MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL
SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC)
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO
REGOLAMENTOCAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –
Art . 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
I Magazzin i General i Raccordat i d i Cesena Srl , con sede in Cesena, V ia Cavalcavia 157, e con
local i d i deposito a Cesena nel la medesima Via Cavalcavia 157, autor izzat i con D.M. 16 LUGLIO
1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gest i t i sotto l ’osservanza del le leggi v igent i e del
presente regolamento, i l quale è appl icabi le anche a l le succursa l i del lo stabi l imento pr inc ipale .
Per quanto r iguarda in part ico lare l ’ introduz ione in deposito, la custodia, la conservaz ione e
l ’estraz ione del le merc i estere, naz ional i e naz ional izzate, saranno osservate le norme e
disposiz ioni v igent i in mater ia doganale e quel le su i magazz in i genera l i , d ispos iz ioni che
debbono intenders i qui integralmente r iportate.
S i intendono qui r iportate tutte le d isposiz ioni del codice c iv i le dal l ’art . 1787 a l l ’art . 1797
r iguardant i i l deposito nei magazz ini general i .
Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO
I Magazz in i r icevono in deposito, nei l imit i dei local i d isponibi l i e del la potenz ia l i tà dei propr i
impiant i , le merc i naz ional i , naz ional izzate ed estere, soggette a d ir i tt i doganal i o comunal i ,
oppure esent i da tr ibut i .
Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
I MMGG, i depositant i , i possessor i d i fed i d i deposito ed i concess ionar i d i magazz in i pr ivat i , d i
cui a l capo I I , devono osservare le d isposiz ioni previste dal le leggi e dai regolament i anche in
mater ia sanitar ia e t r ibutar ia in genere.
I depos i tant i , i possessor i del le fedi d i deposito ed i concess ionar i dei local i d i deposito pr ivat i ,
hanno l ’obbl igo d i prendere preventiva conoscenza del presente regolamento che s i intende
pienamente conosciuto ed accettato per effetto del l ’ introduzione del la merce in magazz ino.
Art. 4 – MERCI ESCLUSE
I MMGG non accettano in deposito mater ia l i esplodent i o in quals ias i modo pericolosi per la
salute o l ’ incolumità del le persone. Le merci inf iammabi l i possono essere accettate so ltanto se
i MMGG dispongono d i loca l i adeguatamente attrezzat i ed sono in possesso del la prevent iva
autor izzaz ione del l ’autor i tà competente (VV.FF). E ’ quindi in facoltà dei MMGG r i f iutare in
deposito:
Merc i che cost i tu iscano per icolo d i danno per i local i o per a l tre merc i depositate;
Merci in catt ivo stato di conservaz ione, o male condiz ionate, o d i catt ivo odore, a meno che i l
deposi tante non r i lasc i una dich iaraz ione scr i t ta con la quale esoner i i MMGG da quals ias i
responsabi l i tà ;
Merc i gravate d i assegnoo, spese d i trasporto, ed in genere quel le per i l cu i r icev imento
occorra un esborso quals ias i ;
Merci confez ionate in col l i d i peso indiv is ib i le super iore a i 150 kg, o d i lunghezza anche in un
solo lato super iore a 4,00 m;
Merci gravate da pr iv i leg io agrar io o da a ltr i v incol i od oner i che ne l imitano la l ibera
disponibi l i tà .
I MMGG possono fare a l lontanare dai loca l i ta l i merci anche se g ià introdotte, a spese e a
r isch io del l ’ intestatar io , sa lvo sempre la facoltà di cui a l l ’art . 43.
Art. 5 – DOMANDA DI OPERAZIONI
Per c iascuna operaz ione che s i r ich iede a i MMGG deve essere presentata domanda scr i tta .
La domanda puo’ essere fatta anche tramite lettera, fax o e-mai l , purché contenga tutte le
indicaz ioni prev iste dal corr ispondente modulo dei MMGG.
E’ in facoltà dei MMGG di dar corso a domand e oral i e te lefoniche, che però devono essere
confermate dal depos i tante entro i c inque g iorni success iv i . Dopo questo termine i MMGG
avranno la facoltà di sottoporre proposta di contratto al depositante f issandone i termini di
accettaz ione.
La domanda d i deposi to deve contenere espressamente l ’accettaz ione del la competenza
del l ’autor ità g iudiz iar ia del luogo ove hanno sede i MMGG. Per tutte le eventual i controvers ie
che potessero sorgere fra MMGG e i l depositante.
Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DI FIRME E PERSONE
I MMGG hanno obbl igo di ident i f icare le persone interessate a l compimento del le operaz ioni
r ich ieste.
Art. 7 – DELEGHE
I l depositante può, mediante d ich iaraz ione sc r i t ta, resa personalmente a i MMGG, o mediante
mandato autenticato, delegare a l tra persona, in v ia permanente o per s ingol i att i ,
a l l ’adempimento del le operaz ioni a lu i consent ite sul le merci depositate, compreso i l r i t i ro
del le merc i stesse.
I MMGG non r ispondono d i att i che i l de legato, ammesso nei loca l i d i deposito, compie su l le
merci ancorché dovessero esorbitare dai l imit i del la delega.
Art. 8 – OPERAZIONI DI ENTRATA E USCITA
I MMGG s i incar icano del le operaz ioni di entrata e di usc i ta del le merc i nazional i , comunitar ie
ed estere, in importaz ione, esportazione, t ransito, sosta e trasbordo.
Sono operaz ioni d i entrata quel le occorrent i per prendere le merci da l c ig l io del le banchine
prospic ient i i loca l i d i deposito, da l la sog l ia dei loca l i s tess i , da i v incol i d i quals ias i genere
post i in pross imità d i ess i , ed immagazz inar le .
Sono operaz ioni d i usci ta quel le inverse, esc luse le prestaz ioni occorrent i per st ivare le merc i
su i mezz i d i t rasporto.
Art. 9 – OPERAZIONI FACOLTATIVE
In forza del contratto d i deposi to i MMGG non sono tenut i a compiere al tre operaz ioni o ltre
quel le previste dal l ’art icolo precedente, e quel le rese necessar ie dal la custodia del le merci .
I MMGG compiono a r ichiesta del deposi tante e a sue spese le a lt re operaz ioni prev iste dal la
tar i f fa , comprese quel le sanitar ie, e quel le re lat ive a l la imposta di consumo, ed eventualmente
anche operazioni non previste dal la tar i f fa stessa.
La r ich iesta del compimento del le operaz ioni doganal i , sanitar ie e quel le re lat ive a l l ’ imposta d i
consumo deve essere fatta per iscr i t to in ca lce a l la domanda di introduz ione o con apposto
mandato spec if ico o gener ico.
I MMGG non assumono responsabi l i tà né c iv i le , né amministrat iva per le eventual i d ichiarazioni
incomplete erronee o fa lse forn ite dal depositante i dai suoi delegat i .
Art. 10 – OPERAZIONI PER CONSERVARE LA MERCE
I MMGG possono compiere d i loro in iz iat iva tutte le operaz ioni che reputano necessar ie per
es igenze d i serv iz io , per la conservazione del le merc i , a spese del depositante, sa lvo che ta l i
operaz ioni s iano rese necessar ie da fatto imputabi le a i MMGG stess i .
I MMGG devono compiere inoltre le operaz ioni che venissero r ich ieste dal competente uff ic io
doganale o da a ltre autor ità, sa lvo l ’eventuale di r i t to d i r imborso del le spese nei confront i del
depositante o del possessore del la fede di deposito.
Art . 11 – IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO
Le operaz ioni d i entrata e d i usc i ta del le merc i , nei l imit i previst i dal l ’art . 5 , le operaz ioni d i
vent i laz ione e d i conservaz ione, ed ogni a l t ra operaz ione da compiers i a l l ’ interno dei loca l i d i
deposito, sono curate dai MMGG, i qual i hanno dir i t to d i serv i rs i per i re lat iv i lavor i d i
facchinaggio, d i per4sonale a l le proprie d ipendenze, aventi c ioè con i magazz in i rapport i d i
carattere cont inuat ivo. Per le operaz ioni d i cu i a l comma precedente sono dovut i a i MMGG i
compensi previst i da tar i f fa, o quel l i convenut i consensualmente per le operaz ioni non previste
dal la tar i f fa stessa.
I deposi tant i o i possessor i del la fede di deposito possono tuttavia essere autor izzat i da i
MMGG a compiere, a loro r isch io e per icolo, operaz ioni d i carattere spec ia le , esc luse quel le d i
facchinaggio, sempre nei l imit i consent it i dal la legge e dai regolamenti , e nel l ’osservanza di
tutte le prescr it te formal ità.
I MMGG hanno facoltà d i delegare, a spese del r ich iedente un propr io f iduciar io per ass istere
al le operazioni medesime.
Art. 12 – EMISSIONE POLIZZE DI CARICO
Per le merc i naz ional izzate ed estere da trasportars i per v ia mar itt ima, i MMGG, previo accordo
col vettore, possono emettere a nome di quest i , i document i e le pol izze di car ico secondo i l
codice del le legg i su l la navigaz ione.
Art. 13 – ORARIO DI LAVORO
I local i d i deposi to sono apert i so ltanto nei g iorni fer ia l i e secondo l ’orar io f issato dal la legge e
dal le autor i tà competent i . I MMGG per es igenze eccez ional i possono tuttav ia, su domanda
del l ’ interessato, compiere operaz ioni in g iorni fest iv i o in orar io d iverso da quel lo prescr itto.
Per i l compimento di ta l i operaz ioni sono dovute le maggioraz ioni del le tar i f fe doganal i ,
ferroviar ie e sa lar ia l i ed una tassa spec ia le .
Art. 14 – INFORTUNI AL PERSONALE ESTERNO
I MMGG sono responsabi l i d i eventual i in fortuni danni a l le persone o a l le cose, furt i subit i dal
depos i tante, da i suoi incar icat i , o da l possessore del la fede d i depos i to , durante la permanenza
nei loca l i d i deposito e nei rec int i , quando tal i fatt i s i ver i f icano durante i l compimento di
operaz ioni autor izzate.
Art. 15 – DIVIETI PER IL DEPOSITANTE
E’ v ietato a i depositant i , a i possessor i del le fedi d i deposito, a i loro incar icat i e dipendent i , d i
ingombrare con veicol i o con merc i i rec int i dei MMGG, più del tempo necessar io per i l
compimento del le operaz ioni c i car ico e scar ico. E ’ a l tres ì v ietato fumare, accendere lumi o
altra mater ia inf iammabi le entro i loca l i d i deposi to.
Art.16 - RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITANTE
I depositant i ed i possessor i del le fedi d i deposito sono responsabi l i dei danni arrecat i a i
Magazzin i per colpa d i loro incar icat i e d ipendent i .
Art.17 – DIVIETO DI MANCE
È v ietato a i depos i tant i , a i possessor i del le fedi d i deposito e a i loro incar icat i d i dare
compensi non previst i dal la tar i f fa a l personale d ipendente dai Magazz ini e d i r ich iedere a l lo
stesso personale prestazioni che non s iano state previamente autor izzate dai Magazzin i Stess i .
Art .18 – DOMICILIO DEL DEPOSITANTE
Tutte le comunicaz ioni e not i f iche, anche di eventual i att i g iudiziar i , a l depos i tante o a l
possessore del la fede di deposi to che abbia comunicato i l suo indir izzo, sono fatte dai
Magazz in i a l l ’ indir izzo indicato nel la domand a d i deposito o successivamente per iscr i t to.
Art.19 – SEGRETO DI UFFICIO
Salvo i cas i previst i da l la legge, i Magazzin i hanno l ’obbl igo di mantenere i l mass imo r iserbo
sul le operaz ioni compiute dai depositant i , da i possessori del le fedi d i deposito o loro
incar icat i .
I c l ient i non potranno entrare nei magazzin i promiscui senza regolare permesso scr i t to del la
Direz ione, e nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche
del l ’ intestatar io .
Capo I I – DEI LOCALI DI DEPOSITI PRIVATI -
Art .20 – DEPOSITI PRIVATI
I Magazzin i possono concedere loca l i d i deposito o spazi copert i o scopert i separat i , in uso
esclusivo, sa lvo quanto è d isposto dal le v igent i norme su i Magazz in i general i . Per ottenere la
concess ione in uso dei loca l i d i deposito o spaz i pr ivat i , devesi presentare domanda per iscr i t to
a i Magazzini , ind icando i l genere del le merc i che s i intendono introdurre ed i l per iodo per cui è
r ichiesta la concess ione.
I l corr ispett ivo per la concessione dei local i o spaz i suddett i è computato in re laz ione al la
durata del la concessione stessa, e deve essere pagato ant ic ipatamente.
Art.21 – SORVEGLIANZA DEL CONCESSIONARIO
La sorvegl ianza del le merc i depositate nei local i o spazi d i cu i a l l ’art ico lo precedente, anche se
s ituat i nel rec into dei Magazz in i , è eserc i tata dal concess ionario, restando esc lusa quals ias i
responsabi l i tà dei Magazzin i s tess i per eventual i furt i , manomissioni o danni in genere, sa lvo
nel caso di sua negl igenza o colpa.
I l concess ionar io è responsabi le dei danni arrecat i ag l i immobi l i ed impiant i dei Magazz in i ed
al le merci e beni d i terz i , in conseguenza d i eventual i incendi ver i f icat is i ne i loca l i o spaz i in
concess ione.
Art .22 – DIVIETO DI SUBCONCEDERE
È Vietato a l concess ionar io di subconcedere in tutto o in parte i local i o spaz i d i deposito
privat i , e d i introdurv i merci d i proprietà d i terz i o d i genere d iverso da quel lo indicato nel la
domanda di concessione.
Nei loca l i o spaz i d i deposito suddett i non può eserc itars i la vendita a l minuto. Sul le merc i
deposi tate nei loca l i o spazi d i depos ito pr ivat i non possono essere emesse fedi d i deposito o
note d i pegno.
Art.23 – VIGILANZA NEI DEPOSITI PRIVATI
In presenza del concess ionario o di persona d i sua f iducia e, in caso d i part icolare urgenza,
anche senza ta le presenza, i Magazz in i hanno facoltà di procedere in ogni momento al le
veri f iche dei local i e spaz i d i deposito pr ivat i che r i terrà opportune.
I local i e spaz i suddett i sono a lt res ì soggett i , in conformità a l le d ispos iz ioni v igent i , a l la
vig i lanza del le autor ità doganal i , de l l ’Uff ic io del le Imposte d i Consumo, del la Camera d i
Commercio, Industr ia e Agricoltura e del Ministero del l ’ Industr ia e del Commerc io.
Art.24 – FACCHINAGGIO NEI DEPOSITI PRIVATI
Le operazioni d i facchinaggio inerent i a l l ’entrata e a l l ’usc i ta del le merc i nei local i o spaz i d i
deposito pr ivat i , nonché quel le d i cess ione del le merc i iv i es istent i , possono essere eseguite
soltanto previa r ichiesta fatta a i Magazz in i e d ietro pagamento ant ic ipato dei compensi stabi l i t i
dal la tar i f fa . Nel l ’ interno dei local i o spaz i pr ivat i i l concess ionar io può, previa autorizzaz ione
dei Magazz in i , serv irs i d i personale propr io.
I Magazz in i possono tuttavia impedire l ’accesso o la permanenza nei local i o spazi medesimi
al le persone che abbiano v iolato a lcuna del le d ispos iz ioni del presente regolamento o la cui
presenza s ia reputata inopportuna dai Magazz in i .
Art.25 – MANUTENZIONE DEI LOCALI
I l concessionario ha l ’obbl igo d i curare la pul iz ia e la buona conservaz ione dei local i o spaz i d i
deposi to pr ivat i in uso e di r iconsegnarl i nel la stesse condiz ioni in cu i l i ha r icevut i . Eg l i è
tenuto a l r isarc imento dei danni ver i f icates i per colpa sua, dei suoi d ipendent i o del le persone
entrate nei local i o spazi suddett i con sua autorizzaz ione.
Non potrà essere eseguito nei loca l i medesimi o negl i impiant i a lcun lavoro, innovaz ione,
modif ica senza la prevent iva autor izzaz ione scr itta dei Magazzin i .
Art.26 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
In quanto appl icabi l i , debbono osservars i anche per i local i o spaz i di deposito pr ivat i , le
d isposiz ioni del presente regolamento e in part icolare quel le che concernono le merci esc luse o
di accettaz ione condiz ionata, l ’orar io del le operaz ioni e la responsabi l i tà del le prescr iz ioni
impart ite dal le autor i tà competent i .
Ogni infraz ione da parte del concessionar io a l le d isposiz ioni d i questo Regolamento od ai patt i
part icolar i che i Magazz ini r i terranno di inser ire nel contrat to, importa la r iso luz ione del
rapporto, sa lvo i l r i sarc imento degl i eventual i danni .
Capo I I I – DEL COLLOCAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MERCE -
Art .27 – CONTI DI DEPOSITO
Per c iascuna part i ta d i merce introdotta i Magazz in i aprono a nome del depositante un conto d i
deposito dal quale debbono r isu ltare la specie, la qual i tà e la quant i tà del le merc i introdotte, e
nel quale debbono essere d i volta in volta annotat i tutt i g l i esbors i e le spese a car ico del le
merci , g l i eventual i r icav i a favore del depositante, nonché le merc i estratte.
La merce non coperta, a l momento del deposito, da documenti attr ibut iv i del la propr ietà, v iene
introdotta a l l ’ordine.
Art.28 – INTRODUZIONE DELLA MERCE
Al l ’atto del l ’ introduz ione nei loca l i d i deposito, i Magazz in i procedono a l la r icogniz ione del la
merce, prendendo nota del numero dei col l i , del genere d i imbal laggio, dei marchi e
contrassegni , del le condiz ioni esterne, e d i ogni dato atto ad agevolare i l r iconosc imento del la
merce stessa: ed a l la pesatura g lobale o s ingola secondo la qual i tà del la merce e le necess i tà di
control lo .
Le relat ive annotaz ioni debbono essere r iportate sul bol lett ino d i entrata, e , success ivamente,
su l la fede d i deposito e sul la nota d i pegno, nel caso vengano emess i .
Art .29 – VERIFICA DEI COLLI
Su espressa r ich iesta del depositante, i Magazz in i procedono a l la ver i f ica interna dei co l l i .
A l lorquando dal le operaz ioni d i r icognizione di cu i a l l ’art icolo precedente, non r isu lt i accertato
i l genere, la qual i tà e la quant i tà del le merc i depositate, e i l deposi tante non ne ch ieda la
veri f ica a i sens i del comma precedente, su l bol lett ino di entrata, su l la fede di deposito e su l la
nota di pegno, ove emesse, a l l ’ ind icaz ione del le merci verrà aggiunta la dic itura “senza
garanzia” .
Art.30 – PERIZIA DELLE MERCI
Su r ich iesta, e a spese del depositante, i Magazz ini provvedono per mezzo d i per it i
regolarmente iscr i t t i ne l ruolo del la competente Camera di Commerc io, Industr ia e Agr icoltura
e designat i anno per anno dal Tr ibunale del luogo, a l la st ima del le merc i depositate.
I l genere, la qual i tà , la quanti tà ei valore accertat i vengono annotat i sul bol lett ino d i entrata,
su l la fede d i depos i to e sul la nota di pegno, con l ’ indicaz ione del nome del per i to e del la data
del la per iz ia .
I l va lore del le merc i estere è indicato senza computare l ’ importo del daz io doganale.
Art.31 – RISERVE SULLO STATO DELLA MERCE
Durante le operaz ioni d i r icogniz ione di cui a l l ’art .29 i Magazzin i , ove lo r i tengano necessar io a
scar ico del la propr ia responsabi l i tà, possono avanzare r iserve in ordine a l lo stato o a l
condiz ionamento del la merce e dei re lat iv i imbal lagg i , e possono fare eseguire, a spese del
depositante, ver i f iche e periz ie del le merc i stesse.
Del le suddette r iserve, nonché degl i eventual i accertament i , è fatta menzione nel bol lett ino di
entrata e, successivamente, nel la fede di depos i to e nel la nota d i pegno.
Art.32 – DICHIARAZIONI FALSE
Qualora le merc i introdotte in deposito non r isul t ino per genere, qual i tà e quant ità ,
corr ispondent i a l le d ich iaraz ioni del depositante, quest i è tenuto al pagamento del l ’eventuale
differenza di tar i f fa , e , in caso d i malafede, d i una penale par i a l doppio del la d if ferenza
stessa, sa lvo sempre i l d ir i t to dei Magazz in i di cui a l l ’art .4.
Art.33 CERTIF ICATI DI PESO
Le r ichieste d i cert i f icat i e d ist inte d i peso debbono essere accompagnate dal pagamento dei
d ir it t i stabi l i t i da l la tar i f fa .
Art.34 – DEPOSITO MERCI ESTERE
Nel caso che i Magazzin i d ispongono di loca l i d i deposito per merci estere a reg ime di deposito
franco, reparto doganale o magazz ino a chiusura uff ic ia le , i l depositante può chiedere
l ’ immiss ione del la merce estera in dett i local i , producendo la prescr i t ta documentazione e
indicando i l reparto nel quale la merce dovrà essere introdotta.
In mancanza d i des ignaz ione, i Magazzini introducono le merc i estere nel reparto che r i t iene
più conveniente e che ass icur i a l le merci stesse i l t rattamento doganale più favorevole.
Art.35 – PAGAMENTO ONERI FISCALI
Le merc i estere conservano presso i Magazz ini la condiz ione doganale accertata a l l ’atto del la
introduzione, f inché non ne s ia operato lo sv incolo nei modi prescr it t i .
I l depositante è tenuto al pagamento dei d ir i tt i doganal i secondo le leggi ed i regolamenti e d i
ogni onere di carattere f isca le di cu i i Magazz in i dovessero essere chiamat i a r ispondere in
conseguenza del la introduzione e del la detenzione del le merc i .
Art.36 – COLLOCAZIONE DELLA MERCE
Salvo quanto è disposto dal l ’art icolo 34, la co l locazione del le merci nei loca l i d i deposito è
fatta dai Magazzin i nel modo e nel luogo che ess i r i tengono più conveniente, tenendo separate
le s ingole part i te secondo la descr iz ione r isultante dai document i e per ordine di domanda, in
modo da rendere sempre fac i le i l r i scontro del le part ite.
Non s i t iene conto del l ’ordine di precedenza ne l caso che la merce a l l ’at to del la domanda non
sia pronta per l ’ immediata introduz ione.
I Magazzin i s i r i servano la facoltà di trasfer i re le merc i da una ad un’a l tra campata, o da un
locale d i deposi to ad un a l tro, dandone, ove s ia poss ibi le, preventivo avv iso a l depositante.
Art.37 – REGISTRAZIONE DELLA MERCE
Le merc i introdotte vanno contrassegnate con un numero d’ord ine con r i fer imento a l la campata
o al loca le di deposito ove sono col locate.
Le suddette indicaz ioni debbono essere annotate per c iascuna part i ta nel conto di deposito d i
cu i a l l ’art ico lo precedente.
Art .38 – RITARDI DI ENTRATA ED USCITA DELLE MERCI
I Magazzin i non r ispondono dei r i tard i che possono ver i f icars i s ia nel r icevimento s ia nel l ’usc i ta
del la merce, per eccez ionale straordinar ia af f luenza di r ichieste, per def ic ienza di mezz i d i
t rasporto, per mancanza d i energ ia elettr ica, per fatto dipendente dal la dogana, da l le ferrovie
e da a lt ra autor ità, o per a lt re cause di forza maggiore.
Qualora per mancato preavviso, o per fatto del le ferrovie, o per contemporaneo arr ivo d i p iù
part i te d i merci nel la stessa g iornata, un quantitat ivo d i merce s ia superiore al la potenz ia l i tà di
scar ico e d i entrata dei Magazz in i , le eventual i spese d i sosta ferroviar ia sono a car ico del
depositante.
Art .39 – DEPOSITO IN COMUNE ALLA RINFUSA
Quando v i s ia i l consenso dei r i spett iv i depositant i , le merci omogenee, fac i lmente def in ib i l i
per t ipo e per qual i tà, possono essere messe in deposi to in comune a l la r infusa, sa lvo i d i r i tt i
doganal i preesistent i .
Art .40 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le operazioni d i manutenzione straordinaria, non necessar ie per operaz ioni dogana, d i daz io
consumo e per ver i f iche sanitar ie , s i eseguono sol tanto su r ich iesta del depos itante o del
possessore del la fede d i deposito e secondo le is truz ioni .
Art.41 – ALTERAZIONE DELLA MERCE
Nel caso in cui i Magazz in i r iscontr ino segni d i a lteraz ione nel la merce depositata , deve darne
immediato avviso a l depos i tante, e, ne i cas i d i urgenza, può eseguire, a spese del medesimo, le
operaz ioni d i manutenzione straordinaria che r i t iene necessar ie per la conservaz ione del la
merce stessa.
I Magazz in i sono tenut i a darne avviso anche a i terz i , verso cu i s ia eventualmente obbl igato i l
depositante, sempre che quest i abbia dato a i Magazz in i stessi prevent iva not iz ia degl i obbl ighi
assunt i e del nominat ivo e indir izzo del terzo interessato.
Art.42 – COLAGGI E SPANDIMENTI
Nel caso in cui s i ver i f ichino colagg i e spandiment i di rec ip ient i , i l depositante, o chi per esso,
r icevutone l ’avviso, deve nel p iù breve tempo possibi le provvedere a l le opportune r iparaz ioni ,
avvalendosi d i personale a l l ’uopo autorizzato dai Magazzin i .
In caso d i urgenza i Magazzin i possono provvedere al le r iparaz ioni , a spese del depos i tante.
Art.43 – PERICOLO DI DANNO PER ALTRE MERCI
Nel caso in cui l ’a l teraz ione del la merce depositata s ia ta le che dal l ’u l ter iore permanenza nei
local i d i deposito possa der ivarne i l deper imento o per icolo d i danno per a l tre merc i , i
Magazzin i possono d i f f idare mediante lettera raccomandata con r icevuta di r i torno, i l
depositante ad asportare la merce entro un congruo termine.
L’asportaz ione del la merce non es ime i l depositante dal pagamento dei d ir i t t i d i magazz inaggio
e degl i oneri gravanti su l la merce, a meno che l ’a lteraz ione non possa attr ibuirs i a co lpa dei
magazz in i .
Nel caso in cui i l depositante non provveda a l r i t i ro del la merce nel termine assegnatogl i , i
Magazzin i previo ulter iore avviso, procedono al la vendita del la merce a norma del l ’art .1789
codice c iv i le e con le modal i tà previste a l capo VI I del presente regolarmente. Resta sa lva
l ’azione di r iva lsa per i danni che fossero eventualmente der ivat i ad a l tre merc i e sa lvo i l
d ir it to d i r imborso d i tutte le spese gravant i su l la merce stessa, eventualmente non coperte dal
r icavo del la vendita, e d i tutte quel le sostenute per la d istruz ione totale o parz ia le del la
merce, in seguito ad ing iunz ione del l ’uf f ic io sanitar io o di a l t ra autor ità competente.
Art.44 – IMBALLAGGIO
Gli imbal laggi non asportat i dai loca l i d i depo sito subito dopo i l recupero sono soggett i a i
d ir it t i d i magazz inaggio.
Per i materia l i d’ imbal lagg io inserv ib i l i o superf lu i , g l i scart i ed i r i f iut i d i manipolaz ione non
asportat i , a cura del depositante, da i local i d i deposito entro tre g iorni , i Magazz in i
provvederanno al la re lat iva asportaz ione e d istruzione, o comunque el iminazione a spese del
deposi tante, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà .
Le operaz ioni d i d is imbal laggio o d i imbal laggio, possono essere effettuate nei Magazz in i so lo
col permesso del la Direzione e so lo nel posto da essa eventualmente predisposto.
Capo IV – DEL BOLLETTINO DI ENTRATA, DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO -
Art.45 – BOLLETTINO DI ENTRATA
Per c iascuna part i ta d i merce introdotta nei local i d i deposito, i Magazz in i r i lasc iano a l
depositante, o a l la persona da lu i incar icata, a r ichiesta, un bol lett ino d i entrata, contenente la
descr iz ione del la merce depositata e i l peso.
I l bol lett ino di entrata non cost i tu isce t i to lo rappresentat ivo e quindi non può essere in nessun
modo trasmesso, né comunque ceduto.
Art.46 – SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI ENTRATA
In caso d i smarr imento del bol lett ino di entrata i l depos i tante deve farne denuncia a i
Magazz in i che provvedono, a spese del depositante stesso, a l la pubbl icaz ione del l ’avv iso di
smarr imento nel Fog l io Annunzi legal i del la provincia , a l l ’a ff iss ione nel l ’a lbo del la Camera d i
Commercio, Industr ia e Agricoltura, e a l la porta del la sede dei Magazz in i .
Decors i d iec i g iorni da ta l i pubbl icaz ioni ed af f iss ioni , i Magazzin i r i lasc iano al depositante un
dupl icato del bol lett ino stesso.
Art .47 – VINCOLI E DIRITTI SULLE MERCI
La cessione dei d i r i tt i sul le merc i depositate e la cost i tuz ione di v incol i , nel caso che non s ia
stata ancora emessa la fede di deposito, è fata mediante r i lasc io a i Magazz in i d i una
dich iaraz ione scr i tta dal depositante, accompagnata dal bol lett ino d i entrata, se emesso.
I Magazz in i inoltre possono r ichiedere i l pagamento dei d ir i t t i e del le spese dovute s ino al
momento del la cessione, o del la cost ituz ione del v incolo.
Art.48 – MANCATA RESTITUZIONE BOLLETTINO DI ENTRATA
I l bol lett ino di entrata, non rest i tu ito a l l ’atto del r i lasc io del la fede di deposito e del la
r iconsegna totale o parz ia le del la merce, s i intende annul lato o proporz ionalmente r idotto.
Art .49 – CONTENUTO DEI WARRANTS
La fede d i depos i to e la nota di pegno debbono contenere le indicaz ioni prev iste dal l ’art icolo
1790 del codice c iv i le .
Art.50 – MANCATO RILASCIO WARRANTS SU MERCI VINCOLATE
La fede d i deposito e la nota di pegno non possono essere r i lasc iate se non r isu ltano annul lat i
o revocat i g l i eventual i sequestr i , p ignoramenti , pr iv i leg i agrar i o a lt r i v incol i gravant i la
merce.
Art.51 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO
Non hanno eff icacia nei confront i dei Magazz in i le condiz ioni specia l i inser i te eventualmente
nel le c lausole di t rasfer imento.
Art.52 – GIRATA DEI WARRANTS
I Magazzin i non sono tenuti ad accertare l ’autent ic i tà del le g irate del le fedi d i deposito e del le
note di pegno; ess i s i l imitano a costatarne la regolar ità secondo le norme di legge su i t i to l i
a l l ’ord ine.
I l presentatore dei t i tol i suddett i deve comprovare la propr ia ident ità personale.
Art.53 – SOVVENZIONE SUI WARRANTS
I Magazz in i possono concedere sovvenzioni su l le fedi d i deposito e su l le note di pegno da ess i
emesse, a condiz ioni da convenirs i , in conformità a l le disposiz ioni d i legge in mater ia.
Art.54 – SMARRIMENTO DI WARRANTS
In caso d i smarr imento, sottraz ione o d istruz ione del le fedi d i deposito e del le note d i pegno,
s i appl icano le d isposiz ioni d i legge re lat ive a l l ’ammortamento dei t i to l i d i credito a l l ’ord ine.
Art.55 – EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI DI ARRIVO
La domanda d i introduzione del le merc i e, in mancanza d i essa, i document i d i arr ivo, fanno
prova contro i l depositante per quanto concerne la cons istenza del le merci depositate.
Le indicaz ioni su l la consistenza del le merc i contenute nel bol lett ino di entrata, nel la fede d i
deposi to e nel la nota di pegno, se non accompagnate dal la d ic i tura “senza garanz ia”, sono
pienamente probator ie .
Art.56 – ANNOTAZIONE CAMBIAMENTO NELLO STATO DELLE MERCI
Sul la fede di deposito e sul la nota d i pegno deve fars i annotazione del pre levamento dei
campioni e di quals ias i operaz ione che import i cambiamento nel la consistenza o nel le
condiz ioni del le merc i depositate.
Capo V – DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO E DELLA RESPONSABILITA’ DEL MAGAZZINO -
Art .57 – ASSICURAZIONE INCENDIO MERCI
I Magazzin i provvedono nel l ’ interesse dei depos itant i , a l la ass icuraz ione g lobale contro i danni
d’ incendio d i tutte le merc i depositate.
I depositant i ed i concessionar i dei loca l i d i depos ito pr ivat i possono tuttavia , a l l ’atto del
deposi to o del la concess ione, d ichiarare per iscr i tto d i vo ler provvedere direttamente
al l ’ass icuraz ione del le merci , o d i non voler ass icurare le merc i stesse.
Ta le facoltà non è ammessa a l lorché le merc i depositate s iano gravate di d ir i t t i doganal i , daz i
comunal i , imposte di fabbr icazione o a ltra spec ie di t r ibut i .
I depos i tant i e i concessionari dei local i d i depos i to pr ivat i non possono in nessun caso agire
contro i Magazz in i per r isarc imento d i danni der ivant i da incendio, sa lvo colpa dei magazzin i
stess i .
Art.58 – ASSICURAZIONE NEI DEPOSITI PRIVATI
I depos i tant i ed i concess ionar i dei loca l i d i deposito pr ivat i , che non s i s iano va ls i del la facoltà
di cu i a l secondo comma a l l ’art icolo precedente, hanno d ir i t to d i prendere prevent iva
conoscenza del le condiz ioni del la pol izza d i ass icuraz ione g lobale st ipulata dai Magazz in i
contro i danni d ’ incendio.
In nessun caso ess i possono addurre l ’ ignoranza del le condiz ioni suddette.
Art.59 – VALORE ASSICURATIVO DELLE MERCI
I depos i tant i e i concessionari d i loca l i d i depos ito pr ivat i che non s i s iano vals i de l la facoltà d i
cu i a l secondo comma del l ’art .57, devono, a l l ’atto del la introduzione del la merce, d ichiararne
i l va lore a i f in i del l ’ass icuraz ione globale contro i danni d’ incendio.
In mancanza di ta le d ichiaraz ione, i l va lore de l la merce a i f in i predett i è f i ssato dai magazzin i ,
restando ess i l iber i da ogni responsabi l i tà per l ’eventuale non r ispondenza del valore f issato
con quel lo effett ivo.
Nel va lore del le merc i d i cu i a l terzo comma del l ’art .57, deve essere compreso, a i f in i
del l ’ass icuraz ione incendio, l ’ importo dei d ir i t t i doganal i , dei dazi comunal i , del le imposte d i
fabbricaz ione e d i ogni a l tro tr ibuto gravante su l le merc i stesse.
L ’ indicazione del va lore d ich iarato o attr ibuito a i sens i del secondo comma del presente
art icolo, non cost i tuisce presunz ione d i st ima preventiva nei r iguardi del l ’ impresa di
ass icurazione.
I depositant i ed i concess ionar i d i loca l i d i deposito sono tenut i , per le merc i coperte dal la
ass icuraz ione g lobale, a l pagamento di una quota premio in rapporto a l va lore del la merce da
c iascuno depositata e a l la durata del deposito.
Art .60 – ASSISTENZA DEL DEPOSITANTE IN CASO DI SINISTRO
In caso d i s in istro i l depositante è tenuto a forn ire , a sua spese, a i Magazzini , tutt i i document i
r ichiest i dal l ’ impresa ass icuratr ice, in base a l le condiz ioni d i pol izza .
I l depositante deve a ltres ì , su r ichiesta e a spese del l ’ impresa d i ass icuraz ione, prestare la
propr ia adesione a tutt i g l i att i che l ’ impresa stessa r i terrà necessar io compiere per la r ivalsa
contro i presunt i responsabi l i dei danni .
Art.61 – MERCI GIA’ ASSICURATE
Le merc i che a l l ’atto del l ’ introduzione r isu l t ino g ià ass icurate i danni d ’ incendio, anche presso i
Magazz in i General i , e per un valore comprensivo anche del l ’ammontare dei d ir i t t i doganal i e d i
ogni a l tro onere f isca le , sono esent i dal l ’obbl igo del la ass icuraz ione g lobale, f ino a l lo scadere
del la corr ispondente pol izza.
Ove l ’ass icuraz ione non preveda i l r i schio der ivante dal deposito presso Magazz in i General i e
non s i estenda a l l ’ammontare dei d i r i tt i ed oner i predett i , i l depositante può, pr ima
del l ’ introduzione del le merci , st ipulare a ta l f ine una pol izza supplet iva.
Art .62 – ASSISTENZA DEL MAGAZZINO IN CASO DI SINISTRO
Quando le merc i sono ass icurate a i sens i del l ’art ico lo precedente, i Magazz in i , in caso di
s in istro, hanno l ’obbl igo d i darne immediato avv iso a l depositante e d i coadiuvar lo, per quanto
è di sua competenza, nel la prova del le modal i tà e del l ’ent ità del s in istro.
Art.63 – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI
Ai sensi del l ’art .1787 C.C. , s i cons iderano der ivant i da caso fortu i to le avar ie causate da furto,
da infestaz ione di topi , oppure anche dagl i agent i atmosfer ic i , se le merc i sono depositate
al l ’aperto per la loro natura, per r ich iesta del depositante o per ord ine del l ’autor i tà
competente.
I Magazz in i non r ispondono dei danni nel caso che la merce s ia stata col locata in luogo
inidoneo in conseguenza di erronea o fa lsa d ichiaraz ione del depos i tante.
Art.64 – RIL IEVI SULLE MERCI IMBALLATE
Per le merc i depositate imbal late, e rest i tu i to con involucro intatto, i Magazz in i , a l l ’atto del la
r iconsegna, non r ispondono del loro contenuto, sa lvo i l caso che s i s ia proceduto a l la st ima ai
sensi del l ’art .30 o che s ia sopravvenuto uno scondiz ionamento imputabi le a i Magazz in i stess i .
Quals ias i r i l ievo sul la consistenza e su l le condiz ioni del la merce deve essere fatto non oltre i l
momento del r i t i ro del la merce stessa.
I l r i t i ro del la merce da parte del depositante, o del la persona da lu i incar icata, senza alcuna
r iserva, l ibera i Magazz ini da quals ias i responsabi l i tà in ordine a l la consistenza e a l la stato
del la merce r i t i rata.
Art.65 – INTERVENTO DEI MAGAZZINI ALLE VERIFICHE
I Magazz in i hanno facoltà d i presenziare a l le ver i f iche al la merce depositata, anche eseguite ,
con l ’ass istenza di peri t i , dal depositante, da l l ’ impresa d i ass icurazione o da al tr i aventi di r i t to.
L ’ intervento dei Magazzin i non impl ica in a lcun modo né r iconosc imento d i responsabi l i tà né
accettaz ione dei r isu ltat i del l ’accertamento.
Art.66 – MANCANZA DI MERCE
In caso d i mancanza di col l i o d i merc i i Magazz in i hanno i l termine di se i mesi , generalmente
accordato per le re lat ive r icerche dal le condiz ioni genera l i del le pol izze d i car ico.
Art.67 – MERCI INTRODOTTE ABUSIVAMENTE
I Magazz in i non assumono nessuna responsabi l i tà per le merc i od oggett i in genere che s i
t rovassero abusivamente nei propri rec int i .
Art.68 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE I DANNI
I l depositante non può presentare domanda d i da nni contro i Magazz in i se, a l l ’atto del r i t i ro
del la merce, non ha, in contradditor io con i Magazz in i stess i , proceduto al la constatazione
del la perdita , del caso o del l ’avar ia .
In caso d i divergenza su l la consistenza e sul le condiz ioni del la merce a l l ’at to del r i t i ro , potrà
ammetters i , su istanza di una del le part i , l ’ intervento di un per i to scelto dal le part i stesse, o ,
in caso d i loro d isaccordo, nominato dal la Camera d i Commercio, Industr ia e Agricoltura nel la
cui g iur isd iz ione i Magazz in i s i trovano.
Art.69 – DOMANDA DI INDENNIZZO
La domanda d i indennizzo per danni deve essere presentata a i Magazz in i nel termine di 180
giorno dal la data del la constatazione d i cu i a l l ’art ico lo precedente, sotto pena di decadenza.
Art .70 – MISURA DELL’ INDENNIZZO
L’accertamento del va lore del la merce mancante va r i fer ito a l g iorno del r i t i ro . Se la merce ha
un prezzo stabi l i to per atto del la pubbl ica autor ità, ovvero r isultante da l ist in i d i borsa o da
mercuria l i , la misura del l ’ indennizzo s i determina in base a l suddetto prezzo.
Art.71 – INDENNIZZO PER AVARIA
La misura del l ’ indennizzo per avar ia, sa lvo che non s ia concordata amichevolmente, è ca lcolata
da un per iodo designato, su istanza d i una del le part i , dal la Camera d i Commercio, Industr ia e
Agr icoltura competente.
Per la misura del l ’ indennizzo s i appl icano i cr i ter i s tabi l i t i ne l l ’art ico lo precedente.
Capo VI – DELLA ESTRAZIONE DELLE MERCI -
Art .72 – L IMITAZIONE DEL DEPOSITO
È facoltà dei Magazz in i d i l imitare la durata del deposito, a l momento del r icev imento del le
merci .
In mancanza del l ’uso preventivo d i ta le facoltà, i Magazz in i possono l imitare i l deposito ad un
per iodo di tempo infer iore a i sei mesi e sempre che diano al depos i tante comunicaz ione del
provvedimento a lmeno con tre mesi d i ant ic ipo.
Art.73 – ESTRAZIONE DELLE MERCI
L ’estraz ione del le merc i è fatta su domanda del depositante o del possessore del la fede di
deposito.
Al la domanda deve essere al legato i l bol lett ino di entrata, se emesso, o la fede di deposito con
l ’annessa nota di pegno.
L ’estraz ione può essere anche parz ia le, in ta l caso i Magazzin i devono fare annotazioni del le
merc i estratte a tergo dei t i to l i prodott i .
Art.74 - ESTRAZIONE PARZIALE
Nel caso di estraz ione parz ia le d i merce per la quale non s iano state ancora emesse la fede d i
depos i to e la nota d i pegno, e che non s i t rov i in stato di perfetta conservaz ione, i l r ichiedente
deve specif icare quale parte di essa intende r it i rare.
In mancanza d i ta le indicazione, i Magazzin i procedono nel modo che r i tengono p iù
conveniente, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà per ogni danno che potrà
der ivarne.
Le d isposiz ione dei due comma precedenti s i appl icano anche quando la r ich iesta di estraz ione
è fatta dal possessore del la fede d i depos i to dal la quale non s ia stata ancora distaccata la nota
di pegno.
Nel caso invece in cu i r ich ieda estraz ioni parz ia l i i l possessore del la sola fede d i deposito, la
scelta è effettuata, sotto la propr ia responsabi l i tà dai Magazz in i i qual i possono avvalers i
del l ’opera di un per ito nominato dal la competente Camera d i Commercio, Industr ia e
Agr icoltura.
Art.75 - RITIRO MERCE PREVIO PAGAMENTO DIRITTI
I l r i t i ro del la merce non è consenti to se pr ima non s iano stat i pagat i i d i r i t t i doganal i , i d i r i t t i
comunal i e g l i a l t r i oneri f iscal i , nonché le somme dovute a i Magazzin i per magazzinaggio,
manutenzione, facchinaggio o a quals ias i al t ro t i tolo.
Art.76 - USCITA DELLE MERCI
L’usc i ta del le merc i avviene di regola secondo l ’ord ine d i presentazione del le domande d i
estraz ione.
Le operazioni d i estraz ione hanno luogo nel le ore d i serviz io .
I Magazz in i non r ispondono degl i eventual i r i tard i d ipendent i da l compimento del le operaz ioni
doganal i o concernent i l ’ imposta d i consumo, o da v is i te sanitar ie . Non r isponde neppure dei
r i tard i causat i da mot iv i d i forza maggiore, compresa la mancata concess ione, da parte del le
ferrovie del lo Stato, dei carr i necessar i .
Art.77 – ASPORTAZIONE DELLA MERCE
La merce estratta o consegnata deve essere, a cura dei r ichiedent i , asportata fuor i de l rec into
dei local i d i deposito i l g iorno stesso.
In caso d i r i tardo i Magazz in i possono re introdurla in deposito a spese del r ich iedente, i l quale
è al tres ì tenuto a corr ispondere i d ir i t t i d i depos i to come merce d i nuova introduzione.
Art.78 – MERCE PER PRONTO CARICO
L’ introduzione del le merci nel recinto dei Magazzin i per i l pronto car ico, senza procedere al
deposito, è ammessa sol tanto per le merc i naz ional i e naz ional izzate.
Art.79 – MANCATO CARICO DELLE MERCI
L’ incar ico confer i to ai Magazz in i d i provvedere a l le operaz ioni d i car ico del le merci , non
comporta l ’ impegno di car icare le merc i s tesse su l mezzo d i t rasporto prescelto.
I Magazz in i , sa lvo i l caso di colpa o negl igenza, non r ispondono del col locamento del le merci
su l mezzo di t rasporto prescelto, né assume responsabi l i tà per mancato car ico, tota le o
parz ia le , del le merc i , né per eventual i r i tard i nel l ’esp letamento del le operaz ioni suddette.
CAPO VII - DELLA VENDITA DELLA MERCE -
Art .80 – VENDITA DELLA MERCE
I Magazzin i possono procedere a l la vendita de l la merce su r ich iesta di chi ne dispone
l iberamente.
La domanda d i vendita deve essere fatta per iscr i t to e deve contenere l ’ indicaz ione del prezzo
e del le a ltre modal ità .
Al la domanda deve essere al legato l ’eventuale bol lett ino di entrata, o la fede di deposito e la
nota di pegno.
Art .81 – MODALITA’ DI VENDITA
Se i l venditore di cu i a l l ’art icolo precedente non abbia a l tr iment i indicato, s i osserveranno per
le vendite le modal i tà stabi l i te dal l ’art .1515 del Codice Civ i le e le seguent i d isposiz ioni :
- chiunque intende adire a l l ’asta, deve deposi tare a i Magazz in i , pr ima del l ’apertura del le
operaz ioni , i l d iec i per cento del prezzo base, ovvero prestare congrua f idejuss ione
bancar ia;
- appena avvenuta l ’aggiudicaz ione, l ’aggiudicatar io deve versare i l prezzo a l
rappresentante dei Magazz in i che presenzia a l la vendita;
- in caso d i mancato versamento immediato s i procede, poss ib i lmente nel la stessa seduta,
ad una nuova sta;
- l ’aggiudicatar io inadempiente a l l ’obbl igo del versamento immediato del prezzo, perde i l
deposito del d iec i per cento versato, che, dedotte le spese d’asta, è agg iunto al r icavato
del la vendita;
- i concorrent i a l l ’asta, non r imast i aggiudicatar i , possono r i t i rare immediatamente i l
deposito versato;
- su l r icavato del la vendita i Magazz in i prelevano, o l tre l ’ importo del le spese d’asta, un
compenso;
- i daz i , i d i r i t t i e le tasse gravant i su l le merc i , dovut i a l lo Stato o a l Comune, sono a
car ico del l ’acquirente;
- la merce aggiudicata deve essere r i t i rata entro 24 ore dal l ’agg iudicaz ione; in caso
diverso, decorrono da ta le termine le spese ed i d i r i tt i d i magazzinaggio a car ico
del l ’aggiudicatar io .
-
Art.82 – REVOCA DELLA DOMANDA DI VENDITA
Nel caso in cui i l r ichiedente la vendita del la merce disdica tempest ivamente la sua domanda, i
Magazzin i hanno dir i t to, o l tre a l r imborso del le spese sostenute, ad un compenso di
commiss ione par i a l l ’uno per cento del prezzo o del prezzo base d’asta r i sul tante dal la
domanda, non infer iore in ogni caso a £.10.000.
La revoca del la domanda non è ammessa dopo l ’ in iz io del le operazioni d i vendita a l l ’asta.
Art.83 – INSUFFICIENTE RICAVO DI VENDITA
Nel caso d i vendita ch iesta dal possessore del le nota d i pegno, qualora i l prezzo r icavato dal la
vendita s ia suff ic iente a copr ire i d i r i t t i d i deposito, le spese pr iv i legiate ed i l capita le
r isu ltante dal la nota e re lat iv i accessori , i l pagamento parz ia le è annotato sul la nota di pegno,
che viene rest i tu ita a l possessore a prova del credito res iduale.
Art.84 – RIPARTIZIONE DEL RICAVO D’ASTA
I l prezzo r icavato dal la vendita è versato a i Magazzin i , i qual i , dopo avere incamerato quanto
gl i è dovuto per spese e d ir i t t i , nonché le spese del la vendita , ed i l d i r i tto d’asta del 2% su l
prezzo netto con un minimo di £ .10.000 entro due g iorni a l la r ipart iz ione agl i avent i d i r i tto.
Nel caso di merce la cu i fede di deposito non s ia accompagnata dal la nota d i pegno, i
Magazzin i , effettuate le r i tenute d i cu i a l 1° comma, versa a l possessore del la nota d i pegno i l
controvalore del credito e degl i accessor i , e mette l ’eventuale res iduo a d isposiz ione del
possessore del la fede di deposito.
CAPO VI I I – DEI COMPENSI E DELLE SPESE -
Art .85 – TARIFFE DEI MAGAZZINI
I compensi spettant i a i Magazzin i per le operazioni previste dal presente regolamento, sono
f issat i da l la tar i f fa approvata dal la autor ità competente.
I d ir i t t i d i magazz inaggio possono essere ca lcolat i , secondo la natura del le merci , in rapporto o
al la superf ic ie occupata, o a l la qual i tà o a l peso del la merce, o a l numero dei co l l i , o a l la
durata del deposito.
L’ammontare dei d ir i tt i dovuti per c iascuna operazione non può r isu ltare in nessun caso
infer iore a £.10.000.
Per le operaz ioni r iguardanti depos it i d i notevole ent i tà o durata, i Magazzin i possono
prat icare r iduz ioni od agevolaz ioni su i compensi previst i dal la tar i f fa .
Per le operaz ioni non previste dal la tar i f fa , i compensi sono determinat i da l l ’accordo fra le
part i .
Ove s ia consent i ta d i laz ione al pagamento dei d ir i t t i e del le spese è dovuto a i Magazz in i
l ’ interesse del 2% in p iù del tasso uff ic ia le d i sconto, in rag ione di anno.
Le r ichieste dei prezz i , d i impegno di spazio ecc. . e le is truz ioni per spediz ioni , t rapass i , v incol i
o sv incol i d i merc i o a l tr i serv iz i , dovranno essere fatte d irettamente o per i scr i t to a l la
Direz ione dei Magazz in i , che non terranno in a lcu n conto quel le che le pervenissero tramite i l
propr io personale dipendente.
La Direz ione dei Magazzin i , perc iò, s i r i serva i l d i r i t to di non dare corso ad istruz ioni o
comunicaz ioni te legraf iche o te lefoniche, e nel caso che le stesse venissero accolte, s i r i t iene
sol levata nel modo più assoluto da ogni responsabi l i tà der ivante da errata interpretaz ione o da
irregolare trascr iz ione, d isguid i , r i tard i ecc…
Art.86 – OPERAZIONI DISDETTATE
Per le operaz ioni d isdette o ltre le 24 ore dal la r ich iesta, o comunque dopo che s iano state
in iz iate, è dovuto a i magazz in i i l r imborso del le spese sostenute, nonché un compenso pari a l
25% del d ir i t to previsto dal la tar if fa per le operaz ioni stesse.
L ’amministraz ione dei Magazz in i avrà i l d ir i t to d i r ich iedere un compenso spec ia le, da
convenirs i , per le operaz ioni doganal i , daz iar ie e ferroviar ie che dovrà eseguire per conto e
spese degl i interessat i e così pure per l ’uso d i raccordo ferroviar io .
Qualunque onere in d ipendenza dei regolamenti o del le tar i f fe doganal i , daz iar ie e ferroviar ie ,
sarà a car ico dei c l ient i , e cos ì pur le multe eventual i , qualunque ne s ia la causa o i l motivo,
anche se ver i f icates i in seguito ad errore o colpa del personale dei Magazzini , poiché le
concess ioni doganal i , daz ia l i o ferroviar ie vengono fatte bensì in nome dei Magazzini , ma per
conto del la c l ientela .
Art .87 – GARANZIE SUL CREDITO DEI MAGAZZINI
I l credito dei Magazzin i per d ir i t t i e spese è garant ito dal le merc i depositate, con pr iv i leg io.
Qualora r isult i che i l va lore del le merc i deposi tate s ia insuff ic iente a copri re i l credito dei
Magazz in i , quest i inv itano i l depositante o i l possessore del la fede d i deposito che abbia
noti f icato i l suo indir izzo, a provvedere al pagamento del detto credito entro un congruo
termine.
Trascorso infruttuosamente tale termine, i Magazz in i possono procedere al la vendita del le
merci depositate con le modal i tà stab i l i te dal l ’art .2797 del Codice Civ i le .
Art.88 – PAGAMENTO DIRITTI E SPESE
Perdurando i l deposito anche parz ia le del le merc i , i l depos itante ha l ’obbl igo d i eseguire i l
pagamento dei d ir i t t i e del le spese i base a l le corr ispondent i fatture.
In caso d i inosservanza d i ta le obbl igo i Magazz in i , previo avviso dato con lettera raccomandata
con r icevuta d i r i torno, a l depositante o a l possessore del la fede di deposito che abbia
noti f icato i l proprio indir izzo, può, t rascors i d iec i g iorni dal la data del la r icez ione del la lettera
raccomandata, procedere a l la vendita , con le modal ità d i cu i a l l ’art ico lo 2797 Codice C iv i le ,
del la parte del la merce deposi tata, suf f ic iente a copr ire la somma spettante.
Le spese del la vendita sono prelevate dal r icavato. L ’eventuale res iduo, dopo che s ia stato
pagato i l c redito dei Magazz in i , è posto in un conto infrutt i fero intestato al depositante.
Art.89 – MODIFICHE ALLA TARIFFA
I Magazzin i sono tenuti a comunicare a i depositant i , mediante lettera raccomandata con
r icevuta d i r itorno, le modif iche del la tar i f fa .
Le modif iche hanno effetto, per le merc i g ià depositate, con i l pr imo del mese successivo, a
quel lo in cu i è stata fat ta la comunicaz ione.
Art.90 – DEPOSITO INFRUTTIFERO DI SOMME
Sul le somme depositate presso i Magazz in i , a quals ias i t i to lo , dal depositante del le merci , o da l
possessore del la fede di deposito, o da terz i , non è corr isposto dai Magazz in i a lcun interesse.
Art.91 – DIRITTO DI RITENZIONE SULLE MERCI
In caso d i contestaz ione su l l ’ammontare dei d i r i t t i o del le spese dovute, i Magazz in i hanno
dir it to d i r i tenere parte del le merci in misura suff ic iente a garant ire la somma contestata s ino
al la def in iz ione del la controversia , sa lvo che i l depositante o i l possessore del la fede di
deposi to non prefer isca versare, a garanz ia , una eguale somma presso i Magazzin i o un Ist i tuto
di credito, oppure prestare f idejuss ione bancaria per detta somma.
CAPO IX – CONTENZIOSO – VARIE -
Art .92 – CONTROVERSIA SULLE TARIFFE
Sul le controvers ie che potranno sorgere far i Magazzin i ed i depositant i , o i possessor i del le
fedi d i deposito, nel l ’appl icaz ione del la tar i ffa , dec ide la g iunta del la Camera d i Commercio,
Industr ia e Agricoltura del la Provinc ia in cu i hanno sede i Magazz in i , quale arbitro amichevole
compositore.
Contro le dec is ioni del la Giunta è ammesso r icorso a l Ministero per l ’ Industr ia e Commercio, i l
quale dec iderà inappel labi lmente.
Art.93 – COMPOSIZIONE DELLE LITI
Tutte le norme, regolament i e condiz ioni genera l i sopra trascr i tt i s i intendono pienamente
conosc iuto ed accettati integralmente dal l ’utente per i l so lo fatto del la introduz ione del la
merce nei Magazzin i .
Tutte le quest ioni che possono sorgere su l la interpretaz ione ed esecuzione dei patt i stabi l i t i ,
sa lvo quanto previst i dal l ’art icolo 92, sono devolute a l g iudiz io d i tre arbitr i , nominat i uno da
ciascuna del le part i ed i l terzo, in mancanza di accordo fra le part i stesse, dal Pres idente del
Tr ibunale d i For l ì .
Qualora la parte int imata non provveda al la nomina del l ’arb i tro nel termine di 10 g iorni o in
quel maggior termine che venga indicato nel l ’ i s tanza di arb itrato, anche la nomina del l ’arbitro
di parte sarà fatta dal Pres idente del Tr ibunale d i For l ì .
Gl i arbitr i dec idono nel termine d i trenta g iorni dal l ’accettaz ione del l ’u lt imo di ess i , con i
poter i degl i amichevol i compositor i .
Art.94 – FORO COMPETENTE
Unico Foro competente: For l ì .
Art .95 – AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento resta permanentemente aff issa, a d isposiz ione del pubbl ico,
negl i uf f ic i e nei local i di deposito dei Magazz in i .
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER IL MAGAZZINO FRIGORIFERO
CAPO X – DEL MAGAZZINO FRIGORIFERO -
Art .96 – MERCI DEPERIBILI
Le merc i d i natura deper ib i le , vengono introdotte nei Magazz in i f r igor i fero a l le condiz ioni
general i e part icolar i d i cui ag l i art icol i seguent i .
Art.97 – REFRIGERAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
I l f r igor i fero provvede, a r ichiesta , a l la refr igerazione del le merci e derrate negl i apposit i loca l i
condiz ionat i .
La refr igerazione può avvenire anche in magazz in i e armadi f r igor i fer i d i c l ient i mediante
specia l i accordi e col pagamento di un d ir i t to f isso d i a l lacc iamento e d i un canone a for fai t da
stabi l i rs i caso per caso.
Art .98 – VALUTAZIONE DELLE FRIGORIE E TARIFFE
Al solo f ine di valutare la quanti tà del le f r igor ie che la merce dovrà assorbire durante la
refr igerazione, l ’utente deve d ich iarare i seguent i dat i :
a) i l tempo (data d i in iz io e scadenza del contratto di refr igerazione) ;
b) i l peso (per la tar i f fa a peso) o i l volume (per la tar i f fa a spazio) del la merce
refr igerabi le ;
c) la temperatura cui la merce deve essere assoggettata.
I l tempo deve essere determinato, per poter appl icare la tar i f fa secondo la durata o la
stagione.
La tar i f fa a peso (a quintale per mese o fraz ione d i mese o a kg . Per g iorno) s i appl ica su l peso
lordo a l l ’atto del la introduz ione, so lo quando la merce è messa in magazz in i f r igor i fer i ove g ià
s i t rovino merc i d i a l t r i c l ient i , e la merce estratta dal fr igor i fero deve nuovamente pagare se s i
vogl ia r iassoggettar la a l la refr igeraz ione.
Se invece i l C l iente chiede d i refr igerare un determinato spaz io (gabbia, ce l letta , magazz ino
fr igori fero) per merce di qual i tà determinata o dich iarata, convenientemente d isposta, s i
appl ica la tar i f fa a spaz io (per mq. e mc. refr igerato) .
L ’appl icaz ione del la tar i f fa a spaz io, non confer isce a l l ’ intestatar io a lcun dir i tto specia le o
diverso dag l i a lt r i consumatori d i f r igor ie . I l C l iente può però chiedere con chiave propria la
gabbia, ce l la o magazz ino fr igor i fero, sa lvo l ’obbl igo d i apr i re a ogni r ich iesta motivata del la
Direz ione, ed i l Magazz ino s i d is interessa del la quant i tà del la merce introdotta od estratta ,
sa lva l ’osservanza di tutte le norme regolamentar i e contrat tual i da parte del depositante.
Art.99 – SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza i l contratto d i refr igeraz ione r iso lve senza obbl igo d i d isdetta ant ic ipata.
Nel caso la merce rest i nel fr igor i fero o l tre i l termine f issato, i l Magazz ino ha la facoltà d i
addebitamento a l C l iente l ’ importo del la refr igeraz ione per un a lt ro mese, a l le condiz ioni d i
tar if fa . Nel la tar i f fa a peso, i l r innovo v iene addebitato su l peso totale dei col l i r imast i in
fr igori fero tenendo per base i l peso medio dei col l i accertato a l l ’atto del l ’ introduzione.
I l r i t i ro ant ic ipato del la merce e la r inunzia a l serv iz io d i refr igeraz ione, non danno d ir i t to a
r iduz ioni d i sorta.
Art.100 – AUMENTO TARIFFE
Sarà facoltà del la Direz ione di aumentare le tar i f fe convenute anche durante i l corso dei
contratt i , a seguito d i eventual i aument i del costo del l ’energia e let tr ica, del le mater ie pr ime, e
del la mano d’opera.
Art.101 – CESSIONE DI CONTRATTO
La cess ione del contratto in tutto od in part e, non è ammessa ne ammiss ib i le per a lcun t i tolo
se non previo accordo e consenso scr i tto del la Direz ione del Magazzino; cos ì pure i l C l iente non
è ammesso a portare merc i di terz i in fr igor i fero.
La merce introdotta abusivamente nel f r igor i fero verrà sequestrata ed i co lpevol i verranno
denunciat i per sottraz ione d i energia refr igerante.
Art.102 – IMPEGNO DI TEMPERATURA
L ’ impegno di fornitura d i energ ia refr igerante s i intende soddisfatto, quando i l Magazzino
mantenga, nel la erogaz ione del freddo, la temperatura contrat tuale , sa lvo i l caso di forza
maggiore.
S i cons iderano cas i d i forza maggiore, che l iberano i l Magazz ino dal l ’obbl igo d i mantenere la
temperatura e da ogni responsabi l i tà, i guast i o quals ias i inconveniente ai macchinar i , a l le
tubaz ioni , ag l i impiant i , a fabbricat i , agl i ambient i d i custodia anche per cause dipendent i dal la
loro costruz ione o derivabi l i da l le condiz ioni deg l i ambient i v ic in i , la mancanza di forza
motr ice, g l i incendi e le a l luvioni , g l i sc ioper i , le sommosse o ltre tutt i i casi r iconosciut i da l la
legge.
Art.103 – TEMPERATURA CONTRATTUALE
Si ha la temperatura contrattuale quando ne l le ce l le o nei magazz in i i l termometro del
f r igor i fero segni la temperatura stabi l i ta in contratto.
I l Magazzino è tenuto a mantenere la temperatura contrattuale quando le refr igeraz ione s i
ef fettu i in “reg ime normale” e c ioè so lo quando s iano cessate le osci l laz ioni cui danno luogo le
aperture d i porte che avvengono s ia durante l ’orar io d i accesso stabi l i to, s ia fuor i d i detto
orar io o le osc i l laz ioni prodotte da introduzioni d i merc i ca lde, scongelate, od in quanti tà
straordinaria .
Art.104 – SBRINAMENTI
Per mantenere e levato i l coeff ic iente d i t rasmiss ione del f reddo i C l ient i dovranno permettere
le necessar ie operaz ioni d i sbr inamento e scongelamento dei serpent in i , ogni qualvolta i l
Magazz ino lo r i tenga opportuno.
Art.105 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
I l control lo del le temperature v iene fatto a cura del Magazzino mediante la lettura del
termometro del fr igor i fero.
In caso d i contrasto f ra le indicazioni del termometro del f r igor i fero e d i quel lo eventualmente
insta l lato o usato dal C l iente, avrà va lore l ’ indicaz ione del termometro del f r igor i fero, sa lvo i l
d ir i t to del Cl iente d i ch iedere la taratura.
Al lo scopo di eventual i reclami , le r i levaz ioni d i temperatura dovranno essere fatte a l la
presenza di un rappresentante del Magazz ino e comunicate per iscr i t to a l Magazz ino stesso non
oltre 24 ore dal l ’accertata i rregolar i tà .
Art.106 – PENALITA’
Salvo i l caso di var iaz ioni d i temperatura che non possono far luogo a rec lamo a senso degl i
art icol i precedent i , qualora venga r i levato nei modi d i cui sopra, eccesso o d ifetto di
temperatura, l ’utente potrà r ich iedere a t i to lo d i penale i l r imborso o defalco di una somma
corr ispondente a l l ’ importo dovuto per c iascun g iorno nel quale s i s ia ver i f icata l ’ i r regolar i tà .
Art.107 – AVARIA E DEPERIMENTI
Anche quando s ia stato constatato ed accertato eccesso o d i fetto d i temperatura imputabi le a l
magazz ino, l ’utente non potrà r ich iedere r isarcimento d i danni per avar ie o deper imenti
r iscontrat i nel le merci assoggettate a refr igeraz ione, se non avrà r igorosamente provato che
solo l ’eccesso o i l d ifetto constatato s ia stat o causa d iretta e determinante del l ’avar ia con
esc lus ione d i a lt re poss ib i l i cause d i deter ioramento, preesistent i o non al la introduzione nel
fr igor i fero.
Art.108 – RESPONSABILITA’
Le merci vengono introdotte in f r igor i fero sotto la esc lusiva responsabi l i tà degl i intestatar i ,
qualunque s ia i l r i su l tato su l le medesimi del le somministraz ioni d i f reddo stabi l i to in contratto.
I l Magazzino, pur garantendo la temperatura contrattuale in reg ime normale, non garant isce la
conservaz ione del la merce né l ’esecuzione di a ltre specia l i obbl igaz ioni , se non espressamente
accettate in contratto.
Nel caso di st i l l ic id i , inf i l t raz ioni e s imi l i inconvenient i , non r i levabi l i nel lo stabi l imento i
d ipendenti da fatt i da fatt i non constatabi l i mediante la normale v ig i lanza e manutenzione, i l
Magazzino non r isponde del le conseguenze cu i dessero luogo, con danno al le merci o con
osci l laz ioni a l la temperatura e umidità .
I l Magazz ino non r isponde inoltre verso i C l ient i dei danni a l le merci , qual i ess i s iano,
nemmeno der ivanti da incendio, fu lmine, da esplos ioni , da furt i , da topi , da insett i e larve di
insett i e s imi l i cas i come non r isponde dei cal i natura l i che le merci possono subire g iacendo in
fr igori fero.
Art.109 – DECADENZA
In ogni caso e per ogni effetto la constatazione del l ’avar ia deve essere fatta , a pena d i
decadenza, a i sens i del l ’art .64 del presente regolamento.
Art.110 – RICONSEGNA DELLA MERCE
I l Magazz ino ef fet tua la r iconsegna del la merce a l portatore del la bol letta di car ico, eccetto
che i l t i to lare non abbia d isposto diversamente mediante ordin i scr i tt i .
In caso d i smistamento o manipolaz ione dei co l l i da parte del l ’utente, i l Magazz ino non
r isponderà più del loro numero, sa lvo accertamenti eseguit i d i comune accordo dal le part i ed
annotat i su l la bol letta d i introduz ione.
Art.111 – SPESE ACCESSORIE
Le spese per immagazz inare e togl iere la merce non sono comprese nel la tar i f fa d i
refr igeraz ione.
Art.112 – STIVAGGIO MERCE
Per la buona conservaz ione del la merce è necessar io che essa s ia ben penetrata dal f reddo. I
col l i perc iò devono essere dispost i in modo da lasc iare p iù superf ic ie poss ib i le a contatto con
l ’ar ia f redda, a ta le scopo le st ive non dovranno toccare ne i muri latera l i , né i l pavimento, ma
posare su support i di legname ben pul i to, provvist i a spese del l ’utente.
Nel caso in cui le st ive s iano cadute o mal fatte o pericolose, la Direz ione del Magazz ino s i
r iserva d i provvedere a spese del Cl iente.
La merce deve essere condiz ionata in modo da non recare danno a l le a lt re es istent i nel loca le
stesso, a l macchinar io, al le tubaz ioni , a l le ret i , ag l i i so lant i ecc. .
La Direz ione di r iserva i l d i r i t to d i t rasfer ire a propr ie spese le merc i introdotte nel f r igor i fero
da un loca le ad un al tro di egual i condiz ioni d i temperatura.
Se c iò avviene su r ich iesta e per fatto del l ’utente, la spesa re lat iva sarà a lu i imputata.
Art.113 – ACCESSO ALLE CELLE
Gli orar i d i accesso a i magazz in i e a l le ce l le verranno stabi l i t i secondo le esigenze stagional i e
poss ibi lmente tenendo conto d i quel le dei d ivers i repart i e del la c l ientela.
I C l ient i non potranno entrare nei magazz in i promiscui senza regolare permesso scr it to del
Magazz ino.
Nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche dal l ’ intestatar io.
Art .114 – RESPONSABIL ITA’ DEI CLIENTI
I C l ient i , i loro d ipendent i o incar icat i ed i loro mezz i d i t rasporto possono fermarsi nel lo
stabi l imento soltanto per i l tempo necessar io a l d isbr igo del le operaz ioni d i car ico e scar ico o
ver i f iche del la merce.
I C l ient i sono responsabi l i dei danni che essi o i loro dipendent i o incar icat i arrecheranno a l le
attrezzature e agl i impiant i d i quals ias i genere.