regolamento magazzini generali raccordati di cesena

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MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC) CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO REGOLAMENTO CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI – Art. 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO I Magazzini Generali Raccordati di Cesena Srl, con sede in Cesena, Via Cavalcavia 157, e con locali di deposito a Cesena nella medesima Via Cavalcavia 157, autorizzati con D.M. 16 LUGLIO 1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gestiti sotto l’osservanza delle leggi vigenti e del presente regolamento, il quale è applicabile anche alle succursali dello stabilimento principale. Per quanto riguarda in particolare l’introduzione in deposito, la custodia, la conservazione e l’estrazione delle merci estere, nazionali e nazionalizzate, saranno osservate le norme e disposizioni vigenti in materia doganale e quelle sui magazzini generali, disposizioni che debbono intendersi qui integralmente riportate. Si intendono qui riportate tutte le disposizioni del codice civile dall’art. 1787 all’art. 1797 riguardanti il deposito nei magazzini generali. Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO I Magazzini ricevono in deposito, nei limiti dei locali disponibili e della potenzialità dei propri impianti, le merci nazionali, nazionalizzate ed estere, soggette a diritti doganali o comunali, oppure esenti da tributi. Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE I MMGG, i depositanti, i possessori di fedi di deposito ed i concessionari di magazzini privati, di cui al capo II, devono osservare le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia sanitaria e tributaria in genere. I depositanti, i possessori delle fedi di deposito ed i concessionari dei locali di deposito privati, hanno l’obbligo di prendere preventiva conoscenza del presente regolamento che si intende pienamente conosciuto ed accettato per effetto dell’introduzione della merce in magazzino. Art. 4 – MERCI ESCLUSE I MMGG non accettano in deposito materiali esplodenti o in qualsiasi modo pericolosi per la salute o l’incolumità delle persone. Le merci infiammabili possono essere accettate soltanto se i MMGG dispongono di locali adeguatamente attrezzati ed sono in possesso della preventiva autorizzazione dell’autorità competente (VV.FF). E’ quindi in facoltà dei MMGG rifiutare in deposito: Merci che costituiscano pericolo di danno per i locali o per altre merci depositate;

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Page 1: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL

SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC)

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO

REGOLAMENTOCAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –

Art . 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

I Magazzin i General i Raccordat i d i Cesena Srl , con sede in Cesena, V ia Cavalcavia 157, e con

local i d i deposito a Cesena nel la medesima Via Cavalcavia 157, autor izzat i con D.M. 16 LUGLIO

1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gest i t i sotto l ’osservanza del le leggi v igent i e del

presente regolamento, i l quale è appl icabi le anche a l le succursa l i del lo stabi l imento pr inc ipale .

Per quanto r iguarda in part ico lare l ’ introduz ione in deposito, la custodia, la conservaz ione e

l ’estraz ione del le merc i estere, naz ional i e naz ional izzate, saranno osservate le norme e

disposiz ioni v igent i in mater ia doganale e quel le su i magazz in i genera l i , d ispos iz ioni che

debbono intenders i qui integralmente r iportate.

S i intendono qui r iportate tutte le d isposiz ioni del codice c iv i le dal l ’art . 1787 a l l ’art . 1797

r iguardant i i l deposito nei magazz ini general i .

Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO

I Magazz in i r icevono in deposito, nei l imit i dei local i d isponibi l i e del la potenz ia l i tà dei propr i

impiant i , le merc i naz ional i , naz ional izzate ed estere, soggette a d ir i tt i doganal i o comunal i ,

oppure esent i da tr ibut i .

Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE

I MMGG, i depositant i , i possessor i d i fed i d i deposito ed i concess ionar i d i magazz in i pr ivat i , d i

cui a l capo I I , devono osservare le d isposiz ioni previste dal le leggi e dai regolament i anche in

mater ia sanitar ia e t r ibutar ia in genere.

I depos i tant i , i possessor i del le fedi d i deposito ed i concess ionar i dei local i d i deposito pr ivat i ,

hanno l ’obbl igo d i prendere preventiva conoscenza del presente regolamento che s i intende

pienamente conosciuto ed accettato per effetto del l ’ introduzione del la merce in magazz ino.

Art. 4 – MERCI ESCLUSE

I MMGG non accettano in deposito mater ia l i esplodent i o in quals ias i modo pericolosi per la

salute o l ’ incolumità del le persone. Le merci inf iammabi l i possono essere accettate so ltanto se

i MMGG dispongono d i loca l i adeguatamente attrezzat i ed sono in possesso del la prevent iva

autor izzaz ione del l ’autor i tà competente (VV.FF). E ’ quindi in facoltà dei MMGG r i f iutare in

deposito:

Merc i che cost i tu iscano per icolo d i danno per i local i o per a l tre merc i depositate;

Page 2: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Merci in catt ivo stato di conservaz ione, o male condiz ionate, o d i catt ivo odore, a meno che i l

deposi tante non r i lasc i una dich iaraz ione scr i t ta con la quale esoner i i MMGG da quals ias i

responsabi l i tà ;

Merc i gravate d i assegnoo, spese d i trasporto, ed in genere quel le per i l cu i r icev imento

occorra un esborso quals ias i ;

Merci confez ionate in col l i d i peso indiv is ib i le super iore a i 150 kg, o d i lunghezza anche in un

solo lato super iore a 4,00 m;

Merci gravate da pr iv i leg io agrar io o da a ltr i v incol i od oner i che ne l imitano la l ibera

disponibi l i tà .

I MMGG possono fare a l lontanare dai loca l i ta l i merci anche se g ià introdotte, a spese e a

r isch io del l ’ intestatar io , sa lvo sempre la facoltà di cui a l l ’art . 43.

Art. 5 – DOMANDA DI OPERAZIONI

Per c iascuna operaz ione che s i r ich iede a i MMGG deve essere presentata domanda scr i tta .

La domanda puo’ essere fatta anche tramite lettera, fax o e-mai l , purché contenga tutte le

indicaz ioni prev iste dal corr ispondente modulo dei MMGG.

E’ in facoltà dei MMGG di dar corso a domand e oral i e te lefoniche, che però devono essere

confermate dal depos i tante entro i c inque g iorni success iv i . Dopo questo termine i MMGG

avranno la facoltà di sottoporre proposta di contratto al depositante f issandone i termini di

accettaz ione.

La domanda d i deposi to deve contenere espressamente l ’accettaz ione del la competenza

del l ’autor ità g iudiz iar ia del luogo ove hanno sede i MMGG. Per tutte le eventual i controvers ie

che potessero sorgere fra MMGG e i l depositante.

Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DI FIRME E PERSONE

I MMGG hanno obbl igo di ident i f icare le persone interessate a l compimento del le operaz ioni

r ich ieste.

Art. 7 – DELEGHE

I l depositante può, mediante d ich iaraz ione sc r i t ta, resa personalmente a i MMGG, o mediante

mandato autenticato, delegare a l tra persona, in v ia permanente o per s ingol i att i ,

a l l ’adempimento del le operaz ioni a lu i consent ite sul le merci depositate, compreso i l r i t i ro

del le merc i stesse.

I MMGG non r ispondono d i att i che i l de legato, ammesso nei loca l i d i deposito, compie su l le

merci ancorché dovessero esorbitare dai l imit i del la delega.

Art. 8 – OPERAZIONI DI ENTRATA E USCITA

Page 3: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I MMGG s i incar icano del le operaz ioni di entrata e di usc i ta del le merc i nazional i , comunitar ie

ed estere, in importaz ione, esportazione, t ransito, sosta e trasbordo.

Sono operaz ioni d i entrata quel le occorrent i per prendere le merci da l c ig l io del le banchine

prospic ient i i loca l i d i deposito, da l la sog l ia dei loca l i s tess i , da i v incol i d i quals ias i genere

post i in pross imità d i ess i , ed immagazz inar le .

Sono operaz ioni d i usci ta quel le inverse, esc luse le prestaz ioni occorrent i per st ivare le merc i

su i mezz i d i t rasporto.

Art. 9 – OPERAZIONI FACOLTATIVE

In forza del contratto d i deposi to i MMGG non sono tenut i a compiere al tre operaz ioni o ltre

quel le previste dal l ’art icolo precedente, e quel le rese necessar ie dal la custodia del le merci .

I MMGG compiono a r ichiesta del deposi tante e a sue spese le a lt re operaz ioni prev iste dal la

tar i f fa , comprese quel le sanitar ie, e quel le re lat ive a l la imposta di consumo, ed eventualmente

anche operazioni non previste dal la tar i f fa stessa.

La r ich iesta del compimento del le operaz ioni doganal i , sanitar ie e quel le re lat ive a l l ’ imposta d i

consumo deve essere fatta per iscr i t to in ca lce a l la domanda di introduz ione o con apposto

mandato spec if ico o gener ico.

I MMGG non assumono responsabi l i tà né c iv i le , né amministrat iva per le eventual i d ichiarazioni

incomplete erronee o fa lse forn ite dal depositante i dai suoi delegat i .

Art. 10 – OPERAZIONI PER CONSERVARE LA MERCE

I MMGG possono compiere d i loro in iz iat iva tutte le operaz ioni che reputano necessar ie per

es igenze d i serv iz io , per la conservazione del le merc i , a spese del depositante, sa lvo che ta l i

operaz ioni s iano rese necessar ie da fatto imputabi le a i MMGG stess i .

I MMGG devono compiere inoltre le operaz ioni che venissero r ich ieste dal competente uff ic io

doganale o da a ltre autor ità, sa lvo l ’eventuale di r i t to d i r imborso del le spese nei confront i del

depositante o del possessore del la fede di deposito.

Art . 11 – IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO

Le operaz ioni d i entrata e d i usc i ta del le merc i , nei l imit i previst i dal l ’art . 5 , le operaz ioni d i

vent i laz ione e d i conservaz ione, ed ogni a l t ra operaz ione da compiers i a l l ’ interno dei loca l i d i

deposito, sono curate dai MMGG, i qual i hanno dir i t to d i serv i rs i per i re lat iv i lavor i d i

facchinaggio, d i per4sonale a l le proprie d ipendenze, aventi c ioè con i magazz in i rapport i d i

carattere cont inuat ivo. Per le operaz ioni d i cu i a l comma precedente sono dovut i a i MMGG i

compensi previst i da tar i f fa, o quel l i convenut i consensualmente per le operaz ioni non previste

dal la tar i f fa stessa.

I deposi tant i o i possessor i del la fede di deposito possono tuttavia essere autor izzat i da i

MMGG a compiere, a loro r isch io e per icolo, operaz ioni d i carattere spec ia le , esc luse quel le d i

Page 4: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

facchinaggio, sempre nei l imit i consent it i dal la legge e dai regolamenti , e nel l ’osservanza di

tutte le prescr it te formal ità.

I MMGG hanno facoltà d i delegare, a spese del r ich iedente un propr io f iduciar io per ass istere

al le operazioni medesime.

Art. 12 – EMISSIONE POLIZZE DI CARICO

Per le merc i naz ional izzate ed estere da trasportars i per v ia mar itt ima, i MMGG, previo accordo

col vettore, possono emettere a nome di quest i , i document i e le pol izze di car ico secondo i l

codice del le legg i su l la navigaz ione.

Art. 13 – ORARIO DI LAVORO

I local i d i deposi to sono apert i so ltanto nei g iorni fer ia l i e secondo l ’orar io f issato dal la legge e

dal le autor i tà competent i . I MMGG per es igenze eccez ional i possono tuttav ia, su domanda

del l ’ interessato, compiere operaz ioni in g iorni fest iv i o in orar io d iverso da quel lo prescr itto.

Per i l compimento di ta l i operaz ioni sono dovute le maggioraz ioni del le tar i f fe doganal i ,

ferroviar ie e sa lar ia l i ed una tassa spec ia le .

Art. 14 – INFORTUNI AL PERSONALE ESTERNO

I MMGG sono responsabi l i d i eventual i in fortuni danni a l le persone o a l le cose, furt i subit i dal

depos i tante, da i suoi incar icat i , o da l possessore del la fede d i depos i to , durante la permanenza

nei loca l i d i deposito e nei rec int i , quando tal i fatt i s i ver i f icano durante i l compimento di

operaz ioni autor izzate.

Art. 15 – DIVIETI PER IL DEPOSITANTE

E’ v ietato a i depositant i , a i possessor i del le fedi d i deposito, a i loro incar icat i e dipendent i , d i

ingombrare con veicol i o con merc i i rec int i dei MMGG, più del tempo necessar io per i l

compimento del le operaz ioni c i car ico e scar ico. E ’ a l tres ì v ietato fumare, accendere lumi o

altra mater ia inf iammabi le entro i loca l i d i deposi to.

Art.16 - RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITANTE

I depositant i ed i possessor i del le fedi d i deposito sono responsabi l i dei danni arrecat i a i

Magazzin i per colpa d i loro incar icat i e d ipendent i .

Art.17 – DIVIETO DI MANCE

È v ietato a i depos i tant i , a i possessor i del le fedi d i deposito e a i loro incar icat i d i dare

compensi non previst i dal la tar i f fa a l personale d ipendente dai Magazz ini e d i r ich iedere a l lo

stesso personale prestazioni che non s iano state previamente autor izzate dai Magazzin i Stess i .

Page 5: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art .18 – DOMICILIO DEL DEPOSITANTE

Tutte le comunicaz ioni e not i f iche, anche di eventual i att i g iudiziar i , a l depos i tante o a l

possessore del la fede di deposi to che abbia comunicato i l suo indir izzo, sono fatte dai

Magazz in i a l l ’ indir izzo indicato nel la domand a d i deposito o successivamente per iscr i t to.

Art.19 – SEGRETO DI UFFICIO

Salvo i cas i previst i da l la legge, i Magazzin i hanno l ’obbl igo di mantenere i l mass imo r iserbo

sul le operaz ioni compiute dai depositant i , da i possessori del le fedi d i deposito o loro

incar icat i .

I c l ient i non potranno entrare nei magazzin i promiscui senza regolare permesso scr i t to del la

Direz ione, e nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche

del l ’ intestatar io .

Capo I I – DEI LOCALI DI DEPOSITI PRIVATI -

Art .20 – DEPOSITI PRIVATI

I Magazzin i possono concedere loca l i d i deposito o spazi copert i o scopert i separat i , in uso

esclusivo, sa lvo quanto è d isposto dal le v igent i norme su i Magazz in i general i . Per ottenere la

concess ione in uso dei loca l i d i deposito o spaz i pr ivat i , devesi presentare domanda per iscr i t to

a i Magazzini , ind icando i l genere del le merc i che s i intendono introdurre ed i l per iodo per cui è

r ichiesta la concess ione.

I l corr ispett ivo per la concessione dei local i o spaz i suddett i è computato in re laz ione al la

durata del la concessione stessa, e deve essere pagato ant ic ipatamente.

Art.21 – SORVEGLIANZA DEL CONCESSIONARIO

La sorvegl ianza del le merc i depositate nei local i o spazi d i cu i a l l ’art ico lo precedente, anche se

s ituat i nel rec into dei Magazz in i , è eserc i tata dal concess ionario, restando esc lusa quals ias i

responsabi l i tà dei Magazzin i s tess i per eventual i furt i , manomissioni o danni in genere, sa lvo

nel caso di sua negl igenza o colpa.

I l concess ionar io è responsabi le dei danni arrecat i ag l i immobi l i ed impiant i dei Magazz in i ed

al le merci e beni d i terz i , in conseguenza d i eventual i incendi ver i f icat is i ne i loca l i o spaz i in

concess ione.

Art .22 – DIVIETO DI SUBCONCEDERE

È Vietato a l concess ionar io di subconcedere in tutto o in parte i local i o spaz i d i deposito

privat i , e d i introdurv i merci d i proprietà d i terz i o d i genere d iverso da quel lo indicato nel la

domanda di concessione.

Page 6: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Nei loca l i o spaz i d i deposito suddett i non può eserc itars i la vendita a l minuto. Sul le merc i

deposi tate nei loca l i o spazi d i depos ito pr ivat i non possono essere emesse fedi d i deposito o

note d i pegno.

Art.23 – VIGILANZA NEI DEPOSITI PRIVATI

In presenza del concess ionario o di persona d i sua f iducia e, in caso d i part icolare urgenza,

anche senza ta le presenza, i Magazz in i hanno facoltà di procedere in ogni momento al le

veri f iche dei local i e spaz i d i deposito pr ivat i che r i terrà opportune.

I local i e spaz i suddett i sono a lt res ì soggett i , in conformità a l le d ispos iz ioni v igent i , a l la

vig i lanza del le autor ità doganal i , de l l ’Uff ic io del le Imposte d i Consumo, del la Camera d i

Commercio, Industr ia e Agricoltura e del Ministero del l ’ Industr ia e del Commerc io.

Art.24 – FACCHINAGGIO NEI DEPOSITI PRIVATI

Le operazioni d i facchinaggio inerent i a l l ’entrata e a l l ’usc i ta del le merc i nei local i o spaz i d i

deposito pr ivat i , nonché quel le d i cess ione del le merc i iv i es istent i , possono essere eseguite

soltanto previa r ichiesta fatta a i Magazz in i e d ietro pagamento ant ic ipato dei compensi stabi l i t i

dal la tar i f fa . Nel l ’ interno dei local i o spaz i pr ivat i i l concess ionar io può, previa autorizzaz ione

dei Magazz in i , serv irs i d i personale propr io.

I Magazz in i possono tuttavia impedire l ’accesso o la permanenza nei local i o spazi medesimi

al le persone che abbiano v iolato a lcuna del le d ispos iz ioni del presente regolamento o la cui

presenza s ia reputata inopportuna dai Magazz in i .

Art.25 – MANUTENZIONE DEI LOCALI

I l concessionario ha l ’obbl igo d i curare la pul iz ia e la buona conservaz ione dei local i o spaz i d i

deposi to pr ivat i in uso e di r iconsegnarl i nel la stesse condiz ioni in cu i l i ha r icevut i . Eg l i è

tenuto a l r isarc imento dei danni ver i f icates i per colpa sua, dei suoi d ipendent i o del le persone

entrate nei local i o spazi suddett i con sua autorizzaz ione.

Non potrà essere eseguito nei loca l i medesimi o negl i impiant i a lcun lavoro, innovaz ione,

modif ica senza la prevent iva autor izzaz ione scr itta dei Magazzin i .

Art.26 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

In quanto appl icabi l i , debbono osservars i anche per i local i o spaz i di deposito pr ivat i , le

d isposiz ioni del presente regolamento e in part icolare quel le che concernono le merci esc luse o

di accettaz ione condiz ionata, l ’orar io del le operaz ioni e la responsabi l i tà del le prescr iz ioni

impart ite dal le autor i tà competent i .

Ogni infraz ione da parte del concessionar io a l le d isposiz ioni d i questo Regolamento od ai patt i

part icolar i che i Magazz ini r i terranno di inser ire nel contrat to, importa la r iso luz ione del

rapporto, sa lvo i l r i sarc imento degl i eventual i danni .

Page 7: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Capo I I I – DEL COLLOCAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MERCE -

Art .27 – CONTI DI DEPOSITO

Per c iascuna part i ta d i merce introdotta i Magazz in i aprono a nome del depositante un conto d i

deposito dal quale debbono r isu ltare la specie, la qual i tà e la quant i tà del le merc i introdotte, e

nel quale debbono essere d i volta in volta annotat i tutt i g l i esbors i e le spese a car ico del le

merci , g l i eventual i r icav i a favore del depositante, nonché le merc i estratte.

La merce non coperta, a l momento del deposito, da documenti attr ibut iv i del la propr ietà, v iene

introdotta a l l ’ordine.

Art.28 – INTRODUZIONE DELLA MERCE

Al l ’atto del l ’ introduz ione nei loca l i d i deposito, i Magazz in i procedono a l la r icogniz ione del la

merce, prendendo nota del numero dei col l i , del genere d i imbal laggio, dei marchi e

contrassegni , del le condiz ioni esterne, e d i ogni dato atto ad agevolare i l r iconosc imento del la

merce stessa: ed a l la pesatura g lobale o s ingola secondo la qual i tà del la merce e le necess i tà di

control lo .

Le relat ive annotaz ioni debbono essere r iportate sul bol lett ino d i entrata, e , success ivamente,

su l la fede d i deposito e sul la nota d i pegno, nel caso vengano emess i .

Art .29 – VERIFICA DEI COLLI

Su espressa r ich iesta del depositante, i Magazz in i procedono a l la ver i f ica interna dei co l l i .

A l lorquando dal le operaz ioni d i r icognizione di cu i a l l ’art icolo precedente, non r isu lt i accertato

i l genere, la qual i tà e la quant i tà del le merc i depositate, e i l deposi tante non ne ch ieda la

veri f ica a i sens i del comma precedente, su l bol lett ino di entrata, su l la fede di deposito e su l la

nota di pegno, ove emesse, a l l ’ ind icaz ione del le merci verrà aggiunta la dic itura “senza

garanzia” .

Art.30 – PERIZIA DELLE MERCI

Su r ich iesta, e a spese del depositante, i Magazz ini provvedono per mezzo d i per it i

regolarmente iscr i t t i ne l ruolo del la competente Camera di Commerc io, Industr ia e Agr icoltura

e designat i anno per anno dal Tr ibunale del luogo, a l la st ima del le merc i depositate.

I l genere, la qual i tà , la quanti tà ei valore accertat i vengono annotat i sul bol lett ino d i entrata,

su l la fede d i depos i to e sul la nota di pegno, con l ’ indicaz ione del nome del per i to e del la data

del la per iz ia .

I l va lore del le merc i estere è indicato senza computare l ’ importo del daz io doganale.

Art.31 – RISERVE SULLO STATO DELLA MERCE

Durante le operaz ioni d i r icogniz ione di cui a l l ’art .29 i Magazzin i , ove lo r i tengano necessar io a

scar ico del la propr ia responsabi l i tà, possono avanzare r iserve in ordine a l lo stato o a l

Page 8: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

condiz ionamento del la merce e dei re lat iv i imbal lagg i , e possono fare eseguire, a spese del

depositante, ver i f iche e periz ie del le merc i stesse.

Del le suddette r iserve, nonché degl i eventual i accertament i , è fatta menzione nel bol lett ino di

entrata e, successivamente, nel la fede di depos i to e nel la nota d i pegno.

Art.32 – DICHIARAZIONI FALSE

Qualora le merc i introdotte in deposito non r isul t ino per genere, qual i tà e quant ità ,

corr ispondent i a l le d ich iaraz ioni del depositante, quest i è tenuto al pagamento del l ’eventuale

differenza di tar i f fa , e , in caso d i malafede, d i una penale par i a l doppio del la d if ferenza

stessa, sa lvo sempre i l d ir i t to dei Magazz in i di cui a l l ’art .4.

Art.33 CERTIF ICATI DI PESO

Le r ichieste d i cert i f icat i e d ist inte d i peso debbono essere accompagnate dal pagamento dei

d ir it t i stabi l i t i da l la tar i f fa .

Art.34 – DEPOSITO MERCI ESTERE

Nel caso che i Magazzin i d ispongono di loca l i d i deposito per merci estere a reg ime di deposito

franco, reparto doganale o magazz ino a chiusura uff ic ia le , i l depositante può chiedere

l ’ immiss ione del la merce estera in dett i local i , producendo la prescr i t ta documentazione e

indicando i l reparto nel quale la merce dovrà essere introdotta.

In mancanza d i des ignaz ione, i Magazzini introducono le merc i estere nel reparto che r i t iene

più conveniente e che ass icur i a l le merci stesse i l t rattamento doganale più favorevole.

Art.35 – PAGAMENTO ONERI FISCALI

Le merc i estere conservano presso i Magazz ini la condiz ione doganale accertata a l l ’atto del la

introduzione, f inché non ne s ia operato lo sv incolo nei modi prescr it t i .

I l depositante è tenuto al pagamento dei d ir i tt i doganal i secondo le leggi ed i regolamenti e d i

ogni onere di carattere f isca le di cu i i Magazz in i dovessero essere chiamat i a r ispondere in

conseguenza del la introduzione e del la detenzione del le merc i .

Art.36 – COLLOCAZIONE DELLA MERCE

Salvo quanto è disposto dal l ’art icolo 34, la co l locazione del le merci nei loca l i d i deposito è

fatta dai Magazzin i nel modo e nel luogo che ess i r i tengono più conveniente, tenendo separate

le s ingole part i te secondo la descr iz ione r isultante dai document i e per ordine di domanda, in

modo da rendere sempre fac i le i l r i scontro del le part ite.

Non s i t iene conto del l ’ordine di precedenza ne l caso che la merce a l l ’at to del la domanda non

sia pronta per l ’ immediata introduz ione.

I Magazzin i s i r i servano la facoltà di trasfer i re le merc i da una ad un’a l tra campata, o da un

locale d i deposi to ad un a l tro, dandone, ove s ia poss ibi le, preventivo avv iso a l depositante.

Page 9: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.37 – REGISTRAZIONE DELLA MERCE

Le merc i introdotte vanno contrassegnate con un numero d’ord ine con r i fer imento a l la campata

o al loca le di deposito ove sono col locate.

Le suddette indicaz ioni debbono essere annotate per c iascuna part i ta nel conto di deposito d i

cu i a l l ’art ico lo precedente.

Art .38 – RITARDI DI ENTRATA ED USCITA DELLE MERCI

I Magazzin i non r ispondono dei r i tard i che possono ver i f icars i s ia nel r icevimento s ia nel l ’usc i ta

del la merce, per eccez ionale straordinar ia af f luenza di r ichieste, per def ic ienza di mezz i d i

t rasporto, per mancanza d i energ ia elettr ica, per fatto dipendente dal la dogana, da l le ferrovie

e da a lt ra autor ità, o per a lt re cause di forza maggiore.

Qualora per mancato preavviso, o per fatto del le ferrovie, o per contemporaneo arr ivo d i p iù

part i te d i merci nel la stessa g iornata, un quantitat ivo d i merce s ia superiore al la potenz ia l i tà di

scar ico e d i entrata dei Magazz in i , le eventual i spese d i sosta ferroviar ia sono a car ico del

depositante.

Art .39 – DEPOSITO IN COMUNE ALLA RINFUSA

Quando v i s ia i l consenso dei r i spett iv i depositant i , le merci omogenee, fac i lmente def in ib i l i

per t ipo e per qual i tà, possono essere messe in deposi to in comune a l la r infusa, sa lvo i d i r i tt i

doganal i preesistent i .

Art .40 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le operazioni d i manutenzione straordinaria, non necessar ie per operaz ioni dogana, d i daz io

consumo e per ver i f iche sanitar ie , s i eseguono sol tanto su r ich iesta del depos itante o del

possessore del la fede d i deposito e secondo le is truz ioni .

Art.41 – ALTERAZIONE DELLA MERCE

Nel caso in cui i Magazz in i r iscontr ino segni d i a lteraz ione nel la merce depositata , deve darne

immediato avviso a l depos i tante, e, ne i cas i d i urgenza, può eseguire, a spese del medesimo, le

operaz ioni d i manutenzione straordinaria che r i t iene necessar ie per la conservaz ione del la

merce stessa.

I Magazz in i sono tenut i a darne avviso anche a i terz i , verso cu i s ia eventualmente obbl igato i l

depositante, sempre che quest i abbia dato a i Magazz in i stessi prevent iva not iz ia degl i obbl ighi

assunt i e del nominat ivo e indir izzo del terzo interessato.

Page 10: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.42 – COLAGGI E SPANDIMENTI

Nel caso in cui s i ver i f ichino colagg i e spandiment i di rec ip ient i , i l depositante, o chi per esso,

r icevutone l ’avviso, deve nel p iù breve tempo possibi le provvedere a l le opportune r iparaz ioni ,

avvalendosi d i personale a l l ’uopo autorizzato dai Magazzin i .

In caso d i urgenza i Magazzin i possono provvedere al le r iparaz ioni , a spese del depos i tante.

Art.43 – PERICOLO DI DANNO PER ALTRE MERCI

Nel caso in cui l ’a l teraz ione del la merce depositata s ia ta le che dal l ’u l ter iore permanenza nei

local i d i deposito possa der ivarne i l deper imento o per icolo d i danno per a l tre merc i , i

Magazzin i possono d i f f idare mediante lettera raccomandata con r icevuta di r i torno, i l

depositante ad asportare la merce entro un congruo termine.

L’asportaz ione del la merce non es ime i l depositante dal pagamento dei d ir i t t i d i magazz inaggio

e degl i oneri gravanti su l la merce, a meno che l ’a lteraz ione non possa attr ibuirs i a co lpa dei

magazz in i .

Nel caso in cui i l depositante non provveda a l r i t i ro del la merce nel termine assegnatogl i , i

Magazzin i previo ulter iore avviso, procedono al la vendita del la merce a norma del l ’art .1789

codice c iv i le e con le modal i tà previste a l capo VI I del presente regolarmente. Resta sa lva

l ’azione di r iva lsa per i danni che fossero eventualmente der ivat i ad a l tre merc i e sa lvo i l

d ir it to d i r imborso d i tutte le spese gravant i su l la merce stessa, eventualmente non coperte dal

r icavo del la vendita, e d i tutte quel le sostenute per la d istruz ione totale o parz ia le del la

merce, in seguito ad ing iunz ione del l ’uf f ic io sanitar io o di a l t ra autor ità competente.

Art.44 – IMBALLAGGIO

Gli imbal laggi non asportat i dai loca l i d i depo sito subito dopo i l recupero sono soggett i a i

d ir it t i d i magazz inaggio.

Per i materia l i d’ imbal lagg io inserv ib i l i o superf lu i , g l i scart i ed i r i f iut i d i manipolaz ione non

asportat i , a cura del depositante, da i local i d i deposito entro tre g iorni , i Magazz in i

provvederanno al la re lat iva asportaz ione e d istruzione, o comunque el iminazione a spese del

deposi tante, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà .

Le operaz ioni d i d is imbal laggio o d i imbal laggio, possono essere effettuate nei Magazz in i so lo

col permesso del la Direzione e so lo nel posto da essa eventualmente predisposto.

Capo IV – DEL BOLLETTINO DI ENTRATA, DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO -

Art.45 – BOLLETTINO DI ENTRATA

Per c iascuna part i ta d i merce introdotta nei local i d i deposito, i Magazz in i r i lasc iano a l

depositante, o a l la persona da lu i incar icata, a r ichiesta, un bol lett ino d i entrata, contenente la

descr iz ione del la merce depositata e i l peso.

Page 11: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l bol lett ino di entrata non cost i tu isce t i to lo rappresentat ivo e quindi non può essere in nessun

modo trasmesso, né comunque ceduto.

Art.46 – SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI ENTRATA

In caso d i smarr imento del bol lett ino di entrata i l depos i tante deve farne denuncia a i

Magazz in i che provvedono, a spese del depositante stesso, a l la pubbl icaz ione del l ’avv iso di

smarr imento nel Fog l io Annunzi legal i del la provincia , a l l ’a ff iss ione nel l ’a lbo del la Camera d i

Commercio, Industr ia e Agricoltura, e a l la porta del la sede dei Magazz in i .

Decors i d iec i g iorni da ta l i pubbl icaz ioni ed af f iss ioni , i Magazzin i r i lasc iano al depositante un

dupl icato del bol lett ino stesso.

Art .47 – VINCOLI E DIRITTI SULLE MERCI

La cessione dei d i r i tt i sul le merc i depositate e la cost i tuz ione di v incol i , nel caso che non s ia

stata ancora emessa la fede di deposito, è fata mediante r i lasc io a i Magazz in i d i una

dich iaraz ione scr i tta dal depositante, accompagnata dal bol lett ino d i entrata, se emesso.

I Magazz in i inoltre possono r ichiedere i l pagamento dei d ir i t t i e del le spese dovute s ino al

momento del la cessione, o del la cost ituz ione del v incolo.

Art.48 – MANCATA RESTITUZIONE BOLLETTINO DI ENTRATA

I l bol lett ino di entrata, non rest i tu ito a l l ’atto del r i lasc io del la fede di deposito e del la

r iconsegna totale o parz ia le del la merce, s i intende annul lato o proporz ionalmente r idotto.

Art .49 – CONTENUTO DEI WARRANTS

La fede d i depos i to e la nota di pegno debbono contenere le indicaz ioni prev iste dal l ’art icolo

1790 del codice c iv i le .

Art.50 – MANCATO RILASCIO WARRANTS SU MERCI VINCOLATE

La fede d i deposito e la nota di pegno non possono essere r i lasc iate se non r isu ltano annul lat i

o revocat i g l i eventual i sequestr i , p ignoramenti , pr iv i leg i agrar i o a lt r i v incol i gravant i la

merce.

Art.51 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO

Non hanno eff icacia nei confront i dei Magazz in i le condiz ioni specia l i inser i te eventualmente

nel le c lausole di t rasfer imento.

Art.52 – GIRATA DEI WARRANTS

I Magazzin i non sono tenuti ad accertare l ’autent ic i tà del le g irate del le fedi d i deposito e del le

note di pegno; ess i s i l imitano a costatarne la regolar ità secondo le norme di legge su i t i to l i

a l l ’ord ine.

Page 12: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l presentatore dei t i tol i suddett i deve comprovare la propr ia ident ità personale.

Art.53 – SOVVENZIONE SUI WARRANTS

I Magazz in i possono concedere sovvenzioni su l le fedi d i deposito e su l le note di pegno da ess i

emesse, a condiz ioni da convenirs i , in conformità a l le disposiz ioni d i legge in mater ia.

Art.54 – SMARRIMENTO DI WARRANTS

In caso d i smarr imento, sottraz ione o d istruz ione del le fedi d i deposito e del le note d i pegno,

s i appl icano le d isposiz ioni d i legge re lat ive a l l ’ammortamento dei t i to l i d i credito a l l ’ord ine.

Art.55 – EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI DI ARRIVO

La domanda d i introduzione del le merc i e, in mancanza d i essa, i document i d i arr ivo, fanno

prova contro i l depositante per quanto concerne la cons istenza del le merci depositate.

Le indicaz ioni su l la consistenza del le merc i contenute nel bol lett ino di entrata, nel la fede d i

deposi to e nel la nota di pegno, se non accompagnate dal la d ic i tura “senza garanz ia”, sono

pienamente probator ie .

Art.56 – ANNOTAZIONE CAMBIAMENTO NELLO STATO DELLE MERCI

Sul la fede di deposito e sul la nota d i pegno deve fars i annotazione del pre levamento dei

campioni e di quals ias i operaz ione che import i cambiamento nel la consistenza o nel le

condiz ioni del le merc i depositate.

Capo V – DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO E DELLA RESPONSABILITA’ DEL MAGAZZINO -

Art .57 – ASSICURAZIONE INCENDIO MERCI

I Magazzin i provvedono nel l ’ interesse dei depos itant i , a l la ass icuraz ione g lobale contro i danni

d’ incendio d i tutte le merc i depositate.

I depositant i ed i concessionar i dei loca l i d i depos ito pr ivat i possono tuttavia , a l l ’atto del

deposi to o del la concess ione, d ichiarare per iscr i tto d i vo ler provvedere direttamente

al l ’ass icuraz ione del le merci , o d i non voler ass icurare le merc i stesse.

Ta le facoltà non è ammessa a l lorché le merc i depositate s iano gravate di d ir i t t i doganal i , daz i

comunal i , imposte di fabbr icazione o a ltra spec ie di t r ibut i .

I depos i tant i e i concessionari dei local i d i depos i to pr ivat i non possono in nessun caso agire

contro i Magazz in i per r isarc imento d i danni der ivant i da incendio, sa lvo colpa dei magazzin i

stess i .

Art.58 – ASSICURAZIONE NEI DEPOSITI PRIVATI

I depos i tant i ed i concess ionar i dei loca l i d i deposito pr ivat i , che non s i s iano va ls i del la facoltà

di cu i a l secondo comma a l l ’art icolo precedente, hanno d ir i t to d i prendere prevent iva

Page 13: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

conoscenza del le condiz ioni del la pol izza d i ass icuraz ione g lobale st ipulata dai Magazz in i

contro i danni d ’ incendio.

In nessun caso ess i possono addurre l ’ ignoranza del le condiz ioni suddette.

Art.59 – VALORE ASSICURATIVO DELLE MERCI

I depos i tant i e i concessionari d i loca l i d i depos ito pr ivat i che non s i s iano vals i de l la facoltà d i

cu i a l secondo comma del l ’art .57, devono, a l l ’atto del la introduzione del la merce, d ichiararne

i l va lore a i f in i del l ’ass icuraz ione globale contro i danni d’ incendio.

In mancanza di ta le d ichiaraz ione, i l va lore de l la merce a i f in i predett i è f i ssato dai magazzin i ,

restando ess i l iber i da ogni responsabi l i tà per l ’eventuale non r ispondenza del valore f issato

con quel lo effett ivo.

Nel va lore del le merc i d i cu i a l terzo comma del l ’art .57, deve essere compreso, a i f in i

del l ’ass icuraz ione incendio, l ’ importo dei d ir i t t i doganal i , dei dazi comunal i , del le imposte d i

fabbricaz ione e d i ogni a l tro tr ibuto gravante su l le merc i stesse.

L ’ indicazione del va lore d ich iarato o attr ibuito a i sens i del secondo comma del presente

art icolo, non cost i tuisce presunz ione d i st ima preventiva nei r iguardi del l ’ impresa di

ass icurazione.

I depositant i ed i concess ionar i d i loca l i d i deposito sono tenut i , per le merc i coperte dal la

ass icuraz ione g lobale, a l pagamento di una quota premio in rapporto a l va lore del la merce da

c iascuno depositata e a l la durata del deposito.

Art .60 – ASSISTENZA DEL DEPOSITANTE IN CASO DI SINISTRO

In caso d i s in istro i l depositante è tenuto a forn ire , a sua spese, a i Magazzini , tutt i i document i

r ichiest i dal l ’ impresa ass icuratr ice, in base a l le condiz ioni d i pol izza .

I l depositante deve a ltres ì , su r ichiesta e a spese del l ’ impresa d i ass icuraz ione, prestare la

propr ia adesione a tutt i g l i att i che l ’ impresa stessa r i terrà necessar io compiere per la r ivalsa

contro i presunt i responsabi l i dei danni .

Art.61 – MERCI GIA’ ASSICURATE

Le merc i che a l l ’atto del l ’ introduzione r isu l t ino g ià ass icurate i danni d ’ incendio, anche presso i

Magazz in i General i , e per un valore comprensivo anche del l ’ammontare dei d ir i t t i doganal i e d i

ogni a l tro onere f isca le , sono esent i dal l ’obbl igo del la ass icuraz ione g lobale, f ino a l lo scadere

del la corr ispondente pol izza.

Ove l ’ass icuraz ione non preveda i l r i schio der ivante dal deposito presso Magazz in i General i e

non s i estenda a l l ’ammontare dei d i r i tt i ed oner i predett i , i l depositante può, pr ima

del l ’ introduzione del le merci , st ipulare a ta l f ine una pol izza supplet iva.

Art .62 – ASSISTENZA DEL MAGAZZINO IN CASO DI SINISTRO

Page 14: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Quando le merc i sono ass icurate a i sens i del l ’art ico lo precedente, i Magazz in i , in caso di

s in istro, hanno l ’obbl igo d i darne immediato avv iso a l depositante e d i coadiuvar lo, per quanto

è di sua competenza, nel la prova del le modal i tà e del l ’ent ità del s in istro.

Art.63 – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI

Ai sensi del l ’art .1787 C.C. , s i cons iderano der ivant i da caso fortu i to le avar ie causate da furto,

da infestaz ione di topi , oppure anche dagl i agent i atmosfer ic i , se le merc i sono depositate

al l ’aperto per la loro natura, per r ich iesta del depositante o per ord ine del l ’autor i tà

competente.

I Magazz in i non r ispondono dei danni nel caso che la merce s ia stata col locata in luogo

inidoneo in conseguenza di erronea o fa lsa d ichiaraz ione del depos i tante.

Art.64 – RIL IEVI SULLE MERCI IMBALLATE

Per le merc i depositate imbal late, e rest i tu i to con involucro intatto, i Magazz in i , a l l ’atto del la

r iconsegna, non r ispondono del loro contenuto, sa lvo i l caso che s i s ia proceduto a l la st ima ai

sensi del l ’art .30 o che s ia sopravvenuto uno scondiz ionamento imputabi le a i Magazz in i stess i .

Quals ias i r i l ievo sul la consistenza e su l le condiz ioni del la merce deve essere fatto non oltre i l

momento del r i t i ro del la merce stessa.

I l r i t i ro del la merce da parte del depositante, o del la persona da lu i incar icata, senza alcuna

r iserva, l ibera i Magazz ini da quals ias i responsabi l i tà in ordine a l la consistenza e a l la stato

del la merce r i t i rata.

Art.65 – INTERVENTO DEI MAGAZZINI ALLE VERIFICHE

I Magazz in i hanno facoltà d i presenziare a l le ver i f iche al la merce depositata, anche eseguite ,

con l ’ass istenza di peri t i , dal depositante, da l l ’ impresa d i ass icurazione o da al tr i aventi di r i t to.

L ’ intervento dei Magazzin i non impl ica in a lcun modo né r iconosc imento d i responsabi l i tà né

accettaz ione dei r isu ltat i del l ’accertamento.

Art.66 – MANCANZA DI MERCE

In caso d i mancanza di col l i o d i merc i i Magazz in i hanno i l termine di se i mesi , generalmente

accordato per le re lat ive r icerche dal le condiz ioni genera l i del le pol izze d i car ico.

Art.67 – MERCI INTRODOTTE ABUSIVAMENTE

I Magazz in i non assumono nessuna responsabi l i tà per le merc i od oggett i in genere che s i

t rovassero abusivamente nei propri rec int i .

Art.68 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE I DANNI

Page 15: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l depositante non può presentare domanda d i da nni contro i Magazz in i se, a l l ’atto del r i t i ro

del la merce, non ha, in contradditor io con i Magazz in i stess i , proceduto al la constatazione

del la perdita , del caso o del l ’avar ia .

In caso d i divergenza su l la consistenza e sul le condiz ioni del la merce a l l ’at to del r i t i ro , potrà

ammetters i , su istanza di una del le part i , l ’ intervento di un per i to scelto dal le part i stesse, o ,

in caso d i loro d isaccordo, nominato dal la Camera d i Commercio, Industr ia e Agricoltura nel la

cui g iur isd iz ione i Magazz in i s i trovano.

Art.69 – DOMANDA DI INDENNIZZO

La domanda d i indennizzo per danni deve essere presentata a i Magazz in i nel termine di 180

giorno dal la data del la constatazione d i cu i a l l ’art ico lo precedente, sotto pena di decadenza.

Art .70 – MISURA DELL’ INDENNIZZO

L’accertamento del va lore del la merce mancante va r i fer ito a l g iorno del r i t i ro . Se la merce ha

un prezzo stabi l i to per atto del la pubbl ica autor ità, ovvero r isultante da l ist in i d i borsa o da

mercuria l i , la misura del l ’ indennizzo s i determina in base a l suddetto prezzo.

Art.71 – INDENNIZZO PER AVARIA

La misura del l ’ indennizzo per avar ia, sa lvo che non s ia concordata amichevolmente, è ca lcolata

da un per iodo designato, su istanza d i una del le part i , dal la Camera d i Commercio, Industr ia e

Agr icoltura competente.

Per la misura del l ’ indennizzo s i appl icano i cr i ter i s tabi l i t i ne l l ’art ico lo precedente.

Capo VI – DELLA ESTRAZIONE DELLE MERCI -

Art .72 – L IMITAZIONE DEL DEPOSITO

È facoltà dei Magazz in i d i l imitare la durata del deposito, a l momento del r icev imento del le

merci .

In mancanza del l ’uso preventivo d i ta le facoltà, i Magazz in i possono l imitare i l deposito ad un

per iodo di tempo infer iore a i sei mesi e sempre che diano al depos i tante comunicaz ione del

provvedimento a lmeno con tre mesi d i ant ic ipo.

Art.73 – ESTRAZIONE DELLE MERCI

L ’estraz ione del le merc i è fatta su domanda del depositante o del possessore del la fede di

deposito.

Al la domanda deve essere al legato i l bol lett ino di entrata, se emesso, o la fede di deposito con

l ’annessa nota di pegno.

L ’estraz ione può essere anche parz ia le, in ta l caso i Magazzin i devono fare annotazioni del le

merc i estratte a tergo dei t i to l i prodott i .

Page 16: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.74 - ESTRAZIONE PARZIALE

Nel caso di estraz ione parz ia le d i merce per la quale non s iano state ancora emesse la fede d i

depos i to e la nota d i pegno, e che non s i t rov i in stato di perfetta conservaz ione, i l r ichiedente

deve specif icare quale parte di essa intende r it i rare.

In mancanza d i ta le indicazione, i Magazzin i procedono nel modo che r i tengono p iù

conveniente, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà per ogni danno che potrà

der ivarne.

Le d isposiz ione dei due comma precedenti s i appl icano anche quando la r ich iesta di estraz ione

è fatta dal possessore del la fede d i depos i to dal la quale non s ia stata ancora distaccata la nota

di pegno.

Nel caso invece in cu i r ich ieda estraz ioni parz ia l i i l possessore del la sola fede d i deposito, la

scelta è effettuata, sotto la propr ia responsabi l i tà dai Magazz in i i qual i possono avvalers i

del l ’opera di un per ito nominato dal la competente Camera d i Commercio, Industr ia e

Agr icoltura.

Art.75 - RITIRO MERCE PREVIO PAGAMENTO DIRITTI

I l r i t i ro del la merce non è consenti to se pr ima non s iano stat i pagat i i d i r i t t i doganal i , i d i r i t t i

comunal i e g l i a l t r i oneri f iscal i , nonché le somme dovute a i Magazzin i per magazzinaggio,

manutenzione, facchinaggio o a quals ias i al t ro t i tolo.

Art.76 - USCITA DELLE MERCI

L’usc i ta del le merc i avviene di regola secondo l ’ord ine d i presentazione del le domande d i

estraz ione.

Le operazioni d i estraz ione hanno luogo nel le ore d i serviz io .

I Magazz in i non r ispondono degl i eventual i r i tard i d ipendent i da l compimento del le operaz ioni

doganal i o concernent i l ’ imposta d i consumo, o da v is i te sanitar ie . Non r isponde neppure dei

r i tard i causat i da mot iv i d i forza maggiore, compresa la mancata concess ione, da parte del le

ferrovie del lo Stato, dei carr i necessar i .

Art.77 – ASPORTAZIONE DELLA MERCE

La merce estratta o consegnata deve essere, a cura dei r ichiedent i , asportata fuor i de l rec into

dei local i d i deposito i l g iorno stesso.

In caso d i r i tardo i Magazz in i possono re introdurla in deposito a spese del r ich iedente, i l quale

è al tres ì tenuto a corr ispondere i d ir i t t i d i depos i to come merce d i nuova introduzione.

Art.78 – MERCE PER PRONTO CARICO

L’ introduzione del le merci nel recinto dei Magazzin i per i l pronto car ico, senza procedere al

deposito, è ammessa sol tanto per le merc i naz ional i e naz ional izzate.

Page 17: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.79 – MANCATO CARICO DELLE MERCI

L’ incar ico confer i to ai Magazz in i d i provvedere a l le operaz ioni d i car ico del le merci , non

comporta l ’ impegno di car icare le merc i s tesse su l mezzo d i t rasporto prescelto.

I Magazz in i , sa lvo i l caso di colpa o negl igenza, non r ispondono del col locamento del le merci

su l mezzo di t rasporto prescelto, né assume responsabi l i tà per mancato car ico, tota le o

parz ia le , del le merc i , né per eventual i r i tard i nel l ’esp letamento del le operaz ioni suddette.

CAPO VII - DELLA VENDITA DELLA MERCE -

Art .80 – VENDITA DELLA MERCE

I Magazzin i possono procedere a l la vendita de l la merce su r ich iesta di chi ne dispone

l iberamente.

La domanda d i vendita deve essere fatta per iscr i t to e deve contenere l ’ indicaz ione del prezzo

e del le a ltre modal ità .

Al la domanda deve essere al legato l ’eventuale bol lett ino di entrata, o la fede di deposito e la

nota di pegno.

Art .81 – MODALITA’ DI VENDITA

Se i l venditore di cu i a l l ’art icolo precedente non abbia a l tr iment i indicato, s i osserveranno per

le vendite le modal i tà stabi l i te dal l ’art .1515 del Codice Civ i le e le seguent i d isposiz ioni :

- chiunque intende adire a l l ’asta, deve deposi tare a i Magazz in i , pr ima del l ’apertura del le

operaz ioni , i l d iec i per cento del prezzo base, ovvero prestare congrua f idejuss ione

bancar ia;

- appena avvenuta l ’aggiudicaz ione, l ’aggiudicatar io deve versare i l prezzo a l

rappresentante dei Magazz in i che presenzia a l la vendita;

- in caso d i mancato versamento immediato s i procede, poss ib i lmente nel la stessa seduta,

ad una nuova sta;

- l ’aggiudicatar io inadempiente a l l ’obbl igo del versamento immediato del prezzo, perde i l

deposito del d iec i per cento versato, che, dedotte le spese d’asta, è agg iunto al r icavato

del la vendita;

- i concorrent i a l l ’asta, non r imast i aggiudicatar i , possono r i t i rare immediatamente i l

deposito versato;

- su l r icavato del la vendita i Magazz in i prelevano, o l tre l ’ importo del le spese d’asta, un

compenso;

- i daz i , i d i r i t t i e le tasse gravant i su l le merc i , dovut i a l lo Stato o a l Comune, sono a

car ico del l ’acquirente;

Page 18: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

- la merce aggiudicata deve essere r i t i rata entro 24 ore dal l ’agg iudicaz ione; in caso

diverso, decorrono da ta le termine le spese ed i d i r i tt i d i magazzinaggio a car ico

del l ’aggiudicatar io .

-

Art.82 – REVOCA DELLA DOMANDA DI VENDITA

Nel caso in cui i l r ichiedente la vendita del la merce disdica tempest ivamente la sua domanda, i

Magazzin i hanno dir i t to, o l tre a l r imborso del le spese sostenute, ad un compenso di

commiss ione par i a l l ’uno per cento del prezzo o del prezzo base d’asta r i sul tante dal la

domanda, non infer iore in ogni caso a £.10.000.

La revoca del la domanda non è ammessa dopo l ’ in iz io del le operazioni d i vendita a l l ’asta.

Art.83 – INSUFFICIENTE RICAVO DI VENDITA

Nel caso d i vendita ch iesta dal possessore del le nota d i pegno, qualora i l prezzo r icavato dal la

vendita s ia suff ic iente a copr ire i d i r i t t i d i deposito, le spese pr iv i legiate ed i l capita le

r isu ltante dal la nota e re lat iv i accessori , i l pagamento parz ia le è annotato sul la nota di pegno,

che viene rest i tu ita a l possessore a prova del credito res iduale.

Art.84 – RIPARTIZIONE DEL RICAVO D’ASTA

I l prezzo r icavato dal la vendita è versato a i Magazzin i , i qual i , dopo avere incamerato quanto

gl i è dovuto per spese e d ir i t t i , nonché le spese del la vendita , ed i l d i r i tto d’asta del 2% su l

prezzo netto con un minimo di £ .10.000 entro due g iorni a l la r ipart iz ione agl i avent i d i r i tto.

Nel caso di merce la cu i fede di deposito non s ia accompagnata dal la nota d i pegno, i

Magazzin i , effettuate le r i tenute d i cu i a l 1° comma, versa a l possessore del la nota d i pegno i l

controvalore del credito e degl i accessor i , e mette l ’eventuale res iduo a d isposiz ione del

possessore del la fede di deposito.

CAPO VI I I – DEI COMPENSI E DELLE SPESE -

Art .85 – TARIFFE DEI MAGAZZINI

I compensi spettant i a i Magazzin i per le operazioni previste dal presente regolamento, sono

f issat i da l la tar i f fa approvata dal la autor ità competente.

I d ir i t t i d i magazz inaggio possono essere ca lcolat i , secondo la natura del le merci , in rapporto o

al la superf ic ie occupata, o a l la qual i tà o a l peso del la merce, o a l numero dei co l l i , o a l la

durata del deposito.

L’ammontare dei d ir i tt i dovuti per c iascuna operazione non può r isu ltare in nessun caso

infer iore a £.10.000.

Per le operaz ioni r iguardanti depos it i d i notevole ent i tà o durata, i Magazzin i possono

prat icare r iduz ioni od agevolaz ioni su i compensi previst i dal la tar i f fa .

Page 19: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Per le operaz ioni non previste dal la tar i f fa , i compensi sono determinat i da l l ’accordo fra le

part i .

Ove s ia consent i ta d i laz ione al pagamento dei d ir i t t i e del le spese è dovuto a i Magazz in i

l ’ interesse del 2% in p iù del tasso uff ic ia le d i sconto, in rag ione di anno.

Le r ichieste dei prezz i , d i impegno di spazio ecc. . e le is truz ioni per spediz ioni , t rapass i , v incol i

o sv incol i d i merc i o a l tr i serv iz i , dovranno essere fatte d irettamente o per i scr i t to a l la

Direz ione dei Magazz in i , che non terranno in a lcu n conto quel le che le pervenissero tramite i l

propr io personale dipendente.

La Direz ione dei Magazzin i , perc iò, s i r i serva i l d i r i t to di non dare corso ad istruz ioni o

comunicaz ioni te legraf iche o te lefoniche, e nel caso che le stesse venissero accolte, s i r i t iene

sol levata nel modo più assoluto da ogni responsabi l i tà der ivante da errata interpretaz ione o da

irregolare trascr iz ione, d isguid i , r i tard i ecc…

Art.86 – OPERAZIONI DISDETTATE

Per le operaz ioni d isdette o ltre le 24 ore dal la r ich iesta, o comunque dopo che s iano state

in iz iate, è dovuto a i magazz in i i l r imborso del le spese sostenute, nonché un compenso pari a l

25% del d ir i t to previsto dal la tar if fa per le operaz ioni stesse.

L ’amministraz ione dei Magazz in i avrà i l d ir i t to d i r ich iedere un compenso spec ia le, da

convenirs i , per le operaz ioni doganal i , daz iar ie e ferroviar ie che dovrà eseguire per conto e

spese degl i interessat i e così pure per l ’uso d i raccordo ferroviar io .

Qualunque onere in d ipendenza dei regolamenti o del le tar i f fe doganal i , daz iar ie e ferroviar ie ,

sarà a car ico dei c l ient i , e cos ì pur le multe eventual i , qualunque ne s ia la causa o i l motivo,

anche se ver i f icates i in seguito ad errore o colpa del personale dei Magazzini , poiché le

concess ioni doganal i , daz ia l i o ferroviar ie vengono fatte bensì in nome dei Magazzini , ma per

conto del la c l ientela .

Art .87 – GARANZIE SUL CREDITO DEI MAGAZZINI

I l credito dei Magazzin i per d ir i t t i e spese è garant ito dal le merc i depositate, con pr iv i leg io.

Qualora r isult i che i l va lore del le merc i deposi tate s ia insuff ic iente a copri re i l credito dei

Magazz in i , quest i inv itano i l depositante o i l possessore del la fede d i deposito che abbia

noti f icato i l suo indir izzo, a provvedere al pagamento del detto credito entro un congruo

termine.

Trascorso infruttuosamente tale termine, i Magazz in i possono procedere al la vendita del le

merci depositate con le modal i tà stab i l i te dal l ’art .2797 del Codice Civ i le .

Art.88 – PAGAMENTO DIRITTI E SPESE

Perdurando i l deposito anche parz ia le del le merc i , i l depos itante ha l ’obbl igo d i eseguire i l

pagamento dei d ir i t t i e del le spese i base a l le corr ispondent i fatture.

Page 20: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

In caso d i inosservanza d i ta le obbl igo i Magazz in i , previo avviso dato con lettera raccomandata

con r icevuta d i r i torno, a l depositante o a l possessore del la fede di deposito che abbia

noti f icato i l proprio indir izzo, può, t rascors i d iec i g iorni dal la data del la r icez ione del la lettera

raccomandata, procedere a l la vendita , con le modal ità d i cu i a l l ’art ico lo 2797 Codice C iv i le ,

del la parte del la merce deposi tata, suf f ic iente a copr ire la somma spettante.

Le spese del la vendita sono prelevate dal r icavato. L ’eventuale res iduo, dopo che s ia stato

pagato i l c redito dei Magazz in i , è posto in un conto infrutt i fero intestato al depositante.

Art.89 – MODIFICHE ALLA TARIFFA

I Magazzin i sono tenuti a comunicare a i depositant i , mediante lettera raccomandata con

r icevuta d i r itorno, le modif iche del la tar i f fa .

Le modif iche hanno effetto, per le merc i g ià depositate, con i l pr imo del mese successivo, a

quel lo in cu i è stata fat ta la comunicaz ione.

Art.90 – DEPOSITO INFRUTTIFERO DI SOMME

Sul le somme depositate presso i Magazz in i , a quals ias i t i to lo , dal depositante del le merci , o da l

possessore del la fede di deposito, o da terz i , non è corr isposto dai Magazz in i a lcun interesse.

Art.91 – DIRITTO DI RITENZIONE SULLE MERCI

In caso d i contestaz ione su l l ’ammontare dei d i r i t t i o del le spese dovute, i Magazz in i hanno

dir it to d i r i tenere parte del le merci in misura suff ic iente a garant ire la somma contestata s ino

al la def in iz ione del la controversia , sa lvo che i l depositante o i l possessore del la fede di

deposi to non prefer isca versare, a garanz ia , una eguale somma presso i Magazzin i o un Ist i tuto

di credito, oppure prestare f idejuss ione bancaria per detta somma.

CAPO IX – CONTENZIOSO – VARIE -

Art .92 – CONTROVERSIA SULLE TARIFFE

Sul le controvers ie che potranno sorgere far i Magazzin i ed i depositant i , o i possessor i del le

fedi d i deposito, nel l ’appl icaz ione del la tar i ffa , dec ide la g iunta del la Camera d i Commercio,

Industr ia e Agricoltura del la Provinc ia in cu i hanno sede i Magazz in i , quale arbitro amichevole

compositore.

Contro le dec is ioni del la Giunta è ammesso r icorso a l Ministero per l ’ Industr ia e Commercio, i l

quale dec iderà inappel labi lmente.

Art.93 – COMPOSIZIONE DELLE LITI

Tutte le norme, regolament i e condiz ioni genera l i sopra trascr i tt i s i intendono pienamente

conosc iuto ed accettati integralmente dal l ’utente per i l so lo fatto del la introduz ione del la

merce nei Magazzin i .

Page 21: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Tutte le quest ioni che possono sorgere su l la interpretaz ione ed esecuzione dei patt i stabi l i t i ,

sa lvo quanto previst i dal l ’art icolo 92, sono devolute a l g iudiz io d i tre arbitr i , nominat i uno da

ciascuna del le part i ed i l terzo, in mancanza di accordo fra le part i stesse, dal Pres idente del

Tr ibunale d i For l ì .

Qualora la parte int imata non provveda al la nomina del l ’arb i tro nel termine di 10 g iorni o in

quel maggior termine che venga indicato nel l ’ i s tanza di arb itrato, anche la nomina del l ’arbitro

di parte sarà fatta dal Pres idente del Tr ibunale d i For l ì .

Gl i arbitr i dec idono nel termine d i trenta g iorni dal l ’accettaz ione del l ’u lt imo di ess i , con i

poter i degl i amichevol i compositor i .

Art.94 – FORO COMPETENTE

Unico Foro competente: For l ì .

Art .95 – AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento resta permanentemente aff issa, a d isposiz ione del pubbl ico,

negl i uf f ic i e nei local i di deposito dei Magazz in i .

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER IL MAGAZZINO FRIGORIFERO

CAPO X – DEL MAGAZZINO FRIGORIFERO -

Art .96 – MERCI DEPERIBILI

Le merc i d i natura deper ib i le , vengono introdotte nei Magazz in i f r igor i fero a l le condiz ioni

general i e part icolar i d i cui ag l i art icol i seguent i .

Art.97 – REFRIGERAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE

I l f r igor i fero provvede, a r ichiesta , a l la refr igerazione del le merci e derrate negl i apposit i loca l i

condiz ionat i .

La refr igerazione può avvenire anche in magazz in i e armadi f r igor i fer i d i c l ient i mediante

specia l i accordi e col pagamento di un d ir i t to f isso d i a l lacc iamento e d i un canone a for fai t da

stabi l i rs i caso per caso.

Art .98 – VALUTAZIONE DELLE FRIGORIE E TARIFFE

Al solo f ine di valutare la quanti tà del le f r igor ie che la merce dovrà assorbire durante la

refr igerazione, l ’utente deve d ich iarare i seguent i dat i :

a) i l tempo (data d i in iz io e scadenza del contratto di refr igerazione) ;

b) i l peso (per la tar i f fa a peso) o i l volume (per la tar i f fa a spazio) del la merce

refr igerabi le ;

c) la temperatura cui la merce deve essere assoggettata.

Page 22: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l tempo deve essere determinato, per poter appl icare la tar i f fa secondo la durata o la

stagione.

La tar i f fa a peso (a quintale per mese o fraz ione d i mese o a kg . Per g iorno) s i appl ica su l peso

lordo a l l ’atto del la introduz ione, so lo quando la merce è messa in magazz in i f r igor i fer i ove g ià

s i t rovino merc i d i a l t r i c l ient i , e la merce estratta dal fr igor i fero deve nuovamente pagare se s i

vogl ia r iassoggettar la a l la refr igeraz ione.

Se invece i l C l iente chiede d i refr igerare un determinato spaz io (gabbia, ce l letta , magazz ino

fr igori fero) per merce di qual i tà determinata o dich iarata, convenientemente d isposta, s i

appl ica la tar i f fa a spaz io (per mq. e mc. refr igerato) .

L ’appl icaz ione del la tar i f fa a spaz io, non confer isce a l l ’ intestatar io a lcun dir i tto specia le o

diverso dag l i a lt r i consumatori d i f r igor ie . I l C l iente può però chiedere con chiave propria la

gabbia, ce l la o magazz ino fr igor i fero, sa lvo l ’obbl igo d i apr i re a ogni r ich iesta motivata del la

Direz ione, ed i l Magazz ino s i d is interessa del la quant i tà del la merce introdotta od estratta ,

sa lva l ’osservanza di tutte le norme regolamentar i e contrat tual i da parte del depositante.

Art.99 – SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza i l contratto d i refr igeraz ione r iso lve senza obbl igo d i d isdetta ant ic ipata.

Nel caso la merce rest i nel fr igor i fero o l tre i l termine f issato, i l Magazz ino ha la facoltà d i

addebitamento a l C l iente l ’ importo del la refr igeraz ione per un a lt ro mese, a l le condiz ioni d i

tar if fa . Nel la tar i f fa a peso, i l r innovo v iene addebitato su l peso totale dei col l i r imast i in

fr igori fero tenendo per base i l peso medio dei col l i accertato a l l ’atto del l ’ introduzione.

I l r i t i ro ant ic ipato del la merce e la r inunzia a l serv iz io d i refr igeraz ione, non danno d ir i t to a

r iduz ioni d i sorta.

Art.100 – AUMENTO TARIFFE

Sarà facoltà del la Direz ione di aumentare le tar i f fe convenute anche durante i l corso dei

contratt i , a seguito d i eventual i aument i del costo del l ’energia e let tr ica, del le mater ie pr ime, e

del la mano d’opera.

Art.101 – CESSIONE DI CONTRATTO

La cess ione del contratto in tutto od in part e, non è ammessa ne ammiss ib i le per a lcun t i tolo

se non previo accordo e consenso scr i tto del la Direz ione del Magazzino; cos ì pure i l C l iente non

è ammesso a portare merc i di terz i in fr igor i fero.

La merce introdotta abusivamente nel f r igor i fero verrà sequestrata ed i co lpevol i verranno

denunciat i per sottraz ione d i energia refr igerante.

Art.102 – IMPEGNO DI TEMPERATURA

Page 23: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

L ’ impegno di fornitura d i energ ia refr igerante s i intende soddisfatto, quando i l Magazzino

mantenga, nel la erogaz ione del freddo, la temperatura contrat tuale , sa lvo i l caso di forza

maggiore.

S i cons iderano cas i d i forza maggiore, che l iberano i l Magazz ino dal l ’obbl igo d i mantenere la

temperatura e da ogni responsabi l i tà, i guast i o quals ias i inconveniente ai macchinar i , a l le

tubaz ioni , ag l i impiant i , a fabbricat i , agl i ambient i d i custodia anche per cause dipendent i dal la

loro costruz ione o derivabi l i da l le condiz ioni deg l i ambient i v ic in i , la mancanza di forza

motr ice, g l i incendi e le a l luvioni , g l i sc ioper i , le sommosse o ltre tutt i i casi r iconosciut i da l la

legge.

Art.103 – TEMPERATURA CONTRATTUALE

Si ha la temperatura contrattuale quando ne l le ce l le o nei magazz in i i l termometro del

f r igor i fero segni la temperatura stabi l i ta in contratto.

I l Magazzino è tenuto a mantenere la temperatura contrattuale quando le refr igeraz ione s i

ef fettu i in “reg ime normale” e c ioè so lo quando s iano cessate le osci l laz ioni cui danno luogo le

aperture d i porte che avvengono s ia durante l ’orar io d i accesso stabi l i to, s ia fuor i d i detto

orar io o le osc i l laz ioni prodotte da introduzioni d i merc i ca lde, scongelate, od in quanti tà

straordinaria .

Art.104 – SBRINAMENTI

Per mantenere e levato i l coeff ic iente d i t rasmiss ione del f reddo i C l ient i dovranno permettere

le necessar ie operaz ioni d i sbr inamento e scongelamento dei serpent in i , ogni qualvolta i l

Magazz ino lo r i tenga opportuno.

Art.105 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

I l control lo del le temperature v iene fatto a cura del Magazzino mediante la lettura del

termometro del fr igor i fero.

In caso d i contrasto f ra le indicazioni del termometro del f r igor i fero e d i quel lo eventualmente

insta l lato o usato dal C l iente, avrà va lore l ’ indicaz ione del termometro del f r igor i fero, sa lvo i l

d ir i t to del Cl iente d i ch iedere la taratura.

Al lo scopo di eventual i reclami , le r i levaz ioni d i temperatura dovranno essere fatte a l la

presenza di un rappresentante del Magazz ino e comunicate per iscr i t to a l Magazz ino stesso non

oltre 24 ore dal l ’accertata i rregolar i tà .

Art.106 – PENALITA’

Salvo i l caso di var iaz ioni d i temperatura che non possono far luogo a rec lamo a senso degl i

art icol i precedent i , qualora venga r i levato nei modi d i cui sopra, eccesso o d ifetto di

temperatura, l ’utente potrà r ich iedere a t i to lo d i penale i l r imborso o defalco di una somma

corr ispondente a l l ’ importo dovuto per c iascun g iorno nel quale s i s ia ver i f icata l ’ i r regolar i tà .

Page 24: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.107 – AVARIA E DEPERIMENTI

Anche quando s ia stato constatato ed accertato eccesso o d i fetto d i temperatura imputabi le a l

magazz ino, l ’utente non potrà r ich iedere r isarcimento d i danni per avar ie o deper imenti

r iscontrat i nel le merci assoggettate a refr igeraz ione, se non avrà r igorosamente provato che

solo l ’eccesso o i l d ifetto constatato s ia stat o causa d iretta e determinante del l ’avar ia con

esc lus ione d i a lt re poss ib i l i cause d i deter ioramento, preesistent i o non al la introduzione nel

fr igor i fero.

Art.108 – RESPONSABILITA’

Le merci vengono introdotte in f r igor i fero sotto la esc lusiva responsabi l i tà degl i intestatar i ,

qualunque s ia i l r i su l tato su l le medesimi del le somministraz ioni d i f reddo stabi l i to in contratto.

I l Magazzino, pur garantendo la temperatura contrattuale in reg ime normale, non garant isce la

conservaz ione del la merce né l ’esecuzione di a ltre specia l i obbl igaz ioni , se non espressamente

accettate in contratto.

Nel caso di st i l l ic id i , inf i l t raz ioni e s imi l i inconvenient i , non r i levabi l i nel lo stabi l imento i

d ipendenti da fatt i da fatt i non constatabi l i mediante la normale v ig i lanza e manutenzione, i l

Magazzino non r isponde del le conseguenze cu i dessero luogo, con danno al le merci o con

osci l laz ioni a l la temperatura e umidità .

I l Magazz ino non r isponde inoltre verso i C l ient i dei danni a l le merci , qual i ess i s iano,

nemmeno der ivanti da incendio, fu lmine, da esplos ioni , da furt i , da topi , da insett i e larve di

insett i e s imi l i cas i come non r isponde dei cal i natura l i che le merci possono subire g iacendo in

fr igori fero.

Art.109 – DECADENZA

In ogni caso e per ogni effetto la constatazione del l ’avar ia deve essere fatta , a pena d i

decadenza, a i sens i del l ’art .64 del presente regolamento.

Art.110 – RICONSEGNA DELLA MERCE

I l Magazz ino ef fet tua la r iconsegna del la merce a l portatore del la bol letta di car ico, eccetto

che i l t i to lare non abbia d isposto diversamente mediante ordin i scr i tt i .

In caso d i smistamento o manipolaz ione dei co l l i da parte del l ’utente, i l Magazz ino non

r isponderà più del loro numero, sa lvo accertamenti eseguit i d i comune accordo dal le part i ed

annotat i su l la bol letta d i introduz ione.

Art.111 – SPESE ACCESSORIE

Le spese per immagazz inare e togl iere la merce non sono comprese nel la tar i f fa d i

refr igeraz ione.

Page 25: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.112 – STIVAGGIO MERCE

Per la buona conservaz ione del la merce è necessar io che essa s ia ben penetrata dal f reddo. I

col l i perc iò devono essere dispost i in modo da lasc iare p iù superf ic ie poss ib i le a contatto con

l ’ar ia f redda, a ta le scopo le st ive non dovranno toccare ne i muri latera l i , né i l pavimento, ma

posare su support i di legname ben pul i to, provvist i a spese del l ’utente.

Nel caso in cui le st ive s iano cadute o mal fatte o pericolose, la Direz ione del Magazz ino s i

r iserva d i provvedere a spese del Cl iente.

La merce deve essere condiz ionata in modo da non recare danno a l le a lt re es istent i nel loca le

stesso, a l macchinar io, al le tubaz ioni , a l le ret i , ag l i i so lant i ecc. .

La Direz ione di r iserva i l d i r i t to d i t rasfer ire a propr ie spese le merc i introdotte nel f r igor i fero

da un loca le ad un al tro di egual i condiz ioni d i temperatura.

Se c iò avviene su r ich iesta e per fatto del l ’utente, la spesa re lat iva sarà a lu i imputata.

Art.113 – ACCESSO ALLE CELLE

Gli orar i d i accesso a i magazz in i e a l le ce l le verranno stabi l i t i secondo le esigenze stagional i e

poss ibi lmente tenendo conto d i quel le dei d ivers i repart i e del la c l ientela.

I C l ient i non potranno entrare nei magazz in i promiscui senza regolare permesso scr it to del

Magazz ino.

Nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche dal l ’ intestatar io.

Art .114 – RESPONSABIL ITA’ DEI CLIENTI

I C l ient i , i loro d ipendent i o incar icat i ed i loro mezz i d i t rasporto possono fermarsi nel lo

stabi l imento soltanto per i l tempo necessar io a l d isbr igo del le operaz ioni d i car ico e scar ico o

ver i f iche del la merce.

I C l ient i sono responsabi l i dei danni che essi o i loro dipendent i o incar icat i arrecheranno a l le

attrezzature e agl i impiant i d i quals ias i genere.