tra il 3 ed il 28 luglio chi è in graduatoria dovrà immatricolarsi in difetto è prevedibile ulteriore scorrimento, del quale tuttavia al momento non si ha contezza.

0000 Considerato l’antefatto, per una più approfondita valutazione in ordine ai presupposti del presente ricorso, con Racc. A.R. del 14.04.2017, (doc. all.7) per tramite del sottoscritto difensore, la ricorrente ha richiesto di avere accesso agi atti concorsuali e specificamente di esaminare ed estrarre copia conforme all’originale dei documenti relativi alla suddetta prova scritta di selezione. La richiesta è stata evasa solo parzialmente, perché in data 4.05.2017 (doc. all. 8) è pervenuto plico in contrassegno contenente soltanto alcuni dei documenti richiesti - peraltro in copia semplice e non in copia conforme come specificato - come poi contestato anche con Racc. A.R. del 25.05.2017 (doc. all. 9)

RITENUTO CHE 1. Sussiste la giurisdizione del giudice adito, in quanto per stessa definizione statutaria parte resistente è ente pubblico che svolge attività di rilievo pubblicistico concretantesi nel caso di specie nel bando per la messa a concorso dei posti assegnati secondo il numero programmato nazionale per la Facoltà di Medicina e Chirurgia e comunque rilasciando

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titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano. L’art. 1 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. 24 ottobre 1996 e ss.mm.ii. (G.U. n. 256 - Suppl. ord. del 31/10/1996) recita quanto segue: “L’Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con Regio Decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L’Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti” 2. Sussiste la competenza del giudice adito, in quanto la sede della Facoltà è Roma ed è funzionalmente collegata con il Policlinico Gemelli; infatti l’art. 37 dello statuato di Ateneo prevede “1.Il Policlinico universitario “A. Gemelli”, di seguito indicato come Policlinico universitario, è organizzato e gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in conformità ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con gli scopi istituzionali dell’Università Cattolica. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti. 2. Presso il Policlinico universitario, già gestione speciale

dell’Università Cattolica, vengono esercitate attività didattiche e di ricerca in campo biomedico e sanitario strettamente collegate a

quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”. Inoltre il concorso sotteso all’impugnativa si è svolto a Roma presso l’Ente Fiera ed il relativo Bando emanato sempre in Roma. 3. Sia il ricorso principale che quello incidentale sono tempestivi, in quanto in data 6 aprile 2017 l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha provveduto alla pubblicazione nella pagina personale del sistema d’iscrizione on-line di ciascun candidato del punteggio ottenuto alla prova scritta – per la ricorrente pari a 57,25 - e della posizione in graduatoria per la ricorrente al n. 4050; in data 13 aprile 2017 è stata pubblicata, nella pagina personale di ciascun candidato, la graduatoria di merito nominativa ed in data 04 maggio 2017 si è avuta conoscenza della parziale ottemperanza alla istanza di accesso agli atti e documenti del procedimento amministrativo ad oggetto; in data 4 maggio 2017 l’Ateneo resistente ha parzialmente adempiuto alla richiesta di accesso agli atti.

0000 Fatta questa doverosa premessa, la ricorrente, così come rapp.ta e difesa, ritenendo gravemente viziato tutto l’iter procedimentale finalizzato alla selezione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” per l’A.A. 2017-2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e segnatamente gli atti in epigrafe indicati, ne chiede l’annullamento per i seguenti

MOTIVI I

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE ED ELUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO -ATIPICITA’ - VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. Come in epigrafe indicato, si propone ricorso incidentale ex art. 116 DLGS 104/2010 per l’esercizio del diritto di accesso agli atti già richiesti in visione con Racc. a.r. del 14.04.2017ed in relazione alla parziale evasione della richiesta da parte dell’Ateneo in data 4.05.2017. In particolare, con Racc. A.R. del 14.04.2017, (doc. all.7) la ricorrente ha richiesto di avere accesso agi atti concorsuali e specificamente di esaminare ed estrarre copia conforme all’originale dei documenti

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relativi alla suddetta prova scritta di selezione ed in particolare – riservata la facoltà di successiva richiesta integrativa - dei seguenti documenti: 1) I verbali relativi alla nomina dei componenti ed alla formazione della

Commissione di Concorso; 2) I verbali relativi all’approvazione delle attività preliminari

all’espletamento della prova sostenuta dalla candidata, ed in particolare quelli relativi all’approvazione del bando di concorso e quelli relativi al conferimento di incarico a soggetti esterni per le attività connesse alla prova selettiva;

3) I verbali relativi alla scelta e/o selezione e/o approvazione delle domande relative al questionario somministrato alla candidata;

4) I verbali contenenti le indicazioni e/o le direttive e/o i criteri a garanzia dell’anonimato, in particolare con riferimento alla coppia di codici a barre attribuita alla candidata;

5) I verbali della Commissione relativi all’aula in cui la candidata ha svolto la prova e, segnatamente, quelli relativi al Padiglione 7 - Ente Fiera di Roma;

6) I verbali di apertura dei contenitori/plichi contenenti le schede anagrafiche, i questionari, le schede risposte, in particolare con riferimento alla scheda identificativa dell'odierno istante;

7) I verbali di chiusura e raccolta della scheda di risposta e della scheda anagrafica attribuita alla candidata;

8) I verbali relativi alla correzione delle prove; 9) I verbali relativi all’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria; 10) Il foglio istruzioni fornito a tutti i candidati per lo svolgimento della

prova; 11) La scheda anagrafica nominativa assegnata alla candidata; 12) Il questionario delle domande; 13) La scheda delle risposte; 14) L’algoritmo di calcolo di punteggi 15) I registri di ingresso e di uscita dei concorrenti; 16) Le buste nelle quali sono state raccolte e custodite la scheda anagrafica,

la scheda risposte ed il questionario attribuiti alla candidata; 17) l'elenco/registro contenente il posto di banco assegnato alla candidata 18) ove esistenti, le direttive, i criteri forniti ai Commissari di concorso e fatti

propri dagli stessi nei casi di mancata o inesatta sottoscrizione della scheda anagrafica, mancata o inesatta apposizione del codice alfanumerico sulla scheda anagrafica, mancata o inesatta applicazione della etichetta contenente il codice ateneo.

La richiesta è stata evasa solo parzialmente, e senza consentire - come espressamente richiesto - l’esame degli atti concorsuali, dai quali poi estrarre le copie. Infatti in data 4.05.2017 (doc. all. 8 e doc.11 impugnato – in via incidentale) pervenuto plico in contrassegno contente soltanto alcuni dei documenti richiesti - in copia semplice e non conforme agli originali - e come poi contestato anche con Racc. A.R. del 25.05.2017 (doc. all. 9) In particolare con lettera di accompagnamento ed elenco dei documenti trasmessi, sono stati messi a disposizione della ricorrente, come da plico e busta che si allegano (doc. all.8): 1) Verbale n. 3 del 31.03.2017 aperto alle ore 8,00 e chiuso alle ore 9.30

relativo allo svolgimento delle prove e sottoscritto dai componenti della Commissione per gli Esami di ammissione e dalla responsabile del procedimento

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2) Verbale n. 4 del 31.03.2017 aperto alle ore 9,30 e chiuso alle ore 18,00 relativo alla correzione delle prove di esame sottoscritto dalla Commissione esaminatrice e dal responsabile del procedimento

3) Verbale n. 5 del 6.04.2017 aperto alle ore 10 e chiuso alle ore 12,00 sottoscritto dal Preside della Facoltà e dalla responsabile del procedimento di pubblicazione degli esiti delle prove

4) Verbale n. 1 del 30.03.2017 aperto alle ore 9,00 e chiuso alle ore 11,40 - relativo alle procedure di identificazione dei candidati per il Padiglione 7, sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione,

5) Verbale n. 2 del 30.03.2017 aperto alle ore 10,15 di ricezione del materiale d’Esame dal Servizio di Vigilanza n. 17, non altrimenti individuato sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione,

6) Verbale n. 3 del 30.03.2017 aperto alle ore 11,40 e chiuso alle ore 14.40 di svolgimento delle prove di esame con foglio riassuntivo allegato sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione,

7) Verbale n. 4 del 30.03.2017 ore 16,00 di consegna del materiale d’esame alla Vigilanza sottoscritto dal presidente della Commissione di Vigilanza e da un addetto al servizio di Vigilanza che prende in carico le buste e l’elenco dei candidati

8) Comunicazione del 31.03.2017 sottoscritta dall’Amministratore della Selexi sr che relaziona la responsabile del procedimento della procedura

di elaborazione e di produzione delle graduatorie di merito del test, carente della sottoscrizione del personale tecnico che si assume addetto alle operazioni e carente di recepimento da parte del verbale della Commissione esaminatrice (mancata delega dei poteri di attribuzione dei voti ed omessa convalida

• (Quanto alla Copia delle istruzioni generali e comportamentali elaborate dalla Società Selexi, distribuite ai candidati, sebbene menzionata nell’elenco dei documenti tramessi, non è stata rinvenuta nel plico ricevuto in contrassegno)

9) Scheda anagrafica 10) Scheda risposte

11) Questionario 12) Algoritmo

Quanto agli altri documenti richiesti parte resistente, non si fa cenno alcuno né per escluderne l’esistenza né per denegarne l’accesso, e comunque si è provveduto ad inviare all’Ateneo resistente in data 25.05.2017 racc. AR con le debite contestazioni. (doc. all.9) • Il preliminare esame dei documenti elencati nell’istanza di accesso,

sebbene espressamente richiesto, non è stato consentito; • I documenti trasmessi in plico – con contrassegno postale, non sono

stati esaustivi della richiesta; • I documenti sono stati rilasciati in copia semplice, anziché conforme

agli originali, come richiesto; • Il plico è pervenuto mancante del documento denominato “Istruzioni

generali e comportamentali” sebbene indicato nell’elenco di trasmissione atti.

Gli artt. 166-171 del titolo VI del Regolamento di Ateneo (doc. all. 12) in relazione all’art. 13 dello Statuto di Ateneo (doc. all. 11) sono preposti a regolare e garantire il diritto di accesso agli atti e la trasparenza amministrativa e per quanto da essi non espressamente indicato è previsto il rinvio alla Legge 241/90 ed al DPR 352/92.

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In particolare l’art. 167 del Regolamento di Ateneo “Esercizio del

diritto di accesso) ai co. 6 e 7 prevede: “6. la decisione sulla richiesta formale di accesso agli atti è comunicata per iscritto entro 30 gg. dalla data di ricevimento, decorsi i quali la richiesta si intende respinta. 7. In caso di mancato accoglimento, la comunicazione scritta deve contenere il motivo del diniego”. Ferma l’accessibilità ai documenti richiesti perché non rientranti fra quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della Legge 241/90 nè fra quelli sottratti all’accesso secondo quanto stabilito dall’art. 169 del Regolamento di Ateneo, appare evidente l’aticipità della risposta avuta dall’Ateneo, che ha eluso gli obblighi previsti per Legge, per Regolamento e Statuto, così ledendo i diritti della ricorrente, senza istruire correttamente la richiesta, per evadere la quale – in difetto di diversa indicazione – deve valere la procedura prevista ex art. 25 co.1 L. 241/90, secondo cui l’esercizio del diritto di accesso si concretizza proprio nel prendere visione e nell’estrarre copia dei documenti amministrativi, “1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. Né l’Ateneo ha fatto ricorso al potere di differimento per consentire il regolare accesso agli atti, come consentito dalla Legge e peraltro espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 169 del Regolamento di Ateneo, né vi è stato provvedimento motivato di esclusione alla preliminare ostensione dei documenti. Altra contestazione riguarda la circostanza che i documenti messi a disposizione sono in copia semplice e non in copia conforme agli originali e ciò - alla luce della denegata ostensione e presa visione preliminare dei documenti, nonché dell’anomala modalità di evasione della richiesta – concretizza una sostanziale lesione del diritto di difesa della ricorrente. Nel, rimandare alla circostanza dedotta al punto n. 5 sub II motivo (sull’ultima pagina del questionario) va anche qui rilevato che quando si fa una richiesta di accesso agli atti si intende evidentemente accedere agli atti concorsuali del candidato cioè esattamente quelli che si sarebbero dovuti siglare e conservare all’esito della prova in data 30.03.2017, e non già a quelli scaricabili per la prova dal sito, ove anche ritenuti attribuibili al candidato. Nel caso di specie sia per le modalità di risposta alla richiesta – con plico in contrassegno inviato al sottoscritto difensore – sia per la mancata attestazione perchè - sebbene esplicitato nella richiesta - le copie non sono state attestate come conformi agli originali, che evidentemente erano i documenti ai quali si voleva accedere. Aggiungasi a ciò che dai verbali tramessi da parte dell’Ateneo non si rinvengono le copie delle buste – anche per apprezzarne le sigle a sigillatura – nonché i verbali specificamente inerenti le delicate attività da espletare al termine della prova e di quelle successive di custodia. Peraltro nello specifico fra i documenti richiesti - ma non visionato né trasmesso - vi è verbale di convalida e/o validazione della graduatoria di merito pubblicata in data 13.04.2017, ovvero comunque quello di convalida del punteggio - assegnato peraltro da soggetto terzo Selexi srl. Si ritiene che allo scopo non possa ritenersi nè idoneo né sufficiente il verbale n.5 del 6.04.2017 (doc. 6 impugnato) relativo alla pubblicazione degli esiti delle prove, né tantomeno il verbale n. 4 del 31.03.2017

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(doc.5 impugnato) nella misura in cui dà per allegata la relazione delle

operazioni di elaborazione e produzione delle graduatorie a firma dell’Amministratore della Selexi srl, Gianluca Bisignano. Anzi sul punto si osserva che il detto verbale prevede ben 3 allegati e soltanto uno, appunto la menzionata relazione Selexi srl, è stato trasmesso, e comunque degli altri non è stata consentito neppure prendere visione. Ciò posto, si insiste affinchè l’Ecc.mo Collegio adito Voglia ordinare a parte resistente l’esibizione per la visione e l’esame degli originali degli atti trasmessi in plico in data 4.05.2017 nonché la visione e l’esame degli originali nonché il rilascio - previa valutazione - di copia conforme dei seguenti documenti: 1- I verbali relativi alla nomina dei componenti ed alla formazione della Commissione di Concorso; 2- I verbali relativi all’approvazione delle attività preliminari all’espletamento della prova sostenuta dalla candidata, ed in particolare

quelli relativi all’approvazione del bando di concorso 3- I verbali relativi al conferimento di incarico a soggetti esterni per le attività connesse alla prova selettiva; 4- I verbali relativi alla scelta e/o selezione e/o approvazione delle domande relative al questionario somministrato alla candidata; 5- I verbali contenenti le indicazioni e/o le direttive e/o i criteri a garanzia dell’anonimato, in particolare con riferimento alla coppia di codici a barre attribuita alla candidata; 6- I verbali di apertura dei contenitori/plichi contenenti le schede anagrafiche, i questionari, le schede risposte, in particolare con riferimento alla scheda identificativa dell'odierno istante; 7- I verbali di chiusura e raccolta della scheda di risposta e della scheda anagrafica attribuita alla candidata; 8- Il verbale di convalida e/o validazione della graduatoria di merito pubblicata in data 13.04.2017, ovvero comunque quello di convalida del punteggio attribuito alla ricorrente 9- I documenti menzionati sub. 1, 2 e 3) al verbale n. 4 del 31.03.2016 10- Il foglio istruzioni fornito a tutti i candidati per lo svolgimento della prova; 11- I registri di ingresso e di uscita dei concorrenti; 12- Le buste nelle quali sono state raccolte e custodite la scheda anagrafica, la scheda risposte ed il questionario attribuiti alla candidata; 13- l'elenco/registro contenente il posto di banco assegnato alla candidata 14- le direttive, i criteri forniti ai Commissari di concorso e fatti propri dagli stessi nei casi di mancata o inesatta sottoscrizione della scheda anagrafica, mancata o inesatta apposizione del codice alfanumerico sulla scheda anagrafica, mancata o inesatta applicazione della etichetta contenente il codice ateneo.

II ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED UGUAGLIANZA – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA SEGRETEZZA DELLA PROVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,4,34 51 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, “PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

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Il criterio dell’anonimato, nelle prove scritte delle procedure di concorso, costituisce la diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo contestualmente la par condicio tra i candidati; tale criterio assume una valenza generale ed incondizionata, e mira ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva, costituendone uno dei cardini portanti. L’esigenza dell’anonimato si traduce a livello normativo in regole che vincolano rigidamente il comportamento dell’amministrazione imponendo una serie di minuziose cautele ed accorgimenti, diretta conseguenza della ratio legis di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono finalizzate. Nel momento in cui l’amministrazione si scosta dall’osservanza di tali

regole, si determina una illegittimità rilevante ed insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto delle regole stesse. Volendo utilizzare la terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta un’illegittimità da pericolo cosiddetto astratto, un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione, irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

0000 Ciò posto - fermo quanto dedotto sub I in via incidentale, e con riserva di motivi aggiunti - l’esame dei documenti messi a disposizione in copia semplice ha consentito di rilevare numerose criticità sulle regole che si sarebbero dovute rispettare a garanzia dell’anonimato e della segretezza. A partire dalla scheda relativa all’esito della prova sostenuta dalla candidata e pubblicata sull’accesso personale riservato in data 6.04.2017 (doc. 2 impugnato e doc. all. 18) insieme con la griglia delle risposte esatte del questionario, si evince: l’ indicazione del punteggio complessivo (57.25), il numero delle domande poste (120), il numero delle risposte corrette (66), il numero delle risposte errate (35), il numero delle risposte doppie/omesse il numero delle risposte errate (19) secondo l’elaborazione della correzione a lettura ottica che sarebbe stata fornita dalla Società Selexi. Orbene proprio l’attenta valutazione da parte della candidata delle risposte date ed assunte come errate e di quelle che si assumono non date che ha fatto sorgere il legittimo dubbio sul fatto che qualcosa non abbia funzionato. Infatti la candidata ha memoria di un numero inferiore di risposte non date come anche del fatto che al quesito n.13 ha dato la risposta corretta E e non B – essendo il quesito tratto da un testo sul quale aveva studiato durante il corso Athena (doc. all. 21) – come anche il quesito 120 è sicura di aver risposto annerendo la B e non la D, come peraltro plausibile essendo cattolica praticante. Inoltre l’osservazione del documento ha consentito di rilevare che la candidata viene individuata in base alla “versione questionario” che ha appunto un numero identificativo (N00407) e non anche in base

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all’indice alfanumerico corrispondente al codice a barre adesivo apposto dalla medesima candidata sulla scheda di risposte e sulla scheda anagrafica, e nemmeno in base al codice c.d. identificativo del candidato - già stampigliato sulla scheda anagrafica del quel peraltro non è chiara l’utilità. L’esame della detta scheda di esito dell’esame, non può prescindere da quello della scheda anagrafica sulla quale sono stampigliati il nominativo del candidato (ZANNELLA ERIKA) la data di nascita (14/07/1998), il luogo di nascita (LATINA) il codice candidato (codice a barre con riferimento alfanumerico 000008788F), un riquadro vuoto ove apporre uno dei 2 adesivi dei codici a barre con chiave alfanumerica nerettata (forniti su foglio separato e senza possibilità di scelta casuale) nonché la riga su cui apporre la firma. Di seguito sintetizzate le criticità rilevate

-1- Come sopra dedotto, la candidata riferisce di essere stata accompagnata

dal personale addetto al banco ove è stata fatta accomodare, e che sul banco era apposto nominativo di altro soggetto: chieste spiegazioni comunque è stata rassicurata sul fatto che non fosse un problema. Anche il candidato vicino a lei era seduto ad un baco con sopra apposto nome diverso dal suo; e comunque su tutti i banchi del suo Padiglione 7 settore 24 vi erano apposti dei nominativi. La circostanza che sui banchi vi fossero scritti dei nominativi e che i candidati venivano accompagnati ai banchi fa legittimamente sorgere dubbi in ordine alla garanzia dell’anonimato e ciò sia nel caso in cui al banco sia stato fatto accomodare il candidato che corrispondente al nominativo scritto sia il caso in cui invece i candidati siano stati fatti accomodare in posti con nominativo diverso dal proprio, potendo interpretarsi in un caso e nell’altro la scritta del nome sul banco come un segno di riconoscimento, ed una violazione dell’anonimato ipso facto .

-2-

I codici a barre adesivi non sono stati presi a caso per mano del candidato ed apposti contestualmente su scheda anagrafica e scheda delle risposte, ma sono stati distribuiti prima dell’inizio della prova, quando già i candidati avevano la scheda anagrafica - con i dati identificativi – e prima che fosse consegnata la scheda risposta. Peraltro entrambe le schede sono state ritirate fra i banchi – e la scheda anagrafica prima dell’inizio della prova completa di adesivo codice a barre; non sono state consegnate alla Commissione dal candidato, che così non ha potuto partecipare alle operazioni di imbustamento o sigillatura delle sue schede. In sostanza non vi è certezza sulla riconducibilità della scheda risposte e del relativo questionario alla ricorrente ed alla sua scheda anagrafica, e tanto basta per contestare la correzione della prova e la graduatoria formatasi, che manca di un verbale di convalida, considerato anche le contestazioni svolte sub I in relazione all’attività di correzione da parte della Società Selexi, che è cosa diversa dall’attribuzione del punteggio che oltre che eventualmente delegato deve essere convalidato e ratificato con atto formale che risulta mancante, né allo scopo può ritenersi idoneo e sufficiente il verbale n. 4 del 31.03.2017.

-3- Sotto diverso profilo si osserva che i codici a barre “anonimi” siano adesivi, se da una parte consentono una agevole apposizione nei riquadri predisposti sulla scheda anagrafica e sulla scheda delle risposte, dall’altra non garantiscono la loro “definitiva acquisizione” ai detti fogli, in difetto di

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un “sistema di annullamento” degli adesivi che – lungi dall’essere segno di riconoscimento vietato - possa impedire di metterne in discussione la loro univocità e paternità (come da es. la foratura che in genere si fa delle marche da bollo – come noto pure adesive - all’atto della loro che si apporre sulle richieste copie).

-4- L’esito della prova pubblicato in data 6.04.2017 sulla pagina personale (Graduatoria anonima), né la graduatoria pubblicata in data 13/04/2017 (Graduatoria nominativa finale) recano indicato la chiave alfanumerica del codice a barre “anonimo” - che tuttavia il sistema di lettura ottica utilizzato per la correzione ha dovuto decodificare - anche in considerazione dell’abbinamento necessario fra scheda delle risposte e scheda anagrafica. Viceversa la candidata viene identificata nella scheda dei risultati della prova esclusivamente con il numero del questionario, che tuttavia non si ha certezza possa essere quello dalla stessa compilato, e comunque non può essere univocamente ricondotto a

lei. -5-

Con il plico in contrassegno pervenuto all’esito della richiesta di accesso agli atti è stato trasmesso sia il questionario N00047 asseritamente somministrato alla Sig.ra Zannella completo dell’ultima pagina (pag. 36) corrispondente a quella che si sarebbe dovuta utilizzare per dare le risposte, sia la scheda risposte (pag.36) compilata con il pennarello nero e completa di uno dei due codici a barre serigrafato. Ma se la pag. 36 doveva essere utilizzata per dare le risposte, come mai viene trasmessa ancora intonsa come ultima pagina del questionario inviato? Appare legittimo ritenere che una volta utilizzata la pagina 36 da parte della candidata per dare le risposte quella pagina non sarebbe potuta essere più stampabile e/o edibile come ultima pagina del questionario N00407, che dunque sarebbe stato corretto ricevere - alla richiesta di accesso agli atti - semplicemente con l’ultima pagina/scheda delle risposte compilata. La circostanza diversa e contraria – palesatasi in questa occasione – lascia adito a molti dubbi, anche in relazione all’osservazione più avanti svolta in ordine al fatto che non vi è specifica verbalizzazione sul ritiro e la conservazione dei questionari che debbono peraltro essere ritenuti parte integrante della scheda risposte. Non si sarebbe necessitata osservazione alcuna se quel numero non fosse stato poi utilizzato anche per identificare la scheda delle risposte date e quindi impresso anche sulla scheda valutativa della prova ed attribuzione del punteggio pubblicata il 6.04.2017.

-6- E’ previsto che il codice a barre adesivo debba essere apposto dai candidati soltanto sull’ultima pagina del questionario e che quest’ultima pagina sia sostanzialmente scindibile (anzi deve essere staccata) dal resto del questionario medesimo - contenente i 120 quesiti - non può dare la certezza che vi sia corrispondenza fra le domande del questionario N00407 e le risposte date dalla ricorrente, né può garantire la riconducibilità della scheda risposta al questionario somministrato.

-7- La scheda anagrafica reca già stampigliato anche un codice identificativo candidato “in chiaro” che è diverso da quello a barre serigrafato e detto codice è - ancora prima dell’espletamento della prova - univocamente riconducibile al candidato; e comunque non è prevista né esplicitata la funzione del detto codice identificativo candidato, considerato che i candidati devono essere identificati - ai fini della

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correzione della prova - semplicemente dall’accoppiamento dei codici serigrafati adesivi apposti su anagrafica e scheda risposte, e non da altro. Aggiungasi a ciò il rilievo che sebbene le schede anagrafiche siano state ritirate prima – e nonostante fosse previsto dal Bando dell’Ateneo che appena ritirate si sarebbero dovute contare e sigillare - prima delle operazioni di raccolta e sigillatura delle schede risposta, non risulta sia stato redatto verbale relativo alle richiamate operazioni.

-8- I codici a barre adesivi “anonimi” possono essere immediatamente ed agevolmente decodificati con qualsiasi smartphone prima durante e dopo la prova d’esame: è sufficiente scaricare gratuitamente una delle tante applicazioni disponibili – come abbiamo fatto noi in questa sede con Barcode Scanner (doc. all.20) – per avere immediatamente il codice alfanumerico corrispondente all’adesivo apposto sulla scheda anagrafica e sulla scheda delle risposte. Scaricando l’applicazione richiamata – come si evince dagli allegati - è stato possibile decifrare il codice serigrafato. Tanto

vale ad inficiare la validità di tutta la procedura, perchè ai candidati era consentito l’accesso in aula con gli smartphone, con i quali sarebbe stato possibile rapidamente decodificare il proprio codice per eventuali segnalazioni. Ma v’è di più. La scheda anagrafica con sopra bene impresso il nome del candidato un codice identificativo “in chiaro” ed uno dei due adesivi codice a barre “anonimo” è stata ritirata fra i banchi prima dell’inizio della prova vera e propria, così rendendo agevole e possibile l’abbinamento codice segreto/candidato. Dunque non può ritenersi sufficiente a garantire l’anonimato la deduzione che soltanto sofisticati software possono associare il nome del candidato al codice (nella fase di assegnazione punteggio successiva alla correzione) perché nei fatti codice e nome del candidato sono di agevole abbinamento prima durante e subito dopo la prova selettiva sia da parte dei candidati che da parte dei membri della commissione o del Servizio di Vigilanza, e ciò in ragione delle peculiari modalità stabilite dall’Ateneo per le operazioni di consegna distinta e separata di scheda anagrafica e scheda risposte, che peraltro non prevedono in alcun modo la partecipazione diretta del candidato. Proprio per evitare che gli abbinamenti possano essere fatti in un qualsiasi momento anteriore all’assegnazione del punteggio, la garanzia dell’anonimato dovrebbe prevedere un sistema che impedisca anche la lettura ottica a strumenti che non siano quelli in dotazione della società che poi dovrà provvedere alla correzione.

-9- Come già evidenziato nella premessa, per conoscere il risultato della prova in data 6.04.2017, la ricorrente ha utilizzato come username un indirizzo mail e come password una da lei scelta. Quando invece è stata pubblicata in data 13 aprile 2017, sempre nella pagina personale di ciascun candidato, la graduatoria nominativa, questa era consultabile indicando come password il C.F. e come username il codice MAV. Si tratta di dati accessibili a chiunque detiene elenco dei candidati che hanno fatto versamento: infatti il codice MAV del bollettino è univocamente riconducibile al candidato indicato sul bollettino medesimo.

-10- Il verbale n.4 del padiglione n.7 redatto il 30.03.2017 (doc. 10 impugnato) alle ore 16 dà conto della consegna del materiale di esame al Servizio di Vigilanza così sommariamente indicato: 1.Busta sigillata e siglata contenente le schede anagrafiche; 2.Busta sigillata e siglata contenente le schede risposte;

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3.Elenco dei candidati; 4.Busta sigillata e siglata contenete le anagrafiche dei candidati assenti Sebbene richieste in visione, le buste in questione non sono state messe nella disponibilità del ricorrente e comunque non si ha contezza di chi abbia di fatto siglato le buste e come le stesse siano state sigillate, tanto più che le dette operazioni – come già accennato - non sono state fatte alla presenza della candidata né alla presenza di una rappresentanza di candidati estratti a sorte, a garanzia della regolarità dell’imbustamento e delle operazioni finali di raccolta e conservazione. Va rilevato sul punto che non vi sono separati verbali per le operazioni di imbustamento delle schede anagrafiche e delle schede risposte nè specificamente di un verbale che dia conto dell’imbustamento e della sigillatura delle schede anagrafiche prima e delle schede risposte dopo né dei questionari e delle rispettive sigillature. In particolare dei questionari – con il cui numero i candidati vengono identificati nella scheda di correzione pubblicata il 6.04.2017— non si

rinviene alcuna specifica verbalizzazione e sebbene ritirati insieme con la scheda risposta (che ne costituiva l’ultima pagina) non risultano sigillati, né consegnati al Servizio di Vigilanza.

-11- Inoltre non risultano che siano stati imbustati e sigillati i fogli avanzati con sopra i codici a barre - dai quali i candidati dovevano staccare gli adesivi - con riferimento ai candidati assenti - considerato che nel padiglione 7 su 2134 candidati hanno partecipato alla prova 2009 – cfr. allegato report padiglione 7 al verbale n. 3 relativo allo svolgimento dell’esame.

-12- In ordine alla conservazione del materiale di esame successivamente alla consegna al Servizio di Vigilanza, non si rinviene alcun verbale: semplicemente nel verbale n. 4 di correzione delle prove di esame del 31.03.2017 si legge che il dott. Catalano dei “Servizi di Vigilanza e Controllo Accessi” provvede alla consegna presso la sala del consiglio di presidenza dei plichi sigillati precedentemente presi in custodia, contenenti le buste sigillate e controfirmate dai componenti delle commissioni di vigilanza di ciascun padiglione relative agli elaborati dei candidati. Non si ha contezza di dove i plichi siano stati materialmente conservati e chi avrebbe dovuto presiedere alla loro conservazione fra il momento della presa in carico - alla chiusura delle operazioni al padiglione 7 - e la consegna il giorno 31.03.2017 presso l’Ateneo.

0000 Come noto, sulla questione della violazione dell’anonimato è intervenuto il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con le sentenze gemelle del 2013: Consiglio di Stato ad. plen. , 20 novembre 2013, n.28 Consiglio di Stato ad. plen. 20 novembre 2013, n.26 Consiglio di Stato ad. plen. , 20 novembre 2013, n.27 (2) secondo cui la lesione della regola dell'anonimato — per dare luogo all'illegittimità della graduatoria — non deve essere effettiva, ma anche soltanto potenziale. L'ordinamento non chiede quindi che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle prescrizioni di condotta abbia portato effettivamente a conoscere il nome del candidato (3)

2 - Tratto da Concorsi pubblici e violazione non irrilevante dell'anonimato nelle tre sentenze “gemelle” del Consiglio di Stato Fonte: Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, fasc.1, 2015, pag. 134 Autori: Silvio Bologna),

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A titolo paradigmatico la semplice conoscenza del codice

identificativo della prova, se abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, sarebbe astrattamente suscettibile di alterare i risultati: ad esempio i commissari ben potrebbero annerire le caselle corrispondenti alle risposte corrette prima delle procedure di correzione (4) Tale orientamento giurisprudenziale ha anticipato la soglia dell'illegittimità amministrativa sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Il parametro di riferimento non è più l'art. 21octies della l. 241/1990, e dunque l'economicità dell'azione amministrativa; al contrario vengono valorizzati integralmente i principi costituzionali di imparzialità ed eguaglianza. Secondo le citate pronunce del Consiglio di Stato in epigrafe — diversamente opinando — si violerebbe l'art. 97 della costituzione sotto un duplice profilo.

Il meccanismo del concorso pubblico è innanzitutto preordinato a garantire il principio fondamentale di eguaglianza (art. 3 cost.) nell'accesso ai ranghi della pubblica amministrazione, che deve avvenire in condizioni di parità (art. 51 cost.) Le condizioni di effettiva parità nella procedura concorsuale realizzano non soltanto l'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche il buon andamento: in tal modo ai pubblici uffici accedono quanti ritenuti idonei a seguito di una valutazione meritocratico-comparativa. Per ragioni di completezza espositiva va osservato come la preordinazione delle garanzie di trasparenza ed imparzialità in un concorso alla selezione dei migliori, fatti propri dalla costituzione repubblicana del 1948, affonda le sue radici nella nascita del moderno Stato di diritto, come cristallizzato dall'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789. Nello stesso senso anche la giurisprudenza della Corte costituzionale — ancorché non recente — sui concorsi pubblici. Infatti il giudice delle leggi intravede proprio nel concorso il «meccanismo

di selezione tecnica e neutrale dei più capaci»; ed è proprio per realizzare tale esigenza che lo stesso «nelle sue modalità organizzative e procedurali — deve in ogni caso ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità» (5) La centralità del principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali in chiave egualitaria e meritocratica è del resto ribadita dalla legislazione ordinaria: ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a del d. lgs.

3 C. Stato, sez. II, 6 luglio 2011, n. 3672; in senso sostanzialmente conforme TAR Toscana Firenze 27 giugno 2011, n.

1105; TAR Sardegna Cagliari 14 marzo 2012, n. 229).

4 TAR Sicilia Palermo, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457).

5 C. cost. 15 ottobre 1990, n. 453, www.giurcost.org; C. cost. 13 novembre 2009, n. 293, FA CdS, 2009, 2799, nt. GAGLIARDI; C. cost. 26 gennaio 2004, n. 34, www.giurcost.org; in dottrina, sulle relazioni tra imparzialità e buon

andamento nella materia dei pubblici concorsi vedi R. CARANTA, Commento all'art. 97, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, Utet, 2006, 1901 ss.; R. FALCON, Commento all'art. 97,

in Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. BARTOLE - R. BIN, Cedam, 885 ss.; R. CHAPUS, Préface, in J. ZILLER, Egalité et mérite. L'accès à la fonction publique dans les Etats de la Communauté européenne, Bruylant,

1988, VII).

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165/2001 le modalità di reclutamento dei dipendenti pubblici devono conformarsi a «modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento» col ricorso se del caso a strumenti automatizzati, «diretti anche a realizzare forme di preselezione». Pertanto, il ricorso alle tecnologie informatiche nella correzione degli elaborati di un pubblico concorso, come ben emerge anche dal testo di legge, non vale quali alibi a sollevare la pubblica amministrazione dall'obbligo di osservare il principio di imparzialità. Per completezza, va osservato come il Consiglio di Stato abbia suffragato l'anticipazione della soglia dell'illegittimità dell'atto amministrativo tramite un'interpretazione sistematica del diritto pubblico: nelle tre sentenze “gemelle” i giudici amministrativi hanno fatto riferimento — mutatis mutandis — alla categoria dogmatico-penalistica dei reati di pericolo presunto. Quest'ultima racchiude al proprio interno tutte le fattispecie incriminatrici in cui la soglia della punibilità è anticipata alla mera lesione potenziale del bene giuridico protetto, e non alla sua effettiva messa in

pericolo (6) In tal senso si è di recente espresso il Tar Lazio, secondo cui “La violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” (7) Il riferimento al diritto penale appare in ogni caso pleonastico, tenuto conto sia delle diverse finalità delle varie branche del diritto, e quindi dei relativi meccanismi di accertamento dei profili di illegittimità/responsabilità; sia del solido ancoraggio costituzionale delle decisioni, rappresentato dai principi di imparzialità e buon andamento. L'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle tre sentenze gemelle non è stato scevro di implicazioni pratiche: numerose sentenze ed ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi hanno riammesso in tutta Italia ai corsi di laurea in medicina e chirurgia i candidati esclusi per mancato superamento del quiz, facendo proprio leva sulla violazione del principio dell'anonimato ad opera dei commissari (8) Più di recente T.A.R. Roma sez. III 20/08/2015 n. 10903 “Nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben può consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato e ciò è sufficiente a far ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va valutata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione. Conseguentemente, va annullata la graduatoria unica nazionale nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli

6 (in merito, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Zanichelli, 2004, 180 ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Giuffrè, 1990, 225).

7 cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 6 marzo 2014, n. 2646, FA Tar, 2014, 934; in senso sostanzialmente conforme cfr. TAR

Sardegna Cagliari, sez. I, 14 marzo 2013, n. 229, FA Tar, 2013, 1050).

8 (cfr. — ex plurimis — TAR Sicilia Palermo 17 marzo 2014, n. 646; TAR Lazio Roma, ord., 21 luglio 2014 su ricorso 8136/2014; TAR Lazio Roma, ord., su ricorso 3478/2014; C. giust. amm., ord., 2 ottobre 2014 su ricorso 714/2014).

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stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria”. Tutto ciò premesso, è possibile affermare come oggi una violazione non irrilevante del principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, per un comportamento ascrivibile alla commissione esaminatrice, integra una violazione procedimentale ai fini dell'annullabilità della graduatoria di merito quale provvedimento impugnato: tale consolidata opzione ermeneutica assicura il rispetto di regole procedimentali di carattere imperativo, che sono il diretto portato delle norme del dettato costituzionale volte ad assicurare imparzialità e buon andamento dell' agere amministrativo. Già in numerosi altri precedenti il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria si era occupato della dialettica tra rispetto del principio dell'anonimato e validità di una graduatoria all'esito di una prova concorsuale di stampo comparativo.

Sul punto, nelle pronunce citate, si è operato una distinzione preliminare tra due macrocategorie di vulnus a tale principio:

• la prima ricorre qualora il candidato abbia apposto dei segni di riconoscimento al proprio elaborato. In tal caso per l'eventuale annullamento deve essere ravvisato un comportamento intenzionale del candidato medesimo, che consenta di attribuirgli la paternità dello scritto. Ad esempio, secondo tale approccio case by case non costituiscono segni di riconoscimento l'apposizione di cancellature e correzioni nell'elaborato finale o l'indicazione nella brutta della durata della prova e degli argomenti da trattare; al contrario l'anonimato risulterà violato quando il candidato apponga un avviso nel tema, che indica i criteri seguiti nella redazione (C. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2687).

• la seconda è quella alla base delle sentenze in oggetto, “l'anonimizzazione” dell'identità del candidato verrebbe inficiata da

una condotta materiale della commissione esaminatrice. Al riguardo, secondo un primo indirizzo ermeneutico, più risalente nel tempo e in ogni caso minoritario, il criterio dell'anonimato non viene automaticamente leso tutte le volte che si ricorre a delle procedure di tipo informatico e/o automatizzato per il reclutamento del personale pubblico. Tale lettura si basa essenzialmente sull'art. 21, comma 2octies, della l. 241/1990, a mente del quale non si può invocare l'annullamento del provvedimento amministrativo per il mancato rispetto dell'iter procedimentale o di prescrizioni formali, se vengono contestualmente soddisfatte due condiciones sine qua non: il provvedimento ha carattere vincolato; ed il contenuto dello stesso non potrebbe essere diverso da quello adottato nel caso di specie (9) Più specificamente, il soggetto non utilmente collocatosi in graduatoria non deve in termini generali lamentare il mancato rispetto del canone

dell'anonimato ad opera della commissione giudicatrice; al contrario deve dimostrare il nesso eziologico tra la violazione del paradigma normativo e il concreto pregiudizio alla par condicio tra i candidati (10)

9 C. Stato, sez. VI, 19 aprile 2005, n. 1950; Tar Campania Napoli, sez. VI, 7 maggio 2005, n. 502, GC, 2005, 1975, nt. GALETTA).

10 (ex plurimis C. giust. amm. 24 febbraio 2010, n. 168; C. Stato, sez. V, 20 gennaio 2008, n. 5114; queste e tutte le altre sentenze ed ordinanze amministrative citate nel contributo senza indicazione della pubblicazione sono state

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Siffatta opzione interpretativa valorizza al massimo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, per mettere le graduatorie al riparo da qualsiasi censura nel caso in cui la commissione non rispetti a vario titolo le prescrizioni di forma: una busta non correttamente sigillata o siglata da uno dei commissari; segni difformi tra i vari plichi; carte di identità fatte collocare ai candidati accanto l'elaborato per tutta la durata della prova; infine — come nel caso in esame — l'annotazione per ogni concorrente nell'elenco alfabetico del codice alfanumerico accanto ai dati anagrafici. Tuttavia, privilegiare senza se e senza ma il principio di conservazione di cui all'art. 21 octies ingenera il rischio di una probatio diabolica in sede giurisdizionale, compromettendo in maniera inequivocabile il diritto di difesa del privato portatore di un interesse legittimo ai sensi degli artt. 24 e 113 della carta fondamentale. Infatti il predetto orientamento suppone che la violazione della regola dell'anonimato non avrebbe dato vita ad un provvedimento diverso da

quello adottato, a meno che il ricorrente non dimostri il contrario (11) Inoltre, tale interpretazione dell'art. 21octies nella materia dei concorsi pubblici si pone in contrasto con le fonti sovranazionali, che costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano. Segnatamente verrebbero violati l'art. 41 della Carta di Nizza, che sancisce il diritto ad una buona amministrazione declinato in termini di equità ed imparzialità attraverso la verifica della legittimità non solo sostanziale ma anche procedurale delle decisioni amministrative (12)

III ECCESSO DI POTERE PER ATIPICITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI RISPETTO AL MODELLO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER CON RIFERIMENTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO ALLE FACOLTA’ A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE IN RELAZIONE AL BANDO DI CONCORSO (LEX SPECIALIS) AL DECRETO

MINISTERIALE 546/16 AL DECRETO INTERMINISTERIALE 592/16 ed alla L. 264/99. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ, PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. In data 16.01.2017 l’Ateneo pubblicava il Bando di Concorso (doc. 3 impugnato) per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia della facoltà di Medica e Chirurgia “A Gemelli” di Roma per l’anno accademico 2017-2018 mettendo a concorso 270 posti per la Facoltà di Medicina e chirurgia e 25 posti per la Facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria.

reperite in www.giustizia-amministrativa.it; in senso conforme cfr. TAR Campania Napoli 6 luglio 2012, n. 3264, FA Tar, 2012, 2449).

11 D.U. GALETTA, La violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi come illegittimità procedimentale che non può essere sanzionata con l'annullamento: verso l'«irrilevanza dello Stato di diritto?», GC, 2005, 1975).

12 (B. BRUNO, Annullabilità del provvedimento, in Guida al procedimento amministrativo, a cura di M. MARIANI, Nuova Giuridica, 2012, 451 ss.); e l'art. 25 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 (ratificato con legge

881/1977) .

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Si legge nell’incipit che «il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni a seguito degli emanandi decreti di

programmazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in conformità alla L. 2 agosto 1999, n. 264». Questo riferimento ci porta subito ad affrontare la questione direttamente riconducibile al c.d. accesso programmato nazionale ed al principio di parità di trattamento fra soggetti che avranno accesso alla programmazione con il superamento dell’esame di ammissione nei singoli Atenei, statali e non sul territorio nazionale, secondo i numeri indicati nelle tabelle allegate ai Decreti del MIUR. I posti messi a concorso per le Facoltà di Medicina e Chirurgia - secondo il sistema di accesso programmato nazionale appena illustrato - dipendono dal fabbisogno del SSN, determinato ogni anno secondo degli accordi assunti in sede di conferenza Stato/Regioni, nonché dal fabbisogno comunicato dal Ministero della Difesa. La dinamica è la seguente.

Al bando del Miur - con il quale viene indetto ogni anno il concorso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia - viene fatta separata allegazione della lista con l’indicazione dei posti provvisori assegnati a ciascun Ateneo, statale o privato sul territorio Nazionale Questi posti sono soggetti a riconferma e/o modifica per effetto dei Decreti Interministeriali che intervengono di solito in un momento successivo, e che poi sono quelli a cui rimanda l’incpit del Bando dell’Ateneo odierno resistente, in conformità alla Legge 264/99. Non essendo stato ancora pubblicato il il Decreto Ministeriale per l’AA 2017-2018, dobbiamo necessariamente fare riferimento a quello dello scorso anno ovvero al Decreto Ministeriale N. 546 del 30.06.2016 (13) ed a tutti i suoi allegati, nonché al successivo Decreto Interministeriale n.592 del 25.07.2016 (14) che ha definito il numero dei posti a concorso sul territorio nazionale. In particolare al DM 546/2016 è allegato sub 4 l’elenco dei posti provvisori messi a concorso (per l’università Cattolica Sacro Cuore inizialmente nel numero di 240) poi definiti con il successivo DIM 592/16 (per l’Università Cattolica del Sacro Cuore aumentati fino al numero di 270) Il DIM 592/16 nelle premesse oltre a richiamare il suddetto decreto ministeriale 546/16 richiama anche il DM del 22.10.2004 n. 270 (15) e la Legge 2 agosto 1999 n. 264 – incipit anche del bando della Università Cattolica del Sacro Cuore – recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e ss.mm.ii. ed in particolare art. 3 co. 1 lett. a) e comm 2 lett. a) b) e c) (16)

13 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016-17” 14 recante la “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/17”

15 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3.11.2999 n. 509”,

16 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo

9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

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Altresì il DIM 592/16 richiama il DM del 16.03.2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale nonché il Dlgs 30.12.1992 n. 502 recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 L. 23.10.1992 n. 421” e in particolare l’art. 6 ter (17) Il DIM 592/16 richiama e premette alla determinazione definitiva dei posti a concorso la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l’anno accademico 2016/17 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art. 6 ter del D.Lgs 502/92 trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome in vista accordo formale. IL DIM viene poi emanato in considerazione del fatto che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei e valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno

professionale, pur in considerazione della riduzione di quest’ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale, e ritenuto, alla luce dell’istruttoria compiuta ex art. 3 co. 1 lett. a della L. 264/99, di dover determinare per l’anno accademico di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al Corso di Laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia disponendone la ripartizione tra le università.

0000

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale; d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei. 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle

aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

17 Fabbisogno di personale sanitario 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i

rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.

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Il breve excursus serve a far comprendere che gli Atenei privati, pur avendo autonomia didattica, e libera autodeterminazione sulle date e sui contenuti dei quesiti, per quanto non espressamente indicato nel Bando di riferimento – da ritenersi lex specialis dell’esame – non possono che ave come modello normativo di riferimento le norme di ordine generale e dunque le linee guida di cui al Bando concorsuale del MIUR per l’espletamento delle prove di ammissione, concorrendo tutti i candidati, sia delle università statali che di quelle private, ad occupare posti messi a concorso sul territorio nazionale secondo la dinamica poc’anzi accennata, che accomuna tutti gli Atenei sul territorio nazionale. Pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei – a tutti i partecipanti ai concorsi indetti sul territorio nazionale deve essere assicurato il medesimo trattamento concorsuale che può anche prescindere dalle scelte didattiche, ma che deve assicurare uniformità di trattamento nel procedimento amministrativo come pure trasparenza, garanzia di buon andamento ed imparzialità, che peraltro rimandano anche alla

violazione di legge. Nel bando ad oggetto, a pag. 5 art. 6 co. 5 del Bando di Concorso della Cattolica sono esplicitati in modo sintetico e sommario i punti inerenti lo svolgimento della prova; viene specificato quanto ricevuto da ciascun candidato • Una scheda anagrafica nominativa • Un foglio contenente le istruzioni generali e comportamentali • Una busta ove riporre il proprio telefono cellulare o qualsiasi

altro dispositivo elettronico previamente spento • Una coppia di codici a barre adesivi, il cui elemento alfanumerico sarà coperto da un’apposita serigrafia utile ad impedire ogni violazione dell’anonimato prima, durante e dopo lo svolgimento della prova, fino al momento dell’abbinamento tra i punteggi elaborati in forma anonima (graduatoria anonima) e i nominativi dei candidati partecipanti (graduatoria nominativa finale) i codici a barre adesivi saranno applicati uno sulla scheda anagrafica e l’altro sulla scheda delle risposte; • Un questionario, contrassegnato da un codice numerico indicante la versione della prova ricevuta al momento dell’avvio del test • Una scheda delle risposte che sarà l’unico documento utile ai fini della valutazione della prova • Un pennarello che sarà l’unico strumento di scrittura ammesso durante la prova Sarà onere dei candidati applicare correttamente i codici a barre serigrafati sia sulla scheda anagrafica sia sulla scheda delle risposte al fine di rendere possibile la correzione automatizzata del test in forma anonima ed il successivo abbinamento delle schede delle risposte anonime con le schede anagrafiche nominative. Le schede anagrafiche (unico elemento riportante il nominativo del

candidato) dovranno essere firmate con il pennarello da ciascun candidato nell’apposito spazio. Prima dell’inizio della prova

verranno ritirate dal personale di assistenza, contate e sigillate in plichi fino alla produzione della graduatoria generale anonima.

Al termine della prova i candidati sono invitati a restare seduti in attesa che il personale di assistenza ritiri le schede delle risposte. Le schede delle risposte vengono contate e sigillate in plichi che sono consegnati alla Commissione di Vigilanza fino alla produzione della graduatoria”. All’art. 7 del Bando, quanto ai risultati della prova si legge :

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Il 6 aprile 2017 l’Università Cattolica del Sacro Cuore provvede alla pubblicazione nella pagina personale del sistema di iscrizione on line di ciascun candidato del punteggio ottenuto alla prova scritta e della posizione in graduatoria. Dallo stesso giorno ciascun candidato utilizzando il proprio codice fiscale come username ed il numero identificativo del bollettino MAV come password potrà prendere visione del proprio elaborato attraverso la procedura di accesso agli atti on-line accessibile dal portale http://roma.unicatt.it • Numero risposte corrette • Numero risposte errate • Numero risposte doppie/omesse • Griglia delle risposte esatte del questionario • Questionario in formato pdf • Scheda anagrafica in formato pdf • Algoritmo di calcolo dei punteggi Dal 13 aprile viene pubblicata nella pagina personale di ciascun candidato la graduatoria” Come già anticipato nella parte introduttiva del ricorso, nessun controllo è stato fatto sui cellulari e/o su eventuali altri dispostivi in possesso dei candidati, ai quali è stato fatto semplicemente divieto di utilizzo, e non già di ingresso nell’area di esame. Se ne deduce che i candidati hanno avuto accesso al varco del padiglione senza prima riporre i cellulari e/o senza spegnerli. Non potendo contestare la determinazione del divieto di utilizzo dei cellulari (piuttosto che del divieto di ingresso) secondo quanto stabilito nel Bando di Concorso, a rigore deve tuttavia rilevarsi e contestarsi la violazione della lex specialis, perché a pag. 5 del Bando art. 6 co. 6 era previsto che il candidato ricevesse una busta per riporre cellulari o altri dispositivi.

Tuttavia l’esame degli atti trasmessi si è avuto modo di verificare che in nessun verbale viene fatta menzione della distribuzione di dette buste a tutti i candidati né all’ingresso, né prima della prova. In particolare, come si evince al verbale n.1 del padiglione n. 7 (doc. impugnato) durante le procedure di identificazione ciascun candidato ha ricevuto soltanto il seguente materiale: scheda anagrafica riportante i propri dati, il foglio delle c.d. istruzioni generali e comportamentali” ed il pennarello da utilizzare durante la prova. Mentre il Verbale n. 3 del Padiglione n. 7 (doc. 8 impugnato) dà atto della distribuzione a ciascun candidato prima dell’inizio della prova del seguente materiale: una coppia di codici a barre adesivi; il questionario chiuso in una pellicola e la scheda risposte (che si trova all’interno del questionario come ultima pagina). Come noto "... il bando di concorso è la 'lex specialis' della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Le regole cristallizzate nella 'lex specialis', costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale

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riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti

alla procedura" (Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1328 depositata in data 17 marzo 2014) Vi è pertanto stata un’illegittima disapplicazione di quanto prescritto dal Bando di Concorso.

0000 Quanto invece alla procedimentalizzazione delle attività relative e connesse al concorso ed alla relazione far la lex specialis e il modello normativo di riferimento, quest’ultimo non può che essere costituito - nel caso di specie – dai Decreti con il quale ogni anno il Ministero dell’Università e della Ricerca – in conformità alla L. 264/99- pure contemplata dal Bando in esame – programma ed elenca i posti a concorso per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia. Dunque, se da una parte il Bando di Concorso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore datato 16.01.2017 è lex specialis del concorso medesimo, per altro verso, per quanto non espressamente ivi indicato, si deve avere

riguardo alla legge nazionale ed ai decreti del Ministero dell’dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nei limiti dell’applicabilità e nel rispetto dell’autonomia degli Atenei privati, dovendosi in difetto rilevare – come nel caso di specie - una violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità, della “par condicio” dei concorrenti, ma anche dei principi di uguaglianza e buon andamento, potendosi i configurare un eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà ed irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Considerata dunque la scarna regolamentazione del procedimento nel Bando di Concorso, va osservato che - a mente dell’allegato 1 del D.M. 546/16 - ultimo utile di riferimento – si dovrebbe avere contezza di tutta una serie di evidenze procedimentali che viceversa mancano:

• Non abbiamo contezza dell’attività preliminare al Bando in esame, non vi è indicazione di chi sia stato incaricato della predisposizione del questionario e del materiale relativo alle prove di ammissione - sia in ordine alle scatole che ai plichi ed al loro contenuto;

• Non vi è alcun documento che dia conto della delega a terzi soggetti per la correzione, l’elaborazione del punteggio e la redazione della graduatoria verbale che attesti chi sia stato incaricato per la correzione degli elaborati e per la determinazione dei punteggi – secondo l’algoritmo allegato - non essendo certamente sufficiente che la Selexi srl relazioni in esito alle procedure adottate per la correzione, difettando i presupposti di partecipazione al procedimento amministrativo, in assenza di una formale autorizzazione alla determinazione del punteggio previa verifica delle procedure;

• Non sappiamo come sono state conservate ed esattamente da chi le scatole contenenti il materiale per la prova - prima e dopo l’espletamento della stessa - né quali siano state le modalità adottate per la custodia e la sicurezza delle scatole e dei plichi in esse contenute;

• Il divieto di utilizzare (cfr pag. 5 Bando art. 5 co.5) durante la prova i telefoni cellulari ed altri strumenti similari non equivale al divieto di introdurre questi strumenti nelle aule di esame e di fatto - per quanto sopra già esplicitato - in ordine alla violazione dell’anonimato, crea i presupposti per una disparità d trattamento;

• Non vi è verbalizzazione della raccolta del materiale di esame a fine prova, della sigillatura e della successiva custodia, ed in particolare delle

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separate operazioni – che come sopra dedotte sarebbero dovute avvenire - per le schede anagrafiche prima e per le schede risposte dopo. • Non vi è allegato al bando documento idoneo a garantire come prescritto la riservatezza del trattamento dei dati personali ed i soggetti interessati secondo la normativa vigente, nonché l’indicazione del titolare del trattamento e del responsabile, né il consenso eventualmente dato all’atto dell’iscrizione è idoneo e sufficiente anche per le attività espletate da terzi se non preventivamente incaricate ed autorizzate e solo ove il consenso risulta specificamente richiesto e prestato. Alle criticità appena sopra enunciate vanno aggiunti i seguenti ulteriori rilievi • Sebbene richiesto, non è stato messo a disposizione della ricorrente l’atto amministrativo relativo al conferimento di incarico alla società Selexi per la correzione delle prove scritte. • Non si rinviene nel Bando di esame alcuna specifica indicazione e/o informazione sull’incarico alla società Selexi, come peraltro correva obbligo

fare proprio in forza dei principi cardine del buon andamento e della trasparenza. • Non risulta esservi alcun verbale di incarico alla società di attribuzione del punteggio né di un verbale di convalida della graduatoria impugnata come anche non si ha contezza delle attribuzioni dei compiti e delle responsabilità del Servizio di Vigilanza. • Non vi è verbalizzazione della custodia degli elaborati fra la fine della prova e l’inizio delle operazioni di correzione. • Non si ha evidenza della nomina della Commissione per gli Esami di ammissione. • Non si ha evidenza della nomina della Commissione di Vigilanza preposta all’esame ed in particolare al padiglione 7 che qui interessa. • Non si ha evidenza dell’incarico alla Selexi srl né di una delega per l’attribuzione del punteggio della prova. • Non si ha evidenza della delega al Servizio di Vigilanza (diverso dalla Commissione di Vigilanza) né del Servizio di Assistenza ai candidati all’interno del padiglione (che peraltro si presume diverso dal personale tecnico amministrativo di supporto alla verbalizzazione). • Non si ha contezza della custodia degli elaborati tra il momento della consegna al Servizio di vigilanza e quello di apertura dei plichi il giorno successivo • Non si ha contezza dei plichi stessi e del loro specifico e singolo contenuto, così come non si ha contezza dei sigilli, delle sottoscrizioni, delle procedure di apertura e di chiusura, né ha presieduto alle operazioni una rappresentanza di candidati • Manca un verbale specifico verbale di pubblicazione della graduatoria nominativa di merito del 13.04.2017, come anche il verbale di validazione della graduatoria stessa.

0000 Di seguito i documenti messi a disposizione e tutti contenuto nel plico contestato (doc.11 impugnato) con sunto del contenuto ed evidenziate le specifiche criticità concretantesi nei denunciati vizi • Verbale n. 3 del 31.03.2017 (doc. 4 impugnato) aperto alle ore 8,00 e chiuso alle ore 9.30 relativo allo svolgimento delle prove e sottoscritto dai componenti della Commissione per gli Esami di ammissione e dalla responsabile del procedimento: in esso si dà conto della riunione presso gli Uffici della Presidenza di Facoltà dei componenti della Commissione per gli esami di ammissione e

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del Responsabile amministrativa del procedimento, al fine di recepire e verificare i verbali dei singoli padiglioni interessati alla prova d’esame (4 per ogni padiglione), l’inizio delle prove alla stessa ora (12.19) e per la medesima durata (120 minuti); viene consegnato dal Responsabile del procedimento e dal Dott. Catalano del servizio di Vigilanza Interna il materiale preso in consegna alla fine della prova; si acquisisce al verbale il Foglio delle Istruzioni Generali e comportamentali , letto durante l’esame. è sottoscritto dal Preside della facoltà Prof. Bellantone, dal Prof. Caldaro, dal Prof. Lanzone, dalla Prof.ssa Sica e dalla Responsabile del

Procedimento Dott.ssa Mencarelli. Non si ha evidenza della formale ratifica e convalida degli

atti relativi alle operazioni espletate presso ciascun Padiglione considerato che alle stesse non ha

presieduto la Commissione Esaminatrice che sottoscrive bensì le Commissioni di Vigilanze, alle quali non

risulta formale delega di poteri. • Verbale n. 4 del 31.03.2017 (doc. 5 impugnato) aperto alle ore 9,30 e chiuso alle ore 18,00 relativo alla correzione delle prove di esame sottoscritto dalla Commissione esaminatrice e dal responsabile del procedimento: in esso si dà conto della riunione presso gli Uffici della Presidenza di Facoltà dei componenti della Commissione per gli esami di ammissione, del Responsabile amministrativa del procedimento, e di due tecnici informatici addetti alla correzione degli elaborati sotto la supervisione del Dott. Bisignano per la società Selexi srl. Interviene al consesso il Dott. Catalano dei Servizi di Vigilanza e Controllo che presso la Sala del Consiglio di Presidenza consegna i plichi sigillati precedentemente presi in custodia, contenenti le buste sigillate e controfirmate dai componenti delle Commissioni di Vigilanza di ciascun padiglione, rimandando ai relativi verbali. Si procede contestualmente all’apertura dei plichi delle buste contenenti le schede anonime e si procede con due lettori ottici alla correzione di 8.386 schede risposte: si procede quindi all’elaborazione dei punteggi in forma anonima con un software di Selexi, in modo da elaborare, e successivamente stampare la graduatoria anonima generale

di merito validata alle ore 13.30. Si procede poi ad aprire i plichi contenenti le schede anagrafiche ed allo loro lettura ottica che termina alle ore 15,00 tramite software messo a disposizione della società Selexi e si abbinano le schede anagrafiche alle schede risposte. Si conclude alle 16.45 l’elaborazione da parte della Selexi della graduatoria di merito nominativa dei n.8.386 partecipanti alla prova. Si dà atto dell’elaborazione delle graduatorie nominative di merito e degli allegati: 1) CD contenente i file delle graduatorie , delle griglie di soluzione e dell’algoritmo di calcolo; 2) i registri di identificazione riportanti le firme del candidati ammessi a partecipare e tutte le schede anagrafiche e delle risposte processate durante la correzione; 3) il verbale dell’elaborazione e produzione delle graduatorie redatto dall’Avv. Bisignano per la Selexi ed indirizzato alla responsabile del procedimento. Contiene la verifica che il materia caricato non sia modificabile che tutti i file sono presenti che nessuno è corrotto e che i file sia in formato di sola visualizzazione. Tutto

in busta sigillata depositato nella cassaforte della stanza 244 – Istituto Biologia. E’ sottoscritto dal Preside della facoltà Prof. Bellantone, dal Prof. Caldaro, dal Prof. Lanzone, dalla Prof.ssa Sica e dalla Responsabile del

Procedimento Dott.ssa Mencarelli; Nessuno sottoscrive per la Selexi; non si ha evidenza dell’atto

presupposto all’esercizio delle attività espletate dalla Selexi srl – della qule nìil bando non fa menzione - in termini di correzione attribuzione punteggio ed elaborazione delle graduatorie; non si ha evidenza di convalida e/o

validazione della graduatoria di merito pubblicata in data 13.04.2017, ovvero comunque quello di convalida del punteggio - assegnato peraltro da soggetto terzo Selexi srl,

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• Comunicazione del 31.03.2017 (sottoscritta dall’Amministratore

della Selexi srl) Questo documento costituisce allegato n.3 al verbale n.4 del 31.03.2017 ed è stato tramesso dall’Ateneo con il plico del 4.05.2017: ha la forma di una relazione dell’amministratore della Selexi srl alla responsabile del procedimento sui passaggi della procedura di

elaborazione e di redazione delle graduatorie di merito. Nel contestarne la valenza ai

fini della completezza e dell’esaustività della verbalizzazione in ordine alla correzione degli elaborati, l’elaborazione ed attribuzione del punteggio e delle graduatorie , si rileva che è carente della sottoscrizione del personale tecnico

che si assume addetto alle operazioni e carente di recepimento da parte del verbale della Commissione esaminatrice, che peraltro non risulta abbia fatto espressa delega dei poteri di attribuzione dei voti ed omessa

convalida, né il fatto che le operazioni si assumono fatte alla presenza della Commissione può essere sufficiente a superare le eccezioni. • Verbale n. 5 del 6.04.2017 (doc. 6 impugnato) aperto alle ore 10 e chiuso alle ore 12,00 sottoscritto dal Preside della Facoltà e dalla responsabile del procedimento di Pubblicazione degli esiti delle prove Alla presenza del Preside della Facoltà Prof. Bellantone e la Dott.ssa Mencarelli viene prelevata dalla cassaforte della stanza 244 – Istituto di Biologia ed aperta la busta contente il materiale di cui al precedente verbale, si procede all’apertura, al caricamento dei file CD ed alla stampa della graduatorie di merito nominative sottoposte a firma del Preside della Facoltà e del Direttore di sede Dott. Vicentini. La dott.ssa Mencarelli incarica la Dott.ssa Fraschetti di procedere al caricamento dei file delle graduatorie di merito nominative sul sistema applicativo on line, attivando

altresì le procedure di accesso on-line. Firmano soltanto il Prof. Bellantone e la Dott.ssa

Mencarelli; manca prova della convalida delle graduatorie come anche dell’assegnazione dei punteggi in base ai quali la graduatoria è stata elaborata. Non si riviene la firma del soggetto al quale è stato fatto carico della materiale

pubblicazione degli esiti della prova . • Verbale n. 1 del 30.03.2017 (doc. 7 impugnato) aperto alle ore 9,00 e chiuso alle ore 11,40 - relativo alle procedure di identificazione dei candidati per il Padiglione 7, sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione In detto verbale si dà atto dell’inizio delle procedure di identificazione alle ore 9,20 su 2.134 candidati in elenco e delle operazioni di consegna da parte del personale di assistenza del seguente materiale; scheda anagrafica con i propri dati; foglio delle situazioni generali e comportamentali ed un pennarello da utilizzare per la prova; al termine delle operazioni sono presenti in aula (padiglione 7) 2009 candidati e pertanto gli assenti n.125; si dà atto della chiusura dei varchi alle ore

11,40. Non si ha evidenza da dove il materiale distribuito ai candidati si stato prelevato e dove fino a quel

momento fosse stato conservato; non si ha evidenza che sia stata consegnata a tutti i candidati una busta per

contenere e sigillare i cellulari e strumenti similari; non si ha contezza di come sia stato poi custodito il materiale di concorso residuato in relazione ai candidati assenti. Firmato soltanto dai componenti la Commissione di Vigilanza e

da 2 operatori amministrativi; non si ha evidenza dei poteri e delle attività effettivamente delegate - e se delegate - dalla Commissione Esaminatrice alla Commissione di Vigilanza – né della nomina dei componenti e del rapporto fra

la Commissione di Vigilanza e la Commissione Esaminatrice, • Verbale n. 2 del 30.03.2017 (doc. 8 impugnato) aperto alle ore 10,15 di ricezione del materiale d’Esame dal Servizio di Vigilanza n. 17, non altrimenti individuato - sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione In questo verbale la Commissione di Vigilanza ed i 2 tecnici amministrativi danno atto della ricezione presso il padiglione 7 tramite il Servizio di Vigilanza di nn 17 plichi sigillati contenenti i questionari da somministrare

ai candidati. Non si dà conto dell’apertura dei plichi né del numero di questionari in ciascuno contenuto né di

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quelli avanzati a causa dei candidati assenti. Non si ha evidenza da dove il materiale sia stato prelevato e dove fino a

quel momento fosse stato conservato; il verbale è firmato soltanto dai componenti la Commissione di Vigilanza e da 2 operatori amministrativi; non si ha evidenza dei poteri e delle attività effettivamente delegate - e se delegate -

dalla Commissione Esaminatrice alla Commissione di Vigilanza – né della nomina dei componenti e del rapporto fra la Commissione di Vigilanza e la Commissione Esaminatrice; non si ha evidenza del rapporto di delega della

Commissione esaminatrice al Servizio di Vigilanza che ha consegnato i plichi. • Verbale n. 3 del 30.03.2017 (doc. 9 impugnato) aperto alle ore 11,40 e chiuso alle ore 14.40 di svolgimento delle prove di esame, con foglio riassuntivo allegato sottoscritto dalla Commissione di Vigilanza e da due unità tecnico amministrative a supporto delle attività di verbalizzazione Si dà atto della lettura all’altoparlante delle istruzioni generali e comportamentali e del fatto che durante la lettura il personale di assistenza procede a distribuire a ciascun candidato: una coppia di codici a barre adesivi; il questionario chiuso in una pellicola e la scheda delle risposte (che si trova all’interno del questionario come ultima pagina). Alle 12,18 si dà inizio alla prova di 120 minuti; viene annotato che ad un candidato sono assegnati 3 minuti extra per recuperare il cambio del questionario erroneamente stampato al segnale di stop vengono ritirati fra i banchi ili pennarelli e successivamente nell’ordine la scheda risposte, il questionario ed il foglio delle istruzioni. Il personale di assistenza procede a contare le schede di risposta che sono in numero pari a 2009 e la Commissione di Vigilanza verifica che il numero delle schede risposte 2009 corrisponda al numero delle schede anagrafiche. Si procede a riporre il materiale d’esame nei plichi che vengono sigillati e siglati sui lembi di chiusura e messi nelle scatole; le scatole sono prese in consegna dal Presidente della Commissione di Vigilanza Prof. Luca Marigo ed al verbale

viene allegato il foglio riassuntivo delle operazioni. Non si dà conto dell’apertura dei

plichi né del numero di questionari in ciascuno contenuto né di quelli avanzati a causa dei candidati assenti. Non si ha evidenza da dove il materiale sia stato prelevato e dove fino a quel momento fosse stato conservato; non si ha

evidenza del momento in cui sarebbero state ritirate le schede anagrafiche e del fatto che siano state sigillate e se prima dopo o insieme alle schede risposte; non si ha contezza dei questionari ritirati né se il loro numero

corrispondesse alle schede risposte; non si ha contezza del numero dei plichi e di quante e quali schede in ciascun plico né del numero delle scatole e del contenuto delle scatole; il verbale è firmato soltanto dai componenti la

Commissione di Vigilanza e da 2 operatori amministrativi; non si ha evidenza dei poteri e delle attività effettivamente

delegate - e se delegate - dalla Commissione Esaminatrice alla Commissione di Vigilanza – né della nomina dei componenti e del rapporto fra la Commissione di Vigilanza e la Commissione Esaminatrice; non si ha evidenza del

rapporto di delega fra Commissione di Vigilanza e personale di assistenza preposto alle operazioni. • Verbale n. 4 del 30.03.2017 (doc. 10 impugnato) ore 16,00 di consegna del materiale d’esame alla Vigilanza sottoscritto dal presidente della Commissione di Vigilanza e da un addetto al servizio di Vigilanza che prende in carico le buste e l’elenco dei candidati. Si dà atto della consegna da parte del Presidente della Commissione di Vigilanza al Servizio di Vigilanza nella persona del Dott. Di Trani del materiale d’esame relativo alle prove appena concluse ovvero: busta sigillata e siglata contenente le schede anagrafiche, busta sigillata e siglata contenente le schede risposte, elenco dei candidati presenti, busta sigillata e siglata contenente le anagrafiche dei candidati assenti; è firmata dal Presidente della Commissione di Vigilanza e dal Dott. Di Trani per il

Servizio di Vigilanza; non si ha contezza di dove detto materiale sarà custodito fino al giorno dopo. Non

si ha evidenza dei poteri e delle attività effettivamente delegate - e se delegate - dalla Commissione Esaminatrice

alla Commissione di Vigilanza – né della nomina dei componenti e del rapporto fra la Commissione di Vigilanza e la Commissione Esaminatrice;

0000

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La sommarietà e la sinteticità degli articoli 6 e 7 del Bando inerenti la prova d’esame, se letti alla luce della scarna documentazione appena disaminata, sono chiaramente espressione di un procedimento amministrativo viziato, sia in ordine alla composizione degli organi collegiali della Commissione di Esame e del Servizio di Vigilanza, sia in ordine alle attività cruciali espletate di correzione attribuzione punteggio e redazione graduatoria) svolte da soggetto terzo la Selexi srl - senza alcuna specifica verbalizzazione espressione di delega e/o di attribuzione degli specifichi poteri di fatto esercitati, decretanti la graduatoria impugnata, peraltro non espressamente approvata e/o convalidata dalla Commissione d’esame. In sostanza, il Bando dell’Ateneo contempla indicazioni troppo sommarie generiche ed approssimative in ordine alla procedimentalizzazione necessaria a garantire il buon andamento del concorso, nè dette indicazioni non sono state sufficientemente esplicitate negli atti del procedimento e nelle verbalizzazioni che ne sostanziano i presupposti e gli

effetti. La carenza di specificità si concretizza nei denunciati vizi laddove le lacune non siano state colmate con riguardo al modello normativo di riferimento sopra rappresentato, dai Decreti del MIUR in ragione della superiore gestione del numero programmato nazionale ai Corsi di Medicina e Chirurgia da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per come dedotto all’inizio di questo motivo.

III ISTANZE CAUTELARI

L’istanza cautelare della sospensione dell’efficacia della graduatoria impugnata - in relazione all’esito della prova d’esame che ha visto respinta la candidata - ha radice nel fatto che in difetto di concessione dell’invocata sospensiva la ricorrente non potrebbe beneficiare dell’immatricolazione “in corso” per l’iniziando anno accademico 2017/2018, e ciò le impedirebbe di partecipare alle lezioni del corso di Laurea e di sostenere esami in attesa della definizione del merito, che peraltro , nel caso di specie , potrebbe non essere tempestivo rispetto alla esigenze esposte, in ragione della domanda incidentale proposta. Senza contare poi che la ricorrente si vedrebbe costretta a sostenere i test di ingresso al medesimo Corso di Laurea presso altri Atenei, ed allora potenzialmente il suo posizionamento nelle altre graduatorie andare a collidere con la richiesta di ammissione in sovrannumero così come formulata nei confronti dell’Ateneo resistente, ove la ricorrente intende coltivare i suoi studi in Medicina. Come sopra dedotto nei motivi, le procedure adottate dall’Ateneo resistente non appaiono né idonee né sufficienti a garantire l’anonimato e contestualmente la paternità dell’elaborato e più in generale a salvaguardare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento ed uguaglianza, di talchè la graduatoria impugnata deve ritenersi annullabile e per essa tutti gli atti suoi presupposti e derivati Per l’effetto del suo annullamento - limitatamente alla posizione della ricorrente – e dell’annullamento degli atti presupposti e consequenziali, la candidata Zannella Erika andrà ammessa, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria. Si insiste pertanto nella concessione in via cautelare della sospensiva della graduatoria impugnata con ordine di immatricolazione sin dall’anno accademico 2017-2018 al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma.

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Avv. FRANCESCO DI CIOLLO CASSAZIONISTA

Latina, via Carducci n 7, Tel 0773-662414 Monte San Biagio (LT) Via Prov.le San Magno n 57/b , Tel 0771-569173

Pec: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] P a g . 30 | 31

0000 Per tutto quanto fin qui dedotto ed argomentato in fatto ed in diritto, sulla base dei motivi sopra svolti, nell’accoglimento dei quali si insiste, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

• la sospensione della graduatoria impugnata limitatamente alla posizione ed all’interesse della ricorrente, disponendo per la sua immatricolazione, onde consentirle di frequentare sin dal dall’anno accademico 2017-2018 il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma.

IN VIA PRELIMINARE ED INCIDENTALE • Ordinare a parte resistente ex art.116 c.4 D LGS 104/2010 l’esibizione, per il relativo esame, degli originali dei documenti trasmessi con il plico in contrassegno postale del 4.05.2017, nonché l’esibizione, per il relativo esame, dei documenti richiesti con la Racc. A.R. del 14.04.2017 al fine di ottenere copia conforme agli originali, previa visione, in relazione all’esercizio del diritto di accesso agli atti, e segnatamente di quelli già specificati sub I dei motivi di ricorso.

NEL MERITO

• In accoglimento dei motivi sopra svolti, si chiede disporsi l’annullamento della graduatoria di merito nominativa pubblicata in data 13.04.2017 in relazione all’attribuzione del punteggio ed all’esito della prova pubblicato sulla pagina personale della candidata in data 6.04.2017 con riguardo all’esame al quale ha partecipato la ricorrente per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” per l’A.A. 2017-2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore svoltosi a Roma il giorno 30.03.2017 presso l’Ente Fiera di Roma, nella parte in cui esclude la ricorrente (posizione n.4050), nonché di tutti gli atti presupposti preordinati e finalizzati alla formazione della graduatoria impugnata, nonché di tutti gli atti presupposti preordinati e finalizzati all’emissione del bando d’esame, alla determinazione del contenuto della prova, all’espletamento della stessa ed alle modalità di correzione adottate ed eseguite; • Conseguentemente ordinare all’Ateneo resistente l’ammissione in sovrannumero della ricorrente al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma a decorrere dall’anno accademico 2017-2018, senza pregiudizio dei candidati

utilmente inseriti in graduatoria; • Con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatar;i • Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

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Avv. FRANCESCO DI CIOLLO CASSAZIONISTA

Latina, via Carducci n 7, Tel 0773-662414 Monte San Biagio (LT) Via Prov.le San Magno n 57/b , Tel 0771-569173

Pec: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] P a g . 31 | 31

IN VIA ISTRUTTORIA SI ALLEGANO I SEGUENTI ATTI:

- Provvedimenti impugnati:

PER RICORSO PRINCIPALE: 1) Graduatoria di merito nominativa pubblicata in data 13.04.2017 2) Attribuzione punteggio individuale pubblicato in data 6.04.2017; 3) Bando di Concorso del 16.01.2017; 4) Verbale n. 3 del 31.03.2017, 5) Verbale n. 4 del 31.03.2017 con allegata relazione Selexi srl; 6) Verbale n. 5 del 6.04.2017; 7) Verbale n. 1 del 30.03.2017, 8) Verbale n. 2 del 30.03.2017; 9) Verbale n. 3 del 30.03.2017, 10) Verbale n. 4 del 30.03.2017; PER RICORSO INCIDENTALE: 11) Plico integrale ricevuto in contrassegno dall’Ateneo in data 4.05.2017

- Documenti di cui il ricorrente intende avvalersi in giudizio:

Oltre a quelli indicati come espressamente impugnati in via principale ed incidentale, anche i seguenti all.1 – Registro voti anno in corso e pagelle anni scolastici precedenti;

all.2 – Certificato Parrocchia San Giuseppe di Latina Scalo all.3 – Copia Bollettino MAV all.4 – Attestazione Centro Studi Athena Latina all.5 – Attestazione Alphatest all.6 – Relazione Piscoattitudinale società iPsiac all.7 – Racc. A.R. del 14.04.2015 all.8 – Plico integrale ricevuto in contrassegno dall’Ateneo in data 4.05.2017 all.9 – Racc. A.R. del 25.05.2017 all.10 – Avviso scorrimento graduatoria del 2.05.2017 all.11 – Statuto Ateneo all.12 – Regolamento Ateneo all.13 – Decreto Ministeriale N. 546 del 30.06.2016 con allegati all.14 – Decreto Interministeriale n.592 del 25.07.2016 all.15 – Scheda anagrafica all.16 – Questionario all.17 – Scheda risposte all.18 – Scheda attribuzione punteggio /correzione prova all.19 – Algoritmo calcolo punteggio all.20 – nn. 4 raffigurazioni decodifica BarCode da cellulare all.21 – copia testo quesito n.13 e soluzione - tratto da testo Corso Athena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore delle controversia è indeterminabile e comunque a tassazione fissa e sarà versato il contributo unificato di euro 650,00. Latina- Roma, 1 giugno 2017 Avv. Francesco Di Ciollo Avv. Annamaria Romeo

Il sottoscritto Avvocato Annamaria Romeo ai sensi e per gli effetti di legge attesta che il presente ricorso è conforme a quello estratto dal fascicolo PAT R.G. 5407/17 - TAR Roma dal quale è stata estratto.Latina, 28 luglio 2017 Avv. Annamaria Romeo