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www.studiostellamonfredini.it www.studiostellamonfredini.it Il curatore Il curatore fallimentare fallimentare Il ruolo del curatore Il ruolo del curatore nell’ambito della nuova nell’ambito della nuova legge fallimentare legge fallimentare

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Il curatore fallimentareIl curatore fallimentare

Il ruolo del curatore nell’ambito Il ruolo del curatore nell’ambito della nuova legge fallimentare della nuova legge fallimentare

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L’entrata in vigore delle nuove L’entrata in vigore delle nuove normenorme il D. lgs. 9.1.06 n. 5, entra in vigore il il D. lgs. 9.1.06 n. 5, entra in vigore il

16.7.06 con la sola eccezione degli articoli 16.7.06 con la sola eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in 45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure pendenti); pendenti);

i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono regolati dall’attuale legge fallimentare;regolati dall’attuale legge fallimentare;

i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali il i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali il relativo ricorso è stato depositato prima relativo ricorso è stato depositato prima della data del 16.7.06, sono regolati dalla della data del 16.7.06, sono regolati dalla legge fallimentare attualmente in vigore; legge fallimentare attualmente in vigore;

i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i relativi ricorsi sono stati depositati dal relativi ricorsi sono stati depositati dal 16.7.06, sono regolati dalle nuove norme. 16.7.06, sono regolati dalle nuove norme.

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Il presupposto della Il presupposto della dichiarazione di fallimentodichiarazione di fallimento Presupposto della dichiarazione di Presupposto della dichiarazione di

fallimento resta lo stato di insolvenza ex fallimento resta lo stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; art. 5 L.F.;

Non si è colta l’opportunità di introdurre Non si è colta l’opportunità di introdurre quale presupposto della declaratoria quale presupposto della declaratoria fallimentare la crisi dell’impresa; fallimentare la crisi dell’impresa;

Lo stato di insolvenza rappresenta l’effetto Lo stato di insolvenza rappresenta l’effetto della crisi dell’impresa; della crisi dell’impresa;

Nonostante la valorizzazione degli istituti Nonostante la valorizzazione degli istituti dell’esercizio provvisorio d’impresa, dell’esercizio provvisorio d’impresa, dell’affitto e della cessione di azienda, dell’affitto e della cessione di azienda, l’obiettivo della riforma di conservare il l’obiettivo della riforma di conservare il valore di impresa, difficilmente potrà valore di impresa, difficilmente potrà essere ottenuto. essere ottenuto.

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Requisiti per la nomina a Requisiti per la nomina a curatorecuratore Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e

ragionieri commercialistiragionieri commercialisti Studi professionali associati o società tra Studi professionali associati o società tra

professionisti, sempre che i soci delle stesse professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui al punto abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente (in questo caso, all’atto precedente (in questo caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della designata la persona fisica responsabile della procedura)procedura)

Coloro che abbiano svolto funzione di Coloro che abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in società per amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimentoconfronti dichiarazione di fallimento

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Incompatibilità Incompatibilità

Non possono essere nominati Non possono essere nominati curatore: curatore:

il coniuge, i parenti e gli affini entro il il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito; quarto grado del fallito;

i creditori del fallitoi creditori del fallito chi ha concorso al dissesto chi ha concorso al dissesto

dell’impresa durante i due anni dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di anteriori alla dichiarazione di fallimentofallimento

chiunque si trovi in conflitto di chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento interessi con il fallimento

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Le caratteristiche del nuovo Le caratteristiche del nuovo curatore curatore Gestisce l’amministrazione del patrimonio Gestisce l’amministrazione del patrimonio

fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; del comitato dei creditori;

Non è più sottoposto alla direzione del giudice Non è più sottoposto alla direzione del giudice delegato; delegato;

Il potere di iniziative è fortemente valorizzato; Il potere di iniziative è fortemente valorizzato; Le decisioni nel merito sono sostanzialmente Le decisioni nel merito sono sostanzialmente

assunte dal comitato dei creditori; assunte dal comitato dei creditori; il curatore è sottoposto ad una sorta di giudizio il curatore è sottoposto ad una sorta di giudizio

confermativo da parte dei creditori (art. 37 – bis); confermativo da parte dei creditori (art. 37 – bis); È dubbio se la richiesta di sostituzione da parte È dubbio se la richiesta di sostituzione da parte

della maggioranza dei creditori allo stato insinuati, della maggioranza dei creditori allo stato insinuati, sia vincolante per il Tribunale; sia vincolante per il Tribunale;

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Le caratteristiche del nuovo Le caratteristiche del nuovo curatore (segue) curatore (segue) Assistiamo ad una privatizzazione della procedura Assistiamo ad una privatizzazione della procedura

fallimentare nella quale il ruolo attualmente svolto fallimentare nella quale il ruolo attualmente svolto dal giudice delegato e dal Tribunale per le decisioni dal giudice delegato e dal Tribunale per le decisioni di merito, viene assunto dal comitato dei creditori; di merito, viene assunto dal comitato dei creditori;

La figura del curatore assume una natura ibrida: La figura del curatore assume una natura ibrida: pubblico ufficiale da un lato, mandatario di pubblico ufficiale da un lato, mandatario di molteplici interessi privati (quelli dei creditori e del molteplici interessi privati (quelli dei creditori e del comitato dei creditori in particolare) dall’altro; comitato dei creditori in particolare) dall’altro;

La valorizzazione dell’iniziativa e dell’attività del La valorizzazione dell’iniziativa e dell’attività del curatore comporterà per lo stesso l’assunzione di curatore comporterà per lo stesso l’assunzione di un maggior grado di responsabilità; un maggior grado di responsabilità;

In questo nuovo contesto si suggerisce di motivare In questo nuovo contesto si suggerisce di motivare ampiamente ciascun atto di gestione assunto; ampiamente ciascun atto di gestione assunto;

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Le nuove funzioni Le nuove funzioni

Il curatore mantiene la funzione di amministrazione del Il curatore mantiene la funzione di amministrazione del patrimonio fallimentare, ma con una maggiore autonomia dovuta patrimonio fallimentare, ma con una maggiore autonomia dovuta al fatto che non opera più sotto la direzione del giudice delegato; al fatto che non opera più sotto la direzione del giudice delegato;

Il curatore appone i sigilli; Il curatore appone i sigilli; Il curatore nomina i legali, i coadiutori, gli stimatori per la Il curatore nomina i legali, i coadiutori, gli stimatori per la

valutazione dei beni; valutazione dei beni; Il curatore sceglie le banche dove effettuare i depositi; Il curatore sceglie le banche dove effettuare i depositi; Il curatore propone – se non è già stato dichiarato con la Il curatore propone – se non è già stato dichiarato con la

sentenza di fallimento – l’esercizio provvisori e l’affitto di azienda; sentenza di fallimento – l’esercizio provvisori e l’affitto di azienda; Una volta approvato il programma di liquidazione è Una volta approvato il programma di liquidazione è

sostanzialmente autonomo nelle vendite; sostanzialmente autonomo nelle vendite; Sparisce qualunque forma di controllo nel merito dall’autorità Sparisce qualunque forma di controllo nel merito dall’autorità

giudiziaria sia sugli atti di ordinaria che di straordinaria giudiziaria sia sugli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione: per questi ultimi è sufficiente l’autorizzazione amministrazione: per questi ultimi è sufficiente l’autorizzazione del comitato dei creditori e solo per gli atti di valore superiore a € del comitato dei creditori e solo per gli atti di valore superiore a € 50.000 e comunque per le transazioni, rimane un obbligo di 50.000 e comunque per le transazioni, rimane un obbligo di preventiva informazione al giudice delegato (che però non ha preventiva informazione al giudice delegato (che però non ha alcun potere di intervento nel merito); alcun potere di intervento nel merito);

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Le relazioni Le relazioni

La prima relazione ex art. 33 L.F. non subisce sostanziali La prima relazione ex art. 33 L.F. non subisce sostanziali modifiche e viene presentata entro 60 giorni dal fallimento al modifiche e viene presentata entro 60 giorni dal fallimento al giudice delegato; giudice delegato;

Le relazioni periodiche successive alla prima hanno cadenza Le relazioni periodiche successive alla prima hanno cadenza semestrale e devono essere trasmesse al comitato dei creditori. semestrale e devono essere trasmesse al comitato dei creditori. Le relazioni devono contenere un rapporto riepilogativo delle Le relazioni devono contenere un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della gestione e dagli attività svolte accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del periodo. I componenti del comitato e il comitato estratti conto del periodo. I componenti del comitato e il comitato stesso possono formulare osservazioni scritte. Il tutto è stesso possono formulare osservazioni scritte. Il tutto è trasmesso in via telematica al registro delle imprese nei 15 giorni trasmesso in via telematica al registro delle imprese nei 15 giorni successivi; successivi;

Pertanto il giudice delegato è relazionato inizialmente con la Pertanto il giudice delegato è relazionato inizialmente con la prima relazione ex art. 33 e al termine con il rendiconto ex art. prima relazione ex art. 33 e al termine con il rendiconto ex art. 116; 116;

Rimangono i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei Rimangono i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, ma potranno essere validamente esperiti solo con creditori, ma potranno essere validamente esperiti solo con riferimento a violazioni di legge; in altre parole non è più riferimento a violazioni di legge; in altre parole non è più consentito per l’autorità giudiziaria entrare nel merito; consentito per l’autorità giudiziaria entrare nel merito;

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La verifica di stato passivo La verifica di stato passivo

La verifica è una fase eventuale: il curatore, se prevede un La verifica è una fase eventuale: il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo; cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo;

Il curatore assume il ruolo di parte mentre il giudice delegato Il curatore assume il ruolo di parte mentre il giudice delegato diviene “giudice terzo”; diviene “giudice terzo”;

Il curatore può autonomamente impugnare crediti ammessi dal Il curatore può autonomamente impugnare crediti ammessi dal giudice delegato; giudice delegato;

Per tutte le impugnazioni è previsto il rito camerale; Per tutte le impugnazioni è previsto il rito camerale; Il giudice delegato non può far parte del collegio giudicante in Il giudice delegato non può far parte del collegio giudicante in

caso opposizione; caso opposizione; Rimane la struttura bifasica del procedimento; Rimane la struttura bifasica del procedimento; Il curatore redige il progetto di stato passivo; Il curatore redige il progetto di stato passivo; E’ stato ridisegnato il contenuto della domanda di insinuazione al E’ stato ridisegnato il contenuto della domanda di insinuazione al

passivo;passivo; Sono stati introdotti termini vincolanti per la presentazione delle Sono stati introdotti termini vincolanti per la presentazione delle

domande, degli eventuali documenti non allegati alle domande, domande, degli eventuali documenti non allegati alle domande, al deposito del progetto di stato passivo redatto dal curatore; al deposito del progetto di stato passivo redatto dal curatore;

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Le insinuazioni tardive Le insinuazioni tardive

Le domande di ammissione al passivo di un credito, Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, depositate in cancelleria entro il termine di immobili, depositate in cancelleria entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo, si considerano tempestive; del passivo, si considerano tempestive;

Le domande depositate oltre tale termine si Le domande depositate oltre tale termine si considerano tardive; considerano tardive;

È stato posto un termine oltre il quale non è più È stato posto un termine oltre il quale non è più possibile presentare domande di insinuazione possibile presentare domande di insinuazione tardive ad eccezione dei casi in cui l’istante dimostri tardive ad eccezione dei casi in cui l’istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile; che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile;

Il termine è stabilito in dodici mesi dal deposito del Il termine è stabilito in dodici mesi dal deposito del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo ed in decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo ed in casi di particolare complessità può essere casi di particolare complessità può essere prorogato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa prorogato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa del fallimento, fino a diciotto mesi; del fallimento, fino a diciotto mesi;

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La liquidazione dell’attivo La liquidazione dell’attivo

Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro 60 Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario; giorni dalla redazione dell’inventario;

Il programma deve essere sottoposto, acquisito il parere Il programma deve essere sottoposto, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato; delegato;

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma di liquidazione; programma di liquidazione;

Il piano deve essere articolato e specifico; Il piano deve essere articolato e specifico; Il contenuto del programma è stabilito dall’articolo 104 ter;Il contenuto del programma è stabilito dall’articolo 104 ter; Preferenza per la vendita in blocco dell’azienda, di rami Preferenza per la vendita in blocco dell’azienda, di rami

aziendali, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; aziendali, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle

singole autorizzazioni previste dalla legge fallimentare per singole autorizzazioni previste dalla legge fallimentare per l’adozione degli atti e l’effettuazione delle operazioni incluse nel l’adozione degli atti e l’effettuazione delle operazioni incluse nel programma; programma;

Il curatore assume la gestione dell’impresa nel caso in cui sia Il curatore assume la gestione dell’impresa nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio; disposto l’esercizio provvisorio;

Il piano può essere modificato per sopravvenute esigenze e Il piano può essere modificato per sopravvenute esigenze e seguendo lo stesso percorso di approvazione del programma seguendo lo stesso percorso di approvazione del programma originale; originale;

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La liquidazione dell’attivo La liquidazione dell’attivo (segue)(segue) Approvato il piano il curatore non ha particolari vincoli se non Approvato il piano il curatore non ha particolari vincoli se non

quello di seguire non meglio precisate procedure competitive quello di seguire non meglio precisate procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti assicurando, con adeguate forme di da parte di operatori esperti assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; interessati;

Al curatore è attribuito il potere, attualmente esercitato dal Al curatore è attribuito il potere, attualmente esercitato dal giudice delegato, di sospendere la vendita nel caso in cui giudice delegato, di sospendere la vendita nel caso in cui pervenga offerta migliorativa irrevocabile per un importo non pervenga offerta migliorativa irrevocabile per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto; il potere è discrezionale da inferiore al 10% del prezzo offerto; il potere è discrezionale da esercitare con prudenza anche con riferimento a possibili esercitare con prudenza anche con riferimento a possibili manovre disturbatrici ora agevolate dalla mancanza di un obbligo manovre disturbatrici ora agevolate dalla mancanza di un obbligo di cauzionare l’offerta; di cauzionare l’offerta;

Il potere di intervento del giudice delegato ex art. 108 è Il potere di intervento del giudice delegato ex art. 108 è fortemente vincolato; fortemente vincolato;

Ovviamente a questi poteri si accompagnano un carico di Ovviamente a questi poteri si accompagnano un carico di responsabilità prima sconosciute; responsabilità prima sconosciute;

Motore della fase di liquidazione, il curatore, al termie di ciascuna Motore della fase di liquidazione, il curatore, al termie di ciascuna vendita, deve notiziare il giudice delegato ed il comitato dei vendita, deve notiziare il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione; creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione;

Cosa accade se la vendita non è realizzabile al valore di stima ? Cosa accade se la vendita non è realizzabile al valore di stima ?

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La liquidazione di beni La liquidazione di beni particolariparticolari La vendita dell’azienda o di rami della La vendita dell’azienda o di rami della

stessa art. 105: deroghe alla normativa di stessa art. 105: deroghe alla normativa di cui agli art. 2112 e 2560 c.c.; cui agli art. 2112 e 2560 c.c.;

Innovativa la possibilità di conferire Innovativa la possibilità di conferire l’azienda ovvero rami della stessa ovvero l’azienda ovvero rami della stessa ovvero ancora beni e rapporti giuridici in una o più ancora beni e rapporti giuridici in una o più società – anche di nuova costituzione; società – anche di nuova costituzione;

Cessione di crediti e delle azioni Cessione di crediti e delle azioni revocatorie; revocatorie;

Vendita di quote societarie: applicazione Vendita di quote societarie: applicazione dell’articolo 2471 c.c.; dell’articolo 2471 c.c.;

Vendita di navi, similari e beni immateriali; Vendita di navi, similari e beni immateriali;

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La ripartizione dell’attivo: il La ripartizione dell’attivo: il procedimento procedimento Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine stabilito Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine stabilito

dal giudice, presenta un prospetto delle somme dal giudice, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stessedisponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del piano di riparto in cancelleria e dispone deposito del piano di riparto in cancelleria e dispone che tutti i creditori ne siano avvisati con che tutti i creditori ne siano avvisati con raccomandata A/R o altro mezzo telematico che raccomandata A/R o altro mezzo telematico che garantisca l’avvenuta ricezionegarantisca l’avvenuta ricezione

I creditori entro e non oltre I creditori entro e non oltre 15 giorni15 giorni possono possono proporre reclamo contro il progetto di ripartoproporre reclamo contro il progetto di riparto

Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazionecorrispondenti ai crediti oggetto di contestazione

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La ripartizione dell’attivo: La ripartizione dell’attivo: disciplina dei crediti prededucibilidisciplina dei crediti prededucibili I crediti prededucibili devono essere accertati al pari degli I crediti prededucibili devono essere accertati al pari degli

altri crediti, con esclusione di quelli non contestati per altri crediti, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25;nominati ai sensi dell’articolo 25;

Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, secondo un criterio proporzionale, escluso il immobiliare, secondo un criterio proporzionale, escluso il ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; destinata ai creditori garantiti;

Il corso degli interessi cessa al momento del pagamentoIl corso degli interessi cessa al momento del pagamento I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi, I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi,

esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. Il pagamento viene fuori del procedimento di riparto. Il pagamento viene autorizzato dal comitato dei creditori, o dal giudice delegato autorizzato dal comitato dei creditori, o dal giudice delegato per importi superiori ai 25.000 euro.per importi superiori ai 25.000 euro.

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La ripartizione dell’attivo: masse La ripartizione dell’attivo: masse attive e crediti assistiti da attive e crediti assistiti da prelazioni prelazioni Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di determinazione Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di determinazione

delle masse liquide mobiliari e immobiliari (per le quali il curatore delle masse liquide mobiliari e immobiliari (per le quali il curatore deve gestire conti autonomi per ciascun immobile oggetto di deve gestire conti autonomi per ciascun immobile oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobile o privilegio speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobile o gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale) con gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale) con attribuzione dei relativi frutti e interessi attivi; attribuzione dei relativi frutti e interessi attivi;

Gli articoli 111 bis e 111 quater descrivono la partecipazione al Gli articoli 111 bis e 111 quater descrivono la partecipazione al riparto dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione, riparto dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione, senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli articoli in senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli articoli in questione introducono nella normativa i criteri già definiti dalla questione introducono nella normativa i criteri già definiti dalla giurisprudenza);giurisprudenza);

La novità in realtà è stata introdotta dal 2° periodo del 3° comma La novità in realtà è stata introdotta dal 2° periodo del 3° comma dell’articolo 54 L.F. che stabilisce che per i crediti assistiti da dell’articolo 54 L.F. che stabilisce che per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (difformemente dai crediti assistiti da anche se parzialmente (difformemente dai crediti assistiti da privilegio speciale per i quali il decorso degli interessi cessa alla privilegio speciale per i quali il decorso degli interessi cessa alla data della vendita); data della vendita);

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CRONOLOGIA DEGLI CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATOREADEMPIMENTI DEL CURATORE Entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua Entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua

nomina, il curatore deve far pervenire al giudice delegato la nomina, il curatore deve far pervenire al giudice delegato la propria accettazione; propria accettazione;

Vidimazione da parte di almeno un componente del comitato dei Vidimazione da parte di almeno un componente del comitato dei creditori, del registro cronologico nel quale il curatore deve creditori, del registro cronologico nel quale il curatore deve annotare – giorno per giorno – le operazioni relative alla sua annotare – giorno per giorno – le operazioni relative alla sua amministrazione; amministrazione;

Dichiarato il fallimento, il curatore procede all’apposizione dei Dichiarato il fallimento, il curatore procede all’apposizione dei sigilli sui beni del fallito; sigilli sui beni del fallito;

Nel più breve tempo possibile il curatore, rimossi i sigilli, redige Nel più breve tempo possibile il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario e prende in consegna i beni a mano a mano che ne l’inventario e prende in consegna i beni a mano a mano che ne fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito (nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, il fallito (nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, il curatore notifica estratto della sentenza di fallimento affinchè sia curatore notifica estratto della sentenza di fallimento affinchè sia annotata); annotata);

Il curatore – in base alle scritture contabili del fallito e delle altre Il curatore – in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere – deve compilare l’elenco dei creditori notizie che può raccogliere – deve compilare l’elenco dei creditori ex art. 89 l.f. Gli elenchi sono depositati in cancelleria; obbligo di ex art. 89 l.f. Gli elenchi sono depositati in cancelleria; obbligo di redazione del bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato redazione del bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito (obblighi presentato dal fallito nel termine stabilito (obblighi sostanzialmente inattuati); sostanzialmente inattuati);

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CRONOLOGIA DEGLI CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue)(segue) Avviso ai creditori e agli altri interessati per la presentazione delle Avviso ai creditori e agli altri interessati per la presentazione delle

domande di insinuazione al passivo (a mezzo posta, telefax o posta domande di insinuazione al passivo (a mezzo posta, telefax o posta elettronica); elettronica);

Il curatore, esaminate le domande di insinuazione al passivo, redige il Il curatore, esaminate le domande di insinuazione al passivo, redige il progetto di stato passivo e lo deposita presso la cancelleria almeno 15 progetto di stato passivo e lo deposita presso la cancelleria almeno 15 giorni prima del dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo giorni prima del dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni e al fallito dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni e al fallito ed informandoli che possono presentare osservazioni scritte fino a 5 ed informandoli che possono presentare osservazioni scritte fino a 5 giorni prima dell’udienza; giorni prima dell’udienza;

Il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita Il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo; passivo;

Il curatore, immediatamente dopo che il giudice delegato ha reso Il curatore, immediatamente dopo che il giudice delegato ha reso esecutivo lo3 stato passivo, comunica a ciascun creditore (mediante esecutivo lo3 stato passivo, comunica a ciascun creditore (mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione), l’esito della domanda di insinuazione e il deposito in comunicazione), l’esito della domanda di insinuazione e il deposito in cancelleria dello stato passivo (le opposizioni si propongono con ricorso cancelleria dello stato passivo (le opposizioni si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione); depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione);

Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato la relazione ex art. 33 l.f.; presentare al giudice delegato la relazione ex art. 33 l.f.;

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CRONOLOGIA DEGLI CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue)(segue) Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore

predispone un programma di liquidazione da sottoporre, predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato; all’approvazione del giudice delegato;

Prima dell’approvazione del programma, il curatore può Prima dell’approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se nominato, giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se nominato, solo quando dal ritardo può derivare un pregiudizio per i creditori; solo quando dal ritardo può derivare un pregiudizio per i creditori;

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione, Anche prima della presentazione del programma di liquidazione, il curatore propone l’eventuale affitto dell’azienda o di rami di il curatore propone l’eventuale affitto dell’azienda o di rami di azienda del fallito; azienda del fallito;

Ogni sei mesi presenta le relazioni periodiche ex art. 33 l.f. 5° Ogni sei mesi presenta le relazioni periodiche ex art. 33 l.f. 5° comma; comma;

Ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto che ha reso Ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo (ovvero nel diverso termine stabilito esecutivo lo stato passivo (ovvero nel diverso termine stabilito dal giudice delegato), il curatore presenta un prospetto delle dal giudice delegato), il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto; somme disponibili ed un progetto di riparto;

Rendiconto finale, riparto finale. Rendiconto finale, riparto finale.

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CRONOLOGIA DEGLI CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DEL CURATORE ADEMPIMENTI DEL CURATORE (altre scadenze)(altre scadenze) Deposito delle somme riscosse a qualunque titolo Deposito delle somme riscosse a qualunque titolo

entro 10 giorni dalla corresponsione; entro 10 giorni dalla corresponsione; Entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il Entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il

giudice delegato nomina il comitato dei creditori, giudice delegato nomina il comitato dei creditori, sentito anche il curatore; sentito anche il curatore;

Entro 10 giorni dalla nomina, il comitato provvede, Entro 10 giorni dalla nomina, il comitato provvede, su convocazione del curatore, a nominare a su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente; maggioranza il proprio presidente;

Nel caso di esercizio provvisorio, il curatore Nel caso di esercizio provvisorio, il curatore convoca ogni tre mesi il comitato dei creditori; ogni convoca ogni tre mesi il comitato dei creditori; ogni semestre o comunque alla conclusione del periodo semestre o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività svolta un rendiconto dell’attività svolta

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Il curatore fallimentare nella Il curatore fallimentare nella nuova legge fallimentare nuova legge fallimentare

L’analisi articolo per articolo L’analisi articolo per articolo

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La gestione della proceduraLa gestione della procedura

Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Il giudice delegato perde così la direzione della procedura Il giudice delegato perde così la direzione della procedura assumendo, con il comitato dei creditori, la mera vigilanza assumendo, con il comitato dei creditori, la mera vigilanza della stessa. della stessa.

Il curatore potrà stare in giudizio senza l’autorizzazione Il curatore potrà stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato anche nei procedimenti promossi per del giudice delegato anche nei procedimenti promossi per impugnare atti dello stesso giudice delegato o del impugnare atti dello stesso giudice delegato o del tribunale (e ovviamente in tutti i caso in cui non occorra tribunale (e ovviamente in tutti i caso in cui non occorra ministero di difensore) ministero di difensore)

Tranne nei casi di esonero indicati nel II° comma Tranne nei casi di esonero indicati nel II° comma dell’articolo 31 LF, il curatore per stare in giudizio dovrà dell’articolo 31 LF, il curatore per stare in giudizio dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del giudice ottenere la preventiva autorizzazione del giudice delegato; ottenuta l’autorizzazione potrà provvedere delegato; ottenuta l’autorizzazione potrà provvedere direttamente alla nomina dei legali. direttamente alla nomina dei legali.

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Esercizio delle attribuzioni del Esercizio delle attribuzioni del curatore curatore Il curatore esercita personalmente le Il curatore esercita personalmente le

funzioni del proprio ufficio e può delegare funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato (il autorizzazione del giudice delegato (il compenso del delegato – liquidato dal compenso del delegato – liquidato dal giudice – è detratto dal compenso del giudice – è detratto dal compenso del curatore)curatore)

Il comitato dei creditori si sostituisce al Il comitato dei creditori si sostituisce al giudice delegato nell’autorizzare il curatore giudice delegato nell’autorizzare il curatore a farsi coadiuvare da tecnici o da altre a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito (del persone retribuite, compreso il fallito (del compenso riconosciuto a tali soggetti si compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore) compenso finale del curatore)

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Relazione al giudiceRelazione al giudice

In merito alla relazione ex art. 33, sono stati In merito alla relazione ex art. 33, sono stati modificati i termini di redazione (entro 60 giorni modificati i termini di redazione (entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) ed è stato dalla dichiarazione di fallimento) ed è stato eliminato il riferimento al tenore della vita privata del eliminato il riferimento al tenore della vita privata del fallito e della famiglia. fallito e della famiglia.

Le relazioni periodiche relative alle attività svolte Le relazioni periodiche relative alle attività svolte accompagnate dal conto della gestione, dovranno accompagnate dal conto della gestione, dovranno essere presentate con cadenza semestrale. Copia essere presentate con cadenza semestrale. Copia delle relazioni deve essere inviata al comitato dei delle relazioni deve essere inviata al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi allo stesso periodo. Il bancari o postali relativi allo stesso periodo. Il comitato o ciascuno dei suoi componenti, può comitato o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte.formulare osservazioni scritte.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni, copia termine per il deposito delle osservazioni, copia della relazione e delle eventuali osservazioni, deve della relazione e delle eventuali osservazioni, deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio del essere trasmessa telematicamente all’ufficio del registro delle imprese registro delle imprese

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Deposito delle somme Deposito delle somme Le somme riscosse dal curatore devono essere Le somme riscosse dal curatore devono essere

depositate entro il termine di 10 giorni sul conto corrente depositate entro il termine di 10 giorni sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

Pertanto: Pertanto: il termine entro il quale effettuare il deposito delle somme, il termine entro il quale effettuare il deposito delle somme, è aumentato da 5 a 10 giorni; è aumentato da 5 a 10 giorni; le somme di pertinenza della procedura dovranno essere le somme di pertinenza della procedura dovranno essere necessariamente depositate su un conto correntenecessariamente depositate su un conto correntela scelta dell’ufficio postale e/o dell’istituto di credito, è la scelta dell’ufficio postale e/o dell’istituto di credito, è attribuita al curatore (attualmente l’istituto di credito e/o attribuita al curatore (attualmente l’istituto di credito e/o l’ufficio postale sono indicati dal giudice delegato). l’ufficio postale sono indicati dal giudice delegato).

Nel caso in cui le somme disponibili non possano essere Nel caso in cui le somme disponibili non possano essere destinate immediatamente ai creditori, su richiesta del destinate immediatamente ai creditori, su richiesta del curatore e previa autorizzazione del comitato dei creditori, curatore e previa autorizzazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato. siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato mandato di pagamento del giudice delegato

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Integrazione dei poteri del Integrazione dei poteri del curatorecuratore Il curatore effettua le riduzioni di crediti, le transazioni, i Il curatore effettua le riduzioni di crediti, le transazioni, i

compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione, donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del comitato dei creditoriprevia autorizzazione del comitato dei creditori (attualmente è il Tribunale (giudice delegato per importi (attualmente è il Tribunale (giudice delegato per importi sino a € 103,29) che autorizza tali operazioni sino a € 103,29) che autorizza tali operazioni raccogliendo il parere non vincolante del comitato dei raccogliendo il parere non vincolante del comitato dei creditori) creditori)

Il Giudice delegato viene previamente informato nel caso Il Giudice delegato viene previamente informato nel caso di atti di valore superiore a 50.000 euro e in ogni caso per di atti di valore superiore a 50.000 euro e in ogni caso per le transazioni, salvo che gli stessi siano già stati approvati le transazioni, salvo che gli stessi siano già stati approvati nel programma di liquidazione (che il curatore deve nel programma di liquidazione (che il curatore deve predisporre entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario predisporre entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e sottoporre – acquisito il parere favorevole del comitato e sottoporre – acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori – all’approvazione del giudice delegato). dei creditori – all’approvazione del giudice delegato).

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Reclamo contro gli atti del curatore e Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (art. 36) del comitato dei creditori (art. 36)

Contro gli atti di amministrazione del curatore, Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto o in caso di omissione dalla scadenza del dell’atto o in caso di omissione dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvederetermine indicato nella diffida a provvedere

Il secondo comma ammette il ricorso al tribunale Il secondo comma ammette il ricorso al tribunale contro il decreto del giudice delegato entro otto contro il decreto del giudice delegato entro otto giorni dalla data di comunicazione dello stessogiorni dalla data di comunicazione dello stesso

Il tribunale decide con decreto motivato entro 30 Il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni sentiti il curatore ed il reclamante. giorni sentiti il curatore ed il reclamante.

I termini processuali previsti dal presente articolo, al I termini processuali previsti dal presente articolo, al pari di quelli previsti dall’articolo 26, non sono pari di quelli previsti dall’articolo 26, non sono soggetti alla sospensione ferialesoggetti alla sospensione feriale

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Revoca del curatoreRevoca del curatore

Il primo comma dell’articolo 37 L.F. è rimasto immutato

Il Tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori (prima della riforma il pubblico ministero)

Il terzo comma ammette il reclamo alla corte di appello contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca

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Sostituzione del curatore e dei Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei componenti del comitato dei creditori (nuovo articolo 37 – bis)creditori (nuovo articolo 37 – bis) In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo

i creditori presenti (personalmente o per delega), i creditori presenti (personalmente o per delega), rappresentanti la maggioranza dei crediti allo stato rappresentanti la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni ammessi, possono effettuare nuove designazioni relative al comitato dei creditori e chiedere la relative al comitato dei creditori e chiedere la sostituzione del curatore, indicando le ragioni della sostituzione del curatore, indicando le ragioni della richiesta e proponendo un nuovo nominativorichiesta e proponendo un nuovo nominativo

Il tribunale nomina i soggetti designati dai creditori Il tribunale nomina i soggetti designati dai creditori se sono rispettati i criteri degli artt. 28 e 40.se sono rispettati i criteri degli artt. 28 e 40.

Nella stessa adunanza i creditori che Nella stessa adunanza i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’art. 41, un compenso per la delle spese di cui all’art. 41, un compenso per la loro attività non superiore al 10% di quello liquidato loro attività non superiore al 10% di quello liquidato al curatore.al curatore.

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Responsabilità del curatoreResponsabilità del curatore

Il curatore adempie con diligenza ai doveri del Il curatore adempie con diligenza ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge proprio ufficio imposti dalla legge e derivanti dal e derivanti dal piano di liquidazione approvatopiano di liquidazione approvato, , con la diligenza con la diligenza richiesta dalla natura dell’incaricorichiesta dalla natura dell’incarico

Deve tenere un registro preventivamente vidimato Deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori da almeno un componente del comitato dei creditori ed annotare giornalmente le operazioni relative alla ed annotare giornalmente le operazioni relative alla sua amministrazionesua amministrazione

L’azione di responsabilità contro il curatore revocato L’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato ovvero del autorizzazione del giudice delegato ovvero del comitato dei creditori (prima era solo il giudice comitato dei creditori (prima era solo il giudice delegato)delegato)

Il terzo comma rimane immutato e prevede l’obbligo Il terzo comma rimane immutato e prevede l’obbligo in capo al curatore che cessa dal suo ufficio, di in capo al curatore che cessa dal suo ufficio, di rendere il conto della gestione. rendere il conto della gestione.

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Compenso del curatoreCompenso del curatore

Il primo ed il secondo comma sono rimasti Il primo ed il secondo comma sono rimasti inalterati.inalterati.

Se nell’incarico si sono succeduti più Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito in modo curatori, il compenso è stabilito in modo proporzionale e liquidato al termine della proporzionale e liquidato al termine della procedura, salvi eventuali accontiprocedura, salvi eventuali acconti

Il terzo comma è rimasto pressoché Il terzo comma è rimasto pressoché immutatoimmutato

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I sigilliI sigilli

Il curatore (prima era il giudice delegato) Il curatore (prima era il giudice delegato) procede, secondo le norme stabilite dal procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del principale dell’impresa e sugli altri beni del debitoredebitore

Può richiedere l’assistenza della forza Può richiedere l’assistenza della forza pubblicapubblica

Se i beni e le cose si trovano in più luoghi, Se i beni e le cose si trovano in più luoghi, l’apposizione dei sigilli può essere delegata l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice a uno o più coadiutori designati dal giudice delegatodelegato

Se ci sono beni sui quali non possibile Se ci sono beni sui quali non possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’art. apporre i sigilli si procede a norma dell’art. 758 del codice di procedura civile.758 del codice di procedura civile.

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Consegna del denaro, titoli, Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra scritture contabili e di altra documentazionedocumentazione Al curatore devono essere consegnati il denaro Al curatore devono essere consegnati il denaro

contante, le cambiali e gli altri titoli anche contante, le cambiali e gli altri titoli anche scaduti, le scritture contabili e ogni altra scaduti, le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta, se non sono ancora documentazione richiesta, se non sono ancora state depositate in cancelleriastate depositate in cancelleria

Il giudice delegato può autorizzare il deposito Il giudice delegato può autorizzare il deposito in un luogo idoneo, anche presso terziin un luogo idoneo, anche presso terzi

Il curatore deve esibire le scritture contabili a Il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne ha diritto. richiesta del fallito o di chi ne ha diritto.

Se il curatore ritiene di non esibire la Se il curatore ritiene di non esibire la documentazione richiesta, l’interessato può documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivatoprovvede con decreto motivato

Può essere richiesto il rilascio di copia, a spese Può essere richiesto il rilascio di copia, a spese del richiedente, previa autorizzazione del del richiedente, previa autorizzazione del giudice delegatogiudice delegato

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InventarioInventario

Il curatore, rimossi i sigilli redige l’inventario Il curatore, rimossi i sigilli redige l’inventario (senza chiedere l’autorizzazione al giudice (senza chiedere l’autorizzazione al giudice delegato) secondo le norme del codice di delegato) secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, con e il comitato dei creditori, se nominato, con l’assistenza del cancelliere, formando l’assistenza del cancelliere, formando processo verbale delle attività compiuteprocesso verbale delle attività compiute

Possono intervenire i creditoriPossono intervenire i creditori Se occorre può nominare uno stimatore Se occorre può nominare uno stimatore

(prima tale nomina spettava al giudice (prima tale nomina spettava al giudice delegato)delegato)

Gli ultimi due comma dell’articolo 87 sono Gli ultimi due comma dell’articolo 87 sono rimasti invariatirimasti invariati

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Inventario su altri beni Inventario su altri beni

I I beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali riconoscibili possono essere restituiti su istanza dell’interessato con decreto del giudice delegato e col consenso del curatore e del comitato dei creditori

I beni di proprietà del fallito per i quali i terzi hanno un titolo negoziale opponibile a quello del curatore, non sono soggetti alla presa in consegna ai sensi dell’art. 88

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Elenchi dei creditori e dei titolari di Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilanciodiritti reali mobiliari e bilancio

Il curatore sulla base delle scritture Il curatore sulla base delle scritture contabili del fallito e di altre notizie contabili del fallito e di altre notizie che raccoglie compila l’elenco dei che raccoglie compila l’elenco dei creditori indicando i rispettivi crediti e creditori indicando i rispettivi crediti e i diritti di prelazione; l’elenco di i diritti di prelazione; l’elenco di coloro che vantano diritti reali e coloro che vantano diritti reali e personalipersonali, mobiliari ed , mobiliari ed immobiliariimmobiliari su su cose in possesso o disponibilità del cose in possesso o disponibilità del fallito indicando i relativi titolifallito indicando i relativi titoli

Gli elenchi sono depositati in Gli elenchi sono depositati in cancelleriacancelleria

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Avviso ai creditori ed agli altri Avviso ai creditori ed agli altri interessatiinteressati Il curatore comunica ai creditori e agli altri Il curatore comunica ai creditori e agli altri

soggetti interessati - a mezzo posta, soggetti interessati - a mezzo posta, telefax o posta elettronica (prima le telefax o posta elettronica (prima le comunicazioni avvenivano solo tramite comunicazioni avvenivano solo tramite raccomandata): la possibilità di partecipare raccomandata): la possibilità di partecipare al concorso depositando in cancelleria del al concorso depositando in cancelleria del tribunale la domanda di insinuazione al tribunale la domanda di insinuazione al passivo, il relativo termine, la data fissata passivo, il relativo termine, la data fissata per l’esame dello stato passivo, altre per l’esame dello stato passivo, altre informazioni utiliinformazioni utili

Se un creditore risiede all’estero, la Se un creditore risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italiarappresentante in Italia

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Domanda di ammissione al Domanda di ammissione al passivopassivo Si propone con ricorso da presentare Si propone con ricorso da presentare

in cancelleria in cancelleria almeno 30 giorni prima almeno 30 giorni prima dell’udienzadell’udienza fissata per l’esame dello fissata per l’esame dello stato passivostato passivo

Può essere sottoscritto anche Può essere sottoscritto anche personalmente e spedito anche in personalmente e spedito anche in forma telematica o con altri mezzi di forma telematica o con altri mezzi di trasmissione che forniscano la prova trasmissione che forniscano la prova dell’avvenuta ricezionedell’avvenuta ricezione

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I requisiti del ricorsoI requisiti del ricorso

Indicazione della procedura cui si intende Indicazione della procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore partecipare e generalità del creditore ((obbligatorioobbligatorio))

Indicazione della somma che si intende insinuare Indicazione della somma che si intende insinuare al passivo, o descrizione del bene di cui si chiede al passivo, o descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione (la restituzione o la rivendicazione (obbligatorioobbligatorio))

Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per i quali si fa la domanda (i quali si fa la domanda (obbligatorioobbligatorio))

Eventuale indicazione di un titolo di prelazione Eventuale indicazione di un titolo di prelazione ((se omesso il credito è considerato chirografariose omesso il credito è considerato chirografario))

Indicazione di un numero di telefax, un indirizzo Indicazione di un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica o l’elezione di un domicilio in di posta elettronica o l’elezione di un domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il un comune nel circondario ove ha sede il tribunale per le successive comunicazioni; è il tribunale per le successive comunicazioni; è il creditore che può decidere se ricevere le creditore che può decidere se ricevere le notifiche e le comunicazioni via telefax o posta notifiche e le comunicazioni via telefax o posta elettronica (elettronica (senza queste indicazioni le senza queste indicazioni le comunicazioni si effettuano presso la cancelleriacomunicazioni si effettuano presso la cancelleria))

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Documenti da allegare al Documenti da allegare al ricorsoricorso I documenti dimostrativi del diritto del I documenti dimostrativi del diritto del

creditore o del diritto del terzo che chiede creditore o del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica un benela restituzione o rivendica un bene

I documenti non presentati con la domanda I documenti non presentati con la domanda devono essere presentati almeno 15 giorni devono essere presentati almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivostato passivo

Con la domanda di restituzione o di Con la domanda di restituzione o di rivendicazione si può richiedere la rivendicazione si può richiedere la sospensione della liquidazione dei beni sospensione della liquidazione dei beni oggetto del ricorsooggetto del ricorso

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Progetto di stato passivo e Progetto di stato passivo e udienza di discussioneudienza di discussione Il curatore, dopo aver esaminato le domande, Il curatore, dopo aver esaminato le domande,

predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito (il curatore non è più assistente possesso del fallito (il curatore non è più assistente del giudice delegato, ma forma autonomamente il del giudice delegato, ma forma autonomamente il progetto di stato passivo) progetto di stato passivo)

Deposita il progetto di stato passivo almeno Deposita il progetto di stato passivo almeno 15 15 giornigiorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e ne da comunicazione ai creditori e stato passivo e ne da comunicazione ai creditori e agli altri interessatiagli altri interessati

Questi possono presentare osservazioni scritte sino Questi possono presentare osservazioni scritte sino a a 5 giorni5 giorni prima dell’udienza prima dell’udienza

All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda domanda tenuto contotenuto conto delle conclusioni del delle conclusioni del curatore e delle osservazioni degli atri interessaticuratore e delle osservazioni degli atri interessati

Il fallito può chiedere di essere sentitoIl fallito può chiedere di essere sentito

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Formazione dello stato Formazione dello stato passivopassivo Il giudice delegato accoglie, respinge Il giudice delegato accoglie, respinge

o dichiara inammissibile la domandao dichiara inammissibile la domanda Il decreto è motivato se c’è Il decreto è motivato se c’è

contestazione da parte del curatorecontestazione da parte del curatore La domanda dichiarata inammissibile La domanda dichiarata inammissibile

può essere ripropostapuò essere riproposta Il giudice delegato indica il grado Il giudice delegato indica il grado

dell’eventuale diritto di prelazionedell’eventuale diritto di prelazione

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Rinvio ed esecutività dello Rinvio ed esecutività dello stato passivostato passivo Il giudice può rinviare l’udienza Il giudice può rinviare l’udienza

a non più di a non più di 8 giorni8 giorni Terminato l’esame delle Terminato l’esame delle

domande il giudice delegato domande il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto esecutivo con decreto depositato in cancelleria, che depositato in cancelleria, che produce effetti solo ai fini del produce effetti solo ai fini del concorsoconcorso

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Comunicazione dell’esito di Comunicazione dell’esito di accertamento del passivoaccertamento del passivo Il curatore comunica ai creditori Il curatore comunica ai creditori

l’esito della domanda e l’avvenuto l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato deposito in cancelleria dello stato passivopassivo

Informa il creditore la cui domanda Informa il creditore la cui domanda non è stata accolta, del diritto di non è stata accolta, del diritto di proporre opposizioneproporre opposizione

Questa comunicazione è fatta con Questa comunicazione è fatta con raccomandata o tramite telefax o raccomandata o tramite telefax o posta elettronica quando il creditore posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di abbia indicato tale modalità di comunicazionecomunicazione

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Domande tardive di creditiDomande tardive di crediti

Sono le domande depositate in cancelleria Sono le domande depositate in cancelleria oltre il termine previsto di oltre il termine previsto di 30 giorni30 giorni prima prima dell’udienza fissata per la verifica dello dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre stato passivo e non oltre 12 mesi12 mesi dal dal deposito del decreto di esecutività dello deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; il tribunale può prorogare il stato passivo; il tribunale può prorogare il termine a termine a 18 mesi 18 mesi in casi particolarmente in casi particolarmente complessi (prima questi termini non complessi (prima questi termini non esistevano)esistevano)

Decorso il termine e fino a quando non Decorso il termine e fino a quando non sono esaurite le ripartizioni, le tardive sono sono esaurite le ripartizioni, le tardive sono ammissibili se viene provato che il ritardo ammissibili se viene provato che il ritardo dipende da cause non imputabili al dipende da cause non imputabili al creditorecreditore

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Previsione di insufficiente Previsione di insufficiente realizzorealizzo Se risulta che non può essere acquisito Se risulta che non può essere acquisito

attivo da distribuire ad alcun creditore (salva attivo da distribuire ad alcun creditore (salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura), il tribunale con delle spese di procedura), il tribunale con decreto motivato su istanza del curatore decreto motivato su istanza del curatore depositata almeno 20 giorni prima depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo dell’udienza per l’esame dello stato passivo corredata da una relazione sulle prospettive corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e sentiti i creditori e il della liquidazione e sentiti i creditori e il fallito, dispone non farsi luogo al fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivoprocedimento di accertamento del passivo

Il curatore comunica il decreto ai creditori Il curatore comunica il decreto ai creditori che hanno presentato domanda, i quali che hanno presentato domanda, i quali possono, entro 15 giorni, presentare possono, entro 15 giorni, presentare reclamo avanti la corte di appelloreclamo avanti la corte di appello

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Esercizio provvisorio Esercizio provvisorio dell’impresa del fallitodell’impresa del fallito Con la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice Con la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice

può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di specifici rami di essa, se dalla sua interruzione specifici rami di essa, se dalla sua interruzione deriva un danno grave e a condizione che non deriva un danno grave e a condizione che non pregiudichi i creditoripregiudichi i creditori

Su proposta del curatoreSu proposta del curatore, il giudice delegato, , il giudice delegato, autorizza la continuazione temporanea autorizza la continuazione temporanea dell’esercizio d’impresa e ne fissa la duratadell’esercizio d’impresa e ne fissa la durata

Durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, il Durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, il curatore convoca il comitato dei creditori almeno curatore convoca il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi per informarlo sulla gestione e ogni 3 mesi per informarlo sulla gestione e discutere sulla continuazione dell’eserciziodiscutere sulla continuazione dell’esercizio

In caso di parere sfavorevole da parte del comitato, In caso di parere sfavorevole da parte del comitato, il giudice ordina la cessazione dell’esercizio il giudice ordina la cessazione dell’esercizio provvisorioprovvisorio

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Il curatore deve semestralmente o alla Il curatore deve semestralmente o alla conclusione dell’esercizio provvisorio fare conclusione dell’esercizio provvisorio fare un rendiconto sull’attività e depositarlo in un rendiconto sull’attività e depositarlo in cancelleriacancelleria

Il curatore ha l’obbligo di informare il Il curatore ha l’obbligo di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori giudice delegato e il comitato dei creditori relativamente a circostanze che possono relativamente a circostanze che possono influire sull’esercizioinfluire sull’esercizio

Durante l’esercizio provvisorio i contratti Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere l’esecuzione o non intenda sospendere l’esecuzione o scioglierliscioglierli

I crediti sorti nell’esercizio provvisorio sono I crediti sorti nell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzionesoddisfatti in prededuzione

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Affitto dell’azienda o di rami Affitto dell’azienda o di rami d’aziendad’azienda Il giudice delegato autorizza, Il giudice delegato autorizza, su proposta su proposta

del curatoredel curatore, con parere favorevole del , con parere favorevole del comitato dei creditori, l’affitto dell’azienda comitato dei creditori, l’affitto dell’azienda a terzi se risulta vantaggioso per la futura a terzi se risulta vantaggioso per la futura venditavendita

La scelta dell’affittuario è effettuata dal La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatorecuratore, con adeguate forme di , con adeguate forme di pubblicità, tenendo conto del canone pubblicità, tenendo conto del canone offerto, delle garanzie prestate, della offerto, delle garanzie prestate, della attendibilità del piano di prosecuzione attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività, della conservazione degli dell’attività, della conservazione degli occupatioccupati

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Programma di liquidazioneProgramma di liquidazione Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il

curatore predispone un programma di curatore predispone un programma di liquidazione che, con il parere favorevole del liquidazione che, con il parere favorevole del comitato dei creditori, sottopone al giudice comitato dei creditori, sottopone al giudice delegatodelegato

Il programma deve indicare modalità e tempi Il programma deve indicare modalità e tempi per la realizzazione dell’attivo e specificare se per la realizzazione dell’attivo e specificare se è opportuno l’esercizio provvisorio dell’azienda è opportuno l’esercizio provvisorio dell’azienda o dei singoli rami, ovvero l’affitto; se ci sono o dei singoli rami, ovvero l’affitto; se ci sono proposte di concordato; le eventuali azioni proposte di concordato; le eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie; la risarcitorie, recuperatorie o revocatorie; la possibilità di cessione unitaria dell’azienda; le possibilità di cessione unitaria dell’azienda; le condizioni di vendita dei singoli cespiticondizioni di vendita dei singoli cespiti

Il curatore può, con l’autorizzazione del giudice Il curatore può, con l’autorizzazione del giudice delegato, affidare ad altri professionisti alcune delegato, affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione incombenze della procedura di liquidazione dell’attivodell’attivo

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Il comitato dei creditori può proporre Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato dal modifiche al programma presentato dal curatorecuratore

Il curatore può, per sopravvenute esigenze, Il curatore può, per sopravvenute esigenze, presentare un’integrazione al programma presentare un’integrazione al programma di liquidazionedi liquidazione

Il curatore può procedere alla liquidazione Il curatore può procedere alla liquidazione dei beni con l’autorizzazione del giudice dei beni con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, delegato, sentito il comitato dei creditori, solo se dal ritardo possono derivare solo se dal ritardo possono derivare pregiudizi all’interesse dei creditoripregiudizi all’interesse dei creditori

Il curatore, con l’autorizzazione del Il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire o comitato dei creditori, può non acquisire o rinunciare a liquidare alcuni beni se l’attività rinunciare a liquidare alcuni beni se l’attività di liquidazione appare non conveniente; il di liquidazione appare non conveniente; il curatore dà comunicazione della decisione curatore dà comunicazione della decisione ai creditoriai creditori

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Vendita dell’azienda, di rami, Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in bloccodi beni e rapporti in blocco La liquidazione dei singoli beni è effettuata La liquidazione dei singoli beni è effettuata a a

condizionecondizione che la vendita dell’intero complesso che la vendita dell’intero complesso aziendale o dei suoi rami o di beni e rapporti in aziendale o dei suoi rami o di beni e rapporti in blocco, non consenta – in previsione – una blocco, non consenta – in previsione – una maggiore soddisfazione per i creditorimaggiore soddisfazione per i creditori

Salvo diversi accordi, è esclusa la Salvo diversi accordi, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimentodel trasferimento

La cessione dei crediti ha effetto nei confronti La cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle impresetrasferimento nel registro delle imprese

I privilegi e le garanzie sono validi e I privilegi e le garanzie sono validi e conservano il loro grado a favore del conservano il loro grado a favore del cessionariocessionario

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Nel caso di cessione di azienda, rami di Nel caso di cessione di azienda, rami di azienda ovvero di beni e rapporti giuridici azienda ovvero di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, è comunque esclusa individuabili in blocco, è comunque esclusa la responsabilità dell’alienante ex art. 2560 la responsabilità dell’alienante ex art. 2560 c.c. c.c.

Il curatore può effettuare la liquidazione Il curatore può effettuare la liquidazione mediante il conferimento in una o più mediante il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, società, anche di nuova costituzione, dell’azienda o di rami di essa, di beni e dell’azienda o di rami di essa, di beni e crediti con i relativi rapporti contrattuali in crediti con i relativi rapporti contrattuali in corsocorso

Il pagamento del prezzo può essere Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente se non viene alterata parte dell’acquirente se non viene alterata la graduazione dei crediti la graduazione dei crediti

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Vendita dei crediti, dei diritti, delle Vendita dei crediti, dei diritti, delle quote, delle azioni, mandato a quote, delle azioni, mandato a riscuotereriscuotere Il curatore può cedere i crediti, Il curatore può cedere i crediti,

compresi quelli fiscali o futuri; può compresi quelli fiscali o futuri; può cedere le azioni revocatorie cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendentigià pendenti

Alla vendita di quota di srl si applica Alla vendita di quota di srl si applica l’articolo 2471 del codice civile in l’articolo 2471 del codice civile in tema di prelazionetema di prelazione

Il curatore può stipulare contratti di Il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei mandato per la riscossione dei crediticrediti

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Modalità delle venditeModalità delle vendite Il curatore effettua le vendite avvalendosi di esperti per la stima Il curatore effettua le vendite avvalendosi di esperti per la stima

dei beni, salvo quelli di modesto valore, con adeguate forme di dei beni, salvo quelli di modesto valore, con adeguate forme di pubblicità per garantire la massima informazione e pubblicità per garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati ( non necessita delle singole partecipazione degli interessati ( non necessita delle singole autorizzazioni del giudice delegato)autorizzazioni del giudice delegato)

Relativamente ai beni immobili, prima di completare le operazioni Relativamente ai beni immobili, prima di completare le operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegiocuratore ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio

Il curatore può sospendere la vendita se perviene un’offerta Il curatore può sospendere la vendita se perviene un’offerta d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offertoprezzo offerto

Il curatore deposita in cancelleria la documentazione relativa alle Il curatore deposita in cancelleria la documentazione relativa alle procedure di vendita informando il giudice delegato e il comitato procedure di vendita informando il giudice delegato e il comitato dei creditori dei creditori

Se alla data di dichiarazione del fallimento sono pendenti Se alla data di dichiarazione del fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi ovvero proporre procedure esecutive, il curatore può subentrarvi ovvero proporre istanza al giudice dell’esecuzione istanza al giudice dell’esecuzione

Con regolamento del Ministro della giustizia saranno stabiliti i Con regolamento del Ministro della giustizia saranno stabiliti i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti di cui il curatore potrà specializzati e degli operatori esperti di cui il curatore potrà avvalersi. avvalersi.

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Poteri del giudice delegatoPoteri del giudice delegato

Il giudice delegato può sospendere, con Il giudice delegato può sospendere, con decreto motivato, la vendita su istanza del decreto motivato, la vendita su istanza del fallito, del comitato dei creditori, di altri fallito, del comitato dei creditori, di altri interessati, previo parere del comitato dei interessati, previo parere del comitato dei creditori, può sospendere la vendita per creditori, può sospendere la vendita per gravi motivi o su istanza presentata dagli gravi motivi o su istanza presentata dagli stessi soggetti entro 10 giorni dal deposito stessi soggetti entro 10 giorni dal deposito in cancelleria della documentazione in cancelleria della documentazione quando il prezzo offerto è molto inferiore al quando il prezzo offerto è molto inferiore al prezzo di mercatoprezzo di mercato

Per i veicoli iscritti al pra il giudice delegato, Per i veicoli iscritti al pra il giudice delegato, una volta avvenuta la vendita, ordina la una volta avvenuta la vendita, ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni e cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni relative ai veicoli in oggetto trascrizioni relative ai veicoli in oggetto

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Beni specialiBeni speciali

Per le vendite di navi, galleggianti, Per le vendite di navi, galleggianti, ed aeromobili iscritti nei registri ed aeromobili iscritti nei registri indicati nel codice della navigazione indicati nel codice della navigazione e per il trasferimento dei diritti di e per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, dei dritti nascenti delle dell’ingegno, dei dritti nascenti delle invenzioni industriali, dei marchi e invenzioni industriali, dei marchi e per la cessione delle banche dati, si per la cessione delle banche dati, si applicano le norme contenute nei applicano le norme contenute nei rispettivi codici e leggi speciali rispettivi codici e leggi speciali

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Procedimento di ripartizioneProcedimento di ripartizione

Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine stabilito dal giudice, presenta un prospetto stabilito dal giudice, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesseripartizione delle stesse

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del piano di riparto in ordina il deposito del piano di riparto in cancelleria e dispone che tutti i creditori ne cancelleria e dispone che tutti i creditori ne siano avvisati con raccomandata A/R o altro siano avvisati con raccomandata A/R o altro mezzo telematico che garantisca l’avvenuta mezzo telematico che garantisca l’avvenuta ricezionericezione

I creditori entro e non oltre I creditori entro e non oltre 15 giorni15 giorni possono possono proporre reclamo contro il progetto di ripartoproporre reclamo contro il progetto di riparto

Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di corrispondenti ai crediti oggetto di contestazionecontestazione

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Disciplina dei crediti Disciplina dei crediti prededucibiliprededucibili I crediti prededucibili devono essere accertati al pari I crediti prededucibili devono essere accertati al pari

degli altri crediti, con esclusione di quelli non contestati degli altri crediti, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi di seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25;soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25;

Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, secondo un criterio mobiliare ed immobiliare, secondo un criterio proporzionale, escluso il ricavato dei beni oggetto di proporzionale, escluso il ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; garantiti;

Il corso degli interessi cessa al momento del Il corso degli interessi cessa al momento del pagamentopagamento

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. Il soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. Il pagamento viene autorizzato dal comitato dei creditori, pagamento viene autorizzato dal comitato dei creditori, o dal giudice delegato per importi superiori ai 25.000 o dal giudice delegato per importi superiori ai 25.000 euro.euro.

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Masse attive e partecipazione dei Masse attive e partecipazione dei crediti assistiti da prelazionecrediti assistiti da prelazione Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di

determinazione delle masse liquide mobiliari e determinazione delle masse liquide mobiliari e immobiliari (per le quali il curatore deve gestire conti immobiliari (per le quali il curatore deve gestire conti autonomi per ciascun immobile oggetto di privilegio autonomi per ciascun immobile oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobili o speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobili o gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale) con attribuzione dei relativi frutti e speciale) con attribuzione dei relativi frutti e interessi attivi che sono comunque già attualmente interessi attivi che sono comunque già attualmente applicate. applicate.

Allo stesso modo gli articoli 111 bis e 111 quater Allo stesso modo gli articoli 111 bis e 111 quater descrivono la partecipazione al riparto dei crediti descrivono la partecipazione al riparto dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione, prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione, senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli articoli in questione introducono nella normativa i articoli in questione introducono nella normativa i criteri già definiti dalla giurisprudenza); criteri già definiti dalla giurisprudenza);

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I creditori ammessi I creditori ammessi tardivamentetardivamente

Normalmente concorrono solo Normalmente concorrono solo alle ripartizioni posteriori alla alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, salvo il diritto loro ammissione, salvo il diritto di prelevare le quote che di prelevare le quote che sarebbero loro spettate, se sarebbero loro spettate, se assistiti da cause di prelazione assistiti da cause di prelazione ovvero se il ritardo è dipeso da ovvero se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabilicause ad essi non imputabili

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Ripartizioni parzialiRipartizioni parziali

Nelle ripartizioni parziali (non più Nelle ripartizioni parziali (non più dell’80% del totale da ripartire) si dell’80% del totale da ripartire) si devono trattenere e depositare nei devono trattenere e depositare nei modi stabiliti dal giudice delegato le modi stabiliti dal giudice delegato le quote assegnate a creditori ammessi quote assegnate a creditori ammessi con riserva, ai creditori opponenti, le con riserva, ai creditori opponenti, le somme per spese future e ogni altro somme per spese future e ogni altro debito prededucibile, le somme debito prededucibile, le somme ricevute dalla procedura per effetto ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in esecutivi e non ancora passati in giudicatogiudicato

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Scioglimento delle ammissioni Scioglimento delle ammissioni con riservacon riserva

Quando si verifica l’evento che Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento ha determinato l’accoglimento con riserva, il giudice delegato con riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo modifica lo stato passivo accogliendo la domanda in accogliendo la domanda in modo definitivomodo definitivo

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Restituzione di somme Restituzione di somme riscosseriscosse

I creditori che hanno percepito I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legalioltre agli interessi legali

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Pagamento ai creditoriPagamento ai creditori

Il curatore provvede al pagamento delle Il curatore provvede al pagamento delle somme nei modi stabiliti dal giudice somme nei modi stabiliti dal giudice delegato, delegato, purché tali da assicurare la prova purché tali da assicurare la prova del pagamento stessodel pagamento stesso

Se prima della ripartizione i crediti sono Se prima della ripartizione i crediti sono stati ceduti, le quote di riparto vengono stati ceduti, le quote di riparto vengono attribuite al cessionario (qualora la attribuite al cessionario (qualora la cessione si stata comunicata cessione si stata comunicata tempestivamente unitamente alla tempestivamente unitamente alla documentazione che attesti – con atto documentazione che attesti – con atto recante le sottoscrizioni autenticate del recante le sottoscrizioni autenticate del cedente e del cessionario – l’intervenuta cedente e del cessionario – l’intervenuta cessione) ed cessione) ed il curatore provvede alla il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivorettifica formale dello stato passivo

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Rendiconto del curatoreRendiconto del curatore

Il curatore compiuta la liquidazione dell’attivo o, in ogni Il curatore compiuta la liquidazione dell’attivo o, in ogni caso quando cessa il suo incarico, presenta al giudice un caso quando cessa il suo incarico, presenta al giudice un resoconto evidenziando le operazioni contabili e l’attività resoconto evidenziando le operazioni contabili e l’attività di gestione della proceduradi gestione della procedura

Il giudice ne ordina il deposito in cancelleria e fissa Il giudice ne ordina il deposito in cancelleria e fissa l’udienza alla quale può intervenire ogni interessato l’udienza alla quale può intervenire ogni interessato (l’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi (l’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito) quindici giorni dal deposito)

Il deposito e la fissazione dell’udienza devono essere Il deposito e la fissazione dell’udienza devono essere comunicati, a cura del curatore, a tutti i creditori (compresi comunicati, a cura del curatore, a tutti i creditori (compresi coloro che hanno fatto opposizione e ai creditori coloro che hanno fatto opposizione e ai creditori prededucibili non ancora soddisfatti)prededucibili non ancora soddisfatti)

I creditori possono presentare osservazioni e I creditori possono presentare osservazioni e contestazioni fino all’udienzacontestazioni fino all’udienza

Il conto è approvato con decreto dal giudice delegato; in Il conto è approvato con decreto dal giudice delegato; in caso di contestazioni è fissata l’udienza innanzi al collegio caso di contestazioni è fissata l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio che provvede in camera di consiglio

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Ripartizione finaleRipartizione finale

Approvato il conto e liquidato il Approvato il conto e liquidato il curatore il giudice delegato ordina il curatore il giudice delegato ordina il riparto finaleriparto finale

Le somme accantonate che non Le somme accantonate che non possono ancora essere versate, non possono ancora essere versate, non impediscono la chiusura della impediscono la chiusura della proceduraprocedura

Il giudice delegato può disporre che Il giudice delegato può disporre che ai creditori che vi acconsentono, ai creditori che vi acconsentono, siano assegnati crediti di imposta del siano assegnati crediti di imposta del fallito non ancora rimborsatifallito non ancora rimborsati