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q u e s t i o n i eo s s e r v a t o r i
s e z . 3 i n d e x
| doc. 82 D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL NUOVO CODICE DELLE
ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO O INDENNIZZO – di Domenico Chindemi P .
| doc. 83 P R O C E D I M E N T O C I V I L E
APPUNTI E CONTRAPPUNTI (PROCESSUALI E NON) IN TEMA DI BENEFICIO
D’INVENTARIO E RESPONSABILITA INTRA VIRES, RECTE CUM VIRIBUS HEREDITATIS:
OSSIA « L’INUTIL PRECAUZIONE » – di Alberto Tedoldi P .
o s s e r v a t o r i o d i d i r i t t o s t r a n i e r o – a cura di Pietro M. Putti
| doc. 84 R E S P O N S A B I L I T A E X T R A C O N T R A T T U A L E
NUOVE TENDENZE DELLA RESPONSABILITA CIVILE BRASILIANA – commentodi Anderson Schreiber P .
o s s e r v a t o r i o m e d i c o - l e g a l e
| doc. 85 R E S P O N S A B I L I T A M E D I C A
SUL DISSENSO ATTUALE E ANTICIPATO AD UN TRATTAMENTO MEDICO. DAL
RISPETTO DELL’AUTONOMIA ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – di Mauro
Barni P .
di
DomenicoChindemi
Magistrato
| 82IL RISARCIMENTO DEL DANNO NONPATRIMONIALE NEL NUOVO CODICEDELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO OINDENNIZZO?
Il commento ha la funzione di evidenziare il pericolo concreto delle conseguenze del « doppio bina-rio » di liquidazione del danno biologico, sia per lesioni di lieve entita (c.d. micropermanenti), sia dinon lieve entita (c.d. macropermanenti), previsto nel nuovo Codice delle assicurazioni ed applicabilesolamente ai sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e natanti, ma non agli altri sinistri.Il pericolo di risarcimenti differenziati per lesioni simili in relazione alla diversa causale delle lesionecostituisce oggetto di approfondimento del differente sistema risarcitorio del danno non patrimo-niale evidenziandosi le diverse nozioni di danno biologico attualmente esistenti, di cui due legislati-vamente previste e due di origine giurisprudenziale (della Corte di Cassazione e della Corte Costitu-zionale).Viene anche evidenziata l’insufficienza della liquidazione tabellare, con la previsione del conteni-mento massimo del 20% per le micropermanenti e del 30% per le macropermanenti.Il reflusso delle altre voci di danno, relative alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, neldanno biologico nei sinistri derivanti dalla circolazione e la possibilita di autonoma liquidazione ne-gli altri diversi illeciti pone problemi di uniformita di sistemi liquidatori e allontana dal progetto diunificazione, concettuale e risarcitoria, del danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimo-niale e non patrimoniale, auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d’Europa relativa ad unprogetto di diritto comune europeo sul « dommage corporel ».Sono anche evidenziati i diversi profili di incostituzionalita e contrarieta ai principi comunitari dellarecente normativa prevista dal codice delle Assicurazioni, relativa alla liquidazione del danno biolo-gico.
(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
1. DISCIPLINA E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA
1.1. L’introduzione del nuovo Codice delle assicurazioniCon l’introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209) viene semplificata la normativa di settore con la previsione di 355 arti-
coli in sostituzione delle oltre 1000 norme regolatrici del settore, compresi due regi
decreti del 1922 e 1925.
Funzione del codice, espressamente prevista nella legge delega (29 luglio 2003,
n. 229) e l’adeguamento delle normativa alle disposizioni comunitarie ed agli ac-
cordi internazionali e, per gli aspetti che rilevano in questa sede, la tutela del dan-
neggiato (1).
Non avendo il Codice delle assicurazioni efficacia « ex tunc », per tutti i sinistri
stradali e delle navigazione anteriori al 1 gennaio 2006 continuera ad applicarsi il
previgente sistema cd «misto», fondato, per le macropermanenti, sul risarcimento
equitativo sia pure « orientato » dalle varie tabelle in uso presso i vari Tribunali e,
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(1) Per una panoramica generale sui danni alla
persona, Gallone-Petti, Il danno alla persona e
alle cose nell’assicurazione per la R.C.A., Torino,
2005; Petti, Il risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale, Torino, 1999, 53.
per le micropermanenti, sul criterio risarcitorio tabellare, sia pure con la possibilita
di aumento degli importi tabellarmente previsti, senza limiti, in base alle condizioni
soggettive del danneggiato.
I criteri risarcitori del danno biologico vengono codificati sostituendo, quindi, di
diritto, con le tabelle liquidatorie delle macro-permanenti le prassi liquidatorie in
precedenza adottata da ciascun Tribunale o distretto pur rimanendo settoriali, cioe
limitati ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
mentre sarebbe opportuna una disciplina organica sul danno biologico, di carattere
generale.
In tre articoli viene disciplinata la materia piu delicata di tutto il codice, per i ri-
flessi sia sulla politica economica delle Compagnie, sia sui diritti dei danneggiati,
concernente il risarcimento dei danni patrimoniali (art. 137), del danno biologico
per lesioni di non lieve entita (c.d. macropermanenti) (art. 138) e del danno biolo-
gico per lesioni di lieve entita (c.d. micropermanenti) (art. 139) (2).
Viene istituita, in aggiunta alla tabella nazionale per le micropermanenti (lesioni
fino al 9%) anche la tabella nazionale per le macropermanenti (lesioni dal 10% al
100%) e, quindi, tutti i risarcimenti dei danni conseguenti a sinistri stradali saranno
liquidati con criterio tabellare.
I criteri di liquidazione tabellare sono i seguenti:
1) lesioni di lieve entita (cd. micropermanenti) e di non lieve entita (c.d «macro-
permanenti »), liquidate entrambe con valutazione tabellare con riferimento al va-
lore punto variabile in funzione dell’eta e del grado di invalidita;
2) valore del punto, per le micropermanenti, crescente, in misura «piu che pro-
porzionale» in relazione all’aumento della percentuale invalidante;
3) valore del punto, per le macropermanenti, crescente in misura «piu che pro-
porzionale» in relazione all’aumento della percentuale invalidante ed alla incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e
decrescente in relazione all’eta del soggetto.
4) valore del punto decrescente proporzionalmente, per le micropermanenti,
(0,5%) per ogni anno di eta del danneggiato a partire dall’undicesimo anno di eta;
5) ulteriore risarcimento, fino al 20% del danno biologico da « microperma-
nente», in base alle «condizioni soggettive» del danneggiato;
6) ulteriore risarcimento, fino al 30%, del danno biologico da « macroperma-
nente » qualora le lesioni incidano, in maniera rilevante, su specifici aspetti dina-
mico personali del danneggiato;
7) valori monetari delle micropermanenti piu contenuti, stante la maggior faci-
lita di assorbimento dei postumi, rispetto alle «macropermanti».
Gli obiettivi che il nuovo Codice delle assicurazioni si prefigge sono:
1) assicurare l’uniforme liquidazione dei danni su tutto il territorio nazionale
evitando il fenomeno del « forum shopping», con cause proposte, in base al princi-
pio della derogabilita della competenza territoriale e di piu fori ugualmente compe-
tenti, nella localita dove il danneggiato puo lucrare un indennizzo maggiore, in base
ai criteri liquidatori o alle tabelle applicate dai singoli Tribunali;
2) agevolare le soluzioni transattive;
3) ridurre il costo dei risarcimenti con la possibilita per il danneggiato, di essere
risarcito dalle propria compagnia di assicurazione e con la misura non scritta della
riduzione dei risarcimenti a seguito della presumibile minimizzazione delle tabelle
delle macropermenenti.
Tali ultime tabelle non sono ancora state emanate ma diversi segnali fanno pre-
sagire che si stia per verificare, piu che una diminuzione dei costi, la traslazione
dei costi dall’assicuratore al danneggiato o all’assicurato, soprattutto nel caso di alli-
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(2) Per un primo commento al Codice delle assi-
curazioni, Bona, Risarcimento del danno, procedure
di liquidazione e azione diretta nel « codice delle as-
sicurazioni »: prime riflessioni critiche, in questa Ri-
vista, 2005, ...
neamento delle tabelle a quelle INAIL che considerano il danno biologico previ-
denziale a seguito di infortuni sul lavoro, indipendentemente dall’accertamento del-
l’illecito e finalizzate ad esonerare il datore di lavoro dai costi economici dell’infor-
tunio, con valutazioni gia riduttive dell’effettivo danno subito.
Occorre che, quantomeno, vengano adottate quale parametro di riferimento per
le nuove tabelle, da parte della Commissione ministeriale, le attuali tabelle libere
medico-legali che ancora fungono da diritto vivente, con l’adeguamento previsto
dalla legge per le altre compromissioni esistenziali relazionali in precedenza escluse
dalle tabelle.
Tale normativa non puo essere ritenuta soddisfacente, oltre ad essere di dubbia
costituzionalita, non potendo essere limitato, sia pure a fini di politica economica, il
risarcimento del danno alla persona in uno specifico settore, quale quello della re-
sponsabilita civile in base ai parametri della Costituzione italiana ed europea e della
legislazione e giurisprudenza comunitarie.
Occorre evitare, comunque, che tali tabelle siano satisfattive solamente degli in-
teressi delle Compagnie, dovendo essere esaustive dell’effettivo danno (biologico
ed esistenziale) subito dal danneggiato che, indipendentemente dal criterio liquida-
torio, affidato alle tabelle legislative o alla equita del giudice, ha diritto all’integrale
risarcimento del danno non patrimoniale
Infatti la previsione di un risarcimento tabellare potrebbe essere in contrasto
con i principi della Costituzione italiana ed europea ove venisse, in concreto, limi-
tato il risarcimento di una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costi-
tuzionalmente garantito, che non puo essere soggetto a limiti, sia che siano la ri-
serva di legge correlata all’art. 185 c.p., sia la previsione di limitazioni risarcitori in
base a tabelle di legge, ove siano insufficienti a integrare il valore personale
perso (3).
Qualora le tabelle sia della micropermanenti che delle macropermanenti non
siano idonee a reintegrare il valore personale dell’uomo e, nel caso in cui gli au-
menti legislativamente previsti (del 20%) per le micropermanenti e (del 30%) per le
macropermanenti non siano ritenuti sufficienti a reintegrare il danno alla salute del
danneggiato, saremmo in presenza di un criterio indennitario, in quanto il risarci-
mento del danno alla persona deve reintegrare pienamente il soggetto leso delle
conseguenze delle lesioni alla sua sfera fisio-psichica, comprese quelle di natura
esistenziale.
E, tuttavia, importante la definizione legislativa che qualifica come « risarci-
mento » l’obbligazione delle Compagnie per i risvolti sulla mora del debitore che,
quindi va considerata ex lege, trattandosi di fatto illecito e decorre dal momento del
sinistro, mentre ove la legge avesse qualificato tale posta come « indennizzo», cor-
relato al contratto assicurativo, la mora opererebbe dal momento della liquidazione
o dell’accertamento del danno che renderebbero il credito liquido ed esigibile.
La tutela costituzionale del diritto alla salute e incompatibile con sistemi inden-
nitari, indipendentemente dalla definizione adoperata dal legislatore, in quanto oc-
corre sempre assicurare l’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 Cost.,
come gia enunciato dalla stessa Corte Costituzionale proprio con la storica sentenza
n. 184/1986 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il danno biologico.
E sufficiente l’aumento previsto dal comma 3 degli artt. 138 e 139 c.d.a., con dif-
ferenti criteri e percentuali massime, al fine di evitare possibili censure di incostitu-
zionalita?
La risposta dovra essere verificata caso per caso a meno che non siano valutate
tout court del tutto insufficienti a risarcire il danno biologico statico le tabelle di
prossima emanazione sulle macropermanenti.
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(3) Per il risarcimento del danno non patrimo-
niale per l’ingiusta lesione di un valore inerente
alla persona, cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2005,
n. 20205.
Una prima censura riguarda il mancato riconoscimento della personalizzazione
del danno, fondata sull’art. 1956 c.c. mediante il richiamo agli artt. 1223, 1226 e
1227 c.c.
Trattasi di un principio che, ancorche desumibile da una norma codicistica,
trova un fondante costituzionale negli artt. 2 e 32 Cost., che tutela i diritti inviolabili
delle persona, in cui vanno ricomprese le lesioni non patrimoniali riconducibili alla
definizione legislativa di danno biologico.
La personalizzazione del danno e prevista nel Codice delle assicurazioni come
un semplice correttivo alla valutazione tabellare, limitato percentualmente al 20%
per le micro ed al 30% per le macro-permanenti, con conseguente incostituzionalita
della normativa, ove la liquidazione complessiva sia, comunque, insufficiente a
reintegrare i valori personali del danneggiato persi.
Maggiori sono i valori monetari delle tabelle e minore sara la possibilita di rile-
vare profili di incostituzionalita per l’insufficiente liquidazione dei danni alla per-
sona.
Occorre, tuttavia, valutar, ai fini di tale ultimo giudizio, anche le maggiorazioni
massime consentite dal codice delle assicurazioni per il danno biologico dinamico,
in quanto e il danno non patrimoniale nel suo complesso ad essere oggetto della
valutazione di congruita, indipendentemente dalle singole voci che lo compongono.
1.2. Diminuzione quantitativa monetaria del danno biologicodella persona in eta senile
Suscita perplessita la diminuzione quantitativa monetaria del danno biologico
della persona in eta senile, con la previsione del diminuzione del valore punto al-
l’aumentare dell’eta, in quanto le tabelle, considerano, evidentemente, solamente
le diminuite aspettative di vita futura o di vita sociale, ricreativa, sportiva, ecc.,
mentre andrebbero anche esaminati i problemi di rilevanza medico-legale con-
nessi con l’invecchiamento biologico come fattore di aggravamento della lesione
alla salute.
Va, infatti, segnalata l’incongruenza della diminuzione considerevole del risarci-
mento in eta avanzata, in quanto la dignita e il valore dell’uomo restano tali indi-
pendentemente dalle speranze di vita e, quindi, dall’eta.
Occorre considerare che una lesione di modesta entita (si pensi al «colpo di fru-
sta» o alla rottura di un arto) in una persona anziana puo avere ripercussioni, non
solo fisiche, ma anche psichiche, ben maggiori che in una persona giovane.
Sovente l’anziano vive solo e si trova ad affrontare la gia difficile quotidianita,
con altro pesante fardello costituito dalla lesione fisio-psichica che, a volte, som-
mato alla gia precaria situazione (sociale e, a volte, economica), aggrava ulterior-
mente le condizioni di vita del danneggiato ben oltre la modica percentuale invali-
dante riconosciuta e liquidata in misura irrisoria rispetto alla stessa lesione in sog-
getto giovane.
Le tabelle risarcitorie, con cinismo para-giuridico, diminuiscono, infatti, ulte-
riormente il risarcimento in base alle ridotte speranze di vita futura, omettendo di
considerare che cio che rileva ai fini risarcitori e la compromissione della qualita
della vita, indipendentemente dalla speranza di vita futura individuabile in base a
meri dati statistici.
Non va solo considerata, sotto il profilo quantitativo, la speranza di vita futura,
ma anche la compromissione della qualita della vita, ben maggiore col crescere del-
l’eta e massima in eta avanzata.
Al fine di graduare il risarcimento va anche tenuto conto che lesioni microper-
manenti solo per presunzione sono considerate permanenti, dovendo, anzi, ope-
rare, la presunzione opposta della loro temporaneita in quanto solitamente gli ef-
fetti dannosi svaniscono in un arco temporale a volte peraltro neanche di durata
apprezzabile.
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1.3. Profili di incostituzionalita del nuovo Codice delle assi-curazioni
Profili di incostituzionalita del nuovo Codice delle assicurazioni possono essere
individuati, oltre che nel contrasto della normativa con i principi costituzionali della
tutela integrale del danno alla salute, anche nella mancata realizzazione dei principi
e criteri direttivi previsti dall’art. 4 della legge delega, lett. a) (adeguamento delle
normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali) e b) (tutela
dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu deboli sotto il profilo della traspa-
renza delle condizioni contrattuali, della corretta informazione preliminare sui con-
tratti, correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sini-
stri).
La nuova normativa, per gli apetti risarcitori, non solo non attua tali principi,
ma li pregiudica rispetto alla normativa precedente.
Vengono, inoltre, arbitrariamente modificati in peius i diritti dei danneggiati e
va evidenziato, quale ulteriore censura di incostituzionalita, l’eccesso di delega, ex
art. 76 Cost, relativamente alle norme sul risarcimento del danno in mancanza di
alcun riferimento nella legge delega (29 luglio 2003, n. 229) alla materia o alla disci-
plina risarcitoria che e stata, quindi, arbitrariamente modificata dal Governo, col ci-
tato decreto legislativo, in mancanza di principi e criteri direttivi al riguardo. In tal
caso non sono stato rispettati il limite, che manca totalmente al riguardo, ed i prin-
cipi indicati nella legge delega che risultano essere stati violati sia per quanto con-
cerne l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitari ed agli accordi in-
ternazionali, sia per quanto riguarda la tutela dei contraenti piu deboli, quali sono i
danneggiati nei confronti delle Compagnie assicurative.
Non e infatti possibile che venga considerata costituzionalmente legittima una
«presunta » delega in bianco per quanto concerne i criteri di valutazione delle per-
centuali invalidanti.
Appare infatti evidente l’illegittimita di una delega che affidi ad una Commis-
sione ministeriale i criteri valutativi della percentuale invalidante, senza che vi sia
alcun riferimento ai criteri scientifici della medicina legale.
Le tabelle nazionali avrebbero dovuto essere ancorate, per evitare censure di
incostituzionalita, ad una media ponderata effettiva(e non presunta come quella
delle tabelle in uso in gran parte dei Tribunali, ancorata a elaborazioni grafiche e
matematiche), attualizzata all’epoca di emanazione delle tabelle dei risarcimenti li-
quidati dai Tribunali negli ultimi anni.
Il Ministero della Giustizia avrebbe potuto agevolmente istituire una Commis-
sione di studio per valutare tali dati, distinti, per tipologia e gravita di conseguenze
invalidanti, attribuendo dignita e valore non arbitrario alle tabelle.
In mancanza di tali elementi la Commissione ministeriale incaricata di predi-
sporre le tabelle non avra alcun riferimento concreto e, in assenza di vincoli nor-
mativi avrebbe potere assoluto e, comunque, discrezionale in una materia, quale
quella dei diritti umani, di rilevanza costituzionale, comunitaria e internazionale,
operando senza vincolo alcuno.
Una normativa di settore, limitata alle assicurazioni, non puo, inoltre, fungere
da legge speciale a favore di «professionisti» e, quindi, delle parti « forti » e modifi-
care il regime di regolamentazione della fase risarcitoria, tanto faticosamente elabo-
rata ed ancora in via di elaborazione da parte di dottrina e giurisprudenza, con la
previsione di un risarcimento semi-automatico che non tutela le vittime dei sinistri
stradali o della navigazione e favorisce, a danno dei primi, le imprese assicurative
con un contenimento considerevole dei risarcimenti, a fronte di un improbabile ri-
duzione dei premi, non essendo ancora operante nel nostro paese il regime di con-
correnza richiesto dalla normativa comunitaria.
Pertanto sono chiaramente incostituzionali tutte le norme disciplinanti il risar-
cimento dei danni, quantomeno per quanto concerne il criteri risarcitorio tabel-
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lare per le macropermanenti, in contrasto, oltre che con i principi della legge de-
lega, anche con la Costituzione italiana e con i principi della stessa Costituzione
europea che prevedono la necessita dell’integrale risarcimento del danno alla
persona.
Inoltre, va rimarcato anche il mancato parere del Consiglio di Stato per le
norme relative all’indennizzo diretto che, quindi, non dovrebbero trovare cittadi-
nanza nel nuovo codice, essendo strumento attraverso il quale puo realizzarsi la
compromissione dei diritti dei danneggiati, soggetti deboli, come gia evidenziato, ri-
spetto alle Compagnie che potrebbero determinare unilateralmente risarcimenti in-
feriori al dovuto, contando sulla propria forza economica e sulla scarsa conoscenza
dei criteri risarcitori da parte del danneggiato ove non assistito da un professionista
qualificato.
Si impone, pertanto, la revisione del Nuovo codice delle Assicurazioni per
quanto concerne la disciplina tabellare del danno non patrimoniale, sia per quanto
riguarda la previsione dell’indennizzo diretto.
Occorre rispondere al quesito della vincolativita delle tabelle previste dal Nuovo
Codice delle Assicurazioni anche in caso di contrarieta ai principi della Costituzione
italiana (art. 32 Cost.) ed Europea che tutela, quale principio generale, il diritto alla
integrita umana (fisica-psichica-morale-esistenziale).
Il giudice ha tre soluzioni possibili:
1) sollevare eccezione di costituzionalita della legge per violazione degli artt. 2,
3, 32 Cost.;
2) operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare se i prin-
cipi del Trattato e della Costituzione europei siano ostativi alla applicazione della
legge nazionale;
3) Interpretazione costituzionalmente orientata della legge da parte del giudice
nazionale, attribuendo alle tabelle un valore meramente orientativo, ma non vinco-
lante.
La soluzione preferibile appare questa ultima, soprattutto ove tale interpreta-
zione sia effettuata nel quadro di un sistema bipolare (danno patrimoniale e non
patrimoniale che comprende ogni danno di natura non patrimoniale (danno biolo-
gico, morale, esistenziale).
In caso di accertata contrarieta del risarcimento tabellare ai principi della Costi-
tuzione italiana ed europea il giudice puo motivatamente disapplicare le tabelle ed
accordare un risarcimento maggiore, in virtu del primato del diritto comunitario
sulla legge nazionale.
Tramontato il principio della sovranita nazionale dei singoli Stati, nelle materie
di competenza dell’Unione Europea, le norme comunitarie sono prevalenti su
quelle nazionali, anche se successive nel tempo, in forza del principio della premi-
nenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri.
Tale principio e desumibile dalla comparazione dei principi del diritto interno e
del diritto comunitario e trova fondamento costituzionale negli artt. 10 e 11 della
nostra Costituzione che rispettivamente, prevedono che « l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente ricono-
sciuto » (art. 10 Cost) e che l’Italia « consente, in condizioni di parita con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranita necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni».
Le norme comunitarie, includendo tra queste anche i principi generali desumi-
bili dalla interpretazione delle stesse e del Trattato, pur non potendo qualificarsi
fonte di diritto internazionale o di diritto interno, sono direttamente applicabili in
ogni Paese della Comunita, senza necessita di recepimento legislativo, trattandosi
di atti aventi forza e valore di legge, con applicazione uguale e uniforme in ogni
Stato membro, (cfr. Corte cost. n. 170/1984).
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In caso di contrasto tra norme statali e norme comunitarie, il giudice italiano,
pur dovendosi riconoscere la preminenza delle seconda sulle prime, non pronun-
cia, tuttavia, la invalidita o illegittimita delle norme statali contrastanti col diritto
comunitario, ma, semplicemente, «non applica» la normativa italiana confliggente,
impedendo che tale normativa venga in rilievo per la definizione della controver-
sia davanti al giudice nazionale (cfr Cass., Sez. Un. civ., 13 dicembre 1998,
n. 1512) (4).
Tale soluzione potrebbe, tuttavia, prestarsi a diverse critiche sotto il profilo della
opportunita e del metodo e, al fine di risolvere la questione con valenza erga omnes
e non solamente alla fattispecie individuale, occorrerebbe sollevare questione di co-
stituzionalita davanti alla Consulta italiana o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia.
La declaratoria di legittimita e di compatibilita della normativa statale al diritto
comunitario compete invece, ai sensi dell’art. 164 Trattato, alla Corte di giustizia
che, con le proprie sentenze dichiarative, interpreta il significato delle norme co-
munitarie e ne determina la concreta applicazione anche in contrasto con la nor-
mativa di ciascun Stato membro, senza creare, tuttavia, nuove norme comunitarie,
ma solamente precisando il significato delle norme controverse, definendone il
contenuto e le possibilita applicative con la precisazione che la declaratoria di ina-
dempimento di una Stato membro agli obblighi comunitari implica il divieto asso-
luto di applicare le norme o l’Istituto ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia .
Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede che il Ministero delle Attivita pro-
duttive e l’Isvap «esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comu-
nitarie, si conformano ai regolamenti ed alle decisioni dell’Unione Europea e prov-
vedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal pre-
sente codice » (art. 8) e, ove non vogliano essere inadempienti ad una triplice nor-
mativa (nazionale, comunitaria ed internazionale) hanno il preciso obbligo di
rendere compatibili le tabelle, indipendentemente dal criterio legislativo adottato,
ai principi sopra enunciati, potendo profilarsi una concorrente responsabilita, in
base ai principi consolidati della responsabilita dello Stato e degli Organi pubblici
per il mancato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, con
possibilita di condanna anche al risarcimento del danno differenziale subito dalle
vittime della strada e non risarcito nella sua integralita in base ad una normativa
contrastante con i principi comunitari e internazionali.
A tale obbligo deve anche uniformarsi la Commissione ministeriale incaricata
di predisporre le tabelle e potra essere chiesta sia dai predetti organi che dalla
Corte dei conti, la condanna in manleva dei componenti di tale Commissione, che
hanno materialmente predisposto le tabelle.
Ne vi e il limite costituito dalla collegialita di tale decisioni, in quanto, in man-
canza di un espresso e verbalizzato dissenso motivato, sussiste la responsabilita ci-
vile solidale tra i vari componenti della Commissione che ha non solo l’obbligo mo-
rale ed etico, ma anche giuridico e, come tale sanzionato, di attenersi, tanto piu in
mancanza di delega, ai criteri generali previsti dalle norme e principi nazionali e
comunitarie di accertamento e determinazione del danno non patrimoniale, attra-
verso criteri trasparenti, chiari e non riduttivi, di determinazione delle poste risarci-
torie delle emanande tabelle.
La stessa Corte di Cassazione ha recentemente sancito la illegittimita e ri-
duttivita del calcolo tabellare operato automaticamente e senza alcuna persona-
lizzazione, relativamente alle tabelle in uso nei vari Tribunali ove, con motiva-
zione apparente, si effettui una applicazione automatica e personalizzata del
danno (5).
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(4) Cass. civ., 2 marzo 2005, n. 4466.(5) Cass. civ., 26 settembre 2005, Zignin c. Nuova
Tirrena; Pres. Sabatini - Rel. Petti.
2. DIVERSE DEFINIZIONI DI DANNO BIOLOGICO
2.1. Differenti definizioni e nozioni di danno biologicoNon puo non rimarcarsi una palese incongruenza nel nostro sistema risarcito-
rio, costituita dalle differenti definizioni e nozioni di danno biologico desunte 1) dal
nuovo Codice delle Assicurazione, 2) dalla precedente legge sulle micropermanenti
(l. n. 57/2001), 3) dalla giurisprudenza della Cassazione, 4) dalle pronunce della
Corte costituzionale.
La diversita di definizioni e di contenuti della stessa voce di danno crea sovente
confusione concettuale tra gli operatori del diritto, la dottrina e la stessa giurispru-
denza di merito che ha recepito alternativamente tali definizioni pervenendo a ri-
sultati non sempre coerenti sotto il profilo logico.
Va, inoltre, rimarcato il sistema del cd. doppio binario, in quanto lo stesso legi-
slatore precisa che la nozione di danno biologico prevista nel nuovo Codice delle
assicurazioni non e generalizzata a tutte le categorie di danno ma e valida sola-
mente «agli effetti delle tabelle» uniche su tutto il territorio nazionale per la liqui-
dazione delle micro e macro permanenti.
Tale definizione, quindi, potrebbe essere diversa ove riferita a fattispecie liqui-
datorie diverse dal risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli e
natanti coperti dalla assicurazione obbligatoria, con possibilita di equivoci, confu-
sione concettuale e possibilita di differenti criteri di liquidazione anche per danni
analoghi, che potrebbe essere diversificata ed anche sensibilmente differente in re-
lazione alla causa genetica del danno, potendo variare, ad esempio, a seconda che
trattasi di infortunio sul lavoro, lesioni da responsabilita medica, lesioni colpose o
dolose non conseguenti alla circolazione stradale etc., con evidenti riflessi sulla
compatibilita costituzionale, sotto il profilo della parita di trattamento, di differenti
liquidazioni per lesioni simili.
Appare, invero, di dubbia costituzionalita un sistema « misto » di liquidazione
del danno biologico in contrasto quello disciplinato dal nuovo Codice delle assicura-
zioni col principio di «personalizzazione» del danno, ai fini del suo integrale risar-
cimento, sostituito con un criterio correttivo affidato ad una ridotta e limitata di-
screzionalita del giudice e costituisce una deroga peggiorativa al principio della in-
tegrale risarcibilita del danno alla persona in contrasto con i tutti i principi interna-
zionali e comunitari ed alla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia che
allontana ancora di piu il processo di unificazione, concettuale e risarcitoria, del
danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale,
auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d’Europa relativa ad un progetto di
diritto comune europeo sul «dommage corporel».
Per la legge sulle micropermanenti (art. 3 l. n. 57/2001) (definizione che non ha
piu validita dal 1 gennaio 2006, sostituita dall’art. 139 del C.d.A.) il danno biologico
e la « lesione dell’integrita psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale... risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita di
produzione di reddito del danneggiato».
Tale ultimo alinea ha posto, all’epoca di emanazione della legge (2001), le pre-
messe per la transizione del danno biologico dalla sfera patrimoniale a quella non
patrimoniale, poi sancita dalla Cassazione ed avallata dalla Corte Costituzionale
con le storiche sentenze del maggio e luglio 2003.
Tale prima definizione legislativa di danno biologico e stata parzialmente mo-
dificata dal Nuovo Codice delle assicurazioni che ha previsto una ulteriore ag-
giunta ed una precisazione, non indifferenti ai fini dei criteri risarcitori, preve-
dendo che «agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione tem-
poranea o permanente all’integrita psico-fisica della persona suscettibile di accer-
tamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attivita quotidiane
e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
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da eventuali ripercussioni sulla sua capacita di produrre reddito » (artt. 138 e 139
c.d.a.)
Rispetto alla precedente definizione di danno biologico viene inglobato nello
stesso anche il pregiudizio derivante dalla « incidenza negativa sulle attivita quoti-
diane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato», conseguenze
che, sia pure con giurisprudenza oscillante, erano liquidati autonomamente sotto la
voce del danno esistenziale e che, anche ove liquidato sotto la voce del danno bio-
logico, ne integrava la parte c.d. dinamica, cioe aggiuntiva e personalizzata, rispetto
alle normali ripercussioni della lesione.
In base alla nuova definizione di danno biologico il c.d. danno esistenziale fa
parte, invece, essendo inglobato nella stessa definizione, del danno biologico c.d.
statico, che ricomprende le normali ripercussioni delle lesioni sotto l’aspetto fisico e
il profilo psichico, quali necessarie conseguenze del disagio derivante dalle lesioni
fisiche, includendovi espressamente anche l’« incidenza negativa sulle attivita quoti-
diane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato».
Occorre, quindi che le tabelle tengano conto di tali ulteriori voci di danno, in
precedenza autonomamente liquidabili sotto la voce del danno esistenziale.
Occorre aggiungere che il fondamento logico delle « tabelle » e di tutte le liqui-
dazioni ad essa commisurate percentualmente o proporzionalmente e la media dei
precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale ma nessuna tabella in uso negli
uffici giudiziari e tantomeno quelle di legge risultano essere stata formulate in ra-
gione di tali precedenti o, comunque, nessuna prova scientifica e mai stata fornita
al riguardo, dovendosi anche aggiungere per le nuove tabelle ex lege, anche l’inci-
denza del danno esistenziale e relazionale in precedenza esclusi dalla valutazione
tabellare.
La valutazione unitaria del danno biologico ricomprende due componenti a
prova scientifica:
1) lesione della integrita fisica,
2) lesione della integrita psichica)
e due componenti a prova libera:
3) incidenza negativa delle lesioni sulle attivita quotidiane,
4) incidenza negativa delle lesioni sugli aspetti dinamico-relazionali del dan-
neggiato.
Tale ultimo aspetto dovrebbe anche ricomprendere, in base alla definizione giu-
risprudenziale di danno biologico della Corte di Cassazione, anche la perdita della
capacita lavorativa generica.
Nulla e previsto, invece, in relazione alla possibilita di adempimento in forma
specifica (c.d. «ripristino») o di interventi di alta specializzazione.
Occorre, quindi, evidenziare due aspetti complementari all’interno della proce-
dura liquidatoria del danno:
1) le tabelle bel difficilmente potranno tenere in debito conto, se non con ampia
approssimazione e, quindi, con discrezionalita talmente ampia da rasentare l’arbi-
trio, tali ulteriori componenti che vanno necessariamente aggiunti nella quantifica-
zione monetaria di ciascuna percentuale invalidante;
2) il medico legale dovra determinare la percentuale di danno biologico, te-
nendo conto non solo della diminuzione della integrita psico-fisica, ma anche delle
altre componenti esistenziali e interrelazionali di difficile accertamento, sia per dif-
ficolta di accertamento, sia per la mancanza di conoscenze specifiche da parte del
medico-legale.
Occorrera, quindi, evitare di disporre la CTU medico-legale in via preventiva,
come facoltativamente previsto dalla riforma del codice di rito, ed attendere che le
parti deducano i mezzi di prova relativi alle compromissioni esistenziali e dina-
mico-relazionali che dovranno essere valutate dal CTU nella determinazione del
danno biologico, altrimenti assisteremmo ad operazioni peritali monche per la diffi-
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colta o impossibilita da parte del CTU di esaminare e di essere a conoscenza di tali
ulteriori compromissioni, necessarie ai fini della unitaria valutazione del danno bio-
logico.
Accertata la compromissione fisica il medico-legale, in mancanza di idonei cri-
teri, dovrebbe valutare, prima di individuare la percentuale di danno biologico, an-
che le ulteriori compromissioni a prova libera, aumentando o diminuendo tale per-
centuali in base a parametri o criteri non definiti, in quanto non risulta nelle tabelle
la valenza di tali compromissioni.
Il rischio concreto e che il medico legale continui a indicare le percentuali di
danno biologico in base alla lesione della integrita fisio-psichica, tralasciando le ul-
teriori componenti che rischiano di non essere liquidate o liquidate in maniera as-
solutamente uniforme e presumibilmente riduttiva, senza possibilita di personaliza-
zione, necessaria anche in fase di prima indicazione delle tabelle in quanto le valu-
tazioni esistenziali, vanno necessariamente comprese nella prima valutazione me-
dico-legale del danno biologico, la cui definizione legislativa ne fa espressa
menzione.
Il medico-legale avra, quindi, anche il compito di valutare aspetti non di sua
competenza, senza criteri certi di valutazione e con una ampia discrezionalita, sia
pure sottoposta al controllo del giudice che, a sua volta, incontrera le medesime dif-
ficolta nella valutazione delle componenti esistenziali a prova libera rendendo piu
difficile l’accertamento concreto del danno biologico.
Peraltro, stabilire una determinata percentuale di danno e rilevante in quanto
la successiva personalizzazione e vincolata percentualmente a quella tabellaber-
mente prevista e ne puo condizionare l’aumento.
2.2. Danno biologico c.d. dinamicoSia per le micro che macropermanenti e espressamente prevista la possibilita di
aumento discrezionale da parte del giudice («puo») fino alla rispettive percentuali
massime (rispettivamente 20% e 30%) ma in base a presupposti parzialmente di-
versi per le due categorie.
Trattasi del danno biologico c.d. dinamico che ha la funzione di personalizzare il
risarcimento in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ed alle diverse
conseguenze ed esiti delle lesioni sul soggetto leso, ma ha anche funzione di conte-
nimento del danno, creando un regime speciale, derogatorio delle norme generali
previste dal Codice civile, operante solo nel caso di illecito derivante dalla circola-
zione dei veicoli e natanti.
Il contenimento del danno biologico di lieve entita (c.d. micropermanenenti), gia
previsto dal legislatore dal 2003 (l. n. 273/2002) trova la propria ratio legis nel conte-
nimento, ancora da verificare, dei premi e in ragioni di politica economica delle
Compagnia, a cui sono ovviamente estranei gli interessi preminenti delle vittime a
cui il legislatore dovrebbe accordare tutela preferenziale, mentre la tutela delle Com-
pagnie va individuata nella predisposizione di sistemi di monitoraggio e rilevazione
dei sinistri idonei a prevenire il pericolo di truffe a danno delle Compagnie.
Le medesime ragioni non sembrano sussistere per il contenimento previsto ex
lege per le macropermanenti che non concerne un numero elevato di casi, rispetto
alle micropermanenti.
La scelta del legislatore, in tale ultimo caso, si appiattita sugli interessi delle
Compagnie anziche valorizzare il limite del massimale, disciplinando legislativa-
mente la c.d. mala gestio del imprese e la percentuale di aumento o di conteni-
mento e sufficiente e non consente, in termini generali, la effettiva personalizza-
zione del danno in base ai criteri ancora oggi vigenti della giurisprudenza di legitti-
mita e di merito.
Per entrambe le voci (micro e macro permanenti) e richiesto l’equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, necessario per consen-
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tire la valutazione da parte del giudice d’appello e della Cassazione dell’iter logico
seguito dal primo giudice per l’aumento percentuale.
L’espresso richiamo all’equita, tuttavia, consente di ritenere che il giudicante
abbia un ampio margine decisionale, incensurabile in Cassazione, essendo la valu-
tazione equitativa sganciata a regole rigide, essendo sufficiente la correttezza e non
illogicita della motivazione.
Va tuttavia rimarcata una significativa differenza tra la normativa previgente in
tema di micropermanenti e quella prevista dal nuovo Codice delle assicurazioni
Il risarcimento del danno ulteriore previsto dall’art. 5 l. n. 57/2001 per le condi-
zioni soggettive del danneggiato, sia che ricompresse tutti i danni residuali, sia che
lasciasse fuori alcuni danni, come propugnato da una parte dei commentatori, era
previsto come obbligatorio per il giudice, riconoscendosi implicitamente la « inade-
guatezza » delle tabelle a pervenire ad un equo risarcimento del danno da micro-
permanente, (« fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ul-
teriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato», art.
3, comma 4, l. n. 57/2001).
La dizione della norma («viene ulteriormente risarcito»), pone un obbligo di ul-
teriore risarcimento e non la mera possibilita, lasciandone solo l’entita alla valuta-
zione discrezionale del giudicante, senza alcuna limitazione, stante il generico rife-
rimento alle «condizioni soggettive del danneggiato» e costituiva una valvola di sal-
vaguardia consentendo di adeguare il risarcimento da micropermanente all’effet-
tiva menomazione del « valore dell’uomo » ed evitare possibili censure di
incostituzionalita.
Il nuovo Codice delle assicurazioni appare riduttivo dei diritti dei danneggiati
avendo sostituito all’obbligo di aumento del danno biologico, la mera possibilita ed
avendo limitato l’aumento ad una percentuale non superiore al 20%, comprimendo
l’autonomia valutativa del giudice, con il rischio di uniformita risarcitoria, anche in
presenza di ripercussioni soggettive diverse.
Il criterio risarcitorio tabellare appare inadeguato ed incostituzionale anche per
la inadeguatezza del valore attribuito, nella attuale tabella vigente per le microper-
manenti, a ciascun punto di invalidita, in relazione al crescere dell’eta del danneg-
giato, assolutamente insufficiente a garantire un «giusto» risarcimento, con il peri-
colo di un’interpretazione della normativa differente dalla sua ratio, in quanto il
giudice sara indotto a quantificare l’aumento del risarcimento non solamente in re-
lazione alle condizioni soggettive del danneggiato, ma anche per ricondurre l’im-
porto liquidato in termini di equita, nella percentuale massima possibile per ade-
guarlo il piu possibile ai previgenti standard risarcitori, adottati dai vari Tribunali,
che costituiscono il c.d. «diritto vivente», frustrato e violato dai criteri tabellari dalla
Nuova legge sulle Assicurazioni e, presumibilmente, dalle poste risarcitorie previste
dalle emanande tabelle.
Per le macropermanenti, ai fini del possibile aumento viene richiesto che « la
menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali».
Occorre chiarire la portata di tale espressione non solo in base alla interpreta-
zione letterale, ma anche in base ai criteri di interpretazione logica e sistematica
della normativa.
L’interpretazione letterale porterebbe a ritenere che l’aumento percentuale pre-
visto per il danno biologico c.d. dinamico per le macropermanenti sia ammissibile
solamente nel solo caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rile-
vante « sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato », senza alcuna
altra possibilita di aumento neanche in considerazione delle condizioni soggettive
del danneggiato.
Tale interpretazione appare, tuttavia, in contrasto con lo stesso impianto nor-
mativo disciplinante il risarcimento del danno per entrambe le categorie di invali-
dita (lievi e non lievi).
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Per le micropermanenti l’aumento e possibile con riferimento alle sole «condi-
zioni soggettive del danneggiato » che rendano maggiormente gravose l’incidenza
negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del
danneggiato, gia ricomprese, sotto il profilo del danno biologico c.d. statico, nella
valutazione tabellare.
Per le macropermanenti, se non vogliono adombrarsi questioni di costituziona-
lita per violazione del principio di uguaglianza e della integralita del risarcimento,
dovrebbe essere riconosciuta al giudice la possibilita di aumento del risarcimento
liquidato per il danno biologico c.d. statico anche tenendo conto delle medesime
condizioni soggettive del danneggiato sufficienti per l’aumento della liquidazione
delle micropermanenti, pur considerando che nelle tabelle delle macropermanenti,
riferentesi a lesioni di non live entita, il danno biologico c.d. statico e comprensivo
di un ragguardevole pregiudizio psichico naturalmente connesso con la gravita
delle lesioni.
Tale aumento, comunque, puo essere riconosciuto qualora le macrolesioni inci-
dano in maniera rilevante sulle attivita quotidiane specifiche del danneggiato, di-
verse da quelle standardizzate, gia ricomprese nella liquidazione tabellare della
percentuale invalidante.
E difficilmente individuabile nelle nuove tabelle la quota che e prevista quale ri-
sarcimento della lesione fisica e quella concernente la lesione psichica, essendo cia-
scuna voce risarcitoria percentuale onnicomprensiva di entrambe le alterazioni.
Il compito dell’interprete nella liquidazione del danno biologico c.d. «dinamico»
e di scomporre il valore punto tabellare individuando il danno relativo alla meno-
mazione fisica e a quella psichica, per poi accertare la componente del danno biolo-
gico psichico statico, al fine di potere operare la maggiorazione percentuale del
danno biologico psichico c.d. dinamico in relazione alle ulteriori compromissioni
che, in base alla valutazione dell’interprete, non sono ricomprese nel danno biolo-
gico psichico c.d. statico.
Appare evidente l’aleatorieta ed arbitrarieta di un tale criterio risarcitorio non
essendo individuabili all’interno delle percentuali risarcitorie tabellari le percentuali
riferentesi all’una (danno biologico fisico) o all’altra (danno biologico psichico) me-
nomazione e all’interno dell’ultima voce la componente «statica».
Sarebbe opportuno che le tabelle di prossima emanazione chiarissero, per cia-
scuna voce, i vari addendi in modo da facilitare il compito dell’interprete ed evitare
interpretazioni e letture difformi delle diverse componenti di ciascuna voce percen-
tuale tabellare che porterebbero a differenti valutazioni e diverse liquidazioni di le-
sioni similari.
Viene anche aggravato il compito del medico-legale costretto non solo a valuta-
zioni medico-legale di sua stretta competenza al fine di accertare l’entita delle me-
nomazioni, ma anche a valutazioni incidenti sugli aspetti dinamico-relazionali che,
oltre a non essere di sua specifica competenza, potrebbero essere resi non attuabili
dalla impossibilita per il consulente di poter autonomamente accertare, se non in
base ai documenti prodotti ed alle risultanze di causa, tali ulteriori menomazioni, e
riportandosi a nozioni di comune esperienza che ben poco hanno a che vedere con
la valutazione tecnica specifica affidata al medico-legale che, quindi, deve accomu-
nare alla specifica competenza tecnica anche le doti innate o le tecniche acquisite
dello psicologo e dell’assistente sociale.
Non appare neanche utile e produttivo, per motivi di economia processuale, di-
sporre due consulenze, affidando ad un medico-legale l’accertamento delle entita
delle menomazione fisica ed allo psicologo o assistente sociale l’accertamento delle
ulteriori ripercussioni delle lesioni sulla sfera psichica del danneggiato, potendo es-
sere delegato tale ultimo compito allo stesso medico legale che ha fatto l’anamnesi
del danneggiato ed e in grado di riferire, con sufficiente attendibilita, delle riper-
cussioni psiche delle lesioni fisiche sulla vita ed esistenza del danneggiato.
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Solamente nei casi piu gravi potrebbe essere disposta una Consulenza collegiale
al fine di accertare la diversa e maggiormente rilevante incidenza delle lesioni su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali e, quindi, soggettivi, del danneggiato.
Le tabelle prevedono, inoltre, la quantificazione del danno biologico c.d. statico
e la maggiorazione del danno biologico c.d. dinamico, in relazione alla percentuale
invalidante e non per tipologia di lesione che puo essere differente a parita di per-
centuale invalidante e con effetti diversi in relazione alle condizioni soggettive del
danneggiato ed alla sua incidenza concreta sulle abitudini di vita del soggetto leso.
Limitare la possibilita di aumento percentuale soggettivizzato alla sola incidenza
rilevante della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, esclu-
dendo quelli soggettivi ulteriori e l’ulteriore incidenza negativa delle lesioni sulle at-
tivita quotidiane costituirebbe violazione del principio costituzionale della integrale
liquidazione di tutti danni alla persona nella sua dimensione non solo fisica ma an-
che psichica ed esistenziale.
Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede, ai fini della stessa sussistenza del
danno biologico, che la lesione della integrita psicofisica della persona sia «suscetti-
bile di accertamento medico-legale », riproponendo la medesima dizione gia utiliz-
zata nella prima definizione di danno biologico (l. n. 57/2001), ribadendo la neces-
sita che la menomazione dell’integrita psicofisica debba essere accertata in base ai
criteri valutativi della medicina legale.
Occorre, tuttavia, puntualizzare l’esatta portata di tale espressione, dovendosi
escludere che essa possa significare la necessita assoluta di disporre, in corso di
causa, una consulenza medico-legale per l’accertamento del danno biologico.
Nel caso in cui le parti, infatti, siano d’accordo sulla entita della menomazione o
il giudice ritenga di poterla determinare in base alla documentazione prodotta,
quale peritus peritorum, il danno biologico potra essere riconosciuto e liquidato an-
che senza ricorrere ad una superflua consulenza tecnica d’ufficio.
Non occorre neanche un accertamento attuale del danno biologico, nel caso di
lesioni di non rilevante entita ove non residuino piu, all’epoca dell’accertamento
giudiziale, postumi permanenti, come nel caso di una «capocciata» contro strutture
interne del veicolo i cui effetti, generalmente, svaniscono in un breve arco tempo-
rale, purche sia possibile effettuare una valutazione medico-legale, ex post, in base
a concreti elementi probatori di valutazione (es: certificato del medico curante, del
pronto soccorso di un ospedale, prova testimoniale).
Occorre, cioe, ai fini del riconoscimento del danno biologico, che la menoma-
zione della integrita psicofisica sia vagliata in base ai criteri della medicina legale,
dovendosi escludere la sussistenza e quindi il risarcimento del danno biologico ogni
qual volta non si riscontri una danno alla persona ontologicamente esistente in
base a tale scienza.
Ovviamente cio non esclude, in tali casi, la autonoma risarcibilita di danni non
rientranti sotto la nozione di danno biologico (es: morale, esistenziale) ove ne sussi-
stano le condizioni ed i presupposti di legge e venga riconosciuta la loro sussi-
stenza.
Ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.d.a. « il danneggiato non puo rifiutare gli ac-
certamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell’impresa».
Un delicato problema puo porsi nel caso in cui il danneggiato rifiuti, invece, di
sottoporsi a tali accertamenti.
E da escludere che possa essere costretto con la forza, mediante l’esecuzione
specifica di un obbligo di fare, a sottoporsi a trattamenti sanitari o visite mediche.
Tuttavia dal rifiuto ingiustificato del danneggiato di sottoporsi a tali accerta-
menti potranno essere tratti dal giudice argomenti di prova contrari al danneggiato,
essendo necessaria al cooperazione del danneggiato nella accertamento del danno
biologico da parte delle Compagnie.
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La legge non determina alcuna sanzione e tantomeno la perdita del risarci-
mento, ma tale comportamento appare suscettibile di valutazione negativa per il
danneggiato ai fini della determinazione della percentuale del danno biologico, non
riconoscendosi gli asseriti danni ulteriori rispetto a quelli obiettivamente emersi, ri-
sultanti e non contestati dall’Assicuratore.
2.3. La nozione di danno biologico ex nuovo Codice delle as-sicurazioni
La nozione di danno biologico legislativamente prevista dal nuovo Codice delle
assicurazioni, sia pure ai soli effetti delle tabelle risarcitorie delle micro e macro le-
sioni e diversa dalla definizione, giurisprudenziale, ma generale ed estesa, della
Corte di Cassazione che qualifica il danno biologico quale danno non patrimoniale
« complesso » che comprende l’invalidita fisica + psichica + la vita di relazione + il
danno estetico + la capacita lavorativa generica + il danno sessuale + il danno edo-
nistico, ma non comprende l’« incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli
aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato », categorie piu ampie del
danno alla vita di relazione (6).
Venute meno le limitazioni risarcitorie del danno non patrimoniale in base alla
interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sono anche mutate
le esigenze che stavano alla base dell’accorpamento di tali ulteriori voci all’interno
del danno biologico, costituite dalla loro generale risarcibilita anche in mancanza di
fatto reato, giovandosi della unitarieta di tali voci di danno, all’interno del grande
contenitore costituito dal danno biologico, senza distinguere cio che era limitato alla
sfera della salute, risarcibile senza limitazioni ex art. 32 Cost. ed altre lesioni che,
pur essendo tutelate dall’art. 2 Cost., tuttavia erano escluse, in base alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 186/1984, dalla tutela integrale accordata solamente al
danno biologico (7).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 233/2003 da una definizione diversa
di danno biologico, qualificandolo come danno biologico in senso stretto, inteso
come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrita psichica e fi-
sica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.) (8).
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(6) La Corte d’Appello di Milano scorpora dal
danno biologico il danno alla capacita lavorativa
generica (App. Milano, 30 maggio 2005, n. 1425,
ined.).
Sulla opportunita di scorporare dal danno biolo-
gico, danno non patrimoniale, la capacita lavorativa
generica che, attenendo alla capacita di produzione
di reddito futuro, va qualificata quale danno patri-
moniale, Chindemi, Danno biologico e capacita lavo-
rativa generica: un binomio da sciogliere?, in questa
Rivista, 2005, 640.
L’orientamento consolidato della Cassazione ri-
tiene, invece, nella nozione di danno biologico,
siano ricompresse tutte le ipotesi di danno « non
reddituale », e cioe i danni estetici, quelli alla vita
di relazione, i danni da riduzione della capacita la-
vorativa generica che, secondo al S.C., costituisce la
lesione di un generico modo di essere del soggetto e
non attiene al piano della concreta produzione di
reddito, Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15859, in
Ass., 2001, 129, e per ultima, Cass. civ., 6 agosto
2004, n. 15187, ined.(7) Non e necessario, ai fini del risarcimento del
danno non patrimoniale, che la responsabilita del-
l’autore del fatto illecito sia stata accertata in un
procedimento penale, in quanto l’interpretazione
conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c. (Corte
cost., n. 233/2003) comporta che il riferimento al
reato contenuto nell’art. 185 c.p. comprende tutte
le fattispecie corrispondenti nella loro oggettivita
all’astratta previsione di una figura di reato, con la
conseguente possibilita che, ai fini civili, la respon-
sabilita sia ritenuta per effetto di una presunzione
di legge, Cass., 3 marzo 2004, n. 4359, in Arch. giur.
circ. sin., 2004, 729.
Alla risarcibilita del danno non patrimoniale ex
art. 2059 c.c. non ostano ne la mancanza di un ac-
certamento in concreto della colpa dell’autore del
danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sus-
sistente in base ad una presunzione di legge, quale
quella di cui all’art. 2054 c.c.), ne la inqualificabilita
del fatto dannoso in termini di reato se, ricorrendo
la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato,
Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15179; Cass. civ., 1 giu-
gno 2004, n. 10482, in Arch. giur. circ. sin., 2004,
1086.(8) La Consulta nella sentenza n. 233/2003 deli-
nea il nuovo sistema risarcitorio affermando « che
puo dirsi ormai superata la tradizionale afferma-
zione secondo la quale il danno non patrimoniale
riguardato dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe col
danno morale soggettivo. In due recentissime pro-
nunce (Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e
8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a
razionalita e coerenza il tormentato capitolo della
tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, in-
Tale definizione e diversa dalla definizione legislativa di danno biologico previ-
sta nel nuovo Codice delle assicurazioni, che ingloba anche l’« incidenza negativa
sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneg-
giato».
La Consulta ha elaborato una tripartizione risarcitoria del danno non patrimo-
niale che comprende oltre al danno biologico come sopra definito, anche il «danno
morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vit-
tima... e il danno, spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esisten-
ziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona» (9).
Viene specificato dalla stessa Consulta, ai fini della tripartizione risarcitoria del
danno non patrimoniale, che il danno biologico va qualificato « in senso stretto».
La legge prevede espressamente che la menomazione dell’integrita psicofisica
debba essere accertata in base ai criteri valutativi della medicina legale e, sotto il pro-
filo logico, solo tale menomazione dovrebbe essere ricompresa in tale figura di danno,
con esclusione, quindi, delle altre voci di danno cui fa riferimento la Corte di Cassa-
zione (danno alla vita di relazione, estetico, sessuale, da incapacita lavorativa gene-
rica, alla serenita familiare) ed a cui corrisponde, anche se non con rigore concettuale
« l’incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali »
inglobati nella nozione di danno biologico dal nuovo Codice delle assicurazioni.
La nozione di danno biologico operata dalla Cassazione e piu ampia sia rispetto
alla nozione ex lege di danno biologico, sia pure limitata al campo della Assicura-
zione obbligatoria RCA, e la nozione della Corte Costituzionale.
Ove trattasi di risarcimento non tabellare, quindi conseguente a menomazioni
diverse da quelle conseguenti a sinistro stradale, le ulteriori voci allo stato, ancora
ricomprese nel danno biologico, ben possono trovare autonomia risarcitoria, senza
confondersi all’interno del danno biologico.
Resta aperto il problema di fondo se convivere con un doppio binario liquidato-
rio, limitato il primo ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale e dei natanti ed
esteso il secondo a tutti le ulteriori tipologie di sinistri oppure cercare una unica de-
finizione per tutti i sinistri anche al fine di assicurare uniformita liquidatoria.
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fatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni
— nel quadro di un sistema bipolare del danno pa-
trimoniale e del danno non patrimoniale — un’in-
terpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previ-
sione del norma ogni danno di natura non patri-
moniale derivante da lesione di valori inerenti la
persona. E dunque sia il danno morale soggettivo,
inteso come transeunte turbamento dello stato d’a-
nimo della vittima; sia il danno biologico in senso
stretto, inteso come lesione dell’interesse, costitu-
zionalmente garantito, dell’integrita psichica e fi-
sica della persona, conseguente ad un accerta-
mento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno,
speso definito in dottrina ed in giurisprudenza
come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri)
interessi di rango costituzionale inerenti alla per-
sona» (Corte cost., n. 233/2003).
La sentenza della Corte cost., 11 luglio 2003,
n. 233, e stata commentata, tra gli altri, da Ziviz, Il
nuovo volto dell’art. 2059 c.c., in questa Rivista,
2003, 1036; Navarretta, La Corte Costituzionale e il
danno alla persona « in fieri », in Foro it., 2003,
2272; Bona, Il danno esistenziale bussa alla porta e
la Corte Costituzionale apre (verso il « nuovo » art.
2059 c.c.), Cricenti, Una diversa lettura dell’art.
2059 c.c., Ponzanelli, La Corte Costituzionale si al-
linea con la Corte di Cassazione, Procida Mirabelli
Di Lauro, Il sistema di responsabilita civile dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003, tutte
in Danno resp., 2003.(9) Sul nuovo sistema risarcitorio del danno non
patrimoniale, dopo gli interventi della Corte di cas-
sazione e della Corte costituzionale del 2003, tra gli
altri, Bona-Monateri, Il nuovo danno non patrimo-
niale, Milano, 2004; Franzoni, Fatti illeciti, artt.
2043, 2056-2059, in Commentario c.c. Scialoia-
Branca, Libro quarto - delle obbligazioni- titolo IX,
dei fatti illeciti - Supplemento, Bologna; Ponzanelli
(a cura di), Il « nuovo » danno non patrimoniale, Pa-
dova, 2004; Berti-Peccenini-Rossetti, I nuovi
danni non patrimoniali, Milano, 2004; Navarretta
(a cura di), I danni non patrimoniali. Lineamenti si-
stematici e guida alla liquidazione, Milano, 2004; Ca-
stronovo, Il danno alla persona tra essere e avere,
in Danno resp., 2004, 237; Scalisi, Il danno esisten-
ziale: la « svolta » della Suprema Corte di Cassazione
avallata « quasi in simultanea » dalla Corte Costitu-
zionale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 58; Tucci,
Danno non patrimoniale, valori costituzionali e di-
ritto vivente, in Danno resp., 2004, 701; Franzoni, Il
nuovo corso del danno non patrimoniale, in Con-
tratto impr., 2003, 1292; Gazzoni, L’art. 2059 c.c. e
la Corte Costituzionale: la maledizione colpisce an-
cora, in questa Rivista, 2003, 1292.
Inglobato il danno esistenziale nel danno biologico nelle tabelle delle micro e
macro lesioni tale accorpamento non dovrebbe essere esteso alle altre lesioni non
derivanti dalla circolazione stradale, ritenendosi opportuna la tripartizione dei
danni propugnata dalla Corte Costituzionale, nel caso in cui le tabelle risarcitorie
dovessero essere ritenute insufficienti a risarcire l’integrale danno alla persona del
danneggiato.
Infatti, con la tripartizione risarcitoria adottata dalla Corte Costituzionale, vi e
sempre la possibilita di risarcire autonomamente il danno esistenziale e il danno da
lesioni di altri valori costituzionali che consente al giudice, nell’ambito dell’unitaria
voce costituita dal danno non patrimoniale di procedere all’integrale liquidazione
del danno alla persona ricorrendo alla liquidazione correttiva di un danno insuffi-
cientemente quantificato, con l’aggiunta di tali ulteriori voci di danno, non per du-
plicarne le voci, ma per liquidarlo nella sua giusta valenza, ove la liquidazione tabu-
lare risulti inadeguata, evitando di ricorrere a pronunce di rimessione ala Corte co-
stituzionali o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (10).
La difficolta di generalizzare la nozione di danno biologico prevista dal Nuovo
Codice delle Assicurazioni e di adottare in via generale le nuove tabelle va indivi-
duata nella possibile limitazione risarcitoria di danni complessi che abbiano provo-
cato anche compromissioni gravi di natura esistenziale che rischiano di essere con-
globate, con conseguente irrisarcibilita, nell’unitario danno biologico, liquidato
automaticamente su base tabellare e che rischiano di non trovare adeguata tutela
risarcitoria.
Ne l’aggiornamento annuale, «con decreto del Ministro delle attivita produttive,
in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT», potra condurre ad ef-
fettiva equita gli importi risarcitori previsti, accentuando anzi l’inadeguatezza risar-
citoria per lo scarto tra inflazione effettiva e quella convenzionale.
Ove, invece, trovino, comunque, in concreto, ristoro tutti i pregiudizi effettiva-
mente subiti dal danneggiato, i diversi criteri risarcitori non incidono sull’effettivita
del risarcimento del danno non patrimoniale che addirittura ben puo anche essere
inglobato in un’unica voce, come propugnato dalla stessa Consulta, purche risulti
agevole all’interprete individuare gli addendi che la compongono al fine di consen-
tite la valutazione di congruita al giudice superiore di merito o di legittimita, nei li-
miti dei rispettivi giudizi.
3. DANNO ESISTENZIALE E DANNO MORALEI) Il Nuovo Codice delle Assicurazioni non disciplina il risarcimento del danno
morale ed esistenziale, anche se la definizione legislativa di danno biologico ricom-
prende anche il danno esistenziale.
Operato il riconoscimento della categoria generale del danno esistenziale da
parte della Consulta e da gran parte della giurisprudenza di merito, il Nuovo Codice
delle Assicurazioni ha operato anch’esso il riconoscimento implicito del danno esi-
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(10) La lettura costituzionalmente orientata del-
l’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non
gia come occasione di incremento generalizzato
delle poste di danno (e mai come strumento di du-
plicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi),
ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune
nella tutela risarcitoria della persona, che va ricon-
dotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e
di quello non patrimoniale, quest’ultimo compren-
sivo del danno biologico in senso stretto (configu-
rabile solo quando vi sia una lesione dell’integrita
psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza
medica), del danno morale soggettivo come tradi-
zionalmente inteso (il cui ambito resta esclusiva-
mente quello proprio della mera sofferenza psi-
chica e del patema d’animo) nonche dei pregiudizi,
diversi ed ulteriori, purche costituenti conseguenza
della lesione di un interesse costituzionalmente
protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equita-
tiva dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione
alla menzionata funzione unitaria del risarcimento
del danno alla persona, non puo non tenere conto
di quanto gia eventualmente riconosciuto a titolo di
danno morale soggettivo, pure esso risarcibile,
quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse,
anche se il fatto non sia configurabile come reato,
Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, cit.
stenziale (definito quale « incidenza negativa sulle attivita quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato »), salvo poi conglobarlo nella no-
zione di danno biologico con liquidazione tabellare indifferenziata (11).
Tale accorpamento appare criticabile quanto al metodo ed agli effetti liquidatori,
ma sotto il profilo concettuale realizza il riconoscimento, quale voce risarcitoria, sia
pure non autonoma all’interno di una diversa voce di danno (danno biologico), del
pregiudizio esistenziale, col malcelato proposito di operare una « livella» risarcitoria
all’interno del danno biologico in cui confluisce il danno esistenziale, con il pericolo
gia paventato di insufficienza del risarcimento tabellare ai fini del ristoro di tutti i
danni subiti dal soggetto leso (12).
Sotto il profilo concettuale non appare corretto liquidare il danno esistenziale e
il danno da lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti nell’ambito del danno
biologico; vi e infatti una diversita ontologica tra le varie voci di danno biologico ed
esistenziale che conduce alla negazione di un rapporto di immedesimazione orga-
nica dell’ultimo nel primo (13)
Cio che non convince, inoltre, sotto il profilo pratico, nell’accorpamento del
danno biologico-esistenziale nel Nuovo Codice delle Assicurazioni e il pericolo di
non pervenire ad una equa liquidazione dei danni subiti dalla vittima, attraverso la
valutazione tabellare unitaria del danno biologico e dell’entita e delle ripercussione
negative sulla personalita del soggetto offeso.
Invece nel sistema risarcitorio propugnato dalla Corte Costituzionale con sen-
tenza n. 233 del luglio 2003, anche sull’orientamento espresso nelle pronunce della
Corte di Cassazione (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828), basato sul sistema bi-
polare (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), il danno esistenziale ha tro-
vato riconoscimento, quale « danno derivante dalla lesione di altri, diversi dal
danno biologico, interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (14).
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(11) Sulla controversa figura del danno esisten-
ziale elaborata dalla « Scuola Triestina », Cendon-
Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano,
2003; Cendon, Non di sola salute vive l’uomo, in Riv.
crit. dir. priv., 1999, 567; Bona, voce Danno esisten-
ziale, in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Aggior-
namento; Ziviz,Verso un altro paradigma risarcito-
rio, in Il danno esistenziale.Una nuova categoria
della responsabilita civile, a cura di Cendon-Ziviz,
Milano, 2000; Monateri-Bona-Oliva, Il nuovo
danno alla persona, Milano, 1999; Ziviz, La tutela
risarcitoria della persona. Danno morale e danno
esistenziale, Milano, 1999.
Critica, sotto vari profili, tale voce di danno la
« Scuola Pisana », Busnelli, Il danno alla persona al
giro di boa, in questa Rivista, 2003, 237; Ponza-
nelli, Sei ragioni per escludere il risarcimento del
danno esistenziale, in Danno e resp., 2000, 693; Na-
varretta, Il danno non patrimoniale tra solidarieta
e tolleranza, in questa Rivista., 2001, 789.
Evidenzia le tensioni esistenti in dottrina sul-
l’ampiezza del danno non patrimoniale, Ponza-
nelli, Le tre voci di danno non patrimoniale: pro-
blemi e prospettive (Relazione tenuta al Convegno
di studi sul tema « Il nuovo sistema dei danni non
patrimoniali », Bari, 24 ottobre 2003).(12) Sulla necessita di valorizzare il modello bipo-
lare (danno patrimoniale - danno non patrimo-
niale) attraverso una precisa definizione della fun-
zione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nel quadro di una
rappresentazione generale del sistema di respon-
sabilita civile idonea a comprendere ogni forma di
danno (non soltanto patrimoniale) e ogni tipo di ri-
parazione (in denaro e in forma specifica). Procida
Mirabelli Di Lauro, Morte e resurrezione di una
teoria generale e monocentrica della responsabilita
civile, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 615.(13) La Giurisprudenza di legittimita, dopo avere
enunciato i principi di cui alle sentenze della Cass.,
31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, ribaditi dalla Corte
cost., 11 luglio 2003, n. 233, ha proseguito sul
nuovo corso del danno non patrimoniale anche se
ancora permangono incertezze, in relazione ai cri-
teri risarcitori adottati nelle singole fattispecie, so-
prattutto per quanto concerne l’individuazione
della terza voce di danno non patrimoniale costi-
tuita dalla lesione di diritti della persona costituzio-
nalmente garantiti.
Altro innovativo principio espresso dalla Cassa-
zione nel maggio 2003 ritiene che, alla risarcibilita
del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185
c.p., non osta il mancato positivo accertamento
della colpa dell’autore del danno se essa, come nel
caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussi-
stente in base ad una presunzione di legge e se, ri-
correndo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile
come reato, Cass. civ., 12 maggio 2003, nn. 7281,
7282 e 7283.(14) La Corte di Cassazione ritiene che « nel vi-
gente assetto dell’ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione — che, all’art.
2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo —, il danno non patrimoniale deve essere
inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla per-
sona, non esaurendosi esso nel danno morale sog-
gettivo»; la S.C. chiarisce che « il danno non patri-
moniale conseguente alla ingiusta lesione di un in-
teresse inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, non e soggetto, ai fini della risarcibilita,
Quanto alla natura giuridica dei danni biologico ed esistenziale, la stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 233/2003) attribuisce al danno biologico natura di danno
non patrimoniale, aderendo alla interpretazione della Corte di Cassazione che au-
spica una definitiva collocazione del danno biologico nell’alveo del danno non pa-
trimoniale (15).
L’obiettivo di una uniforme liquidazione del danno in caso di lesioni simili non
e stato, peraltro, sempre raggiunto ed a volte appare anche iniqua in quanto, nel
caso di lesioni concernenti arti o organi diversi, quindi con incidenza diversa sulla
funzionalita del soggetto leso, appare non eticamente, oltre che giuridicamente,
corretto riconoscere lo stesso importo risarcitorio, anche a parita di eta, in quanto il
punto tabellare uniforme, anche se determinato in base a parametri medico-legali
prefissati, non sempre tiene conto dei diversi risvolti psicologici e della diversa inci-
denza della lesione a seconda delle pregresse condizioni fisiche e psichiche del sog-
getto leso.
Il giudice, nella determinazione del danno diverso da quello derivante da sini-
stri stradali, non e, pero, obbligato a far ricorso al criterio tabellare.
Non puo, in altri termini, privarsi il giudice della facolta di determinare l’entita
del danno in base a criteri diversi rispetto a quello della liquidazione tabellare, nei
casi non previsti per legge, facendo riferimento alle entita e gravita delle lesioni e
ricorrendo, quindi, al « criterio equitativo» di liquidazione del danno, che consente
di «modulare» il risarcimento tenendo conto di tutte le particolarita della fattispe-
cie (16).
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al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all’art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la
qualificabilita del fatto illecito come reato, giacche
il rinvio ai casi in cui la legge consente la ripara-
zione del danno non patrimoniale ben puo essere
riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione,
anche alle previsioni della Legge fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costi-
tuzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona
non aventi natura economica implicitamente, ma
necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al mas-
simo livello, di riparazione del danno non patrimo-
niale », Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828,
pubblicata su tutte le principali riviste giuridiche
tra cui, ex plurimis, in questa Rivista, 2003, 675, con
note Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’a-
more non si perdera. Impressioni di lettura su Cass.
civ., n. 8828/2003; Ziviz, E poi non rimase nessuno;
Bargelli, Danno non patrimoniale e interpretazione
costituzionalmente orientate dell’art. 2059 c.c., in
Nuova giur. civ. comm., 2004, 232, con nota di Scar-
pello; Busnelli, Chiaroscuri d’estate.La Corte di
Cassazione e il danno alla persona, Ponzanelli, Ri-
composizione dell’Universo non patrimoniale: le
scelte della Corte di Cassazione, entrambe in Danno
e resp., 2003, 816; Franzoni, Il danno non patrimo-
niale, il danno morale: una svolta per il danno alla
persona, in Corr. giur., 2003, 1017; Navarretta,
Danni non patrimoniali:il dogma infranto e il nuovo
diritto vivente, in Foro it., 2003, I, 2272.(15) La responsabilita aquiliana va ricondotta nel-
l’ambito della bipolarita prevista dal codice vigente
tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non
patrimoniale (art. 2049 c.c.), e il danno non patri-
moniale deve essere risarcito non solo nei casi pre-
visti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di le-
sione di valori della persona umana costituzional-
mente protetti, poiche il danno biologico, quale
danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il di-
sposto dell’art. 32 Cost., tra i valori della persona
umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la
cui tutela e apprestata dall’art. 2059 c.c., e non dal-
l’art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tu-
tela dei danni patrimoniali, Cass. civ., 12 dicembre
2003, n. 19057 in Nuova giur. civ. comm., 408, con
nota di Negro.(16) Nel giudizio di equita da parte del giudice di
pace, venendo in gioco una equita cosiddetta for-
mativa o sostitutiva della norma di diritto sostan-
ziale, non opera la limitazione del risarcimento del
danno non patrimoniale ai soli casi determinati
dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nel-
l’interpretazione costituzionalmente corretta di tale
disposizione.
Ne consegue che il giudice di pace, nell’ambito
del solo giudizio di equita, puo disporre il risarci-
mento del danno non patrimoniale anche fuori dei
casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla
lesione dei valori della persona umana costituzio-
nalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia
allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni,
secondo i principi generali) il pregiudizio subito
(essendo da escludere che il danno non patrimo-
niale rappresenti una conseguenza automatica del-
l’illecito);
Il Giudice di pace, per lo stesso principio di non
vincolativita della norma ordinaria sostanziale, puo
ritenere di non liquidare il danno morale sogget-
tivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso
sia risarcibile a norma dell’art. 2059 c.c., se a que-
sta conclusione porta il principio di equita elabo-
rato per la decisione della fattispecie concreta. Re-
sta invece escluso che il giudice di pace, nel giudi-
zio secondo equita, possa ritenere non risarcibile il
danno non patrimoniale da lesione di un valore
della persona costituzionalmente protetto, poiche
in questo caso sarebbe violata la norma costituzio-
nale di riferimento, al rispetto della quale egli e, in
ogni caso, tenuto, Cass. civ., 18 novembre 2003,
Il giudice, in mancanza di una norma cogente, puo continuare a far riferimento,
ai fini della quantificazione del danno da lesioni diverse da quelle derivanti da sini-
stri stradale, alle singole tabelle adottate dai Tribunali, discostandosi dalla valuta-
zione tabellare ex lege prevista per le sole lesioni conseguenti a sinistri stradali.
Tuttavia, a fini di uniformita risarcitoria, potrebbero anche adottarsi, quali ta-
belle di riferimento per le lesioni non ricomprese nella liquidazione tabellare, an-
che le tabelle di legge, essendo facolta del giudice, nella quantificazione del danno
biologico far ricorso ad uno oppure ad altro criterio di liquidazione, purche adegua-
tamente motivato.
La liquidazione tabellare, ove si riconosca l’automaticita della stessa in base ai
punti invalidanti, per il carattere vincolante legato ai parametri di valutazione, ha
per effetto di delegare a terzi ed in particolare al medico-legale l’entita del risarci-
mento, ancorato alla percentuale invalidante accertata ed a cui difficilmente il giu-
dice potra discostarsi, abdicando cosı al proprio primigenio compito di determinare,
in base alle specificita del caso concreto, l’entita del risarcimento, essendo anche
vincolato, per le tabelle risarcitorie ex lege, dalla percentuale massima di aumento.
Il criterio preferibile per la liquidazione del danno biologico da « macropema-
nente », non derivante da sinistro stradale, e quello « misto » che considera, come
primo parametro risarcitorio, quello tabellare, con un successivo adeguamento in
base allo stesso meccanismo previsto dal Nuovo Codice delle Assicurazioni in base
alle « condizioni soggettive » del danneggiato, che consentirebbe di commisurare
l’entita del risarcimento del danno biologico non a rigidi parametri prefissati, ma
alle peculiarita del caso specifico, senza la rigidita del limite massimo di aumento
percentuale.
La « base » omogenea risarcitoria eviterebbe disparita di trattamento tra danni
simili che potrebbe verificarsi, invece, nel caso di liquidazione puramente equita-
tiva.
II) Ulteriore problematica concerne la possibilita di liquidare il danno morale in
una percentuale del danno biologico (17).
Il Nuovo Codice delle Assicurazioni nulla prevede per il danno morale, in rela-
zione al quale, da parte dei Tribunali, continuano ad applicarsi gli usuali parametri
liquidatori commisurati, per lo piu, ad una percentuale variabile da un terzo alla
meta del danno biologico complessivamente liquidato (18).
Ove tale percentuale di aumento dovesse essere considerata quale « base » per
assicurare l’uniforme liquidazione dei danni ulteriori, potrebbe essere favorevol-
mente valutata. Nel caso in cui dovesse essere, invece, considerata satisfattiva co-
munque, dell’ulteriore danno subito dalla vittima ne va rilevata l’inadeguatezza ri-
sarcitoria (19).
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n. 17429, in questa Rivista, 2004, 653, con nota di
Irti.(17) Si precisa da parte della S.C. che il danno non
patrimoniale non puo essere identificato soltanto con
il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza
contingente e dal turbamento dell’animo transeunte,
determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va
inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ingiusta lesione di un valore inerente alla persona,
costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano
pregiudizi non suscettibili di valutazione economica,
senza soggezione al limite derivante dalla riserva di
legge correlata all’art. 185 c.p., Cass. civ., 15 gen-
naio 2005, n. 729, ined.
Si evidenzia anche che il danno morale, che at-
tiene alla lesione della integralita morale della per-
sona umana, e ontologicamente autonomo rispetto
al danno biologico, e pertanto non puo essere con-
siderato come un minus rispetto ad esso, con la
conseguenza che la quantificazione automatica del
danno morale come quota del danno biologico al
quale il primo si accompagna e illogica e potenzial-
mente riduttiva, Cass. civ., 23 maggio 2003, n. 8169.(18) Il ricorso al criterio della determinazione
della somma dovuta a titolo di risarcimento del
danno morale, in una frazione dell’importo ricono-
sciuto per il risarcimento del danno biologico, non
e illegittimo, a condizione che si tenga conto delle
peculiarita del caso concreto, effettuando la neces-
saria personalizzazione del criterio alla specifica si-
tuazione, ed apportando, se del caso, i necessari
correttivi, senza che la liquidazione del danno sia
rimessa ad un puro automatismo, Cass. civ., 25
maggio 2004, n. 10035, in Danno resp., 2004, 1065,
con nota di Ramaccioni; Cass. civ., 27 aprile 2004,
n. 7980, in Danno resp., 2004, 962, con nota di Pon-
zanelli.(19) E censurabile in sede di legittimita, in tema
di determinazione del danno morale, l’esercizio del
potere equitativo del giudice di merito solo quando
In relazione alla quantificazione del danno morale si e sul punto precisato da
parte della Cassazione che «La valutazione equitativa del danno morale da fatto il-
lecito (art. 2059 c.c.) liquidato in una frazione — solitamente da un terzo alla meta
— di quello biologico riconosciuto, risponde all’esigenza di evitare liquidazioni ogni
volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed e
percio legittima, se, nell’applicare tale criterio, il giudice del merito da conto delle
particolarita del caso concreto» (20).
La Suprema Corte ha anche affermato che la liquidazione del danno morale,
pur rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta rispet-
tando l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entita oggettiva del danno e l’e-
quivalente pecuniario, e solo nella effettiva considerazione del danno concreto (ri-
sultante dalla motivazione della sentenza) e al di fuori di ogni automatismo, puo
considerarsi legittimo il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta
per il risarcimento in questione in una frazione dell’importo riconosciuto per il
danno biologico» (21).
La liquidazione del danno morale puo, quindi, essere effettuata dal giudice con
ricorso al criterio equitativo, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e il
giudice puo ricorrere anche a criteri percentuali predeterminati e standardizzati,
come quello di riferimento ad una frazione del valore medio del punto di invalidita
calcolato sulla media dei precedenti giudiziari in base alle « tabelle », purche ven-
gano attuati in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il
caso specifico e motivando congruamente in ordine all’adeguamento del valore me-
dio percentuale del punto alle peculiarita del caso anche quando faccia si riferi-
mento ad una « tabella» costruita con riferimento ai parametri dell’eta e del grado
di invalidita del soggetto leso (22).
Poiche la liquidazione percentuale delle altre voci di danno alla persona, diverse
dal biologico, costituisce espressione del potere equitativo del giudice, questi non e,
comunque, vincolato a nessun criterio percentuale risarcitorio e ben puo far ricorso
ad altri metodi, tra cui anche quello equitativo «puro» ove ritenuto piu rispondente
all’effettivo risarcimento dovuto alla vittima (23).
In ogni caso il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta e
non fare mero riferimento alle tabelle, ove opti per tale tipologia risarcitoria al di
fuori dei danni derivanti da sinistro stradale.
q u e s t i o n i
D A N N O N O N P A T R I M O N I A L E | 8 2
r e s p o n s a b i l i t a c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 0 3 – 2 0 0 6 P. 5 6 9
la liquidazione del danno stesso appaia manifesta-
mente simbolica o per nulla correlata con le pre-
messe in fatto in ordine alla natura ed all’entita del
danno dal medesimo giudice accertate, Cass. civ., 2
marzo 2004, n. 4186.
Si chiarisce da parte della S.C. che, benche il
danno biologico sia riconducibile, come il danno
morale, nell’ampia categoria del danno non patri-
moniale di cui all’art. 2059 c.c., il danno morale su-
biettivo non costituisce tuttavia una componente di
esso, configurandosi invece come una voce auto-
noma di danno non patrimoniale, Cass. civ., 10
agosto 2004, n. 15434.(20) Cass. civ., 9 gennaio 1998, n. 134. La liquida-
zione del danno morale va effettuata unitariamente
in relazione al singolo fatto illecito (cioe al singolo
reato), senza che possa scomporsi in varie voci, in
relazione ad esempio ad un danno per inabilita
permanente e ad un danno per invalidita tempora-
nea, Cass. civ., 24 giugno 2003, n. 10022.(21) Cass. civ., 19 gennaio 1999, n. 475.(22) In tema di determinazione del danno morale,
e censurabile in sede di legittimita l’esercizio del
potere equitativo del giudice di merito solo quando
la liquidazione del danno stesso appaia manifesta-
mente simbolica o per nulla correlata con le pre-
messe in fatto in ordine alla natura ed all’entita del
danno dal medesimo giudice accertate, Cass. civ., 2
marzo 2004, n. 4186.
Si chiarisce da parte della S.C. che, benche il
danno biologico sia riconducibile, come il danno
morale, nell’ampia categoria del danno non patri-
moniale di cui all’art. 2059 c.c., il danno morale su-
biettivo non costituisce tuttavia una componente di
esso, configurandosi invece come una voce auto-
noma di danno non patrimoniale, Cass. civ., 10
agosto 2004, n. 15434.(23) La liquidazione del danno morale non puo
essere compiuta se non con criteri equitativi, te-
nendo conto della gravita del reato e del patema
d’animo subito dalla vittima, Cass. civ., 11 agosto
2004, n. 15568; Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13066;
Cass. civ., 15 giugno 2004, n. 11292, in Arch. giur.
circ. sin., 2004, 1171; Cass. civ., 2 aprile 2004,
n. 6519, in Arch. giur. circ. sin., 2004, 992.