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1 TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N.13/2009 GRASSOBBIO 3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (SYSTEMA CASE S.P.A.) con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70 C.F. 03158660161 RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 L.F. Giudice Delegato: dott.ssa Giovanna Golinelli Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli

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TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N.13/2009

GRASSOBBIO 3 S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

(SYSTEMA CASE S.P.A.)

con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70

C.F. 03158660161

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

AI SENSI DELL’ART. 172 L.F.

Giudice Delegato: dott.ssa Giovanna Golinelli

Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli

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PREMESSA

1. Il ricorso presentato da Grassobbio 3

2. Il decreto di ammissione del Tribunale

3. L’adempimento delle formalità preliminari

CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA

FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUA-

DRO NORMATIVO RIFORMATO

1. Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione

2. Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissario

Giudiziale

CAP. II – LE VICENDE DELLA SOCIETA’ GRASSOBBIO 3

1. Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e assetto

proprietario

2. Iter in base al quale Grassobbio 3 è divenuta parte del Gruppo Systema

CAP. III – IL BUSINESS DI GRASSOBBIO 3

1. Il business del Gruppo Systema

2. Il ruolo operativo di Grassobbio 3

3. La crisi del Gruppo e di Grassobbio 3: cenni

CAP IV - I RAPPORTI INTERCORSI TRA GRASSOBBIO 3 E

GRASSOBBIO 1 E IL LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO: IL C.D. CASH

POOLING

1. I trasferimenti di liquidità in favore di Grassobbio 1: il c.d. cash pooling

2. Riqualificazione del titolo da cash pooling a finanziamento intercompany: po-

stergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.

3. Finanziamento tra società del Gruppo e condotta del debitore

CAP. V - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’

E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONSIDERAZIONI CON-

CLUSIVE SULLA CONDOTTA DEL DEBITORE

1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice

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2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi

2.1. La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione

dei mutui ipotecari

2.2. La crisi finanziaria della società e considerazione conclusiva sulla condotta

del debitore

CAP. VI – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PRO-

CEDURA

1. Attività ordinaria

2. La cessione del ramo d’azienda

3. Il deposito da parte della società in procedura di un atto di integrazione e

modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato pre-

ventivo

CAP. VII – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

2009, RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL

PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AM-

MISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTI-

VO, COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010

Premessa

1. Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30 di-

cembre 2008 e al 31 dicembre 2009

2. L’attivo rettificato ed aggiornato al 31 dicembre 2009

3. Il passivo rettificato ed aggiornato al 31 dicembre 2009

4. Il contenuto della proposta ai creditori

CAP. VIII – LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDI-

ZIALE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICA-

TA

Premessa

1. La nuova proposta di Avalon

CAP. IX – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

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1. L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo

2. L’elenco dei creditori

3. Il calcolo della maggioranza

CAP. X – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTI-

BILITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E AL-

LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO

ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO.

1. La fattibilità del piano

2. Le percentuali di riparto che si prospettano

3. La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative

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PREMESSA

1.Il ricorso presentato da Grassobbio 3

In data 8 Aprile 2009 la società Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione (già Syste-

ma Case s.p.a.), con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, iscritta al Regi-

stro delle Imprese di Bergamo – sezione ordinaria – al n. 03158660161, in per-

sona del Liquidatore dott. Paolo Ribolla, difesa e rappresentata dagli avvocati

Mario Caffi ed Alessandro Cainelli del foro di Bergamo, con elezione di domi-

cilio presso lo studio dei predetti in Bergamo, Via Verdi n. 4, ha presentato ri-

corso al Tribunale di Bergamo – sezione fallimentare – per essere ammessa alla

procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. L.F.-

Nel rappresentare innanzitutto come il Liquidatore della società (dott. Paolo

Ribolla) era stato autorizzato a presentare il ricorso dall’Assemblea straordina-

ria dei soci del 15 gennaio 2009 (verbale redatto dal notaio Ernesto Sico in

Bergamo, rep n. 45260), giova, nel contesto della premessa alla presente Rela-

zione, riassumere in sintesi le ragioni che ebbero a determinare Grassobbio 3

s.p.a. in Liquidazione a ricorrere al Tribunale di Bergamo per l’ammissione al

beneficio del concordato preventivo (ragioni, peraltro, già esposte nel contesto

della relazione alla gestione al bilancio del 31 Dicembre 2008 di Grassobbio 3

e che verranno meglio approfondite nel capitolo V della presente Relazione).

Dopo di ché si provvederà a riassumere sinteticamente le caratteristiche e-

conomiche della proposta concordataria che saranno, invece, oggetto di

analitico esame nel corso della presente Relazione nei successivi capitoli (con

particolare riferimento al capitolo VII e VIII).

a)Venendo alle ragioni del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato

Preventivo, va rappresentato che la società (poi ammessa al beneficio) nella

sua qualità di società operativa del Gruppo Systema (di cui fanno parte anche

la holding Grassobbio 1, già Systema Group s.p.a., e Grassobbio 2, già Syste-

ma Mutui s.p.a.) ha sostenuto di essere stata costretta a ricorrere alla procedura

di concordato preventivo in relazione alla crisi che ha investito l’intero gruppo

dalla metà del 2007.

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Poiché, come poi si vedrà, Grassobbio 3 svolgeva la propria attività esclusiva-

mente a favore delle società del gruppo, la crisi che ha coinvolto il gruppo

Systema ha finito per ripercuotere i propri effetti anche nei confronti della so-

cietà ricorrente.

La situazione si aggravò ulteriormente con il Fallimento di Lehman Brothers

costringendo gli Organi sociali di Grassobbio 3, unitamente a quelli delle altre

società del gruppo, a dover operare al fine di tutelare i valori di avviamento,

nonché i livelli occupazionali.

Di significativo in questa fase vi è la stipula in data 9 Dicembre 2008 avanti al

notaio Ernesto Sico di Bergamo di n. 3 contratti di affitto di rami d’azienda da

parte di Grassobbio 1 (già Systema Group s.p.a.), Grassobbio 2 (già Systema

Mutui s.p.a.) e Grassobbio 3 (già Systema Case s.p.a. – atto n. rep. 45018,

racc. n. 9781), in favore della società Avalon s.p.a.: società, questa, apposita-

mente costituita allo scopo e controllata, attraverso Venice s.p.a., dal Gruppo

Palladio Finanziaria s.p.a. In particolare Avalon, contestualmente alla stipula

dei n. 3 contratti d’affitto, si era impegnata, al verificarsi di alcune condizioni,

all’acquisto di tutti e 3 i rami d’azienda. Sempre secondo la tesi della società

ammessa al beneficio del Concordato Preventivo, i predetti affitti di rami

d’azienda in favore di Avalon s.p.a. (e la loro successiva auspicata cessione)

venivano ritenuti l’unico atto possibile per non disperdere il consistente patri-

monio di avviamento accumulato negli anni dal Gruppo Systema e per tentare

di mantenere integralmente i livelli occupazionali. È in conseguenza di tale sti-

pula che l’Assemblea straordinaria della Systema Case s.p.a. (ora Grassobbio 3

s.p.a.) si determinava in data 22 Dicembre 2008 (atto notaio Ernesto Sico in

Bergamo rep. n. 45162 e racc. n. 9845) a deliberare lo scioglimento anticipato

della società con conseguente nomina a Liquidatore del dott. Paolo Ribolla. Ed

è sempre in tale contesto che l’Assemblea sociale deliberava pure il trasferi-

mento della sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, mutando la ragione so-

ciale nell’attuale Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione, come poi si vedrà

nell’ambito della descrizione degli eventi più importanti che hanno riguardato

la vita sociale.

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b)Veniamo ora alla decisione della società di ricorrere alla procedura di Con-

cordato Preventivo ed alle caratteristiche economiche della proposta concor-

dataria. In data 15 Gennaio 2009 il Liquidatore sociale, preso atto

dell’impossibilità di addivenire ad una liquidazione in bonis di Grassobbio 3

s.p.a., sottoponeva all’Assemblea dei soci (convocata in forma straordinaria

avanti il notaio Ernesto Sico in Bergamo) la propria intenzione di proporre al

competente Tribunale di Bergamo una domanda di ammissione della società

alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori:

il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. del R.D. 16.03.1942 n. 267

e successive modifiche ed integrazioni. Ottenuto il via libera dall’Assemblea

sociale che conferiva al Liquidatore tutti i necessari poteri, veniva appunto

presentato avanti al Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile 2009 il ricorso fina-

lizzato all’ammissione di Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione (in unione con i

ricorsi relativi alle altre due società del Gruppo) alla procedura di Concordato

Preventivo per cessione dei beni.

In estrema sintesi la proposta di Concordato, così come preannunciata in sede

di Assemblea 15 gennaio 2009, si basava sulla liquidazione dell’attivo socia-

le costituito da crediti verso l’Erario, quantificati in € 468.631,00, da crediti

verso clienti indicati in € 45.029,00, da crediti verso la capogruppo quantificati

in € 33.757,00 (secondo la percentuale di riparto ai creditori previsto

nell’originario piano di questa procedura), da disponibilità liquide indicate in €

4.509,00, da altri crediti per € 8.928,00, da crediti vs. Avalon indicati in €

6.132,00, da crediti infragruppo indicati in € 9.711,00 e da proventi che, se-

condo la società ricorrente, avrebbero dovuto essere ricavati dall’affitto e dalla

successiva cessione del ramo d’azienda produttivo ad Avalon s.p.a. (€

350.000,00): il tutto sulla base di un attivo patrimoniale valorizzato pruden-

zialmente in complessivi € 917.769,00.

Quanto invece alle passività, le stesse venivano determinate in complessivi €

625.135,00 di cui € 210.000,00 in prededuzione (spese di procedura), €

115.676,00 in privilegio (per lo più debiti verso fornitori) ed € 326.459,00 per

creditori al chirografo (per lo più, anche in questo caso, debiti verso fornitori).

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In conseguenza di tale ammontare numerico dell’attivo e del passivo, la propo-

sta concordataria presentata avanti il Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile

2009 ha previsto il pagamento nella misura presumibile del 100% per i credi-

tori privilegiati e delle spese di giustizia e professionali e del 90% per i

creditori chirografari: il tutto con un surplus per eventuali ulteriori necessità

di procedura quantificato in € 298.279,00.

Esposte sinteticamente le caratteristiche economiche del piano (poi modifica-

to/integrato in data 3 maggio 2010), va rappresentato come Grassobbio 3

s.p.a. in Liquidazione, sempre nel contesto dell’Assemblea del 15 gennaio

2009, ha finito per evidenziare in ogni caso un elevato grado di incertezza rela-

tivamente allo scenario futuro dell’attività di liquidazione. Da un lato è stato

sottolineato come l’incertezza derivasse innanzitutto dal grado di probabilità

che l’offerta di acquisto del ramo d’azienda formulata da Avalon potesse tro-

vare effettiva concretizzazione. Dall’altro lato è stato evidenziato come la pro-

posta originaria di Avalon datata 11 Marzo 2009 risultasse subordinata non so-

lo alla“vigenza ed efficacia dei contratti di affitto di azienda con Systema Group s.p.a. e

Systema Mutui s.p.a. (oggi Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione e Grassobbio 2 s.p.a. in

Liquidazione)” ma soprattutto dal raggiungimento da parte di Avalon “di un vo-

lume cumulato di prodotti creditizi intermediati uguale o superiore ad € 100.000.000,00

(euro centomilioni/00), dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) relativi

a prodotti diversi dai mutui ipotecari”. Comunque già in sede di ricorso la società

ricorrente ha rilevato come, nel contesto del permanere di una difficile situa-

zione congiunturale, i dati di riferimento espressi nell’offerta di acquisto di ra-

mo di azienda potessero anche non essere raggiunti: il tutto fatta salva

l’eventualità che Avalon conservasse, comunque, un interesse nell’acquisto del

ramo d’azienda anche alla luce della durata del contratto di affitto fissata in

mesi 24 (ovvero fino al 9 dicembre 2010), salvo il diritto di recesso da comuni-

carsi, da una parte all’altra, con preavviso minimo di mesi 6 (sei).

In ogni caso, in vigenza del contratto di affitto di ramo d’azienda, è stato chia-

rito come Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione non sopportasse più gran parte

dei costi di gestione in ragione del relativo trasferimento sull’affittuaria Avalon.

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A conclusione della citata Assemblea del 15 gennaio 2009 e comunque in sede

di ricorso, Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione prendeva atto che l’ipotesi con-

cordataria formulata al competente Tribunale di Bergamo avrebbe potuto tro-

vare ragionevole compimento solo nel caso in cui Avalon reiterasse le propo-

ste di acquisto dei rami d’azienda per tutte le società del “Gruppo Systema”

(atteso che sia i contratti d’affitto d’azienda che le proposte di acquisto dei ra-

mi sono strettamente correlati e subordinati alla loro validità reciproca).

In caso contrario, le società del Gruppo Systema sarebbero state private di una

significativa parte dell’attivo concordatario che, nel caso di Grassobbio 3 s.p.a.

in Liquidazione, era previsto in € 350.000,00.

2.Il decreto di ammissione del Tribunale

Depositato il ricorso in data 8 Aprile 2009, con Decreto datato 16 Aprile

2009 e depositato in Cancelleria il successivo 18 Maggio 2009, il Tribu-

nale di Bergamo, sezione II civile fallimentare, ritenuto ed osservato:

- che al ricorso risultava allegata la decisione di cui al disposto dell’art. 152 L.F.

3° comma;

- che la domanda di Concordato Preventivo era stata proposta ai sensi dell’art.

161 L.F. in un contesto di competenza del Tribunale medesimo (tenuto conto

che la sede principale dell’impresa risultava ubicata da oltre un anno nel cir-

condario di Bergamo);

- che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 160 L.F. ult. comma, avendo la

società sopra specificata denunciato di trovarsi in stato di crisi economica e fi-

nanziaria riconducibile sia a fattori interni che esterni all’azienda;

- che al ricorso risultava allegata la documentazione di cui al II comma dell’art.

161 L.F. con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere a), b) e c) e

che esso risultava integrato e corredato dalla relazione del dott. Tullio Fuma-

galli (professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28 L.F.), nella

quale si attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano liquida-

torio proposto;

- che si prendeva atto della consistenza dell’attivo valutabile in complessivi €

917.769,00, a fronte di un passivo quantificabile in € 652.135,00, nonché della

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conformità alle prescrizioni di cui all’art. 160, comma I lettera c) e d), L.F. della

suddivisione dei creditori in categorie;

ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nominando

nel contempo Giudice Delegato la dott.ssa Simonetta Bruno (ora dott.ssa

Giovanna Golinelli), Commissario Giudiziale il sottoscritto avv. Antonio Gra-

nelli, ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 9 Luglio 2009, ore

11.00, ed ordinando che il decreto fosse pubblicato e notificato nelle forme

previste dall’art. 166 R.D. 16.03.1942 n. 267.

Dei successivi rinvii dell’adunanza dei creditori così come del deposito di una

domanda integrativa del piano concordatario da parte di Grassobbio 3

s.p.a. in Liquidazione avvenuta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribu-

nale di Bergamo in data recentissima (3 maggio 2010) si darà compiuto conto

nel contesto del capitolo I sub paragrafo II Cenni sui principali eventi della procedu-

ra: il ruolo attivo del Commissario Giudiziale a cui si fa integrale rinvio.

3.L’adempimento delle formalità preliminari

Non appena ricevuta la nomina, lo scrivente Commissario Giudiziale ha for-

malizzato la propria accettazione in data 19 Maggio 2009 dichiarando di non

trovarsi in situazioni di incapacità, di non essere creditore del Concordato né

di trovarsi in conflitto di interesse con lo stesso.

Successivamente all’accettazione il Commissario Giudiziale ha provveduto alle

esecuzioni degli adempimenti di rito fra cui rileva la comunicazione ai credito-

ri, ai sensi dell’art. 171 L.F., nel termine assegnato nel decreto del Tribunale

(15 Giugno 2009) nella quale, oltre alle comunicazioni di rito, veniva riassunta

la proposta concordataria formulata dalla società debitrice ed inoltrati n. 2

moduli prestampati da utilizzarsi rispettivamente per l’eventuale conferimento

di procura ai sensi dell’art. 174 II comma L.F. ad un mandatario speciale per

l’intervento all’adunanza dei creditori nonché l’eventuale espressione di ade-

sione o non adesione alla proposta concordataria ai sensi dell’art. 178 L.F.-

Si significa che lo scrivente Commissario Giudiziale non ha provveduto ad in-

ventariare le cd. immobilizzazioni materiali (trattasi di limitate quantità di beni

mobili ed arredi e di macchine elettroniche utilizzate nell’ordinaria e giornaliera

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attività di impresa) in quanto la stessa società debitrice ha ritenuto in via pru-

denziale di non effettuare alcuna valorizzazione (valorizzazione pari a zero).

Va rappresentato, poi, che la società debitrice, nei termini previsti dal decreto

del Tribunale, ha versato la somma di € 35.000,00 su un libretto a nome della

Procedura e vincolato da provvedimento del Giudice Delegato. Lo scrivente

ha provveduto a depositare il libretto di cui sopra presso la Credito Bergama-

sco s.p.a., sede centrale in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2.

Si evidenzia da ultimo per completezza che, nel corso della procedura (come

meglio si darà conto nel capitolo I sub Cenni sui principali eventi della procedura: il

ruolo attivo del Commissario Giudiziale), si è provveduto alla spedizione ai creditori

risultanti dagli elenchi predisposti dalla società debitrice di ulteriori lettere rac-

comandate: il tutto al fine di comunicare i rinvii dell’adunanza sanciti da decre-

ti del Tribunale di Bergamo (rispettivamente datati 29 Giugno 2009, 17 Set-

tembre 2009, 3 Dicembre 2009 e 11 Marzo 2010): provvedimenti che hanno

disposto i rinvii dell’adunanza per le date del 29 Settembre 2009, 17 Dicembre

2009, 23 Marzo 2010 e, infine, per il 10 Maggio 2010. Anche nel contesto di

tali lettere raccomandate sono stati trasmessi i due moduli relativi al conferi-

mento dell’eventuale procura ex art. 174 II comma L.F. ed all’espressione di

voto.

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CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA

FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUA-

DRO NORMATIVO RIFORMATO.

1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione

La nuova disciplina del Concordato Preventivo merita sicuramente una rifles-

sione preliminare sul ruolo che il Commissario Giudiziale riveste nella proce-

dura, con particolare riferimento alla funzione ed alla portata della Relazione

prevista dall’art. 172 L.F.-

Come noto, nella disciplina antecedente il Commissario finiva per essere

l’unico trait d’union non solo (e non tanto) tra il debitore ed il ceto creditorio

ma, soprattutto, tra il debitore e l’Autorità Giudiziaria cui era demandato

l’accertamento nel merito della proposta attraverso i giudizi di convenienza e

di meritevolezza. L’assetto normativo dell’antecedente disciplina è stato, inve-

ce, come ormai assodato, significativamente modificato dalla Riforma che,

nell’abolire i requisiti di convenienza e di meritevolezza, ha sostanzialmente

investito il Tribunale di giudizi prevalentemente di legittimità: tant’è vero che il

documento – in base al quale l’Autorità Giudiziaria concede o meno

l’ammissione al beneficio del concordato preventivo - è risultata essere la rela-

zione del professionista. Ciò ha posto e pone tuttora la valutazione di com-

plesse problematiche sul concreto contenuto della (attuale) Relazione del

Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.: norma, questa, che nel prevedere

come il Commissario rediga l’inventario del patrimonio del debitore e “una re-

lazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di

concordato e sulle garanzie offerte ai creditori …” è rimasta di fatto inalterata e, quin-

di, non toccata dal contenuto della Riforma. Orbene tale discrasia pone seri in-

terrogativi sul ruolo del Commissario Giudiziale e sul contenuto della Relazio-

ne con particolare riferimento a tutta una serie di problematiche cui si ritiene

doveroso, nel contesto del presente scritto, dare, se pur con la necessaria sinte-

si, delle risposte in un’ottica di contributo di chiarezza: risposte che meglio

permetteranno al ceto creditorio di valutare (oltre che l’operato) i criteri con

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cui il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di svolgere il proprio

compito istituzionale.

A tal proposito rileva in primis la risposta al quesito se la Relazione del Com-

missario Giudiziale nella Riforma vada, ed in che termini, a sovrapporsi alla re-

lazione del professionista: se cioè si debba concepire un sostanziale appiatti-

mento della Relazione ex art. 172 L.F. a quella allegata alla domanda ex art.

161, III comma, L.F. ovvero il Commissario Giudiziale detenga ancora un

ruolo centrale nella procedura di Concordato Preventivo e, se sì, in che misura

il Commissario Giudiziale, in assenza di un controllo di merito del Tribunale,

possa svolgere un’opera di controllo dell’operato del professionista. A tale

complesso quesito si aggiunge quello sul contenuto dell’attività di vigilanza del

Commissario e sugli elementi che lo stesso ha in concreto non solo per rico-

struire l’iter dell’impresa, ma per effettuare un controllo sulla proposta al fine

di adeguatamente informare i creditori.

Questi sono i quesiti centrali in un contesto in cui il disposto di cui all’art. 172

L.F. potrebbe svelare un’evidente carenza di adeguamento alla nuova disciplina

laddove, riferendosi alla Relazione, finisce per ricollegarsi all’abrogato giudizio

di meritevolezza ed alla (parimenti abrogata) valutazione circa la congruità e la

serietà delle garanzie che la precedente disciplina (ci si riferisce all’art. 160 L.F.

pre Riforma) imponeva venissero prestate dal debitore a fronte del suo impe-

gno di soddisfacimento dei creditori secondo importi e tempistiche prefissati

dalla Legge.

Preso atto di tale problematica due sono le possibili interpretazioni dell’art.

172 L.F. e, quindi, del ruolo della Relazione.

O si interpreta l’art. 172 L.F. in senso rigorosamente letterale ed in stretto col-

legamento con gli artt. 160 e 161 L.F. ed allora si finisce per sostenere che

l’abrogazione dei requisiti (in primis la meritevolezza) ha finito per ridurre signi-

ficativamente il campo di indagine del Commissario Giudiziale in relazione alle

proposte: proposte che, peraltro, risulterebbero oltremodo difficilmente valu-

tabili alla luce del nuovo testo dell’art. 161 L.F. in base al quale le scritture con-

tabili del debitore ammesso al beneficio del Concordato Preventivo non sa-

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rebbero più nella disponibilità degli Organi della procedura. Argomentando in

siffatta maniera ed in aderenza ad una letteralità delle norme citate, si finirebbe

per concludere nel senso che la Relazione del Commissario Giudiziale ex art.

172 L.F. dovrebbe risultare, di fatto, un doppione (all’evidenza inutile) rispetto

alla relazione del professionista, così come depositata con la domanda di Con-

cordato Preventivo.

Se, invece, l’approccio interpretativo dell’art. 172 L.F. viene fatto non soltanto

in riferimento alla letteralità degli artt. 160 e 161 L.F., ma all’interno di tutta la

disciplina del Concordato Preventivo, le risposte cambiano significativamente.

L’intento della Riforma (ed un’agevole lettura delle norme lo rende evidente) è

quello che il Legislatore abbia voluto concepire per il Concordato Preventivo

uno strumento assolutamente agile e duttile per le imprese, tanto più evidente

laddove si sono significativamente abrogati requisiti e condizioni economiche

e laddove si è ritenuto di limitare il sindacato giudiziario in sede di ammissione

e di omologazione. In altri termini, l’obiettivo della Riforma si è sostanziato

nel prendere atto che al ceto creditorio interessi in primis il soddisfacimento dei

propri crediti (ed in taluni casi anche la sopravvivenza dell’impresa): e ciò a

prescindere dalle problematiche di meritevolezza e da giudizi sulla precedente

gestione dell’impresa (anche in termini di tenuta regolare della contabilità). Ma

se la tutela del credito può ragionevolmente ritenersi come l’obiettivo finale

della Riforma (anche in un’ottica sattisfattiva), ciò non toglie che la Relazione

ex art. 172 L.F. non si ponga in contrasto con le norme che disegnano un

nuovo modello di procedura e di domanda (ci si riferisce agli attuali artt. 160 e

161 L.F.), ben potendo (anzi dovendo) la stessa fornire ai creditori un quadro

ampio della genesi della crisi, sulla natura della patologia che ha colpito

l’impresa per finire al contenuto economico della proposta. Né potrà ragione-

volmente sostenersi che l’abrogazione del requisito della meritevolezza per-

metta di obliterare il controllo sulla crisi, sull’impresa e sull’imprenditore e che

in un contesto di “privatizzazione” della crisi e di riduzione dei tempi della

procedura l’affievolimento del controllo giudiziale in sede di ammissione al

beneficio e di omologazione del Concordato unito alla relazione del professio-

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nista (che ha finito per sostituire il controllo giudiziale in punto serietà e attua-

bilità della proposta) possa comportare parimenti uno svuotamento della fun-

zione e del ruolo del Commissario Giudiziale. Al contrario, l’esigenza della tu-

tela del credito (anche in funzione sattisfattiva) induce a ritenere che nel qua-

dro normativo riformato la Relazione del Commissario Giudiziale debba ne-

cessariamente (ed a maggior ragione) essere incentrata sull’esame delle cause

del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, nonché

sulle garanzie offerte ai creditori, in un’ottica di controllo della relazione del

professionista: controllo che dovrà necessariamente essere effettuato raffron-

tando quanto dichiarato dal debitore nella documentazione, quanto attestato

dal professionista e quanto risultante dalle scritture contabili. E solo così inter-

pretando la funzione ed il contenuto della Relazione ex art. 172 L.F. si potrà

concludere nel senso di una rafforzata tutela dei creditori i quali potranno par-

tecipare all’adunanza non solo adeguatamente informati, ma anche “garantiti”

dalla supervisione della Relazione.

In altri termini, ed a conclusione della disamina, nella nuova disciplina (soprat-

tutto alla luce delle significative limitazioni al sindacato del Tribunale nella fase

dell’ammissione) la Relazione del Commissario si pone come l’unico atto pro-

veniente da un organo pubblico nominato dal Tribunale, suscettibile di offrire

una garanzia della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano, il cui

contenuto dovrebbe essere decisivo per la formazione della volontà dei credi-

tori. La Relazione ex art. 172 L.F., infatti, non è tanto rivolta all’Autorità Giu-

diziaria, quanto in particolare al ceto creditorio, essendo redatta allo scopo di

esporre allo stesso le valutazioni più opportune (con particolare riferimento al-

la fattibilità del piano), nell’ottica di fornire gli strumenti necessari

all’espressione di un voto consapevole. Privo della protezione giudiziale, il ceto

creditorio dovrà, quindi, nell’esprimere il proprio voto alla proposta di Con-

cordato, affidarsi allo strumento della Relazione ex art. 172 L.F. ed all’attività

del Commissario Giudiziale: il solo organo che, nel contesto della gestione

“privatistica” del Concordato, potrà permettere l’espressione di un voto con-

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sapevole ed informato inteso come l’unica effettiva tutela oggi esistente per i

creditori del Concordato Preventivo.

2.Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Com-

missario Giudiziale

E’ doveroso innanzitutto, a conclusione del presente capitolo, fornire una sin-

tetica ricostruzione riassuntiva, a favore del ceto creditorio, di alcuni eventi si-

gnificativi occorsi nell’anno di durata della presente Procedura: eventi che si

avrà cura di analizzare più in dettaglio nel corso della presente Relazione, ma

che possono sin d’ora dare in questa specifica sede un più compiuto conto (se

pur sommario) delle ragioni che hanno determinato alcuni rinvii dell’adunanza.

Tali eventi, così come di seguito descritti per opportuna trasparenza e per dar

conto anche dell’attività di questo Commissario nel corso dell’anno di durata

della procedura, saranno opportunamente corredati in allegato dalle istanze

e/o relazioni riassuntive e/o pareri più significativi che il sottoscritto ha rite-

nuto di depositare nella competente sede della Cancelleria Fallimentare del

Tribunale di Bergamo al fine di adeguatamente informare il Tribunale (ed in

particolare il Giudice Delegato - nella persona della dott.ssa Simonetta Bruno

sino agli inizi di Dicembre 2009 - e, poi, in seguito alla cessazione dell’incarico

della predetta - nella persona della dott.ssa Giovanna Golinelli) dell’evoluzione

della procedura. Gli allegati prodotti, peraltro, costituiscono una riprova

dell’assunzione di una partecipazione attiva del Commissario Giudiziale che,

nel perimetro di una funzione di “vigilanza e di controllo”, è stata improntata

non solo allo studio di problematiche giuridiche assai complesse ma, altresì, ad

una condotta di impulso finalizzata alla soluzione di tali problematiche. Non

solo: data la particolare complessità della procedura (anche con riferimento alla

notevole mole di documentazione prodotta e non), e tenuto conto

dell’oggettiva necessità di una tempistica adeguata, il lavoro svolto si è anche

direzionato o in un’ottica (addirittura) “anticipatoria” dell’eventuale fase liqui-

datoria successiva ad una possibile omologazione del Concordato, ovvero al

fine di agevolare ulteriormente il compito della liquidazione. E ciò certamente

non per una sovrapposizione con il ruolo di altri soggetti (il Liquidatore Giu-

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diziale in caso di omologa del Concordato o il Curatore in un’ottica di falli-

mento), ma per sfruttare appieno le opportunità che, via via, si sono presenta-

te, soprattutto nel corso della procedura di Grassobbio 1 (e quindi descritte

nella relativa relazione).

Ciò doverosamente premesso, veniamo a riassumere i principali eventi della

Procedura.

a)Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo è stata,

come noto, ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con provvedi-

mento del Tribunale di Bergamo datato 16 Aprile 2009 e depositato in Cancel-

leria il successivo 18 Maggio 2009. Nel decreto la convocazione dei creditori è

stata originariamente disposta per il giorno 9 Luglio 2009, ore 11,00.

Nelle more di tale incombente, Grassobbio 3 ha depositato in data 26 Giugno

2009 un’istanza con richiesta di rinvio dell’udienza di convocazione dei credi-

tori. Detta istanza era correttamente motivata con la presenza di un termine

(31 luglio 2009) in relazione al quale Avalon s.p.a. (affittuaria dell’azienda di

Grassobbio 3 e formulante una proposta irrevocabile di acquisto della mede-

sima azienda per un corrispettivo predeterminato) avrebbe potuto, a seconda

del verificarsi o meno della condizione sospensiva, essere o meno vincolata al-

la proposta irrevocabile d’acquisto. Tale circostanza unita alla possibilità, in ca-

so di mancato avveramento della condizione, di concordare con Avalon s.p.a.

eventuali e diverse condizioni di acquisto (con conseguente valutazioni del sot-

toscritto sulla fattibilità del piano concordatario) rendevano appunto logica-

mente necessario il differimento dell’adunanza. Questo Commissario riteneva,

quindi, di esprimere parere favorevole segnalando altresì l’esistenza di numero-

si creditori risultati “trasferiti” o “sconosciuti”: il che rendeva doverosa

un’ulteriore indagine al fine di notiziare adeguatamente il ceto creditorio nella

sua totalità.

Ed in accoglimento di tale istanza il Tribunale di Bergamo riteneva di differire

l’adunanza al 29 settembre 2009, ore 10.30.

b)Nelle more di questo primo rinvio dell’adunanza dei creditori, è stato il

Commissario stesso a ravvisare l’opportunità di un ulteriore congruo differi-

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mento. In data 7 settembre 2009, come risulta dall’allegato A, il sottoscritto

riteneva di relazionare brevemente il Tribunale dell’attività svolta con conte-

stuale istanza di ulteriore differimento dell’adunanza. Senza procedere ad ulte-

riori ripetizioni, attesa la presenza dell’allegato, la richiesta di rinvio veniva mo-

tivata con il mancato raggiungimento della condizione sospensiva legata alla

proposta irrevocabile d’acquisto di Avalon (raggiungimento di determinati

ammontari complessivi di mutui intermediati, già descritti in premessa): con il

che sarebbe venuta meno una delle più significative voci dell’attivo della pro-

cedura, con conseguente presa d’atto della necessità che il Tribunale provve-

desse a convocare la società in Camera di Consiglio. Orbene, il sottoscritto da-

va atto di aver ottenuto da Avalon s.p.a. un’ulteriore proroga della proposta ir-

revocabile d’acquisto sino al 31 Dicembre 2009: il tutto con revisione

dell’originaria condizione sospensiva riprodotta nell’allegato A, sub nota 1, ed

una modifica in ordine alla durata del contratto di affitto, non disdettabile se

non successivamente al 31 Dicembre 2009. Tale evento, unitamente alla neces-

sità di ulteriori indagini ed approfondimenti dei rapporti infragruppo, rendeva

necessario un ulteriore differimento dell’adunanza che, con decreto del Tribu-

nale di Bergamo datato 17 Settembre 2009, veniva rifissata per il 17 Dicembre

2009, ore 10.30.

c)Anche in relazione a tale rinvio, è doveroso rendere edotto il ceto creditorio

delle ulteriori problematiche che hanno determinato la società debitrice con il

parere favorevole del sottoscritto Commissario, a depositare ulteriore istanza

di rinvio dell’adunanza dei creditori. A tal proposito, per necessità di sintesi, si

ritiene opportuno far riferimento al contenuto concreto dell’istanza così come

depositata nella Cancelleria del Tribunale Fallimentare in data 3 Dicembre

2009 ed all’allegato parere articolato del sottoscritto, costituenti l’allegato B

alla presente Relazione. Ad ogni buon conto rilevano, in estrema sintesi, le

problematiche connesse (i) alla disponibilità di Avalon s.p.a. a rendersi acqui-

rente dell’azienda di Grassobbio 3 (ancorché a condizioni da rideterminarsi),

unite (ii) all’opportunità di mantenere in fase tra di loro le procedure di con-

cordato preventivo interessanti le tre società appartenenti al gruppo Systema

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(Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione, Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione,

Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione).

In ordine al punto (i), va evidenziato che la prospettata necessità di rinvio si

giustificava in ragione, da un lato, della scadenza della condizione relativa alla

proposta irrevocabile di acquisto di Avalon in epoca successiva all’adunanza e,

dall’altro, alla tempistica per formalizzare un’eventuale nuova proposta incom-

patibile con la data del 17 Dicembre 2009.

Conclusivamente, il Tribunale di Bergamo riteneva di concedere un ulteriore

differimento dell’adunanza che veniva fissata per il 23 Marzo 2010, ore 10.15.

d)Veniamo all’ulteriore definitivo differimento dell’adunanza per il 10 Maggio

2010, ore 10.15. Con riferimento a tale ultimo rinvio, ci si riporta alle note in-

formative depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo da code-

sto Commissario in data 10 Marzo 2010 (allegato C), così come già adegua-

tamente riassunte in altrettante note informative ai creditori di Grassobbio 3

pubblicate sul sito www.systemagroup.it. A tal proposito in estrema sintesi (ci

si richiama al contenuto dell’allegato C) rilevano le problematiche relative:

a)al credito da cash pooling, vantato, in particolare, verso la capogruppo per

l’adozione di un sistema di tesoreria centralizzato e valutato alla percentuale di

rimborso dei creditori chirografari secondo il piano di Grassobbio 1; ebbene,

potendo detta voce sostanziarsi in un finanziamento rispetto al credito vantato

dalla controllata nei confronti di Grassobbio 1, si ipotizzava una problematica

legata all’applicabilità o meno degli artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.;

b)alla proposta di acquisto d’azienda formulata da Avalon s.p.a., oggetto di un

sollecito del Commissario e suscettibile di modificare significativamente, in re-

lazione alla nuova offerta, gli attivi ed i passivi del piano concordatario: que-

stioni, queste, che, sempre in base a quanto riferito nelle “note”, rendevano

non solo incerti i due elementi essenziali per la formazione del consenso dei

creditori concordatari (vuoi con riferimento alle percentuali di riparto previste,

vuoi con riferimento al sistema delle maggioranze ex art. 160 L.F. per

l’approvazione o meno della proposta di Concordato), ma erano suscettibili in

quanto tali (e ad avviso di questo Commissario) di meritare una convocazione

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della società debitrice al fine di una ritenuta necessaria integrazione della pro-

posta concordataria.

Il deposito di tali note informative ha finito, quindi, per determinare la società

ammessa al beneficio del Concordato Preventivo a presentare un’ulteriore i-

stanza di differimento dell’adunanza al fine di integrare la proposta: istanza,

poi, accolta dal Tribunale di Bergamo con decreto dell’11 Marzo 2010 su pare-

re favorevole del sottoscritto Commissario.

e)Da ultimo, un doveroso accenno ad altro significativo evento occorso

nell’ambito della presente procedura: l’avvenuta formalizzazione da parte

di Avalon s.p.a. in data 13 Aprile 2010 di una proposta irrevocabile di ac-

quisto dell’azienda di Grassobbio 3 della durata fissata per il 15 giugno 2010

(di seguito, anche Nuova Proposta). Di tali significativi eventi verrà dato com-

piuto conto nel contesto del capitolo VI sub Il periodo di gestione nel corso della pro-

cedura cui si fa doveroso rinvio. Mentre relativamente ad altro particolarmente

significativo evento costituito dall’avvenuto deposito, come si accennava, in

data 3 maggio 2010 presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare da parte

di Grassobbio 3 di una modifica del piano (resasi necessaria anche in seguito

alle note informative del 10 Marzo 2010 del Commissario Giudiziale), si darà

compiuto conto in altre parti della presente Relazione con particolare riferi-

mento ai capitoli VI, VII e VIII.

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CAP. II – LE VICENDE DELLA SOCIETA’ GRASSOBBIO 3.

1.Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e as-

setto proprietario

a)Vengono in questa sede analizzati i principali dati della Società e le opera-

zioni straordinarie che hanno caratterizzato la sua vita sociale, come risultanti

dal ricorso e dalle visure della Camera di Commercio.

b)La Società è stata costituita in data 4 ottobre 2004, con la denominazione

Systema Servizi s.r.l., con atto a rogito del dott. Giovanni Marasà di Bergamo

(rep. 82057). Si trattava di una s.r.l. unipersonale, con unico socio totalitario la

società Systema s.p.a. (poi Grassobbio 1) e con amministratore unico il Signor

Sergio Bianchini.

Con delibera del 22 marzo 2006 (atto Notato dott. Ernesto Sico, rep. 38373),

l’Assemblea straordinaria della società deliberò:

- la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni;

- l’aumento del capitale sociale dagli originari € 100.000 ad € 120.000;

- il mutamento di denominazione da “Systema Servizi” a “Systema Case”.

Dopo aver deliberato, con atto del 23 luglio 2008, il trasferimento della sede

legale da Bergamo, Via Camozzi 99 a Grassobbio (Bg), via Orio al Serio n.

49/51, l’Assemblea straordinaria di Systema Case, con atto del 22 dicembre

2008 (atto Notato dott. Ernesto Sico, rep. 45162) deliberò la modifica della

denominazione sociale da “Systema Case” a “Grassobbio 3” e il trasferimento

della sede legale da Grassobbio a Bergamo, Via XX Settembre n. 70.

L’Assemblea dei soci deliberò altresì di sciogliere anticipatamente la Società e

di porla in liquidazione volontaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484 cod.

civ., con contestuale nomina del dott. Paolo Ribolla quale liquidatore con tutti

i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ex artt. 2487 e 2489 cod.

civ.

Infine la Società, che a seguito delle sopra descritte vicende aveva assunto la

denominazione di “Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione” ed istituito la propria

sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, con Assemblea dei soci del 15 gen-

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naio 2009 deliberava come si è visto di approvare la presentazione del ricorso

per l’ammissione alla presente procedura di Concordato Preventivo.

c) Quanto alla composizione degli Organi sociali, come si accennava, alla data

di costituzione della Società del 4 ottobre 2004 venne designato amministrato-

re unico il Signor Sergio Bianchini.

Con atto del 4 novembre 2005, l’Assemblea dei soci deliberò la nomina di un

consiglio di amministrazione, in luogo del precedente amministratore unico,

composto di sei membri, ed in particolare dei Signori:

- Fabio Malcovati, nato a Milano il 9 marzo 1946, residente a Milano, C.so

Cristoforo Colombo n. 11, in qualità di Presidente;

- Pietro Locatelli, nato Sedrina il 12 maggio 1940, residente a Bergamo, Via

Borgo Santa Caterina n. 6/b;

- Diego Locatelli, nato a Lecco il 4 gennaio 1957, residente in Bergamo, Via

Zambonate n. 33;

- Massimo Novelli, nato a Roma il 16 settembre 1948, residente in Berga-

mo, Via Colombo n. 12;

- Sergio Bianchini, nato a Salò il 6 luglio 1956, residente a Salò, Via Valle n.

38;

- Gianfranco Bertoli, nato a Urago d’Oglio il 4 gennaio 1955, residente a

Calcio, Via S. Fermo n. 6.

Con delibera del 20 luglio 2006, la Società confermò il suddetto consiglio, fino

all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Infine, come si è visto, con delibera del 22 dicembre 2008, a seguito della mes-

sa in liquidazione della Società, veniva nominato liquidatore con tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione il dott. Paolo Ribolla, nato a Ber-

gamo il 3 maggio 1962 e domiciliato a Bergamo, via XX Settembre n. 70.

Quanto al collegio sindacale, a seguito della trasformazione da s.r.l. a s.p.a.,

con delibera del 22 marzo 2006 l’Assemblea dei soci nominò per il triennio

2006/2008 i seguenti sindaci:

- Augusto Tucci, nato a Merano (Bz), l’8 maggio 1944, residente a Bergamo,

via Zelasco n. 10/16, in qualità di Presidente;

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- Luca Pizio, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il 10 luglio 1963, domiciliato

in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, in qualità di sindaco effettivo;

- Diego Saglietto, nato a Imperia il 4 agosto 1937, residente a Genova, via

Salgari n. 89/14,

nonché i Signori dott. Alberto Donati e Stefania Lamanna, in qualità di sindaci

supplenti1.

Con la citata delibera del 20 luglio 2006, la Società confermò altresì anche il

suddetto collegio sindacale, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al

31 dicembre 2008.

Infine, con delibera del 31 luglio 2009, la Società ha nominato un nuovo colle-

gio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011,

composto dai Signori:

- dott. Giulio Bassi, nato a Bergamo, il 13 maggio 1962, domiciliato a Ber-

gamo, via XX Settembre n. 70, in qualità di Presidente;

- dott. Paolo Pettinari, nato a Bergamo il 4 giugno 1963, domiciliato a Ber-

gamo, via XX Settembre n. 70, in qualità di sindaco effettivo ;

- dott.ssa Cinzia Maio, nata a Milano, il 2 luglio 1972, domiciliata a Berga-

mo, via XX Settembre n. 70, in qualità di sindaco effettivo,

nonché i Signori Davide Martellotta e Maria Manzoni in qualità di sindaci sup-

plenti.

È stato altresì nominato quale revisore dei conti il dott. Paolo Giacinto Bonaz-

zo, nato a Tirano (So), il 23 novembre 1963, domiciliato a Bergamo, via XX

Settembre n. 70.

d)Quanto al capitale sociale, la Società, alla data di messa in liquidazione, ave-

va un capitale interamente versato pari a € 120.000.

e)Quanto all’assetto proprietario, fin dalla sua costituzione come si accennava

la Società ha avuto un unico socio, dapprima denominato Systema s.p.a., che

poi ha assunto la denominazione di Systema Holding s.p.a. A seguito della fu-

sione per incorporazione con la quale SY s.p.a. (già Systema Group s.p.a., poi

Grassobbio 1) ha incorporato Systema Holding s.p.a. (a cui si farà cenno poi),                                                             1 Venne altresì nominata quale società di revisione la Deloitte & Touche s.p.a. di Milano.

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unico socio di Grassobbio 3 è divenuta Systema Group s.p.a., oggi Grassobbio

1 s.p.a. in Liquidazione in concordato preventivo.

Tutte le azioni di Grassobbio 3 sono tra l’altro gravate da pegno a favore di

Altea Finance s.r.l., in relazione alle operazioni societarie che hanno interessato

il Gruppo Systema, di cui si dirà meglio nel corso della presente Relazione.

f)Quanto infine all’attività sociale, Grassobbio 3 svolge attività di ideazione,

progettazione e realizzazione di contenuti editabili su qualsiasi supporto, carta-

ceo e/o multimediale, nonché progettazione e/o pubblicazione di prodotti e-

ditoriali, quali periodici e monografie, ad esclusione di quotidiani. Fornisce al-

tresì ulteriori servizi, come da oggetto sociale, che per comodità viene indicato

in nota2.

                                                            2 La società ha per oggetto sociale le seguenti attività: “Ideazione, progettazione, realizzazione e/o pubblicazione di contenuti editabili per qualsiasi supporto (carta, web, audio, video, multimedia, cd-rom, dvd, telefonia fissa e mobile, ecc.); - ideazione, progettazione, realizzazione e/o pubblicazione di prodotti di comu-nicazione e corporate; - servizi di comunicazione per l’editoria, la stampa d’informazione, in generale, per con-to terzi compresa la pubblica amministrazione; - ideazione, progettazione, realizzazione e/o pubblicazione di prodotti editoriali: periodi, libri, monografie, collane e tutto quanto possa essere considerato bene d’intelletto, con espressa esclusione dei “quotidiani” e quanto tassativamente escluso dalle norme vigenti; - servizi di rea-lizzazione e revisione di traduzioni in tutte le lingue; - servizi di fotografia, ricerca iconografica; - servizi di ufficio stampa anche per conto terzi; - servizi di ideazione, progettazione e/o gestione di archivi informatici di dati o fisici di materiale editoriale di qualsiasi natura e di qualsiasi supporto; - servizi editoriali e di ricerca di fonti, notizie, informazioni; - servizi di Casting editoriale; - servizi di formazione nel campo della comunica-zione della scrittura creativa della grafica, del marketing, dell’editoria ed internet; - servizi di organizzazione nell’eccezione più vasta, per i corsi di formazione e aggiornamento anche per conto terzi e di reclutamento an-che per conto terzi; - servizi di grafica e impaginazione per qualsiasi supporto; - servizi di ideazione, progetta-zione, realizzazione e/o gestione di domini internet, siti, portali, contenuti web, e-commerce per reti internet e intranet; - servizi e attività di stampa, tipografia, packaging, espressamente esclusi i quotidiani e quanto so-pra già precisato; - servizi di comunicazione pubblicitaria, marketing, studi di settore, sondaggi, analisi di mercato e promozione; - raccolta, realizzazione e diffusione di messaggi e campagne pubblicitarie in qualsiasi forma, su supporti propri e/o di terzi; - la promozione e l’organizzazione di incontri, convegni, conventions ed eventi anche per conto terzi; - progettazione, realizzazione e gestione di spazi promo-publicitari, propri e/o di terzi; - ideazione, progettazione, realizzazione e/o gestione di software informatici e materiali hardware; - compravendita di materiale hardware e software per conto proprio, per terzi e/o con terzi; - partecipazione in proprio, con terzi e per conto terzi a bandi di gara, contratti o appalti anche ella pubblica amministrazione per le prestazioni di servizi e/o la progettazione, la realizzazione di beni e/o servizi inerenti l’oggetto sociale, ovunque e da chiunque banditi; - acquisto e cessione di brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione altri diritti di privativa, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate dalla normativa vigente e nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”, L.N.675/96, come modificata dal T.U. sulla privacy, approvata con d.lgs n. 196/2003 e previo ottenimento delle relative eventuali autorizzazioni di legge ove richieste. Essa potrà inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la possibi-lità di assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati, che saran-no ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell0oggetto suddetto. Potrà inoltre compiere operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; il tutto non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico neppure saltuariamente o sporadicamente. Potrà rilasciare fidejus-

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Si tratta di servizi che svolge esclusivamente a favore di altre società del Grup-

po Systema, come meglio si vedrà poi.

2.Iter in base al quale Grassobbio 3 è divenuta parte del Gruppo Syste-

ma

a)Come si accennava, l’attività di Grassobbio 3 viene svolta esclusivamente

nell’interesse delle società appartenenti al c.d. Gruppo Systema, ossia del grup-

po di società costituito:

- da Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione in concor-

dato preventivo), che assume il ruolo di holding operativa;

- dalle controllate in modo totalitario di Grassobbio 1, vale a dire Systema

Mutui s.p.a. (ora Grassobbio 2 in Liquidazione in concordato preventivo) e

appunto Systema Case s.p.a. (ora Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione in con-

cordato preventivo).

È opportuno analizzare l’iter che portò alla suddetta strutturazione del gruppo.

b)Nel 2002 la società Divisione Mutui (poi Systema s.p.a., ed in seguito Syste-

ma Holding s.p.a.), grazie ad un accordo stipulato con l’istituto bancario Me-

liorbanca, potè avviare e sviluppare l’attività di intermediazione di mutui ipote-

cari erogati dalla suddetta banca, rivolgendosi a clientela prevalentemente rap-

presentata da persone fisiche.

Nell’ottica di costituzione di un gruppo che potesse operare nell’ambito

dell’intermediazione immobiliare a tutto raggio, Systema s.p.a.:

- in data 30 dicembre 2004, affittò alla neocostituita Systema Servizi (ora

Grassobbio 3) il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento delle attività

relative al portale internet di annunci immobiliari denominato “Systema Case”,

la pubblicazione di un magazine periodico denominato “Systema Case Magazine”,

nonché i contratti con le agenzie immobiliari inserzioniste. Conformemente

                                                                                                                                                                   sioni ed apporre avvalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere presta-re garanzie reali e personali senza limitazione alcuna; anche queste ultime attività non come attività prevalen-te e non nei confronti del pubblico neppure saltuariamente o sporadicamente”.

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alle previsioni contrattuali, Grassobbio 3 esercitò in data 30 marzo 2005

l’opzione per l’acquisto del ramo d’azienda affittato;

- in data 12 gennaio 2006, conferì a Systema Mutui (ora Grassobbio 2) il

proprio ramo d’azienda relativo all’intermediazione di prodotti finanziari nei

confronti del pubblico.

Con questa seconda operazione di conferimento, la società conferente Systema

Holding S.p.a. diveniva controllante totalitaria di Grassobbio 2 (mentre, come

si ricorderà, era già controllante in modo totalitario di Grassobbio 3 fin dalla

costituzione di quest’ultima); si strutturava così come holding di partecipazio-

ni.

Per comprendere la configurazione attuale del gruppo, è opportuno rammen-

tare infine che nel maggio 2006 era stata altresì costituita una nuova società,

Grassobbio 1, allo scopo di divenire essa stessa holding del gruppo. A tal sco-

po, a copertura di tre aumenti di capitale (del 20 e 27 giugno e 19 luglio 2006),

vennero conferite in Grassobbio 1 le azioni di Systema Holding.

Seguì poi la fusione del 24 ottobre 2006 di Systema Holding in Grassobbio 1,

e quest’ultima società venne pertanto a detenere direttamente – secondo la

strutturazione odierna - il capitale sociale delle società operative Grassobbio 2

(Systema Mutui) e appunto Grassobbio 3 (Systema Servizi).

c)Nell’ottobre 2006 il progetto di costituzione di un gruppo di società, legato

al business dell’intermediazione dei mutui, ebbe così esecuzione, in un mo-

mento in cui il suddetto business era già in forte sviluppo.

L’ampio progetto aveva le seguenti finalità:

(i) consentire il rafforzamento del business mediante l’ingresso nella com-

pagine sociale della holding di una società – come si è detto - del gruppo Le-

hman Brothers, che avrebbe poi acquistato i crediti intermediati, mediante car-

tolarizzazione3;

                                                            3 La cartolarizzazione rivestiva in effetti un elemento fondamentale del circuito operativo i-deato da Divisione Mutui: detta forma di collocamento dei mutui sul mercato, infatti, assicu-rava corrispettivi pari a circa il 6% del capitale nominale dei singoli mutui (sostanzialmente rappresentativo dall’attualizzazione degli interessi futuri dei mutui, al netto dei rischi di insol-venza). In questo modo venivano realizzati cospicui ricavi, con reperimento immediato (ossia

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(ii) collocare, accanto a Lehman Brothers, anche i soci storici fondatori di

Divisione Mutui (e taluni manager) a livello di vertice, ossia di holding;

(iii) a latere di queste motivazioni imprenditoriali e di assetto societario, conse-

guire vantaggi di natura fiscale, tenuto conto dell’impossibilità, per Grassobbio

2, di compensare l’IVA in quanto intermediario finanziario (aspetto che non

interessa in questa sede e da cui deriva uno dei nodi rilevanti della procedura di

Grassobbio 1).

d)All’esito del sopra descritto iter, Grassobbio 1 si è trovata pertanto a detene-

re Grassobbio 3 (che nel bilancio al 31 dicembre 2006 registra un utile di €

496.775,00, per poi registrare ingenti perdite, di € 2.355.600,00, nel bilancio al

31 dicembre 2007) e la società storica e di consistenza più elevata Grassobbio

2 (che già nel bilancio al 31 dicembre 2003 registra un utile di € 1.646.776,00,

che si eleva nel bilancio al 31 dicembre 2004 ad € 7.125.730,00 e ancora, al 31

dicembre 2005, a € 18.827.901,00 e nel 2006 a € 25.000.000,00).

                                                                                                                                                                   senza attendere che maturassero gli interessi dei mutui intermediati) della liquidità che veniva impiegata per il sostentamento del gruppo, in particolare per remunerare il costo della rete degli agenti. Ma proprio il blocco delle cartolarizzazioni sarà all’origine dell’interruzione del ciclo finanziario su cui il business si fondava.

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CAP. III – IL BUSINESS DI GRASSOBBIO 3

1.Il business del Gruppo Systema

a)Per comprendere il ruolo di Grassobbio 3 e le cause della crisi in cui l’intero

gruppo si è imbattuto è necessario avere a mente il business assunto dalla prin-

cipale società operativa del gruppo stesso, vale a dire Grassobbio 2 e, in parti-

colare, il contenuto di massima degli accordi raggiunti con gli interlocutori

bancari che operavano nel campo sia dell’erogazione dei mutui, Meliorbanca,

sia della cartolarizzazione dei mutui, Lehman Brothers.

Di seguito viene quindi descritta l’operatività dell’azienda storica, come si è vi-

sto nata sotto la gestione di Divisione Mutui nel 2002, e gli accordi allora sti-

pulati con Meliorbanca, per poi analizzare l’attività di supporto svolta da Gras-

sobbio 3.

b)Divisione Mutui stipulò anzitutto con Meliorbanca, il 6 giugno 2002, un ac-

cordo di natura commerciale.

In base al suddetto accordo, Meliorbanca aveva conferito a Divisione Mutui

l’incarico di svolgere in via esclusiva, direttamente e/o tramite proprie società

controllate, l’attività di distribuzione a persone fisiche di mutui garantiti da ipo-

teche immobiliari. Per parte sua Meliorbanca si era impegnata ad erogare i mu-

tui stipulati grazie all’intermediazione di Divisione Mutui fino ad un plafond di €

450.000.000,00 e a cartolarizzare i suddetti mutui ogni circa € 200.000.000, in

modo che fosse garantita a Divisione Mutui una costante operatività.

Quale corrispettivo dell’attività svolta, Meliorbanca riconosceva a Divisione

Mutui una provvigione pari al 6% dell’importo erogato, da conguagliarsi in re-

lazione al risultato economico della cartolarizzazione.

Per ognuno dei contratti di mutuo stipulati grazie all’intermediazione di Divi-

sione Mutui, Meliorbanca riconosceva altresì a quest’ultima società, in relazio-

ne all’incasso di ogni rata mensile, l’importo di € 9,60. A latere del suddetto ac-

cordo di natura commerciale, seguì l’ingresso di Meliorbanca nel capitale socia-

le di Divisione Mutui con una partecipazione del 10%.

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c)Il suddetto modello di business ebbe un grosso sviluppo, anche grazie alla

continua crescita del mercato, con notevole ascesa reddituale negli anni 2004-

2005-2006.

I rilevanti risultati raggiunti consentirono a Systema Mutui e Systema Holding

di stipulare, il 26 giugno 2006 - dunque un anno prima della crisi che investì i

mercati dall’agosto del 2007 - un nuovo accordo di intermediazione dei mutui

con Meliorbanca e Lehman Brothers; in pari data, venne altresì stipulato un

accordo separato con cui Lehman Brothers si impegnava ad acquistare in e-

sclusiva, per sé o altri, i mutui erogati da Meliorbanca.

Si trattava di un accordo, oltre che di natura commerciale, che mirava a con-

sentire l’ingresso nella compagine sociale della holding – come si è anticipato -

di una società del gruppo Lehman Brothers.

L’accordo, in particolare, stabiliva la risoluzione per mutuo consenso del sopra

citato contratto con Meliorbanca del giugno 2002 e prevedeva “la conclusione di

nuovi contratti tra Lehman Borthers, Systema e Meliorbanca che disciplinino lo svolgimento

delle suddette attività (propria di ciascuna società, n.d.a.) su base esclusiva” (v. lettera

E(i) delle premesse).

Si dava poi atto che, in pari data, Meliorbanca e Lehman Brothers avevano

concluso un contratto secondo cui quest’ultima società (o una sua affiliata) a-

vrebbe acquistato da Meliorbanca una parte dei mutui erogati, “tramite operazio-

ni di cartolarizzazione mediante emissione, tra l’altro, di titoli senior muniti di rating, am-

messi alla quotazione presso una borsa europea e collocati, eventualmente unitamente ai titoli

junior, presso investitori istituzionali” (v. premessa I). La suddetta circostanza è ri-

levante in quanto la remunerazione dell’attività di Systema Mutui per l’attività

di intermediazione dei mutui ipotecari era ancorata anche al risultato economi-

co della citata cartolarizzazione.

Meliorbanca e Systema Mutui pattuirono inoltre, secondo una modalità analo-

ga a quella dell’accordo del 2002, che la prima versasse un ulteriore importo,

pari ad € 9,60, sempre quale “commissioni d’incasso” delle rate del mutuo a scade-

re. In particolare, era previsto che Meliorbanca versasse, “entro il decimo giorno del

mese di calendario successivo a quello di effettivo ricevimento, i seguenti diritti accessori: com-

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missioni di incasso rate e spese di gestione amministrativa, la cui somma attualmente è pari a

€ 9,60, la quota parte delle penali di anticipata estinzione connesse a tali commissioni e spe-

se e le spese di istruttoria, le provvigioni assicurative, i rimborsi spese relativi ai procuratori e

ogni rimborso di spese di stipula”, secondo quanto previsto all’art. 13.1.2.4.

Per tornare invece alla descrizione dell’evoluzione del business di gruppo, il 26

ottobre 2006 Meliorbanca e Systema Holding modificarono le modalità di re-

munerazione pattuite nel citato accordo del 26 giugno 2006, “al fine di agevolare

la liquidazione da parte di Systema della propria rete di agenti in attività finanziaria”.

Venne in particolare previsto che Meliorbanca versasse a Systema Mutui men-

silmente, entro il 10 di ogni mese:

- “Commissioni d’istruttoria, pagata dai clienti al momento dell’erogazione” del mutu-

o, per un massimo di € 3.000,00;

- “Commissioni di stipula, pagata dai clienti sulla prima e seconda rata per un totale di

€ 160,00”;

- “Commissioni incasso rata e oneri amministrativi (9,60) delle rate incassate da Me-

liorbanca, decurtate di € 48.000,00 fino a febbraio 2011”.

Venne inoltre pattuito che Meliorbanca versasse un anticipo provvigionale del

6% calcolato sull’importo erogato in relazione ai mutui stipulati nel mese pre-

cedente. Il suddetto anticipo era poi soggetto a conguaglio (positivo o negati-

vo) in relazione al prezzo di vendita dei mutui cartolarizzati alle Warehouse o a

Lehman Brothers, previa decurtazione della commissione pari allo 0,25

sull’erogato riconosciuta a Meliorbanca (“Lender of Record”).

Il modello di business così concepito ebbe un progresso crescente e costante

sino a toccare il culmine nel mese di luglio 2007, quando il volume dei mutui

erogati da Meliorbanca ed intermediati da Systema Mutui raggiunse l’importo

di 180 milioni di euro in un solo mese.

2.Il ruolo operativo di Grassobbio 3

                                                            4 Era altresì confermato, all’art. 13.6, che Meliorbanca pagasse a Systema Mutui, al momento di ciascuna erogazione, a titolo di anticipo sul compenso legato all’esito delle cartolarizzazio-ni, un importo pari al 6% “del relativo importo di tempo in tempo erogato”, soggetto a conguaglio all’esito della cartolarizzazione.

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Come si accennava, l’attività svolta da Grassobbio 3 era funzionale a quella

delle altre società del Gruppo Systema ed in particolare di Grassobbio 2, che

come si è visto era incentrata sull’attività di intermediazione di prodotti ipote-

cari.

In particolare Grassobbio 3, conformemente al proprio oggetto sociale, si oc-

cupava della progettazione, della realizzazione e della gestione del portale

internet www.systemacase.systemagroup.it, dove le agenzie immobiliari legate

al gruppo Systema pubblicavano le loro inserzioni relative alla compravendita

di immobili, nonché della realizzazione del magazine cartaceo, avente funzione

analoga rispetto al sito.

I suddetti strumenti di comunicazione permettevano alle agenzie immobiliari

di promuovere la propria attività di compravendita immobiliare, consentendo

conseguentemente a Grassobbio 2 di incrementare la propria attività di inter-

mediazione di prodotti ipotecari e assicurativi.

Come si vedrà, il modello di business adottato dal gruppo prevedeva che

Systema Case sostenesse tutti i costi legati alla gestione del portale e della rivi-

sta, realizzando il proprio margine sia mediante i proventi derivanti dalle inser-

zioni pubblicitarie, sia mediante un contributo fatturato alle altre società del

gruppo.

3.La crisi del Gruppo e di Grassobbio 3: cenni

Proprio nell’estate del 2007, come è noto, scoppiò la crisi dei mutui “subprime”,

con effetti che si estesero in poco tempo dagli Stati Uniti alle economie di tut-

to il mondo. Tra gli effetti collegati alla crisi figura il blocco del mercato delle

cartolarizzazioni su cui si basava il business del gruppo.

A fronte della suddetta crisi, “consacrata” poi dal fallimento di Lehman Bro-

thers dell’ottobre 2008, il gruppo Systema cercò, in primo luogo, di sostituire

Lehman Brothers con istituti bancari che non improntassero la propria attività

sulla cartolarizzazione dei mutui, ma che tenessero i mutui – come si suol dire

– “sui loro libri” e riconoscessero comunque una provvigione all’intermediario.

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In questa prospettiva, nel febbraio del 2008 venne raggiunto un accordo con

UCB, del gruppo Paribas, in forza del quale quest’ultima avrebbe acquisito i

mutui erogati da Meliorbanca, senza ricorrere alla cartolarizzazione.

Il gruppo cercò altresì di sviluppare nuovi business in settori diversi dai mutui

fondiari, duramente colpiti dalla crisi e, in tema di prestiti personali, raggiunse

nel marzo 2008 con Fiditalia e nel maggio – giugno 2008 con Neos due accor-

di che consentirono a Grassobbio 2 di intermediare i prodotti delle due sud-

dette banche nel settore dei prestiti personali.

Ma la crisi generale dei mercati e la contrazione del mercato immobiliare ridus-

sero drasticamente l’attività di Grassobbio 2 e così di Grassobbio 3, che come

si è accennato era svolta esclusivamente a favore delle società del gruppo.

Seguì poi il decorso ultimo della crisi del gruppo, sino alla messa in liquidazio-

ne di Grassobbio 3 del dicembre 2008 e il successivo deposito della domanda

di concordato preventivo dell’8 aprile 2009.

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CAP IV - I RAPPORTI INTERCORSI TRA GRASSOBBIO 3 E

GRASSOBBIO 1 E IL LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO: IL C.D. CASH

POOLING

1.I trasferimenti di liquidità in favore di Grassobbio 1: il c.d. cash poo-

ling

a)Tra Grassobbio 3 e Grassobbio 1 sono intercorsi rilevanti rapporti finanzia-

ri, che hanno specifico rilievo in questa sede: all’attivo di Grassobbio 3 figura

infatti un credito verso la holding Grassobbio 1 di € 744.393,00 (da ricondurre

in misura pressoché esclusiva al rapporto di cash pooling, v. relazione ex art. 161

L.F.), considerato realizzabile in misura pari alla percentuale di riparto prevista

dal piano concordatario di Grassobbio 1, e precisamente per € 37.220,00 (in

relazione al miglioramento del piano di Grassobbio 1 che, a seguito dell’atto

integrativo del 3 maggio 2010, contempla ora riparti del 5%).

b) Si è già accennato alle cause che hanno determinato la crisi in cui Grassob-

bio 2, e per essa Grassobbio 3, si è imbattuta e, tuttavia, appare evidente che la

crisi finanziaria in cui versava Grassobbio 3 al tempo del deposito del ricorso

ex art. 160 L.F. (aprile del 2009) è dipesa anche dal suddetto rapporto finanzia-

rio, in base al quale il citato importo è stato trasferito alla holding, senza che

quest’ultima lo abbia rimborsato. Di qui l’esame, da parte del Commissario

Giudiziale, dell’origine e dell’evoluzione del credito maturato da Grassobbio 3,

esame svolto anche rispetto al titolo del rapporto, qualificato dalla società de-

bitrice “cash pooling”.

2.Riqualificazione del titolo da cash pooling a finanziamento

intercompany: postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.

a)Come spiegato anche nella relazione del Commissario Giudiziale relativa alla

procedura di concordato preventivo di Grassobbio 2 (la questione del cash poo-

ling si pone infatti in modo analogo sia con riferimento alla società Grassobbio

2 che Grassobbio 3), va premesso che è normale, nell’ambito dei gruppi di so-

cietà, che intercorrano rapporti finanziari tra le singole società “consorelle”,

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ma per Grassobbio 3 la circostanza assume rilievo, tenuto conto che il suddet-

to credito da cash pooling di circa 750.000,00, se fosse rimborsabile da Grassob-

bio 1, assicurerebbe il pagamento nella misura di circa il 70% dei debiti di

Grassobbio 3, ammontanti a circa € 1.000.000,00, a seguito dell’atto integrati-

vo del 3 maggio 2010.

b)Il Commissario Giudiziale ha peraltro orientato la propria verifica, anzitutto,

sul titolo dei rapporti finanziari intercompany, per poter muovere dalla corret-

ta qualificazione agli effetti delle conseguenze da trarre in questa sede.

Si legge nel ricorso che la struttura di costi e ricavi di Grassobbio 3 prevedeva

che la stessa sostenesse solo i costi di diretta imputazione, legati ai servizi

internet e ai costi della realizzazione del periodico e fatturasse alla clientela –

principalmente le agenzie immobiliari – i ricavi derivanti dalla concessione di

spazi pubblicitari e i canoni dell’ “affiliazione”, che consentiva alle stesse agen-

zie di avvalersi dei servizi offerti dalla ricorrente. Parimenti, anche Grassobbio

2 sosteneva solo i propri costi diretti (relativi agli agenti e alla struttura che

predisponeva le pratiche di mutuo) e realizzava ricavi tramite le provvigioni

maturate a suo favore.

Era invece la holding Grassobbio 1 a sostenere i costi relativi all’acquisizione

di beni e servizi di utilità anche di Grassobbio 2 e 3, quali i costi legati alle lo-

cazioni immobiliari e alla struttura amministrativa e gestionale. Dal canto suo,

Grassobbio 1 percepiva i dividendi che Grassobbio 2 distribuiva a suo esclusi-

vo favore, anche grazie al fatto che la società operativa sopportava costi di mi-

nore entità (v. p. 26 del ricorso).

Sempre nel ricorso si legge che per ovviare ad eventuali distorsioni finanziarie

legate all’adozione del suddetto sistema, e dovute alla circostanza che Gras-

sobbio 1 sosteneva i costi mensilmente, ma percepiva i dividendi una volta

l’anno, il gruppo aveva optato, oltre che per l’adozione del sistema del “conso-

lidato nazionale di gruppo”, per la stipulazione con alcuni istituti bancari di un

accordo di cash pooling.

In base ai suddetti accordi, “la capogruppo avrebbe concentrato in capo a sé anche la ge-

stione della tesoreria, con conteggio giornaliero degli interessi attivi/passivi che sarebbero inve-

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ce maturati in capo alle singole società nel caso ognuna avesse mantenuto i propri singoli rap-

porti”. Sempre nel ricorso, si precisa (i) che l’accordo rispondeva all’esigenza di

ottimizzare il livello di interessi attivi e passivi e che (ii) l’adozione del sistema

di cash pooling prevedeva che tra le società del gruppo venissero applicati patti-

ziamente tassi attivi/passivi con dei differenziali minori e quindi a condizione

di miglior favore rispetto a quelli che il mercato avrebbe potuto offrire alle

singole società singolarmente considerate (v. ricorso, pp. 26 – 27).

Secondo la ricostruzione della ricorrente, il titolo sottostante al credito di

Grassobbio 3 nei confronti di Grassobbio 1 viene quindi individuato, civilisti-

camente, nel contratto di cash pooling.

Per offrire i dati salienti del contratto di cash pooling stipulato da Grassobbio 3,

si riportano di seguito le pattuizioni intercorse con Intesa San Paolo: “Ferma

restando l’ordinaria operatività delle società sui rispettivi conti correnti, sui quali verranno

registrate le operazioni alle stesse riferibili, l’Istituto provvederà, in esecuzione di ordine sin

d’ora impartito dalle società e dalla Tesoreria con la firma della presente convenzione:

- in fase di attivazione del servizio, a girare i saldi dei conti correnti delle società sul c/c n.

100000001624 presso la filiale agenzia 4 di Bergamo (filiale capofila), intestato alla Teso-

reria;

- successivamente e per tutta la durata della convenzione, a girare giornalmente tutti i movi-

menti registrati sui conti correnti delle società, sul precitato c/c intestato alla Tesoreria, con

pari importo e valuta compensata con una delle seguenti modalità: (omissis), le sommatorie

dei movimenti aventi stessa valuta assegnando una causale fissa.”

Più oltre figura poi la regolazione economica degli interessi: “Gli interessi attivi e

passivi saranno conteggiati dall’Istituto o dalla Banca, con riferimento al conto corrente inte-

stato alla Tesoreria, restando inteso che eventuali ripartizioni tra le società e la Tesoreria sa-

ranno oggetto di separato accordo tra queste ultime, restandone l’Istituto estraneo”.

c)Il titolo cui ricondurre i rapporti finanziari intercompany, ad avviso del

Commissario Giudiziale, non è però il c.d. cash pooling, inteso quale insieme di

pattuizioni volto a regolare con efficienza gli interessi attivi e passivi di conto

corrente che maturano in capo alle singole società del gruppo.

Secondo il Commissario Giudiziale si verte di finanziamento.

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La riclassificazione del titolo non è di poco conto, oltre che per l’ammontare

della posta, per i risvolti che potrebbero derivare in termini di:

(i) postergazione o meno, ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., del credito

di Grassobbio 3 e così agli effetti dei riparti e di ammissione al voto all’interno

di classe ad hoc;

(ii) esame della condotta di Grassobbio 3 (v. paragrafo che segue).

Il titolo del finanziamento sottostante ai rapporti finanziari intercompany, in

particolare si ricava – stante la pluralità di cause che, in astratto, possono sor-

reggere il contratto di cash pooling5 - dai concreti flussi finanziari e,

nell’architettura del gruppo, dai ruoli rivestiti dalle singole società consorelle.

E nel gruppo Grassobbio era previsto – si potrebbe dire – strutturalmente, che

le società operativa fossero Grassobbio 3 e soprattutto Grassobbio 2, la quale

raccoglieva liquidità grazie all’intermediazione dei mutui erogati da Meliorban-

ca, per trasferirla costantemente e automaticamente alla holding Grassobbio 1,

in base al citato contratto di conto corrente.

Grassobbio 1, peraltro, avrebbe potuto rimborsare il debito, in favore di Gras-

sobbio 2 e Grassobbio 3, con “chiusura finanziaria del cerchio”, solo mediante

compensazione con i dividendi, da distribuirsi dalla stessa Grassobbio 2 e

Grassobbio 3 a Grassobbio 1, naturalmente se e in quanto fossero maturati.

Stanti questi ruoli all’interno del gruppo, appare evidente che i trasferimenti

immediati di liquidità, dalle società operative alla holding, altro non erano che

“finanziamenti ponte”, precisamente finanziamenti che sarebbero stati estinti,

dopo l’approvazione dei bilanci d’esercizio, grazie alla compensazione con gli

eventuali futuri dividendi distribuiti.

d) Vertendosi – come il Commissario ritiene - di finanziamento, insorge anzi-

tutto l’interrogativo della sua postergazione o meno, ai sensi dell’artt. 2467 e                                                             5 La dottrina ritiene che il contratto di cash pooling sia misto, risentendo della disciplina del conto corrente non bancario e del finanziamento. Così si esprime la dottrina: “Appare dunque innegabile che nella fattispecie in esame si verifichi, sia pure con effetto collaterale, un’operazione di finanzia-mento a favore delle società del gruppo, che vedrebbero coprire le loro passività per effetto della gestione “accen-trata” delle liquidità del gruppo medesimo. In definitiva si tratta di un contratto il cui elemento “prestito” è insito in tale tipo di negozio e ciò a prescindere dalla circostanza che in tale negozio il fondamento causale non è quello di un’operazione di finanziamento” (Tamara Trevisan, dal sito www.nuovofiscooggi.it).

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2497 quinquies cod. civ., questione che, naturalmente, è rimessa alla valutazione

ultima del Tribunale.

In proposito, il Commissario Giudiziale si limita ad osservare che la norma si

riferisce al finanziamento soci della controllante in favore della controllata,

senza pronunciarsi sul caso inverso del finanziamento – come nel caso del

gruppo Grassobbio - effettuato dalla controllata in favore della controllante. Que-

sto aspetto potrebbe, al di la di altri dubbi applicativi della norma, essere diri-

mente – secondo la dottrina maggioritaria - per escludere che al rapporto

intercompany si applichi il regime del finanziamento soci di cui all’art. 2467 e

2497 quinqueis cod. civ.

Si può quindi ritenere che il credito in esame non sia da postergare, nonostante

la sua riclassificazione quanto al titolo sottostante, ferma restando

l’interpretazione della norma e della sua applicabilità in concreto, che spetta al

Tribunale.

3.Finanziamento tra società del Gruppo e condotta del debitore

a)L’altro profilo di indagine che scaturisce dalla riconduzione del credito al fi-

nanziamento attiene, secondo il Commissario Giudiziale, alla valutazione della

condotta della società.

In questa sede si tiene conto solo del credito, a tutt’oggi esistente, di circa €

700.000,00 di Grassobbio 3 nei confronti di Grassobbio 1, e quindi del finan-

ziamento concesso dalla controllata alla controllante.

b)E’ noto, in primo luogo, il disvalore che parte dei commentatori delle rela-

zioni di gruppo assegnano ai finanziamenti intercompany, qualora sia la con-

trollata a trasferire liquidità in favore della controllante.

Sono d’altra parte legittimi – come è noto – i rapporti intercompany, salvo va-

lutare, caso per caso e in concreto, la (spesso spinosa) questione del rapporto

tra l’interesse della singola società e quello c.d. di gruppo.

c)Valgano anzitutto le seguenti constatazioni in fatto.

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Di seguito, vengono sintetizzati i flussi di liquidità nei confronti di Grassobbio

1 per coglierne l’evoluzione nel tempo6.

Nome

Saldo peri-

odo Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo

Saldo periodo

GRASSOBBIO 3 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2008

07/04/2009

Cash pooling Imi

Group 181.533,21 - 863.282,33 - 1.310.321,47 87.613,52

86.826,29

Cash pooling

cred.

Valt. group - 1.630,76 - 1.999,16 - 2.292,06 671.059,21

671.059,21

Totale 179.902,45 -865.281,49 - 1.312.613,53 758.672,73

757.885,47

Come è agevole ricavare dal prospetto del flussi, dopo il trasferimento di liqui-

dità per circa € 180.000,00 alla data del 30 giugno 2007, con conseguente saldo

a credito di Grassobbio 3 nei confronti di Grassobbio 1, Grassobbio 3 diviene

debitrice nei confronti della holding per un importo di circa € 1.400.000,00 alla

data del 30 giugno 2008. Segue poi il trasferimento di consistente liquidità da

Grassobbio 3 a Grassobbio 1 nel semestre 30 giugno 2008 – 31 dicembre

2008, con la conseguenza che Grassobbio 3 torna ad essere creditrice nei con-

fronti della capogruppo, per un importo di circa € 750.000,00 alla data del 31

dicembre 2008, importo che rimane sostanzialmente invariato alla data di de-

posito del ricorso per concordato preventivo del 7 aprile 2009.

d)In questo quadro, va distinta l’analisi dei trasferimenti avvenuti in epoca an-

teriore e successiva all’insorgere della crisi.

Per quanto riguarda i trasferimenti di liquidità avvenuti anteriormente

all’emergere della crisi (circa € 180.000,00 al 30 giugno 2007), si tratta di chie-

dersi se il suddetto trasferimento rispondeva all’interesse (anche solo mediato)

                                                            6 Il prospetto suddivide il cash pooling precisando le date di riferimento dei crediti maturati da Grassobbio 3 (colonna orizzontale) e la suddivisione per banche di appoggio (v. colonna ver-ticale).

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di Grassobbio 3 e se era conseguentemente ragionevole la decisione di proce-

dere a quel trasferimento di liquidità alla holding Grassobbio 1.

L’interrogativo va posto avendo anche a mente che il trasferimento di liquidità

registra a favore di Grassobbio 1 avviene dopo che, a seguito della complessa

operazione di riassetto della proprietà descritta nella relazione di Grassobbio 1,

la holding era già gravata da ingenti debiti complessivi, nei confronti di Altea,

obbligazionisti e per il vendor loan.

e)La criticità della condotta si accresce in particolare con riferimento a trasfe-

rimenti in corso di crisi e, sotto questo profilo, il Commissario ha appurato

che Grassobbio 3 ha trasferito liquidità anche dopo il 31 dicembre 2007 e so-

prattutto nel semestre 30 giugno 2008 – 31 dicembre 2008.

Appare dubbia la scelta di non arrestare il contratto c.d. di cash pooling, almeno

nel momento in cui si era determinato uno squilibrio finanziario in capo a

Grassobbio 3, in modo che la gestione della liquidità da parte di quest’ultima

società venisse orientata al proprio, divenuto prioritario, interesse e non in for-

za degli automatismi di conto corrente derivanti dal contratto di “cash pooling”.

Va peraltro sottolineato, sul piano del conflitto di interessi, che la suddetta li-

quidità non è stata destinata da Grassobbio 1 ai soci fondatori, ossia al paga-

mento di loro obbligazioni o al rimborso della parte di loro competenza del

vendor loan.

f)In virtù del rapporto di controllo totalitario esercitato dalla holding Gras-

sobbio 1 su Grassobbio 3, infine, è giocoforza ritenere che, rispetto alla vicen-

da, abbia inciso anche la funzione di direzione e coordinamento svolta dalla

holding, la quale potrebbe aver concorso nelle decisioni di trasferimento a suo

favore della liquidità.

E’ peraltro noto che, ove la condotta di Grassobbio 3 sia da disapprovare e vi

concorra Grassobbio 1, sussiste l’“esimente” del vantaggio compensativo ex

art. 2497 cod. civ. (a seguito della nota riforma societaria).

Può affermarsi che Grassobbio 3, sotto questo profilo, abbia beneficiato

dell’appartenenza al gruppo e anche che, entro limiti proporzionati, Grassob-

bio 3 abbia finanziato Grassobbio 1 per metterle a disposizione i costi che sa-

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rebbero stati sopportati per suo conto, assicurandosi così i correlativi servizi

della holding, di natura amministrativa e di messa a disposizione dell’immobile,

senza il riaddebito dei costi e dei canoni di locazione.

Resta tuttavia la riserva, anche agli effetti della valutazione dei c.d. vantaggi

compensativi quanto meno sul piano formale, per la mancanza di un contratto

che disciplinasse ab origine le reciproche partite da ritenere compensate e per la

mancata ricezione contabile e patrimoniale di qualsivoglia compensazione - in

assenza di riaddebito dei costi per inerzia della holding - anche ai fini del piano

concordatario, essendo comunque il credito di Grassobbio 3 previsto per inte-

ro al passivo di Grassobbio 17.

g)Per quanto riguarda infine l’ulteriore questione dell’ammissione del creditore

Grassobbio 3 all’adunanza di Grassobbio 1, il Commissario Giudiziale ha e-

saminato l’ipotesi del conflitto di interessi, tenuto conto che il liquidatore di

Grassobbio 1 ha predisposto la domanda di concordato preventivo che la stes-

sa persona fisica, in qualità di Liquidatore di Grassobbio 3, è chiamata ad ap-

provare o meno.

In proposito, come è noto, rileva l’art. 177 L.F., IV comma, secondo il quale

“sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e

affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno

prima della proposta di concordato”, norma che non esclude dal voto i creditori che

rivestano il ruolo di società controllanti o controllate o sottoposte a comune

controllo. E poiché, per contro, l’art. 127 L.F. dispone espressamente al VI

comma che la disciplina dell’esclusione “si applica ai crediti delle società controllanti

o controllate o sottoposte a comune controllo”, la dottrina non ritiene di poter forzare il

dato letterale dell’art. 177, per estenderlo alle ipotesi dei crediti infragruppo

nell’ambito della disciplina del concordato preventivo.

                                                            7 Va infine rilevato che se il mancato riaddebito può giocare a favore della valutazione d’insieme della condotta di Grassobbio 1, d’altro canto si accrescono, sempre in ragione del mancato riaddebito, i rischi di ripresa fiscale del credito IVA che è iscritto all’attivo della pro-cedura della stessa Grassobbio 1. Il punto è quindi approfondito nella relazione depositata nella procedura di Grassobbio 1.

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E pertanto, pur a fronte delle riserve che precedono, non si ravvisano elementi

sufficienti per escludere Grassobbio 3 dal voto da esprimersi nell’adunanza di

Grassobbio 1 (come è stato rilevato anzitutto nella relazione depositata nella

procedura che riguarda quest’ultima società).

h)Di qui le conclusioni, in base alle considerazioni che precedono, secondo

cui:

(i) la condotta della società debitrice presenta profili critici, in rapporto alla ge-

stione della liquidità, con accrescimento della criticità per la prosecuzione del

rapporto c.d. di cash pooling anche al tempo in cui Grassobbio 1 era entrata in

crisi;

(ii) la concentrazione presso la stessa persona fisica della carica di liquidatore

delle società del gruppo Grassobbio, e in generale il fatto che si verta di crediti

infragruppo, non porta ad escludere, secondo il Commissario, il voto di Gras-

sobbio 3 all’adunanza di Grassobbio 1 ai sensi dell’art. 177 L.F.

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CAP. V - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’

E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONSIDERAZIONI CON-

CLUSIVE SULLA CONDOTTA DEL DEBITORE

1.Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice

a)Anticipati alcuni cenni sulla condotta della società debitrice, può passarsi

all’esame più generale delle cause del dissesto.

Come vuole il dettato dell’art. 172 L.F. - che assegna all’argomento delle “cau-

se del dissesto” specifico rilievo - nel presente paragrafo viene descritto il pun-

to di vista della società debitrice, per poi riesaminare il tema, nel paragrafo

successivo, illustrando le valutazioni proprie del Commissario Giudiziale.

b)Come si accennava, nell’estate del 2007 scoppiò negli Stati Uniti la crisi dei

mutui cosiddetti “subprime”, con effetti dirompenti sulle economie di tutto il

mondo.

Secondo la società ricorrente, fu proprio la suddetta crisi che coinvolse il

gruppo Systema ad originare le difficoltà di Grassobbio 3, che come si diceva

svolgeva esclusivamente attività a favore delle società del gruppo (v. pp. 13 e

14 del ricorso).

È opportuno quindi riprendere brevemente l’origine e le cause del dissesto del

gruppo Systema, illustrate anche nelle relazioni di Grassobbio 1 e 2.

c)Secondo le società ricorrenti Grassobbio 1 e 2, la crisi dell’estate del 2007

bloccò il mercato delle cartolarizzazioni, su cui il modello di business adottato

da Grassobbio 2 si basava, ed originò le difficoltà dell’intero gruppo8.

                                                            8 Occorre spendere due parole sul fenomeno della cartolarizzazione. La cartolarizzazione dei mutui consiste in una operazione finanziaria attraverso la quale la banca erogatrice vende i crediti derivanti dai mutui ad una società cessionaria. A sua volta la società cessionaria, detta società veicolo, emette titoli per finanziare l’acquisto dei suddetti crediti. I vantaggi per la banca cedente sono l’incasso immediato di un corrispettivo, usualmente con la realizzazione di una plusvalenza, cosicché quest’ultima è in costante possesso di liquidità per stipulare nuovi finanziamenti e il venir meno del rischio inerente il credito ceduto. Il regolare funzio-namento del suddetto sistema si basa sul presupposto che i mutuatari adempiano puntual-mente al proprio obbligo di pagamento della rata, atteso che questo flusso finanziario è ne-cessario per garantire la restituzione del capitale e degli interessi indicate nell’obbligazione. Se infatti i mutuatari cessano di pagare le rate, il credito verso gli stessi diviene potenzialmente inesigibile e chi ha acquistato le obbligazioni collegate a detto titolo rischia di perdere in tutto o in parte sia gli interessi che il capitale.

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Come noto, le banche americane avevano proceduto all’erogazione di mutui a

clientela non “prime”, cioè a clientela che difficilmente sarebbe stata in grado di

far fronte all’impegno preso. Tale maggior rischio era compensato con la pro-

spettiva di un maggior guadagno (tramite l’applicazione di tassi di interesse più

elevati) in uno scenario di forte crescita dei prezzi degli immobili e di tassi in

salita. Proprio la crescita dei suddetti tassi ha determinato l’impossibilità per

molti soggetti di far fronte agli impegni assunti, con conseguente perdita di va-

lore delle obbligazioni emesse dalle società veicolo delle cartolarizzazioni e ne-

cessaria svalutazione, da parte delle banche, degli attivi derivanti dalle citate

cartolarizzazioni.

Ne è seguita una maggiore prudenza tra gli istituti bancari sia nello scambio di

liquidità, sia nella stipulazione di pratiche di mutuo, che venivano concluse ad

un costo più alto per il cliente e con provvigioni più basse per il distributore.

Nonostante quindi Grassobbio 2 non avesse intermediato – a dire della debi-

trice - mutui sussumibili tra i subprime, l’arresto delle cartolarizzazioni azzerò i

flussi di liquidità e reddituali.

2.I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi.

2.1.La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione dei

mutui ipotecari

a)Il Commissario Giudiziale ritiene di poter condividere la lettura della crisi

generale dei mercati, ma ritiene che si debbano precisare le ragioni per cui la

crisi generale ebbe un simile impatto su Grassobbio 2 e così su tutto il gruppo,

ed in particolare su Grassobbio 3.

b)Valgano anche brevi note illustrative della crisi generale e degli effetti nel

campo della cartolarizzazione, a completamento del quadro informativo offer-

to dalla debitrice (che si riportano in nota, stante il loro valore residuo9).

                                                            9 Come noto, la concessione di un mutuo subprime è tradizionalmente un’operazione rischiosa per la banca, atteso che l’ente erogante non può confidare che il debito non vada in sofferen-za e il mutuatario non si riveli insolvente. Nonostante la suddetta rischiosità, a partire dal 2000 molte banche americane hanno concesso un grande volume di mutui, di cui molti a mu-tuatari considerabili come poco affidabili dal punto di vista della solvibilità. Il suddetto pro-cesso è stato in primo luogo agevolato dall’andamento del mercato immobiliare. Fino alla metà del 2006 il prezzo delle abitazioni negli Usa è cresciuto vertiginosamente, creando una

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Va poi rimarcato – e questo aspetto ha rilievo anche rispetto alla condotta del-

le società del gruppo – che il repentino processo di crisi è stato facilitato dalla

“disattenzione” con la quale le agenzie di rating hanno valutato come “molto

sicuri” (AAA) i titoli emessi dalle c.d. società veicolo che acquisivano, median-

te cartolarizzazione, i mutui.

In realtà, nella maggior parte dei casi si trattava di titoli ben poco sicuri in

quanto legati ad un’origine (il mutuatario subprime) molto esposto alla congiun-

tura economica. Questi titoli, considerati a torto sicuri, attraverso i meccanismi

della globalizzazione finanziaria si sono diffusi su scala mondiale innescando

un progressivo processo di cartolarizzazione “a scatole cinesi”. Per qualche

anno il sistema ha funzionato perfettamente, permettendo a soggetti che u-

sualmente ne sarebbero stati esclusi di accedere ai mutui, e garantendo ottimi

profitti a banche e società finanziarie atteso che, grazie al meccanismo della

cartolarizzazione, il rischio insito nei prestiti subprime sembrava quasi annullato.

A partire dal 2004 i tassi di interesse americani, in notevole discesa dal 2000, si

alzano quasi all’improvviso. A causa del suddetto rialzo, i mutui sottoscritti, in

particolare quelli a tasso variabile, diventano più costosi e difficili da ripagare.

                                                                                                                                                                   “bolla immobiliare”: il continuo aumento del prezzo delle case favoriva le banche che conce-devano i prestiti, rendendo tale attività conveniente e relativamente poco rischiosa atteso che, alla peggio, in caso di mancato pagamento della rata da parte del mutuatario, la banca avreb-be potuto agire esecutivamente e vendere l’immobile ipotecato che nel frattempo era salito di valore. I bassi tassi di interesse favorivano un’esposizione debitoria eccezionalmente alta da parte dei consumatori USA e conseguentemente il livello di risparmio, già tradizionalmente basso, si riduceva sempre più. In secondo luogo, la concessione di mutui subprime venne age-volata dal fenomeno della cartolarizzazione. Come si accennava, la cartolarizzazione consiste in un meccanismo finanziario attraverso cui le banche rivendono i crediti derivanti da mutui (tra cui quelli subprime) trasferendone il rischio al mercato finanziario. Con un mutuo tradi-zionale, la banca effettua il finanziamento a favore del mutuatario e si assume il rischio ri-guardante la sua solvibilità. Il suddetto meccanismo è conveniente per entrambe le parti: il mutuatario ottiene subito il capitale necessario per l’acquisto dell’immobile e la banca ottiene un profitto derivante dagli interessi che il mutuatario è chiamato a pagare. D’altra parte, la banca dovrebbe aspettare diversi anni per ottenere quanto prestato più gli interessi. Attraver-so la cartolarizzazione la banca rivende invece i crediti derivanti dai mutui ad un’altra istitu-zione finanziaria specializzata (società veicolo), e così operando si libera del rischio di insol-venza da parte del mutuatario, recupera immediatamente l’intero ammontare di quanto pre-stato e con la liquidità così acquisita può offrire nuovi mutui. A sua volta la società veicolo, al fine di versare il corrispettivo dell’acquisto alla banca erogante, emette obbligazioni legate ai mutui, e gli interessi su questi ulteriori prestiti vengono garantiti attraverso le rate dei mutui che la società si ripromette di incassare dai mutuatari della banca che gli ha ceduto i diritti.

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Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che a partire dal 2006 i

prezzi della case smettono di crescere e nel 2007 cominciano a diminuire. La

cosiddetta bolla immobiliare scoppia e le banche che avevano concesso molti

mutui subprime iniziano a registrare delle perdite sempre più rilevanti: i mutua-

tari subprime non riescono più a pagare le rate del mutuo per effetto

dell’aumento dei tassi di interesse e la riduzione del prezzo delle case abbatte la

garanzia ipotecaria sui prestiti.

Dal punto di vista finanziario i titoli fondati, direttamente o indirettamente, sui

mutui subprime vedono ridursi il loro valore di mercato: la domanda si abbatte,

mentre l’offerta è sempre più ampia.

Progressivamente questi titoli, e quelli ad essi legati grazie al meccanismo delle

“scatole cinesi”, smettono di avere mercato e il flusso di pagamenti alla base

del processo di cartolarizzazione progressivamente si blocca.

c)Pare quindi che la crisi dei mutui subprime, innescando il blocco delle cartola-

rizzazioni e inducendo la massima cautela nella stipulazione dei mutui, abbia

potuto avere un ruolo tanto determinante, quanto imprevedibile per tutti gli

operatori. E parimenti imprevedibile poteva essere il fallimento di Lehman

Brothers.

Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi della responsabilità delle ban-

che in caso di sottoscrizione di obbligazioni Lehman Brothers da parte dei

clienti, hanno infatti affermato che: “Il mantenimento da parte delle agenzie di rating

di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento

dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanzia-

rio e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default” (Trib. di

Venezia, 5 novembre 2009, da www.ilcaso.it, con ns. sottolineatura).

2.2.La crisi finanziaria della società e considerazione conclusiva sulla condotta

del debitore

a)Il mercato fu dunque all’origine della crisi, e il suo impatto – per quanto ap-

purato anche dal Commissario - fu anzitutto operativo, precisamente per

l’impossibilità di proseguire il modello di business fondato sulla cartolarizza-

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zione e adottato da Grassobbio 2 e così la funzione di ausilio svolta da Gras-

sobbio 3.

Ciò determinò anche l’interruzione del ciclo finanziario del gruppo, che era

appunto basato sulla liquidità riveniente dalla cartolarizzazione dei mutui in-

termediati da Grassobbio 2.

b)E’ dunque vero che la crisi generale del mercato ha avuto incidenza, ma cer-

to la crisi travolse il gruppo, e nella fattispecie Grassobbio 3, in ragione della

dipendenza strutturale di questa ultima dall’andamento dell’attività propria di

Grassobbio 2 e per il contesto di crisi del Gruppo stesso, sotto il profilo finan-

ziario per effetto del c.d. “cash pooling” (si rinvia alla relazione depositata nella

procedura di Grassobbio 2 per quanto riguarda la crisi di business e i suoi ef-

fetti sul circuito finanziario del Gruppo).

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CAP. VI – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PRO-

CEDURA

1.Attività ordinaria

Come già esplicitato nella premessa della presente Relazione, Grassobbio 3 ha

presentato il ricorso per essere ammessa alla procedura di Concordato Preven-

tivo: e ciò dopo aver stipulato in data 9 Dicembre 2008 avanti il notaio Erne-

sto Sico di Bergamo n. rep. 45018, racc. n. 9781, un contratto di affitto di ra-

mo d’azienda con la società Avalon s.p.a. (società questa che, come già riferito,

si era impegnata, al verificarsi di alcune condizioni, all’acquisto del ramo).

Ciò rilevato, ci si limita a chiarire nel contesto del presente paragrafo come

non vi sia stata, logicamente, alcuna autorizzazione alla continuazione

dell’attività (di competenza dell’affittuaria) e come, conseguentemente, il peri-

odo gestionale della procedura abbia avuto quale principale oggetto (come per

altro sommariamente accennato al capitolo I sub paragrafo 2 “Cenni sui princi-

pali eventi della procedura”) le evoluzioni relative alla proposta irrevocabile

d’acquisto da parte di Avalon. Questo sul versante dell’attivo. In relazione, in-

vece, al passivo, di significativo nel periodo gestionale (questione che verrà

trattata nel successivo paragrafo del presente capitolo) sono le problematiche

legate alle potenziali conseguenze che potrebbero derivare su tale versante dal-

la nuova proposta d’acquisto d’azienda formulata da Avalon in data 13 Aprile

2010 (d’ora in poi, per brevità, anche Nuova Proposta).

Procedendo con ordine.

2.La cessione del ramo d’azienda

a)L’iter della vicenda relativa all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà Gras-

sobbio 3, il cui valore è stato quantificato nel contesto del ricorso ex artt. 160 e

segg. L.F. in complessivi € 350.000, risulta piuttosto articolato.

Il doveroso punto di partenza è, come noto, la stipula in data 9 dicembre 2008

del contratto di affitto di azienda fra Systema Case s.p.a. (ora Grassobbio 3) e

Avalon s.p.a. Orbene tale contratto d’affitto, avente ad oggetto i beni mobili

materiali ed immateriali di proprietà dell’affittante Grassobbio 3 e/o dalla stes-

sa comunque utilizzati, nonché i rapporti contrattuali (rilevano a tal proposito

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soprattutto i rapporti di lavoro subordinato in essere fra Grassobbio 3 ed i di-

pendenti, oltre ad un elenco di contratti con fornitori), prevedeva un corrispet-

tivo globale ed omnicomprensivo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00), annui

oltre I.V.A. (da versarsi in rate mensili anticipate), mentre la durata veniva pat-

tuita in 24 mesi (rinnovabili tacitamente in caso di mancata disdetta con un

preavviso minimo di sei mesi rispetto alla data di scadenza). Ulteriori elementi

significativi di detto contratto possono riassumersi nella evidenziata connes-

sione e/o collegamento del contratto d’affitto di ramo d’azienda in esame con

speculari contratti di affitto con Systema Group (ora Grassobbio 1) e Systema

Mutui (ora Grassobbio 2), con previsione che la cessazione di efficacia anche

di uno solo dei tre contratti d’affitto avrebbe permesso il recesso unilaterale

dell’affittuaria Avalon (v. art. 6.06). Mentre, sotto altro profilo, veniva pattuito

che l’affittuaria Avalon avrebbe avuto la facoltà (ma non l’obbligo) di provve-

dere, in nome, per conto e nell’interesse dell’affittante al pagamento degli im-

porti dovuti da Systema Case (ora Grassobbio 3) alle singole società di leasing

(con conseguente diritto di portare le somme corrisposte a decurtazione degli

importi dovuti a titolo di canone). Tale facoltà compensativa a termini di con-

tratto veniva, poi, estesa ai casi in cui l’affittuaria Avalon fosse stata costretta a

provvedere, per ragioni indifferibili ed urgenti, al pagamento di debiti

dell’affittante Grassobbio 3 che, in base alle previsioni del contratto, erano e-

sclusi dall’affitto del ramo e, dunque, di competenza dell’affittante medesima.

In ogni caso (e qui si conclude la sintesi delle caratteristiche del contratto

d’affitto di ramo d’azienda) la mancata ammissione di Systema Case (ora Gras-

sobbio 3) al beneficio del concordato preventivo avrebbe parimenti attribuito

all’affittuaria Avalon un diritto di recesso immediato.

b)Come rilevato sub capitolo I, paragrafo 2 “Cenni sui principali eventi della proce-

dura”, il contratto di affitto di ramo d’azienda all’atto della proposizione del ri-

corso ex artt. 160 e segg. L.F. veniva “accompagnato” da una speculare propo-

sta di acquisto di ramo d’azienda (di seguito anche la Proposta Originaria)

proveniente dall’affittuaria Avalon che, nell’indicare in complessivi €

400.000,00 (poi valorizzati in ricorso in € 350.000,00, in relazione alla dedu-

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zione di alcuni costi sostenuti dall’affittuaria) il prezzo d’acquisto (da corri-

spondersi in 12 rate mensili di uguale importo, decorrenti dal contratto defini-

tivo di acquisto del ramo), si dichiarava altresì disponibile all’acquisto pro soluto

di alcuni crediti vantati da Grassobbio 3 nei confronti di terzi nonché ad un

accollo liberatorio di alcuni debiti sia pur entro limiti predeterminati (debiti per

TFR maturato relativamente ai soli dipendenti trasferiti con il contratto

d’affitto di ramo d’azienda, sino all’importo massimo di € 2.000,00, oltre a de-

biti per retribuzioni anche differite sofferto nei confronti dei soli dipendenti

trasferiti con il contratto di affitto di ramo d’azienda, sino all’importo massimo

di € 11.000,00): il tutto con la precisazione che l’importo offerto avrebbe do-

vuto essere decurtato di tutti i canoni d’affitto pagati alla data di acquisto del

ramo, nonché dei canoni di locazione finanziaria e dei pagamenti di debiti di

Grassobbio 3 eventualmente corrisposti dall’affittuaria pur se di competenza

dell’affittante.

Detta Proposta Originaria, di natura irrevocabile, veniva subordinata quanto

all’efficacia al deposito delle tre domande congiunte di concordato preventivo

(riferibili oltre che a Grassobbio 3, a Grassobbio 1 ed a Grassobbio 2) e, so-

prattutto, alla condizione espressa del raggiungimento da parte dell’affittuaria

Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti creditizi intermediati nel peri-

odo compreso fra i mesi di Marzo 2009 e Luglio 2009 uguale o superiore ad €

100.000.000,00 (euro centomilioni/00) dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro

ventimilioni/00) relativi a prodotti diversi dai mutui ipotecari.

c)Come già precedentemente accennato tale condizione sospensiva alla data

indicata nella proposta nel 31 Luglio 2009 non si verificava (comunicazione di

Avalon del 29 Luglio 2009) ed il sottoscritto Commissario preso atto che, con

la caducazione della proposta, sarebbe venuta meno una delle voci più signifi-

cative dell’attivo della procedura, riusciva ad ottenere in capo all’affittuaria

un’ulteriore proroga di detta proposta d’acquisto (sino a tutto il 31 dicembre

2009): il tutto con revisione dell’originaria condizione sospensiva (“raggiungi-

mento da parte dell’affittuaria Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti creditizi in-

termediati, nel periodo compreso tra i mesi di Marzo e Dicembre 2009, uguale o superiore

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ad € 200.000.000,00 di cui almeno € 40.000.000,00 relativi a prodotti diversi dai mutui

ipotecari”), in unione ad una modifica della durata contrattuale dell’affitto non

disdettabile se non successivamente al 31 Dicembre 2009.

Risulta evidente che l’avvenuta proroga dell’originaria proposta di acquisto di

ramo d’azienda (se pur con le modifiche di cui si è dato sopra conto) non solo

rendeva opportuno (se non necessario) un differimento dell’adunanza dei cre-

ditori, ma poneva nelle condizioni questo Commissario di monitorare

nell’imminenza della scadenza della proposta (31 Dicembre 2009) la realizza-

zione o meno di tale condizione sospensiva. Già nell’imminenza dell’adunanza

del 17 Dicembre 2009 ed in relazione all’ulteriore richiesta di rinvio formulata

da Grassobbio 3 in data 3 Dicembre 2009 (di cui all’allegato B), questo Com-

missario poteva apprendere che la condizione dell’efficacia della proposta di

acquisto (così come prorogata) non risultava raggiungibile, né si prevedeva ra-

gionevolmente uno sbocco positivo entro il termine contrattualmente pattuito

del 31 Dicembre 2009. In tale contesto si poteva, però, apprendere la manife-

stata volontà di Avalon a rendersi comunque acquirente del ramo d’azienda di

Grassobbio 3 (nonché dei rami d’azienda di Grassobbio 1 e Grassobbio 2),

ancorché a condizioni da rideterminarsi e da definirsi in buona fede tra le parti:

il tutto, peraltro, in conformità con il contenuto dello stesso ricorso per am-

missione alla procedura di concordato preventivo che, nell’ambito del com-

mento alla voce dell’attivo costituita dalla compravendita del ramo d’azienda,

dava atto della possibilità di rinegoziare in ogni caso le condizioni di acquisto

del ramo di azienda oggetto di affitto. Sulle nuove condizioni questo Commis-

sario avrebbe dovuto, poi, compiere le necessarie valutazioni per appurare le

incidenze delle stesse sulla fattibilità del piano concordatario.

d)E’ alla luce di tale manifestata disponibilità che questo Commissario ha rite-

nuto di sollecitare Avalon s.p.a. alla formalizzazione dell’offerta d’acquisto, sia

pur su basi parzialmente differenti rispetto alla proposta originaria.

Veniamo quindi ad esaminare la Nuova Proposta di Avalon del 13 Aprile 2010

al fine di chiarire al ceto creditorio i passaggi più significativi ivi compresa

l’incidenza del contenuto della stessa sulla fattibilità del piano concordatario

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(incidenza che ovviamente verrà più analiticamente trattata nel prosieguo della

Relazione – capitoli VII e VIII).

Orbene la Nuova Proposta nelle sue linee generali e rispetto alla precedente

offerta formulate da Avalon prevede in estrema sintesi:

- un corrispettivo complessivamente pari ad € 40.000,00, da cui va dedotto il

controcredito di Grassobbio 3 di € 13.526,02 nei confronti di Avalon, con re-

sidui € 26.473,98 da versarsi da parte di Avalon stessa;

- un termine di efficacia e durata che prevede l’accettazione da parte di Gras-

sobbio 3 della Nuova Proposta entro e non oltre il 15 Giugno 2010;

-da ultimo la subordinazione della validità e dell’efficacia della Nuova Proposta

in un contesto di collegamento con le altre speculari proposte per i rami

d’azienda di Grassobbio 1 e Grassobbio 2 e ciò nel senso di subordinare

l’eventuale conclusione del contratto definitivo ad analoga conclusione di con-

tratti definitivi per i rami di azienda delle due società collegate.

Il sottoscritto Commissario, preso atto della formalizzazione della Nuova Pro-

posta e tenuto conto della tempistica limitata del termine di efficacia (15 giu-

gno 2010) ha ritenuto doveroso procedere con immediatezza a dar corso ad

una procedura competitiva redigendo un Disciplinare ad hoc sottoposto

all’approvazione del Giudice Delegato (allegato D). In particolare il Discipli-

nare è stato redatto al fine di raccogliere in tempi rapidi lettere di manifesta-

zione di interesse da parte di soggetti terzi per, poi, procedere ad una fase della

trattativa con eventuali offerenti dal 15 al 30 Maggio 2010: il tutto nell’ottica di

reperimento di eventuali offerte economicamente più vantaggiose nel rispetto

dei principi e delle regole concorsuali (con particolare riferimento alla certezza

dei pagamenti ed al rilascio di garanzie in favore della società ammessa al bene-

ficio del Concordato Preventivo). Dell’eventuale manifestazione di interesse da

parte di soggetti terzi il sottoscritto Commissario potrà se del caso notiziare il

ceto creditorio in sede di adunanza avendo già provveduto alle opportune

pubblicazioni sul quotidiano L’Eco di Bergamo e sul Sole 24 - Ore.

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3.Il deposito da parte della società in procedura di un atto di integrazio-

ne e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del con-

cordato preventivo

Come si vedrà nel capitolo che segue, Grassobbio 3 ha depositato, in data 3

maggio 2010, un “Atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla

procedura di concordato preventivo”, in relazione all’aggiornamento dei dati contabili

al 31 dicembre 2009 e alla nuova proposta di acquisto di Avalon del 13 aprile

2010.

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CAP. VII - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

2009, RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL

PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AM-

MISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTI-

VO, COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010

Premessa

a)Come si accennava, Grassobbio 3 aveva depositato il ricorso ex art. 160 L.F.

in data 8 aprile 2009 cui è seguito, in relazione a taluni rilievi del Commissario

e agli accadimenti verificatisi in corso di procedura il deposito, in data 3 mag-

gio 2010, di un “Atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla

procedura di concordato preventivo”.

Grassobbio 3, in particolare, confermato in ogni sua parte l’originario conte-

nuto della domanda, ha integrato la proposta concordataria per tenere conto

delle modifiche di alcune poste e valorizzazioni dell’attivo e del passivo della

Procedura, anche aggiornando la situazione patrimoniale di riferimento al 31

dicembre 2009 (mentre quella allegata al ricorso risaliva al 30 dicembre 2008).

Per effetto del recepimento dei nuovi eventi e dati contabili, pertanto, è muta-

to il piano di Grassobbio 3, che ora prevede diverse e minori percentuali di

soddisfacimento del ceto creditorio in quanto, fermo il pagamento integrale

dei creditori privilegiati, il riparto in favore dei chirografari si abbassa dal 90%

al 30%: la ragione dell’abbattimento, come meglio si vedrà poi, deriva dal venir

meno dei benefici connessi all’originaria proposta di Avalon, cui è seguita la

Nuova Proposta non altrettanto vantaggiosa.

Per evitare, per quanto possibile, inutili digressioni su dati ormai superati,

quindi, il Commissario Giudiziale di seguito si soffermerà sugli attivi e sui pas-

sivi rilevanti ai fini del nuovo piano concordatario, questo essendo il riferimen-

to che i creditori dovranno assumere ai fini del voto in adunanza, naturalmente

commentando le voci del piano rimaste immutate o comunque gli elementi

pregressi da cui traggono origine le più recenti valutazioni alla base del nuovo

piano.

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b)Come si è appreso dal capitolo che precede, in particolare, il nuovo piano

recepisce, oltre ai dati contabili aggiornati, la nuova proposta d’acquisto del

ramo d’azienda manifestata da Avalon il 13 aprile 2010.

1.Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30

dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009.

La situazione patrimoniale ed economica assunta ai fini del ricorso ex art. 160

L.F. nonché della relazione dell’esperto ex art. 161 L.F. è riferita alla data del

30 dicembre 200810, di seguito analizzata anche con riferimento agli aggiorna-

menti al 31 dicembre 2009.

Va peraltro segnalato che, poiché l’aggiornamento contabile è stato depositato

solo il 3 maggio 2010, le verifiche del Commissario sono state limitate, tenuto

conto dei tempi ristrettissimi a disposizione; va anche detto che

l’aggiornamento recepisce eventi certi, agli effetti contabili e di valutazione di

prudente realizzo, e che il conto economico e stato patrimoniale del periodo

successivo al 30 dicembre 2008, sin al 31 dicembre 2009, è semplificato, es-

sendo in corso l’affitto d’azienda con Avalon.

Per tornare al contenuto del piano, poiché come è noto il fabbisogno concor-

datario va determinato secondo prudenziali criteri di presumibile realizzo, la

società ricorrente ha dapprima redatto la situazione contabile e poi rettificato

le poste a fini prudenziali di determinazione del fabbisogno concordatario.

2.L’attivo rettificato ed aggiornato al 31 dicembre 2009

Di seguito vengono esaminate, con un breve commento, le poste dell’attivo al

30 dicembre 2008, come rettificate ed attestate ex art. 161 LF, con l’ulteriore

commento sul loro aggiornamento al 31 dicembre 2009.

Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008:

                                                            10 Le rettifiche sono state altresì analizzate e condivise dall’esperto che ha redatto la relazione ex art. 161 L.F., relazione che conclude attestando la veridicità dei dati al 30 dicembre 2008, nonché la fattibilità dell’originario piano.

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Attivo realizzabile

Immobilizzazioni immateriali Zero.=

Immobilizzazioni materiali Zero.=

Crediti verso clienti 45.029,00.=

Crediti vs. Avalon s.p.a. 6.132,00.=

Crediti verso l’Erario 468.631,00.=

Rami di azienda 350.000,00.=

Disponibilità liquide 4.509,00.=

Crediti infragruppo 9.711,00.=

Crediti verso capogruppo 33.757,00.=

Totale attivo realizzabile 917.769,00.=

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009:

Attivo realizzabile In €

Immobilizzazioni immateriali Zero.=

Immobilizzazioni materiali Zero.=

Crediti diversi 18.422,00.=

Crediti vs. Avalon s.p.a. 13.527,00.=

Crediti verso l’Erario 477.583,00.=

Ramo d’azienda 26.474,00.=

Disponibilità liquide 36.367,00.=

Crediti infragruppo 6.895,00.=

Crediti verso capogruppo 37.220,00.=

Totale attivo realizzabile 616.488,00.=

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Immobilizzazioni immateriali. Secondo la relazione ex art. 161 L.F., il valo-

re contabile delle immobilizzazioni immateriali, al netto delle quote di ammor-

tamento stanziate in conto, assommava alla data del 30 dicembre 2008 ad €

599.786,00. Il predetto saldo era costituito da costi di impianto e ampliamento,

da diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, da concessioni, avviamenti e

immobilizzazioni in corso a quella data. La posta è stata azzerata ai fini pru-

denziali nel piano originario e pertanto, espunta la voce dalla situazione rettifi-

cata al 30 dicembre 2008, essa è pari a zero nella situazione aggiornata al 31

dicembre 2009.

Immobilizzazioni materiali. Secondo la relazione ex art. 161 L.F., il valore

contabile delle immobilizzazioni materiali, al netto dei rispettivi fondi di am-

mortamento, assommava alla data del 30 dicembre 2008 ad € 50.235,00. Il

predetto saldo era costituito dagli impianti, dai mobili, dalle insegne e dalle

macchine d’ufficio di proprietà sociale. La posta è stata azzerata ai fini pruden-

ziali nel piano originario e pertanto, espunta la voce dalla situazione rettificata

al 30 dicembre 2008, essa è pari a zero nella situazione aggiornata al 31 di-

cembre 2009.

Crediti diversi. La posta, non prevista nel piano originario, è pari ad €

18.422,00 in ragione di crediti per oneri anticipati.

Crediti verso Avalon s.p.a. La posta, pari a € 6.132,00 nel piano originario, si

è incrementata ad € 13.527,00 nella situazione aggiornata al 31 dicembre 2009.

Crediti verso l’Erario. Trattasi di crediti verso l’Erario relativi al credito IVA

e ad acconti IRAP, che secondo la ricorrente verranno chiesti a rimborso o

utilizzati per compensare debiti di imposta che dovessero sorgere. Nella situa-

zione al 30 dicembre 2008, la posta era pari a € 426.305,00 in relazione al cre-

dito IVA e a € 42.326,00 in relazione al credito IRAP, per un totale di €

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468.631. Nella situazione al 31 dicembre 2009, la posta è incrementata ad €

477.583,00 (€ 443.219,00 a titolo IVA ed € 34.262,00 a titolo IRAP).

Credito verso cessionario del ramo d’azienda. L’originario piano prevede-

va un corrispettivo per l’acquisto del ramo d’azienda di € 350.000,00, sulla base

della proposta d’acquisto (poi caducata) formulata da Avalon; l’Attestatore

considerava il corrispettivo previsto nella originaria offerta di Avalon, pari a €

350.000,00, ridotto tuttavia degli oneri medio tempore assolti dall’affittuaria al fine

di preservare la continuità operativa del ramo d’azienda. Nell’impossibilità di

addivenire ad una quantificazione puntuale dei suddetti oneri l’Attestatore ri-

teneva di poterli prudenzialmente stimare in € 80.000,00, ovvero in misura

corrispondente ai canoni di leasing maturati e scaduti al 31 dicembre 2009.

L’Attestatore assumeva quindi il credito verso la cessionaria in € 270.000,00.

Nella situazione al 31 dicembre 2009, la posta si è notevolmente ridotta, ed è

pari ad € 26.474,00 sulla base della Nuova Proposta di acquisto del ramo

d’azienda formulata da Avalon il 13 aprile 2010.

Disponibilità liquide. Trattasi della liquidità depositata sui conti correnti in-

testati alla società, pari ad € 4.509,00 nel piano originario. La posta è aumentata

ad € 36.367,00 nella situazione al 31 dicembre 2009 (voce “banca” + “cassa”).

Crediti infragruppo. Dalla relazione ex art. 161 L.F., si evince che trattasi di

un saldo a credito verso Grassobbio 2 per prestazioni di servizi. La posta, indi-

cata nell’originario ricorso per un ammontare di € 9.711,00 pari alla percentua-

le del credito riconosciuta ai creditori di Grassobbio 2 nell’originario piano, è

diminuita ad € 6.895,00 nella situazione al 31 dicembre 2009, ed è pari alla

percentuale del 40% del credito (diminuito a seguito di alcuni incassi) ora rico-

nosciuta ai creditori di Grassobbio 2.

Crediti verso la capogruppo. Nell’originario piano figurava un credito di €

33.757,00, pari alla percentuale del 4,5% riconosciuta dall’originario piano di

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rimborso dei creditori di Grassobbio 1; l’ammontare totale del credito am-

montava infatti ad € 762.318,00 (da ricondurre quanto a € 758.673,00 al rap-

porto di cash – pooling, v. relazione ex art. 161 L.F.). Il suddetto credito verso

Grassobbio 1 si è ora elevato, nella situazione al 31 dicembre 2009, ad €

37.220,00 in relazione alla più elevata percentuale di riparto prevista dal nuovo

piano concordatario di Grassobbio 1, che è passata dal 4,5% al 5%, e a fronte

di un credito da ultimo indicato in € 744.393,00.

Crediti verso clienti. Si tratta del presumibile valore di realizzo dei crediti

vantato dalla società verso clienti per forniture di merci e prestazione di servizi

ed era pari, a seguito di alcune svalutazioni, ad € 45.029,00 al 30 dicembre

2008. La posta, già svalutata nel piano originario stante la difficile se non im-

possibile esazione, è stata azzerata nella situazione aggiornata al 31 dicembre

2009, in ragione di ulteriori svalutazioni e non compare nella relativa tabel-

la.

Per concludere sull’illustrazione degli attivi, è opportuno offrire un quadro sin-

tetico della variazione che l’attivo ha avuto rispetto a quello considerato

nell’originario piano. La voce più significativa riguarda senza dubbio la ridu-

zione dall’attivo originario della componente di prezzo in denaro che sarebbe

derivata dalla originaria offerta di Avalon, poi caducata. Peraltro, Grassobbio 3

non accetterà la offerta di Avalon solo se sarà in condizione di vendere il ramo

a condizioni migliorative (nell’ambito di una procedura competitiva che il

Commissario Giudiziale ha già avviato).

3.Il passivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009

Vengono ora esaminate, sempre con un breve commento, le poste del passi-

vo al 30 dicembre 2008, come attestate ex art. 161 L.F., con aggiornamento al

31 dicembre 2009:

Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008:

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Passivo In €

Debiti verso fornitori al chirografo 326.221,00.=

Debiti verso fornitori al privilegio 106.756,00.=

Debito per TFR 1.809,00.=

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 1.546,00.=

Debiti verso banche 238,00.=

Altri al privilegio 5.565,00.=

Spese di procedura 130.000,00.=

Oneri futuri 80.000,00.=

TOTALE PASSIVO 652.135,00.=

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009:

Passivo In €

Debiti verso fornitori al chirografo 380.454,00.=

Debiti verso fornitori al privilegio 171.360,00.=

Debito per TFR Zero.=

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 1.136,00.=

Debiti verso banche e/o società di leasing 346.432,00.=

Altri al privilegio 1.231,00.=

Spese di procedura 130.000,00.=

Spese di sopravvivenza ed oneri futuri 25.000,00.=

TOTALE PASSIVO 1.055.613,00.=

Debiti verso fornitori al chirografo. Nel piano originariamente previsto la

voce ammontava ad € 326.221,00 che si eleva ad € 380.454,00 al 31 dicembre

2009, in ragione di imputazione di rate di leasing maturate, relativamente a

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contratti non più oggetto di accollo da parte di Avalon a seguito della caduca-

zione della proposta di acquisto originaria.

Debiti verso fornitori al privilegio. L’importo si eleva da € 106.756,00 a €

171.360,00 in ragione di contabilizzazione di costi precedentemente classificati

tra gli oneri futuri.

Debito per TFR. La posta, originariamente pari a € 1.809,00 nella situazione

al 31 dicembre 2009 si azzera, in relazione a pagamenti effettuati da Avalon.

Debito verso Erario ed Enti Previdenziali. La voce è rimasta sostanzial-

mente immutata, passando da € 1.546,00 nell’originario piano a € 1.136,00 nel-

la situazione al 31 dicembre 2009.

Debiti verso banche e/o società di leasing. Nell’originario piano la posta

era indicata in € 238,00; dalla relazione ex art. 161 L.F., si apprende che alla da-

ta del 30 dicembre 2008 sussistevano debiti verso società di locazione finanzia-

ria per canoni di leasing a scadere per € 451.562,00 oltre IVA, e che il suddetto

debito era tuttavia stato azzerato dovendosi intendere i relativi contratti inclusi

nella originaria proposta di acquisto di Avalon, poi caducata. Nella situazione

patrimoniale al 31 dicembre 2009 la suddetta posta si eleva ad € 346.432,00 in

relazione alla nuova offerta di acquisto di Avalon, che non include più i con-

tratti di leasing.

Altri al privilegio. La voce si riduce da € 5.565,00 ad € 1.231,00 in ragione di

pagamenti effettuati da Avalon.

Spese di procedura. L’importo stimato per le spese di giustizia in €

130.000,00 non ha subito variazioni ed è confermato nella situazione patri-

moniale al 31 dicembre 2009.

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Spese di sopravvivenza ed oneri futuri. L’importo stimato in € 80.000,00

nella situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008 è stato ridotto ad €

25.000,00 nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, in ragione degli

oneri già sostenuti e contabilizzati nelle rispettive voci di debito sopra analizza-

te.

4.Il contenuto della proposta ai creditori

Il piano originario proposto ai creditori, così come l’atto integrativo del 3

maggio 2010, una cessio bonorum con finalità integralmente liquidatorie dell’ente,

senza garanzia.

Come si vede, l’attivo patrimoniale di Grassobbio 3 è prudenzialmente stimato

in € 616.488,00.

Gli attivi sono ritenuti dalla debitrice realizzabili in misura tale da consentire il

pagamento dei crediti privilegiati e delle spese di giustizia e professionali in mi-

sura pari al 100% e dei crediti chirografari in misura pari al 30%, come da pro-

spetto che segue:

Voce Importo (in €)

Attività disponibili 616.488,00.=

Passività 1.055.613,00.=

Di cui:

• in prededuzione 155.000,00.=

• in privilegio 173.727,00.=

• al chirografo 218.066,00.=

Percentuale di pagamento dei creditori privilegiati 100%=

Importo ai creditori privilegiati ed in prededuzione 328.727,00.=

Percentuale di pagamento dei creditori chirografari 30%

Importo ai creditori chirografari 218.066,00.=

Surplus per eventuali ulteriori necessità di procedura 69.695,00.=

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CAP. VIII – LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDI-

ZIALE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICA-

TA

Premessa

Come si è segnalato, essendo il nuovo piano e l’aggiornamento contabile stati

depositati solo il 3 maggio 2010, il Commissario ha potuto svolgere verifiche a

dir poco limitate sulla situazione rettificata al 31 dicembre 2009.

Mentre rispetto alla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008, il Commissa-

rio Giudiziale - anche avvalendosi di dottore commercialista all’uopo incarica-

to - ha potuto effettuare le verifiche contabili, soffermandosi in particolare sul-

le poste di maggior rilievo, dando corso, altresì, ad alcune verifiche a campione

anche sulle altre poste contabili11.

Veniamo dunque alle valutazioni del Commissario sulla posta di maggior rilie-

vo al 31 dicembre 2009, ossia sul contenuto economico della nuova offerta

Avalon.

1.La nuova proposta di Avalon

a)L’altra voce rilevante considerata dal piano è rappresentata dalla Nuova

Proposta d’acquisto del ramo d’azienda di Grassobbio 3 formulata da Avalon.

In primo luogo, pertanto, il Commissario Giudiziale ha verificato, per il caso

in cui non siano reperite altre offerte migliorative, l’impatto sull’onere concor-

datario della Nuova Proposta.

La Nuova Proposta presenta un corrispettivo di € 26.473,98,00 a fronte di

quello previsto nell’originaria proposta di € 350.000,00, che contemplava an-

che accolli di debiti (si è infatti visto, nel commento della posta “debiti verso

banche e/o società di leasing”, che la suddetta voce si eleva nella situazione al

31 dicembre 2009 da € 238 ad € 346.432,00 proprio in ragione del suddetto

mancato accollo).                                                             11 Tenuto conto che la data di chiusura dell’esercizio è il 31 dicembre (e non il 30), è stato in primo luogo verificato se fossero state effettuate operazioni contabili di rilievo il 31 dicembre 2008, cioè successivamente alla data di riferimento della situazione assunta ai fini del ricorso ex art. 160 L.F. ma entro la data di chiusura dell’esercizio 2009. La verifica non ha condotto a rilievi di sorta.

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b)Tenuto conto dell’irrevocabilità dell’offerta sino al 15 giugno 2010, il Com-

missario Giudiziale ha dato avvio a una procedura competitiva, con messa a

disposizione di una data room per l’analisi, da potenziali terzi interessati

all’acquisto, dei dati relativi ai beni e ai rapporti oggetto dell’offerta (a mezzo

del comunicato stampa e del disciplinare di cui all’allegato D).

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CAP. IX – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

1.L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo

Prima di analizzare le modalità utilizzate da questo Commissario nella redazio-

ne dell’elenco dei creditori ammessi al voto (con conseguente calcolo della

maggioranza), si ritiene doverosa una premessa relativa all’accertamento del

passivo nel Concordato Preventivo.

La riforma del concordato preventivo attuata con D.L. n. 35/2005 (applicabile

ratione temporis alla fattispecie del Concordato di Grassobbio 3) pur avendo pro-

fondamente mutato la disciplina dell’istituto non ha toccato gli artt. 171, 174,

175 e 176 L.F. ed ha, pertanto, lasciato fermo il sistema della verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori, della convocazione dei creditori e della

manifestazione del voto in un’apposita adunanza (nel cui contesto si discute

della proposta concordataria): il tutto con la possibilità dell’ammissione prov-

visoria dei crediti contestati e con calcolo dei voti pervenuti nei 20 giorni suc-

cessivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.

Questo breve excursus normativo chiarisce che, anche attualmente, la verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche apportate dal

Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F., natura

amministrativa, essendo la verifica e le rettifiche destinate solamente

all’individuazione dei soggetti aventi diritto al voto ai fini del calcolo

della maggioranza prevista per l’approvazione del concordato. Conse-

guentemente può, in conformità con la dottrina e la giurisprudenza in tema,

affermarsi che nel concordato preventivo (sia pur nel quadro riformato) non

sia prevista una verifica a carattere giurisdizionale destinata all’accertamento

dell’esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali. Da ciò consegue

che qualsiasi controversia di tale natura debba svolgersi in un giudizio ordina-

rio nel quale il creditore in contraddittorio con il debitore (ed anche con il Li-

quidatore Giudiziale nell’ipotesi di concordato preventivo per cessione dei be-

ni) possa far valere le proprie difese. Con il che si può affermare che il giudizio

di omologazione, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto del pia-

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no presentato dal debitore ed approvato dai creditori, finisce per non com-

portare alcuna decisione sull’esistenza, entità e rango dei crediti.

E’ alla luce del corretto inquadramento della natura meramente amministrativa

delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale, la doverosità (con

specifico riferimento all’elenco degli aventi diritti al voto di Grassobbio 3) del-

le seguenti precisazioni:

-l’iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il rico-

noscimento del diritto di prelazione;

-la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del

diritto di privilegio eventualmente spettante;

-la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica ef-

ficacia solo ed esclusivamente ai fini dell’adunanza stessa e non pregiudica

qualsivoglia ulteriore accertamento sul quantum;

-gli importi indicati nell’elenco possono essere oggetto di modifiche successive

in quanto non tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili.

Ciò premesso, veniamo all’elenco dei creditori ammessi al voto.

2.L’elenco dei creditori

Dopo aver chiarito la valenza giuridica dell’elenco dei creditori nel precedente

paragrafo, è opportuno in questa sede evidenziare come l’elenco dei creditori,

costituente l’allegato E, sia stato formato sulla scorta degli elementi indicati

nella situazione patrimoniale rettificata al 31 dicembre 2009: il tutto dopo aver

ricavato le opportune e necessarie informazioni dalla contabilità. Per una que-

stione di assoluta trasparenza si è ritenuto di specificare l’elenco dei creditori

aventi diritto al voto ed in calce quei creditori privilegiati / prededuttivi che

fanno parte di una categoria che non ha interesse ad esprimere il proprio voto

in adunanza essendo la soddisfazione prevista nel piano concordatario pari al

100%.

Quanto, invece, al quantum di ciascun credito si è ritenuto, nella maggioranza

dei casi ed a livello prudenziale, di inserire quello risultante dalla contabilità

della società debitrice, tenuto conto che (come già riferito in precedenza) tale

quantificazione ha incidenza solo sul voto e non pregiudica l’ammontare del

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credito in altra sede. Va altresì doverosamente chiarito che il Commissario

Giudiziale si è trovato nella condizione di dover verificare i crediti in un tempo

brevissimo essendo stato, come noto, modificato il piano concordatario in e-

poca recentissima. Benché, infatti, non sia mutata la struttura sostanziale della

proposta già formulata al ceto creditorio con il ricorso datato 8 Aprile 2009

(che prevedeva, così come tuttora prevede, una cessio bonorum con finalità inte-

gralmente liquidatorie dell’ente sociale), questo Commissario ha dovuto fron-

teggiare non solo i mutati valori riferibili all’attivo ma soprattutto quelli relativi

al passivo sociale.

3.Il calcolo della maggioranza.

L’importo dei crediti per i quali si propone l’ammissione al voto ammonta

complessivamente ad € 737.434.04,00, mentre i creditori privilegiati / prede-

duttivi ammontano ad € 224.064.28,00. L’importo complessivo dei crediti chi-

rografari (così come dei crediti privilegiati) risulta leggermente difforme in ec-

cesso rispetto a quella del piano integrato / modificato in data 3 maggio 2010

poiché questo Commissario ai soli fini del voto (per i creditori chirografari) ha

ritenuto di inserire nell’elenco Avalon, quale creditrice al chirografo e/o al pri-

vilegio in via di surroga laddove questo Commissario ha accertato l’avvenuto

effettuato pagamento di tali debiti (di competenza di Grassobbio 3) da parte

dell’affittuaria: il tutto per tenere conto del fatto che, alla data dell’adunanza, la

proposta di Avalon non sarà stata ancora accettata. Trattandosi di una propo-

sta di Concordato (così come modificata / integrata) senza suddivisioni in

Classi dei creditori questa risulterà approvata se riporterà il voto favorevole dei

creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Pertan-

to, considerato che il totale dei crediti chirografari ammessi al voto è di €

737.434,04, la maggioranza dei crediti ammessi al voto è, conseguentemente,

fissata in € 368.717,03.

UN’ULTIMA DOVEROSA ANNOTAZIONE PER I CREDITORI

AMMESSI AL VOTO.

Tenuto conto che Grassobbio 3 ha ritenuto di depositare c/o la Cancelleria del Tribunale di

Bergamo solo in data 3 Maggio 2010 un atto modificativo ed integrativo del pi-

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ano risulta evidente che SOLO SUL PIANO CONCORDATARIO COSÌ

COME INTEGRATO E MODIFICATO POTRÀ ESSERE ESPRESSO

UN VOTO DA CONSIDERARSI VALIDO ED EFFICACE.

Tutti i voti precedentemente espressi (anche quelli relativi al rinvio dell’adunanza per il 10

maggio 2010) dovranno, pertanto, considerarsi come non validamente espressi: con la conse-

guenza che NEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE VERRANNO

SOLO PRESI IN CONSIDERAZIONE I VOTI ESPRESSI IN SEDE

DI ADUNANZA DEL 10 MAGGIO 2010 ED I VOTI DATI PER

LETTERA O TELEGRAMMA PERVENUTI PRESSO LA CANCEL-

LERIA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO NEI

VENTI GIORNI SUCCESSIVI (30 MAGGIO 2010).

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CAP. IX – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTI-

BILITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E AL-

LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO

ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO

1.La fattibilità del piano

Viste tutte le considerazioni che precedono, per quanto riguarda la fattibilità

del piano (che, come è noto, non annovera garanzie per la sua realizzazione), il

Commissario Giudiziale ritiene che il piano liquidatorio sia nel suo complesso

realizzabile.

Il Commissario si limita a rilevare che, al passivo, sono da conteggiarsi interessi

maturandi a favore dei creditori privilegiati, che tuttavia si possono ritenere

compensati dal surplus di attivo di circa € 70.000,00.

2.Le percentuali di riparto che si prospettano

Il Commissario Giudiziale ritiene di segnalare che, nel caso in cui non fosse

accettata l’offerta di Avalon, in un contesto di mancate offerte migliorative da

parte di terzi per l’acquisto del ramo d’azienda, la percentuale di riparto previ-

sta a favore dei creditori chirografari non cambia, attestandosi comunque at-

torno al 30% (fermo naturalmente il pagamento del 100% a favore dei credito-

ri privilegiati e in prededuzione, nonché invariato il surplus attivo).

3.La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative

In merito alla convenienza, vanno svolte due considerazioni.

La prima si riferisce all’analisi dell’impatto della Nuova Proposta di Avalon,

che risulta essere sostanzialmente neutro (diversamente dall’originaria offerta).

La seconda considerazione attiene alla valutazione delle eventuali azioni revo-

catorie e dell’azione sociale di responsabilità, che potrebbero esperirsi in sede

fallimentare e non di concordato preventivo.

L’analisi dei rapporti della società con i soggetti che hanno percepito pagamen-

ti non ha portato il Commissario Giudiziale a riscontrare concrete prospettive

rispetto a revocatorie.

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Per quanto riguarda infine la condotta dei componenti organi sociali, non ap-

pare al Commissario prudente affidare il giudizio di convenienza o meno della

proposta concordataria in funzione delle prospettive di successo di

un’ipotetica azione di responsabilità.

Bergamo, 6 maggio 2010

Il Commissario Giudiziale

Avv. Antonio Granelli

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Allegati:

A)Relazione del Commissario Giudiziale 07.09.2009;

B)Istanza 3 Dicembre 2009;

C)Note informative del Commissario Giudiziale 10.03.2010;

D)Procedura competitiva per vendita ramo d’azienda;

E)Elenco dei creditori.