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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT Corso di Laurea Magistrale in STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO Sharing Economy e Crowdfunding: il caso StarsUp Relatore Chiar.mo Prof. Guidi Marco Enrico Luigi Candidata Castellana Egle Anno Accademico 2016/2017

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in

STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO

Sharing Economy e Crowdfunding:

il caso StarsUp

Relatore Chiar.mo Prof. Guidi Marco Enrico Luigi

Candidata

Castellana Egle

Anno Accademico 2016/2017

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INDICE

INDICE DELLE FIGURE ............................................................................................... 4

INTRODUZIONE ........................................................................................................ 6

CAPITOLO 1 La Sharing Economy ......................................................................... 9

1.1 Definizione ........................................................................................................ 9

1.2 Nascita del fenomeno .......................................................................................... 10

1.2.1 Fattori Economici ........................................................................................................ 11

1.2.2 Fattori tecnologici ....................................................................................................... 12

1.2.3 Fattori Sociali e Ambientali ......................................................................................... 12

1.3 Caratteristiche ................................................................................................. 14

1.4 Vantaggi e rischi legati alla condivisione ............................................................... 17

1.4.1 Benefici ....................................................................................................................... 17

1.4.2 Svantaggi ..................................................................................................................... 19

1.5 Tipologie di SE: focus sul Crowdfunding ................................................................ 21

1.6 La SE in Italia........................................................................................................ 23

1.6.1 La proposta di legge .................................................................................................... 24

1.6.2 La ricerca sulle piattaforme di SE ................................................................................ 26

1.7 Dati statistici internazionali .................................................................................. 30

CAPITOLO 2 Il Crowdfunding ............................................................................. 34

2.1 Definizione .......................................................................................................... 34

2.2 Motivazioni alla base della nascita del fenomeno ................................................. 36

2.3 Tipologie di Crowdfunding ................................................................................... 37

2.3.1 Donation-based .......................................................................................................... 38

2.3.2 Reward-based ............................................................................................................. 39

2.3.3 Lending-based ............................................................................................................. 40

2.3.4 Equity-based ............................................................................................................... 41

2.4 Vantaggi e Svantaggi dell’adozione del Crowdfunding ........................................... 44

2.4.1 Vantaggi ...................................................................................................................... 44

2.4.2 Svantaggi ..................................................................................................................... 45

2.5 Gli attori del crowdfunding: focus sulle piattaforme ............................................. 48

2.5.1 Il proponente .............................................................................................................. 48

2.5.2 La piattaforma............................................................................................................. 49

2.5.3 I Crowdfunder ............................................................................................................. 51

2.5.4 Il progetto ................................................................................................................... 52

2.5.5 La regolamentazione................................................................................................... 53

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CAPITOLO 3 Disciplina normativa dell’Equity Crowdfunding e i numeri sul

fenomeno………. ..................................................................................................... 55

3.1 La normativa D.L. 179/2012 ................................................................................. 55

3.1.1 La Legge 211/2012 ............................................................................................................ 56

3.2 Il regolamento Consob ......................................................................................... 60

3.2.1 La nuova regolamentazione Consob ........................................................................... 64

3.3 Le criticità della normativa ................................................................................... 64

3.4 La normativa nel mondo ...................................................................................... 66

3.4.1 Gli Stati Uniti ............................................................................................................... 66

3.4.2 L’Unione Europea ....................................................................................................... 67

3.5 I numeri del fenomeno ......................................................................................... 69

3.5.1 Nel mondo .................................................................................................................. 69

3.5.3 In Italia ........................................................................................................................ 73

CAPITOLO 4 IL CASO AZIENDALE: STARS-UP ....................................................... 77

4.1 Presentazione della piattaforma .......................................................................... 77

4.1.1 La struttura organizzativa del portale ......................................................................... 79

4.1.2 I numeri ....................................................................................................................... 79

4.2 Descrizione della piattaforma ............................................................................... 81

4.3 Informazioni per gli investitori ............................................................................. 83

4.4 Informazioni sulla creazione di una campagna di crowdfunding ............................ 90

4.5 Il caso di maggior successo: Safeway Helmets Srl .................................................. 95

4.6 Critiche e riflessioni: intervista al team StarsUp .................................................... 99

4.7 Confronto con la piattaforma Unicaseed: differenze ed analogie .......................... 103

CONCLUSIONI ....................................................................................................... 106

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 108

SITIOGRAFIA ......................................................................................................... 113

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INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Modello della Sharing Economy ........................................................... 10

Figura 2 Mancanza di fiducia come barriera alla condivisione ........................... 21

Figura 3 Piattaforme divise per settori ................................................................. 27

Figura 4 Andamento del numero di piattaforme .................................................. 28

Figura 5 Numero di utenti mensili nelle piattaforme ........................................... 28

Figura 6 Riepilogo dell’adozione della Sharing Economy in Italia ..................... 29

Figura 7 Percentuali sugli utilizzatori della Sharing Economy ........................... 31

Figura 8 The Sharing Economy life-cycle ........................................................... 32

Figura 9 The rise of Sharing Economy ................................................................ 32

Figura 10 Caratteristiche sintetiche dei modelli .................................................. 38

Figura 11 “Quale soluzione fa per te?” Il miglior modello di Crowdfunding per

ogni esigenza. ....................................................................................................... 43

Figura 12 Tassi di crescita e volume d’affari per ciascuna tipologia. ................. 44

Figura 13 How Much Do Crowdfunding Platforms Charge? .............................. 51

Figura 14 Classificazione modelli su due variabili .............................................. 53

Figura 15 Andamento di crescita delle piattaforme nel mondo. .......................... 69

Figura 16 Percentuale di crescita e volume raccolto nel mondo. ........................ 70

Figura 17 Numero delle piattaforme attive in Europa. ........................................ 71

Figura 18 Volume raccolto in Europa. ................................................................. 72

Figura 19 Grafico della crescita del Crowdfunding con e senza la Gran Bretagna

.............................................................................................................................. 73

Figura 20 Grafico su anno di nascita e registrazione alla Consob in Italia.......... 74

Figura 21 Dati sulle campagne di Crowdfunding in Italia ................................... 75

Figura 22 Dati della piattaforma StarsUp ............................................................ 80

Figura 23 Fasi per una campagna di Crowdfuning .............................................. 81

Figura 24 Iter per diventare un investitore ........................................................... 84

Figura 25 Offerte attive sul portale di StarsUp .................................................... 86

Figura 26 Iter per la creazione di una campagna di Crowdfunding ..................... 94

Figura 27 La campagna Safeway Helmets Srl ..................................................... 96

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INTRODUZIONE

La rivoluzione più importante avvenuta negli ultimi decenni, è stata quella

digitale. Questa, ha fatto cambiare totalmente il modo di comunicare tra individui

ed impresa, creando nuove opportunità di business e modificando il mercato, che

presenta oggi, stakeholders con bisogni diversi dal mercato tradizionale. Per tal

motivo, in questo lavoro, ho ritenuto utile affrontare i nuovi fenomeni, che si

stanno diffondendo in scala mondiale, al fine di conoscere le caratteristiche, i

benefici che offrono, ma anche i rischi che li accompagnano.

L’analisi condotta inizia affrontando a livello macro il fenomeno della Sharing

Economy, per poi andare nello specifico di una delle sue tipologie: il

Crowdfunding. L’elaborato si conclude con un caso specifico di piattaforma di

Crowdfunding: StarsUp, il primo portale di raccolta fondi iscritto al Registro

Consob.

La rivista americana "The Times" ha definito la Sharing Economy come “una

delle dieci idee che cambieranno il mondo, sancendo in tal modo l'entrata in

scena ufficiale del fenomeno e il suo peso in ambito socio-economico”. Essa può

semplicemente essere definita come “un nuovo modello economico che parte dai

reali bisogni dei consumatori, capace di far fronte alle sfide della crisi e di

promuovere forme di consumo più consapevoli, basate sul riuso anziché

sull’acquisto e sull’accesso invece che sulla proprietà”.

Il primo capitolo, dopo aver descritto in maniera generale il fenomeno, analizza

accuratamente i fattori che hanno influenzato la nascita e la diffusione della

Sharing Economy in tutto il mondo, con un focus sull’Italia, dai fattori economici

a quelli sociali passando per quelli tecnologici. Vengono messi in luce e

sottoposti ad un’accurata valutazione i vantaggi e gli svantaggi legati al

fenomeno ed infine vengono descritte ed esaminate le diverse tipologie di

Sharing Economy. Quest’ultimo paragrafo sarà solo introduttivo al secondo

capitolo che tratterà, in maniera più approfondita, il Crowdfunding.

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A quasi un decennio dallo scoppio dell’ultima crisi finanziaria, che ha colpito

tutto il globo, gli effetti sono ancora ben visibili in moltissime realtà, compresa la

nostra. Il “credit crunch” messo in atto da tutti gli enti creditizi, non permette

ancora a tutte le imprese di poter accedere a prestiti per poter realizzare nuovi

investimenti; per tal motivo inizia a svilupparsi il Crowdfunding.

Esso si propone come un nuovo mezzo per reperire fondi, che provengono “dal

basso”, da piccoli investitori, non necessariamente professionali, i quali

contribuiscono a finanziare progetti sia di piccole che di medie imprese. Il

termine, letteralmente tradotto dall’inglese significa “finanziamento della folla”.

Nell’elaborato sono state dettagliatamente trattate le quattro tipologie di

Crowdfunding: donation based, reward based, lending based ed equity based,

oltre che alcune forme ibride contenenti caratteristiche combinate di esse.

L’analisi ha preso in esame, in particolar modo, l’equity based Crowdfunding, in

quanto presenta alcune caratteristiche peculiari, utili a comprendere a pieno il

fenomeno.

L’obiettivo dell’elaborato non è solo quello di comprendere il fenomeno ma

anche quello di procedere ad un’analisi da un punto di vista legislativo. Se i

promotori del fenomeno sono stati gli Stati Uniti D’America, il primato per la

regolamentazione lo detiene l’Italia. Il nostro Paese è stato il primo che ha capito

l’importanza di disciplinare il Crowdfunding, regolamentando il modello equity-

crowdfunding, emanando il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 (Decreto

Crescita bis) convertito in Legge n.221 del 17 dicembre 2012, e successivamente

con il Regolamento Consob di cui alla delibera n.18592 del 26 giugno 2013, all’

interno di esso dall’art. 25 all’art 32 Il Decreto sopracitato affronta le tematiche

legate al Crowdfunding e alla sua gestione, incaricando la Consob di redigere un

regolamento ad hoc che disciplini questo nuovo mezzo di raccolta fondi.

Oltre ad una panoramica legislativa generale, che vede il confronto normativo

italiano con gli Usa e i Paesi dell’Europa, ho trovato essenziale supportare

l’analisi con dei peculiari dati statistici, utili alla comprensione del fenomeno,

ponendo attenzioni alle aree del globo con maggior interesse e propensione al

Crowdfunding.

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La parte conclusiva del lavoro entra ancora di più nello specifico, osservando e

approfondendo il caso della prima piattaforma italiana regolamentata: StarsUp.

Matteo Piras, fondatore della piattaforma esordisce affermando: «Inizia una

nuova era di fare impresa», definendo il Crowdfunding lo strumento di vera

rivoluzione in tale ambito. Sono state analizzate le peculiarità e le modalità

operative con cui StarsUp interagisce con gli investitori e le start up emittenti.

Particolare attenzione è stata data all’iter per accedere al portale e tutto ciò che la

piattaforma si impegna a fare nei confronti delle società emittenti, garantendo

trasparenza e chiarezza agli utenti. Nel capitolo finale viene presentato un caso

di successo della piattaforma, Safeway Helmets Srl, la quale ha raggiunto il suo

obiettivo massimo di raccolta nella campagna. Saranno inoltre analizzate le

differenze ed analogie con un'altra piattaforma, Unicaseed, accompagnate da

alcune riflessioni a delle problematiche che StarsUp, ha riscontrato in questi anni.

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CAPITOLO 1 La Sharing Economy

1.1 Definizione

Fornire una definizione specifica di Sharing Economy (SE) risulta complesso in

virtù delle difficoltà legate alla rappresentazione di fenomeni di così vasta

portata, inerenti settori molto diversi e che producono effetti che si riflettono su

molteplici ambiti (Murphy, 2016).

L’impatto provocato dalla SE è stato analizzato dalla rivista americana "The

Times" definendo il fenomeno come una delle dieci idee che cambieranno il

mondo sancendo in tal modo l'entrata in scena ufficiale del fenomeno e il suo

peso in ambito socio-economico.1

Il principio di condivisione non è nuovo, a differenza del concetto di SE che

risulta essere ancora un fenomeno innovativo (Sinclair, 2016), di portata globale

a cui prendono parte milioni di persone.

“La SE si propone come un nuovo modello economico che parte dai reali bisogni

dei consumatori, capace di far fronte alle sfide della crisi e di promuovere forme

di consumo più consapevoli, basate sul riuso anziché sull’acquisto e sull’accesso

invece che sulla proprietà”.2

Il termine SE include i concetti di “consumo collaborativo”, “economia dei pari e

non (peer-to-peer e business-to-peer)”, “economia collaborativa” ed “economia

dell’accesso” ciascuno dei quali ha un ruolo nella effettiva normazione della

Sharing Economy. Il minimo comune denominatore dei sopracitati temi è quello

della condivisione di risorse, competenze o servizi, al fine di sfruttarle al meglio

prevedendo o meno una compensazione monetaria (Murphy, 2016).

1http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.

html

2https://it.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy

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Un potenziale modello economico basato sulla SE fa riferimento al concetto di

“rete” fondandosi sulle potenzialità di connessione delle persone, attraverso

l’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali. La rete in questa ottica unisce

utenti che condividono fra loro beni e servizi, ove l’incremento della rete stessa

conduce ad un miglioramento dell’offerta e alla sua ottimizzazione (Gansky,

2012).

In tale contesto entrano in gioco due elementi chiave:

- L’ideazione di piattaforme d’incontro tra i vari attori del network di

scambio;

- la progettazione di un sistema informativo che sappia sfruttare i vantaggi

delle tecnologie mobile, del web e dei social network.

Figura 1 Modello della Sharing Economy

Fonte: http://bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/

1.2 Nascita del fenomeno

Il concetto di condivisione di un bene, di un servizio ma soprattutto di

competenze, risale ad epoche antiche; già in epoca medievale un esempio era

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fornito dalle corporazioni di arti e mestieri ove i professionisti mettevano a

disposizione le proprie competenze al fine di ottimizzare i servizi specialistici

(Murphy, 2016).

Il fine della SE è quello di realizzare un’economia sostenibile che si concentri

sullo sviluppo di strutture comuni e condivise, incoraggiando individui estranei a

condividere risorse in eccesso (Slee,2015).

Il fenomeno della Sharing Economy ha iniziato a sviluppare le proprie radici

negli anni '90, ha avuto una grandissima crescita in particolare negli ultimi 5 anni

e sembra sia destinato a una continua crescita. Secondo alcune statistiche il

valore del mercato generato dalla Sharing Economy si attesterà intorno ai 335

miliardi di dollari nel 2025 continuando ad espandersi geograficamente.3

I fattori che hanno influito sulla nascita della SE sono sicuramente 4: economici,

tecnologici, sociali e ambientali.

1.2.1 Fattori Economici

a) La ripresa e l’innovatività della moderna SE è sicuramente figlia

dell'avvento e diffusione di Internet, oltre che della crisi economica

mondiale esplosa nel 2008, che ha messo nelle condizioni di ricercare

nuovi modelli a supporto di un contesto economico debole (Mainieri,

2013). Le problematiche del nostro sistema economico da un lato hanno

fatto emergere ancor di più le debolezze della nostra economia e dall’altro

hanno offerto opportunità di cambiamento a tutti i livelli della nostra

società, spingendo a trovare modelli più sostenibili ed equi.

b) La monetizzazione delle risorse inutilizzate è sicuramente un fattore

determinante perché condividendo le risorse è possibile creare un valore

3www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-the-

sharing-economycan-make-its-case

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aggiunto determinando un conseguente profitto, in quanto alcune risorse

rimangono inutilizzate.

c) La SE con la globalizzazione e la comunicazione nel mondo ha permesso

agli individui di usufruire di risorse fino a quel momento inaccessibili che

prima non potevano permettersi e soddisfare quindi i desideri e i bisogni

dei consumatori.

1.2.2 Fattori tecnologici

a) Il successo della SE è sicuramente correlato ad Internet ed al Web 2.0. I

sistemi di comunicazione si sono evoluti, la nuova tecnologia ha portato

alla creazione di network, relazioni e transazioni che hanno agevolato la

comunicazione. Gli utenti possono interagire, scambiarsi informazioni,

dialogare in tempo reale in qualsiasi parte del mondo (John, 2011).

b) L’aumento dei dispositivi mobili come smartphone e tablet ha portato alla

crescente richiesta di servizi tramite applicazioni. L’economia condivisa

ha quindi dovuto provvedere a fronteggiare la domanda con l’utilizzo di

dispositivi sempre più ricercati e sofisticati attraverso i quali è possibile

usufruire di una moltitudine di servizi, controllare la disponibilità dei

prodotti oltre il loro prezzo e la loro localizzazione.

c) L’evolvere dei sistemi di pagamento e fatturazione ha supportato il

modello della SE, in quanto oggi la maggior parte dei pagamenti avviene

virtualmente, perché risultano essere più veloci e garantiscono lo scambio

tra individui divisi da chilometri di distanza.4

1.2.3 Fattori Sociali e Ambientali

A seguito della crisi sopradescritta, a cui si aggiunge il tasso di

disoccupazione che ha caratterizzato gli anni in oggetto, si è assistito a un

4Business Innovation Observatory, The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models

for Peer-to-Peer Markets, 2013, p. 12

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parziale cambiamento della mentalità del consumatore. Il sistema di valori

che promuove l'individualismo, tipico della mentalità capitalista, sta

lasciando sempre più spazio a valori differenti, dando sempre più

importanza alla riduzione degli sprechi, alla condivisione di uno stesso

bene e alla riduzione dell’importanza della proprietà materiale del singolo

individuo (Viba, 2014). Inoltre il consumatore è sempre più sensibile a

tematiche ambientali, etiche e di sostenibilità. Numerose piattaforme di SE

sono state sviluppate in un’ottica “green” e promuovono il principio della

condivisione come una soluzione sostenibile per ridurre pratiche

inquinanti o lo spreco o inutilizzo di risorse (Owyang, 2013).

Il Dibattito

E’ di ardua impresa individuare quali dei fattori per lo sviluppo della moderna SE

giochino un ruolo maggiore e quali un ruolo minore, ma è senza dubbio vero che

ognuno di essi ha e ha avuto un peso fondamentale per lo sviluppo della moderna

SE.

Vi sono numerose teorie che cercano di analizzare e delineare come si sia

sviluppata la SE. La domanda che la letteratura quindi formula è: “si tratta di un

fenomeno nuovo o è sempre esistito?”

Il tema è stato ampiamente discusso durante il seminario “Meridian 180 forum”

nel 2014 presso la Cornell University of Law. Di seguito un breve excursus delle

idee che sono state formulate e illustrate al seminario.

Alcuni studiosi della Northwestern University School of Law hanno spiegato

come lo sviluppo sia conseguenza di un’avversione verso i modelli di consumo e

quindi di una sorta di forma di ribellione contro l’eccessivo utilizzo della

pubblicità nel promuovere le risorse.

Altri ricercatori hanno visto il nuovo fenomeno come un modello alternativo al

concetto di proprietà, poiché la SE consente a tutti gli individui di abbattere il

proprio consumo.

Altri ancora credono che la SE sia solo "una naturale estensione emergente da

Internet."

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Henry Hu, professore dell’università di economia e finanza di Shanghai ha

esposto come la sharing economy sia nata come conseguenza della pirateria

online e della diffusione di software piratati.

Christopher Kelty, dell’università di Los Angeles in California, sottolinea che

l’economia di condivisione è sempre esistita attraversando le sue fasi di crescita.

Nei primi anni Novanta con le “comunità virtuali” e i software open source, per

poi passare per la “peer production” e approdare alla vera e propria SE con il web

1.0. Quella che conosciamo adesso nel XXI secolo è la sharing economy

appartenente alla nascita del Web 2.0.

Alla base di tutte le teorie possiamo trovare un minimo comun denominatore: il

trend è positivo. Dal 2008 vi è stato un incremento esponenziale di ricerche e

discussioni in materia di economia della condivisione (Chung, 2014)

1.3 Caratteristiche

Le principali caratteristiche di questa nuova economia sono:

1. Condivisione: si intende l’utilizzo comune di una risorsa, intesa come

profilo distinto dalle forme tradizionali di reciprocità, redistribuzione e

scambio. La condivisione è intrinseca alla fiducia: questo aspetto chiave

è necessario per tessere relazioni che perdurino nel tempo sia tra individui

sia verso la reputazione nei confronti di un marchio, di un’impresa, di un

prodotto di un servizio. Essa diventa fondamentale in un contesto di

incertezza in cui vi è una asimmetria informativa da parte di un soggetto.

La fiducia che si viene a instaurare nelle relazioni umane è basata su

elementi personali e culturali e non può essere quantificata, a differenza

della reputazione on-line. Si cerca di darne una quantificazione numerica

attraverso indici di gradimento e dati sulle dinamiche del comportamento

d’acquisto. In passato, il mezzo più utilizzato era senz’altro la pubblicità e

le informazioni divulgate dall’impresa; queste ponevano la base per un

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rapporto di fiducia e fedeltà del consumatore. Oggi, con l’introduzione

della tecnologia digitale, la fiducia risiede nel passaparola, cioè la

condivisione di opinioni e commenti su siti internet dedicati o blog. Con

l’aumento dei sistemi tecnologici, viene meno la trasmissione della fiducia

tramite la pubblicità diffusa dall’impresa. (Garkifinkel, 2004) Con

l’avvento della sharing economy la reputazione e la propensione alla

collaborazione sono correlate alla fiducia che l’utente avverte nell’utilizzo

delle piattaforme web.

2. La relazione che avviene tra gli individui e le organizzazioni è di tipo

peer-to-peer: la condivisione avviene tra persone (o organizzazioni), a

livello orizzontale e al di fuori di logiche professionali, con una caduta dei

confini tra finanziatore, produttore e consumatore.

3. Concetto chiave della SE è l'empowering. I servizi, le piattaforme e ogni

forma di consumo collaborativo sono ideate e realizzate dagli stessi

consumatori. Essi non sono più passivi, ma assumono un ruolo centrale,

uscendo dalla dimensione individuale per abbracciare una visione di

condivisione di valori ed informazioni utili alla comunità.

4. La Sharing Economy è direttamente correlata a forme di consumo più

sostenibili e questo perché la condivisione minimizza gli sprechi e gli

inutilizzi sia a livello individuale che aziendale, che di base utilizzano la

Corporate Social Responsibility per perseguire livelli di sostenibilità

ambientale maggiori e nell’ultimo decennio anche i principi del business

della SE.

La Sharing economy è un esempio dell’applicazione della regola delle 5

R: Ridistribuzione, Riduzione, Riciclo, Riuso, Riparazione. (Kopnina,

2015). Il possesso viene sostituito dall’accesso, si cerca di prolungare la

vita utile della risorsa riducendo gli impatti ambientali, migliorando le

dinamiche sociali ed economiche, così da ottimizzare e preservare le

risorse anche per le generazioni presenti e future (Hamari, 2015).

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Come beneficio preponderante si delinea sicuramente quello economico,

che prevale in un primo momento su quello ambientale. Ma il secondo è

strettamente proporzionale al primo. Eliminando gli sprechi,

l’inquinamento, anche il beneficio economico sarà maggiore. Affinché si

realizzino benefici significativi, l’obiettivo è quello di ridurre l’impatto

ambientale nel lungo termine, facendo sì che i comportamenti orientati

alla logica green entrino negli usi degli individui. (Mont, 2014)

5. Gli scambi avvengono tramite una piattaforma tecnologica che supporta

relazioni digitali; la distanza geografica è abbattuta e si cerca sempre più

di costruire virtualmente la fiducia tra gli interlocutori attraverso forme di

reputazione digitale.

L’evoluzione storica delle piattaforme è composta da quattro fasi principali.

Le prime piattaforme comparvero in modo casuale spontaneo e includevano

attività “come prestare una macchina a un amico, condividere gli ortaggi del

proprio giardino o prestare del “Chianti” al proprio vicino di casa per una festa.”

(Janelle, 2012)

La seconda fase vede le piattaforme acquisire un aspetto più formale, ma ancora

basate su fini personali. Esse permettevano agli individui, che avevano già delle

relazioni, di fare accordi più formali, “per esempio condividere la macchina con

altri lavoratori oppure organizzare una sorta di asilo nido a rotazione all’interno

di un quartiere.” (Slee, 2015).

Le piattaforme di terza generazione assomigliano alle attività commerciali. “Esse

creano vere proprie organizzazioni in grado di perdurare nel tempo all’interno di

una comunità. Un esempio tipico sono i vicini e le cooperative alimentari.”

(Janelle, 2012)

Infine le piattaforme moderne, quelle che nascono in corrispondenza degli anni

della crisi economica del 2008, assomigliano ancora di più alle attività

economiche. Esse mettono in comunicazione milioni di utenti, si inseriscono

all’interno della comunità di una regione o di una città con la cooperazione di

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differenti stakeholders e creando una partnership con governi locali. I maggiori

esempi sono:

-The Hub a Londra: uno dei primi servizi di lavoro condiviso in termini di spazi e

di risorse, il cosiddetto coworking;

-Airbnb a San Francisco: per condividere una stanza del proprio appartamento;

-Taskrabbit, piattaforma che fornisce l'opportunità di contatto a chi ha necessità

di svolgere dei piccoli lavori manuali e chi ha la possibilità di soddisfare tale

domanda;

-Landshare chi ha un terreno può farlo coltivare a chi ne ha tempo e desiderio.

1.4 Vantaggi e rischi legati alla condivisione

Come tutti i fenomeni innovativi anche la SE presenta benefici e rischi legati

all’applicazione di questo nuovo modello economico.

1.4.1 Benefici

Le motivazioni che spingono l’utilizzatore a prediligere la SE rispetto al modello

tradizionale sono molteplici e possono essere suddivise in benefici razionali ed

emozionali. Nella prima categoria rientrano i benefici economici, ambientali, nei

secondi la generosità, il senso di comunità e un’alternativa di consumo

intelligente e sostenibile.

a) Benefici personali e sociali

Le piattaforme di SE diventano un mezzo per la soddisfazione di

socializzazione e di appartenenza. Fa sì che si istaurino relazioni tra

individui anche sconosciuti, aumentando così il network di contatti.

Nascono relazioni basate sulla fiducia tra utenti di ogni parte del mondo,

abbattendo la distanza territoriale e cercando di arrivare al

soddisfacimento del bisogno di socialità. Nel famoso testo "A Theory of

Human Motivation" di Abraham Maslow nel 1943 vengono classificati i 5

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18

bisogni dell’uomo in una piramide: alla base troviamo i bisogni fisiologici,

di sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione. (Ferrero, 2015). La

SE soddisfa parte di questi bisogni, che sono una guida importante per

capire di cosa ha bisogno il consumatore. Alcune piattaforme quali Airbn

o Enjoy, soddisfano i bisogni primari (di alloggio o trasporto), altre

aiutano ad appagare i bisogni che occupano i vertici della piramide con

l’instaurazione di relazioni. I vantaggi sociali che derivano dall’utilizzo

dell’economia condivisa sono quindi essenziali sia per il singolo

consumatore sia per l’impresa erogatrice di beni e servizi.

b) Reputazione ed influenze sociali

Per reputazione si intende una sorta di ricompensa personale che deriva da

un’interazione tra individui. Essa diventa necessaria ed estremamente

importante quando si creano transazioni tramite l’utilizzo di internet. Ogni

utente la costruisce con l’intento di essere considerato più affidabile e

virtuoso per ottenere vantaggi all’accesso di prodotti o servizi condivisi.

Ogni azione è sottoposta a un controllo da parte degli altri membri che,

lasciando feedback e commenti la possono danneggiare o incrementare,

essa influenza l’accesso alle forme di SE perché il pagamento avviene

tramite il web e quindi il livello di fiducia e reputazione è essenziale.

c) Benefici economici

L’aspetto che emerge sicuramente più evidente dell’applicazione della SE

è il beneficio economico che si contrappone a quello che si otterrebbe in

assenza dell’economia della condivisione. L’ottica del consumatore è

quella di ottenere il miglior beneficio, col minor dispendio, minimizzando

i costi, riducendo il tempo di ricerca di informazioni e valutazione delle

alternative. (Foglio, 2008). Le cinque fasi che portano il consumatore ad

acquistare il bene o servizio con la SE vengono meno. È possibile per

l’utilizzatore godere di beni costosi, senza dovere investire denaro e tempo

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nella ricerca delle alternative. Dall’altra parte, colui che mette a

disposizione il bene può giovare di un ritorno economico derivante dalla

condivisione di questo.

Molte applicazioni, per esempio airBnB, consentono all’utente di

visionare lo storico del credito accumulato e di assegnare premi economici

derivante dal coinvolgimento di terzi (“amici”) alla piattaforma. Questo

incentiva senza dubbio il consumatore a prendere parte all’economia di

condivisione, il quale può addirittura trasformare un hobby in un’entrata

monetaria extra oppure in un vero e proprio lavoro ben remunerato.

Si può quindi concludere che la SE ha notevolmente modificato la struttura delle

organizzazioni, i rapporti di lavoro e le modalità di approvvigionamento di beni o

servizi da parte del consumatore.

La SE è stata capace di creare una rete che mettesse in contatto un numero ampio

di individui valorizzando le relazioni e realizzando vantaggi reciproci. Ha ridotto

sensibilmente gli sprechi e i danni all’ambiente rendendo l’economia della

condivisione più sostenibile.

1.4.2 Svantaggi

La SE presenta anche alcune criticità; di seguito vengono descritti i punti che

suscitano maggiore perplessità riguardanti molteplici problematiche da quelle

di tipo economico a quelle legali ed etiche.

a) Problemi legali

La criticità maggiore che quotidianamente la sharing economy deve

considerare è l’assenza normativa che si traduce in un’incertezza in

materia di privacy, garanzia di standard minimi qualitativi, in materia

fiscale ed altri. Mancando un assetto normativo ben preciso gli utenti

all’interno delle piattaforme possono agire senza delle linee guida

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andando a ledere l’interesse del consumatore. Anche in materia di

responsabilità non è stato ancora ben chiarito come ci si debba

comportare.

b) Problemi etico-sociali

La professoressa dell’università di Boston, Juliet Schor, in un suo studio,

ha notato che non ci sono prove l’economia collaborativa sia più rispettosa

di quella tradizionale nei confronti dell’ambiente, per esempio il car

sharing secondo la sociologa ha portato il consumatore a prediligere

l’utilizzo della macchina piuttosto che un mezzo pubblico, facendo sì che

aumentassero le emissioni di anidride carbonica. (Schor, 2014).

c) Problemi economici

Se da un lato l’impatto economico dell’adozione dell’economia di

condivisione ha prodotto extra redditi e minori costi dall’altro ha generato

una diminuzione dei livelli di produzione e conseguentemente di

occupazione. Il consumatore scegliendo la sharing economy preferisce

condividere piuttosto che acquistare.

d) Problemi individuali

Ultimo punto, ma non per importanza, sono i problemi legati al singolo

individuo. Soprattutto nella nostra società è impensabile immaginare che

individui posseggano pochi beni e condividano il resto con altri soggetti.

Varie indagini rivelano il grado di incertezza che molte persone hanno nel

condividere un proprio bene, in particolare la paura di cedere qualcosa a

individui sconosciuti e il timore di trovare rovinato qualcosa dato in

prestito.

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Figura 2 Mancanza di fiducia come barriera alla condivisione

Fonte:www.cmithun.com/national_study_quantifies_reality_of_the_sharing_economy_moveme

nt-2

1.5 Tipologie di SE: focus sul Crowdfunding

Gli studiosi R. Botsman e Rogers R. nel loro testo “What's Mine Is Yours: The

Rise of Collaborative Consumption” sostengono che le realtà collaborative si

possano suddividere in tre diversi gruppi:

1) Sistemi prodotto servizio (Product Service Systems, PSS).

Questi sistemi sono utili in quanto i consumatori stanno convergendo

verso una logica del cosiddetto “usage mindset”, ovvero la teoria che

afferma che l’individuo è più disposto a pagare saltuariamente l’accesso a

un bene piuttosto che detenerne il pieno possesso. L’accesso al servizio o

bene è gestito da un’azienda o da un pari che mette a disposizione i propri

assets, i quali possono essere ceduti a titolo gratuito, tramite pagamento o

scambio. I vantaggi che il consumatore trae dall’economia di condivisione

è l’assenza di pagamento immediato a fronte all’acquisto della risorse,

l’assenza degli oneri legati al possesso di un bene (manutenzione,

riparazioni, assicurazioni, ecc.), e l’ampia gamma di opzioni tra cui

scegliere, configurando spesso il servizio richiesto. Dall’altra parte il

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beneficio che il fornitore riceve è senz’altro la disposizione di nuove fonti

di reddito senza dover effettuare nuovi investimenti, ma semplicemente

mettendo nel mercato una risorsa in suo possesso. Le categorie di PSS

sono due: gli usage PSS sono posseduti da privati o azienda e vengono

messi a disposizione da più utenti; gli extended-life PSS invece pongono

l’attenzione sull’ampliamento della vita utile del prodotto, attraverso dei

servizi post vendite.

2) Mercati redistributivi (Redistribution Market): sono mercati in cui si

riesce ad allocare le risorse in modi più efficienti perché lo scambio

avviene istantaneamente tramite le piattaforme digitali e i social network.

Il pagamento all’interno di questo mercato è vario; si passa dallo scambio

gratuito alla remunerazione in denaro o in “punti” riutilizzabili.

3) Stili di vita collaborativi (Collaborative Lifestyles): esso si identifica

come un modo di vivere a tutti gli effetti. Vengono condivisi asset

intangibili come tempo, spazio, competenze e denaro. Gli individui con

passioni, bisogni o interessi possono quindi voler comunicare con altri e

condividere i propri asset con altri, permettendo quindi la trasmissione di

capacità che non sarebbero valorizzate. Il principio fondante della SE è

l’individuo che sente l’esigenza di far parte di una community, interagire e

scambiare diventa il proprio “credo” contornato ovviamente da un alto

livello di fiducia reciproca poiché l’oggetto di scambio è proprio

l’interazione.

La SE si può manifestare in svariate forme, sicuramente pionieri di questo

sviluppo sono i paesi anglosassoni, che hanno dato sempre un valore importante

all’economia di condivisione.

Tra le possibili configurazione della SE troviamo:

-Trasporti: dalla condivisione di auto, aeri privati, barche o camper. La più

utilizzata è sicuramente il car sharing, tramite un’applicazione si può condividere

il proprio percorso con altri utenti iscritti nella piattaforma e condividere il

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tragitto a costi meno elevati degli ordinari mezzi. Altre applicazioni consentono

il noleggio temporaneo di veicoli all’interno dell’area gestita dell’applicazione,

abbattendo quelli che sono i costi di proprietà e manutenzione di un mezzo di

trasporto. Tra gli esempi più emergenti e importanti nella realtà italiana troviamo

Car2go, Enjoy, Sharengo, Mobike e molte altre.

-House sharing: è la condivisione della propria abitazione o di uno spazio di

essa che può avvenire a titolo gratuito, tramite uno scambio o mediante un

pagamento telematico gestito attraverso la piattaforma.

-Crowdfunding: è indubbiamente la forma di SE più complessa e al contempo

più particolare. Nasce come forma di micro finanziamento tra individui,

successivamente si trasforma in una vera e propria forma di finanziamento di

progetti imprenditoriali e creativi più efficiente e rapida. Vi sono svariate

configurazione di Crowdfundig, esso sarà trattato nei prossimi capitoli in

dettaglio.

1.6 La SE in Italia

A livello Mondiale la condivisione è un tema già radicato da decenni della

cultura dell’individuo. Per quanto riguarda la SE, basti pensare che le prime

piattaforme come le conosciamo noi prendevano piede in America già nel 2005.

In Italia, come molti fenomeni estremamente innovativi e sconvolgenti per i

nostri valori culturali, hanno iniziato a presentarsi sicuramente in anni più

recenti. Per questo risulta arduo poter calcolare l’impatto che il fenomeno ha

avuto nel nostro paese. Indice da considerare per esaminare lo sviluppo è

senz’altro l’incremento registrato del numero di piattaforme web.

Molti esempi di eccellenza di piattaforme di SE sono italiane, ma nonostante

questo il fenomeno è del tutto contenuto rispetto al resto del mondo. Tra le

problematiche presenti nella nostra penisola è certamente la mancanza di una

direzione unitaria proveniente dall’alto che sostenga, indirizzi e promuova la SE

con investimenti ed incentivi. Questo ha portato a isolare le realtà piuttosto che

fare aumentare la collaborazione per la crescita e lo sviluppo.

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24

In questo senso, anche da un punto di vista normativo, le lacune sono evidenti. A

livello nazionale solo nel 2016 si è aperto un dibattito legislativo in merito alla

SE che ha portato a una proposta di legge di seguito descritta.

1.6.1 La proposta di legge

Il 27 gennaio 2016 è stata presentata presso la Camera dei deputati la proposta di

legge relativa all’economia della condivisione. Una legge che ha l’obiettivo

quello di disciplinare le piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e

disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione.5

La proposta prevede principalmente:

l’obbligo di iscrizione ad un registro degli operatori attraverso cui rendere

chiare le condizioni contrattuali;

il controllo dell’Agcom per tutelare tutte le parti coinvolte;

la denominazione del reddito percepito da attività di sharing economy

come “reddito da attività di economia della condivisione non

professionale”, a cui applicare un’imposta del 10% per redditi che non

superino i diecimila euro.6

Il tema della SE è comunque ormai entrato in varie sedi di dibattito, suscitando

grande interesse nella comunità come dimostrato dalla crescente organizzazione

di eventi sul tema. Uno degli appuntamenti principali sull’argomento è

certamente l’evento annuale, Shareitaly, giunta ormai alla 4° edizione, ove sono

affrontati vari temi riguardanti la SE con l’obiettivo di argomentare sul tema,

cercando di realizzare un progetto che fornisca informazioni più chiare in merito

e creando un progetto che dia informazioni più chiare e che riesca a compensare

le carenze normative sul fenomeno.

5http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=3564&sede=&tipo

6https://www.insidemarketing.it/sharing-economy-proposta-legge-spingere-litalia/

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Il congresso è organizzato e curato dall’associazione Collaboriamo7e

da Trailab8 dell’università Cattolica di Milano.

All’ultimo incontro, tenutosi a Milano del 15 novembre 2016, hanno preso parte

la luminare italiana della SE Marta Mainieri, scrittrice del libro Collaboriamo!, e

Ivana Pais dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nelle due giornate congressuali si è evidenziato come prosegue la crescita della

SE in Italia, anche se con una minor enfasi rispetto agli anni passati.

Le ricerche delle due organizzazioni hanno mostrato il numero di piattaforme

italiane, comprese quelle estere con sede nel nostro paese. Esse sono cresciute

del 10% rispetto al 2015, numericamente si contano 206 piattaforme, di cui 68

sono quelle di Crowdfunding, rispetto alle 186 riscontrare nel 2015.

Il mercato dell’economia collaborativa si sta allargando verso i servizi alle

imprese e alle persone, cultura e trasporti. Appare evidente dall’incontro che la

sharing economy stia facendo il suo ingresso in un numero sempre più elevato di

settori differenti: dalla casa ai trasporti, dal turismo al welfare, fino alla finanza,

alla mobilità, alla cultura, al lavoro e alla scienza.

“Quello che stiamo osservando è che i processi collaborativi si stanno

diffondendo con velocità e maturità differenti nei diversi mercati”, afferma Marta

Mainieri di Collaboriamo. “A partire dai settori più consolidati come il turismo e

i trasporti, si sta verificando un progressivo allargamento della sharing economy

7Collaboriamo si occupa di sharing economy offrendo contenuti, studi, formazione e consulenza

a startup, aziende e amministrazioni pubbliche che vogliano conoscere e approfondire le

opportunità offerte dall’economia della collaborazione, progettare un nuovo servizio o

sviluppare partnership con le piattaforme esistenti.

8TRAILab (Transformative Actions Interdisciplinary Laboratory) è un laboratorio

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore orientato alla co-produzione di conoscenza a elevato

impatto sociale.

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verso nuove aree potenziali di business, che includono servizi alle imprese e alle

persone, ma anche finanzia, cultura, abitare collaborativo ecc..”9

Ivana Pais prosegue aggiungendo che “L’economia collaborativa non è un settore

o un modello di business, è un approccio che mette in discussione i rapporti

consolidati tra economia e società”.10

“In questo momento le piattaforme italiane sono ancora immature, ma mostrano

una forte attenzione alla dimensione relazionale. E le nostre ricerche hanno

permesso di indagare le specificità dei casi di successo, dove l’utilizzo delle

piattaforme rafforza il capitale sociale degli utenti”.11

Mainieri continua commentando che “le piattaforme di sharing economy italiane

sono ancora molto giovani, la maggior parte ha poco più di due anni di vita”.12

L’offerta è notevolmente cresciuta, ma ci sono ancora grandi margini di sviluppo

per quanto riguarda la domanda.

1.6.2 La ricerca sulle piattaforme di SE

La ricerca delle mappature delle piattaforme di SE italiane, condotta da

Collaboriamo.org con il supporto di Phd Italia e coordinata della studiosa Marta

Mainieri, mostra come il fenomeno sia in continuo aumento e sviluppo. Ogni

anno aggiornano i dati in merito alle piattaforme a seguito del convegno

Shareitaly.

L’indagine viene fatta su un campione di 118 piattaforme suddivise in 11 settori

rilevanti. Dal grafico (Figura 1.3) sottostante possiamo notare come vi sia stato

un incremento in quasi tutti i settori dal 2015 al 2016, in particolare in quello del

trasporto, dei servizi alle imprese e dei servizi alle persone. Il turismo invece ha

avuto un andamento differente rimanendo invariato dal 2014.

9http://sharitaly.com/sharitaly2016/sharitaly-2016-ancora-crescita-la-sharing-economy-italia/

10Id.9

11Id.9

12Id.9

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Figura 3 Piattaforme divise per settori

Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto

di Phd Italia.

Le piattaforme di SE cominciano a comparire intorno al 2006, ma il picco di

sviluppo maggiore si è verificato a partire dal 2009 con il picco massimo nel

2013. Oggi lo sviluppo è senza dubbio più contenuto, ma comunque costante.

Il fenomeno è fortemente localizzato nel Nord Italia ove sono presenti il 70%

delle piattaforme, la cui sede principale è Milano.

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Figura 4 Andamento del numero di piattaforme

Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto

di Phd Italia.

Nel grafico sottostante sono riportati alcuni valori correlati alle piattaforme

analizzate da cui si evince che:

l’80% delle piattaforme non raggiunge ancora i 30.000 utenti perché

ancora relativamente giovani;

il 20% delle piattaforme invece ha un numero di membri superiore a

30.000 utenti fra questi il 4% delle piattaforme possiede più di 100.000

utenti e il 7% più di 500.000.

Figura 5 Numero di utenti mensili nelle piattaforme

Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto

di Phd Italia.

Mentre il numero delle piattaforme è rimasto costante nell’ultimo biennio,i dati

relativi al numero di utenti mensili sono in continuo aumento rispetto agli anni

precedenti.

Questi dati hanno fatto emergere importanti temi economici e sociali, inducendo

i più illustri letterati a discutere sui cambiamenti nel modo di lavorare, di

produrre, di fruire e di offrire prodotti servizi, ma anche sul cambiamento dei

valori delle relazioni sociali e della fiducia negli scambi economici.

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L’università degli Studi di Pavia ha condotto una ricerca delegata da PHD Italia

la quale mostra che il giro d’affari della SE si aggira attorno ai 3,5 miliardi di

euro e prevede che nel 2025 si potrà arrivare a 25 miliardi di euro, questa

proiezione assume un valore rilevante in quanto il ruolo dell’economia di

condivisone si fa sempre più parte dello stili di vita dei consumatori.

Figura 6 Riepilogo dell’adozione della Sharing Economy in Italia

Fonte: Università degli studi di Pavia.

Una problematica per lo sviluppo della SE è il ritardo italiano, rispetto ad altri

paesi europei, nel processo di digitalizzazione. L’indice DESI13

nel 2016

posizione il nostro paese al 25esimo posto tra le 28 nazioni dell’Unione Europea

13

Il DESI è “l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società”, esso è uno strumento

online che valuta i progressi degli Stati membri dell'UE verso un'economia e una società

digitali.

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30

1.7 Dati statistici internazionali

Nel resto del mondo il fenomeno della SE ha avuto uno sviluppo molto più

precoce rispetto che in Italia.

Il 51% delle piattaforme ha un numero di utenti inferiore a 5mila, ma l’11%

registra oltre 100mila utenze. Anche le piattaforme di crowdfunding registrano

un andamento simile: il 49% ha un numero di donatori inferiore a 500, e il 9%

supera i 50mila.

La ricerca di PWC14

pubblicata nel 2015 esamina quali sono i maggiori vantaggi

derivanti dall’adozione della SE.

86 percento dei consumatori dichiara che il beneficio più grande sia il

risparmio dei costi;

68 percento la realizzazione di comunità e relazioni;

43 percento il superamento degli oneri derivanti dalla proprietà.

Le fasce d’età più presenti nell’economia condivisa sono quelle tra i 25 e 34 e 35

ai 44. Tra questi i maggior utilizzatori sono quelli con un reddito annuo tra i

25000 e 49999 dollari.

14

The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series [online]. Disponibile su

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-

the-sharing-economy.pdf

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Figura 7 Percentuali sugli utilizzatori della Sharing Economy

Fonte: PwC Analysis 2015

I dati presi in esame mostrano come il modello di Sharing Economy attiri un

complesso di individui abbastanza eterogeneo sia per età e classi sociali sia per

quanto riguarda il consumatore utilizzatore del servizio sia per il prestatore

stesso.

Spesso colui che eroga il servizio è anche utilizzatore della stessa piattaforma

questo perché l’economia di condivisione si focalizza sulla collaborazione e

reciprocità delle prestazioni.

Le diverse tipologie di SE analizzate nella ricerca sono state inserite in un grafico

che mostra le fasi del ciclo di vita delle diverse forme di economie condivise.

Nella prima fase troviamo quelle di nicchia, piattaforme che sono meno

conosciute o che preferiscono un pubblico minore, poi ci sono quelle di

“sfondamento” sono coloro che irrompono nel mercato in modo significativo e

sono destinate a crescere, arrivando alla terza fase, e a normalizzarsi. La quarta

fase è quella della maturità, vi sono presenti le piattaforme che sono ben entrate

nel mercato, che sono risultate più attrattive e utili e che vivono esclusivamente

di rendita. L’ultima fase è del declino o rinascita, le piattaforme possono

prendere queste due direzioni a causa di molteplici fattori, dal settore in

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mutamento alla cattiva gestione, a una controtendenza da parte degli utilizzatori.

Il prestatore di servizi deve anticipare il cambiamento e agire preventivamente

per cambiare il suo prodotto o servizio onde evitare il declino.

Figura 8 The Sharing Economy life-cycle

Fonte: PwC Analysis 2015.

Figura 9 The rise of Sharing Economy

Fonte: Nielsen, Statista Mashable.

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Nella ricerca di Nielsen si mettono a confronto le 5 aree continentali rispetto a

due dimensioni: la propensione a condividere i propri assets con altri e la

disponibilità a condividere quelli degli altri delle comunità. Le percentuali

mostrano un andamento constante tra le due situazioni, ciò che si può ben notare

è come i paesi emergenti siano più disposti a condividere rispetto ai paesi dell’

Europa e del Nord America.15

15

https://www.statista.com/chart/2323/the-rise-of-the-sharing-economy/

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CAPITOLO 2 Il Crowdfunding

2.1 Definizione

L’enciclopedia Treccani definisce il crowdfunding come una “raccolta collettiva

e collaborativa di fondi, effettuata attraverso la rete, aperta a tutti coloro che

decidono di finanziare progetti innovativi e imprese appena costituite”

(Treccani16

).

Per comprendere appieno il significato della parola è doveroso e necessario

analizzare e studiare la sua etimologia. Il termine deriva dell’inglese e si

compone da due parole: “crowd” che significa “folla, massa” e funding “raccolta

di fondi, finanziamento” (Ibidem).

La traduzione letteraria di crowdfunding è quindi “finanziamento (che parte)

dalla folla”, intendendo dire che è il finanziamento da parte di alcuni soggetti

interessati a investire il proprio denaro per sostenere la realizzazione di un

progetto o obiettivo nella cui gestione non si è necessariamente coinvolti. Tra i

progetti chiavi vi sono: progetti creativi, start-up, progetti imprenditoriali,

campagne di beneficenza, aiuti umanitari e sostegno al patrimonio artistico.

Questa definizione è quella più generale del fenomeno, ma nella letteratura vi

sono moltissimi altri aspetti oltre quello della raccolta di capitali. Il Framework

for European Crowdfunding, nella sua definizione, focalizza la sua attenzione sul

fenomeno antropologico, sociale ed economico che si è venuto a creare perché

coinvolge un numero ampio di individui che creano una rete unendo le proprie

risorse finanziarie. Il crowdfunding si inserisce all’interno di un fenomeno più

ampio, ossia il crowdsourcing. È “la raccolta di contributi da parte di molti

individui per raggiungere un obiettivo”17

. Jeff Howe, in un suo articolo18

, utilizza

per la prima volta questo termine con la seguente accezione. Infatti questa parola

16

http://www.treccani.it/vocabolario/crowdfunding_%28Neologismi%29/

17Rosenberg T., Crowdsourcing a Better World, in “The New York Times”, 28 Marzo 2011

18Jeff Howe, The Rise of Crowdsourcing, Articolo rivista Wired 2006

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è l’unione di: Crowd, Source che significa fonte/sorgente ed Outsourcing, esso è

un processo di esternalizzazione di un’attività al di fuori della propria

organizzazione per raggiungere standard qualitativi più alti, eliminare fasi

produttive particolarmente costose o per una mancanza di know-how interno.

Il crowdsourcing diventa quindi un modello di business nel quale un

organizzazione affida la progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un

progetto ad una pluralità di soggetti attraverso una open call, cioè una “chiamata

aperta”, un’offerta pubblica a cui gli utenti tramite il web possono prendere parte.

Vi sono numerosi esempi di crowdsourcing. Tra i più noti ricordiamo:

-Linux è un sistema operativo nel quale a ogni utente viene inviato un “codice

sorgente” che gli permette di apportare modifiche al sistema.

-eBbay è una piattaforma nella quale gli utenti iscritti possono vendere o

comprare prodotti usati e nuovi.

-Google è un noto motore di ricerca, che è alimentato dalla condivisione delle

informazioni.

Il crowdfunding è quindi un’iniziativa promossa alla comunità, che pur non

conoscendosi condividono una passione o scopo simile. Essa si effettua tramite la

rete e per questa ragione deve essere rappresentata da un elevato dettaglio

informativo riguardante le finalità e le modalità del progetto.

I social media quali Facebook, Twitter, Linkedin permettono di accelerare la

realizzazione dei progetti grazie alla rapida ed efficiente condivisione di

informazioni, ma il merito o l’insuccesso di un progetto deriva dalla “saggezza

della folla” nell’appoggiarlo o meno (Castrataro, 2013)19

.

Per la stesura di questo capitolo sono stati utilizzati i dati di Massolution20

, nota

società di consulenza, ricerca in soluzioni di crowdsourcing e crowdfunding per

le imprese private, pubbliche e sociali.

19

Castrataro D., Wright T., Bahr I., Frinolli C., Crowdfuture - The Future of Crowdfunding,

2013

20Massolution, CF - The Crowdfunding Industry Report. 2015

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2.2 Motivazioni alla base della nascita del fenomeno

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento di massa relativamente nuovo,

che si è sviluppato e diffuso nell’ultimo decennio.

La sua nascita avviene negli Stati Uniti d’America per poi diffondersi nei paesi

anglosassoni e in un secondo tempo in tutto il mondo, facendosi spazio

soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

La nascita del fenomeno è conseguente allo sviluppo dei primi siti web, dove

avvengono raccolte on-line soprattutto per il settore musicale. L’esempio più

significativo si è verificato nel 1997, quando il gruppo musicale Marillion

ottenne 60 mila dollari per finanziare il proprio tour negli Stati Uniti. Nel 2000

con l’avvento di web 2.0 internet è diventato più accessibile permettendo un

maggior sviluppo del crowdfunding.

Il modello come oggi è conosciuto ha iniziato a prendere piede nel 2008 a

seguito della crisi finanziaria, divenendo un attrattivo strumento finanziario in

tutti i sensi, in particolare per le organizzazioni con gravi condizioni economiche

o per finanziare progetti innovativi. Proprio in questi anni compaiono sul web le

piattaforme IndieGoGo e Kickstarter che proponevano una raccolta fondi per

imprenditori con idee creative che non avevano accesso al mercato finanziario

tradizionale.

Possiamo concludere individuando quelli che sono i diversi fattori che hanno

portato all’ascesa del crowdfunding21

.

Il principale motivo è sicuramente la crisi economica nel 2008, che ha coinvolto

tutto il mondo, spingendo le imprese a trovare differenti modi di finanziamento

più convenienti, cercando di ottenere una maggior fiducia rispetto ai sistemi

tradizionali.

Un elemento che si collega al primo, in particolare alla fiducia necessaria per un

sistema di finanziamento, è la trasparenza di questo strumento; infatti le

21

COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA, Start-up innovative e i nuovi strumenti

di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016

Page 37: Sharing Economy e Crowdfunding: il caso StarsUp · l’importanza di disciplinare il Crowdfunding, regolamentando il modello equity-crowdfunding, emanando il Decreto Legge 18 ottobre

37

transazioni avvengono sul web e attraverso il meccanismo dei feedback è

possibile per ogni fruitore della piattaforma formulare un giudizio,

immediatamente visibile, che sarà certamente discriminante per la scelta o meno

di altri investitori. Le recensioni diventano così ancora più fondamentali rispetto

ad altri modelli di finanziamento. Anche per questo motivo, all’interno delle

piattaforme l’azienda che chiede il finanziamento deve descrivere in modo

chiaro, trasparente ed efficace gli obiettivi e i fini del proprio operato. La

piattaforma viene creata per fornire la massima trasparenza ed è possibile

visionare le somme versate e da vedere chi sono state versate. Questo consente ai

potenziali investitori di abbattere le asimmetrie informative che spesso sono

presenti nelle forme tradizionali di finanziamento. Il successo delle piattaforme è

proporzionalmente correlato alla trasparenza e a quanti più feedback positivi le

stesse ricevono. Un ulteriore fattore imprescindibile è lo sviluppo di internet e dei

social network, che hanno abbattuto le barriere geografiche e hanno permesso la

visualizzazione e condivisione di informazioni a una rete vastissima di individui,

cosa molto difficile in passato e comunque prima della diffusione e rivoluzione

del web, che questo contesto mostra ampiamente la propria potenza.

2.3 Tipologie di Crowdfunding

Il crowdfunding viene suddiviso in quattro categorie a seconda della natura dello

scambio e del tipo di ritorni che viene corrisposto ai finanziatori. La società

Massolution individua 4 modelli principali. Accanto a questi però è possibile

identificare altre forme, ibride, che presentano più di una caratteristica con i

modelli seguenti:

donation-based;

reward-based;

lending-based;

equity-based.

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38

Figura 10 Caratteristiche sintetiche dei modelli

Fonte: Baeck P. & Collins L., Working the crowd: A short guide to crowdfunding and how it

can work for you, NESTA 2013

2.3.1 Donation-based

Il modello donation-based è considerato la prima forma di crowdfunding.Tramite

questo è possibile fare donazioni per supportare alcune cause o iniziative, senza

però aver alcun tipo di ritorno economico. Lo spirito che spinge i donatori è

spesso quello della beneficenza, è un’offerta libera che spesso aiuta le

popolazioni del terzo mondo o persone disabili. I fondi raccolti sono utili per

finanziare progetti musicali, cinematografici e d’arte.

Il progetto più noto è stata la prima campagna elettorale di Barack Obama, che

nel 2008 è stata finanziata con il crowdfunding di questo modello.

Il Massolution Report, nel 2014 stima che il donation-based abbia registrato una

crescita costante del 45% e abbia totalizzato circa 1,94 milioni di dollari transati.

Esempi delle piattaforme più importanti sono:

59

ricorre all’equity crowdfunding, si può pensare di presentare e far firmare ai propri investitori

questo tipo di documento legale.

3.2.3 La scelta del modello

Come esposto precedentemente (V. par. 1.2) ci sono diversi modelli di crowdfunding. Il

promotore, in base al progetto da realizzare, deve scegliere la modalità più idonea.

Tabella 7 Caratteristiche modelli

Tipo di contributo Tipo di ritorno Motivazione del finanziatore

Donation Crowdfunding

Donazione Benefici intangibili Motivazioni sociali e intrinseche

Reward Crowdfunding

Donazione / Pre-acquisto

Ricompense ma anche benefici intangibili

Combinazione tra motivazioni intrinseche e sociali e desiderio di ricompense

Lending Crowdfunding

Prestito Rimborso del prestito con interessi. In alcuni casi senza interessi

Combinazione di motivazioni intrinseche, sociali e finanziarie

Equity Crowdfunding

Investimento Ritorno dell'investimento nel tempo solo se l'azienda va bene. Qualche volta offerte anche ricompense. Benefici intangibili un altro fattore per molti investitori

Combinazione di motivazioni intrinseche, sociali e finanziarie

Fonte: NESTA57

57Baeck P. & Collins L. (2013), Working the crowd: A short guide to crowdfunding and how it can work for you,

n.d, n.d.

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39

- GoFundMe: piattaforma dove si può fare semplicemente una donazione senza

un determinato scopo e vincolo di tempo, oppure si può scegliere dei progetti

specifici in cambio di un regalo simbolico;

- Rete del Dono: piattaforma italiana utile per donazioni online a favore di utilità

sociali. Per rendere un’idea della portata della piattaforma, si riporta che nel solo

2015 la raccolta è stata di 900 mila euro.

2.3.2 Reward-based

Il reward-based, che letteralmente significa “basato sulla ricompensa”, è un

sistema di raccolta di finanziamenti ottenuti sfruttando internet ove per ogni

finanziamento viene corrisposta una controprestazione o un riconoscimento come

un oggetto realizzato mediante i capitali raccolti, lo sconto per l’acquisto di un

prodotto oppure altri premi più complessi. Raramente il reward-based è di tipo

finanziario.

Il primo esempio di questa forma di crowdfunding si è osservato nel 1880,

attraverso un annuncio pubblicato su The World, Pulitzer. L’articolo promuoveva

una raccolta di denaro per la costruzione della statua della libertà che raggiunse

la cifra di 10.000 dollari, che venne impiegata per completare il basamento22

.

Questo modello spesso può essere confuso con il donation-based, in quanto

anche tale sistema può corrispondere una ricompensa simbolica, ma il reward

prevede la filosofia “all or nothing”, se il progetto non raggiunge l’obiettivo

prefissato allora il finanziamento ritorna al donatore.

Questo modello è particolarmente utilizzato da imprenditori di start-up, per

finanziare progetti creativi, organizzare tournée o mostre.

Tra le piattaforme più importanti di reward-based crowdfunding ricordiamo

Kickstarter.

Esse possono essere distinte in due sottogruppi: “All or Nothing” e “Take It All”.

22

AA.VV. (2013), Incentivi per favorire la quotazione delle pmi sui mercati internazionali e in

Italia. Opportunità e proposte, FrancoAngeli, Milano, pag. 20

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40

Le prime, dal significato “tutto o niente”, prevedono che la somma debba essere

raggiunta in un lasso di tempo determinato prima che avvenga la transazione.

L’importo da raggiungere e la sua crescita sono visibilei a tutti, per garantire

trasparenza e incentivare la donazione. Nel caso in cui non si raggiunga la

somma richiesta, i contributi torneranno ai crowdfunder e potranno essere

investiti in altri progetti, che necessitano di una cifra limitata.

La seconda modalità consiste sempre nella raccolta, ma qui i contributi vengono

accreditati progressivamente anche se non si raggiunge l’obiettivo finale. Infatti i

progetti indipendentemente dal raggiungimento o meno possono essere attuati.

I progetti di tipo reward-based hanno fatto registrare nel 2014 un tasso di crescita

dell' 84% rispetto al 2013, con 1.33 miliardi di dollari di volumi transati.

2.3.3 Lending-based

Questo tipo di modello consiste nella raccolta di denaro che verrà erogato sotto

forma di prestito a fronte di un corrispettivo finanziario. È una forma alternativa

di credito bancario, con tassi d’interesse ovviamente inferiori rispetto ai

tradizionali finanziamenti. Come tutte le tipologie di crowdfunding, lo scambio

avviene tramite il web.

Vi sono tre sotto modelli:

- modello micro-lending;

- peer-to-peer (P2P) o prestito tra privati;

- peer-to-business (P2B) o prestito per aziende.

Il primo modello prevede la fornitura di servizi finanziari a clienti che non hanno

l’accesso ai servizi bancari perché con bassi redditi o poco solventi. Il denaro

raccolto viene completamente gestito da un intermediario locale. La piattaforma

più famosa è Kiva, che ha moltissimi partner (“Field Partner”) in 61 paesi, che

provvedono a erogare il credito ai richiedenti. Al termine della scadenza

contrattuale, il beneficiario dovrà restituire il prestito con il relativo tasso

d’interesse applicato e trattenuto dal Field Partner. Questi ultimi invieranno la

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41

somma a Kiva che la riaccrediterà sul contro del finanziatore, senza però alcun

interesse.

Il secondo modello peer-to-peer lending (P2P) consiste nella creazione di una

community nelle quale non vi sono intermediari. «All’interno della comunità si

crea in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati solo e

soltanto dall’incontro diretto tra domanda e offerta» 23

Zopa, è stata la prima piattaforma P2P, che ha facilitato lo scambio.

Un terzo modello è il peer-to-business (P2B) è simile al P2P con la differenza

che i beneficiari sono piccole imprese in cerca di credito per finanziare le proprie

attività, perché godono di vantaggi di minor costo sugli interessi. Funding Circle

è la piattaforma più nota per il P2B.

Nel 2014 il lending-based presenta una crescita del 223% rispetto al 2013 e circa

11.08 miliardi di dollari transitati (pari al 68,4% della raccolta totale rispetto al

57% nel 2013).

2.3.4 Equity-based

Quest’ultimo modello è la forma di crowdfunding più recente e in continuo

sviluppo. È la raccolta di capitale di rischio per finanziare un’impresa tramite una

piattaforma, in questo modello gli investitori ricevono una quota di

partecipazione nel capitale dell’impresa, diventando soci. I crowdfunder

investono nelle imprese proponenti entrando a far parte del capitale sociale della

società nella quale hanno posto fiducia. Questo strumento è particolarmente utile

per le start-up o aziende dal profilo altamente innovativo che non vogliono

appoggiarsi a fondi di private equity o business angel.

L’equity-based crowdfunding fa nascere un legame tra investitori e imprenditori

che sono disposti a condividere i successi e gli insuccessi economici della propria

società. Negli altri modelli c’è la condivisione solo dei principi, nell’equity-based

23

http://www.smartika.it/Web/esplora-smartika_scopri-il-social-lending.html.

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42

sono condivise altre informazioni quali l’obiettivi, la redditività non solo per

l’imprenditore, ma soprattutto per i finanziatori che decidono di aderire.

Le principali caratteristiche dell’equity-based crowdfunding sono:

stabilire termini e condizioni dell’operazione, definire la quota di capitale

da investire, il prezzo e le modalità per ricompensare gli investitori;

i costi da sostenere sono di solito rappresentati da una commissione di

successo, costi legali o amministrativi, oltre a eventuali altri oneri per

consulenza alla costituzione della società;

l’operazione consente di avere un gran numero di soci invece di pochi

grandi investitori;

l’impresa deve dimostrare agli investitori che è matura per l’investimento,

attraverso la presentazione di un business plan e di proiezioni finanziarie;

si devono preventivamente stabilire i diritti degli investitori nella società

costituenda e la porzione di controllo da mantenere.

Infine ci sono dei modelli ibridi, in quanto hanno diverse caratteristiche

appartenenti a più modelli, e a seconda dell’ammontare raccolto adottano un

modello piuttosto che un altro. Coi finanziamenti di importo minore utilizzano il

donation-based, con quelli più rilevanti utilizzano l’equity-based e infine per i

finanziatori che sottoscrivono più quote si preferisce il reward-based24

.

Di seguito un piccolo schema che sintetizza quale modello è più indicato a

seconda delle esigenze dell’investitore e beneficiario.

24

Commissione Europea (2015), Il crowdfunding. Cosa è, pag.17

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Figura 11 “Quale soluzione fa per te?” Il miglior modello di Crowdfunding per ogni

esigenza.

Fonte: Commissione Europea (2015), Il crowdfunding. Cosa è, pag. 17

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44

Figura 12 Tassi di crescita e volume d’affari per ciascuna tipologia.

Fonte: Massolution CF Crowdfunding Industry report 2015.

La figura mostra le percentuali annue della crescita delle diverse tipologie di

crowdfunding e il volume d’affari in dollari con riferimento al 2014. È

interessante osservare come i modelli hybrid siano quelli con la maggior crescita,

rispetto al donation-based che ha avuto una crescita esponenziale nei passati

periodi e ora si è assestato con uno sviluppo più contenuto, ma continuo.

2.4 Vantaggi e Svantaggi dell’adozione del Crowdfunding

2.4.1 Vantaggi

I benefici che derivano dall’adozione di questi modelli finanziari sono molteplici

e all’interno di questo capitolo abbiamo già sottinteso parte di essi. In un

convegno alla Commissione Europea, Christian Saublens25

esamina i principali

25

Direttore dell’EURADA (European Association of Development Agencies), convegno giugno

2013. La società europea è disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 del 8 ottobre 2001.

21

I progetti di tipo reward-based mostrano invece un tasso di crescita dell'84% con un volume

finanziato di 1,33 miliardi di dollari (di cui il 92% solo negli Stati Uniti, che ospita le

maggiori piattaforme reward-based come Kickstarter, Indiegogo e GoFundMe).

I progetti equity-based con una tasso di crescita annuale del 182% hanno raggiunto un volume

pari a 1,11 miliardi di dollari, quasi triplicato rispetto al 2013. Analizzando le singole regioni,

il Nord America è ancora il più performante con un incremento annuale dei volumi del 301%

e 787 milioni di dollari; l'Europa si conferma la seconda regione con una crescita annuale del

145% e 177 milioni transati. Nonostante l'equity crowdfunding sia una modalità di

finanziamento ancora poco diffusa, in considerazione anche del fattore regolamentazione che

pone ancora delle limitazioni al pieno sviluppo di questo modello di crowdfunding, risulta

essere comunque uno strumento in rapida crescita. E' stato stimato che il volume dell'equity

crowdfunding possa passare da 1,11 miliardi di dollari del 2014 a 2,56 miliardi nel 2015.

Infine è importante rilevare una crescita dei volumi di raccolta verso i modelli ibridi o

Royalty-Based.

Figura 3 Tassi di crescita per modello

Fonte: Massolution (2015), 2015CF Crowdfunding Industry Report

Un'ulteriore analisi sul fenomeno del crowdfunding può essere fatta osservando quali siano le

categorie maggiormente interessate al fenomeno.

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45

vantaggi derivanti dall’applicazione di tale modello sia per le imprese, sia per gli

investitori.

Per le imprese:

Una forma di finanziamento aperta al mercato dove non sono presenti

asimmetrie informative e un pubblico più ampio;

Danno la possibilità alle imprese di finanziarsi perché non potrebbero

accedere ai tradizionali mercati di finanziamento a causa del loro alto

grado di rischio.

Minori costi di transazione rispetto ai modelli tradizionali in quanto c’è un

numero più elevato di investitori;

Le imprese hanno feedback sul prodotto o servizio e questi vengono

modificati tramite lo scambio di pareri dei soggetti creators.

Per gli investitori:

Essi si identificano con gli obiettivi dell’impresa e del suo team;

È utile per coloro che vogliono investire piccole somme, diversificando il

portafoglio investimenti sia per settori che per piattaforme;

Opportunità di essere un investitore “attivo” che può fornire commenti e

input durante la campagna.

2.4.2 Svantaggi

I rischi connessi all’equity-based crowdfunding sono anch’essi suddivisibili tra

gli investitori e l’impresa. Verranno analizzati i principali fattori che influiscono

sui soggetti (Mollick, 2013).

Per gli investitori:

Fattori di rischio per la tipologia d’impresa: le imprese richiedenti il

finanziamento sono start-up o PMI e quindi i relativi business plan sono il

risultato di stime e simulazioni in quanto non ci sono grandi dati storici e

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non c’è certezza sulla riuscita del progetto.

Fattori di rischio relativi al settore di operatività e al tipo di attività svolta:

le imprese crowdfunder operano in settori innovativi ad alto contenuto

tecnologico, che portano con sé un elevato rischio rispetto ad aziende in

settori tradizionali. Le campagne di crowdfunding devono segnalare agli

investitori i possibili rischi, come i tempi più lunghi di quelli ipotizzati per

realizzare il progetto ed eventuali rischi imprenditoriali di mala gestione

causati dall’inesperienza dell’imprenditore.

Fattori di rischio relativi alle quote sottoscritte: le quote che vengono

sottoscritte non possono essere cedute in quanto non esiste ancora un

mercato e vengono considerati investimenti di tipo illiquido, ma non si

esclude che la società si possa quotare in un secondo tempo in un mercato

regolamentato.

Per le imprese:

Il rischio legato a una nuova tipologia di investimento: questa forma

d’investimento risulta essere nuova e ancora poco utilizzata nonostante i

casi di successo. L’impresa che decide di aderire alla campagna di

crowdfunding, nel definire il suo progetto, la promozione e il rapporto con

gli investitori, troverà delle difficoltà in quanto non vi sono molti esempi

precedenti da cui prendere spunto. Oltre a ciò le imprese, soprattutto nel

nostro paese, devono mostrarsi solide ed investire il massimo impegno per

abbattere la barriera culturale verso il nuovo fenomeno.

Il rischio reputazione: questo rischio può avvenire a seguito

dell’insuccesso di una campagna di equity-crowdfunding, quando

l’obiettivo di raccolta non viene raggiunto. Il timore che avvertono le

imprese è quello di non presentarsi più attrattive in un secondo tempo

pregiudicando le iniziative di investimento. La reputazione è però

fortemente legata alla proposta che viene pubblicata; essa deve essere

coerente tra quanto promesso e quanto reso al pubblico.

Il rischio economico legato costi della campagna: tutti gli insuccessi

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47

aziendali sono intrinsecamente collegati a costi sostenuti e a mancati

ricavi. Nel caso di una mancata riuscita della campagna, l’azienda si trova

a fronteggiare costi relativi alle risorse umane investite che hanno

provveduto a creare il progetto con video illustrativi e slide, a cui si

sommano i costi di promozione e marketing.

Il rischio di un’elevata diluizione delle quote: il crowdfunding prevede

che, per raggiungere un alto ammontare di equity, venga emesso un

elevato numero di quote. Questo, se da un lato porta alla riuscita della

campagna, dall’altro può compromettere eventuali e successivi

finanziamenti con mezzi tradizionali, che prediligano aziende con un

numero inferiore di soci.

Il rischio di plagio: il business plan e il progetto vengono pubblicati in

modo dettagliato sulla piattaforma. È possibile che l’idea venga copiata e

attuata da un soggetto prima che la campagna si chiuda. Per proteggere

l’idea è necessario avere un brevetto e depositi legali.

Il rischio di frode e riciclaggio di denaro: la richiesta di quote deve essere

analizzata e l’ordine di investimento rimane in sospeso per un periodo

necessario a verificare il soggetto investitore e la provenienza del denaro,

che talvolta è derivante da profitti illeciti.

Il rischio della mancata sottoscrizione dell’investitore professionale: il

successo della campagna è legato sensibilmente alla presenza o meno di

investitori professionisti, quali banche e incubatori. La nostra legislazione

prevede che il 5% di sottoscrizione delle quote sia da parte di un

investitore professionale, in assenza del quale la campagna fallisce

nonostante sia stato raggiunto l’obiettivo della raccolta. È importante che

l’impresa stimoli e coinvolga questi soggetti ad aderire.

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48

2.5 Gli attori del crowdfunding: focus sulle piattaforme

Tra le tipologie di crowdfunding, quella più complessa e che presenta una

struttura ben delineata è certamente l’equity-based.

In questo paragrafo tratteremo in particolare questo modello, individuando i

principali attori che costituiscono il crowdfunding. Come abbiamo già

menzionato in precedenza l’equity based presenta delle peculiarità che verranno

evidenziate e trattate nell’ultimo capitolo di questo lavoro di tesi, avvalendosi

della trattazione di uno specifico caso aziendale.

I cinque attori coinvolti sono:

- il proponente (uno o più imprenditori);

- la piattaforma;

- gli investitori o crowdfunders;

- il progetto;

- la regolamentazione.

2.5.1 Il proponente

Il proponente o creator è colui che ha un’idea di business e necessita di

raccogliere risorse finanziarie,. Per questo motivo, pubblica il proprio

progetto all’interno di una piattaforma on-line affinché possa raggiungere

il suo obiettivo. I creators possono essere singoli individui o

organizzazioni, a seconda del modello di crowdfunding utilizzato.

Nel modello donation-based il proponente è un’organizzazione no-profit,

mentre nell’equity crowdfunding è un team con specifiche competenze.

Le motivazioni che inducono il proponente alla raccolta di fondi sono

svariate (Gerber, 2011): il potenziale proponente spesso decide di

utilizzare questo strumento finanziario per replicare il successo ottenuto

da altri che hanno avuto vantaggi evidenti dall’adozione di questo sistema.

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49

Allo scopo del finanziamento si affianca quello di utilizzare questo nuovo

strumento finanziario al fine di aumentare la consapevolezza del lavoro

che sta svolgendo l’imprenditore. Questo avviene grazie ai feedback che

riceve il progetto e diventa una sorta di approvazione dei potenziali

investitori sull’idea.

Le piattaforme di crowdfunding permettono di raccogliere contributi da

qualunque crowdfunder che possa aderire o meno al progetto, anche con

piccole somme, e ciò gratifica molto il piccolo investitore.

Un’altra motivazione importante è quella di entrare a contatto con un

vasto numero di individui, oltre al ruolo di finanziatori, che a partire da

un dato momento possono portare ad interazioni di lungo termine.

2.5.2 La piattaforma

La piattaforma è il luogo virtuale che permette di mettere in contatto i

creators con gli investitori, inoltre rappresenta lo strumento che permette

la transazione, esse diventano intermediari finanziari e relazionali.

Solitamente i proponenti decidono di utilizzare piattaforme specializzate

perché favoriscono un flusso maggiore di creators e crowdfunders rispetto

ad altri canali. All’interno della piattaforma sono pubblicati i progetti, le

modalità di remunerazione, che variano notevolmente tra le diverse

piattaforme web. Vengono specificati i costi che sostengono i partecipanti

e le “success fees” ovvero tasse se si realizzano livelli di raccolta positivi.

Le caratteristiche principali sono:

- abbattimento delle barriere comunicative e visive a livello geografico;

- partecipazione dei sostenitori al progetto investendo piccole somme di

denaro e riducendo il rischio;

- le piattaforme forniscono informazioni e consentono una comunicazione

tra i soggetti senza che vi siano intermediari.

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50

Le piattaforme però presentano una serie di fattori diversi a seconda del

modello di crowdfunding.

I criteri per scegliere una piattaforma che possa soddisfare meglio le

esigenze di entrambi i soggetti possono essere così riassunti (Daniele,

2015):

1) settore della piattaforma: le piattaforme possono essere generali o

settoriali (Scattarella, 2015); le prime sono di vario genere con

tematiche differenti, le seconde invece raggruppano campagne affini,

puntando a un target ben determinato di individui.

2) vocazione territoriale: vi sono piattaforme nazionali che creano

campagne indipendentemente dal luogo dove avverranno gli effetti di

queste, altre sono quelle locali che saranno destinate a una specifica

area. Spesso chi decide di partecipare a queste ultime lo fa perché può

constatare personalmente gli effetti che produrrà il proprio sostegno;

3) commissioni richieste dal portale: la scelta della piattaforma sarà anche

influenzata dalle commissioni richieste dalla stessa; queste possono

variare da un minimo del 2% al 25%. Talvolta le commissioni sono

richieste esclusivamente se viene raggiunto il budget. A queste si

sommano le commissioni delle transazioni bancarie che diventano a

volte forme di guadagno per le piattaforme. Nella figura sottostante

pubblicata da priceonomics26

vediamo una tabella con le piattaforme

internazionali e le commissioni che richiedono.

26

https://priceonomics.com

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51

Figura 13 How Much Do Crowdfunding Platforms Charge?

Fonte: http://priceonomics.com, 10 marzo 2014

4) Timing della campagna: tempo che le piattaforme richiedono al

crowdfunder di definire. Solitamente il timing è di circa un paio di mesi. È

da sottolineare come le tempistiche possano incidere sulla scelta del

sostenitore.

5) Servizi offerti: oltre allo spazio per caricare il progetto, alcune

piattaforme propongono servizi accessori a pagamento come la

promozione della campagna, il marketing, la comunicazione e la

consulenza nella redazione del progetto e fino alla sua pubblicazione.

6) Layout piattaforma: per quanto sia un aspetto secondario, alcune

piattaforme cercano di essere più attraenti e accattivanti rispetto alle altre

mirando a un’estetica ricercata, altre invece preferiscono proporre

esclusivamente i contenuti in maniera chiara e semplice, eliminando ogni

forma di estetica.

2.5.3 I Crowdfunder

I Crowdfunder, ovvero gli investitori, sono coloro che contribuiscono

finanziariamente al progetto. Anche qui le motivazioni sono molteplici e

tra le più importanti riportiamo (Lin, 2014):

63

sarà fallito. Qualora il progetto venga caricato su una piattaforma che prevede il sistema keep

it all, non è necessario che alla scadenza della campagna il budget obiettivo sia stato

interamente raggiunto, il proponente potrà disporre dell’importo raccolto indipendentemente

dal raggiungimento del traguardo.

4) Commissioni:

La maggior parte delle piattaforma trattiene una percentuale sul budget raccolto dalla

campagna, si tratta di commissioni percentuali che variano da un minimo del 2% ad un

massimo del 25% anche se solitamente la media oscilla intorno al 5%. Ci sono piattaforme

che applicano commissioni solo se l’obiettivo viene raggiunto; in altre le commissioni variano

a seconda se la piattaforma adotta il modello all or nothing o take it all, solitamente sono più

alte in quelle take it all, infine alcune piattaforme prevedono commissioni anche in caso di

insuccesso della campagna. Alle commissioni delle piattaforme vanno aggiunte anche quelle

per le transazioni bancarie, che in alcuni casi possono rappresentare un margine di guadagno

per le piattaforme stesse. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe applicate nel 2014

da alcuni dei siti di crowdfunding più importanti61

.

Tabella 8 Numero, dimensione startup e società di capitale

Piattaforma Commissione in caso di successo

Commissione carte di credito

Totale commissione

Kickstarter 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30

Indiegogo 4% 2.9% + $0.30 6.9% + $0.30

Crowdtilt 2.50% 2.50% 5.00%

Crowdtilt Open 0% 2.9% + $0.30 5.00%

GoFundMe 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30

Crowdrise 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30

Fundly 4.90% 3.00% 7.90%

Fonte: https://priceonomics.com

Un’ulteriore voce di cui tenere conto è rappresentata dalle commissioni che le piattaforme

possono chiedere per pubblicare il progetto.

5) Timing della campagna:

61N.d., How Much Do Crowdfunding Platforms Charge?, in http://priceonomics.com, 10 marzo 2014

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52

- la possibilità di ottenere ricompense con prodotti, servizi o

remunerazioni monetarie.

- Supportare i creators nei loro progetti. Questo aspetto fa emergere

l’aspetto filantropico soprattutto nei modelli di donation e reward-

based, nel quale gli individui sono propensi a sostenere obiettivi

altrui se la causa si avvicina ai loro ideali e alla loro personalità.

Punto fondamentale è il rapporto che si crea tra i soggetti: ci deve

essere fiducia, trasparenza e solo così si potrà generare una

maggiore affiliazione e condivisione della campagna.

- Spesso gli investitori vogliono sentirsi parte di una comunità nella

quale ognuno può dare spazio alle proprie idee ed essere parte

integrante di un progetto, ricoprendo un ruolo fondamentale per la

riuscita della campagna.

Il rapporto proponente-finanziatore può andare oltre il semplice

contributo che il secondo eroga al creator. È possibile che si venga

a instaurare un rapporto più duraturo, che si rifletterà nell’appoggio

di altre campagne da parte dei due soggetti.

2.5.4 Il progetto

Il progetto è l’idea imprenditoriale che viene pubblicata sulla piattaforma.

Esso deve contenere tutte le informazioni utili al pubblico per decidere se

attuare o meno il proprio finanziamento. Le caratteristiche sono diverse:

principalmente deve essere attrattivo, ben organizzato, ma

necessariamente veritiero e trasparente. Vi devono essere esplicitati i

termini e le condizioni per entrambe le parti. Questi elementi sono

importanti e obbligatori soprattutto per l’equity in quanto, a differenza

degli altri modelli, è presente il rischio.

I proponenti redigono un business plan, nel quale vi sarà una descrizione

dell’impresa, il piano di marketing, le proiezioni economico-finanziarie, la

struttura organizzativa, la descrizione del management e altre

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informazioni inerenti l’offerta.

Il centro di ricerca del politecnico di Milano suddivide i progetti in 4

classi attraverso l’utilizzo di 2 variabili: la ricompensa offerta al

finanziatore, che può essere monetaria o no, e l’obiettivo primario del

promotore, che sarà personale o sociale. I progetti del modello equity-

based sono di tipo “business” in quanto viene raccolto capitale di rischio e

c’è un ritorno economico per i finanziatori.

Figura 14 Classificazione modelli su due variabili

Fonte: Gruppo di ricerca Politecnico di Milano. V rapporto RITA, 2013

2.5.5 La regolamentazione

Essa è presente solo nel modello equity-based per le ragioni sopra

descritte; ogni paese sta definendo le regole per lo sviluppo dell’equity

crowdfunding, infatti non esiste una norma a livello internazionale né

europeo. L’Italia è stato il primo paese a dotarsi di un sistema che

regolamentasse il fenomeno, in quanto vi sono stati casi di ambiguità

normativa che hanno portato a sconvolgimenti all’interno dell’ambiente

nel quale avveniva questa forma di sharing economy. Per tal motivo

tratteremo questo argomento in modo quanto più dettagliato ed esaustivo

possibile nel prossimo capitolo, proponendo un’analisi che abbia

riferimenti a diversi paesi dell’Europa e ad altri di notevole influenza

mondiale.

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55

CAPITOLO 3 Disciplina normativa dell’Equity

Crowdfunding e i numeri sul fenomeno

3.1 La normativa D.L. 179/2012

L’importanza del crowdfunding e le possibilità che offre sono state ampiamente

descritte ed analizzate nel precedente capitolo. In questo vogliamo dare un

inquadramento normativo del fenomeno. Perché è necessario regolamentarlo non

è di difficile interpretazione, soprattutto quando si parla di equity crowdfunding,

in esso infatti è presente il rischio che si assume l’investitore nel sostenere una

campagna. Le autorità dei diversi paesi negli ultimi anni stanno cercando di

definire e regolamentare questo tipo di mezzo finanziario, facilitando da una

parte l’ingresso nel mercato per le piccole e medie imprese, dall’altro tutelando i

sostenitori. I parametri che definiscono se un investitore sia tutelato o meno sono

dati da due condizioni: la trasparenza informativa e l’approccio del “merit-

review”. La prima obbliga gli attori che lavorano nel mercato a divulgare tutte le

informazioni, affinché l’investitore possa essere a conoscenza ed aver un quadro

generale del proprio investimento. La seconda condizione è la tutela degli

investitori con un controllo più ferreo da parte del legislatore, che valuterà la

qualità dello strumento finanziario. (Marianne, 1993). Date queste premesse, le

autorità hanno provato a regolamentare il settore; in Italia la prima legge è stata

emanata nel 2012 seguita dal regolamento della Consob.

Un altro motivo che ha spinto all’emanazione di un regolamento è stata la crisi

nel 2008 che ha arrestato l’attività economica ed industriale nel nostro paese.

Il crowdfunding è stata una delle chiavi di svolta per rilanciare la crescita

dell’economia, favorendo un’alternativa ai mezzi tradizionali. Il governo Monti

ha creato una task force per approfondire il nuovo fenomeno e far sì che si

creasse un ambiente favorevole alla crescita delle start up. (Mirra, 2014)

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L’Italia è stato il primo Paese a capire l’importanza del fenomeno e a dotarsi di

una normativa che è stata d’esempio per gli altri paesi, vantando il primato di

“first mover” con gli USA e le altre nazioni. La legislazione sull’equity

crowdfunding si può trovare nel “Decreto Crescita 2.0” detto anche “Decreto

Sviluppo bis” approvato e successivamente convertito in legge il 17 dicembre

2012.

Il decreto ha disciplinato in materia di start up innovativa, introducendo nel Testo

Unico della Finanze (TUF) modifiche all’ art.50 quinquies “gestione di portali

per la raccolta di capitale per le start up innovative” e art.100 ter “offerte

attraverso portali per la raccolta di capitali”. Inoltre ha delegato la Consob a

disciplinare il fenomeno, tutelando gli investitori non professionali e di vigilare

sull’operato delle piattaforme. Il 26 giugno 2013 viene emanato il “Regolamento

sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali

on-line”

3.1.1 La Legge 211/2012

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del

D.L. 179/201227

. Il decreto 2.0 è composto da 10 sezioni e 39 articoli. La sezione

riguardante il crowdfunding è la nona "Misure per la nascita e lo sviluppo di

imprese Start-up innovative" con lo scopo di “contribuire allo sviluppo di nuova

cultura imprenditoriale e alla creazione di un ecosistema maggiormente

favorevole all’innovazione”, ma anche “promuovere maggiore mobilità sociale”

e “attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero”. Gli articoli di riferimento sono

dal 25 al 32. Saranno analizzati nello specifico gli articoli 25 e 30.

27

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012,

n.245.

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57

Art.25

L’articolo si propone di chiarire e definire le caratteristiche che deve possedere

una start up innovativa costituita in forma di società di capitali:

a) le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

b) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei

diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone

fisiche;

c) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi28

;

d) la società deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in uno degli Stati

membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio

economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia29

.

e) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del

valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio

approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni

di euro;

f) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

g) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e

la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore

tecnologico;

h) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di

cessione di azienda o di ramo di azienda.

l) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti per essere considerata

innovativa:

almeno il 15%30

delle spese sono di Ricerca & Sviluppo, escluse le spese

per l'acquisto e la locazione di beni immobili;

28

Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; in precedenza era previsto che «la società

doveva essere costituita e operare da non più di 48 mesi».

29Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; la presente lettera ha sostituito la dicitura

«la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia

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almeno un terzo della forza lavoro è composto da personale in possesso di

un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca

presso un'università italiana o straniera oppure da personale che ha svolto

attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è

composto da persone in possesso di laurea magistrale;

è proprietaria o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di

un programma per elaboratore originario registrato. (AA.VV, 2012)

Oltre a definire la start up innovativa l’art.25 del Decreto fornisce anche le

definizioni di start-up a vocazione sociale e di incubatore certificato,

rispettivamente ai commi 4 e 5:

- la “start-up a vocazione sociale” opera in alcuni settori specifici che la legge

italiana considera di particolare valore sociale, quale l’assistenza sociale,

l’assistenza sanitaria l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e

dell’ecosistema.

- l’“incubatore certificato” è una società di capitali che aiuta le start up nella

crescita e sviluppo essendo in possesso di requisiti specifici riguardanti i locali, il

management e le attrezzature. La legge punta a individuare e valorizzare le

strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione.

A livello generale, gli incubatori certificati possono essere considerati come una

categoria privilegiata di supporter del crowdfunding, essendo i migliori deputati

a sostenere la capitalizzazione delle start-up tramite internet. Più nel dettaglio, gli

incubatori certificati non sono altro che imprese che offrono, anche in modo non

esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative e

che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013. (Dagnino, 2014)

“Esistono incubatori e acceleratori specializzati che puntano a diventare poli di

eccellenza settoriali o rispetto ad alcune categorie di prodotti specifici, così

come incubatori non specializzati che puntano sul concetto di crossfertilization,

così come mere strutture che offrono servizi tecnici o logistici”. (Lerro, 2013)

30

Requisito modificato dal Decreto Legge n.76/2013; in precedenza era prevista una percentuale

pari o superiore al 20%.

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L’articolo 25 al comma 13 specifica la prassi per le start up innovative e gli

incubatori certificati per l’iscrizione obbligatoria alla sezione speciale del

Registro delle Imprese, per poter beneficiare della disciplina appena descritta;

L’iter consiste nel dichiarare alcune informazioni che elenchino le strutture

disponibili, le esperienze del personale e le collaborazioni coi centri di ricerca.

Art.30

In particolare l’art. 30 entra nello specifico della “Raccolta di capitali di rischio

tramite portali on-line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative”.

Il primo comma del suddetto articolo prevede l’inserimento dei commi 5-novies

e 5-decies all’art 1 del Testo Unico della Finanza con lo scopo di dare una

definizione dei portali di raccolta di capitali. “una piattaforma online che abbia

come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da

parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale”.

Il secondo comma dispone l’introduzione della “Gestione di portali per la

raccolta di capitali per le start-up innovative” esso viene inserito all’interno

dell’art.50-quinques, nel quale definisce il gestore “colui che esercita

professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per

le start up innovative” e stabilisce che l’attività di gestione di portali per la

raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di

investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché

ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che

questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la

compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente

a banche o imprese di investimento”. Con questo articolo il legislatore ha voluto

specificare i poteri attribuiti alla Consob in materia di vigilanza.

Il comma terzo prevede l’introduzione nel TUF dell’art. 100-ter, “Offerte

attraverso portali per la raccolta di capitali nel TUF”, infatti “la raccolta di

capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti

finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale

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60

inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1,

lettera c”. L’oggetto dell’offerta sarà un prodotto finanziario con ammontare

inferiore a 5 milioni di Euro, ovvero quanto decretato dalla Consob nel art. 34. Se

la raccolta sarà indirizza al capitale di una start up innovativa tramite un portale

on line, allora sarà sottoposta alla disciplina della Consob in materia di raccolta

di capitali da parte di start up.

L’articolo 30 conclude elencando le sanzioni amministrative pecuniari per quanto

riguarda i gestori dei portali, inclusi nella categoria di intermediari finanziari e ai

commi 6-7-8, illustrando le agevolazioni per le start up e con la possibilità di

richiedere il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese31

.

Affermare che questa sia la legge per regolamentare il crowdfunding non è del

tutto corretto, in quanto essa vuole agire ad ampio raggio, analizzando anche il

fenomeno, favorendo le PMI e le start up innovative in relazione al modello

equity based.

3.2 Il regolamento Consob

A seguito della delega legislativa articoli 50-quinques e 100-ter della Legge

n.221 che la Consob assume il potere di regolamentare la gestione dei portali e le

modalità di offerta al pubblico tramite essi.

Il 26 giugno 2013 la Consob emana il "Regolamento sulla raccolta di capitali di

rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line.

Tutti i portatori di interesse possono pubblicamente accedere e consultare la

procedura, dando il proprio contribuito e i propri suggerimenti.

Il regolamento è composto da tre sezioni:

La parte I - Disposizioni Generali - art. 1, 2 e 3. La sezione inizia definendo il

31

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/19996 art. 2,

comma 100, lettera a e operativo dal 2000. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle

imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della

presentazione di garanzie reali.

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61

portale come una “piattaforma online che ha come finalità esclusiva la

facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti”,

successivamente il gestore come colui che “che esercita professionalmente il

servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per gli

offerenti ed è iscritto nell’apposito registro tenuto dalla Consob”.

La parte II - Registro e disciplina dei gestori di portali - art. dal 4 al 23. Questa

parte a sua volta si suddivide in 4 titoli che riguardano l’istituzione del registro

dei portali, i processi e i requisiti d’accesso, le regole di condotta che i gestori

devono rispettare e, infine, i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

La parte III - Disciplina delle offerte tramite portali- art. 24 e 25 e

dall’Allegato 1, Istruzioni per la presentazione della domanda per l’iscrizione

nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell’annotazione della

sezione speciale, dell’Allegato 2, Relazione sull’attività d’impresa e sulla

struttura organizzativa, e dall’Allegato 3, Informazioni sulla singola offerta.

Il Registro autorizzato dalla legge 221 è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e

una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla

Consob, i quali vengono esaminati e per potersi iscrivere devono essere in

possesso dei seguenti requisiti richiesti TUF e dal Regolamento Consob:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a

responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile

organizzazione nel territorio italiano;

c) oggetto sociale di gestore di portali;

d) presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura

organizzativa32

;

e) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di

onorabilità stabiliti dalla Consob;

32

Da redigere su indicazioni della Consob.

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f) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

Nell’altra sezione, quella speciale, troviamo i cosiddetti "gestori di diritto". Sono

le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi

servizi di investimento, che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della

gestione di portali di equity crowdfunding, ma che non rientrano nella precedente

categoria. Anch’essi sono sorvegliati dall’organo della Consob.

I gestori dei portali per rimanere tali devono rispettare alcune regole introdotte

dal regolamento della Consob:

devono tenere un comportamento di trasparenza, diligenza e correttezza

del buon padre di famiglia, cercando di eliminare i conflitti tra i portatori

di interesse;

devono rendere le informazioni dell’offerta più chiare possibili e corrette

per assicurare trasparenza agli investitori;

sono tenuti ad aggiornare le informazioni sulla piattaforma dando accesso

ai dati per almeno dodici mesi dalla chiusura della raccolta e devono

essere disponibili nei confronti di chi richiede delle informazioni per un

periodo massimo di cinque anni;

non devono formulare raccomandazioni sugli strumenti finanziari;

sono obbligati a specificare i criteri per la selezione delle offerte e le

informazioni dell’attività del soggetto emittente e della struttura societaria;

gli ordini sono gestiti da enti creditizi come banche o imprese di

investimento secondo le disposizioni del TUF e delle discipline MiFID33

,

tranne per ordini inferiori a 500 o 1.000 euro per le persone fisiche,

mentre 500 o 10.000 euro per le persone giuridiche;

33

La direttiva MiFID “Markets in Financial Instruments Directive” è la direttiva comunitaria, in

vigore dal 01 novembre 2007, che introduce regole uniformi per le prestazione dei servizi di

investimento all'interno dell'Unione Europea.

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63

devono tutelare gli investitori e i rischi connessi alle operazioni,

predisponendo procedure e controlli per la gestione dei rischi operativi.

A pena di sanzione è il non rispetto dei suddetti obblighi da parte dei gestori dei

portali. Infatti il regolamento n. 18592 del 2013 specifica quale sono le sanzioni

previste: oltre le sanzioni pecuniari previste dal TUF, la Consob può sospendere

le attività per 90 giorni e nel caso in cui le violazioni fossero confermate dopo un

accertamento si può prolungare fino a 4 mesi o radiare il gestore dal registro.

Le cause di radiazione più comuni sono:

- la raccolta di capitale avviene per conto di società che non sono start up

innovative;

- non veridicità delle comunicazioni o trasmissioni documenti;

- mancata comunicazione alle banche o imprese di investimento del recesso degli

ordini;

- modulistica contraffatta.

Nell’ultima sezione la Consob regolamenta le modalità di offerta attraverso i

portali online. Il gestore per fare ammettere l’offerta nel portale è tenuto a:

- controllare che il crowdfunder abbia nel proprio statuto o atto costitutivo il

diritto di recesso o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni;

- garantire che la quota pari al 5% degli strumenti finanziari offerti spetti ad

investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up;

- garantire che il diritto di revoca dell’offerta per l’investitore avvenga nel caso in

cui ci siano stati cambiamenti radicali nelle condizioni d’offerta.

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3.2.1 La nuova regolamentazione Consob

Con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, si approvano le modifiche al

regolamento della Consob in materia di equity crowdfunding.

Essa propone di estendere la nozione di "investitori professionali" non solo a

quelli di diritto quali, banche, fondi e società con fatturato di 200 milioni, ma

anche a quelli su richiesta; questo per venire meglio incontro alle richieste del

mercato. Colui che abbia i requisiti fissati da MiFID potrà rientrare nella

categoria “investitori professionali su richiesta”.

Le modifiche apportate al regolamento prevedono di risolvere il problema del

completamento dell’investimento. Prima era necessario rivolgersi a una banca

per poter portare a termine l’investimento, ora invece è possibile farlo online

direttamente dalla piattaforma, attraverso strumenti di pagamento che devono

essere garantiti e verificati dai gestori dei portali.

“La Legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di accesso al meccanismo

dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai parametri

dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli organismi di

investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono

prevalentemente in PMI” (Di Mattia Tencalla,2017) 34

.

3.3 Le criticità della normativa

L’avvocato Alessandro Maria Lerro afferma che «l’Italia è il primo Paese del

mondo a dotarsi di una normativa organica e completa sull’equity crowdfunding,

peraltro aperta ad operazioni su società provenienti dall’intera Unione Europea,

senza preclusioni circa la nazionalità degli azionisti. Proprio per questa ragione

c'è grande attenzione da parte di molti operatori stranieri che guardano all'Italia

come possibile mercato dal quale partire per la sollecitazione via web del capitale

34

http://www.rivistadirittotributario.it/ Di Mattia Tencalla 3 febbraio 2017

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65

di rischio»

La legge, nonostante sia stata la prima nel mondo, ha presentato problematiche e

criticità, che sono nate successivamente in quanto il fenomeno è del tutto nuovo e

in continuo sviluppo. Pertanto, questa prima normativa si può considerare solo in

fase embrionale (Piattelli, 2013).

La critica principale che viene ampiamente discussa è l’eccessiva

regolamentazione che può contrastare il vero scopo del crowdfunding, ovvero

quello di dare la possibilità alle start up di raccogliere capitale. Infatti la norma

afferma che il 5% delle quote offerte deve provenire da investitori professionali e

si ritiene fallita la campagna se non è presente questa categoria di investitori.

Infatti, la letteratura afferma che, la partecipazione del 5% di investitori

professionali non è sufficiente a ridurre il rischio legato al finanziamento di

equity crowdfunding. (AA.VV., 2013)

Un altro aspetto che ha destato molte critiche, che con l’ultima revisione

legislativa è stata modificata, era la restrizione di platea alla possibilità

dell’utilizzo dell’equity crowdfunding. Solo le start up innovative potevano

beneficiare dello strumento finanziario; oggi la possibilità è stata estesa anche

alle PMI innovative in quanto le start up rappresentavano lo 0,03% delle PMI

italiane. La letteratura, nonostante questa modifica, muove ancora delle critiche

inerenti l’oggetto sociale dell’impresa. La revisione suggerita sarebbe quella di

dare la possibilità a tutte le PMI e start up di poter accedere al finanziamento a

prescindere dal fatto che siano più o meno innovative e quindi anche appartenenti

a settori tradizionali.

Per concludere vi è una incongruenza riguardante le sanzioni previste dall’art. 23

del Regolamento Consob; le sanzioni, che prevedono la sospensione o radiazione

dal registro, si riferiscono ai gestori della piattaforma, ma non ci sono

provvedimenti sanzionatori per gli emittenti di offerte che trasmettono

informazioni non veritiere o trasparenti. (Laudonio, 2014)

Possiamo terminare affermando che la norma è del tutto nuova e in fase iniziale,

presenta delle lacune, a cui però non si può addossare la colpa della crescita

contenuta del crowdfunding, ma piuttosto a fattori culturali e geografici che

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incidono sullo sviluppo del fenomeno.

3.4 La normativa nel mondo

3.4.1 Gli Stati Uniti

Nonostante gli Stati Uniti siano stati il primo paese ad aver creato il

crowdfunding, non hanno avuto il primato nell’emanare una legge che

regolamentasse il fenomeno. Il 2012 si può considerare l’anno di svolta per

l’equity crowdfunding, infatti il legislatore americano ha ritenuto fondamentale

realizzare un primo atto denominato “Jumpstart Our Startups Act” che ponesse le

basi per un disegno di legge, che fu approvato solamente il 30 ottobre 2015,

integrandosi col JOB Act al Titolo III.

Il JOB Act si compone di sette titoli che si propongono di regolare il fenomeno

del finanziamento:

- Title I: Reopening American Capital Markets to Emerging Growth Companies;

- Title II: Access to Capital for Job Creators;

- Title III: Crowdfunding;

- Title IV: Small Company Capital Formation;

- Title V: Private Company Flexibility and Growth;

- Title VI: Capital Expansion;

- Title VII: Outreach on Changes to the Law.

La legge obbliga la Securities and Exchange Commission (SEC)35

ad occuparsi

della stesura del regolamento come in Italia il Decreto Crescita 2.0 ha delegato la

Consob.

Entrando nel dettaglio del terzo titolo, considerato il cuore del Job Act, possiamo

analizzare brevemente quelli che sono i contenuti principali:

-l’equity crowdfunding prevede la partecipazione degli investitori non accreditati;

35

La Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi) è l'ente

federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori analogo all'italiana Consob.

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-le start up e le piccole imprese possono raccogliere un massimo di 1 milione di

dollari;

-gli investitori che hanno un utile minore di 100.000 $ annui possono investire

fino a 2.000$ o il 5% del reddito annuo;

-le offerte devono essere gestite tramite broker-dealer o portali online certificati;

-le informazioni devono essere chiare e veritiere per il principio della

trasparenza.

La normativa americana si distingue da quella italiana per due temi importanti: la

prima è che, il Job Act non prevede come requisito obbligatorio la presenza di

quote di investitori professionali, che come abbiamo già spiegato possono portare

alla buona riuscita della campagna. L’altra sostanziale differenza è che la

normativa USA non elenca alcun requisito per l’emittente, ma disciplina la SEC

di registrare solo gli intermediari finanziari, le società quotate su mercati

regolamentati e gli emittenti che abbiano in precedenza effettuato offerte al

pubblico sottoposte a prospetto della SEC (Alvisi, 2014).

3.4.2 L’Unione Europea

In Europa l’unico paese che ad oggi ha proceduto alla regolamentazione del

fenomeno è stata l’Italia, come si è potuto leggere dei paragrafi precedenti.

Come potremo constatare successivamente in base ai dati statistici, anche gli altri

paesi hanno avuto l’avvento del crowdfunding, ma non si sono mai avvicinati a

regolamentarlo definendo i confini e i limiti specifici al suo sviluppo.

La regolamentazione dei mercati finanziari è un ambito al quanto complesso e

presenta problematiche non indifferenti, ed essa si amplifica se si vuol creare una

regolamentazione con un’autorità sovranazionale come l’Unione Europea. Il

crowdfunding non viene citato e regolamentato, né nella Direttiva Prospetto o

nelle regole MiFiD né quelle relative alla trasparenza. Il presidente dell’European

Crowdfunding Network (ECN) Oliver Gajda ha affermato e pubblicato nel 2013:

“As long as national financial services regulation is not understood to be directly

linked to the European market, but seen as national concern, there will be no

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single market and none of its potential benefits.”

Ciò sta a significare che i paesi europei mostrano una legislazione frammentata

che va a ledere lo sviluppo armonico del fenomeno. Esso viene supportato a

livello nazionale, ma non comunitario, portando a mancate occasioni da parte di

imprenditori con buone idee, aziende con progetti innovatiti che potrebbero

rimanere esclusi dalle possibilità offerte dal crowdfunding a causa di un’assenza

legislativa unitaria.

Le autorità di vigilanza dei vari paesi membri sono sempre stati riluttanti a

trovare un punto di incontro, per una posizione comune sulla gestione normativa

del fenomeno. La commissione Europea ha iniziato il percorso di

regolamentazione tramite gruppi di lavoro specifici anche se sono ancora lontani

i risultati per una normazione comunitaria.

Nel documento “Long-term financing of the European Community” (Vitali,

2014) del 2013, la Commissione ha cercato di individuare differenti modalità di

promozione del crowdfunding e stilando le critiche possibile per un’ipotetica

regolamentazione:

i rischi di frode a danno degli investitori al momento dell’investimento;

la mancanza di un mercato secondario per i titoli offerti mediante

operazioni di equity crowdfunding;

la potenziale diluizione dell’investimento;

i problemi connessi all’attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale,

che diventano accessibili ad una vasta platea di investitori;

aspetti connessi alle norme antiriciclaggio.

Oltre a questo documento c’è né un altro36

che chiarisce le caratteristiche della

regolamentazione al fine di avere un processo di raccolta del capitale che sia

snello e che comporti costi contenuti riguardo all’aspetto informativo e

promozionale. Essa non dovrebbe porre limiti né in riferimento alle imprese né

36

On the possibility of Crowdfunding in Europe, Commissario Europeo Michel Barnier, 2014

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69

agli investitori, non imponendo quindi soglie di importo minimo investito o di

importo massimo oggetto di raccolta.

3.5 I numeri del fenomeno

In questo capitolo saranno analizzati alcuni dati statistici in merito al volume di

raccolta e i tassi di crescita. Per la stesura del paragrafo non stati utilizzati report

dell’università più importanti al mondo. Inizierò con una panoramica mondiale

per poi entrare nel dettaglio europeo, che ci farà arrivare a parlare della realtà

italiana.

3.5.1 Nel mondo

I dati statistici che saranno illustrati sono stati reperiti dal Massolution Report, è

un documento che ha lo scopo di fornire dati in merito al crowdfunding a livello

globale e sarà utile per verificare l’andamento delle piattaforme.

I risultati mostrano come nel 2015 le piattaforme attive sono state 1250 di cui,

600 in Europa e 375 solo in Nord America, inoltre le piattaforme nel 2014 hanno

raccolto 16,2 miliardi di dollari con un incremento del 167% rispetto all’anno

precedente, arrivando nel 2015 a quasi 35 miliardi di dollari.

Figura 15 Andamento di crescita delle piattaforme nel mondo.

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70

Fonte: Elaborazione personale su dati del Massolution Report 2015

Ponendo l’attenzione sui differenti mercati è possibile osservare come il Nord

America possegga un volume complessivo molto elevato e la sua crescita sia di

circa 145%, questo perché è proprio in queste zone che si è sviluppato il

crowdfunding. Dato sicuramente più rilevante è quello in riferimento ai paesi

asiatici, i cui volumi sono cresciuti del 320 % arrivando a 3,4 miliardi raccolti in

confronto ai 33 milioni del 2012. Questa crescita vertiginosa è dovuta

principalmente alla crescita della Cina, e alla nascita di moltissime piattaforme.

Se in Asia l’andamento estremamente positivo lo si deve alla Cina, in Europa il

paese trainate è la Gran Bretagna. Infatti il 75% della crescita Europa è grazie a

questa nazione seguita da Francia e Germania.

Figura 16 Percentuale di crescita e volume raccolto nel mondo.

Fonte: Massolution Report 2015.

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71

3.5.2 In Europa

L’università di Cambridge si è occupata di redigere un report con i dati europei,

attraverso il benchmark coi diversi paesi Europei.

Dalla figura sottostante possiamo vedere il numero delle piattaforme nei paesi

europei. La maggior parte dei paesi hanno da 1 a 9 piattaforme, mentre i casi di

eccellenza sono la Gran Bretagna con 94, Francia 49, Germania 35.

Figura 17 Numero delle piattaforme attive in Europa.

Fonte: University of Cambridge, School of law. Report 2016.

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72

Figura 18 Volume raccolto in Europa.

Fonte: University of Cambridge, School of law. Report 2016.

Per quanto riguarda, invece, il volume raccolto la situazione è analoga, nella

quale il numero più considerevole di Paesi ha un volume inferiore a 25 milioni. I

paesi sopra menzionati presentano volumi ampi col primato UK.

Data queste indagine è necessario porre l’attenzione sull’andamento di crescita in

termini di volume dei paesi Europei, a confronto con gli stessi esclusa la Gran

Bretagna.

Possiamo notare come ci siano delle sostanziali differenze tra la presenza o meno

degli UK.

Il volume raccolto dell’Europa è di 5,431 milioni di euro con una crescita dal

2014 del 92% diversamente senza la presenza dell’Inghilterra la crescita è

notevolmente più contenuta del 72% con un volume pari a 1,129 milioni di euro.

Questo ci fa capire come gli UK siano i maggior utilizzatori del crowdfunding,

avendo raccolto 4,412 milioni di euro nel 2015.

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73

Figura 19 Grafico della crescita del Crowdfunding con e senza la Gran Bretagna

Fonte: Elaborazione personale sui dati University of Cambridge, School of law. Report 2016.

3.5.3 In Italia

Per quanto riguarda il caso italiano i dati che saranno illustrati, provengono dal

report del 2017 del Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di analizzare e

interpretare in modo esaustivo l’impatto che questa nuova forma di raccolta di

capitale può determinare sulle singole imprese e sul sistema economico

attraverso indagini statistiche.

Le piattaforme accreditate dalla Consob sono 18, aggiornate al 30 giugno 2017.

Questo perché molte si sono recentemente registrate e altre sono state chiuse.

Una è iscritta al registro speciale, altre ancora hanno rinunciato all’autorizzazione

(Symbid Italia, SmartHub, Startzai, Equitystartup.it di AscomFidi Nord-Ovest),

mentre tre nuove autorizzazioni sono state concesse nel 2017. La prima è stata

StarsUp nel 2013, ma il boom maggiore di iscrizioni è avvenuto nel 2014. Nel

grafico sottostante si può leggere l’anno di nascita delle singole piattaforme.

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74

Figura 20 Grafico su anno di nascita e registrazione alla Consob in Italia

37.

Fonte: Elaborazione personale su dati del report politecnico di Milano del 2017.

In questo grafico è possibile avere una panoramica delle campagne delle

piattaforme. Sono presenti dati sul totale dal 2013 a confronto con quelli

dell’ultimo anno, inoltre si può notare come le campagne fallite siano un numero

molto basso. Equinvest e MamaCrowd invece hanno raccolto molto capitale, che

però non ha raggiungo l’obiettivo fissato dalle campagne nelle due piattaforme.

Le somme evidenziate nel grafico sono state restituite agli investitori, ma sono da

considerarsi comunque confrontabili con le altre piattaforme, perché possono

essere reinvestite in altre campagne.

In totale il capitale effettivamente raccolto in Italia al 30 giugno 2017 ammonta a

12.417.323 euro, con un incremento del +123% rispetto agli ultimi 12 mesi.

Secondo le stime si prospetta un totale raccolto di 20 milioni grazie

all’estensione a tutte le PMI con la nuova modifica al regolamento Consob.

37

Dati aggiornati al 30/06/2017

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Figura 21 Dati sulle campagne di Crowdfunding in Italia

Fonte: Report politecnico di Milano del 2017.

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76

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77

CAPITOLO 4 IL CASO AZIENDALE: STARS-UP

4.1 Presentazione della piattaforma

Per concludere il presente lavoro, ed essere quanto più esaurienti sul fenomeno

dell’equity crowdfunding, il presente capitolo si propone di analizzare un caso

aziendale, in particolare quello del primo portale iscritto al Registro dei portali

online per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative della

Consob. La piattaforma è la StarsUp, gestita dalla società StarsUp S.r.l.,

costituita a luglio 2013 con sede legale a Livorno. Il progetto nasce dall’idea di

tre dottori commercialisti affermati nel campo: Carlo Piras, Matteo Piras e

Alessandro Scutti, a seguito di una partecipazione ad un convegno nel 2012,

dell’economista Don Tapscott, teorico dell’economia collaborativa. I tre

professionisti con il loro lavoro e quindi la vicinanza alle imprese, hanno potuto

osservare quale fossero le difficoltà per le aziende, del nostro paese, nel reperire i

fondi per finanziare le loro attività. Per tal motivo, spinti da queste ragioni hanno

deciso di sviluppare una piattaforma peer-to-peer con l’intento di mettere in

comunicazioni investitori e società. Come spiegato sul sito ufficiale della

piattaforma le esigenze a cui l’equity crowdfunding risponde sono:

un vasto numero di imprese (non quotate), organizzazioni o imprenditori

avrebbe bisogno di capitale per poter avviare e/o sviluppare validi progetti

imprenditoriali, anche a carattere sociale, che però, spesso, rimangono

“sulla carta”. Anche per le iniziative “di maggior talento” la raccolta del

capitale rappresenta la fase più difficile da superare e di conseguenza

molte aziende “potenzialmente di grande successo” non riescono invece a

decollare;

molti soggetti, investitori professionali o persone fisiche, dispongono di

liquidità finanziaria (anche in piccola quantità) che investirebbero

volentieri in iniziative imprenditoriali o sociali di loro gradimento, per

diversificare il proprio portafoglio di attività, per ottenere un (eventuale)

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78

beneficio economico futuro, per spirito imprenditoriale e/o volontà di far

parte di una iniziativa di successo. Spesso però non hanno conoscenza di

iniziative che potrebbe interessare loro.38

Entrato in vigore il Decreto Crescita bis e il regolamento Consob, i fondatori di

StarUp S.r.l. presentano ad agosto 2013 la documentazione necessaria per

richiedere l’iscrizione al registro della Consob; il 18 ottobre dello stesso anno

viene loro concessa l’autorizzazione. Con stupore scoprono di essere i primi ed

unici ad aver fatto richiesta. Il “first mover” darà l’avvio nei successivi anni alle

altre piattaforme che si iscrivono al registro. A seguito dell’iscrizione iniziano i

lavori di creazione della piattaforma e degli accordi con l’ente bancario, che si

sarebbe occupato di portare a termine le transazioni.

L’obiettivo della piattaforma è quello di “far incontrare, attraverso il proprio

portale, idee interessanti e persone disposte a dotarle della necessaria forza

finanziaria”.39

Il punto cardine che ha indirizzato i tre imprenditori a far nascere la piattaforma è

l’innovazione ritenendo opportuno:

valorizzare il meglio dell’innovazione italiana soprattutto nei campi in cui

il nostro paese è “tradizionalmente” all’avanguardia (manifatturiero, ma

anche agroalimentare, biomedicale turistico-culturale, della creatività);

proporre progetti di “new economy” soprattutto se in grado di fornire un

servizio utile per la collettività;

individuare aziende veramente innovative con idee in grado di conquistare

i mercati.

La piattaforma si appoggia per far ciò, sull’eccellenza imprenditoriale

italiana, la ricerca, i progetti sociali, le università, gli incubatori e il mondo

professionale, garantendo professionalità e trasparenza.

38

www.starsup.it/cosa-facciamo

39Id. 38

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79

4.1.1 La struttura organizzativa del portale

Il consiglio di Amministrazione è composto dai tre fondatori, i quali si occupano

in maniera diretta delle macrofunzioni quali:

- funzioni ed attività verso l’esterno (rapporti con le start-up, con gli

investitori, istituzionali e comunicazione);

- funzioni ed attività verso l’interno (organizzazione, marketing,

amministrazione, finanza, controllo ed IT).

L’organizzazione presenta una struttura così accentrata, per mettere al corrente il

CdA, di quelle che sono le specificità e le criticità di tutti gli ambiti e per poter

operare attivamente.

Oltre ai tre imprenditori, il team StarsUp è gestito da professionisti, che sono

quotidianamente a contatto, con la realtà aziendale e che possono offrire, quindi,

il giusto supporto per la creazione di campagne, sia in fase di lancio, che in

quella di raccolta, e aiutare i potenziali investitori a entrare nel mondo dell’equity

crowdfunding.

4.1.2 I numeri

Dalla relazione iniziale presentata alla Consob ad oggi, StarsUp è cresciuta

notevolmente presentando 27 offerte, per un totale di raccolta pari a 3.312.643,00

di euro. Il primo anno la piattaforma si prefissò la presentazione di quindici

progetti, quattro online, dopo l’iscrizione al registro Consob. Il team di StarsUp

aveva delle previsioni ottimistiche del fenomeno, ma si dovette rendere conto sin

da subito a quale difficoltà avrebbe dovuto venire incontro. Le previsioni sulle

offerte andarono come prestabilito a differenza di quelle degli investitori. La

principale ragione è che la piattaforma fu la “pioniera” in Italia e lo scetticismo

nell’utilizzo nel crowdfunding era ancora molto elevato, inoltre l’assenza di

campagne concluse positivamente faceva aumentare la scarsa fiducia dei

donatori. L’aumento degli investitori lo si ebbe a seguito delle prime campagne

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80

di successo, arrivando nel 2017 a 375 utenti, di cui 332 persone fisiche e 43

persone giuridiche.

I primi dati, sui sei mesi di attività, hanno mostrato però, che StarsUp ha avuto

un forte interesse da parte di circa 1700 utenti registrati e più di 35000 visite,

provenienti da tutto il mondo.

Figura 22 Dati della piattaforma StarsUp

Fonte: www.starsup.it

Ad oggi le campagne offerte sono state 27, di cui 10 hanno avuto esito positivo,

anche ben oltre il tetto minimo prestabilito. È possibile notare come la presenza

di investitori istituzionali abbia “rassicurato” il piccolo investitore a partecipare

alla raccolta, mentre la sua assenza in fase di raccolta abbia scoraggiato i

donatori a investire e non portare alla buona riuscita della campagna.

Il numero contenuto di offerte con esito positivo ricalca quello scetticismo che il

nostro paese ha mostrato nei primi anni nei confronti di questo strumento

finanziario. Dal 2016 a oggi le campagne sono state quasi tutte positive, perché

all’interno della nostra società si è manifestato in modo preponderante il

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81

fenomeno, che ha attirato l’attenzione di un numero sempre più elevato di utenti

che trovano interessante in nuovo mezzo finanziario.

4.2 Descrizione della piattaforma

L’attività di StarsUp consiste nel dare la possibilità attraverso il portale alle start

up e PMI innovative di raccogliere capitale di rischio, pubblicando il proprio

progetto sul sito. Se l’operazione di conclude con esito positivo, StarsUp riceve

un compenso prestabilito in base a una percentuale sull’ammontare raccolto.

Oltre che effettuare l’attività da tramite tra emittente ed investitore, StarsUp si

propone di supportare la fase pre e post raccolta, come si può vedere

nell’immagine sottostante.

La fase che precede la raccolta è quella preparatoria e richiede, da parte della

piattaforma, l’analisi dei requisiti necessari per avviare la campagna. A seguito

della buona riuscita, l’azienda potrà richiedere anche un supporto per quanto

concerne lo sviluppo e gestione del progetto, con la redazione di piani industriali,

strategici e la valutazione sui sistemi di controllo.

Figura 23 Fasi per una campagna di Crowdfuning

Fonte: www.starsup.it

La piattaforma, nel suo sito internet, oltre a spiegare “che cosa fa”, elenca una

serie di “cose non che non fa”, per far conoscere ai soggetti coinvolti la politica

aziendale e mostrare la chiarezza della piattaforma:

non detiene somme di denaro di pertinenza degli investitori;

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82

non esegue direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti

finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli

esclusivamente a banche o SIM;

si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti

finanziari oggetto delle singole offerte, atte a influenzare l'andamento

delle adesioni alle medesime;

non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate

sul portale;

non predispone iniziative da adottare nei confronti degli emittenti qualora

essi siano inosservanti delle regole di funzionamento del portale, ad

eccezione di quanto eventualmente derivante da obblighi contrattuali con

gli stessi;

non aggiorna i sottoscrittori circa l’andamento dei loro investimenti una

volta che l’operazione si sia conclusa ed essi siano diventati a tutti gli

effetti soci dell’emittente;

non pubblica sul proprio portale tutte le offerte che si propongono per la

pubblicazione;

non predispone le informazioni sull'offerta: l’offerente è l'esclusivo

responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle

informazioni dallo stesso fornite.40

Queste informazioni che vengono riportate sul sito sono necessarie per fare

aumentare la fiducia degli investitori nei confronti della piattaforma e nello

strumento finanziario. Molti dei punti vengono chiariti dal regolamento Consob,

altri sono dei punti cardini inseriti nel regolamento del portale.

La piattaforma e il suo team si impegnano a prendere misure al fine di presidiare

alcune aree critiche, agendo nel modo seguente:

rendendo “consapevole” l’investitore circa l’investimento in start-up e

PMI innovative;

40

Id.38

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83

riducendo e gestendo i rischi di frode;

assicurando il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni

ricevute dagli investitori ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e

successive modificazioni;

garantendo i conflitti di interessi;

trattenendo prontamente i reclami;

gestendo le possibilità di revoca e di recesso;

gestendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

4.3 Informazioni per gli investitori

Ciò che ha sempre contraddistinto StarsUp è la trasparenza tra i vari attori

coinvolti. Sul sito enuncia i suoi punti di forza, specificando che affidarsi a

StartUp per gli investitori è sinonimo di:

massima trasparenza su tutte le informazioni e soprattutto sui rischi legati

all’investimento;

una via di accesso semplice e conosciuta per investire in progetti

interessanti;

un portafoglio di progetti da finanziare sempre aggiornato;

un team di professionisti che seguono varie fasi dell’iniziativa sui cui si

investe;

nessuna commissione di sottoscrizione da parte degli investitori;

l’autorizzazione Consob;

entrare a far parte di una community stimolante e generatrice di continue

occasioni di investimento.

Il potenziale investitore che decide di affidarsi alla piattaforma può reperire tutte

le informazioni richieste sul sito, e registrandosi potrà mettersi in comunicazione

col team, che gli darà l’accesso alle informazioni private, navigando tra le varie

sezioni in semplicità. Sarà disponibile il progetto con i vari documenti allegati, la

normativa di riferimento e rischi e agevolazioni dell’investimento. La chiarezza e

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l’organizzazione della piattaforma la rende agevole, soprattutto per gli investitori

non professionali, i quali ricercano rassicurazioni e aiuti nelle transazioni.

Il sito, inoltre, presenta anche una sezione nella quale spiega il crowdfunding in

pochi passi, dando la possibilità della conoscenza a coloro che sono interessati ad

avvicinarsi a questo mondo.

Di seguito un breve schema, riportato sul sito internet di StarsUp, che elenca i 4

passi per diventare un investitore di crowdfunding.

Figura 24 Iter per diventare un investitore

Fonte: www.starsup.it

Nella seconda tappa, l’utente entra a contatto col team il quale cerca di

informarlo circa:

i principali rischi dell’investimento in start up innovative;

il diritto di recesso e di revoca e le relative modalità di esercizio;

le modalità per la gestione degli ordini e gli eventuali costi a carico degli

investitori;

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85

le misure per ridurre e gestire i rischi di frode e i conflitti di interesse,

nonché quelle predisposte per la trattazione dei reclami;

le modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei

diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento

dell’offerta.

Il potenziale investitore potrà scegliere tra le offerte attive presenti sulla home

del sito, inoltre potrà visionare quelle concluse, in modo da comprendere meglio

di che cosa si tratta, ed essere invogliato all’investimento tramite esempi di

successi o insuccessi.

La figura riportata sotto presenta le offerte al momento41

. La grafica semplice e

accurata evidenzia chiaramente alcuni punti cardini quali l’obiettivo massimo,

l’ammontare raccolto e l’investimento minimo. Oltre a questi dati troviamo la

percentuale raccolta fino a quel momento della visualizzazione e la scadenza

dell’offerta, con una linea temporale. Queste sono le prime informazioni, che gli

investitori potranno trovare, per poi cliccare sulla singola offerta e scoprire i

dettagli e la scheda del progetto.

I progetti attualmente attivi sulla piattaforma sono tre: Weglint S.r.l., Samba

Dream e Fullover S.r.l.

Queste tre start up sono appartenenti acomparti differenti; infatti StarsUp

inserisce nel suo sito aziende in vario genere: dall’ambito medico, a quello

alimentare, alla “green economy” al turismo.

41

Aggiornamento al 1 dicembre 2017.

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Figura 25 Offerte attive sul portale di StarsUp42

Fonte: www.starsup.it

Una volta che l’investitore ha scelto l’offerta più adatta, per aderire StarsUp

dovrà inviare un questionario alle cui domande l’utente interessato dovrà

rispondere con un sì o no. Le domande elencate sotto sono necessarie al fine di

far comprendere all’investitore i rischi ai quali andrà incontro e accertarsi che

abbia preso visione delle informazioni per un investimento consapevole, come

descritto nell’art 15 comma 2 del Regolamento Consob.

1. Sei consapevole che è opportuno che gli investimenti in attività finanziarie

ad alto rischio, come quello in start-up innovative, siano adeguatamente

rapportati alle tue disponibilità finanziarie?

2. Sei a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del

Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013,

è possibile recedere dall’offerta senza alcuna spesa tramite una

comunicazione rivolta al gestore (all’indirizzo e-mail [email protected])

entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine?

3. Sei a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del

Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013,

42

Id 41

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è possibile revocare l’adesione all’offerta senza alcuna spesa quando, tra il

momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è

definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore

materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a

influire sulla decisione dell'investimento, tramite una comunicazione

rivolta al gestore (all’indirizzo email [email protected]) entro 7 giorni

decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a

conoscenza degli investitori?

4. Nel corso del processo di adesione all’offerta il team di StarsUp si è

astenuto dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti

finanziari oggetto delle singole offerte pubblicate atte ad influenzare

l'andamento delle adesioni alle medesime?

5. Hai preso visione delle informazioni sui conflitti di interesse connessi

all’offerta contenute al punto 4.i della scheda informativa dell’offerta e

delle misure predisposte dal gestore per gestire i conflitti di interesse

contenute nella pagina “Informazioni per gli investitori”?

6. Hai preso visione delle misure predisposte per assicurare il corretto

trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli

investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

successive modifiche?

7. Autorizzi, ai fini della presente offerta, il trattamento dei dati personali e

delle informazioni inviate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 e successive modifiche?

8. Hai preso visione dei contenuti della pagina “Informazioni per gli

investitori” accessibile dalla homepage del portale www.starsup.it?

9. Hai preso visione del documento contenuto nella sezione di “Investor

Education” del sito internet della Consob, dal titolo “Equity

Crowdfunding – Cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una

Start-up innovativa tramite portali on-line”?

10. Sei consapevole che l’investimento in start-up innovative comporta un

elevato rischio di perdita dell’intero capitale investito?

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11. Dichiari espressamente di essere in grado di sostenere economicamente

l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendi effettuare?

12. Sei consapevole che l’investimento in start up innovative comporta un

elevato rischio di illiquidità degli strumenti finanziari (quote o azioni)

sottoscritti?

13. Sei consapevole che la scelta di investire in una start-up innovativa può

derivare anche dall’impatto emotivo che il progetto ha avuto al momento

della presentazione dello stesso nei tuoi confronti e pertanto vada

ulteriormente meditato?

14. Hai preso visione con attenzione di tutta la documentazione relativa

all’offerta, ed in particolare di tutta la documentazione accessibile dalla

homepage del progetto (scheda informativa, business plan, curricula del

team proponente, ecc.)?

15. Sei a conoscenza del fatto che le informazioni sull'offerta non sono sotto

postead approvazione da parte della Consob e che l'emittente, ossia la

start-up innovativa, è l'esclusiva responsabile della completezza e della

veridicità dei dati e delle informazioni fornite?

16. Sei a conoscenza del fatto che per una start up innovativa vige il divieto di

distribuire utili almeno per il periodo in cui si mantiene lo status di start

up innovativa (massimo 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del

registro delle imprese)?

17. Hai preso visione dei contenuti della pagina “termini e condizioni”

accessibile dalla homepage del portale www.starsup.it?

18. Sei a conoscenza del fatto che in caso di mancato perfezionamento

dell’offerta anche la tua sottoscrizione non andrà a buon fine e ti verrà

rimborsato il capitale eventualmente versato?

StarsUp ha creato una partnership con col Gruppo Banco Popolare, al quale è

affidata la trasmissione degli ordini del portale. Gli investitori saranno tenuti ad

aprire un conto corrente, nella quale verranno depositare le somme da investire.

Una volta che la piattaforma riceve un ordine da un investitore, il fascicolo

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89

elettronico cumulativo di tutti gli ordini viene inoltrato alla banca, la quale deve

provvedere alla gestione delle transazioni. La partnership prevede la

comunicazione giornaliera tra StarsUp e la banca. La prima comunica gli ordini

ricevuti dagli utenti, la seconda, entro il primo giorno lavorativo, informa la

piattaforma degli ordini eseguiti. A seguito di ciò, vengono aggiornate le

sottoscrizioni sul portale. Stessa procedura si ha anche in caso di azioni correttive

quali, recesso e revoca delle sottoscrizioni.

L’art. 17 al comma 4 specifica le soglie minime dell’investimento e i tempi

dell’esecuzione dell’ordine dipendono da tali. Nel caso in cui la somma

investimento sia tra 500,00 euro e 1.000,00 euro per le persone fisiche e 5.000,00

euro e 10.000,00 euro per quelle giuridiche, è possibile effettuare un bonifico dal

proprio conto corrente a quello dell’emittente. Nel caso in cui le somme fossero

superiori a quelle descritte dal precedente articolo, l’investitore dovrà aprire un

contro presso una agenzia del Gruppo Banco Popolare, rispettando la disciplina

MiFid.

StarsUp da la possibilità agli investitori del cosiddetto “ius poenitendi”43

in caso

di:

entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine, ai sensi dell’articolo 13,

comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno

2013, senza alcuna spesa, tramite una comunicazione rivolta al gestore

all’indirizzo email [email protected] (solo per non professionali);

entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state

portate a conoscenza degli investitori, ai sensi dell’articolo 25, comma 2,

del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno 2013, è

possibile revocare l’adesione all’offerta senza alcuna spesa quando, tra il

momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è

definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore

materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a

43

Diritto di pentirsi, diritto di recesso

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90

influire sulla decisione dell'investimento tramite una comunicazione

rivolta al gestore all’indirizzo email [email protected]

Le quote sottoscritte verranno interamente restituite, senza costi, se l’obiettivo di

raccolta non si raggiungesse. Nel caso opposto i cui ci sarà un ammontare

maggiore di sottoscrizione rispetto a quello richiesto, l’offerente utilizzerà gli

investimenti fino all’overfunding45

e potrà restituire il capitale in eccedenza al

sottoscrittore.

4.4 Informazioni sulla creazione di una campagna di crowdfunding

StarsUp nel suo sito, afferma che il crowdfunding “è una grande opportunità per

chi ha una buona idea e intende provare a farne un’impresa, a carattere

tecnologico o sociale; una fattispecie veramente ‘innovativa’ in grado di

modificare i paradigmi del ‘fare impresa’ ”46

ed elenca una serie di fattori per cui

le start up dovrebbero inserire la loro offerta nella piattaforma:

È una piattaforma “innovativa” e leader di mercato;

È presente un team di professionisti che aiutano a valutare l’iniziativa;

È una via di accesso semplice e conosciuta per la raccolta di capitali;

È una base di investitori professionali che possono essere interessati

all’iniziativa;

Ha un costo “congruo”, comunque parametrato al servizio offerto;

Ha una notevole diffusione e visibilità del proprio progetto

imprenditoriale;

44

http://www.starsup.it/faq

45“L'overfunding si verifica quando una campagna di crowdfunding ottiene un grande successo

e, quindi, raggiunge una somma di denaro che è molto al di sopra dell'importo minimo indicato

per la realizzazione del progetto/idea alla base della campagna stessa.” Su https://www.crowd-

funding.cloud/it/overfunding-crowdfunding-435.asp.

46http://www.starsup.it/informazioni-per-le-aziende

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91

È un network di professionalità diffuso su tutto il territorio nazionale;

Si ha la possibilità di essere seguiti prima, durante e dopo la raccolta.

I requisiti che vengono richiesti per aderire alle piattaforme sono principalmente

quelli di predisporsi di una struttura organizzativa, avere una forte propensione

all’utilizzo dello strumento ed essere proattivi nel proporre l’idea. StarsUp, oltre

questi minimi punti, richiede all’azienda un’analisi interna per verificare se è

indispensabile richiedere del capitale o se è preferibile, prima, rivolgersi ad

investitori specializzati, adottando strumenti tradizionali. Queste prime domande

che vengono poste, sono necessarie al team per valutare la propensione della start

up nei confronti dell’equity crowdfunding. Questo perché, come già

precedentemente spiegato, quest’ultimo implica un notevole cambiamento

rispetto alla tradizione. Il team di StarsUp afferma “è importante ponderare bene

la propria scelta dovendo anche considerare il ‘salto culturale’ necessario nella

gestione della propria impresa e del proprio progetto derivante dalla ‘nuova

governance’”47

.

La start up è tenuta ad alcuni adempimenti sia normativi che regolamentari

richiesti dalla piattaforma, prima della pubblicazione.

Lo statuto o atto costitutivo deve contenere due informazioni principale e

cambiare gli atti nel caso che non siano presenti:

il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle

proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio

nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano

il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori

professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2, art.

24 del Regolamento Consob che abbiano acquistato o sottoscritto

strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti

per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2

47

http://www.starsup.it/informazioni-per-le-aziende

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92

e 4, del decreto Crescita-bis, e comunque per almeno tre anni dalla

conclusione dell'offerta;

la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali

nel sito internet dell'emittente.

La start up è tenuta a provvedere alla pubblicazione di una documentazione

precisa, al fine di garantire comprensibilità e trasparenza, quali business plan,

una dettagliata presentazione dei componenti del team, che propone e seguirà il

progetto, un documento informativo (redatto secondo lo schema di cui

all’allegato 3 del Regolamento Consob). Oltre a questo, StarsUp consiglia per

rendere più attrattiva l’offerta, l’inserimento di altro materiale per presentare

l’azienda, come video, foto e presentazioni, inserendo anche il cv del Cda al fine

di dare sicurezza all’investitore.

Ovviamente il team StarsUp esaminerà con cura ed attenzione le offerte e si

riserverà la facoltà di decidere se pubblicare o meno un progetto sul proprio

portale, anche se in possesso dei requisiti obbligatori imposti dalla legge.

I criteri per lo più utilizzati sono del tutto soggettivi; quello che preme alla

piattaforma è avere un numero contenuto di offerte attive, per poterle

sponsorizzare e gestire meglio possibile, piuttosto che un numero ampio. La

selezione è espressione in larga parte della componente soggettiva, ma anche di

quella oggettiva legata alle informazioni fornite dall’emittente, come il grado di

coerenza con le strategie di StarsUp, l’ammontare di raccolta richiesto e la

tipologia di start up. Questi sono tutti indicatore che possono incidere sulla scelta

della piattaforma.

La decisione, oltre a ciò, si basa principalmente su questi requisiti scritti nel

regolamento interno alla piattaforma48

:

48

Id.41

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93

Essere una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro

delle Imprese;

Essere espressione di un’iniziativa nata o cresciuta in un Polo

Tecnologico;

Proporre un’idea di business valida, duratura, comprensibile al largo

pubblico (anche a livello internazionale) e coinvolgente;

Avere un team di proponenti con il giusto mix di competenza ed

esperienza;

Proporre un piano industriale chiaro, completo e basato su dati

verificabili;

Mirare a un equilibrio finanziario stabile e tendere a una redditività

appetibile;

Essere già presente con i propri prodotti/servizi sul mercato oppure avere

un time-to-market ravvicinato (da 6 a 18 mesi massimo);

Richiedere un investimento compreso, orientativamente, tra 150.000 e

450.000 Euro;

Possedere già una community di followers apprezzabile;

Preferibilmente, collocarsi in un settore che sia espressione tipica del

made in Italy.

Una volta che l’offerta si concretizza, la start up deve cercare di catturare

l’interesse degli utenti, costantemente, al fine di arrivare all’obiettivo di raccolta

prefissato. StarsUp consiglia e aiuta le aziende a mantenere vivo il progetto49:

coinvolgendo la propria community di riferimento, ossia tutti coloro

(persone od organizzazioni) con cui si è “connessi” in quanto direttamente

interessati a vario titolo nell’andamento dell’impresa o soltanto perché

relazionati ad essa o ai promotori;

utilizzando i propri canali di (social) networking;

49

Id.44

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94

spendendosi in prima persona per il successo della propria campagna,

essendo “ambasciatori” di se stessi e del proprio progetto;

ricordandosi che non sempre si investe per “comprare” qualcosa ma

talvolta per “partecipare” a qualcosa.

Come per gli investitori i passi da compiere per le start up per proporsi sulla

piattaforma sono semplici e chiari, essi vengono ampiamente spiegati in questa

figura presente sul sito web.

Figura 26 Iter per la creazione di una campagna di Crowdfunding

Fonte: www.starsup.it

L’ultima fase, quella finale, è l’esito. Se positivo, nella home del portale sarà data

notizia, e sarà possibile vedere con quale percentuale è stato raggiunto

l’obiettivo. Se ci sarà un overfunding, l’ammontare in eccesso sarà restituito

all’investitore.

Entro 30 giorni dalla chiusura, la start up è tenuta a dare informazioni circa la

buona riuscita della campagna, al competente Registro Imprese della CCIAA con

la lista del nuovo capitale sociale e la lista completa dei nuovi soci.

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95

Una volta effettuate tutte le procedure amministrative, l’azienda deve procedere

ad avviare il progetto, come descritto e comunicato nell’offerta e comunicare

periodicamente l’andamento ai soci.

Se l’offerta non dovesse raggiungere l’obiettivo di raccolta prefissato, entro la

scadenza, StarsUp non percepirà nessun compenso, ma sarà data possibilità alla

società emittente di trovare soluzioni alternative, come il prolungamento della

scadenza dell’offerta o l’inserimento di documenti aggiuntivi per essere più

attrattivi.

4.5 Il caso di maggior successo: Safeway Helmets Srl

Per un’attenta e corretta comprensione del fenomeno del crowdfunding è

necessario entrare nel dettaglio ad una campagna offerta dalla piattaforma

StarsUp. Tra le 27 offerte proposte e pubblicate sul sito ho deciso di trattare la

start up Safeway Helmets Srl, in quanto si è concluso con successo, arrivando a

raccogliere il 200% in più rispetto al minimo richiesto.

L’azienda è una start up innovativa, iscritta al Registro imprese innovative alla

CCIAA di Treviso. Si occupa di progettazione e commercializzazione di caschi

per motociclisti, ciclisti, sciatori e per altri usi civili, e anche di pubblica

sicurezza. L’innovatività risiede nel fatto che i caschi sono integrati con sistemi

luminosi, che permettono di aumentare la loro sicurezza, tramite la maggiore

visibilità. Sono utili anche per dialogare tramite la tecnologia di radiofrequenza,

in caso di emergenza.

I soci fondatori sono 5: Marilena Bernardi, che detiene la quota di maggioranza

96,35%, Roberto Andreatta 0,73%, Renato Andreola 0.73%, Filippo Araldi

0,73%, e Giosuè Veggian 0,73%. Sono supportati dall’azienda Claim Brand

Industry srl, la quale, tramite il suo amministratore delegato, Alberto Colla, si è

occupata del lancio della start up, diventando anch’essa un socio della Safeway

Helmets col 0,73% delle quote.

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96

La mission aziendale, come scritto nel business plan 2017-2021, è quella di “far

diminuire gli incidenti stradali dove sono coinvolti i mezzi a due ruote, dalle

moto alle biciclette”50

. Per questo ha ideato un prodotto, con un dispositivo

elettronico che possa essere indice di sicurezza nella circolazione, in pieno

accordo con quanto richiesto dal codice della strada. È considerato un oggetto

intelligente, in quanto capace di segnalare la direzione della strada e lo stop di chi

lo indossa. Il progetto è quello di svilupparlo su scala nazionale e

successivamente internazionale.

Figura 27 La campagna Safeway Helmets Srl

Fonte: www.starsup.it

L’offerta, con scadenza il 14 dicembre 2016 e presentata 6 mesi prima, poneva

l’obiettivo minimo di raccolta di 200.000,00 euro e quello massimo di

400.000,00 euro, con un investimento minimo di 500,00 euro. A seguito della

buona riuscita della campagna, Safeway Helmets ha ridiviso le quote di capitale

cedendo il 47,790% ai nuovi soci, avendo raggiunto l’obiettivo massimo. I soci

50

Business plan reperibile sul sito http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl

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fondatori hanno ripartito la loro quota detenendo il 52,22% del capitale. Il

numero delle sottoscrizioni è stato di 41 investitori di cui il 5% del capitale è

stato sottoscritto da investitori professionali, come da disposizione del

regolamento Consob.

Nel documento informativo dell’offerta pubblicata sul sito si leggono le due

alternative possibili nel caso in cui si fossero raggiunti i due obiettivi prefissati:

rispettivamente il raggiungimento della massima raccolta e quello della minima.

Nel primo caso, quello che poi si è verificato, il capitale dell’offerente a seguito

della campagna sarebbe stato di 837.000,00 euro composto da 437.000,00 euro

quello pre offerta, più 400.000,00 euro con l’aumento delle quote nominali,

successive alla raccolta di equity crowdfunding. La quota minima acquistabile è

stata fissata a 500,00 euro circa lo 0,06% del nuovo capitale sociale, mentre la

quota minima appartenente all’investitore professionale era di 20.000,00 euro.

Nel secondo caso, ovvero il raggiungimento minimo dell’offerta, Safeway

Helmets, proponeva di giungere a un capitale sociale di 637.000,00 euro,

cedendo il 31,40% del capitale sociale ai nuovi investitori. Con l’apporto minimo

di 500,00 euro, la quota minima sarebbe stata lo 0,078% dell’intero capitale

sociale, di cui 10.000,00 euro di proprietà di investitori professionali51

.

Tra i documenti presenti al momento dell’offerta aperta troviamo: il cv del team,

il business plan 2017-2021, la scheda del progetto completo, le Faq complete,

atto costitutivo e statuto, la delibera dell’aumento di capitale e perizia del

brevetto, la visura CCIAA e una scheda sintetica che raccoglieva tutte le

informazioni.

Questi documenti sono stati utili ai potenziali investitori, per valutare il progetto

e la convenienza nel diventare socio. Soprattutto il business plan ha dato la

possibilità agli utenti interessati di informarsi, sia sul prodotto e le sue proprietà

tecniche, sia sugli sviluppi di crescita ed espansione; dai nuovi mercati e dalle

possibilità di business, ai piani di crescita finanziari ed economica anno dopo

anno.

51

Documento informativo reperibile sul sito http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl

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98

Un altro importante punto sul quale Safeway Helmets si concentra, è

sull’inserimento di alcune domande (le Faq) a cui risponde nella pagina inerente

la sua offerta. Questo per cercare di essere accattivante e attraente nei confronti

dell’investitore e garantire la trasparenza che StarsUp richiede alle società

emittenti.

D: Perché investire in SAFEWAY?

R: Il casco intelligente Safeway è un dispositivo pensato per la sicurezza attiva di

chi circola per strada. Crediamo convintamente che questa innovazione potrà

essere molto apprezzata dagli utenti e che, pertanto, il successo dell’iniziativa e il

valore dell'investimento potranno crescere nel tempo.

D: Quali sono le principali caratteristiche e le esperienze del management e

dei soci promotori?

R: I soci promotori di SH Srl hanno una significativa esperienza nel campo della

elettronica, delle trasmissioni dati, della meccanica, della gestione amministrativa

e infine esperienze di carattere commerciale.

D: Perché il prodotto SAFEWAY ha dei vantaggi competitivi rispetto a

quelli dei potenziali concorrenti?

R: Nella realtà dei fatti il mercato non presenta concorrenti non essendo presente

in commercio alcun casco né con le segnalazioni luminose, frecce e stop e ancor

meno con la dotazione di scatola nera. I vantaggi competitivi sono pertanto

enormi, avendo SH la possibilità di legare il proprio brand a questa nuova

generazione di prodotto e imprimere per sempre nella mente dei consumatori la

paternità di tale invenzione.

D: SAFEWAY ha in previsione una espansione commerciale o industriale

all’estero?

R: Certamente sì. Esistono già contatti con soggetti (agenzie) che seguono il

mercato specifico negli altri Paesi della UE. Stiamo inoltre approfondendo le

opportunità di espansione commerciale legate al mondo delle biciclette e dello

sci.

D: Perché SAFEWAY ha scelto di autofinanziarsi attraverso l’Equity

Crowdfunding?

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R: Perché crediamo nei valori condivisi e nell’innovazione anche in campo

finanziario. Inoltre, essendo SH un prodotto che si rivolge a tutti, perché la

sicurezza è un valore universale, abbiamo pensato che questo mezzo di

finanziamento, che parimenti si rivolge al grande pubblico, si addica a noi più di

tutti gli altri e siamo certi che contribuirà ad accelerare il processo di

divulgazione del brand e del prodotto.

D: Che vantaggi hanno i nuovi soci che acquistano una partecipazione

attraverso l’Equity Crowdfunding e quali sono le possibili modalità di

smobilizzo della stessa?

R: Oltre ai vantaggi di carattere fiscale previsti dalla normativa, un altro grande

vantaggio che abbiamo voluto riservare ai nostri nuovi soci, sarà quello di poter

acquistare due caschi, uno per sé e l'altro per il passeggero con uno sconto del

30% in pre ordine, nei tre modelli JET, INTEGRALE e MODULARE.

Mentre per quanto concerne la possibilità di smobilizzo delle quote, riteniamo

che potranno verificarsi le condizioni favorevoli affinché esse possano essere

riacquistate dagli stessi soci fondatori, o da altri soggetti operanti nel settore, che

già oggi manifestano interesse a partecipare. Ciò potrebbe accadere nel volgere

di qualche anno dall’avvio dell’attività.52

4.6 Critiche e riflessioni: intervista al team StarsUp

Una delle maggiori difficoltà, incontrate da StarsUp, soprattutto nei primi anni di

attività, è stata la ricerca del crowd, cioè la folla di individui pronti ad investire in

un nuovo strumento finanziario. Il connubio tra la domanda e l’offerta di

investimento, molte volte, purtroppo, non è stato realizzato, facendo terminare

molte campagne della piattaforma, senza il raggiungimento dell’obiettivo

prefissato. Uno dei tre fondatori di StarsUp, Matteo Piras, sostiene che per

trovare utenti, disposti ad investire, è necessario educare i risparmiatori italiani a

questa nuova forma di finanziamento, affermando che "è un problema culturale,

52

Le Faq reperibile su http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl

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nel nostro Paese, e l'attitudine all'investimento è scarsa". La prima campagna che

ha riscosso successo, è stata “Cantiere Savona”, start up innovativa creata nel

2010 da un gruppo di giovani sardi, con esperienze diverse in ambito nautico ai

massimi livelli, accomunati dalla passione per il mare, la navigazione e la Green

Economy. L’obiettivo strategico è quello di ideare, progettare, produrre e

diffondere un concetto innovativo di yacht, combinando tradizione e tecnologia:

scienziati che collaborano con artigiani per costruire un prodotto di design, con le

mani e con il cuore. Cantiere Savona, costantemente impegnata nello studio di

tecnologie innovative, soluzioni operative e processi di miglioramento legati

all’energia solare applicata alla nautica, è riuscita a raccogliere 380 mila euro

grazie alla partecipazione di due imprenditori che, non avevano mai investito in

start up. Piras afferma che: “Non basta mettersi online per trovare capitali,

bisogna organizzare una campagna di comunicazione capillare", e sostiene che la

rete di imprenditori è ancora molto valida e decisiva.

Altra problematica riscontrata da StarsUp, è stata la raccolta fondi per start up

software, infatti quando hanno pubblicato l’offerta di Face4Job, azienda per la

ricerca di personale qualificato, essa non è riuscita neanche ad arrivare al 10%

dell’obiettivo prefissato, arrivando a far concludere al CdA che, poiché: "Le start

up software risultano più difficili da capire, punteremo su aziende che innovano

in settori tradizionali, come mobilità e turismo". Ed è proprio su ciò che si sono

concentrati, inserendo offerte più attraenti, per un pubblico, ancora radicato al

tradizionalismo.

Per venir meno alla problematica degli investitori, StarsUp ha avuto una brillante

idea: realizzare una “All Start Game”, cioè una competizione per nuove imprese

impegnate nella raccolta fondi online, in cambio di quote societarie, la prima

vera equity crowdfunding competition per start-up innovative. Quattro sono state

le società concorrenti alla competizione tra startup innovative: Inoxsail, Insono,

Nanosilical Devices, e Solosale; tre di area biotech e una appartenente al mondo

nautico. Nel dicembre 2014, data di inizio del progetto, le società sono state

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selezionate attraverso una partnership con il network di PniCube53

e con Apsti 54

,

due entità a capo di una sessantina di poli tecnologici. Ogni polo scientifico,

poteva candidare fino ad un massimo di 3 start up entro la fine di gennaio del

2015.

La “business competition” si poneva l’obiettivo di promuovere non solo buone

idee d’impresa, ma di diffondere, presso il grande pubblico, l’equity

crowdfunding come forma di finanziamento, con l’obiettivo di:

dare visibilità ad imprese innovative ad alto potenziale di crescita;

dotare queste imprese innovative delle risorse finanziarie ritenute

determinanti per l’attuazione dei loro piani di sviluppo;

monitorare, promuovere e valorizzare i risultati ottenuti dai sistemi di

incubazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici e delle Università;

dare impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese;

creare occupazione e generare opportunità di lavoro;

promuovere, attraverso strumenti innovativi di raccolta del capitale di

rischio, una nuova cultura imprenditoriale55

.

Dopo la fase preparatoria, dal 3 aprile 2015 fino al 13 luglio 2015, si aprì la fase

di raccolta, in cui i concorrenti dovevano gestire la campagna di equity

crowdfunding secondo i propri obiettivi. Alla fase di raccolta, hanno partecipato

aziende di vario genere provenienti da poli di tutta l’Italia, dalla Toscana alla

Calabria alla Lombardia.

Per determinare la classifica finale si fece riferimento ad un punteggio, dato

dall’ammontare di capitale raccolto, dal numero di investitori, dalla durata della

raccolta, dalla diffusione territoriale degli investitori e anche dal voto della

giuria,e quello del pubblico.

La raccolta del capitale fu effettuata unicamente attraverso portali on-line di

StarsUp.

53

Associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane

54Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani

55https://www.impresamia.com/startup-start-game-le-quattro-concorrenti-alla-prima-equity-

crowdfunding-competition/

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La scadenza fu fissata per il 13 luglio 2015, e la vincitrice ottenne, come premio,

la possibilità di pubblicare il proprio progetto senza pagare le spese alla

piattaforma ospitante, il secondo classificato uno sconto del 50% e il terzo del

25%. “Abbiamo voluto introdurre meccaniche di gioco in un contesto come

l’investimento, che può apparire solo un’arida operazione speculativa, per far

avvicinare sempre più persone a questa realtà” queste le parole dei tre fondatori

di StarsUp i quali lanciano questa nuova sfida, sostenendo che possa essere

“innovativa sotto molti aspetti e pioneristica a livello internazionale” volendosi

sempre mantenere all’avanguardia oltre che per la legislazione, ma anche per i

processi di supporto all’innovazione. I fondatori e il team StarsUp, ideatori della

competizione affermano che “Noi pensiamo che il passaggio principale per far

radicare l’equity crowdfunding nel nostro Paese sia lavorare sul fattore

‘cultura’, sia dal lato investitori sia dal lato startup. C’è bisogno di buone

pratiche. Dal lato imprese serve prepararsi alla trasparenza, imparare ad

accogliere un largo numero di nuovi soci, aprire il Cda agli investitori: non sono

passaggi facili. Dal lato investitori, gli italiani non sono preparati a investire

sulle startup. Per questo abbiamo voluto introdurre meccaniche di gioco in un

contesto come l’investimento: per contribuire alla diffusione della cultura

dell’equity crowdfunding”.

Ciò che invece, è stato molto agevole, dichiara il team StarsUp è stato ottenere

l’iscrizione al registro Consob, dicendo che “non è stato particolarmente difficile

ottenere l’approvazione. Abbiamo fatto domanda in agosto e in settembre ci

hanno comunicato di aver iniziato il procedimento di istruttoria. Da allora

hanno rispettato i tempi previsti dalla legge. Ci siamo stupiti di essere stati gli

unici a proporci all’apertura del registro”.

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4.7 Confronto con la piattaforma Unicaseed: differenze ed analogie

Dopo aver analizzato le caratteristiche che possiede StarsUp, ho ritenuto

rilevante poter confrontare tale piattaforma con un’altra, Unicaseed, che detiene

il primato di essere stato il primo intermediario finanziario italiano ad aver

ottenuto l’iscrizione al portale della Consob.

L’intermediario finanziario è la Unicasim, società di intermediazione mobiliare

indipendente, iscritta all'albo delle Sim al n.182 con delibera Consob n.12703

dell'8 agosto 2000, con sede legale a Genova.

Leonardo Figiolini, CEO di Unicasim afferma che: “Il processo di creazione del

portale Unicaseed non è stato semplice, anche per la mancanza di un benchmark

di riferimento al quale ispirarsi. E’ stata un’operazione davvero sfidante che

abbiamo sviluppato ‘in casa’ grazie un giusto mix di entusiasmo, competenze

specifiche, visione di lungo periodo, e cosa non meno importante, catena di

governance corta”56

Quello che contraddistingue il portale Unicaseed, rispetto alle altre piattaforme,

in modo particolare a StarsUp, è il vantaggio di poter gestire in totale autonomia

tutto il processo operativo; la piattaforma, quindi, presenta una struttura operativa

più snella che gli ha permesso di ottenere il primato sulla prima campagna,

chiusa con successo, di equity-crowdfunding in Italia: DiamanTech.

Altra sostanziale differenza è stato l’iter burocratico per la realizzazione della

piattaforma Unicaseed; anch’ esso più veloce e snello, in quanto le società di

intermediazione mobiliare non necessitano di autorizzazione Consob, ma

semplicemente di una comunicazione di inizio della propria attività.

L’amministratore delegato di Unicaseed, Frigiolini, in un’intervista57

, ha

affermato: “Ci riteniamo una struttura dinamica con molte risorse interne a

elevata capacità di sviluppo tecnologico. Abbiamo anche valutato che, in quanto

intermediario finanziario presente nel trading on line con una propria

56

https://www.professionefinanza.com/crowdfunding-debutta-unicaseed-di-unicasim/

57Id.57

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piattaforma proprietaria, ci fosse più semplice allargarne la sfera operativa, con

un reale vantaggio competitivo”

Ciò che invece accomuna StarsUp a Unicaseed è l’impostazione del sito web,

entrambi presentano una struttura facilmente accessibile, dall’alto contenuto

informativo, che garantisce trasparenza agli investitori. Anche per l’avvio della

campagna di equity crowdfunding sul portale, l’iter da seguire è molto similare a

quello descritto in precedenza nella trattazione di StarsUp. Una prima differenza

da notare riguarda i soggetti che si occupano della selezione e pubblicazione

delle offerte. StarsUp si occupa esclusivamente di selezionare i progetti,

pubblicarli sul portale e fare da intermediario tra investitore e società emittente,

Unicaseed, invece, offrendo anche attività e servizi di investimento, oltre al

Crowdfunding, ha dovuto provvedere all’individuazione di apposite figure

responsabili della valutazione e selezione dei progetti. La figura è il cosiddetto

“tutor”, il quale deve affiancare la società emittente sia nella fase di

pubblicazione del progetto che in quella di raccolta. I tutor vengono nominati dal

CdA di Unicasim, selezionati per le loro competenze professionali.

Altra particolarità è la presenza di un comitato etico, che ha lo scopo di verificare

la liceità dei progetti e stabilire se essi siano conformi a quanto citano le

disposizioni di legge in materia. Anch’essi, come i tutor, sono nominati dal CdA

e devono essere in possesso di onorabilità e professionalità e indipendenza58

. Il

comitato è tenuto a giudicare il progetto, formalizzandolo per iscritto, entro 15

giorni dalla presentazione di valutazione. Dopo il parere positivo del comitato

etico, il tutor potrà aiutare la start up a pubblicare l’offerta.

Per quanto riguarda l’iter da seguire per diventare investitore, non vi sono molte

differenze, ciò che invece presenta diversità è la gestione degli ordini, in quanto

Unicaseed è iscritta alla sezione speciale del Registro dei portali Consob.

L’intermediario autorizzato59

può direttamente gestire gli ordini degli investitori,

mentre StarsUp deve necessariamente appoggiarsi ad una banca per raccogliere

58

DM 468/98

59Art. 1 comma 5 del D.Lgs 58/98, il TUF

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gli ordini e le adesioni. Unicasim, ha la facoltà di gestire tutto il processo di

filiera e questo è un gran vantaggio in termini di organizzazione e di tempo per

gestire gli ordini in entrata.

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CONCLUSIONI

Con il presente lavoro di tesi, ho voluto evidenziare e approfondire come, anche

in Italia, le start up innovative stiano mettendo sempre più radici e come nuovi

fenomeni siano capaci di cambiare il mondo.

Si sta assistendo ad un cambiamento radicale della cultura imprenditoriali, che è

capace di attrarre talenti in Italia e capitali da qualsiasi parte del mondo. Ciò lo si

deve alle nuove tecnologie e alle start up. Il nuovo fenomeno della Sharing

Economy, ha rivoluzionato la cultura degli individui, che oggi preferiscono

condividere piuttosto, che possedere un bene con tutti gli oneri che lo

accompagnano. Dalla condivisione di un veicolo, ad una casa, ad un luogo di

lavoro, tutto tramite l’utilizzo del network che mette in comunicazioni soggetti di

qualsiasi parte del globo, abbattendo distanze geografiche e culturali, questa è la

nuova chiave del futuro che dovrà entrare nelle cultura di ognuno di noi.

Nell’affrontare il tema delle start up, è stato doveroso e particolarmente

interessante, approfondire come si colloca il Crowdfunding, noto ormai come una

delle forme più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali

,che non riescono a decollare a causa della mancanza di liquidata offerta da enti

creditizi tradizionali. I dati statistici illustrati nell’elaborato, hanno avvalorato il

forte aumento del valore complessivo dei progetti finanziati attraverso le

piattaforme con un incremento dell’123% rispetto al 2016 solo in Italia.Le

campagne finanziate con successo nel nostro paese sono state 74 per un tolale

raccolto di 18.218 milioni di euro.

Nella parte conclusiva del lavoro, l’attenzione si è focalizzata sulla prima

piattaforma italiana regolamentata: StarsUp. I fondatori della piattaforma

affermano che “Questo meccanismo non solo permette alle giovani aziende di

trovare risorse finanziarie, ma scardina in un colpo solo tutti i problemi del

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nostro paese legati al reperimento di fondi: dipende tutto dal merito e gli

imprenditori dovranno abituarsi a essere trasparenti. È una grossa spinta verso

la democratizzazione dell’economia”. Intendono porsi l’obiettivo di “far sì che

tra qualche hanno chi ha quale soldo da investire cerchi idee su StarsUp con la

stessa naturalezza con cui si scorrono gli alberghi su Booking”. Solo chi

riuscirà a capire questo cambiamento, sarà in grado di ottenere risultati

pionieristici, saprà valorizzare le proprie competenze e capacità, evitando

soprattutto nel nostro paese “la fuga di cervelli”.

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