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' 1' Sentenza n. 528/2016 pubbl. il 18/04/2016 i RG n. 1540/2015 , r , Se;.Lnza n. Il.', ' ., ". , " .' Registro generale Appello Lavoro ç'ui > 154d/2015 , 's\. ' , , I ' . . '. j. ·· w ';.1"' ,:" ,.:. I ., I )j" REPUBBLICA ITALIANA'!! ': ,·· . ... , . ' ; . '. :, '>" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - i .. La . orte di Milano, sezione ., .. .' ' .. ' VITALI; ' P;\ ,'J Presidente' ;'i ' , 'o ,: ",. '.' ' . .'. Dott. Giovanni CASELLA '::'<. 1' :': . Consigliéfè ..,.,1 ,' Dott. Lucio MARCANTONIO' ;" ' }" '::- ConsigliJ'tè t ·:" ·, " , . , ....... . ha la ". v"· .:" J;, ,: ' . " ." l nellJ causa civile in sede di reclamo : ex ' drt.!i: 1 ' c:'S ' 8: ·'L. 9' 2/2012 , , ", l' -il ". """ , avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3136/15, 'est. Dott.ssa discussa all'udienza collegialé " del'13 aprile 2016 e promossa t, '. " . DI PRIMA Ancangelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Arcangelo Fele .e Daniela Sodano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pasquale Picardi sito in Milano, Corso Concordia n. 12' .,' :: '. .I . l' ," ' ,. ... , ', \l\ r .1: RECLAMANTE , l ' :· ':! · ·ci'.'.i"":: , . '. .' ". ., ;" c" ALTRAN ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Rosario Siciliano, Giovanna Caramia e Francesco Antonio La Badessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Hugo n.3· · . : :;\" , .> .. ; .f: .. c;; 'h, : . . ... . . ,i , o . .,,: j .t:T:' . .:: , ;,' 1'. ' 0, \ "CONCLUSIONI '. '.> .. : : ' < ;'7 '\ ;-! 0.: L y ', .. t!: . PER'LA :' RECLAMANTE: l i, t·· :; ·:; i iL. L i:'l \: t:l:r. ; . • "1. 4ccertare e dichiarare/' i del intimato dalla ALTRAN ITALIA S.p.A. al sig. Di Prima Flauto e, per l'effetto, ' ;, i, : .. J '. ,Le ' 2. Ordinare alla ALTRAN del suo legale rapp,.te pro tempore ai sensi e per gli effetti déll'art. 18 Legge 300/1970 [1]

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Page 1: Se;.Lnza n. ~laIl.', '., . ,l~ ~ ~; I Appello di Milano... · Sentenza n. 528/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 1540/2015 All'esito dello scioglimento della riserva assunta al termine

1

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016

i RG n 15402015

r ~ SeLnza n ~la Il l ~ ~ Registro generale Appello Lavoro ccediluigt154d2015 s

I ~ ~ ~ j middotmiddot w 1

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I )j

REPUBBLICA ITALIANA middotmiddot

gt IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - i

La ortedA~pello di Milano sezione lavoro~tdtnpogravesta da~ Dott~saMonica VITALI P J i ~ Presidente i o

Dott Giovanni CASELLA lt 1 Consiglieacutefegrave r~C 1

Dott Lucio MARCANTONIO - ConsigliJtegrave t middot middot

ha p~onunciato la s~gUgraveente vmiddot ~ J

l SENTEacuteNZA r~~ ~

nellJ causa civile in sede di reclamo ex drti1 cS8middotL 922012 l -il

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n 313615 est Dottssa Dos~i discussa alludienza collegialeacutedel13 aprile 2016 e promossa

I i))~ t ~middotl

DI PRIMA Ancangelo rappresentato e difeso dagli Avvti Arcangelo Fele e Daniela Sodano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dellAvv Pasquale Picardi sito in Milano Corso Concordia n 12

I l lmiddot ~ ~ l ~ r )p~ 1 ~ RECLAMANTE l middot middot middotcii ~~ i ~ CONTROt17 ~~ ~fn c

ALTRAN ITALIA SPA in persona del legale rappresentante proshytempore rappresentata e difesa dagli Avv ti Rosario Siciliano Giovanna Caramia e Francesco Antonio La Badessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questultimo sito in Milano Via Hugon3middotmiddot ~ ~ gt -~t f c h

i o middot~middoto j tT ~T ~ ~ lUgravetCtAMATA

bull 1 0 CONCLUSIONI gt

lt 7 )~ - 0 L y t

PERLA RECLAMANTE l ~Ii i tmiddotmiddot middot iiL L il tlr bull l~ middot

1 4ccertare e dichiararep~~ i mogravetiiJlinnJ~ lespostilahullit~ del lic~rbamento intimato dalla ALTRAN ITALIA SpA al sig Di Prima Flauto e per leffetto i J Le

2 Ordinare alla ALTRAN ITALIA~ SpA~~ffp(ugrave-sona del suo legale rappte pro tempore ai sensi e per gli effetti deacutellart 18 Legge 3001970

[1]

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

~ t

cosigrave come modificato dallart l comma 42 letto B Legge 92201~ la reintegra del sig Di Prima Flavio nel posto di lavoro noncheacute condannare la medesima al pagamento in favore del ricorrente di una indennitagrave a titolo di risarcimento danni commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione o da quella data ritenuta di giustizia I 3 In via subordinata amp n~llflgenegata ipotesi dim~1)cato accoglimento delle richieste principati previa declaratoria di illegittimitagrave del licenziamento condannare la societagrave ALTRAN ITALIA SpA in per10na del suo legale rapp te pr t~mpore al pagamento di una indenni~agrave a titolo di risarcimento danhi nel numero massimo di dodici mensilitagrave in considerazione della durata del rapporto di lavoro commisurata allultima retribuzione globale di fatto ex art18 50 comma L30070

cos come modificato dalla L 922qJi h ~ 11 4 Condannare ALTRAN ITALIA SpA in persona del suo legale rapp te pro tempore al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizip da attribuirsi ai procuratori antistatar

PER LA RECLAMATA ~ gt ~ ~ ~ ~ ~

laquoPiaccia alla Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa respingere il ricorso e confermare la pronunzia gravata I Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatan rmiddot

t~ l

bull 1 i SVOLGIMENTO DEL PROCampSSO

a I

bull bull ~ I 11 1 bull bull -~ bull 1~ ~ ~ i~ l i ~-~ ~

- ~ ltD

Con ricorso ex art 1 comma 48 legge n 922012 depositato in data N

U

~-5g015 il sig Flavio Di Prima chiedeva al Tribunale di Milano () a

sezione lavoro di dichiruF~ lillegittimitagrave del licenziamento per g~usta laquo u

ocausa assunto dalla Altran Italia Sp~rH1I1lettera ricevuta in data 14- u

W

()11-2014 assumendo la nullitagrave del recesso datoriale in quanto posto lshy

o (ciin essere in violazione della procedura stabilita dallart 14 o-

o o V) V) ltlgtdellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 1 - 1 E

La societagrave resistente si costituiva nel procedimento cosigrave instaurato o z

w

~deducendo la legittimitagrave del provvedimento assunto ed insistendq )

per ii

laquo

laquo uil rigetto di tutte le pt~t~~~ avversari~ ~ gt I u

o-

oAlludienza del 23-6-2015 il Giudice invitava le parti alla discussione u ltti o o iii[2] E li

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Allesito dello scioglimento della riserva assunta al termine della discllssione orale il Tribunale emetteva 1ordinanza in data 8-7-2015 con la quale rigettava il ricorso proposto dal sig Di Prima ritenendo legittimo il licenziamento non ravvisando alcuna violazione del citato art 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 ~ Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva opposizione ribadendo le difese giagrave svolte nella fase sommaria Il Giudice confermava la decisione di cui alla fase sommaria rigettando lopposizione bullbull ~

Con ricorso depositato in data 14-12-2015 H sig Di Prima ha proposto reclamo avverso tale sentenza riproponendo le argomentazioni svolte nel corso del primo grado di giudizio In particolare il reclamante ha impugnato la sentenza sostenendo che la illbgittimitagrave del licenziamento discendeva dal fatto che il datore di lavoro - in violazione del predetto accordo - non avesse notificato al lavoratore la comunicazione dellesito della procedura conciliativa ovvero delloperativitagrave del licenziamento middotl La s0cietagrave reclamata costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del reclairno _ 1

Alluhienza di discussione la causa egrave stata posta in decisione bull [ i ~ bullbull j bull ~ ~ - ~ r

middot middotrmiddotmiddotMOTIVI DELLA DECISIONE shy

n reclamo egrave infondato e non merita accoglimentoi QueJta Corte ritiene non censurabile il ragionamento seguito dal primo Giudice che ha cosigrave argomentato - f I

NLopponente censura il licenziamento unicamente sotto il profilo della [O

ltiiviolazione da parte del datore di lavoro dellart 14 dellAccordo agrave3 MInterconfederale 18 aprile 1966 (allegato sub doc 6 fascicolo ()

laquo u =ricoItente fase sommaria) asserendo che la societagrave non avrebbe u o r shy()attiv~to la procedura prevista da detta disposizione collettiva UJ

o nNessun altro motivo di impugnazione egrave stato dedotto a

Q

cnTanto premesso lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 il ltll E UJprev~de una specifica procedura da espletare in caso di licenziamento z O

laquo o tragravesferimento dei componenti delle commissioni interne e dei ~

delegati di impresa nel concorde intento di prevenire i licenziamenti laquo Q

ed i trasferimenti ingiustificati di costoromiddot J

[31

u u O u ili a o

~ ii

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Lart 6 sezione seconda del CCNL Industria Metalmeccanica applicato al rapporto di lavoro di cui egrave causa dispone che la tutela prevista dallart 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa limitatamente al periodo di durata dellincarico ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

(cfr CC~L allegato per estr~tto sUb doc 7fasdccedilolo ricorrente Ilase sommana) I

In forza dellestensione del suo ambito di applicazione ai componenti delle RSU -introdotta dallart 6 sezione seconda del richiamato CCNL di categoria - lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 risulta dunque applicabile anche al licenziamento per cui egrave causa Il citato art 14 stabilisce al punto 1) che i membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica ed uscenti fino ad un ccedilznno dalla cessazione dalla carica non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla asta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e lazienda le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla notifica fatta dalla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavorccedilltori questultima notifica segue la comunicazione fatta dallazienda al lavoratore interessato ed alla propria organizzazionfi I Il successivo punto 2) prevede che se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante Dve il nulla-osta sia stato negato dallorganizzazione sindacale territoriale alla quale il lavoratore egrave iscritto o ha conferito

shyltD (mandato il lavoratore stesso con atto da lui firmato potragrave ricorrere - ~

tramite la detta organizzazione - entro il dodicesimo giorno dalla lt ~

Cf)

CO)notifica di cui al numero precedente) a pena di decadenza) avverso il laquo ()

provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato o () W

Cf)composto come previsto al seguente punto 3 Detto ricorso sempre a o fshy

pena di decadenza dovragrave essere entro lo stesso termine notificato alla o o o ltJ) ltJ)contronartfi r~ - L - bullbull bull bull o bull 1 E

o

J - bull bull bull bull 1 lt1gt bull

Nel presente caso ALTRAN ITALIA spa ha comunicato a FlaV10 DI o z

w

~PRIMA il licenziamento in data 14 novembre 2014 informandolo ii

laquo

o laquo ()altresigrave con la stessa lettera di licenziamento in ragione della Sua ()

carica di RSU [ ] di avere attivato tramite lAssolombarda la 8 o o 52

[4] sect il

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

prod dura di cui aliagraverticolograve (--14- l dellAccordo Interconfederale 140q1966 ed allarticolo 6 - Sezione Seconda del vigente CCNL di categoria lt i- l J ~ fj

La societagrave risulta avere effettivamente attivato la procedura in parola nella stessa data del 14 novembre 2014 infatti ASSOLOMBARDA ha com-bnicato a FIOM -CGIL che ai sensi degli artt 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda del vigente CCNL per gli addetti allindustria metalmeccanica privata [ ] la Societagrave ALTRAN IT~LIA SPA ha provveduto a comunicare la propria volontagrave di risolverel1tapporto di lavoro nei confronti dellIng Flavio Di ptima Rappresentante Sindacale della Vostra organizzazione (cfr doc 1 fascicolo convenuta fase sommaria) ~c ~

Alla ~comunicazione di cui sopra FIOM-CGnlr~ fi~iispbst6 con lettera I

del 18 novembre 2014 (allegata sub doc 21ffrscicolo convenuta fase sommaria) avente ~ilseguente teacuteiior~i ~iri~riferimento alla Vostra com~nicazione deP14 novembre 2014 Pr6trl4843 - MECO - ESmr per l~ societagrave Vostra associata ALTRAN ITALIA SpA con sede legale a Milano MI - Cso Sempione 6666 di risolvere il rapporto di lavoro con il nostro Rappresentante Sindacale Sig FLAVIO DI PRIMA ai sensigrave dellart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda f(]ell vigente CCNL per gli addetti allIndustria metalmeccanica privata Vi comunichiamo che non intendiamo concedere il nulla osta per il licenziamentd~ 1igt bull bull ~o

A fii~nte del diniego del nulla ostada parte dellorganizzazione sind~cale di appartenenza il lavoratoreia ~ente del citato art 14 dell~ccordo Interconfederale rI8~aprile 1966 aveva la facoltagrave di ricortere al collegio i di conciliazione ed arbitrato previsto dalla med~sima disposizione collettiva t S

Tale igravefacoltagrave doveva essere esercitata~ lit~pefiagrave di decadenza entro il doditesimo giorno dalla notifica di cui al p~ntd 1 dellart 14 fatta da11~ssociazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori notifica chekome si egrave detto nel presente caso era intervenuta in data 14 novembre 2014 mediante la menzionata comunicazione trasmessa da ASSQLOMBARDA a FIOM-CGIL o ~

Flav~o DI PRIMA (il quale come sopigravetl eacutevide~iatb era stato informato dellavvio della procedura di CUI allart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 in uno con la comunicazione di

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

I I i I

licenziamento) non ha esercitato detta facoltagrave non avendo chies o la costituzione di alcun collegio di conciliazione ed arbitrato nel ter e previsto a pena di decadenza dalla disposizione collettiva Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposta comprovata cjlalla documentazione agli atti non si ravvisa alcuna violazione da paqe di

~~~9~~LIA sP~ 1ell~ bull 14 d~AccordO 1nterCOnfederal] 18

La societagrave infatti ha adempiuto gli oneri di informazione posti al suo carico dalla disposizione in esame tanto nei confronti c]el lavorIiore quanto dellorganizzazione sindacale di appartenenza Lopponente sostiene invece che la societagrave avrebbe dovuto intim gli il licenziamento solo dopo avergli comunicato il cl~go del nullaosta da parte della propria organizzazione sindacale r

Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

Le conclusioni a cui perviene il primo Giudice sono assolutamente da condividere in quanto dal testo del citato articolo 14 non emerge

I

alcun obbligo ulteriore in capo al datore di lavoro tenuto sol~ente ad effettuare la notifica del provvedimento espulsivo allavoratore~ alla propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiepe il lavoratore comunicazione a cui deve seguire la notifica fatta ralla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori

~ _

-

l

La sequenza degli atti egrave quindi la seguente I lO CIS1) il datore di lavoro comunica il licenziamento al lavoratorer alla N

U

~propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiene Q Cf)

il lavoratore (la comunicazione fatta dallazeni-a al lavoratore o laquo interessato ed alla Aropria organizzazione) 8

f shyCf)2) la associazione ~Jdaca1e4~ patore di lavoro notifica ltatto o

w

o

espulsivo allorganampzazione sindacale del lavoratore la quale Q o

ltIl Q)entro 6 giorni puograve chiedere un esame conciliativo i li o

E

ltIl

3) qualora il nulla-osta non venga concesso il lavoratore con atto z o w

laquo ~da lui firmato potragrave ricorrere tramite la propria organizzaz~one Ci o

entro il dodicesimo giorno dalla notifica di cui al punto laquo o o o

~I i I o ti Q o

I [6] iii E ii

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

precedente a pena di decadenza avverso il provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato

Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

stata estesa ai trasferimenti dei componenti delle rsu dallart 5 del ccnl 7 maggio 2003 per lindlstria metalmeccanica disciplina generale sezione 2 secondo ii qualegrave in caso di trasferimento va avviata su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori una procedura conciliativa entro sei giorni dalla notifica del provvedimento effettuata dallassociazione datoriale si interpreta nel senso che la mancata richiesta dellesame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori non rende operante per linutile decorso del termine il trasferimento

CD

del qirigente rsu ove sia intervenuto il preventivo diniego di nulla N

U

~osta da parte del medesimo sindacato dovendosi ritenere una diversa ltii

ltfJ C)interpretazione che imponga di attivare in ogni caso - e dunque laquo o

anc~~ in caso di diniego espresso - la procedura conciliativa a pena di

o o UJ

ltfJoperativitagrave del provvedimento datoriale lesiva della tutela f-shy

o Oshy

itidellinamovibilitagrave sancita dalI art 22 statuto dei lavoratori che non o U) U)puograve essere derogato da una disciplina contrattuale peggiorativa o

ID E

Tale ~entenza perograve non egrave affatto decisiva in quanto nella specie - a UJ

o

differlenza che in caso di trasferimento - non esiste una norma di laquo ~

z

CI

liveUb primario che subordina il licenziamento per giusta causa della Oshy

RSU al nulla osta del sindacato

[7]

laquo o o o o iti o o ltii sect II

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

condanna il reclamante a rifondere a controparte le spese proces~uali del grado liquidate in compkssivi euro 400000 oltre spese gen~ra1i ed accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaiatisi antistatari Milano il dg - 4 - 2oAt

IL PRESIDENTE

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

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cosigrave come modificato dallart l comma 42 letto B Legge 92201~ la reintegra del sig Di Prima Flavio nel posto di lavoro noncheacute condannare la medesima al pagamento in favore del ricorrente di una indennitagrave a titolo di risarcimento danni commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione o da quella data ritenuta di giustizia I 3 In via subordinata amp n~llflgenegata ipotesi dim~1)cato accoglimento delle richieste principati previa declaratoria di illegittimitagrave del licenziamento condannare la societagrave ALTRAN ITALIA SpA in per10na del suo legale rapp te pr t~mpore al pagamento di una indenni~agrave a titolo di risarcimento danhi nel numero massimo di dodici mensilitagrave in considerazione della durata del rapporto di lavoro commisurata allultima retribuzione globale di fatto ex art18 50 comma L30070

cos come modificato dalla L 922qJi h ~ 11 4 Condannare ALTRAN ITALIA SpA in persona del suo legale rapp te pro tempore al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizip da attribuirsi ai procuratori antistatar

PER LA RECLAMATA ~ gt ~ ~ ~ ~ ~

laquoPiaccia alla Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa respingere il ricorso e confermare la pronunzia gravata I Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatan rmiddot

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bull 1 i SVOLGIMENTO DEL PROCampSSO

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Con ricorso ex art 1 comma 48 legge n 922012 depositato in data N

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sezione lavoro di dichiruF~ lillegittimitagrave del licenziamento per g~usta laquo u

ocausa assunto dalla Altran Italia Sp~rH1I1lettera ricevuta in data 14- u

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()11-2014 assumendo la nullitagrave del recesso datoriale in quanto posto lshy

o (ciin essere in violazione della procedura stabilita dallart 14 o-

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La societagrave resistente si costituiva nel procedimento cosigrave instaurato o z

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~deducendo la legittimitagrave del provvedimento assunto ed insistendq )

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laquo uil rigetto di tutte le pt~t~~~ avversari~ ~ gt I u

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oAlludienza del 23-6-2015 il Giudice invitava le parti alla discussione u ltti o o iii[2] E li

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Allesito dello scioglimento della riserva assunta al termine della discllssione orale il Tribunale emetteva 1ordinanza in data 8-7-2015 con la quale rigettava il ricorso proposto dal sig Di Prima ritenendo legittimo il licenziamento non ravvisando alcuna violazione del citato art 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 ~ Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva opposizione ribadendo le difese giagrave svolte nella fase sommaria Il Giudice confermava la decisione di cui alla fase sommaria rigettando lopposizione bullbull ~

Con ricorso depositato in data 14-12-2015 H sig Di Prima ha proposto reclamo avverso tale sentenza riproponendo le argomentazioni svolte nel corso del primo grado di giudizio In particolare il reclamante ha impugnato la sentenza sostenendo che la illbgittimitagrave del licenziamento discendeva dal fatto che il datore di lavoro - in violazione del predetto accordo - non avesse notificato al lavoratore la comunicazione dellesito della procedura conciliativa ovvero delloperativitagrave del licenziamento middotl La s0cietagrave reclamata costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del reclairno _ 1

Alluhienza di discussione la causa egrave stata posta in decisione bull [ i ~ bullbull j bull ~ ~ - ~ r

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n reclamo egrave infondato e non merita accoglimentoi QueJta Corte ritiene non censurabile il ragionamento seguito dal primo Giudice che ha cosigrave argomentato - f I

NLopponente censura il licenziamento unicamente sotto il profilo della [O

ltiiviolazione da parte del datore di lavoro dellart 14 dellAccordo agrave3 MInterconfederale 18 aprile 1966 (allegato sub doc 6 fascicolo ()

laquo u =ricoItente fase sommaria) asserendo che la societagrave non avrebbe u o r shy()attiv~to la procedura prevista da detta disposizione collettiva UJ

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cnTanto premesso lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 il ltll E UJprev~de una specifica procedura da espletare in caso di licenziamento z O

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Lart 6 sezione seconda del CCNL Industria Metalmeccanica applicato al rapporto di lavoro di cui egrave causa dispone che la tutela prevista dallart 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa limitatamente al periodo di durata dellincarico ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

(cfr CC~L allegato per estr~tto sUb doc 7fasdccedilolo ricorrente Ilase sommana) I

In forza dellestensione del suo ambito di applicazione ai componenti delle RSU -introdotta dallart 6 sezione seconda del richiamato CCNL di categoria - lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 risulta dunque applicabile anche al licenziamento per cui egrave causa Il citato art 14 stabilisce al punto 1) che i membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica ed uscenti fino ad un ccedilznno dalla cessazione dalla carica non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla asta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e lazienda le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla notifica fatta dalla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavorccedilltori questultima notifica segue la comunicazione fatta dallazienda al lavoratore interessato ed alla propria organizzazionfi I Il successivo punto 2) prevede che se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante Dve il nulla-osta sia stato negato dallorganizzazione sindacale territoriale alla quale il lavoratore egrave iscritto o ha conferito

shyltD (mandato il lavoratore stesso con atto da lui firmato potragrave ricorrere - ~

tramite la detta organizzazione - entro il dodicesimo giorno dalla lt ~

Cf)

CO)notifica di cui al numero precedente) a pena di decadenza) avverso il laquo ()

provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato o () W

Cf)composto come previsto al seguente punto 3 Detto ricorso sempre a o fshy

pena di decadenza dovragrave essere entro lo stesso termine notificato alla o o o ltJ) ltJ)contronartfi r~ - L - bullbull bull bull o bull 1 E

o

J - bull bull bull bull 1 lt1gt bull

Nel presente caso ALTRAN ITALIA spa ha comunicato a FlaV10 DI o z

w

~PRIMA il licenziamento in data 14 novembre 2014 informandolo ii

laquo

o laquo ()altresigrave con la stessa lettera di licenziamento in ragione della Sua ()

carica di RSU [ ] di avere attivato tramite lAssolombarda la 8 o o 52

[4] sect il

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

prod dura di cui aliagraverticolograve (--14- l dellAccordo Interconfederale 140q1966 ed allarticolo 6 - Sezione Seconda del vigente CCNL di categoria lt i- l J ~ fj

La societagrave risulta avere effettivamente attivato la procedura in parola nella stessa data del 14 novembre 2014 infatti ASSOLOMBARDA ha com-bnicato a FIOM -CGIL che ai sensi degli artt 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda del vigente CCNL per gli addetti allindustria metalmeccanica privata [ ] la Societagrave ALTRAN IT~LIA SPA ha provveduto a comunicare la propria volontagrave di risolverel1tapporto di lavoro nei confronti dellIng Flavio Di ptima Rappresentante Sindacale della Vostra organizzazione (cfr doc 1 fascicolo convenuta fase sommaria) ~c ~

Alla ~comunicazione di cui sopra FIOM-CGnlr~ fi~iispbst6 con lettera I

del 18 novembre 2014 (allegata sub doc 21ffrscicolo convenuta fase sommaria) avente ~ilseguente teacuteiior~i ~iri~riferimento alla Vostra com~nicazione deP14 novembre 2014 Pr6trl4843 - MECO - ESmr per l~ societagrave Vostra associata ALTRAN ITALIA SpA con sede legale a Milano MI - Cso Sempione 6666 di risolvere il rapporto di lavoro con il nostro Rappresentante Sindacale Sig FLAVIO DI PRIMA ai sensigrave dellart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda f(]ell vigente CCNL per gli addetti allIndustria metalmeccanica privata Vi comunichiamo che non intendiamo concedere il nulla osta per il licenziamentd~ 1igt bull bull ~o

A fii~nte del diniego del nulla ostada parte dellorganizzazione sind~cale di appartenenza il lavoratoreia ~ente del citato art 14 dell~ccordo Interconfederale rI8~aprile 1966 aveva la facoltagrave di ricortere al collegio i di conciliazione ed arbitrato previsto dalla med~sima disposizione collettiva t S

Tale igravefacoltagrave doveva essere esercitata~ lit~pefiagrave di decadenza entro il doditesimo giorno dalla notifica di cui al p~ntd 1 dellart 14 fatta da11~ssociazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori notifica chekome si egrave detto nel presente caso era intervenuta in data 14 novembre 2014 mediante la menzionata comunicazione trasmessa da ASSQLOMBARDA a FIOM-CGIL o ~

Flav~o DI PRIMA (il quale come sopigravetl eacutevide~iatb era stato informato dellavvio della procedura di CUI allart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 in uno con la comunicazione di

[5]

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

I I i I

licenziamento) non ha esercitato detta facoltagrave non avendo chies o la costituzione di alcun collegio di conciliazione ed arbitrato nel ter e previsto a pena di decadenza dalla disposizione collettiva Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposta comprovata cjlalla documentazione agli atti non si ravvisa alcuna violazione da paqe di

~~~9~~LIA sP~ 1ell~ bull 14 d~AccordO 1nterCOnfederal] 18

La societagrave infatti ha adempiuto gli oneri di informazione posti al suo carico dalla disposizione in esame tanto nei confronti c]el lavorIiore quanto dellorganizzazione sindacale di appartenenza Lopponente sostiene invece che la societagrave avrebbe dovuto intim gli il licenziamento solo dopo avergli comunicato il cl~go del nullaosta da parte della propria organizzazione sindacale r

Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

Le conclusioni a cui perviene il primo Giudice sono assolutamente da condividere in quanto dal testo del citato articolo 14 non emerge

I

alcun obbligo ulteriore in capo al datore di lavoro tenuto sol~ente ad effettuare la notifica del provvedimento espulsivo allavoratore~ alla propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiepe il lavoratore comunicazione a cui deve seguire la notifica fatta ralla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori

~ _

-

l

La sequenza degli atti egrave quindi la seguente I lO CIS1) il datore di lavoro comunica il licenziamento al lavoratorer alla N

U

~propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiene Q Cf)

il lavoratore (la comunicazione fatta dallazeni-a al lavoratore o laquo interessato ed alla Aropria organizzazione) 8

f shyCf)2) la associazione ~Jdaca1e4~ patore di lavoro notifica ltatto o

w

o

espulsivo allorganampzazione sindacale del lavoratore la quale Q o

ltIl Q)entro 6 giorni puograve chiedere un esame conciliativo i li o

E

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3) qualora il nulla-osta non venga concesso il lavoratore con atto z o w

laquo ~da lui firmato potragrave ricorrere tramite la propria organizzaz~one Ci o

entro il dodicesimo giorno dalla notifica di cui al punto laquo o o o

~I i I o ti Q o

I [6] iii E ii

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

precedente a pena di decadenza avverso il provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato

Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

stata estesa ai trasferimenti dei componenti delle rsu dallart 5 del ccnl 7 maggio 2003 per lindlstria metalmeccanica disciplina generale sezione 2 secondo ii qualegrave in caso di trasferimento va avviata su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori una procedura conciliativa entro sei giorni dalla notifica del provvedimento effettuata dallassociazione datoriale si interpreta nel senso che la mancata richiesta dellesame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori non rende operante per linutile decorso del termine il trasferimento

CD

del qirigente rsu ove sia intervenuto il preventivo diniego di nulla N

U

~osta da parte del medesimo sindacato dovendosi ritenere una diversa ltii

ltfJ C)interpretazione che imponga di attivare in ogni caso - e dunque laquo o

anc~~ in caso di diniego espresso - la procedura conciliativa a pena di

o o UJ

ltfJoperativitagrave del provvedimento datoriale lesiva della tutela f-shy

o Oshy

itidellinamovibilitagrave sancita dalI art 22 statuto dei lavoratori che non o U) U)puograve essere derogato da una disciplina contrattuale peggiorativa o

ID E

Tale ~entenza perograve non egrave affatto decisiva in quanto nella specie - a UJ

o

differlenza che in caso di trasferimento - non esiste una norma di laquo ~

z

CI

liveUb primario che subordina il licenziamento per giusta causa della Oshy

RSU al nulla osta del sindacato

[7]

laquo o o o o iti o o ltii sect II

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

condanna il reclamante a rifondere a controparte le spese proces~uali del grado liquidate in compkssivi euro 400000 oltre spese gen~ra1i ed accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaiatisi antistatari Milano il dg - 4 - 2oAt

IL PRESIDENTE

(Dott~~

lshyltV CJ

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Page 3: Se;.Lnza n. ~laIl.', '., . ,l~ ~ ~; I Appello di Milano... · Sentenza n. 528/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 1540/2015 All'esito dello scioglimento della riserva assunta al termine

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Allesito dello scioglimento della riserva assunta al termine della discllssione orale il Tribunale emetteva 1ordinanza in data 8-7-2015 con la quale rigettava il ricorso proposto dal sig Di Prima ritenendo legittimo il licenziamento non ravvisando alcuna violazione del citato art 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 ~ Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva opposizione ribadendo le difese giagrave svolte nella fase sommaria Il Giudice confermava la decisione di cui alla fase sommaria rigettando lopposizione bullbull ~

Con ricorso depositato in data 14-12-2015 H sig Di Prima ha proposto reclamo avverso tale sentenza riproponendo le argomentazioni svolte nel corso del primo grado di giudizio In particolare il reclamante ha impugnato la sentenza sostenendo che la illbgittimitagrave del licenziamento discendeva dal fatto che il datore di lavoro - in violazione del predetto accordo - non avesse notificato al lavoratore la comunicazione dellesito della procedura conciliativa ovvero delloperativitagrave del licenziamento middotl La s0cietagrave reclamata costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del reclairno _ 1

Alluhienza di discussione la causa egrave stata posta in decisione bull [ i ~ bullbull j bull ~ ~ - ~ r

middot middotrmiddotmiddotMOTIVI DELLA DECISIONE shy

n reclamo egrave infondato e non merita accoglimentoi QueJta Corte ritiene non censurabile il ragionamento seguito dal primo Giudice che ha cosigrave argomentato - f I

NLopponente censura il licenziamento unicamente sotto il profilo della [O

ltiiviolazione da parte del datore di lavoro dellart 14 dellAccordo agrave3 MInterconfederale 18 aprile 1966 (allegato sub doc 6 fascicolo ()

laquo u =ricoItente fase sommaria) asserendo che la societagrave non avrebbe u o r shy()attiv~to la procedura prevista da detta disposizione collettiva UJ

o nNessun altro motivo di impugnazione egrave stato dedotto a

Q

cnTanto premesso lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 il ltll E UJprev~de una specifica procedura da espletare in caso di licenziamento z O

laquo o tragravesferimento dei componenti delle commissioni interne e dei ~

delegati di impresa nel concorde intento di prevenire i licenziamenti laquo Q

ed i trasferimenti ingiustificati di costoromiddot J

[31

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Lart 6 sezione seconda del CCNL Industria Metalmeccanica applicato al rapporto di lavoro di cui egrave causa dispone che la tutela prevista dallart 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa limitatamente al periodo di durata dellincarico ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

(cfr CC~L allegato per estr~tto sUb doc 7fasdccedilolo ricorrente Ilase sommana) I

In forza dellestensione del suo ambito di applicazione ai componenti delle RSU -introdotta dallart 6 sezione seconda del richiamato CCNL di categoria - lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 risulta dunque applicabile anche al licenziamento per cui egrave causa Il citato art 14 stabilisce al punto 1) che i membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica ed uscenti fino ad un ccedilznno dalla cessazione dalla carica non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla asta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e lazienda le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla notifica fatta dalla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavorccedilltori questultima notifica segue la comunicazione fatta dallazienda al lavoratore interessato ed alla propria organizzazionfi I Il successivo punto 2) prevede che se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante Dve il nulla-osta sia stato negato dallorganizzazione sindacale territoriale alla quale il lavoratore egrave iscritto o ha conferito

shyltD (mandato il lavoratore stesso con atto da lui firmato potragrave ricorrere - ~

tramite la detta organizzazione - entro il dodicesimo giorno dalla lt ~

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CO)notifica di cui al numero precedente) a pena di decadenza) avverso il laquo ()

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Nel presente caso ALTRAN ITALIA spa ha comunicato a FlaV10 DI o z

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[4] sect il

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

prod dura di cui aliagraverticolograve (--14- l dellAccordo Interconfederale 140q1966 ed allarticolo 6 - Sezione Seconda del vigente CCNL di categoria lt i- l J ~ fj

La societagrave risulta avere effettivamente attivato la procedura in parola nella stessa data del 14 novembre 2014 infatti ASSOLOMBARDA ha com-bnicato a FIOM -CGIL che ai sensi degli artt 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda del vigente CCNL per gli addetti allindustria metalmeccanica privata [ ] la Societagrave ALTRAN IT~LIA SPA ha provveduto a comunicare la propria volontagrave di risolverel1tapporto di lavoro nei confronti dellIng Flavio Di ptima Rappresentante Sindacale della Vostra organizzazione (cfr doc 1 fascicolo convenuta fase sommaria) ~c ~

Alla ~comunicazione di cui sopra FIOM-CGnlr~ fi~iispbst6 con lettera I

del 18 novembre 2014 (allegata sub doc 21ffrscicolo convenuta fase sommaria) avente ~ilseguente teacuteiior~i ~iri~riferimento alla Vostra com~nicazione deP14 novembre 2014 Pr6trl4843 - MECO - ESmr per l~ societagrave Vostra associata ALTRAN ITALIA SpA con sede legale a Milano MI - Cso Sempione 6666 di risolvere il rapporto di lavoro con il nostro Rappresentante Sindacale Sig FLAVIO DI PRIMA ai sensigrave dellart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda f(]ell vigente CCNL per gli addetti allIndustria metalmeccanica privata Vi comunichiamo che non intendiamo concedere il nulla osta per il licenziamentd~ 1igt bull bull ~o

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Tale igravefacoltagrave doveva essere esercitata~ lit~pefiagrave di decadenza entro il doditesimo giorno dalla notifica di cui al p~ntd 1 dellart 14 fatta da11~ssociazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori notifica chekome si egrave detto nel presente caso era intervenuta in data 14 novembre 2014 mediante la menzionata comunicazione trasmessa da ASSQLOMBARDA a FIOM-CGIL o ~

Flav~o DI PRIMA (il quale come sopigravetl eacutevide~iatb era stato informato dellavvio della procedura di CUI allart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 in uno con la comunicazione di

[5]

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licenziamento) non ha esercitato detta facoltagrave non avendo chies o la costituzione di alcun collegio di conciliazione ed arbitrato nel ter e previsto a pena di decadenza dalla disposizione collettiva Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposta comprovata cjlalla documentazione agli atti non si ravvisa alcuna violazione da paqe di

~~~9~~LIA sP~ 1ell~ bull 14 d~AccordO 1nterCOnfederal] 18

La societagrave infatti ha adempiuto gli oneri di informazione posti al suo carico dalla disposizione in esame tanto nei confronti c]el lavorIiore quanto dellorganizzazione sindacale di appartenenza Lopponente sostiene invece che la societagrave avrebbe dovuto intim gli il licenziamento solo dopo avergli comunicato il cl~go del nullaosta da parte della propria organizzazione sindacale r

Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

Le conclusioni a cui perviene il primo Giudice sono assolutamente da condividere in quanto dal testo del citato articolo 14 non emerge

I

alcun obbligo ulteriore in capo al datore di lavoro tenuto sol~ente ad effettuare la notifica del provvedimento espulsivo allavoratore~ alla propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiepe il lavoratore comunicazione a cui deve seguire la notifica fatta ralla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori

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La sequenza degli atti egrave quindi la seguente I lO CIS1) il datore di lavoro comunica il licenziamento al lavoratorer alla N

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~propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiene Q Cf)

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

precedente a pena di decadenza avverso il provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato

Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

stata estesa ai trasferimenti dei componenti delle rsu dallart 5 del ccnl 7 maggio 2003 per lindlstria metalmeccanica disciplina generale sezione 2 secondo ii qualegrave in caso di trasferimento va avviata su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori una procedura conciliativa entro sei giorni dalla notifica del provvedimento effettuata dallassociazione datoriale si interpreta nel senso che la mancata richiesta dellesame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori non rende operante per linutile decorso del termine il trasferimento

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del qirigente rsu ove sia intervenuto il preventivo diniego di nulla N

U

~osta da parte del medesimo sindacato dovendosi ritenere una diversa ltii

ltfJ C)interpretazione che imponga di attivare in ogni caso - e dunque laquo o

anc~~ in caso di diniego espresso - la procedura conciliativa a pena di

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differlenza che in caso di trasferimento - non esiste una norma di laquo ~

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RSU al nulla osta del sindacato

[7]

laquo o o o o iti o o ltii sect II

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

condanna il reclamante a rifondere a controparte le spese proces~uali del grado liquidate in compkssivi euro 400000 oltre spese gen~ra1i ed accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaiatisi antistatari Milano il dg - 4 - 2oAt

IL PRESIDENTE

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

Lart 6 sezione seconda del CCNL Industria Metalmeccanica applicato al rapporto di lavoro di cui egrave causa dispone che la tutela prevista dallart 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa limitatamente al periodo di durata dellincarico ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

(cfr CC~L allegato per estr~tto sUb doc 7fasdccedilolo ricorrente Ilase sommana) I

In forza dellestensione del suo ambito di applicazione ai componenti delle RSU -introdotta dallart 6 sezione seconda del richiamato CCNL di categoria - lart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 risulta dunque applicabile anche al licenziamento per cui egrave causa Il citato art 14 stabilisce al punto 1) che i membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica ed uscenti fino ad un ccedilznno dalla cessazione dalla carica non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla asta delle organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e lazienda le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla notifica fatta dalla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavorccedilltori questultima notifica segue la comunicazione fatta dallazienda al lavoratore interessato ed alla propria organizzazionfi I Il successivo punto 2) prevede che se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante Dve il nulla-osta sia stato negato dallorganizzazione sindacale territoriale alla quale il lavoratore egrave iscritto o ha conferito

shyltD (mandato il lavoratore stesso con atto da lui firmato potragrave ricorrere - ~

tramite la detta organizzazione - entro il dodicesimo giorno dalla lt ~

Cf)

CO)notifica di cui al numero precedente) a pena di decadenza) avverso il laquo ()

provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato o () W

Cf)composto come previsto al seguente punto 3 Detto ricorso sempre a o fshy

pena di decadenza dovragrave essere entro lo stesso termine notificato alla o o o ltJ) ltJ)contronartfi r~ - L - bullbull bull bull o bull 1 E

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Nel presente caso ALTRAN ITALIA spa ha comunicato a FlaV10 DI o z

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~PRIMA il licenziamento in data 14 novembre 2014 informandolo ii

laquo

o laquo ()altresigrave con la stessa lettera di licenziamento in ragione della Sua ()

carica di RSU [ ] di avere attivato tramite lAssolombarda la 8 o o 52

[4] sect il

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

prod dura di cui aliagraverticolograve (--14- l dellAccordo Interconfederale 140q1966 ed allarticolo 6 - Sezione Seconda del vigente CCNL di categoria lt i- l J ~ fj

La societagrave risulta avere effettivamente attivato la procedura in parola nella stessa data del 14 novembre 2014 infatti ASSOLOMBARDA ha com-bnicato a FIOM -CGIL che ai sensi degli artt 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda del vigente CCNL per gli addetti allindustria metalmeccanica privata [ ] la Societagrave ALTRAN IT~LIA SPA ha provveduto a comunicare la propria volontagrave di risolverel1tapporto di lavoro nei confronti dellIng Flavio Di ptima Rappresentante Sindacale della Vostra organizzazione (cfr doc 1 fascicolo convenuta fase sommaria) ~c ~

Alla ~comunicazione di cui sopra FIOM-CGnlr~ fi~iispbst6 con lettera I

del 18 novembre 2014 (allegata sub doc 21ffrscicolo convenuta fase sommaria) avente ~ilseguente teacuteiior~i ~iri~riferimento alla Vostra com~nicazione deP14 novembre 2014 Pr6trl4843 - MECO - ESmr per l~ societagrave Vostra associata ALTRAN ITALIA SpA con sede legale a Milano MI - Cso Sempione 6666 di risolvere il rapporto di lavoro con il nostro Rappresentante Sindacale Sig FLAVIO DI PRIMA ai sensigrave dellart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda f(]ell vigente CCNL per gli addetti allIndustria metalmeccanica privata Vi comunichiamo che non intendiamo concedere il nulla osta per il licenziamentd~ 1igt bull bull ~o

A fii~nte del diniego del nulla ostada parte dellorganizzazione sind~cale di appartenenza il lavoratoreia ~ente del citato art 14 dell~ccordo Interconfederale rI8~aprile 1966 aveva la facoltagrave di ricortere al collegio i di conciliazione ed arbitrato previsto dalla med~sima disposizione collettiva t S

Tale igravefacoltagrave doveva essere esercitata~ lit~pefiagrave di decadenza entro il doditesimo giorno dalla notifica di cui al p~ntd 1 dellart 14 fatta da11~ssociazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori notifica chekome si egrave detto nel presente caso era intervenuta in data 14 novembre 2014 mediante la menzionata comunicazione trasmessa da ASSQLOMBARDA a FIOM-CGIL o ~

Flav~o DI PRIMA (il quale come sopigravetl eacutevide~iatb era stato informato dellavvio della procedura di CUI allart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 in uno con la comunicazione di

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

I I i I

licenziamento) non ha esercitato detta facoltagrave non avendo chies o la costituzione di alcun collegio di conciliazione ed arbitrato nel ter e previsto a pena di decadenza dalla disposizione collettiva Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposta comprovata cjlalla documentazione agli atti non si ravvisa alcuna violazione da paqe di

~~~9~~LIA sP~ 1ell~ bull 14 d~AccordO 1nterCOnfederal] 18

La societagrave infatti ha adempiuto gli oneri di informazione posti al suo carico dalla disposizione in esame tanto nei confronti c]el lavorIiore quanto dellorganizzazione sindacale di appartenenza Lopponente sostiene invece che la societagrave avrebbe dovuto intim gli il licenziamento solo dopo avergli comunicato il cl~go del nullaosta da parte della propria organizzazione sindacale r

Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

Le conclusioni a cui perviene il primo Giudice sono assolutamente da condividere in quanto dal testo del citato articolo 14 non emerge

I

alcun obbligo ulteriore in capo al datore di lavoro tenuto sol~ente ad effettuare la notifica del provvedimento espulsivo allavoratore~ alla propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiepe il lavoratore comunicazione a cui deve seguire la notifica fatta ralla associazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori

~ _

-

l

La sequenza degli atti egrave quindi la seguente I lO CIS1) il datore di lavoro comunica il licenziamento al lavoratorer alla N

U

~propria associazione sindacale noncheacute a quella a cui appartiene Q Cf)

il lavoratore (la comunicazione fatta dallazeni-a al lavoratore o laquo interessato ed alla Aropria organizzazione) 8

f shyCf)2) la associazione ~Jdaca1e4~ patore di lavoro notifica ltatto o

w

o

espulsivo allorganampzazione sindacale del lavoratore la quale Q o

ltIl Q)entro 6 giorni puograve chiedere un esame conciliativo i li o

E

ltIl

3) qualora il nulla-osta non venga concesso il lavoratore con atto z o w

laquo ~da lui firmato potragrave ricorrere tramite la propria organizzaz~one Ci o

entro il dodicesimo giorno dalla notifica di cui al punto laquo o o o

~I i I o ti Q o

I [6] iii E ii

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

precedente a pena di decadenza avverso il provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato

Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

stata estesa ai trasferimenti dei componenti delle rsu dallart 5 del ccnl 7 maggio 2003 per lindlstria metalmeccanica disciplina generale sezione 2 secondo ii qualegrave in caso di trasferimento va avviata su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori una procedura conciliativa entro sei giorni dalla notifica del provvedimento effettuata dallassociazione datoriale si interpreta nel senso che la mancata richiesta dellesame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori non rende operante per linutile decorso del termine il trasferimento

CD

del qirigente rsu ove sia intervenuto il preventivo diniego di nulla N

U

~osta da parte del medesimo sindacato dovendosi ritenere una diversa ltii

ltfJ C)interpretazione che imponga di attivare in ogni caso - e dunque laquo o

anc~~ in caso di diniego espresso - la procedura conciliativa a pena di

o o UJ

ltfJoperativitagrave del provvedimento datoriale lesiva della tutela f-shy

o Oshy

itidellinamovibilitagrave sancita dalI art 22 statuto dei lavoratori che non o U) U)puograve essere derogato da una disciplina contrattuale peggiorativa o

ID E

Tale ~entenza perograve non egrave affatto decisiva in quanto nella specie - a UJ

o

differlenza che in caso di trasferimento - non esiste una norma di laquo ~

z

CI

liveUb primario che subordina il licenziamento per giusta causa della Oshy

RSU al nulla osta del sindacato

[7]

laquo o o o o iti o o ltii sect II

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

condanna il reclamante a rifondere a controparte le spese proces~uali del grado liquidate in compkssivi euro 400000 oltre spese gen~ra1i ed accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaiatisi antistatari Milano il dg - 4 - 2oAt

IL PRESIDENTE

(Dott~~

lshyltV CJ

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o ~ lt) W lshy()

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Page 5: Se;.Lnza n. ~laIl.', '., . ,l~ ~ ~; I Appello di Milano... · Sentenza n. 528/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 1540/2015 All'esito dello scioglimento della riserva assunta al termine

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n 15402015

prod dura di cui aliagraverticolograve (--14- l dellAccordo Interconfederale 140q1966 ed allarticolo 6 - Sezione Seconda del vigente CCNL di categoria lt i- l J ~ fj

La societagrave risulta avere effettivamente attivato la procedura in parola nella stessa data del 14 novembre 2014 infatti ASSOLOMBARDA ha com-bnicato a FIOM -CGIL che ai sensi degli artt 14 dellAccordo interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda del vigente CCNL per gli addetti allindustria metalmeccanica privata [ ] la Societagrave ALTRAN IT~LIA SPA ha provveduto a comunicare la propria volontagrave di risolverel1tapporto di lavoro nei confronti dellIng Flavio Di ptima Rappresentante Sindacale della Vostra organizzazione (cfr doc 1 fascicolo convenuta fase sommaria) ~c ~

Alla ~comunicazione di cui sopra FIOM-CGnlr~ fi~iispbst6 con lettera I

del 18 novembre 2014 (allegata sub doc 21ffrscicolo convenuta fase sommaria) avente ~ilseguente teacuteiior~i ~iri~riferimento alla Vostra com~nicazione deP14 novembre 2014 Pr6trl4843 - MECO - ESmr per l~ societagrave Vostra associata ALTRAN ITALIA SpA con sede legale a Milano MI - Cso Sempione 6666 di risolvere il rapporto di lavoro con il nostro Rappresentante Sindacale Sig FLAVIO DI PRIMA ai sensigrave dellart 14 dellAccordo Interconfederale 18 aprile 1966 e 6 Sezione Seconda f(]ell vigente CCNL per gli addetti allIndustria metalmeccanica privata Vi comunichiamo che non intendiamo concedere il nulla osta per il licenziamentd~ 1igt bull bull ~o

A fii~nte del diniego del nulla ostada parte dellorganizzazione sind~cale di appartenenza il lavoratoreia ~ente del citato art 14 dell~ccordo Interconfederale rI8~aprile 1966 aveva la facoltagrave di ricortere al collegio i di conciliazione ed arbitrato previsto dalla med~sima disposizione collettiva t S

Tale igravefacoltagrave doveva essere esercitata~ lit~pefiagrave di decadenza entro il doditesimo giorno dalla notifica di cui al p~ntd 1 dellart 14 fatta da11~ssociazione dei datori di lavoro a quella dei lavoratori notifica chekome si egrave detto nel presente caso era intervenuta in data 14 novembre 2014 mediante la menzionata comunicazione trasmessa da ASSQLOMBARDA a FIOM-CGIL o ~

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

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La societagrave infatti ha adempiuto gli oneri di informazione posti al suo carico dalla disposizione in esame tanto nei confronti c]el lavorIiore quanto dellorganizzazione sindacale di appartenenza Lopponente sostiene invece che la societagrave avrebbe dovuto intim gli il licenziamento solo dopo avergli comunicato il cl~go del nullaosta da parte della propria organizzazione sindacale r

Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

Le conclusioni a cui perviene il primo Giudice sono assolutamente da condividere in quanto dal testo del citato articolo 14 non emerge

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Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

stata estesa ai trasferimenti dei componenti delle rsu dallart 5 del ccnl 7 maggio 2003 per lindlstria metalmeccanica disciplina generale sezione 2 secondo ii qualegrave in caso di trasferimento va avviata su richiesta dellorganizzazione dei lavoratori una procedura conciliativa entro sei giorni dalla notifica del provvedimento effettuata dallassociazione datoriale si interpreta nel senso che la mancata richiesta dellesame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori non rende operante per linutile decorso del termine il trasferimento

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

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Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG n15402015

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Tale opzione interpretat~y~ non trova fondamento nel tenore lettccedilrale dell14 dellAccordo Interconfederalesecth~i onera laziend~~ ltlifiare comunicazione al lavoratore dellattivazione della procedura mal non anche di comunicargli successivamente che il sindacato ha negtto il nulla osta e non ha promosso lesame conciliativo_ - I1 ~

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Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

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PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

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precedente a pena di decadenza avverso il provvedimento aziendale ad un collegio di conciliazione ed arbitrato

Come si evince dal testo della norma non egrave assolutamente previsto in capo al datore di lavoro alcun onere di comunicare al lavoratore la mancata concessione del nulla osta ovvero loperativitagrave del licenziamento a seguito della mancata attivazione della conciliazione Si d~ve pertanto ritenere che una volta verificatasi la decadenza il provyedimento datoriale divenga pienamente operativo senza bisogno di altre fonnalitagrave analogamente a quanto avviene se il nulla osta viene concesso o decorre comunque il termine per lesame conciliativo (se il nulla-asta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto lesame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante)

Il bull _ A sostegno della propria infondata tesi il reclamante invoca la sentenza della Suprema Corte (Cass 9-7-2013 n 16981) secondo cuiIn tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale lart 14 dellaccordo interconfedenugravee ~el 18 aprile 1966 la cui disciplina egrave

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del qirigente rsu ove sia intervenuto il preventivo diniego di nulla N

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~osta da parte del medesimo sindacato dovendosi ritenere una diversa ltii

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Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

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Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

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Page 8: Se;.Lnza n. ~laIl.', '., . ,l~ ~ ~; I Appello di Milano... · Sentenza n. 528/2016 pubbl. il 18/04/2016 RG n. 1540/2015 All'esito dello scioglimento della riserva assunta al termine

Sentenza n 5282016 pubbl il 18042016 RG nl 15402015

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ~ome da dispositivo I

PQM l igrave

Rigetta il reclamo avverso la sentenza n 313615 del Tribunale di Milano i

condanna il reclamante a rifondere a controparte le spese proces~uali del grado liquidate in compkssivi euro 400000 oltre spese gen~ra1i ed accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaiatisi antistatari Milano il dg - 4 - 2oAt

IL PRESIDENTE

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