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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/1998 Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80 del 30/11/2000 - n. 70 del 01/08/2002 - n. 17 del 04/03/2006 - n. 9 del 22/03/2012 - n. 13 del 25/03/2013

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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/1998

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 80 del 30/11/2000 -n. 70 del 01/08/2002 - n. 17 del 04/03/2006 - n. 9 del 22/03/2012 - n. 13 del 25/03/2013

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INDICE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generaliArt. 1 - OggettoArt. 2 - Interpretazione del regolamentoArt. 3 - Sede delle adunanze

Capo II

Il PresidenteArt. 4 - Convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio Comunale fino all’elezione del

Presidente del ConsiglioArt. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei VicepresidentiArt. 6 - Compiti e poteri del Presidente

Capo III

I gruppi consiliariArt. 7 - CostituzioneArt. 8 - Conferenza dei capi gruppo

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

Inizio e cessazione del mandato elettivoArt. 9 - Entrata in caricaArt. 10 - DimissioniArt. 11 - Decadenza dalla carica per assenze ingiustificateArt. 12 - Sospensione dalla carica – sostituzione

Capo II

Diritti dei ConsiglieriArt. 13 - Diritto d’iniziativaArt. 14 - EmendamentiArt. 15 - InterrogazioniArt. 16 - InterpellanzeArt. 17 - MozioniArt. 18 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi. Facoltà di visone degli attiArt. 19 - Richiesta di convocazione del ConsiglioArt 20 - Presidenza delle Commissioni consiliariArt. 21 - Gettoni di presenza

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Capo IIIDoveri dei ConsiglieriArt. 22 - Partecipazione alle adunanzeArt. 23 - SegretoArt. 24 - Astensione obbligatoria

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLI COMUNALE

Capo I

ConvocazioneArt. 25 - Avviso di convocazioneArt. 26 - Ordine del giornoArt. 27 - Avviso di convocazione – consegna – modalitàArt. 28 - Avviso di convocazione – consegna – terminiArt. 29 - Ordine del giorno – pubblicazione e diffusioneArt. 30 - Deposito degli atti

Capo II

Ordinamento delle adunanzeArt. 31 - Adunanza di prima convocazioneArt. 32 - Adunanza di seconda convocazioneArt. 33 - Partecipazione degli assessori

Capo III

Pubblicità delle adunanzeArt. 34 - Adunanze pubblicheArt. 35 - Video ripresa delle adunanze pubblicheArt. 36 - Adunanze segrete

Capo IV

Disciplina delle adunanzeArt. 37 - Partecipazione alle adunanzeArt. 38 - Comportamento dei consiglieriArt. 39 - Comportamento del pubblicoArt. 40 - Consiglieri scrutatori

Capo VOrdine dei lavoriArt. 41 - Comunicazioni – interrogazioni – interpellanze – richieste scritteArt. 42 - Ordine di trattazione degli argomentiArt. 43 - Discussione – norme generaliArt. 44 - Questione pregiudiziale e sospensiva sulle proposte di deliberazioneArt. 45 - Fatto personale

Capo VIIniziative da parte dei cittadiniArt. 46 - Istanze – petizioni e proposte

Capo VII

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Partecipazione del Segretario comunale - il verbaleArt. 47 - La partecipazione del Segretario all’adunanzaArt. 48 - Il verbale dell’adunanza – redazione e firmaArt. 49 - Modalità di redazione del verbale dell’adunanzaArt. 50 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale dell’adunanzaArt. 51 - Registrazione delle sedute del Consiglio

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

Le deliberazioniArt. 52 - Forme e contenuti

Capo II

Le votazioniArt. 53 - Modalità generaliArt. 54 - Votazioni in forma paleseArt. 55 - Votazione per appello nominaleArt. 56 - Votazioni segreteArt. 57 - Esito delle votazioni

TITOLO V

Autonomia del consiglio – Ufficio di Presidenza (servizi consiliari)

Capo I

Autonomia organizzativa e finanziariaArt. 58 - Servizio per il funzionamento del ConsiglioArt. 59 - Gestione delle risorse spettanti al ConsiglioArt. 60 - Funzioni del Presidente del Consiglio per garantire l’autonomia del Consiglio

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

Capo INomina, composizione e funzionamento Commissioni permanentiArt. 61 - Commissioni permanentiArt. 62 - ComposizioneArt. 63 - FunzionamentoArt. 64 - Convocazione, segreteria e partecipazione di soggetti estranei alla commissione

Capo II

Commissioni temporanee e d’indagineArt. 65 - Commissioni consiliari temporaneeArt. 66 - Commissioni d’indagine

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TITOLO VII

CONSULTE PERMANENTI

Capo I

Costituzione e funzionamento consulteArt. 67 - Ambito operativoArt. 68 - FunzioniArt. 69 - ComposizioneArt. 70 - Designazione e nominaArt. 71 - SegretarioArt. 72 - Riunione e convocazioneArt. 73 - SeduteArt. 74 - Durata in caricaArt. 75 - Gratuità della partecipazioneArt. 76 - Onere per il funzionamento delle consulte

TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Entrata in vigore - diffusione

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REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto Comunale, il funzionamento delConsiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurarne il regolare ed ordinatosvolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all’interpretazionedi norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Presidente.

2. Il Presidente incarica il dirigente responsabile del servizio per il funzionamento del Consiglio diistruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza deicapi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza l’interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti deiconsiglieri rappresentati dai capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in viadefinitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

4. La presidenza decide su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle seduteconsiliari e non disciplinate dal presente regolamento.

5. Qualora la decisione della presidenza sia contestata, la questione viene rimessa al consiglio, chepuò provvedere immediatamente o può rinviarla alla Conferenza dei capi gruppo.

Art. 3Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Uno spazio apposito è riservato al pubblico ed agli organi di informazione, assicurando aglistessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell’aula riservata alconsiglio. Oltre al segretario generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a secondadelle esigenze, essere ammessa la presenza di funzionari o consulenti per illustrare proposte diprovvedimenti, regolamenti e progetti o per fornire i chiarimenti richiesti.

4. Quando ricorrono particolari motivi, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e icapigruppo consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione.

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5. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicatanell’avviso di convocazione.

6. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede della riunione viene esposta labandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Veneto.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 4Convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio Comunale

fino all’elezione del Presidente del Consiglio

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal sindaco neo-eletto, la presidenza del consigliospetta al consigliere anziano, fino all’elezione del presidente.

2. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale (costituita dallacifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidatialla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assuntadal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dalprecedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Nel caso il consigliere chiamato a presiedere l’assemblea risulti assente o rifiuti di presiederla, siprocede nello stesso modo previsto nel comma precedente, chiamando i consiglieri che occupanonella graduatoria i posti via via successivi.

Art. 5Elezione del Presidente del Consiglio comunale nomina dei Vicepresidenti – Dimissioni e

revoca dalla carica

1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 24 dello Statuto comunale, il Consiglio, nellaprima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede, con votazione segreta, alla elezione delPresidente. Ogni consigliere può indicare nella scheda un solo nominativo. Nel caso siano scritti piùnominativi, si tiene conto solo del primo.

2. L’elezione del Presidente è effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, amaggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati. Se nessun candidato ottiene talemaggioranza, si procede di seguito ad una successiva votazione ed è proclamato eletto chiconsegue il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Se nessun candidatoottiene tale maggioranza, si procede di seguito ad un’ulteriore votazione ed è proclamato eletto chiconsegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano dietà.

3. Avvenuta l’elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.

4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede, ai sensi dell’art. 33 dello statuto, all’elezione, conun’unica votazione, di due Vice Presidenti, di cui uno designato dalla maggioranza e uno dallaminoranza. La votazione è segreta e ogni componente del consiglio può indicare un solonominativo tra i soggetti designati. Nel caso siano scritti più nominativi nella scheda, si tiene contosolo del primo. Qualora la maggioranza o la minoranza abbiano designato più candidati, è elettoVice Presidente quello che riporta il maggior numero di voti tra gli stessi.

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5. Le candidature dei Vice Presidenti debbono essere comunicate per iscritto, prima dellavotazione, al Presidente del consiglio comunale, e sottoscritte sia per la minoranza che per lamaggioranza dai capigruppo dei rispettivi gruppi consiliari, o in mancanza dai consiglieri anziani aisensi del comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento.

6. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assuntedal Vice Presidente preventivamente designato dal Presidente, ed in caso di sua assenza oimpedimento, dall’altro Vice Presidente.

7. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che di entrambi i Vice Presidenti, lefunzioni di Presidente vengono assunte dal Consigliere anziano, determinato ai sensi delprecedente art. 4, commi 2, 3 e 4.

8. Le dimissioni dalla carica del Presidente sono presentate personalmente dall’interessato alprotocollo del Comune con nota sottoscritta, non necessitano di presa d’atto, sono efficaci eirrevocabili dal momento della consegna delle stesse al protocollo.

9. Qualora il Presidente non presenti le dimissioni personalmente al protocollo dell’ente, lestesse dovranno essere presentate con allegato il documento di identità.

10. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, essesono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. L’adunanzaprosegue sotto la Presidenza del Vice Presidente.

11. Nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, al primo puntodell’ordine del giorno deve essere inserita l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

12. In caso di dimissioni di un Vice Presidente, il Consiglio procede all’elezione del nuovoVice Presidente, che deve essere scelto tra i consiglieri, con votazione segreta e voto limitato ad unsolo nominativo. Nel caso siano scritti più nominativi nella scheda, si tiene conto solo del primo.E’ eletto Vice Presidente il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso diparità di voti è eletto il più anziano d’età.

13. La richiesta di revoca di un Vice Presidente deve essere presentata al Presidente delConsiglio mediante dichiarazione motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei componentiassegnati e deve essere inserita nell’ordine del giorno del primo consiglio utile. Sentite le eventualicontrodeduzioni dell’interessato, rese verbalmente nel corso della seduta, la revoca è adottata conil voto favorevole della metà più uno dei componenti assegnati. Subito dopo il voto di revoca, ilConsiglio procede all’elezione del nuovo Vice presidente, con le stesse modalità indicate perl’elezione fatta in seguito alla presentazione delle dimissioni.

Art. 6Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, anche nelle manifestazioni e nelle cerimoniepubbliche ufficiali, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stessoattribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il presidente del consiglio tutela i diritti e le prerogative del consiglio comunale, garantiscel’esercizio effettivo delle sue funzioni e cura l’osservanza e la corretta interpretazione del presenteregolamento.

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3. Il presidente del consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e aisingoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e alle commissioni nonché sulle principaliquestioni inerenti l’amministrazione comunale.

4. Spetta al vicepresidente designato dal consiglio comunale la presidenza dell’assemblea in caso direvoca del presidente, fino all’elezione del nuovo presidente.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, dirige e regola la discussione delle sedute consiliari,precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama ilrisultato delle votazioni.

6. A tal fine, ha facoltà di intervenire nella discussione in qualsiasi momento per mantenere l’ordinedella seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale. Il presidente delconsiglio cura la verifica dei tempi degli interventi in aula.

7. Il presidente del consiglio esercita inoltre tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge edello statuto, nonché dal presente regolamento.

8. Il presidente del consiglio può richiedere al sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da essodipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione che devonoessergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti edinformazioni. Ha facoltà di invitare in consiglio comunale per audizione persone estranee, qualoravenga dallo stesso ritenuto utile.

9. Ai sensi dell’art. 33 sesto comma, dello Statuto comunale il Presidente del consiglio può essererevocato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in caso di cattivo esercizio dellafunzione oppure ove sia venuto ripetutamente meno ai doveri indicati all’art. 34, secondo comma,dello Statuto comunale. La proposta motivata di revoca del Presidente, sottoscritta da almeno 2/5dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, è inviata dai consiglieri proponentiai vicepresidenti. I vicepresidenti informano immediatamente il Presidente del consiglio etrasmettono la proposta al segretario generale che provvede all’immediato deposito nelle formeprescritte. La proposta è sottoposta al consiglio entro venti giorni.

10. Il Presidente del consiglio ha la facoltà di controdedurre alle motivazioni poste alla base dellarevoca, o mediante un documento scritto che, appena ricevuto dal segretario generale, dovrà essereconsegnato in copia ai consiglieri e/o mediante un proprio intervento in consiglio, prima delladiscussione della proposta di revoca.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, si costituiscono in gruppo consiliare. Nel caso che unalista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute leprerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente (consigliere anziano) per iscritto il nome delcapo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessaprocedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. Inmancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo che haconseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

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3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto devedarne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppocui intende confluire.

4. Ciascun consigliere nel corso della legislatura, può distaccarsi dal gruppo di appartenenza econfluire in un altro gruppo o costituire un nuovo gruppo.

5. I consiglieri che, uscendo dal gruppo in cui sono stati eletti, non formano un gruppo a séentrano a far parte di un gruppo misto.

Art. 8Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, o di chi nefa le veci, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per ilproficuo andamento delle attività consiliari.

2. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dalpresente regolamento e dal Consiglio comunale. In sede di conferenza le decisioni vengonoassunte a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto al terzo comma, ed il voto di ogni capogruppo (o suo delegato) conta per il numero dei componenti il suo gruppo secondo il principiodella rappresentanza proporzionale. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati alConsiglio dal Presidente.

3. La conferenza dei capi gruppo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei consiglierirappresentati, di contingentare i tempi per la discussione e votazioni riservati ai gruppi consiliari,nei casi previsti dall’art. 32, terzo comma, dello Statuto comunale. In mancanza delraggiungimento della predetta maggioranza, la proposta di contingentamento è sottoposta alConsiglio stesso, che decide seduta stante, sentiti gli interventi, ciascuno di durata non eccedentetre minuti, di un consigliere a favore e di uno contrario alla proposta.

4. La conferenza dei capi gruppo può, con riferimento a specifici argomenti iscritti all’ordine delgiorno, concordare deroghe alle norme generali sui tempi e sulle modalità di intervento deiconsiglieri, prevedendo tempi più lunghi.

5. Le sedute della conferenza dei capi gruppo non sono pubbliche.

6. La conferenza dei capi gruppo è convocata di norma entro i due giorni precedenti alla sedutadel Consiglio Comunale ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione possonopartecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del consiglio comunale, il Sindaco, il ViceSindaco, gli Assessori, il Segretario comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali surichiesta del Presidente.

7. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivatada parte del Sindaco o da un capo gruppo.

8. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare allaconferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

9. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto sommario verbale a cura di undipendente comunale, se presente o di un componente di volta in volta incaricato dal Presidentedel Consiglio o da chi lo sostituisce.

10. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capi gruppo non dà diritto al gettone dipresenza, salvo diversa previsione normativa.

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Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 9Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione, ovvero,in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all’elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare suqualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità ol’incompatibilità di coloro per i quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla lorosurrogazione con l’osservanza delle modalità prescritte dalla legge.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, siprocede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidandol’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopogli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilitàpreviste dalla legge.

Art. 10

Dimissioni

1. Le dimissioni dei consiglieri sono indirizzate in forma scritta al Presidente del Consiglio, edevono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale dipresentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. IlConsiglio procede alla relativa surrogazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazionedelle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

Art. 11Decadenza dalla carica per assenze ingiustificate

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e dellecommissioni di cui sono componenti.

2. Il consigliere regolarmente convocato che, senza giustificare l’assenza in uno dei modi indicatiall’art. 27, quarto comma, dello Statuto comunale, non interviene a tre sedute consecutive delConsiglio, è soggetto al procedimento di decadenza dalla carica. Il Presidente, preso atto delleassenze ingiustificate, anche su circostanziata istanza di un qualunque elettore del Comune, dàavvio al procedimento mediante notifica all’interessato, che può far pervenire le sue osservazionientro quindici giorni dalla notifica.

3. La proposta di decadenza è sottoposta all’esame del Consiglio entro dieci giorni dalla scadenzadel termine di cui al comma precedente. La deliberazione di decadenza è adottata con il votofavorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, calcolando anche il Sindaco.

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4. Copia per estratto della deliberazione è notificata all’interessato entro dieci giornidall’adozione.

Art. 12

Sospensione dalla carica – sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l’elezione,una delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Presidente del Consiglio, avuta comunicazione del provvedimento di sospensione, disponela notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione delConsiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimentodi sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede allatemporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l’esercizio dellefunzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiornumero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualorasopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse econseguenti alla carica, sia nell’ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 13Diritto d’iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni dilegge e statutarie riservano alla competenza del consiglio comunale.

2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e diemendamenti a proposte già iscritte all’ordine del giorno del consiglio, nonché di interrogazioni,interpellanze e mozioni.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazioneillustrativa, ambedue sottoscritte dal/i consigliere/i proponente/i, è inviata al Presidente delconsiglio, che ne informa il sindaco e ne trasmette copia al segretario generale per l’espletamentodell’istruttoria e per l’eventuale integrazione della stessa per gli aspetti e i contenuti prettamentegiuridici, amministrativi, tecnici e finanziari, da effettuarsi entro 30 giorni qualora non sia dinatura complessa. Sulla proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri indicati dall’art.49 del D.Lgs. 267/2000. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio,o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al/i consigliere/i proponente/i che lastessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata perconoscenza al Sindaco ed ai capi gruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, ilPresidente iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, indicando,con l’oggetto, il/i consigliere/i proponente/i.

Art. 14Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parzialisostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per scritto,di norma due giorni precedenti a quello dell’adunanza, al Segretario Generale. Ciascun consigliere,

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inoltre, può presentare uno o più emendamenti o proporre la modifica od il ritiro di quellipresentati, anche nel corso della seduta, fino alla chiusura della discussione sulla proposta dideliberazione.

2. Per quanto concerne gli emendamenti relativi allo schema di bilancio, si fa esplicito riferimento aquanto disciplinato dal vigente regolamento di contabilità.

3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono comunicate per conoscenza alPresidente e al Sindaco, a cura del Segretario Comunale. Per le proposte di emendamentipresentate nel corso dell’adunanza il Segretario Comunale può esprimere, purché la modifica noncomporti un mutamento sostanziale dell’atto, il parere di regolarità tecnica sull’atto emendato cheviene letto all’assemblea prima della votazione, sempreché non sia presente il dirigente o ilfunzionario responsabile del settore che ha espresso il parere sull’originaria proposta dideliberazione. Il parere di regolarità contabile è espresso dal dirigente del settore finanziario o dalfunzionario che lo sostituisce, se presente in aula. In ogni altro caso la proposta è rinviata allaseduta successiva, a meno che il Segretario, tenuto anche conto della necessità di una decisioneimmediata da parte del consiglio, non ritenga opportuno avocare a sé la responsabilità di esprimereil parere di regolarità contabile.

4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l’ordine di presentazione o secondoquell’ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta di deliberaoriginale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimogli emendamenti aggiuntivi.

6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

7. L’intervento di ogni singolo consigliere sugli emendamenti non può superare i cinque minuti.

8. L’approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cuicontenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 15Interrogazioni

1. L’interrogazione, presentata per iscritto e firmata in originale dal/i proponente/i, consiste nelladomanda rivolta al Sindaco e/o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la veritàdi un fatto determinato o se l’Amministrazione abbia adottato provvedimenti su determinatequestioni o comunque per ottenere informazioni sull’attività dell’Amministrazione del Comune.

2. All’interrogazione viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla presentazione,ovvero 10 giorni, qualora l’interrogante evidenzi, motivandola, l’urgenza. Decorso tale termine,l’interrogazione che non abbia ricevuto risposta viene trattata nella seduta consiliareimmediatamente successiva.

3. L’/gli interrogante/i può/possono chiedere che all’interrogazione non venga data risposta scrittama direttamente nella seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Alle interrogazioni può dare risposta il Sindaco o l’assessore da lui incaricato.

5. L’ordine di trattazione in seduta consiliare e la disciplina delle interrogazioni è contenuta nelcapo V del presente regolamento, che disciplina l’ordine dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 16Interpellanze

1. L’interpellanza, formulata per iscritto e firmata in originale dal/i proponente/i, consiste nellarichiesta rivolta al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su

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determinati problemi. L’interpellanza su richiesta può essere trasformata in mozione, e discussa evotata seduta stante previo assenso dell’assemblea.

2. Essa deve essere depositata almeno sette giorni prima della seduta del consiglio comunale nellaquale si chiede sia trattata.

Art. 17Mozioni

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione, oppure in una proposta di voto,diretta ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’Amministrazionecomunale in ordine ad uno specifico argomento e può anche consistere in un giudiziosull’azione dell’Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere sottoscritte dal/i consigliere/i proponente/i, e sono iscritte all’ordinedel giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

3. Quando l’oggetto di una mozione è iscritto all’ordine del giorno, il Presidente sottoponeall’esame del consiglio anche tutte le eventuali proposte di mozione relative allo stesso oggettoche vengano presentate prima dell’inizio della discussione, purché in numero non superiore aduna per ogni gruppo consiliare. La discussione avviene congiuntamente.

4. La mozione è sottoposta all’approvazione del Consiglio, previa istruttoria da parte deicompetenti uffici, nei modi e forme previste per la votazione delle deliberazioni.

5. Nel corso della discussione, è consentita la presentazione, anche in forma verbale, diemendamenti alle proposte di mozione. La votazione sugli emendamenti avvieneseparatamente, salvo che il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, decida che lavotazione debba avvenire congiuntamente.

6. Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamentipresentati, che il primo firmatario della mozione stessa abbia dichiarato esplicitamente diaccettare.

Art. 18Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi. Facoltà di visione degli atti

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende,istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento delmandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti e i documenti conservatinell’archivio o negli altri uffici comunali, necessari per l’esercizio dei loro compiti di indirizzo edi controllo politico-amministrativo.

3. I consiglieri hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere copia degli atti e documentiottenibili in visione; le copie vengono rilasciate in esenzione dei diritti di segreteria in carta libera,entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, con espressa indicazione che il loro uso èlimitato all’esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

4. Qualora la richiesta di copia degli atti comporti un significativo carico di lavoro per gli ufficie/o di costi (es. il ricorso a eliografie esterne) il consigliere può essere invitato a visionare gli atti,per tutto il tempo necessario, presso l’ufficio che li detiene.

5. Si può sospendere il rilascio delle copie quando la richiesta venga formulata in manieragenerica e non individui con esattezza l’atto od il documento o si riferisca ad una serie di attiprodotti in un determinato arco temporale. In tal caso il Dirigente competente, entro dieci giorni

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dalla ricezione della richiesta, invita il Consigliere a dettagliare l’oggetto della richiesta stessa, eprocede al rilascio, con le stesse modalità indicate innanzi, dopo tale adempimento.

6. Ove il Dirigente rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all’esame dell’atto o al rilasciodella copia, ne informa entro dieci giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta,nella quale sono illustrati i motivi che non consentono l’accoglimento della richiesta di accesso.

Art. 19Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni,quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giornogli argomenti dagli stessi richiesti. In tal caso, gli argomenti posti all’ordine del giorno, potrannoessere ritirati o rinviati dal Presidente, anche nel corso della seduta, qualora vi sia l’approvazionedei proponenti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiestadei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generaledell’ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno ilConsiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottaredeliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare unarelazione che illustri l’oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, latrattazione di interrogazioni, interpellanze e l’adozione di mozioni, deve essere osservato quantostabilito dagli articoli precedenti del presente capo.

4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma,previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 20Presidenza delle Commissioni Consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta l’attribuzione della presidenza delle commissioniconsiliari aventi funzione di controllo e di garanzia.

Art. 21Gettoni di presenza

1. I consiglieri percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione ai consiglie alle commissioni consiliari, nella misura ammessa dalla normativa vigente.

Capo III

DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 22

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertireil Presidente e il Segretario perché ne sia dato atto a verbale.

Art. 23

Segreto

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1. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificamente determinati dalle normelegislative e regolamentari vigenti.

Art. 24Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte dideliberazioni riguardanti interessi propri o di loro congiunti o affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto iltempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente ed il Segretariocomunale che da’ atto, a verbale, dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.

4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali ipiani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra ilcontenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di suoi parenti e affini finoal 4° grado.

Titolo IIIFUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo ICONVOCAZIONE

Art. 25Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio a mezzo diavvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e dellasede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso in cuisiano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avvisovengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che ilavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con laprecisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o se viene convocatad’urgenza.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria.

5. La convocazione d’urgenza è ammessa quando la convocazione ordinaria non consente dirispettare i termini previsti dalla normativa vigente o imposti dalla procedura oppure quando sianecessaria per evitare danni o pregiudizi.

6. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiorea venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all’ordine delgiorno le questioni richieste.

Art. 26Ordine del giorno

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1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale necostituisce l’ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente predisporre e firmare l’ordine del giorno inserendo:

- le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre all’esame delconsiglio;

- le proposte di deliberazione presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai consiglieri comunali,corredate dai pareri espressi dai dirigenti competenti e dagli atti istruttori necessari;

- i referti predisposti dall’organo di revisione economico-finanziaria di cui ai successivi commi 3e 4.

3. Qualora l’organo di revisione economico-finanziaria riscontri gravi irregolarità nella gestione,provvederà a predisporre apposito referto.

4. Il referto dell’organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sullagestione è iscritto dal Presidente all’inizio dell’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio datenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti rendanecessario che la riunione avvenga nei termini d’urgenza.

5. Gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno sono descritti, pur con la necessaria concisione,con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezzal’oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “sedutasegreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 del presenteregolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parteintegrante.

Art. 27Avviso di convocazione - consegna – modalità

1. L’avviso di convocazione del Consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere consegnato aldomicilio dei consiglieri, di norma a mezzo di un messo comunale. Può essere, altresì,consegnato mediante telegramma o raccomandata oppure mediante consegna nelle manidell’interessato o di chi è presente nel domicilio del consigliere che sottoscrive per ricevuta. Surichiesta dei consiglieri l’avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica omediante fax.

2. Il messo rimette alla Segreteria Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenentel’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. Ladichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente piùdestinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sonoconservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dallaproclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con letteraindirizzata al Presidente, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essereconsegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerandol’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda arecapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidenteprovvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzodi raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolariformalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al

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domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegnadell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 28Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato/trasmesso aiconsiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Dal computo del termine di cui al precedente comma sono esclusi i giorni festivi ricorrenti percalendario.

3. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato/trasmesso almeno 24ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione, qualora non fissate nell’ordine del giorno, l’avvisodeve essere consegnato/trasmesso almeno tre giorni liberi prima di quello nel quale è indetta lariunione. Se la data della seconda convocazione è comunicata nel corso della prima seduta, lacomunicazione vale come notifica ai presenti.

5. Nel caso che, dopo la consegna/trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbanoaggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avvisoscritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomentiaggiunti.

6. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiuntiall’ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, ilquale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giornostabilito dal Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assentidall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art. 29Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all’albo del Comunenei cinque giorni precedenti quello della riunione, da computarsi nel modo indicato nell’art. 28,comma 2.

2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi adargomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all’albocomunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna/trasmissione ai consiglieri comunali, una copiadell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze viene inviata, a curadell’Ufficio competente, assicurandone il tempestivo recapito:

- al collegio dei revisori dei conti, eventualmente per il tramite del relativo Presidente;

- alle consulte previste dallo statuto, qualora lo richiedano;

- agli organi d’informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici dicorrispondenza nel Comune, qualora lo richiedano.

4. L’invio previsto dal precedente comma 3 può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, compresi ilfax o l’email informatica.

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5. Il Presidente, deve disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l’ora diconvocazione del Consiglio e gli argomenti che saranno trattati.

Art. 30Deposito degli atti

1. Ai fini della presa visione da parte dei Consiglieri ed eventuale rilascio di copia, gli atti relativiagli argomenti iscritti all’ordine del giorno, costituiti dalle proposte di deliberazione, corredate deirelativi atti istruttori, devono essere depositati presso la Segreteria Generale, almeno cinque giorniprima della seduta del consiglio comunale.

2. La consultazione degli atti avviene durante l’orario di apertura dell’ufficio segreteria.

3. Viene fatta salva agli uffici proponenti la facoltà di apportare modifiche alle proposte dideliberazione già consegnate nel corso della conferenza dei capigruppo e/o nelle riunioni dellecompetenti commissioni consiliari, purché non comportanti mutamenti sostanziali degli atti.All’inizio della riunione del consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati nellasala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative alla modifica dello statuto, munite dei prescritti pareri, già sottoscritti, devonoessere trasmesse ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell’adunanza nella qualedovrà esserne iniziato l’esame.

5. Nel caso venga constatato il mancato rispetto del termine di deposito della proposta dideliberazione, questa verrà rinviata alla seduta successiva, salvo il caso in cui rivesta carattered’urgenza.

6. La proposta di bilancio, i relativi allegati e la relazione previsionale e programmatica vengonodepositati nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità. Entro lo stesso termine ladocumentazione viene trasmessa ai capigruppo ed ai componenti della commissione consiliarecompetente.

Capo IIORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 31Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno lametà dei componenti assegnati al Comune.

2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti vieneaccertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sonoannotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, ilPresidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguitol’appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberarevalidamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.

4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numerodei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentanodall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al presidente e al segretario comunale. Ilsegretario, nel corso dell’adunanza, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore aquello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglierimomentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel

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caso in cui dall’appello risulti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello necessario, ilPresidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti,dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numerodei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa vienedichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto averbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 32Adunanze di seconda convocazione

1. In caso di mancanza del numero legale dei consiglieri presenti alla seduta di prima convocazione,si fa luogo ad una nuova adunanza. Tale seconda adunanza dovrà essere tenuta in giorno diversorispetto a quella di prima convocazione e dovrà avere ad oggetto gli stessi argomenti iscrittiall’ordine del giorno della prima.

2. L’adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri edinterrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa diseconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al commasuccessivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senzacomputare il Sindaco.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia lapartecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti, a meno chela loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi: lacostituzione di istituzioni e di aziende speciali; la partecipazione a società di capitali; la disciplinagenerale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; i bilanci annuali e pluriennali e larelazione previsionale; il rendiconto della gestione; i regolamenti; l’istituzione e l’ordinamento deitributi; i piani urbanistici e i piani territoriali; la contrazione di mutui e l’emissione di prestitiobbligazionari, se non previsti in atti fondamentali precedenti, l’esame della relazione su graviirregolarità presentata dal Collegio dei revisori dei conti.

5. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. Laconvocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna/trasmissione ha luogo con lemodalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell’art. 28.

6. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per laseconda, nel caso in cui essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l’invito per lastessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultatiassenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisidebbono essere consegnati/trasmessi almeno 24 ore prima di quella fissata per la secondaconvocazione.

7. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ovemanchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenticompresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su diessi soltanto nel caso in cui sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvoche la loro adozione si renda necessaria per rispettare termini perentori fissati dalle leggi. In casocontrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazionepossono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di primaconvocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo

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quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previsteper la prima convocazione. L’aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consigliericon avviso da inviare/trasmettere almeno 24 ore prima dell’adunanza.

10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure diseduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza delnumero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

Art. 33

Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni edesprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dal Consiglio, senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini delladeterminazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per levotazioni.

Capo III

PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

Art. 34

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’art. 36.

2. Chiunque può assistere alle adunanze nell’apposito spazio riservato al pubblico.

Art. 35Videoripresa delle adunanze pubbliche

1. L’ente videoriprende le adunanze pubbliche e le rende visibili sul proprio sito internet.

2. Altri siti internet interessati possono creare un link di collegamento alla sezione del sito comunalededicata alle videoriprese delle adunanze consiliari, per consentirne la visione ai visitatori delproprio sito.

3. Il sistema di videoripresa attivato dal Comune esclude la videoripresa da parte di altri soggetti.

Art. 36

Adunanze segrete

1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomentiche possano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare che comportanoapprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze cherichiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

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3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni chepossano incidere sulla riservatezza delle persone ed in particolare sulla moralità, correttezza,capacità e comportamenti, il Presidente invita i consiglieri a terminare la discussione, senzaulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, amaggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, primadi autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall’aula,tranne quelle necessarie per il funzionamento dello stesso (es. Segretario generale e dipendentidell’ente).

Capo IVDISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 37

Partecipazione alle adunanze

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati, stabiliti dal Presidente delConsiglio sentita la conferenza dei capi gruppo, nel rispetto delle consuetudini.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all’inizio e nel corso deldibattito fino al termine della discussione.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, ilPresidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo,mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Solo il Presidente puòrichiamarlo a concludere l’esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarload attenersi all’argomento in discussione.

5. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 38

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimereapprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni ocomportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personalie va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Nonè consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario ilPresidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce dicontinuare a parlare.

4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima sedutasenza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola

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fino alla conclusione dell’argomento in discussione. Se il consigliere persiste ulteriormente nelsuo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e icomponenti della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo delladignità del consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso,proporre al consiglio l’espulsione del consigliere dai lavori dell’assemblea.

Art. 39Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stessoriservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso odissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo cheinterferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano alPresidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei vigili urbani. A tal fine unvigile è sempre di servizio presso la sala dove si stanno svolgendo le adunanze del Consigliocomunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell’aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia statasospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato disturbo ai lavori dellastessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere uncomportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamentodalla sala fino al termine dell’adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami delPresidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando nonriprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito ilparere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con lemodalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 40Consiglieri scrutatori

1. All’inizio di ciascuna seduta, effettuato l’appello, il Presidente designa tre consiglieri,incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con unproprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso dicontestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votantied agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificatocon l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono ilPresidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

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Art. 41

Comunicazioni – interrogazioni - interpellanze - richieste scritte

1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuanoeventuali comunicazioni sull’attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesseper la comunità.

2. La trattazione delle interpellanze ed interrogazioni avviene di norma nelle adunanze ordinarie,nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, fatto salvo quanto stabilito alsuccessivo comma 11 e fermo restando la possibilità di rinviarla a un momento successivo dellaseduta su proposta motivata del Presidente del Consiglio e voto favorevole del Consiglio.

3. L’esame delle interpellanze ed interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico dipresentazione nel quale sono iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza o, se non sono iscrittesingolarmente per oggetto, nell’ordine di presentazione al protocollo del Comune. Se nessuno deiconsiglieri proponenti è presente nel momento in cui deve essere illustrata l’interpellanza ol’interrogazione, questa sarà rimandata all’adunanza successiva.

4. L’interpellanza è letta al Consiglio dal Presidente o direttamente dall’interpellante o da uno di essi.Quando l’interpellanza o l’interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori delConsiglio, conclusa la lettura, il Presidente dà risposta immediata. Negli altri casi invita il Sindacoa dare direttamente risposta alla interpellanza o a demandare all’Assessore incaricato diprovvedervi. La risposta deve essere contenuta complessivamente di norma nel tempo di dieciminuti.

5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interpellante od interrogante, per dichiarare se siasoddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinqueminuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidenteoppure del Sindaco o dell’Assessore.

6. Nel caso in cui l’interpellanza o l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri appartenentiallo stesso gruppo il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola alprimo firmatario.

7. Qualora l’interpellanza o l’interrogazione sia presentata da più gruppi consiliari, il diritto di replicaspetta ad un rappresentante di ciascun gruppo proponente, entro il termine complessivo di normadi cinque minuti.

8. Le interpellanze o le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattatecontemporaneamente.

9. L’interpellanza o l’interrogazione può essere presentata anche durante l’adunanza, rimettendocopia del testo al Presidente, che, se ne riscontra il carattere di urgenza, ne dà lettura diretta alConsiglio dopo la trattazione delle interpellanze presentate nei termini ordinari. Il Sindaco ol’Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono adare risposta all’interpellante o all’interrogante. Nel caso in cui non sussistano le condizioni perdare immediata risposta, il Presidente assicura il consigliere interpellante o interrogante che lastessa gli sarà data nel consiglio comunale successivo, a meno che il consigliere opti per unarisposta scritta da ricevere entro venti giorni successivi all’adunanza.

10. Trascorsa un’ora dall’inizio della seduta, il Presidente fa concludere la discussionedell’interpellanza o l’interrogazione che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmenterimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale, a meno che il consigliere optiper una risposta scritta da ricevere entro venti giorni successivi all’adunanza.

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11. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, l’assestamento delbilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, il Presidentevaluterà l’opportunità di inserire nell’ordine del giorno la trattazione di interpellanze o leinterrogazioni, tenendo conto della consistenza degli argomenti da trattare.

Art. 42

Ordine di trattazione degli argomenti

1. L’ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno può essere modificato perdecisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno deicomponenti del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione amaggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine delgiorno della seduta.

3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agliargomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti odei quali abbiano avuto notizia dopo la convocazione del Consiglio Comunale.

4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiaraconclusa la riunione.

Art. 43

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all’ordine del giorno è lostesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri,sono i proponenti.

2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, laparola a coloro che hanno chiesto d’intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alterninoconsiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato iconsiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallostesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più didieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica delPresidente o del relatore.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più didieci minuti ciascuno.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stessooggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fattorichiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

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7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, amaggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento,ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l’argomento è statosufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e unconsigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti igruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, adun solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo,hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gliinterventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generalirelative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori eloro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dallaconferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o prima che siproceda all’esame dell’argomento.

Art. 44Questione pregiudiziale o sospensiva sulle proposte di deliberazione

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene chiesto che una proposta di deliberazione non siadiscussa precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima della votazionedella proposta di deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione della proposta dideliberazione ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima della votazionedella proposta di deliberazione, chiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito sonoesaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame della proposta di deliberazione cui siriferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso incui la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, pernon oltre cinque minuti.

4. Il Consiglio decide sulle proposte riguardanti le questioni pregiudiziali o sospensive, amaggioranza dei presenti, con votazione palese.

5. Le questioni pregiudiziali o sospensive non possono essere poste sulle proposte dideliberazione iscritte all’ordine del giorno su richiesta di un quinto dei consiglieri, salvo loroespresso e preventivo consenso.

Art. 45Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fattiritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidentedecide subito se il fatto sussista o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativadel Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o iconsiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel lorocomplesso, per più di cinque minuti.

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Capo VIINIZIATIVE DA PARTE DEI CITTADINI

Art. 46Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono presentare al Sindaco, ai sensi dell’art. 19 delloStatuto comunale, istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessicollettivi.

2. Conclusa l’istruttoria sulle iniziative di cui al comma precedente, il Sindaco comunica l’esito agliistanti nel rispetto dei termini indicati dall’art. 19 dello statuto e ne dà puntuale informazione alprimo Consiglio Comunale successivo, in sede di comunicazioni.

Capo VII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 47

La partecipazione del Segretario all’adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzionichiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitarel’esame dell’argomento in discussione.

Art. 48Il verbale dell’adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze, costituito dalla sommatoria dei verbali redatti in conformità all’art. 49,condensa, formalizza e documenta la volontà espressa dall’organo collegiale su ogni singoladeliberazione nel corso della seduta. Esso attesta, altresì, tutto quanto di significativo e rilevanteavviene nel corso della seduta, comprese le dichiarazioni rese dai consiglieri sulle singole propostedi delibera e sulle mozioni, interpellanze, interrogazioni e quant’altro.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale o, sottola sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed ilnumero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quandola seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sonoriportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concettiespressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i lorointerventi vengono riportati integralmente a verbale, facendo pervenire il relativo testo alSegretario, oppure secondo quanto risulta dalla registrazione della seduta.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportatea verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si

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ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso,iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senzascendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbanoesprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deveessere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 49Modalità di redazione del verbale dell’adunanza

1. Il verbale dell’adunanza, è composto dalla sommatoria dei verbali redattiper descrivere gli argomenti comunicati, trattati e deliberati nel corso della seduta.

2. Le comunicazioni, gli interventi e quant’altro avvenuto nel corso della seduta e non riportato nelverbale dell’adunanza, in quanto non significativo e rilevante, è comunque trascritto su un foglio aparte, che riproduce il contenuto delle registrazioni delle audiocassette, di cui al successivo art.51.

3. Il foglio è archiviato presso la segreteria generale ed ha semplice valore di “memoria storica”,priva di rilevanza giuridica.

Art. 50Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale dell’adunanza

1. Il verbale dell’adunanza è depositato a disposizione dei Consiglieri sette giorni prima dellaseduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. Di norma all’inizio della riunione il Presidente chiede ai consiglieri se vi siano osservazionisul verbale depositato. Eventuali richieste di rettifica devono essere formulate per iscritto. Senessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità.

3. Nel formulare eventuali proposte di rettifica non è in alcun modo ammessa la riapertura delladiscussione sugli oggetti trattati. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi sianoopposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intendeapprovata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed unocontro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone invotazione palese la proposta di rettifica.

4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e dellamodifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanzacui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate a firma del Segretario Generale eportano l’indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono stateapprovate.

5. I verbali delle adunanze del Consiglio Comunale sono depositati nell’archivio comunale acura del Segretario Generale.

Art. 51

Registrazione delle sedute del Consiglio

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1. Le sedute del Consiglio Comunale sono automaticamente registrate mediante adeguatoimpianto di registrazione con audiocassette con pista magnetica, che costituiranno il fedeleresoconto delle sedute stesse.

2. Le audiocassette sono depositate presso la segreteria generale. Trascorso un anno dal deposito, lecassette potranno essere cancellate e riutilizzate per altre sedute.

3. Le audiocassette possono essere ascoltate nella sede comunale dagli Amministratori e dalpersonale incaricato.

4. In nessun caso le audiocassette possono essere rimosse dalla segreteria generale o duplicate,salvo ordine dell’Autorità Giudiziaria o di altra Autorità chiamata ad assolvere a propri finiistituzionali.

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 52

Forma e contenuti

1. I verbali riportanti le deliberazioni del consiglio sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio dicopie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono: l’intestazione; l’oggetto; ladata, il luogo e l’ora di inizio della seduta; l’elenco dei consiglieri presenti; il nome del Presidentedel Consiglio che dirige i lavori; il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce perassistere ai lavori del Consiglio; i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato dellevotazioni; il preambolo con il richiamo ai pareri resi sulla proposta; la motivazione; le eventualidichiarazioni di voto e la votazione; il dispositivo; gli allegati che si dichiarano parti integranti esostanziali; gli eventuali adempimenti volti a dare immediata efficacia alla decisione; la firma delPresidente del Consiglio e del Segretario Generale.

2. Ogni consigliere può chiedere che il proprio intervento afferente un determinato oggetto oproposta venga inserito nel testo della deliberazione.

3. Le deliberazioni riportano gli interventi significativi e rilevanti dei consiglieri e le dichiarazioni divoto.

4. I consiglieri possono predisporre un foglio contenente l’intervento letto in consiglio comunale o ladichiarazione di voto fatta. In tal caso il foglio potrà essere espressamente richiamato nel testodella deliberazione e alla stessa allegato, come parte integrante e sostanziale.

5. Quanto non riportato direttamente nella deliberazione è trascritto nel foglio a parte, previstodall’art. 49, comma 2, che riproduce il contenuto delle registrazioni delle audiocassette, di cuiall’art. 51.

Capo II

LE VOTAZIONI

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Art. 53Modalità generali

1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 54e 55.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla leggeo dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l’apprezzamento e lavalutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o i regolamenti disponganodiversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non siano presenti nelnumero necessario per rendere legale l’adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto edal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazionedell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda delmomento in cui la questione stessa venga sollevata;

b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli e quando almeno unterzo dei consiglieri abbia chiesto che siano votati per punti, la votazione avviene suciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell’ordine in cui leparti stesse costituiscono lo schema dell’atto deliberativo;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti in conformità all’art.14vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schemaoriginario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. La distinta votazione è altresìchiesta qualora il Consiglio Comunale intenda dichiarare immediatamente eseguibile ladeliberazione appena adottata.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente pone in discussione e votazione, articolo perarticolo, gli emendamenti presentati nell’ordine previsto dal comma 5dell’art.14. Il testo definitivo del regolamento viene poi posto in votazione nelsuo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulleeventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate daiconsiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione,congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale eprogrammatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni compresenello schema di deliberazione proposto, così come risultanti in seguito allemodificazioni appena approvate.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino allaproclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dellostatuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 54

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Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o mediante sistemaelettronico.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sonofavorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l’esito della votazione con l’assistenza degli scrutatori e con la collaborazione delSegretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere,purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultarenominativamente nella deliberazione.

Art. 55

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statutood in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto deiconsiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “si”, favorevole alla deliberazione proposta,e del “no”, contrario alla stessa.

3. Il Segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voceed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degliscrutatori e con la collaborazione del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato averbale.

Art. 56Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto si svolge a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di coloree formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nelnumero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio o, nei casi in cui non siproceda ad elezioni, scrive “favorevole” o “contrario” o altra formula equivalentepreventivamente indicata dal Presidente del consiglio comunale.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti,iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza, individuato procedendo dalla linea di scrittura dasinistra a destra e dall’alto in basso.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi unarappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisateespressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della

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votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato avotare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano ilmaggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinchéne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e la collaborazione delSegretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio ilrisultato, proclamando l’esito della votazione e, in caso di elezione, i nominativi di coloro chesono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituitodai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti,il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che leoperazioni di scrutinio sono state effettuate con l’assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 57

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali sirichiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunales’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossiaun numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti èdispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà unnumero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legalel’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione e rimangono nell’emiciclo consiliareovvero non esprimono alcun voto vanno computati negli astenuti dal voto di cui al precedentecomma 2.

4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

6. Una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto didiscussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

7. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula“il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.

8. Nelle votazioni palesi, il verbale riporta il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta equello degli astenuti. Il verbale indica altresì il nominativo dei consiglieri che hanno dato votocontrario o che si sono astenuti.

9. Nelle votazioni con schede il verbale indica il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti edelle schede bianche o nulle e, in caso di elezioni, il numero di voti ottenuto da ciascunnominativo, inclusi i non eletti.

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TITOLO VAutonomia del Consiglio – Ufficio di Presidenza (servizi consiliari)

Capo I

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

Art. 58Servizio per il funzionamento del consiglio

1. È istituito il “servizio per il funzionamento del Consiglio”, preposto ad assicurare l’autonomiafunzionale, organizzativa e contabile del consiglio.

2. Il servizio per il funzionamento del Consiglio è diretto dal dirigente appositamente incaricato.

3. Il dirigente incaricato assegna il citato servizio ad uno dei responsabili di unità della propria areache assume la qualifica di “responsabile del servizio per il funzionamento del consiglio”.In caso di mancanza del responsabile di unità competente per materia, il dirigente può attribuiretale qualifica ad un impiegato.Il responsabile del servizio per il funzionamento del consiglio è coadiuvato dal restante personaledell’unità segreteria o indicato dal dirigente competente o appartenente ad aree diverse, chedebbano comunque svolgere compiti inerenti il Consiglio Comunale e i suoi componenti.

4. La dotazione organica del Comune deve prevedere risorse di personale sufficienti per poteristituire l’ufficio di Presidenza, con il compito di supportare e collaborare con il Presidente delConsiglio per lo svolgimento delle sue funzioni.

5. L’Ufficio di Presidenza dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

6. Qualora il personale dell’ufficio di presidenza non operi esclusivamente per questo ufficio masvolga anche altre attività istituzionali, dovranno essere preventivamente stabilite le modalità, itempi e le condizioni nel rispetto delle quali detto personale potrà essere utilizzato ed impiegatoper le attività e le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio rispetto a quelle che riguardanoi restanti compiti d’ufficio ad esso assegnati. La determinazione delle modalità, dei tempi e dellecondizioni, appena indicati, ha lo scopo di garantire la massima chiarezza e certezza dei limitientro i quali detto personale deve considerarsi a disposizione del Presidente o, viceversa, deldirigente dell’area in cui opera.

Art. 59Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

1. Il servizio per il funzionamento del consiglio provvede, direttamente o tramite gli altri ufficicomunali competenti per materia e nel rispetto della normativa vigente e del Piano esecutivo digestione (PEG):a) alla liquidazione dell’indennità del Presidente del Consiglio;b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;c) all’istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;d) alla liquidazione dei rimborsi chiesti dai datori di lavoro, per le assenze retribuite dei

consiglieri, del Presidente del Consiglio, dei componenti delle Commissioni consiliari e deiCapi Gruppo Consiliari;

e) alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio chiesto dal Presidente del Consiglio e daiconsiglieri;

f) al rimborso, se chiesto, delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residentifuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenzanecessaria (ovverosia caratterizzata da una convocazione formale o da esigenze

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oggettivamente riscontrabili) presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioniproprie;

g) all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei GruppiConsiliari;

h) alla liquidazione di ogni ulteriore spesa per il funzionamento del Consiglio comunale previstanell’apposito prospetto inserito nel piano esecutivo di gestione.

2. Gli istituti di carattere economico appena indicati (indennità, gettoni, rimborsi, ecc.) si applicanoin quanto mantenuti in essere dalla normativa vigente o non sostituiti con previsioni diverse.

Alla materiale gestione delle risorse, direttamente affidate al servizio per il funzionamento delconsiglio, provvede il responsabile del medesimo servizio, il quale cura l’istruttoria tecnica deirelativi atti gestionali.

4. I provvedimenti gestionali, indicati nel precedente comma 2, sono sottoscritti dal Dirigenteresponsabile dell’area nella quale è collocato il servizio per il funzionamento del Consiglio, salvo icasi in cui competano ad altro dirigente.

5. Il responsabile del servizio per il funzionamento del Consiglio, sulla base della gestione e dellerichieste dei consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio e al Dirigente dellapropria area eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modificheal piano esecutivo di gestione o al Bilancio.

Art. 60Funzioni del Presidente del Consiglio per garantire l’autonomia del Consiglio

1. Il Presidente emana le direttive necessarie all’attuazione o alla redazione dei programmi difunzionamento del Consiglio e per garantire la sua piena autonomia, funzionale, organizzativa econtabile, utilizzando la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari quale organo di consultazione esupporto a tale scopo.

2. Il presidente del Consiglio autorizza i consiglieri comunali a recarsi fuori dal capoluogo delComune, per motivi istituzionali connessi con la carica. I consiglieri potranno chiedere il rimborsodelle spese di viaggio.

3. Il Presidente del Consiglio può, a sua volta, recarsi fuori dal capoluogo per motivi istituzionaliconnessi alla carica, senza alcuna autorizzazione preventiva, ed ha diritto a chiedere il rimborsodelle relative spese sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità delviaggio, corredata dalla documentazione delle spese.

4. I rimborsi delle spese di viaggio sono riconosciuti in quanto mantenuti in essere dallanormativa vigente o non sostituiti con altre previsioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dalledisponibilità di bilancio.

TITOLO VICOMMISSIONI CONSILIARI

Capo I

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 61Commissioni permanenti

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1. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, procede allanomina, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, di Commissioni consiliari permanenti permateria o speciali, eleggendo i componenti tra i consiglieri e determinando il numero delleCommissioni e dei componenti e gli ambiti di rispettiva competenza.

2. Nel corso del mandato il Consiglio Comunale può modificare il numero delle commissioni edei componenti e gli ambiti di rispettiva competenza, dandone adeguata motivazione.

3. Le commissioni consiliari hanno funzioni consultive sulle proposte da sottoporre all'esame delConsiglio Comunale inerenti le materie di relativa competenza. Le relazioni delle commissioniconsiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio Comunale, quando nessunconsigliere comunale chieda la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle lororelazioni.

4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

5. Salvo casi di urgenza, la commissione dovrà esprimere il parere entro 24 ore antecedenti laseduta del Consiglio. Se entro detto termine la commissione non si pronuncia, la proposta dideliberazione può essere esaminata dal Consiglio prescindendo dal parere, fermo restando lafacoltà della Commissione di formulare un parere tardivo purché prima dell’inizio della sedutaconsiliare.

6. Qualora la Commissione sia incaricata di esaminare i regolamenti in sede redigente, il termineper la conclusione dei suoi lavori è fissato dalla deliberazione consiliare che conferisce l’incarico.

Art. 62Composizione

1. La Commissione è costituita da:a) un consigliere Presidente, nominato all’interno dei componenti della commissione nella prima

riunione convocata dal Presidente del Consiglio;b) un numero di componenti che deve rispettare il criterio di proporzionalità tra maggioranza e

opposizione all’interno del Consiglio Comunale.

2. Ogni consigliere può far parte di più commissioni.

3. La deliberazione di nomina delle commissioni, stabilisce il numero massimo dei componenti.

4. La designazione avviene per esternazione verbale da parte del capogruppo consiliare diappartenenza. Il Consiglio Comunale, preso atto delle rispettive designazioni da parte dei Capigruppo, nomina e costituisce, con votazione palese unica, ciascuna commissione consiliare.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di unconsigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altrorappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione con propria delibera.

6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nellesingole sedute da un altro consigliere del suo gruppo.

7. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, fattasalva la possibilità di modificazione prevista dal comma 2 del precedente art. 61.

8. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle sedute delle commissioni relativamente allematerie di loro competenza, al fine di fornire chiarimenti sulle proposte oggetto di esame.

Art. 63

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Funzionamento

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti,computandosi tra gli stessi anche il Presidente. Se il numero dei componenti è dispari, deve esserepresente almeno la metà più uno.

2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio le risultanze dei lavori.

3. Il Sindaco e/o l’assessore competente, eventualmente presenti, non vengono computati ai fini dellavalidità delle sedute e non partecipano alla votazione.

4. Le commissioni esprimono i pareri sulle proposte di loro competenza con votazione per alzata dimano.

5. Le decisioni della Commissione sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

6. Gli astenuti si computano ai fini del rispetto del numero legale, ma non si computano tra i votanti.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, per il funzionamento e per le modalità disvolgimento dei lavori delle commissioni consiliari si applicano le restanti disposizioni delpresente regolamento.

Art. 64Convocazione, segreteria e partecipazione di soggetti estranei alla commissione

1. Il Presidente del Consiglio comunale, al fine di consentire la convocazione delle commissioniconsiliari, assegna a ciascun Presidente di commissione le proposte di deliberazione sottoposte o dasottoporre al Consiglio relative alle materie di specifica competenza.

2. In ogni seduta delle commissioni sarà presente un segretario nella persona di un dipendenteincaricato dal dirigente responsabile dell’area competente nella materia sulla quale la commissioneè chiamata ad esprimersi. Il dipendente incaricato curerà la redazione dei verbali dellaCommissione, nonché tutte le necessarie incombenze afferenti al funzionamento dellaCommissione ed alle pratiche relative.

3. Nessun maggior compenso spetterà al dipendente incaricato sempreché l'incarico si svolga inorario di servizio. Diversamente sarà attribuito il compenso per lavoro straordinario spettante neilimiti fissati dalla vigente normativa, qualora dovuto in base alla qualifica rivestita.

4. Per ogni necessità amministrativa ed organizzativa, le Commissioni fanno riferimento all’ufficiocompetente per materia del Comune.

5. A richiesta del Presidente o dei componenti delle Commissioni possono essere invitati alle seduteil Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, o altri funzionari del Comune per chiarimentisugli argomenti da trattare.

6. La pubblicità dei lavori delle Commissioni è garantita consentendo a chiunque lo richieda laconsultazione del verbale.

Capo II

COMMISSIONI TEMPORANEE E D’INDAGINE

Art. 65Commissioni consiliari temporanee

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1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari temporanee per studiare, analizzare,fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad argomenti di cui il Consiglio necessitaparticolare conoscenza.

2. Il numero dei componenti, la presidenza e la durata temporale della Commissione vengono decisedal Consiglio nel rispetto del criterio di proporzionalità tra maggioranza ed opposizione all’internodel Consiglio Comunale.

3. La riunione della commissione è valida qualora sia presente la metà più uno dei componentiassegnati.

4. A richiesta del Presidente o dei componenti delle Commissioni possono essere invitati alle seduteil Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, o altri funzionari del Comune per chiarimentisugli argomenti oggetto di esame della commissione.

5. I pareri o le proposte delle commissioni si intendono validamente assunte quando ottengano ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui alcuni dei componenti dellacommissione dissentano da tali pareri o proposte, possono presentare al Consiglio una lororelazione.

6. Per le convocazioni, verbalizzazioni, modalità di voto, ecc, si applicano gli articoli precedenti.

Art. 66Commissioni d’indagine

1. Su proposta del Sindaco, o del Presidente del Consiglio Comunale, o su istanza sottoscritta daalmeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta deicomponenti può costituire, al proprio interno, commissioni d’indagine incaricate di effettuareaccertamenti per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il consiglioritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di giudizio, funzionali all’esercizio dei propricompiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. La commissione d’indagine è composta di tre consiglieri, di cui uno designato dalle minoranzeconsiliari con funzioni di Presidente.

3. La deliberazione di costituzione della commissione d’indagine indica l’oggetto e l’ambitodell’inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

4. La commissione ha tutti i poteri per espletare l’incarico. Su richiesta del Presidente, il SegretarioGenerale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferentiall’oggetto dell’inchiesta o allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incaricoricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione di componenti del Consiglio e della Giunta,del Collegio dei revisori, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei loro collaboratori, deirappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni, non possonorifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazioneal Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti dellaCommissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione è fatta da un dipendente comunale assegnato, suproposta del Presidente della stessa Commissione.

7. I verbali sono sottoscritti dal segretario e da tutti i componenti della Commissione presenti.

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8. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indaginieseguite. Nel caso in cui uno dei componenti della commissione dissenta dai risultati delleindagini eseguite, può presentare al Consiglio una propria relazione.

9. Il Presidente del consiglio iscrive le conclusioni della Commissione nell’ordine del giorno dellaprima seduta del consiglio comunale successiva al loro deposito, decidendo nella conferenza deicapi gruppo, se il documento contenente le conclusioni sia pubblico e se la sua presentazione ediscussione in consiglio debba avvenire in seduta segreta, tenendo conto di quanto previsto dalprecedente art. 36.

10. Il Consiglio, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, sedi sua competenza, o, diversamente, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti inmerito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.

11. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propriaattività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al SegretarioComunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’Ente.

TITOLO VIICONSULTE PERMANENTI

Capo I

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CONSULTE

Art. 67Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti consulte permanenti:a) Consulta permanente socio-assistenziale;b) " “ ambiente e territorio;c) " “ economia e lavoro;d) " “ sport e tempo libero;e) " “ pari opportunità;f) " “ politiche giovanili;g) " “ lavori pubblici;h) “ “ diverse abilità;i) “ “ famiglia.

Art. 68Funzioni

1. Le consulte permanenti sono organismi consultivi, di partecipazione e confronto sulle materieper le quali sono costituite.

2. In particolare le consulte permanenti, ciascuna per la materia di competenza, dovranno:a) esprimere il parere sulle proposte di competenza del Consiglio Comunale aventi contenuto

di carattere generale e programmatico, tutte le volte che lo richiedano il Sindaco o, sentitala conferenza dei capi gruppo, il Presidente del Consiglio;

b) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative rivolte ad una migliore organizzazione edutilizzazione dei servizi socio-assistenziali, delle diverse abilità, culturali, sportivi e deltempo libero; dell'economia e del lavoro, delle pari opportunità e della famiglia, delleproblematiche giovanili, dell'ambiente e del territorio e dei lavori pubblici;

c) promuovere studi e ricerche di interesse generale.

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Art. 69Composizione

1. Ogni consulta sarà composta dai seguenti componenti:a) Assessore competente per materia o suo delegato che la presiede;b) n. 10 rappresentanti designati e nominati da gruppi, associazioni e categorie interessati

per settore, iscritti all'Albo comunale di cui all'art. 12 dello Statuto Comunale, nonché daisindacati;

c) n. 9 rappresentanti, di cui n. 5 per la maggioranza e n. 4 per le minoranze, nominati dalConsiglio stesso su designazione dei Capi Gruppo Consiliari.

Art. 70Designazione e nomina

1. L’Assessore competente per materia riunisce, in seduta comune, i responsabili legali dei varigruppi, associazioni, categorie e sindacati interessati, per la designazione e nomina deicomponenti della consulta permanente

Art. 71Segretario

1. Ogni consulta permanente avrà un segretario designato dal dirigente competente, da scegliersitra i dipendenti del Comune. Questi redigerà i verbali delle consulte e assisterà il predettoorganismo nei compiti derivanti dalle attribuzioni affidate.

2. Nessun maggior compenso spetterà al dipendente incaricato sempreché l'incarico si svolga inorario di servizio. Diversamente sarà attribuito il compenso per lavoro straordinario spettante neilimiti fissati dalla vigente normativa, qualora dovuto in base alla qualifica rivestita.

Art. 72Riunione e convocazione

1. Le riunioni sono aperte al pubblico e si terranno di norma presso la sala delle adunanzeconsiliari. Appositi avvisi potranno pubblicizzare la data delle sedute.

2. Le Consulte si riuniscono su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 dei lorocomponenti.

Art. 73Sedute

1. Le Consulte adottano le proprie decisioni a maggioranza semplice a condizione che siapresente la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dalla 1° convocazione, la sedutapotrà tenersi sempre nello stesso giorno, in 2° convocazione purché sia almeno presente 1/3 deicomponenti della consulta.

Art. 74Durata in carica

1. Le Consulte rimangono in carica quanto il Consiglio Comunale. I componenti delle stessepotranno venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze consecutive senzagiustificato motivo.

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Art. 75Gratuità della partecipazione

1. La partecipazione di tutti i componenti alle Consulte è volontaria e gratuita.

Art. 76Oneri per il funzionamento delle consulte

1. Per ogni necessità amministrativa ed organizzativa, le Consulte faranno riferimento all'Ufficiocompetente per materia del Comune.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Entrata in vigore - diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello diesecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l’entrata in vigore il regolamento resterà pubblicato all’albocomunale per trenta giorni.

3. Il regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è adisposizione di qualsiasi interessato.

4. Gli Amministratori, il segretario, i dirigenti e i responsabili di unitàprovvederanno, di loro iniziativa o su richiesta, alla divulgazione del regolamento presso i soggettiinteressati.

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