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Page 1: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL

SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC)

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO

REGOLAMENTOCAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI –

Art . 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

I Magazzin i General i Raccordat i d i Cesena Srl , con sede in Cesena, V ia Cavalcavia 157, e con

local i d i deposito a Cesena nel la medesima Via Cavalcavia 157, autor izzat i con D.M. 16 LUGLIO

1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gest i t i sotto l ’osservanza del le leggi v igent i e del

presente regolamento, i l quale è appl icabi le anche a l le succursa l i del lo stabi l imento pr inc ipale .

Per quanto r iguarda in part ico lare l ’ introduz ione in deposito, la custodia, la conservaz ione e

l ’estraz ione del le merc i estere, naz ional i e naz ional izzate, saranno osservate le norme e

disposiz ioni v igent i in mater ia doganale e quel le su i magazz in i genera l i , d ispos iz ioni che

debbono intenders i qui integralmente r iportate.

S i intendono qui r iportate tutte le d isposiz ioni del codice c iv i le dal l ’art . 1787 a l l ’art . 1797

r iguardant i i l deposito nei magazz ini general i .

Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO

I Magazz in i r icevono in deposito, nei l imit i dei local i d isponibi l i e del la potenz ia l i tà dei propr i

impiant i , le merc i naz ional i , naz ional izzate ed estere, soggette a d ir i tt i doganal i o comunal i ,

oppure esent i da tr ibut i .

Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE

I MMGG, i depositant i , i possessor i d i fed i d i deposito ed i concess ionar i d i magazz in i pr ivat i , d i

cui a l capo I I , devono osservare le d isposiz ioni previste dal le leggi e dai regolament i anche in

mater ia sanitar ia e t r ibutar ia in genere.

I depos i tant i , i possessor i del le fedi d i deposito ed i concess ionar i dei local i d i deposito pr ivat i ,

hanno l ’obbl igo d i prendere preventiva conoscenza del presente regolamento che s i intende

pienamente conosciuto ed accettato per effetto del l ’ introduzione del la merce in magazz ino.

Art. 4 – MERCI ESCLUSE

I MMGG non accettano in deposito mater ia l i esplodent i o in quals ias i modo pericolosi per la

salute o l ’ incolumità del le persone. Le merci inf iammabi l i possono essere accettate so ltanto se

i MMGG dispongono d i loca l i adeguatamente attrezzat i ed sono in possesso del la prevent iva

autor izzaz ione del l ’autor i tà competente (VV.FF). E ’ quindi in facoltà dei MMGG r i f iutare in

deposito:

Merc i che cost i tu iscano per icolo d i danno per i local i o per a l tre merc i depositate;

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Merci in catt ivo stato di conservaz ione, o male condiz ionate, o d i catt ivo odore, a meno che i l

deposi tante non r i lasc i una dich iaraz ione scr i t ta con la quale esoner i i MMGG da quals ias i

responsabi l i tà ;

Merc i gravate d i assegnoo, spese d i trasporto, ed in genere quel le per i l cu i r icev imento

occorra un esborso quals ias i ;

Merci confez ionate in col l i d i peso indiv is ib i le super iore a i 150 kg, o d i lunghezza anche in un

solo lato super iore a 4,00 m;

Merci gravate da pr iv i leg io agrar io o da a ltr i v incol i od oner i che ne l imitano la l ibera

disponibi l i tà .

I MMGG possono fare a l lontanare dai loca l i ta l i merci anche se g ià introdotte, a spese e a

r isch io del l ’ intestatar io , sa lvo sempre la facoltà di cui a l l ’art . 43.

Art. 5 – DOMANDA DI OPERAZIONI

Per c iascuna operaz ione che s i r ich iede a i MMGG deve essere presentata domanda scr i tta .

La domanda puo’ essere fatta anche tramite lettera, fax o e-mai l , purché contenga tutte le

indicaz ioni prev iste dal corr ispondente modulo dei MMGG.

E’ in facoltà dei MMGG di dar corso a domand e oral i e te lefoniche, che però devono essere

confermate dal depos i tante entro i c inque g iorni success iv i . Dopo questo termine i MMGG

avranno la facoltà di sottoporre proposta di contratto al depositante f issandone i termini di

accettaz ione.

La domanda d i deposi to deve contenere espressamente l ’accettaz ione del la competenza

del l ’autor ità g iudiz iar ia del luogo ove hanno sede i MMGG. Per tutte le eventual i controvers ie

che potessero sorgere fra MMGG e i l depositante.

Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DI FIRME E PERSONE

I MMGG hanno obbl igo di ident i f icare le persone interessate a l compimento del le operaz ioni

r ich ieste.

Art. 7 – DELEGHE

I l depositante può, mediante d ich iaraz ione sc r i t ta, resa personalmente a i MMGG, o mediante

mandato autenticato, delegare a l tra persona, in v ia permanente o per s ingol i att i ,

a l l ’adempimento del le operaz ioni a lu i consent ite sul le merci depositate, compreso i l r i t i ro

del le merc i stesse.

I MMGG non r ispondono d i att i che i l de legato, ammesso nei loca l i d i deposito, compie su l le

merci ancorché dovessero esorbitare dai l imit i del la delega.

Art. 8 – OPERAZIONI DI ENTRATA E USCITA

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I MMGG s i incar icano del le operaz ioni di entrata e di usc i ta del le merc i nazional i , comunitar ie

ed estere, in importaz ione, esportazione, t ransito, sosta e trasbordo.

Sono operaz ioni d i entrata quel le occorrent i per prendere le merci da l c ig l io del le banchine

prospic ient i i loca l i d i deposito, da l la sog l ia dei loca l i s tess i , da i v incol i d i quals ias i genere

post i in pross imità d i ess i , ed immagazz inar le .

Sono operaz ioni d i usci ta quel le inverse, esc luse le prestaz ioni occorrent i per st ivare le merc i

su i mezz i d i t rasporto.

Art. 9 – OPERAZIONI FACOLTATIVE

In forza del contratto d i deposi to i MMGG non sono tenut i a compiere al tre operaz ioni o ltre

quel le previste dal l ’art icolo precedente, e quel le rese necessar ie dal la custodia del le merci .

I MMGG compiono a r ichiesta del deposi tante e a sue spese le a lt re operaz ioni prev iste dal la

tar i f fa , comprese quel le sanitar ie, e quel le re lat ive a l la imposta di consumo, ed eventualmente

anche operazioni non previste dal la tar i f fa stessa.

La r ich iesta del compimento del le operaz ioni doganal i , sanitar ie e quel le re lat ive a l l ’ imposta d i

consumo deve essere fatta per iscr i t to in ca lce a l la domanda di introduz ione o con apposto

mandato spec if ico o gener ico.

I MMGG non assumono responsabi l i tà né c iv i le , né amministrat iva per le eventual i d ichiarazioni

incomplete erronee o fa lse forn ite dal depositante i dai suoi delegat i .

Art. 10 – OPERAZIONI PER CONSERVARE LA MERCE

I MMGG possono compiere d i loro in iz iat iva tutte le operaz ioni che reputano necessar ie per

es igenze d i serv iz io , per la conservazione del le merc i , a spese del depositante, sa lvo che ta l i

operaz ioni s iano rese necessar ie da fatto imputabi le a i MMGG stess i .

I MMGG devono compiere inoltre le operaz ioni che venissero r ich ieste dal competente uff ic io

doganale o da a ltre autor ità, sa lvo l ’eventuale di r i t to d i r imborso del le spese nei confront i del

depositante o del possessore del la fede di deposito.

Art . 11 – IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO

Le operaz ioni d i entrata e d i usc i ta del le merc i , nei l imit i previst i dal l ’art . 5 , le operaz ioni d i

vent i laz ione e d i conservaz ione, ed ogni a l t ra operaz ione da compiers i a l l ’ interno dei loca l i d i

deposito, sono curate dai MMGG, i qual i hanno dir i t to d i serv i rs i per i re lat iv i lavor i d i

facchinaggio, d i per4sonale a l le proprie d ipendenze, aventi c ioè con i magazz in i rapport i d i

carattere cont inuat ivo. Per le operaz ioni d i cu i a l comma precedente sono dovut i a i MMGG i

compensi previst i da tar i f fa, o quel l i convenut i consensualmente per le operaz ioni non previste

dal la tar i f fa stessa.

I deposi tant i o i possessor i del la fede di deposito possono tuttavia essere autor izzat i da i

MMGG a compiere, a loro r isch io e per icolo, operaz ioni d i carattere spec ia le , esc luse quel le d i

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facchinaggio, sempre nei l imit i consent it i dal la legge e dai regolamenti , e nel l ’osservanza di

tutte le prescr it te formal ità.

I MMGG hanno facoltà d i delegare, a spese del r ich iedente un propr io f iduciar io per ass istere

al le operazioni medesime.

Art. 12 – EMISSIONE POLIZZE DI CARICO

Per le merc i naz ional izzate ed estere da trasportars i per v ia mar itt ima, i MMGG, previo accordo

col vettore, possono emettere a nome di quest i , i document i e le pol izze di car ico secondo i l

codice del le legg i su l la navigaz ione.

Art. 13 – ORARIO DI LAVORO

I local i d i deposi to sono apert i so ltanto nei g iorni fer ia l i e secondo l ’orar io f issato dal la legge e

dal le autor i tà competent i . I MMGG per es igenze eccez ional i possono tuttav ia, su domanda

del l ’ interessato, compiere operaz ioni in g iorni fest iv i o in orar io d iverso da quel lo prescr itto.

Per i l compimento di ta l i operaz ioni sono dovute le maggioraz ioni del le tar i f fe doganal i ,

ferroviar ie e sa lar ia l i ed una tassa spec ia le .

Art. 14 – INFORTUNI AL PERSONALE ESTERNO

I MMGG sono responsabi l i d i eventual i in fortuni danni a l le persone o a l le cose, furt i subit i dal

depos i tante, da i suoi incar icat i , o da l possessore del la fede d i depos i to , durante la permanenza

nei loca l i d i deposito e nei rec int i , quando tal i fatt i s i ver i f icano durante i l compimento di

operaz ioni autor izzate.

Art. 15 – DIVIETI PER IL DEPOSITANTE

E’ v ietato a i depositant i , a i possessor i del le fedi d i deposito, a i loro incar icat i e dipendent i , d i

ingombrare con veicol i o con merc i i rec int i dei MMGG, più del tempo necessar io per i l

compimento del le operaz ioni c i car ico e scar ico. E ’ a l tres ì v ietato fumare, accendere lumi o

altra mater ia inf iammabi le entro i loca l i d i deposi to.

Art.16 - RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITANTE

I depositant i ed i possessor i del le fedi d i deposito sono responsabi l i dei danni arrecat i a i

Magazzin i per colpa d i loro incar icat i e d ipendent i .

Art.17 – DIVIETO DI MANCE

È v ietato a i depos i tant i , a i possessor i del le fedi d i deposito e a i loro incar icat i d i dare

compensi non previst i dal la tar i f fa a l personale d ipendente dai Magazz ini e d i r ich iedere a l lo

stesso personale prestazioni che non s iano state previamente autor izzate dai Magazzin i Stess i .

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Art .18 – DOMICILIO DEL DEPOSITANTE

Tutte le comunicaz ioni e not i f iche, anche di eventual i att i g iudiziar i , a l depos i tante o a l

possessore del la fede di deposi to che abbia comunicato i l suo indir izzo, sono fatte dai

Magazz in i a l l ’ indir izzo indicato nel la domand a d i deposito o successivamente per iscr i t to.

Art.19 – SEGRETO DI UFFICIO

Salvo i cas i previst i da l la legge, i Magazzin i hanno l ’obbl igo di mantenere i l mass imo r iserbo

sul le operaz ioni compiute dai depositant i , da i possessori del le fedi d i deposito o loro

incar icat i .

I c l ient i non potranno entrare nei magazzin i promiscui senza regolare permesso scr i t to del la

Direz ione, e nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche

del l ’ intestatar io .

Capo I I – DEI LOCALI DI DEPOSITI PRIVATI -

Art .20 – DEPOSITI PRIVATI

I Magazzin i possono concedere loca l i d i deposito o spazi copert i o scopert i separat i , in uso

esclusivo, sa lvo quanto è d isposto dal le v igent i norme su i Magazz in i general i . Per ottenere la

concess ione in uso dei loca l i d i deposito o spaz i pr ivat i , devesi presentare domanda per iscr i t to

a i Magazzini , ind icando i l genere del le merc i che s i intendono introdurre ed i l per iodo per cui è

r ichiesta la concess ione.

I l corr ispett ivo per la concessione dei local i o spaz i suddett i è computato in re laz ione al la

durata del la concessione stessa, e deve essere pagato ant ic ipatamente.

Art.21 – SORVEGLIANZA DEL CONCESSIONARIO

La sorvegl ianza del le merc i depositate nei local i o spazi d i cu i a l l ’art ico lo precedente, anche se

s ituat i nel rec into dei Magazz in i , è eserc i tata dal concess ionario, restando esc lusa quals ias i

responsabi l i tà dei Magazzin i s tess i per eventual i furt i , manomissioni o danni in genere, sa lvo

nel caso di sua negl igenza o colpa.

I l concess ionar io è responsabi le dei danni arrecat i ag l i immobi l i ed impiant i dei Magazz in i ed

al le merci e beni d i terz i , in conseguenza d i eventual i incendi ver i f icat is i ne i loca l i o spaz i in

concess ione.

Art .22 – DIVIETO DI SUBCONCEDERE

È Vietato a l concess ionar io di subconcedere in tutto o in parte i local i o spaz i d i deposito

privat i , e d i introdurv i merci d i proprietà d i terz i o d i genere d iverso da quel lo indicato nel la

domanda di concessione.

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Nei loca l i o spaz i d i deposito suddett i non può eserc itars i la vendita a l minuto. Sul le merc i

deposi tate nei loca l i o spazi d i depos ito pr ivat i non possono essere emesse fedi d i deposito o

note d i pegno.

Art.23 – VIGILANZA NEI DEPOSITI PRIVATI

In presenza del concess ionario o di persona d i sua f iducia e, in caso d i part icolare urgenza,

anche senza ta le presenza, i Magazz in i hanno facoltà di procedere in ogni momento al le

veri f iche dei local i e spaz i d i deposito pr ivat i che r i terrà opportune.

I local i e spaz i suddett i sono a lt res ì soggett i , in conformità a l le d ispos iz ioni v igent i , a l la

vig i lanza del le autor ità doganal i , de l l ’Uff ic io del le Imposte d i Consumo, del la Camera d i

Commercio, Industr ia e Agricoltura e del Ministero del l ’ Industr ia e del Commerc io.

Art.24 – FACCHINAGGIO NEI DEPOSITI PRIVATI

Le operazioni d i facchinaggio inerent i a l l ’entrata e a l l ’usc i ta del le merc i nei local i o spaz i d i

deposito pr ivat i , nonché quel le d i cess ione del le merc i iv i es istent i , possono essere eseguite

soltanto previa r ichiesta fatta a i Magazz in i e d ietro pagamento ant ic ipato dei compensi stabi l i t i

dal la tar i f fa . Nel l ’ interno dei local i o spaz i pr ivat i i l concess ionar io può, previa autorizzaz ione

dei Magazz in i , serv irs i d i personale propr io.

I Magazz in i possono tuttavia impedire l ’accesso o la permanenza nei local i o spazi medesimi

al le persone che abbiano v iolato a lcuna del le d ispos iz ioni del presente regolamento o la cui

presenza s ia reputata inopportuna dai Magazz in i .

Art.25 – MANUTENZIONE DEI LOCALI

I l concessionario ha l ’obbl igo d i curare la pul iz ia e la buona conservaz ione dei local i o spaz i d i

deposi to pr ivat i in uso e di r iconsegnarl i nel la stesse condiz ioni in cu i l i ha r icevut i . Eg l i è

tenuto a l r isarc imento dei danni ver i f icates i per colpa sua, dei suoi d ipendent i o del le persone

entrate nei local i o spazi suddett i con sua autorizzaz ione.

Non potrà essere eseguito nei loca l i medesimi o negl i impiant i a lcun lavoro, innovaz ione,

modif ica senza la prevent iva autor izzaz ione scr itta dei Magazzin i .

Art.26 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

In quanto appl icabi l i , debbono osservars i anche per i local i o spaz i di deposito pr ivat i , le

d isposiz ioni del presente regolamento e in part icolare quel le che concernono le merci esc luse o

di accettaz ione condiz ionata, l ’orar io del le operaz ioni e la responsabi l i tà del le prescr iz ioni

impart ite dal le autor i tà competent i .

Ogni infraz ione da parte del concessionar io a l le d isposiz ioni d i questo Regolamento od ai patt i

part icolar i che i Magazz ini r i terranno di inser ire nel contrat to, importa la r iso luz ione del

rapporto, sa lvo i l r i sarc imento degl i eventual i danni .

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Capo I I I – DEL COLLOCAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MERCE -

Art .27 – CONTI DI DEPOSITO

Per c iascuna part i ta d i merce introdotta i Magazz in i aprono a nome del depositante un conto d i

deposito dal quale debbono r isu ltare la specie, la qual i tà e la quant i tà del le merc i introdotte, e

nel quale debbono essere d i volta in volta annotat i tutt i g l i esbors i e le spese a car ico del le

merci , g l i eventual i r icav i a favore del depositante, nonché le merc i estratte.

La merce non coperta, a l momento del deposito, da documenti attr ibut iv i del la propr ietà, v iene

introdotta a l l ’ordine.

Art.28 – INTRODUZIONE DELLA MERCE

Al l ’atto del l ’ introduz ione nei loca l i d i deposito, i Magazz in i procedono a l la r icogniz ione del la

merce, prendendo nota del numero dei col l i , del genere d i imbal laggio, dei marchi e

contrassegni , del le condiz ioni esterne, e d i ogni dato atto ad agevolare i l r iconosc imento del la

merce stessa: ed a l la pesatura g lobale o s ingola secondo la qual i tà del la merce e le necess i tà di

control lo .

Le relat ive annotaz ioni debbono essere r iportate sul bol lett ino d i entrata, e , success ivamente,

su l la fede d i deposito e sul la nota d i pegno, nel caso vengano emess i .

Art .29 – VERIFICA DEI COLLI

Su espressa r ich iesta del depositante, i Magazz in i procedono a l la ver i f ica interna dei co l l i .

A l lorquando dal le operaz ioni d i r icognizione di cu i a l l ’art icolo precedente, non r isu lt i accertato

i l genere, la qual i tà e la quant i tà del le merc i depositate, e i l deposi tante non ne ch ieda la

veri f ica a i sens i del comma precedente, su l bol lett ino di entrata, su l la fede di deposito e su l la

nota di pegno, ove emesse, a l l ’ ind icaz ione del le merci verrà aggiunta la dic itura “senza

garanzia” .

Art.30 – PERIZIA DELLE MERCI

Su r ich iesta, e a spese del depositante, i Magazz ini provvedono per mezzo d i per it i

regolarmente iscr i t t i ne l ruolo del la competente Camera di Commerc io, Industr ia e Agr icoltura

e designat i anno per anno dal Tr ibunale del luogo, a l la st ima del le merc i depositate.

I l genere, la qual i tà , la quanti tà ei valore accertat i vengono annotat i sul bol lett ino d i entrata,

su l la fede d i depos i to e sul la nota di pegno, con l ’ indicaz ione del nome del per i to e del la data

del la per iz ia .

I l va lore del le merc i estere è indicato senza computare l ’ importo del daz io doganale.

Art.31 – RISERVE SULLO STATO DELLA MERCE

Durante le operaz ioni d i r icogniz ione di cui a l l ’art .29 i Magazzin i , ove lo r i tengano necessar io a

scar ico del la propr ia responsabi l i tà, possono avanzare r iserve in ordine a l lo stato o a l

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condiz ionamento del la merce e dei re lat iv i imbal lagg i , e possono fare eseguire, a spese del

depositante, ver i f iche e periz ie del le merc i stesse.

Del le suddette r iserve, nonché degl i eventual i accertament i , è fatta menzione nel bol lett ino di

entrata e, successivamente, nel la fede di depos i to e nel la nota d i pegno.

Art.32 – DICHIARAZIONI FALSE

Qualora le merc i introdotte in deposito non r isul t ino per genere, qual i tà e quant ità ,

corr ispondent i a l le d ich iaraz ioni del depositante, quest i è tenuto al pagamento del l ’eventuale

differenza di tar i f fa , e , in caso d i malafede, d i una penale par i a l doppio del la d if ferenza

stessa, sa lvo sempre i l d ir i t to dei Magazz in i di cui a l l ’art .4.

Art.33 CERTIF ICATI DI PESO

Le r ichieste d i cert i f icat i e d ist inte d i peso debbono essere accompagnate dal pagamento dei

d ir it t i stabi l i t i da l la tar i f fa .

Art.34 – DEPOSITO MERCI ESTERE

Nel caso che i Magazzin i d ispongono di loca l i d i deposito per merci estere a reg ime di deposito

franco, reparto doganale o magazz ino a chiusura uff ic ia le , i l depositante può chiedere

l ’ immiss ione del la merce estera in dett i local i , producendo la prescr i t ta documentazione e

indicando i l reparto nel quale la merce dovrà essere introdotta.

In mancanza d i des ignaz ione, i Magazzini introducono le merc i estere nel reparto che r i t iene

più conveniente e che ass icur i a l le merci stesse i l t rattamento doganale più favorevole.

Art.35 – PAGAMENTO ONERI FISCALI

Le merc i estere conservano presso i Magazz ini la condiz ione doganale accertata a l l ’atto del la

introduzione, f inché non ne s ia operato lo sv incolo nei modi prescr it t i .

I l depositante è tenuto al pagamento dei d ir i tt i doganal i secondo le leggi ed i regolamenti e d i

ogni onere di carattere f isca le di cu i i Magazz in i dovessero essere chiamat i a r ispondere in

conseguenza del la introduzione e del la detenzione del le merc i .

Art.36 – COLLOCAZIONE DELLA MERCE

Salvo quanto è disposto dal l ’art icolo 34, la co l locazione del le merci nei loca l i d i deposito è

fatta dai Magazzin i nel modo e nel luogo che ess i r i tengono più conveniente, tenendo separate

le s ingole part i te secondo la descr iz ione r isultante dai document i e per ordine di domanda, in

modo da rendere sempre fac i le i l r i scontro del le part ite.

Non s i t iene conto del l ’ordine di precedenza ne l caso che la merce a l l ’at to del la domanda non

sia pronta per l ’ immediata introduz ione.

I Magazzin i s i r i servano la facoltà di trasfer i re le merc i da una ad un’a l tra campata, o da un

locale d i deposi to ad un a l tro, dandone, ove s ia poss ibi le, preventivo avv iso a l depositante.

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Art.37 – REGISTRAZIONE DELLA MERCE

Le merc i introdotte vanno contrassegnate con un numero d’ord ine con r i fer imento a l la campata

o al loca le di deposito ove sono col locate.

Le suddette indicaz ioni debbono essere annotate per c iascuna part i ta nel conto di deposito d i

cu i a l l ’art ico lo precedente.

Art .38 – RITARDI DI ENTRATA ED USCITA DELLE MERCI

I Magazzin i non r ispondono dei r i tard i che possono ver i f icars i s ia nel r icevimento s ia nel l ’usc i ta

del la merce, per eccez ionale straordinar ia af f luenza di r ichieste, per def ic ienza di mezz i d i

t rasporto, per mancanza d i energ ia elettr ica, per fatto dipendente dal la dogana, da l le ferrovie

e da a lt ra autor ità, o per a lt re cause di forza maggiore.

Qualora per mancato preavviso, o per fatto del le ferrovie, o per contemporaneo arr ivo d i p iù

part i te d i merci nel la stessa g iornata, un quantitat ivo d i merce s ia superiore al la potenz ia l i tà di

scar ico e d i entrata dei Magazz in i , le eventual i spese d i sosta ferroviar ia sono a car ico del

depositante.

Art .39 – DEPOSITO IN COMUNE ALLA RINFUSA

Quando v i s ia i l consenso dei r i spett iv i depositant i , le merci omogenee, fac i lmente def in ib i l i

per t ipo e per qual i tà, possono essere messe in deposi to in comune a l la r infusa, sa lvo i d i r i tt i

doganal i preesistent i .

Art .40 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le operazioni d i manutenzione straordinaria, non necessar ie per operaz ioni dogana, d i daz io

consumo e per ver i f iche sanitar ie , s i eseguono sol tanto su r ich iesta del depos itante o del

possessore del la fede d i deposito e secondo le is truz ioni .

Art.41 – ALTERAZIONE DELLA MERCE

Nel caso in cui i Magazz in i r iscontr ino segni d i a lteraz ione nel la merce depositata , deve darne

immediato avviso a l depos i tante, e, ne i cas i d i urgenza, può eseguire, a spese del medesimo, le

operaz ioni d i manutenzione straordinaria che r i t iene necessar ie per la conservaz ione del la

merce stessa.

I Magazz in i sono tenut i a darne avviso anche a i terz i , verso cu i s ia eventualmente obbl igato i l

depositante, sempre che quest i abbia dato a i Magazz in i stessi prevent iva not iz ia degl i obbl ighi

assunt i e del nominat ivo e indir izzo del terzo interessato.

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Art.42 – COLAGGI E SPANDIMENTI

Nel caso in cui s i ver i f ichino colagg i e spandiment i di rec ip ient i , i l depositante, o chi per esso,

r icevutone l ’avviso, deve nel p iù breve tempo possibi le provvedere a l le opportune r iparaz ioni ,

avvalendosi d i personale a l l ’uopo autorizzato dai Magazzin i .

In caso d i urgenza i Magazzin i possono provvedere al le r iparaz ioni , a spese del depos i tante.

Art.43 – PERICOLO DI DANNO PER ALTRE MERCI

Nel caso in cui l ’a l teraz ione del la merce depositata s ia ta le che dal l ’u l ter iore permanenza nei

local i d i deposito possa der ivarne i l deper imento o per icolo d i danno per a l tre merc i , i

Magazzin i possono d i f f idare mediante lettera raccomandata con r icevuta di r i torno, i l

depositante ad asportare la merce entro un congruo termine.

L’asportaz ione del la merce non es ime i l depositante dal pagamento dei d ir i t t i d i magazz inaggio

e degl i oneri gravanti su l la merce, a meno che l ’a lteraz ione non possa attr ibuirs i a co lpa dei

magazz in i .

Nel caso in cui i l depositante non provveda a l r i t i ro del la merce nel termine assegnatogl i , i

Magazzin i previo ulter iore avviso, procedono al la vendita del la merce a norma del l ’art .1789

codice c iv i le e con le modal i tà previste a l capo VI I del presente regolarmente. Resta sa lva

l ’azione di r iva lsa per i danni che fossero eventualmente der ivat i ad a l tre merc i e sa lvo i l

d ir it to d i r imborso d i tutte le spese gravant i su l la merce stessa, eventualmente non coperte dal

r icavo del la vendita, e d i tutte quel le sostenute per la d istruz ione totale o parz ia le del la

merce, in seguito ad ing iunz ione del l ’uf f ic io sanitar io o di a l t ra autor ità competente.

Art.44 – IMBALLAGGIO

Gli imbal laggi non asportat i dai loca l i d i depo sito subito dopo i l recupero sono soggett i a i

d ir it t i d i magazz inaggio.

Per i materia l i d’ imbal lagg io inserv ib i l i o superf lu i , g l i scart i ed i r i f iut i d i manipolaz ione non

asportat i , a cura del depositante, da i local i d i deposito entro tre g iorni , i Magazz in i

provvederanno al la re lat iva asportaz ione e d istruzione, o comunque el iminazione a spese del

deposi tante, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà .

Le operaz ioni d i d is imbal laggio o d i imbal laggio, possono essere effettuate nei Magazz in i so lo

col permesso del la Direzione e so lo nel posto da essa eventualmente predisposto.

Capo IV – DEL BOLLETTINO DI ENTRATA, DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO -

Art.45 – BOLLETTINO DI ENTRATA

Per c iascuna part i ta d i merce introdotta nei local i d i deposito, i Magazz in i r i lasc iano a l

depositante, o a l la persona da lu i incar icata, a r ichiesta, un bol lett ino d i entrata, contenente la

descr iz ione del la merce depositata e i l peso.

Page 11: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l bol lett ino di entrata non cost i tu isce t i to lo rappresentat ivo e quindi non può essere in nessun

modo trasmesso, né comunque ceduto.

Art.46 – SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI ENTRATA

In caso d i smarr imento del bol lett ino di entrata i l depos i tante deve farne denuncia a i

Magazz in i che provvedono, a spese del depositante stesso, a l la pubbl icaz ione del l ’avv iso di

smarr imento nel Fog l io Annunzi legal i del la provincia , a l l ’a ff iss ione nel l ’a lbo del la Camera d i

Commercio, Industr ia e Agricoltura, e a l la porta del la sede dei Magazz in i .

Decors i d iec i g iorni da ta l i pubbl icaz ioni ed af f iss ioni , i Magazzin i r i lasc iano al depositante un

dupl icato del bol lett ino stesso.

Art .47 – VINCOLI E DIRITTI SULLE MERCI

La cessione dei d i r i tt i sul le merc i depositate e la cost i tuz ione di v incol i , nel caso che non s ia

stata ancora emessa la fede di deposito, è fata mediante r i lasc io a i Magazz in i d i una

dich iaraz ione scr i tta dal depositante, accompagnata dal bol lett ino d i entrata, se emesso.

I Magazz in i inoltre possono r ichiedere i l pagamento dei d ir i t t i e del le spese dovute s ino al

momento del la cessione, o del la cost ituz ione del v incolo.

Art.48 – MANCATA RESTITUZIONE BOLLETTINO DI ENTRATA

I l bol lett ino di entrata, non rest i tu ito a l l ’atto del r i lasc io del la fede di deposito e del la

r iconsegna totale o parz ia le del la merce, s i intende annul lato o proporz ionalmente r idotto.

Art .49 – CONTENUTO DEI WARRANTS

La fede d i depos i to e la nota di pegno debbono contenere le indicaz ioni prev iste dal l ’art icolo

1790 del codice c iv i le .

Art.50 – MANCATO RILASCIO WARRANTS SU MERCI VINCOLATE

La fede d i deposito e la nota di pegno non possono essere r i lasc iate se non r isu ltano annul lat i

o revocat i g l i eventual i sequestr i , p ignoramenti , pr iv i leg i agrar i o a lt r i v incol i gravant i la

merce.

Art.51 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO

Non hanno eff icacia nei confront i dei Magazz in i le condiz ioni specia l i inser i te eventualmente

nel le c lausole di t rasfer imento.

Art.52 – GIRATA DEI WARRANTS

I Magazzin i non sono tenuti ad accertare l ’autent ic i tà del le g irate del le fedi d i deposito e del le

note di pegno; ess i s i l imitano a costatarne la regolar ità secondo le norme di legge su i t i to l i

a l l ’ord ine.

Page 12: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l presentatore dei t i tol i suddett i deve comprovare la propr ia ident ità personale.

Art.53 – SOVVENZIONE SUI WARRANTS

I Magazz in i possono concedere sovvenzioni su l le fedi d i deposito e su l le note di pegno da ess i

emesse, a condiz ioni da convenirs i , in conformità a l le disposiz ioni d i legge in mater ia.

Art.54 – SMARRIMENTO DI WARRANTS

In caso d i smarr imento, sottraz ione o d istruz ione del le fedi d i deposito e del le note d i pegno,

s i appl icano le d isposiz ioni d i legge re lat ive a l l ’ammortamento dei t i to l i d i credito a l l ’ord ine.

Art.55 – EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI DI ARRIVO

La domanda d i introduzione del le merc i e, in mancanza d i essa, i document i d i arr ivo, fanno

prova contro i l depositante per quanto concerne la cons istenza del le merci depositate.

Le indicaz ioni su l la consistenza del le merc i contenute nel bol lett ino di entrata, nel la fede d i

deposi to e nel la nota di pegno, se non accompagnate dal la d ic i tura “senza garanz ia”, sono

pienamente probator ie .

Art.56 – ANNOTAZIONE CAMBIAMENTO NELLO STATO DELLE MERCI

Sul la fede di deposito e sul la nota d i pegno deve fars i annotazione del pre levamento dei

campioni e di quals ias i operaz ione che import i cambiamento nel la consistenza o nel le

condiz ioni del le merc i depositate.

Capo V – DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO E DELLA RESPONSABILITA’ DEL MAGAZZINO -

Art .57 – ASSICURAZIONE INCENDIO MERCI

I Magazzin i provvedono nel l ’ interesse dei depos itant i , a l la ass icuraz ione g lobale contro i danni

d’ incendio d i tutte le merc i depositate.

I depositant i ed i concessionar i dei loca l i d i depos ito pr ivat i possono tuttavia , a l l ’atto del

deposi to o del la concess ione, d ichiarare per iscr i tto d i vo ler provvedere direttamente

al l ’ass icuraz ione del le merci , o d i non voler ass icurare le merc i stesse.

Ta le facoltà non è ammessa a l lorché le merc i depositate s iano gravate di d ir i t t i doganal i , daz i

comunal i , imposte di fabbr icazione o a ltra spec ie di t r ibut i .

I depos i tant i e i concessionari dei local i d i depos i to pr ivat i non possono in nessun caso agire

contro i Magazz in i per r isarc imento d i danni der ivant i da incendio, sa lvo colpa dei magazzin i

stess i .

Art.58 – ASSICURAZIONE NEI DEPOSITI PRIVATI

I depos i tant i ed i concess ionar i dei loca l i d i deposito pr ivat i , che non s i s iano va ls i del la facoltà

di cu i a l secondo comma a l l ’art icolo precedente, hanno d ir i t to d i prendere prevent iva

Page 13: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

conoscenza del le condiz ioni del la pol izza d i ass icuraz ione g lobale st ipulata dai Magazz in i

contro i danni d ’ incendio.

In nessun caso ess i possono addurre l ’ ignoranza del le condiz ioni suddette.

Art.59 – VALORE ASSICURATIVO DELLE MERCI

I depos i tant i e i concessionari d i loca l i d i depos ito pr ivat i che non s i s iano vals i de l la facoltà d i

cu i a l secondo comma del l ’art .57, devono, a l l ’atto del la introduzione del la merce, d ichiararne

i l va lore a i f in i del l ’ass icuraz ione globale contro i danni d’ incendio.

In mancanza di ta le d ichiaraz ione, i l va lore de l la merce a i f in i predett i è f i ssato dai magazzin i ,

restando ess i l iber i da ogni responsabi l i tà per l ’eventuale non r ispondenza del valore f issato

con quel lo effett ivo.

Nel va lore del le merc i d i cu i a l terzo comma del l ’art .57, deve essere compreso, a i f in i

del l ’ass icuraz ione incendio, l ’ importo dei d ir i t t i doganal i , dei dazi comunal i , del le imposte d i

fabbricaz ione e d i ogni a l tro tr ibuto gravante su l le merc i stesse.

L ’ indicazione del va lore d ich iarato o attr ibuito a i sens i del secondo comma del presente

art icolo, non cost i tuisce presunz ione d i st ima preventiva nei r iguardi del l ’ impresa di

ass icurazione.

I depositant i ed i concess ionar i d i loca l i d i deposito sono tenut i , per le merc i coperte dal la

ass icuraz ione g lobale, a l pagamento di una quota premio in rapporto a l va lore del la merce da

c iascuno depositata e a l la durata del deposito.

Art .60 – ASSISTENZA DEL DEPOSITANTE IN CASO DI SINISTRO

In caso d i s in istro i l depositante è tenuto a forn ire , a sua spese, a i Magazzini , tutt i i document i

r ichiest i dal l ’ impresa ass icuratr ice, in base a l le condiz ioni d i pol izza .

I l depositante deve a ltres ì , su r ichiesta e a spese del l ’ impresa d i ass icuraz ione, prestare la

propr ia adesione a tutt i g l i att i che l ’ impresa stessa r i terrà necessar io compiere per la r ivalsa

contro i presunt i responsabi l i dei danni .

Art.61 – MERCI GIA’ ASSICURATE

Le merc i che a l l ’atto del l ’ introduzione r isu l t ino g ià ass icurate i danni d ’ incendio, anche presso i

Magazz in i General i , e per un valore comprensivo anche del l ’ammontare dei d ir i t t i doganal i e d i

ogni a l tro onere f isca le , sono esent i dal l ’obbl igo del la ass icuraz ione g lobale, f ino a l lo scadere

del la corr ispondente pol izza.

Ove l ’ass icuraz ione non preveda i l r i schio der ivante dal deposito presso Magazz in i General i e

non s i estenda a l l ’ammontare dei d i r i tt i ed oner i predett i , i l depositante può, pr ima

del l ’ introduzione del le merci , st ipulare a ta l f ine una pol izza supplet iva.

Art .62 – ASSISTENZA DEL MAGAZZINO IN CASO DI SINISTRO

Page 14: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Quando le merc i sono ass icurate a i sens i del l ’art ico lo precedente, i Magazz in i , in caso di

s in istro, hanno l ’obbl igo d i darne immediato avv iso a l depositante e d i coadiuvar lo, per quanto

è di sua competenza, nel la prova del le modal i tà e del l ’ent ità del s in istro.

Art.63 – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI

Ai sensi del l ’art .1787 C.C. , s i cons iderano der ivant i da caso fortu i to le avar ie causate da furto,

da infestaz ione di topi , oppure anche dagl i agent i atmosfer ic i , se le merc i sono depositate

al l ’aperto per la loro natura, per r ich iesta del depositante o per ord ine del l ’autor i tà

competente.

I Magazz in i non r ispondono dei danni nel caso che la merce s ia stata col locata in luogo

inidoneo in conseguenza di erronea o fa lsa d ichiaraz ione del depos i tante.

Art.64 – RIL IEVI SULLE MERCI IMBALLATE

Per le merc i depositate imbal late, e rest i tu i to con involucro intatto, i Magazz in i , a l l ’atto del la

r iconsegna, non r ispondono del loro contenuto, sa lvo i l caso che s i s ia proceduto a l la st ima ai

sensi del l ’art .30 o che s ia sopravvenuto uno scondiz ionamento imputabi le a i Magazz in i stess i .

Quals ias i r i l ievo sul la consistenza e su l le condiz ioni del la merce deve essere fatto non oltre i l

momento del r i t i ro del la merce stessa.

I l r i t i ro del la merce da parte del depositante, o del la persona da lu i incar icata, senza alcuna

r iserva, l ibera i Magazz ini da quals ias i responsabi l i tà in ordine a l la consistenza e a l la stato

del la merce r i t i rata.

Art.65 – INTERVENTO DEI MAGAZZINI ALLE VERIFICHE

I Magazz in i hanno facoltà d i presenziare a l le ver i f iche al la merce depositata, anche eseguite ,

con l ’ass istenza di peri t i , dal depositante, da l l ’ impresa d i ass icurazione o da al tr i aventi di r i t to.

L ’ intervento dei Magazzin i non impl ica in a lcun modo né r iconosc imento d i responsabi l i tà né

accettaz ione dei r isu ltat i del l ’accertamento.

Art.66 – MANCANZA DI MERCE

In caso d i mancanza di col l i o d i merc i i Magazz in i hanno i l termine di se i mesi , generalmente

accordato per le re lat ive r icerche dal le condiz ioni genera l i del le pol izze d i car ico.

Art.67 – MERCI INTRODOTTE ABUSIVAMENTE

I Magazz in i non assumono nessuna responsabi l i tà per le merc i od oggett i in genere che s i

t rovassero abusivamente nei propri rec int i .

Art.68 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE I DANNI

Page 15: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l depositante non può presentare domanda d i da nni contro i Magazz in i se, a l l ’atto del r i t i ro

del la merce, non ha, in contradditor io con i Magazz in i stess i , proceduto al la constatazione

del la perdita , del caso o del l ’avar ia .

In caso d i divergenza su l la consistenza e sul le condiz ioni del la merce a l l ’at to del r i t i ro , potrà

ammetters i , su istanza di una del le part i , l ’ intervento di un per i to scelto dal le part i stesse, o ,

in caso d i loro d isaccordo, nominato dal la Camera d i Commercio, Industr ia e Agricoltura nel la

cui g iur isd iz ione i Magazz in i s i trovano.

Art.69 – DOMANDA DI INDENNIZZO

La domanda d i indennizzo per danni deve essere presentata a i Magazz in i nel termine di 180

giorno dal la data del la constatazione d i cu i a l l ’art ico lo precedente, sotto pena di decadenza.

Art .70 – MISURA DELL’ INDENNIZZO

L’accertamento del va lore del la merce mancante va r i fer ito a l g iorno del r i t i ro . Se la merce ha

un prezzo stabi l i to per atto del la pubbl ica autor ità, ovvero r isultante da l ist in i d i borsa o da

mercuria l i , la misura del l ’ indennizzo s i determina in base a l suddetto prezzo.

Art.71 – INDENNIZZO PER AVARIA

La misura del l ’ indennizzo per avar ia, sa lvo che non s ia concordata amichevolmente, è ca lcolata

da un per iodo designato, su istanza d i una del le part i , dal la Camera d i Commercio, Industr ia e

Agr icoltura competente.

Per la misura del l ’ indennizzo s i appl icano i cr i ter i s tabi l i t i ne l l ’art ico lo precedente.

Capo VI – DELLA ESTRAZIONE DELLE MERCI -

Art .72 – L IMITAZIONE DEL DEPOSITO

È facoltà dei Magazz in i d i l imitare la durata del deposito, a l momento del r icev imento del le

merci .

In mancanza del l ’uso preventivo d i ta le facoltà, i Magazz in i possono l imitare i l deposito ad un

per iodo di tempo infer iore a i sei mesi e sempre che diano al depos i tante comunicaz ione del

provvedimento a lmeno con tre mesi d i ant ic ipo.

Art.73 – ESTRAZIONE DELLE MERCI

L ’estraz ione del le merc i è fatta su domanda del depositante o del possessore del la fede di

deposito.

Al la domanda deve essere al legato i l bol lett ino di entrata, se emesso, o la fede di deposito con

l ’annessa nota di pegno.

L ’estraz ione può essere anche parz ia le, in ta l caso i Magazzin i devono fare annotazioni del le

merc i estratte a tergo dei t i to l i prodott i .

Page 16: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.74 - ESTRAZIONE PARZIALE

Nel caso di estraz ione parz ia le d i merce per la quale non s iano state ancora emesse la fede d i

depos i to e la nota d i pegno, e che non s i t rov i in stato di perfetta conservaz ione, i l r ichiedente

deve specif icare quale parte di essa intende r it i rare.

In mancanza d i ta le indicazione, i Magazzin i procedono nel modo che r i tengono p iù

conveniente, restando esonerat i da quals ias i responsabi l i tà per ogni danno che potrà

der ivarne.

Le d isposiz ione dei due comma precedenti s i appl icano anche quando la r ich iesta di estraz ione

è fatta dal possessore del la fede d i depos i to dal la quale non s ia stata ancora distaccata la nota

di pegno.

Nel caso invece in cu i r ich ieda estraz ioni parz ia l i i l possessore del la sola fede d i deposito, la

scelta è effettuata, sotto la propr ia responsabi l i tà dai Magazz in i i qual i possono avvalers i

del l ’opera di un per ito nominato dal la competente Camera d i Commercio, Industr ia e

Agr icoltura.

Art.75 - RITIRO MERCE PREVIO PAGAMENTO DIRITTI

I l r i t i ro del la merce non è consenti to se pr ima non s iano stat i pagat i i d i r i t t i doganal i , i d i r i t t i

comunal i e g l i a l t r i oneri f iscal i , nonché le somme dovute a i Magazzin i per magazzinaggio,

manutenzione, facchinaggio o a quals ias i al t ro t i tolo.

Art.76 - USCITA DELLE MERCI

L’usc i ta del le merc i avviene di regola secondo l ’ord ine d i presentazione del le domande d i

estraz ione.

Le operazioni d i estraz ione hanno luogo nel le ore d i serviz io .

I Magazz in i non r ispondono degl i eventual i r i tard i d ipendent i da l compimento del le operaz ioni

doganal i o concernent i l ’ imposta d i consumo, o da v is i te sanitar ie . Non r isponde neppure dei

r i tard i causat i da mot iv i d i forza maggiore, compresa la mancata concess ione, da parte del le

ferrovie del lo Stato, dei carr i necessar i .

Art.77 – ASPORTAZIONE DELLA MERCE

La merce estratta o consegnata deve essere, a cura dei r ichiedent i , asportata fuor i de l rec into

dei local i d i deposito i l g iorno stesso.

In caso d i r i tardo i Magazz in i possono re introdurla in deposito a spese del r ich iedente, i l quale

è al tres ì tenuto a corr ispondere i d ir i t t i d i depos i to come merce d i nuova introduzione.

Art.78 – MERCE PER PRONTO CARICO

L’ introduzione del le merci nel recinto dei Magazzin i per i l pronto car ico, senza procedere al

deposito, è ammessa sol tanto per le merc i naz ional i e naz ional izzate.

Page 17: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.79 – MANCATO CARICO DELLE MERCI

L’ incar ico confer i to ai Magazz in i d i provvedere a l le operaz ioni d i car ico del le merci , non

comporta l ’ impegno di car icare le merc i s tesse su l mezzo d i t rasporto prescelto.

I Magazz in i , sa lvo i l caso di colpa o negl igenza, non r ispondono del col locamento del le merci

su l mezzo di t rasporto prescelto, né assume responsabi l i tà per mancato car ico, tota le o

parz ia le , del le merc i , né per eventual i r i tard i nel l ’esp letamento del le operaz ioni suddette.

CAPO VII - DELLA VENDITA DELLA MERCE -

Art .80 – VENDITA DELLA MERCE

I Magazzin i possono procedere a l la vendita de l la merce su r ich iesta di chi ne dispone

l iberamente.

La domanda d i vendita deve essere fatta per iscr i t to e deve contenere l ’ indicaz ione del prezzo

e del le a ltre modal ità .

Al la domanda deve essere al legato l ’eventuale bol lett ino di entrata, o la fede di deposito e la

nota di pegno.

Art .81 – MODALITA’ DI VENDITA

Se i l venditore di cu i a l l ’art icolo precedente non abbia a l tr iment i indicato, s i osserveranno per

le vendite le modal i tà stabi l i te dal l ’art .1515 del Codice Civ i le e le seguent i d isposiz ioni :

- chiunque intende adire a l l ’asta, deve deposi tare a i Magazz in i , pr ima del l ’apertura del le

operaz ioni , i l d iec i per cento del prezzo base, ovvero prestare congrua f idejuss ione

bancar ia;

- appena avvenuta l ’aggiudicaz ione, l ’aggiudicatar io deve versare i l prezzo a l

rappresentante dei Magazz in i che presenzia a l la vendita;

- in caso d i mancato versamento immediato s i procede, poss ib i lmente nel la stessa seduta,

ad una nuova sta;

- l ’aggiudicatar io inadempiente a l l ’obbl igo del versamento immediato del prezzo, perde i l

deposito del d iec i per cento versato, che, dedotte le spese d’asta, è agg iunto al r icavato

del la vendita;

- i concorrent i a l l ’asta, non r imast i aggiudicatar i , possono r i t i rare immediatamente i l

deposito versato;

- su l r icavato del la vendita i Magazz in i prelevano, o l tre l ’ importo del le spese d’asta, un

compenso;

- i daz i , i d i r i t t i e le tasse gravant i su l le merc i , dovut i a l lo Stato o a l Comune, sono a

car ico del l ’acquirente;

Page 18: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

- la merce aggiudicata deve essere r i t i rata entro 24 ore dal l ’agg iudicaz ione; in caso

diverso, decorrono da ta le termine le spese ed i d i r i tt i d i magazzinaggio a car ico

del l ’aggiudicatar io .

-

Art.82 – REVOCA DELLA DOMANDA DI VENDITA

Nel caso in cui i l r ichiedente la vendita del la merce disdica tempest ivamente la sua domanda, i

Magazzin i hanno dir i t to, o l tre a l r imborso del le spese sostenute, ad un compenso di

commiss ione par i a l l ’uno per cento del prezzo o del prezzo base d’asta r i sul tante dal la

domanda, non infer iore in ogni caso a £.10.000.

La revoca del la domanda non è ammessa dopo l ’ in iz io del le operazioni d i vendita a l l ’asta.

Art.83 – INSUFFICIENTE RICAVO DI VENDITA

Nel caso d i vendita ch iesta dal possessore del le nota d i pegno, qualora i l prezzo r icavato dal la

vendita s ia suff ic iente a copr ire i d i r i t t i d i deposito, le spese pr iv i legiate ed i l capita le

r isu ltante dal la nota e re lat iv i accessori , i l pagamento parz ia le è annotato sul la nota di pegno,

che viene rest i tu ita a l possessore a prova del credito res iduale.

Art.84 – RIPARTIZIONE DEL RICAVO D’ASTA

I l prezzo r icavato dal la vendita è versato a i Magazzin i , i qual i , dopo avere incamerato quanto

gl i è dovuto per spese e d ir i t t i , nonché le spese del la vendita , ed i l d i r i tto d’asta del 2% su l

prezzo netto con un minimo di £ .10.000 entro due g iorni a l la r ipart iz ione agl i avent i d i r i tto.

Nel caso di merce la cu i fede di deposito non s ia accompagnata dal la nota d i pegno, i

Magazzin i , effettuate le r i tenute d i cu i a l 1° comma, versa a l possessore del la nota d i pegno i l

controvalore del credito e degl i accessor i , e mette l ’eventuale res iduo a d isposiz ione del

possessore del la fede di deposito.

CAPO VI I I – DEI COMPENSI E DELLE SPESE -

Art .85 – TARIFFE DEI MAGAZZINI

I compensi spettant i a i Magazzin i per le operazioni previste dal presente regolamento, sono

f issat i da l la tar i f fa approvata dal la autor ità competente.

I d ir i t t i d i magazz inaggio possono essere ca lcolat i , secondo la natura del le merci , in rapporto o

al la superf ic ie occupata, o a l la qual i tà o a l peso del la merce, o a l numero dei co l l i , o a l la

durata del deposito.

L’ammontare dei d ir i tt i dovuti per c iascuna operazione non può r isu ltare in nessun caso

infer iore a £.10.000.

Per le operaz ioni r iguardanti depos it i d i notevole ent i tà o durata, i Magazzin i possono

prat icare r iduz ioni od agevolaz ioni su i compensi previst i dal la tar i f fa .

Page 19: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Per le operaz ioni non previste dal la tar i f fa , i compensi sono determinat i da l l ’accordo fra le

part i .

Ove s ia consent i ta d i laz ione al pagamento dei d ir i t t i e del le spese è dovuto a i Magazz in i

l ’ interesse del 2% in p iù del tasso uff ic ia le d i sconto, in rag ione di anno.

Le r ichieste dei prezz i , d i impegno di spazio ecc. . e le is truz ioni per spediz ioni , t rapass i , v incol i

o sv incol i d i merc i o a l tr i serv iz i , dovranno essere fatte d irettamente o per i scr i t to a l la

Direz ione dei Magazz in i , che non terranno in a lcu n conto quel le che le pervenissero tramite i l

propr io personale dipendente.

La Direz ione dei Magazzin i , perc iò, s i r i serva i l d i r i t to di non dare corso ad istruz ioni o

comunicaz ioni te legraf iche o te lefoniche, e nel caso che le stesse venissero accolte, s i r i t iene

sol levata nel modo più assoluto da ogni responsabi l i tà der ivante da errata interpretaz ione o da

irregolare trascr iz ione, d isguid i , r i tard i ecc…

Art.86 – OPERAZIONI DISDETTATE

Per le operaz ioni d isdette o ltre le 24 ore dal la r ich iesta, o comunque dopo che s iano state

in iz iate, è dovuto a i magazz in i i l r imborso del le spese sostenute, nonché un compenso pari a l

25% del d ir i t to previsto dal la tar if fa per le operaz ioni stesse.

L ’amministraz ione dei Magazz in i avrà i l d ir i t to d i r ich iedere un compenso spec ia le, da

convenirs i , per le operaz ioni doganal i , daz iar ie e ferroviar ie che dovrà eseguire per conto e

spese degl i interessat i e così pure per l ’uso d i raccordo ferroviar io .

Qualunque onere in d ipendenza dei regolamenti o del le tar i f fe doganal i , daz iar ie e ferroviar ie ,

sarà a car ico dei c l ient i , e cos ì pur le multe eventual i , qualunque ne s ia la causa o i l motivo,

anche se ver i f icates i in seguito ad errore o colpa del personale dei Magazzini , poiché le

concess ioni doganal i , daz ia l i o ferroviar ie vengono fatte bensì in nome dei Magazzini , ma per

conto del la c l ientela .

Art .87 – GARANZIE SUL CREDITO DEI MAGAZZINI

I l credito dei Magazzin i per d ir i t t i e spese è garant ito dal le merc i depositate, con pr iv i leg io.

Qualora r isult i che i l va lore del le merc i deposi tate s ia insuff ic iente a copri re i l credito dei

Magazz in i , quest i inv itano i l depositante o i l possessore del la fede d i deposito che abbia

noti f icato i l suo indir izzo, a provvedere al pagamento del detto credito entro un congruo

termine.

Trascorso infruttuosamente tale termine, i Magazz in i possono procedere al la vendita del le

merci depositate con le modal i tà stab i l i te dal l ’art .2797 del Codice Civ i le .

Art.88 – PAGAMENTO DIRITTI E SPESE

Perdurando i l deposito anche parz ia le del le merc i , i l depos itante ha l ’obbl igo d i eseguire i l

pagamento dei d ir i t t i e del le spese i base a l le corr ispondent i fatture.

Page 20: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

In caso d i inosservanza d i ta le obbl igo i Magazz in i , previo avviso dato con lettera raccomandata

con r icevuta d i r i torno, a l depositante o a l possessore del la fede di deposito che abbia

noti f icato i l proprio indir izzo, può, t rascors i d iec i g iorni dal la data del la r icez ione del la lettera

raccomandata, procedere a l la vendita , con le modal ità d i cu i a l l ’art ico lo 2797 Codice C iv i le ,

del la parte del la merce deposi tata, suf f ic iente a copr ire la somma spettante.

Le spese del la vendita sono prelevate dal r icavato. L ’eventuale res iduo, dopo che s ia stato

pagato i l c redito dei Magazz in i , è posto in un conto infrutt i fero intestato al depositante.

Art.89 – MODIFICHE ALLA TARIFFA

I Magazzin i sono tenuti a comunicare a i depositant i , mediante lettera raccomandata con

r icevuta d i r itorno, le modif iche del la tar i f fa .

Le modif iche hanno effetto, per le merc i g ià depositate, con i l pr imo del mese successivo, a

quel lo in cu i è stata fat ta la comunicaz ione.

Art.90 – DEPOSITO INFRUTTIFERO DI SOMME

Sul le somme depositate presso i Magazz in i , a quals ias i t i to lo , dal depositante del le merci , o da l

possessore del la fede di deposito, o da terz i , non è corr isposto dai Magazz in i a lcun interesse.

Art.91 – DIRITTO DI RITENZIONE SULLE MERCI

In caso d i contestaz ione su l l ’ammontare dei d i r i t t i o del le spese dovute, i Magazz in i hanno

dir it to d i r i tenere parte del le merci in misura suff ic iente a garant ire la somma contestata s ino

al la def in iz ione del la controversia , sa lvo che i l depositante o i l possessore del la fede di

deposi to non prefer isca versare, a garanz ia , una eguale somma presso i Magazzin i o un Ist i tuto

di credito, oppure prestare f idejuss ione bancaria per detta somma.

CAPO IX – CONTENZIOSO – VARIE -

Art .92 – CONTROVERSIA SULLE TARIFFE

Sul le controvers ie che potranno sorgere far i Magazzin i ed i depositant i , o i possessor i del le

fedi d i deposito, nel l ’appl icaz ione del la tar i ffa , dec ide la g iunta del la Camera d i Commercio,

Industr ia e Agricoltura del la Provinc ia in cu i hanno sede i Magazz in i , quale arbitro amichevole

compositore.

Contro le dec is ioni del la Giunta è ammesso r icorso a l Ministero per l ’ Industr ia e Commercio, i l

quale dec iderà inappel labi lmente.

Art.93 – COMPOSIZIONE DELLE LITI

Tutte le norme, regolament i e condiz ioni genera l i sopra trascr i tt i s i intendono pienamente

conosc iuto ed accettati integralmente dal l ’utente per i l so lo fatto del la introduz ione del la

merce nei Magazzin i .

Page 21: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Tutte le quest ioni che possono sorgere su l la interpretaz ione ed esecuzione dei patt i stabi l i t i ,

sa lvo quanto previst i dal l ’art icolo 92, sono devolute a l g iudiz io d i tre arbitr i , nominat i uno da

ciascuna del le part i ed i l terzo, in mancanza di accordo fra le part i stesse, dal Pres idente del

Tr ibunale d i For l ì .

Qualora la parte int imata non provveda al la nomina del l ’arb i tro nel termine di 10 g iorni o in

quel maggior termine che venga indicato nel l ’ i s tanza di arb itrato, anche la nomina del l ’arbitro

di parte sarà fatta dal Pres idente del Tr ibunale d i For l ì .

Gl i arbitr i dec idono nel termine d i trenta g iorni dal l ’accettaz ione del l ’u lt imo di ess i , con i

poter i degl i amichevol i compositor i .

Art.94 – FORO COMPETENTE

Unico Foro competente: For l ì .

Art .95 – AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento resta permanentemente aff issa, a d isposiz ione del pubbl ico,

negl i uf f ic i e nei local i di deposito dei Magazz in i .

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER IL MAGAZZINO FRIGORIFERO

CAPO X – DEL MAGAZZINO FRIGORIFERO -

Art .96 – MERCI DEPERIBILI

Le merc i d i natura deper ib i le , vengono introdotte nei Magazz in i f r igor i fero a l le condiz ioni

general i e part icolar i d i cui ag l i art icol i seguent i .

Art.97 – REFRIGERAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE

I l f r igor i fero provvede, a r ichiesta , a l la refr igerazione del le merci e derrate negl i apposit i loca l i

condiz ionat i .

La refr igerazione può avvenire anche in magazz in i e armadi f r igor i fer i d i c l ient i mediante

specia l i accordi e col pagamento di un d ir i t to f isso d i a l lacc iamento e d i un canone a for fai t da

stabi l i rs i caso per caso.

Art .98 – VALUTAZIONE DELLE FRIGORIE E TARIFFE

Al solo f ine di valutare la quanti tà del le f r igor ie che la merce dovrà assorbire durante la

refr igerazione, l ’utente deve d ich iarare i seguent i dat i :

a) i l tempo (data d i in iz io e scadenza del contratto di refr igerazione) ;

b) i l peso (per la tar i f fa a peso) o i l volume (per la tar i f fa a spazio) del la merce

refr igerabi le ;

c) la temperatura cui la merce deve essere assoggettata.

Page 22: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

I l tempo deve essere determinato, per poter appl icare la tar i f fa secondo la durata o la

stagione.

La tar i f fa a peso (a quintale per mese o fraz ione d i mese o a kg . Per g iorno) s i appl ica su l peso

lordo a l l ’atto del la introduz ione, so lo quando la merce è messa in magazz in i f r igor i fer i ove g ià

s i t rovino merc i d i a l t r i c l ient i , e la merce estratta dal fr igor i fero deve nuovamente pagare se s i

vogl ia r iassoggettar la a l la refr igeraz ione.

Se invece i l C l iente chiede d i refr igerare un determinato spaz io (gabbia, ce l letta , magazz ino

fr igori fero) per merce di qual i tà determinata o dich iarata, convenientemente d isposta, s i

appl ica la tar i f fa a spaz io (per mq. e mc. refr igerato) .

L ’appl icaz ione del la tar i f fa a spaz io, non confer isce a l l ’ intestatar io a lcun dir i tto specia le o

diverso dag l i a lt r i consumatori d i f r igor ie . I l C l iente può però chiedere con chiave propria la

gabbia, ce l la o magazz ino fr igor i fero, sa lvo l ’obbl igo d i apr i re a ogni r ich iesta motivata del la

Direz ione, ed i l Magazz ino s i d is interessa del la quant i tà del la merce introdotta od estratta ,

sa lva l ’osservanza di tutte le norme regolamentar i e contrat tual i da parte del depositante.

Art.99 – SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza i l contratto d i refr igeraz ione r iso lve senza obbl igo d i d isdetta ant ic ipata.

Nel caso la merce rest i nel fr igor i fero o l tre i l termine f issato, i l Magazz ino ha la facoltà d i

addebitamento a l C l iente l ’ importo del la refr igeraz ione per un a lt ro mese, a l le condiz ioni d i

tar if fa . Nel la tar i f fa a peso, i l r innovo v iene addebitato su l peso totale dei col l i r imast i in

fr igori fero tenendo per base i l peso medio dei col l i accertato a l l ’atto del l ’ introduzione.

I l r i t i ro ant ic ipato del la merce e la r inunzia a l serv iz io d i refr igeraz ione, non danno d ir i t to a

r iduz ioni d i sorta.

Art.100 – AUMENTO TARIFFE

Sarà facoltà del la Direz ione di aumentare le tar i f fe convenute anche durante i l corso dei

contratt i , a seguito d i eventual i aument i del costo del l ’energia e let tr ica, del le mater ie pr ime, e

del la mano d’opera.

Art.101 – CESSIONE DI CONTRATTO

La cess ione del contratto in tutto od in part e, non è ammessa ne ammiss ib i le per a lcun t i tolo

se non previo accordo e consenso scr i tto del la Direz ione del Magazzino; cos ì pure i l C l iente non

è ammesso a portare merc i di terz i in fr igor i fero.

La merce introdotta abusivamente nel f r igor i fero verrà sequestrata ed i co lpevol i verranno

denunciat i per sottraz ione d i energia refr igerante.

Art.102 – IMPEGNO DI TEMPERATURA

Page 23: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

L ’ impegno di fornitura d i energ ia refr igerante s i intende soddisfatto, quando i l Magazzino

mantenga, nel la erogaz ione del freddo, la temperatura contrat tuale , sa lvo i l caso di forza

maggiore.

S i cons iderano cas i d i forza maggiore, che l iberano i l Magazz ino dal l ’obbl igo d i mantenere la

temperatura e da ogni responsabi l i tà, i guast i o quals ias i inconveniente ai macchinar i , a l le

tubaz ioni , ag l i impiant i , a fabbricat i , agl i ambient i d i custodia anche per cause dipendent i dal la

loro costruz ione o derivabi l i da l le condiz ioni deg l i ambient i v ic in i , la mancanza di forza

motr ice, g l i incendi e le a l luvioni , g l i sc ioper i , le sommosse o ltre tutt i i casi r iconosciut i da l la

legge.

Art.103 – TEMPERATURA CONTRATTUALE

Si ha la temperatura contrattuale quando ne l le ce l le o nei magazz in i i l termometro del

f r igor i fero segni la temperatura stabi l i ta in contratto.

I l Magazzino è tenuto a mantenere la temperatura contrattuale quando le refr igeraz ione s i

ef fettu i in “reg ime normale” e c ioè so lo quando s iano cessate le osci l laz ioni cui danno luogo le

aperture d i porte che avvengono s ia durante l ’orar io d i accesso stabi l i to, s ia fuor i d i detto

orar io o le osc i l laz ioni prodotte da introduzioni d i merc i ca lde, scongelate, od in quanti tà

straordinaria .

Art.104 – SBRINAMENTI

Per mantenere e levato i l coeff ic iente d i t rasmiss ione del f reddo i C l ient i dovranno permettere

le necessar ie operaz ioni d i sbr inamento e scongelamento dei serpent in i , ogni qualvolta i l

Magazz ino lo r i tenga opportuno.

Art.105 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

I l control lo del le temperature v iene fatto a cura del Magazzino mediante la lettura del

termometro del fr igor i fero.

In caso d i contrasto f ra le indicazioni del termometro del f r igor i fero e d i quel lo eventualmente

insta l lato o usato dal C l iente, avrà va lore l ’ indicaz ione del termometro del f r igor i fero, sa lvo i l

d ir i t to del Cl iente d i ch iedere la taratura.

Al lo scopo di eventual i reclami , le r i levaz ioni d i temperatura dovranno essere fatte a l la

presenza di un rappresentante del Magazz ino e comunicate per iscr i t to a l Magazz ino stesso non

oltre 24 ore dal l ’accertata i rregolar i tà .

Art.106 – PENALITA’

Salvo i l caso di var iaz ioni d i temperatura che non possono far luogo a rec lamo a senso degl i

art icol i precedent i , qualora venga r i levato nei modi d i cui sopra, eccesso o d ifetto di

temperatura, l ’utente potrà r ich iedere a t i to lo d i penale i l r imborso o defalco di una somma

corr ispondente a l l ’ importo dovuto per c iascun g iorno nel quale s i s ia ver i f icata l ’ i r regolar i tà .

Page 24: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.107 – AVARIA E DEPERIMENTI

Anche quando s ia stato constatato ed accertato eccesso o d i fetto d i temperatura imputabi le a l

magazz ino, l ’utente non potrà r ich iedere r isarcimento d i danni per avar ie o deper imenti

r iscontrat i nel le merci assoggettate a refr igeraz ione, se non avrà r igorosamente provato che

solo l ’eccesso o i l d ifetto constatato s ia stat o causa d iretta e determinante del l ’avar ia con

esc lus ione d i a lt re poss ib i l i cause d i deter ioramento, preesistent i o non al la introduzione nel

fr igor i fero.

Art.108 – RESPONSABILITA’

Le merci vengono introdotte in f r igor i fero sotto la esc lusiva responsabi l i tà degl i intestatar i ,

qualunque s ia i l r i su l tato su l le medesimi del le somministraz ioni d i f reddo stabi l i to in contratto.

I l Magazzino, pur garantendo la temperatura contrattuale in reg ime normale, non garant isce la

conservaz ione del la merce né l ’esecuzione di a ltre specia l i obbl igaz ioni , se non espressamente

accettate in contratto.

Nel caso di st i l l ic id i , inf i l t raz ioni e s imi l i inconvenient i , non r i levabi l i nel lo stabi l imento i

d ipendenti da fatt i da fatt i non constatabi l i mediante la normale v ig i lanza e manutenzione, i l

Magazzino non r isponde del le conseguenze cu i dessero luogo, con danno al le merci o con

osci l laz ioni a l la temperatura e umidità .

I l Magazz ino non r isponde inoltre verso i C l ient i dei danni a l le merci , qual i ess i s iano,

nemmeno der ivanti da incendio, fu lmine, da esplos ioni , da furt i , da topi , da insett i e larve di

insett i e s imi l i cas i come non r isponde dei cal i natura l i che le merci possono subire g iacendo in

fr igori fero.

Art.109 – DECADENZA

In ogni caso e per ogni effetto la constatazione del l ’avar ia deve essere fatta , a pena d i

decadenza, a i sens i del l ’art .64 del presente regolamento.

Art.110 – RICONSEGNA DELLA MERCE

I l Magazz ino ef fet tua la r iconsegna del la merce a l portatore del la bol letta di car ico, eccetto

che i l t i to lare non abbia d isposto diversamente mediante ordin i scr i tt i .

In caso d i smistamento o manipolaz ione dei co l l i da parte del l ’utente, i l Magazz ino non

r isponderà più del loro numero, sa lvo accertamenti eseguit i d i comune accordo dal le part i ed

annotat i su l la bol letta d i introduz ione.

Art.111 – SPESE ACCESSORIE

Le spese per immagazz inare e togl iere la merce non sono comprese nel la tar i f fa d i

refr igeraz ione.

Page 25: Regolamento Magazzini Generali Raccordati di Cesena

Art.112 – STIVAGGIO MERCE

Per la buona conservaz ione del la merce è necessar io che essa s ia ben penetrata dal f reddo. I

col l i perc iò devono essere dispost i in modo da lasc iare p iù superf ic ie poss ib i le a contatto con

l ’ar ia f redda, a ta le scopo le st ive non dovranno toccare ne i muri latera l i , né i l pavimento, ma

posare su support i di legname ben pul i to, provvist i a spese del l ’utente.

Nel caso in cui le st ive s iano cadute o mal fatte o pericolose, la Direz ione del Magazz ino s i

r iserva d i provvedere a spese del Cl iente.

La merce deve essere condiz ionata in modo da non recare danno a l le a lt re es istent i nel loca le

stesso, a l macchinar io, al le tubaz ioni , a l le ret i , ag l i i so lant i ecc. .

La Direz ione di r iserva i l d i r i t to d i t rasfer ire a propr ie spese le merc i introdotte nel f r igor i fero

da un loca le ad un al tro di egual i condiz ioni d i temperatura.

Se c iò avviene su r ich iesta e per fatto del l ’utente, la spesa re lat iva sarà a lu i imputata.

Art.113 – ACCESSO ALLE CELLE

Gli orar i d i accesso a i magazz in i e a l le ce l le verranno stabi l i t i secondo le esigenze stagional i e

poss ibi lmente tenendo conto d i quel le dei d ivers i repart i e del la c l ientela.

I C l ient i non potranno entrare nei magazz in i promiscui senza regolare permesso scr it to del

Magazz ino.

Nessun estraneo sarà ammesso a v is i tare la merce se non autor izzato anche dal l ’ intestatar io.

Art .114 – RESPONSABIL ITA’ DEI CLIENTI

I C l ient i , i loro d ipendent i o incar icat i ed i loro mezz i d i t rasporto possono fermarsi nel lo

stabi l imento soltanto per i l tempo necessar io a l d isbr igo del le operaz ioni d i car ico e scar ico o

ver i f iche del la merce.

I C l ient i sono responsabi l i dei danni che essi o i loro dipendent i o incar icat i arrecheranno a l le

attrezzature e agl i impiant i d i quals ias i genere.


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