semplificazione e deregulation per le imprese alla base ... · tema di ordinamento e mercato del...

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 3 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011 SOMMARIO COMPETENZE, OPERATORI E PROMO- ZIONE DELL’OFFERTA: PER IL TURI- SMO RIORDINO LEGISLATIVO A TUT- TO CAMPO Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 PAG. 6 L’APPENDICE Tutte le norme abrogate del Codice del consumo PAG. 51 GUIDA ALLA LETTURA Il quadro sintetico della nuova discipli- na PAG. 56 LE NOVITÀ Funzioni d’indirizzo e decisioni ammi- nistrative: Stato e Regioni alla prova del- l’applicazione PAG. 67 LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO Percorso a ostacoli per i contratti di mul- tiproprietà PAG. 71 Norme ad hoc su lungo termine e scam- bi casa PAG. 74 LA DISCIPLINA GENERALE Messaggi pubblicitari, obiettivo traspa- renza PAG. 76 I l Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, entrato in vigore il 21 giugno scorso, si compone di due distinti interventi. Il primo, che contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attua la delega prevista dalla legge 246/2005. Il secondo recepisce la direttiva n. 2008/122/Ce sui contratti di multipro- prietà, quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e gli accordi di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009. Nelle intenzioni del Governo, il Codice (allegato 1 del Dlgs n. 79) punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamen- to sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e in conformità all’ordinamento comunitario. Il nuovo testo riprende numerosi elementi della disciplina previ- gente, innanzitutto la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»), razionalizzandoli e in qualche caso aggiornandoli, come accade con la definizione di impresa turistica (articolo 4) e le norme sulle professioni (articoli 6 e 7) che prevedono un nuovo canale di inserimento fondato sulla stipula di accordi con università, scuole e ordini professionali per l’organizzazione di attività di formazione. Il titolo III del Codice regola lo svolgimento dell’attività ricettiva sulla base di obiettivi di semplificazione. Negli articoli da 8 a 15 sono disciplinati la classificazione delle strutture e i loro standard qualitativi. L’articolo 16 prevede che per l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive - comunque obbligate al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro - sia sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Le nuove norme regolano anche i “pacchetti” e la tutela del consumatore-turista, riprendendo il Codice del Consumo, integrato con altre disposizioni, come gli articoli sulla «Carta dei servizi turistici pubblici», sulla composizio- ne delle controversie e sull’organizzazione di una struttura centralizzata per la gestione dei reclami. Tra le altre novità è esplicitamente prevista la risarcibilità del «danno da vacanza rovinata», correlato al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Rilevanti, inoltre, la definizione della nozione di “inesatto adempimento” delle obbligazioni assunte con la vendita del “pacchetto” (articolo 43) e degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (articolo 50). Modificata anche la disciplina della multiproprietà e rafforzata la tutela del contraente-consumatore con nuove norme sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto e sul diritto di recesso. A superare la frammentazione dell’offerta è infine destinata la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, incentivata anche con attestazioni, riconoscimenti e premi per le migliori imprese. A CURA DI ROSA MARIA ATTANASIO, CARMINE DE PASCALE, SIMONA GATTI E LUIGI PETRELLA Semplificazione e deregulation per le imprese alla base della razionalizzazione del settore PRESENTAZIONE

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 3 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

S O M M A R I O

COMPETENZE, OPERATORI E PROMO-ZIONE DELL’OFFERTA: PER IL TURI-SMO RIORDINO LEGISLATIVO A TUT-TO CAMPODecreto legislativo 23maggio 2011 n. 79PAG. 6

L’APPENDICE

Tutte le norme abrogate del Codice del

consumoPAG. 51

GUIDA ALLA LETTURAIl quadro sintetico della nuova discipli-naPAG. 56

LE NOVITÀFunzioni d’indirizzo e decisioni ammi-nistrative: Stato eRegioni alla prova del-l’applicazionePAG. 67

LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO

Percorsoaostacoli per i contratti dimul-tiproprietàPAG. 71

Normeadhoc su lungo termine e scam-bi casaPAG. 74

LA DISCIPLINA GENERALEMessaggi pubblicitari, obiettivo traspa-renzaPAG. 76

Il Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, entrato in vigore il 21 giugno scorso, si compone di due distinti interventi.Il primo, che contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attua la delegaprevista dalla legge 246/2005. Il secondo recepisce la direttiva n. 2008/122/Ce sui contratti di multipro-prietà, quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e gli accordi di rivendita e di scambio

in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009. Nelle intenzioni del Governo, il Codice(allegato 1 del Dlgs n. 79) punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamen-to sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e inconformità all’ordinamento comunitario. Il nuovo testo riprende numerosi elementi della disciplina previ-gente, innanzitutto la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»), razionalizzandolie in qualche caso aggiornandoli, come accade con la definizione di impresa turistica (articolo 4) e le normesulle professioni (articoli 6 e 7) che prevedono un nuovo canale di inserimento fondato sulla stipula diaccordi con università, scuole e ordini professionali per l’organizzazione di attività di formazione.Il titolo III del Codice regola lo svolgimento dell’attività ricettiva sulla base di obiettivi di semplificazione.Negli articoli da 8 a 15 sono disciplinati la classificazione delle strutture e i loro standard qualitativi.L’articolo 16 prevede che per l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive - comunque obbligate al rispettodelle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezzanei luoghi di lavoro - sia sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Le nuove normeregolano anche i “pacchetti” e la tutela del consumatore-turista, riprendendo il Codice del Consumo,integrato con altre disposizioni, come gli articoli sulla «Carta dei servizi turistici pubblici», sulla composizio-ne delle controversie e sull’organizzazione di una struttura centralizzata per la gestione dei reclami.Tra le altre novità è esplicitamente prevista la risarcibilità del «danno da vacanza rovinata», correlato altempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Rilevanti, inoltre, la definizione dellanozione di “inesatto adempimento” delle obbligazioni assunte con la vendita del “pacchetto” (articolo 43) edegli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (articolo 50). Modificata anche ladisciplina della multiproprietà e rafforzata la tutela del contraente-consumatore con nuove norme sullacompletezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto e sul diritto di recesso.A superare la frammentazione dell’offerta è infine destinata la promozione di circuiti turistici tematici e dieccellenza, incentivata anche con attestazioni, riconoscimenti e premi per le migliori imprese.

A CURA DI ROSA MARIA ATTANASIO, CARMINE DE PASCALE, SIMONA GATTI E LUIGI PETRELLA

Semplificazione e deregulation per le impresealla base della razionalizzazione del settore

P R E S E N T A Z I O N E

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 4 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

LA TUTELA GIURISDIZIONALEControgli illeciti tutela e sanzioni adam-

pio spettroPAG. 81

GLI OPERATORI PROFESSIONALILoStato fissa gli standardqualitativi del-

le strutturePAG. 84

I PACCHETTI TURISTICI:

LE DEFINIZIONIDisciplina onnicomprensiva per i

“pacchetti”PAG. 91

I PACCHETTI TURISTICI:GLI ELEMENTI

Vettore da indicare se il prodotto inclu-de il voloPAG. 95

I PACCHETTI TURISTICI: IL RECESSOValido il recesso dai contratti a distanzaPAG. 97

I PACCHETTI TURISTICI:LEMODIFICHE AMMESSEPiù ampia la tutela contro gli inadempi-mentiPAG. 99

I PACCHETTI TURISTICI:LE RESPONSABILITÀResponsabilità illimitataper le lesioni al-la personaPAG. 102

I PACCHETTI TURISTICI:I RISARCIMENTICodificato il danno morale da vacanzarovinataPAG. 105

LE POLITICHENuovi strumenti a sostegno del sistemaItaliaPAG. 109

GLI STANDARD GENERALIAl via carta dei servizi, sportello e callcenterPAG. 115

I CONTROLLICompiti di promozione all’Enit formatoAgenziaPAG. 119

S O M M A R I O

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 5 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

IL TESTOE L’ANALISI

DEL DLGS 79/2011

GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 6 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15

marzo 1997, n. 59;Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in

particolare, l’articolo 14, commi 14, 15 e 18;Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

recante ordinamento della Presidenza del Consi-glio deiministri, a norma dell’articolo 11 della legge15 marzo 1997, n. 59;Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, recante codice del consumo, a norma dell’arti-colo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;Visto il decreto-legge 18maggio 2006, n. 181, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in mate-ria di riordino delle attribuzioni della Presidenzadel Consiglio deiMinistri e deiMinisteri, ed in parti-colare l’articolo 1, comma 19-bis;Visto il decreto legislativo 1˚ dicembre 2009, n.

179, recante disposizioni legislative statali anteriorial 1˚ gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile lapermanenza in vigore;Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposi-

zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli arti-coli 1 e 2, e l’allegato B;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio

dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre2010;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso

nell’Adunanza del 13 gennaio 2011;Acquisito il parere della Conferenza unificata di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre2010;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni

parlamentari della Camera dei deputati e del Sena-to della Repubblica e preso atto che la Commissio-ne parlamentare per la semplificazione non haespresso il parere nei termini prescritti;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 5 maggio 2011;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministroper la semplificazione normativa e delMinistro del-lo sviluppo economico, di concerto con i Ministridell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-re, degli affari esteri, della giustizia, dell’economiae delle finanze, per la pubblica amministrazione el’innovazione, dell’istruzione, dell’università e del-la ricerca, per i beni e le attività culturali, del lavoroe delle politiche sociali e per i rapporti con le regio-ni e per la coesione territoriale;

Emanail seguente decreto legislativo:

Art. 1Approvazione del codice della normativa statale in

tema di ordinamento e mercato del turismo1. È approvato il codice della normativa statale in

tema di ordinamento e mercato del turismo, di cuiall’allegato 1.

Art. 2Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, in attuazione della direttiva2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprie-

Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79

(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 139 alla “Gazzetta Ufficiale” del 6 giugno 2011 n. 129)

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO,A NORMA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246,

NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTIDI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE,

CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

Competenze, operatori e promozione dell’offerta:per il turismo riordino legislativo a tutto campo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 7 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[1] Il Capo I del Titolo IV del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), sostituitodal presente provvedimento, riguarda le disposizioni sui contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito dibeni immobili.

[2] L’articolo 3 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale eventualmente svolta;b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti edegli interessi dei consumatori o degli utenti;c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale,artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante delbene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unioneeuropea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con ilproprio nome, marchio o altro segno distintivo;e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodottodestinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmenteprevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuitonell’àmbito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione nonsi applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo primadell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

[3] Si veda la nota 2.

tà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze dilungo termine, contratti di rivendita e di scambio1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206[1], recante codice del consu-mo, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IVDISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

Capo ICONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI

PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CON-

TRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

Art. 69Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:a) “contratto di multiproprietà”: un contratto di

durata superiore a un anno tramite il quale un con-sumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto digodimento su uno o più alloggi per il pernottamen-to per più di un periodo di occupazione;

b) “contratto relativo a un prodotto per le vacan-ze di lungo termine”: un contratto di durata supe-riore a un anno ai sensi del quale un consumatoreacquisisce a titolo oneroso essenzialmente il dirittodi ottenere sconti o altri vantaggi relativamente adun alloggio, separatamente o unitamente al viaggioo ad altri servizi;

c) “contratto di rivendita”: un contratto ai sensi

del quale un operatore assiste a titolo oneroso unconsumatore nella vendita o nell’acquisto di unamultiproprietà o di un prodotto per le vacanze dilungo termine;

d) “contratto di scambio”: un contratto ai sensidel quale un consumatore partecipa a titolo onero-so a un sistema di scambio che gli consente l’acces-so all’alloggio per il pernottamento o ad altri serviziin cambio della concessione ad altri dell’accessotemporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti deri-vanti dal suo contratto di multiproprietà;

e) “operatore”: il “professionista”, di cui all’artico-lo 3, comma 1, lettera c)[2];

f) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’arti-colo 3[3], comma 1, lettera a);

g) “contratto accessorio”: un contratto ai sensidel quale il consumatore acquista servizi connessia un contratto di multiproprietà o a un contrattorelativo a un prodotto per le vacanze di lungo termi-ne e forniti dall’operatore o da un terzo sulla basedi un accordo tra il terzo e l’operatore;

h) “supporto durevole”: qualsiasi strumento chepermetta al consumatore o all’operatore di memo-rizzare informazioni a lui personalmente dirette inmodo che possano essere utilizzate per riferimentofuturo per un periodo di tempo adeguato ai fini cuisono destinate le informazioni e che consenta lariproduzione immutata delle informazioni memo-rizzate;

i) “codice di condotta”: un accordo o un insieme

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di regole che definisce il comportamento degli ope-ratori che si impegnano a rispettare tale codice inrelazione a una o più pratiche commerciali o aduno o più settori d’attività specifici;

l) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto,compresi un operatore o un gruppo di operatori,responsabile dell’elaborazione e della revisione diun codice di condotta o del controllo dell’osservan-za del codice da parte di coloro che si sono impe-gnati a rispettarlo.2. Nel calcolo della durata di un contratto di mul-

tiproprietà o di un contratto relativo a un prodottoper le vacanze di lungo termine, quale definito alcomma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tie-ne conto di qualunque disposizione del contrattoche ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

Art. 70Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contrattorelativo a un prodotto per le vacanze di lungo termi-ne o un contratto di rivendita o di scambio vieneofferto al consumatore in persona nell’ambito diuna promozione o di un’iniziativa di vendita, l’ope-ratore indica chiaramente nell’invito lo scopo com-merciale e la natura dell’evento. Le informazioni dicui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizionedel consumatore in qualsiasi momento durantel’evento.2. È fatto obbligo all’operatore di specificare in

ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informa-zioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare lemodalità sul come ottenerle.3. Unamultiproprietà o un prodotto per le vacan-

ze di lungo termine non sono commercializzati ovenduti come investimenti.

Art. 71Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore siavincolato da un contratto o da un’offerta, l’operato-re fornisce al consumatore, in maniera chiara ecomprensibile, informazioni accurate e sufficienti,secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tra-mite il formulario informativo di cui all’allegato II-bis e le informazioni elencate nella parte 3 di dettoformulario;

b) nel caso di un contratto relativo a un prodottoper le vacanze di lungo termine, tramite il formula-

rio informativo di cui all’allegato II-ter e le informa-zioni elencate nella parte 3 di detto formulario;

c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite ilformulario informativo di cui all’allegato II-quatere le informazioni elencate nella parte 3 di dettoformulario;

d) nel caso di un contratto di scambio, tramite ilformulario informativo di cui all’allegato II-quin-quies e le informazioni elencate nella parte 3 didetto formulario.2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite

a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro sup-porto durevole facilmente accessibile al consumato-re.3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redat-

te nella lingua italiana e in una delle lingue delloStato dell’Unione europea in cui il consumatorerisiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ul-timo, purché si tratti di una lingua ufficiale dellaUnione europea.

Art. 72Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, apena di nullità, su carta o altro supporto durevole,nella lingua italiana e in una delle lingue dello Statodell’Unione europea in cui il consumatore risiedeoppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché sitratti di una lingua ufficiale della Unione europea.2. Nel caso di un contratto di multiproprietà rela-

tivo a un bene immobile specifico, è fatto obbligoall’operatore di fornire al consumatore anche unatraduzione conforme del contratto nella lingua del-lo Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immo-bile.3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto

disciplinato dal presente Capo, all’operatore chesvolge la propria attività di vendita nel territorionazionale è fatto obbligo di fornire al consumatoreil relativo contratto anche nella lingua italiana.4. Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1,

costituiscono parte integrante e sostanziale del con-tratto e non possono esseremodificate salvo qualo-ra vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualo-ra le modifiche siano causate da circostanze ecce-zionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontàdell’operatore, le cui conseguenze non avrebberopotuto essere evitate neanche con la dovuta diligen-za. Tali modifiche, indicate espressamente nel con-tratto, sono comunicate al consumatore su carta o

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altro supporto durevole a lui facilmente accessibi-le, prima della conclusione del contratto.5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di

cui all’articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori ele-menti:

a) l’identità, il luogo di residenza e la firma diciascuna delle parti;

b) la data e il luogo di conclusione del contratto.6. Prima della conclusione del contratto l’opera-

tore informa il consumatore sulle clausole contrat-tuali concernenti l’esistenza del diritto di recesso,la durata del periodo di recesso di cui all’articolo 73e il divieto di versare acconti durante il periodo direcesso di cui all’articolo 76, le quali devono esseresottoscritte separatamente dal consumatore. Il con-tratto include un formulario separato di recesso,come riportato nell’allegato II-sexies, inteso ad age-volare l’esercizio del diritto di recesso in conformi-tà all’articolo 73.7. Il consumatore riceve una copia o più copie

del contratto all’atto della sua conclusione.

Art. 72-bisObbligo di fideiussione per i contratti

di multiproprietà1. L’operatore non avente la forma giuridica di

società di capitali ovvero con un capitale socialeversato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sedelegale e sedi secondarie nel territorio dello Stato èobbligato a prestare idonea fideiussione bancaria oassicurativa a garanzia della corretta esecuzionedel contratto.2. L’operatore è in ogni caso obbligato a prestare

fideiussione bancaria o assicurativa allorquandol’alloggio oggetto del contratto di multiproprietàsia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultima-zione dei lavori.3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzio-

ne nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono

imporre al consumatore la preventiva esclusionedell’operatore.

Art. 73Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quat-tordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere,senza specificare il motivo, dal contratto di multi-proprietà, dal contratto relativo a prodotti per levacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita

e di scambio.2. Il periodo di recesso si calcola:a) dal giorno della conclusione del contratto defi-

nitivo o del contratto preliminare;b) dal giorno in cui il consumatore riceve il con-

tratto definitivo o il contratto preliminare, se poste-riore alla data di cui alla lettera a).3. Il periodo di recesso scade:a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere

dalla data di cui al comma 2 del presente articolo seil formulario di recesso separato previsto all’artico-lo 72, comma 4, non è stato compilato dall’operato-re e consegnato al consumatore per iscritto, su car-ta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partiredalla data di cui al comma 2 del presente articolo sele informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, in-cluso il formulario informativo applicabile di cuiagli allegati da III a VI, non sono state fornite alconsumatore per iscritto, su carta o altro supportodurevole.4. Se il formulario separato di recesso previsto

all’articolo 72, comma 4, è stato compilato dall’ope-ratore e consegnato al consumatore per iscritto, sucarta o altro supporto durevole, entro un anno dal-la data di cui al comma 2 del presente articolo, ilperiodo di recesso inizia a decorrere dal giorno incui il consumatore riceve tale formulario. Analoga-mente, se le informazioni di cui all’articolo 71, com-ma 1, incluso il formulario informativo applicabiledi cui agli allegati da III a VI, sono state fornite alconsumatore per iscritto, su carta o altro supportodurevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia adecorrere dal giorno in cui il consumatore ricevetali informazioni.5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offer-

to al consumatore contestualmente al contratto dimultiproprietà, ai due contratti si applica un unicoperiodo di recesso conformemente al comma 1. Ilperiodo di recesso per i due contratti è calcolatosecondo le disposizioni del comma 2.

Art. 74Modalità di esercizio ed effetti del diritto

di recesso1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si

esercita dandone comunicazione scritta, su carta oaltro supporto durevole che assicuri la prova dellaspedizione anteriore alla scadenza del periodo di

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[4] L’articolo 125-ter del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:(Recesso del consumatore)

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione delcontratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensidell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazionesecondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla letteraa), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dalcontratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini

eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, setali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo èpresunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66,

recesso, alla persona indicata nel contratto o, inmancanza, all’operatore.2. All’uopo, il consumatore può utilizzare il for-

mulario di recesso di cui all’allegato VII fornito dal-l’operatore a norma dell’articolo 72, comma 4.3. L’esercizio del diritto di recesso da parte

del consumatore, nei modi indicati al comma 1,pone fine all’obbligo delle parti di eseguire ilcontratto.4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso,

non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagarealcuna penalità, né è debitore del valore corrispon-dente all’eventuale servizio reso prima del recesso.

Art. 75Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a pro-dotti per le vacanze di lungo termine e di scambio èvietato qualunque versamento di danaro a titolo diacconto, prestazione di garanzie, l’accantonamen-to di denaro sotto forma di deposito bancario, ilriconoscimento esplicito di debito od ogni altroonere da parte di un consumatore a favore dell’ope-ratore o di un terzo prima della fine del periodo direcesso in conformità dell’articolo 73.2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque

forma di versamento di denaro a titolo di acconto,prestazione di garanzie, l’accantonamento di dena-ro sotto forma di deposito bancario, il riconosci-mento esplicito del debito od ogni altro onere daparte di un consumatore a favore dell’operatore odi un terzo prima che la vendita abbia effettivamen-te luogo o che sia posta fine in altromodo al contrat-to di rivendita.

Art. 76Disposizioni specifiche concernenti i contratti

relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di

lungo termine, il pagamento è effettuato secondo sca-denze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento delprezzo specificato nel contratto che non sia confor-me al piano di pagamento periodico concordato. Ipagamenti, comprese le quote di affiliazione, sonoripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fer-mo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indi-cizzazione previsti dalla legge. L’operatore invia unarichiesta scritta di pagamento, su carta o altro sup-porto durevole, almeno quattordici giorni, naturali econsecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, a

partire dal secondo pagamento rateale, il consuma-tore può porre fine al contratto senza incorrere inpenali dando preavviso all’operatore entro quattor-dici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezionedella richiesta di pagamento per ciascuna rata.

Art. 77Risoluzione dei contratti accessori

1. L’esercizio da parte del consumatore del dirit-to di recesso dal contratto di multiproprietà o dalcontratto relativo a un prodotto per le vacanze dilungo termine comporta automaticamente e senzaalcuna spesa per il consumatore la risoluzione ditutti i contratti di scambio ad esso accessori e diqualsiasi altro contratto accessorio.2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli

125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1˚settembre 1993, n. 385[4], in materia di contratti di

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67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.L’articolo 125-quinquies del Dlgs 385/1993 è il seguente:(Inadempimento del fornitore)

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopoaver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se conriferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate,nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatoredi rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto diripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora delfornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitoredetermina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbiaceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito; la legittimazione ad agire; la procedura; la class action.

[5] Gli articoli 27, 139 e 140-bis del Dlgs 206/2005 riguardano la tutela amministrativa e giurisdizionale, la legittimazione ad agire el’azione di classe.L’articolo 140 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Procedura)

1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori edegli utenti richiedendo al tribunale:a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui lapubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso algiudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente perterritorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi dicomposizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La

credito ai consumatori, se il prezzo è interamente oparzialmente coperto da un credito concesso alconsumatore dall’operatore o da un terzo in base aun accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto dicredito è risolto senza costi per il consumatore qua-lora il consumatore eserciti il diritto di recesso dalcontratto di multiproprietà, dal contratto relativo aprodotti per le vacanze di lungo termine, o dal con-tratto di rivendita o di scambio.

Art. 78Carattere imperativo delle disposizioni

e applicazione in casi internazionali1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti ag-

giunti di rinuncia del consumatore ai diritti previstidal presente capo o di limitazione delle responsabi-lità previste a carico dell’operatore.2. Per le controversie derivanti dall’applicazione

del presente capo, la competenza territoriale inde-rogabile è del giudice del luogo di residenza o didomicilio del consumatore, se ubicati nel territoriodello Stato.3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai con-

tratti di cui al presente capo, una legislazione diver-sa da quella italiana, al consumatore devono co-

munque essere riconosciute le condizioni di tutelapreviste dal presente capo.4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese

extracomunitario, i consumatori non possono esse-re privati della tutela garantita dal presente codice,nel caso di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati èsituato sul territorio nazionale o di uno Stato del-l’Unione europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente col-legato a beni immobili, l’operatore svolga attivitàcommerciali o professionali in Italia o in uno Statodell’Unione europea o diriga tali attività, con qualsi-asi mezzo, verso l’Italia o uno Stato dell’Unioneeuropea e il contratto rientri nell’ambito di detteattività.

Art. 79Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizionicontenute nel presente capo da parte degli operato-ri, i consumatori possono utilizzare gli strumentispecifici di cui agli articoli 27, 139, 140 e 140-bis delpresente Codice[5].2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giu-

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procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudizia-

le adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento diconciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo condecreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui leassociazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato ingiudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azionegiudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione vienevalutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighistabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di unasomma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. Incaso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunalecon procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme didenaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione delMinistero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizionidi cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesimeviolazioni.

10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie neicontratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1,comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

[6] L’articolo 27-bis del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Codici di condotta)

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratichecommerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento deiprofessionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato delcontrollo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile alconsumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignitàumana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori econservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare iconsumatori.

[7] «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione dellecontroversie civili e commerciali», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 5 marzo 2010, n. 53.

[8] L’articolo 2 del Dlgs 28/2010 è il seguente:(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su dirittidisponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

dice ordinario.

Art. 80Informazioni per i consumatori e ricorso

extragiudiziale1. L’operatore può adottare appositi codici di con-

dotta, secondo le modalità di cui all’articolo27-bis[6].

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dal-l’esatta applicazione dei contratti disciplinati dalpresente capo è possibile ricorrere alle proceduredi mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28[7]. È fatta salva la possibilità di utilizzarele procedure di negoziazione volontaria e pariteticapreviste dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decre-to legislativo 4 marzo 2010, n. 28[8].

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 13 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né leprocedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

[9] Si veda la nota 1.

Art. 81Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatoreche contravviene alle norme di cui agli articoli 70,commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, perogni singola violazione, con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.2. Si applica la sanzione amministrativa accesso-

ria della sospensione dall’esercizio dell’attività da30 giorni a seimesi all’operatore che abbia commes-so una ripetuta violazione delle disposizioni di cuial comma 1.3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e del-

l’applicazione della sanzione, si applica l’articolo62, comma 3.

Art. 81-bisTutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludo-no, né limitano i diritti che sono attribuiti al consu-matore da altre norme dell’ordinamento giuridico.2. Per quanto non previsto dal presente capo, si

applicano le disposizioni del codice civile in temadi contratti.».

2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206[9], sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO II-bis(di cui all’articolo 71, comma 1, e all’articolo 73,commi 3, lettera b), e 4)

Formulario informativo per i contrattidi multiproprietà

Parte 1:Identità, luogo di residenza e stato giuridico del-

l’operatore o degli operatori che saranno parti delcontratto:Breve descrizione del prodotto (ad esempio de-

scrizione del bene immobile):Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:Indicazione precisa del periodo entro il quale può

essere esercitato il diritto oggetto del contratto edeventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potràesercitare il diritto oggetto del contratto:Se il contratto riguarda un bene immobile specifi-

co in costruzione, data in cui l’alloggio e i servizi/lestrutture saranno completati/disponibili:Prezzo che il consumatore deve corrispondere

per l’acquisizione del diritto o dei diritti:Breve descrizione dei costi supplementari obbli-

gatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazio-ne degli importi (ad esempio quote annuali, altrequote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione

del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, ma-nutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell’im-porto che il consumatore deve pagare per tali servi-zi:Sintesi delle strutture a disposizione del consuma-

tore (ad esempio piscina o sauna):Tali strutture sono incluse nei costi indicati in

precedenza?In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli

a pagamento:È possibile aderire ad un sistema di scambio?In caso affermativo, specificare il nome del siste-

ma di scambio:Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di

condotta? In caso affermativo, dove possono esserereperiti?

Parte 2:Informazioni generali:Il consumatore ha il diritto di recedere dal contrat-

to, senza indicarne le ragioni, entro quattordici gior-ni di calendario a decorrere dalla conclusione delcontratto o di qualsiasi contratto preliminare vinco-lante ovvero dalla data di ricezione di tali contrattise posteriore.Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi

versamento di denaro a titolo di acconto da partedel consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi one-re, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,l’accantonamento di denaro sotto forma di deposi-to bancario, il riconoscimento esplicito di debito,ecc., e comprende non solo il pagamento a favoredell’operatore, bensì anche di terzi.Il consumatore non dovrà sostenere costi od ob-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 14 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

blighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.In conformità del diritto internazionale privato, il

contratto può essere disciplinato da una legge diver-sa da quella dello Stato membro di residenza o do-micilio abituale del consumatore e le eventuali con-troversie possono essere deferite ad organi giurisdi-zionali diversi da quelli dello Stato membro di resi-denza o domicilio abituale del consumatore.Firma del consumatore:Parte 3:Informazioni supplementari cui ha diritto il con-

sumatore e indicazioni specifiche per poterle otte-nere (ad esempio indicazione del capitolo di un opu-scolo generale) se non fornite in appresso:1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUI-SITICondizioni poste a disciplina dell’esercizio del di-

ritto oggetto del contratto sul territorio dello Statomembro o degli Stati membri in cui il bene o i beniinteressati sono situati, indicazione se tali condizio-ni siano state rispettate o meno e, in caso negativo,quali condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupareun alloggio da selezionare tra una serie di alloggi,informazioni sulle restrizioni alle possibilità del con-sumatore di occupare in qualsiasi momento uno diquesti alloggi.2) INFORMAZIONI SUI BENISe il contratto riguarda un bene immobile specifi-

co, la descrizione accurata e dettagliata di tale benee della sua ubicazione; se il contratto riguarda unaserie di beni (multilocalità), la descrizione appro-priata dei beni e della loro ubicazione; se il contrat-to riguarda una sistemazione diversa da quella inun bene immobile, la descrizione appropriata dellasistemazione e delle strutture,servizi (ad esempio elettricità, acqua, manuten-

zione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha oavrà accesso e relative condizioni,eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna,

ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso erelative condizioni.3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI AL-LOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)Stato di completamento dell’alloggio e dei servizi

che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità,acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttu-ra cui il consumatore avrà accesso,termine di completamento dell’alloggio e dei ser-

vizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettri-

cità, acqua e collegamenti telefonici) e una stimaragionevole del termine di completamento di qualsi-asi struttura cui il consumatore avrà accesso,numero della licenza edilizia e nome e indirizzo

completi dell’autorità o delle autorità competenti,garanzia quanto al completamento dell’alloggio o

al rimborso di ogni pagamento effettuato qualoral’alloggio non sia completato ed eventuali condizio-ni che disciplinano il funzionamento di tali garan-zie.4) INFORMAZIONI SUI COSTIDescrizione accurata e appropriata di tutti i costi

connessi al contratto di multiproprietà; di come talicosti saranno ripartiti fra i consumatori e di come equando tali costi possano aumentare; il metodo dicalcolo dell’ammontare delle spese relative all’occu-pazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempioimposte e tasse) e le spese amministrative generali(ad esempio per gestione, manutenzione e riparazio-ni),eventuali informazioni relative a spese, ipoteche,

privilegi o altri gravami registrati sul bene.5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DELCONTRATTOEventuali informazioni sulle disposizioni per la

risoluzione di contratti accessori e sulle conseguen-ze di tale risoluzione,condizioni di risoluzione del contratto, relative

conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabi-lità del consumatore per eventuali costi derivantidalla risoluzione stessa.6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIInformazioni sulle modalità con cui sono organiz-

zate la manutenzione e le riparazioni del bene el’amministrazione e gestione dello stesso, specifi-cando se e come i consumatori possono influire epartecipare alle decisioni in materia,informazioni sulla possibilità o meno di aderire a

un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali,informazioni sul sistema pertinente e indicazionedei costi connessi con la rivendita mediante talesistema,indicazione della lingua o delle lingue che si pos-

sono usare per le comunicazioni con l’operatoreper quanto riguarda il contratto, ad esempio in rela-zione alle decisioni gestionali, all’aumento dei costie al trattamento di richieste e reclami,eventuale possibilità di risoluzione extragiudizia-

le delle controversie.Conferma della ricezione delle informazioni.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 15 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Firma del consumatore.

ALLEGATO II-ter(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), e all’arti-colo 73, commi 3, lettera b), e 4)

Formulario informativo per i contratti relativi aprodotti per le vacanze di lungo termine

Parte 1:Identità, luogo di residenza e stato giuridico del-

l’operatore o degli operatori che saranno parti delcontratto.Breve descrizione del prodotto.Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.Indicazione precisa del periodo entro il quale può

essere esercitato il diritto oggetto del contratto edeventualmente la durata del regime instaurato.Data a partire dalla quale il consumatore potrà

esercitare il diritto oggetto del contratto.Prezzo che il consumatore deve corrispondere

per l’acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi icosti ricorrenti che il consumatore dovrà presumi-bilmente sostenere in conseguenza del suo dirittodi ottenere accesso all’alloggio, del viaggio e di qual-siasi altro prodotto o servizio connesso come specifi-cato.Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le

rate di pari importo per ciascun anno di durata delcontratto per il prezzo in questione e date in cuidevono essere versate.Dopo il primo anno, gli importi successivi posso-

no essere adeguati per assicurare che sia mantenu-to il valore reale di tali rate, ad esempio per tenereconto dell’inflazione.Breve descrizione dei costi supplementari obbli-

gatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazio-ne degli importi (ad esempio quote annuali di affilia-zione).Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione

del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo evoli scontati).Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli

a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti in-cluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasialtra sistemazione deve essere pagata a parte).L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di

condotta? In caso affermativo, dove possono essere

reperiti?Parte 2:Informazioni generali:Il consumatore ha il diritto di recedere dal contrat-

to, senza indicarne le ragioni, entro quattordici gior-ni di calendario a decorrere dalla conclusione delcontratto o di qualsiasi contratto preliminare vinco-lante ovvero dalla data di ricezione di tali contrattise posteriore.Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi

versamento di denaro a titolo di acconto da partedel consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi one-re, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie,l’accantonamento di denaro sotto forma di deposi-to bancario, il riconoscimento esplicito di debito,ecc., e comprende non solo il pagamento a favoredell’operatore, bensì anche di terzi.Il consumatore ha il diritto di porre fine al contrat-

to senza incorrere in penali dando preavviso all’ope-ratore entro quattordici giorni di calendario dallaricezione della richiesta di pagamento per ciascunarata annuale.Il consumatore non dovrà sostenere spese od ob-

blighi diversi da quelli specificati nel contratto.In conformità del diritto internazionale privato, il

contratto può essere disciplinato da una legge diver-sa da quella dello Stato membro di residenza o do-micilio abituale del consumatore e le eventuali con-troversie possono essere deferite ad organi giurisdi-zionali diversi da quelli dello Stato membro di resi-denza o domicilio abituale del consumatore.Firma del consumatore.Parte 3:Informazioni supplementari cui ha diritto il con-

sumatore e indicazioni specifiche per poterle otte-nere (ad esempio indicazione del capitolo di un opu-scolo generale) se non fornite in appresso:1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITIDescrizione appropriata e corretta degli sconti di-

sponibili per future prenotazioni, illustrata con unaserie di esempi di offerte recenti,informazioni sulle restrizioni alla possibilità del

consumatore di godere dei diritti, quali la disponibi-lità limitata o le offerte proposte in base all’ordinedi arrivo o i termini previsti per promozioni partico-lari e sconti speciali.2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DELCONTRATTOEventuali informazioni sulle modalità per la riso-

luzione di contratti accessori e sulle conseguenze di

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 16 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

tale risoluzione,condizioni di risoluzione del contratto, relative

conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabi-lità del consumatore per eventuali costi derivantidalla risoluzione stessa.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIIndicazione della lingua o delle lingue che posso-

no essere utilizzate per le comunicazioni con l’ope-ratore per quanto riguarda il contratto, ad esempioin relazione al trattamento di richieste e reclami,eventuale possibilità di risoluzione extragiudizia-

le delle controversie.Conferma della ricezione delle informazioni.Firma del consumatore.

ALLEGATO-II quater(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), e all’arti-colo 73, commi 3, lettera b) e 4)

Formulario informativoper i contratti di rivendita

Parte 1:Identità, luogo di residenza e stato giuridico del-

l’operatore o degli operatori che saranno parti del con-tratto.Breve descrizione dei servizi (ad esempio commer-

cializzazione).Durata del contratto.Prezzo che il consumatore deve corrispondere per

l’acquisto dei servizi.Breve descrizione dei costi supplementari obbliga-

tori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazionedegli importi (ad esempio imposte locali, parcelle no-tarili, costi inerenti alla pubblicità).L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di con-

dotta? In caso affermativo, dove possono essere reperi-ti?

Parte 2:Informazioni generali:Il consumatore ha il diritto di recedere dal contrat-

to, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giornidi calendario a decorrere dalla conclusione del con-tratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolanteovvero dalla data di ricezione di tali contratti se poste-riore.È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di

acconto da parte del consumatore fino al momento incui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia

stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Ildivieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento,la prestazione di garanzie, l’accantonamento di dena-ro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimentoesplicito di debito, ecc., e comprende non solo il paga-mento a favore dell’operatore, bensì anche di terzi.Il consumatore non dovrà sostenere costi od obbli-

ghi diversi da quelli specificati nel contratto.In conformità del diritto internazionale privato, il

contratto può essere disciplinato da una legge diversada quella dello Stato membro di residenza o domicilioabituale del consumatore e le eventuali controversiepossono essere deferite ad organi giurisdizionali diver-si da quelli dello Stato membro di residenza o domici-lio abituale del consumatore.Firma del consumatore.Parte 3:Informazioni supplementari cui ha diritto il consu-

matore e indicazioni specifiche per poterle ottenere(ad esempio indicazione del capitolo di un opuscologenerale) se non fornite in appresso:condizioni di risoluzione del contratto, relative con-

seguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitàdel consumatore per eventuali costi derivanti dallarisoluzione stessa,indicazione della lingua o delle lingue che possono

essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatoreper quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazio-ne al trattamento di richieste e reclami,eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale

delle controversie.Conferma della ricezione delle informazioni.Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies(di cui all’articolo 71, comma 1, lettera d), e all’arti-colo 73, commi 3, lettera b), e 4)

Formulario informativo per i contrattidi scambio

Parte 1:Identità, luogo di residenza e stato giuridico del-

l’operatore o degli operatori che saranno parti del con-tratto:Breve descrizione del prodotto.Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.Indicazione precisa del periodo entro il quale può

essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 17 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

eventualmente la durata del regime instaurato.Data a partire dalla quale il consumatore potrà eser-

citare il diritto oggetto del contratto.Prezzo che il consumatore deve corrispondere per

lo scambio delle quote di affiliazione.Breve descrizione dei costi supplementari obbliga-

tori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazionedegli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quo-te ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del

consumatore.Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a

pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli im-porti; ad esempio una stima del prezzo dovuto persingole operazioni di scambio, comprese eventualispese aggiuntive).L’operatore ha sottoscritto uno o più codici di con-

dotta? In caso affermativo, dove possono essere reperi-ti?

Parte 2:Informazioni generali:Il consumatore ha il diritto di recedere dal contrat-

to, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giornidi calendario a decorrere dalla conclusione del con-tratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolanteovvero dalla data di ricezione di tali contratti se poste-riore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offertocongiuntamente e contestualmente al contratto dimultiproprietà, ai due contratti si applica un unicoperiodo di recesso.Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi ver-

samento di denaro a titolo di acconto da parte delconsumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, inclu-so il pagamento, la prestazione di garanzie, l’accanto-namento di denaro sotto forma di deposito bancario,il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e compren-de non solo il pagamento a favore dell’operatore, ben-sì anche di terzi.Il consumatore non dovrà sostenere costi od obbli-

ghi diversi da quelli specificati nel contratto.In conformità del diritto internazionale privato, il

contratto può essere disciplinato da una legge diversada quella dello Stato membro di residenza o domicilioabituale del consumatore e le eventuali controversiepossono essere deferite ad organi giurisdizionali diver-si da quelli dello Stato membro di residenza o domici-lio abituale del consumatore.Firma del consumatore.Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consu-matore e indicazioni specifiche per poterle ottenere(ad esempio indicazione del capitolo di un opuscologenerale) se non fornite in appresso:1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITISpiegazione del funzionamento del sistema di scam-

bio; possibilità e modalità di scambio; indicazione delvalore attribuito alla multiproprietà del consumatorenel sistema di scambio; serie di esempi di possibilitàconcrete di scambio,indicazione del numero di località disponibili e nu-

mero degli aderenti al sistema di scambio, compreseeventuali limitazioni quanto alla disponibilità di allog-gi particolari scelti dal consumatore, ad esempio amotivo di periodi di picco della domanda, eventualenecessità di prenotare conmolto anticipo, nonché in-dicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multipro-prietà del consumatore previsti dal sistema di scam-bio.2) INFORMAZIONI SUI BENIDescrizione breve e appropriata dei beni e della

loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggiodiverso dai beni immobili, descrizione appropriatadell’alloggio e delle strutture; indicazione di dove ilconsumatore può ottenere informazioni supplementa-ri.3) INFORMAZIONI SUI COSTIInformazioni sull’obbligo dell’operatore di fornire

per ogni scambio proposto, prima di organizzare loscambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costoaggiuntivo a carico del consumatore in relazione alloscambio.4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CON-TRATTOEventuali informazioni sulle disposizioni per la riso-

luzione di contratti accessori e sulle conseguenze ditale risoluzione,condizioni di risoluzione del contratto, relative con-

seguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitàdel consumatore per eventuali costi derivanti dallarisoluzione stessa.5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIIndicazione della lingua o delle lingue che possono

essere utilizzate per le comunicazioni con l’operatoreper quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazio-ne al trattamento di richieste e reclami,eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale

delle controversie.Conferma della ricezione delle informazioni.Firma del consumatore.

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[10] «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 19ottobre 1957, n. 260.

[11] Il Titolo III della legge 174/1958 (Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul creditoalberghiero) riguarda il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

[12] «Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 aprile1958 n. 92.

[13] «Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”del 9 aprile 1968, n. 92.

[14] «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche», pubblicata sulla “GazzettaUfficiale” del 2 settembre 1991 n. 205.

ALLEGATO II-sexies(di cui all’articolo 72, comma 6, e all’articolo 74,comma 2)

Formulario separato per facilitare il dirittodi recesso

Diritto di recessoIl consumatore ha il diritto di recedere dal con-

tratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordicigiorni di calendario.Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ...

(da compilare a cura dell’operatore prima di tra-smettere il formulario al consumatore).Qualora il consumatore non abbia ricevuto il pre-

sente formulario, il periodo di recesso ha iniziouna volta che il consumatore l’abbia ricevuto, mascade in ogni caso dopo un anno e quattordicigiorni di calendario.Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte

le informazioni richieste, il periodo di recesso hainizio una volta che il consumatore le abbia ricevu-te, ma scade in ogni caso dopo tremesi e quattordi-ci giorni di calendario.Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consu-

matore comunica la propria decisione all’operato-re usando il nome e l’indirizzo sotto indicati susupporto durevole (ad esempio lettera scritta invia-ta per posta o messaggio di posta elettronica). Ilconsumatore può utilizzare il formulario in appres-so, ma non è obbligato a farlo.Qualora il consumatore eserciti il diritto di reces-

so, non gli viene imputato alcun costo.Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei

contratti nazionale possono prevedere il diritto delconsumatore, ad esempio, di porre fine al contrat-to in caso di omissione di informazioni.Divieto di acconti.Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi

versamento di denaro a titolo di acconto da partedel consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasionere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garan-zie, l’accantonamento di denaro sotto forma di de-posito bancario, il riconoscimento esplicito di debi-to, ecc.Tale divieto include non soltanto i pagamenti a

favore dell’operatore, ma anche di terzi.Notifica di recessoA (nome e indirizzo dell’operatore) (*)Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la pre-

sente di recedere dal contrattoData di conclusione del contratto (*)Nome del consumatore/dei consumatori (***)Indirizzo del consumatore/dei consumatori

(***)Firma del consumatore/dei consumatori (solo

se il presente formulario è inviato su carta) (***)Data (***)(*) Da compilare a cura dell’operatore prima di

trasmettere il formulario al consumatore(**) Cancellare la dicitura inutile(***) Da compilare a cura del consumatore/dei

consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presen-te formulario per recedere dal contrattoConferma della ricezione delle informazioniFirma del consumatore».

Art. 3Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 4agosto 1957, n. 918[10];

b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusionedel titolo III[11];

c) la legge 21 marzo 1958, n. 326[12];d) la legge 12 marzo 1968, n. 326[13];f) la legge 25 agosto 1991, n. 284[14];g) l’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.

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[15] L’articolo 16 della legge 266/1997 (Interventi urgenti per l’economia), abrogato dal presente provvedimento, era il seguente:(Interventi per il settore del commercio e del turismo)

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con unadotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamentonazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede unapercentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento dellaquota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dicui all’obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999..

2. Il fondo di cui all’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardiper ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1˚ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzicostituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell’articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, allecooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia deisingoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con icriteri fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

5. A decorrere dal 1˚ gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasportie comunicazioni» sono inserite le seguenti: «; delle lavanderie industriali.».

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell’Italia all’Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologialegale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto per l’anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.omissis

[16] «Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche», pubblicato sulla “GazzettaUfficiale” del 4 novembre 1988 n. 259.

[17] «Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 12dicembre 1991 n. 291.

[18] «Riforma della legislazione nazionale del turismo», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 20 aprile 2001 n. 92.[19] Per tutti gli articoli abrogati del Dlgs 206/2005 si veda l’appendice.[20] Il comma 4 dell’articolo 10 del Dl 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo

sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e larottamazione di autoveicoli), abrogato dal presente provvedimento, era il seguente:

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, esuccessive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametrinumerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normativeregionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’eserciziodell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre proveselettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualitàdell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, nonvincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diplomauniversitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico,fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allosvolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenzaoperano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale ospecifica.

266[15];h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre,1988, n. 556[16];

i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n.392[17];

l) la legge 29 marzo 2001, n. 135[18];

m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legisla-tivo 6 settembre 2005, n. 206[19];

n) il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40[20];

o) l’articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo

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[21] L’articolo 83 del Dlgs 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), abrogato dalpresente provvedimento, era il seguente:(Strutture turistico-ricettive)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l’apertura, il trasferimento e le modificheconcernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19,comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblicasicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.[22] «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile

1970», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 17 febbraio 1978 n. 48.[23] L’articolo 37 della legge 1084/1977 è il seguente:

Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigorenei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica didenuncia da parte del Governo belga.

[24] «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 13 dicembre 1991 n. 292.

2010, n. 59[21].2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha

reso esecutiva la Convenzione internazionalesul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile1970, è abrogata a decorrere dal momento incui diviene efficace la denuncia dello Stato ita-liano della Convenzione internazionale sul con-tratto di viaggio del 23 aprile 1970[22], in confor-mità a quanto disposto dall’articolo 37 dellamedesima[23].

3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dallalegge 6 dicembre 1991, n. 394[24].

Art. 4Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legi-slativo sono attuate nell’ambito delle risorse uma-ne, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-ne vigente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-

to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbli-go a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-vare.

ALLEGATO 1(previsto dall’articolo 1)

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA

DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo IDEI PRINCIPI GENERALI

Art. 1Ambito di applicazione

1. Il presente codice reca, nei limiti consentitidalla competenza statale, norme necessarie all’eser-cizio unitario delle funzioni amministrative inmate-ria di turismo ed altre nome in materia riportabilialle competenze dello Stato, provvedendo al riordi-no, al coordinamento e all’integrazione delle dispo-sizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’or-dinamento dell’Unione europea e delle attribuzio-ni delle regioni e degli enti locali.

Art. 2Principi sulla produzione del diritto

in materia turistica1. L’intervento legislativo dello Stato nella mate-

ria del turismo è consentito quando il suo oggettoprincipale costituisce esercizio di una autonomacompetenza legislativa statale esclusiva o concor-rente.

2. L’intervento legislativo dello Stato in materiadi turismo è, altresì, consentito quando sussistonole seguenti esigenze di carattere unitario:

a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livel-lo interno ed internazionale, del settore turisticoquale fondamentale risorsa del Paese;

b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italia-na.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dalloStato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presi-

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[25] «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione del Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»,pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14 marzo 2009 n. 61.

[26] «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata sul supplemento ordinario alla“Gazzetta Ufficiale” dell’11 gennaio 1994 n. 7.

[27] «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cuiall’art. 2188 del codice civile», pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 3 febbraio 1996 n. 28.

[28] L’articolo 17 del Dlgs 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, inattuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:(Definizioni)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta allalavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni ancheimmateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale inbase all’articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1,con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie edi revisione e di quelle di assicurazione.

dente del Consiglio deiMinistri o alMinistro delega-to.

Art. 3Principi in tema di turismo accessibile

1. In attuazione dell’articolo 30 della Conven-zione delle Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilità, fatta a New York il 13 dicembre2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3marzo 2009, n. 18[25], lo Stato assicura che le per-sone con disabilità motorie, sensoriali e intelletti-ve possano fruire dell’offerta turistica in modocompleto e in autonomia, ricevendo servizi al me-desimo livello di qualità degli altri fruitori senzaaggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agliospiti delle strutture ricettive che soffrono di tem-poranea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove lafattiva collaborazione tra le autonomie locali, glienti pubblici, gli operatori turistici, le associazionidelle persone con disabilità e le organizzazioni delturismo sociale.

3. È considerato atto discriminatorio impedirealle persone con disabilità motorie, sensoriali e in-tellettive, di fruire, inmodo completo ed in autono-mia, dell’offerta turistica, esclusivamente per moti-vi comunque connessi o riferibili alla loro disabili-tà.

Capo IIIMPRESE TURISTICHE

Art. 4Imprese turistiche

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono

imprese turistiche quelle che esercitano attività eco-nomiche, organizzate per la produzione, la com-mercializzazione, l’intermediazione e la gestione diprodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari,di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli disomministrazione facenti parte dei sistemi turisticilocali, concorrenti alla formazione dell’offerta turi-stica.

2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui allalegge 29 dicembre 1993, n. 580, e successivemodifi-cazioni[26], e con le modalità di cui al decreto delPresidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, e successive modificazioni[27], ovvero al reper-torio delle notizie economiche e amministrativeladdove previsto, costituiscono condizione per usu-fruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sov-venzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasigenere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turi-stica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione eu-ropea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alleimprese turistiche sono estesi i contributi, le agevo-lazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici diqualsiasi genere previsti dalle norme vigenti perl’industria, così come definita dall’articolo 17 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[28], neilimiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibilied in conformità ai criteri definiti dalla normativavigente.

4. Le imprese turistiche non costituite conforme-mente alla legislazione di uno Stato membro del-l’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) posso-no essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare leloro attività in Italia, secondo il principio di recipro-cità, previa iscrizione nel registro di cui al comma

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 22 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[29] L’articolo 44 del Dlgs 112/1998 è il seguente:(Funzioni e compiti conservati allo Stato)

1. Sono conservate allo Stato:a) la definizione, in accordo con le regioni, dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Leconnesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite leassociazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e leorganizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, ildocumento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazionedel sistema turistico nazionale;d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo

2, ed a condizione che posseggano i requisiti richie-sti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle lineeguida di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112[29].

Art. 5Imprese turistiche senza scopo di lucro

1. Le associazioni che operano nel settore delturismo giovanile e per finalità ricreative, cultura-li, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizza-te ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nelrispetto delle medesime regole e condizioni,esclusivamente per gli associati, anche se appar-tenenti ad associazioni straniere aventi finalitàanaloghe e legate fra di loro da accordi di collabo-razione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicura-no il rispetto dei diritti del turista tutelati dal-l’ordinamento internazionale e dell’Unione eu-ropea.

TITOLO IIPROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE

TURISTICO

Capo IPROFESSIONI TURISTICHE

Art. 6Definizione

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aven-ti ad oggetto la prestazione di servizi di promozionedell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità,assistenza, accompagnamento e guida, diretti aconsentire ai turisti la migliore fruizione del viaggioe della vacanza, anche sotto il profilo della cono-scenza dei luoghi visitati.

Capo IIMERCATO DEL LAVORO

Art. 7Percorsi formativi

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi fina-lizzati all’inserimento lavorativo nel settore delmer-cato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Pre-sidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dele-gato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, del lavoro e delle politi-che sociali e della gioventù, d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento e di Bolza-no, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo sco-po disponibili a legislazione vigente, a stipulare ac-cordi o convenzioni con istituti di istruzione, ancheuniversitaria, con altri enti di formazione e con gliordini professionali per lo svolgimento di corsiorientati alla preparazione dei giovani operatori.

TITOLO IIIMERCATO DEL TURISMO

Capo ISTRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

Art. 8Classificazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché,in particolare, ai fini dell’esercizio del potere ammi-nistrativo statale di cui all’articolo 10 e strutturericettive si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere e paralberghie-re;

b) strutture ricettive extralberghiere;c) strutture ricettive all’aperto;

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 23 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

d) strutture ricettive di mero supporto.2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta

alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitatanelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attivitàrientra altresì, unitamente alla prestazione del servi-zio ricettivo, la somministrazione di alimenti e be-vande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed acoloro che sono ospitati nella struttura ricettiva inoccasione di manifestazioni e convegni organizza-ti, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicoleper uso fotografico e di registrazione audiovisiva ostrumenti informatici, cartoline e francobolli allepersone alloggiate, nonché la gestione, ad usoesclusivo di dette persone, attrezzature e strutturea carattere ricreativo, per le quali è fatta salva lavigente disciplina in materia di sicurezza. Nellalicenza di esercizio di attività ricettiva è ricompre-sa anche la licenza per la somministrazione di ali-menti e bevande per le persone non alloggiate nel-la struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previ-sti dalla normativa vigente, per le attività legate albenessere della persona o all’organizzazione con-gressuale.

3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgonol’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni dicui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nelladenominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasiforma di comunicazione al pubblico, anche telema-tica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera,idonee ad indurre confusione sulla legittimazioneallo svolgimento della stessa. Per le violazioni a taledivieto le Regioni e le Province autonome di Trentoe di Bolzano stabiliscono una sanzione amministra-tiva pecuniaria.

Art. 9Strutture ricettive alberghiere

e paralberghiere1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralber-

ghiere:a) gli alberghi;b) i motels;c) i villaggi-albergo;d) le residenze turistico alberghiere;e) gli alberghi diffusi;f) le residenze d’epoca alberghiere;g) i bed and breakfast organizzati in forma im-

prenditoriale;h) le residenze della salute-beauty farm;i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che pre-

senti elementi ricollegabili a uno o più delle prece-denti categorie.

2.Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pub-blico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secon-do quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in ca-mere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabi-le.

3. I motels sono alberghi particolarmente at-trezzati per la sosta e l’assistenza delle autovettu-re o delle imbarcazioni, che assicurano alle stes-se servizi di riparazione e di rifornimento di car-buranti.

4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati deirequisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi resi-denziali, caratterizzati dalla centralizzazione deiservizi in funzione di più stabili facenti parte di unostesso complesso e inseriti in area attrezzata per ilsoggiorno e lo svago della clientela.

5. Le residenze turistico-alberghiere, o alberghiresidenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pub-blico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piùstabili o parti di stabili, che offrono alloggio eservizi accessori in unità abitative arredate, costi-tuite da uno o più locali, dotate di servizio auto-nomo di cucina.

6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettivecaratterizzati dal fornire alloggi in stabili separa-ti, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri stori-ci e, comunque, collocati a breve distanza da unedificio centrale nel quale sono offerti servizi diricevimento, portineria e gli altri eventuali serviziaccessori.

7. Le residenze d’epoca alberghiere sono le strut-ture ricettive alberghiere ubicate in complessi im-mobiliari di particolare pregio storico-architettoni-co, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolarelivello artistico, idonee ad un’accoglienza altamen-te qualificata.

8. I bed and breakfast in forma imprenditorialesono strutture ricettive a conduzione ed organizza-zione familiare, gestite da privati inmodo professio-nale, che forniscono alloggio e prima colazione uti-lizzando parti della stessa unità immobiliare pur-ché funzionalmente collegate e con spazi familiaricondivisi.

9. Le residenze della salute o beauty farm so-no esercizi alberghieri dotati di particolari strut-ture di tipo specialistico proprie del soggiornofinalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, die-

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[30] «Disciplina dell’agriturismo», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 marzo 2006 n. 63.

tetici ed estetici.

Art. 10Classificazione standard qualitativi

1. Gli standard minimi nazionali per le impreseturistiche ricettive, escluse le strutture agrituristi-che che sono disciplinate ai sensi della legge 20febbraio 2006, n. 96[30], recante disciplina dell’agri-turismo, sono disciplinati con decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delega-to, previa consultazione delle associazioni di cate-goria e dei rappresentanti delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano e acquisital’intesa con la Conferenza permanente dei rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno,livelli di standardmigliorativi rispetto a quelli mini-mi definiti in ambito nazionale, nonché provvedo-no a differenziare la declinazione di dettaglio deiservizi previsti con indicazioni che più aderiscanoalle specificità territoriali, climatiche o culturali deiloro territori.

3. Al fine di accrescere la competitività di promo-zione commerciale internazionale e di garantire ilmassimo livello di tutela del turista, viene istituitoed introdotto, su base nazionale, un sistema di ra-ting, associabile alle stelle, che consenta la misura-zione e la valutazione della qualità del servizio resoai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volonta-ria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso aiclienti si intende l’insieme delle attività, dei proces-si e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti allasoddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di ra-ting è organizzato tenendo conto della tipologia del-le strutture. Al fine di accrescere gli standards disicurezza e di garantire la massima tutela del turi-sta si tiene conto della presenza, ove necessaria, diappositi strumenti salvavita. Con decreto del Presi-dente del Consiglio deiMinistri o delMinistro dele-gato, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sen-tite le associazioni dei consumatori e di categoria,vengono definiti i parametri di misurazione e valu-tazione della qualità del servizio turistico nonchéindividuati i criteri e le modalità per l’attuazionedel sistema di rating.

Art. 11Art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284

Pubblicità dei prezzi1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono

liberamente determinati dai singoli operatori turi-stici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzipraticati secondo quanto disciplinato dalle regionie dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le leggi regionali regolano la corretta informa-zione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendosanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dicomunicazione alle regione, nonché i controlli sul-la effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

Capo IIALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 12Strutture ricettive extralberghiere

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchéai fini dell’esercizio del potere amministrativo stata-le di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive ex-tralberghiere:

a) gli esercizi di affittacamere;b) le attività ricettive a conduzione familiare -

bed and breakfast;c) le case per ferie;d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;e) le strutture ricettive-residence;f) gli ostelli per la gioventù;g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;i) attività ricettive in residenze rurali;l) le foresterie per turisti;m) i centri soggiorno studi;n) le residenze d’epoca extralberghiere;o) i rifugi escursionistici;p) i rifugi alpini;q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che pre-

senti elementi ricollegabili a uno o più delle prece-denti categorie.

2.Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricet-tive composte da camere ubicate in più apparta-menti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali so-no forniti alloggio ed eventualmente servizi comple-mentari.

3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a

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[31] «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato sulsupplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 20 febbraio 2001, n. 42.

[32] Si veda la nota 30.

conduzione ed organizzazione familiare, gestite daprivati in forma non imprenditoriale, che fornisco-no alloggio e prima colazione utilizzando parti del-la stessa unità immobiliare purché funzionalmentecollegate e con spazi familiari condivisi.

4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrez-zate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite,al di fuori di normali canali commerciali, da entipubblici, operanti senza fine di lucro per il conse-guimento di finalità sociali, culturali, assistenziali osportive, nonché da enti o aziende per il soggiornodei propri dipendenti e loro familiari. Nelle caseper ferie possono altresì essere ospitati dipendentie relativi familiari, di altre aziende o assistiti daglienti di cui al presente comma con i quali sia statastipulata apposita convenzione.

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turisticosono case o appartamenti, arredati e dotati di servi-zi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione aituristi, nel corso di una o più stagioni, con contrattiaventi validità non inferiore a sette giorni e nonsuperiore a sei mesi consecutivi senza la prestazio-ne di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unitàabitative ammobiliate a uso turistico possono esse-re gestite:

a) in forma imprenditoriale;b) in forma non imprenditoriale, da coloro che

hanno la disponibilità fino ad un massimo di quat-tro unità abitative, senza organizzazione in formadi impresa. La gestione in forma non imprenditoria-le viene attestata mediante dichiarazione sostituti-va dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445[31], recante il testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari inmateria di documentazio-ne amministrativa, da parte di coloro che hanno ladisponibilità delle unità abitative di cui al presentearticolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzieimmobiliari e società di gestione immobiliare turi-stica che intervengono qualimandatarie o sub-loca-trici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliatead uso turistico sia in forma imprenditoriale che informa non imprenditoriale, alle quali si rivolgono ititolari delle unità medesime che non intendonogestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio del-

l’attività di mediazione immobiliare relativamentea tali immobili è compatibile con l’esercizio di atti-vità imprenditoriali e professionali svolte nell’ambi-to di agenzie di servizi o di gestione dedicate allalocazione.

6. Le strutture ricettive-residence sono comples-si unitari costituiti da uno o più immobili compren-denti appartamenti arredati e dotati di servizi igieni-ci e di cucina autonomi, gestiti in forma imprendito-riale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventivalidità non inferiore a tre giorni.

7.Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricetti-ve per il soggiorno e il pernottamento, per periodilimitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, ge-stite, in forma diretta o indiretta, da enti o associa-zioni.

8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazionesono le strutture composte da camere, ciascunacon accesso indipendente dagli altri locali, gestitein modo complementare all’esercizio di ristorazio-ne dallo stesso titolare e nello stesso complesso im-mobiliare.

9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristi-che sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da im-prenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio2006, n. 96[32], recante disciplina dell’agriturismo.

10. Le attività ricettive in residenze rurali o coun-try house sono le strutture localizzate in ville padro-nali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazio-ne sportivo-ricreativa composte da camere coneventuale angolo cottura, che dispongono di servi-zio di ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono strutture ricetti-ve normalmente adibite a collegi, convitti, istitutireligiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strut-ture pubbliche o private, gestite senza finalità dilucro che secondo quanto stabilito dalle regioni edalle province autonome di Trento e di Bolzano e,per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dallearee marine protette, dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare con propriodecreto, offrono ospitalità a persone singole e agruppi organizzati da enti e associazioni che opera-no nel campo del turismo sociale e giovanile, per ilconseguimento di finalità sociali, culturali, assisten-ziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali ca-

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[33] Si veda la nota 30.

nali commerciali.12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricet-

tive, gestite da enti pubblici, associazioni, organiz-zazioni sindacali, soggetti privati operanti nel setto-re della formazione dedicati ad ospitalità finalizza-ta all’educazione e formazione in strutture dotatedi adeguata attrezzatura per l’attività didattica econvegnistica specializzata, con camere per il sog-giorno degli ospiti.

13. Le residenze d’epoca sono strutture ricettiveextralberghiere ubicate in complessi immobiliari diparticolare pregio storico e architettonico, dotatedi mobili e arredi d’epoca o di particolare livelloartistico, idonee ad una accoglienza altamente qua-lificata.

14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettiveaperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ri-storo ad escursionisti in zone montane ubicate inluoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade oda altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossi-mità di centri abitati ed anche collegate direttamen-te alla viabilità pubblica.

15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicatein montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani.I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, ilristoro e per il soccorso alpino e devono essere cu-stoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nellestagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura irifugi alpini devono disporre di un locale per il rico-vero di fortuna, convenientemente dotato, sempreaperto e accessibile dall’esterno anche in caso diabbondanti nevicate e durante il periodo di apertu-ra stagionale il servizio di ricovero deve essere co-munque garantito per l’intero arco della giornata.

16. I requisiti minimi per l’esercizio delle attivitàdi cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regio-ni e dalle Province autonome di Trento e di Bolza-no, tenuto conto della disposizione di cui all’artico-lo 15, comma 1.

Art. 13Strutture ricettive all’aperto

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchéai fini dell’esercizio del potere amministrativo stata-le di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive al-l’aperto:

a) i villaggi turistici;

b) i campeggi;c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristi-

che;d) i parchi di vacanza.2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aper-

te al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrez-zate su aree recintate destinate alla sosta ed al sog-giorno di turisti in allestimentiminimi, in prevalen-za sprovvisti di proprimezzimobili di pernottamen-to.

3. I villaggi turistici possono anche disporre dipiazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed ilsoggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobilidi pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte alpubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezza-te su aree recintate destinate alla sosta ed al sog-giorno di turisti in prevalenza provvisti di proprimezzi mobili di pernottamento. In alternativa al-la dizione di campeggio può essere usata quelladi camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unitàabitative mobili, quali tende, roulotte o caravan,mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper,e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiornodi turisti sprovvisti di proprimezzimobili di pernot-tamento.

6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristi-che sono aree di ricezione all’aperto gestite da im-prenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio2006, n. 96[33], recante disciplina dell’agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestioneunitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola adun unico equipaggio per l’intera durata del periododi apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all’aperto sono classifica-te in base ai requisiti e alle caratteristiche possedutisecondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicu-rati:

a) la sorveglianza continua della struttura ricetti-va durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all’interno della strutturaricettiva del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di respon-sabilità civile a favore dei clienti.

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[34] Si veda la nota 30.[35] L’articolo 19 della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) è il seguente:(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale oartigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o daatti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumentidi programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la solaesclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazio-ni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazio-ne della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli impostidalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto dinotorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecniciabilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative allasussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate daglielaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevedel’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituitidalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successivedegli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e assevera-zioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso diricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazio-ne.

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’ammini-strazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, neltermine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimentidi divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,

Art. 14Strutture ricettive di mero supporto

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchéai fini dell’esercizio del potere statale di cui all’ar-ticolo 15, si definiscono di mero supporto le strut-ture ricettive allestite dagli enti locali per coadiu-vare il campeggio itinerante, escursionistico e lo-cale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricet-tive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destina-te alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzidi pernottamento autonomo.

Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE

TURISTICO RICETTIVE

Art. 15Standard qualitativi

1. Fatta salva la competenza delle regioni edelle province autonome di Trento e di Bolzano,al fine di uniformare l’offerta turistica naziona-le, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il

Ministro delegato fissa gli standard minimi na-zionali dei servizi e delle dotazioni per la classifi-cazione delle strutture ricettive di cui agli artico-li 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Confe-renza permanente dei rapporti tra lo Stato e leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano. La classificazione delle strutture ricetti-ve agrituristiche è disciplinata ai sensi della leg-ge 20 febbraio 2006, n. 96[34], recante disciplinadell’agriturismo.

2. Restano salve le competenze delle regioni edelle province autonome di Trento e di Bolzano dicui all’articolo 11, comma 2, nonché la relativa di-sciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vi-gente.

Art. 16Semplificazione degli adempimenti amministrativi

delle strutture turistico-ricettive1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ri-

cettive sono soggetti a segnalazione certificata diinizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ar-ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[35].

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 28 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissatodall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazionecompetente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso didichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restandol’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui alprimo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione èconsentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, perla salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelarecomunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelleregolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, edal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. abrogato6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano

la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto atrenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relativealla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

[36] «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato sul supplementoordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 24 febbraio 2004 n. 45.

[37] Il comma 193 dell’articolo 2 della legge 244/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2008) è il seguente:

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuandoadeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizza-te del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similarie omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e difruizione dei contesti territoriali;b) le modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l’erogazione di«buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazionedelle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

[38] L’articolo 11 del Rd 733/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1˚ a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposoe non ha ottenuto la riabilitazione;

2˚ a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità delloStato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non puòprovare la sua buona condotta.

2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui alcomma 1, può essere iniziata dalla data della pre-sentazione della segnalazione all’amministrazionecompetente.

3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questio-ne restano soggetti al rispetto delle norme urba-nistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicu-rezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitariee di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quel-le relative all’efficienza energetica e delle dispo-sizioni contenute nel codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42[36].4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi del-

l’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24dicembre 2007, n. 244[37].

5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo perun periodo superiore agli otto giorni, il titolare del-l’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’auto-rità competente.

6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordina-to al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-sive modificazioni[38].

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 29 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, lecondizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultarecircostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’artico-

lo 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buonacondotta.L’articolo 92 del Rd 773/1931 è il seguente:

Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possonoessere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblicao per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzionedell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

[39] L’articolo 38 del Dl 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizza-zione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è il seguente:(Impresa in un giorno)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio diattività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione delladichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presentearticolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazio-ni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delMinistro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportellounico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19,comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unicocostituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la suaattività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazionicomunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto1990, n. 241;a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative allacostituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui allalettera a) del presente comma;b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alladirettiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modificadi impianti produttivi di beni e servizi;c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, iltrasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati(«Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione diconformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comporti-no attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivitàistruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui allalettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigiana-to e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainun-giorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;

Art. 17Sportello unico

1. Al fine di garantire l’applicazione dei principidi trasparenza, uniformità, celerità del procedimen-to ovvero la maggiore accessibilità del mercato si

applicano alle imprese del presente capo le disposi-zioni relative allo Sportello unico di cui all’articolo38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133[39], e del relativo regolamento attuativo, fatte

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e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione diinizio attività allo sportello unico;f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per larealizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio.

In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies dellalegge 7 agosto 1990, n. 241;g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto untermine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di serviziper la conclusione certa del procedimento;h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsisulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loroavviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato arispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delMinistro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui alcomma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistemacamerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficientel’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diversediscipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazioneanche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazionipubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazio-ne di cui al presente articolo.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

[40] Si veda la nota 1.

salve le forme di semplificazione più avanzata previ-ste dalle specifiche discipline regionali.

TITOLO IVAGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Capo IAGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

Art. 18Definizioni

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le impreseturistiche che esercitano congiuntamente o disgiun-tamente attività di produzione, organizzazione edintermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altraforma di prestazione turistica a servizio dei clienti,siano essi di accoglienza che di assistenza, con osenza vendita diretta al pubblico, ivi compresi icompiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, inconformità al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206[40].

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio leimprese esercenti in via principale l’organizzazionedell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo,lacuale e fluviale quando assumono direttamentel’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursio-

ni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivirispetto a quelli strettamente necessari al trasportoed altresì quelle che esercitano attività locali e terri-toriali di noleggio, nonché ogni altra impresa chesvolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Sono escluse le mere attività di distribuzionedi titoli di viaggio.

4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regionie delle province autonome di Trento e di Bolzano,al fine di uniformare il regime delle cauzioni even-tualmente richieste alle agenzie di viaggio delle or-ganizzazioni e delle associazioni che svolgono atti-vità similare e di evitare l’alterazione del mercato, ilPresidente del Consiglio dei Ministri o il Ministrodelegato, d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, definisce gli stan-dard minimi comuni, nonché il livello minimo emassimo da applicare ad eventuali cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano deno-minazioni o ragioni sociali, anche in lingua stranie-ra, che non traggano in inganno il consumatoresulla legittimazione allo svolgimento dell’attività diagenzia di viaggio e turismo.

6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denomina-zione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività

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[41] Si veda la nota 35.

di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione alpubblico, delle parole: «agenzia di viaggi», «agenziadi turismo», «tour operator», «mediatore di viaggio»ovvero di altre parole e locuzioni, anche in linguastraniera, idonee ad indurre confusione sulla legitti-mazione allo svolgimento dell’attività di cui al com-ma 1.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cuial comma 6 è punito con la sanzione amministrati-va pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano competenti.

8. I soggetti che, alla data di entrata in vigoredella presente decreto, utilizzano parole o locuzio-ni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti adadeguarsi entro un anno da tale data, eliminando ointegrando la ragione o denominazione sociale,nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubbli-co, in modo da non ingenerare equivoci in ordinealle attività effettivamente svolte.

9.Non rientrano nella nozione di agenzia di viag-gio e turismo, di intermediario, di venditore o diorganizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non siapplicano le relative disposizioni ed i relativi obbli-ghi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano lavendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher,regalo che permettono di usufruire di servizi turisti-ci anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viag-gio e turismo compete esclusivamente a chi emettee produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

Art. 19Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenziedi viaggio e turismo stipulano congrue polizze assi-curative a garanzia dell’esatto adempimento degliobblighi assunti verso i clienti con il contratto diviaggio in relazione al costo complessivo dei serviziofferti.

Art. 20Direttore tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri o del Ministro delegato sono fissati i requi-siti professionali a livello nazionale dei direttori tec-nici delle agenzia di viaggio e turismo, previa intesacon la Conferenza permanente per il rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti ven-

dita di agenzie già legittimate ad operare non richie-de la nomina di un direttore tecnico per ciascunpunto di erogazione del servizio.

Art. 21Semplificazione degli adempimenti amministrativi

relativi alle agenzie di viaggi e turismo1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche con-

cernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turi-smo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti profes-sionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leg-gi delle regioni e delle province autonome di Tren-to e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizioattività nei limiti ed alle condizioni di cui all’artico-lo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241[41].

2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui alcomma 1, può essere iniziata dalla data della pre-sentazione della segnalazione all’amministrazionecompetente.

3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti ven-dita di agenzie già legittimate a operare, non è sog-getta a segnalazione certificata autonoma ma a co-municazione alla provincia ove sono ubicati, non-ché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazio-ne di inizio attività.

TITOLO VTIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI

CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno

dell’offerta turistica e del sistema Italia1. Al fine di superare la frammentazione della

promozione e della strutturazione dell’offertaper promuovere circuiti virtuosi, in grado di col-legare tutta l’Italia e di contribuire strategica-mente a creare un’offerta tematica idonea a sod-disfare le molteplici esigenze dei turisti naziona-li e internazionali, sono realizzati i circuiti nazio-nali di eccellenza a sostegno dell’offerta e del-l’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai

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[42] Il Capo V del Titolo II della parte I del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) riguarda leforme associative.

[43] Il Capo III del Titolo II del Dlgs 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli entilocali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) riguarda l’industria.

[44] L’articolo 9 della Costituzione è il seguente:La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[45] Si veda la nota 36.

contesti turistici omogenei o rappresentanti real-tà analoghe e costituenti eccellenze italiane, non-ché veri e propri itinerari tematici lungo tutto ilterritorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri o del Ministro delegato, di concertocon i Ministri degli affari esteri, dell’ambientedella tutela del territorio e del mare, dello svi-luppo economico, per i beni e le attività cultura-li, delle politiche agricole alimentari e forestali,della gioventù e per le politiche europee, d’inte-sa con la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, si definiscono i circuiti na-zionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gliitinerari tematici omogenei che collegano regio-ni diverse lungo tutto il territorio nazionale, an-che tenendo conto della capacità ricettiva deiluoghi interessati. Essi sono individuati comesegue:

a) turismo della montagna;b) turismo del mare;c) turismo dei laghi e dei fiumi;d) turismo della cultura;e) turismo religioso;f) turismo della natura e faunistico;g) turismo dell’enogastronomia;h) turismo termale e del benessere;i) turismo dello sport e del golf;l) turismo congressuale;m) turismo giovanile;n) turismo del made in Italy e della relativa attivi-

tà industriale ed artigianale;o) turismo delle arti e dello spettacolo.3. Il Presidente del Consiglio deiMinistri o ilMini-

stro delegato promuove i circuiti nazionali di eccel-lenza nel contesto nazionale ed internazionale, an-che con la partecipazione degli enti locali, delle re-gioni, delle associazioni di categoria e dei soggettipubblici e privati interessati che concorrono allaformazione dell’offerta.

Art. 23Sistemi turistici locali

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contestituristici omogenei o integrati, comprendenti ambi-ti territoriali appartenenti anche a regioni diverse,caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali,ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i pro-dotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale,o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singo-le o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o asso-ciati, promuovono i sistemi turistici locali attraver-so forme di concertazione con gli enti funzionali,con le associazioni di categoria che concorrono allaformazione dell’offerta turistica, nonché con i sog-getti pubblici e privati interessati.

3.Nell’ ambito delle proprie funzioni di program-mazione e per favorire l’integrazione tra politichedel turismo e politiche di governo del territorio e disviluppo economico, le regioni provvedono, ai sen-si del capo V del titolo II della parte I del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[42], e deltitolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112[43], a riconoscere i sistemi turistici loca-li di cui al presente articolo.

Capo IITURISMO CULTURALE

Art. 24Incentivazione di iniziative di promozione turistica

finalizzate alla valorizzazione del patrimonio sto-rico-artistico, archeologico, architettonico e pae-saggistico italiano1. Nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzio-

ne[44] e del codice dei beni culturali e del paesag-gio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42[45], il Presidente del Consiglio dei Ministri oil Ministro delegato, di concerto con il Ministroper i beni e le attività culturali, promuove la rea-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 33 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[46] Il comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse

finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essereregolati sulla base di accordi così definiti:a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggettopubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità disviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provinceautonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziariedisponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale diinterventi d’interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario ilconcorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, ancheoperanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidentedella Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promossodagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programmaesecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) leattività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimentiprocedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programmaai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie perl’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie,ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) lerisorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramitefinanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo diprogramma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere inattuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti diesecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salverestando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, diambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunteadottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possonocomportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990,n. 142;d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privaticon i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi dipromozione dello sviluppo locale;e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandiimprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto diprogrammazione negoziata;f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresen-tanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzatead accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicatedal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito ilparere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree disviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piùrapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anchenell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’articolo 6, comma 9,lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.

lizzazione di iniziative turistiche finalizzate adincentivare la valorizzazione del patrimonio sto-rico-artistico, archeologico, architettonico e pae-saggistico presente sul territorio italiano, utiliz-zando le risorse umane e strumentali disponibi-li, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanzapubblica.

Art. 25Strumenti di programmazione negoziale

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cuiall’articolo 22, le amministrazioni interessate, stata-

li, regionali e locali, promuovono ed utilizzano glistrumenti di programmazione negoziale di cui al-l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre1996, n. 662[46]. In sede di Conferenza Stato-regionivengono stabiliti i tempi per la conclusione degliaccordi, che devono comunque essere stipulati en-tro i successivi sessanta giorni.

2.Gli strumenti di programmazione negozia-le di cui al comma 1 prevedono misure finaliz-zate a:

a) promuovere, in chiave turistica, iniziative divalorizzazione del patrimonio storico-artistico, ar-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 34 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[47] Si veda la nota 37.[48] L’articolo 47 della legge 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in

servizio nelle diocesi) è il seguente:Le somme da corrispondere a far tempo dal 1˚ gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo

edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, versocontestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dellostato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavoripubblici.

A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidatadagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario adiretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede didichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce inproporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenzaepiscopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari alcontributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.

A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopaleitaliana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una sommacalcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedentecon destinazione alla Chiesa cattolica.

cheologico, architettonico e paesaggistico presen-te sul territorio italiano, con particolare attenzio-ne ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtàminori che ancora non hanno conosciuto una ade-guata valorizzazione del proprio patrimonio a finituristici;

b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi tu-ristici, in particolare dall’estero, che il predettopatrimonio sia completamente accessibile al pub-blico dei visitatori anche al fine di incrementaregli introiti e di destinare maggiori risorse al finan-ziamento degli interventi di recupero e di restaurodello stesso;

c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte delpubblico dei visitatori, in particolare di quelli stra-nieri, del predetto patrimonio attraverso la predi-sposizione dimateriale informativo redatto obbliga-toriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco,e, preferibilmente, in lingua cinese.

Art. 26Funzioni di monitoraggio

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività,elencate all’articolo 22, comma 2, sono svolte dalComitato permanente di promozione del turismoin Italia, nel rispetto delle funzioni e delle compe-tenze degli uffici del Ministero per i beni e le attivi-tà culturali e tenendo conto dei contratti relativi aisevizi di assistenza culturale e ospitalità per il pub-blico, utilizzando le risorse umane e strumentalidisponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per lafinanza pubblica.

Capo IIITURISMO SOCIALE

Art. 27Fondo buoni vacanze

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e compe-titività del turismo opera il Fondo di cui alla discipli-na prevista dall’articolo 2, comma 193, della legge24 dicembre 2007, n. 244[47], di seguito denomina-to: «Fondo buoni vacanze». Ad esso affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istitu-zioni o associazioni private quali circoli aziendali,associazioni non-profit, banche, società finanzia-rie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni eliberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;

c) a decorrere dall’anno di imposta 2011, partedella quota destinata allo Stato di cui all’articolo 47,secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.222[48], determinata con le procedure vigenti.

2. Allo scopo di favorire la crescita competitivadell’offerta del sistema turistico nazionale con ap-positi decreti, di natura non regolamentare, del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri o del Ministrodelegato, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, sentito il Dipartimento per le politi-che della famiglia, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, sonodefinite lemodalità per l’erogazione di buoni vacan-za da destinare ad interventi di solidarietà in favoredelle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfa-

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[49] «Riordino del settore termale», pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 novembre 2000, n. 261.[50] L’articolo 3 del Dlgs 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo

2001, n. 57) è il seguente:(Attività agrituristiche)

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiarinella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche edi ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, iviinclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica si intende riferitaalla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplinaprevidenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempoindeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, lettera a) edall’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

[51] Si veda la nota 30.[52] Il comma 1 dell’articolo 2 del Dpr 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del

demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo diservire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizicomplementari;b) l’«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28gennaio 1994, n. 84 , destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizicomplementari;c) i «punti d’ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di

zione delle esigenze di destagionalizzazione deiflussi turistici ed anche ai fini della valorizzazionedelle aree che non abbiano ancora conosciuto unaadeguata fruizione turistica.

Capo IVALTRI SETTORI

Art. 28Turismo termale e del benessere

1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni[49].

2. Il turismo del benessere segue la disciplinaprevista dal titolo III del presente Codice.

Art. 29Turismo della natura e faunistico

1. L’agriturismo è disciplinato dall’articolo 3 deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[50], e dal-la legge 20 febbraio 2006, n. 96[51].

2. Il turismo della natura comprende le attività diospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servi-zi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizza-zione delle risorse naturalistiche, del patrimoniofaunistico e acquatico e degli itinerari di recuperodelle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Perquanto non specificamente previsto dalle normati-

ve di settore, è disciplinato dal titolo III del presen-te Codice.

Art. 30Turismo con animali al seguito

1. Al fine di aumentare la competitività del setto-re e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitato-ri nazionali ed internazionali, lo Stato promuoveogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’acces-so ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblicodei turisti con animali domestici al seguito.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove lafattiva collaborazione tra le autonomie locali, glienti pubblici, gli operatori turistici, le associazionidi tutela del settore.

Art. 31Turismo nautico

1. Ferma restando l’osservanza della normativastatale inmateria di tutela dell’ambiente e del patri-monio culturale e dei regolamenti di fruizione dellearee naturali protette, la realizzazione delle struttu-re di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nau-tica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, letterac), del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509[52], ivicompresi i pontili galleggianti a carattere stagiona-

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difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.[53] L’articolo 64 del Dlgs 206/2005 è il seguente:

(Esercizio del diritto di recesso)1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha

diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quantostabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede delprofessionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stessotermine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccoman-data con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile seconsegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento nonè, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specificacomunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.L’articolo 65 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Decorrenze)

1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recessodi cui all’articolo 64 decorre:a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non siapredisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di serviziovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dalprofessionista il prodotto oggetto del contratto;b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia statoeffettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggettodel contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione dicui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contrattopurché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione dicui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusionestessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei localicommerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione dicui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o dinovanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno dellaconclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta oerrata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.L’articolo 66 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Effetti del diritto di recesso)

1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive

le, pur se ricorrente, mediante impianti di ancorag-gio con corpi morti e catenarie, collegamento conla terraferma e apprestamento di servizi comple-mentari, per la quale sia stata assentita, nel rispettodella disciplina paesaggistica e ambientale, conces-sione demaniale marittima o lacuale, anche provvi-soria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitati-vo edilizio e demaniale, ferma restando la quantifi-cazione del canone in base alla superficie occupa-ta. Sono comunque fatte salve le competenze regio-nali in materia di demanio marittimo, lacuale e flu-viale.

TITOLO VICONTRATTI

Capo ICONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

Art. 32Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo di applicanoai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, vendu-ti od offerti in vendita a chiunque nel territorio na-zionale dall’organizzatore o dall’intermediario, dicui all’articolo 33.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchettituristici negoziati al di fuori dai locali commercialio a distanza. Restano ferme le disposizioni previstenegli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206[53]. Il tale caso il professioni-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 37 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano statenel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67.L’articolo 67 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Ulteriori obbligazioni delle parti)

1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionistao della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del benenon può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenzadel termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene darestituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normalestato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette direstituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista ètenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deveavvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto aconoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualoravengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentementeindicato.

5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancorapresentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso neiconfronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385,si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto difornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.

[54] Si veda la nota 53.[55] Si veda la nota 1.

sta è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusio-ne del diritto di recesso. L’omessa comunicazioneinmerito all’inesistenza del diritto di recesso deter-mina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 deldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[54].

3. Per quanto non previsto dal presente capo, siapplicano le disposizioni del decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206[55].

Art. 33Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si ob-

bliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfeta-rio, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzan-do la combinazione degli elementi di cui all’artico-lo 34, o offrendo al turista, anche tramite un siste-ma di comunicazione a distanza, la possibilità direalizzare autonomamente ed acquistare tale com-binazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non pro-fessionalmente e senza scopo di lucro, vende, o siobbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realiz-zati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivoforfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pac-chetto turistico o qualunque persona anche da no-minare, purché soddisfi tutte le condizioni richie-

ste per la fruizione del servizio, per conto della qua-le il contraente principale si impegna ad acquistaresenza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turisticidirettamente o tramite un venditore o tramite unintermediario.

Art. 34Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turi-stiche, risultanti dalla combinazione, da chiunqueed in qualunque modo realizzata, di almeno duedegli elementi di seguito indicati, venduti od offertiin vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-

l’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano,per la soddisfazione delle esigenze ricreative delturista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di unostesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzato-re o il venditore agli obblighi del presente capo.

Art. 35Forma dei contratti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 38 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[56] L’articolo 1385 del Cc è il seguente:(Caparra confirmatoria)

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantitàdi altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente èinvece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento deldanno è regolato dalle norme generali.

redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.Al turista deve essere rilasciata una copia del con-tratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore ovenditore.

2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,anche in via telematica, un servizio turistico disag-gregato, è tenuto a rilasciare al turista i documentirelativi a questo servizio portanti la sua firma, an-che elettronica. Questi documenti o la fattura relati-va riportano la somma pagata per il servizio.

Art. 36Elementi del contratto di vendita

di pacchetti turistici1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusio-ne, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,durata del medesimo con relative date di inizio efine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estre-mi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzato-re o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità dellasua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterrag-gio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e glialtri oneri posti a carico del turista;

d) importo, comunque non superiore al venticin-que per cento del prezzo, da versarsi all’atto dellaprenotazione, nonché il termine per il pagamentodel saldo; il suddetto importo è versato a titolo dicaparrama gli effetti di cui all’articolo 1385 del codi-ce civile[56] non si producono qualora il recesso di-penda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovve-ro sia giustificato dal grave inadempimento dellacontroparte;

e) estremi della copertura assicurativa obbligato-ria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;

f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo diposto assegnato;

g) ove il pacchetto turistico includa il trasportoaereo, il nome del vettore e la sua eventuale non

conformità alla regolamentazione dell’Unione eu-ropea;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazio-ne in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, illivello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di perso-ne disabili, nonché le principali caratteristiche, laconformità alla regolamentazione dello Statomem-bro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclu-si nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenzadi accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il turista deve essere informa-to dell’annullamento del viaggio per la mancataadesione del numerominimodei partecipanti even-tualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggioespressamente convenuti tra l’organizzatore o l’in-termediario e il turista al momento della prenota-zione;

n) eventuali spese poste a carico del turista per lacessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il turista deve presentarereclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzio-ne del contratto;

p) termine entro il quale il turista deve comunica-re la propria scelta in relazione alle modifiche dellecondizioni contrattuali di cui all’articolo 41.

Art. 37Informazione del turista

1. Nel corso delle trattative e comunque primadella conclusione del contratto, l’intermediario ol’organizzatore forniscono per iscritto informazionidi carattere generale concernenti le condizioni ap-plicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unio-ne europea in materia di passaporto e visto conl’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gliobblighi sanitari e le relative formalità per l’effettua-zione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore el’intermediario comunicano al turista per iscritto leseguenti informazioni:

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 39 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[57] Si veda la nota 53.

a) orari, località di sosta intermedia e coinci-denze;

b) generalità e recapito telefonico di eventualirappresentanti locali dell’organizzatore o dell’inter-mediario ovvero di uffici locali contattatili dal turi-sta in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’in-termediario utilizzabile in caso di difficoltà in assen-za di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni diminorenne all’este-ro, recapiti telefonici per stabilire un contatto diret-to con questi o con il responsabile locale del suosoggiorno;

e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicu-razione a copertura delle spese sostenute dal turi-sta per l’annullamento del contratto o per il rimpa-trio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminen-za della partenza, le indicazioni contenute nel com-ma 1 devono essere fornite contestualmente allastipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire infor-mazioni ingannevoli sulle modalità del servi-zio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi delcontratto qualunque sia il mezzo mediante ilquale dette informazioni vengono comunicateal turista.

Art. 38Opuscolo informativo

1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di

trasporto utilizzato;b) la sistemazione in albergo o altro tipo di allog-

gio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo al-la distanza dalle principali attrazioni turistiche delluogo, la categoria o il livello e le caratteristicheprincipali con particolare riguardo agli standardqualitativi offerti, la sua approvazione e classifica-zione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;d) l’itinerario;e) le informazioni di carattere generale applica-

bili al cittadino di uno Stato membro dell’Unioneeuropea in materia di passaporto e visto con indi-cazione dei termini per il rilascio, nonché gli ob-blighi sanitari e le relative formalità da assolvere

per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare

come acconto e le scadenze per il versamento delsaldo;

g) l’indicazione del numero minimo di parteci-panti eventualmente necessario per l’effettuazionedel viaggio tutto compreso e del termine entro ilquale il turista deve essere informato dell’annulla-mento del pacchetto turistico;

h) i termini, lemodalità, il soggetto nei cui riguar-di si esercita il diritto di recesso ai sensi degli artico-li da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206[57], nel caso di contratto negoziato fuo-ri dei locali commerciali o a distanza;

i) gli estremi della copertura assicurativa obbliga-toria, delle eventuali polizze assicurative facoltativea copertura delle spese sostenute dal turista perl’annullamento del contratto o per il rimpatrio incaso di incidente omalattia, nonché delle eventualiulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turistain relazione al contratto.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vinco-lano l’organizzatore e l’intermediario in relazionealle rispettive responsabilità, a meno che le modifi-che delle condizioni ivi indicate non siano comuni-cate per iscritto al turista prima della stipulazionedel contratto o vengano concordate dai contraenti,mediante uno specifico accordo scritto, successiva-mente alla stipulazione.

3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni edi materiali illustrativi divulgati su supporto elettro-nico o per via telematica.

Art. 39Cessione del contratto

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddi-sfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio,nei rapporti derivanti dal contratto, ove comuni-chi per iscritto all’organizzatore o all’intermedia-rio, entro e non oltre quattro giorni lavorativi pri-ma della partenza, di trovarsi nell’impossibilità diusufruire del pacchetto turistico e le generalità delcessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamenteobbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’in-termediario al pagamento del prezzo e delle speseulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 40 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Art. 40Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita dipacchetto turistico convenuto dalle parti è ammes-sa solo quando sia stata espressamente prevista nelcontratto, anche con la definizione delle modalitàdi calcolo, in conseguenza della variazione del co-sto del trasporto, del carburante, dei diritti e delletasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbar-co nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambioapplicato. I costi devono essere adeguatamente do-cumentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni casoessere superiore al dieci per cento del prezzo nelsuo originario ammontare.

3.Quando l’aumento del prezzo supera la percen-tuale di cui al comma 2, l’acquirente può recederedal contratto, previo rimborso delle somme già ver-sate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumenta-to nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 41Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l’organizzatore o l’inter-mediario che abbia necessità di modificare in mo-do significativo uno o più elementi del contratto,ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,indicando il tipo di modifica e la variazione delprezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 40.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cuial comma 1, il turista può recedere, senza pagamen-to di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’arti-colo 42.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organiz-zatore o all’intermediario entro due giorni lavorati-vi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicatoal comma 2.

4.Dopo la partenza, quando una parte essenzialedei servizi previsti dal contratto non può essere ef-fettuata, l’organizzatore predispone adeguate solu-zioni alternative per la prosecuzione del viaggioprogrammato non comportanti oneri di qualsiasitipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ulti-monei limiti della differenza tra le prestazioni origi-nariamente previste e quelle effettuate, salvo il risar-cimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativao il turista non l’accetta per un giustificato motivo,l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo

di trasporto equivalente per il ritorno al luogo dipartenza o ad altro luogo convenuto, e gli restitui-sce la differenza tra il costo delle prestazioni previ-ste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-mento del rientro anticipato.

Art. 42Diritti del turista in caso di recesso

o annullamento del servizio1. Quando il turista recede dal contratto nei casi

previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turisticoviene cancellato prima della partenza per qualsiasimotivo, tranne che per colpa del turista, questi hadiritto di usufruire di un altro pacchetto turistico diqualità equivalente o superiore senza supplementodi prezzo o di un pacchetto turistico qualitativa-mente inferiore, previa restituzione della differenzadel prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette gior-ni lavorativi dalmomento del recesso o della cancel-lazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha dirit-to ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipen-dente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancella-zione del pacchetto turistico dipende dal mancatoraggiungimento del numerominimo di partecipan-ti eventualmente richiesto ed il turista sia stato in-formato in forma scritta almeno venti giorni primadella data prevista per la partenza, oppure da causadi forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso diprenotazioni.

Art. 43Mancato o inesatto adempimento

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’artico-lo 42 in caso di mancato o inesatto adempimentodelle obbligazioni assunte con la vendita del pac-chetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario so-no tenuti al risarcimento del danno, secondo le ri-spettive responsabilità. Si considerano inesattoadempimento le difformità degli standard qualitati-vi del servizio promessi o pubblicizzati.

2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvaledi altri prestatori di servizi è comunque tenuto arisarcire il danno sofferto dal turista, salvo il dirittodi rivalersi nei loro confronti.

Art. 44Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempi-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 41 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[58] L’articolo 2951 del Cc è il seguente:(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto)

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è

avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati

dall’articolo 1679.[59] L’articolo 1783 del Cc è il seguente:

(Responsabilità per le cose portate in albergo)Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, duranteil periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuoridell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalentedi cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.L’articolo 1784 del Cc è il seguente:(Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore)

La responsabilità dell’albergatore è illimitata:1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverlisoltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbianovalore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

mento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioniche formano oggetto del pacchetto turistico è risar-cibile secondo le norme stabilite dalle convenzioniinternazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unioneeuropea, che disciplinano le singole prestazioniche formano oggetto del pacchetto turistico, cosìcome recepite nell’ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive intre anni dalla data del rientro del turista nel luogo dipartenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesiper quanto attiene all’inadempimento di prestazionidi trasporto comprese nel pacchetto turistico per lequali si applica l’articolo 2951 del codice civile[58].

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti dirisarcimento per i danni di cui al comma 1.

Art. 45Responsabilità per danni diversi

da quelli alla persona1. Le parti contraenti possono convenire in for-

ma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazionedelle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni alrisarcimento del danno, diverso dal danno alla per-sona, derivante dall’inadempimento o dall’inesattaesecuzione delle prestazioni che formano oggettodel pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere,a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previ-

sto dalle convenzioni internazionali che disciplinanole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turi-stico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile[59].

3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive inunannodal rientrodel turistanel luogodellapartenza.

Art. 46Esonero di responsabilità

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggetti-va, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’in-termediario sono esonerati dalla responsabilità dicui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata oinesatta esecuzione del contratto è imputabile alturista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattereimprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso for-tuito o di forza maggiore.

2. L’organizzatore o l’intermediario apprestanocon sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso delturista al fine di consentirgli la prosecuzione delviaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimentodel danno nel caso in cui l’inesatto adempimentodel contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 47Danno da vacanza rovinata

1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesattaesecuzione delle prestazioni che formano oggettodel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza

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[60] L’articolo 1455 del Cc è il seguente:(Importanza dell’inadempimento)

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interessedell’altra.

[61] L’articolo 1227 del Cc è il seguente:(Concorso del fatto colposo del creditore)

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa el’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.[62] L’articolo 33 del Dlgs 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è il seguente:

(Assicurazioni)1. Ove previsto, l’obbligo di disporre di un’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto

al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto afinalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusionidalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una

ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile[60], ilturista può chiedere, oltre ed indipendentementedalla risoluzione del contratto, un risarcimentodel danno correlato al tempo di vacanza inutil-mente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasio-ne perduta.

2. Ai fini della prescrizione si applicano i terminidi cui agli articoli 44 e 45.

Art. 48Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o l’intermediario che hannorisarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risar-cimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni diquest’ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il turista fornisce all’organizzatore o all’inter-mediario tutti i documenti, le informazioni e glielementi in suo possesso utili per l’esercizio deldiritto di surroga.

Art. 49Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contrattodeve essere contestata dal turista, mediante tempe-stiva presentazione di reclamo affinché l’organizza-tore, il suo rappresentante locale o l’accompagnato-re vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il turista può altresì sporgere reclamo me-diante l’invio di raccomandata o di altri mezziche garantiscono la prova dell’avvenuto ricevi-mento, all’organizzatore o all’intermediario, en-tro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nelluogo di partenza.

3. Lamancata presentazione del reclamo può es-sere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civi-le[61].

Art. 50Assicurazione

1. L’organizzatore e l’intermediario devono esse-re coperti da contratto di assicurazione per la re-sponsabilità civile a favore del turista per il risarci-mento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2. In ogni caso i contratti di turismo organizzatopossono essere assistiti da polizze assicurative che,per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro imme-diato del turista a causa di emergenze imputabili omenoal comportamentodell’organizzatore o dell’in-termediario, e che assicurino al turista assistenzaanche di tipo economico. Tali polizze possono altre-sì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento del-l’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso delprezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatriosiano sostenute o anticipate dall’amministrazionepubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad ef-fettuare il rimborso direttamente nei suoi confron-ti.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possonocostituirsi in consorzi o altre forme associative ido-nee a provvedere collettivamente, anche mediantela costituzione di un apposito fondo, per la copertu-ra dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presen-te comma possono essere perseguite anche me-diante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nellealtre forme associative di imprese e associazioni dicategoria del settore assicurativo, anche preveden-do forme di riassicurazione.

4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per ilprestatore di uno Stato membro dell’Unione euro-pea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussi-stono le condizioni di cui all’articolo 33 del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59[62].

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garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.2. Costituisce prova sufficiente dell’esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e

assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.[63] L’articolo 27 della legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come modificato dal presente provvedimen-

to, è il seguente:(Durata della locazione)

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti aduna delle attività appresso indicate indutriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzia di viaggio e turismo,impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale eprofessionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata delle locazioni non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attivitàalberghiere, all’esercizio di imprese assimilare ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attività teatrali.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la duratarispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobileabbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’annosuccessivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.

L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto

dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avereesecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasimomento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puòchiedere agli interessati il rimborso, totale o parzia-le, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpa-trio delle persone che, all’estero, si siano espostedeliberatamente, salvi giustificati motivi correlatiall’esercizio di attività professionali, a rischi cheavrebbero potuto conoscere con l’uso della norma-le diligenza.

6. è fatta salva la facoltà di stipulare anche altrepolizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 51Fondo nazionale di garanzia

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitàdel turismo opera il fondo nazionale di garanzia,per consentire, in caso di insolvenza o di fallimentodel venditore o dell’organizzatore, il rimborso delprezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nelcaso di viaggi all’estero, nonché per fornire una im-mediata disponibilità economica in caso di rientroforzato di turisti da Paesi extracomunitari in occa-sione di emergenze, imputabili o meno al compor-tamento dell’organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quo-ta pari al due per cento dell’ammontare del premiodelle polizze di assicurazione obbligatoria di cuiall’articolo 50, comma 1, che è versata all’entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnata, con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al com-ma 1, nei limiti dell’importo corrispondente allaquota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Le istanze di rimborso al fondo non sono sog-gette ad alcun termine di decadenza, fatta salvacomunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa neiconfronti del soggetto inadempiente.

6. Lemodalità di gestione e di funzionamento delfondo sono determinate con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri o con decreto del Mini-stro delegato, di concerto con ilMinistro dell’econo-mia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppoeconomico.

Capo IIDELLE LOCAZIONI TURISTICHE

Art. 52Locazioni di interesse turistico e alberghiere

1. All’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392,il primo comma è sostituito dal seguente[63]: «Ladurata delle locazioni e sublocazioni di immobiliurbani non può essere inferiore a sei anni se gliimmobili sono adibiti ad una delle attività appressoindicate industriali, commerciali e artigianali di in-teresse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo,

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[64] Si veda la nota 63.[65] L’articolo 1786 del Cc è il seguente:

(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi)Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti

balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.[66] «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,

impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiornoed altri organismi di promozione turistica e simili.».

2. All’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392,il terzo comma è sostituito dal seguente[64]: «La du-rata della locazione non può essere inferiore a noveanni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato,è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di im-prese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codi-ce civile[65] o all’esercizio di attività teatrali.».

Art. 53Locazioni ad uso abitativo

per finalità turistiche1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalità

turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolatidalle disposizioni del codice civile in tema di loca-zione.

TITOLO VIIORDINAMENTO

Capo IORGANIZZAZIONE

Art. 54Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato

in materia di turismo1. Il Presidente del Consiglio deiMinistri o ilMini-

stro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita lavigilanza su ACI e CAI, inmodo da istituire forme dicollaborazione nell’ambito dei rispettivi settori dicompetenza.

Art. 55Il Dipartimento per lo sviluppo

e la competitività del turismo1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivi-

tà del turismo è la struttura di supporto delle politi-che del Governo nell’area funzionale relativa al set-tore turismo.

2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle pro-prie attività si avvale degli altri organismi costituitie delle società partecipate.

Art. 56Conferenza nazionale del turismo

1. La Conferenza nazionale del turismo è indettadal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Mini-stro delegato almeno ogni due anni ed è organizza-ta d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano.

2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresen-tanti della Presidenza del Consiglio deiMinistri o delMinistro delegato, della Conferenza dei Presidentidelle regioni e delle province autonome di Trento edi Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazio-nale dei comuni italiani (ANCI), dell’Unione delleprovince d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale co-muni comunità enti montani (UNCEM), del Consi-glio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), diUNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre autonomieterritoriali e funzionali, i rappresentanti delle asso-ciazioni maggiormente rappresentative degli im-prenditori turistici, dei consumatori, del turismo so-ciale, delle associazioni pro loco, delle associazionisenza scopo di lucro operanti nel settore del turi-smo, delle associazioni ambientaliste e animaliste,delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La Conferenza esprime orientamenti per la de-finizione e gli aggiornamenti del documento conte-nente le linee guida del piano strategico nazionale.

4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificarel’attuazione delle linee guida, con particolare riferi-mento alle politiche turistiche e a quelle intersetto-riali riferite al turismo, e di favorire il confronto trale istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atticonclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessialle Commissioni parlamentari competenti.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento dellaConferenza si provvede nell’ambito degli ordinaristanziamenti di bilancio della Presidenza del Consi-glio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo svi-luppo e la competitività del turismo, con le risorseallo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2006, n. 233[66].

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pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 maggio 2006 n. 114.[67] «Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo, a norma dell’articolo 12, comma 7, del D.L.

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8giugno 2006, n. 131.

Art. 57Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) -

Agenzia nazionale del turismo1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un

ente dotato di personalità giuridica di diritto pubbli-co, con autonomia statutaria, regolamentare, orga-nizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 6aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni[67].

2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozio-ne all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turi-stica nazionale e ne favorisce la commercializzazio-ne anche al fine di renderla competitiva sui mercatiinternazionali.

3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività diindirizzo e vigilanza del Presidente del Consigliodei Ministri o del Ministro delegato.

Art. 58Comitato permanente di promozione

del turismo in Italia1. Al fine di promuovere un’azione coordinata

dei diversi soggetti, che operano nel settore del turi-smo, con la politica e la programmazione naziona-le, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto, è istituito il Comi-tato permanente di promozione del turismo in Ita-lia, di seguito denominata Comitato. Con il medesi-mo decreto sono regolati il funzionamento e l’orga-nizzazione del Comitato.

2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente delConsiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, chepuò all’uopo delegare un suo rappresentante. Il de-creto di istituzione del Comitato assicura la rappre-sentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operan-ti nel settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai se-guenti ambiti:

a) identificazione omogenea delle strutture pub-bliche dedicate a garantire i servizi del turista;

b) accordi di programma con le regioni e svilup-

po della strutturazione turistica sul territorio pro-getti di formazione nazionale al fine di promuoverelo sviluppo turistico;

c) sostegno ed assistenza alle imprese che concor-rono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;

d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel set-tore turistico, all’interno confini nazionali, con par-ticolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza,garantendo sul territorio pari opportunità di propa-ganda ed una comunicazione unitaria;

e) organizzazione dei momenti e degli eventi dicarattere nazionale, ad impulso turistico che coin-volgano territori, soggetti pubblici e privati;

f) raccordo e cooperazione tra regioni, province ecomuni e le istituzioni di governo;

g) promozione a fini turistici del marchio Italia.4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato

non comportano oneri aggiuntivi per la finanzapubblica e la relativa partecipazione è a titolo gra-tuito.

Capo IIPROMOZIONE DELL’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

Art. 59Attestazione di eccellenza turistica nel settore

enogastronomico ed alberghiero1. Al fine di promuovere l’offerta turistica italia-

na, è istituita l’attestazione di eccellenza turistica,denominata Maestro di cucina italiana, da attribui-re, ogni anno, alle imprese della ristorazione italia-na che, con la propria attività, abbiano contribuitoin modo significativo e protrattosi nel tempo, perl’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla for-mazione di un’eccellenza di offerta tale da promuo-vere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattivaturistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicitàdella relativa offerta. Aimedesimi fini è altresì istitu-ita l’attestazione di eccellenza turistica, denomina-ta Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire,ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che,con la propria attività, abbiano contribuito in mo-do significativo e protrattosi nel tempo, per l’altaqualità, la ricerca e la professionalità, alla formazio-ne di un’eccellenza di offerta tale da promuovere

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 46 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

[68] L’articolo 8 del Dlgs 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delleregioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delleprovince, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dalMinistro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì ilMinistro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, ilMinistro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione provinced’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltrequattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designatidall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essereinvitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente neravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedutedal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dalMinistro dell’interno.L’articolo 9 del Dlgs 281/1997 è il seguente:(Funzioni)

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentantiin relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovverola Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. Inparticolare la Conferenza unificata:a) esprime parere:1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o diurgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4;c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio dellerispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni eprovince autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di suacompetenza, anche attraverso l’approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità dicui all’articolo 6;f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personaleconnessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;g) esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionalie locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenzaunificata, l’assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto deimembri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la ConferenzaStato-città ed autonomie locali. L’assenso è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa nonsia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sullefunzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:a) dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politichefinanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciòattinenti;

l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turi-stica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità del-la relativa offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente delConsiglio dei Ministri o il Ministro delegato è auto-

rizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul qua-le è acquisito il parere della Conferenza unificata dicui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281[68], le modalità organizzative e pro-cedurali idonee al conferimento della attestazione

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 47 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidentedell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambitonazionale.

[69] Si veda la nota 68.[70] Si veda la nota 68.

di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base dicriteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il me-desimo decreto viene individuato il numero massi-mo di imprese da premiare ogni anno, comunquenon superiore a venti per ciascuna onorificenza.

3. L’impresa di ristorazione ed alberghiera allaquale è stata attribuita l’attestazione di eccellenzaturistica può utilizzarla, per un biennio, anche afini promozionali o pubblicitari. Trascorso il bien-nio il titolare dell’autorizzazione conserva il dirittodi indicarla nel proprio logo e nella propria inse-gna, con la precisazione del biennio di riferimento.

4. È autorizzata la realizzazione di vetrofanie edaltri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo dellaattestazione di eccellenza turistica con l’indicazio-ne del biennio di conferimento, idonei a segnalareadeguatamente il possesso della predetta attestazio-ne da parte dell’impresa di ristorazione.

5. È autorizzato l’inserimento delle denominazio-ni delle imprese, cui sia stata attribuita l’attestazio-ne di eccellenza turistica di cui ai commi che prece-dono nel portale Italia.it.

Art. 60Attestazione Medaglia al merito del turismo per la

valorizzazione dell’immagine dell’Italia1. È istituita l’attestazione della Medaglia al meri-

to del turismo per la valorizzazione dell’immaginedell’Italia, destinata a tributare un giusto riconosci-mento alle persone che, per il loro impegno e valo-re professionale, nonché per la qualità e durata deiservizi resi, hanno efficacemente contribuito allosviluppo del settore turistico ed alla valorizzazionee diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo.

2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Mini-stri o il Ministro delegato disciplina, con propriodecreto sul quale è acquisito il parere della Confe-renza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281[69], le modalitàorganizzative e procedurali idonee al conferimento

dell’attestazione, da rilasciare sulla base di criterioggettivi di agevole verificabilità individuati con ri-ferimento ai parametri di cui al comma 1. Con ilmedesimo decreto viene individuato il numeromassimo di imprese da premiare ogni anno.

Art. 61Caratteristiche dell’attestazione

1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprendetre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argentoe stella d’oro.

2.Ciascunamedaglia è raffigurata secondo il dise-gno approvato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri o del Ministro delegato.

3. Il contingente annuale di attestazioni è fissatoin 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50medaglie di bronzo.

Art. 62Modalità di attribuzione

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno dellagiornata mondiale del turismo - 27 settembre - condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro delegato, sul quale è acquisi-to il parere della Conferenza unificata di cui agliarticoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281[70].

2. L’accertamento dei titoli per il conferimentodell’attestazione è fatto da una Commissione nomi-nata con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri o del Ministro dallo stesso delegato e com-posta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalMinistro delegato, che la presiede;

b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e lacompetitività del turismo o da un suo delegato;

c) dal Coordinatore della Struttura di missioneper il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esi-stente;

d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il tu-

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[71] Il comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche) è il seguente:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogniordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, leProvince, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi casepopolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economicinazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche alCONI.

rismo - ENIT o da un suo delegato;e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consi-

glio dei Ministri o dal Ministro delegato fra personein possesso di adeguata esperienza nel settore turi-stico.

3. La partecipazione alla Commissione di cui alcomma 2, è a titolo gratuito.

Art. 63Istituzione della Medaglia al merito del turismo

per gli italiani all’estero1. è istituita l’attestazione della Medaglia al meri-

to del turismo per gli italiani all’estero, destinata atributare un giusto riconoscimento alle personeoperanti all’estero che per il loro impegno e valoreprofessionale, nonché per la qualità e durata deiservizi resi hanno illustrato il Made in Italy inmodotanto esemplare da divenire promotori turistici peril nostro Paese.

Art. 64Caratteristiche dell’attestazione

1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprendetre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medagliad’argento e medaglia d’oro.

2.Ciascunamedaglia è raffigurata secondo il dise-gno approvato con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri o del Ministro delegato.

3. Il contingente annuale di attestazione è fissatoin 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50medaglie di bronzo.

Art. 65Modalità di attribuzione

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno dellagiornata mondiale del turismo - 27 settembre - condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri suproposta del Ministro delegato, di concerto con ilMinistro degli affari esteri.

2. L’accertamento dei titoli per il conferimento

delle attestazioni è fatto da una Commissione nomi-nata con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri o del Ministro delegato e composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalMinistro delegato che la presiede;

b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e lacompetitività del turismo o da un suo delegato;

c) dal Coordinatore della Struttura di missioneper il rilancio dell’immagine dell’Italia;

d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il tu-rismo-ENIT o da un suo delegato;

e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consi-glio dei Ministri o dal Ministro delegato fra personein possesso di elevata esperienza e professionalitànel settore turistico;

f) da un membro designato dal Ministero degliaffari esteri fra persone in possesso di elevata espe-rienza e professionalità nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione, di cui alcomma 2, è a titolo gratuito.

Capo IIILA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE

CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI

Art. 66Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul

territorio nazionale1. Al fine di aumentare la qualità e la competitivi-

tà dei servizi turistici pubblici sul territorio naziona-le le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165[71], nel-l’ambito delle attività istituzionali adottano la cartadei servizi turistici da esse erogati.

2. Le carte definiscono quali servizi turistici siintendono erogare, con quali modalità e quali stan-dard di qualità si intendono garantire.

3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sonotrasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sviluppo e la competitività

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[72] Si veda la nota 7.[73] L’articolo 2 della legge 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è il seguente:

(Compiti e funzioni)1. Le camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di

promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dallaCostituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materieamministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioniinternazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e deglialtri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche;c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMIanche attraverso il supporto ai consorzi fidi;d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro,con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi einfrastrutture informatiche e telematiche;g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatorie utenti;h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degliutenti;i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;m) raccolta degli usi e delle consuetudini;n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoroe alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzionidi cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture diinteresse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme delcodice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.omissis

[74] Per l’articolo 140 del Dlgs 206/2005 si veda la nota 5.L’articolo 141 del Dlgs 206/2005 è il seguente:(Composizione extragiudiziale delle controversie)

1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per larisoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

del turismo.4. Il Presidente del Consiglio deiMinistri o ilMini-

stro delegato, previa intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, determi-na con proprio decreto i livelli essenziali delle pre-stazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civi-li e sociali, sulla base di parametri stabiliti con leggedello Stato.

Art. 67Composizione delle controversie in materia

di turismo1. La procedura di mediazione, finalizzata alla

conciliazione delle controversie in materia di turi-smo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28[72], e costituisce condizione di procedibi-

lità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò èprevisto da una clausola del contratto di fornituradei servizi. Tale clausola deve essere specificamen-te approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere aprocedure di negoziazione volontaria o paritetica oalla procedura di conciliazione innanzi alle com-missioni arbitrali o conciliative per la risoluzionedelle controversie tra imprese e consumatori edutenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istitui-te ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580[73]. Nella proceduradi conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersidelle associazioni dei consumatori. Tale proceduradi conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206[74].

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2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta ledisposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che siconformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabiliagli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano allarisoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministerodella giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimen-ti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una retecomunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensidell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alledisposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito dellaprocedura di composizione extragiudiziale.

[75] Si veda la nota 8.

Art. 68Assistenza al turista

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivi-tà del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali,assicura l’assistenza al turista, anche attraverso callcenter. È altresì istituito lo sportello del turista, attivoai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzio-nale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche,nonché gli enti esponenziali per la rappresentanzadegli interessi dei turisti possono proporre istanze,richieste reclami nei confronti di imprese edoperato-ri turistici per l’accertamento dell’osservanza delledisposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo svi-luppo e la competitività del turismo assicura l’omo-geneità di informazioni in ordine ai diversi serviziprevisti per i turisti, anche attraverso l’individuazio-ne di denominazioni standard, da attribuirsi a strut-ture pubbliche che operano in tale settore. È fattasalva la possibilità di utilizzare le procedure di nego-ziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28[75].

3. Le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano possono prevedere la istituzione di spor-telli del turista la cui gestione può essere delegataagli enti locali.

Art. 69Gestione dei reclami

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitàdel turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68,avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informandocontestualmente il reclamante, l’impresa o l’operato-re turistico interessato, entro il termine di quindicigiorni dal ricevimento dell’istanza.

2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per e losviluppo e la competitività del turismopuò richiederedati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il re-clamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai sogget-ti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono neltermine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.In tale caso il procedimento è sospeso fino alla sca-denza del suddetto termine.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitàdel turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2l’esito dell’attività istruttoria entro il termine di qua-rantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fattisalvi i casi di sospensionedovuti alla richiesta di infor-mazioni o all’acquisizione di dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Mini-stro delegato disciplina con regolamento la procedu-ra di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delleattività istituzionali, che si conclude entro il terminedi sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 51 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo 82Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicanoai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, vendutiod offerti in vendita nel territorio nazionale dall’or-ganizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchettituristici negoziati al di fuori dai locali commercialie a distanza, ferme restando le disposizioni previstenegli articoli da 64 a 67.

Articolo 83Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realiz-

za la combinazione degli elementi di cui all’articolo84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispetti-vo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga aprocurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del-l’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquiren-te, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-que persona anche da nominare, purché soddisfitutte le condizioni richieste per la fruizione del ser-vizio, per conto della quale il contraente principalesi impegna ad acquistare senza remunerazione unpacchetto turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turisticidirettamente o tramite un venditore.

Articolo 84Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultantidalla prefissata combinazione di almeno due deglielementi di seguito indicati, venduti od offerti invendita ad un prezzo forfetario, e di durata superio-re alle ventiquattro ore ovvero comprendente alme-no una notte:

a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-

l’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), checostituiscano parte significativa del pacchetto turi-stico.

2. La fatturazione separata degli elementi di unostesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzato-re o il venditore agli obblighi del presente capo.

Articolo 85Forma del contratto di vendita

di pacchetti turistici1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è

redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.2. Al consumatore deve essere rilasciata una co-

pia del contratto stipulato, sottoscritto o timbratodall’organizzatore o venditore.

Articolo 86Elementi del contratto di vendita

di pacchetti turistici1. Il contratto contiene i seguenti elementi:a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusio-

ne, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,durata del medesimo con relative date di inizio efine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estre-mi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzato-re o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità dellasua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterrag-gio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e glialtri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticin-que per cento del prezzo, da versarsi all’atto dellaprenotazione, nonché il termine per il pagamentodel saldo; il suddetto importo è versato a titolo dicaparrama gli effetti di cui all’articolo 1385 del codi-ce civile non si producono qualora il recesso dipen-da da fatto sopraggiunto non imputabile, ovverosia giustificato dal grave inadempimento della con-troparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulte-riori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo

Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo,a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229

Tutte le norme abrogate del Codice del consumo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 52 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

di garanzia di cui all’articolo 100 nonché dichiara-zione che il venditore o l’organizzatore concorre adalimentare il suddetto fondo nella misura stabilitadal comma 2 del citato articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo diposto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazio-ne in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, illivello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di perso-ne disabili, nonché le principali caratteristiche, laconformità alla regolamentazione dello Statomem-bro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclu-si nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenzadi accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essereinformato dell’annullamento del viaggio per lamancata adesione del numero minimo dei parteci-panti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggioespressamente convenuti tra l’organizzatore o ilvenditore e il consumatore almomento della preno-tazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumato-re per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve pre-sentare reclamo per l’inadempimento o l’inesattaesecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore devecomunicare la propria scelta in relazione alle modi-fiche delle condizioni contrattuali di cui all’artico-lo 91.

Articolo 87Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque primadella conclusione del contratto, il venditore o l’orga-nizzatore forniscono per iscritto informazioni di ca-rattere generale concernenti le condizioni applica-bili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione eu-ropea in materia di passaporto e visto con l’indica-zione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighisanitari e le relative formalità per l’effettuazione delviaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore edil venditore comunicano al consumatore per iscrit-to le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coinciden-ze;

b) generalità e recapito telefonico di eventualirappresentanti locali dell’organizzatore o venditoreovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore incaso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o vendi-tore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza dirappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni diminorenne all’este-ro, recapiti telefonici per stabilire un contatto diret-to con questi o con il responsabile locale del suosoggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contrat-to di assicurazione a copertura delle spese sostenu-te dal consumatore per l’annullamento del contrat-to o per il rimpatrio in caso di incidente omalattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminen-za della partenza, le indicazioni contenute nel com-ma 1 devono essere fornite contestualmente allastipula del contratto.

4.È fatto comunque divieto di fornire informazio-ni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto,sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qua-lunque sia ilmezzomediante il quale dette informa-zioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 88Opuscolo informativo

1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consu-matore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria ditrasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di allog-gio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratte-ristiche principali, la sua approvazione e classifica-zione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;d) l’itinerario;e) le informazioni di carattere generale applicabi-

li al cittadino di uno Stato membro dell’Unione eu-ropea inmateria di passaporto e visto con indicazio-ne dei termini per il rilascio, nonché gli obblighisanitari e le relative formalità da assolvere per l’ef-fettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versarecome acconto e le scadenze per il versamento delsaldo;

g) l’indicazione del numero minimo di parteci-panti eventualmente necessario per l’effettuazionedel viaggio tutto compreso e del termine entro il

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 53 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

quale il consumatore deve essere informato dell’an-nullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, lemodalità, il soggetto nei cui riguar-di si esercita il diritto di recesso ai sensi degli artico-li da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuoridei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vin-colano l’organizzatore e il venditore in relazionealle rispettive responsabilità, ameno che lemodifi-che delle condizioni ivi indicate non siano comuni-cate per iscritto al consumatore prima della stipula-zione del contratto o vengano concordate dai con-traenti, mediante uno specifico accordo scritto, suc-cessivamente alla stipulazione.

Articolo 89Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo chesoddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servi-zio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comu-nichi per iscritto all’organizzatore o al venditore,entro e non oltre quattro giorni lavorativi primadella partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usu-fruire del pacchetto turistico e le generalità del ces-sionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamenteobbligati nei confronti dell’organizzatore o del ven-ditore al pagamento del prezzo e delle spese ulterio-ri eventualmente derivanti dalla cessione.

Articolo 90Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita dipacchetto turistico convenuto dalle parti è ammes-sa solo quando sia stata espressamente prevista nelcontratto, anche con la definizione delle modalitàdi calcolo, in conseguenza della variazione del co-sto del trasporto, del carburante, dei diritti e delletasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbar-co nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambioapplicato. I costi devono essere adeguatamente do-cumentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni casoessere superiore al dieci per cento del prezzo nelsuo originario ammontare.

3.Quando l’aumento del prezzo supera la percen-tuale di cui al comma 2, l’acquirente può recederedal contratto, previo rimborso delle somme già ver-sate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumenta-to nei venti giorni che precedono la partenza.

Articolo 91Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l’organizzatore o il vendi-tore che abbia necessità di modificare in modo si-gnificativo uno o più elementi del contratto, ne dàimmediato avviso in forma scritta al consumatore,indicando il tipo di modifica e la variazione delprezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cuial comma 1, il consumatore può recedere, senzapagamento di penali, ed ha diritto a quanto previ-sto nell’articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta al-l’organizzatore o al venditore entro due giorni lavo-rativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indi-cato al comma 2.

4.Dopo la partenza, quando una parte essenzialedei servizi previsti dal contratto non può essere ef-fettuata, l’organizzatore predispone adeguate solu-zioni alternative per la prosecuzione del viaggioprogrammato non comportanti oneri di qualsiasitipo a carico del consumatore, oppure rimborsaquest’ultimo nei limiti della differenza tra le presta-zioni originariamente previste e quelle effettuate,salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativao il consumatore non l’accetta per un giustificatomotivo, l’organizzatore gli mette a disposizione unmezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luo-go di partenza o ad altro luogo convenuto, e glirestituisce la differenza tra il costo delle prestazionipreviste e quello delle prestazioni effettuate fino almomento del rientro anticipato.

Articolo 92Diritti del consumatore in caso di recesso

o annullamento del servizio1. Quando il consumatore recede dal contratto

nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchettoturistico viene cancellato prima della partenza perqualsiasimotivo, tranne che per colpa del consuma-tore, questi ha diritto di usufruire di un altro pac-chetto turistico di qualità equivalente o superioresenza supplemento di prezzo, o di un pacchettoturistico qualitativamente inferiore previa restitu-zione della differenza del prezzo, oppure gli è rim-borsata, entro sette giorni lavorativi dal momento

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 54 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

del recesso o della cancellazione, la somma di dana-ro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatoreha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore dannodipendente dalla mancata esecuzione del contrat-to.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancella-zione del pacchetto turistico dipende dal mancatoraggiungimento del numerominimo di partecipan-ti eventualmente richiesto ed il consumatore siastato informato in forma scritta almeno venti giorniprima della data prevista per la partenza, oppureda causa di forza maggiore, escluso in ogni casol’eccesso di prenotazioni.

Articolo 93Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’artico-lo precedente, in caso di mancato o inesatto adem-pimento delle obbligazioni assunte con la venditadel pacchetto turistico, l’organizzatore e il vendito-re sono tenuti al risarcimento del danno, secondole rispettive responsabilità, se non provano che ilmancato o inesatto adempimento è stato determi-nato da impossibilità della prestazione derivanteda causa a loro non imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si avvale dialtri prestatori di servizi è comunque tenuto a risar-cire il danno sofferto dal consumatore, salvo il dirit-to di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 94Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempi-mento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioniche formano oggetto del pacchetto turistico è risar-cibile secondo le norme stabilite dalle convenzioniinternazionali che disciplinano la materia, di cuisono parte l’Italia o l’Unione europea, così comerecepite nell’ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivantealla persona dall’inadempimento o dall’inesattaesecuzione delle prestazioni che formano oggettodel pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalladata del rientro del viaggiatore nel luogo di parten-za, salvo il termine di diciotto o dodici mesi perquanto attiene all’inadempimento di prestazioni ditrasporto comprese nel pacchetto turistico per lequali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti dirisarcimento per i danni di cui al comma 1.

Articolo 95Responsabilità per danni diversi

da quelli alla persona1. Le parti contraenti possono convenire in for-

ma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazionedegli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento deldanno, diverso dal danno alla persona, derivantedall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione del-le prestazioni che formano oggetto del pacchettoturistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può esse-re, a pena di nullità, comunque inferiore a quantoprevisto dall’articolo 13 della convenzione interna-zionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), fir-mata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutivadalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarci-mento del danno è ammesso nei limiti previsti dal-l’articolo 13 della convenzione internazionale relati-va al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxel-les il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al1786 del codice civile dal 1783 al 1786 del codicecivile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrivein un anno dal rientro del viaggiatore nel luogodella partenza.

Articolo 96Esonero di responsabilità

1. L’organizzatore ed il venditore sono esoneratidalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quan-do la mancata o inesatta esecuzione del contratto èimputabile al consumatore o è dipesa dal fatto diun terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ov-vero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L’organizzatore o il venditore apprestano consollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del con-sumatore al fine di consentirgli la prosecuzione delviaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimentodel danno nel caso in cui l’inesatto adempimentodel contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 97Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o il venditore che hanno risar-cito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti eazioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 55 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o alvenditore tutti i documenti, le informazioni e glielementi in suo possesso utili per l’esercizio deldiritto di surroga.

Articolo 98Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contrattodeve essere contestata dal consumatore senza ritar-do affinché l’organizzatore, il suo rappresentantelocale o l’accompagnatore vi pongano tempestiva-mente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamomediante l’invio di una raccomandata, con avvisodi ricevimento, all’organizzatore o al venditore, en-tro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data delrientro nel luogo di partenza.

Articolo 99Assicurazione

1. L’organizzatore e il venditore devono esserecoperti dall’assicurazione per la responsabilità civi-le verso il consumatore per il risarcimento dei dan-ni di cui agli articoli 94 e 95.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assi-curative di assistenza al turista.

Articolo 100Fondo di garanzia

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, perconsentire, in caso di insolvenza o di fallimento delvenditore o dell’organizzatore, il rimborso del prez-zo versato ed il rimpatrio del consumatore nel casodi viaggi all’estero, nonché per fornire una imme-diata disponibilità economica in caso di rientro for-zato di turisti da Paesi extracomunitari in occasio-ne di emergenze, imputabili o meno al comporta-mento dell’organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quo-ta pari al due per cento dell’ammontare del premiodelle polizze di assicurazione obbligatoria di cuiall’articolo 99, che è versata all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnata, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, al fondo dicui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al com-ma 1, nei limiti dell’importo corrispondente allaquota così come determinata ai sensi del comma 2.

3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sonosoggette ad alcun termine di decadenza.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa neiconfronti del soggetto inadempiente.

5. Lemodalità di gestione e di funzionamento delfondo sono determinate con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico e con il Ministro del-l’economia e delle finanze. Fino alla data di entratain vigore del decreto di cui al presente comma, re-stano in vigore le disposizioni di cui al decreto delMinistro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato 23 luglio 1999, n. 349.

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Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79

(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 139 alla “Gazzetta Ufficiale” del 6 giugno 2011 n. 129)

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

Dlgs 23 maggio 2011 n. 791 Approvazione del co-

dice della normativastatale in tema di or-dinamento e mercatodel turismo

L’articolo 1 approva il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato delturismo riportato nell’allegato 1.

69

2 Modificazioni al de-creto legislativo 6settembre 2005, n.206, in attuazionedella direttiva2008/122/Ce, relati-va ai contratti di mul-tiproprietà, contrattirelativi ai prodottiper le vacanze di lun-go termine, contrattidi rivendita e discambio

L’articolo 2 sostituisce interamente il capo I del titolo IV del Codice del consumo di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206 (in precedenza denominato “Contratti relativi all’acquisizio-ne di un diritto di godimento ripartito di beni immobili” e composto dagli articoli da 69 a 81) conun nuovo capo I denominato “Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per levacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” e composto dagli articoli da 69 a81-bis.

71, 74, 76 e81

3 Abrogazioni L’articolo 3 abroga a decorrere dal 21 giugno 2011:- il Dpr 4 agosto 1957, n. 918;- la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III;- la legge 21 marzo 1958, n. 326;- la legge 12 marzo 1968, n. 326;- la legge 25 agosto 1991, n. 284;- l’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;- il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre1988, n. 556;- il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;- la legge 29 marzo 2001, n. 135;- gli articoli da 82 a 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;- il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito conmodificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;- l’articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.Esso stabilisce inoltre che:- la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sulcontratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui divieneefficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggiodel 23 aprile 1970;- resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4 Disposizioni finanzia-rie

L’articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuateservendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi acarico della finanza pubblica.

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATODEL TURISMO, A NORMA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246,

NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVAAI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI

PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

A CURA DI EDUARDO RACCA E PIETRO RACCA

Il quadro sintetico della nuova disciplina

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Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (Allegato I) approvato dall’articolo 1 del decreto legislativo23 maggio 2011, n. 79

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Capo IDEI PRINCIPI GENERALI

1 Ambito di applicazio-ne

L’articolo 1 riguarda l’ambito di applicazione del Codice del turismo. In particolare stabilisce cheil Codice:- contiene norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia diturismo e altre nome in materia;- provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statalivigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle Regioni e degliEnti locali.

70

2 Principi sulla produ-zione del diritto inmateria turistica

L’articolo 2 afferma che l’intervento legislativo dello Stato in materia turistica è consentito neicasi in cui:- il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa stataleesclusiva o concorrente;- sussistono esigenze di carattere unitario di valorizzazione, sviluppo e competitività, a livellointerno e internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e di riordino eunitarietà dell’offerta turistica italiana.Precisa che le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sono attribuite al Presidente delConsiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

70

3 Principi in tema di tu-rismo accessibile

In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle personedisabili, l’articolo 3 impone allo Stato di assicurare alle persone disabili la possibilità di fruiredell’offerta turistica in modo completo e autonomo.L’articolo 3 qualifica come discriminatorio qualsiasi atto che di fatto impedisce ai disabili difruire, in modo completo e in autonomia, dell’offerta turistica.

70

Capo IIIMPRESE TURISTICHE

4 Imprese turistiche L’articolo 4 definisce le imprese turistiche precisando che sono quelle che esercitano attivitàeconomiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e lagestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti allaformazione dell’offerta turistica. Precisa che l’iscrizione al registro delle imprese costituiscecondizione necessaria per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degliincentivi e dei benefici e che alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, lesovvenzioni, gli incentivi e i benefici per l’industria. Dispone che le imprese turistiche noncostituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di unoStato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e a esercitare le loro attività in Italia,secondo il principio di reciprocità.

84

5 Imprese turistichesenza scopo di lucro

L’articolo 5 riguarda le imprese turistiche senza scopo di lucro, che esercitano attività nel settoredel turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, le quali possonoesercitare le attività turistiche esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti adassociazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.

84

TITOLO IIPROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Capo IPROFESSIONI TURISTICHE

6 Definizione L’articolo 6 definisce professioni turistiche quelle attività aventi a oggetto la prestazione diservizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagna-mento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza,anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

85

Capo IIMERCATO DEL LAVORO

7 Percorsi formativi Per facilitare l’inserimento nel mercato turistico di laureati o diplomati attraverso la formazione,l’articolo 7 autorizza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato a stipulareaccordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione econ gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovanioperatori.

85

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Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

TITOLO IIIMERCATO DEL TURISMO

Capo ISTRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

8 Classificazione L’articolo 8 classifica le strutture ricettive in alberghiere e paralberghiere, extra alberghiere, all’apertoe di mero supporto. Precisa che per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione diservizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive, nella quale rientra anche la somministrazionedi alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché la fornitura a queste di giornali, pellicole,strumenti informatici, cartoline, francobolli e la gestione di strutture a carattere ricreativo.

85

9 Strutture ricettive al-berghiere e paralber-ghiere

L’articolo 9 fornisce la definizione delle strutture alberghiere e paralberghiere, nelle qualirientrano gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghidiffusi, le residenze d’epoca alberghiere, i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale,le residenze della salute-beauty farm e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presentielementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.

85

10 Classificazione stan-dard qualitativi

L’articolo 10 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato(previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delleProvince autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni) ilcompito di disciplinare gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive. Consentealle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di introdurre livelli di standardmigliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale. Istituisce un sistema di rating,associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso aiclienti a cui aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Affida a un decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri o del Ministro delegato (d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite leassociazioni dei consumatori e di categoria) il compito di definire i parametri di misurazione evalutazione della qualità del servizio turistico e di definire il sistema di rating.

85

11 Pubblicità dei prezzi In base all’articolo 11, i prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati daisingoli operatori turistici. Affida alle leggi regionali il compito di regolare la corretta informazionee pubblicità dei prezzi stabiliti e di prevedere sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dicomunicazione alle Regioni e controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

85

Capo IIALTRE STRUTTURE RICETTIVE

12 Strutture ricettive ex-tralberghiere

L’articolo 12 definisce nel dettaglio le strutture ricettive extralberghiere, nelle quali rientrano gliesercizi di affittacamere, le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast, le case perferie, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, gli ostelli per lagioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristi-ca, le attività ricettive in residenze rurali, le foresterie per turisti, i centri soggiorno studi, leresidenze d’epoca extralberghiere, i rifugi escursionistici, i rifugi alpini e ogni altra strutturaturistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

86

13 Strutture ricettive al-l’aperto

L’articolo 13 definisce nel dettaglio le strutture ricettive all’aperto nelle quali rientrano i villaggituristici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche e i parchi di vacanza.

86

14 Strutture ricettive dimero supporto

L’articolo 14 qualifica di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli Enti locali percoadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. Precisa che si intendono per aree disosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta tempora-nea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

86

Capo IIIDISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

15 Standard qualitativi L’articolo 15 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato lacompetenza a fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazio-ne delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, extra-alberghiere, all’aperto e di merosupporto, dopo aver acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

87

16 Semplificazione degliadempimenti ammini-strativi delle struttu-re turistico-ricettive

L’articolo 16 reca misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle struttureturistico-ricettive. In particolare assoggetta a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (dicui all’art. 19 della legge 241/1990) - l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che tuttaviarimangono soggetti al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fa salvi i parametri dettati dal DM21 ottobre 2008 che definisce gli standard minimi dei servizi che gli alberghi devono fornire sulterritorio nazionale. Obbliga l’esercizio ricettivo a dare comunicazione all’autorità competente incaso di chiusura per più di otto giorni.

87

17 Sportello unico L’articolo 17 estende alle imprese turistico-ricettive l’applicazione della disciplina dello Sportellounico per le attività produttive, di cui all’art. 38 del decreto legge 112/2008 (convertito conmodificazioni dalla legge 133/2008) e del relativo regolamento attuativo (Dpr 160/2010). Fasalve le forme più avanzate di semplificazione previste da leggi regionali.

87

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 59 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

TITOLO IVAGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Capo IAGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

18 Definizioni L’articolo 18 definisce le agenzie di viaggio e turismo. In particolare stabilisce che:- le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che svolgono congiuntamente odisgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni eogni altra forma di prestazione turistica;- sono considerate agenzie anche le imprese che svolgono attività di accoglienza e assistenza aituristi, di organizzazione dell’attività di trasporto quando organizzano viaggi, crociere, gite;sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.Affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la ConferenzaStato-Regioni, il compito di definire gli standard minimi comuni e il livello minimo e massimo daapplicare alle cauzioni richieste alle agenzie di viaggio. Tutela il consumatore da possibili ingannivietando denominazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore.

87

19 Obbligo di assicura-zione

L’articolo 19 obbliga le agenzie di viaggio e turismo a stipulare congrue polizze di assicurazionein relazione al costo del viaggio, che garantiscano al turista l’esatto adempimento degli obblighiassunti con il contratto di viaggio.

87

20 Direttore tecnico L’articolo 20 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegatoil compito di fissare i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie diviaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Precisa che l’apertura disuccursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare non richiede la nomina di undirettore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

87

21 Semplificazione degliadempimenti ammini-strativi relativi alleagenzie di viaggi e tu-rismo

L’articolo 21 stabilisce che:- l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismosono soggette - nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delleRegioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - alla segnalazione certificata di inizio attività(Scia) di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;- l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della Scia all’amministrazione competente;- l’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare è soggetta acomunicazione alla Provincia di ubicazione e alla Provincia a cui è stata inviata la Scia.

87

TITOLO VTIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

22 Circuiti nazionali dieccellenza a soste-gno dell’offerta turisti-ca e del sistema Ita-lia

Per superare la frammentazione della promozione turistica nazionale, l’articolo 22 prevede larealizzazione di circuiti nazionali di eccellenza che corrispondono a contesti turistici omogenei, e diitinerari tematici, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministrodelegato di concerto con vari Ministeri e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Dispone che ilPresidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali dieccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli Enti locali,delle Regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati.

109

23 Sistemi turistici loca-li

L’articolo 23 rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali. In particolare dispone che:- i sistemi turistici locali sono i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambititerritoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beniculturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura edell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;- gli Enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici localiattraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria checoncorrono alla formazione dell’offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati;- nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politichedel turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le Regioni provvedono ariconoscere i sistemi turistici locali, attraverso gestioni associate e forme di cooperazione.

109

Capo IITURISMO CULTURALE

24 Incentivazione di ini-ziative di promozioneturistica finalizzate al-la valorizzazione delpatrimonio storico-ar-tistico, archeologico,architettonico e pae-saggistico italiano

L’articolo 24 affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, di concerto conil Ministro per i beni e le attività culturali, il compito di promuove la realizzazione di iniziativeturistiche per incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architet-tonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentalidisponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

109

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 60 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

25 Strumenti di program-mazione negoziale

L’articolo 25 prevede l’utilizzo di strumenti di programmazione negoziale per la definizione delprogramma degli interventi da attuare (di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 662/1996)con misure mirate a:- promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico, archeologicoe architettonico presente sul territorio italiano;- garantire la completa accessibilità da parte del pubblico al patrimonio storico-artistico anche alfine di assicurare l’autofinanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso,nonché l’effettiva fruibilità, da parte dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del patrimoniostorico-artistico attraverso la predisposizione di materiale informativo in varie lingue.

109

26 Funzioni di monito-raggio

L’articolo 26 affida le funzioni di monitoraggio delle attività elencate al comma 2 dell’art. 22(relativo ai circuiti di eccellenza) al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

109

Capo IIITURISMO SOCIALE

27 Fondo buoni vacanze L’articolo 27 tratta del turismo sociale e, in particolare, dei buoni-vacanza. Dispone che alFondo buoni vacanze istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismoaffluiscano:- i risparmi di individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,associazioni non-profit, banche, società finanziarie;- risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;- dall’anno d’imposta 2011, parte della quota dell’otto per mille destinata allo Stato per scopi diinteresse sociale o di carattere umanitario.Affida al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, sentito il Dipartimento perle politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire conappositi decreti le modalità per l’erogazione di buoni vacanza da destinare in favore delle fascesociali più deboli, anche per destagionalizzare i flussi turistici e per valorizzare le aree pocofrequentate.

109

Capo IVALTRI SETTORI

28 Turismo termale edel benessere

L’articolo 28 precisa che:- il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre n. 323 del 2000;- il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.

109

29 Turismo della naturae faunistico

L’articolo 29 rinvia all’articolo 3 del decreto legislativo 228/2001 e alla legge 96/2006 ladisciplina dell’agriturismo e al titolo III del Codice la disciplina del turismo della natura, checomprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate allacorretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico eacquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere.

109

30 Turismo con animalial seguito

L’articolo 30 attribuisce allo Stato il compito di promuovere - con la collaborazione delleautonomie locali, degli enti pubblici, degli operatori turistici, delle associazioni di tutela deglianimali - iniziative per agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti alpubblico dei turisti con animali domestici al seguito.

109

31 Turismo nautico L’articolo 31 dispone che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicatealla nautica da diporto non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale,ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Fa salve lecompetenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

109

TITOLO VICONTRATTI

Capo ICONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

32 Ambito di applicazio-ne

L’articolo 32 dispone che le disposizioni del presente capo si applicano:- ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nelterritorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33;- ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza.

91 e 97

33 Definizioni L’articolo 33 dà la definizione dell’organizzatore di viaggio, dell’intermediario e del turista. 9134 Pacchetti turistici L’articolo 34 stabilisce che i pacchetti turistici hanno a oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti

tutto compreso, le crociere turistiche.91

35 Forma dei contrattituristici

L’articolo 35 dispone che:- il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi;- al turista va rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore ovenditore.

36 Elementi del contrat-to di vendita di pac-chetti turistici

L’articolo 36 elenca gli elementi che vanno contenuti nel contratto. 95

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Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

37 Informazione del turi-sta

L’articolo 37 precisa:- le informazioni di carattere generale che l’intermediario o l’organizzatore debbono fornire nelcorso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto;- le informazioni specifiche che l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscrittoprima dell’inizio del viaggio.Vieta di fornire informazioni ingannevoli.

95

38 Opuscolo informativo L’articolo 38 elenca gli elementi da riportare nell’opuscolo in modo chiaro e preciso. Precisa chele informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario. Parificaall’opuscolo le informazioni e i materiali illustrativi divulgati per via elettronica o telematica.

39 Cessione del contrat-to

L’articolo 39 stabilisce che:- il turista può cedere a un terzo i rapporti derivanti dal contratto, specificandone le condizioni;- il cedente e il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’interme-diario al pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione.

99

40 Revisione del prezzo L’articolo 40 stabilisce che:- la revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti èammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizionedelle modalità di calcolo;- la revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo;se l’aumento del prezzo supera il dieci per cento, l’acquirente può recedere dal contratto, previorimborso delle somme già versate;- il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

99

41 Modifiche delle con-dizioni contrattuali

L’articolo 41 stabilisce che:- prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modosignificativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista,indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue;- nel caso non accetti la proposta, il turista può recedere senza pagamento di penali ed ha dirittoa quanto previsto nel successivo articolo 42;- dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essereeffettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione delviaggio programmato che non comportano oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppurerimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste equelle effettuate, salvo il risarcimento del danno;- se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificatomotivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno alluogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delleprestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

99

42 Diritti del turista incaso di recesso o an-nullamento del servi-zio

L’articolo 42 stabilisce che qualora il turista receda dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40e 41 o il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, il turistaha diritto:- di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplementodi prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenzadel prezzo, o al rimborso della somma di danaro già corrisposta;- a essere risarcito di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto.

99

43 Mancato o inesattoadempimento

L’articolo 43 stabilisce che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assuntecon la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario debbono risarcire il danno.

99 e 102

44 Responsabilità perdanni alla persona

L’articolo 44 stabilisce che:- il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni èrisarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali recepite nell’ordinamentoitaliano;- il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nelluogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimentodi prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951del codice civile;- è nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento.

102

45 Responsabilità perdanni diversi da quel-li alla persona

L’articolo 45 stabilisce che:- le parti contraenti possono convenire limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal dannoalla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni cheformano oggetto del pacchetto turistico;- la limitazione non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioniinternazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagliarticoli 1783 e 1784 del codice civile;- il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo dellapartenza.

102

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Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

46 Esonero di responsa-bilità

L’articolo 46 dispone che l’organizzatore e l’intermediario:- sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesattaesecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattereimprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore;- apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli laprosecuzione del viaggio.

102

47 Danno da vacanza ro-vinata

L’articolo 47 dispone che il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione delcontratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso eall’irripetibilità dell’occasione perduta qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delleprestazioni non sia di scarsa importanza.

105

48 Diritto di surrogazio-ne

L’articolo 48 stabilisce che:- l’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti delrisarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili;- il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le informazioni e glielementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

49 Reclamo L’articolo 49 dispone che:- ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediantetempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale ol’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio;- il turista può anche sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi chegarantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro diecigiorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

50 Assicurazione L’articolo 50 stabilisce che:- l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per laresponsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e47;- in ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurativeche, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenzeimputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino alturista assistenza anche di tipo economico;- tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario odell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;- qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministra-zione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoiconfronti;- gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associativeidonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per lacopertura dei rischi.

51 Fondo nazionale digaranzia

L’articolo 51 stabilisce che presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismoopera il fondo nazionale di garanzia:- per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, ilrimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero;- per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesiextracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzato-re.Precisa che detto fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per centodell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 50 e che lesue modalità di gestione e di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Capo IDELLE LOCAZIONI TURISTICHE

52 Locazioni di interes-se turistico e alber-ghiere

L’articolo 52 sostituisce:" il primo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stabilendo che la duratadelle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se dettiimmobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, qualiagenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismidi promozione turistica e simili;" il terzo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stabilendo che la duratadella locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano è adibito ad attivitàalberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile oall’esercizio di attività teatrali.

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Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

53 Locazioni a uso abita-tivo per finalità turisti-che

L’articolo 53 stabilisce che gli alloggi locati per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sonoregolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

TITOLO VIIORDINAMENTO

Capo IORGANIZZAZIONE

54 Funzioni di indirizzo evigilanza dello Statoin materia di turismo

L’articolo 54 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta gliatti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI.

119

55 Il Dipartimento per losviluppo e la competi-tività del turismo

L’articolo 55 individua nel Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la strutturadi supporto delle politiche governative nel settore turistico. Precisa che il Dipartimento si avvale,ai fini dello svolgimento della propria attività, degli altri organismi costituiti e delle societàpartecipate.

119

56 Conferenza nazionaledel turismo

L’articolo 56 rielabora la disciplina della Conferenza nazionale del turismo di cui all’articolo 3 dellalegge 135/2001 tenendo conto delle attuali competenze statali in materia di turismo. Al riguardostabilisce che la Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio o dalMinistro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d’intesa con la Conferenza permanenteStato-Regioni, e ha compiti di orientamento per la definizione e l’aggiornamento del documentorecante le linee guida e per la verifica dell’attuazione delle medesime. Alla Conferenza nazionaledel turismo partecipano i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delleProvince autonome, dell’Anci (Associazione dei Comuni italian[x] i) dell’Upi (Unione delleProvince italiane) dell’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità ed Enti montani), del Cnel, diUnioncamere, dell’Istat, delle altre autonomie territoriali, nonché i rappresentanti delle associazio-ni degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco,delle associazioni senza scopo di lucro, di quelle ambientaliste e delle organizzazioni sindacali.

119

57 Ente nazionale italia-no del turismo (ENIT)- Agenzia nazionaledel turismo

L’articolo 57 contiene la disciplina dell’Enit - Agenzia nazionale del turismo, ente dotato dipersonalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al DPR 207/2006. L’articolo stabilisce che l’Enit:- svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turisticanazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercatiinternazionali;- è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri odel Ministro delegato.

119

58 Comitato permanen-te di promozione delturismo in Italia

L’articolo 58 disciplina il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. Stabilisce cheil decreto di istituzione del Comitato permanente, presieduto dal Presidente del Consiglio o dalMinistro delegato, sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Affida al Comitato ilcompito di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti:- identificazione omogenea delle strutture pubbliche che garantiscono i servizi del turismo;- accordi di programma con le Regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio;- progetti di formazione nazionale per promuovere lo sviluppo turistico;- sostegno e assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;- diffusione dell’immagine dell’Italia nel settore turistico, all’interno dei confini nazionali, conparticolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità dipropaganda ed una comunicazione unitaria;- organizzazione dei momenti e degli eventi nazionali ad impulso turistico che coinvolganoterritori, soggetti pubblici e privati;- raccordo e cooperazione tra Regioni, Province, Comuni e istituzioni di governo.

119

Capo IIPROMOZIONE DELL’ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

59 Attestazione di eccel-lenza turistica nel set-tore enogastronomi-co ed alberghiero

L’articolo 59 istituisce due tipologie di attestazioni di eccellenza turistica:- maestro di cucina italiana, da attribuire annualmente alle imprese della ristorazione italiana dieccellenza;- maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire ogni anno alle imprese alberghiere italiane dieccellenza.Affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato il compito didisciplinare le modalità organizzative e procedurali e di individuare il numero massimo di impreseda premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza. Precisa chele denominazioni di tali imprese saranno inserite nel portale Italia.it.

113 e 119

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 64 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

60 Attestazione Meda-glia al merito del turi-smo per la valorizza-zione dell’immaginedell’Italia

L’articolo 60 istituisce l’attestazione della medaglia al merito del turismo per premiare le personeche per il loro impegno e valore professionale hanno contribuito allo sviluppo del settore turisticoe alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo. Stabilisce che con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su parere della conferenzaunificata, sono disciplinate le modalità organizzative e procedurali e viene individuato il numeromassimo di persone da premiare ogni anno.

113 e 119

61 Caratteristiche dell’at-testazione

L’articolo 61 stabilisce che la medaglia al merito del turismo:- comprende tre livelli crescenti (stella di bronzo, stella d’argento, stella d’oro);è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri odel Ministro delegato.Precisa che il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglied’argento e 50 medaglie di bronzo.

113 e 119

62 Modalità di attribuzio-ne

L’articolo 62 disciplina le modalità di attribuzione delle medaglie al merito del turismo che sonoconferite il 27 settembre, giorno della giornata mondiale del turismo. Stabilisce che l’accertamentodei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una commissione nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato e ne precisa lacomposizione.

113 e 119

63 Istituzione della Me-daglia al merito delturismo per gli italia-ni all’estero

L’articolo 63 istituisce l’attestazione medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, pertributare riconoscimento alle persone, operanti all’estero, che hanno dato lustro al Made in Italy.

113 e 119

64 Caratteristiche dell’at-testazione

L’articolo 64 definisce le caratteristiche della medaglia al merito del turismo per gli italianiall’estero, stabilendone fra l’altro il contingente annuale (10 medaglie d’oro, 25 medaglied’argento e 50 medaglie di bronzo).

113 e 119

65 Modalità di attribuzio-ne

L’articolo 65 disciplina le modalità di attribuzione delle medaglie al merito del turismo per gliitaliani all’estero, che sono conferite il 27 settembre, giorno della giornata mondiale del turismo.Stabilisce che l’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da unacommissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallostesso delegato e ne precisa la composizione.

113 e 119

Capo IIILA QUALITÀ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CARTA DEI SERVIZI

66 Standard dell’offertadi servizi turistici pub-blici sul territorio na-zionale

L’articolo 66 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare la carta dei servizi turistici, datrasmettere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per definire quali servizituristici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.Affida al Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la ConferenzaStato-Regioni, il compito di determinare con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni deiservizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge delloStato.

115

67 Composizione dellecontroversie in mate-ria di turismo

L’articolo 67 interviene in materia di composizione delle controversie nel settore del turismo.Contiene un rinvio alla procedura prevista dal decreto legislativo 28/2010 che disciplina lamediazione civile e commerciale per favorire la composizione stragiudiziale delle liti.

115

68 Assistenza al turista L’articolo 68 affida al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito diassicurare l’assistenza al turista, anche attraverso call center. Istituisce lo sportello del turista,con recapiti e orari pubblicati sul sito istituzionale, presso il quale si possono proporre istanze,richieste e reclami nei confronti di imprese e operatori turistici per l’accertamento dell’osservan-za del Codice del turismo. Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e diBolzano la possibilità di prevedere l’istituzione di sportelli del turista la cui gestione può esseredelegata agli Enti locali.

69 Gestione dei reclami L’articolo 69 stabilisce che, entro 15 giorni dal ricevimento di istanze e reclami presso losportello del turista, il Dipartimento avvii l’istruttoria, il cui esito viene comunicato ai soggettiinteressati entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo. Precisa che nel corsodell’istruttoria il Dipartimento può richiedere informazioni ai soggetti proponenti il reclamo, alleimprese, agli operatori turistici e ai soggetti vigilati che sono tenuti a rispondere entro trentagiorni durante i quali il procedimento viene sospeso. Dispone infine che la disciplina, medianteregolamento, della procedura di gestione dei reclami compete al Presidente del Consiglio deiministri o al Ministro delegato.

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 65 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

Modifiche al codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio2011, n. 79

TITOLO IVDISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

Capo ICONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

Nuovo ar-ticolo 69del Codi-ce delconsumo

Definizioni In attuazione dell’articolo 2 della direttiva 2008/122/CE, il nuovo articolo 69 del Codice delconsumo definisce:- il contratto di multiproprietà: contratto di durata superiore a un anno tramite il quale unconsumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per ilpernottamento per più di un periodo di occupazione;- il contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine: contratto di durata superiorea un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il dirittodi ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente alviaggio o ad altri servizi;- il contratto di rivendita: in base al quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatorenella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungotermine;- il contratto di scambio: ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a unsistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri serviziin cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai diritti derivanti dal suo contrattodi multiproprietà.Definisce altresì l’operatore, il consumatore, il contratto accessorio, il supporto durevole, ilcodice di condotta e il responsabile del codice.

71, 72, 74, 75e 76

Nuovo ar-ticolo 70del Codi-ce delconsumo

Pubblicità In attuazione dell’articolo 3 della direttiva, il riscritto articolo 70 prevede in particolare che - nelcaso in cui il contratto di multiproprietà o le altre tipologie contrattuali affini siano offerte alconsumatore nell’ambito di una promozione o un’iniziativa di vendita - l’operatore deve indicarechiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.

76 e 77

Nuovo ar-ticolo 71del Codi-ce delconsumo

Informazioni precon-trattuali

In attuazione dell’articolo 4 della direttiva, il riscritto articolo 71 prevede, in via generale, che leinformazioni precontrattuali siano accurate e sufficienti e fornite in maniera chiara e comprensibi-le. Tali informazioni devono essere date a titolo gratuito su carta o altro supporto durevole, inlingua italiana e nella lingua dello Stato Ue in cui il consumatore risiede o di cui è cittadino.L’articolo 71 rinvia ad appositi allegati per l’individuazione delle specifiche informazioni da fornireper ciascuna tipologia contrattuale.

77 e 78

Nuovo ar-ticolo 72del Codi-ce delconsumo

Requisiti del contrat-to

L’articolo 72 (che riprende l’articolo 5 della direttiva), oltre a disciplinare la lingua del contratto ea prevedere la forma scritta ad substantiam, ne determina il contenuto minimo.

71, 72 e 78

Nuovo ar-ticolo72-bisdel Codi-ce delconsumo

Obbligo di fideiussio-ne per i contratti dimultiproprietà

L’articolo 72-bis stabilisce che:- l’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali o con un capitale sociale versatoinferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato èobbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della correttaesecuzione del contratto;- l’operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquandol’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanziadell’ultimazione dei lavori;- nel contratto di multiproprietà, devono essere espressamente menzionate le fideiussioni a penadi nullità.

78

Nuovo ar-ticolo 73del Codi-ce delconsumo

Diritto di recesso L’articolo 73 (che riprende l’articolo 6 della direttiva) stabilisce che il consumatore può esercitareil diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula e senza dover indicare particolari motivi.Definisce come si calcola il periodo di recesso.

77 e 78

Nuovo ar-ticolo 74del Codi-ce delconsumo

Modalità di esercizioed effetti del dirittodi recesso

In base all’articolo 74 (che riprende gli articoli 7 e 8 della direttiva) il consumatore che intendaesercitare il diritto di recesso deve dare comunicazione scritta della propria decisione. Precisache in tal caso il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondenteall’eventuale servizio reso prima del recesso e che l’esercizio del diritto di recesso da parte delconsumatore pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto.

78 e 79

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 66 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Articolo Oggetto Sintesi esplicativa Commentoa pag.

Nuovo ar-ticolo 75del Codi-ce delconsumo

Acconti L’articolo 75 (che riprende l’articolo 9 della direttiva) estende a qualsiasi forma di pagamento(versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, depositi bancari, riconosci-mento di debito od ogni altro onere a favore dell’operatore o del terzo) il divieto di acconti.

75 e 80

Nuovo ar-ticolo 76del Codi-ce delconsumo

Disposizioni specifi-che concernenti icontratti relativi aprodotti per le vacan-ze di lungo termine

L’articolo 76 (che riprende l’articolo 10 della direttiva) prevede, per i contratti relativi a prodotti per levacanze di lungo termine, che il pagamento avvenga secondo il piano di pagamento scaglionato. Inparticolare stabilisce che:- i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore;- il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatoreentro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

74

Nuovo ar-ticolo 77del Codi-ce delconsumo

Risoluzione dei con-tratti accessori

L’articolo 77 stabilisce che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dalcontratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo terminecomporta, automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore, la risoluzione di tutti icontratti di scambio a esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

80

Nuovo ar-ticolo 78del Codi-ce delconsumo

Carattere imperativodelle disposizioni eapplicazione in casiinternazionali

L’articolo 78 (che fa riferimento all’articolo 12 della direttiva) interviene in materia di legge applicabile alcontratto. Chiarisce che le condizioni di tutela previste dal presente capo I hanno natura inderogabile sianel caso in cui si applichi la legge di uno Stato membro, sia nel caso in cui si applichi la legge di unoStato extracomunitario se il bene immobile interessato sia situato sul territorio di un Paese membro o,se il contratto non riguarda beni immobili, nei casi in cui l’operatore svolga l’attività commerciale oprofessionale in uno Stato membro o diriga la sua attività verso il territorio comunitario.

80 e 81

Nuovo ar-ticolo 79del Codi-ce delconsumo

Tutela amministrati-va e giurisdizionale

Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina da parte degli operatori, l’articolo 79, inattuazione dell’articolo 13 della direttiva, attribuisce ai consumatori la facoltà di attivare glistrumenti specifici previsti dagli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo. Fa salvala giurisdizione del giudice ordinario.

81

Nuovo ar-ticolo 80del Codi-ce delconsumo

Informazioni per iconsumatori e ricor-so extragiudiziale

L’articolo 80 (in attuazione dell’articolo 14 della direttiva), oltre a prevedere l’adozione da partedegli operatori di appositi codici di condotta, conferma la possibilità di ricorrere alle procedure dimediazione di cui al decreto legislativo 28/2010.

Nuovo ar-ticolo 81del Codi-ce delconsumo

Sanzioni L’articolo 81 punisce l’operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70 (commi 1 e2), 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000euro. Punisce l’operatore recidivo con la sospensione dell’esercizio dell’attività da 30 giorni a seimesi.

82

Nuovo arti-colo81-bis delCodice delconsumo

Tutela in base ad al-tre disposizioni

L’articolo 81-bis stabilisce che:le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti alconsumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico;per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in temadi contratti.

75 e 83

ALLEGATIN.

allegatoDisposizioni di

riferimento Cosa riguarda

II-bis articolo 71, comma 1,e all’articolo 73, commi3, lettera b), e 4

Formulario informativo per i contratti di multiproprietà

II-ter articolo 71, comma 1,lettera b), e all’articolo73, commi 3, letterab), e 4

Formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

II-quater articolo 71, comma 1,lettera c), e all’articolo73, commi 3, letterab) e 4

Formulario informativo per i contratti di rivendita

II-quin-quies

all’articolo 71, comma1, lettera d), e all’arti-colo 73, commi 3, let-tera b), e 4

Formulario informativo per i contratti di scambio

II-sexies articolo 72, comma 6,e all’articolo 74, com-ma 2

Formulario separato per facilitare il diritto di recesso

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 67 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

IL COMMENTO DI SALVATORE MEZZACAPO

Alla base del riordino l’adeguamento agli obblighi internazionali e comunitari e il coordinamento deglistrumenti di tutela. Più spazio alle soluzioni extragiudiziali. Il nodo del rapporto centro-autonomie

Funzioni d’indirizzo e decisioni amministrative:Stato e Regioni alla prova dell’applicazione

Con il decreto legislativo23 maggio 2011 n. 79 èstato adottato il «Codi-

ce della normativa statale in te-ma di ordinamento e mercatodel turismo». In particolare, ècon l’articolo 1 del citato decre-to che viene approvato il Codi-ce del turismo quindi recatodall’Allegato 1 al medesimo de-creto legislativo.

Un testo “innovativo” - Il Co-dice costituisce attuazione del-la delega di cui all’articolo 14,commi 14, 15, 18 della legge 28novembre 2005 n. 246, per co-me invero successivamente mo-dificato, che ha appunto de-mandato al Governo l’adozio-ne di decreti legislativi per lasemplificazione e il riassettodella materia che qui interessa.E comunque non vi è dubbio

che si è trattato di una autorizza-zione legislativa particolarmen-te ampia, i cui criteri direttivi so-no identificabili negli ampi crite-ri di cui all’articolo 20 della leggen. 59 del 1997. Si tratta di queicriteri che, com’è noto, hannoconsentito non solo di abrogaredal nostro ordinamento normedesuete, ma anche di apportaresignificative innovazioni nellastesura dei codici, al fine di ade-guare la disciplina all’evoluzio-ne del quadro giuridico naziona-le (cosiddetti testi unici innovati-

vi). E infatti quella di cui alla cita-ta legge n. 246 del 2005 è tecnica-mente una delega di riassetto ecodificazione, che appunto con-sente un riassetto non solo for-male ma anche sostanziale dellanormativa. Siffatta impostazio-ne riceve oramai da tempo il con-vinto avallo del Consiglio di Sta-to, da ultimo ribadito in sede diCommissione speciale difesa,nell’adunanza del 10 febbraio2010, inmerito agli schemi di de-creto legislativo recanti il Codicedell’Ordinamento militare.È lo stesso Consiglio di Stato a

osservare, infatti, che mentre ilcoordinamento formale implical’accorpamento coerente delledisposizioni vigenti in un unicotesto, nel significato risultantedal cosiddetto diritto vivente, os-sia cristallizzando l’interpreta-zione della giurisprudenza con-solidata delle giurisdizioni supe-riori (Consiglio di Stato, adunan-za generale, 29 marzo 2001 n.4/01, reso in sede di elaborazio-ne del testo unico sulle espro-priazioni), il coordinamento so-stanziale esprime potere innova-tivo dell’ordinamento e consen-te di adeguare la disciplina nor-mativa al nuovo quadro com-plessivo derivato dal sovrappor-si, nel tempo, di norme dettatein vista di situazioni e di assettidiversi, anche eliminando dai te-sti legislativi norme la cui ratio

originaria non trova più rispon-denza nell’ordinamento, e chequindi non appaiono più razio-nalmente riconducibili, quantomeno nella loro portata origina-ria, all’assetto in vigore. In altritermini, l’obiettivo della coeren-za logica e sistematica implica lapotestà di innovare l’ordinamen-to che si realizza anche median-te il coordinamento sostanziale(Corte costituzionale, sentenzan. 53 del 2005, inmateria di scru-tinio sulla legge delega per la re-dazione del testo unico sulle spe-se di giustizia; Corte costituzio-nale, sentenza n. 220 del 2003,relativa al testo unico sugli entilocali).In definitiva, è oramai pacifi-

ca la possibilità di innovare l’or-dinamento attraverso il proces-so di codificazione. E anche ilCodice del turismo si muovelungo questo solco, dettandoun complesso di disposizioninormative tese ad aggiornarel’evoluzione della materia delturismo, anche alla luce dellariforma del Titolo V della Costi-tuzione e delle recenti decisio-ni giurisprudenziali della Cortecostituzionale, al fine di armo-nizzare la normativa con la di-sciplina internazionale e del-l’Unione europea.

Criteri e principi ispiratori -Il Codice del turismo è stato

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 68 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

quindi scritto nel rispetto di cri-teri e principi, di alcuni dei qua-li mette conto in questa sedeoperare un sintetico richiamo,anche per intendere la logicacomplessiva dell’intervento le-gislativo realizzato. E se l’inputfondamentale è stato certamen-te quello di pervenire a una di-sciplina segnata da coerenzagiuridica, logica e sistematica,il primo principio che viene inrilievo è quello dell’adegua-mento della vigente normativaagli obblighi derivanti dal dirit-to internazionale nonché daquello dell’Unione europea,con contestuale riordino dellenorme già oggetto di adatta-mento o recepimento. Altra li-nea direttrice lungo la quale siè mosso il Codice è quella delriordino dell’attuale assettopubblico dell’organizzazioneturistica e al contempo quelladella modernizzazione dell’ero-gazione dell’offerta turistica at-traverso l’adeguamento delladisciplina vigente alle miglioritecnologie informatiche, di si-curezza, di tutela ambientale.Il tutto nel rispetto comunquedel canone della semplificazio-ne amministrativa, intesa que-sta quale strumento idoneo adagevolare e sostenere le relati-ve attività imprenditoriali, valo-rizzando la funzione turistica etutelando i correlati interessipubblici e privati. In questachiave vanno dunque lette le di-sposizioni concernenti il riordi-no del rilascio dei provvedi-menti concessori e autorizzato-ri, compresi i procedimenti perla realizzazione di porti turisti-ci, la disciplina dell’eserciziodell’attività edilizia destinataagli scopi turistici nonché il co-ordinamento dei relativi aspet-

ti finanziari e fiscali. Da ulti-mo, ma invero non meno im-portante, il profilo sanzionato-rio, con riguardo al quale il Co-dice si è mosso nella logica delcoordinamento degli strumen-ti di tutela esistenti (Codice delconsumo e decreto sulla media-zione) e della definizione di si-stemi di prevenzione e risolu-zione consensuale ed extra giu-diziale delle controversie.

Il riparto delle competenzetra lo Stato e le Regioni - Occor-re muovere dal rilievo, efficace-mente operato nella stessa rela-zione illustrativa del Governo,per cui il «turismo, sia nazionaleche proveniente dall’estero, inquanto diretto alla fruizione dibeni espressamente tutelati dal-la Costituzione della Repubblicaè da considerarsi attività social-mente utile» e in questa logica lostesso «è unitariamente discipli-nato dal presente decreto legisla-tivo in armonia con le norme del-l’Unione europea e facendo sal-ve le prerogative attuative facen-ti capo alle Regioni». Dunque, ildato di partenza è la invero in-contestabile rilevanza pubblici-stica del settore, fondata su ra-

gioni di sicurezza, di igiene e ditutela del destinatario delle pre-stazioni e dei servizi turistici. Èfondamentale, in questa mate-ria, il riferimento alla riforma delTitolo V della Costituzione del2001. Come la stessa relazionegovernativa chiarisce, ai sensidella citata riforma, il turismorientra nella competenza resi-duale delle Regioni, e tuttaviaquesto solo dato formale nonesclude, per quanto ha afferma-to la giurisprudenza costituzio-nale successiva al 2001, in rela-zione alla nuova distribuzionedelle competenze legislative eamministrative, la possibilità diintervento del legislatore statalenelle cosiddettematerie residua-li, quelle cioè non contemplateal secondo e al terzo comma delriscritto articolo 117 della Costi-tuzione. Con l’oramai fonda-mentale pronuncia n. 303 del2003, il Giudice delle leggi osser-vò infatti che «limitare l’attivitàunificante dello Stato alle solematerie attribuitegli in potestàesclusiva o alla determinazionedei principi nellematerie di pote-stà concorrente (...) significhe-rebbe (...) circondare le compe-tenze legislative delle regioni digaranzie ferree, ma vorrebbe an-che dire svalutare oltre misuraistanze unitarie che pure in as-setti costituzionali pervasi dapluralismo istituzionale giustifi-cano, a determinate condizioni,una deroga alla normale riparti-zione di competenze». Possibili-tà di intervento del legislatorestatale che viene in rilievo anchesotto altro concorrente profilo,pure esso trattato dalla citatasentenza n. 303, per cui, se, pereffetto del principio di sussidia-rietà di cui al comma 1 dell’arti-colo 118 della Costituzione, la

L’input fondamentaledel provvedimento è stato

quello di pervenirea una disciplina segnatada coerenza giuridica,

logica e sistematica, oltreche allineare la normativa

vigente agli impegniderivanti dall’adesione

agli ordinamentisovranazionali

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funzione amministrativa - per as-sicurarne l’esercizio unitario -può e deve essere allocata al li-vello statale, «ciò non può resta-re senza conseguenze sull’eserci-zio della funzione legislativa,giacché il principio di legalità, ilquale impone che anche le fun-zioni assunte per sussidiarietà si-ano organizzate e regolate dallalegge, conduce logicamente aescludere che le singole Regioni,con discipline differenziate, pos-sano organizzare e regolare fun-zioni amministrative attratte a li-vello nazionale e ad affermareche solo la legge statale possa at-tendere un compito siffatto».In definitiva, la residualità del-

lamateria non esclude la possibi-lità «per la legge di attribuire fun-zioni legislative al livello statalee di regolarne l’esercizio». Del re-sto, la Corte si è anche espressain questa direzione con specifi-co riferimento alla materia del“turismo”, osservando che nono-stante il fatto che essa «appartie-ne alla competenza legislativa re-siduale delle Regioni, ai sensidell’art. 117, quarto comma,Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214e n. 90 del 2006), tuttavia l’esi-

genza di un esercizio unitario alivello statale di determinate fun-zioni amministrative, abilita loStato a disciplinare siffatto eser-cizio per legge (...) A condizione,naturalmente, che la valutazio-ne dell’interesse pubblico sotto-stante all’assunzione di funzioniregionali da parte dello Stato siaproporzionata, assistita da ragio-nevolezza alla stregua di unoscrutinio stretto di costituziona-lità e rispettosa del principio dileale collaborazione con le Re-gioni. Con specifico riguardo alsettore turistico, questa Corte hagià affermato che la necessità diun intervento unitario del legisla-tore statale nasca dall’esigenzadi valorizzare al meglio l’attivitàturistica sul piano economico in-terno e internazionale, attraver-so misure di varia e complessanatura, e dalla necessità di ricon-durre a unità la grande varietàdell’offerta turistica del nostroPaese e di esaltare il rilievo as-sunto dal turismo nell’ambitodell’economia nazionale» (Cortecostituzionale, sentenza 20 mar-zo 2009 n. 76).La stessa relazione governati-

va reca un’esaustiva ricognizio-

ne della giurisprudenza dellaCorte in materia, richiamandoda una parte quelle pronuncecon cui determinati ambiti sonostati ritenuti estranei alla mate-ria “turismo” in senso proprio(così la disciplina delle professio-ni turistiche, la disciplina dei rap-porti civilistici coinvolti, la disci-plina della fissazione e della ri-scossione dei canoni d’uso per leconcessioni dei beni demanialimarittimi, la disciplina in temadi diritti aeroportuali, la discipli-na dei principi generali in mate-ria di bevande e alimenti trattatie somministrati nelle aziende diagriturismo) e, dall’altra, quellepronunce che, pur riconoscendoche si verteva in materia di turi-smo, hanno ritenuto legittimol’intervento legislativo stataleravvisando la sussistenza di vali-de ragioni per l’attrazione in sus-sidiarietà in capo allo Stato delladisciplina di cui si trattava.

Approvazione del Codice delturismo (Dlgs 79/2011, articolo1) - Come si è già ricordato, l’ar-ticolo 1 del decreto legislativon. 79 del 2011 reca l’approvazio-ne del Codice della normativa

Ambitodi applicazione

Nel limite della competenza statale, il Dlgs 79/2011 contiene le disposizioni necessarie all’esercizio unitario dellefunzioni amministrative in materia di turismo e altre norme in materia riconducibili alle competenze dello Stato

Finalità Il Codice del turismo è diretto al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statalivigenti, nel rispetto dell’ordinamento Ue e delle attribuzioni delle regioni e degli Enti locali

Interventolegislativo statale

L’intervento legislativo dello Stato in materia turistica è consentito quando il suo oggetto principale costituisceesercizio di un’autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente

Esigenzedi carattereunitario

L’intervento dello Stato è consentito inoltre quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:q valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello nazionale e internazionale, del settore turistico quale fondamen-tale risorsa del Paese;

q riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana

Funzioniamministrative statali

Sono attribuite al presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato le funzioni amministrative esercitatedallo Stato in materia di turismo

a cura di Eva Bot

I principi cardine del provvedimento

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statale in tema di ordinamentoe mercato del turismo, che co-stituisce l’allegato 1 del medesi-mo decreto legislativo. Il Codi-ce si compone di 69 articoli. Ilsuo Titolo I, «disposizioni gene-rali», contiene, al Capo I, i prin-cipi generali e segnatamente,all’articolo 1, la definizione del-l’ambito di applicazione del Co-dice stesso; all’articolo 2, i prin-cipi sulla produzione del dirit-to in materia turistica e all’arti-colo 3 i principi in tema di turi-smo accessibile.

Ambito di applicazione (Codi-ce del turismo, articolo 1) - Orbe-ne, ai sensi dell’articolo 1, il Co-dice del turismo «reca, nei limiticonsentiti dalla competenza sta-tale, norme necessarie all’eserci-zio unitario delle funzioni am-ministrative in materia di turi-smo ed altre nome in materiariportabili alle competenze del-lo Stato, provvedendo al riordi-no, al coordinamento e all’inte-grazione delle disposizioni legi-slative statali vigenti, nel rispet-to dell’ordinamento dell’Unio-ne europea e delle attribuzionidelle regioni e degli enti locali».È quindi dichiarata la finalità divoler operare il coordinamentosistematico delle plurime eframmentarie disposizioni nor-mative vigenti nel settore. Ope-razione questa vieppiù necessa-ria se si tiene adeguatamenteconto della necessità di promuo-vere e tutelare il mercato del tu-rismo, ambito notoriamentestrategico per lo sviluppo econo-mico e occupazionale dell’inte-ro territorio nazionale.

Principi sulla produzione deldiritto in materia turistica (Codi-ce del turismo, articolo 2) - Con

l’articolo 2 si stabilisce, in li-nea con quanto innanzi osser-vato, che «L’intervento legisla-tivo dello Stato nella materiadel turismo è consentito quan-do il suo oggetto principale co-stituisce esercizio di una auto-noma competenza legislativastatale esclusiva o concorren-te». Intervento legislativo stata-le che «è, altresì, consentitoquando sussistono» determina-te esigenze di carattere unita-rio, dallo stesso articolato indi-viduate nella «valorizzazione,sviluppo e competitività, a li-vello interno ed internaziona-le, del settore turistico qualefondamentale risorsa del Pae-se» e nel «riordino e unitarietàdell’offerta turistica italiana».Quanto alle funzioni ammini-strative esercitate in materiadallo Stato, le stesse sono attri-buite ai sensi del terzo commadell’articolo 2 del Codice alPresidente del Consiglio deiMinistri o al Ministro delega-to, colmandosi con detta dispo-sizione una lacuna del nostroordinamento. È stata in sostan-za recepita la giurisprudenzadella Corte costituzionale rela-tiva alle competenze statali in

materia di turismo, di cui si èdetto innanzi.

Principi in tema di turismo ac-cessibile (Codice del turismo, ar-ticolo 3) - Quanto, da ultimo,all’articolo 3, recante principiin tema di turismo sostenibi-le, si tratta di norma che dàattuazione all’articolo 30 del-la Convenzione dell’Onu suidiritti delle persone con disa-bilità, fatta a New York il 13dicembre 2006, ratificata conla legge 3 marzo 2009 n. 18, laquale assicura alle personecon disabilità di fruire dell’of-ferta turistica in modo com-pleto e in autonomia. A tal fi-ne, la norma promuove la col-laborazione tra le autonomielocali, gli enti pubblici, glioperatori turistici, le associa-zioni delle persone con disabi-lità e le organizzazioni del tu-rismo sociale. In particolare,l’articolo 3 in esame statuisceche «lo Stato assicura che lepersone con disabilità moto-rie, sensoriali e intellettivepossano fruire dell’offerta tu-ristica in modo completo e inautonomia, ricevendo servizial medesimo livello di qualitàdegli altri fruitori senza aggra-vi del prezzo», peraltro pre-scrivendosi che le dette garan-zie sono estese agli ospiti del-le strutture ricettive che sof-frono di temporanea mobilitàridotta. È quindi normativa-mente considerato atto discri-minatorio impedire alle perso-ne con disabilità motorie, sen-soriali e intellettive, di fruire,in modo completo e in autono-mia, dell’offerta turistica,esclusivamente per motivi co-munque connessi o riferibilialla loro disabilità. n

Il dato di partenzaè la rilevanza pubblicistica

del settore, fondata suragioni di sicurezza, di igiene

e di tutela del destinatariodelle prestazioni e dei servizi

turistici. La competenzaregionale non escludeche la legge statale

possa intervenirenelle materie residuali

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I COMMENTI FINO A PAG. 83 SONO DI EUGENIO SACCHETTINI

Percorso a ostacoli per i contratti di multiproprietàL’introduzione di una definizione più stringente dell’istituto, ricalcata sulla normativa europeae centrata sull’ampliamento della tutela del consumatore, non scioglie le incognite di natura civilistica

Una normativa nuovadi zecca per numero-se tipologie di contrat-

ti, in gran parte finora scono-sciute o comunque rinnovatenel corso di questi ultimi anni.Siamo nell’ambito del turi-smo, ma si verte nei rapportifra consumatore e operatore, edunque s’incide sul Codice delconsumo: l’articolo 2 del Dlgs23 maggio 2011 n. 79 ha inte-gralmente sostituito il TitoloIV, Capo I, del Dlgs 6 settem-bre 2005, n. 206, in attuazionedella direttiva 2008/122/Cedel Parlamento europeo e delConsiglio del 14 gennaio 2009,relativa ai contratti di multi-proprietà, di contratti relativiai prodotti per le vacanze dilungo termine, di contratti dirivendita e di scambio.

Modificazioni al Dlgs206/2005 (Dlgs 79/2011, artico-lo 2) - Nel previgente sistemaintrodotto dal Codice del con-sumo di cui al Dlgs 6 settem-bre 2005 n. 206 (su «Guida alDiritto» n. 48/2005, pag. 8) lanozione di multiproprietànon veniva definita, ma appe-na sfiorata nell’adesso sostitu-ito articolo 72, concernentegli obblighi specifici del vendi-tore, con il disporre al comma1 che il venditore utilizza il ter-mine multiproprietà nel docu-mento informativo, nel con-tratto e nella pubblicità com-

merciale relativa al bene im-mobile soltanto quando il di-ritto oggetto del contratto èun diritto reale.

La nuova nozione - Il Dlgs23 maggio 2011 n. 79, introdu-cendo (Capo I del Titolo IV)apposite definizioni ai «con-tratti di multiproprietà, con-tratti relativi ai prodotti per levacanze di lungo termine, con-tratti di rivendita e di scam-bio», nel sostituire il previgen-te articolo 69, precisa ora cheai fini delle disposizioni di cuial capo I, così sostituito, si in-tende per (a) «contratto di mul-tiproprietà»: un contratto didurata superiore a un anno tra-mite il quale un consumatoreacquisisce a titolo oneroso ildiritto di godimento su uno opiù alloggi per il pernottamen-to per più di un periodo di oc-cupazione.La definizione così introdot-

ta nel nuovo testo normativoricalca pari pari quella recatadalla direttiva 2008/122/Ce delParlamento europeo e del Con-siglio del 14 gennaio 2009, rela-tiva ai contratti di multipro-prietà, di contratti relativi aiprodotti per le vacanze di lun-go termine, di contratti di ri-vendita e di scambio. Già nel1994 era stata adottata una pri-ma direttiva europea sulle mul-tiproprietà (Direttiva 94/47/Cedel Parlamento europeo e delConsiglio del 26 ottobre 1994)

concernente la tutela dell’ac-quirente per taluni aspetti deicontratti relativi all’acquisizio-ne di un diritto di godimento atempo parziale di beni immobi-li; essa si era prefissa di ravvici-nare le disposizioni legislative,regolamentari e amministrati-ve degli Stati membri relativealla tutela degli acquirenti pertaluni aspetti dei contratti di-rettamente o indirettamente ri-guardanti l’acquisizione di undiritto di godimento a tempoparziale di beni immobili, limi-tandosi tuttavia a prevedere ap-posite garanzie per il consuma-tore sotto alcuni aspetti del rap-porto, quali l’informazione e ilrecesso. Ben più capillare risul-ta invece quanto recato poi dal-la direttiva 2008/122/Ce, comesi osserverà da quanto di essarecepito adesso nel Dlgs 23maggio 2011 n. 79.Comunque, soffermandoci

per ora sulla definizione dimultiproprietà recata in dettadirettiva 2008/122/Ce e pedis-sequamente recepita nella so-stituzione dell’articolo 69 delCodice del consumo introdot-ta dal Dlgs 2011 n. 79 (un con-tratto di durata superiore a unanno tramite il quale un consu-matore acquisisce a titolo one-roso il diritto di godimento suuno o più alloggi per il pernot-tamento per più di un periododi occupazione) si osserveràche in luogo del sia pure indi-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 72 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

retto richiamo alla realità delrapporto recato dal previgentearticolo 72 del Codice del con-sumo (“quando il diritto ogget-to del contratto è un diritto rea-le”) si rinviene ora soltanto ilriferimento a un generico «di-ritto di godimento su uno opiù alloggi per il pernottamen-to per più di un periodo di oc-cupazione».La definizione in tal modo

introdotta in via normativa ri-sulta dunque così abbastanzaambigua, giacché il concettodi godimento ius utendi fruen-di non appare più ancorato aun diritto reale. Invero si rin-vengono nel nostro Codice ci-vile a proposito della proprie-tà dei beni immobili (si vedal’articolo 1158) richiami agli«altri diritti reali di godimen-to» facendosi in cotal guisa ri-ferimento all’usufrutto (artico-lo 978 del Cc), all’uso (articolo1021 del Cc) e all’abitazione(articolo 1022 del Cc) ma conla novella è stato proprioomesso l’attributo “reale” atal tipo di diritto. Ne discendeche d’ora in poi il termine«multiproprietà» non può piùconsiderarsi nella sua comu-ne accezione della parola, diriferimento cioè a una proprie-tà o almeno anche a un dirittoreale di usufrutto, uso e abita-zione ma, per quanto attienealla disciplina recata dal Codi-ce del consumo, come integra-ta e sostituita dal Dlgs 2011, n.79, con esclusiva attenzione al-la nuova definizione di cui suba) dell’articolo 69 del Codicedel consumo di cui al Dlgs 6settembre 2005 n. 206, checonsidera ai propri fini soltan-to un «diritto di godimento suuno o più alloggi per il pernot-

tamento per più di un periododi occupazione». E ciò da unlato si spiega nella già ricorda-ta esigenza di omologare le le-gislazioni dei vari Paesi del-l’Unione europea, cui era vol-ta la direttiva 2008/122/Ceche ha dato origine alla novel-la. Ma l’ampiezza e genericitàdel richiamo al “diritto di godi-mento” può trovare giustifica-zione anche nell’esigenza diuna più ampia tutela del con-sumatore, che deve conside-rarsi protetto pure al di là deivari schemi giuridici con i qua-li si trova a che fare ogni qual-volta incontri una situazionedel tipo prospettato. Ciò valein particolare quanto all’ab-bandono del richiamo ai dirit-ti reali, una delle cui caratteri-stiche è appunto il numerusclausus delle varie tipologie:ciò significa che rapporti di“multiproprietà” ai fini dellatutela del consumatore, po-tranno riscontrarsi anche oveil contratto non abbia per og-getto una ripartizione, nel sen-so considerato dal nuovo arti-colo 69 del Codice del consu-mo, di un diritto di proprietào reale di godimento, ma an-

che ove esista comunque asupporto della figura contrat-tuale un diritto di godimentoa titolo oneroso. E allora po-trebbero anche configurarsiipotesi finora esulanti dalloschema della multiproprietà,come il comodato oneroso, fi-no ad arrivare alla locazionepluriennale, e anche figure ati-piche frutto della multiformefantasia dell’autonomia con-trattuale, purché in esse ap-punto possano riscontrarsi tut-ti gli elementi indicati in dettoarticolo 69.Come già sopra osservato,

comunque, le disposizioni, inparticolare novellate, rese dalCodice del consumo attengo-no specificamente ai rapportidel consumo, sono cioè direttead armonizzare e riordinare lenormative concernenti i pro-cessi di acquisto e consumo, alfine di assicurare un elevato li-vello di tutela dei consumatorie degli utenti, come espressa-mente indicato dall’articolo 1di detto Codice, che costitui-sce in quanto tale uno ius spe-ciale rispetto alla normativa acarattere generale contenutanel Codice civile. Il rilievo ap-pare pertinente proprio a pro-posito di tale definizione dimultiproprietà che prescinde,come si è visto, dal caratterereale del diritto che vi sta a ba-se: ove ad esempio si contro-verta dei rapporti fra titolaridella multiproprietà, i turni dipermanenza e quant’altro, ladefinizione recata dalla novel-la non conserverà il suo valorenormativo, tenendo conto cheil termine stesso «multipro-prietà» nella lingua italianapresuppone l’esistenza dellaproprietà, o almeno di un dirit-to reale, di spettanza di piùsoggetti.

La nuova formulazionedella nozione

di multiproprietàsi prospetta più ampia

rispetto a quellacomunemente in uso

nell’ordinamento italiano,proprio perché avulsa

dal richiamo alla naturareale del dirittodi godimento

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 73 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Nell’accezione civilistica deltermine infatti la multiproprie-tà può essere definita come lacontitolarità di concorrenti di-ritti di proprietà; trattasi quin-di di un condominio non aven-te carattere assoluto, in quan-to oggetto di autolimitazionereciproca preventiva da partedei multiproprietari (Tribuna-le di Napoli, 21 marzo 1989, inArchivio delle locazioni e con-dominio 1989, 512). Può tutta-via configurarsi pure la multi-proprietà azionaria, in cui ildato caratterizzante è costitui-to dal conferimento dell’immo-bile nella società alla qualepartecipano i soggetti che in-tendono ripartirsene il godi-mento: a differenza da quellaimmobiliare tipica, essa noncomporta l’attribuzione di undiritto reale in favore dei multi-proprietari, i quali acquistano

solo una quota del capitale del-la società proprietaria (Cassa-zione, 4 giugno 1999 n. 5494).Più recentemente la Cassazio-ne (Seconda Sezione Civile,sentenza 16 marzo 2010 n.6352) propende per un riferi-mento costante alla comunio-ne e, limitatamente alle parti eai servizi in comune a tutti imultiproprietari, al condomi-nio; non apparirebbero inveceappaganti altre ricostruzionidell’istituto della multiproprie-tà che fanno perno sul criterioturnario per regolare il godi-mento tra più soggetti di undeterminato bene.La nuova formulazione della

nozione della multiproprietàintrodotta, ai fini della tuteladel consumatore, dal nuovo te-sto dell’articolo 68 del Codicedel consumo, si prospetta piùampia dunque rispetto a quel-

la comunemente in uso nell’or-dinamento italiano, proprioperché avulsa al richiamo allarealità del diritto di godimen-to; del resto l’abbandono diogni riferimento a tale realitàviene ulteriormente dimostra-to dalla premessa che devetrattarsi di «contratto di dura-ta superiore a un anno», limiteper la verità assai esiguo, e co-munque estraneo ai rapportidi diritto reale.La disciplina testè introdot-

ta tuttavia può per altro versorivelarsi anche di più limitataapplicabilità ove si ponga at-tenzione al parametro all’uo-po ivi indicato del «pernotta-mento per più di un periodo dioccupazione», terminologiache sembra escludere altre ipo-tesi di soggiorno che non inclu-dano il pernottamento e co-munque non appare felicequanto al solo riferimento not-turno. n

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 74 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Accanto alla multiproprietà il legislatore ha regolamentato altri prodotti offerti nell’ambitoturistico e largamente diffusi. Dettate anche definizioni e regole applicabili ai contratti di rivendita

Norme ad hoc su lungo termine e scambi casa

A ccanto e oltre alla mul-tiproprietà il Dlgs 23maggio 2011 n. 79 ha ri-

tenuto di definire al nuovo arti-colo 69 del Codice del consu-mo, e regolamentare negli arti-coli successivi, altre figure con-trattuali in uso in ambito turi-stico, ancora recepite dallasuddetta direttiva2008/122/Ce del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 14gennaio 2009, relativa appun-to, oltre che ai contratti di mul-tiproprietà, anche ai contrattirelativi ai prodotti per le vacan-ze di lungo termine, ai contrat-ti di rivendita e di scambio.

Modificazioni al Dlgs206/2005: contratto relativo aun prodotto per le vacanze dilungo termine (Dlgs 79/2011,articolo 2) - L’articolo 69 (subb) definisce «contratto relativoa un prodotto per le vacanzedi lungo termine» un contrattodi durata superiore a un annoai sensi del quale un consuma-tore acquisisce a titolo onero-so essenzialmente il diritto diottenere sconti o altri vantaggirelativamente a un alloggio, se-paratamente o unitamente alviaggio o ad altri servizi: a dif-ferenza da quanto si è appenavisto a proposito della multi-proprietà, in questo caso nonsi fa riferimento al solo pernot-

tamento, ma più genericamen-te ed estensivamente, all’allog-gio. Inoltre si fa riferimentonon solo a sconti, ma anche adaltri vantaggi, quali possonoipotizzarsi servizi aggiuntiviovvero facilitazioni per ulterio-ri periodi di alloggio. Comun-que rimane l’alloggio l’oggettodello sconto, seppur separata-mente o unitamente al viaggioo ad altri servizi, per cui nonsembra che la definizione reca-ta dal detto articolo 69 - con lasuccessiva regolamentazione -possa attagliarsi ove lo scontovenga praticato soltanto aiviaggi o ad altri servizi, indi-pendentemente dall’alloggio,seppur per periodi superiori al-l’anno.Va inoltre osservato che de-

ve trattarsi anche qui, comeper la multiproprietà, di unospecifico contratto volto a otte-nere gli sconti e gli altri vantag-gi per il periodo prolungato.Deve inoltre concretarsi, per ilconsumatore, in un’acquisizio-ne del diritto allo sconto a tito-lo oneroso; il consumatore de-ve insomma pagare un prezzoper questi vantaggi, per cui sirimane fuori dalla previsionenormativa allorché sconti ovantaggi vengano spontanea-mente offerti dall’operatore,magari a titolo promozionaleo di last minute

Specificamente con riguar-do ai contratti relativi a prodot-ti per le vacanze di lungo termi-ne l’innovato successivo arti-colo 76 dispone poi che il paga-mento venga effettuato secon-do scadenze periodiche. Lastessa norma vieta inoltre qual-siasi pagamento del prezzospecificato nel contratto chenon sia conforme al piano dipagamento periodico concor-dato e prescrive che i paga-menti, comprese le quote di af-filiazione, siano ripartiti in ra-te annuali, ciascuna di pari va-lore, fermi restando gli adegua-menti riferiti ai sistemi di indi-cizzazione previsti dalla legge.La richiesta di pagamento de-v’essere scritta, da inviare sucarta o altro supporto durevo-le, almeno 14 giorni, naturali econsecutivi, prima di ciascunadata di esigibilità. Il comma 2prevede per questo tipo di con-tratto un’anomala forma di re-cesso (si veda infra) del consu-matore senza incorrere in pe-nali a partire dal secondo paga-mento rateale, mediante preav-viso all’operatore entro 14 gior-ni, naturali e consecutivi dallaricezione della richiesta di pa-gamento per ciascuna rata.

Contratto di rivendita - Inordine ad ambedue gli istitutiche si son visti, l’innovato arti-colo 69 del Codice del consu-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 75 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

mo pone poi sub c) la definizio-ne del «contratto di rivendita»:un contratto ai sensi del qualeun operatore assiste a titolooneroso un consumatore nellavendita o nell’acquisto di unamultiproprietà o di un prodot-to per le vacanze di lungo ter-mine. La nozione di «operato-re» viene subito dopo definitasub e) come «professionista»,con rimando all’articolo 3,comma 1, lettera c), del Codicedel consumo, ossia alla perso-na fisica o giuridica che agiscenell’esercizio della propria atti-vità imprenditoriale o profes-sionale, ovvero a un suo inter-mediario. Si deve dunque rite-nere che tal tipo di contrattovenga a configurarsi solo allor-ché la vendita o l’acquisto diuna multiproprietà o di un pro-dotto per le vacanze di lungotermine sia gestito, con l’assi-stenza a titolo oneroso al con-sumatore, da uno di tali sogget-ti (professionista o suo inter-mediario). Anche per la nozio-ne di «consumatore» la succes-siva lettera f) rimanda all’arti-colo 3, comma 1 (stavolta lette-ra a) del Codice del consumo,cioè alla persona fisica che agi-sce per scopi estranei all’attivi-tà imprenditoriale o professio-nale eventualmente svolta; siviene così a chiarire, ancorauna volta, che soltanto il priva-to, persona fisica che agisce inquanto tale, riceve la tutela ri-servata in generale al consu-matore dal Codice del consu-mo. Tale protezione attiene inparticolare qui la normativaadesso sostituita dagli articoli

69-81-bis del Codice del consu-mo - di cui al Capo I, Titolo IV- sui «contratti di multiproprie-tà, contratti relativi ai prodottiper le vacanze di lungo termi-ne, contratti di rivendita e discambio». Ove il rapporto del-la vendita o dell’acquisto diuna multiproprietà o di un pro-dotto per le vacanze di lungotermine, non intervenga trasoggetti così ben determinatinon potrà configurarsi dun-que il “contratto di rivendita”,almeno a rigor di Codice delconsumo.Per i contratti di rivendita il

comma 2 del successivo artico-lo 75 fa espresso divieto di qua-lunque forma di versamentodi denaro a titolo di acconto,di prestazione di garanzie, diaccantonamento di denaro sot-to forma di deposito bancario,di riconoscimento esplicitodel debito e di ogni altro onereda parte di un consumatore afavore dell’operatore o di unterzo prima che la vendita ab-bia effettivamente luogo o chesia posta fine in altro modo alcontratto di rivendita.

Contratto di scambio - Frale varie nuove tipologie con-trattuali l’innovato articolo 69del codice del consumo intro-duce poi sub d) il “contratto discambio”, definendolo un con-tratto ai sensi del quale un con-sumatore partecipa a titolooneroso a un sistema di scam-bio che gli consente l’accessoall’alloggio per il pernottamen-to o ad altri servizi in cambiodella concessione ad altri del-l’accesso temporaneo ai van-taggi che risultano dai dirittiderivanti dal suo contratto dimultiproprietà; siamo quindilontani dal sistema di quelloche comunemente si denomi-na baratto e che in termini giu-ridici viene regolato dall’arti-colo 1552 del Cc come permu-ta, giacché i caratteri e i limitidell’applicabilità del contrattodi scambio ai fini dell’osser-vanza della normativa del Co-dice del consumo son ben sta-biliti: il sinallagma è costituitoda un lato dalla partecipazio-ne a titolo oneroso a un siste-ma di scambio che consentaal consumatore l’accesso al-l’alloggio per il pernottamen-to o ad altri servizi, e dall’altroil cambio della concessionead altri dell’accesso tempora-neo ai vantaggi che risultanodai diritti derivanti dal suocontratto di multiproprietà. Aparte la non chiarissima indi-cazione delle vicendevoli pre-stazioni e controprestazionicontrattuali, va comunque se-gnalato che l’essenza stessa diquesto tipo di rapporto risultaancorata a un contratto di mul-tiproprietà. n

Nell’accordo di scambioun consumatore partecipa

a titolo oneroso a un sistemache gli consente l’accessoall’alloggio per pernottare

o a servizi in cambiodella concessione ad altri

dell’accessibilità temporaneaai vantaggi che risultano

dai diritti derivanti dal suocontratto di multiproprietà

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 76 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Messaggi pubblicitari, obiettivo trasparenzaIl codice detta norme specifiche che si applicano alle comunicazioni commerciali relative ai contrattidi multiproprietà, a quelli per le vacanze di lungo termine e agli accordi di rivendita e di scambio

P er i contratti di multipro-prietà, le vacanze a lun-go termine e gli accordi

di scambio, il Codice prevedeun ampio spettro di norme inmateria di trasparenza dei mes-saggi pubblicitari, di recesso edi forma di requisiti formali esostanziali dei patti scritti.

Modificazioni al Dlgs206/2005: operatore e consuma-tore (Dlgs 79/2011, articolo 2) -Come già sopra osservato conriferimento al contratto di ri-vendita, a proposito del qualele due figure vengono apposita-mente richiamate, la norma(articolo 69, sub e, f) confermache per la rispettiva definizio-ne si recepisce quanto già indi-cato in via generale dal Codicedel consumo:- «operatore» è il «professio-

nista», ossia la persona fisica ogiuridica che agisce nell’eserci-zio della propria attività im-prenditoriale o professionale,ovvero un suo intermediario(articolo 3, comma 1, lettera c)del Codice del consumo);- «consumatore» è la perso-

na fisica che agisce per scopiestranei all’attività imprendi-toriale o professionale even-tualmente svolta (articolo 3,comma 1, lettera a) del Codicedel consumo).

Altre definizioni - L’innova-to articolo 69 del Codice delconsumo reca poi più margina-li definizioni, che per brevitàsi possono ricordare insieme:

collegato a un contratto di mul-tiproprietà o a un contratto re-lativo a un prodotto per le vacan-ze di lungo termine è (sub g) il«contratto accessorio», ai sensidel quale il consumatore acqui-sta servizi connessi e forniti dal-l’operatore o da un terzo sullabase di un accordo tra il terzo el’operatore.D’indole generale risultano in-

vece le definizioni che seguono;n «supporto durevole»: (sub h) èqualsiasi strumento che per-metta al consumatore o al-l’operatore di memorizzare in-formazioni a lui personalmen-te dirette inmodo che possanoessere utilizzate per riferimen-to futuro per un periodo ditempo adeguato ai fini cui so-no destinate le informazioni eche consenta la riproduzioneimmutata delle informazionimemorizzate;

n «codice di condotta»: (i) è unaccordo o un insieme di regoleche definisce il comportamen-to degli operatori che si impe-gnano a rispettare tale codicein relazione a una o più prati-che commerciali o a uno o piùsettori d’attività specifici.

n «responsabile del codice» (subl) è qualsiasi soggetto responsa-bile dell’elaborazione edella re-visione di un codice di condot-ta o del controllo dell’osservan-za del codice da parte di coloroche si sono impegnati a rispet-tarlo. La norma specifica che atal titolo responsabile può esse-re anche un operatore o un

gruppodi operatori, e quindi sipuò trattare pure di «professio-nisti», ossia di persone fisicheo giuridiche che agiscono nel-l’esercizio della propria attivitàimprenditoriale o professiona-le, o di loro intermediari (arti-colo 3, comma 1, lettera c) delCodice del consumo).La pubblicità - L’innovato

articolo 70 del Codice del con-sumo disciplina specificamen-te la forma della pubblicità li-mitatamente al contratto dimultiproprietà, al contratto re-lativo a un prodotto per le va-canze di lungo termine, al con-tratto di rivendita o di scam-bio. Dunque tale disciplina havigore solo per tali tipologiecontrattuali, definite come so-pra si è visto (articolo 69, suba, b, c, d). La disciplina intro-dotta vale poi esclusivamentese taluno di questi contratti èofferto al consumatore in per-sona nell’ambito di una pro-mozione o di un’iniziativa divendita. Sembra esclusa quin-di l’applicabilità della discipli-na in altre ipotesi di pubblicitàe anche ove il contratto nonvenga offerto “di persona”: suquest’ultimo punto però la ter-minologia appare ambigua, ri-manendo incerte le ipotesi dipubblicità epistolare e in parti-colare telefonica (si pensi agliineffabili call center).La specifica disciplina preve-

de che l’operatore indichi chia-ramente nell’invito lo scopocommerciale e la natura del-

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l’evento ed è fatto obbligo al-l’operatore (comma 2) di speci-ficare in ogni pubblicità la pos-sibilità di ottenere le informa-zioni precontrattuali di cui al-l’articolo 71, comma 1 (si vedainfra) e di indicare le modalitàsul come ottenerle: esse devo-no essere comunque a disposi-zione del consumatore in qual-siasi momento durante l’even-to. Il comma 3 chiarisce cheuna multiproprietà o un pro-dotto per le vacanze di lungotermine non sono commercia-lizzati o venduti come investi-menti: tenendo anche contodella sedes materiae, della col-locazione della disposizione,essa va letta nel senso che lapubblicità non debba indurreil consumatore a ritenere talicontratti come forme d’investi-mento. Meglio sarebbe statovietarne il fine speculativo, an-che perché si tratta indubbia-mente di pagamenti di sommea titolo di risparmio, e fra ri-sparmio e investimento il pas-so è breve. In ogni caso si trat-ta pur sempre di parole, e leenunciazioni normative valgo-no ben poco.Occorre ricordare poi che,

nell’ambito dei ristretti limiticosì fissati dall’articolo 70 -che costituisce uno ius specia-le, e a maggior ragione per lapubblicità che sfugga dai limi-ti che si son visti, continuanopur sempre a valere i divieti dipubblicità ingannevole e dipubblicità comparativa, conapplicazione quindi di quantoprevisto dal Dpr 10 ottobre1996 n. 627 (pubblicato su«Guida al Diritto», Dossier n.1/1997) dal Dpr 11 luglio 2003n. 284, in «Guida al Diritto» n.44/2003 pagina 21, dagli artico-

li 21, 22 e 23 del Dlgs 6 settem-bre 2005, n. 206 (Codice delconsumo), dal Dlgs 2 agosto2007 n. 145 (ibidem, n.37/2007 pag. 14).

La lingua nelle informazio-ni precontrattuali - Per ognitipologia di contratto, a normadel comma 1 dell’innovato arti-colo 71 del Codice del consu-mo, in tempo utile prima cheil consumatore sia vincolatoda un contratto o da un’offer-ta, l’operatore fornisce al con-sumatore, in maniera chiara ecomprensibile, informazioniaccurate e sufficienti, secondole modalità di cui infra: a nor-ma del successivo comma 3 ta-li informazioni sono redattenella lingua italiana e in unadelle lingue dello Stato dell’Uein cui il consumatore risiedeoppure di cui è cittadino, ascelta di quest’ultimo, purchési tratti di una lingua ufficialedell’Ue. Tale disposizione siconfà peraltro al generale di-sposto dell’uso obbligatoriodella lingua italiana recato dal-l’articolo 9 del Codice del con-sumo, a norma del quale - aevidenti fini di chiarezza - tut-te le informazioni destinate ai

consumatori e agli utenti devo-no essere rese almeno in lin-gua italiana, specificando ilcomma 2 che qualora le indica-zioni siano apposte in più lin-gue, le medesime sono appo-ste anche in lingua italiana econ caratteri di visibilità e leg-gibilità non inferiori a quelliusati per le altre lingue, purconsentendo il comma 3 indi-cazioni che utilizzino le espres-sioni non in lingua italiana di-venute di uso comune (chegiornalmente ormai ci delizia-no, specie quando son messea strafalcioni). Comunque sisottolinea adesso l’esigenzadella lingua italiana (il che pe-raltro si discosta dalla normati-va previgente recata in argo-mento dai sostituiti articoli70-74) e della lingua del consu-matore - in relazione alla suacittadinanza o residenza - pur-ché ufficiale dell’Unione euro-pea, e ciò all’evidente scopodella comprensibiltà degli sti-pulandi accordi.

Rimando ai formulari - Ascanso di equivoci la novellaha predisposto appositi formu-lari informativi per le varie fi-gure contrattuali finora esami-nate, sicché il comma 2 dell’ar-ticolo 71 del Codice del consu-mo rimanda a essi per le moda-lità d’informazione rispettiva-mente del contratto di multi-proprietà, del contratto relati-vo a un prodotto per le vacan-ze di lungo termine, del con-tratto di rivendita e del contrat-to di scambio. Come si vedràinfra, i rispettivi formulari an-dranno allegati ai contratti e lerelative modalità di allegazio-ne del formulario di recesso in-fluiranno ex articolo 73 suldies ad quem, sulla data di sca-denza del diritto di recesso.

Per qualsiasi tipodi negozio l’operatoreche svolge la propria

attività di venditanel territorio nazionaleè obbligato a fornire

al consumatore il relativocontratto anche

nella lingua italiana.La forma scritta

è prevista ad substantiam

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 78 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Requisiti del contratto - Inconformità a quanto indicatodall’articolo 5 della ricordatadirettiva 2008/122/Ce del Par-lamento europeo e del Consi-glio del 14 gennaio 2009 l’inno-vato articolo 72 del Codice delconsumo reca assai minuzioseindicazioni per i requisiti delcontratto: va anzitutto osserva-to l’uso obbligatorio della lin-gua italiana oltre a quella delconsumatore, analogamente aquanto si è sopra visto per leinformazioni precontrattuali.E anzi il comma 3 specificache, in ogni caso, per qualsiasitipo di contratto in argomento,all’operatore che svolge la pro-pria attività di vendita nel terri-torio nazionale è fatto obbligodi fornire al consumatore il re-lativo contratto anche nella lin-gua italiana. Per la multipro-prietà relativa a un bene immo-bile specifico, a norma del com-ma 2 l’operatore deve fornireal consumatore anche una tra-duzione conforme del contrat-to nella lingua dello Stato del-l’Unione europea in cui è situa-to l’immobile: disposizionequanto mai opportuna, ancheperché la traduzione non sem-pre riesce a rispecchiare l’esat-ta terminologia giuridica (sipensi alla Gran Bretagna).Importantissimo osservare

poi che la forma scritta del con-tratto viene prevista ad substan-tiam: per iscritto, a pena di nul-lità, su carta o altro supportodurevole (si veda sopra la relati-va definizione); del contrattofanno parte integrante e sostan-ziale le informazioni di cui si èdianzi parlato (articolo 71, com-ma 1). Le modifiche (da comu-nicare prima della conclusionedel contratto) vengono consen-

tite soltanto qualora vi sia l’ac-cordo esplicito delle parti, op-pure ove siano causate da circo-stanze eccezionali e imprevedi-bili, indipendenti dalla volontàdell’operatore, le cui conse-guenze non avrebbero potutoessere evitate neanche con ladovuta diligenza. Oltre alleusuali indicazioni dei contrattimenzionate nel detto articolo72, è da segnalare che a normadel comma 6 prima della con-clusione del contratto l’opera-tore deve informare il consuma-tore sulle clausole contrattualiconcernenti l’esistenza del di-ritto di recesso di cui infra, e ildivieto di versare acconti du-rante il periodo di recesso. Taliclausole devono essere sotto-scritte separatamente dal con-sumatore: si tratta quindi diclausole “vessatorie ex lege” (ar-ticolo articolo 1341, comma 2del Cc). Il contratto deve inclu-dere pure un formulario separa-to di recesso, come riportatonell’allegato II-sexies della no-vella, inteso ad agevolare l’eser-cizio del diritto di recesso.

La fideiussione nella multi-proprietà - A evitare trappole

da società fantasma intervie-ne adesso l’articolo 72-bis,esclusivamente per i contrattidi maggior spessore economi-co, aventi cioè a oggetto lamultiproprietà, con l’imporreidonea fideiussione bancariao assicurativa a garanzia dellacorretta esecuzione del con-tratto, di cui deve farsi espres-sa menzione nel contratto stes-so sotto pena di nullità, senzache il consumatore possa ve-nir costretto alla preventivaesclusione.L’obbligo sussiste per gli ope-

ratori non aventi la forma giuri-dica di società di capitali ovve-ro con un capitale sociale versa-to inferiore a 5.500.000 euro eper le società non aventi sedelegale e sedi secondarie nel ter-ritorio dello Stato, e anche al-lorquando l’alloggio oggettodel contratto di multiproprietàsia in corso di costruzione, agaranzia dell’ultimazione deilavori.

Diritto di recesso da partedel consumatore - Molto piùparticolareggiata appare la nor-mativa recata dall’innovato ar-ticolo 73 del Codice del consu-mo in tema di recesso da partedel consumatore rispetto alprevigente regime recato daisoppressi articoli 73-74. Essa siapplica al contratto di multi-proprietà, al contratto relativoa prodotti per le vacanze di lun-go termine, al contratto di ri-vendita e di scambio. Anzituttoil termine viene prolungato a14 giorni «naturali e consecuti-vi» rispetto agli originali dieci«lavorativi», il che peraltro vie-ne ad allargare di poco lo spati-um deliberandi per la relativadecisione. Conformemente aprima non c’è bisogno di speci-

Per evitare trappoledi società fantasma

le nuove regole prevedonoper le multiproprietà

un’idonea fideiussionebancaria o assicurativaa garanzia della correttaesecuzione dell’accordo.La clausola è obbligatoria

e il cliente non puòessere costretto a rinunciare

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 79 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

ficare il motivo del ripensamen-to, che quindi è da ritenere adnutum del consumatore; il diesa quo viene fissato dal comma2 dal giorno della conclusionedel contratto definitivo o delcontratto preliminare, ovverodal giorno in cui il consumato-re riceve il contratto definitivoo il contratto preliminare, seposteriore alla data di cui allastipula di tali atti. Quanto aldies ad quem, alla scadenzacioè del periodo di recesso, ilcomma 3 fissa differenti date(rispettivamente dopo un an-no e 14 giorni e dopo tre mesi e14 giorni) a seconda delle iviindicate modalità di consegnadel formulario di recesso. Mase tale formulario separato direcesso è stato compilato dal-

l’operatore e consegnato alconsumatore per iscritto, sucarta o altro supporto durevo-le, entro un anno dalla data distipula o di ricevimento delcontratto o del preliminare dicui sopra, il periodo di recessoinizia a decorrere dal giorno incui il consumatore riceve taleformulario, e norme per casipiù particolari vengono recatedai commi 3 e 4.Quanto alle modalità di que-

st’atto di recesso, che può veni-re effettuato - a scanso di equi-voci - utilizzando il formulariodi cui si è detto, il successivoinnovato articolo 74 del Codicedel consumo, a differenza dal-la raccomandata con ricevutadi ritorno richiesta dal previ-gente articolo 73, si contenta

anche dei mezzi tecnologicipiù avanzati, alludendo a co-municazione scritta, su carta oaltro supporto durevole che as-sicuri la prova della spedizioneanteriore alla scadenza del pe-riodo di recesso, alla personaindicata nel contratto o, inmancanza, all’operatore. Sem-bra quindi potersi utilizzare pu-re il fax e, purché comprovabi-le con ricevuta, Internet. Si trat-ta indubbiamente di un attounilaterale recettizio ma, per ilpreciso disposto di tale norma,l’osservanza del termine deca-denziale di cui sopra viene va-gliata con la prova della spedi-zione anteriore alla scadenzadel periodo di recesso, il chesta a significare che nell’ipote-si d’invio di raccomandata con

FormaÈ richiesta, a pena di nullità, la forma scritta. Il contratto deve essere redatto in italiano e in unadelle lingue dello Stato Ue dove il consumatore risiede o di cui è cittadino, a sua scelta, purché sitratti di una lingua ufficiale dell’Unione europea

Immobile specifico Se il contratto di multiproprietà ha a oggetto un bene immobile specifico, è richiesta anche unatraduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato Ue in cui si trova l’immobile

Lingua italiana L’operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale deve comunque fornire alconsumatore il relativo contratto anche in lingua italiana

Informazioni precontrattuali

Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, del Dlgs 79/2011 costituiscono parte integrante esostanziale del contratto. Possono essere modificate solo in caso di accordo esplicito delle parti ose le modifiche sono causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontàdell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure con la dovutadiligenza

Comunicazioni al consumatore Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore prima dellaconclusione del contratto

Elementi ulterioriIl contratto indica altresì:Ø l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;Ø la data e il luogo di conclusione del contratto stesso

RecessoL’operatore, prima che il contratto sia concluso, informa il consumatore sulle clausole contrattualirelative all’esistenza del diritto di recesso, alla durata del periodo di recesso e al divieto di versareacconti

Sottoscrizione Queste clausole devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore

Formulario Il contratto comprende inoltre un formulario separato di recesso, volto a semplificare l’esercizio deldiritto di recesso

Copie del contratto Al momento della conclusione, il consumatore riceve una o più copie del contratto

a cura di Eva Bot

I requisiti della multiproprietà

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avviso di ricevimento la data si-gnificativa sia quella della spe-dizione, anziché quella del rice-vimento. Superfluo però am-monire alla cautela, speciequando si sospetti che l’opera-tore faccia di tutto per spariree non ricevere, giacché il man-cato recapito della missiva, sep-pure tempestivamente inviata,equivarrà alla mancata spedi-zione.Si osserverà che si tratta di

una procedura volta esclusiva-mente a tutelare il contraentepiù debole, il consumatore, alfine di consentirgli di ben pon-derare e riponderare l’affareprima di essere da esso vincola-to. Già sotto il regime previgen-te era stato posto il problemadello speciale regime del con-tratto di multiproprietà stipula-to fuori dai locali commercialie la Corte di giustizia delle Co-munità europee con sentenza22 aprile 1999 Causa C423/97(in «Guida al Diritto» n.20/1999, pag. 102) aveva rico-nosciuto al consumatore il di-ritto di recesso, sancito dall’ar-ticolo 5, n. 1, dell’allora diretti-va n. 577/85, senza che fossenecessario dimostrare che lasua volontà fosse stata influen-zata o manipolata dal commer-ciante. Principi questi ormai re-cepiti in via generale dalla nuo-va normativa indipendente-mente dal luogo di stipulazio-ne dell’accordo: come si è vistonon c’è neanche bisogno dispecificare il motivo, il che con-trasterebbe invece con i princi-pi fondamentali del nostro or-dinamento; in via rafforzativadi siffatta tutela poi, a normadel comma 4 dell’articolo 74, ilconsumatore che esercita il di-ritto di recesso non sostiene al-

cuna spesa, non è tenuto a pa-gare alcuna penalità, né è debi-tore del valore corrispondenteall’eventuale servizio reso pri-ma del recesso. L’esercizio deldiritto di recesso da parte delconsumatore, se regolarmenteeffettuato, pone fine all’obbli-go delle parti di eseguire il con-tratto ex comma 3.Inoltre il recesso dal contrat-

to di multiproprietà o dal con-tratto relativo a un prodottoper le vacanze di lungo termi-ne comporta automaticamen-te e senza alcuna spesa per ilconsumatore, a norma del com-ma 1 dell’articolo 77, la risolu-zione di tutti i contratti discambio a esso accessori e diqualsiasi altro contratto acces-sorio e perfino - nei limiti stabi-liti dal comma 2 - dei connessicontratti di credito concessi alconsumatore dall’operatore oda un terzo in base ad accordifra il terzo e l’operatore.

Divieto di versare acconti -L’innovato articolo 75 del Codi-ce del consumo stabilisce unperiodo di quarantena per gliacconti del consumatore a fa-vore dell’operatore o di un ter-zo anteriori alla fine del perio-

do di recesso di cui sopra si èdetto. Tale divieto vien postoper i contratti di multiproprie-tà e relativi a prodotti per levacanze di lungo termine e discambio, mentre il comma 2prevede un divieto assoluto diacconti nel collegato contrattodi rivendita, di cui si è parlatoin proposito. Per acconto s’in-tende qualunque versamentodi danaro a titolo di acconto,prestazione di garanzie, l’ac-cantonamento di denaro sottoforma di deposito bancario, ilriconoscimento esplicito di de-bito od ogni altro onere da par-te di un consumatore a favoredell’operatore o di un terzo.

Carattere imperativo delledisposizioni - L’insieme delledisposizioni finora esaminate,contenute nel così sostituitoCapo I del Titolo IV, dal titolo«Contratti di multiproprietà,contratti relativi ai prodottiper le vacanze di lungo termi-ne, contratti di rivendita e discambio» viene definito dalcomma 1 dell’innovato artico-lo 78 del Codice del consumo acarattere imperativo, venendoivi disposto che sono nulle leclausole contrattuali o i pattiaggiunti di rinuncia del consu-matore ai diritti previsti dalpresente capo o di limitazionedelle responsabilità previste acarico dell’operatore. Da talenullità discende in particolarepure l’inapplicabilità del giudi-zio secondo equità previstoper le cause di competenza delgiudice di pace dall’articolo113 del Cpc per le cause di valo-re inferiore al limite di 1.100euro. Comunque, in considera-zione delle intervenute modifi-che del giudizio secondo equi-tà, esso si prospetterebbe diffi-cilmente configurabile in que-sto tipo di controversie. n

Il consumatore che esercitail diritto di recesso

non sostiene alcuna spesa,non è tenuto a pagare alcuna

penalità né è debitoredel valore corrispondenteall’eventuale servizio resoin precedenza. L’esercizio,se regolarmente effettuato,

pone fine all’obbligodi esecuzione delle parti

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Contro gli illeciti tutela e sanzioni ad ampio spettroFissata la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del cliente anchese le parti hanno scelto di applicare ai negozi giuridici una legislazione diversa da quella italiana

In aderenza a quanto dispo-sto dall’articolo 12 della Diret-tiva 2008/122/Ce del Parla-mento europeo e del Consigliodel 14 gennaio 2009 i successi-vi commi dell’innovato artico-lo 78 dettano specifiche dispo-sizioni in ordine all’applicabili-tà del così sostituito Capo I delTitolo IV, dal titolo «Contrattidi multiproprietà, contratti re-lativi ai prodotti per le vacan-ze di lungo termine, contrattidi rivendita e di scambio» inrelazione all’eventuale interfe-renza di legislazioni o compe-tenze estere.

Modificazioni al Dlgs206/2005: applicazione delle di-sposizioni in casi internazionali(Dlgs 79/2011, articolo 2) - In pro-posito, il comma 2 fissa la com-petenza territoriale inderoga-bile del giudice del luogo di re-sidenza o di domicilio del con-sumatore, se ubicati nel terri-torio dello Stato. Viene così fis-sata inderogabilmente la giuri-sdizione italiana non solo inrelazione alla residenza, maanche al domicilio del consu-matore, evidentemente in rela-zione a ciò che è stato indicatoda quest’ultimo negli scritti ne-goziali o prenegoziali. La di-sposizione risponde comun-que a quanto già disposto dal-l’articolo 63 del Codice del con-sumo, per rendere inderogabil-mente meno difficoltoso l’ac-cesso alla giustizia del contra-

ente più debole, il consumato-re, anche con riguardo al giudi-ce competente per territorio.Le condizioni di tutela previ-

ste dal suddetto innovato Ca-po I devono inoltre comunqueessere riconosciute al consu-matore, a norma del comma 3,quand’anche le parti abbianoscelto di applicare ai contrattida tale Capo regolati una legi-slazione diversa da quella ita-liana.Il comma 4 si pone pure il

problema che la legge applica-bile alla contrattazione siaquella di un Paese extracomu-nitario: sembra che ciò possadeterminarsi sia per scelta del-le parti, sia perché la contratta-zione ricada per propria natu-ra sotto una legislazione“altra” rispetto a quella degliStati dell’Unione europea. Intale ipotesi, precisa la norma, iconsumatori non possono es-sere privati della tutela garanti-ta dal “presente codice”: taleindicazione va quindi letta - adifferenza di quanto si è appe-na visto sub comma 3 - conriferimento al Codice del con-sumo nel suo insieme, ossia al-l’intero articolato recato dalDlgs 6 settembre 2005 n. 206, enon solo al Capo I, altrimentinon si comprenderebbe la di-stinzione dei riferimenti rispet-tivamente richiamati dai com-mi 3 e 4. L’applicabilità dellanormativa così richiamata delCodice del consumo è però li-

mitata a due ipotesi determina-te: da un lato (a) quando unoqualsiasi dei beni immobili in-teressati è situato sul territorionazionale o di uno Stato del-l’Unione europea, dall’altro(b) nel caso di un contrattonon direttamente collegato abeni immobili, l’operatoresvolga attività commerciali oprofessionali in Italia o in unoStato dell’Unione europea o di-riga tali attività, con qualsiasimezzo, verso l’Italia o uno Sta-to dell’Unione europea e ilcontratto rientri nell’ambitodi dette attività.

Tutela amministrativa e giu-risdizionale - L’innovato arti-colo 79 del Codice del consu-mo al comma 2 fa salva la giuri-sdizione del giudice ordinarioper tutte le disposizioni conte-nute nel così sostituito Capo Idel Titolo IV di detto codice,intitolato «Contratti di multi-proprietà, contratti relativi aiprodotti per le vacanze di lun-go termine, contratti di riven-dita e di scambio»: la disposi-zione risulta abbastanza ov-via, anche in relazione a quan-to si è appena detto a proposi-to del precedente articolo 78in tema di competenza. Tutta-via essa si spiega con i richia-mi effettuati dal comma 1 didetto articolo 79: al fine di ga-rantire il rispetto delle disposi-zioni contenute in detto Capoda parte degli operatori. Ivi iconsumatori vengono espres-samente facoltizzati a utilizza-

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re gli strumenti specifici di cuiagli articoli 27, 139, 140 e140-bis del codice del consu-mo.A norma del così richiamato

articolo 27 del Codice del con-sumo le parti interessate pos-sono richiedere che sia inibitala continuazione degli atti dipubblicità ingannevole o dipubblicità comparativa ritenu-ta illecita, ricorrendo a organi-smi volontari e autonomi di au-todisciplina, e in tal caso pos-sono convenire di astenersidall’adire l’Autorità fino allapronuncia definitiva.I richiamati articoli 139 e

140 del Codice del consumoconsentono alle associazionidei consumatori e degli utentiinserite nell’apposito elencodi agire a tutela degli interessicollettivi dei consumatori e de-gli utenti. A norma del primocomma del richiamato artico-lo 140-bis del Codice del con-sumo (nel testo rinnovato conlegge 23 luglio 2009 n. 99) èesperibile l’azione di classeper l’accertamento della re-

sponsabilità e la condanna alrisarcimento del danno e allerestituzioni (si veda il numerospeciale gennaio 2010 di «Gui-da al Diritto».

Ricorsi extragiudiziali - L’in-novato articolo 80 del Codicedel consumo, oltre a consenti-re agli operatori di adottare ap-positi codici di condotta, se-condo le modalità di cui all’ar-ticolo 27-bis, prevede la possi-bilità di ricorrere alle procedu-re di mediazione di cui al Dlgs4 marzo 2010 n. 28 (in «Guidaal Diritto» n. 12/2010, pag. 12)per la risoluzione delle contro-versie sorte dall’esatta applica-zione dei contratti disciplinatidal Capo I così sostituito. Lanorma fa salva la possibilità diutilizzare le procedure di nego-ziazione volontaria e pariteti-ca previste dall’articolo 2, com-ma 2, di detto Dlgs 2010 n. 28,che allude anche alle procedu-re di reclamo previste nelle car-te dei servizi. Va inoltre osser-vato che il procedimento dimediazione interferisce, a nor-ma dell’articolo 15 del Dlgs

28/2010, con la class action dicui si è appena detto.

Sanzioni - La sanzione am-ministrativa pecuniaria da1.000 a 5.000 euro viene appli-cata, a norma dell’innovato ar-ticolo 81 del Codice del consu-mo, salvo che il fatto costitui-sca reato, all’operatore checontravviene alle norme di cuiagli articoli 70, commi 1 e 2(pubblicità), 71 (informazioniprecontrattuali), 72 (requisitidel contratto), 72-bis (obbligodi fideiussione per i contrattidi multiproprietà), 75 (contrat-ti di rivendita), 76 (prodottiper le vacanze di lungo termi-ne) e 77 (risoluzione dei con-tratti accessori). Nel caso di“recidiva”, cioè all’operatoreche abbia commesso una ripe-tuta violazione delle disposi-zioni di cui sopra, a norma delcomma 2, si applica la sanzio-ne amministrativa accessoriadella sospensione dall’eserci-zio dell’attività da 30 giorni asei mesi. Ai fini dell’accerta-mento dell’infrazione e dell’ap-plicazione della sanzione

Nullità di clausole contrattuali e pat-ti di rinuncia

Le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore o di limitazione delleresponsabilità dell’operatore sono nulle

Competenza territorialePer le controversie che derivano dall’applicazione della disciplina di cui al capo I del titolo IV delCodice del turismo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o didomicilio del consumatore

Tutela in caso di scelta di una legi-slazione diversa da quella italiana

Nel caso in cui le parti scelgano di applicare ai contratti di multiproprietà, a quelli relativi ai prodottiper vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio una legislazione diversa da quellaitaliana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalDlgs n. 79

Tutela quando la legge applicabile èdi un paese extracomunitario

Quando la legge applicabile è quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possonoessere privati della tutela garantita dal Codice del turismo:Ø se uno dei beni immobili interessati si trova sul territorio nazionale o di uno Stato Ue;Ø nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, qualora l’operatore svolgaattività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato Ue o diriga tali attività verso l’Italia o unoStato dell’Unione europea e il contratto rientri nell’ambito di queste attività

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Le regole applicabili nelle controversie internazionali

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(comma 3) si applica l’articolo62, comma 3 del Codice delconsumo, a norma del quale lesanzioni vengono applicate aisensi della legge 24 novembre1981 n. 689, con tutto ciò chene consegue anche ai fini del-l’opposizione, il cui procedi-mento sarà di competenza delgiudice di pace ratione valoris.Il richiamato articolo 62, com-ma 3, del Codice del consumoprosegue con lo stabilire che,fermo restando quanto previ-sto in ordine ai poteri di accer-tamento degli ufficiali e degliagenti di polizia giudiziariadall’articolo 13 della predettalegge 689/1981, all’accerta-mento delle violazioni provve-dono, d’ufficio o su denuncia,gli organi di polizia ammini-strativa. Il rapporto previstodall’articolo 17 della legge 24

novembre 1981 n. 689, precisala norma richiamata, è presen-tato alla Camera di commer-cio, industria, artigianato eagricoltura della provincia incui vi è la residenza o la sedelegale del professionista, ovve-ro, limitatamente alla violazio-ne di cui all’articolo 58, al Ga-rante per la protezione dei da-ti personali.

Tutela in base ad altre di-sposizioni - A coronamentodel così sostituito Capo I delTitolo IV del Codice del consu-mo, l’articolo 81-bis stabilisceche le disposizioni del presen-te Capo non escludono né limi-tano i diritti che sono attribui-ti al consumatore da altre nor-me dell’ordinamento giuridi-co. Il comma 2 aggiunge che,per quanto non previsto dal

presente Capo, si applicano ledisposizioni del codice civilein tema di contratti. Tale nor-mativa è del tutto coerente alsistema di protezione del con-sumatore e trova riscontro inaltre norme del Codice del con-sumo; così in tema di venditadi beni al consumo l’articolo135 stabilisce che le disposizio-ni del relativo capo non esclu-dono né limitano i diritti chesono attribuiti al consumatoreda altre norme dell’ordinamen-to giuridico e che per quantonon previsto dal relativo tito-lo, si applicano le disposizionidel codice civile in tema di con-tratto di vendita. Del pari intema di responsabilità per dan-ni da prodotti difettosi l’artico-lo 127 stabilisce che le disposi-zioni del relativo titolo nonescludono né limitano i dirittiattribuiti al danneggiato da al-tre leggi. n

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Lo Stato fissa gli standard qualitativi delle struttureAggiornata la nozione giuridica di impresa turistica. Ridefinizione per le figure professionalie i percorsi formativi. Accordi con università, scuole e ordini per l’inserimento di laureati e diplomati

IL COMMENTO DI GIANMARIO PALLIGGIANO

L a legge 217/1983, la pri-ma legge quadro sul turi-smo, identificava la nozio-

ne di impresa turistica con lestrutture ricettive. Più in partico-lare, l’articolo 5 definiva impre-se turistiche «quelle che svolgo-no attività di gestione di struttu-re ricettive ed annessi servizi tu-ristici».L’articolo 7della legge 135/2001

di riforma del settore elaborò unanozionepiù ampia, nella quale in-serì, insieme alle predette struttu-re ricettive, le imprese la cui attivi-tàconcorrealla formazionedell’of-ferta turistica ovvero è finalizzataa soddisfare i bisogni del turista.Ciò consentiva di comprendere,nell’ambito delle imprese turi-stiche, anche le agenzie di viag-gi e turismo e i tour operator,esclusi invece dalla legge qua-dro 217/1983.

Imprese turistiche (Codice delturismo, articolo 4) - Il Codicedel turismomutua dal richiama-to articolo 7 della legge135/2001 la definizione di impre-sa turistica, ma in parte l’aggior-na. Più in particolare, l’articolo4, comma 1, considera impreseturistiche quelle che esercitanoattività economiche, organizza-te per la produzione, la commer-cializzazione, l’intermediazionee la gestione di prodotti, di servi-zi, tra cui gli stabilimenti balnea-ri, di infrastrutture e di esercizi,compresi quelli di somministra-zione facenti parte dei sistemi tu-

ristici locali, concorrenti alla for-mazione dell’offerta turistica.Va chiarito che l’ambito di ap-

plicazione oggettivo della nozio-ne si limita alla disciplina di ca-rattere pubblicistico fissata dalcodice del turismo, in relazioneall’esigenza di controllare l’ac-cesso e la correttezza delle attivi-tà imprenditoriali di settore aopera delle amministrazioni pre-poste alla tutela di unamoltepli-cità di interessi pubblici. La no-zione, dunque, non incide sullostatuto dell’imprenditore, checontinua a essere disciplinatodalle norme del codice civile edella legislazione fallimentare.L’articolo 4, comma 2, supera

l’imprecisione contenuta all’arti-colo 7, comma 3, della legge135/2001, secondo cui l’iscrizio-ne nel registro delle imprese è«condizione per l’esercizio del-l’attività turistica», ad onta delfatto che l’articolo 2196, comma1, del codice civile attribuisce atale iscrizione efficacia non costi-tutivama semplicemente dichia-rativa. Il codice del turismo chia-risce ora che l’iscrizione nel regi-stro delle imprese è condizionenon già per l’esercizio dell’attivi-tà commerciale del turismo, ben-sì per accedere ai finanziamentie alle provvidenze previste dallalegislazione speciale.L’articolo 4, comma 3, rifor-

mula l’articolo 7, commi 3 e 7,della legge 135/2001, per tenereconto delle previsioni di cui agliarticoli da 31 a 34 dell’Accordo

sullo spazio economico euro-peo, firmato a Porto il 2 maggio1992, il quale equipara le impre-se dell’Islanda, del Liechten-stein e della Norvegia a quellecostituite conformemente alla le-gislazione di uno Stato membrodell’Unione europea.L’articolo 4, comma 4, chiari-

sce che le imprese turistichenon costituite conformementealla legislazione di uno Statomembro dell’Unione europeao di uno Stato Aels (Efta) posso-no essere autorizzate a stabilir-si e a esercitare le loro attivitàin Italia, secondo il principio direciprocità, previa iscrizionenel registro di cui al comma 2 epurché posseggano i requisitiimposti dalle leggi statali e re-gionali, nonché dalle linee gui-da fissate all’articolo 44 del Dl-gs 112/1998.

Imprese turistiche senza sco-po di lucro (Codice del turismo,articolo 5) - L’articolo 5 includetra le imprese turistiche le asso-ciazioni che esercitano attivitànel settore del turismo giovanilee per finalità ricreative, culturali,religiose o sociali. Le predette as-sociazioni assicurano il rispettodei diritti del turista tutelati dal-l’ordinamento internazionale edell’Unione europea.L’autorizzazione a esercitare

attività turistiche può essere at-tribuita, così come già stabilitodall’articolo 7, comma 9, dellalegge 135/2001, anche ad asso-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 85 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

NozioneSono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializ-zazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi concorrenti allaformazione dell’offerta turistica.

Iscrizione nel registrodelle imprese

Per fruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici riservati all’impresaturistica è necessaria l’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative,se previsto.

Aiuti all’industriaAlle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici previsti dallenorme vigenti per l’industria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in conformità ai criteri fissati dallanormativa vigente. Sono fatti salvi i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

ReciprocitàSecondo il principio di reciprocità, possono essere autorizzate a stabilirsi e a esercitare le loro attività in Italia,previa iscrizione nel registro delle imprese, le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione diuno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato Aels (Efta), sempreché posseggano i requisiti richiesti dalleleggi statali e regionali e dalle linee guida di cui all’articolo 44 del Dlgs 112/1998.

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ciazioni senza scopo di lucrooperanti per soddisfare finalitàricreative, culturali o religiose. Èeliminato il richiamo alla legge27 dicembre 1977 n. 1084, cheha ratificato e resa esecutiva laConvenzione internazionale diBruxelles del 23 aprile 1970 n.1084 sul contratto di viaggio(Ccv); tale convenzione contie-ne infatti disposizioni meno fa-vorevoli al turista di quelle postedalla sopravvenuta Direttiva90/314/Cee.

Professioni turistiche: defini-zioni (Codice del turismo, artico-lo 6) - L’articolo 6 fornisce unadefinizione di professioni turisti-che che, pur riprendendo in par-te il disposto dell’articolo 7, com-ma 5, della legge 135/2001, poneuna maggiore enfasi sul turista.

Mercato del lavoro (Codicedel turismo, articolo 7) - L’artico-lo 7 prevede la realizzazione dipercorsi formativi per l’inseri-mento nelmercato del lavoro tu-

ristico di giovani laureati o diplo-mati, grazie alla stipula di accor-di o convenzioni con istituti diistruzione, anche universitaria,con altri enti di formazione econ gli ordini professionali perlo svolgimento di corsi orientatialla preparazione dei giovanioperatori.

Mercato del turismo: classifi-cazione, strutture e prezzi (Codi-ce del consumo, articoli 8, 9, 10 e11) - L’articolo 8 classifica lestrutture ricettive in alberghiere,paralberghiere, extralberghiere,all’aperto e di mero supporto.Questa classificazione intendeuniformare e coordinare l’offer-ta nel territorio nazionale e ga-rantire, allo stesso tempo, livelliadeguati di tutela del turista edella concorrenza tra gli operato-ri del mercato. Vi è anche l’esi-genza di semplificare i procedi-menti amministrativi per l’eser-cizio delle attività relative alleimprese turistiche ricettive, neilimiti della potestà legislativa re-

gionale di cui all’articolo 117,comma 4, della Costituzione.L’intervento normativo del codi-ce riprende, da un lato, quantogià stabilito nella prima leggequadro (legge 217/1983) inmate-ria di classificazione e definizio-ni delle strutture ricettive; richia-ma, dall’altro, le novità introdot-te da alcune leggi regionali (inmateria di strutture dimero sup-porto o extralberghiere non con-tenute nella prima legge qua-dro), al fine di uniformare le defi-nizioni sul territorio nazionale,pur lasciando integra per il restola competenza legislativa delleRegioni in materia.In applicazione dei principi so-

pra indicati, l’articolo 9 defini-sce le strutture ricettive alber-ghiere e paralberghiere. L’artico-lo 10 richiama il procedimentoseguito ai fini della disciplinaconvenuta in Conferenza Unifi-cata Stato-Regioni e contenutanel Dpcm 21 ottobre 2008, per laclassificazione degli standardmi-nimi nazionali applicabili alle

Le aziende che concorrono alla formazione dell’offerta

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imprese turistico-alberghiere.L’omogeneità dei criteri di classi-ficazione delle strutture ricettiveassume una duplice funzione digaranzia:

1) nei confronti del turista, ilquale può riporre fiducia nel fat-to che a una determinata catego-ria corrisponda un preciso stan-dard qualitativo e quantitativodei servizi erogati nelle strutturericettive scelte;

2) nei confronti degli operato-ri i quali, nel rispetto dei canonidi leale concorrenza, sanno chetutte le strutture appartenenti auna categoria offrono serviziequivalenti (e, quindi, compia-no gli stessi sacrifici aziendaliper appartenere alla categoria).Secondo l’impianto originario

dell’articolo 117 della Costituzio-ne, prima delle modifiche inter-venute con la legge costituziona-le 3/2001 al Titolo V della Costi-tuzione, le Regioni godevano giàdella competenza nel prescrive-re regole in materia di classifica-zione delle strutture ricettive,purché nel rispetto dei principifondamentali dettati dalla leggequadro 217/1983 e in seguito dal-la legge 135/2001. Quest’ultimaaveva rimesso a unDpcm la defi-nizione degli «standard minimidi qualità dei servizi offerti dalleimprese turistiche cui riferire icriteri relativi alla classificazionedelle strutture ricettive».A seguito della riforma costitu-

zionale, la competenza legislati-va regionale nellamateria del tu-rismo si trasforma da concorren-te in esclusiva. Ciò tuttavia nonesclude che, in talemateria, il le-gislatore statale possa interveni-re ugualmente per tutelare i su-periori interessi del consumato-re e della concorrenza tra lestrutture ricettive. In questo sen-

so, la Corte costituzionale ha datempo sottolineato come le esi-genze di sostanziale corrispon-denza nelle classificazioni, adot-tate nelle varie Regioni, rendeva-no gli interventi normativi stata-li pienamente compatibili conl’integrità delle funzioni attribui-te agli enti regionali (Corte costi-tuzionale, sentenza 26 maggio1981 n. 70).L’incertezza sui limiti entro i

quali esercitare in concreto la po-testà legislativa regionale, spiegaperché, nonostante la riforma co-stituzionale del 2001, la generali-tà delle Regioni abbia preferitoattenersi, ancora oggi, ai criterifissati dall’articolo 7 della legge219/1983, sulla base dei quali eragià stato assegnato un numerovariabile di stelle (parametro diqualità) alle strutture ricettive.L’articolo 2, comma 193, lette-

ra a) della legge 24 Dicembre2007 n. 244 (Finanziaria per il2008) ha assegnato a un Dpcm ilcompito di armonizzare gli stan-dard minimi nazionali dei servi-zi e delle dotazioni per la classifi-cazione delle strutture ricettivealberghiere. Il 21 ottobre 2008 èstato approvato il predettoDpcm, avente natura non regola-

mentare, col quale lo Stato haidentificato gli standard miniminazionali, demandando poi alleRegioni e alle Province autono-me l’individuazione - tramitenorme di recepimento - di ulte-riori caratteristiche connesse alterritorio.Al fine di accrescere la compe-

titività del mercato turistico na-zionale in ambito internazionalee per tutelare il turista, l’articolo10, comma 3, istituisce opportu-namente un sistema omogeneodi rating su base nazionale, asso-ciabile alle stelle, per la misura-zione e la valutazione della quali-tà del servizio reso ai clienti.L’articolo 11 assorbe le previ-

sioni contenute agli articoli 1 e 2della legge 284/1991 (prezzi delsettore turistico e interventi di so-stegno alle imprese turistiche),norme abrogate anche perché su-perate a seguito della riforma delTitolo V della Costituzione.Il comma 1 stabilisce, in parti-

colare, che gli operatori turisticisono liberi nel determinare iprezzi delle strutture ricettive,ma hanno obbligo di comunica-re alle autorità competenti le ta-riffe praticate, in linea con le in-dicazioni delle normative regio-nali e delle province autonomedi Trento e di Bolzano.Il comma 2 affida alle leggi re-

gionali sia il compito di regolarela corretta informazione e pub-blicità dei prezzi stabiliti, conprevisione di sanzioni nel casodi inosservanza degli obblighi dicomunicazione alla regione, siai controlli sull’effettiva applica-zione delle tariffe comunicate.

Altre strutture ricettive (Codi-ce del turismo, articoli 12, 13 e14) - Gli articoli 12, 13 e 14 delCodice definiscono, rispettiva-

La nozione di impresaprevista dalle nuove norme

si limita alla disciplinadi carattere pubblicisticoe non incide sullo statuto

dell’imprenditore,che continua a essere

disciplinato dalle normedel codice civile

e dalla legislazionefallimentare

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Obbligo di Scia L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività.

Decorrenza Si può dar inizio all’attività oggetto della segnalazione dalla presentazione della segnalazione all’amministrazionecompetente.

Disciplina applicabileLe attività in questione sono disciplinate altresì dalle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza,di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da quelle relative all’efficienzaenergetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Chiusura Il titolare dell’esercizio ricettivo è tenuto a dare comunicazione all’autorità competente della chiusura dell’eserciziostesso per un periodo superiore agli otto giorni.

Requisiti Per l’esercizio delle strutture ricettive è richiesto il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Rd 18giugno 1931 n. 773 (no a chi ha avuto condanne penali).

Sportello unicoPer garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento nonché la maggioreaccessibilità del mercato, si applica la disciplina relativa allo Sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge25 giugno 2008, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

a cura di Eva Bot

mente, le strutture ricettive ex-tralberghiere, all’aperto e di me-ro supporto.

Disposizioni comuni per lestrutture turistico ricettive (Co-dice del turismo, articoli 15, 16 e17) - L’articolo 15 attribuisce alPresidente del Consiglio dei Mi-nistri o al Ministro delegato lacompetenza a fissare gli stan-dard minimi nazionali dei servi-zi e delle dotazioni anche dellealtre strutture ricettive.Come sopra evidenziato,

l’omogeneità nei criteri di classi-ficazione delle strutture ricetti-ve garantisce sia il pubblico, perorientarlo nella scelta e nel-l’identificazione di una specifi-ca categoria, sia gli stessi opera-tori che, in applicazione di uncriterio di leale concorrenza, so-no tenuti a compiere in egualemisura gli stessi sacrifici azien-dali per appartenere a una deter-minata categoria, indice di unpreciso livello quali/quantitati-vo dei servizi erogati.

La norma, che nel richiamatoDpcm 21 ottobre 2008 fa riferi-mento agli alberghi, proietta ilraggio d’azione verso tutte lestrutture ricettive, nel rispettodelle competenze delle Regionie delle Province autonome diTrento e Bolzano.

Semplificazione amministra-tiva - L’articolo 16 - che rappre-senta uno dei cardini dell’inter-vento normativo di razionalizza-zione del settore - introducemi-sure di semplificazione riguar-do agli adempimenti ammini-strativi richiesti per l’avvio el’esercizio delle strutture turisti-co-ricettive.

Agenzie di viaggio e turismo(Codice del turismo, articolo da18 a 21) - L’articolo 21 è ispira-to alla stessa logica con riferi-mento alle agenzie di viaggio eturismo.Sul punto, gli organi rappre-

sentativi del settore (Confindu-stria, Confcommercio) hannoda tempo e con insistenza pro-

spettato l’opportunità d’intro-durre misure legislative di sem-plificazione e liberalizzazione,le quali rappresenterebbero unfattore propulsivo per la compe-titività del settore, anche in am-bito internazionale, per la lorocapacità di ridurre gli oneri eco-nomici, amministrativi e di tem-po ai quali gli imprenditori sonosottoposti.Interventi legislativi del gene-

re pongono tuttavia problemi dicompatibilità con l’architetturacostituzionale che, per la mate-ria del turismo, fissa la compe-tenza legislativa residuale edesclusiva delle regioni (articolo117, comma 4, della Costituzio-ne). Al riguardo, importanti pro-nunce della Corte Costituziona-le (sentenze n. 76 del 2009, n. 88del 2007 e n. 214 del 2006) han-no lasciato aperti ampi spazi dimanovra perché il legislatore na-zionale sia abilitato a intervenirenel settore del turismo, conside-rato strategico per l’economianazionale, allo scopo di creare

Strutture turistico-ricettive: si parte con la Scia

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una piattaforma normativa uni-forme, sulla quale poi innestarele singole normative regionaliche tengano conto dei localismiterritoriali. In questo senso, adavviso della Corte, lo Stato puòemanare proprie leggi - in dero-ga al normale riparto delle com-petenze legislative contenutenel Titolo V, Parte II, della Costi-tuzione - qualora i princìpi disussidiarietà e di adeguatezzarendano preferibile che determi-nate funzioni amministrative sia-no esercitate al superiore livellostatale, in ossequio a esigenze diuniformità. Ciò è ammissibile acondizione che la valutazionedell’interesse pubblico sotto-stante all’assunzione di funzioniregionali da parte dello Stato siaproporzionata e ragionevole, al-la stregua di un rigoroso scruti-nio di costituzionalità e sia ri-spettosa del principio di lealecollaborazione con le Regioni.Nel settore del turismo, l’eserci-zio unitario è giustificato dall’esi-genza di raggiungere economiedi scala che permettano alle im-prese di settore di contenere i co-sti di gestione. Ciò giustifica lapredisposizione di una discipli-na statale che fissi, in via unifor-me sul territorio nazionale, pro-cedure acceleratorie e di sempli-ficazione, volte a ridurre gliadempimenti a carico delle im-prese, la durata dei procedimen-ti, nonché a facilitare il coordina-mento delle attività tra le autori-tà pubbliche interessate.Nel merito, la semplificazio-

ne si attua - secondo le previsio-ni contenute nei richiamati arti-coli 16 e 21- con il ricorso all’isti-tuto della Scia (segnalazione cer-tificata di inizio attività), previ-sto dall’articolo 19 della legge241/1990, come modificato dal-

l’articolo 49, comma 4-bis, delDl 78/2010, convertito dalla leg-ge 122/2010.La Scia consente - come pun-

tualizza l’articolo 16, comma 2 -che l’attività oggetto della segna-lazione possa essere iniziata ilgiorno stesso della segnalazioneall’amministrazione competen-te, salvo comunque il rispettodelle norme urbanistiche, edili-zie, ambientali, di pubblica sicu-rezza, di prevenzione incendi,igienico-sanitarie e di sicurezzanei luoghi di lavoro, dell’efficien-za energetica e delle disposizio-ni contenute nel codice dei beniculturali e del paesaggio (Dlgs42/2004).Sempre nell’ambito del princi-

pio di semplificazione ammini-strativa, l’articolo 17 rinvia alladisciplina dello sportello unico,fissata dall’articolo 38 del Dl112/2008, convertito conmodifi-cazioni dalla legge 133/2008.

Definizioni - L’articolo 18 defi-nisce le agenzie di viaggio e turi-smo attingendo alle previsionidi cui all’articolo 7 della legge135/2001.Le agenzie di viaggio e turi-

smo, pur essendo imprese priva-te, conducono attività che intera-

giscono con aspetti pubblicisticilegati al turismo; per questo larelativa disciplina è stata ogget-to di numerosi interventi legisla-tivi i quali hanno dovuto tenereconto anche delle fonti comuni-tarie vigenti in materia.Tra queste, si richiama, per

importanza, la Direttiva82/470/Cee nella parte concer-nente gli agenti di viaggio e turi-smo. La direttiva è stata recepi-ta con il Dlgs 392/1991 il quale,per quanto concerne le attivitàdi agente di viaggio, traccia ladisciplina per rendere effettivala libertà di stabilimento e la li-bera prestazione di servizi daparte di cittadini e di impresedi altri Stati membri dell’Ue.In particolare, l’articolo 2 del

Dlgs 392/1991 definisce le agen-zie di viaggio e turismo quali «im-prese che esercitano attività diproduzione, organizzazione, pre-sentazione e vendita, a forfait oa provvigione, di elementi isolatie coordinati di viaggi e soggior-ni, ovvero attività di intermedia-zione, nei predetti servizi o an-che entrambe le attività, ivi com-prese l’assistenza e l’accoglienzadi turisti».L’articolo 3 del Dlgs 392/1991

prescrive che, per conseguirel’abilitazione all’esercizio dell’at-tività di agente di viaggio e turi-smo, l’interessato debba soddi-sfare i requisiti di onorabilità, diassenza di fallimento, oltre chedi capacità finanziaria; inoltre,ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs392/1991, il cittadino che eserci-ti la professione in questionepresso un altro Stato membrodell’Ue deve dimostrare, con ap-posita certificazione, il suo effet-tivo esercizio per un certo perio-do di tempo.Si rammenta, inoltre, la diretti-

Le strutture ricettivesi dividono in alberghiere,

paralberghiere,extralberghiere, all’aperto

e di mero supporto.La classificazione punta

a uniformare e coordinarel’offerta nel territorio

nazionale e a garantire livelliadeguati di tutela del turistae concorrenza tra operatori

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DefinizionePer agenzie di viaggio e turismo si intendono le imprese turistiche che esercitano attività di produzione,organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio deiclienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, compresi i compiti diassistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al Dlgs 206/2005.

Attività di trasporto

Anche le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo,lacuale e fluviale sono considerate agenzie di viaggio se assumono direttamente l’organizzazione di viaggi,crociere, gite ed escursioni che comprendono prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamentenecessari al trasporto. Sono considerate tali anche quelle imprese che esercitano attività locali e territoriali dinoleggio e quelle che svolgono attività ricollegabili alle precedenti.

Distribuzione di titolidi viaggio Non escluse dalla “categoria” le imprese che esercitano mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

Standard minimicomuni

Gli standard minimi comuni e il livello minimo e massimo da applicare a eventuali cauzioni sono definiti dalpresidente del Consiglio dei ministri o dal ministro del Turismo, d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Resta ferma l’ulteriore competenza delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano per uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alleagenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività simile ed evitare l’alterazione delmercato.

Denominazioneo ragione sociale

La denominazione o ragione sociale adottata non deve trarre in inganno il consumatore sulla legittimazione allosvolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

Divieti

I soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1 dell’articolo 18 del Codice del turismo non possonoutilizzare, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, le parole: «agenziadi viaggio», «agenzia di turismo», «tour operator», «mediatore di viaggio» né possono far ricorso ad altre parole elocuzioni, anche in lingua straniera, idonee a creare confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività dicui al predetto comma 1.

Sanzioni In caso di trasgressione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano competenti.

Obbligodi adeguamento

È previsto per i soggetti che, all’entrata in vigore del Dlgs n. 79, utilizzano parole o locuzioni vietate, l’obbligo diadeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ognipubblicità o comunicazione al pubblico, al fine di evitare equivoci sulle attività effettivamente svolte.

Cofanetti, o voucher,regalo

Chi vende e distribuisce cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anchedisaggregati non rientra nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o diorganizzatore di viaggio; pertanto a costui non si applica la disciplina relativa. La qualifica di agenzia di viaggio eturismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

Obbligodi assicurazione

Le agenzie di viaggio e turismo, per lo svolgimento della loro attività, stipulano polizze assicurative a garanziadell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costocomplessivo dei servizi offerti.

a cura di Eva Bot

va n. 2006/123/Ce - attuata inItalia dal Dlgs 26 marzo 2010 n.59 - che, nell’ambito dei servizinel mercato interno, annoveraal 33˚ “considerando”, anche leagenzie di viaggi e turismo.Esiste dunque a livello nazio-

nale un sistema autorizzatoriofondato sull’esigenza di assicura-re la capacità e la correttezzaprofessionale degli operatori a

tutela dei potenziali consumato-ri (atto di segnalazione n. 108del 6-12 novembre 1997 dell’Au-torità garante della concorrenzae del mercato).La legge 217/1983, prima leg-

ge quadro sul turismo, distingue-va le imprese turistiche dalleagenzie di viaggio e turismo. Alcontrario, la legge 135/2001 haricompreso queste ultime nella

nozione di impresa turistica,con conseguente loro obbligo diiscrizione nel registro delle im-prese.Sul punto si ricorda che è sta-

to emanato il Dpcm 13 settem-bre 2002, condiviso dalle Regio-ni nonostante l’avvenuta rifor-ma del Titolo V della Costituzio-ne, al fine di assicurare, tramiteregole comuni, una disciplina

Agenzie e organizzatori di viaggi

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omogenea e coerente a livellonazionale.L’articolo 1, comma 2, lettera

b), n. 4, del richiamato Dpcm,nella nozione di impresa turisti-ca include espressamente le atti-vità di tour operator e di agenziadi viaggi e turismo che esercita-no, congiuntamente o disgiunta-mente, attività di produzione, or-ganizzazione e intermediazionedi viaggi e soggiorni e ogni altraforma di prestazione turistica alservizio dei clienti, siano essi diincoming o di outgoing. Conside-ra, altresì, quali imprese turisti-che, le agenzie che esercitano at-tività locali e territoriali di noleg-gio, di assistenza e di accoglien-za ai turisti; esclude, invece, lemere attività di distribuzione dititoli di viaggio.Inoltre, l’articolo 1, comma 2,

lettera f) dell’indicatoDpcmpre-vede che «le Regioni e le Provin-ce autonome di Trento e Bolza-no definiscono concordementegli standard minimi comuni perl’esercizio delle agenzie di viag-gio, delle organizzazioni e delleassociazioni che svolgono attivi-tà similare, nonché il livellomini-mo e massimo da applicare adeventuali cauzioni».Permane l’obbligo per le nuo-

ve agenzie di viaggio di non adot-tare denominazioni che possa-no ingenerare confusione nelconsumatore o che coincidanocon nomi di regioni o di comuniitaliani (Corte costituzionale,sentenza n. 362 del 1998).Riguardo al regime autorizza-

torio, diversamente dalla leggequadro 217/1983, la legge135/2001 non contemplava piùl’obbligo di ottenere un’apposi-ta autorizzazione regionale perl’esercizio dell’attività di agenziae turismo. Va tuttavia tenuto pre-

sente che alla linearità della legi-slazione nazionale si contrappo-ne l’accentuata eterogeneità del-le normative regionali le qualihanno introdotto regimi ammi-nistrativi diversi tra loro; accadequindi che gli operatori del setto-re siano avvantaggiati in taluneregioni e appesantiti di oneri am-ministrativi in altre.L’intenzione del legislatore na-

zionale è di sciogliere, grazie alnuovo codice, il nodo gordianoconsistente nell’intreccio dellenormative regionali. La previsio-ne degli istituti di semplificazio-ne, rappresentati dalla Scia e dal-lo Sportello unico, adempirebbe-ro a questo delicato compito. Siosserva al riguardo che - comechiarito espressamente dall’arti-colo 29, comma 2-ter, della legge241/1990 (ivi introdotto dalla leg-ge 69/2009 che, tuttavia, fa anco-ra riferimento alla dichiarazionee non alla segnalazione di inizioattività) - l’istituto della Scia rien-tra tra i livelli essenziali delle pre-stazioni (Lep). La qualificazionedegli istituti di semplificazioneprocedimentale quali Lep pre-clude alle Regioni di approvarenormative, ancorché in materie

di competenza esclusiva e resi-duale, che introducano livelli diprestazione inferiori a quelli giàgarantiti dalle corrispondentinormative nazionali: in questocaso, il legislatore regionale puòsolo accrescere il grado delle pre-stazioni, mai diminuirle (si vedal’articolo 117, comma 2, letteram), della Costituzione).

Obbligo di assicurazione -L’articolo 19 conferma l’obbligoper le agenzie di viaggio e turi-smo di stipulare congrue polizzedi assicurazione per garantire alturista l’esatto adempimento de-gli obblighi assunti (sul punto sirinvia per i dettagli agli articoli99 e 100 del codice).

Direttore tecnico - L’articolo20, comma 1, prevede la possi-bilità di uniformare sul territo-rio nazionale, con decreto delPresidente del Consiglio dei mi-nistri o del ministro del Turi-smo delegato, i requisiti profes-sionali dei direttori tecnici del-le agenzia di viaggio e turismo,previa intesa con la Conferen-za permanente per il rapportitra lo Stato, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e diBolzano.Il comma 2 recepisce le indica-

zioni della Corte costituzionaleper l’apertura di filiali, succursa-li e altri punti vendita di agenziegià legittimate a operare, le qualinon necessitano della nomina diun direttore tecnico per ciascunpunto di erogazione del servizio.Il legislatore risolve così un ele-mento di incertezza che, soprat-tutto per il passato, ha riguarda-to l’apertura di succursali o filia-li subordinata al rilascio di appo-site autorizzazioni, secondo talu-ne normative regionali, dichiara-te dalla Corte costituzionale ille-gittime per contrasto con gli arti-coli 41, 117 e 120 della Costitu-zione (sentenza 6 novembre1998 n. 361). n

La semplificazionedegli adempimentiburocratici si attua

con il ricorso all’istitutodella segnalazione

certificata di inizio attività,che consente

di cominciare il giornostesso dell’invio

della comunicazioneagli uffici preposti

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I COMMENTI FINO A PAG. 108 SONO DI EUGENIO SACCHETTINI

Disciplina onnicomprensiva per i “pacchetti”Il Codice introduce una definizione estesa, che include viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, crociereturistiche e soluzioni “su misura”, venduti od offerti a un prezzo forfetario, anche su Internet

Una nuova sistemazio-ne per i contratti turi-stici “tutto compre-

so”. È questa la parte più rile-vante del decreto legislativo 23maggio 2011 n. 79 (Approvazio-ne del codice della normativastatale in tema di ordinamentoe mercato del turismo) che,per intendersi, d’ora in poi sichiamerà Codice del turismo:essa viene ad affiancarsi, maanche un po’ a confondersi col“Codice del consumo” che ri-mane in questo settore contrat-tualistico un po’ riciclato, e an-che un po’ ricucito. Ma sbriga-tivamente si parla di “tuttocompreso”, di “pacchetti turi-stici” e così via, perché in real-tà la disciplina, così rielabora-ta, risulta abbastanza minuzio-sa, e ne discendono difficoltàinterpretative anche quanto ailimiti di applicabilità. Si ottie-ne comunque unmaggior coor-dinamento della materia giàtrattata dal Codice del consu-mo in tema turistico e ancheuna maggiore attenzione alleattuali tipologie, nonché aimezzi di comunicazione infor-matica. Spicca senza dubbiofra le novità la regolamentazio-ne del danno da vacanza rovi-nata, perché tanto se ne è par-lato finora, e tante sono statele interpretazioni giurispruden-ziali in argomento, ma di nor-mativo non c’era ancora nullao quasi, e bisognava arrampi-

carsi sul “diritto vivente” pervedere di trovar lumi nel cer-car di riparare guai così fre-quenti.

Contratti del turismo organiz-zato (Codice del turismo, articoli32, 33 e 34) - Il meccanismo at-tuativo della riforma è abba-stanza contorto: con l’articolo3, lettera m), del Dlgs 2011 n.79 vengono abrogati gli articoli82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99e 100 del Dlgs 6 settembre2005 n. 206 (Codice del consu-mo) e nel nuovo corpus costitu-ito dal Codice del turismo vie-ne inserito l’intero Capo I (daltitolo «Contratti del turismo or-ganizzato») i cui articoli dal 32al 53 riprendono, rimpiazzano,ma anche innovano, le disposi-zioni così abrogate.

I pacchetti turistici - Puntocentrale perché possa scattarela speciale normativa posta atutela del turista si prospettal’esistenza, già indicata dal Dl-gs 17 marzo 1995 n. 111 e poiribadita dall’articolo 82 del Co-dice del consumo di cui al de-creto legislativo 6 settembre2005 n. 206 (in «Guida al Dirit-to» n. 48/2005, pag. 8), che il“viaggio” sia incasellato entrol’ambito previsto espressamen-te in tale definizione dalla legi-slazione. Si trattava allora del-le strette e ben delimitate indi-cazioni recate dall’articolo 84

di detto Codice, che ricalcaval’articolo 2 del Dlgs 111/1995nel tracciare la figura dei «pac-chetti turistici»: il turismo in-fatti si può esplicare nelle piùsvariate forme, dando luogo aun’infinità di rapporti giuridi-ci. Non ogni relazione in largosenso turistica può esser mes-sa a presupposto della specialetutela predisposta a garanziadel consumatore-turista. Sol-tanto quando si siano instaura-ti specifici rapporti il consuma-tore avrebbe avuto diritto a ri-chiedere, rispettivamente al-l’organizzatore del viaggio o alvenditore (si veda infra sull’at-tuale introduzione dell’inter-mediario) l’osservanza delleparticolari posizioni previsteda questa speciale normativae, in particolare, il risarcimen-to dei danni in quell’ottica.Gli speciali rapporti com-

plessi, denominati “pacchettituristici” dall’articolo 84 delCodice del consumo, costi-tuenti il terreno della presta-zione contrattuale disciplina-ta da tale testo legislativo, han-no a oggetto i viaggi, le vacan-ze e i circuiti «tutto compre-so». Tale espressione, ripresadall’articolo 2, punto 1, dellaDirettiva n. 90/314/Cee, anda-va interpretata nel senso cheessa include i viaggi organizza-ti da un’agenzia di viaggi sudomanda del consumatore odi un gruppo ristretto di consu-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 92 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

matori e conformemente alleloro richieste, come ribaditodalla Corte di giustizia delle co-munità europee con sentenza30 aprile 2002 (in «Guida al Di-ritto» n. 19/2002, pag. 102).Per rientrare nella previsionelegislativa così tracciata i viag-gi, le vacanze e i circuiti «tuttocompreso» dovevano risultaredalla prefissata combinazionedi almeno due degli elementiindicati nella norma (articolo85 citato del Codice del consu-mo), venduti od offerti in ven-dita a un prezzo forfettario, edi durata superiore alle 24 ore,ovvero estendentisi per un pe-riodo di tempo.Assai più estesa e omnicom-

prensiva risulta invece la defi-nizione di pacchetti turistici re-cata adesso dall’articolo 34 delDlgs 23 maggio 2011 n. 79 (insostituzione dell’articolo 84del Codice del consumo finoramenzionato): anzitutto essihanno a oggetto oltre i viaggi,

le vacanze, i circuiti tutto com-preso, anche le crociere turisti-che; inoltre si specifica che es-si devono risultare dalla com-binazione, da chiunque e inqualunque modo realizzata,di almeno due degli elementidi seguito indicati, venduti odofferti in vendita a un prezzoforfettario. Seppur sotto il regi-me previgente, la citata deci-sione della Corte di giustiziadelle comunità europee 30aprile 2002 (in «Guida al Dirit-to» n. 19/2002, pag. 102) si eraespressa nel senso che tale no-zione includesse le combina-zioni di servizi turistici effet-tuate al momento in cui il con-tratto viene stipulato tral’agenzia di viaggi e il cliente.Ciò sembra corroborato daquanto aggiunto nell’ultimocomma dell’attuale articolo34 del Dlgs, a norma del qualela fatturazione separata deglielementi di uno stesso pac-chetto turistico non sottrae

l’organizzatore o il venditoreagli obblighi del presente ca-po. Ma quel che più interessa èl’attuale mancato riferimento(a differenza dal previgente te-sto dell’articolo 84 del Codicedel consumo) alla «durata su-periore alle ventiquattro ore,ovvero estendentisi per un pe-riodo di tempo».Come osserva la relazione il-

lustrativa, vengono in tal mo-do estesi gli effetti e l’operativi-tà della disciplina dei servizi tu-ristici sia alle crociere turisti-che, sia ai viaggi su misura, neiquali il turista sceglie tra variservizi offerti da singoli orga-nizzatori, successivamente as-semblati da intermediari in re-lazione alle specifiche esigen-ze di viaggio del turista, ade-rendo al recente orientamentodella giurisprudenza comunita-ria; sia, ancora, alle ipotesi incui il turista sceglie, anche av-valendosi di Internet, tra variservizi offerti on line da qualsi-

Oggetto

Viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, crociere turistiche, venduti od offerti in vendita a un prezzoforfetario, che risultino dalla combinazione di almeno due degli elementi seguenti:Ø trasporto;Ø alloggio;Ø servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa delpacchetto turistico.

Disciplina La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non esonera l’organizzatoreo il venditore dall’osservanza degli obblighi di cui al Dlgs 79/2011.

Forma dei contratti turistici Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto per iscritto in termini chiari e precisi.

Copia per il turista Al turista è rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o dal venditore.

Servizi turistici disaggregatiIl venditore che si obbliga a procurare a terzi un servizio turistico disaggregato deve rilasciare alturista i documenti relativi al servizio recanti la sua firma, anche elettronica, con l’indicazione dellasomma pagata per il servizio

a cura di Eva Bot

La fotografia dell’offerta

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 93 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

asi imprenditore e non soltan-to da tour operators.Gli elementi vengono così in-

dividuati: a) trasporto; b) allog-gio; c) servizi turistici non ac-cessori al trasporto o all’allog-gio di cui all’articolo 36, checostituiscano, per la soddisfa-zione delle esigenze ricreativedel turista, parte significativadel pacchetto turistico. Con ri-guardo a questi ultimi - osser-va ancora la relazione illustrati-va - si è inoltre ritenuto di espli-citare che la valutazione di si-gnificatività debba compiersiin riferimento agli elementi og-gettivi di formazione del con-senso riguardati nella peculia-re prospettiva soggettiva del tu-rista consumatore. E ciò al finedi potenziare la tutela nelle ipo-tesi in cui il viaggio mira a sod-disfare specifiche esigenze ri-creative del turista (ad esem-pio, assistere a un concerto o auna manifestazione sportiva).

Organizzatore di viaggio -Strettamente ai pacchetti turi-stici testé esaminati di cui al-l’articolo 34 del Dlgs 23 mag-gio 2011 n. 79 si riallaccia laprima (sub a) delle definizionirecate dall’articolo 33 del Dlgs23 maggio 2011 n. 79, nel defi-nire organizzatore di viaggio ilsoggetto che si obbliga, in no-me proprio e verso corrispetti-vo forfettario, a procurare a ter-zi pacchetti turistici, realizzan-do la combinazione degli ele-menti di cui all’articolo 35 dicui sopra, od offrendo al turi-sta, anche tramite un sistemadi comunicazione a distanza,la possibilità di realizzare auto-nomamente e acquistare talecombinazione. Quanto tutta-via ai sistemi di comunicazio-ne a distanza la Corte di giusti-

zia dell’Unione europea, consentenza 7 dicembre 2010 (in«Guida al Diritto» n. 2/2011,pag. 111), ha precisato che nonbasta l’indicazione dei siti In-ternet per dimostrare l’inten-zione di svolgere l’attività. L’ul-timo comma del citato articolo33 consente che l’organizzato-re possa vendere pacchetti turi-stici direttamente o tramite unvenditore o tramite un interme-diario di cui infra.

Intermediario - Il medesimoarticolo 33 del Dlgs 79/2011 de-finisce (sub b) intermediario ilsoggetto che, anche non pro-fessionalmente e senza scopodi lucro, vende o si obbliga aprocurare a terzi pacchetti turi-stici realizzati ai sensi dell’arti-colo 34 di cui sopra verso uncorrispettivo forfettario o sin-goli servizi turistici disaggrega-ti. È la figura, come si vedrà,che in concreto prende il po-sto, nella normativa dei con-tratti turistici, del venditore.La definizione di quest’ultimo

viene recata dall’articolo 9, subc), del Codice del consumo: lapersona fisica o giuridica che,nell’ambito della sua attivitàprofessionale, costituisce, tra-sferisce o promette di costitui-re o di trasferire il diritto ogget-to del contratto, essendo alvenditore equiparato coluiche, a qualsiasi titolo, promuo-ve la costituzione, il trasferi-mento o la promessa di trasferi-mento del diritto oggetto delcontratto. Ma la sostituzionein quest’ambito dell’interme-diario al venditore non è com-pleta, perché in realtà la figuradell’intermediario si affianca aquella del venditore, che vienetuttora tenuto presente inquanto tale dall’ultimo commadell’articolo 33, a norma delquale l’organizzatore può ven-dere pacchetti turistici diretta-mente o tramite un venditoreo tramite un intermediario.Inoltre nell’ultimo comma del-l’attuale articolo 34 la fattura-zione separata degli elementi

Organizzatoredi viaggio

Si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,a fornire a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-zione degli elementi di cui all’articolo 34 del Dlgs n. 79, odoffrendo al turista la possibilità di realizzare autonomamen-te e acquistare questa combinazione. Può vendere pacchet-ti turistici direttamente o tramite un venditore o un interme-diario.

IntermediarioÈ tale chi, anche non professionalmente e senza scopo dilucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi, pacchettituristici verso un corrispettivo forfetario o singoli servizituristici disaggregati.

TuristaL’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-que persona, per conto della quale il contraente principale siimpegna ad acquistare senza remunerazione un pacchettoturistico.

a cura di Eva Bot

Organizzazione si fa in tre

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di uno stesso pacchetto turisti-co non sottrae (oltre all’orga-nizzatore) il venditore agli ob-blighi del presente capo.L’immissione di questa cate-

goria di intermediario, nuovaquanto alle conseguenze e (so-prattutto) alle responsabilità,nell’ambito della contrattazio-ne turistica, sembra fare emer-gere una serie di figure finoraignorate a tali fini, ma di largoutilizzo da tempo nella prassi,quali gli enti no profit, onlus,associazioni religiose, cultura-li, sportive e di vario tipo, e co-munque soggetti che si trovinoa operare nel settore turisticoanche non professionalmentee senza scopo di lucro. L’ulti-mo comma del citato articolo33 consente infatti, come si èvisto, che l’organizzatore pos-sa vendere pacchetti turistici,oltre che direttamente o trami-te un venditore, pure tramiteun intermediario. Anche pri-ma di questa espressa introdu-zione nella normativa, la figu-ra di intermediario nel contrat-to di viaggio era stata presa inconsiderazione, ritenendosi ilcontratto, dal quale emergessetale qualifica nei documenti diviaggio, concluso da mandata-rio con poteri di rappresentan-za (Cassazione, sentenza 8 ot-tobre 2009 n. 21388, in «Guidaal Diritto» n. 46/2009, pag, 47).

Turista - Il Codice del consu-mo, pur contenendo varie di-sposizioni a tutela del turista,non lo individuava come tale,ma lo denominava (sub c del-l’abrogato articolo 83): consu-matore di pacchetti turistici,l’acquirente, il cessionario diun pacchetto turistico o qua-lunque persona anche da nomi-nare, purché soddisfi tutte le

condizioni richieste per la frui-zione del servizio, per contodella quale il contraente princi-pale si impegna ad acquistaresenza remunerazione un pac-chetto turistico.Tale definizione risultava

quindi specifica rispetto a quel-l’ampia nozione del «consuma-tore» recata dall’articolo 3, com-ma 1, lettera a), del Codice delconsumo, che si limita a far rife-rimento alla persona fisica cheagisce per scopi estranei all’atti-vità imprenditoriale o profes-sionale eventualmente svolta.Adesso il Codice del turismo hapreferito ben centrare il polo diattrazione dei diritti nel sogget-to - anziché come «consumato-re» come «turista», e all’uopol’articolo 33 del Dlgs 23 maggio2011 n. 79 espressamente lo de-finisce (sub c), l’acquirente, ilcessionario di un pacchetto tu-ristico di cui sopra o qualun-que persona anche da nomina-re, purché soddisfi tutte le con-dizioni richieste per la fruizio-ne del servizio, per conto dellaquale il contraente principalesi impegna ad acquistare senzaremunerazione un pacchettoturistico. In proposito la relazio-

ne illustrativa osserva che l’in-troduzione della nuova catego-ria “turista” è stata doverosaproprio al fine di differenziarlodal consumatore di servizi turi-stici disaggregati, che non può,come il turista, chiedere il risar-cimento del danno da vacanzarovinata (di cui infra). E, anchea seguito delle prese di posizio-ne giurisprudenziali in argo-mento, non sarebbe sembratopossibile ragionevolmente du-bitare che il turista fosse unconsumatore speciale e meri-tasse una disciplina autonoma.

La forma - L’articolo 35 delCodice del turismo riprende alprimo comma il disposto giàrecato dall’abrogato articolo85 del Codice del consumo,confermando che il contrattodi vendita di pacchetti turisticiè redatto in forma scritta in ter-mini chiari e precisi, e che alturista deve essere rilasciatauna copia del contratto stipula-to e sottoscritto dall’organizza-tore o venditore. È stata tutta-via avvertita l’esigenza di ren-dere sicura la vendita anche diun servizio turistico disaggre-gato e così viene disposto alcomma 2 che il venditore, ilquale si obbliga a procurare aterzi, anche in via telematica,un servizio di questo tipo, siatenuto a rilasciare al turista idocumenti relativi a questo ser-vizio portanti la sua firma, an-che elettronica. Questi docu-menti o la fattura relativa, preci-sa la norma aggiunta, riportanola somma pagata per il servizio.Si osserverà che tale norma, a dif-ferenza di quelle successive, se-guita a riferirsi al venditore, co-me nel previgente Codice delconsumo, anziché all’interme-diario. n

Prevedere la nuova categoriadel “turista”

è stata un’operazionenecessaria allo scopo

di differenziarequesta figura

dal consumatoredi servizi disaggregati,che non può chiedere

il risarcimento del dannoda vacanza rovinata

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Vettore da indicare se il prodotto include il voloDivieto di comunicazioni ingannevoli su offerta, prezzo e altri elementi del contratto. Richiesta la formascritta per le informazioni al turista. Le brochure telematiche sono equiparate ai depliant cartacei

S carse variazioni vengonointrodotte dall’articolo 36del Codice del turismo al

previgente testo dell’articolo 86del Codice del consumo, a partele sostituzioni della qualifica di«turista» e «intermediario» ri-spettivamente con «consumato-re» e «venditore» conseguenti aimutati ruoli di cui si è detto al-l’inizio.

Contratti del turismo organiz-zato (Codice del turismo, articoli36 e 37) - Nella sostanza i nume-rosi elementi da indicare in con-tratto sonoquelli ormai d’uso dif-fuso in campo turistico e sarebbequi puramente ripetitivo rielen-carne i dati contenuti nella nor-ma. Rispetto al testo previgenteoccorre semmai osservare che al-la lettera g) è stato precisato che,ove il pacchetto turistico includail trasporto aereo, occorre vengaindicato il nome del vettore e lasua eventuale non conformità al-la regolamentazione dell’Unioneeuropea.

Elementi del contratto di ven-dita di pacchetti turistici - È sta-to per converso abolito il richia-mo a presupposti e modalità diintervento del fondo di garanziadi cui alla lettera f) del testo previ-gente: ciò sembrerebbe discende-re dall’abrogazione disposta dal-l’articolo 3 del Dlgs dell’articolo100 del Codice del consumo cheprevedeva tale ente, senonché es-so si trova nuovamente indicato

all’articolo 51 del Codice del turi-smo di cui infra.

La caparra - Vale tuttavia lapena di soffermarsi su uno deglielementi essenziali del contrat-to, la caparra. Viene ripreso dalcitato articolo 36 del Codice delturismoquanto recato sub d) dal-l’articolo 86 del Codice del con-sumo circa l’importo, comun-que non superiore al 25% delprezzo, da versarsi all’atto dellaprenotazione, nonché il termineper il pagamento del saldo; ivi siprecisa infatti, conformementeperaltro anche al previgente arti-colo 7 del Dlgs 17 marzo 1995 n.111, che il suddetto importo èversato a titolo di caparra, ma glieffetti di cui all’articolo 1385 delcodice civile non si produconoqualora il recesso dipenda da fat-to sopraggiunto non imputabile,ovvero sia giustificato dal graveinadempimento della contropar-te. La norma così richiamata(l’articolo 1385 del Cc) concernela caparra confirmatoria (da nonconfondersi con il diverso istitu-to della caparra penitenziale dicui al successivo articolo 1386del Cc). Esso dispone, come no-to, che se al momento della con-clusione del contratto una partedà all’altra, a titolo di caparra,una somma di danaro o unaquantità di altre cose fungibili,la caparra, in caso di adempi-mento, deve essere restituita oimputata alla prestazione dovu-ta. Se la parte che ha dato la ca-

parra è inadempiente, l’altrapuò recedere dal contratto, rite-nendo la caparra; se inadem-piente è invece la parte che l’haricevuta, l’altra può recedere dalcontratto ed esigere il doppiodella caparra. Il secondo commadi tale norma chiarisce inoltreche se però la parte che non èinadempiente preferisce doman-dare l’esecuzione o la risoluzio-ne del contratto, il risarcimentodel danno è regolato dalle nor-me generali. Dunque nella spe-ciale situazione creata dal pac-chetto turistico la caratteristicadella caparra - trattenimento del-l’acconto o, viceversa, restituzio-ne del doppio - non viene a scat-tare allorché il recesso dipendada fatto sopraggiunto non impu-tabile a uno dei due soggetti delrapporto. Mentre per l’organiz-zatore e l’intermediario del pac-chetto le ipotesi di fatto soprag-giunto non imputabile risultanoben circostanziate e limitate invirtù della tutela del turista, perquest’ultimonulla vien detto dal-lo ius speciale, e dunque occorreriandare alla normativa ordina-ria recata in argomento dal Codi-ce civile e alla relativa interpreta-zione: possono porsi i casi di gra-ve malattia sopraggiunta, di gra-ve incidente, che impediscano ilviaggio; naturalmente l’eventoimpeditivo dovrà essere comuni-cato con la massima urgenza, edocumentato, dal turistamanca-to al tour operator anche per por-

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lo in condizione di mettere a di-sposizione di altri il posto resosivacante. Altra ipotesi nella qualenon viene a scattare il suindica-to meccanismo della caparra (inconcreto, per il turista, il tratteni-mento della stessa da parte delvenditore od organizzatore) sipone qualora il suo recesso siagiustificato dal grave inadempi-mento della controparte o co-munque dal mutamento dellecondizioni concordate, come sivedrà di seguito, e non dimenti-chiamo che, nel caso di recessoa seguito delle variazioni annun-ciate il turista per evitare la per-dita della caparra dovrà dare co-municazione delle sue intenzio-ni entro due giorni lavorativi dalmomento in cui ha ricevuto l’av-viso della variazione. Per conver-so si potrebbe anche configura-re l’ipotesi d’inadempienza delturista, ad esempio ove costuinon fornisse in tempo utile la do-cumentazione indispensabileper l’ottenimento dei visti.

Informazione del turista -Con riguardo alle informazionil’articolo 37 del Codice del turi-smo riprende esattamente il te-sto del previgente articolo 87 delCodice del consumo, salvo cheper la sopra segnalata sostituzio-ne dei termini consumatore evenditore rispettivamente conturista e intermediario. Pure quiè richiesta la forma scritta e sicerca di evitare, con idoneo ecompleto supporto informativo,che danni e disagi vengano evita-ti nei limiti del possibile, purenell’eventualità di disguidi quan-to mai probabili in questo cam-po. Ciò con particolare riguardoai minori, e con speciale atten-

zione alla segnalazione di nume-ri telefonici, che non di rado - daquando ci sono i telefonini - so-no stati determinanti nel salva-taggio di turisti smarriti. Vienepure ripetuto, a coronamentodella norma, che è fatto comun-que divieto di fornire informazio-ni ingannevoli sullemodalità delservizio offerto, sul prezzo e su-gli altri elementi del contratto:con l’importante precisazioneche il divieto vale qualunque siail mezzo mediante il quale detteinformazioni vengono comuni-cate al turista.

Opuscolo informativo - Oltrealle consuete sopra segnalatemodifiche nelle denominazioni,l’articolo 38 reca adesso alcuneintegrazioni rispetto al previgen-te testo dell’articolo 88 del Codi-ce del consumo. Anzitutto va se-gnalato, pur risultando nella fa-se finale della norma (comma 3)che sono parificati all’opuscolole informazioni e i materiali illu-strativi divulgati su supportoelettronico o per via telematica:ciò assume particolare importan-za ai fini del diritto di recesso delturista di cui sub h) come si ve-drà infra.

Inoltre, quanto all’albergo o al-tro tipo di alloggio, l’esatta ubica-zione va indicata anche con par-ticolare riguardo alla distanzadalle principali attrazioni turisti-che del luogo; non basta poi l’in-dicazione della sola categoria odel livello dell’albergo, occorreanche indicarne le caratteristi-che principali con particolare ri-guardo agli standard qualitativiofferti. Devono poi risultare (i)gli estremi della copertura assi-curativa obbligatoria, delle even-tuali polizze assicurative facolta-tive a copertura delle spese soste-nute dal turista per l’annulla-mento del contratto o per il rim-patrio in caso di incidente o ma-lattia, nonché delle eventuali ul-teriori polizze assicurative sotto-scritte dal turista in relazione alcontratto (si veda infra). È statoritenuto che sia sufficiente laconsegna dell’opuscolo informa-tivo al fine di provare la diligen-za dell’organizzatore (Cassazio-ne, sentenza 6 Luglio 2009 n.15798 in «Guida al Diritto» n.35/2009, pag. 14). Spicca, fra leindicazioni che deve contenerel’opuscolo informativo, quellarecata sub h) dell’articolo 38,che riprende l’articolo 88 del Co-dice del consumo circa i termi-ni, le modalità, il soggetto neicui riguardi si esercita il dirittodi recesso ai sensi degli articolida 64 a 67 del Dlgs 6 settembre2005 n. 206 (Codice del consu-mo) nel caso di contratto nego-ziato fuori dei locali commercia-li o a distanza, e ciò tenendo con-to di modalità ormai d’uso co-mune, anche a seguito di infor-mazioni emateriali illustrativi di-vulgati su supporto elettronico oper via telematica, di cui si è ap-pena detto. n

Il cliente, per evitarela perdita dell’anticipo,

dovrà dare comunicazionedelle sue intenzioni

entro due giorni lavoratividal momento in cui

ha ricevutol’avvenuta variazione,

in caso contrariosi può configurareun inadempimento

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Valido il recesso dai contratti a distanzaIl diritto può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro dieci giornilavorativi con comunicazione scritta inviabile anche con e-mail e fax da confermare con raccomandata

S ul recesso nei contratti adistanza o fuori dei loca-li commerciali va osser-

vato che in virtù della normadi apertura della novella in esa-me in tema di contratti, l’arti-colo 32 del Codice del turismo(che ha sostituito l’articolo 82del Codice del consumo) e lerelative disposizioni si applica-no ai pacchetti turistici, oltreche venduti od offerti in vendi-ta nel territorio nazionale, an-che a quelli negoziati al di fuo-ri dai locali commerciali o a di-stanza, restando ferme - pureivi si sottolinea - le disposizio-ni previste negli articoli da 64 a67 del decreto legislativo 6 set-tembre 2005 n. 206.

Contratti del turismo organiz-zato: ambito di applicazione(Codice del turismo, articolo 32)- E anche detto articolo 32 sta-bilisce che in tal caso il profes-sionista (articolo 3, comma 1,lettera c) del Codice del consu-mo: la persona fisica o giuridi-ca che agisce nell’esercizio del-la propria attività imprendito-riale o professionale, ovveroun suo intermediario) sia obbli-gato a comunicare per iscrittol’esclusione del diritto di reces-so e che l’omessa comunicazio-ne in merito all’inesistenza deldiritto di recesso determinil’applicabilità degli articoli 64,65, 66 e 67 di detto Dlgs206/2005 (Codice del consu-mo).

Il diritto al recesso - Si trattadunque in primo luogo del-l’esercizio del diritto di recessospettante, a norma dell’artico-lo 64 di detto Codice, al consu-matore nei contratti e nelleproposte contrattuali a distan-za ovvero negoziati fuori dai lo-cali commerciali: esso può ve-nire esercitato senza alcuna pe-nalità e senza specificarne ilmotivo, entro il termine di die-ci giorni lavorativi, salvo quan-to stabilito dall’articolo 65,commi 3, 4 e 5, dello stesso Co-dice, che consentono il prolun-gamento del suddetto terminein caso di mancata o incomple-ta informativa su tale facoltàda parte del professionista, ov-vero nel caso di previo accordosu di una più ampia dilazione.Il diritto di recesso si eserci-

ta con l’invio, a norma del suc-cessivo articolo 65 del Codicedel consumo, entro tali termi-ni, di una comunicazione scrit-ta alla sede del professionistamediante lettera raccomanda-ta con avviso di ricevimento.La comunicazione può essereinviata, entro lo stesso termi-ne, anche mediante telegram-ma, telex, posta elettronica efax, a condizione che sia con-fermata mediante lettera racco-mandata con avviso di ricevi-mento entro le 48 ore successi-ve; la raccomandata si intendespedita in tempo utile se conse-

gnata all’ufficio postale accet-tante entro i termini previstidal codice o dal contratto, ovediversi.L’avviso di ricevimento non

è, comunque, condizione es-senziale per provare l’eserciziodel diritto di recesso.Il termine per l’esercizio del

diritto di recesso decorre: dalladata di sottoscrizione della no-ta d’ordine contenente l’infor-mazione ovvero, nel caso incui non sia predisposta una no-ta d’ordine, dalla data di rice-zione dell’informazione stes-sa, se al consumatore sia statopreventivamente mostrato o il-lustrato dal professionista ilprodotto oggetto del contratto.Per i contratti a distanza il

termine decorre dal giorno del-la conclusione del contratto odal giorno in cui siano stati sod-disfatti gli obblighi di informa-zione, qualora ciò avvenga do-po la conclusione del contrat-to, purché non oltre il terminedi tre mesi dalla conclusionestessa.Nel caso in cui il professioni-

sta non abbia soddisfatto, o ab-bia soddisfatto in maniera in-completa, gli obblighi di infor-mazione, il termine per l’eserci-zio del diritto di recesso è, ri-spettivamente, di 60 giorni peri contratti o le proposte con-trattuali negoziati fuori dei lo-cali commerciali, o di 90 giorniper i contratti a distanza, e de-

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 98 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

corre dal giorno della conclu-sione del contratto. Con la rice-zione da parte del professioni-sta della suddetta comunica-zione, le parti sono sciolte dal-le rispettive obbligazioni deri-vanti dal contratto o dalla pro-posta contrattuale, a normadell’articolo 66 del Codice delconsumo, fatte salve, nell’ipo-tesi in cui le obbligazioni stes-se siano state nel frattempo intutto o in parte eseguite, le ulte-riori obbligazioni di cui all’arti-colo 67. In base a quest’ultimanorma, se il diritto di recesso èesercitato dal consumatoreconformemente alle disposizio-ni della sezione, il professioni-sta è tenuto al rimborso dellesomme versate dal consumato-

re, ivi comprese quelle a titolodi caparra. Il rimborso deve av-venire gratuitamente, nel mi-nor tempo possibile e in ognicaso entro 30 giorni dalla datain cui il professionista è venu-to a conoscenza dell’eserciziodel diritto di recesso da partedel consumatore.È stata così coniugata e con-

globata nel Codice del consu-mo, e adesso richiamata purenel Codice del turismo, la corri-spondente disposizione del Dl-gs 111/1995, che recitava: ilpresente decreto si applica al-tresì ai pacchetti turistici nego-ziati fuori dai locali commer-ciali, ferme restando le disposi-zioni del decreto legislativo 15gennaio 1992, n. 50 (Attuazio-

ne della direttiva n.85/577/Cee in materia di con-tratti negoziati fuori dei localicommerciali).Speciali precauzioni erano

peraltro imposte per le anoma-le categorie di contratti a di-stanza dalla delega contenutasub c) della legge 229/2003 cheprevedeva la conclusione, inmateria di contratti a distanza,del regime di vigenza transito-ria delle disposizioni più favo-revoli per i consumatori, previ-ste dall’articolo 15 del Dlgs 22maggio 1999 n. 185, di attuazio-ne della direttiva 97/7/Ce delParlamento europeo e del Con-siglio, del 20 maggio 1997, e raf-forzamento della tutela delconsumatore in materia di tele-vendite. n

Destinazione e durata

Destinazione, durata, inizio e fine. In caso di soggiorno frazionato, durata, inizio e fine

Organizzatore e autorizzazione

Dati dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio

Prezzo

Costo del pacchetto turistico, regole per la revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco in porti e aeroporti, oneri a carico del turista

Caparra

Importo, non superiore al 25% del prezzo, da versare a titolo di caparra alla prenotazione, e termine per il versamento del saldo. Se il recesso dipende da fattosopraggiunto non imputabile o è giustificato dal grave inadempimento della controparte, non si producono gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile

Assicurazione

Estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle polizze aggiuntive stipulate con il turista

Trasporto

Indicazioni relative a mezzi, caratteristiche e tipologia di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno nonché posto assegnato

Albergo

Quando è prevista la sistemazione in albergo, sono indicati ubicazione, categoria, livello, idoneità all’accoglienza di disabili, caratteristiche, conformità allaregolamentazione dello Stato membro ospitante, pasti forniti

a cura di Eva Bot

Gli elementi del contratto di vendita

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 99 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Salva la possibilità di provare fatti impeditivi, per organizzatori e intermediari si profila unaresponsabilità oggettiva e non una inversione dell’onere probatorio rispetto alle regole ordinarie

Tutela più stringente, ri-spetto al passato, per ilturista, in relazione al re-

cesso dal contratto e alla respon-sabilità da inadempimento perorganizzatori e intermediari.

Contratti del turismo organiz-zato (Codice del turismo, articoli39, 40, 41, 42 e 43) - L’articolo 39del Codice del turismo perfetta-mente ricalca il previgente arti-colo 89 del Codice del consumocol consentire al turista di sosti-tuire a sé un terzo che soddisfitutte le condizioni per la fruizio-ne del servizio, nei rapporti deri-vanti dal contratto, purché co-munichi per iscritto all’organiz-zatore o all’intermediario, entroe non oltre quattro giorni lavora-tivi prima della partenza, di tro-varsi nell’impossibilità di usufru-ire del pacchetto turistico.

Revisione del prezzo - Risultaidentico rispetto al previgente ar-ticolo 90 del Codice del consu-mo l’attuale articolo 40 del Codi-ce del turismo, nel condizionarela revisione del prezzo forfetta-rio di vendita di pacchetto turi-stico all’espressa previsione nelcontratto, anche con la definizio-ne delle modalità di calcolo; co-munque essa può essere opera-ta soltanto in conseguenza delladocumentata variazione del co-sto del trasporto, del carburan-te, dei diritti e delle tasse qualiquelle di atterraggio, di sbarco oimbarco nei porti o negli aero-porti, del tasso di cambio appli-cato. Non può in alcun caso esse-re superiore al 10 per cento del

prezzo nel suo originario am-montare e se supera tale percen-tuale l’acquirente può recederedal contratto, previo rimborsodelle somme già versate alla con-troparte. Mai comunque la revi-sione è consentita nei 20 giorniche precedono la partenza.

Modifiche delle condizionicontrattuali - Pure invariato - aparte le solite variazioni delle de-nominazioni - rispetto al previ-gente testo recato dall’articolo92 del Codice del consumo sipresenta l’articolo 421 del Codi-ce del turismo, a norma del qua-le prima della partenza l’organiz-zatore o l’intermediario che ab-bia necessità di modificare inmodo significativo uno o più ele-menti del contratto, ne dà imme-diato avviso in forma scritta alturista, indicando il tipo dimodi-fica e la variazione del prezzoche ne consegue, ai sensi dell’ar-ticolo 40 che si è appena ricorda-to. Ove non accetti la modifica,il turista può recedere, senza pa-gamento di penali, e ha diritto aquanto previsto nell’articolo 42di cui infra, e deve comunicarela propria scelta all’organizzato-re o all’intermediario entro duegiorni lavorativi dal momento incui ha ricevuto l’avviso. Allorchédopo la partenza una parte es-senziale dei servizi previsti dalcontratto non possa essere effet-tuata, l’organizzatore predispo-ne adeguate soluzioni alternati-ve per la prosecuzione del viag-gio programmato non compor-tanti oneri di qualsiasi tipo a cari-co del turista, oppure lo rimbor-

sa nei limiti della differenza trale prestazioni originariamentepreviste e quelle effettuate, salvoil risarcimento del danno.Sotto tale profilo la Cassazio-

ne con sentenza 3 dicembre2007-24 aprile 2008 n. 10651 (in«Responsabilità & Risarcimen-to» n. 6/2008) ha ritenuto chel’obbligo che incombe al touroperator di offrire soluzioni alter-native - ove il fine del pacchettoturistico si prospetti non rag-giungibile dopo la partenza -non vada guardato soltanto conriferimento ai servizi contrattual-mente previsti, ma piuttosto inbase ai presupposti estrinsecidella vacanza che rendono rile-vanti e utili tali servizi, quali leattrattive ambientali, storiche eartistiche che sono alla base del-la scelta del turista, sicché taleobbligo sussiste pure allorché lavacanza al mare si appalesi rovi-nata (si veda infra) dall’inquina-mento delle acque cagionato dauna petroliera di passaggio.Se non è possibile alcuna solu-

zione alternativa o il turista nonl’accetta per un giustificatomoti-vo, l’organizzatore gli mette a di-sposizione un mezzo di traspor-to equivalente per il ritorno alluogo di partenza o ad altro luo-go convenuto, e gli restituisce ladifferenza tra il costo delle pre-stazioni previste e quello delleprestazioni effettuate fino almo-mento del rientro anticipato.

Diritti del consumatore in ca-so di recesso o annullamentodel servizio - Si sono finora esa-minate le circostanze e le moda-

Più ampia la tutela contro gli inadempimenti

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 100 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

lità che vincolano organizzatoree intermediario rispettivamentealla revisione del prezzo (artico-lo 40) e alla modificazione dellecondizioni contrattuali (articolo41); come peraltro emerge daquanto finora detto, il turista pe-rò non rimane senza difesa, giac-ché a norma del successivo arti-colo 42 difatti (così sostituito l’ar-ticolo 92 del Codice del consu-mo) quando il consumatore re-cede dal contratto nei casi previ-sti dalle suindicate disposizionio il pacchetto turistico viene can-cellato prima della partenza perqualsiasi motivo, tranne ovvia-mente che per colpa dello stessoturista, questi ha diritto di usu-fruire di un altro pacchetto diqualità equivalente o superioresenza supplemento di prezzo, odi un pacchetto qualitativamen-te inferiore previa restituzionedella differenza del prezzo, op-pure gli è rimborsato, entro settegiorni lavorativi dal momentodel recesso o della cancellazio-ne, il danaro già corrisposto.Come si vede dunque si tratta

di una regola omnicomprensiva,che non si esaurisce nelle ipotesidi cancellazione per le ragioni so-praesaminate, ma si estende an-che a «qualsiasi altro motivo» dicancellazione. In tali ipotesi, pro-segue il comma 2, il consumato-re ha diritto a essere risarcito diogni ulteriore danno dipenden-te dalla mancata esecuzione delcontrattoma, come si è già visto,tale risarcimento non si applica,a norma del terzo comma, quan-do la cancellazione del pacchet-to turistico dipende dal manca-to raggiungimento del numerominimodi partecipanti eventual-mente richiesto e il consumato-re ne sia stato informato in for-ma scritta almeno 20 giorni pri-ma della data prevista per la par-

tenza. Lo stesso vale per il casodi forzamaggiore, sul cui concet-to ci si intratterrà più oltre. Intali ipotesi dunque organizzato-re e venditore sono comunquetenuti all’offerta di un pacchettoalternativo, ma non al risarci-mento del danno. La norma pe-rò espressamente poi esclude datale esonero dal risarcimentol’ipotesi di eccesso di prenotazio-ni: e ciò «in ogni caso», il chesembra comprendere anche ilsempre più emergente fenome-no dell’overbooking nel viaggioaereo.

Mancato o inesatto adempi-mento - L’articolo 43 del Codicedel turismo, riprendendo il previ-gente testo dell’articolo 93 delCodice del consumo, confermache, fermi restando gli obblighiche si sono finora visti, discipli-nati dall’articolo 42 precedente,in caso di mancato o inesattoadempimento delle obbligazio-ni assunte con la vendita del pac-chetto turistico, l’organizzatoree intermediario sono tenuti al ri-sarcimento del danno, secondole rispettive responsabilità. Inpiù si chiarisce che si considera-no tali - inesatto adempimento -le difformità degli standard qua-litativi del servizio promessi o

pubblicizzati. Il riferimento ègiustificato da motivi di sicurez-za, di igiene e di tutela del desti-natario delle prestazioni e deiservizi turistici (come i controlliamministrativi sull’avvio dellestrutture).Tutela dunque assai più rigida

rispetto al passato per il turista,e il rilievo sembrerebbe corrobo-rato anche dalla considerazioneche è stata omessa la precisazio-ne contenuta nel previgente te-sto dell’articolo 93 del Codicedel consumo secondo cui i pre-detti soggetti (ora organizzatoree intermediario) sono responsa-bili secondo le rispettive repon-sabilità «se non provano che ilmancato o inesatto adempimen-to è stato determinato da impos-sibilità della prestazione derivan-te da causa a loro non imputabi-le». Senonché, come si è visto so-pra, un richiamo similare si rin-viene ancora sub d) dell’articolo36, allorché viene disposto chel’acconto è versato a titolo di ca-parra, ma gli effetti di cui all’arti-colo 1385 del codice civile non siproducono qualora il recesso di-penda da fatto sopraggiuntonon imputabile, ovvero sia giu-stificato dal grave inadempimen-to della controparte. D’altrondesta nei principi fondamentaliche ad impossibilia nemo tene-tur, e ciò trova riscontro in preci-se norme recate dal codice civi-le, applicabili anche in questosettore turistico in mancanza dispecifica disposizione difforme.E anzi in proposito la relazioneillustrativa (sulla scorta della sen-tenza della Corte di Cassazione24 luglio 2007 n. 16315) ritieneche, stante la particolarità diquesto tipo di rapporto tuistico,l’impossibilità di utilizzazionedella prestazione da parte delcreditore, pur se normativamen-

La revisione del prezzo,che deve essere

espressamente previstadal contratto,

non può andare oltre il 10%dell’ammontare originario

e può avvenire soloa seguito della variazione

dei costi di trasporto,del carburante

o di diritti e tasse

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 101 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

te non prevista, sia causa diestinzione dell’obbligazione, au-tonoma e distinta dalle cause diimpossibilità ex articolo 1463 e1464 del Cc.Tuttavia la questione va esami-

nata anche nel raffronto col suc-cessivo comma 1 dell’articolo46, a norma del quale (conforme-mente al previgente testo dell’ar-ticolo 96 del Codice del consu-mo) fatte salve le ipotesi di re-sponsabilità oggettiva, previsteda norme speciali, l’organizzato-re e l’intermediario sono esone-rati dalla responsabilità di cuiagli articoli 43, 44 e 45 quando lamancata o inesatta esecuzionedel contratto è imputabile al turi-sta o è dipesa dal fatto di un ter-zo a carattere imprevedibile oinevitabile, ovvero da un casofortuito o di forza maggiore.Salva quindi la possibilità di

provare questi fatti impeditivi, laresponsabilità dell’organizzato-re e dell’intermediario si appros-sima a una responsabilità ogget-tiva, e non a una semplice inver-sione dell’onere probatorio ri-spetto alle regole ordinarie, in te-ma d’inadempienza contrattua-le, tenendo conto che il turistapotrà, nel denunciare l’inadem-pienza, limitarsi a confrontare lanon corrispondenza dei serviziresi rispetto alle varie indicazio-ni, tutte scritte, offerte dal touroperator fin dal primomomentopubblicitario, di cui si è fattomenzione.Tuttavia il suindicato articolo

43 del Codice del turismo per ilcaso di mancato o inesattoadempimento delle obbligazio-ni assunte con la vendita del pac-chetto turistico, confermando ilprevigente primo commadell’ar-ticolo 93 del Codice del consu-mo e l’articolo 14 del Dlgs111/1995, dispone che l’organiz-zatore e l’intermediario sono te-

nuti al risarcimento del danno,secondo le rispettive responsabi-lità: un primo ostacolo subito siviene così a frapporre a seguitodella dicotomia dei possibili re-sponsabili in talmodo individua-ti ex lege, l’organizzatore del viag-gio e l’intermediario, giacché èla stessa norma a sottolineareche non si tratta di responsabili-tà solidale dei due soggetti, cia-scuno essendo invece tenuto se-condo la propria responsabilità.E allora bisogna stabilire in con-creto, volta per volta, quali sianoi soggetti nei cui confronti il con-traente più debole (il turista) pos-sa rivalersi per le inadempienzeed eventuali danni. E ciò sullabase del contratto scritto conclu-so, tenendo presenti le caratteri-stiche che si sono viste per que-ste due figure, come tracciatedall’articolo 33 del Codice del tu-rismo anche in relazione alle pre-stazioni effettivamente svolte daciascuno. Ma certo la posizionedel turista non viene così facilita-ta:meglio sarebbe stato e più co-erente col sistema stabilire la re-sponsabilità solidale nei confron-ti del turista, fermo rimanendoovviamente il diritto di regressotra i due soggetti in relazione al-le rispettive responsabilità.

Il sistema risarcitorio così ela-borato va poi coniugato anzitut-to col disposto recato dal secon-do comma dell’articolo 43 delCodice del turismo (conformeperaltro all’articolo 93 del Codi-ce del consumo e al previgentearticolo 14 del Dlgs 111/1995), ilquale dispone che l’organizzato-re o l’intermediario che si avva-le di altri prestatori di servizi ècomunque tenuto a risarcire ildanno sofferto dal consumato-re, salvo il diritto di rivalersi neiloro confronti. In primo luogodunque va incluso nella respon-sabilità dell’organizzatore e del-l’intermediario tutto quanto ac-caduto per fatti di prestatori diservizi di cui costoro si siano av-valsi. I committenti non posso-no così trincerarsi dietro la re-sponsabilità di coloro che inconcreto hanno fornito il servi-zio, e che dunque direttamentehanno cagionato il danno;aspetto questo che assume lamassima importanza praticaper il turista, il quale altrimentidovrebbe andare a inseguirenei più disparati paesi esteri epresso uffici giudiziari, magarianche a volte inesistenti, i diret-ti autori dei danni, spesso a luiperfino sconosciuti.Naturalmente però il succes-

sivo articolo 48 del Codice delturismo stabilisce il diritto disurrogazione a favore dell’orga-nizzatore o dell’intermediarioche abbiano risarcito il turistain tutti i diritti e azioni di que-st’ultimo comunque verso i ter-zi responsabili (in generale, enon soltanto dunque con riferi-mento ai prestatori di servizidi cui si siano avvalsi) e, a nor-ma del secondo comma, il turi-sta è tenuto a fornire all’orga-nizzatore o all’intermediariotutti i documenti, le informa-zioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’esercizio del di-ritto di surroga. n

Le difformità degli standardeffettivi del serviziodai livelli qualitativi

promessi o pubblicizzatifanno scattare

l’inesatto inadempimento.I committenti non possono

trincerarsi dietrole mancanze di coloroche in concreto hannofornito la prestazione

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 102 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Nullo ogni accordo che stabilisca un tetto. Le limitazioni applicabili agli altri risarcimenti non possonoessere, a pena di nullità, inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dal codice civile

Nonpossono essere fissa-te limitazioni al risarci-mento del danno alla

persona derivante dall’inadem-pimento o dall’inesatta esecuzio-ne delle prestazioni previste daun pacchetto. Per danni diversida quello alla persona, invece,un tetto può essere convenutoper iscritto tra le parti.

Contratti del turismo organiz-zato (Codice del turismo, articolida 43 a 46) - L’articolo 44 delCodice del turismo riprende, masemplifica, l’articolo 94 del Codi-ce del consumo, con lo stabilireal comma 1 che il danno derivan-te alla persona dall’inadempi-mento o dall’inesatta esecuzio-ne delle prestazioni che forma-no oggetto del pacchetto turisti-co (vedi sopra) è risarcibile se-condo le norme stabilite dalleconvenzioni internazionali, dicui sono parte l’Italia o l’Unioneeuropea, che disciplinano le sin-gole prestazioni che formano og-getto del pacchetto turistico, co-sì come recepite nell’ordinamen-to italiano.

Responsabilità per danni allapersona -Ciò - osserva la relazio-ne illustrativa - in ossequio all’ar-ticolo 5, § 2, comma 3, della di-rettiva 90/314/Cee, che consen-te sì l’adozione di una responsa-bilità limitata, ma in conformità

alle convenzioni che disciplina-no le singole prestazioni del pac-chetto turistico; è stato chiaritoche per i danni alla persona nonopera alcuna limitazione al risar-cimento, giacché non vi sono og-gi convenzioni internazionali invigore che stabiliscano limitazio-ni per i danni corporali. Il previ-gente articolo 94 del Codice delconsumo invece menzionavaspecificamente la convenzionedi Varsavia del 12 ottobre 1929sul trasporto aereo internaziona-le, resa esecutiva con legge 19maggio 1932 n. 841, la conven-zione di Berna del 25 febbraio1961 sul trasporto ferroviario, re-sa esecutiva con legge 2 marzo1963 n. 806, e la convenzione diBruxelles del 23 aprile 1970(Ccv), resa esecutiva con legge27 dicembre 1977 n. 1084. L’arti-colo 13, al comma 1, di quest’ul-tima Convenzione dispone chel’organizzatore di viaggi rispon-da di qualunque pregiudizio cau-sato al viaggiatore a motivo del-l’inadempimento totale o parzia-le dei suoi obblighi di organizza-zione quali risultano dal contrat-to o da detta Convenzione, salvoche egli non provi di essersi com-portato da organizzatore di viag-gi diligente, stabilendo il secon-do comma i limiti delle conse-guenti indennità.Su tali basi il tribunale di Ro-

ma, con sentenza 30 ottobre

1996 (in «Guida al Diritto» del 14dicembre 1996 n. 49), ha ritenu-to che dei danni sofferti dal turi-sta nello spostamento dall’alber-go all’aeroporto, ascrivibili allacondotta colposa dell’autista delveicolo a servizio dell’albergo, ri-sponda, entro i limiti fissati dalsecondo comma dell’articolo 13della relativa legge di ratifica1084/1977, l’organizzatore diviaggi che non provi la diligenteprestazione del servizio da partedel terzo e, nel caso specifico,l’eccezionalità del fatto. Tuttaviatale convenzione di Bruxellesdel 23 aprile 1970 (Ccv), resa ese-cutiva con legge 27 dicembre1977 n. 1084 risulterà peraltroabrogata proprio per espressa di-sposizione del Codice del turista(Dlgs 23maggio 2011 n. 79) a de-correre dal momento in cui det-ta denunzia diverrà efficace con-formemente all’articolo 37 dellaConvenzione. Quanto al traspor-to aereo può comunque segna-larsi la legge 10 gennaio 2004 n.12 di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione per l’unificazionedi alcune norme relative al tra-sporto aereo internazionale, fat-ta a Montreal il 28 maggio 1999(pubblicata sul supplemento or-dinario n. 11 alla Gazzetta Uffi-ciale del 26 gennaio 2004 n. 20).A norma del comma 3 dell’arti-

colo 44 del Codice del turismo ènullo ogni accordo che stabili-

Responsabilità illimitata per le lesioni alla persona

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 103 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

sca limiti di risarcimento per idanni alla persona (in sostanzia-le conformità con quanto dispo-sto dall’articolo 94 del Codicedel consumo e dall’articolo 15del Dlgs 111/1995). Perciò, per idanni alle persone, le disposizio-ni così richiamate devono inten-dersi inderogabili, naturalmentequanto ai minimi indennitari.

Responsabilità per danni di-versi da quelli alla persona -Profondamente innovativo siprospetta l’articolo 45 del Codi-ce del turismo rispetto al previ-gente articolo 95 del Codice delconsumo. A differenza da quan-to si è appena visto che disponel’articolo 44 per il danno alla per-sona, le parti contraenti posso-no convenire in forma scritta, fat-ta salva in ogni caso l’applicazio-ne delle norme sulle clausole ves-satorie, limitazioni al risarcimen-to del danno, diverso dal dannoalla persona, derivante dall’ina-dempimento o dall’inesatta ese-cuzione delle prestazioni che for-mano oggetto del pacchetto turi-stico. Il generico riferimento alleclausole vessatorie - in luogo delrichiamo all’articolo 1341 del co-dice civile e agli articoli da 33 a37 del codice del consumo reca-

to dal previgente articolo 95 - tro-va la sua ragione, come osservala relazione illustrativa, poiché illimite convenuto dalle parti nonè a favore di colui che lo ha predi-sposto, bensì a favore del consu-matore, in quanto più elevatodel limite legale.Il comma 2 prosegue con lo

stabilire che la convenuta limita-zione di responsabilità non puòessere, a pena di nullità, comun-que inferiore a quanto previstodalle convenzioni internazionaliche disciplinano le prestazioniche formano oggetto del pac-chetto turistico e dagli articoli1783 (Responsabilità per le coseportate in albergo) e 1784 (Re-sponsabilità per le cose conse-gnate e obblighi dell’albergato-re) del codice civile: si è ritenutocosì di eliminare - osserva talerelazione - il richiamo agli artico-li 1785 e 1785-bis del Cc recatodal testo previgente, poiché ilprimo prevede fattispecie di eso-nero da responsabilità e il secon-do esclude la limitazione quan-do il danno sia dovuto a colpadell’albergatore o dei suoi ausi-liari: tale richiamonon è sembra-to infatti pertinente, in quantola norma in esame intende esclu-

sivamente quantificare il risarci-mento dovuto dall’organizzato-re e/o dal venditore già ritenutiresponsabili, mentre la respon-sabilità dell’albergatore viene inconsiderazione soltanto nellasuccessiva azione di surrogazio-ne. È stato inoltre eliminato ilprevigente riferimento alla deter-minazione del limite legale com-misurato alla Ccv, in quanto con-trario alla direttiva 90/314/Cee,ove si consente che i limiti legalipossano essere conformi solo al-le convenzioni che disciplinanole singole prestazioni oggettodel pacchetto turistico e la Ccvnon rientra affatto tra queste. Co-munque, come si è appena so-pra visto, la convenzione di Bru-xelles del 23 aprile 1970 (Ccv),resa esecutiva con legge 27 di-cembre 1977 n. 1084, risulteràcomunque abrogata proprio perespressa disposizione del Codi-ce del turista (Dlgs 23 maggio2011 n. 79) a decorrere dal mo-mento in cui detta denunzia di-verrà efficace conformemente al-l’articolo 37 della Convenzione.Quanto all’osservanza delle

convenzioni internazionali, laCorte di giustizia dell’Unione eu-ropea con sentenza 6 maggio

Risarcibiltà del danno alla personaÈ risarcibile secondo le norme fissate dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l’Italia ol’Unione europea, il danno che deriva alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzionedelle prestazioni oggetto del pacchetto turistico

PrescrizioneIl diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo dipartenza. Resta salvo il termine di 18 o 12 mesi per l’inadempimento di prestazioni di trasportocomprese nel pacchetto turistico, per le quali vale l’articolo 2951 del codice civile

Nullità Sono nulli gli accordi che prevedono limiti di risarcimento per i danni alla persona

a cura di Eva Bot

Le regole sull’indennizzo

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 104 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

2010 (in «Guida al Diritto» n.22/2010, pag. 96) ha ritenuto chenel quantificare i danni da perdi-ta di bagaglio vada osservata lasuddettaConvenzione diMontre-al del 28maggio 1999 che ha fissa-to un massimale di 1.000 euronel quale sono inclusi sia i dannimorali che i danni patrimoniali.

Le prescrizioni - Conforme-mente alla normativa previgente(comma 2 dell’articolo 94 del Co-dice del consumo e articolo 15del Dlgs 111/1995) il diritto al ri-sarcimento del danno alla perso-na si prescrive ex articolo 44comma 2 del Codice del turismoin tre anni dalla data del rientrodel viaggiatore nel luogo di par-tenza, salvo il termine di 18 o 12mesi per quanto attiene all’ina-dempimento di prestazioni ditrasporto comprese nel pacchet-to turistico per le quali si applical’articolo 2951 del codice civile:in base a tale ultima norma il ter-mine normale è di un anno e di18mesi se il trasporto ha inizio otermine fuori d’Europa, terminidecorrenti dall’arrivo a destina-zione della persona o, in caso disinistro, dal giorno di questo.Pure conformemente alla nor-

mativa previgente (quarto com-ma del successivo articolo 95 delCodice del consumo, articolo 16del Dlgs 111/1995) per i dannidiversi da quelli alla persona ildiritto al risarcimento si prescri-ve ex terzo comma dell’articolo45 del Codice del turismo in unanno dal rientro del viaggiatorenel luogo della partenza.Tali termini valgono anche

per il risarcimento del danno davacanza rovinata, per il preciso

disposto di cui all’articolo 47,comma 2, a seconda che esso ri-spettivamente si concretizzi indanno alla persona o in dannodiverso da quello alla persona,come si vedrà infra.

Esonero di responsabilità -Co-me si è sopra osservato a propo-sito del mancato o inesattoadempimento (articolo 43), l’ar-ticolo 46 esonera dalla responsa-bilità di cui agli articoli 43, 44(danni alla persona) e 45 (dannidiversi da quelli alla persona)l’organizzatore e l’intermediarioquando la mancata o inesattaesecuzione del contratto è impu-tabile al turista o è dipesa dal fat-to di un terzo a carattere impre-vedibile o inevitabile, ovvero daun caso fortuito o di forza mag-giore. Il detto articolo 46 tuttavia- a differenza di quanto recatodal previgente articolo 96 del Co-dice del consumo - eccettua daquest’esonero le ipotesi di re-sponsabilità oggettiva, previsteda norme speciali.Quanto al caso fortuito o di

forzamaggiore si pensi a soprav-venuti cataclismi, nubifragi, ter-

remoti, tsunami, epidemie, guer-re, atti terroristici e altri gravieventi successivi alla stipulazio-ne del contratto; quanto al fattodi un terzo, occorre ricordareche a norma del secondo com-ma dell’articolo 43 l’organizzato-re o il venditore che si avvale dialtri prestatori di servizi è co-munque tenuto a risarcire il dan-no sofferto dal consumatore, sal-vo il diritto di rivalersi nei loroconfronti. Qualora si tratti di unfatto di un terzo, l’esonero è co-munque subordinato all’impre-vedibilità e inevitabilità, dal chepuò desumersi che devono esse-re evitati pacchetti turistici nellezone almeno notoriamente a ri-schio.A maggior tutela del turista, il

secondo comma del citato arti-colo 46 del Codice dispone checomunque l’organizzatore o l’in-termediario apprestino con sol-lecitudine ogni rimedio utile alsoccorso del turista al fine di con-sentirgli la prosecuzione del viag-gio, salvo in ogni caso il diritto alrisarcimento del danno nell’ipo-tesi nella quale l’inesatto adem-pimento del contratto sia pro-prio a lui imputabile: si pensi alcaso che il turista abbia persol’aereo di ritorno per non essersitrovato all’ora stabilita per il de-collo all’aeroporto, e alle conse-guenti spese.Ma è importante che venga ri-

marcato l’obbligo del tour ope-rator di non abbandonare il turi-sta, seppure sbadato, spersoper il mondo, con tutte le diffi-coltà immaginabili, salvo benin-teso il recupero delle spese ag-giuntive, e anche il risarcimen-to, per quanto effettuato per ef-fetto della sua sciatteria o dab-benaggine. n

Le parti contraentipossono convenire

in forma scritta, fatta salval’utilizzazione delle normesulle clausole vessatorie,

limitazioni al livellodi indennizzo, diverso

da quello alla persona,derivante dall’inadempimento

o dall’inesatta esecuzionedelle prestazioni

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 105 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Risarcibile la lesione dell’interesse dell’acquirente del pacchetto al pieno godimento del tempo liberoe, in particolare, della propria occasione di svago e di divertimento, programmata e spesso irripetibile

L a vera novità introdottadall’articolo 47 del Codicedel turista riguarda il dan-

no da vacanza rovinata. Già, per-ché sinora se n’è tanto parlato, enon mancano i precedenti giuri-sprudenziali, in particolare emes-si dalla giustiziaminore, dai giudi-ci di pace; ma mancava una basenormativa e quindi ci si muovevasugli specchi.

Contratti del turismo organiz-zato (Codice del turismo, artico-lo 47) - La questione è da tempodibattuta: la Corte di giustizia del-le comunità europee con la sen-tenza 12 marzo 2002 (in «Guidaal Diritto» n. 13/2002, pag. 104)aveva affermato che il consuma-tore ha diritto al risarcimento deldannomorale derivante dall’ina-dempimento o dalla cattiva ese-cuzione delle prestazioni fornitein occasione di un viaggio «tuttocompreso».

Danno da vacanza rovinata -Da qui una miriade di decisionianche degli organi giudiziari na-zionali: si è sopra citata la senten-za della Corte di Cassazione 24aprile 2008 n. 10651 (in «Respon-sabilità & Risarcimento» n.6/2008) secondo la quale il touroperator ha l’obbligo di offrire so-luzioni alternative ove il fine delpacchetto turistico si prospettinon raggiungibile dopo la parten-za in base ai presupposti estrinse-ci della vacanza che rendono rile-vanti e utili tali servizi, quali le at-trattive ambientali, storiche e arti-stiche che sono alla base della

scelta del turista, sicché tale obbli-go sussiste pure allorché la vacan-za al mare si appalesi rovinata.ConsentenzadellaCortediCas-

sazione 24 aprile 2008 n. 10651 èstato poi osservato che il viaggiotuttocompresocostituisceunnuo-vo tipo contrattuale nel quale la“finalità turistica” o, in generale loscopo di piacere, non è unmotivoirrilevante,ma si sostanzia nell’in-teresse che lo stesso è funzional-mente volto a soddisfare, conno-tandone la causa concreta edeter-minando perciò l’essenzialità ditutte le attività e dei servizi stru-mentali alla realizzazione del pre-minente fine del godimento dellavacanza per come essa viene pro-posta dall’organizzatore del viag-gio e accettata dall’utente. Se sisposta l’attenzionedal profilo sog-gettivo al contenuto oggettivo delrapporto di consumo “turistico” -aparere della relazione illustrativa- deve osservarsi che la specialitàdellenorme, diderivazionecomu-nitaria, relative ai pacchetti turisti-ci trova razionale giustificazionevuoi nelle peculiari caratteristicheintrinseche del pacchetto turisti-co, del cui contenuto il turista èresoedotto soltantodalle informa-zioni somministrategli dall’orga-nizzatore edal venditore, vuoidal-la finalità di svago e di vacanzache l’acquirente intende realizza-re, la cui particolarità si riflette sul-la valutazione del pregiudizio su-bìto dal turista in caso di inadem-pimenti dell’operatore.Si è giunti così, anche a evitare

dubbi interpretativi provenienti

dadifformi interpretazionidei giu-dici di pace, a inserire nel Codicedel turismo un’apposita norma,rubricata “Dannodavacanza rovi-nata” (articolo47), inbaseallaqua-le, nel caso in cui l’inadempimen-to o inesatta esecuzione delle pre-stazioni che formano oggetto delpacchetto turisticononsia di scar-sa importanza ai sensi dell’artico-lo 1455 del codice civile, il turistapossa chiedere, oltre e indipen-dentemente dalla risoluzione delcontratto,un risarcimentodeldan-no correlato al tempo di vacanzainutilmente trascorsoe all’irripeti-bilità dell’occasione perduta.Va inprimo luogoosservato che

questa tutela risarcitoria ha comepresupposto l’esistenzadi «presta-zioniche formanooggettodelpac-chetto turistico» e si applica dun-que soltanto ove il rapporto possainquadrarsi in una delle tipologieche, come si è visto sopra, sonodenominate “pacchetti turistici”dall’articolo 34, cioè abbiano a og-getto i viaggi, le vacanze, i circuititutto compreso, le crociere turisti-che, risultanti dalla combinazio-ne, da chiunque e in qualunquemodo realizzata, di almeno duedegli elementi di seguito indicati,venduti od offerti in vendita a unprezzo forfettario: a) trasporto; b)alloggio; c) servizi turistici non ac-cessori al trasportooall’alloggiodicui all’articolo 36, che costituisca-no, per la soddisfazione delle esi-genze ricreative del turista, partesignificativa del pacchetto turisti-co. Con la precisazione che la fat-turazione separata degli elementi

Codificato il danno morale da vacanza rovinata

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 106 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

di uno stesso pacchetto turisticonon sottrae l’organizzatore o ilvenditore agli obblighi dispostinel relativo capo. E invero, in taliipotesi, il rimborso della mera dif-ferenza di prezzo tra quanto pro-messoequanto effettivamente ot-tenuto e delle spese sostenute perrimediare al disservizio occorsonon costituirebbe certo ristoroadeguato per il pregiudizio soffer-todal turista.Népotrebbe reputar-si soddisfacente il rimedio della ri-soluzione del contratto per ina-dempimento, con conseguente ri-duzione o restituzione del prezzopagato.Viene così a riconoscersi al turi-

sta il danno morale per la lesionedel suo interesse al pieno godi-mento del proprio tempo libero e,in particolare, della propria occa-sione di svago e di divertimentoprogrammata, sovente per un’oc-casione irripetibile.Diqui l’espres-sa previsione, nel codice del turi-smo, della risarcibilità del cosid-detto danno da vacanza rovinata,insintoniacon la soluzioneadotta-ta dal legislatore tedesco e con gliorientamentiprevalenti consolida-tisi in giurisprudenza. Ecco dun-que una base legislativa testualeche fa perno sul concetto di“pacchetto turistico” così comenormativamente delimitato, e ciòaevitare trasbordi oltreogni limitediun’azione risarcitoria consisten-te, anche a seguito di semplici di-sguidi, in prestazioni di tipo occa-sionale al turista. In particolare, laCommissioneministeriale ha rite-nuto di negare la risarcibilità delcosiddettodannodavacanza rovi-nataal consumatoredi servizi turi-stici disaggregati (trasporto, alber-go), riservandola a chi, con il loroacquisto combinato (anche auto-nomamente effettuato in via tele-matica su unico sito) palesi alla

controparte la finalità di vacanzache intende realizzare mercé laconclusione del contratto. In que-sta visione si vengonoadelimitarechiaramente le fattispecie nellequali la risarcibilità del danno inquestione è ammissibile, osservala relazione illustrativa, eliminan-do l’incertezza del diritto che allostato regna sovrana nella giuri-sprudenza dei giudici di pace, congravenocumento per gli operatorituristici (piccole agenziedi viaggioe tour operator, nonché piccoli al-bergatori, eccetera).Evidentementenonogni incon-

venienteedisagiogiustifica l’intra-presa dell’azione risarcitoria pervacanzarovinata, richiamandoap-positamente all’uopo l’articolo 47del Codice del consumo, quantoall’importanzadell’inesattaesecu-zione delle prestazioni, l’articolo1455 del Cc, a norma del quale ilcontratto non si può risolvere sel’inadempimentodiunadellepar-ti ha scarsa importanza, avuto ri-guardo all’interesse dell’altra.L’irripetibilità della vacanza an-

dràvagliataanche inconsiderazio-ne del suo costo e del periodo diferie usufruito: è evidente che nonpotrà essere usato lo stesso metroper un lavoratore dipendente con

periodidi ferie limitati o limitatissi-mi rispetto alla posizione di unpensionato o di un fanciullo, chedispongonodi lunghiperiodidi va-canza. È difatti lo stesso articolo47 a correlare il risarcimento altempodi vacanza inutilmente tra-scorso e all’irripetibilità dell’occa-sione perduta.Trattandosi, oltre al rimborso

delle spese,di danni extrapatrimo-niali, la liquidazione è comunqueprevista dalla legge secondo il di-sposto dell’articolo 2059 del Cc e,in mancanza di precisi elementi,andrà effettuata in via equitativa.Quantoallaprescrizione,dispo-

ne il comma 2 dell’articolo 47 chesi applicano i termini di cui agliarticoli 44 e 45 a seconda che sitratti di danni alla persona o didanni diversi. In via generale dun-que si dovrebbe applicare il termi-ne triennale ove si concordi conl’impostazionedella relazione illu-strativa che trattasi di dannimora-li; ma occorre avere cautela per-ché non risulta comunque avulsadaquest’anomala azione risarcito-ria la componente patrimoniale el’interpretazione sulla natura deidanni lamentati può risultare di-scutibile. Dunque, almeno per tu-zionismo, sarebbebene ingenera-le osservare il termine annuale dicui all’articolo 45.

Diritto di surrogazione - Comesi è visto sopra a proposito del-l’azione risarcitoria permancato oinesatto adempimento, il secondocommadell’articolo 43 del Codicedel turismo (conformeperaltro al-l’articolo 93 del Codice del consu-mo e al previgente articolo 14 delDlgs111/1995)disponeche l’orga-nizzatore o l’intermediario che siavvale di altri prestatori di servizi ècomunque tenuto a risarcire ildanno sofferto dal consumatore,salvo il diritto di rivalersi nei loro

La tutela risarcitoriaha come presupposto

l’esistenza di prestazioniche formano oggettodel pacchetto turistico

e dunque si applica soloquando il rapportopuò inquadrarsi

in una delle tipologieche rientrano

in questa denominazione

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 107 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

confronti. I committenti non pos-sono così trincerarsi dietro la re-sponsabilità di coloro che in con-creto hanno fornito il servizio, eche dunque direttamente hannocagionato il danno; aspetto que-stocheassume lamassima impor-tanza pratica per il turista all’este-ro.Naturalmente però il successi-

vo articolo 48 del Codice del turi-sta inconformitàalprevigentearti-colo 97 del Codice del consumo,stabilisce il diritto di surrogazionea favore dell’organizzatore o del-l’intermediario che abbiano risar-cito il turista in tutti i diritti e azio-ni di quest’ultimo comunque ver-so i terzi responsabili (la normaparla di terzi in generale, e dun-quenon soltantodunque con rife-rimento ai prestatori di servizi dicui si siano avvalsi). La questionepuò complicarsi in particolare neldanno da vacanza rovinata allor-ché più d’uno sia stato il serviziodeficente, conpluralitàdiprestato-ri di servizi. A norma del secondocomma, il turista è tenuto a forni-re all’organizzatore o all’interme-diario tutti i documenti, le infor-mazioni e gli elementi in suo pos-sessoutili per l’esercizio del dirittodi surroga.

Il reclamo -Anormadell’artico-lo 49 del Codice del turismo (arti-colo 98 del Codice del consumo e19 del Dlgs 111/1995) ogni man-canza nell’esecuzione del contrat-to deve essere contestata dal turi-sta senza ritardoaffinché l’organiz-zatore, il suo rappresentante loca-le o l’accompagnatore vi ponganotempestivamente rimedio. Nonappena vengano riscontrate ina-dempienze nell’esecuzione del“pacchetto turistico” dovrà co-munqueessere avanzatodall’inte-ressato un formale reclamo. Il se-condo comma precisa che il turi-

sta può altresì sporgere reclamomediante l’inviodiuna raccoman-data, conavvisodi ricevimento, al-l’organizzatore o all’intermedia-rio, entro e non oltre dieci giornilavorativi dalla data del rientropresso la località di partenza. L’at-tuale articolo 49 del Codice del tu-rismoconsenteche il reclamoven-ga effettuato anche mediante altrimezzi che garantiscono la provadell’avvenuto ricevimento, e dun-que con fax o e-mail (purché conricevuta).Nel caso di omissione di tale re-

clamo entro il termine potrebbetrattarsi dunque d’ipotesi di deca-denza (benché ciò rimanga discu-tibile,nonessendo la sanzionedel-ladecadenzaespressamenteprevi-sta) di cui andrà tenuto il debitoconto, in particolare ove la deca-denza sia stata espressamentecomminata in clausola doppia-mente sottoscritta.

L’assicurazione - Inaderenzaal-l’articolo 7 della direttiva Ce90/314, avendo insistito sul puntoanche la Corte europea, già a nor-ma dell’articolo 99 del Codice delconsumol’organizzatoree il vendi-tore dovevano essere coperti dal-l’assicurazioneper la responsabili-tà civile verso il consumatore per

il risarcimentodeidanni di cui agliarticoli 94 (alla persona) e 95 (di-versi). Tale normativa viene ripre-sa, e anzi ampliata, dall’attuale ar-ticolo 50 del Codice del turismo, anorma del cui primo comma l’or-ganizzatoree l’intermediariodevo-no essere coperti da contratto diassicurazione per la responsabili-tà civile a favore del turista per ilrisarcimento dei danni di cui agliarticoli 44 (danni alla persona), 45(danni diversi) e 47 (danni da va-canza rovinata).Taleobbligo,perespressadispo-

sizionedi cui al comma4,nonsus-siste per il prestatore di uno Statomembro dell’Unione europea chesi stabilisca sul territorio naziona-le se sussistono le condizioni dicui all’articolo 33 del decreto legi-slativo 26 marzo 2010 n. 59 di at-tuazione della Direttiva2006/123/Ce: in base alla normacosì richiamatanonpuòessere im-posto l’obbligo di assicurazioneper responsabilità professionale oaltra garanzia al prestatore che sisia stabilito in Italia e già dispongadiun’assicurazioneessenzialmen-te comparabile nello Stato mem-bro in cui sia già stabilito.Per ottenere il ristoro dei propri

danni il turista avrà normalmentecosì a che fare e tratterà prelimi-narmente con l’assicurazione.Non sempre comunque, perché lepiù serie compagnie turistiche cu-ranodinonpervenireaunconten-zioso sia pure in nuce, e dunquecercano una sistemazione diretta,ovvero la via delle conciliazionipermezzo dell’Adr presso le localiCamere di commercio, strada cheera stata incoraggiata nella «cartadei diritti del turista» dall’articolo4 della legge 29marzo 2001 n. 135(Riforma della legislazione nazio-naledel turismo, in «GuidaalDirit-to» del 23 giugno 2001 n. 24, pag.

Non tutti gli inconvenientie i disagi giustificano

l’avvio dell’azione di ristoro.L’irripetibilità

della vacanza andrà vagliataanche in considerazione

del suo costo e del periododi ferie usufruito: non si

potrà usare lo stesso metroper un lavoratore dipendente,un pensionato e un bambino

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 108 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

14) legge adesso però abrogata dalCodice del turista. Andranno co-munque seguite le procedure dimediazione di cui al Dlgs 4marzo2010 n. 28 (in «Guida al Diritto» n.12/2010, pag. 12).Non si tratta naturalmente di

una responsabilità diretta dellacompagnia assicuratrice neiconfronti del turista danneggia-to, comparabile con quella dellaRc auto, ma di una garanzia(pur essa obbligatoria) sulla re-sponsabilità civile, che trovadunque la sua disciplina inquanto disposto dall’articolo1917 del Cc. Cioè l’azione nonpotrà venir proposta dal danneg-giato nei confronti della compa-gnia assicuratrice, ma soltantocontro il responsabile - organiz-zatore o intermediario - il qualepotrà chiamare in giudizio dettacompagnia allo scopo di farsi te-nere indenne dalle pretese del-l’attore.Facendo comunque salva il

comma6 di detto articolo 50 la fa-coltàdi stipulareanchealtrepoliz-zeassicurativedi assistenzaal turi-sta, il comma 2 inoltre disponeche in ogni caso i contratti di turi-smo organizzato possano essereassistiti da polizze assicurativeche, per i viaggi all’estero, garanti-scano il rientro immediatodel turi-sta a causa di emergenze imputa-bili omenoal comportamentodel-l’organizzatore o dell’intermedia-rio, e che assicurino al turista assi-stenza anche di tipo economico.Tali polizze possono altresì garan-tire, nei casi di insolvenza o falli-mentodell’intermediarioodell’or-ganizzatore, il rimborso del prez-zo versato per l’acquisto del pac-chetto turistico. Qualora le speseper l’assistenza e per il rimpatriosiano sostenute o anticipate dal-l’amministrazione pubblica com-

petente, l’assicuratore è tenuto aeffettuare il rimborso direttamen-te nei suoi confronti. E già si è vi-stoapropositodell’opuscolo infor-mativo che a norma dell’articolo38 (sub i)devono risultaregli estre-midella coperturaassicurativaob-bligatoria, delle eventuali polizzeassicurative facoltative a copertu-ra delle spese sostenute dal turistaper l’annullamento del contrattoo per il rimpatrio in caso di inci-dente o malattia, nonché delleeventualiulteriori polizzeassicura-tive sottoscritte dal turista in rela-zione al contratto.Il comma 3 dell’articolo 50 pre-

vede inoltre che gli organizzatori egli intermediari possano costituir-si in consorzioaltre formeassocia-tive idoneeaprovvederecollettiva-mente, anchemediante la costitu-zione di un apposito fondo, per lacoperturadei rischi, e che le finali-tà possano essere perseguite an-chemediante il coinvolgimentodi-retto nei consorzi e nelle altre for-me associative di imprese e asso-ciazionidi categoriadel settore as-sicurativo, pure prevedendo for-me di riassicurazione.

Fondo nazionale di garanzia -Soprattutto allo scopo di evitare, oalmeno attenuare, le incresciose

conseguenze dei non rari “viaggifantasma” era stato istituito - suispirazione dell’omologo istitutonella circolazione stradale - a nor-ma dell’articolo 100 del Codicedel consumo, un fondo nazionaledi garanziapresso ilMinisterodel-le attività produttive, adesso sosti-tuito (articolo51delCodicedel tu-rista) dalla Presidenza del Consi-gliodeiministri-Dipartimentoperlo sviluppo e la competitività delturismo.Ciò al fine di consentire, in caso

di insolvenza o di fallimento delvenditore o dell’organizzatore, ilrimborso del prezzo versato e ilrimpatrio del consumatore nel ca-so di viaggi all’estero, nonché perfornire un’immediata disponibili-tàeconomica incasodi rientro for-zato di turisti da paesi extracomu-nitari in occasione di emergenze,imputabili o meno al comporta-mento dell’organizzatore.A norma del comma 2 dell’arti-

colo 51 del Codice del turismo ilFondo è alimentato annualmenteda una quota pari al 2 per centodell’ammontare del premio dellepolizzediassicurazioneobbligato-ria di cui all’articolo 50 sopracita-to, che è versata all’entrata del bi-lanciodelloStatoper essere riasse-gnata, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, alfondoche interviene,per tali finali-tà, nei limiti dell’importo corri-spondenteallaquotacosì comeso-pra determinata, e potrà avvalersidel diritto di rivalsa nei confrontidel soggetto inadempiente.Il comma 4 dell’articolo 51 del

Codice del turismo pone l’impor-tante principio (non contenutonel previgente testo dell’articolo100 del Codice del consumo) se-condo cui le istanze di rimborso alfondo non sono soggette ad alcuntermine di decadenza. n

Ogni mancanzanell’esecuzione del contratto

deve essere contestatadal turista senza ritardoaffinché l’organizzatore,

il suo rappresentante localeo l’accompagnatore

vi pongano tempestivamenterimedio. Gli operatoridevono essere coperti

da assicurazione

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IL COMMENTO DI GIUSEPPE CARUSO

Con la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza si punta a superare la frammentazionedella promozione dell’offerta. Norme ad hoc per la valorizzazione del patrimonio culturale

Nuovi strumenti a sostegno del sistema Italia

I lnuovo codice della norma-tiva statale in temadi ordina-mento e mercato del turi-

smo (Dlgs 79/2011) è stato ema-nato ai sensi della delega per cosìdire “generale” attribuita al Go-vernoper la “semplificazione del-la legislazione” dall’articolo 14della legge 246/2005 e in attuazio-ne della direttiva 2008/122/Ce. Iltesto normativo si propone tral’altro, dichiaratamente, di favori-re il rilancio del turismo in Italia.A tale obiettivo tende, in par-

ticolare, la disciplina dettatadal Titolo V del codice, dedica-to alle tipologie di prodotti turi-stici e relativi circuiti nazionalidi eccellenza, nonché quelladel Capo II (rubricato «Promo-zione dell’eccellenza turisticaitaliana») del Titolo VII, concer-nente in generale l’aspetto ordi-namentale.

Tipologie di prodotti turisticie relativi circuiti nazionali di ec-celenza (Codice del turismo, arti-coli da 22 a 31) - Il Titolo V delcodice («Tipologie di prodottituristici e relativi circuiti nazio-nali di eccellenza»!) ricompren-de gli articoli da 22 a 31.

Disposizioni generali - Essosi apre con le disposizioni gene-rali del Capo I (articoli 22 e 23).L’articolo 22 contempla i cir-

cuiti nazionali di eccellenza asostegno dell’offerta turistica edel sistema Italia, che, secondola disposizione, corrispondono

«ai contesti turistici omogeneio rappresentanti realtà analo-ghe e costituenti eccellenze ita-liane, nonché veri e propri itine-rari tematici lungo tutto il terri-torio nazionale».Attraverso la realizzazione

di tali circuiti si intende supe-rare la frammentazione dellapromozione e della struttura-zione dell’offerta per promuo-vere sinergie, in grado di colle-gare tutta l’Italia e di contribui-re strategicamente a creareun’offerta tematica idonea asoddisfare la variegata doman-da del turismo nazionale e in-ternazionale.I circuiti di eccellenza sono

individuati con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Mini-stri (o, se nominato, del delega-to ministro del Turismo), diconcerto con gli altri Ministri in-teressati e d’intesa con la Confe-renza permanente per i rappor-ti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento edi Bolzano, insieme ai percorsi,ai prodotti e agli itinerari tema-tici omogenei che collegano re-gioni diverse lungo tutto il terri-torio nazionale, anche tenendoconto della capacità ricettivadei luoghi interessati.Il codice indica pure il

“sommario” all’interno del qua-le i circuiti devono inserirsi, in-dividuando all’uopo le seguenti13 diverse forme di turismo:

a) della montagna;

b) del mare;c) dei laghi e dei fiumi;d) della cultura;e) religioso;f) della natura e faunistico;g) dell’enogastronomia;h) termale e del benessere;i) dello sport e del golf;l) congressuale;m) giovanile;n) del made in Italy e della

relativa attività industriale e ar-tigianale;

o) delle arti e dello spetta-colo.Secondo il comma 3 della di-

sposizione in esame, il Presi-dente del Consiglio dei Mini-stri o il ministro del Turismodelegato, svolge un’attività dipromozione dei circuiti nazio-nali di eccellenza nel contestonazionale e internazionale, an-che con la partecipazione deglienti locali, delle regioni, delleassociazioni di categoria e deisoggetti pubblici e privati inte-ressati che concorrono alla for-mazione dell’offerta. Siffattapromozione, peraltro, devesvolgersi senza spese ulterioriper l’erario. La relazione tecni-ca al Codice si premura, al ri-guardo, di chiarire che si trattadi un’attività prevista dall’arti-colo 1, comma 1228, della leg-ge 296/2006, concernente spe-se di investimento previste e so-stenute sia dagli ordinari stan-ziamenti di bilancio, sia da ri-sorse provenienti dai residui di

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 110 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

stanziamento non utilizzati neltriennio (2006-2008) e che il Di-partimento del turismo dellaPresidenza del consiglio dei Mi-nistri già svolge detta attività inraccordo con i soggetti istituzio-nalmente competenti, avvalen-dosi delle risorse disponibili alivello comunitario e a livellonazionale, con la contrattazio-ne negoziata.L’articolo 23 ripropone, con

una revisione della disciplina, i“sistemi turistici locali” a suotempo introdotti dall’articolo 5della previgente legge quadrosul turismo 135/2001 (mai effet-tivamente attuati), affidandoneil riconoscimento alle Regioni,nell’ambito delle loro funzionidi programmazione e per favori-re l’integrazione tra politichedel turismo e politiche di gover-no del territorio e di sviluppoeconomico.I sistemi in questione, che so-

no promossi dagli enti locali oanche da soggetti privati singo-li o associati, consistono in con-testi turistici omogenei o inte-grati, comprendenti ambiti ter-ritoriali appartenenti anche aregioni diverse, caratterizzatidall’offerta integrata di beni cul-turali, ambientali e di attrazio-ni turistiche, compresi i prodot-ti tipici dell’agricoltura e dell’ar-tigianato locale, o dalla presen-za diffusa di imprese turistichesingole o associate.

Turismo culturale - Il succes-sivo Capo II (articoli da 24 a26) è specificatamente dedica-to al turismo culturale, che siintende favorire proprio in con-siderazione dell’eccezionalericchezza del patrimonio stori-co e artistico del nostro Paese,cui non corrisponde un’ade-guata cultura promozionale,

in chiave turistica.L’articolo 24, richiamando

l’articolo 9 della Costituzione eil Codice dei beni culturali, affi-da alla Presidenza del Consiglioe al ministro per i Beni culturaliil compito di incentivare la valo-rizzazione del patrimonio stori-co-artistico, archeologico, ar-chitettonico e paesaggisticopresente sul territorio italiano.Anche in questo caso, tuttavia,ciò deve avvenire utilizzando lerisorse umane e strumentali di-sponibili, senza nuovi e ulterio-ri oneri per la finanza pubblica.Per detta valorizzazione, l’ar-

ticolo 25 prefigura la stipula diuno o più accordi di program-ma-quadro fra il ministro per iBeni culturali, il ministro per ilTurismo, le regioni e gli enti lo-cali interessati, aventi a oggettola definizione degli interventida attuare.Lemisure ricomprese nei pre-

detti accordi di programma-quadro sono finalizzate a:

a) promuovere, in chiave tu-ristica, iniziative finalizzate avalorizzare il patrimonio arti-stico, archeologico e architetto-nico presente sul territorio ita-liano;

b) garantire, ai fini dell’incre-mento dei flussi turistici, so-prattutto dall’estero, che il pre-detto patrimonio sia completa-mente accessibile al pubblicodei visitatori anche al fine di as-sicurare, almeno in via tenden-ziale, l’autofinanziamento de-gli interventi di recupero e direstauro dello stesso;

c) assicurare l’effettiva fruibi-lità, da parte del pubblico deivisitatori, in particolare di quel-li stranieri, del predetto patri-monio attraverso la predisposi-zione di materiale informativoredatto obbligatoriamente nel-le lingue inglese, francese e te-desca, e, preferibilmente, in lin-gua cinese.L’articolo 26 affida il monito-

raggio delle attività in parola(l’indicazione dell’articolo 22in luogo dell’articolo 25 deveritenersi frutto di errore mate-riale) - sempre con invarianzadi spesa - al Comitato perma-nente di promozione del turi-smo in Italia, di cui all’articolo58 del Codice.

Turismo sociale - Il Capo III,intitolato al turismo sociale,si compone del solo articolo27, relativo al «Fondo buonivacanze».Esso stabilisce che il «Fondo

di rotazione per il prestito e ilrisparmio turistico» istituitodall’articolo 10 della legge135/2001 e poi regolato dall’ar-ticolo 2, comma 193, della leg-ge 244/2007, continua a opera-re presso il Dipartimento delturismo della Presidenza delConsiglio, assumendo la deno-minazione di «Fondo buoni va-canze» (per l’importo, attual-mente previsto in bilancio, di5.500.000 euro).Il codice (articolo 27, comma

I Cne, individuaticon Dpcm o con decreto

del Ministro delegato,hanno anche

l’obiettivo di contribuirestrategicamente a creare

un’offerta tematicaidonea a soddisfare

la variegatadomanda nazionale

e internazionale

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 111 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

1, lettera c) assicura al Fondouna fonte permanente di finan-ziamento, in precedenza assen-te, prevedendo che «a decorre-re dall’anno di imposta 2011,parte della quota destinata alloStato di cui all’articolo 47, se-condo comma, della legge 20maggio 1985, n. 222, determina-ta con le procedure vigenti».Si tratta del cosiddetto otto

per mille, giacché il comma 2dell’articolo 47 della legge222/1985 dispone che «a decor-rere dall’anno finanziario 1990una quota pari all’otto per mil-le dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, liquidata dagliuffici sulla base delle dichiara-zioni annuali, è destinata, inparte, a scopi di interesse socia-le o di carattere umanitario adiretta gestione statale e, in par-te, a scopi di carattere religiosoa diretta gestione della Chiesacattolica».Il comma 3 del medesimo ar-

ticolo 47 prevede, poi, che le de-stinazioni dell’otto per millevengono stabilite sulla base del-le scelte espresse dai contri-buenti in sede di dichiarazioneannuale dei redditi e che in ca-so di scelte non espresse da par-te dei contribuenti, la destina-zione si stabilisce in proporzio-ne alle scelte espresse.Per la quota di gestione stata-

le, è stata emanata apposita di-sciplina dettata dal Dpr76/1998 (Regolamento recantecriteri e procedure per l’utilizza-zione della quota dell’otto permille dell’Irpef devoluta alla di-retta gestione statale). Quest’ul-timo prevede attualmente all’ar-ticolo 2 che sono ammessi allaripartizione della quota dell’ot-to per mille a diretta gestionestatale gli interventi straordina-ri per fame nel mondo, calami-tà naturali, assistenza ai rifugia-ti, conservazione di beni cultu-rali. Detta previsione dovrà per-

tanto essere integrata, introdu-cendo accanto agli attuali“interventi straordinari”, il fi-nanziamento del Fondo buonivacanze, in attuazione della pre-detta norma codicistica (artico-lo 27, comma 1, lettera c).Le modalità di erogazione

dei buoni vacanza sono defini-te con decreti - di natura nonregolamentare (non soggetticioè al parere del Consiglio diStato) - del Presidente del Con-siglio dei Ministri o del Mini-stro del turismo delegato, diconcerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sen-tito il Dipartimento per le politi-che della famiglia, d’intesa conla Conferenza permanente Sta-to-Regioni. I buoni vanno desti-nati a interventi di solidarietàin favore delle fasce sociali piùdeboli, anche per la soddisfazio-ne delle esigenze di destagiona-lizzazione dei flussi turistici eanche ai fini della valorizzazio-

Circuiti nazionalid’eccellenza

Il Codice del turismo prevede l’istituzione di circuiti nazionali d’eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagineturistica del Paese. Questi circuiti corrispondono a contesti turistici omogenei o simili, costituenti eccellenze italiane,nonché veri e propri itinerari tematici lungo l’intero territorio nazionale. Essi sono realizzati per superare laframmentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado dicollegare tutta l’Italia, contribuendo così a creare un’offerta idonea a soddisfare le differenti esigenze dei turisti.

Individuazione

I circuiti nazionali d’eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungotutto il territorio nazionale sono definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, diconcerto con i ministri degli Affari esteri, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppoeconomico, per i Beni e le attività culturali, delle Politiche agricole alimentari e forestali, della Gioventù e per lepolitiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome. Ai fini dell’individuazionesi tiene conto anche della capacità ricettiva dei luoghi interessati.

Forme di turismo

Il Dlgs 79/2011 individua tredici tipologie di turismo: della montagna; del mare; dei laghi e dei fiumi; della cultura;religioso; della natura e faunistico; dell’enogastronomia; termale e del benessere; dello sport e del golf; congressuale;giovanile; del made in Italy e dell’attività industriale e artigianale; delle arti e dello spettacolo.

La promozione dei circuiti nazionali d’eccellenza nel contesto nazionale e internazionale a opera del presidente delConsiglio dei ministri prevede anche la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e deisoggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta.

Funzionidi monitoraggio

Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia monitora le attività di cui all’articolo 22, comma 2, del Dlgs79/2011.

a cura di Eva Bot

Una rete contro la frammentazione

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ne delle aree che non abbianoancora conosciuto un’adeguatafruizione turistica.

Altri settori - Il Capo IV) det-ta disposizioni sugli “altri setto-ri” e comprende gli articoli da28 a 31.L’articolo 28 si occupa del tu-

rismo termale e del benessere,per rinviare alle discipline det-tate, rispettivamente, dalla leg-ge 323/2000 (riordino del setto-re termale) e dal Titolo III dellostesso Codice (relativo al merca-to del turismo e alle strutturericettive).L’articolo 29 riguarda il turi-

smo della natura e faunistico.Esso richiama, per quanto attie-ne all’agriturismo, l’articolo 3del Dlgs 228/2001 (che defini-sce le attività agrituristiche) e lalegge 96/2006 (recante la disci-plina dell’agriturismo). La rela-zione al codice precisa che nonsi è fatto riferimento al codicedell’agricoltura «in quanto nonancora entrato in vigore».Secondo il comma 2 dell’arti-

colo 29, il turismo della naturacomprende le attività di ospita-lità, ricreative, didattiche, cultu-rali e di servizi finalizzate allacorretta fruizione e alla valoriz-zazione delle risorse naturalisti-che, del patrimonio faunisticoe acquatico e degli itinerari direcupero delle ippovie e delleantiche trazzere del Paese. Pre-cisa che il turismo della natura,per quanto non specificatamen-te previsto dalla normativa disettore, è regolato dal Titolo IIIdel Codice.L’articolo 30 concerne il turi-

smo con animali al seguito eprevede che lo Stato promuoveogni iniziativa volta ad agevola-re e favorire l’accesso ai servizipubblici e nei luoghi aperti al

pubblico dei turisti con animalidomestici al seguito, ricercan-do in proposito la fattiva colla-borazione tra le autonomie lo-cali, gli enti pubblici, gli opera-tori turistici e le associazioni ditutela del settore.La relazione al codice spiega

che detto articolo si ponel’obiettivo di agevolare e incen-tivare le iniziative degli operato-ri del settore tese a favorire l’ac-cesso ai servizi pubblici di turi-sti con animali domestici al se-guito. La norma è inoltre voltaa favorire una nuova cultura“animal friendly”, in linea conla disciplina prevista negli ordi-namenti dei nostri principaliconcorrenti stranieri, espressio-ne di quella cospicua comunitàche convive con animali dome-stici. Si tenga presente che oggiuna famiglia su tre ne possiedeuno e desidera poter fruire deiservizi turistici senza allonta-narsi dal proprio animale. Talimisure vanno, inoltre, lette -prosegue la relazione - in unquadro generale di interventi fi-nalizzati a contrastare i fenome-ni di abbandono e randagismo.L’articolo 31 si occupa di turi-

smo nautico. La relazione al co-

dice spiega che esso riprende legià note norme di semplificazio-ne inserite dal Governo qualiemendamenti al collegato allamanovra finanziaria dell’anno2009, attualmente pendente alSenato (AS 2243), sulla scortadell’indicazione formulata dal-la Commissione Senato. La di-sposizione (sulla valenza inter-pretativa della quale, rispetto al-la disciplina esistente, si espri-me in particolare la relazionetecnica al codice) opera una sor-ta di interpretazione autenticadell’articolo 2, comma 1, delDpr 509/1997 (Regolamento re-cante disciplina del procedi-mento di concessione di benidel demanio marittimo per larealizzazione di strutture dedi-cate alla nautica da diporto, anorma dell’articolo 20, comma8, della legge 15 marzo 1997 n.59), secondo il vigente testo delquale sono strutture dedicate al-la nautica da diporto:

a) il «porto turistico», ovveroil complesso di strutture amovi-bili e inamovibili realizzate conopere a terra e a mare allo sco-po di servire unicamente o pre-cipuamente la nautica da dipor-to e il diportista nautico, anchemediante l’apprestamento diservizi complementari;

b) l’«approdo turistico», ovve-ro la porzione dei porti polifun-zionali aventi le funzioni di cuiall’articolo 4, comma 3, dellalegge 28 gennaio 1994 n. 84 ,destinata a servire la nautica dadiporto e il diportista nautico,anchemediante l’apprestamen-to di servizi complementari;

c) i«punti d’ormeggio», ovve-ro le aree demaniali maritti-me e gli specchi acquei dotatidi strutture che non importi-no impianti di difficile rimo-

Il Codice prevedeche lo Stato promuova

iniziative volte ad agevolaree favorire l’accesso

ai servizi e nei luoghiaperti al pubblico

dei turisti con animalidomestici al seguito,

ricercando la collaborazionetra autonomie locali,

operatori e associazioni

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 113 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

zione, destinati all’ormeggio,alaggio, varo e rimessaggio dipiccole imbarcazioni e natan-ti da diporto.Si tratta in sostanza di una di-

sposizione che facilita la realiz-zazione dei «punti d’ormeg-gio». Si prevede infatti, al riguar-do, che la realizzazione di pun-ti d’ormeggio - ivi compresi ipontili galleggianti a caratterestagionale, pur se ricorrente,mediante impianti di ancorag-gio con corpi morti e catenarie,collegamento con la terrafermae apprestamento di servizi com-plementari - per i quali sia stataassentita, nel rispetto della di-sciplina paesaggistica e ambien-tale, concessione demanialemarittima o lacuale, ancheprovvisoria, non necessita di al-cun ulteriore titolo abilitativoedilizio e demaniale, ferma re-stando la quantificazione delcanone in base alla superficieoccupata.

Promozione dell’eccellenzaturistica italiana (Codice del turi-smo, articoli da 59 a 65) - Il CapoII del Titolo VII del codice (arti-

coli da 59 a 65) è relativo allapromozione dell’eccellenza tu-ristica italiana, per la quale det-ta una nuova normativa volta aimplementare e premiare le ec-cellenze turistiche italiane neisettori enogastronomico e al-berghiero.L’articolo 59 istituisce due

nuove onorificenze (attestazio-ni di eccellenza turistica) deno-minate «Maestro di cucina ita-liana» e «Maestro dell’ospitalitàitaliana», da conferire, rispetti-vamente, alle imprese italianedella ristorazione e alberghiereche, con la loro attività, abbia-no contribuito in modo signifi-cativo e protrattosi nel tempo,per l’alta qualità, la ricerca e laprofessionalità, alla formazio-ne di un’eccellenza di offerta ta-le da promuovere l’immaginedell’Italia favorendone l’attratti-va turistica nel mondo e la ca-ratterizzazione e tipicità dellarelativa offerta. Dette onorifi-cenze sono annualmente attri-buite (nel numero massimo di20 ciascuna) sulla base della di-sciplina dettata da un decretodel Presidente del Consiglio, o

del ministro del Turismo dele-gato, previo parere della confe-renza unificata Stato-Regioni,che deve prevedere «criteri og-gettivi di agevole verificabilità».Le imprese che conseguono

le onorificenze possono utiliz-zare l’attestazione di eccellen-za, per un biennio, anche a finipromozionali o pubblicitari,eventualmente anche realizzan-do vetrofanie e altri oggetti,con sopra riprodotto il simbolodella attestazione di eccellenzaturistica con l’indicazione delbiennio di conferimento, ido-nei a segnalare adeguatamenteil possesso della predetta atte-stazione da parte dell’impresadi ristorazione (o alberghiera,deve evidentemente ritenersi,anche se il codice indica espres-samente solo le prime). Trascor-so il biennio, conservano il dirit-to di indicarla nel proprio logoe nella propria insegna, con laprecisazione del biennio di rife-rimento. Inoltre le denomina-zioni delle imprese in parola so-no inserite nel portale internetItalia.it.

Medaglia al merito del turi-

Fondo buoni vacanze Opera presso il dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo.

Composizione

Affluiscono al fondo:q i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioninon-profit, banche, società finanziarie;

q le risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati;q a decorrere dal 2011, parte della quota c.d. dell’8 per mille destinata allo Stato ex articolo 47, comma 2, dellalegge 222/1985.

ErogazioneLe modalità di erogazione dei buoni vacanza sono stabilite con decreti, di natura non regolamentare, delpresidente del Consiglio dei ministri o dal ministro del Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e dellefinanze, sentito il dipartimento per le Politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

FinalitàI buoni vacanza sono destinati a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche persoddisfare esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici e per valorizzare le aree che non hanno ancoraconosciuto un’adeguata fruizione turistica.

a cura di Eva Bot

Buoni vacanze per fasce deboli e destagionalizzazione dei flussi

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 114 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

smo - Gli articoli da 60 a 62 isti-tuiscono e disciplinano la «Me-daglia al merito del turismoper la valorizzazione dell’im-magine dell’Italia», nei tre livel-li di stella d’oro, stella d’argen-to e stella di bronzo, destinataa tributare un giusto riconosci-mento alle persone che, per illoro impegno e valore profes-sionale, nonché per la qualità edurata dei servizi resi, hannoefficacemente contribuito allosviluppo del settore turistico ealla valorizzazione e diffusionedell’immagine dell’Italia nelmondo.

Medaglia la merito del turi-smo per gli italiani all’estero -Del tutto analogamente, gli arti-coli da 63 a 65 del Codice istitui-scono e disciplinano la «Meda-glia al merito del turismo pergli italiani all’estero«, volta a tri-butare un giusto riconoscimen-to alle persone operanti all’este-ro che per il loro impegno e va-lore professionale, nonché perla qualità e durata dei serviziresi hanno illustrato il “made inItaly” in modo tanto esemplareda divenire promotori turisticiper il nostro Paese.Il Presidente del Consiglio

dei Ministri o il ministro del Tu-rismo delegato disciplina, con

proprio decreto sul quale è ac-quisito il parere della Conferen-za Stato-Regioni, le modalità or-ganizzative e procedurali ido-nee al conferimento dell’atte-stazione, da rilasciare sulla ba-se di criteri oggettivi di agevoleverificabilità. Con il medesimodecreto viene individuato il nu-mero massimo di imprese dapremiare ogni anno.L’accertamento dei titoli per

il conferimento delle attestazio-ni è fatto da una Commissionenominata con decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministrio del Ministro del turismo dele-gato e composta:

a) dal Presidente del Consi-glio dei Ministri o dal ministrodel Turismo delegato che la pre-siede;

b) dal Capo del Dipartimen-to per lo sviluppo e la competi-tività del turismo o da un suodelegato;

c) dal Coordinatore dellaStruttura di missione per il ri-lancio dell’immagine dell’Ita-lia;

d) dal Presidente dell’Agen-zia nazionale per il turismo -Enit o da un suo delegato;

e) da tre membri, scelti dalPresidente del Consiglio deiMinistri o dal ministro del Turi-

smo delegato fra persone inpossesso di elevata esperienzae professionalità nel settore tu-ristico.Per le medaglie al merito del

turismo per gli italiani all’este-ro la commissione comprendeanche un membro designatodal Ministero degli affari esterifra persone in possesso di eleva-ta esperienza e professionalitànel settore turistico.In entrambi i casi le medaglie

sono conferite annualmente,nel giorno della giornata mon-diale del turismo - 27 settem-bre - con decreto del Presiden-te del Consiglio dei Ministri suproposta del Ministro delegato(nel caso della medaglia“nazionale”, sentito il pareredella conferenza Stato-Regioni,mentre per gli italiani all’este-ro, di concerto con il Ministrodegli affari esteri).Ciascuna medaglia è raffigu-

rata secondo il disegno appro-vato con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri o delministro del Turismo delegato.Il contingente annuale di atte-stazioni è fissato, sia per le me-daglie “nazionali”, sia per quel-le “estere”, in dieci medaglied’oro, 25 medaglie d’argento e50 medaglie di bronzo. n

Sistemi turistici localiConsistono in contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regionidiverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, inclusi i prodottitipici dell’agricoltura e dell’artigianato, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

PromozioneI sistemi turistici locali sono promossi da enti locali o soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme diconcertazione con enti funzionali, associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica esoggetti, pubblici e privati, interessati.

RiconoscimentoLe regioni, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per facilitare l’integrazione tra politiche delturismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, provvedono a riconoscere i sistemi inquestione.

a cura di Eva Bot

Sistemi locali per contesti omogenei o integrati

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 115 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Al via carta dei servizi, sportello e call centerStandard trasparenti per le amministrazioni pubbliche che erogano servizi turistici. Nuovi strumentidi tutela per la soluzione delle controversie. Al Dipartimento struttura ad hoc per gestire i reclami

I COMMENTI FINO A PAG. 122 SONO DI EMANUELA LORIA

L’ articolo 66 del Codiceistituisce la Carta deiServizi turistici che tut-

te le amministrazioni pubblichedevono adottare e trasmettere alDipartimento per lo sviluppo ela competitività del turismo, perdefinire quali servizi turistici siintendono erogare, con qualimodalità e quali standard di qua-lità si intendono garantire.

La qualità del servizio e la so-luzione delle controversie - Car-ta dei servizi (Codice del turi-smo, articoli 66 e 67) - Invero, laCarta dei Servizi era già stata pre-vista dall’articolo 4 della legge135/2001, interamente abrogatadalla lettera l) del comma 1 del-l’articolo 3 del Codice.Peraltro il punto di riferimen-

to rimane la direttiva del Presi-dente del Consiglio dei Ministridel 27 gennaio 1994, che introdu-ceva già l’adozione degli stan-dard di qualità, la valutazionedella qualità dei servizi, il rim-borso agli utenti nei casi in cui èpossibile dimostrare che il servi-zio reso è inferiore per qualità etempestività agli standard pub-blicati.Anche la nuova disposizione

del Codice riprende e rielaboraquesti contenuti prevedendoche i contenuti essenziali dellaCarta siano costituiti dall’indica-zione dei servizi che l’ente inten-de erogare, dalle modalità concui intende farlo nonché dagli

standard di qualità che si voglio-no garantire.La Carta costituisce una sorta

di patto tra l’utente e l’erogatoredel servizio pubblico: è evidenteche risulta fondamentale la defi-nizione degli standard, che devo-no essere ragionevoli e rilevantiper l’utente.La definizione degli indicatori

di qualità è preliminare rispettoa quella degli standard: entram-bi mirano a creare un rapportodi fiducia tra l’utente e l’esercen-te il servizio turistico, in vista diun miglioramento del serviziostesso e dell’instaurazione dimeccanismi premiali e di pro-mozione dell’eccellenza turisti-ca italiana.

Le Carte dei servizi servono an-che a uniformare in via tenden-ziale gli standard, al fine di stabi-lire una reale misurabilità delservizio offerto e migliorare lacompetitività degli esercenti iservizi turistici.La norma affida al Presidente

del Consiglio dei Ministri o alMinistro da lui delegato, previaintesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di determi-nare con proprio decreto i livel-li essenziali delle prestazionidei servizi turistici concernentii diritti civili e sociali, sulla basedi parametri stabiliti con leggedello Stato.Questa determinazione è par-

ticolarmente sentita in alcuni

a cura di Eva Bot

Garanzie per gli standard di qualità

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 116 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Assistenza al turista L’assistenza al turista è assicurata dal dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo, ancheattraverso call center.

Sportello del turistaÈ prevista altresì l’istituzione dello sportello del turista presso il quale le persone fisiche e giuridiche e glienti che rappresentano gli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste e reclami versoimprese e operatori turistici perché sia accertata l’osservanza delle disposizioni previste dal Dlgs79/2011.

Informazioni omogeneeIl dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità delle informazioni suiservizi previsti per i turisti, anche attraverso denominazioni standard, da attribuire a strutture pubblicheche operano nel settore.

Negoziazione volontaria Resta comunque salva la possibilità di ricorrere alle procedure di negoziazione volontaria e paritetica dicui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 28/2010.

Regioni e province autonome L’istituzione di sportelli del turista può essere prevista anche dalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano, che possono delegarne la gestione agli enti locali.

a cura di Eva Bot

settori ove si pensi che, ad esem-pio, per le strutture ricettive al-l’aperto di cui all’articolo 13,comma 1, lettera b) (tra cui visono i campeggi), non è assicura-ta una uniformità di standardmi-nimi dei vari servizi sul territorionazionale.Gli articoli 67, 68 e 69 del Codi-

ce introducono nuovi strumentidi tutela per il turista concernen-ti la risoluzione delle controver-sie, facendo rinvio alla nuova di-sciplina in materia di mediazio-ne e al codice del consumo e pre-vedono la possibilità di gestire ireclami tramite uno sportellopresso il Dipartimento, quale ul-teriore rimedio di risoluzione ex-tragiudiziale delle controversie.

Composizione delle controver-sie - L’articolo 67 interviene inmodo specifico sulla composi-zione delle controversie nel set-tore in questione.Il comma1 sancisce che la pro-

cedura di mediazione, finalizza-ta alla conciliazione delle contro-versie in materia di turismo, è

disciplinata dal Dlgs 4 marzo2010 n. 28 e costituisce condizio-ne di procedibilità della doman-da giudiziale o arbitrale se ciò èprevisto da una clausola del con-tratto di fornitura dei servizi turi-stici ai sensi dell’articolo 5, com-ma 5, del Dlgs 28/2010.Si è ritenuto che tale clausola,

in quanto avente un contenutovessatorio, debba essere specifi-camente approvata per iscritto:si pensi, infatti, al caso in cuil’organismo di conciliazioneprevisto nel contratto di fornitu-ra del servizio turistico abbiauna sede legale non coinciden-te con il luogo di residenza delturista contraente, con la conse-guente difficoltà per il turista diattivare e di essere presente alprocedimento conciliativo.Peraltro, non può non rilevar-

si che sulla generale questionedel previo esperimento del mec-canismo quale condizione diprocedibilità dell’esercizio del-l’azione giurisdizionale grava laquestione di legittimità costitu-zionale sollevata dal Tar Lazio,

Roma, sezione I, con ordinanzadel 12 aprile 2011 n. 3202, in rela-zione all’articolo 5 del Dlgs28/2010, comma 1, primo perio-do, laddove è introdotta a caricodi chi intende esercitare in giudi-zio un’azione relativa alle contro-versie nelle materie espressa-mente elencate l’obbligo del pre-vio esperimento del procedimen-to dimediazione; secondo perio-do, ove si prevede che l’esperi-mento dimediazione è condizio-ne di procedibilità della doman-da giudiziale; terzo periodo, chedispone che l’improcedibilità de-ve essere eccepita dal convenu-to o rilevata d’ufficio dal giudice.Si ritiene che la generale cen-

sura di costituzionalità con riferi-mento all’articolo 24 della Costi-tuzione possa difficilmente noninvolgere anche la previsionedell’articolo 67 del Codice del tu-rismo, solo perché questa dispo-sizione condiziona l’inserimen-to della clausola alla volontà del-le parti e alla specifica approva-zione per iscritto da parte del tu-rista, atteso che il giudice ammi-

I “paletti” per assistenza, informazioni e reclami

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 117 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

nistrativo rileva che le disposizio-ni contenute nell’articolo 5 delDlgs 28/2010 «risultano in con-trasto con l’art. 24 Cost. nellami-sura in cui determinano, nelleconsiderate materie, una incisi-va influenza da parte di situazio-ni preliminari e pregiudiziali sul-l’azionabilità in giudizio di dirit-ti soggettivi e sulla successivafunzione giurisdizionale statua-le, su cui lo svolgimento dellamediazione variamente influi-sce. Ciò in quanto esse non ga-rantiscono, mediante un’ade-guata conformazione della figu-ra del mediatore, che i privatinon subiscano irreversibili pre-giudizi derivanti dalla non coin-cidenza degli elementi loro offer-ti in valutazione per assentire orifiutare l’accordo conciliativo,rispetto a quelli suscettibili, nelprosieguo, di essere evocati ingiudizio».L’articolo 67, infatti, richia-

ma espressamente la discipli-na del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28,per cui una eventuale pronun-cia della Corte Costituzionaleche vada nella direzione dellanon conformità a costituzionedel meccanismo disegnato dal-l’articolo 5, non potrà non ave-re conseguenze anche nel set-tore disciplinato dal Codicedel turismo.Il comma 2 dell’articolo 67

precisa che il turista ha semprela facoltà di ricorrere a procedu-re di mediazione volontaria oparitetica ovvero alla proceduradi conciliazione dinanzi allecommissioni arbitrali o concilia-tive istituite presso le camere dicommercio ai sensi dell’articolo2, comma 4, lettera g), della leg-ge n. 580 del 1993 e, in tal caso,hanno la facoltà di farsi assiste-re dalle associazioni dei consu-

matori. In tal caso la procedurada seguire è quella del Dlgs 6settembre 2005 n. 206 (Codicedel consumo).Si ritiene peraltro che il Codi-

ce, nella prospettiva di favoriree incrementare le alternative di-spute resolution, non precludale negoziazioni volontarie e pa-ritetiche, né le procedure di re-clamo che possano eventual-mente essere previste nelle car-te dei servizi.Gli articoli 68 e 69 prevedo-

no un’assistenza al turista in-terna all’amministrazione: sitratta di funzioni che il Diparti-mento per lo sviluppo e la com-petitività del turismo già svol-ge in parte, a vario titolo, an-che con strutture appositamen-te dedicate.In particolare, l’articolo 68 affi-

da al Dipartimento il compito diassicurare l’assistenza al turista,anche attraverso il servizio dicall center.È istituito lo sportello del turi-

sta, con recapiti e orari pubblica-ti sul sito istituzionale, presso ilquale si possono proporre istan-ze, richieste e reclami nei con-fronti di imprese e operatori turi-stici per l’accertamento dell’os-servanza del Codice del turismo.È prevista una standardizza-

zione delle informazioni in ordi-ne ai diversi servizi previsti per ituristi in modo tale da facilitarel’orientamento di chi si rivolgealle strutture che operano nelsettore.A seguito di un’espressa indi-

cazione della X Commissionedella Camera dei Deputati è attri-buita alle Regioni e alle Provinceautonome di Trento e di Bolza-no la possibilità di prevederel’istituzione di sportelli del turi-sta gestiti direttamente dagli En-ti locali.Un dubbio che sorge dalla let-

tura della disposizione riguardai rapporti tra il call center e losportello del turista: la disposi-

a cura di Eva Bot

I tempi della contestazione

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 118 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Mediazione La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, èdisciplinata dal Dlgs 28/2010.

Condizione di procedibilitàdella domanda

La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se previsto dauna clausola del contratto di fornitura dei servizi.

Approvazione scritta Questa clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

Negoziazione volontariaIl turista può comunque ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla conciliazionedavanti alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese econsumatori e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

Ricorso alle associazionidei consumatori Nella procedura di conciliazione i turisti possono avvalersi altresì delle associazioni dei consumatori.

Disciplina La procedura di conciliazione è regolata dagli articoli 140 e 141 del Dlgs 206/2005.

a cura di Eva Bot

zione non è chiara nel precisarese siano sovrapponibili ovverose il primo sia uno degli strumen-ti “serventi” dell’altro per la rice-zione delle istanze e dei reclami.L’articolo 69 disciplina il pro-

cedimento per la gestione deireclami e stabilisce che il Dipar-timento avvia “senza ritardo”l’attività istruttoria, informan-do il reclamante, l’impresa ol’operatore turistico entro 15giorni dal ricevimento del-l’istanza o del reclamo.L’esito dell’attività istruttoria

viene comunicato ai soggetti in-teressati entro 45 giorni dalla ri-cezione del reclamo.Nel corso dell’istruttoria il Di-

partimento può richiedere infor-mazioni ai soggetti proponenti ilreclamo, alle imprese, agli opera-tori turistici e ai soggetti vigilati,che sono tenuti a rispondere en-tro 30 giorni durante i quali ilprocedimento viene sospeso.La norma suscita qualche per-

plessità laddove non precisa inmodo chiaro il termine entro ilquale il Dipartimento deve ini-ziare la propria attività a seguito

del ricevimento del reclamo, afronte degli ulteriori terminiche, invece, sono fissati in modonetto (anche se com’è ovvio sitratta di termini ordinatori); inol-tre, non risulta ben definito ilpossibile esito dell’istanza o delreclamo presentati: ci si chiedese, ad esempio, all’esito dell’atti-vità istruttoria compiuta dal Di-partimento possa essere stimola-ta l’attivazione di una proceduraconciliativa ai sensi del Dlgs 6settembre 2005 n. 206 ovvero sesia prefigurabile che il Diparti-mento imponga, con una sortadi moral suasion, all’operatoreturistico che risulta essere statoinadempiente rispetto ai suoi ob-blighi, comportamenti virtuosiper il futuro.Non è chiaro, inoltre, sotto il

profilo formale, quale sia l’attoconclusivo dell’istruttoria e dichi sia la competenza a emanar-lo, posto che il reclamo viene ri-cevuto dal call center e/o dallosportello del turista.Infine, la disciplina, median-

te regolamento, della procedu-ra di gestione dei reclami è de-

mandata al Presidente delConsiglio dei ministri o al Mi-nistro delegato.Conclusivamente, si ritiene

che il Codice, nel Capo III del Ti-tolo VII, ribadisca l’importanzadellamisurazione degli standarddi qualità al fine di migliorare laqualità dei servizi turistici e isti-tuisca meccanismi stragiudizialidi risoluzione di questioni nonancora sfociate in vere e propriecontroversie secondo lo schemadelle alternative dispute resolu-tion (Adr): pur potendosi ragio-nevolmente prevedere che l’esi-to della questione di legittimitàcostituzionale all’esame dellaCorte Costituzionale, sollevatadal giudice amministrativo in re-lazione al decreto legislativo 4marzo 2010 n. 28 peserà tuttaviasulla “mediazione” obbligatorianel settore turistico - per il richia-mo fatto dall’articolo 67 al Dlgs -tuttavia il Codice ha inteso perse-guire una linea di sviluppo e diincremento dell’utilizzo da partedei privati e degli operatori delsettore di tutte le forme possibilidi negoziazione volontaria e pari-tetica e di mediazione stragiudi-ziale. n

La composizione delle controversie

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 119 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Il Codice ridefinisce le competenze delle strutture e delle organizzazioni preposte al settore turistico.Sancita la vigilanza ministeriale sulle istituzioni autonome. Le attribuzioni specifiche di Aci e Cai

Compiti di promozione all’Enit formato Agenzia

I l titolo VII del codice del tu-rismo è dedicato all’ordina-mento delle strutture e de-

gli enti preposti al settore turisti-co a livello statale.

Ordinamento (Codice del turi-smo, articoli da 54 a 65) - Il codi-ce, sotto questo profilo, ha effet-tuato una meritoria opera di ri-definizione delle competenzedelle strutture e delle organizza-zioni preposte al settore turi-smo, le quali sono state restitui-te e rivisitate nella loro composi-zione e nei loro compiti, con laduplice finalità di renderle piùefficienti e funzionali rispetto al-la funzione di valorizzazione del-l’attività turistica nel nostro Pae-se, anche in un’ottica di sinergiacon gli operatori privati, nonchédi renderle compatibili con ilnuovo assetto del riparto dellecompetenze legislative ammini-strative tra Stato, regioni e pro-vince autonome derivante dallariforma del titolo V della Costitu-zione, così come reinterpretatae chiarita dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale forma-tasi in un arco temporale ormaidecennale nella molteplicità deisuoi aspetti.

Organizzazione - In particola-re, il capo I del titolo VII iniziacon gli enti vigilati dal presiden-te del Consiglio o dal ministroda lui delegato: si tratta dell’Acie del Cai (come si vedrà nel pro-sieguo, all’Enit - altro ente vigila-to - è dedicato un apposito arti-colo, il 57).

La disposizione prevede cheil presidente del Consiglio o ilministro da lui delegato adottiatti di indirizzo ed eserciti la vi-gilanza su entrambi gli enti;possono, inoltre, essere istitui-te forme di collaborazione nel-l’ambito dei rispettivi settori dicompetenza.La disposizione colma una la-

cuna del sistema nel sancire inmodo chiaro la vigilanza mini-steriale sulle due istituzioni au-tonome.Le forme tipiche del rapporto

“vigilante-vigilato” sono inverogià previste e disciplinate nellanormativa di settore che sanci-sce che con Dpcm, su propostadel ministro vigilante, possa es-sere disposto, per gravi motivi,lo scioglimento degli organi del-l’Aci e la nomina di un commis-sario straordinario, il quale assu-me i poteri spettanti agli organistessi e provvede entro 12 mesialla ricostituzione dell’ammini-strazione ordinaria.

Automobil club - Anche gli or-

gani dell’Automobil club posso-no essere sciolti con decreto delministero vigilante e posti sottol’amministrazione di un com-missario straordinario, per unperiodo massimo di sei mesi.Lo statuto dell’Aci è stato ap-

provato nel 2006 con Dpcm del15 dicembre.Quanto ai settori di competen-

za dei due enti, è utile ricordareche l’Aci è un ente pubblico eco-nomico senza scopo di lucro edè la federazione che associa gliAutomobil club regolarmente co-stituiti (anch’essi enti pubblicinon economici a base associati-va e senza scopo di lucro) e rap-presenta gli interessi generalidell’automobilismo italiano.In particolare, tra i suoi scopi,

vi è quello di promuovere e favo-rire lo sviluppo del turismo degliautomobilisti attuando le even-tuali azioni di supporto necessa-rie; gestisce, con un bilancio di-stinto rispetto a quello dell’am-ministrazione generale dell’en-te, il Pubblico registro automobi-

Gli enti sorvegliati

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GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 120 DOSSIER/6 LUGLIO-AGOSTO 2011

Comitato permanentedi promozione del turi-smo in Italia

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs 79/2011, è istituito, con decreto del presidente del Consiglio deiministri o del ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia e ne sonodisciplinati il funzionamento e l’organizzazione.

Finalità Promozione di un’azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e laprogrammazione nazionale.

Organizzazione Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato, che a sua volta può delegareun rappresentante. È assicurata la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

Funzioni

Promozione delle azioni seguenti:- identificazione delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;- stipulazione di accordi di programma con le regioni, sviluppo della strutturazione turistica sul territorio e progettidi formazione nazionale per promuovere lo sviluppo turistico;- prestazione di sostegno e assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;- promozione dell’immagine del Paese nel settore turistico, all’interno dei confini nazionali, con particolareattenzione ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo pari opportunità di propaganda e una comunicazioneunitaria;- organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, a impulso turistico che coinvolgano territori,soggetti pubblici e privati;- raccordo e cooperazione tra regioni, province, comuni e istituzioni di governo;- promozione a fini turistici del marchio Italia.

a cura di Eva Bot

listico istituito nel 1927 e i servi-zi inmateria di tasse automobili-stiche affidategli dalle regioni.L’Aci, per lo svolgimento dei

propri servizi, si avvale degli Au-tomobil club, i quali svolgonoservizi pubblici a carattere turi-stico-ricreativo nell’ambito del-le norme regionali che li disci-plinano.In tal senso, ben si conciliano

con i compiti degli Automobilclub locali le forme di collabora-zione previste dalla disposizionedell’articolo 54 proprio nellama-teria dei servizi turistici.

Club alpino italiano - Il Cai èun ente pubblico non economicoed è anch’esso costituito su baseassociativa: scopi sociali sono l’at-tività alpinistica in ogni suamani-festazione, la conoscenza e lo stu-dio delle montagne e la difesa delloro ambiente naturale.In particolare, l’associazione

provvede a diffondere l’attività

di frequentazione della monta-gna e l’organizzazione di iniziati-ve alpinistiche, escursionistichee speleologiche; alla realizzazio-ne, manutenzione e gestione deirifugi alpini e dei bivacchi d’altaquota di proprietà del club; allapromozione di attività scientifi-che e didattiche per la conoscen-za ambientale della montagna edi ogni iniziativa utile alla prote-zione e valorizzazione dell’am-biente montano nazionale; diiniziative di formazione di tipoetico-culturale, di studi dedicatialla diffusione della conoscenzadell’ambiente montano e dellesue genti.

Ente nazionale italiano del tu-rismo, Agenzia nazionale per ilturismo - L’ulteriore ente sotto-posto alla vigilanza del ministe-ro del Turismo, non citato dalladisposizione dell’articolo 54, madal successivo 57, è l’Enit, ricosti-tuito in Agenzia con lo scopo di

promuovere l’immagine unita-ria dell’offerta turistica naziona-le e di favorirne la commercializ-zazione. Tra i compiti dell’Agen-zia vi sono, in particolare, lo svi-luppo e la cura del turismo cultu-rale e congressuale, in raccordocon le iniziative di valorizzazio-ne del patrimonio culturale.In proposito, l’istituzione di

un ente nazionale avente com-piti promozionali dell’offerta tu-ristica italiana sulla base diun’immagine unitaria della stes-sa, è stata ritenuta legittima dal-la Corte costituzionale (senten-za n. 214 del 2006), in quantocorrisponde a un’esigenza diesercizio unitario di funzioniamministrative compatibilecon il riconoscimento della ge-nerale competenza legislativaresiduale delle regioni nella ma-teria del turismo che pure è sta-ta affermata costantemente dal-la stessa Corte (sentenze nn. 13

Nel Comitato permanente soggetti pubblici e operatori privati

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Periodicità biennale La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni due anni.

Intesa con la Conferenzapermanente

È organizzata d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

Convocazione

Alla Conferenza sono convocati i rappresentanti della Pcdm, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delleprovince autonome, i rappresentanti dell’Anci, dell’Upi e dell’Uncem, del Cnel, di Unioncamere, dell’Istat e dellealtre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degliimprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senzascopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazionisindacali dei lavoratori.

Compiti La Conferenza fornisce orientamenti per definire e aggiornare il documento contenente le linee guida del pianostrategico nazionale.

Attività di verifica Inoltre verifica l’attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelleintersettoriali, e favorisce il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.

Trasmissione degli atti Al termine di ciascuna Conferenza gli atti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

a cura di Eva Bot

e 76 del 2009, n. 94 del 2008, nn.214 e 90 del 2006).Il legislatore delegato ha rac-

colto, in tal senso, l’invito espres-so dalla X Commissione della Ca-mera dei deputati nell’iter di ap-provazione, con il quale si chie-deva di precisare che le funzionisvolte dall’Agenzia sono finaliz-zate a rendere più competitival’offerta turistica italiana.La norma parla, infatti, espres-

samente di competitività suimercati internazionali, evidente-mente ritenendo l’attuale situa-zione non soddisfacente e co-munque migliorabile in raffron-to a quella di altri Paesi aventirealtà geografiche e culturali pa-ragonabili a quelle dell’Italia(Francia, Spagna, Grecia).Dal punto di vista strutturale e

organizzativo, per l’Enit il legisla-tore ha scelto la formula organiz-zativa dell’Agenzia, che costitui-sce unmodello che assicura unostretto collegamento con l’Esecu-tivo, che esercita i poteri di vigi-

lanza e di indirizzo, sia pure conmargini di manovra operativi eorganizzativi delle proprie attivi-tà piuttosto ampi.L’Agenzia è un ente dotato di

personalità giuridica di dirittopubblico con autonomia statuta-ria regolamentare, organizzati-va, patrimoniale contabile e digestione inquadrata nel noverodelle Agenzie di cui al Dpr 6 apri-le 2006 n. 207.

Dipartimento per lo sviluppoe la competitività nel turismo -L’articolo 55 disciplina il Dipar-timento per lo sviluppo e lacompetitività del turismo preve-dendo che esso sia una struttu-ra dipartimentale della presi-denza del Consiglio dei mini-stri, con lo scopo di supportarele politiche governative nel set-tore del turismo.Il comma 2 prevede che il Di-

partimento si avvalga, per losvolgimento delle proprie attivi-tà, degli altri organismi costituitie delle società partecipate.

La Corte costituzionale (sen-tenza 76/2009) ha ritenuto chel’attribuzione al Dipartimentodel compito di assicurare il sup-porto tecnico-specialistico infavore di soggetti nazionali e in-ternazionali che intendono pro-muovere progetti di investimen-ti diretti a riqualificare il prodot-to turistico nazionale, sia com-patibile costituzionalmentecon la generale competenza del-le Regioni sulla materia, inquanto ciò si giustifica con l’esi-genza di valorizzare il settoreturistico (fondamentale risorsaeconomica del Paese) sia a livel-lo interno che internazionale edi ricondurre a unità la grandevarietà dell’offerta turistica ita-liana (sentenze 76/2009,88/2007, 214/2006).In relazione a tale disposizio-

ne, poi, la X Commissione dellaCamera dei deputati avevaespresso, in sede di espressionedel parere sullo schema di decre-to legislativo, la preoccupazione

Ogni due anni la Conferenza nazionale

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che potesse in tal modo essereconsentita l’istituzione di nuovienti pubblici ovvero di nuove so-cietà partecipate operanti nelsettore del turismo. Tuttavia, ta-le preoccupazione pare esserefugata dalla cosiddetta clausolagenerale di invarianza finanzia-ria riguardante l’intero codicedel turismo.Non potranno, pertanto, esse-

re costituite nuove società o entise non rispettando tale princi-pio di “neutralità” sui saldi di fi-nanza pubblica, tant’è che la re-lazione tecnica segnala che an-che le funzioni del Dipartimentodevono essere svolte con la for-mula dell’avvalimento di quellegià esistenti, senza, quindi, chevi possa essere incremento dipersonale.

Comitato permanente di pro-mozione del turismo in Italia -L’articolo 58 riguarda il Comita-to permanente di promozionedel turismo in Italia.La norma è definita, nella rela-

zione illustrativa, un «passaggiodi riforma fondamentale» inquanto una delle criticità indivi-duate dal legislatore nel rilancia-re l’offerta turistica e l’intero set-

tore è stata individuata nella dif-ficoltà di raccordare i singoli in-terventi infrastrutturali e di ope-rare in modo coordinato nel set-tore della costruzione e riqualifi-cazione dei servizi turistici.Il Comitato è presieduto dal

presidente del Consiglio dei mi-nistri o dal ministro delegato edeve essere assicurata, al suo in-terno, la rappresentanza di tuttii soggetti pubblici e privati ope-ranti nel settore turistico; sottoquesto profilo, è stato accoltol’invito della X Commissionedella Camera che chiedeva pro-prio la precisazione in ordine atale coinvolgimento al fine dipoter utilizzare le professionali-tà già presenti e acquisite nelsettore.Anche tale disposizione, come

molte altre del codice, è fruttodel rapporto dialettico Stato-Re-gioni: viene recepito il contenu-to della sentenza 214/2006 dellaCorte costituzionale che, su ri-corso presentato da alcune regio-ni per la violazione degli articoli117 e 118 della Costituzione, ave-vano impugnato l’articolo 12,comma 1, del Dl 35/2005, con-vertito dalla legge 890/2005: que-

sta norma prevedeva l’istituzio-ne di un Comitato nazionale peril turismo, con decreto del presi-dente del Consiglio dei ministri.La Corte, nella decisione so-

praindicata, aveva dichiaratocostituzionalmente illegittimoil Comitato in quanto non eracontemplata alcuna competen-za delle regioni nella definizio-ne della disciplina relativa allasua istituzione e al suo funzio-namento.Infatti, la disposizione in com-

mento prevede che il decretocon il quale si prevede l’istituzio-ne, il funzionamento e l’organiz-zazione del Comitato sia adotta-to con il coinvolgimento delleRegioni attraverso la sede forma-le della conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome diTrento e Bolzano.Il Comitato promuove un’azio-

ne coordinata tra i diversi sogget-ti che operano nel settore turisti-co in relazione alla politica go-vernativa e alla programmazio-ne a livello nazionale: in partico-lare, promuove accordi di pro-gramma con le regioni, progettidi formazione nazionale al finedi promuovere lo sviluppo turi-stico, azioni a sostegno delle im-prese che concorrono a riqualifi-care l’offerta turistica nazionale,la diffusione dell’immagine del-l’Italia nel settore turistico all’in-terno dei confini nazionali conparticolare riguardo ai sistemi tu-ristici di eccellenza, l’organizza-zione di momenti ed eventi dicarattere nazionale che coinvol-gano territori e soggetti pubblicie privati.Vale per il Comitato la clauso-

la di invarianza finanziaria vale-vole per l’intero codice, con laprecisazione, in tal caso, dellapartecipazione gratuita ai lavoridel Comitato. n

L’Enit cambia nome

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