segheria barduca annuncio & f.lli antonio e mario s.n.c. commercio allingrosso e al dettaglio di...
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SegheriaBarduca Annuncio &
f.lli Antonio e Mario S.n.c.
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di legname
Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di laurea in Amministrazione aziendale e diritto
Formalmente è costituitaSocietà in nome collettivo
Atto costitutivo del 28 dicembre 1984 tra tre fratelli:
Barduca Antonio
Barduca Mario
Art. 7 dello statuto:
è prevista l’amministrazione congiuntiva per gli atti di
straordinaria amministrazione
In realtà nasce come Società di fatto
nel 1979
Barduca Annuncio
Chi è Augusto Zuglian ?
ATTUALMENTE:
Soggetto terzo, creditore, in quanto erogatore di un finanziamento
IN PASSATO:
Per un periodo aveva svolto funzioni di amministratore su procura a lui conferita
Zuglian Augusto
Emette vari a/b Barduca AnnuncioIntestati a
Li versa nelleCasse sociali
Nel 1995Agisce in giudizio <<ATTORE>>
Restituzione dei finanziamentiper un totale di 131 milioni di lire
<<CONVENUTI>> sono i tre soci , fratelli Barduca
Annuncio
Antonio e MarioI finanziamenti non sono stati fatti alla societàÈ atto di straordinaria amministrazione e mancano le nostre firme
L’intero debito a carico della società
SVOLGIMENTO DELLA VICENDA
Scopo: finanziare la società
Emette vari a/b Emette vari a/b Intestati a
Emette vari a/b Intestati a
Emette vari a/b Barduca AnnuncioIntestati aEmette vari a/b Barduca AnnuncioIntestati aEmette vari a/b
Li versa nelleCasse sociali
Barduca AnnuncioIntestati aEmette vari a/b
Li versa nelleCasse sociali
Barduca AnnuncioIntestati aEmette vari a/b
Scopo: finanziare la società
Li versa nelleCasse sociali
Barduca AnnuncioIntestati aEmette vari a/b
Sentenza di I° GRADOTribunale di Belluno
16 maggio 1995
Società deve pagare 17,5 milioniB. Annuncio deve pagare 109 milioni
APPELLO INCIDENTALE
<<PROPONITORI>>SocietàBarduca Antonio e Mario
La società non è responsabile:
Finanziamenti => atti straordinariA/b => non intestati alla società
RICORRONO IN APPELLO
Zuglian AugustoBarduca Annuncio
L’intero debito a carico della società
Sentenza di II° GRADOCorte di appello di Venezia
20 dicembre 1999
DISTINGUE
S.N.C. regolareDal 1984
Società di fattoDal 1979 al 1984
Disciplina S.S. (art. 2297 cc)
Barduca Annuncio era socio e rappresentante legale, aveva depositato a/b nelle casse sociali
LA SPENDITA DEL NOME DELLA SOCIETA’ ERA DESUMIBILE
Finanziamento a carico della società
Lo statuto prevede firme congiunte per atti di straordinaria amministrazione.Disposizione opponibile a ZuglianFinanziamenti alla società non sono validi
Finanziamento particolare del socio (Annuncio)
Accoglie solo in parte l’appello:Riduce la condanna alla società al pagamento di 8,5 milioni
Propone ricorso in Cassazione
Zuglian AugustoCon un motivo
Resiste con controricorso
La societàCon 3 motivi
Denuncia la violazione dell’art. 2298
Lamenta che la corte di merito ha omesso di considerare che i poteri di rappresentanza degli amministratori devono essere definiti in relazione all’oggetto sociale e non alla mera rilevanza economica
Chiede: ** che la sentenza impugnata sia cassata ** che la causa sia decisa nel merito nei limiti di quanto ha stabilito il giudice di I° grado
La corte: IL RICORSO E’ FONDATO
La sentenza impugnata ritiene che l’atto di finanziamento sia straordinaria amministrazione perché idoneo ad incidere sulla sostanza del patrimonio
La corte di Cassazione:
Sentenza di III° GRADOCorte di Cassazione
5 maggio 2004
L’assunto non può essere condiviso
L’art. 2298 cc dispone che l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale
Ha affermato quindi che i poteri degli amministratori vengono individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, fatta esclusione per le specifiche limitazioni
Ha precisato che può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante
La sentenza impugnata va cassata
IL RICORSO INCIDENTALE E’ INFONDATO
1° MOTIVO La società sostiene che l’amministrazione disgiuntiva, per il periodo in cui la società non era regolare, avrebbe dovuto essere provata da chi l’aveva dedotta
La corte: l’assunto è erroneo
Art. 2257: salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dall’altro
La corte di merito ha ritenuto correttamente che Barduca Annuncio potesse impegnare disgiuntamente la società costituita di fatto tra i tre fratelli.
2° MOTIVO La società lamenta che sia mancata un’adeguata motivazione sulle presunzioni per ritenere che i finanziamenti fossero stati effettuati alla società anziché a Barduca Annuncio
La corte: l’assunto è erroneo
La sentenza di merito afferma che l’obbligazione, per la parte posta a carico della società, fu assunta da Barduca Annuncio, a fini sociali e non personali
Afferma altresì che per la spendita del nome della società di fatto non occorresse l’uso di formule sacramentali
Art. 2727: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato
Fatto noto
Versamento nelle casse sociali
Conseguenza
Finanziamenti in capo alla società
3° MOTIVO La società lamenta che fosse mancata la prova della consegna del denaro a titolo di mutuo.
La corte: il motivo è inammissibile
La deduzione è nuova non risultando essere stata proposta in appello
Sentenza di III° GRADO
Corte di Cassazione5 maggio 2004
Il ricorso incidentale va
respinto
Il ricorso principale trova accoglimento
La sentenza impugnata va cassata
Deve essere respinto l’appello proposto dalla società
Deve trovare applicazione la sentenza di I° grado