sezione regionale di controllo per la campania · dr. giovanni coppola presidente di sezione ......
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CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
Del. n. 294/2016
Nell’adunanza del 31 agosto 2016
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Coppola Presidente di Sezione
Dr.ssa Rossella Bocci I Referendario
Dr. ssa Raffaella Miranda I Referendario relatore
Dr.ssa Carla Serbassi I Referendario
Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, come modificato da ultimo con provvedimento del consiglio di Presidenza in data
24 giugno 2011 ( G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);
Vista, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visto il decreto del Prefetto della provincia di Caserta n. 35697 del 25/5/2016 di
conferimento di incarico dirigenziale al dottor Colucci, di dirigente di seconda fascia;
Visto il rilievo istruttorio n. 31 del 20 luglio 2016 dell’Ufficio di controllo preventivo di
legittimità su atti;
Vista la nota di risposta della Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo
dell’8 agosto 2016, prot. 53644, al suindicato rilievo istruttorio;
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Viste altresì le ulteriori memorie integrative della Prefettura di Caserta - Ufficio
Territoriale del Governo prot. 56653 del 30 agosto 2016;
Vista la richiesta di deferimento formulata dal Magistrato istruttore con nota dell’11 agosto
2016, condivisa in data 16 agosto 2016 dal Consigliere Delegato;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 52/2016 di convocazione della Sezione per l’adunanza
pubblica del 31 agosto 2016;
Udito, nell’adunanza pubblica del 31 agosto 2016 il relatore, Referendario dott.ssa
Raffaella Miranda;
Intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione il Vice Prefetto Dott. Michele
Campanaro;
con l’assistenza della dott.ssa Beatrice Montecuollo, in qualità di segretaria di adunanza;
PREMESSO IN FATTO
In data 15/6/2016, è pervenuto al controllo preventivo di legittimità il decreto 35697 del 25/5/2016
con il quale il Prefetto di Caserta ha rinnovato, con decorrenza 23/5/2016, al dott. Colucci, dirigente
di Ila Fascia, l'incarico di direzione del "Servizio contabilità e gestione finanziaria" della Prefettura
- UTG di Caserta.
Con foglio di rilievo n. 31 del 2017/2016, l'Ufficio di controllo formulava alcune osservazioni in
merito alla legittimità del decreto all'esame.
In primo luogo, si osservava che lo stesso decreto non risultava adottato in conformità alla
disciplina di cui all'art. 19, comma 1 - bis del d. lgsl. 165/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del
comma 1 dell'art. 40 del d.lgs. 27/10/2009 n. 150) secondo cui "L'amministrazione rende
conoscibili, anche mediante pubblicazione su apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".
Inoltre, venivano chiesti chiarimenti circa l'anticipata decorrenza dell'efficacia dell'incarico
conferito (fissata per il 23/5/2016) rispetto alla data del decreto di conferimento (che è del
25/5/2016).
Infine, l'Amministrazione controllata veniva invitata a trasmettere al controllo della Corte non solo
il decreto prefettizio di conferimento dell'incarico (con il relativo contratto individuale), in doppio
originale o in originale e copia conforme, ma anche tutta la pertinente documentazione
procedimentale.
Con nota n. 53644 del 8/8/2016, pervenuta via PEC in pari data, la Prefettura di Caserta rispondeva
alle osservazioni formulate nel predetto rilievo sostenendo che il dott. Colucci ricopre il predetto
incarico dal 23 maggio 2011 in quanto vincitore di procedura di mobilità ordinaria avviata dal
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Ministero dell'Interno in data 7/2/2011. Pertanto, si tratterebbe nel caso di specie di un primo
rinnovo. La possibilità di rinnovare gli incarichi sarebbe espressamente prevista dall'art. 19, comma
2, del d.lgs. 165/2001 e dal recente D.M. 14/7/2015, registrato dalla Corte dei conti, secondo cui
"solo il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite
determinerebbe l'impossibilità di rinnovare l'incarico, ipotesi che non ricorrono nel caso di
specie".
A sostegno della propria tesi l'Amministrazione controllata cita la deliberazione della Corte dei
conti, Sezione di controllo di legittimità sugli atti di Governo n. 25/2014/PREV, nella quale si
afferma che “il rinnovo è sempre preceduto da un conferimento che, dal 2009 in poi, avviene a
seguito dell'esperimento delle procedure per la valutazione comparativa degli aspiranti. In
sostanza, il prolungamento nella permanenza dell'incarico di funzione di un dirigente che - essendo
stato precedentemente selezionato all'atto del conferimento - ha dato buona prova, potrebbe
realizzare l'interesse della P.A. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio
del buon andamento".
Tale assunto, secondo l'Amministrazione, sarebbe stato recentemente confermato dalla stessa
Sezione centrale (deliberazione n.SCCLEG/7/2016/PREV depositata in data 28 aprile 2016) che,
avrebbe "(..) escluso dal visto di legittimità un provvedimento di conferimento di funzioni
esclusivamente sulla base della considerazione che esso riguardava un incarico reiteratamente
prorogato, (…) mentre il provvedimento del dotto Colucci è solo al primo rinnovo".
Per quanto concerne la contestata retroattività del provvedimento di conferimento dell'incarico,
l'Amministrazione controllata nel prendere atto della riscontrata anomalia, che sarebbe generata
dall'esigenza di assicurare la continuità con il precedente incarico, ha semplicemente assicurato per
il futuro l'invio, con congruo anticipo, rispetto alla scadenza del precedente incarico, dei decreti da
sottoporre al controllo.
Infine, con riferimento all'ultima osservazione posta da questo Ufficio di controllo relativamente
alla necessità di integrare la documentazione originariamente inviata, si rileva che
l’'Amministrazione controllata ha trasmesso la copia conforme del decreto prefettizio e del contratto
individuale in uno con tutta la documentazione procedimentale.
Il Magistrato istruttore, non ritenendo superate le perplessità sollevate con il citato foglio di rilievo
(n. 31 del 20/7/2016), ha rimesso in data 11 agosto 2016 gli atti al Consigliere delegato con
motivata richiesta di deferimento della questione alla Sezione del Controllo, ai fini di una decisione
in sede collegiale.
Con l’accordo del Consigliere delegato circa la richiesta di deferimento, con ordinanza
presidenziale n. 52/2016 è stata fissata l’adunanza collegiale del 31 agosto 2016, alla quale è
intervenuto, in rappresentanza dell’amministrazione il Vice Prefetto Dott. Michele Campanaro.
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In vista dell’Adunanza pubblica, l’amministrazione inviava in data 30 agosto 2016 memorie
integrative con cui forniva ulteriori osservazioni ai rilievi svolti evidenziando la recente
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 di un decreto legislativo
recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell'art.11 della legge 7 agosto 2015 n.
124. “Tale decreto, nell’ambito dell'art. 4 recante modifiche all'art. 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001 prevede espressamente — nel comma sulle modifiche all’art. 19 quinquies — che nel
caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico, l'Amministrazione
ha facoltà una sola volta e con decisioni motivate, di rinnovare l'incarico per ulteriori due anni”.
Secondo l’amministrazione, pertanto, “il rinnovo dell'incarico del Dott. Colucci rientrerebbe,
dunque, anche nelle ulteriori previsioni di riforma della dirigenza contrattualizzata, in corso di
perfezionamento”.
All’odierna Adunanza il Vice Prefetto Dott. Michele Campanaro insiste per l’ammissione al visto
del provvedimento in esame in quanto dal punto di vista giuridico la possibilità di rinnovare gli
incarichi sarebbe consentita dal D.M. 14/7/2015, secondo cui "solo il mancato raggiungimento
degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite determinerebbe l'impossibilità di
rinnovare l'incarico, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie". Inoltre, si sofferma sulla
possibilità di rinnovare in tal senso gli incarichi prevista dal recente decreto legislativo approvato
dal Consiglio dei Ministri, come già evidenziato con le ulteriori memorie del 30 agosto 2016.
Infine, viene evidenziata la necessità di garantire la continuità dell’incarico conferito al Dott.
Colucci, ribadendo che trattasi di un primo ed unico rinnovo e che il Dott. Colucci ha maturato nel
tempo esperienze professionali di spessore sempre nell’ambito della carriera prefettizia.
Considerato in Diritto
La questione deferita all’esame della Sezione concerne la legittimità del decreto n. 35697 del
25/5/2016 con il quale il Prefetto di Caserta ha rinnovato, con decorrenza 23/5/2016, al dott.
Colucci, dirigente di Ila Fascia, l'incarico di direzione del "Servizio contabilità e gestione
finanziaria" della Prefettura - UTG di Caserta.
Come meglio esposto in narrativa, il suindicato provvedimento sottoposto al controllo è stato
oggetto di rilievo da parte del Magistrato istruttore di questa Sezione sulla scorta di considerazioni
relative al mancato rispetto della normativa in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali e
più in generale dei principi in tema di provvedimenti amministrativi.
Infatti, veniva rilevato l’inosservanza del principio di irretroattività dei provvedimenti
amministrativi; in secondo luogo, veniva evidenziato il mancato rispetto dell’art. 19, comma 1 - bis
del d. lgsl. 165/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40 del d.lgs.
27/1012009 n. 150) secondo cui "L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione su apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione
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che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità
dei dirigenti interessati e le valuta".
In relazione al primo motivo di rilievo si evidenziava una non corrispondenza fra l'anticipata
decorrenza dell'efficacia dell'incarico conferito (fissata per il 23/5/2016) rispetto alla data del
decreto di conferimento (che è del 25/5/2016). Al riguardo l’amministrazione ha esclusivamente
evidenziato che tale anomalia sarebbe generata dall'esigenza di assicurare la continuità con il
precedente incarico, garantendo per il futuro l'invio, con congruo anticipo, rispetto alla scadenza del
precedente incarico, dei decreti da sottoporre al controllo.
Tuttavia, tali argomentazioni non risultano idonee a superare il rilievo mosso e quindi la necessità di
rispettare il principio della irretroattività dei provvedimenti amministrativi da parte
dell’amministrazione.
Come noto, in linea generale, il principio di irretroattività stabilisce che la legge o un determinato
atto non può avere effetto se non per il futuro. Tale principio è espressamente previsto a livello
costituzionale solo con riferimento alle norme penali incriminatrici in senso stretto (art. 25 Cost.),
mentre in relazione alla legislazione ordinaria è sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al
codice civile. Pertanto, se con riguardo alle norme penali sfavorevoli non è possibile derogare al
principio in esame mediante una legge ordinaria statale, negli altri casi, poiché la regola è priva di
rilievo costituzionale, il legislatore ordinario può discrezionalmente derogarvi ( es. art. 2 c.p. in
relazione alle leggi penali più favorevoli al reo). Come affermato dal Giudice costituzionale “è
rimessa alla valutazione del legislatore la scelta fra retroattività e irretroattività in ordine ai fini
che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori
costituzionali (…) primo fra tutti quello della ragionevolezza che ridonda in ingiustificata disparità
di trattamento (art. 3 Cost.) sicché la riconosciuta retroattività della disposizione non può
trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali
poste in essere da leggi precedenti” ( cfr. Corte Costituzionale, sentenza 283/93).
Riguardo ai provvedimenti amministrativi la regola in esame trova il suo fondamento primario nel
rispetto del principio di legalità e della consequenziale certezza dei rapporti giuridici.
In tal senso, la giurisprudenza amministrativa afferma che “(…) è espressione dell’esigenza di
garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che (…) impedisce di
incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato” (cfr. Cons.
St., VI, 09/09/2008, n. 4301). Per tal motivo la retroattività del provvedimento amministrativo è
ammissibile solo in casi eccezionali.
Tali ipotesi in cui è possibile derogare alla regola della simultaneità tra fatto ed effetto o devono
essere previste per legge (es. sentenze dichiarative di incostituzionalità delle leggi) oppure devono
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essere tali per la natura stessa dell’atto (es. provvedimenti di annullamento) ovvero ancora perché il
provvedimento per sua stessa determinazione fa retroagire nel tempo i propri effetti.
Orbene, il provvedimento all’esame non rientra in alcuno dei casi appena indicati. Pertanto, l’atto
deve rispettare il principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi. Del resto, “la
retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento,
indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non appare coerente con la natura dello
stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire, come precisato anche dalla
giurisprudenza di questa Sezione” (cfr. deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo
preventivo di legittimità, n. 26/2010, nonché 1/2016).
In conclusione, già in relazione a tale profilo il provvedimento sottoposto al controllo non risulta
conforme a legge.
Tuttavia, anche il secondo motivo di rilievo non può essere superato dalle deduzioni
dell’amministrazione.
Come evidenziato precedentemente il decreto in esame non è stato adottato in conformità alla
disciplina di cui all'art. 19, comma 1 - bis del d. lgsl. 165/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del
comma 1 dell'art. 40 del d.lgs. 27/10/2009 n. 150) secondo cui "L'amministrazione rende
conoscibili, anche mediante pubblicazione su apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".
La Prefettura di Caserta ha sostenuto che il dott. Colucci ricopre il predetto incarico dal 23 maggio
2011 in quanto vincitore di procedura di mobilità ordinaria avviata dal Ministero dell'Interno in data
7/2/2011 (cfr. nota n. 53644 del 8/8/2016, pervenuta via PEC in pari data). Pertanto, si tratterebbe,
nel caso di specie, di un primo rinnovo. Tale possibilità sarebbe espressamente prevista dall'art. 19,
comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dal recente D.M. 14/7/2015, come già evidenziato nella parte in
fatto della presente delibera.
A sostegno della propria tesi l'amministrazione controllata cita la deliberazione della Corte dei
conti, Sezione di controllo di legittimità sugli atti di Governo n. 25/2014/PREV, nella quale si
afferma che “il rinnovo è sempre preceduto da un conferimento che, dal 2009 in poi, avviene a
seguito dell'esperimento delle procedure per la valutazione comparativa degli aspiranti. In
sostanza, il prolungamento nella permanenza dell'incarico di funzione di un dirigente che - essendo
stato precedentemente selezionato all'atto del conferimento - ha dato buona prova, potrebbe
realizzare l'interesse della P.A. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio
del buon andamento".
Tale assunto sarebbe stato recentemente confermato dalla stessa Sezione centrale (deliberazione
n.SCCLEG/7/2016/PREV depositata in data 28 aprile 2016) che, avrebbe "(..) escluso dal visto di
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legittimità un provvedimento di conferimento di funzioni esclusivamente sulla base della
considerazione che esso riguardava un incarico reiteratamente prorogato, (…) mentre il
provvedimento del dottor Colucci è solo al primo rinnovo".
Infine, l’amministrazione evidenzia la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del
25 agosto 2016 di un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi
dell'art.11 della L. 124/2015. “Tale decreto, nell’ambito dell'art. 4 recante modifiche all'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede espressamente — nel comma sulle modifiche all’art. 19
quinquies — che nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell'incarico,
l'Amministrazione ha facoltà una sola volta e con decisioni motivate, di rinnovare l'incarico per
ulteriori due anni”. Secondo l’amministrazione, pertanto, “il rinnovo dell'incarico del Dott. Colucci
rientrerebbe, dunque. anche nelle ulteriori previsioni di riforma della dirigenza contrattualizzata,
in corso di perfezionamento” (cfr. nota prot. 56653 del 30 agosto 2016).
Tali argomentazioni, tuttavia, non sono idonee a superare i rilievi mossi.
La norma prevista ex art. 19 comma 1 - bis del d. lgsl. 165/2001 sancisce la regola della pubblicità e
della conoscibilità dei posti di funzione disponibili nella dotazione organica e dei criteri di scelta; il
che è diretta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Infatti, la
disciplina ivi prevista consente di tutelare le aspettative degli interessati mediante l’individuazione
ex ante di parametri obiettivi di selezione che garantiscono che il giudizio dell’amministrazione si
basi su criteri oggettivi e verificabili e non arbitrari.
In tal senso, del resto, si è espressa la Sezione centrale secondo cui “si tratta di un sistema che
assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e
buona amministrazione, all’interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con
le esigenze dell’amministrazione” ( cfr. Corte dei conti, deliberazione n.SCCLEG3/2013/PREV).
In quest’ottica, le regole di pubblicità e di concorsualità nel conferimento degli incarichi sono state
ritenute ineludibili quali limiti alla discrezionalità della p.a. nella selezione da effettuare a garanzia
del bilanciamento delle aspettative degli interessati con i principi suddetti (cfr. Corte dei conti,
deliberazione n.SCCLEG/21/2010/PREV e n.SCCLEG3/2013/PREV cit).
Rappresentazione del percorso seguito dall’amministrazione nella scelta del candidato secondo i
criteri predeterminati è la motivazione del provvedimento che non potrà consistere in un mero
richiamo a norme e circolari interne o in semplici formule generiche e/o di stile ma dovrà dare
“contezza delle specifiche ragioni che inducono l’amministrazione alla scelta in concreto effettuata
e alla preferenza di un dirigente rispetto agli altri aspiranti al medesimo posto” ( cfr. Corte dei
conti, deliberazione SCCLEG 3/2013/PREV cit.).
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La mancanza della valutazione comparativa nel caso di specie non consente, quindi, che il dirigente
individuato rappresenti la scelta più opportuna per l’amministrazione rispetto ad altri eventuali
candidati.
Infatti, anche l’ipotesi del rinnovo, prevista dall’art. 19 comma 2, d.lgsl. 165/2001 non può
prescindere dal rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e delle procedure
valutative “al duplice scopo di contemperare sia l’interesse dell’amministrazione ad attribuire il
posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di
trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati”, come ripetutamente affermato dalla Sezione
centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
(delibere nn. 21/2010/PREV; 3/2013/PREV; 25/2014/PREV; 2/2016/PREV).
La deliberazione citata dalla p.a. in cui si afferma che “il prolungamento nella permanenza
dell'incarico di funzione di un dirigente che - essendo stato precedentemente selezionato all'atto del
conferimento - ha dato buona prova, potrebbe realizzare l'interesse della P.A. alla continuità delle
funzioni e dimostrarsi conforme al principio del buon andamento” (Corte dei conti, deliberazione
SCCLEG 25/2014/PREV) non individua una regola bensì un’eccezione.
Al riguardo occorre evidenziare, innanzitutto, che si trattava di un settore eterogeneo da quello in
cui si inserisce il provvedimento sottoposto all’odierno controllo.
In secondo luogo, che, nel caso di specie, l’amministrazione aveva evidenziato che il
provvedimento all’esame si era reso necessario per garantire la continuità della funzione delicata di
programmazione, di direzione, bilancio e controllo svolta dal dirigente; soprattutto aveva rilevato la
difficoltà di porre in essere la disciplina della rotazione anticorruzione prevista ex art. 1, comma 4-
lett.e) e art. 1 comma 5, lett.b) L. 190/2012.
Pertanto, non sembra applicabile al provvedimento in esame quanto stabilito in via del tutto
eccezionale dalla Sezione centrale della Corte dei conti nel caso citato. Come ribadito proprio
nell’ulteriore delibera citata dalla p.a. “la procedura derogatoria del rinnovo non preceduta da una
procedura concorsuale” può “trovare spazio esclusivamente nel rispetto dei presupposti
chiaramente enunciati nelle delibere” ( cfr. Corte dei conti, deliberazione SCCLEG 7/2016/PREV).
Diversamente, la regola generale da rispettare deve essere quella prevista ex art. 19 comma 1 bis,
d.lgsl. 165/2001 che neanche in caso di urgenza può essere derogata (cfr. Corte dei conti,
deliberazione SCCLEG 2/2016/PREV).
Anche il richiamo al DM 14 luglio 2015 non appare sufficiente a far ritenere il provvedimento in
esame conforme a legge. Invero, si tratta di un decreto ministeriale (quindi fonte di diritto di
secondo grado rispetto alla evidenziata normativa di primo grado) che prevede una disciplina
palesemente derogatoria rispetto alla vigente normativa dettata ex art. 19 d.lgsl. 165/2001 e non
conforme alla giurisprudenza della Sezione centrale di legittimità illustrata. Inoltre, va osservato,
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incidentalmente, che in relazione al decreto in esame, per quanto registrato, non risulta alcuna
delibera della Sezione centrale del controllo. Pertanto, è naturale che rispetto a una fonte di secondo
grado evidentemente derogatoria rispetto alla fonte legislativa questa Sezione deve ritenere non
applicabile la normativa di grado inferiore, bensì applicare quella di grado primario.
Infine, anche la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo
sulla dirigenza della Repubblica ex art.11 L. 124/15, che prevede il rinnovo dell'incarico per
ulteriori due anni non consente, allo stato degli atti, il superamento del rilievo mosso, in quanto si
tratta di una riforma de jure condendo.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato il provvedimento di rinnovo di incarico dirigenziale
al Dott. Colucci non può essere ritenuto conforme a legge.
Alla luce delle considerazioni esposte
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per la Campania ricusa il visto e la conseguente
registrazione del decreto in epigrafe.
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 31 agosto 2016.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Miranda f.to Dr. Giovanni Coppola
Depositato in Segreteria in data 14 settembre 2016
Il Direttore del Servizio di supporto
f.to Dott. Mauro Grimaldi