sharing economy e crowdfunding: il caso starsup · l’importanza di disciplinare il crowdfunding,...
TRANSCRIPT
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di Laurea Magistrale in
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
Sharing Economy e Crowdfunding:
il caso StarsUp
Relatore Chiar.mo Prof. Guidi Marco Enrico Luigi
Candidata
Castellana Egle
Anno Accademico 2016/2017
2
INDICE
INDICE DELLE FIGURE ............................................................................................... 4
INTRODUZIONE ........................................................................................................ 6
CAPITOLO 1 La Sharing Economy ......................................................................... 9
1.1 Definizione ........................................................................................................ 9
1.2 Nascita del fenomeno .......................................................................................... 10
1.2.1 Fattori Economici ........................................................................................................ 11
1.2.2 Fattori tecnologici ....................................................................................................... 12
1.2.3 Fattori Sociali e Ambientali ......................................................................................... 12
1.3 Caratteristiche ................................................................................................. 14
1.4 Vantaggi e rischi legati alla condivisione ............................................................... 17
1.4.1 Benefici ....................................................................................................................... 17
1.4.2 Svantaggi ..................................................................................................................... 19
1.5 Tipologie di SE: focus sul Crowdfunding ................................................................ 21
1.6 La SE in Italia........................................................................................................ 23
1.6.1 La proposta di legge .................................................................................................... 24
1.6.2 La ricerca sulle piattaforme di SE ................................................................................ 26
1.7 Dati statistici internazionali .................................................................................. 30
CAPITOLO 2 Il Crowdfunding ............................................................................. 34
2.1 Definizione .......................................................................................................... 34
2.2 Motivazioni alla base della nascita del fenomeno ................................................. 36
2.3 Tipologie di Crowdfunding ................................................................................... 37
2.3.1 Donation-based .......................................................................................................... 38
2.3.2 Reward-based ............................................................................................................. 39
2.3.3 Lending-based ............................................................................................................. 40
2.3.4 Equity-based ............................................................................................................... 41
2.4 Vantaggi e Svantaggi dell’adozione del Crowdfunding ........................................... 44
2.4.1 Vantaggi ...................................................................................................................... 44
2.4.2 Svantaggi ..................................................................................................................... 45
2.5 Gli attori del crowdfunding: focus sulle piattaforme ............................................. 48
2.5.1 Il proponente .............................................................................................................. 48
2.5.2 La piattaforma............................................................................................................. 49
2.5.3 I Crowdfunder ............................................................................................................. 51
2.5.4 Il progetto ................................................................................................................... 52
2.5.5 La regolamentazione................................................................................................... 53
3
CAPITOLO 3 Disciplina normativa dell’Equity Crowdfunding e i numeri sul
fenomeno………. ..................................................................................................... 55
3.1 La normativa D.L. 179/2012 ................................................................................. 55
3.1.1 La Legge 211/2012 ............................................................................................................ 56
3.2 Il regolamento Consob ......................................................................................... 60
3.2.1 La nuova regolamentazione Consob ........................................................................... 64
3.3 Le criticità della normativa ................................................................................... 64
3.4 La normativa nel mondo ...................................................................................... 66
3.4.1 Gli Stati Uniti ............................................................................................................... 66
3.4.2 L’Unione Europea ....................................................................................................... 67
3.5 I numeri del fenomeno ......................................................................................... 69
3.5.1 Nel mondo .................................................................................................................. 69
3.5.3 In Italia ........................................................................................................................ 73
CAPITOLO 4 IL CASO AZIENDALE: STARS-UP ....................................................... 77
4.1 Presentazione della piattaforma .......................................................................... 77
4.1.1 La struttura organizzativa del portale ......................................................................... 79
4.1.2 I numeri ....................................................................................................................... 79
4.2 Descrizione della piattaforma ............................................................................... 81
4.3 Informazioni per gli investitori ............................................................................. 83
4.4 Informazioni sulla creazione di una campagna di crowdfunding ............................ 90
4.5 Il caso di maggior successo: Safeway Helmets Srl .................................................. 95
4.6 Critiche e riflessioni: intervista al team StarsUp .................................................... 99
4.7 Confronto con la piattaforma Unicaseed: differenze ed analogie .......................... 103
CONCLUSIONI ....................................................................................................... 106
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 108
SITIOGRAFIA ......................................................................................................... 113
4
INDICE DELLE FIGURE
Figura 1 Modello della Sharing Economy ........................................................... 10
Figura 2 Mancanza di fiducia come barriera alla condivisione ........................... 21
Figura 3 Piattaforme divise per settori ................................................................. 27
Figura 4 Andamento del numero di piattaforme .................................................. 28
Figura 5 Numero di utenti mensili nelle piattaforme ........................................... 28
Figura 6 Riepilogo dell’adozione della Sharing Economy in Italia ..................... 29
Figura 7 Percentuali sugli utilizzatori della Sharing Economy ........................... 31
Figura 8 The Sharing Economy life-cycle ........................................................... 32
Figura 9 The rise of Sharing Economy ................................................................ 32
Figura 10 Caratteristiche sintetiche dei modelli .................................................. 38
Figura 11 “Quale soluzione fa per te?” Il miglior modello di Crowdfunding per
ogni esigenza. ....................................................................................................... 43
Figura 12 Tassi di crescita e volume d’affari per ciascuna tipologia. ................. 44
Figura 13 How Much Do Crowdfunding Platforms Charge? .............................. 51
Figura 14 Classificazione modelli su due variabili .............................................. 53
Figura 15 Andamento di crescita delle piattaforme nel mondo. .......................... 69
Figura 16 Percentuale di crescita e volume raccolto nel mondo. ........................ 70
Figura 17 Numero delle piattaforme attive in Europa. ........................................ 71
Figura 18 Volume raccolto in Europa. ................................................................. 72
Figura 19 Grafico della crescita del Crowdfunding con e senza la Gran Bretagna
.............................................................................................................................. 73
Figura 20 Grafico su anno di nascita e registrazione alla Consob in Italia.......... 74
Figura 21 Dati sulle campagne di Crowdfunding in Italia ................................... 75
Figura 22 Dati della piattaforma StarsUp ............................................................ 80
Figura 23 Fasi per una campagna di Crowdfuning .............................................. 81
Figura 24 Iter per diventare un investitore ........................................................... 84
Figura 25 Offerte attive sul portale di StarsUp .................................................... 86
Figura 26 Iter per la creazione di una campagna di Crowdfunding ..................... 94
Figura 27 La campagna Safeway Helmets Srl ..................................................... 96
5
6
INTRODUZIONE
La rivoluzione più importante avvenuta negli ultimi decenni, è stata quella
digitale. Questa, ha fatto cambiare totalmente il modo di comunicare tra individui
ed impresa, creando nuove opportunità di business e modificando il mercato, che
presenta oggi, stakeholders con bisogni diversi dal mercato tradizionale. Per tal
motivo, in questo lavoro, ho ritenuto utile affrontare i nuovi fenomeni, che si
stanno diffondendo in scala mondiale, al fine di conoscere le caratteristiche, i
benefici che offrono, ma anche i rischi che li accompagnano.
L’analisi condotta inizia affrontando a livello macro il fenomeno della Sharing
Economy, per poi andare nello specifico di una delle sue tipologie: il
Crowdfunding. L’elaborato si conclude con un caso specifico di piattaforma di
Crowdfunding: StarsUp, il primo portale di raccolta fondi iscritto al Registro
Consob.
La rivista americana "The Times" ha definito la Sharing Economy come “una
delle dieci idee che cambieranno il mondo, sancendo in tal modo l'entrata in
scena ufficiale del fenomeno e il suo peso in ambito socio-economico”. Essa può
semplicemente essere definita come “un nuovo modello economico che parte dai
reali bisogni dei consumatori, capace di far fronte alle sfide della crisi e di
promuovere forme di consumo più consapevoli, basate sul riuso anziché
sull’acquisto e sull’accesso invece che sulla proprietà”.
Il primo capitolo, dopo aver descritto in maniera generale il fenomeno, analizza
accuratamente i fattori che hanno influenzato la nascita e la diffusione della
Sharing Economy in tutto il mondo, con un focus sull’Italia, dai fattori economici
a quelli sociali passando per quelli tecnologici. Vengono messi in luce e
sottoposti ad un’accurata valutazione i vantaggi e gli svantaggi legati al
fenomeno ed infine vengono descritte ed esaminate le diverse tipologie di
Sharing Economy. Quest’ultimo paragrafo sarà solo introduttivo al secondo
capitolo che tratterà, in maniera più approfondita, il Crowdfunding.
7
A quasi un decennio dallo scoppio dell’ultima crisi finanziaria, che ha colpito
tutto il globo, gli effetti sono ancora ben visibili in moltissime realtà, compresa la
nostra. Il “credit crunch” messo in atto da tutti gli enti creditizi, non permette
ancora a tutte le imprese di poter accedere a prestiti per poter realizzare nuovi
investimenti; per tal motivo inizia a svilupparsi il Crowdfunding.
Esso si propone come un nuovo mezzo per reperire fondi, che provengono “dal
basso”, da piccoli investitori, non necessariamente professionali, i quali
contribuiscono a finanziare progetti sia di piccole che di medie imprese. Il
termine, letteralmente tradotto dall’inglese significa “finanziamento della folla”.
Nell’elaborato sono state dettagliatamente trattate le quattro tipologie di
Crowdfunding: donation based, reward based, lending based ed equity based,
oltre che alcune forme ibride contenenti caratteristiche combinate di esse.
L’analisi ha preso in esame, in particolar modo, l’equity based Crowdfunding, in
quanto presenta alcune caratteristiche peculiari, utili a comprendere a pieno il
fenomeno.
L’obiettivo dell’elaborato non è solo quello di comprendere il fenomeno ma
anche quello di procedere ad un’analisi da un punto di vista legislativo. Se i
promotori del fenomeno sono stati gli Stati Uniti D’America, il primato per la
regolamentazione lo detiene l’Italia. Il nostro Paese è stato il primo che ha capito
l’importanza di disciplinare il Crowdfunding, regolamentando il modello equity-
crowdfunding, emanando il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 (Decreto
Crescita bis) convertito in Legge n.221 del 17 dicembre 2012, e successivamente
con il Regolamento Consob di cui alla delibera n.18592 del 26 giugno 2013, all’
interno di esso dall’art. 25 all’art 32 Il Decreto sopracitato affronta le tematiche
legate al Crowdfunding e alla sua gestione, incaricando la Consob di redigere un
regolamento ad hoc che disciplini questo nuovo mezzo di raccolta fondi.
Oltre ad una panoramica legislativa generale, che vede il confronto normativo
italiano con gli Usa e i Paesi dell’Europa, ho trovato essenziale supportare
l’analisi con dei peculiari dati statistici, utili alla comprensione del fenomeno,
ponendo attenzioni alle aree del globo con maggior interesse e propensione al
Crowdfunding.
8
La parte conclusiva del lavoro entra ancora di più nello specifico, osservando e
approfondendo il caso della prima piattaforma italiana regolamentata: StarsUp.
Matteo Piras, fondatore della piattaforma esordisce affermando: «Inizia una
nuova era di fare impresa», definendo il Crowdfunding lo strumento di vera
rivoluzione in tale ambito. Sono state analizzate le peculiarità e le modalità
operative con cui StarsUp interagisce con gli investitori e le start up emittenti.
Particolare attenzione è stata data all’iter per accedere al portale e tutto ciò che la
piattaforma si impegna a fare nei confronti delle società emittenti, garantendo
trasparenza e chiarezza agli utenti. Nel capitolo finale viene presentato un caso
di successo della piattaforma, Safeway Helmets Srl, la quale ha raggiunto il suo
obiettivo massimo di raccolta nella campagna. Saranno inoltre analizzate le
differenze ed analogie con un'altra piattaforma, Unicaseed, accompagnate da
alcune riflessioni a delle problematiche che StarsUp, ha riscontrato in questi anni.
9
CAPITOLO 1 La Sharing Economy
1.1 Definizione
Fornire una definizione specifica di Sharing Economy (SE) risulta complesso in
virtù delle difficoltà legate alla rappresentazione di fenomeni di così vasta
portata, inerenti settori molto diversi e che producono effetti che si riflettono su
molteplici ambiti (Murphy, 2016).
L’impatto provocato dalla SE è stato analizzato dalla rivista americana "The
Times" definendo il fenomeno come una delle dieci idee che cambieranno il
mondo sancendo in tal modo l'entrata in scena ufficiale del fenomeno e il suo
peso in ambito socio-economico.1
Il principio di condivisione non è nuovo, a differenza del concetto di SE che
risulta essere ancora un fenomeno innovativo (Sinclair, 2016), di portata globale
a cui prendono parte milioni di persone.
“La SE si propone come un nuovo modello economico che parte dai reali bisogni
dei consumatori, capace di far fronte alle sfide della crisi e di promuovere forme
di consumo più consapevoli, basate sul riuso anziché sull’acquisto e sull’accesso
invece che sulla proprietà”.2
Il termine SE include i concetti di “consumo collaborativo”, “economia dei pari e
non (peer-to-peer e business-to-peer)”, “economia collaborativa” ed “economia
dell’accesso” ciascuno dei quali ha un ruolo nella effettiva normazione della
Sharing Economy. Il minimo comune denominatore dei sopracitati temi è quello
della condivisione di risorse, competenze o servizi, al fine di sfruttarle al meglio
prevedendo o meno una compensazione monetaria (Murphy, 2016).
1http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.
html
2https://it.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
10
Un potenziale modello economico basato sulla SE fa riferimento al concetto di
“rete” fondandosi sulle potenzialità di connessione delle persone, attraverso
l’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali. La rete in questa ottica unisce
utenti che condividono fra loro beni e servizi, ove l’incremento della rete stessa
conduce ad un miglioramento dell’offerta e alla sua ottimizzazione (Gansky,
2012).
In tale contesto entrano in gioco due elementi chiave:
- L’ideazione di piattaforme d’incontro tra i vari attori del network di
scambio;
- la progettazione di un sistema informativo che sappia sfruttare i vantaggi
delle tecnologie mobile, del web e dei social network.
Figura 1 Modello della Sharing Economy
Fonte: http://bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/
1.2 Nascita del fenomeno
Il concetto di condivisione di un bene, di un servizio ma soprattutto di
competenze, risale ad epoche antiche; già in epoca medievale un esempio era
11
fornito dalle corporazioni di arti e mestieri ove i professionisti mettevano a
disposizione le proprie competenze al fine di ottimizzare i servizi specialistici
(Murphy, 2016).
Il fine della SE è quello di realizzare un’economia sostenibile che si concentri
sullo sviluppo di strutture comuni e condivise, incoraggiando individui estranei a
condividere risorse in eccesso (Slee,2015).
Il fenomeno della Sharing Economy ha iniziato a sviluppare le proprie radici
negli anni '90, ha avuto una grandissima crescita in particolare negli ultimi 5 anni
e sembra sia destinato a una continua crescita. Secondo alcune statistiche il
valore del mercato generato dalla Sharing Economy si attesterà intorno ai 335
miliardi di dollari nel 2025 continuando ad espandersi geograficamente.3
I fattori che hanno influito sulla nascita della SE sono sicuramente 4: economici,
tecnologici, sociali e ambientali.
1.2.1 Fattori Economici
a) La ripresa e l’innovatività della moderna SE è sicuramente figlia
dell'avvento e diffusione di Internet, oltre che della crisi economica
mondiale esplosa nel 2008, che ha messo nelle condizioni di ricercare
nuovi modelli a supporto di un contesto economico debole (Mainieri,
2013). Le problematiche del nostro sistema economico da un lato hanno
fatto emergere ancor di più le debolezze della nostra economia e dall’altro
hanno offerto opportunità di cambiamento a tutti i livelli della nostra
società, spingendo a trovare modelli più sostenibili ed equi.
b) La monetizzazione delle risorse inutilizzate è sicuramente un fattore
determinante perché condividendo le risorse è possibile creare un valore
3www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-the-
sharing-economycan-make-its-case
12
aggiunto determinando un conseguente profitto, in quanto alcune risorse
rimangono inutilizzate.
c) La SE con la globalizzazione e la comunicazione nel mondo ha permesso
agli individui di usufruire di risorse fino a quel momento inaccessibili che
prima non potevano permettersi e soddisfare quindi i desideri e i bisogni
dei consumatori.
1.2.2 Fattori tecnologici
a) Il successo della SE è sicuramente correlato ad Internet ed al Web 2.0. I
sistemi di comunicazione si sono evoluti, la nuova tecnologia ha portato
alla creazione di network, relazioni e transazioni che hanno agevolato la
comunicazione. Gli utenti possono interagire, scambiarsi informazioni,
dialogare in tempo reale in qualsiasi parte del mondo (John, 2011).
b) L’aumento dei dispositivi mobili come smartphone e tablet ha portato alla
crescente richiesta di servizi tramite applicazioni. L’economia condivisa
ha quindi dovuto provvedere a fronteggiare la domanda con l’utilizzo di
dispositivi sempre più ricercati e sofisticati attraverso i quali è possibile
usufruire di una moltitudine di servizi, controllare la disponibilità dei
prodotti oltre il loro prezzo e la loro localizzazione.
c) L’evolvere dei sistemi di pagamento e fatturazione ha supportato il
modello della SE, in quanto oggi la maggior parte dei pagamenti avviene
virtualmente, perché risultano essere più veloci e garantiscono lo scambio
tra individui divisi da chilometri di distanza.4
1.2.3 Fattori Sociali e Ambientali
A seguito della crisi sopradescritta, a cui si aggiunge il tasso di
disoccupazione che ha caratterizzato gli anni in oggetto, si è assistito a un
4Business Innovation Observatory, The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models
for Peer-to-Peer Markets, 2013, p. 12
13
parziale cambiamento della mentalità del consumatore. Il sistema di valori
che promuove l'individualismo, tipico della mentalità capitalista, sta
lasciando sempre più spazio a valori differenti, dando sempre più
importanza alla riduzione degli sprechi, alla condivisione di uno stesso
bene e alla riduzione dell’importanza della proprietà materiale del singolo
individuo (Viba, 2014). Inoltre il consumatore è sempre più sensibile a
tematiche ambientali, etiche e di sostenibilità. Numerose piattaforme di SE
sono state sviluppate in un’ottica “green” e promuovono il principio della
condivisione come una soluzione sostenibile per ridurre pratiche
inquinanti o lo spreco o inutilizzo di risorse (Owyang, 2013).
Il Dibattito
E’ di ardua impresa individuare quali dei fattori per lo sviluppo della moderna SE
giochino un ruolo maggiore e quali un ruolo minore, ma è senza dubbio vero che
ognuno di essi ha e ha avuto un peso fondamentale per lo sviluppo della moderna
SE.
Vi sono numerose teorie che cercano di analizzare e delineare come si sia
sviluppata la SE. La domanda che la letteratura quindi formula è: “si tratta di un
fenomeno nuovo o è sempre esistito?”
Il tema è stato ampiamente discusso durante il seminario “Meridian 180 forum”
nel 2014 presso la Cornell University of Law. Di seguito un breve excursus delle
idee che sono state formulate e illustrate al seminario.
Alcuni studiosi della Northwestern University School of Law hanno spiegato
come lo sviluppo sia conseguenza di un’avversione verso i modelli di consumo e
quindi di una sorta di forma di ribellione contro l’eccessivo utilizzo della
pubblicità nel promuovere le risorse.
Altri ricercatori hanno visto il nuovo fenomeno come un modello alternativo al
concetto di proprietà, poiché la SE consente a tutti gli individui di abbattere il
proprio consumo.
Altri ancora credono che la SE sia solo "una naturale estensione emergente da
Internet."
14
Henry Hu, professore dell’università di economia e finanza di Shanghai ha
esposto come la sharing economy sia nata come conseguenza della pirateria
online e della diffusione di software piratati.
Christopher Kelty, dell’università di Los Angeles in California, sottolinea che
l’economia di condivisione è sempre esistita attraversando le sue fasi di crescita.
Nei primi anni Novanta con le “comunità virtuali” e i software open source, per
poi passare per la “peer production” e approdare alla vera e propria SE con il web
1.0. Quella che conosciamo adesso nel XXI secolo è la sharing economy
appartenente alla nascita del Web 2.0.
Alla base di tutte le teorie possiamo trovare un minimo comun denominatore: il
trend è positivo. Dal 2008 vi è stato un incremento esponenziale di ricerche e
discussioni in materia di economia della condivisione (Chung, 2014)
1.3 Caratteristiche
Le principali caratteristiche di questa nuova economia sono:
1. Condivisione: si intende l’utilizzo comune di una risorsa, intesa come
profilo distinto dalle forme tradizionali di reciprocità, redistribuzione e
scambio. La condivisione è intrinseca alla fiducia: questo aspetto chiave
è necessario per tessere relazioni che perdurino nel tempo sia tra individui
sia verso la reputazione nei confronti di un marchio, di un’impresa, di un
prodotto di un servizio. Essa diventa fondamentale in un contesto di
incertezza in cui vi è una asimmetria informativa da parte di un soggetto.
La fiducia che si viene a instaurare nelle relazioni umane è basata su
elementi personali e culturali e non può essere quantificata, a differenza
della reputazione on-line. Si cerca di darne una quantificazione numerica
attraverso indici di gradimento e dati sulle dinamiche del comportamento
d’acquisto. In passato, il mezzo più utilizzato era senz’altro la pubblicità e
le informazioni divulgate dall’impresa; queste ponevano la base per un
15
rapporto di fiducia e fedeltà del consumatore. Oggi, con l’introduzione
della tecnologia digitale, la fiducia risiede nel passaparola, cioè la
condivisione di opinioni e commenti su siti internet dedicati o blog. Con
l’aumento dei sistemi tecnologici, viene meno la trasmissione della fiducia
tramite la pubblicità diffusa dall’impresa. (Garkifinkel, 2004) Con
l’avvento della sharing economy la reputazione e la propensione alla
collaborazione sono correlate alla fiducia che l’utente avverte nell’utilizzo
delle piattaforme web.
2. La relazione che avviene tra gli individui e le organizzazioni è di tipo
peer-to-peer: la condivisione avviene tra persone (o organizzazioni), a
livello orizzontale e al di fuori di logiche professionali, con una caduta dei
confini tra finanziatore, produttore e consumatore.
3. Concetto chiave della SE è l'empowering. I servizi, le piattaforme e ogni
forma di consumo collaborativo sono ideate e realizzate dagli stessi
consumatori. Essi non sono più passivi, ma assumono un ruolo centrale,
uscendo dalla dimensione individuale per abbracciare una visione di
condivisione di valori ed informazioni utili alla comunità.
4. La Sharing Economy è direttamente correlata a forme di consumo più
sostenibili e questo perché la condivisione minimizza gli sprechi e gli
inutilizzi sia a livello individuale che aziendale, che di base utilizzano la
Corporate Social Responsibility per perseguire livelli di sostenibilità
ambientale maggiori e nell’ultimo decennio anche i principi del business
della SE.
La Sharing economy è un esempio dell’applicazione della regola delle 5
R: Ridistribuzione, Riduzione, Riciclo, Riuso, Riparazione. (Kopnina,
2015). Il possesso viene sostituito dall’accesso, si cerca di prolungare la
vita utile della risorsa riducendo gli impatti ambientali, migliorando le
dinamiche sociali ed economiche, così da ottimizzare e preservare le
risorse anche per le generazioni presenti e future (Hamari, 2015).
16
Come beneficio preponderante si delinea sicuramente quello economico,
che prevale in un primo momento su quello ambientale. Ma il secondo è
strettamente proporzionale al primo. Eliminando gli sprechi,
l’inquinamento, anche il beneficio economico sarà maggiore. Affinché si
realizzino benefici significativi, l’obiettivo è quello di ridurre l’impatto
ambientale nel lungo termine, facendo sì che i comportamenti orientati
alla logica green entrino negli usi degli individui. (Mont, 2014)
5. Gli scambi avvengono tramite una piattaforma tecnologica che supporta
relazioni digitali; la distanza geografica è abbattuta e si cerca sempre più
di costruire virtualmente la fiducia tra gli interlocutori attraverso forme di
reputazione digitale.
L’evoluzione storica delle piattaforme è composta da quattro fasi principali.
Le prime piattaforme comparvero in modo casuale spontaneo e includevano
attività “come prestare una macchina a un amico, condividere gli ortaggi del
proprio giardino o prestare del “Chianti” al proprio vicino di casa per una festa.”
(Janelle, 2012)
La seconda fase vede le piattaforme acquisire un aspetto più formale, ma ancora
basate su fini personali. Esse permettevano agli individui, che avevano già delle
relazioni, di fare accordi più formali, “per esempio condividere la macchina con
altri lavoratori oppure organizzare una sorta di asilo nido a rotazione all’interno
di un quartiere.” (Slee, 2015).
Le piattaforme di terza generazione assomigliano alle attività commerciali. “Esse
creano vere proprie organizzazioni in grado di perdurare nel tempo all’interno di
una comunità. Un esempio tipico sono i vicini e le cooperative alimentari.”
(Janelle, 2012)
Infine le piattaforme moderne, quelle che nascono in corrispondenza degli anni
della crisi economica del 2008, assomigliano ancora di più alle attività
economiche. Esse mettono in comunicazione milioni di utenti, si inseriscono
all’interno della comunità di una regione o di una città con la cooperazione di
17
differenti stakeholders e creando una partnership con governi locali. I maggiori
esempi sono:
-The Hub a Londra: uno dei primi servizi di lavoro condiviso in termini di spazi e
di risorse, il cosiddetto coworking;
-Airbnb a San Francisco: per condividere una stanza del proprio appartamento;
-Taskrabbit, piattaforma che fornisce l'opportunità di contatto a chi ha necessità
di svolgere dei piccoli lavori manuali e chi ha la possibilità di soddisfare tale
domanda;
-Landshare chi ha un terreno può farlo coltivare a chi ne ha tempo e desiderio.
1.4 Vantaggi e rischi legati alla condivisione
Come tutti i fenomeni innovativi anche la SE presenta benefici e rischi legati
all’applicazione di questo nuovo modello economico.
1.4.1 Benefici
Le motivazioni che spingono l’utilizzatore a prediligere la SE rispetto al modello
tradizionale sono molteplici e possono essere suddivise in benefici razionali ed
emozionali. Nella prima categoria rientrano i benefici economici, ambientali, nei
secondi la generosità, il senso di comunità e un’alternativa di consumo
intelligente e sostenibile.
a) Benefici personali e sociali
Le piattaforme di SE diventano un mezzo per la soddisfazione di
socializzazione e di appartenenza. Fa sì che si istaurino relazioni tra
individui anche sconosciuti, aumentando così il network di contatti.
Nascono relazioni basate sulla fiducia tra utenti di ogni parte del mondo,
abbattendo la distanza territoriale e cercando di arrivare al
soddisfacimento del bisogno di socialità. Nel famoso testo "A Theory of
Human Motivation" di Abraham Maslow nel 1943 vengono classificati i 5
18
bisogni dell’uomo in una piramide: alla base troviamo i bisogni fisiologici,
di sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione. (Ferrero, 2015). La
SE soddisfa parte di questi bisogni, che sono una guida importante per
capire di cosa ha bisogno il consumatore. Alcune piattaforme quali Airbn
o Enjoy, soddisfano i bisogni primari (di alloggio o trasporto), altre
aiutano ad appagare i bisogni che occupano i vertici della piramide con
l’instaurazione di relazioni. I vantaggi sociali che derivano dall’utilizzo
dell’economia condivisa sono quindi essenziali sia per il singolo
consumatore sia per l’impresa erogatrice di beni e servizi.
b) Reputazione ed influenze sociali
Per reputazione si intende una sorta di ricompensa personale che deriva da
un’interazione tra individui. Essa diventa necessaria ed estremamente
importante quando si creano transazioni tramite l’utilizzo di internet. Ogni
utente la costruisce con l’intento di essere considerato più affidabile e
virtuoso per ottenere vantaggi all’accesso di prodotti o servizi condivisi.
Ogni azione è sottoposta a un controllo da parte degli altri membri che,
lasciando feedback e commenti la possono danneggiare o incrementare,
essa influenza l’accesso alle forme di SE perché il pagamento avviene
tramite il web e quindi il livello di fiducia e reputazione è essenziale.
c) Benefici economici
L’aspetto che emerge sicuramente più evidente dell’applicazione della SE
è il beneficio economico che si contrappone a quello che si otterrebbe in
assenza dell’economia della condivisione. L’ottica del consumatore è
quella di ottenere il miglior beneficio, col minor dispendio, minimizzando
i costi, riducendo il tempo di ricerca di informazioni e valutazione delle
alternative. (Foglio, 2008). Le cinque fasi che portano il consumatore ad
acquistare il bene o servizio con la SE vengono meno. È possibile per
l’utilizzatore godere di beni costosi, senza dovere investire denaro e tempo
19
nella ricerca delle alternative. Dall’altra parte, colui che mette a
disposizione il bene può giovare di un ritorno economico derivante dalla
condivisione di questo.
Molte applicazioni, per esempio airBnB, consentono all’utente di
visionare lo storico del credito accumulato e di assegnare premi economici
derivante dal coinvolgimento di terzi (“amici”) alla piattaforma. Questo
incentiva senza dubbio il consumatore a prendere parte all’economia di
condivisione, il quale può addirittura trasformare un hobby in un’entrata
monetaria extra oppure in un vero e proprio lavoro ben remunerato.
Si può quindi concludere che la SE ha notevolmente modificato la struttura delle
organizzazioni, i rapporti di lavoro e le modalità di approvvigionamento di beni o
servizi da parte del consumatore.
La SE è stata capace di creare una rete che mettesse in contatto un numero ampio
di individui valorizzando le relazioni e realizzando vantaggi reciproci. Ha ridotto
sensibilmente gli sprechi e i danni all’ambiente rendendo l’economia della
condivisione più sostenibile.
1.4.2 Svantaggi
La SE presenta anche alcune criticità; di seguito vengono descritti i punti che
suscitano maggiore perplessità riguardanti molteplici problematiche da quelle
di tipo economico a quelle legali ed etiche.
a) Problemi legali
La criticità maggiore che quotidianamente la sharing economy deve
considerare è l’assenza normativa che si traduce in un’incertezza in
materia di privacy, garanzia di standard minimi qualitativi, in materia
fiscale ed altri. Mancando un assetto normativo ben preciso gli utenti
all’interno delle piattaforme possono agire senza delle linee guida
20
andando a ledere l’interesse del consumatore. Anche in materia di
responsabilità non è stato ancora ben chiarito come ci si debba
comportare.
b) Problemi etico-sociali
La professoressa dell’università di Boston, Juliet Schor, in un suo studio,
ha notato che non ci sono prove l’economia collaborativa sia più rispettosa
di quella tradizionale nei confronti dell’ambiente, per esempio il car
sharing secondo la sociologa ha portato il consumatore a prediligere
l’utilizzo della macchina piuttosto che un mezzo pubblico, facendo sì che
aumentassero le emissioni di anidride carbonica. (Schor, 2014).
c) Problemi economici
Se da un lato l’impatto economico dell’adozione dell’economia di
condivisione ha prodotto extra redditi e minori costi dall’altro ha generato
una diminuzione dei livelli di produzione e conseguentemente di
occupazione. Il consumatore scegliendo la sharing economy preferisce
condividere piuttosto che acquistare.
d) Problemi individuali
Ultimo punto, ma non per importanza, sono i problemi legati al singolo
individuo. Soprattutto nella nostra società è impensabile immaginare che
individui posseggano pochi beni e condividano il resto con altri soggetti.
Varie indagini rivelano il grado di incertezza che molte persone hanno nel
condividere un proprio bene, in particolare la paura di cedere qualcosa a
individui sconosciuti e il timore di trovare rovinato qualcosa dato in
prestito.
21
Figura 2 Mancanza di fiducia come barriera alla condivisione
Fonte:www.cmithun.com/national_study_quantifies_reality_of_the_sharing_economy_moveme
nt-2
1.5 Tipologie di SE: focus sul Crowdfunding
Gli studiosi R. Botsman e Rogers R. nel loro testo “What's Mine Is Yours: The
Rise of Collaborative Consumption” sostengono che le realtà collaborative si
possano suddividere in tre diversi gruppi:
1) Sistemi prodotto servizio (Product Service Systems, PSS).
Questi sistemi sono utili in quanto i consumatori stanno convergendo
verso una logica del cosiddetto “usage mindset”, ovvero la teoria che
afferma che l’individuo è più disposto a pagare saltuariamente l’accesso a
un bene piuttosto che detenerne il pieno possesso. L’accesso al servizio o
bene è gestito da un’azienda o da un pari che mette a disposizione i propri
assets, i quali possono essere ceduti a titolo gratuito, tramite pagamento o
scambio. I vantaggi che il consumatore trae dall’economia di condivisione
è l’assenza di pagamento immediato a fronte all’acquisto della risorse,
l’assenza degli oneri legati al possesso di un bene (manutenzione,
riparazioni, assicurazioni, ecc.), e l’ampia gamma di opzioni tra cui
scegliere, configurando spesso il servizio richiesto. Dall’altra parte il
22
beneficio che il fornitore riceve è senz’altro la disposizione di nuove fonti
di reddito senza dover effettuare nuovi investimenti, ma semplicemente
mettendo nel mercato una risorsa in suo possesso. Le categorie di PSS
sono due: gli usage PSS sono posseduti da privati o azienda e vengono
messi a disposizione da più utenti; gli extended-life PSS invece pongono
l’attenzione sull’ampliamento della vita utile del prodotto, attraverso dei
servizi post vendite.
2) Mercati redistributivi (Redistribution Market): sono mercati in cui si
riesce ad allocare le risorse in modi più efficienti perché lo scambio
avviene istantaneamente tramite le piattaforme digitali e i social network.
Il pagamento all’interno di questo mercato è vario; si passa dallo scambio
gratuito alla remunerazione in denaro o in “punti” riutilizzabili.
3) Stili di vita collaborativi (Collaborative Lifestyles): esso si identifica
come un modo di vivere a tutti gli effetti. Vengono condivisi asset
intangibili come tempo, spazio, competenze e denaro. Gli individui con
passioni, bisogni o interessi possono quindi voler comunicare con altri e
condividere i propri asset con altri, permettendo quindi la trasmissione di
capacità che non sarebbero valorizzate. Il principio fondante della SE è
l’individuo che sente l’esigenza di far parte di una community, interagire e
scambiare diventa il proprio “credo” contornato ovviamente da un alto
livello di fiducia reciproca poiché l’oggetto di scambio è proprio
l’interazione.
La SE si può manifestare in svariate forme, sicuramente pionieri di questo
sviluppo sono i paesi anglosassoni, che hanno dato sempre un valore importante
all’economia di condivisione.
Tra le possibili configurazione della SE troviamo:
-Trasporti: dalla condivisione di auto, aeri privati, barche o camper. La più
utilizzata è sicuramente il car sharing, tramite un’applicazione si può condividere
il proprio percorso con altri utenti iscritti nella piattaforma e condividere il
23
tragitto a costi meno elevati degli ordinari mezzi. Altre applicazioni consentono
il noleggio temporaneo di veicoli all’interno dell’area gestita dell’applicazione,
abbattendo quelli che sono i costi di proprietà e manutenzione di un mezzo di
trasporto. Tra gli esempi più emergenti e importanti nella realtà italiana troviamo
Car2go, Enjoy, Sharengo, Mobike e molte altre.
-House sharing: è la condivisione della propria abitazione o di uno spazio di
essa che può avvenire a titolo gratuito, tramite uno scambio o mediante un
pagamento telematico gestito attraverso la piattaforma.
-Crowdfunding: è indubbiamente la forma di SE più complessa e al contempo
più particolare. Nasce come forma di micro finanziamento tra individui,
successivamente si trasforma in una vera e propria forma di finanziamento di
progetti imprenditoriali e creativi più efficiente e rapida. Vi sono svariate
configurazione di Crowdfundig, esso sarà trattato nei prossimi capitoli in
dettaglio.
1.6 La SE in Italia
A livello Mondiale la condivisione è un tema già radicato da decenni della
cultura dell’individuo. Per quanto riguarda la SE, basti pensare che le prime
piattaforme come le conosciamo noi prendevano piede in America già nel 2005.
In Italia, come molti fenomeni estremamente innovativi e sconvolgenti per i
nostri valori culturali, hanno iniziato a presentarsi sicuramente in anni più
recenti. Per questo risulta arduo poter calcolare l’impatto che il fenomeno ha
avuto nel nostro paese. Indice da considerare per esaminare lo sviluppo è
senz’altro l’incremento registrato del numero di piattaforme web.
Molti esempi di eccellenza di piattaforme di SE sono italiane, ma nonostante
questo il fenomeno è del tutto contenuto rispetto al resto del mondo. Tra le
problematiche presenti nella nostra penisola è certamente la mancanza di una
direzione unitaria proveniente dall’alto che sostenga, indirizzi e promuova la SE
con investimenti ed incentivi. Questo ha portato a isolare le realtà piuttosto che
fare aumentare la collaborazione per la crescita e lo sviluppo.
24
In questo senso, anche da un punto di vista normativo, le lacune sono evidenti. A
livello nazionale solo nel 2016 si è aperto un dibattito legislativo in merito alla
SE che ha portato a una proposta di legge di seguito descritta.
1.6.1 La proposta di legge
Il 27 gennaio 2016 è stata presentata presso la Camera dei deputati la proposta di
legge relativa all’economia della condivisione. Una legge che ha l’obiettivo
quello di disciplinare le piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e
disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione.5
La proposta prevede principalmente:
l’obbligo di iscrizione ad un registro degli operatori attraverso cui rendere
chiare le condizioni contrattuali;
il controllo dell’Agcom per tutelare tutte le parti coinvolte;
la denominazione del reddito percepito da attività di sharing economy
come “reddito da attività di economia della condivisione non
professionale”, a cui applicare un’imposta del 10% per redditi che non
superino i diecimila euro.6
Il tema della SE è comunque ormai entrato in varie sedi di dibattito, suscitando
grande interesse nella comunità come dimostrato dalla crescente organizzazione
di eventi sul tema. Uno degli appuntamenti principali sull’argomento è
certamente l’evento annuale, Shareitaly, giunta ormai alla 4° edizione, ove sono
affrontati vari temi riguardanti la SE con l’obiettivo di argomentare sul tema,
cercando di realizzare un progetto che fornisca informazioni più chiare in merito
e creando un progetto che dia informazioni più chiare e che riesca a compensare
le carenze normative sul fenomeno.
5http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=3564&sede=&tipo
6https://www.insidemarketing.it/sharing-economy-proposta-legge-spingere-litalia/
25
Il congresso è organizzato e curato dall’associazione Collaboriamo7e
da Trailab8 dell’università Cattolica di Milano.
All’ultimo incontro, tenutosi a Milano del 15 novembre 2016, hanno preso parte
la luminare italiana della SE Marta Mainieri, scrittrice del libro Collaboriamo!, e
Ivana Pais dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Nelle due giornate congressuali si è evidenziato come prosegue la crescita della
SE in Italia, anche se con una minor enfasi rispetto agli anni passati.
Le ricerche delle due organizzazioni hanno mostrato il numero di piattaforme
italiane, comprese quelle estere con sede nel nostro paese. Esse sono cresciute
del 10% rispetto al 2015, numericamente si contano 206 piattaforme, di cui 68
sono quelle di Crowdfunding, rispetto alle 186 riscontrare nel 2015.
Il mercato dell’economia collaborativa si sta allargando verso i servizi alle
imprese e alle persone, cultura e trasporti. Appare evidente dall’incontro che la
sharing economy stia facendo il suo ingresso in un numero sempre più elevato di
settori differenti: dalla casa ai trasporti, dal turismo al welfare, fino alla finanza,
alla mobilità, alla cultura, al lavoro e alla scienza.
“Quello che stiamo osservando è che i processi collaborativi si stanno
diffondendo con velocità e maturità differenti nei diversi mercati”, afferma Marta
Mainieri di Collaboriamo. “A partire dai settori più consolidati come il turismo e
i trasporti, si sta verificando un progressivo allargamento della sharing economy
7Collaboriamo si occupa di sharing economy offrendo contenuti, studi, formazione e consulenza
a startup, aziende e amministrazioni pubbliche che vogliano conoscere e approfondire le
opportunità offerte dall’economia della collaborazione, progettare un nuovo servizio o
sviluppare partnership con le piattaforme esistenti.
8TRAILab (Transformative Actions Interdisciplinary Laboratory) è un laboratorio
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore orientato alla co-produzione di conoscenza a elevato
impatto sociale.
26
verso nuove aree potenziali di business, che includono servizi alle imprese e alle
persone, ma anche finanzia, cultura, abitare collaborativo ecc..”9
Ivana Pais prosegue aggiungendo che “L’economia collaborativa non è un settore
o un modello di business, è un approccio che mette in discussione i rapporti
consolidati tra economia e società”.10
“In questo momento le piattaforme italiane sono ancora immature, ma mostrano
una forte attenzione alla dimensione relazionale. E le nostre ricerche hanno
permesso di indagare le specificità dei casi di successo, dove l’utilizzo delle
piattaforme rafforza il capitale sociale degli utenti”.11
Mainieri continua commentando che “le piattaforme di sharing economy italiane
sono ancora molto giovani, la maggior parte ha poco più di due anni di vita”.12
L’offerta è notevolmente cresciuta, ma ci sono ancora grandi margini di sviluppo
per quanto riguarda la domanda.
1.6.2 La ricerca sulle piattaforme di SE
La ricerca delle mappature delle piattaforme di SE italiane, condotta da
Collaboriamo.org con il supporto di Phd Italia e coordinata della studiosa Marta
Mainieri, mostra come il fenomeno sia in continuo aumento e sviluppo. Ogni
anno aggiornano i dati in merito alle piattaforme a seguito del convegno
Shareitaly.
L’indagine viene fatta su un campione di 118 piattaforme suddivise in 11 settori
rilevanti. Dal grafico (Figura 1.3) sottostante possiamo notare come vi sia stato
un incremento in quasi tutti i settori dal 2015 al 2016, in particolare in quello del
trasporto, dei servizi alle imprese e dei servizi alle persone. Il turismo invece ha
avuto un andamento differente rimanendo invariato dal 2014.
9http://sharitaly.com/sharitaly2016/sharitaly-2016-ancora-crescita-la-sharing-economy-italia/
10Id.9
11Id.9
12Id.9
27
Figura 3 Piattaforme divise per settori
Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto
di Phd Italia.
Le piattaforme di SE cominciano a comparire intorno al 2006, ma il picco di
sviluppo maggiore si è verificato a partire dal 2009 con il picco massimo nel
2013. Oggi lo sviluppo è senza dubbio più contenuto, ma comunque costante.
Il fenomeno è fortemente localizzato nel Nord Italia ove sono presenti il 70%
delle piattaforme, la cui sede principale è Milano.
28
Figura 4 Andamento del numero di piattaforme
Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto
di Phd Italia.
Nel grafico sottostante sono riportati alcuni valori correlati alle piattaforme
analizzate da cui si evince che:
l’80% delle piattaforme non raggiunge ancora i 30.000 utenti perché
ancora relativamente giovani;
il 20% delle piattaforme invece ha un numero di membri superiore a
30.000 utenti fra questi il 4% delle piattaforme possiede più di 100.000
utenti e il 7% più di 500.000.
Figura 5 Numero di utenti mensili nelle piattaforme
Fonte: Mappature delle piattaforme di SE italiane condotta da Collaboriamo.org con il supporto
di Phd Italia.
Mentre il numero delle piattaforme è rimasto costante nell’ultimo biennio,i dati
relativi al numero di utenti mensili sono in continuo aumento rispetto agli anni
precedenti.
Questi dati hanno fatto emergere importanti temi economici e sociali, inducendo
i più illustri letterati a discutere sui cambiamenti nel modo di lavorare, di
produrre, di fruire e di offrire prodotti servizi, ma anche sul cambiamento dei
valori delle relazioni sociali e della fiducia negli scambi economici.
29
L’università degli Studi di Pavia ha condotto una ricerca delegata da PHD Italia
la quale mostra che il giro d’affari della SE si aggira attorno ai 3,5 miliardi di
euro e prevede che nel 2025 si potrà arrivare a 25 miliardi di euro, questa
proiezione assume un valore rilevante in quanto il ruolo dell’economia di
condivisone si fa sempre più parte dello stili di vita dei consumatori.
Figura 6 Riepilogo dell’adozione della Sharing Economy in Italia
Fonte: Università degli studi di Pavia.
Una problematica per lo sviluppo della SE è il ritardo italiano, rispetto ad altri
paesi europei, nel processo di digitalizzazione. L’indice DESI13
nel 2016
posizione il nostro paese al 25esimo posto tra le 28 nazioni dell’Unione Europea
13
Il DESI è “l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società”, esso è uno strumento
online che valuta i progressi degli Stati membri dell'UE verso un'economia e una società
digitali.
30
1.7 Dati statistici internazionali
Nel resto del mondo il fenomeno della SE ha avuto uno sviluppo molto più
precoce rispetto che in Italia.
Il 51% delle piattaforme ha un numero di utenti inferiore a 5mila, ma l’11%
registra oltre 100mila utenze. Anche le piattaforme di crowdfunding registrano
un andamento simile: il 49% ha un numero di donatori inferiore a 500, e il 9%
supera i 50mila.
La ricerca di PWC14
pubblicata nel 2015 esamina quali sono i maggiori vantaggi
derivanti dall’adozione della SE.
86 percento dei consumatori dichiara che il beneficio più grande sia il
risparmio dei costi;
68 percento la realizzazione di comunità e relazioni;
43 percento il superamento degli oneri derivanti dalla proprietà.
Le fasce d’età più presenti nell’economia condivisa sono quelle tra i 25 e 34 e 35
ai 44. Tra questi i maggior utilizzatori sono quelli con un reddito annuo tra i
25000 e 49999 dollari.
14
The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series [online]. Disponibile su
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-
the-sharing-economy.pdf
31
Figura 7 Percentuali sugli utilizzatori della Sharing Economy
Fonte: PwC Analysis 2015
I dati presi in esame mostrano come il modello di Sharing Economy attiri un
complesso di individui abbastanza eterogeneo sia per età e classi sociali sia per
quanto riguarda il consumatore utilizzatore del servizio sia per il prestatore
stesso.
Spesso colui che eroga il servizio è anche utilizzatore della stessa piattaforma
questo perché l’economia di condivisione si focalizza sulla collaborazione e
reciprocità delle prestazioni.
Le diverse tipologie di SE analizzate nella ricerca sono state inserite in un grafico
che mostra le fasi del ciclo di vita delle diverse forme di economie condivise.
Nella prima fase troviamo quelle di nicchia, piattaforme che sono meno
conosciute o che preferiscono un pubblico minore, poi ci sono quelle di
“sfondamento” sono coloro che irrompono nel mercato in modo significativo e
sono destinate a crescere, arrivando alla terza fase, e a normalizzarsi. La quarta
fase è quella della maturità, vi sono presenti le piattaforme che sono ben entrate
nel mercato, che sono risultate più attrattive e utili e che vivono esclusivamente
di rendita. L’ultima fase è del declino o rinascita, le piattaforme possono
prendere queste due direzioni a causa di molteplici fattori, dal settore in
32
mutamento alla cattiva gestione, a una controtendenza da parte degli utilizzatori.
Il prestatore di servizi deve anticipare il cambiamento e agire preventivamente
per cambiare il suo prodotto o servizio onde evitare il declino.
Figura 8 The Sharing Economy life-cycle
Fonte: PwC Analysis 2015.
Figura 9 The rise of Sharing Economy
Fonte: Nielsen, Statista Mashable.
33
Nella ricerca di Nielsen si mettono a confronto le 5 aree continentali rispetto a
due dimensioni: la propensione a condividere i propri assets con altri e la
disponibilità a condividere quelli degli altri delle comunità. Le percentuali
mostrano un andamento constante tra le due situazioni, ciò che si può ben notare
è come i paesi emergenti siano più disposti a condividere rispetto ai paesi dell’
Europa e del Nord America.15
15
https://www.statista.com/chart/2323/the-rise-of-the-sharing-economy/
34
CAPITOLO 2 Il Crowdfunding
2.1 Definizione
L’enciclopedia Treccani definisce il crowdfunding come una “raccolta collettiva
e collaborativa di fondi, effettuata attraverso la rete, aperta a tutti coloro che
decidono di finanziare progetti innovativi e imprese appena costituite”
(Treccani16
).
Per comprendere appieno il significato della parola è doveroso e necessario
analizzare e studiare la sua etimologia. Il termine deriva dell’inglese e si
compone da due parole: “crowd” che significa “folla, massa” e funding “raccolta
di fondi, finanziamento” (Ibidem).
La traduzione letteraria di crowdfunding è quindi “finanziamento (che parte)
dalla folla”, intendendo dire che è il finanziamento da parte di alcuni soggetti
interessati a investire il proprio denaro per sostenere la realizzazione di un
progetto o obiettivo nella cui gestione non si è necessariamente coinvolti. Tra i
progetti chiavi vi sono: progetti creativi, start-up, progetti imprenditoriali,
campagne di beneficenza, aiuti umanitari e sostegno al patrimonio artistico.
Questa definizione è quella più generale del fenomeno, ma nella letteratura vi
sono moltissimi altri aspetti oltre quello della raccolta di capitali. Il Framework
for European Crowdfunding, nella sua definizione, focalizza la sua attenzione sul
fenomeno antropologico, sociale ed economico che si è venuto a creare perché
coinvolge un numero ampio di individui che creano una rete unendo le proprie
risorse finanziarie. Il crowdfunding si inserisce all’interno di un fenomeno più
ampio, ossia il crowdsourcing. È “la raccolta di contributi da parte di molti
individui per raggiungere un obiettivo”17
. Jeff Howe, in un suo articolo18
, utilizza
per la prima volta questo termine con la seguente accezione. Infatti questa parola
16
http://www.treccani.it/vocabolario/crowdfunding_%28Neologismi%29/
17Rosenberg T., Crowdsourcing a Better World, in “The New York Times”, 28 Marzo 2011
18Jeff Howe, The Rise of Crowdsourcing, Articolo rivista Wired 2006
35
è l’unione di: Crowd, Source che significa fonte/sorgente ed Outsourcing, esso è
un processo di esternalizzazione di un’attività al di fuori della propria
organizzazione per raggiungere standard qualitativi più alti, eliminare fasi
produttive particolarmente costose o per una mancanza di know-how interno.
Il crowdsourcing diventa quindi un modello di business nel quale un
organizzazione affida la progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un
progetto ad una pluralità di soggetti attraverso una open call, cioè una “chiamata
aperta”, un’offerta pubblica a cui gli utenti tramite il web possono prendere parte.
Vi sono numerosi esempi di crowdsourcing. Tra i più noti ricordiamo:
-Linux è un sistema operativo nel quale a ogni utente viene inviato un “codice
sorgente” che gli permette di apportare modifiche al sistema.
-eBbay è una piattaforma nella quale gli utenti iscritti possono vendere o
comprare prodotti usati e nuovi.
-Google è un noto motore di ricerca, che è alimentato dalla condivisione delle
informazioni.
Il crowdfunding è quindi un’iniziativa promossa alla comunità, che pur non
conoscendosi condividono una passione o scopo simile. Essa si effettua tramite la
rete e per questa ragione deve essere rappresentata da un elevato dettaglio
informativo riguardante le finalità e le modalità del progetto.
I social media quali Facebook, Twitter, Linkedin permettono di accelerare la
realizzazione dei progetti grazie alla rapida ed efficiente condivisione di
informazioni, ma il merito o l’insuccesso di un progetto deriva dalla “saggezza
della folla” nell’appoggiarlo o meno (Castrataro, 2013)19
.
Per la stesura di questo capitolo sono stati utilizzati i dati di Massolution20
, nota
società di consulenza, ricerca in soluzioni di crowdsourcing e crowdfunding per
le imprese private, pubbliche e sociali.
19
Castrataro D., Wright T., Bahr I., Frinolli C., Crowdfuture - The Future of Crowdfunding,
2013
20Massolution, CF - The Crowdfunding Industry Report. 2015
36
2.2 Motivazioni alla base della nascita del fenomeno
Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento di massa relativamente nuovo,
che si è sviluppato e diffuso nell’ultimo decennio.
La sua nascita avviene negli Stati Uniti d’America per poi diffondersi nei paesi
anglosassoni e in un secondo tempo in tutto il mondo, facendosi spazio
soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
La nascita del fenomeno è conseguente allo sviluppo dei primi siti web, dove
avvengono raccolte on-line soprattutto per il settore musicale. L’esempio più
significativo si è verificato nel 1997, quando il gruppo musicale Marillion
ottenne 60 mila dollari per finanziare il proprio tour negli Stati Uniti. Nel 2000
con l’avvento di web 2.0 internet è diventato più accessibile permettendo un
maggior sviluppo del crowdfunding.
Il modello come oggi è conosciuto ha iniziato a prendere piede nel 2008 a
seguito della crisi finanziaria, divenendo un attrattivo strumento finanziario in
tutti i sensi, in particolare per le organizzazioni con gravi condizioni economiche
o per finanziare progetti innovativi. Proprio in questi anni compaiono sul web le
piattaforme IndieGoGo e Kickstarter che proponevano una raccolta fondi per
imprenditori con idee creative che non avevano accesso al mercato finanziario
tradizionale.
Possiamo concludere individuando quelli che sono i diversi fattori che hanno
portato all’ascesa del crowdfunding21
.
Il principale motivo è sicuramente la crisi economica nel 2008, che ha coinvolto
tutto il mondo, spingendo le imprese a trovare differenti modi di finanziamento
più convenienti, cercando di ottenere una maggior fiducia rispetto ai sistemi
tradizionali.
Un elemento che si collega al primo, in particolare alla fiducia necessaria per un
sistema di finanziamento, è la trasparenza di questo strumento; infatti le
21
COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA, Start-up innovative e i nuovi strumenti
di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016
37
transazioni avvengono sul web e attraverso il meccanismo dei feedback è
possibile per ogni fruitore della piattaforma formulare un giudizio,
immediatamente visibile, che sarà certamente discriminante per la scelta o meno
di altri investitori. Le recensioni diventano così ancora più fondamentali rispetto
ad altri modelli di finanziamento. Anche per questo motivo, all’interno delle
piattaforme l’azienda che chiede il finanziamento deve descrivere in modo
chiaro, trasparente ed efficace gli obiettivi e i fini del proprio operato. La
piattaforma viene creata per fornire la massima trasparenza ed è possibile
visionare le somme versate e da vedere chi sono state versate. Questo consente ai
potenziali investitori di abbattere le asimmetrie informative che spesso sono
presenti nelle forme tradizionali di finanziamento. Il successo delle piattaforme è
proporzionalmente correlato alla trasparenza e a quanti più feedback positivi le
stesse ricevono. Un ulteriore fattore imprescindibile è lo sviluppo di internet e dei
social network, che hanno abbattuto le barriere geografiche e hanno permesso la
visualizzazione e condivisione di informazioni a una rete vastissima di individui,
cosa molto difficile in passato e comunque prima della diffusione e rivoluzione
del web, che questo contesto mostra ampiamente la propria potenza.
2.3 Tipologie di Crowdfunding
Il crowdfunding viene suddiviso in quattro categorie a seconda della natura dello
scambio e del tipo di ritorni che viene corrisposto ai finanziatori. La società
Massolution individua 4 modelli principali. Accanto a questi però è possibile
identificare altre forme, ibride, che presentano più di una caratteristica con i
modelli seguenti:
donation-based;
reward-based;
lending-based;
equity-based.
38
Figura 10 Caratteristiche sintetiche dei modelli
Fonte: Baeck P. & Collins L., Working the crowd: A short guide to crowdfunding and how it
can work for you, NESTA 2013
2.3.1 Donation-based
Il modello donation-based è considerato la prima forma di crowdfunding.Tramite
questo è possibile fare donazioni per supportare alcune cause o iniziative, senza
però aver alcun tipo di ritorno economico. Lo spirito che spinge i donatori è
spesso quello della beneficenza, è un’offerta libera che spesso aiuta le
popolazioni del terzo mondo o persone disabili. I fondi raccolti sono utili per
finanziare progetti musicali, cinematografici e d’arte.
Il progetto più noto è stata la prima campagna elettorale di Barack Obama, che
nel 2008 è stata finanziata con il crowdfunding di questo modello.
Il Massolution Report, nel 2014 stima che il donation-based abbia registrato una
crescita costante del 45% e abbia totalizzato circa 1,94 milioni di dollari transati.
Esempi delle piattaforme più importanti sono:
59
ricorre all’equity crowdfunding, si può pensare di presentare e far firmare ai propri investitori
questo tipo di documento legale.
3.2.3 La scelta del modello
Come esposto precedentemente (V. par. 1.2) ci sono diversi modelli di crowdfunding. Il
promotore, in base al progetto da realizzare, deve scegliere la modalità più idonea.
Tabella 7 Caratteristiche modelli
Tipo di contributo Tipo di ritorno Motivazione del finanziatore
Donation Crowdfunding
Donazione Benefici intangibili Motivazioni sociali e intrinseche
Reward Crowdfunding
Donazione / Pre-acquisto
Ricompense ma anche benefici intangibili
Combinazione tra motivazioni intrinseche e sociali e desiderio di ricompense
Lending Crowdfunding
Prestito Rimborso del prestito con interessi. In alcuni casi senza interessi
Combinazione di motivazioni intrinseche, sociali e finanziarie
Equity Crowdfunding
Investimento Ritorno dell'investimento nel tempo solo se l'azienda va bene. Qualche volta offerte anche ricompense. Benefici intangibili un altro fattore per molti investitori
Combinazione di motivazioni intrinseche, sociali e finanziarie
Fonte: NESTA57
57Baeck P. & Collins L. (2013), Working the crowd: A short guide to crowdfunding and how it can work for you,
n.d, n.d.
39
- GoFundMe: piattaforma dove si può fare semplicemente una donazione senza
un determinato scopo e vincolo di tempo, oppure si può scegliere dei progetti
specifici in cambio di un regalo simbolico;
- Rete del Dono: piattaforma italiana utile per donazioni online a favore di utilità
sociali. Per rendere un’idea della portata della piattaforma, si riporta che nel solo
2015 la raccolta è stata di 900 mila euro.
2.3.2 Reward-based
Il reward-based, che letteralmente significa “basato sulla ricompensa”, è un
sistema di raccolta di finanziamenti ottenuti sfruttando internet ove per ogni
finanziamento viene corrisposta una controprestazione o un riconoscimento come
un oggetto realizzato mediante i capitali raccolti, lo sconto per l’acquisto di un
prodotto oppure altri premi più complessi. Raramente il reward-based è di tipo
finanziario.
Il primo esempio di questa forma di crowdfunding si è osservato nel 1880,
attraverso un annuncio pubblicato su The World, Pulitzer. L’articolo promuoveva
una raccolta di denaro per la costruzione della statua della libertà che raggiunse
la cifra di 10.000 dollari, che venne impiegata per completare il basamento22
.
Questo modello spesso può essere confuso con il donation-based, in quanto
anche tale sistema può corrispondere una ricompensa simbolica, ma il reward
prevede la filosofia “all or nothing”, se il progetto non raggiunge l’obiettivo
prefissato allora il finanziamento ritorna al donatore.
Questo modello è particolarmente utilizzato da imprenditori di start-up, per
finanziare progetti creativi, organizzare tournée o mostre.
Tra le piattaforme più importanti di reward-based crowdfunding ricordiamo
Kickstarter.
Esse possono essere distinte in due sottogruppi: “All or Nothing” e “Take It All”.
22
AA.VV. (2013), Incentivi per favorire la quotazione delle pmi sui mercati internazionali e in
Italia. Opportunità e proposte, FrancoAngeli, Milano, pag. 20
40
Le prime, dal significato “tutto o niente”, prevedono che la somma debba essere
raggiunta in un lasso di tempo determinato prima che avvenga la transazione.
L’importo da raggiungere e la sua crescita sono visibilei a tutti, per garantire
trasparenza e incentivare la donazione. Nel caso in cui non si raggiunga la
somma richiesta, i contributi torneranno ai crowdfunder e potranno essere
investiti in altri progetti, che necessitano di una cifra limitata.
La seconda modalità consiste sempre nella raccolta, ma qui i contributi vengono
accreditati progressivamente anche se non si raggiunge l’obiettivo finale. Infatti i
progetti indipendentemente dal raggiungimento o meno possono essere attuati.
I progetti di tipo reward-based hanno fatto registrare nel 2014 un tasso di crescita
dell' 84% rispetto al 2013, con 1.33 miliardi di dollari di volumi transati.
2.3.3 Lending-based
Questo tipo di modello consiste nella raccolta di denaro che verrà erogato sotto
forma di prestito a fronte di un corrispettivo finanziario. È una forma alternativa
di credito bancario, con tassi d’interesse ovviamente inferiori rispetto ai
tradizionali finanziamenti. Come tutte le tipologie di crowdfunding, lo scambio
avviene tramite il web.
Vi sono tre sotto modelli:
- modello micro-lending;
- peer-to-peer (P2P) o prestito tra privati;
- peer-to-business (P2B) o prestito per aziende.
Il primo modello prevede la fornitura di servizi finanziari a clienti che non hanno
l’accesso ai servizi bancari perché con bassi redditi o poco solventi. Il denaro
raccolto viene completamente gestito da un intermediario locale. La piattaforma
più famosa è Kiva, che ha moltissimi partner (“Field Partner”) in 61 paesi, che
provvedono a erogare il credito ai richiedenti. Al termine della scadenza
contrattuale, il beneficiario dovrà restituire il prestito con il relativo tasso
d’interesse applicato e trattenuto dal Field Partner. Questi ultimi invieranno la
41
somma a Kiva che la riaccrediterà sul contro del finanziatore, senza però alcun
interesse.
Il secondo modello peer-to-peer lending (P2P) consiste nella creazione di una
community nelle quale non vi sono intermediari. «All’interno della comunità si
crea in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati solo e
soltanto dall’incontro diretto tra domanda e offerta» 23
Zopa, è stata la prima piattaforma P2P, che ha facilitato lo scambio.
Un terzo modello è il peer-to-business (P2B) è simile al P2P con la differenza
che i beneficiari sono piccole imprese in cerca di credito per finanziare le proprie
attività, perché godono di vantaggi di minor costo sugli interessi. Funding Circle
è la piattaforma più nota per il P2B.
Nel 2014 il lending-based presenta una crescita del 223% rispetto al 2013 e circa
11.08 miliardi di dollari transitati (pari al 68,4% della raccolta totale rispetto al
57% nel 2013).
2.3.4 Equity-based
Quest’ultimo modello è la forma di crowdfunding più recente e in continuo
sviluppo. È la raccolta di capitale di rischio per finanziare un’impresa tramite una
piattaforma, in questo modello gli investitori ricevono una quota di
partecipazione nel capitale dell’impresa, diventando soci. I crowdfunder
investono nelle imprese proponenti entrando a far parte del capitale sociale della
società nella quale hanno posto fiducia. Questo strumento è particolarmente utile
per le start-up o aziende dal profilo altamente innovativo che non vogliono
appoggiarsi a fondi di private equity o business angel.
L’equity-based crowdfunding fa nascere un legame tra investitori e imprenditori
che sono disposti a condividere i successi e gli insuccessi economici della propria
società. Negli altri modelli c’è la condivisione solo dei principi, nell’equity-based
23
http://www.smartika.it/Web/esplora-smartika_scopri-il-social-lending.html.
42
sono condivise altre informazioni quali l’obiettivi, la redditività non solo per
l’imprenditore, ma soprattutto per i finanziatori che decidono di aderire.
Le principali caratteristiche dell’equity-based crowdfunding sono:
stabilire termini e condizioni dell’operazione, definire la quota di capitale
da investire, il prezzo e le modalità per ricompensare gli investitori;
i costi da sostenere sono di solito rappresentati da una commissione di
successo, costi legali o amministrativi, oltre a eventuali altri oneri per
consulenza alla costituzione della società;
l’operazione consente di avere un gran numero di soci invece di pochi
grandi investitori;
l’impresa deve dimostrare agli investitori che è matura per l’investimento,
attraverso la presentazione di un business plan e di proiezioni finanziarie;
si devono preventivamente stabilire i diritti degli investitori nella società
costituenda e la porzione di controllo da mantenere.
Infine ci sono dei modelli ibridi, in quanto hanno diverse caratteristiche
appartenenti a più modelli, e a seconda dell’ammontare raccolto adottano un
modello piuttosto che un altro. Coi finanziamenti di importo minore utilizzano il
donation-based, con quelli più rilevanti utilizzano l’equity-based e infine per i
finanziatori che sottoscrivono più quote si preferisce il reward-based24
.
Di seguito un piccolo schema che sintetizza quale modello è più indicato a
seconda delle esigenze dell’investitore e beneficiario.
24
Commissione Europea (2015), Il crowdfunding. Cosa è, pag.17
43
Figura 11 “Quale soluzione fa per te?” Il miglior modello di Crowdfunding per ogni
esigenza.
Fonte: Commissione Europea (2015), Il crowdfunding. Cosa è, pag. 17
44
Figura 12 Tassi di crescita e volume d’affari per ciascuna tipologia.
Fonte: Massolution CF Crowdfunding Industry report 2015.
La figura mostra le percentuali annue della crescita delle diverse tipologie di
crowdfunding e il volume d’affari in dollari con riferimento al 2014. È
interessante osservare come i modelli hybrid siano quelli con la maggior crescita,
rispetto al donation-based che ha avuto una crescita esponenziale nei passati
periodi e ora si è assestato con uno sviluppo più contenuto, ma continuo.
2.4 Vantaggi e Svantaggi dell’adozione del Crowdfunding
2.4.1 Vantaggi
I benefici che derivano dall’adozione di questi modelli finanziari sono molteplici
e all’interno di questo capitolo abbiamo già sottinteso parte di essi. In un
convegno alla Commissione Europea, Christian Saublens25
esamina i principali
25
Direttore dell’EURADA (European Association of Development Agencies), convegno giugno
2013. La società europea è disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 del 8 ottobre 2001.
21
I progetti di tipo reward-based mostrano invece un tasso di crescita dell'84% con un volume
finanziato di 1,33 miliardi di dollari (di cui il 92% solo negli Stati Uniti, che ospita le
maggiori piattaforme reward-based come Kickstarter, Indiegogo e GoFundMe).
I progetti equity-based con una tasso di crescita annuale del 182% hanno raggiunto un volume
pari a 1,11 miliardi di dollari, quasi triplicato rispetto al 2013. Analizzando le singole regioni,
il Nord America è ancora il più performante con un incremento annuale dei volumi del 301%
e 787 milioni di dollari; l'Europa si conferma la seconda regione con una crescita annuale del
145% e 177 milioni transati. Nonostante l'equity crowdfunding sia una modalità di
finanziamento ancora poco diffusa, in considerazione anche del fattore regolamentazione che
pone ancora delle limitazioni al pieno sviluppo di questo modello di crowdfunding, risulta
essere comunque uno strumento in rapida crescita. E' stato stimato che il volume dell'equity
crowdfunding possa passare da 1,11 miliardi di dollari del 2014 a 2,56 miliardi nel 2015.
Infine è importante rilevare una crescita dei volumi di raccolta verso i modelli ibridi o
Royalty-Based.
Figura 3 Tassi di crescita per modello
Fonte: Massolution (2015), 2015CF Crowdfunding Industry Report
Un'ulteriore analisi sul fenomeno del crowdfunding può essere fatta osservando quali siano le
categorie maggiormente interessate al fenomeno.
45
vantaggi derivanti dall’applicazione di tale modello sia per le imprese, sia per gli
investitori.
Per le imprese:
Una forma di finanziamento aperta al mercato dove non sono presenti
asimmetrie informative e un pubblico più ampio;
Danno la possibilità alle imprese di finanziarsi perché non potrebbero
accedere ai tradizionali mercati di finanziamento a causa del loro alto
grado di rischio.
Minori costi di transazione rispetto ai modelli tradizionali in quanto c’è un
numero più elevato di investitori;
Le imprese hanno feedback sul prodotto o servizio e questi vengono
modificati tramite lo scambio di pareri dei soggetti creators.
Per gli investitori:
Essi si identificano con gli obiettivi dell’impresa e del suo team;
È utile per coloro che vogliono investire piccole somme, diversificando il
portafoglio investimenti sia per settori che per piattaforme;
Opportunità di essere un investitore “attivo” che può fornire commenti e
input durante la campagna.
2.4.2 Svantaggi
I rischi connessi all’equity-based crowdfunding sono anch’essi suddivisibili tra
gli investitori e l’impresa. Verranno analizzati i principali fattori che influiscono
sui soggetti (Mollick, 2013).
Per gli investitori:
Fattori di rischio per la tipologia d’impresa: le imprese richiedenti il
finanziamento sono start-up o PMI e quindi i relativi business plan sono il
risultato di stime e simulazioni in quanto non ci sono grandi dati storici e
46
non c’è certezza sulla riuscita del progetto.
Fattori di rischio relativi al settore di operatività e al tipo di attività svolta:
le imprese crowdfunder operano in settori innovativi ad alto contenuto
tecnologico, che portano con sé un elevato rischio rispetto ad aziende in
settori tradizionali. Le campagne di crowdfunding devono segnalare agli
investitori i possibili rischi, come i tempi più lunghi di quelli ipotizzati per
realizzare il progetto ed eventuali rischi imprenditoriali di mala gestione
causati dall’inesperienza dell’imprenditore.
Fattori di rischio relativi alle quote sottoscritte: le quote che vengono
sottoscritte non possono essere cedute in quanto non esiste ancora un
mercato e vengono considerati investimenti di tipo illiquido, ma non si
esclude che la società si possa quotare in un secondo tempo in un mercato
regolamentato.
Per le imprese:
Il rischio legato a una nuova tipologia di investimento: questa forma
d’investimento risulta essere nuova e ancora poco utilizzata nonostante i
casi di successo. L’impresa che decide di aderire alla campagna di
crowdfunding, nel definire il suo progetto, la promozione e il rapporto con
gli investitori, troverà delle difficoltà in quanto non vi sono molti esempi
precedenti da cui prendere spunto. Oltre a ciò le imprese, soprattutto nel
nostro paese, devono mostrarsi solide ed investire il massimo impegno per
abbattere la barriera culturale verso il nuovo fenomeno.
Il rischio reputazione: questo rischio può avvenire a seguito
dell’insuccesso di una campagna di equity-crowdfunding, quando
l’obiettivo di raccolta non viene raggiunto. Il timore che avvertono le
imprese è quello di non presentarsi più attrattive in un secondo tempo
pregiudicando le iniziative di investimento. La reputazione è però
fortemente legata alla proposta che viene pubblicata; essa deve essere
coerente tra quanto promesso e quanto reso al pubblico.
Il rischio economico legato costi della campagna: tutti gli insuccessi
47
aziendali sono intrinsecamente collegati a costi sostenuti e a mancati
ricavi. Nel caso di una mancata riuscita della campagna, l’azienda si trova
a fronteggiare costi relativi alle risorse umane investite che hanno
provveduto a creare il progetto con video illustrativi e slide, a cui si
sommano i costi di promozione e marketing.
Il rischio di un’elevata diluizione delle quote: il crowdfunding prevede
che, per raggiungere un alto ammontare di equity, venga emesso un
elevato numero di quote. Questo, se da un lato porta alla riuscita della
campagna, dall’altro può compromettere eventuali e successivi
finanziamenti con mezzi tradizionali, che prediligano aziende con un
numero inferiore di soci.
Il rischio di plagio: il business plan e il progetto vengono pubblicati in
modo dettagliato sulla piattaforma. È possibile che l’idea venga copiata e
attuata da un soggetto prima che la campagna si chiuda. Per proteggere
l’idea è necessario avere un brevetto e depositi legali.
Il rischio di frode e riciclaggio di denaro: la richiesta di quote deve essere
analizzata e l’ordine di investimento rimane in sospeso per un periodo
necessario a verificare il soggetto investitore e la provenienza del denaro,
che talvolta è derivante da profitti illeciti.
Il rischio della mancata sottoscrizione dell’investitore professionale: il
successo della campagna è legato sensibilmente alla presenza o meno di
investitori professionisti, quali banche e incubatori. La nostra legislazione
prevede che il 5% di sottoscrizione delle quote sia da parte di un
investitore professionale, in assenza del quale la campagna fallisce
nonostante sia stato raggiunto l’obiettivo della raccolta. È importante che
l’impresa stimoli e coinvolga questi soggetti ad aderire.
48
2.5 Gli attori del crowdfunding: focus sulle piattaforme
Tra le tipologie di crowdfunding, quella più complessa e che presenta una
struttura ben delineata è certamente l’equity-based.
In questo paragrafo tratteremo in particolare questo modello, individuando i
principali attori che costituiscono il crowdfunding. Come abbiamo già
menzionato in precedenza l’equity based presenta delle peculiarità che verranno
evidenziate e trattate nell’ultimo capitolo di questo lavoro di tesi, avvalendosi
della trattazione di uno specifico caso aziendale.
I cinque attori coinvolti sono:
- il proponente (uno o più imprenditori);
- la piattaforma;
- gli investitori o crowdfunders;
- il progetto;
- la regolamentazione.
2.5.1 Il proponente
Il proponente o creator è colui che ha un’idea di business e necessita di
raccogliere risorse finanziarie,. Per questo motivo, pubblica il proprio
progetto all’interno di una piattaforma on-line affinché possa raggiungere
il suo obiettivo. I creators possono essere singoli individui o
organizzazioni, a seconda del modello di crowdfunding utilizzato.
Nel modello donation-based il proponente è un’organizzazione no-profit,
mentre nell’equity crowdfunding è un team con specifiche competenze.
Le motivazioni che inducono il proponente alla raccolta di fondi sono
svariate (Gerber, 2011): il potenziale proponente spesso decide di
utilizzare questo strumento finanziario per replicare il successo ottenuto
da altri che hanno avuto vantaggi evidenti dall’adozione di questo sistema.
49
Allo scopo del finanziamento si affianca quello di utilizzare questo nuovo
strumento finanziario al fine di aumentare la consapevolezza del lavoro
che sta svolgendo l’imprenditore. Questo avviene grazie ai feedback che
riceve il progetto e diventa una sorta di approvazione dei potenziali
investitori sull’idea.
Le piattaforme di crowdfunding permettono di raccogliere contributi da
qualunque crowdfunder che possa aderire o meno al progetto, anche con
piccole somme, e ciò gratifica molto il piccolo investitore.
Un’altra motivazione importante è quella di entrare a contatto con un
vasto numero di individui, oltre al ruolo di finanziatori, che a partire da
un dato momento possono portare ad interazioni di lungo termine.
2.5.2 La piattaforma
La piattaforma è il luogo virtuale che permette di mettere in contatto i
creators con gli investitori, inoltre rappresenta lo strumento che permette
la transazione, esse diventano intermediari finanziari e relazionali.
Solitamente i proponenti decidono di utilizzare piattaforme specializzate
perché favoriscono un flusso maggiore di creators e crowdfunders rispetto
ad altri canali. All’interno della piattaforma sono pubblicati i progetti, le
modalità di remunerazione, che variano notevolmente tra le diverse
piattaforme web. Vengono specificati i costi che sostengono i partecipanti
e le “success fees” ovvero tasse se si realizzano livelli di raccolta positivi.
Le caratteristiche principali sono:
- abbattimento delle barriere comunicative e visive a livello geografico;
- partecipazione dei sostenitori al progetto investendo piccole somme di
denaro e riducendo il rischio;
- le piattaforme forniscono informazioni e consentono una comunicazione
tra i soggetti senza che vi siano intermediari.
50
Le piattaforme però presentano una serie di fattori diversi a seconda del
modello di crowdfunding.
I criteri per scegliere una piattaforma che possa soddisfare meglio le
esigenze di entrambi i soggetti possono essere così riassunti (Daniele,
2015):
1) settore della piattaforma: le piattaforme possono essere generali o
settoriali (Scattarella, 2015); le prime sono di vario genere con
tematiche differenti, le seconde invece raggruppano campagne affini,
puntando a un target ben determinato di individui.
2) vocazione territoriale: vi sono piattaforme nazionali che creano
campagne indipendentemente dal luogo dove avverranno gli effetti di
queste, altre sono quelle locali che saranno destinate a una specifica
area. Spesso chi decide di partecipare a queste ultime lo fa perché può
constatare personalmente gli effetti che produrrà il proprio sostegno;
3) commissioni richieste dal portale: la scelta della piattaforma sarà anche
influenzata dalle commissioni richieste dalla stessa; queste possono
variare da un minimo del 2% al 25%. Talvolta le commissioni sono
richieste esclusivamente se viene raggiunto il budget. A queste si
sommano le commissioni delle transazioni bancarie che diventano a
volte forme di guadagno per le piattaforme. Nella figura sottostante
pubblicata da priceonomics26
vediamo una tabella con le piattaforme
internazionali e le commissioni che richiedono.
26
https://priceonomics.com
51
Figura 13 How Much Do Crowdfunding Platforms Charge?
Fonte: http://priceonomics.com, 10 marzo 2014
4) Timing della campagna: tempo che le piattaforme richiedono al
crowdfunder di definire. Solitamente il timing è di circa un paio di mesi. È
da sottolineare come le tempistiche possano incidere sulla scelta del
sostenitore.
5) Servizi offerti: oltre allo spazio per caricare il progetto, alcune
piattaforme propongono servizi accessori a pagamento come la
promozione della campagna, il marketing, la comunicazione e la
consulenza nella redazione del progetto e fino alla sua pubblicazione.
6) Layout piattaforma: per quanto sia un aspetto secondario, alcune
piattaforme cercano di essere più attraenti e accattivanti rispetto alle altre
mirando a un’estetica ricercata, altre invece preferiscono proporre
esclusivamente i contenuti in maniera chiara e semplice, eliminando ogni
forma di estetica.
2.5.3 I Crowdfunder
I Crowdfunder, ovvero gli investitori, sono coloro che contribuiscono
finanziariamente al progetto. Anche qui le motivazioni sono molteplici e
tra le più importanti riportiamo (Lin, 2014):
63
sarà fallito. Qualora il progetto venga caricato su una piattaforma che prevede il sistema keep
it all, non è necessario che alla scadenza della campagna il budget obiettivo sia stato
interamente raggiunto, il proponente potrà disporre dell’importo raccolto indipendentemente
dal raggiungimento del traguardo.
4) Commissioni:
La maggior parte delle piattaforma trattiene una percentuale sul budget raccolto dalla
campagna, si tratta di commissioni percentuali che variano da un minimo del 2% ad un
massimo del 25% anche se solitamente la media oscilla intorno al 5%. Ci sono piattaforme
che applicano commissioni solo se l’obiettivo viene raggiunto; in altre le commissioni variano
a seconda se la piattaforma adotta il modello all or nothing o take it all, solitamente sono più
alte in quelle take it all, infine alcune piattaforme prevedono commissioni anche in caso di
insuccesso della campagna. Alle commissioni delle piattaforme vanno aggiunte anche quelle
per le transazioni bancarie, che in alcuni casi possono rappresentare un margine di guadagno
per le piattaforme stesse. Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe applicate nel 2014
da alcuni dei siti di crowdfunding più importanti61
.
Tabella 8 Numero, dimensione startup e società di capitale
Piattaforma Commissione in caso di successo
Commissione carte di credito
Totale commissione
Kickstarter 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30
Indiegogo 4% 2.9% + $0.30 6.9% + $0.30
Crowdtilt 2.50% 2.50% 5.00%
Crowdtilt Open 0% 2.9% + $0.30 5.00%
GoFundMe 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30
Crowdrise 5% 2.9% + $0.30 7.9% + $0.30
Fundly 4.90% 3.00% 7.90%
Fonte: https://priceonomics.com
Un’ulteriore voce di cui tenere conto è rappresentata dalle commissioni che le piattaforme
possono chiedere per pubblicare il progetto.
5) Timing della campagna:
61N.d., How Much Do Crowdfunding Platforms Charge?, in http://priceonomics.com, 10 marzo 2014
52
- la possibilità di ottenere ricompense con prodotti, servizi o
remunerazioni monetarie.
- Supportare i creators nei loro progetti. Questo aspetto fa emergere
l’aspetto filantropico soprattutto nei modelli di donation e reward-
based, nel quale gli individui sono propensi a sostenere obiettivi
altrui se la causa si avvicina ai loro ideali e alla loro personalità.
Punto fondamentale è il rapporto che si crea tra i soggetti: ci deve
essere fiducia, trasparenza e solo così si potrà generare una
maggiore affiliazione e condivisione della campagna.
- Spesso gli investitori vogliono sentirsi parte di una comunità nella
quale ognuno può dare spazio alle proprie idee ed essere parte
integrante di un progetto, ricoprendo un ruolo fondamentale per la
riuscita della campagna.
Il rapporto proponente-finanziatore può andare oltre il semplice
contributo che il secondo eroga al creator. È possibile che si venga
a instaurare un rapporto più duraturo, che si rifletterà nell’appoggio
di altre campagne da parte dei due soggetti.
2.5.4 Il progetto
Il progetto è l’idea imprenditoriale che viene pubblicata sulla piattaforma.
Esso deve contenere tutte le informazioni utili al pubblico per decidere se
attuare o meno il proprio finanziamento. Le caratteristiche sono diverse:
principalmente deve essere attrattivo, ben organizzato, ma
necessariamente veritiero e trasparente. Vi devono essere esplicitati i
termini e le condizioni per entrambe le parti. Questi elementi sono
importanti e obbligatori soprattutto per l’equity in quanto, a differenza
degli altri modelli, è presente il rischio.
I proponenti redigono un business plan, nel quale vi sarà una descrizione
dell’impresa, il piano di marketing, le proiezioni economico-finanziarie, la
struttura organizzativa, la descrizione del management e altre
53
informazioni inerenti l’offerta.
Il centro di ricerca del politecnico di Milano suddivide i progetti in 4
classi attraverso l’utilizzo di 2 variabili: la ricompensa offerta al
finanziatore, che può essere monetaria o no, e l’obiettivo primario del
promotore, che sarà personale o sociale. I progetti del modello equity-
based sono di tipo “business” in quanto viene raccolto capitale di rischio e
c’è un ritorno economico per i finanziatori.
Figura 14 Classificazione modelli su due variabili
Fonte: Gruppo di ricerca Politecnico di Milano. V rapporto RITA, 2013
2.5.5 La regolamentazione
Essa è presente solo nel modello equity-based per le ragioni sopra
descritte; ogni paese sta definendo le regole per lo sviluppo dell’equity
crowdfunding, infatti non esiste una norma a livello internazionale né
europeo. L’Italia è stato il primo paese a dotarsi di un sistema che
regolamentasse il fenomeno, in quanto vi sono stati casi di ambiguità
normativa che hanno portato a sconvolgimenti all’interno dell’ambiente
nel quale avveniva questa forma di sharing economy. Per tal motivo
tratteremo questo argomento in modo quanto più dettagliato ed esaustivo
possibile nel prossimo capitolo, proponendo un’analisi che abbia
riferimenti a diversi paesi dell’Europa e ad altri di notevole influenza
mondiale.
54
55
CAPITOLO 3 Disciplina normativa dell’Equity
Crowdfunding e i numeri sul fenomeno
3.1 La normativa D.L. 179/2012
L’importanza del crowdfunding e le possibilità che offre sono state ampiamente
descritte ed analizzate nel precedente capitolo. In questo vogliamo dare un
inquadramento normativo del fenomeno. Perché è necessario regolamentarlo non
è di difficile interpretazione, soprattutto quando si parla di equity crowdfunding,
in esso infatti è presente il rischio che si assume l’investitore nel sostenere una
campagna. Le autorità dei diversi paesi negli ultimi anni stanno cercando di
definire e regolamentare questo tipo di mezzo finanziario, facilitando da una
parte l’ingresso nel mercato per le piccole e medie imprese, dall’altro tutelando i
sostenitori. I parametri che definiscono se un investitore sia tutelato o meno sono
dati da due condizioni: la trasparenza informativa e l’approccio del “merit-
review”. La prima obbliga gli attori che lavorano nel mercato a divulgare tutte le
informazioni, affinché l’investitore possa essere a conoscenza ed aver un quadro
generale del proprio investimento. La seconda condizione è la tutela degli
investitori con un controllo più ferreo da parte del legislatore, che valuterà la
qualità dello strumento finanziario. (Marianne, 1993). Date queste premesse, le
autorità hanno provato a regolamentare il settore; in Italia la prima legge è stata
emanata nel 2012 seguita dal regolamento della Consob.
Un altro motivo che ha spinto all’emanazione di un regolamento è stata la crisi
nel 2008 che ha arrestato l’attività economica ed industriale nel nostro paese.
Il crowdfunding è stata una delle chiavi di svolta per rilanciare la crescita
dell’economia, favorendo un’alternativa ai mezzi tradizionali. Il governo Monti
ha creato una task force per approfondire il nuovo fenomeno e far sì che si
creasse un ambiente favorevole alla crescita delle start up. (Mirra, 2014)
56
L’Italia è stato il primo Paese a capire l’importanza del fenomeno e a dotarsi di
una normativa che è stata d’esempio per gli altri paesi, vantando il primato di
“first mover” con gli USA e le altre nazioni. La legislazione sull’equity
crowdfunding si può trovare nel “Decreto Crescita 2.0” detto anche “Decreto
Sviluppo bis” approvato e successivamente convertito in legge il 17 dicembre
2012.
Il decreto ha disciplinato in materia di start up innovativa, introducendo nel Testo
Unico della Finanze (TUF) modifiche all’ art.50 quinquies “gestione di portali
per la raccolta di capitale per le start up innovative” e art.100 ter “offerte
attraverso portali per la raccolta di capitali”. Inoltre ha delegato la Consob a
disciplinare il fenomeno, tutelando gli investitori non professionali e di vigilare
sull’operato delle piattaforme. Il 26 giugno 2013 viene emanato il “Regolamento
sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali
on-line”
3.1.1 La Legge 211/2012
Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del
D.L. 179/201227
. Il decreto 2.0 è composto da 10 sezioni e 39 articoli. La sezione
riguardante il crowdfunding è la nona "Misure per la nascita e lo sviluppo di
imprese Start-up innovative" con lo scopo di “contribuire allo sviluppo di nuova
cultura imprenditoriale e alla creazione di un ecosistema maggiormente
favorevole all’innovazione”, ma anche “promuovere maggiore mobilità sociale”
e “attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero”. Gli articoli di riferimento sono
dal 25 al 32. Saranno analizzati nello specifico gli articoli 25 e 30.
27
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012,
n.245.
57
Art.25
L’articolo si propone di chiarire e definire le caratteristiche che deve possedere
una start up innovativa costituita in forma di società di capitali:
a) le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
b) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone
fisiche;
c) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi28
;
d) la società deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in uno degli Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia29
.
e) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del
valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni
di euro;
f) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
g) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
h) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda.
l) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti per essere considerata
innovativa:
almeno il 15%30
delle spese sono di Ricerca & Sviluppo, escluse le spese
per l'acquisto e la locazione di beni immobili;
28
Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; in precedenza era previsto che «la società
doveva essere costituita e operare da non più di 48 mesi».
29Requisito modificato dal Decreto Legge n.3/2015; la presente lettera ha sostituito la dicitura
«la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
58
almeno un terzo della forza lavoro è composto da personale in possesso di
un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso un'università italiana o straniera oppure da personale che ha svolto
attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è
composto da persone in possesso di laurea magistrale;
è proprietaria o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di
un programma per elaboratore originario registrato. (AA.VV, 2012)
Oltre a definire la start up innovativa l’art.25 del Decreto fornisce anche le
definizioni di start-up a vocazione sociale e di incubatore certificato,
rispettivamente ai commi 4 e 5:
- la “start-up a vocazione sociale” opera in alcuni settori specifici che la legge
italiana considera di particolare valore sociale, quale l’assistenza sociale,
l’assistenza sanitaria l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema.
- l’“incubatore certificato” è una società di capitali che aiuta le start up nella
crescita e sviluppo essendo in possesso di requisiti specifici riguardanti i locali, il
management e le attrezzature. La legge punta a individuare e valorizzare le
strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione.
A livello generale, gli incubatori certificati possono essere considerati come una
categoria privilegiata di supporter del crowdfunding, essendo i migliori deputati
a sostenere la capitalizzazione delle start-up tramite internet. Più nel dettaglio, gli
incubatori certificati non sono altro che imprese che offrono, anche in modo non
esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative e
che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013. (Dagnino, 2014)
“Esistono incubatori e acceleratori specializzati che puntano a diventare poli di
eccellenza settoriali o rispetto ad alcune categorie di prodotti specifici, così
come incubatori non specializzati che puntano sul concetto di crossfertilization,
così come mere strutture che offrono servizi tecnici o logistici”. (Lerro, 2013)
30
Requisito modificato dal Decreto Legge n.76/2013; in precedenza era prevista una percentuale
pari o superiore al 20%.
59
L’articolo 25 al comma 13 specifica la prassi per le start up innovative e gli
incubatori certificati per l’iscrizione obbligatoria alla sezione speciale del
Registro delle Imprese, per poter beneficiare della disciplina appena descritta;
L’iter consiste nel dichiarare alcune informazioni che elenchino le strutture
disponibili, le esperienze del personale e le collaborazioni coi centri di ricerca.
Art.30
In particolare l’art. 30 entra nello specifico della “Raccolta di capitali di rischio
tramite portali on-line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative”.
Il primo comma del suddetto articolo prevede l’inserimento dei commi 5-novies
e 5-decies all’art 1 del Testo Unico della Finanza con lo scopo di dare una
definizione dei portali di raccolta di capitali. “una piattaforma online che abbia
come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale”.
Il secondo comma dispone l’introduzione della “Gestione di portali per la
raccolta di capitali per le start-up innovative” esso viene inserito all’interno
dell’art.50-quinques, nel quale definisce il gestore “colui che esercita
professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start up innovative” e stabilisce che l’attività di gestione di portali per la
raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di
investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che
questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la
compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente
a banche o imprese di investimento”. Con questo articolo il legislatore ha voluto
specificare i poteri attribuiti alla Consob in materia di vigilanza.
Il comma terzo prevede l’introduzione nel TUF dell’art. 100-ter, “Offerte
attraverso portali per la raccolta di capitali nel TUF”, infatti “la raccolta di
capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti
finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale
60
inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1,
lettera c”. L’oggetto dell’offerta sarà un prodotto finanziario con ammontare
inferiore a 5 milioni di Euro, ovvero quanto decretato dalla Consob nel art. 34. Se
la raccolta sarà indirizza al capitale di una start up innovativa tramite un portale
on line, allora sarà sottoposta alla disciplina della Consob in materia di raccolta
di capitali da parte di start up.
L’articolo 30 conclude elencando le sanzioni amministrative pecuniari per quanto
riguarda i gestori dei portali, inclusi nella categoria di intermediari finanziari e ai
commi 6-7-8, illustrando le agevolazioni per le start up e con la possibilità di
richiedere il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese31
.
Affermare che questa sia la legge per regolamentare il crowdfunding non è del
tutto corretto, in quanto essa vuole agire ad ampio raggio, analizzando anche il
fenomeno, favorendo le PMI e le start up innovative in relazione al modello
equity based.
3.2 Il regolamento Consob
A seguito della delega legislativa articoli 50-quinques e 100-ter della Legge
n.221 che la Consob assume il potere di regolamentare la gestione dei portali e le
modalità di offerta al pubblico tramite essi.
Il 26 giugno 2013 la Consob emana il "Regolamento sulla raccolta di capitali di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line.
Tutti i portatori di interesse possono pubblicamente accedere e consultare la
procedura, dando il proprio contribuito e i propri suggerimenti.
Il regolamento è composto da tre sezioni:
La parte I - Disposizioni Generali - art. 1, 2 e 3. La sezione inizia definendo il
31
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/19996 art. 2,
comma 100, lettera a e operativo dal 2000. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle
imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della
presentazione di garanzie reali.
61
portale come una “piattaforma online che ha come finalità esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti”,
successivamente il gestore come colui che “che esercita professionalmente il
servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per gli
offerenti ed è iscritto nell’apposito registro tenuto dalla Consob”.
La parte II - Registro e disciplina dei gestori di portali - art. dal 4 al 23. Questa
parte a sua volta si suddivide in 4 titoli che riguardano l’istituzione del registro
dei portali, i processi e i requisiti d’accesso, le regole di condotta che i gestori
devono rispettare e, infine, i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
La parte III - Disciplina delle offerte tramite portali- art. 24 e 25 e
dall’Allegato 1, Istruzioni per la presentazione della domanda per l’iscrizione
nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell’annotazione della
sezione speciale, dell’Allegato 2, Relazione sull’attività d’impresa e sulla
struttura organizzativa, e dall’Allegato 3, Informazioni sulla singola offerta.
Il Registro autorizzato dalla legge 221 è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e
una speciale.
Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla
Consob, i quali vengono esaminati e per potersi iscrivere devono essere in
possesso dei seguenti requisiti richiesti TUF e dal Regolamento Consob:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
organizzazione nel territorio italiano;
c) oggetto sociale di gestore di portali;
d) presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura
organizzativa32
;
e) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilità stabiliti dalla Consob;
32
Da redigere su indicazioni della Consob.
62
f) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.
Nell’altra sezione, quella speciale, troviamo i cosiddetti "gestori di diritto". Sono
le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi
servizi di investimento, che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della
gestione di portali di equity crowdfunding, ma che non rientrano nella precedente
categoria. Anch’essi sono sorvegliati dall’organo della Consob.
I gestori dei portali per rimanere tali devono rispettare alcune regole introdotte
dal regolamento della Consob:
devono tenere un comportamento di trasparenza, diligenza e correttezza
del buon padre di famiglia, cercando di eliminare i conflitti tra i portatori
di interesse;
devono rendere le informazioni dell’offerta più chiare possibili e corrette
per assicurare trasparenza agli investitori;
sono tenuti ad aggiornare le informazioni sulla piattaforma dando accesso
ai dati per almeno dodici mesi dalla chiusura della raccolta e devono
essere disponibili nei confronti di chi richiede delle informazioni per un
periodo massimo di cinque anni;
non devono formulare raccomandazioni sugli strumenti finanziari;
sono obbligati a specificare i criteri per la selezione delle offerte e le
informazioni dell’attività del soggetto emittente e della struttura societaria;
gli ordini sono gestiti da enti creditizi come banche o imprese di
investimento secondo le disposizioni del TUF e delle discipline MiFID33
,
tranne per ordini inferiori a 500 o 1.000 euro per le persone fisiche,
mentre 500 o 10.000 euro per le persone giuridiche;
33
La direttiva MiFID “Markets in Financial Instruments Directive” è la direttiva comunitaria, in
vigore dal 01 novembre 2007, che introduce regole uniformi per le prestazione dei servizi di
investimento all'interno dell'Unione Europea.
63
devono tutelare gli investitori e i rischi connessi alle operazioni,
predisponendo procedure e controlli per la gestione dei rischi operativi.
A pena di sanzione è il non rispetto dei suddetti obblighi da parte dei gestori dei
portali. Infatti il regolamento n. 18592 del 2013 specifica quale sono le sanzioni
previste: oltre le sanzioni pecuniari previste dal TUF, la Consob può sospendere
le attività per 90 giorni e nel caso in cui le violazioni fossero confermate dopo un
accertamento si può prolungare fino a 4 mesi o radiare il gestore dal registro.
Le cause di radiazione più comuni sono:
- la raccolta di capitale avviene per conto di società che non sono start up
innovative;
- non veridicità delle comunicazioni o trasmissioni documenti;
- mancata comunicazione alle banche o imprese di investimento del recesso degli
ordini;
- modulistica contraffatta.
Nell’ultima sezione la Consob regolamenta le modalità di offerta attraverso i
portali online. Il gestore per fare ammettere l’offerta nel portale è tenuto a:
- controllare che il crowdfunder abbia nel proprio statuto o atto costitutivo il
diritto di recesso o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni;
- garantire che la quota pari al 5% degli strumenti finanziari offerti spetti ad
investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori di start up;
- garantire che il diritto di revoca dell’offerta per l’investitore avvenga nel caso in
cui ci siano stati cambiamenti radicali nelle condizioni d’offerta.
64
3.2.1 La nuova regolamentazione Consob
Con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, si approvano le modifiche al
regolamento della Consob in materia di equity crowdfunding.
Essa propone di estendere la nozione di "investitori professionali" non solo a
quelli di diritto quali, banche, fondi e società con fatturato di 200 milioni, ma
anche a quelli su richiesta; questo per venire meglio incontro alle richieste del
mercato. Colui che abbia i requisiti fissati da MiFID potrà rientrare nella
categoria “investitori professionali su richiesta”.
Le modifiche apportate al regolamento prevedono di risolvere il problema del
completamento dell’investimento. Prima era necessario rivolgersi a una banca
per poter portare a termine l’investimento, ora invece è possibile farlo online
direttamente dalla piattaforma, attraverso strumenti di pagamento che devono
essere garantiti e verificati dai gestori dei portali.
“La Legge di Bilancio 2017 estende la possibilità di accesso al meccanismo
dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai parametri
dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli organismi di
investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono
prevalentemente in PMI” (Di Mattia Tencalla,2017) 34
.
3.3 Le criticità della normativa
L’avvocato Alessandro Maria Lerro afferma che «l’Italia è il primo Paese del
mondo a dotarsi di una normativa organica e completa sull’equity crowdfunding,
peraltro aperta ad operazioni su società provenienti dall’intera Unione Europea,
senza preclusioni circa la nazionalità degli azionisti. Proprio per questa ragione
c'è grande attenzione da parte di molti operatori stranieri che guardano all'Italia
come possibile mercato dal quale partire per la sollecitazione via web del capitale
34
http://www.rivistadirittotributario.it/ Di Mattia Tencalla 3 febbraio 2017
65
di rischio»
La legge, nonostante sia stata la prima nel mondo, ha presentato problematiche e
criticità, che sono nate successivamente in quanto il fenomeno è del tutto nuovo e
in continuo sviluppo. Pertanto, questa prima normativa si può considerare solo in
fase embrionale (Piattelli, 2013).
La critica principale che viene ampiamente discussa è l’eccessiva
regolamentazione che può contrastare il vero scopo del crowdfunding, ovvero
quello di dare la possibilità alle start up di raccogliere capitale. Infatti la norma
afferma che il 5% delle quote offerte deve provenire da investitori professionali e
si ritiene fallita la campagna se non è presente questa categoria di investitori.
Infatti, la letteratura afferma che, la partecipazione del 5% di investitori
professionali non è sufficiente a ridurre il rischio legato al finanziamento di
equity crowdfunding. (AA.VV., 2013)
Un altro aspetto che ha destato molte critiche, che con l’ultima revisione
legislativa è stata modificata, era la restrizione di platea alla possibilità
dell’utilizzo dell’equity crowdfunding. Solo le start up innovative potevano
beneficiare dello strumento finanziario; oggi la possibilità è stata estesa anche
alle PMI innovative in quanto le start up rappresentavano lo 0,03% delle PMI
italiane. La letteratura, nonostante questa modifica, muove ancora delle critiche
inerenti l’oggetto sociale dell’impresa. La revisione suggerita sarebbe quella di
dare la possibilità a tutte le PMI e start up di poter accedere al finanziamento a
prescindere dal fatto che siano più o meno innovative e quindi anche appartenenti
a settori tradizionali.
Per concludere vi è una incongruenza riguardante le sanzioni previste dall’art. 23
del Regolamento Consob; le sanzioni, che prevedono la sospensione o radiazione
dal registro, si riferiscono ai gestori della piattaforma, ma non ci sono
provvedimenti sanzionatori per gli emittenti di offerte che trasmettono
informazioni non veritiere o trasparenti. (Laudonio, 2014)
Possiamo terminare affermando che la norma è del tutto nuova e in fase iniziale,
presenta delle lacune, a cui però non si può addossare la colpa della crescita
contenuta del crowdfunding, ma piuttosto a fattori culturali e geografici che
66
incidono sullo sviluppo del fenomeno.
3.4 La normativa nel mondo
3.4.1 Gli Stati Uniti
Nonostante gli Stati Uniti siano stati il primo paese ad aver creato il
crowdfunding, non hanno avuto il primato nell’emanare una legge che
regolamentasse il fenomeno. Il 2012 si può considerare l’anno di svolta per
l’equity crowdfunding, infatti il legislatore americano ha ritenuto fondamentale
realizzare un primo atto denominato “Jumpstart Our Startups Act” che ponesse le
basi per un disegno di legge, che fu approvato solamente il 30 ottobre 2015,
integrandosi col JOB Act al Titolo III.
Il JOB Act si compone di sette titoli che si propongono di regolare il fenomeno
del finanziamento:
- Title I: Reopening American Capital Markets to Emerging Growth Companies;
- Title II: Access to Capital for Job Creators;
- Title III: Crowdfunding;
- Title IV: Small Company Capital Formation;
- Title V: Private Company Flexibility and Growth;
- Title VI: Capital Expansion;
- Title VII: Outreach on Changes to the Law.
La legge obbliga la Securities and Exchange Commission (SEC)35
ad occuparsi
della stesura del regolamento come in Italia il Decreto Crescita 2.0 ha delegato la
Consob.
Entrando nel dettaglio del terzo titolo, considerato il cuore del Job Act, possiamo
analizzare brevemente quelli che sono i contenuti principali:
-l’equity crowdfunding prevede la partecipazione degli investitori non accreditati;
35
La Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi) è l'ente
federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori analogo all'italiana Consob.
67
-le start up e le piccole imprese possono raccogliere un massimo di 1 milione di
dollari;
-gli investitori che hanno un utile minore di 100.000 $ annui possono investire
fino a 2.000$ o il 5% del reddito annuo;
-le offerte devono essere gestite tramite broker-dealer o portali online certificati;
-le informazioni devono essere chiare e veritiere per il principio della
trasparenza.
La normativa americana si distingue da quella italiana per due temi importanti: la
prima è che, il Job Act non prevede come requisito obbligatorio la presenza di
quote di investitori professionali, che come abbiamo già spiegato possono portare
alla buona riuscita della campagna. L’altra sostanziale differenza è che la
normativa USA non elenca alcun requisito per l’emittente, ma disciplina la SEC
di registrare solo gli intermediari finanziari, le società quotate su mercati
regolamentati e gli emittenti che abbiano in precedenza effettuato offerte al
pubblico sottoposte a prospetto della SEC (Alvisi, 2014).
3.4.2 L’Unione Europea
In Europa l’unico paese che ad oggi ha proceduto alla regolamentazione del
fenomeno è stata l’Italia, come si è potuto leggere dei paragrafi precedenti.
Come potremo constatare successivamente in base ai dati statistici, anche gli altri
paesi hanno avuto l’avvento del crowdfunding, ma non si sono mai avvicinati a
regolamentarlo definendo i confini e i limiti specifici al suo sviluppo.
La regolamentazione dei mercati finanziari è un ambito al quanto complesso e
presenta problematiche non indifferenti, ed essa si amplifica se si vuol creare una
regolamentazione con un’autorità sovranazionale come l’Unione Europea. Il
crowdfunding non viene citato e regolamentato, né nella Direttiva Prospetto o
nelle regole MiFiD né quelle relative alla trasparenza. Il presidente dell’European
Crowdfunding Network (ECN) Oliver Gajda ha affermato e pubblicato nel 2013:
“As long as national financial services regulation is not understood to be directly
linked to the European market, but seen as national concern, there will be no
68
single market and none of its potential benefits.”
Ciò sta a significare che i paesi europei mostrano una legislazione frammentata
che va a ledere lo sviluppo armonico del fenomeno. Esso viene supportato a
livello nazionale, ma non comunitario, portando a mancate occasioni da parte di
imprenditori con buone idee, aziende con progetti innovatiti che potrebbero
rimanere esclusi dalle possibilità offerte dal crowdfunding a causa di un’assenza
legislativa unitaria.
Le autorità di vigilanza dei vari paesi membri sono sempre stati riluttanti a
trovare un punto di incontro, per una posizione comune sulla gestione normativa
del fenomeno. La commissione Europea ha iniziato il percorso di
regolamentazione tramite gruppi di lavoro specifici anche se sono ancora lontani
i risultati per una normazione comunitaria.
Nel documento “Long-term financing of the European Community” (Vitali,
2014) del 2013, la Commissione ha cercato di individuare differenti modalità di
promozione del crowdfunding e stilando le critiche possibile per un’ipotetica
regolamentazione:
i rischi di frode a danno degli investitori al momento dell’investimento;
la mancanza di un mercato secondario per i titoli offerti mediante
operazioni di equity crowdfunding;
la potenziale diluizione dell’investimento;
i problemi connessi all’attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale,
che diventano accessibili ad una vasta platea di investitori;
aspetti connessi alle norme antiriciclaggio.
Oltre a questo documento c’è né un altro36
che chiarisce le caratteristiche della
regolamentazione al fine di avere un processo di raccolta del capitale che sia
snello e che comporti costi contenuti riguardo all’aspetto informativo e
promozionale. Essa non dovrebbe porre limiti né in riferimento alle imprese né
36
On the possibility of Crowdfunding in Europe, Commissario Europeo Michel Barnier, 2014
69
agli investitori, non imponendo quindi soglie di importo minimo investito o di
importo massimo oggetto di raccolta.
3.5 I numeri del fenomeno
In questo capitolo saranno analizzati alcuni dati statistici in merito al volume di
raccolta e i tassi di crescita. Per la stesura del paragrafo non stati utilizzati report
dell’università più importanti al mondo. Inizierò con una panoramica mondiale
per poi entrare nel dettaglio europeo, che ci farà arrivare a parlare della realtà
italiana.
3.5.1 Nel mondo
I dati statistici che saranno illustrati sono stati reperiti dal Massolution Report, è
un documento che ha lo scopo di fornire dati in merito al crowdfunding a livello
globale e sarà utile per verificare l’andamento delle piattaforme.
I risultati mostrano come nel 2015 le piattaforme attive sono state 1250 di cui,
600 in Europa e 375 solo in Nord America, inoltre le piattaforme nel 2014 hanno
raccolto 16,2 miliardi di dollari con un incremento del 167% rispetto all’anno
precedente, arrivando nel 2015 a quasi 35 miliardi di dollari.
Figura 15 Andamento di crescita delle piattaforme nel mondo.
70
Fonte: Elaborazione personale su dati del Massolution Report 2015
Ponendo l’attenzione sui differenti mercati è possibile osservare come il Nord
America possegga un volume complessivo molto elevato e la sua crescita sia di
circa 145%, questo perché è proprio in queste zone che si è sviluppato il
crowdfunding. Dato sicuramente più rilevante è quello in riferimento ai paesi
asiatici, i cui volumi sono cresciuti del 320 % arrivando a 3,4 miliardi raccolti in
confronto ai 33 milioni del 2012. Questa crescita vertiginosa è dovuta
principalmente alla crescita della Cina, e alla nascita di moltissime piattaforme.
Se in Asia l’andamento estremamente positivo lo si deve alla Cina, in Europa il
paese trainate è la Gran Bretagna. Infatti il 75% della crescita Europa è grazie a
questa nazione seguita da Francia e Germania.
Figura 16 Percentuale di crescita e volume raccolto nel mondo.
Fonte: Massolution Report 2015.
71
3.5.2 In Europa
L’università di Cambridge si è occupata di redigere un report con i dati europei,
attraverso il benchmark coi diversi paesi Europei.
Dalla figura sottostante possiamo vedere il numero delle piattaforme nei paesi
europei. La maggior parte dei paesi hanno da 1 a 9 piattaforme, mentre i casi di
eccellenza sono la Gran Bretagna con 94, Francia 49, Germania 35.
Figura 17 Numero delle piattaforme attive in Europa.
Fonte: University of Cambridge, School of law. Report 2016.
72
Figura 18 Volume raccolto in Europa.
Fonte: University of Cambridge, School of law. Report 2016.
Per quanto riguarda, invece, il volume raccolto la situazione è analoga, nella
quale il numero più considerevole di Paesi ha un volume inferiore a 25 milioni. I
paesi sopra menzionati presentano volumi ampi col primato UK.
Data queste indagine è necessario porre l’attenzione sull’andamento di crescita in
termini di volume dei paesi Europei, a confronto con gli stessi esclusa la Gran
Bretagna.
Possiamo notare come ci siano delle sostanziali differenze tra la presenza o meno
degli UK.
Il volume raccolto dell’Europa è di 5,431 milioni di euro con una crescita dal
2014 del 92% diversamente senza la presenza dell’Inghilterra la crescita è
notevolmente più contenuta del 72% con un volume pari a 1,129 milioni di euro.
Questo ci fa capire come gli UK siano i maggior utilizzatori del crowdfunding,
avendo raccolto 4,412 milioni di euro nel 2015.
73
Figura 19 Grafico della crescita del Crowdfunding con e senza la Gran Bretagna
Fonte: Elaborazione personale sui dati University of Cambridge, School of law. Report 2016.
3.5.3 In Italia
Per quanto riguarda il caso italiano i dati che saranno illustrati, provengono dal
report del 2017 del Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di analizzare e
interpretare in modo esaustivo l’impatto che questa nuova forma di raccolta di
capitale può determinare sulle singole imprese e sul sistema economico
attraverso indagini statistiche.
Le piattaforme accreditate dalla Consob sono 18, aggiornate al 30 giugno 2017.
Questo perché molte si sono recentemente registrate e altre sono state chiuse.
Una è iscritta al registro speciale, altre ancora hanno rinunciato all’autorizzazione
(Symbid Italia, SmartHub, Startzai, Equitystartup.it di AscomFidi Nord-Ovest),
mentre tre nuove autorizzazioni sono state concesse nel 2017. La prima è stata
StarsUp nel 2013, ma il boom maggiore di iscrizioni è avvenuto nel 2014. Nel
grafico sottostante si può leggere l’anno di nascita delle singole piattaforme.
74
Figura 20 Grafico su anno di nascita e registrazione alla Consob in Italia
37.
Fonte: Elaborazione personale su dati del report politecnico di Milano del 2017.
In questo grafico è possibile avere una panoramica delle campagne delle
piattaforme. Sono presenti dati sul totale dal 2013 a confronto con quelli
dell’ultimo anno, inoltre si può notare come le campagne fallite siano un numero
molto basso. Equinvest e MamaCrowd invece hanno raccolto molto capitale, che
però non ha raggiungo l’obiettivo fissato dalle campagne nelle due piattaforme.
Le somme evidenziate nel grafico sono state restituite agli investitori, ma sono da
considerarsi comunque confrontabili con le altre piattaforme, perché possono
essere reinvestite in altre campagne.
In totale il capitale effettivamente raccolto in Italia al 30 giugno 2017 ammonta a
12.417.323 euro, con un incremento del +123% rispetto agli ultimi 12 mesi.
Secondo le stime si prospetta un totale raccolto di 20 milioni grazie
all’estensione a tutte le PMI con la nuova modifica al regolamento Consob.
37
Dati aggiornati al 30/06/2017
75
Figura 21 Dati sulle campagne di Crowdfunding in Italia
Fonte: Report politecnico di Milano del 2017.
76
77
CAPITOLO 4 IL CASO AZIENDALE: STARS-UP
4.1 Presentazione della piattaforma
Per concludere il presente lavoro, ed essere quanto più esaurienti sul fenomeno
dell’equity crowdfunding, il presente capitolo si propone di analizzare un caso
aziendale, in particolare quello del primo portale iscritto al Registro dei portali
online per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative della
Consob. La piattaforma è la StarsUp, gestita dalla società StarsUp S.r.l.,
costituita a luglio 2013 con sede legale a Livorno. Il progetto nasce dall’idea di
tre dottori commercialisti affermati nel campo: Carlo Piras, Matteo Piras e
Alessandro Scutti, a seguito di una partecipazione ad un convegno nel 2012,
dell’economista Don Tapscott, teorico dell’economia collaborativa. I tre
professionisti con il loro lavoro e quindi la vicinanza alle imprese, hanno potuto
osservare quale fossero le difficoltà per le aziende, del nostro paese, nel reperire i
fondi per finanziare le loro attività. Per tal motivo, spinti da queste ragioni hanno
deciso di sviluppare una piattaforma peer-to-peer con l’intento di mettere in
comunicazioni investitori e società. Come spiegato sul sito ufficiale della
piattaforma le esigenze a cui l’equity crowdfunding risponde sono:
un vasto numero di imprese (non quotate), organizzazioni o imprenditori
avrebbe bisogno di capitale per poter avviare e/o sviluppare validi progetti
imprenditoriali, anche a carattere sociale, che però, spesso, rimangono
“sulla carta”. Anche per le iniziative “di maggior talento” la raccolta del
capitale rappresenta la fase più difficile da superare e di conseguenza
molte aziende “potenzialmente di grande successo” non riescono invece a
decollare;
molti soggetti, investitori professionali o persone fisiche, dispongono di
liquidità finanziaria (anche in piccola quantità) che investirebbero
volentieri in iniziative imprenditoriali o sociali di loro gradimento, per
diversificare il proprio portafoglio di attività, per ottenere un (eventuale)
78
beneficio economico futuro, per spirito imprenditoriale e/o volontà di far
parte di una iniziativa di successo. Spesso però non hanno conoscenza di
iniziative che potrebbe interessare loro.38
Entrato in vigore il Decreto Crescita bis e il regolamento Consob, i fondatori di
StarUp S.r.l. presentano ad agosto 2013 la documentazione necessaria per
richiedere l’iscrizione al registro della Consob; il 18 ottobre dello stesso anno
viene loro concessa l’autorizzazione. Con stupore scoprono di essere i primi ed
unici ad aver fatto richiesta. Il “first mover” darà l’avvio nei successivi anni alle
altre piattaforme che si iscrivono al registro. A seguito dell’iscrizione iniziano i
lavori di creazione della piattaforma e degli accordi con l’ente bancario, che si
sarebbe occupato di portare a termine le transazioni.
L’obiettivo della piattaforma è quello di “far incontrare, attraverso il proprio
portale, idee interessanti e persone disposte a dotarle della necessaria forza
finanziaria”.39
Il punto cardine che ha indirizzato i tre imprenditori a far nascere la piattaforma è
l’innovazione ritenendo opportuno:
valorizzare il meglio dell’innovazione italiana soprattutto nei campi in cui
il nostro paese è “tradizionalmente” all’avanguardia (manifatturiero, ma
anche agroalimentare, biomedicale turistico-culturale, della creatività);
proporre progetti di “new economy” soprattutto se in grado di fornire un
servizio utile per la collettività;
individuare aziende veramente innovative con idee in grado di conquistare
i mercati.
La piattaforma si appoggia per far ciò, sull’eccellenza imprenditoriale
italiana, la ricerca, i progetti sociali, le università, gli incubatori e il mondo
professionale, garantendo professionalità e trasparenza.
38
www.starsup.it/cosa-facciamo
39Id. 38
79
4.1.1 La struttura organizzativa del portale
Il consiglio di Amministrazione è composto dai tre fondatori, i quali si occupano
in maniera diretta delle macrofunzioni quali:
- funzioni ed attività verso l’esterno (rapporti con le start-up, con gli
investitori, istituzionali e comunicazione);
- funzioni ed attività verso l’interno (organizzazione, marketing,
amministrazione, finanza, controllo ed IT).
L’organizzazione presenta una struttura così accentrata, per mettere al corrente il
CdA, di quelle che sono le specificità e le criticità di tutti gli ambiti e per poter
operare attivamente.
Oltre ai tre imprenditori, il team StarsUp è gestito da professionisti, che sono
quotidianamente a contatto, con la realtà aziendale e che possono offrire, quindi,
il giusto supporto per la creazione di campagne, sia in fase di lancio, che in
quella di raccolta, e aiutare i potenziali investitori a entrare nel mondo dell’equity
crowdfunding.
4.1.2 I numeri
Dalla relazione iniziale presentata alla Consob ad oggi, StarsUp è cresciuta
notevolmente presentando 27 offerte, per un totale di raccolta pari a 3.312.643,00
di euro. Il primo anno la piattaforma si prefissò la presentazione di quindici
progetti, quattro online, dopo l’iscrizione al registro Consob. Il team di StarsUp
aveva delle previsioni ottimistiche del fenomeno, ma si dovette rendere conto sin
da subito a quale difficoltà avrebbe dovuto venire incontro. Le previsioni sulle
offerte andarono come prestabilito a differenza di quelle degli investitori. La
principale ragione è che la piattaforma fu la “pioniera” in Italia e lo scetticismo
nell’utilizzo nel crowdfunding era ancora molto elevato, inoltre l’assenza di
campagne concluse positivamente faceva aumentare la scarsa fiducia dei
donatori. L’aumento degli investitori lo si ebbe a seguito delle prime campagne
80
di successo, arrivando nel 2017 a 375 utenti, di cui 332 persone fisiche e 43
persone giuridiche.
I primi dati, sui sei mesi di attività, hanno mostrato però, che StarsUp ha avuto
un forte interesse da parte di circa 1700 utenti registrati e più di 35000 visite,
provenienti da tutto il mondo.
Figura 22 Dati della piattaforma StarsUp
Fonte: www.starsup.it
Ad oggi le campagne offerte sono state 27, di cui 10 hanno avuto esito positivo,
anche ben oltre il tetto minimo prestabilito. È possibile notare come la presenza
di investitori istituzionali abbia “rassicurato” il piccolo investitore a partecipare
alla raccolta, mentre la sua assenza in fase di raccolta abbia scoraggiato i
donatori a investire e non portare alla buona riuscita della campagna.
Il numero contenuto di offerte con esito positivo ricalca quello scetticismo che il
nostro paese ha mostrato nei primi anni nei confronti di questo strumento
finanziario. Dal 2016 a oggi le campagne sono state quasi tutte positive, perché
all’interno della nostra società si è manifestato in modo preponderante il
81
fenomeno, che ha attirato l’attenzione di un numero sempre più elevato di utenti
che trovano interessante in nuovo mezzo finanziario.
4.2 Descrizione della piattaforma
L’attività di StarsUp consiste nel dare la possibilità attraverso il portale alle start
up e PMI innovative di raccogliere capitale di rischio, pubblicando il proprio
progetto sul sito. Se l’operazione di conclude con esito positivo, StarsUp riceve
un compenso prestabilito in base a una percentuale sull’ammontare raccolto.
Oltre che effettuare l’attività da tramite tra emittente ed investitore, StarsUp si
propone di supportare la fase pre e post raccolta, come si può vedere
nell’immagine sottostante.
La fase che precede la raccolta è quella preparatoria e richiede, da parte della
piattaforma, l’analisi dei requisiti necessari per avviare la campagna. A seguito
della buona riuscita, l’azienda potrà richiedere anche un supporto per quanto
concerne lo sviluppo e gestione del progetto, con la redazione di piani industriali,
strategici e la valutazione sui sistemi di controllo.
Figura 23 Fasi per una campagna di Crowdfuning
Fonte: www.starsup.it
La piattaforma, nel suo sito internet, oltre a spiegare “che cosa fa”, elenca una
serie di “cose non che non fa”, per far conoscere ai soggetti coinvolti la politica
aziendale e mostrare la chiarezza della piattaforma:
non detiene somme di denaro di pertinenza degli investitori;
82
non esegue direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti
finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli
esclusivamente a banche o SIM;
si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti
finanziari oggetto delle singole offerte, atte a influenzare l'andamento
delle adesioni alle medesime;
non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate
sul portale;
non predispone iniziative da adottare nei confronti degli emittenti qualora
essi siano inosservanti delle regole di funzionamento del portale, ad
eccezione di quanto eventualmente derivante da obblighi contrattuali con
gli stessi;
non aggiorna i sottoscrittori circa l’andamento dei loro investimenti una
volta che l’operazione si sia conclusa ed essi siano diventati a tutti gli
effetti soci dell’emittente;
non pubblica sul proprio portale tutte le offerte che si propongono per la
pubblicazione;
non predispone le informazioni sull'offerta: l’offerente è l'esclusivo
responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle
informazioni dallo stesso fornite.40
Queste informazioni che vengono riportate sul sito sono necessarie per fare
aumentare la fiducia degli investitori nei confronti della piattaforma e nello
strumento finanziario. Molti dei punti vengono chiariti dal regolamento Consob,
altri sono dei punti cardini inseriti nel regolamento del portale.
La piattaforma e il suo team si impegnano a prendere misure al fine di presidiare
alcune aree critiche, agendo nel modo seguente:
rendendo “consapevole” l’investitore circa l’investimento in start-up e
PMI innovative;
40
Id.38
83
riducendo e gestendo i rischi di frode;
assicurando il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni
ricevute dagli investitori ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni;
garantendo i conflitti di interessi;
trattenendo prontamente i reclami;
gestendo le possibilità di revoca e di recesso;
gestendo la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
4.3 Informazioni per gli investitori
Ciò che ha sempre contraddistinto StarsUp è la trasparenza tra i vari attori
coinvolti. Sul sito enuncia i suoi punti di forza, specificando che affidarsi a
StartUp per gli investitori è sinonimo di:
massima trasparenza su tutte le informazioni e soprattutto sui rischi legati
all’investimento;
una via di accesso semplice e conosciuta per investire in progetti
interessanti;
un portafoglio di progetti da finanziare sempre aggiornato;
un team di professionisti che seguono varie fasi dell’iniziativa sui cui si
investe;
nessuna commissione di sottoscrizione da parte degli investitori;
l’autorizzazione Consob;
entrare a far parte di una community stimolante e generatrice di continue
occasioni di investimento.
Il potenziale investitore che decide di affidarsi alla piattaforma può reperire tutte
le informazioni richieste sul sito, e registrandosi potrà mettersi in comunicazione
col team, che gli darà l’accesso alle informazioni private, navigando tra le varie
sezioni in semplicità. Sarà disponibile il progetto con i vari documenti allegati, la
normativa di riferimento e rischi e agevolazioni dell’investimento. La chiarezza e
84
l’organizzazione della piattaforma la rende agevole, soprattutto per gli investitori
non professionali, i quali ricercano rassicurazioni e aiuti nelle transazioni.
Il sito, inoltre, presenta anche una sezione nella quale spiega il crowdfunding in
pochi passi, dando la possibilità della conoscenza a coloro che sono interessati ad
avvicinarsi a questo mondo.
Di seguito un breve schema, riportato sul sito internet di StarsUp, che elenca i 4
passi per diventare un investitore di crowdfunding.
Figura 24 Iter per diventare un investitore
Fonte: www.starsup.it
Nella seconda tappa, l’utente entra a contatto col team il quale cerca di
informarlo circa:
i principali rischi dell’investimento in start up innovative;
il diritto di recesso e di revoca e le relative modalità di esercizio;
le modalità per la gestione degli ordini e gli eventuali costi a carico degli
investitori;
85
le misure per ridurre e gestire i rischi di frode e i conflitti di interesse,
nonché quelle predisposte per la trattazione dei reclami;
le modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei
diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento
dell’offerta.
Il potenziale investitore potrà scegliere tra le offerte attive presenti sulla home
del sito, inoltre potrà visionare quelle concluse, in modo da comprendere meglio
di che cosa si tratta, ed essere invogliato all’investimento tramite esempi di
successi o insuccessi.
La figura riportata sotto presenta le offerte al momento41
. La grafica semplice e
accurata evidenzia chiaramente alcuni punti cardini quali l’obiettivo massimo,
l’ammontare raccolto e l’investimento minimo. Oltre a questi dati troviamo la
percentuale raccolta fino a quel momento della visualizzazione e la scadenza
dell’offerta, con una linea temporale. Queste sono le prime informazioni, che gli
investitori potranno trovare, per poi cliccare sulla singola offerta e scoprire i
dettagli e la scheda del progetto.
I progetti attualmente attivi sulla piattaforma sono tre: Weglint S.r.l., Samba
Dream e Fullover S.r.l.
Queste tre start up sono appartenenti acomparti differenti; infatti StarsUp
inserisce nel suo sito aziende in vario genere: dall’ambito medico, a quello
alimentare, alla “green economy” al turismo.
41
Aggiornamento al 1 dicembre 2017.
86
Figura 25 Offerte attive sul portale di StarsUp42
Fonte: www.starsup.it
Una volta che l’investitore ha scelto l’offerta più adatta, per aderire StarsUp
dovrà inviare un questionario alle cui domande l’utente interessato dovrà
rispondere con un sì o no. Le domande elencate sotto sono necessarie al fine di
far comprendere all’investitore i rischi ai quali andrà incontro e accertarsi che
abbia preso visione delle informazioni per un investimento consapevole, come
descritto nell’art 15 comma 2 del Regolamento Consob.
1. Sei consapevole che è opportuno che gli investimenti in attività finanziarie
ad alto rischio, come quello in start-up innovative, siano adeguatamente
rapportati alle tue disponibilità finanziarie?
2. Sei a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013,
è possibile recedere dall’offerta senza alcuna spesa tramite una
comunicazione rivolta al gestore (all’indirizzo e-mail [email protected])
entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine?
3. Sei a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del
Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013,
42
Id 41
87
è possibile revocare l’adesione all’offerta senza alcuna spesa quando, tra il
momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è
definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore
materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a
influire sulla decisione dell'investimento, tramite una comunicazione
rivolta al gestore (all’indirizzo email [email protected]) entro 7 giorni
decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a
conoscenza degli investitori?
4. Nel corso del processo di adesione all’offerta il team di StarsUp si è
astenuto dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti
finanziari oggetto delle singole offerte pubblicate atte ad influenzare
l'andamento delle adesioni alle medesime?
5. Hai preso visione delle informazioni sui conflitti di interesse connessi
all’offerta contenute al punto 4.i della scheda informativa dell’offerta e
delle misure predisposte dal gestore per gestire i conflitti di interesse
contenute nella pagina “Informazioni per gli investitori”?
6. Hai preso visione delle misure predisposte per assicurare il corretto
trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli
investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche?
7. Autorizzi, ai fini della presente offerta, il trattamento dei dati personali e
delle informazioni inviate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche?
8. Hai preso visione dei contenuti della pagina “Informazioni per gli
investitori” accessibile dalla homepage del portale www.starsup.it?
9. Hai preso visione del documento contenuto nella sezione di “Investor
Education” del sito internet della Consob, dal titolo “Equity
Crowdfunding – Cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una
Start-up innovativa tramite portali on-line”?
10. Sei consapevole che l’investimento in start-up innovative comporta un
elevato rischio di perdita dell’intero capitale investito?
88
11. Dichiari espressamente di essere in grado di sostenere economicamente
l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendi effettuare?
12. Sei consapevole che l’investimento in start up innovative comporta un
elevato rischio di illiquidità degli strumenti finanziari (quote o azioni)
sottoscritti?
13. Sei consapevole che la scelta di investire in una start-up innovativa può
derivare anche dall’impatto emotivo che il progetto ha avuto al momento
della presentazione dello stesso nei tuoi confronti e pertanto vada
ulteriormente meditato?
14. Hai preso visione con attenzione di tutta la documentazione relativa
all’offerta, ed in particolare di tutta la documentazione accessibile dalla
homepage del progetto (scheda informativa, business plan, curricula del
team proponente, ecc.)?
15. Sei a conoscenza del fatto che le informazioni sull'offerta non sono sotto
postead approvazione da parte della Consob e che l'emittente, ossia la
start-up innovativa, è l'esclusiva responsabile della completezza e della
veridicità dei dati e delle informazioni fornite?
16. Sei a conoscenza del fatto che per una start up innovativa vige il divieto di
distribuire utili almeno per il periodo in cui si mantiene lo status di start
up innovativa (massimo 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese)?
17. Hai preso visione dei contenuti della pagina “termini e condizioni”
accessibile dalla homepage del portale www.starsup.it?
18. Sei a conoscenza del fatto che in caso di mancato perfezionamento
dell’offerta anche la tua sottoscrizione non andrà a buon fine e ti verrà
rimborsato il capitale eventualmente versato?
StarsUp ha creato una partnership con col Gruppo Banco Popolare, al quale è
affidata la trasmissione degli ordini del portale. Gli investitori saranno tenuti ad
aprire un conto corrente, nella quale verranno depositare le somme da investire.
Una volta che la piattaforma riceve un ordine da un investitore, il fascicolo
89
elettronico cumulativo di tutti gli ordini viene inoltrato alla banca, la quale deve
provvedere alla gestione delle transazioni. La partnership prevede la
comunicazione giornaliera tra StarsUp e la banca. La prima comunica gli ordini
ricevuti dagli utenti, la seconda, entro il primo giorno lavorativo, informa la
piattaforma degli ordini eseguiti. A seguito di ciò, vengono aggiornate le
sottoscrizioni sul portale. Stessa procedura si ha anche in caso di azioni correttive
quali, recesso e revoca delle sottoscrizioni.
L’art. 17 al comma 4 specifica le soglie minime dell’investimento e i tempi
dell’esecuzione dell’ordine dipendono da tali. Nel caso in cui la somma
investimento sia tra 500,00 euro e 1.000,00 euro per le persone fisiche e 5.000,00
euro e 10.000,00 euro per quelle giuridiche, è possibile effettuare un bonifico dal
proprio conto corrente a quello dell’emittente. Nel caso in cui le somme fossero
superiori a quelle descritte dal precedente articolo, l’investitore dovrà aprire un
contro presso una agenzia del Gruppo Banco Popolare, rispettando la disciplina
MiFid.
StarsUp da la possibilità agli investitori del cosiddetto “ius poenitendi”43
in caso
di:
entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine, ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno
2013, senza alcuna spesa, tramite una comunicazione rivolta al gestore
all’indirizzo email [email protected] (solo per non professionali);
entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni sono state
portate a conoscenza degli investitori, ai sensi dell’articolo 25, comma 2,
del Regolamento Consob adottato con delibera il 26 giugno 2013, è
possibile revocare l’adesione all’offerta senza alcuna spesa quando, tra il
momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è
definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore
materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a
43
Diritto di pentirsi, diritto di recesso
90
influire sulla decisione dell'investimento tramite una comunicazione
rivolta al gestore all’indirizzo email [email protected]
Le quote sottoscritte verranno interamente restituite, senza costi, se l’obiettivo di
raccolta non si raggiungesse. Nel caso opposto i cui ci sarà un ammontare
maggiore di sottoscrizione rispetto a quello richiesto, l’offerente utilizzerà gli
investimenti fino all’overfunding45
e potrà restituire il capitale in eccedenza al
sottoscrittore.
4.4 Informazioni sulla creazione di una campagna di crowdfunding
StarsUp nel suo sito, afferma che il crowdfunding “è una grande opportunità per
chi ha una buona idea e intende provare a farne un’impresa, a carattere
tecnologico o sociale; una fattispecie veramente ‘innovativa’ in grado di
modificare i paradigmi del ‘fare impresa’ ”46
ed elenca una serie di fattori per cui
le start up dovrebbero inserire la loro offerta nella piattaforma:
È una piattaforma “innovativa” e leader di mercato;
È presente un team di professionisti che aiutano a valutare l’iniziativa;
È una via di accesso semplice e conosciuta per la raccolta di capitali;
È una base di investitori professionali che possono essere interessati
all’iniziativa;
Ha un costo “congruo”, comunque parametrato al servizio offerto;
Ha una notevole diffusione e visibilità del proprio progetto
imprenditoriale;
44
http://www.starsup.it/faq
45“L'overfunding si verifica quando una campagna di crowdfunding ottiene un grande successo
e, quindi, raggiunge una somma di denaro che è molto al di sopra dell'importo minimo indicato
per la realizzazione del progetto/idea alla base della campagna stessa.” Su https://www.crowd-
funding.cloud/it/overfunding-crowdfunding-435.asp.
46http://www.starsup.it/informazioni-per-le-aziende
91
È un network di professionalità diffuso su tutto il territorio nazionale;
Si ha la possibilità di essere seguiti prima, durante e dopo la raccolta.
I requisiti che vengono richiesti per aderire alle piattaforme sono principalmente
quelli di predisporsi di una struttura organizzativa, avere una forte propensione
all’utilizzo dello strumento ed essere proattivi nel proporre l’idea. StarsUp, oltre
questi minimi punti, richiede all’azienda un’analisi interna per verificare se è
indispensabile richiedere del capitale o se è preferibile, prima, rivolgersi ad
investitori specializzati, adottando strumenti tradizionali. Queste prime domande
che vengono poste, sono necessarie al team per valutare la propensione della start
up nei confronti dell’equity crowdfunding. Questo perché, come già
precedentemente spiegato, quest’ultimo implica un notevole cambiamento
rispetto alla tradizione. Il team di StarsUp afferma “è importante ponderare bene
la propria scelta dovendo anche considerare il ‘salto culturale’ necessario nella
gestione della propria impresa e del proprio progetto derivante dalla ‘nuova
governance’”47
.
La start up è tenuta ad alcuni adempimenti sia normativi che regolamentari
richiesti dalla piattaforma, prima della pubblicazione.
Lo statuto o atto costitutivo deve contenere due informazioni principale e
cambiare gli atti nel caso che non siano presenti:
il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle
proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio
nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano
il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori
professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2, art.
24 del Regolamento Consob che abbiano acquistato o sottoscritto
strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti
per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2
47
http://www.starsup.it/informazioni-per-le-aziende
92
e 4, del decreto Crescita-bis, e comunque per almeno tre anni dalla
conclusione dell'offerta;
la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali
nel sito internet dell'emittente.
La start up è tenuta a provvedere alla pubblicazione di una documentazione
precisa, al fine di garantire comprensibilità e trasparenza, quali business plan,
una dettagliata presentazione dei componenti del team, che propone e seguirà il
progetto, un documento informativo (redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 3 del Regolamento Consob). Oltre a questo, StarsUp consiglia per
rendere più attrattiva l’offerta, l’inserimento di altro materiale per presentare
l’azienda, come video, foto e presentazioni, inserendo anche il cv del Cda al fine
di dare sicurezza all’investitore.
Ovviamente il team StarsUp esaminerà con cura ed attenzione le offerte e si
riserverà la facoltà di decidere se pubblicare o meno un progetto sul proprio
portale, anche se in possesso dei requisiti obbligatori imposti dalla legge.
I criteri per lo più utilizzati sono del tutto soggettivi; quello che preme alla
piattaforma è avere un numero contenuto di offerte attive, per poterle
sponsorizzare e gestire meglio possibile, piuttosto che un numero ampio. La
selezione è espressione in larga parte della componente soggettiva, ma anche di
quella oggettiva legata alle informazioni fornite dall’emittente, come il grado di
coerenza con le strategie di StarsUp, l’ammontare di raccolta richiesto e la
tipologia di start up. Questi sono tutti indicatore che possono incidere sulla scelta
della piattaforma.
La decisione, oltre a ciò, si basa principalmente su questi requisiti scritti nel
regolamento interno alla piattaforma48
:
48
Id.41
93
Essere una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro
delle Imprese;
Essere espressione di un’iniziativa nata o cresciuta in un Polo
Tecnologico;
Proporre un’idea di business valida, duratura, comprensibile al largo
pubblico (anche a livello internazionale) e coinvolgente;
Avere un team di proponenti con il giusto mix di competenza ed
esperienza;
Proporre un piano industriale chiaro, completo e basato su dati
verificabili;
Mirare a un equilibrio finanziario stabile e tendere a una redditività
appetibile;
Essere già presente con i propri prodotti/servizi sul mercato oppure avere
un time-to-market ravvicinato (da 6 a 18 mesi massimo);
Richiedere un investimento compreso, orientativamente, tra 150.000 e
450.000 Euro;
Possedere già una community di followers apprezzabile;
Preferibilmente, collocarsi in un settore che sia espressione tipica del
made in Italy.
Una volta che l’offerta si concretizza, la start up deve cercare di catturare
l’interesse degli utenti, costantemente, al fine di arrivare all’obiettivo di raccolta
prefissato. StarsUp consiglia e aiuta le aziende a mantenere vivo il progetto49:
coinvolgendo la propria community di riferimento, ossia tutti coloro
(persone od organizzazioni) con cui si è “connessi” in quanto direttamente
interessati a vario titolo nell’andamento dell’impresa o soltanto perché
relazionati ad essa o ai promotori;
utilizzando i propri canali di (social) networking;
49
Id.44
94
spendendosi in prima persona per il successo della propria campagna,
essendo “ambasciatori” di se stessi e del proprio progetto;
ricordandosi che non sempre si investe per “comprare” qualcosa ma
talvolta per “partecipare” a qualcosa.
Come per gli investitori i passi da compiere per le start up per proporsi sulla
piattaforma sono semplici e chiari, essi vengono ampiamente spiegati in questa
figura presente sul sito web.
Figura 26 Iter per la creazione di una campagna di Crowdfunding
Fonte: www.starsup.it
L’ultima fase, quella finale, è l’esito. Se positivo, nella home del portale sarà data
notizia, e sarà possibile vedere con quale percentuale è stato raggiunto
l’obiettivo. Se ci sarà un overfunding, l’ammontare in eccesso sarà restituito
all’investitore.
Entro 30 giorni dalla chiusura, la start up è tenuta a dare informazioni circa la
buona riuscita della campagna, al competente Registro Imprese della CCIAA con
la lista del nuovo capitale sociale e la lista completa dei nuovi soci.
95
Una volta effettuate tutte le procedure amministrative, l’azienda deve procedere
ad avviare il progetto, come descritto e comunicato nell’offerta e comunicare
periodicamente l’andamento ai soci.
Se l’offerta non dovesse raggiungere l’obiettivo di raccolta prefissato, entro la
scadenza, StarsUp non percepirà nessun compenso, ma sarà data possibilità alla
società emittente di trovare soluzioni alternative, come il prolungamento della
scadenza dell’offerta o l’inserimento di documenti aggiuntivi per essere più
attrattivi.
4.5 Il caso di maggior successo: Safeway Helmets Srl
Per un’attenta e corretta comprensione del fenomeno del crowdfunding è
necessario entrare nel dettaglio ad una campagna offerta dalla piattaforma
StarsUp. Tra le 27 offerte proposte e pubblicate sul sito ho deciso di trattare la
start up Safeway Helmets Srl, in quanto si è concluso con successo, arrivando a
raccogliere il 200% in più rispetto al minimo richiesto.
L’azienda è una start up innovativa, iscritta al Registro imprese innovative alla
CCIAA di Treviso. Si occupa di progettazione e commercializzazione di caschi
per motociclisti, ciclisti, sciatori e per altri usi civili, e anche di pubblica
sicurezza. L’innovatività risiede nel fatto che i caschi sono integrati con sistemi
luminosi, che permettono di aumentare la loro sicurezza, tramite la maggiore
visibilità. Sono utili anche per dialogare tramite la tecnologia di radiofrequenza,
in caso di emergenza.
I soci fondatori sono 5: Marilena Bernardi, che detiene la quota di maggioranza
96,35%, Roberto Andreatta 0,73%, Renato Andreola 0.73%, Filippo Araldi
0,73%, e Giosuè Veggian 0,73%. Sono supportati dall’azienda Claim Brand
Industry srl, la quale, tramite il suo amministratore delegato, Alberto Colla, si è
occupata del lancio della start up, diventando anch’essa un socio della Safeway
Helmets col 0,73% delle quote.
96
La mission aziendale, come scritto nel business plan 2017-2021, è quella di “far
diminuire gli incidenti stradali dove sono coinvolti i mezzi a due ruote, dalle
moto alle biciclette”50
. Per questo ha ideato un prodotto, con un dispositivo
elettronico che possa essere indice di sicurezza nella circolazione, in pieno
accordo con quanto richiesto dal codice della strada. È considerato un oggetto
intelligente, in quanto capace di segnalare la direzione della strada e lo stop di chi
lo indossa. Il progetto è quello di svilupparlo su scala nazionale e
successivamente internazionale.
Figura 27 La campagna Safeway Helmets Srl
Fonte: www.starsup.it
L’offerta, con scadenza il 14 dicembre 2016 e presentata 6 mesi prima, poneva
l’obiettivo minimo di raccolta di 200.000,00 euro e quello massimo di
400.000,00 euro, con un investimento minimo di 500,00 euro. A seguito della
buona riuscita della campagna, Safeway Helmets ha ridiviso le quote di capitale
cedendo il 47,790% ai nuovi soci, avendo raggiunto l’obiettivo massimo. I soci
50
Business plan reperibile sul sito http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl
97
fondatori hanno ripartito la loro quota detenendo il 52,22% del capitale. Il
numero delle sottoscrizioni è stato di 41 investitori di cui il 5% del capitale è
stato sottoscritto da investitori professionali, come da disposizione del
regolamento Consob.
Nel documento informativo dell’offerta pubblicata sul sito si leggono le due
alternative possibili nel caso in cui si fossero raggiunti i due obiettivi prefissati:
rispettivamente il raggiungimento della massima raccolta e quello della minima.
Nel primo caso, quello che poi si è verificato, il capitale dell’offerente a seguito
della campagna sarebbe stato di 837.000,00 euro composto da 437.000,00 euro
quello pre offerta, più 400.000,00 euro con l’aumento delle quote nominali,
successive alla raccolta di equity crowdfunding. La quota minima acquistabile è
stata fissata a 500,00 euro circa lo 0,06% del nuovo capitale sociale, mentre la
quota minima appartenente all’investitore professionale era di 20.000,00 euro.
Nel secondo caso, ovvero il raggiungimento minimo dell’offerta, Safeway
Helmets, proponeva di giungere a un capitale sociale di 637.000,00 euro,
cedendo il 31,40% del capitale sociale ai nuovi investitori. Con l’apporto minimo
di 500,00 euro, la quota minima sarebbe stata lo 0,078% dell’intero capitale
sociale, di cui 10.000,00 euro di proprietà di investitori professionali51
.
Tra i documenti presenti al momento dell’offerta aperta troviamo: il cv del team,
il business plan 2017-2021, la scheda del progetto completo, le Faq complete,
atto costitutivo e statuto, la delibera dell’aumento di capitale e perizia del
brevetto, la visura CCIAA e una scheda sintetica che raccoglieva tutte le
informazioni.
Questi documenti sono stati utili ai potenziali investitori, per valutare il progetto
e la convenienza nel diventare socio. Soprattutto il business plan ha dato la
possibilità agli utenti interessati di informarsi, sia sul prodotto e le sue proprietà
tecniche, sia sugli sviluppi di crescita ed espansione; dai nuovi mercati e dalle
possibilità di business, ai piani di crescita finanziari ed economica anno dopo
anno.
51
Documento informativo reperibile sul sito http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl
98
Un altro importante punto sul quale Safeway Helmets si concentra, è
sull’inserimento di alcune domande (le Faq) a cui risponde nella pagina inerente
la sua offerta. Questo per cercare di essere accattivante e attraente nei confronti
dell’investitore e garantire la trasparenza che StarsUp richiede alle società
emittenti.
D: Perché investire in SAFEWAY?
R: Il casco intelligente Safeway è un dispositivo pensato per la sicurezza attiva di
chi circola per strada. Crediamo convintamente che questa innovazione potrà
essere molto apprezzata dagli utenti e che, pertanto, il successo dell’iniziativa e il
valore dell'investimento potranno crescere nel tempo.
D: Quali sono le principali caratteristiche e le esperienze del management e
dei soci promotori?
R: I soci promotori di SH Srl hanno una significativa esperienza nel campo della
elettronica, delle trasmissioni dati, della meccanica, della gestione amministrativa
e infine esperienze di carattere commerciale.
D: Perché il prodotto SAFEWAY ha dei vantaggi competitivi rispetto a
quelli dei potenziali concorrenti?
R: Nella realtà dei fatti il mercato non presenta concorrenti non essendo presente
in commercio alcun casco né con le segnalazioni luminose, frecce e stop e ancor
meno con la dotazione di scatola nera. I vantaggi competitivi sono pertanto
enormi, avendo SH la possibilità di legare il proprio brand a questa nuova
generazione di prodotto e imprimere per sempre nella mente dei consumatori la
paternità di tale invenzione.
D: SAFEWAY ha in previsione una espansione commerciale o industriale
all’estero?
R: Certamente sì. Esistono già contatti con soggetti (agenzie) che seguono il
mercato specifico negli altri Paesi della UE. Stiamo inoltre approfondendo le
opportunità di espansione commerciale legate al mondo delle biciclette e dello
sci.
D: Perché SAFEWAY ha scelto di autofinanziarsi attraverso l’Equity
Crowdfunding?
99
R: Perché crediamo nei valori condivisi e nell’innovazione anche in campo
finanziario. Inoltre, essendo SH un prodotto che si rivolge a tutti, perché la
sicurezza è un valore universale, abbiamo pensato che questo mezzo di
finanziamento, che parimenti si rivolge al grande pubblico, si addica a noi più di
tutti gli altri e siamo certi che contribuirà ad accelerare il processo di
divulgazione del brand e del prodotto.
D: Che vantaggi hanno i nuovi soci che acquistano una partecipazione
attraverso l’Equity Crowdfunding e quali sono le possibili modalità di
smobilizzo della stessa?
R: Oltre ai vantaggi di carattere fiscale previsti dalla normativa, un altro grande
vantaggio che abbiamo voluto riservare ai nostri nuovi soci, sarà quello di poter
acquistare due caschi, uno per sé e l'altro per il passeggero con uno sconto del
30% in pre ordine, nei tre modelli JET, INTEGRALE e MODULARE.
Mentre per quanto concerne la possibilità di smobilizzo delle quote, riteniamo
che potranno verificarsi le condizioni favorevoli affinché esse possano essere
riacquistate dagli stessi soci fondatori, o da altri soggetti operanti nel settore, che
già oggi manifestano interesse a partecipare. Ciò potrebbe accadere nel volgere
di qualche anno dall’avvio dell’attività.52
4.6 Critiche e riflessioni: intervista al team StarsUp
Una delle maggiori difficoltà, incontrate da StarsUp, soprattutto nei primi anni di
attività, è stata la ricerca del crowd, cioè la folla di individui pronti ad investire in
un nuovo strumento finanziario. Il connubio tra la domanda e l’offerta di
investimento, molte volte, purtroppo, non è stato realizzato, facendo terminare
molte campagne della piattaforma, senza il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato. Uno dei tre fondatori di StarsUp, Matteo Piras, sostiene che per
trovare utenti, disposti ad investire, è necessario educare i risparmiatori italiani a
questa nuova forma di finanziamento, affermando che "è un problema culturale,
52
Le Faq reperibile su http://www.starsup.it/project/safeway-helmets-srl
100
nel nostro Paese, e l'attitudine all'investimento è scarsa". La prima campagna che
ha riscosso successo, è stata “Cantiere Savona”, start up innovativa creata nel
2010 da un gruppo di giovani sardi, con esperienze diverse in ambito nautico ai
massimi livelli, accomunati dalla passione per il mare, la navigazione e la Green
Economy. L’obiettivo strategico è quello di ideare, progettare, produrre e
diffondere un concetto innovativo di yacht, combinando tradizione e tecnologia:
scienziati che collaborano con artigiani per costruire un prodotto di design, con le
mani e con il cuore. Cantiere Savona, costantemente impegnata nello studio di
tecnologie innovative, soluzioni operative e processi di miglioramento legati
all’energia solare applicata alla nautica, è riuscita a raccogliere 380 mila euro
grazie alla partecipazione di due imprenditori che, non avevano mai investito in
start up. Piras afferma che: “Non basta mettersi online per trovare capitali,
bisogna organizzare una campagna di comunicazione capillare", e sostiene che la
rete di imprenditori è ancora molto valida e decisiva.
Altra problematica riscontrata da StarsUp, è stata la raccolta fondi per start up
software, infatti quando hanno pubblicato l’offerta di Face4Job, azienda per la
ricerca di personale qualificato, essa non è riuscita neanche ad arrivare al 10%
dell’obiettivo prefissato, arrivando a far concludere al CdA che, poiché: "Le start
up software risultano più difficili da capire, punteremo su aziende che innovano
in settori tradizionali, come mobilità e turismo". Ed è proprio su ciò che si sono
concentrati, inserendo offerte più attraenti, per un pubblico, ancora radicato al
tradizionalismo.
Per venir meno alla problematica degli investitori, StarsUp ha avuto una brillante
idea: realizzare una “All Start Game”, cioè una competizione per nuove imprese
impegnate nella raccolta fondi online, in cambio di quote societarie, la prima
vera equity crowdfunding competition per start-up innovative. Quattro sono state
le società concorrenti alla competizione tra startup innovative: Inoxsail, Insono,
Nanosilical Devices, e Solosale; tre di area biotech e una appartenente al mondo
nautico. Nel dicembre 2014, data di inizio del progetto, le società sono state
101
selezionate attraverso una partnership con il network di PniCube53
e con Apsti 54
,
due entità a capo di una sessantina di poli tecnologici. Ogni polo scientifico,
poteva candidare fino ad un massimo di 3 start up entro la fine di gennaio del
2015.
La “business competition” si poneva l’obiettivo di promuovere non solo buone
idee d’impresa, ma di diffondere, presso il grande pubblico, l’equity
crowdfunding come forma di finanziamento, con l’obiettivo di:
dare visibilità ad imprese innovative ad alto potenziale di crescita;
dotare queste imprese innovative delle risorse finanziarie ritenute
determinanti per l’attuazione dei loro piani di sviluppo;
monitorare, promuovere e valorizzare i risultati ottenuti dai sistemi di
incubazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici e delle Università;
dare impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese;
creare occupazione e generare opportunità di lavoro;
promuovere, attraverso strumenti innovativi di raccolta del capitale di
rischio, una nuova cultura imprenditoriale55
.
Dopo la fase preparatoria, dal 3 aprile 2015 fino al 13 luglio 2015, si aprì la fase
di raccolta, in cui i concorrenti dovevano gestire la campagna di equity
crowdfunding secondo i propri obiettivi. Alla fase di raccolta, hanno partecipato
aziende di vario genere provenienti da poli di tutta l’Italia, dalla Toscana alla
Calabria alla Lombardia.
Per determinare la classifica finale si fece riferimento ad un punteggio, dato
dall’ammontare di capitale raccolto, dal numero di investitori, dalla durata della
raccolta, dalla diffusione territoriale degli investitori e anche dal voto della
giuria,e quello del pubblico.
La raccolta del capitale fu effettuata unicamente attraverso portali on-line di
StarsUp.
53
Associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane
54Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani
55https://www.impresamia.com/startup-start-game-le-quattro-concorrenti-alla-prima-equity-
crowdfunding-competition/
102
La scadenza fu fissata per il 13 luglio 2015, e la vincitrice ottenne, come premio,
la possibilità di pubblicare il proprio progetto senza pagare le spese alla
piattaforma ospitante, il secondo classificato uno sconto del 50% e il terzo del
25%. “Abbiamo voluto introdurre meccaniche di gioco in un contesto come
l’investimento, che può apparire solo un’arida operazione speculativa, per far
avvicinare sempre più persone a questa realtà” queste le parole dei tre fondatori
di StarsUp i quali lanciano questa nuova sfida, sostenendo che possa essere
“innovativa sotto molti aspetti e pioneristica a livello internazionale” volendosi
sempre mantenere all’avanguardia oltre che per la legislazione, ma anche per i
processi di supporto all’innovazione. I fondatori e il team StarsUp, ideatori della
competizione affermano che “Noi pensiamo che il passaggio principale per far
radicare l’equity crowdfunding nel nostro Paese sia lavorare sul fattore
‘cultura’, sia dal lato investitori sia dal lato startup. C’è bisogno di buone
pratiche. Dal lato imprese serve prepararsi alla trasparenza, imparare ad
accogliere un largo numero di nuovi soci, aprire il Cda agli investitori: non sono
passaggi facili. Dal lato investitori, gli italiani non sono preparati a investire
sulle startup. Per questo abbiamo voluto introdurre meccaniche di gioco in un
contesto come l’investimento: per contribuire alla diffusione della cultura
dell’equity crowdfunding”.
Ciò che invece, è stato molto agevole, dichiara il team StarsUp è stato ottenere
l’iscrizione al registro Consob, dicendo che “non è stato particolarmente difficile
ottenere l’approvazione. Abbiamo fatto domanda in agosto e in settembre ci
hanno comunicato di aver iniziato il procedimento di istruttoria. Da allora
hanno rispettato i tempi previsti dalla legge. Ci siamo stupiti di essere stati gli
unici a proporci all’apertura del registro”.
103
4.7 Confronto con la piattaforma Unicaseed: differenze ed analogie
Dopo aver analizzato le caratteristiche che possiede StarsUp, ho ritenuto
rilevante poter confrontare tale piattaforma con un’altra, Unicaseed, che detiene
il primato di essere stato il primo intermediario finanziario italiano ad aver
ottenuto l’iscrizione al portale della Consob.
L’intermediario finanziario è la Unicasim, società di intermediazione mobiliare
indipendente, iscritta all'albo delle Sim al n.182 con delibera Consob n.12703
dell'8 agosto 2000, con sede legale a Genova.
Leonardo Figiolini, CEO di Unicasim afferma che: “Il processo di creazione del
portale Unicaseed non è stato semplice, anche per la mancanza di un benchmark
di riferimento al quale ispirarsi. E’ stata un’operazione davvero sfidante che
abbiamo sviluppato ‘in casa’ grazie un giusto mix di entusiasmo, competenze
specifiche, visione di lungo periodo, e cosa non meno importante, catena di
governance corta”56
Quello che contraddistingue il portale Unicaseed, rispetto alle altre piattaforme,
in modo particolare a StarsUp, è il vantaggio di poter gestire in totale autonomia
tutto il processo operativo; la piattaforma, quindi, presenta una struttura operativa
più snella che gli ha permesso di ottenere il primato sulla prima campagna,
chiusa con successo, di equity-crowdfunding in Italia: DiamanTech.
Altra sostanziale differenza è stato l’iter burocratico per la realizzazione della
piattaforma Unicaseed; anch’ esso più veloce e snello, in quanto le società di
intermediazione mobiliare non necessitano di autorizzazione Consob, ma
semplicemente di una comunicazione di inizio della propria attività.
L’amministratore delegato di Unicaseed, Frigiolini, in un’intervista57
, ha
affermato: “Ci riteniamo una struttura dinamica con molte risorse interne a
elevata capacità di sviluppo tecnologico. Abbiamo anche valutato che, in quanto
intermediario finanziario presente nel trading on line con una propria
56
https://www.professionefinanza.com/crowdfunding-debutta-unicaseed-di-unicasim/
57Id.57
104
piattaforma proprietaria, ci fosse più semplice allargarne la sfera operativa, con
un reale vantaggio competitivo”
Ciò che invece accomuna StarsUp a Unicaseed è l’impostazione del sito web,
entrambi presentano una struttura facilmente accessibile, dall’alto contenuto
informativo, che garantisce trasparenza agli investitori. Anche per l’avvio della
campagna di equity crowdfunding sul portale, l’iter da seguire è molto similare a
quello descritto in precedenza nella trattazione di StarsUp. Una prima differenza
da notare riguarda i soggetti che si occupano della selezione e pubblicazione
delle offerte. StarsUp si occupa esclusivamente di selezionare i progetti,
pubblicarli sul portale e fare da intermediario tra investitore e società emittente,
Unicaseed, invece, offrendo anche attività e servizi di investimento, oltre al
Crowdfunding, ha dovuto provvedere all’individuazione di apposite figure
responsabili della valutazione e selezione dei progetti. La figura è il cosiddetto
“tutor”, il quale deve affiancare la società emittente sia nella fase di
pubblicazione del progetto che in quella di raccolta. I tutor vengono nominati dal
CdA di Unicasim, selezionati per le loro competenze professionali.
Altra particolarità è la presenza di un comitato etico, che ha lo scopo di verificare
la liceità dei progetti e stabilire se essi siano conformi a quanto citano le
disposizioni di legge in materia. Anch’essi, come i tutor, sono nominati dal CdA
e devono essere in possesso di onorabilità e professionalità e indipendenza58
. Il
comitato è tenuto a giudicare il progetto, formalizzandolo per iscritto, entro 15
giorni dalla presentazione di valutazione. Dopo il parere positivo del comitato
etico, il tutor potrà aiutare la start up a pubblicare l’offerta.
Per quanto riguarda l’iter da seguire per diventare investitore, non vi sono molte
differenze, ciò che invece presenta diversità è la gestione degli ordini, in quanto
Unicaseed è iscritta alla sezione speciale del Registro dei portali Consob.
L’intermediario autorizzato59
può direttamente gestire gli ordini degli investitori,
mentre StarsUp deve necessariamente appoggiarsi ad una banca per raccogliere
58
DM 468/98
59Art. 1 comma 5 del D.Lgs 58/98, il TUF
105
gli ordini e le adesioni. Unicasim, ha la facoltà di gestire tutto il processo di
filiera e questo è un gran vantaggio in termini di organizzazione e di tempo per
gestire gli ordini in entrata.
106
CONCLUSIONI
Con il presente lavoro di tesi, ho voluto evidenziare e approfondire come, anche
in Italia, le start up innovative stiano mettendo sempre più radici e come nuovi
fenomeni siano capaci di cambiare il mondo.
Si sta assistendo ad un cambiamento radicale della cultura imprenditoriali, che è
capace di attrarre talenti in Italia e capitali da qualsiasi parte del mondo. Ciò lo si
deve alle nuove tecnologie e alle start up. Il nuovo fenomeno della Sharing
Economy, ha rivoluzionato la cultura degli individui, che oggi preferiscono
condividere piuttosto, che possedere un bene con tutti gli oneri che lo
accompagnano. Dalla condivisione di un veicolo, ad una casa, ad un luogo di
lavoro, tutto tramite l’utilizzo del network che mette in comunicazioni soggetti di
qualsiasi parte del globo, abbattendo distanze geografiche e culturali, questa è la
nuova chiave del futuro che dovrà entrare nelle cultura di ognuno di noi.
Nell’affrontare il tema delle start up, è stato doveroso e particolarmente
interessante, approfondire come si colloca il Crowdfunding, noto ormai come una
delle forme più diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali
,che non riescono a decollare a causa della mancanza di liquidata offerta da enti
creditizi tradizionali. I dati statistici illustrati nell’elaborato, hanno avvalorato il
forte aumento del valore complessivo dei progetti finanziati attraverso le
piattaforme con un incremento dell’123% rispetto al 2016 solo in Italia.Le
campagne finanziate con successo nel nostro paese sono state 74 per un tolale
raccolto di 18.218 milioni di euro.
Nella parte conclusiva del lavoro, l’attenzione si è focalizzata sulla prima
piattaforma italiana regolamentata: StarsUp. I fondatori della piattaforma
affermano che “Questo meccanismo non solo permette alle giovani aziende di
trovare risorse finanziarie, ma scardina in un colpo solo tutti i problemi del
107
nostro paese legati al reperimento di fondi: dipende tutto dal merito e gli
imprenditori dovranno abituarsi a essere trasparenti. È una grossa spinta verso
la democratizzazione dell’economia”. Intendono porsi l’obiettivo di “far sì che
tra qualche hanno chi ha quale soldo da investire cerchi idee su StarsUp con la
stessa naturalezza con cui si scorrono gli alberghi su Booking”. Solo chi
riuscirà a capire questo cambiamento, sarà in grado di ottenere risultati
pionieristici, saprà valorizzare le proprie competenze e capacità, evitando
soprattutto nel nostro paese “la fuga di cervelli”.
108
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Start Up innovative. Srl a 1 Euro, Le Guide il fisco, 2012
AA.VV., Aspetti giuridici del crowdfunding, Roma, 2013
AA.VV., Incentivi per favorire la quotazione delle pmi sui mercati internazionali
e in Italia. Opportunità e proposte, FrancoAngeli, Milano, 2013
AA.VV., Innovative business models for the sharing economy, Creativity &
Innovation Management, Vol.26 Issue 3, p.330-310, 2017
AA.VV., Crowdfunding in Europe: determinats of Platform creation across
Countries, California Management Review. Vol. 58 Issue 2, p44-71, Winter 2016
AGRAWAL A., CATALINI C., GOLDFARB A., Some Simple Economics of
Crowdfunding, Innovation Policy and the Economy, Volume 14, Lerner and
Stern 2014
ALVISI P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in “Rivista di
Diritto Bancario”, marzo 2014.
BELLIN H., Some Managerial Thinking About the Sharing Economy Journal of
Marketing Channels., Vol. 24 Issue 1/2, pag 97-99. Jan-Jun 2017
BOLANOVA’ K., Crowdfunding: An innovative financial source of small and
medium sized – Enterprises,Young Economists Journal / Revista Tinerilor
Economisti, Vol. 12 Issue 24, p137-146, Apr2015
BRUNELLO A., Il manuale del crowdfunding. Ovvero come realizzare le tue
idee grazie ai nuovi strumenti di finanziamento online, Edizioni LSWR, 2014
CARATOZZOLO R., La disciplina italiana dell’Equity Crowdfunding: tra
incentivazione degli emittenti e tutela degli investitori, Rivista Trimestrale di
Diritto dell’Economia, vol. 4, Roma, 201
CASTRATARO D., WRIGHT T., BAHR I., FRINOLLI C., Crowdfuture -
The Future of Crowdfunding, 2013
COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA Start-up innovative e i
nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016
COMMISSIONE EUROPEA, Il crowdfunding. Cosa è, pag.17, 2015
109
CONSOB, Documento consultazione 3 Dicembre 2015: Revisione del
Regolamento n.18592 del 28 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da
parte di start-up innovative tramite portali on-line, da www.consob.it, 2015.
CHUNGA., LEBEAU H., And WANG L., (2014). Sharing economy. Cornell
University law school/ Meridian180.
CICHY J. GRADO’N W., Crowdfunding as a Mechanism for Financing Small
and Medium-Sized Enterprises, Financial Internet Quarterly 'e-Finanse', Vol. 12
Issue 3, p38-48, Oct2016
DAGNINO F., Gli incubatori certificati come strumento per favorire la nascita
e la crescita di imprese innovative, Sole24ore, 3 ottobre 2014.
DANIELE M. L., Come scegliere la piattaforma adatta al tuo progetto?, in
http://italiancrowdfunding.it, 9 ottobre 2015
DAUNORIENE’A., Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business
Models, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, 2015, pp. 836 -
841.
DECRETO LEGGE, 18 ottobre 2012 n° 179 in materia di Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese, Roma, 2012
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE - Politecnico di
Milano, Il Crowdfunding in Italia, Rapporto Rita, Milano, 2017
FERRERO G., Marketing e la creazione del valore, Giappichelli, Torino, 2015
FREGONARA E., Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le
start up innovative, in Orizzonti del diritto commerciale, 1, 2014
FOGLIO A., Marketing relazionale e consumatori alleati, Hoepli, Milano, 2008
GANSKY L., The Mesh - Why the future of business is sharing. London Penguin
Books Ltd. 2012
GARKIFINKEL H., La fiducia, una risorsa per coordinare l’interazione,
Armando editore, Roma, 2004
GERBER E.M., HUI J.S., KUO P., Crowdfunding: Why People Are Motivated
to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms, Northwestern Univerity,
Kirkland, 2013
110
GAJDA O., MASON N., Crowdfunding for impact in Europe and the USA, in
www.europecrowdfunding.org, 2013.
GOBBLE M., Defining the Sharing Economy, Research Technology
Management, Vol. 60 Issue 2, pag 59-61. 2017
HAMARI J., SJOKLINT M., UKKONEN A., The sharing economy: Why
people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for
Information Science and Technology, 2015
HARDIN B. and LUCA M., “Digital Discrimination: The Case of Airbnb,”
Harvard Business School Working Papers, 2014.
HOSSAIN M. OPARAOCHA G., Crowdfunding: Motives, Definitions,
Typology and Ethical Challenges, Entrepreneurship Research Journal, Vol. 7
Issue 2, p18-31 Apr2017
HOWE J., The Rise of Crowdsourcing. Articolo rivista Wired 2006.
JOHN N. A., Sharing, collaborative consumption and Web 2.0, EWP 26
MEDIA@LSE Electronic Working
KOPNINA H., Sustainability: new strategic thinking for business, Environment,
Development and Sustainability, 2015
LATHI M., SELOSMAA J., Introduction to the sharing economy, in A Fair
Share: Towards a New Collaborative Economy, Chapter 1, Published by Atena
Kustannus Oy, Helsinki, 2013.
LAUDONIO A., La folla e l’impresa: prime riflessioni sul crowdfunding, in
Orizzonti del diritto commerciale, 2014.
LERRO A.M., Equity crowdfunding: investire e finanziare l’impresa tramite
internet, Gruppo 24Ore, 2013
LIN Y., BOH W. F., GOH K. H., How Different are Crowdfunders? Examining
Archetypes of Crowdfunders and Their Choice of Projects, Working Paper 2014
MARTIN T. A., The Jobs Act Of 2012: Balancing Fundamental Securities Law
Principles With The Demands Of The Crowd, 2012.
MAINIERI M., Collaboriamo!, Hoepli, Milano, 2013
MASSOLUTION, CF - The Crowdfunding Industry Report. 2015
MIRRA V., Equity Crowdfunding:la guida pratica, su www.filodiritto.com,
111
2014.
MOLLICK E., The dynamics of Crowdfunding: determinants of success and
failure, SSRN Working Paper, Philadelphia, 2013
MONT. O., Institutionalisation of sustainable consumption patterns based on
shared use, Ecological Economy, Vol. 50, Issue 1-2, 2014
MURPHY M., Cities as the original Sharing Platform: Regulation of the New
“Sharing Economy”, Journal of Business & Technology Law, Vol.12, 2016.
NICA E., The social sustainability of the Sharing Economy, Economics,
Management, and Finalcial Markets, Vol.10 pp 69-75,2015
OWYANG J., The collaborative economy: products, services, and market
relationships have changed as sharing startups impacts business models. To
avoid disruption, companies must adopt the Collaborative Economy Value
Chain, Altimeter Group, in web-strategist.com, 2013
PASCHEN J., Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup
life cycle, Business Horizons, Vol. 60 Issue 2, p179-188, Mar2017
PIATTELLI U., Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione
all'avanguardia o un'occasione mancata?, Giappichelli Editore, Torino, 2013
PIERRAKIS Y, COLLINS L., Crowdfunding: a new innovative model of
providing funding to projects and businesses, 2014
RANCHORAS S., Sharing Economy: New Rules for New Times, IESEinsight,
issue 30, third quarter 2016
ROSENBERG T., Crowdsourcing a Better World, in “The New York Times”,
28 Marzo 2011
SANTORO V., TONELLI E., Equity Crowdfunding e Imprenditorialità
innovativa, Rivista di Diritto Bancario, vol. 7, Milano, 2014
SCATTARELLA A., Crowdfunding: piattaforme generaliste o “di nicchia”?,
in http://italiancrowdfunding.it, 31 ottobre 2015
SCHOR J., Debating the Sharing Economy, Great Transition Initiative October
2014.
SINCLAIR M., Fair and efficinet regulation of the sharing economy, Economic
Affairs, Vol. 36, n. 2, 2016
112
SLEE T., What’s Yours is Mine: against the Sharing Economy 23, 2015
VALANCIENE L. JEGELEVICIUTE S., Valutation of Crowdfunding :
Benefits and Drawbacks, Economics & Management, Vol. 18 Issue 1, p39-48,
2013
VALENTINUZ G., IOSIO C., Fare impresa con il crowdfunding, Milanofiori,
Assago, 2016
VIBA A., The rise of collaborative consumption: A critical assessment of
resistance to capitalism and its ideologies of self and property, Sussex
University, 2014.
VITALI M. L., Equity crowdfunding: la nuova frontiera della raccolta del
capitale di rischio, Rivista delle Società, fasc. 02-03, 2014.
YAN S., Which signaling factors facilitate the success probability of equity
crowdfunding?, University of Twente, Netherlands, 2015
YOUNKIN P. KASHKOOLI K., What Problems Does Crowdfunding Solve?
California Management Review, Vol. 58 Issue 2, p20-43, Winter2016
113
SITIOGRAFIA
www.bmtoolbox.net/patterns/sharing-economy/
www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=3564&sede=&ti
po
www.cmithun.com/national_study_quantifies_reality_of_the_sharing_eco
nomy_movement-2
www.confindustria.it
www.content.time.com/time/specialspackages/article/0,28804,2059521_2
059717_2059710,00.html
www.corriere.it
http://www.crowdfundingbuzz.it/risorse-crowdfunding/dati-e-statistiche/
www.crowdfundme.it
www.crowdinvest.co.za
www.dirittobancario.it
www.fundingcircle.com
www.eurocrowd.org
www.guidafisco.it
www.hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all
www.ilfattoquotidiano.it
www.ilsole24ore.com
www.infomazionefiscale.it
www.insidemarketing.it/sharing-economy-proposta-legge-spingere-litalia/
www.italiancrowdfunding.org
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-
finance/publications/sustaining-momentum/
http://journals.ama.org/doi/pdf/10.1509/jmr.15.0204
www.massolution.com
114
www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-
finance/our-insights/how-the-sharing-economycan-make-its-case
www.osservatoriocrowdinvesting.it/
www.pmi.it
www.prestiamoci.com
www.priceonomics.com
https://www.professionefinanza.com/crowdfunding-debutta-unicaseed-di-
unicasim/
www.repubblica.it
www.rivistadirittotributario.it
www.sharitaly.com/sharitaly2016/sharitaly-2016-ancora-crescita-la-
sharing-economy-italia
www.smartika.it/Web/esplora-smartika_scopri-il-social-lending.html.
www.statista.com/chart/2323/the-rise-of-the-sharing-economy/
www.starsup.it
www.takeoffcrowdfunding.com
www.treccani.it
www.unicaseed.it
www.wikipedia.it
www.zopa.com