quaderni mcc (luglio 2016) - pwc-tls.it · pur correndo il rischio di annoiare chi ha già avuto...
TRANSCRIPT
Per pagare c’è sempre(troppo) tempo
(Breve indagine critica sulle tempistiche del recupero crediti giudiziale in Italia - Aggiornamento 2016)
di Gaetano Arnò e Marco Sebastiano Accorrà
Quaderni MCC
Giugno 2016
Per maggiori informazioni: [email protected] www.pwc-tls.it
PwC Tax and Legal Services
Supplemento alla TLS Newsletter-Dipartimento Mass Credit Collection
Quaderni MCC - n. 3/2016
Supplemento alla TLS Newsletter - Pubblicato e distribuito gratuitamenteRegistrazione presso il Tribunale di Milano n. 760, in data 11 dicembre 2006© Copyright 2016- TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Il presente fascicolo non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.
Il testo del presente fascicolo non può essere riprodotto senza la preventiva espressa autorizzazione di TLS.La citazione o l’estrapolazione di parti del testo è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione.
Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione di Alessandra Annicchino.
“A torto si lamentan li omini della fuga del tempo, incolpando quello di troppa velocità, non s’accorgendo quello essere di bastevole
transito...”. (Leonardo Da Vinci)
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 3
A marzo 2015, è stato pubblicato il Quaderno MCC n. 4/15 – Speciale TLS Newsletter, dal titolo “Per pagare c’è sempre (troppo) tempo – Breve indagine critica sulle tempistiche del recupero crediti giudiziale in Italia”1, dedicato al tema della durata dei processi italiani di recupero crediti.
In quella sede, analizzando i dati forniti da Unioncamere2 sui fallimenti dichiarati nei primi nove mesi del 2014 (oltre 10.000) e sul numero di imprese costrette a cessare la propria attività (56.382), si era evidenziato come un imprenditore italiano dovesse affrontare molteplici avversità per “tenere a galla” la propria azienda e come, tra queste, un ruolo molto importante (quasi prioritario) fosse rivestito proprio dalla difficoltà nell’incasso dei crediti.
Era stata quindi condotta un’indagine “ufficiosa” sul territorio nazionale, che metteva in luce dati, purtroppo, sconfortanti, evidenziando alcuni Fori nei quali sarebbe stato necessario aspettare oltre un anno e mezzo per completare una procedura giudiziale di recupero del credito3, sino ad arrivare ai ventinove mesi accertati per quelle avviate dinanzi al Giudice di Pace di Napoli.
Il 3 maggio 2016, il Ministro Andrea Orlando ha disegnato un quadro della Giustizia civile, per il triennio 2015-2017, decisamente positivo, sulla scorta dell’impatto che dovrebbero avere le riforme promosse dal Governo Renzi, anche tenuto conto che, dal 2013 al 2015, la quasi totalità dei Tribunali avrebbe mostrato miglioramenti nelle perfomance per quanto riguarda tempistiche e arretrato4.
Anche il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione annuale5 si è interessato del problema “Giustizia civile” rilevando come, a fronte di una tendenziale riduzione dei procedimenti pendenti, vi siano diversi uffici giudiziari, meno virtuosi, nei quali la durata dei processi continua invece ad aumentare.
In considerazione del continuo dibattito sui tempi delle cause6 e dei recenti proclami del Governo, si è ritenuto quindi opportuno procedere ad un aggiornamento dei dati pubblicati lo scorso anno, al fine di “testare sul campo” l’attendibilità delle notizie diffuse.
Quanto sopra, anche tenendo conto dei nuovi dati forniti da Unioncamere sui fallimenti aperti nel 2015 che, rispetto all’anno precedente, hanno fatto registrare un calo del 4,8%7, nella speranza che ciò possa essere in qualche modo ricollegabile ad un più veloce incasso dei crediti da parte delle imprese italiane.
Nelle prossime pagine, dopo aver richiamato i principali istituti giuridici approntati dal nostro ordinamento in favore del creditore per il recupero di quanto a lui dovuto, si procederà, quindi, ad illustrare le risultanze emerse dalla nuova indagine, comparando i dati aggiornati con quelli rilevati nel 2015.
1. PREMESSA
1 Cfr. Quaderni MCC – n. 4/15, Marzo 2015, G. ARNO’ – M.S. ACCORRA’ “Per pagare c’è sempre (troppo) tempo” – Breve indagine critica sulle tempistiche del recupero crediti giudiziale in Italia”2 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-10-27/cresce-numero-imprese-italia-ma-e-boom-fallimenti-+19percento-nove-mesi-125313.shtml?uuid=ABzuoD7B3 Nell’ambito dell’indagine in oggetto, per “procedura giudiziale di recupero del credito” si intende l’insieme delle attività processuali finalizzate ad ottenere in via coattiva l’incasso di quanto dovuto, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (innanzi all’Autorità Giudiziaria competente) sino all’assegnazione delle somme nella fase esecutiva.4 Fonte: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?contentId=NOL12330365 Fonte: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2015/rel_2015.pdf6 “Lo stato del processo civile” di Renzo Menoni in “La previdenza forense”, n. 1/20167 Fonte: http://www.unioncamere.gov.it/P42A2989C160S123/Fallimenti--nel-2015-rallenta-la-corsa-ai-tribunali.htm
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 4
Pur correndo il rischio di annoiare chi ha già avuto modo di leggere la pubblicazione dello scorso anno, è opportuno riportare, anche in questa sede, una breve panoramica degli istituti giuridici a tutela del credito previsti dal nostro ordinamento.
(i) Il procedimento di cognizione ordinaria, disciplinato dall’articolo 163 e seguenti, Codice di Procedura Civile, è avviato con la notifica alla controparte di un atto di citazione a comparire ad un’udienza davanti al Giudice competente (un magistrato del Tribunale o un Giudice di Pace, a seconda della specifica fattispecie).
La controparte è tenuta a prendere posizione sulle contestazioni dell’attore, provvedendo a depositare una comparsa di costituzione e risposta. In caso contrario, il processo continua in sua assenza (cd. contumacia).Il procedimento di cognizione ordinaria è caratterizzato da un’istruttoria piena ed è destinato a concludersi, nel suo iter normale, con la pronuncia di una sentenza di condanna di pagamento, ove venga accertata la fondatezza del credito dell’attore.
(ii) Il procedimento sommario di cognizione, regolato dall’articolo 702–bis e seguenti, Codice di Procedura Civile, è stato introdotto nel nostro ordinamento in tempi relativamente recenti8; avviato con un ricorso e non con atto di citazione, è caratterizzato da un’istruzione sommaria ed è destinato a concludersi con la pronuncia di un’ordinanza.La finalità di tale istituto dovrebbe essere quella di abbreviare i tempi del procedimento di cognizione limitatamente alle cause appartenenti alla competenza del Tribunale ed a quelle nelle quali tale ufficio giudiziario si pronuncia in composizione monocratica.
Con specifico riferimento al recupero del credito, in entrambe le procedure appena descritte ai punti (i) e (ii) è necessario che il creditore fornisca la prova della sussistenza del rapporto contrattuale e della corretta esecuzione della prestazione a suo carico; se tuttavia nella procedura sommaria di cognizione tali produzioni devono avvenire subito (in virtù della speditezza che caratterizza l’istituto), nel procedimento di cognizione ordinaria possono essere posticipate al deposito delle memorie di cui all’articolo183, VI comma, Codice di Procedura Civile.
(iii) Il procedimento di ingiunzione, regolato dall’articolo 633 e seguenti, Codice di Procedura Civile, è uno speciale istituto caratterizzato da una cognizione sommaria, che si sviluppa in due fasi:
• la prima, necessaria e senza contraddittorio, avviata con un ricorso depositato dal creditore, si conclude con un decreto pronunciato inaudita altera parte (l’accoglimento del ricorso è ovviamente subordinato alla sussistenza di specifici presupposti riguardanti il credito e la prova)9;
• la seconda, eventuale ed in contraddittorio, avviata su iniziativa del debitore ingiunto il quale, tramite la notifica di un atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, instaura un giudizio ordinario di cognizione.
2. GLI STRUMENTI PROCESSUALI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI
8 Articolo 51, comma I, Legge 18 giugno 2009, n°69.9 Nel caso in cui il debitore non promuova opposizione, il provvedimento del Giudice diverrà definitivo e si potranno avviare tutti gli adempimenti prodromici all’esecuzione forzata (ottenimento della formula esecutiva e notifica dell’atto di precetto). In caso contrario, l’opposizione darà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel contraddittorio tra le parti, con tempi di completamento difficilmente prevedibili in quanto dipendenti da molteplici variabili legate alle caratteristiche della fattispecie ed alle peculiarità delle difese svolte dalla controparte, con evidenti ripercussioni sulle tempistiche di incasso. A questo proposito, come si è già avuto modo di rilevare nello Speciale TLS Newsletter, n.6- bis, Anno 8 -25 giugno 2014 (Il nuovo Processo Civile Telematico), l’Organisation for Economic Co-operation and Development ha quantificato in 2.865 giorni (quasi 8 anni) la durata media di tutti i gradi del giudizio civile italiano (di cui 564 giorni per il primo grado, 1113 per il secondo, 1188 per quello di legittimità), rispetto alla media di soli 788 giorni calcolata prendendo come riferimento alcuni dei principali Paesi Europei appartenenti all’OCSE. Inoltre, l’ultimo rapporto annuale della Commissione Europea ha quantificato in 608 giorni la lunghezza dei procedimenti civili di primo grado in Italia, classificando il nostro paese al terzultimo posto davanti solo a Cipro e Malta (Fonte: http://www.eunews.it/2015/03/09/commissione-ue-italia-terzultima-per-lunghezza-processi-danni-anche-alleconomia/31559).
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 5
Tutti e tre i procedimenti poc’anzi brevemente descritti sono finalizzati ad ottenere una pronuncia del Giudice che “certifichi” l’esistenza del diritto di credito e, di conseguenza, obblighi la controparte ad adempiere al proprio debito.
Nel caso in cui il debitore, nonostante la condanna del Giudice, perseveri nel proprio inadempimento, il creditore potrà ricorrere allo strumento dell’esecuzione forzata, consistente in un procedimento coattivo finalizzato a colpire, cumulativamente o alternativamente, i beni del debitore (mobili o immobili) o i crediti a sua volta vantati nei confronti di terzi.
Tali procedure hanno l’obiettivo di soddisfare il creditore mediante la vendita o l’assegnazione dei beni o dei crediti pignorati.
Il nostro ordinamento mette, inoltre, a disposizione del creditore anche strumenti di natura preventiva.
In particolare, ancor prima di ottenere il riconoscimento del proprio diritto per mezzo di una sentenza, un decreto o un’ordinanza, il creditore può richiedere un sequestro conservativo sulle somme o sulle cose a lui dovute, nel caso in cui abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
I recenti Governi hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico gli istituti stragiudiziali della mediazione (regolata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n°28, accessibile a chiunque intenda conciliare una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili10) e della negoziazione assistita (disciplinata dal Decreto Legge n°132, del 12 settembre 2014, convertito in Legge n°162, del 10 novembre 2014, consistente in un procedimento tramite il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, tentano di raggiungere un accordo per la risoluzione stragiudiziale della controversia) entrambi aventi la finalità (teorica) di ridurre il carico di lavoro dell’autorità giudiziaria.
In determinati casi11, tipizzati dal legislatore, il ricorso a tali strumenti è considerato obbligatorio prima di dare seguito all’azione giudiziale (cd. condizione di procedibilità).
Ai fini che qui interessano, giova precisare che il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010 non trova applicazione per le domande di recupero crediti inclusa l’opposizione al decreto ingiuntivo fino alla pronuncia sull’istanza di concessione o revoca della provvisoria esecutorietà.Parimenti, la procedura di negoziazione assistita non trova applicazione per i procedimenti di ingiunzione e, in generale, per le domande di pagamento di somme eccedenti Euro 50.000,00.
10 I diritti disponibili sono quelli che possono essere alienati dal titolare o costituire oggetto di rinuncia. Indisponibili sono, in genere, i rapporti che servono a soddisfare un interesse superiore: tali le potestà o i diritti familiari. In proposito, si veda, tra gli altri, Torrente - Schlesinger - Manuale di Diritto Privato, Giuffrè Editore, diciottesima edizione, pagina 86.11 Le materie in cui il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.In parallelo, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per quelle aventi ad oggetto pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti Euro 50.000,00 e per quelle inerenti contratti di trasporto o sub-trasporto.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 6
Dalla breve panoramica appena svolta, appare evidente come nell’ordinamento italiano non manchino strumenti potenzialmente idonei ad aiutare l’imprenditore nell’incasso dei propri crediti non onorati.
Tra questi, come già ricordato, il procedimento di ingiunzione è quello che riscuote più “successo” tra gli operatori del settore (avvocati e, anche, Giudici12).
Di tale strumento si apprezza, infatti, la maggiore snellezza ed economicità, sia in termini di effort dei soggetti coinvolti (per l’avvocato, la redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo è rapida e, per il magistrato, il campo di analisi per la decisione è estremamente limitato) che di spese vive (il contributo unificato per tali procedure è dimezzato rispetto alle cause di cognizione ordinaria).
Come anticipato nel precedente paragrafo, il procedimento di ingiunzione è avviato mediante il deposito in Cancelleria di un ricorso13 e può essere azionato in presenza di alcune condizioni che riguardano il credito e la prova fornita a suo supporto:
• il credito deve essere liquido (predeterminato nel suo ammontare o facilmente determinabile con un semplice calcolo matematico) ed esigibile (non soggetto a condizione sospensiva, a termine o ad altri “ostacoli” di natura giuridica); inoltre, deve avere ad oggetto una somma di denaro od una quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata14.
• il diritto di credito deve risultare da prova scritta; in particolare, se il creditore è un imprenditore commerciale e la somma dovutagli è relativa a somministrazioni di merci o di denaro, o riguarda prestazioni di servizi, sono idonee prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili previste dal Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, a condizione che siano anch’esse regolarmente tenute.
A seguito del deposito in Cancelleria del ricorso, il Giudice competente esamina la domanda e, se lo ritiene, può chiedere al creditore le integrazioni che considera necessarie.
In caso di accoglimento del ricorso, il Giudice emana un’ingiunzione di pagamento (i.e. decreto ingiuntivo) mediante la quale ordina al debitore di pagare entro un termine stabilito la somma dovuta al creditore (40 giorni dalla notifica), con l’avvertimento che, entro lo stesso termine, potrà proporre opposizione, in mancanza della quale si darà seguito all’esecuzione forzata.
In determinate ipotesi (es: ove si produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere oppure nel caso di possesso di cambiali) il Giudice può ordinare alla controparte di provvedere al pagamento immediatamente, senza dilazione, disponendo che, in difetto, il creditore possa agire da subito in via esecutiva; in questi casi, il Magistrato fissa un termine al solo fine di consentire al debitore di promuovere la propria opposizione.
3. IL PROCEDIMENTO MONITORIO LO STRUMENTO PIU’ UTILIZZATO DAGLI AVVOCATI PER IL RECUPERO DEI CREDITI
12 Nella pratica giudiziaria, non sono rari i casi in cui i Giudici, nominati in processi di recupero crediti avviati con un atto di citazione, abbiano rappresentato ai legali il proprio “disappunto” per il mancato deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo.13 Il Decreto Legge n. 90/2014 ha introdotto l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari a decorrere dal 30 giugno 2014, limitatamente ai procedimenti di competenza del Tribunale; con riferimento al procedimento di ingiunzione, tale innovazione ha comportato che il deposito del ricorso, la sua eventuale memoria di integrazione e la successiva richiesta di dichiarazione dell’esecutività debbano avvenire con modalità informatiche depositando in Cancelleria file in formato pdf firmati digitalmente.14 Ai fini dell’eventuale successiva esecuzione forzata, sarà richiesto che il diritto di credito sia anche “certo”, come previsto dall’articolo 474, I comma, Codice di Procedura Civile.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 7
Ottenuto il decreto ingiuntivo, è necessario chiederne in Cancelleria le copie autentiche al fine di provvedere alla sua notifica, unitamente al ricorso, al debitore il quale, entro il termine assegnato dal Giudice, dovrà pagare o promuovere opposizione (può accadere che adotti entrambe le soluzioni nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo).
La notifica del decreto deve avvenire entro 60 giorni dall’emissione, pena la sua inefficacia.Trascorso invano il termine assegnato dal Giudice per il pagamento di quanto dovuto, ed in caso di mancata opposizione, il creditore può chiedere al Magistrato che dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo; successivamente, sarà possibile domandare al Cancelliere l’apposizione della formula esecutiva, necessaria per avviare la procedura prescelta di esecuzione forzata.
Dalla comparazione tra i vari istituti giuridici, almeno in linea teorica, lo strumento del procedimento monitorio appare sicuramente il più snello e potenzialmente idoneo ad offrire al creditore una adeguata tutela del proprio diritto in tempi relativamente brevi.
Occorre, in ogni caso, domandarsi se la snellezza teorica di tale strumento si rifletta anche sul piano pratico.
Di seguito, verranno ipotizzate le tempistiche che ci si potrebbe legittimamente attendere per il completamento di ciascuna delle attività che compongono il procedimento di recupero coattivo del credito a carico dell’Autorità Giudiziaria, sino al suo incasso15.
Per completezza di analisi, va precisato che, in relazione a ciascuno degli adempimenti indicati di seguito, andrebbero stimati - a livello teorico - da un minimo di 2 ad un massimo di 5 giorni per consentire lo svolgimento delle attività pratico - operative di pertinenza dell’avvocato difensore. Ciò comporterebbe - in relazione a tutto il procedimento - una tempistica relativa alle attività a carico dei legali di circa 14 - 35 giorni che non verranno però considerati nel prosieguo con specifico riferimento alle singole fasi procedimentali per evitare di complicare ulteriormente l’indagine svolta.Depositato il ricorso, l’emissione del decreto ingiuntivo ben potrebbe avvenire entro 7 giorni, essendo il Giudice chiamato a svolgere una cognizione di carattere meramente sommario.
Tenendo, comunque, conto del tempo massimo previsto dall’articolo 641, Codice di Procedura Civile, per il completamento di tale attività (30 giorni dal deposito del ricorso), si può ipotizzare un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni.
Emesso il decreto ingiuntivo, è necessario ottenere le copie autentiche.
In caso di richiesta urgente, la Cancelleria potrebbe provvedervi immediatamente (si tratta, infatti, di un adempimento molto semplice che si concretizza nella materiale apposizione di un timbro su fotocopie estratte, in molti casi, direttamente dal richiedente), ma il legislatore riserva comunque all’Ufficio per le richieste urgenti un periodo minimo di 2 giorni16. Per una richiesta ordinaria, ci si attenderebbe, invece, una tempistica di massimo 3-5 giorni.
4. LA DURATA TEORICA DELL’AZIONE GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI AVVIATA CON RICORSO MONITORIO
15 Non è stata effettuata una differenziazione tra le tempistiche del Tribunale e del Giudice di Pace in quanto le norme che regolano il procedimento monitorio ed esecutivo sono le stesse e non si ravvisano elementi tali da giustificare una diversa durata delle specifiche attività (neppure dopo l’entrata in vigore del Processo Civile Telematico applicabile solo ai procedimenti dinanzi al Tribunale).16 Ai sensi dell’articolo 270, DPR n°115, del 30 maggio 2002, il rilascio della copia con urgenza è previsto entro 2 giorni ed il diritto da corrispondere è triplicato.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 8
Ottenute le copie autentiche e richiesta la notifica all’Ufficiale Giudiziario, la tempistica per il suo perfezionamento potrà variare a seconda che venga eseguita a mani o a mezzo posta; nel primo caso, sarebbe legittimo attendersi che la notifica avvenga entro 7 giorni dalla richiesta, mentre nella seconda ipotesi, dovendo l’Ufficiale Giudiziario avvalersi, a propria volta, del servizio postale, un tempo ragionevole potrebbe essere di circa 20 giorni 17 18.
Effettuata positivamente la notifica del ricorso, è necessario attendere ulteriori 40 giorni per scongiurare eventuali opposizioni; trascorso tale termine, a seguito della richiesta di apposizione della formula esecutiva, il Giudice dovrebbe limitarsi ad accertare la regolarità della notifica e la mancata proposizione dell’opposizione. Per il compimento di tale attività ci si può ragionevolmente attendere un periodo massimo di 7 giorni.
Apposta la formula esecutiva, predisposto l’atto di precetto e portato alla notifica, per il perfezionamento della stessa risulta ipotizzabile, come per il decreto ingiuntivo, un termine compreso tra 7 e 20 giorni, a seconda della modalità di esecuzione dell’incombente.
Trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, termine richiesto dall’articolo 482, Codice di Procedura Civile, è quindi possibile procedere con la fase di esecuzione coattiva.
Immaginando di richiedere un pignoramento mobiliare, per il suo completamento appare legittimo attendersi un termine tra 7 e 10 giorni; trascorsi ulteriori 10 giorni, previsti dall’articolo 501, Codice di Procedura Civile, sarà possibile chiedere la vendita del compendio pignorato.
A questo punto, è ragionevole considerare un termine massimo di 7 giorni per l’emissione del provvedimento di fissazione delle aste e tra gli 80 ed i 90 giorni per la loro esecuzione (ipotizzando tre tentativi in quanto, tradizionalmente, un potenziale acquirente attende che il prezzo scenda19) e l’eventuale assegnazione delle somme, con conseguente soddisfazione del diritto di credito e chiusura della procedura di recupero.Riassumendo, per il completamento di un’azione giudiziale di recupero del credito avviata con ricorso per decreto ingiuntivo sino all’esecuzione forzata sembra lecito ipotizzare un tempo teorico compreso tra i 184 (Figura A) ed i 249 giorni (Figura B) che tiene conto, rispettivamente, di 124 e 189 giorni per le attività a carico dell’Autorità Giudiziaria e di 60 giorni per il decorso dei termini stabiliti dalla Legge, indicati in precedenza20.
Considerando anche i 31 giorni previsti per l’interruzione estiva dei termini feriali21, sarebbe ipotizzabile una durata compresa tra i 215 ed i 280 giorni, ovvero tra i 7 e i 9 mesi circa; un tempo significativo che, in quanto tale, sarebbe di per sé stesso idoneo a mettere in difficoltà molte imprese creditrici22.
17 Calcolato tenendo conto degli adempimenti necessari per la preparazione del plico da parte dell’Ufficiale Giudiziario, delle tempistiche di gestione della spedizione da parte degli uffici postali e di quelle di attesa per il recapito della necessaria cartolina di ritorno.18 Il procedimento descritto rappresenta l’iter ordinario seguito per il rilascio delle copie autentiche e per la notifica del decreto ingiuntivo. Tuttavia, è altresì possibile per l’avvocato procedere in proprio, ai sensi della Legge n. 221/2012, all’attestazione di conformità degli atti processuali ed alla notifica a mezzo PEC, ai sensi della Legge n. 53/1994 e successive modificazioni.Seguendo questa procedura è ragionevole considerare un “risparmio” di tempo compreso tra i 9 ed i 25 giorni a fronte, però, di un minore “impatto psicologico” sul debitore – aspetto da non trascurare nel recupero del credito - rispetto alla notifica di un atto recante i timbri di copia autentica dell’Autorità adita ed eseguita per mezzo degli ufficiali giudiziari.19 Sul punto, si segnala che il Decreto Legge n. 59/2016 (in attesa di conversione) prevede un numero massimo di tre tentativi di vendita, all’esito dei quali il Giudice dichiara la procedura estinta con conseguente rientro del bene pignorato nella libera proprietà del debitore.20 A cui andrebbero sommati i 14 - 35 giorni relativi gli adempimenti di carattere pratico - operativo di competenza dell’avvocato difensore.21 Il termine, in precedenza di 45 giorni, è stato recentemente ridotto dal Governo Renzi per mezzo del Decreto Legge 12 settembre 2014, n°132, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n°162. Durante le festività natalizie, l’attività dei Giudici e delle Cancellerie potrebbe subire dei rallentamenti ma, a differenza del periodo estivo, non vi sono norme che interrompano la decorrenza dei termini processuali.22 Sono, infatti, innumerevoli i danni che un imprenditore potrebbe subire da incassi così ritardati nel tempo; basti pensare, ad esempio, alla mancanza di fondi nel breve periodo, elemento fondamentale per poter provvedere regolarmente al pagamento di stipendi e imposte.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 9
Tale durata è in parte dovuta anche alla presenza di numerosi adempimenti tra loro concatenati, alcuni dei quali, probabilmente, ormai obsoleti, che sarebbe opportuno formassero oggetto di un intervento del legislatore volto a valutarne la limitazione23.
Ovviamente, la speranza del creditore è quella di non dover attendere lo svolgimento di tutta la procedura, confidando di ottenere l’incasso dopo la notifica del decreto ingiuntivo ma, purtroppo, spesso è imprescindibile ricorrere all’esecuzione coattiva del provvedimento.
23 Un’analisi meramente “pratica” degli adempimenti richiesti per il completamento di una procedura monitoria fa sorgere più di un dubbio in ordine alla loro effettiva utilità ai fini di una celere ed efficace tutela del credito dell’istante. Si prenda, ad esempio, l’ottenimento della formula esecutiva. Dal punto di vista materiale, si tratta della semplice apposizione di un timbro da parte della Cancelleria che recita la seguente formula “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”. Dal punto di vista sostanziale, viene solamente rimarcato un principio giuridico procedurale che, in quanto tale, dovrebbe già essere ben a conoscenza dei soggetti destinatari della formula; lecito domandarsi se non se ne possa fare a meno nell’ottica di velocizzare la procedura di recupero.
7 giorni 9 giorni 16 giorni 63 giorni 70 giorni 87 giorni 104 giorni 184 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
7 giorni
2 giorni
7 giorni
* 7 giorni
7 giorni
** 7 giorni
*** 7 giorni
80 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Figura A - Tempistiche minime legittimamente attese dal creditore
30 giorni 35 giorni 56 giorni 102 giorni 122 giorni 142 giorni 159 giorni 249 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
5 giorni
20 giorni
* 7 giorni
20 giorni
** 10 giorni
*** 7 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Figura B - Tempistiche massime legittimamente attese dal creditore
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 10
Nel paragrafo che precede, sono state riportate le tempistiche minime e massime che un imprenditore potrebbe legittimamente attendersi per il recupero dei propri crediti.
L’indagine “ufficiosa” condotta lo scorso anno sul territorio italiano, con l’ausilio di avvocati attivi nel settore del recupero crediti, ha preso in esame un campione di città, equamente distribuite tra nord, centro e sud; nello specifico tutte le sedi italiane di Corte d’Appello.
Agli avvocati è stato inviato un apposito questionario, chiedendo loro di indicare le tempistiche medie di completamento degli adempimenti che caratterizzano il procedimento monitorio riscontrate nel corso della propria quotidiana attività professionale (per procedimenti avviati sia di fronte al Giudice di Pace che dinanzi al Tribunale).
Laddove il dato comunicato è risultato incompleto o molto diverso dalla media degli altri Fori, sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti ed integrazioni.
Per quanto riguarda la fase esecutiva, è stata presa in considerazione la procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore, strumento molto utilizzato nel recupero dei cd. “small/medium tickets”, caratterizzato da adempimenti snelli e regolari che, in quanto tali, si prestano più facilmente ad un’analisi su larga scala quale quella in oggetto.
Dalla ricerca effettuata è emersa una netta discrasia tra le tempistiche teoriche e quelle effettive con un significativo gap tra la “testa” e la “coda” della classifica (nelle tabelle di cui alle figure C e D sono riportati, rispettivamente, i dati relativi ai procedimenti avanti il Tribunale ed il Giudice di Pace)24.
Assolutamente positivi i dati di Trieste e Bolzano, risultando addirittura inferiori rispetto alle tempistiche minime che legittimamente un creditore potrebbe attendersi per il soddisfacimento del proprio diritto (ipotizzate in 184 giorni).
Di contro, i dati maggiormente negativi sono stati quelli di Catania, Taranto e Napoli, ove la durata dei procedimenti si è attestata su oltre un anno e mezzo; nel caso del Giudice di Pace di Napoli addirittura oltre i due anni.
Abbastanza buoni i dati raccolti in relazione ai fori di Firenze, Genova, Palermo, Catanzaro, Reggio Calabria e L’Aquila che hanno fatto registrare un risultato superiore alle tempistiche minime attese ma, comunque, inferiore o sostanzialmente allineato a quelle massime (ipotizzate in 249 giorni).
5. L’EFFETTIVA DURATA DELL’AZIONE GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI RISCONTRATA SUL TERRITORIO ITALIANO
24 Per la comparazione tra le tempistiche relative a ciascuna singola attività si fa espresso rinvio all’Appendice B contenuta nei Quaderni MCC – n. 4/15, Marzo 2015, G. ARNO’ – M.S. ACCORRA’ “Per pagare c’è sempre (troppo) tempo” – Breve indagine critica sulle tempistiche del recupero crediti giudiziale in Italia” dalla quale emerge chiaramente che la durata dei singoli adempimenti risulta sostanzialmente la stessa tanto per i procedimenti promossi innanzi al Tribunale quanto per quelli di competenza del Giudice di Pace. L’unica sostanziale diversità nelle tempistiche delle due diverse Autorità giudiziarie sembrerebbe, quindi, riferibile, ai tempi di attesa per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 11
0 200 400 600 800
NAPOLITARANTOCATANIASALERNO
ROMACAGLIARIPERUGIASASSARIMILANOTRENTOBRESCIA
POTENZABOLOGNA
CALTANISSETTATORINO
MESSINAANCONA
CAMPOBASSOBARI
LECCEL'AQUILA
CATANZAROREGGIO CALABRIA
PALERMOVENEZIAGENOVAFIRENZE
BOLZANOTRIESTE
691637
592458
440440440
423413
378367
355352
343337
317290
283281280
238238
226226
214210209
176144
184 249
0 500 1000
NAPOLITARANTOCATANIA
ROMASALERNOBRESCIA
PERUGIACAGLIARISASSARIMILANOTRENTO
BOLOGNAPOTENZA
TORINOMESSINA
CALTANISSETTAANCONA
BARILECCE
CAMPOBASSOVENEZIA
L'AQUILACATANZARO
REGGIO CALABRIAGENOVAFIRENZE
PALERMOBOLZANO
TRIESTE
886667
644560
443437
430425423
408378
367355
342327
313290286285
273264
253237231225
209204
181154184 249
Figura C – Procedimenti di competenza del Tribunale - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2015
Figura D – Procedimenti di competenza del Giudice di Pace - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2015
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 12
Ai fini di una corretta valutazione del “carico di lavoro”, sono stati poi messi in relazione i dati sui procedimenti pendenti presso ciascun Tribunale con il numero dei magistrati in forza ad essi25.
Rimandando ai risultati illustrati nella tabella di cui alla Figura E, a titolo esemplificativo, si ricorda il dato eccezionale del Foro di Bari ove, nonostante il rapporto critico tra pratiche per singolo magistrato (647:1), le tempistiche riscontrate sono state di poco superiori a quelle del massimo teorico (ipotizzato in 249 giorni), mentre, il Foro di Napoli, nonostante il buon equilibrio tra pratiche per numero di magistrati (246:1), ha registrato tempistiche superiori ad un anno e mezzo.
La stessa indagine sopra illustrata è stata replicata quest’anno adottando la medesima procedura.
25 Entrambi i dati sono stati presi dalle tabelle pubblicate, al 31 dicembre 2013, dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DG-STAT). Come giustamente rilevato dal dott. Mario Barbuto, capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, il numero delle “pendenze” riportato nelle tabelle pubblicate da DG-STAT deve essere letto operando una distinzione tra “arretrato” e “giacenza”: “Non è solo una questione semantica. La distinzione corrisponde ad una precisa logica fondata sulla patologia e sulla fisiologia del dato rappresentato in modo neutro dalle «pendenze» o «reste». In altre parole: «la giacenza» è tecnicamente il residuato fisiologico di un normale ricambio tra sopravvenienze ed esaurimento; deve essere di data recente ed ha un’anzianità coincidente con i tempi del normale ricambio. L’«arretrato» è ciò che eccede rispetto alla giacenza; ha una anzianità superiore ai tempi fisiologici del ricambio. L’«arretrato» è una patologia, grave o gravissima se di valore alto o altissimo. La giacenza, bassa o alta che sia, è mera fisiologia”. (cfr. BARBUTO, Relazione sul documento della DG-STAT - pag.23) Tenendo conto di tale distinzione, Barbuto riferisce che “più del 70% delle pendenze civili risulta essere stato iscritto nell’ultimo triennio e dobbiamo considerarlo una “giacenza” fisiologica perché i Tribunali non sfornano sentenze come una fabbrica che produce “just in time”; soltanto il 30% costituisce tecnicamente un “arretrato” in senso stretto, ossia cause più vecchie di tre anni.” (cfr. Intervista a Mario Barbuto – La Stampa, numero del 18 novembre 2014, pagina 9).
Città Tempistiche Tribunale(rilevazione a marzo 2015)
Procedimenti civili pendenti(rilevazione al 31 dicembre 2013)
Numero Magistrati(rilevazione al 31 dicembre 2013)
Pratiche per Magistrato(rilevazione al 31 dicembre 2013)
TRIESTE 144 3.890 35 111BOLZANO 176 5.771 51 113FIRENZE 209 29.253 116 252GENOVA 210 17.779 122 146VENEZIA 214 15.508 75 207
PALERMO 226 43.900 168 261REGGIO CALABRIA 226 18.816 75 251
L'AQUILA 238 4.373 24 182CATANZARO 238 19.156 61 314
LECCE 280 44.961 93 483BARI 281 83.497 129 647
CAMPOBASSO 283 5.082 16 318ANCONA 290 10.177 47 217MESSINA 317 36.684 72 510TORINO 337 31.304 200 157
CALTANISSETTA 343 5.140 48 107BOLOGNA 352 22.969 109 211POTENZA 355 20.002 48 417BRESCIA 367 22.528 89 253TRENTO 378 4.494 31 145MILANO 413 72.836 392 186SASSARI 423 7.608 41 186
CAGLIARI 440 30.474 85 359PERUGIA 440 18.024 52 347
ROMA 440 144.011 461 312SALERNO 458 52.407 105 499CATANIA 592 60.535 144 420TARANTO 637 37.177 79 471NAPOLI 691 131.774 535 246
> del minimo teorico: 184
> del massimo teorico: 249
> 1 anno
> 1 anno e mezzo
< del minimo teorico: 184
Figura E – Relazione tra tempistiche, pendenze civili, numero magistrati e relativo carico di pratiche di alcuni dei principali Tribunali italiani, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2015
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 13
Ciò che emerge immediatamente dai risultati riprodotti nelle tabelle di cui alle Figure F e G è una tendenziale, ancorché lieve, riduzione delle tempistiche dei procedimenti pendenti, sia per quanto riguarda l’ufficio del Giudice di Pace che per il Tribunale.
0 200 400 600 800
NAPOLITARANTOCATANIASALERNOCAGLIARIPERUGIA
CALTANISSETTAANCONAPOTENZA
BOLOGNAROMA
SASSARIBRESCIATORINOMILANO
CAMPOBASSOLECCE
MESSINAVENEZIA
BARITRENTO
GENOVACATANZARO
L'AQUILAPALERMO
REGGIO CALABRIABOLZANO
FIRENZETRIESTE
746637
579455
400395
380365
355352
343333332
327325324
298292290
281273
238237
230228
218213
208123
184 249
0 500 1000
NAPOLIROMA
TARANTOCATANIASALERNOPERUGIACAGLIARI
BOLOGNAANCONA
CALTANISSETTABRESCIA
POTENZAMILANOSASSARITORINO
CAMPOBASSOMESSINAVENEZIA
LECCEBARI
TRENTOGENOVA
L'AQUILACATANZARO
REGGIO CALABRIABOLZANO
FIRENZEPALERMO
TRIESTE
766732
667609
450385385
367365360357355
343333332
314307305303
296281
248245
222218
210208206
133184 249
Figura F – Procedimenti di competenza del Tribunale - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2016
Figura G – Procedimenti di competenza del Giudice di Pace - Tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2016
Tuttavia, il dato (timidamente) positivo non è assoluto.
Difatti, a fronte dei 15 uffici del Giudice di Pace che hanno registrato una riduzione delle tempistiche di completamento delle procedure di recupero del credito (tra i quali Milano, Sassari, Perugia e Trieste) ve ne sono ben 11 che hanno dilatato i “tempi di attesa”.
Tra questi ultimi spicca senz’altro il Foro di Roma, passato da 560 a 732 giorni26.
La stessa tendenza è stata riscontrata per quanto riguarda i procedimenti pendenti avanti i Tribunali.
Risultano positivi i dati dei due principali Tribunali italiani, Roma e Milano, le cui tempistiche si sono ridotte (rispettivamente, da 440 a 343 giorni e da 413 a 325 giorni), seppur ancora superiori ai tempi teorici.
Inoltre, si rileva un aumento del numero dei Tribunali che hanno fatto registrare tempistiche comprese tra il massimo teorico (ipotizzato in 249 giorni) e l’anno solare. Aspetto questo (relativamente) incoraggiante, considerato il passaggio in questa fascia di alcuni Uffici Giudiziari che, lo scorso anno, riportavano durate superiori ai 365 giorni (quali, ad esempio, Brescia e Sassari, passati rispettivamente da 367 a 332 giorni e da 423 a 333 giorni).
²6 Tale risultato, secondo i dati raccolti, sarebbe notevolmente influenzato dall’accorpamento con l’ufficio del Giudice di Pace di Ostia.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 14
Rimangono in coda alla classifica i Tribunali di Catania, Taranto e Napoli; quest’ultimo addirittura registra un ulteriore peggioramento rispetto al 2015 di ben 55 giorni.
Anche quest’anno, i dati sulle tempistiche dei Tribunali sono stati messi in relazione con quelli pubblicati dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento di Organizzazione Giudiziaria (DG-STAT) al 31 dicembre 2013 sui procedimenti civili pendenti, sul numero di magistrati e sulle pratiche per magistrato27; la comparazione è riportata nella tabella di cui alla successiva Figura H.
Purtroppo, la mancanza di dati pubblici aggiornati circa il numero dei procedimenti civili pendenti e dei magistrati in forza a ciascun Tribunale, non permette di verificare se al miglioramento o peggioramento delle performance registrato a giugno 2016 corrisponda, in proporzione, un aumento o una diminuzione della “forza lavoro” e, di conseguenza, di svolgere delle considerazioni critiche sull’eventuale rapporto causa-effetto.
27 Non sono disponibili – almeno pubblicamente - ulteriori dati aggiornati rispetto a quelli raccolti da DG-STAT al 31 dicembre 2013.
Città Tempistiche Tribunale(rilevazione a giugno 2016)
Procedimenti civili pendenti(rilevazione al 31 dicembre 2013)
Numero Magistrati(rilevazione al 31 dicembre 2013)
Pratiche per Magistrato(rilevazione al 31 dicembre 2013)
TRIESTE 123 3.890 35 111FIRENZE 208 29.253 116 252
BOLZANO 213 5.771 51 113REGGIO CALABRIA 218 18.816 75 251
PALERMO 228 43.900 168 261L'AQUILA 230 4.373 24 182
CATANZARO 237 19.156 61 314GENOVA 238 17.779 122 146TRENTO 273 4.494 31 145
BARI 281 83.497 129 647VENEZIA 290 15.508 75 207MESSINA 292 36.684 72 510
LECCE 298 44.961 93 483CAMPOBASSO 324 5.082 16 318
MILANO 325 72.836 392 186TORINO 327 31.304 200 157BRESCIA 332 22.528 89 253SASSARI 333 7.608 41 186ROMA 343 144.011 461 312
BOLOGNA 352 22.969 109 211POTENZA 355 20.002 48 417ANCONA 365 10.177 47 217
CALTANISSETTA 380 5.140 48 107PERUGIA 395 18.024 52 347CAGLIARI 400 30.474 85 359SALERNO 455 52.407 105 499CATANIA 579 60.535 144 420TARANTO 637 37.177 79 471
NAPOLI 746 131.774 535 246
> del minimo teorico: 184
> del massimo teorico: 249
> 1 anno
> 1 anno e mezzo
< del minimo teorico: 184
Figura H – Relazione tra tempistiche, pendenze civili, numero magistrati e relativo carico di pratiche di alcuni dei principali Tribunali italiani, con evidenza dei tempi teorici (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249) - ANALISI 2016
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 15
Come già si è avuto modo di evidenziare in altra sede28, le problematiche della giustizia civile italiana riguardano diversi aspetti, tanto di natura organizzativa quanto processuale.
In un contesto dove le Cancellerie dei Tribunali si vedono costrette a diminuire orari e giorni di apertura al pubblico, il numero di pratiche per magistrato appare in alcuni casi evidentemente sproporzionato, il Codice di Procedura Civile “costringe” le parti ad adempimenti ormai del tutto “anacronistici”, con inutile accumulo di ritardo ad esclusivo beneficio dei debitori, sarebbe stato lecito attendersi un provvedimento ad ampio raggio, in grado di intervenire con decisione su tutte queste tematiche.
Di fronte a tale legittima aspettativa, l’attuale Governo (come, del resto, i precedenti) ha risposto con interventi frammentari29 e, in alcuni casi, paradossalmente lesivi del diritto di credito30.
Inoltre, pur nella consapevolezza che sarebbe prematuro aspettarsi un immediato impatto sui processi civili delle riforme introdotte nell’ultimo anno31, la mancanza di disposizioni finalizzate a semplificare realmente il funzionamento dei procedimenti giudiziari di recupero dei crediti, lascia presumere, sin d’ora, che, molto difficilmente, tale obbiettivo sarà raggiunto.
Ma in termini concreti, cosa servirebbe davvero?
A mero titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, un primo intervento potrebbe riguardare i cosiddetti “Fori critici”, optando per un incremento del numero dei Giudici in maniera tale da riequilibrare il rapporto pratiche/magistrati così da consentire una gestione dei giudizi più celere ed efficiente.
Peraltro, le statistiche comparative in possesso dalla CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) evidenziano come l’Italia sia nettamente al di sotto della media europea per quanto concerne il numero di Giudici ogni 100.000 abitanti32.
5. CONSIDERAZIONI FINALI
28 Cfr. Quaderni MCC – n. 1/16, Febbraio 2016, G. ARNO’ – M.S. ACCORRA’ “Il Decreto Legge n.83/2015 – L’ennesima occasione mancata per liberare l’Italia dal detto…Per pagare c’è sempre (troppo) tempo”.29 D.Lgs.155/2012 “Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero a norma dell’articolo 1 comma 2 della Legge 14 settembre 2011 n.148”; D.Lgs.156/2012 “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace”; Legge 162/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”; Legge n. 132/2015 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”; Decreto Legge n. 59/2016 (in attesa di conversione) “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.30 A riguardo, basti pensare che il Decreto Legge n. 83/2015, ha modificato l’articolo 480 Codice Civile, sui requisiti dell’atto di precetto (atto prodromico all’esecuzione forzata), inserendo l’obbligo a carico del creditore di avvertire il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.È evidente che tale disposizione sia stata inserita con la finalità di tutelare, in via esclusiva, la parte insolvente, posto che, l’assenza del predetto avvertimento comporta la nullità dell’atto di precetto con tutte le conseguenze processuali che ne derivano.Notizie sconfortanti, per chi si trova nella scomoda posizione di creditore, giungono anche dalle modifiche introdotte dal legislatore sui procedimenti di pignoramento. A titolo esemplificativo, si ricorda che l’articolo 495 Codice di Procedura Civile prevede la possibilità per il debitore di convertire il pignoramento, evitando l’esecuzione, con rateizzazioni mensili sino a 36 mesi; il modificato articolo 545 Codice di Procedura Civile introduce, in determinati casi, l’impignorabilità di stipendi e pensioni.31 Decreto Legge n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” e Decreto Legge n. 59/2016 (in attesa di conversione) recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” 32 Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei dati in oggetto, riguardante solo alcuni degli stati europei, pubblicata dal Servizio studi del Senato (cfr. “Dati Statistici relativi all’amministrazione della giustizia in Italia” - Servizio studi del Senato – n.11 Maggio 2013)
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 16
Il problema dello smaltimento dell’arretrato potrebbe essere risolto anche attraverso l’assunzione di Giudici Onorari Temporanei, con incarichi a tempo determinato e retribuzione parametrata al numero dei giudizi definiti.
Sarebbero, inoltre, auspicabili interventi concreti di monitoraggio delle performance dei singoli magistrati nonché procedure di assegnazione delle pratiche sulla base di modelli che, negli anni passati, si sono dimostrati - a parità di risorse - in grado di coniugare risparmio ed efficienza, come nel caso del Tribunale di Torino33 qualche anno fa.
Un’altra misura potrebbe avere ad oggetto la riorganizzazione delle Cancellerie, tenendo ben presente l’attuale situazione che vede Fori più scoperti di altri anche a causa delle “migrazioni” degli addetti nelle rispettive “terre d’origine”. Peraltro, non dovrebbe essere necessario assumere nuovo personale, considerato il processo di informatizzazione degli uffici giudiziari in atto da qualche anno, potenzialmente idoneo a ridurre di molto il lavoro degli uffici34.
Una simile soluzione organizzativa potrebbe riguardare anche gli Ufficiali Giudiziari, spesso oberati di lavoro arretrato, con conseguente allungamento dei tempi di notifica.
Sarebbe infine auspicabile un intervento incisivo a livello procedurale che miri, da una parte, all’eliminazione di tutti quegli adempimenti “vetusti” previsti dal nostro Codice di Procedura Civile e, dall’altra, ad inserire termini perentori di specifici incombenti a carico di Giudici ed ausiliari, con l’eventuale previsione di un sistema sanzionatorio a loro carico.
Sempre in tale ambito, al fine di scoraggiare l’instaurazione di procedimenti di opposizione dilatori, con conseguente ulteriore aumento delle tempistiche di recupero del credito, si potrebbe “svincolare” la condanna per lite temeraria prevista dall’articolo 96, Codice di Procedura Civile, dalla necessità di una specifica istanza di parte, attribuendo al Giudice il potere di provvedervi in via autonoma ogni qualvolta la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; in questi casi, sarebbe utile prevedere che il calcolo di tale sanzione tenga conto dell’allungamento dei tempi del processo.
Gli interventi indicati, rappresentativi della necessità di investimenti, di provvedimenti mirati e di una migliore razionalizzazione delle risorse esistenti, non costituirebbero semplicemente una delle tante “misure tampone”, adottate frequentemente dal nostro legislatore per far fronte alle varie emergenze, ma avrebbero il pregio di delineare un netto segnale di cambio di rotta, concorrendo ad un’operazione civica di più ampio respiro.
Stranamente, in un paese dove la moda evolve con frenesia, il detto…“Per pagare c’è sempre (troppo) tempo” sembra invece destinato a “fare tendenza” ancora per molto tempo.
33Nel 2001, il Tribunale di Torino, su iniziativa del Presidente a suo tempo in carica, Dott. Mario Barbuto, ha avviato un progetto denominato “Programma Strasburgo”, finalizzato ad ottenere una significativa riduzione dell’arretrato giudiziario e l’accelerazione del trattamento delle cause civili. Il programma ha avuto inizio con l’effettuazione di un censimento di tutto l’arretrato ed è proseguito con l’emanazione di un “decalogo” contenente una serie di raccomandazioni e consigli per i Giudici (quali, ad esempio, quello di fissare scadenze predeterminate per il completamento delle singole attività processuali, o di concedere rinvii solo in presenza di fondati motivi); inoltre, è stato posto in essere un costante monitoraggio sulla durata dei processi per ciascuna Sezione, con diffusione di dati statistici, nell’intento di promuovere in ogni Giudice una sorta di effetto emulativo. Il progetto ha avuto particolare successo, considerato, che rispetto al 2001, le pratiche pendenti da più di tre anni sono state ridotte dalle 2.354 iniziali alle 850 registrate a dicembre 2010.34 A riguardo, sarebbe utile prendere in considerazione anche l’ipotesi di affidare in outsourcing a terzi il servizio di cancelleria, in tutto o in parte.
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 17
Allegato A
Tempistiche rilevate presso lo specifico forocon evidenza della durata di ciascuna attività
I dati relativi alle tempistiche riportate nella presente appendice sono stati raccolti ed elaborati da Eliana Gottardello e Francesca Rottino
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 18
60 giorni 80 giorni 100 giorni 200 giorni 220 giorni 250 giorni 290 giorni 365 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
60 giorni
20 giorni
20 giorni
* 60 giorni
20 giorni
** 20 giorni
*** 30 giorni
75 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
60 giorni 80 giorni 100 giorni 200 giorni 220 giorni 250 giorni 290 giorni 365 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
60 giorni
20 giorni
20 giorni
* 60 giorni
20 giorni
** 20 giorni
*** 30 giorni
75 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 20 giorni 28 giorni 83 giorni 91 giorni 121 giorni 191 giorni 281 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
8 giorni
* 15 giorni
8 giorni
** 20 giorni
*** 60 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 35 giorni 43 giorni 98 giorni 106 giorni 136 giorni 206 giorni 296 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
5 giorni
8 giorni
* 15 giorni
8 giorni
** 20 giorni
*** 60 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 22 giorni 52 giorni 182 giorni 212 giorni 267 giorni 307 giorni 352 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
7 giorni
30 giorni
* 90 giorni
30 giorni
** 45 giorni
*** 30 giorni
45 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 37 giorni 67 giorni 197 giorni 227 giorni 282 giorni 322 giorni 367giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
7 giorni
30 giorni
* 90 giorni
30 giorni
** 45 giorni
*** 30 giorni
45 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Bari - dati forniti da Avv. Emilia Mastrogiacomo
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Bologna - dati forniti da Avv. Alessio Calabrò
Ancona - dati forniti da Avv. Nicoletta Cardinali
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 19
10 giorni 14 giorni 21 giorni 76 giorni 83 giorni 123 giorni 153 giorni 213 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
10 giorni
4 giorni
7 giorni
* 15 giorni
7 giorni
** 30 giorni
*** 20 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
7 giorni 11 giorni 18 giorni 73 giorni 80 giorni 120 giorni 150 giorni 210 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
7 giorni
4 giorni
7 giorni
* 15 giorni
7 giorni
** 30 giorni
*** 20 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 22 giorni 32 giorni 92 giorni 102 giorni 132 giorni 232 giorni 332 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
7 giorni
10 giorni
* 20 giorni
10 giorni
** 20 giorni
*** 90 giorni
100 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
40 giorni 47 giorni 57 giorni 117 giorni 127 giorni 157 giorni 257 giorni 357 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
40 giorni
7 giorni
10 giorni
* 20 giorni
10 giorni
** 20 giorni
*** 90 giorni
100 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 35 giorni 65 giorni 120 giorni 150 giorni 190 giorni 280 giorni 400giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
5 giorni
30 giorni
* 15 giorni
30 giorni
** 30 giorni
*** 80 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 20 giorni 50 giorni 105 giorni 135 giorni 175 giorni 265 giorni 385 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
30 giorni
* 15 giorni
30 giorni
** 30 giorni
*** 80 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Brescia - dati forniti da Avv. Claudia Romele
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Cagliari - dati forniti da Avv. Maria Teresa Pintus
Bolzano - dati forniti da Avv. Alberto Timpone
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 20
50 giorni 60 giorni 100 giorni 190 giorni 210 giorni 250 giorni 290 giorni 380 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
50 giorni
10 giorni
40 giorni
* 50 giorni
20 giorni
** 30 giorni
*** 30 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 40 giorni 80 giorni 170 giorni 190 giorni 230 giorni 270 giorni 360giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
10 giorni
40 giorni
* 50 giorni
20 giorni
** 30 giorni
*** 30 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 34 giorni 49 giorni 119 giorni 134 giorni 154 giorni 254 giorni 324 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
4 giorni
15 giorni
* 30 giorni
15 giorni
** 10 giorni
*** 90 giorni
70 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
20 giorni 24 giorni 39 giorni 109 giorni 124 giorni 144 giorni 244 giorni 314 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
20 giorni
4 giorni
15 giorni
* 30 giorni
15 giorni
** 10 giorni
*** 90 giorni
70 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 34 giorni 44 giorni 129 giorni 139 giorni 179 giorni 489 giorni 579 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
4 giorni
10 giorni
* 45 giorni
10 giorni
** 30 giorni
*** 300 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
60 giorni 64 giorni 74 giorni 159 giorni 169 giorni 209 giorni 519 giorni 609giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
60 giorni
4 giorni
10 giorni
* 45 giorni
10 giorni
** 30 giorni
*** 300 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Campobasso - dati forniti da Avv. Carmela Vaccaro
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Catania - dati forniti da Avv. Aldo Messina
Caltanissetta - dati forniti da Avv. Dora Anna Maria Di Stefano
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 21
40 giorni 47 giorni 57 giorni 117 giorni 127 giorni 162 giorni 192 giorni 237giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
40 giorni
7 giorni
10 giorni
* 20 giorni
10 giorni
** 25 giorni
*** 20 giorni
45 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
25 giorni 32 giorni 42 giorni 102 giorni 112 giorni 147 giorni 177 giorni 222 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
25 giorni
7 giorni
10 giorni
* 20 giorni
10 giorni
** 25 giorni
*** 20 giorni
45 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
10 giorni 13 giorni 20 giorni 63 giorni 93 giorni 118 giorni 138 giorni 208 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
10 giorni
3 giorni
7 giorni
* 3 giorni
30 giorni
** 15 giorni
*** 10 giorni
70 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
10 giorni 13 giorni 20 giorni 63 giorni 93 giorni 118 giorni 138 giorni 208 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
10 giorni
3 giorni
7 giorni
* 3 giorni
30 giorni
** 15 giorni
*** 10 giorni
70 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
10 giorni 13 giorni 28 giorni 83 giorni 98 giorni 123 giorni 148 giorni 238 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
10 giorni
3 giorni
15 giorni
* 15 giorni
15 giorni
** 15 giorni
*** 15 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
20 giorni 23 giorni 38 giorni 93 giorni 108 giorni 133 giorni 158 giorni 248 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
20 giorni
3 giorni
15 giorni
* 15 giorni
15 giorni
** 15 giorni
*** 15 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Firenze - dati forniti da Avv. Lorenza Maione
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Genova - dati forniti da Avv. Rita Giuseppina Bruno
Catanzaro - dati forniti da Avv. Ugo Custo
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 22
15 giorni 20 giorni 30 giorni 75 giorni 85 giorni 115 giorni 140 giorni 230 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
10 giorni
* 5 giorni
10 giorni
** 20 giorni
*** 15 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 35 giorni 45 giorni 90 giorni 100 giorni 130 giorni 155 giorni 245 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
5 giorni
10 giorni
* 5 giorni
10 giorni
** 20 giorni
*** 15 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
40 giorni 43 giorni 63 giorni 108 giorni 128 giorni 168 giorni 208 giorni 298 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
40 giorni
3 giorni
20 giorni
* 5 giorni
20 giorni
** 30 giorni
*** 30 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
45 giorni 48 giorni 68 giorni 113 giorni 133 giorni 173 giorni 213 giorni 303 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
45 giorni
3 giorni
20 giorni
* 5 giorni
20 giorni
** 30 giorni
*** 30 giorni
90 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 22 giorni 37 giorni 107 giorni 132 giorni 162 giorni 232giorni
292 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
7 giorni
15 giorni
* 30 giorni
25 giorni
** 20 giorni
*** 60 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 37 giorni 52 giorni 122 giorni 147 giorni 177 giorni 247 giorni 307 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
7 giorni
15 giorni
* 30 giorni
25 giorni
** 20 giorni
*** 60 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Lecce - dati forniti da Avv. Carlo Ciardo
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Messina - dati forniti da Avv. Natalia Raineri
L’Aquila- dati forniti da Avv. Alessandro Tarquini
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 23
12 giorni 15 giorni 45 giorni 105 giorni 135 giorni 185 giorni 285 giorni 325 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
12 giorni
3 giorni
30 giorni
* 20 giorni
30 giorni
** 40 giorni
*** 90 giorni
40 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 33 giorni 63 giorni 123 giorni 153 giorni 203 giorni 303 giorni 343 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
3 giorni
30 giorni
* 20 giorni
30 giorni
** 40 giorni
*** 90 giorni
40 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
100 giorni 118 giorni 136 giorni 266 giorni 296 giorni 326 giorni 516 giorni 746 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
100 giorni
18 giorni
18 giorni
* 90 giorni
30 giorni
** 20 giorni
*** 180 giorni
230 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
110 giorni 128 giorni 146 giorni 286 giorni 316 giorni 346 giorni 536 giorni 766 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
110 giorni
18 giorni
18 giorni
* 100 giorni
30 giorni
** 20 giorni
*** 180 giorni
230 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 38 giorni 48 giorni 118 giorni 128 giorni 148 giorni 198 giorni 228giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
8 giorni
10 giorni
* 30 giorni
10 giorni
** 10 giorni
*** 40 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
8 giorni 16 giorni 26 giorni 96 giorni 106 giorni 126 giorni 176 giorni 206 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
8 giorni
8 giorni
10 giorni
* 30 giorni
10 giorni
** 10 giorni
*** 40 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Napoli - dati forniti da Avv. Emanuela Lavorante
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Palermo - dati forniti da Avv. Giovanni Longo
Milano - dati raccolti in proprio
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 24
30 giorni 40 giorni 55 giorni 145 giorni 160 giorni 205 giorni 365 giorni 395 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
10 giorni
15 giorni
* 50 giorni
15 giorni
** 35 giorni
*** 150 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
20 giorni 30 giorni 45 giorni 135 giorni 150 giorni 195 giorni 355 giorni 385 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
20 giorni
10 giorni
15 giorni
* 50 giorni
15 giorni
** 35 giorni
*** 150 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 20 giorni 25 giorni 75 giorni 80 giorni 105 giorni 235 giorni 355 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
5 giorni
* 10 giorni
5 giorni
** 15 giorni
*** 120 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 20 giorni 25 giorni 75 giorni 80 giorni 105 giorni 235 giorni 355 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
5 giorni
* 10 giorni
5 giorni
** 15 giorni
*** 120 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 21 giorni 31 giorni 78 giorni 93 giorni 118 giorni 188 giorni 218 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
6 giorni
10 giorni
* 7 giorni
15 giorni
** 15 giorni
*** 60 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 21 giorni 31 giorni 78 giorni 93 giorni 118 giorni 188 giorni 218 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
6 giorni
10 giorni
* 7 giorni
15 giorni
** 15 giorni
*** 60 giorni
30 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Potenza - Avv. Francesco Bonito Oliva
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Reggio Calabria - dati forniti da Avv. Marianna Concetta Manti
Perugia - dati forniti da Avv. Francesca Mele
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 25
32 giorni 32 giorni 65 giorni 175 giorni 208 giorni 243 giorni 283 giorni 343 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
32 giorni
0 giorni
33 giorni
* 70 giorni
33 giorni
** 25 giorni
*** 30 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
415 giorni 421 giorni 454 giorni 564 giorni 597 giorni 632 giorni 672 giorni 732 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
415 giorni
6 giorni
33 giorni
* 70 giorni
33 giorni
** 25 giorni
*** 30 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
45 giorni 45 giorni 65 giorni 135 giorni 165 giorni 195 giorni 245 giorni 455 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
45 giorni
0 giorni
20 giorni
* 30 giorni
30 giorni
** 20 giorni
*** 40 giorni
210 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
25 giorni 40 giorni 60 giorni 130 giorni 160 giorni 190 giorni 240 giorni 450 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
25 giorni
15 giorni
20 giorni
* 30 giorni
30 giorni
** 20 giorni
*** 40 giorni
210 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 33 giorni 40 giorni 95 giorni 102 giorni 142 giorni 272 giorni 637 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
3 giorni
7 giorni
* 15 giorni
7 giorni
** 30 giorni
*** 120 giorni
365 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
60 giorni 63 giorni 70 giorni 125 giorni 132 giorni 172 giorni 302 giorni 667 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
60 giorni
3 giorni
7 giorni
* 15 giorni
7 giorni
** 30 giorni
*** 120 giorni
365 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Salerno - dati forniti da Avv. Emanuela Lavorante
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Taranto - dati forniti da Avv. Anthea Mallito
Roma - dati raccolti in proprio
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 26
7 giorni 17 giorni 20 giorni 70 giorni 73 giorni 103 giorni 213 giorni 273giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
7 giorni
10 giorni
3 giorni
* 10 giorni
3 giorni
** 20 giorni
*** 100 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 25 giorni 28 giorni 78 giorni 81 giorni 111 giorni 221 giorni 281giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
10 giorni
3 giorni
* 10 giorni
3 giorni
** 20 giorni
*** 100 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
5 giorni 8 giorni 11 giorni 53 giorni 56 giorni 73 giorni 113 giorni 123 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
5 giorni
3 giorni
3 giorni
* 2 giorni
3 giorni
** 7 giorni
*** 30 giorni
10 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 18 giorni 21 giorni 63 giorni 66 giorni 83 giorni 123 giorni 133 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
3 giorni
3 giorni
* 2 giorni
3 giorni
** 7 giorni
*** 30 giorni
10 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
10 giorni 22 giorni 37 giorni 122 giorni 137 giorni 167 giorni 267 giorni 327 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
10 giorni
12 giorni
15 giorni
* 45 giorni
15 giorni
** 20 giorni
*** 90 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 27 giorni 42 giorni 127 giorni 142 giorni 172 giorni 272 giorni 332 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
12 giorni
15 giorni
* 45 giorni
15 giorni
** 20 giorni
*** 90 giorni
60 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Trieste - dati forniti da Avv. Sara Pecchiari
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Giudice di PaceTribunale
Torino - dati forniti da Avv. Simona Valla
Trento - dati forniti da Avv. Anna Varner
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 27
20 giorni 23 giorni 38 giorni 93 giorni 118 giorni 143 giorni 213 giorni 333 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
20 giorni
3 giorni
15 giorni
* 15 giorni
25 giorni
** 15 giorni
*** 60 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
20 giorni 23 giorni 38 giorni 93 giorni 118 giorni 143 giorni 213 giorni 333giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
20 giorni
3 giorni
15 giorni
* 15 giorni
25 giorni
** 15 giorni
*** 60 giorni
120 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
15 giorni 20 giorni 25 giorni 185 giorni 190 giorni 210 giorni 265 giorni 290 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
15 giorni
5 giorni
5 giorni
* 120 giorni
5 giorni
** 10 giorni
*** 45 giorni
25 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
30 giorni 35 giorni 40 giorni 200 giorni 205 giorni 225 giorni 280 giorni 305 giorni
Emissione Decreto Ingiuntivo
Concessione copie autentiche
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
Apposizione Formula esecutiva
Esito notificaatto di precetto
Esito pignoramento
Fissazione aste
Ritiro somme
30 giorni
5 giorni
5 giorni
* 120 giorni
5 giorni
** 10 giorni
*** 45 giorni
25 giorni
* Trascorsi 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo** Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto*** Trascorsi 10 giorni dal pignoramento
Venezia - dati forniti da Avv. Michela Perissinotto
Giudice di PaceTribunale
Tribunale Giudice di Pace
Sassari - dati forniti da Avv. Maria Teresa Pintus
Torna all’indice
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 28
Allegato B
Comparazione delle tempistiche rilevate per ogni singola attività presso i fori analizzati
I dati relativi alle tempistiche riportate nella presente appendice sono stati raccolti ed elaborati da Eliana Gottardello e Francesca Rottino
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 29
Torna all’indice
Emissione Decreto Ingiuntivo
415110
606060
4540
303030303030302525202020201515151515151087
0 200 400 600
ROMA
NAPOLI
CATANIA
TARANTO
ANCONA
LECCE
BRESCIA
VENEZIA
MESSINA
L'AQUILA
BARI
BOLOGNA
MILANO
CALTANISSETTA
SALERNO
CATANZARO
SASSARI
GENOVA
PERUGIA
CAMPOBASSO
TORINO
TRENTO
REGGIO CALABRIA
CAGLIARI
POTENZA
TRIESTE
FIRENZE
PALERMO
BOLZANO
Giudice di Pace
10060
5045
4040
32303030303030
201515151515151515
1210101010
75
0 50 100 150
NAPOLI
ANCONA
CALTANISSETTA
SALERNO
LECCE
CATANZARO
ROMA
CAMPOBASSO
PALERMO
TARANTO
CAGLIARI
PERUGIA
CATANIA
SASSARI
MESSINA
BRESCIA
REGGIO CALABRIA
L'AQUILA
BOLOGNA
BARI
POTENZA
VENEZIA
MILANO
TORINO
FIRENZE
GENOVA
BOLZANO
TRENTO
TRIESTE
Tribunale
Concessione copie autentiche
2018
12101010
87777
655555
444
3333333
00
0 10 20 30
ANCONA
NAPOLI
TORINO
PERUGIA
TRENTO
CALTANISSETTA
PALERMO
MESSINA
CATANZARO
BOLOGNA
BRESCIA
REGGIO CALABRIA
VENEZIA
BARI
CAGLIARI
POTENZA
L'AQUILA
BOLZANO
CATANIA
CAMPOBASSO
LECCE
TRIESTE
TARANTO
SASSARI
MILANO
GENOVA
FIRENZE
ROMA
SALERNO
Tribunale
2018
1512
101010
87777
66
55555
444
3333333
0 10 20 30
ANCONA
NAPOLI
SALERNO
TORINO
PERUGIA
TRENTO
CALTANISSETTA
PALERMO
MESSINA
CATANZARO
BOLOGNA
BRESCIA
REGGIO CALABRIA
ROMA
VENEZIA
BARI
CAGLIARI
POTENZA
L'AQUILA
BOLZANO
CATANIA
CAMPOBASSO
LECCE
TRIESTE
TARANTO
SASSARI
MILANO
GENOVA
FIRENZE
Giudice di Pace
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 30
Torna all’indice
Esito notifica Decreto Ingiuntivo
4033
303030
202020
18151515151515
101010101010
8777
55
33
0 20 40 60
CALTANISSETTA
ROMA
BOLOGNA
CAGLIARI
MILANO
ANCONA
SALERNO
LECCE
NAPOLI
MESSINA
SASSARI
PERUGIA
GENOVA
TORINO
CAMPOBASSO
REGGIO CALABRIA
CATANZARO
PALERMO
L'AQUILA
CATANIA
BRESCIA
BARI
BOLZANO
TARANTO
FIRENZE
VENEZIA
POTENZA
TRENTO
TRIESTE
Giudice di Pace
4033
303030
202020
18151515151515
101010101010
8777
55
33
0 20 40 60
CALTANISSETTA
ROMA
BOLOGNA
CAGLIARI
MILANO
ANCONA
SALERNO
LECCE
NAPOLI
MESSINA
SASSARI
PERUGIA
GENOVA
TORINO
CAMPOBASSO
REGGIO CALABRIA
CATANZARO
PALERMO
L'AQUILA
CATANIA
BRESCIA
BARI
BOLZANO
TARANTO
FIRENZE
VENEZIA
POTENZA
TRENTO
TRIESTE
Tribunale
Apposizione Formula Esecutiva
120100
9070
605050
4545
30303030
202020
151515151515
1010
75532
0 50 100 150
VENEZIA
NAPOLI
BOLOGNA
ROMA
ANCONA
PERUGIA
CALTANISSETTA
TORINO
CATANIA
MESSINA
PALERMO
SALERNO
CAMPOBASSO
CATANZARO
BRESCIA
MILANO
TARANTO
BARI
CAGLIARI
SASSARI
GENOVA
BOLZANO
TRENTO
POTENZA
REGGIO CALABRIA
L'AQUILA
LECCE
FIRENZE
TRIESTE
Giudice di Pace
1209090
7060
5050
4545
30303030
202020
151515151515
1010
75532
0 50 100 150
VENEZIA
NAPOLI
BOLOGNA
ROMA
ANCONA
PERUGIA
CALTANISSETTA
TORINO
CATANIA
MESSINA
PALERMO
SALERNO
CAMPOBASSO
CATANZARO
BRESCIA
MILANO
TARANTO
BARI
CAGLIARI
SASSARI
GENOVA
BOLZANO
TRENTO
POTENZA
REGGIO CALABRIA
L'AQUILA
LECCE
FIRENZE
TRIESTE
Tribunale
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 31
Torna all’indice
Esito notifica atto di precetto
33303030303030
2525
202020
1515151515
1010101010
877
55
33
0 20 40
ROMA
NAPOLI
SALERNO
BOLOGNA
CAGLIARI
MILANO
FIRENZE
SASSARI
MESSINA
ANCONA
CALTANISSETTA
LECCE
REGGIO CALABRIA
TORINO
PERUGIA
GENOVA
CAMPOBASSO
CATANZARO
PALERMO
L'AQUILA
CATANIA
BRESCIA
BARI
BOLZANO
TARANTO
VENEZIA
POTENZA
TRENTO
TRIESTE
Giudice di Pace
33303030303030
2525
202020
1515151515
1010101010
877
55
33
0 20 40
ROMA
NAPOLI
SALERNO
BOLOGNA
CAGLIARI
MILANO
FIRENZE
SASSARI
MESSINA
ANCONA
CALTANISSETTA
LECCE
REGGIO CALABRIA
TORINO
PERUGIA
GENOVA
CAMPOBASSO
CATANZARO
PALERMO
L'AQUILA
CATANIA
BRESCIA
BARI
BOLZANO
TARANTO
VENEZIA
POTENZA
TRENTO
TRIESTE
Tribunale
Esito pignoramento mobiliare
4540
35303030303030
2525
202020202020202020
1515151515
101010
7
0 20 40 60
BOLOGNA
MILANO
PERUGIA
CATANIA
TARANTO
CAGLIARI
LECCE
BOLZANO
CALTANISSETTA
CATANZARO
ROMA
TRENTO
MESSINA
ANCONA
L'AQUILA
NAPOLI
SALERNO
BARI
TORINO
BRESCIA
SASSARI
REGGIO CALABRIA
FIRENZE
POTENZA
GENOVA
CAMPOBASSO
VENEZIA
PALERMO
TRIESTE
Giudice di Pace
4540
35303030303030
2525
202020202020202020
1515151515
101010
7
0 20 40 60
BOLOGNA
MILANO
PERUGIA
CATANIA
TARANTO
CAGLIARI
LECCE
BOLZANO
CALTANISSETTA
CATANZARO
ROMA
TRENTO
MESSINA
ANCONA
L'AQUILA
NAPOLI
SALERNO
BARI
TORINO
BRESCIA
SASSARI
REGGIO CALABRIA
FIRENZE
POTENZA
GENOVA
CAMPOBASSO
VENEZIA
PALERMO
TRIESTE
Tribunale
Quaderni MCC n. 3/16 | Anno 10 | 32
Torna all’indice
Fissazione aste
300180
150120120
10090909090
8060606060
454040
303030303030
2020151510
0 200 400
CATANIA
NAPOLI
PERUGIA
TARANTO
POTENZA
TRENTO
MILANO
TORINO
BRESCIA
CAMPOBASSO
CAGLIARI
SASSARI
REGGIO CALABRIA
MESSINA
BARI
VENEZIA
PALERMO
SALERNO
ROMA
ANCONA
TRIESTE
BOLOGNA
CALTANISSETTA
LECCE
BOLZANO
CATANZARO
L'AQUILA
GENOVA
FIRENZE
Giudice di Pace
300180
150120120
10090909090
8060606060
454040
303030303030
2020151510
0 200 400
CATANIA
NAPOLI
PERUGIA
TARANTO
POTENZA
TRENTO
MILANO
TORINO
BRESCIA
CAMPOBASSO
CAGLIARI
SASSARI
REGGIO CALABRIA
MESSINA
BARI
VENEZIA
PALERMO
SALERNO
ROMA
ANCONA
TRIESTE
BOLOGNA
CALTANISSETTA
LECCE
BOLZANO
CATANZARO
L'AQUILA
GENOVA
FIRENZE
Tribunale
Ritiro somme
365230
210120120120
100909090909090
757070
6060606060
454540
30303025
10
0 200 400
TARANTO
NAPOLI
SALERNO
CAGLIARI
SASSARI
POTENZA
BRESCIA
LECCE
L'AQUILA
CATANIA
BARI
GENOVA
CALTANISSETTA
ANCONA
FIRENZE
CAMPOBASSO
TRENTO
ROMA
MESSINA
TORINO
BOLZANO
BOLOGNA
CATANZARO
MILANO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
PERUGIA
VENEZIA
TRIESTE
Giudice di Pace
365230
210120120120
100909090909090
757070
6060606060
454540
30303025
10
0 200 400
TARANTO
NAPOLI
SALERNO
CAGLIARI
SASSARI
POTENZA
BRESCIA
LECCE
L'AQUILA
CATANIA
BARI
GENOVA
CALTANISSETTA
ANCONA
FIRENZE
CAMPOBASSO
TRENTO
ROMA
MESSINA
TORINO
BOLZANO
BOLOGNA
CATANZARO
MILANO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
PERUGIA
VENEZIA
TRIESTE
Tribunale
Editore - PublisherTLS - Associazione Professionale di Avvocati e CommercialistiVia Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Direttore Responsabile - EditorGaetano Arnò
Le nostre sedi/ Our officesMilano • Via Monte Rosa, 91 • 20149, Italia • Tel. +39 02 916051 • Fax. +39 02 91605000Bari • Via Abate Gimma, 72 • 70122, Italia • Tel. +39 080 5640221 • Fax. +39 080 5640299Bologna • Via Angelo Finelli, 8• 40126 , Italia • Tel. +39 051 6167711 • Fax. +39 051 6167799Brescia • Via Borgo Pietro Wuhrer, 23 • 25123, Italia • Tel. +39 030 3697601 • Fax. +39 030 3697690Firenze • Viale Antonio Gramsci, 15 • 50121, Italia • Tel. +39 055 2482911 • Fax. +39 055 2482999Napoli • Via Dei Mille, 16 • 80121, Italia • Tel. +39 081 716141 • Fax. +39 081 7161450Padova • Via Vicenza, 4 • 35138, Italia • Tel. +39 049 873421 • Fax. +39 049 723651Palermo • Via Marchese Ugo, 60 • 90141, Italia • Tel. +39 091 6268669 • Fax. +39 091 301321Parma • Viale Tanara, 20/A • 43100, Italia • Tel. +39 0521 242848 • Fax. +39 0521 781844Roma • Largo Angelo Fochetti, 29 • 00154, Italia • Tel. +39 06 5717851 • Fax. +39 06 57178557Torino • Corso Palestro, 10 • 10122, Italia • Tel. +39 011 592271 • Fax. +39 011 5922777Treviso • Viale Gian Giacomo Felissent, 90 • 31100, Italia • Tel. +39 0422 425611 • Fax. +39 0422 425699Varese • Via Orrigoni, 8 • 21100, Italia • Tel. +39 0332 285039 • Fax. +39 0332 284474Verona • Via Francia, 21/C • 37135, Italia • Tel. +39 045 8051411 • Fax. +39 045 8051499
Realizzazione grafica - Graphic designFederica Colombo
Stampatore - Printed byTLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti,Via Monte Rosa 91, 20149 Milano