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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015 Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 23 del 15 giugno 2015 In questo numero: Flash stampa............................................3 L’Agenzia interpreta....................................4 Il Giudice ha sentenziato...............................6 In breve …..............................................8 Chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E in tema di ravvedimento operoso...............................................................8 In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti......................11 L’Approfondimento – 1..................................13 Il quadro RR del modello UNICO 2015..................................13 L’Approfondimento – 2..................................28 pagina 1 di 59

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 23 del 15 giugno 2015

In questo numero:

Flash stampa................................................................................................................3

L’Agenzia interpreta.....................................................................................................4

Il Giudice ha sentenziato..............................................................................................6

In breve …....................................................................................................................8Chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E in tema di ravvedimento operoso...................................8

In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti...................................................................................11

L’Approfondimento – 1..............................................................................................13Il quadro RR del modello UNICO 2015.................................................................................................13

L’Approfondimento – 2..............................................................................................28Maggiorazione IRES per le società non operative..............................................................................28

L’Approfondimento – 3..............................................................................................35Circolare n. 22/E – chiarimenti sulle novità IRAP................................................................................35

Le prossime scadenze................................................................................................41

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Flash stampa

Modello 730 precompilato

IL SOLE 24 ORE09.06.2015

IL SOLE 24 ORE11.06.2015

Nei prossimi giorni, l’Agenzia delle Entrate renderà noto il Provvedimento che permetterà di sanare eventuali errori o anomalie per chi ha già trasmesso il modello 730 precompilato. Questo secondo invio sostituirà il primo e il precedente modello 730 precompilato si considererà annullato

Entro il 29.06.2015 il contribuente che ha inviato il 730 precompilato tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate commettendo degli errori avrà la possibilità di effettuare un nuovo invio, che annullerà e sostituirà quello precedente. Tale rettifica potrà essere effettuata una sola volta

Proroga versamenti contribuenti soggetti agli Studi di Settore

IL SOLE 24 ORE10.06.2015

IL SOLE 24 ORE11.06.2015

IL SOLE 24 ORE13.06.2015ITALIA OGGI13.06.2015

Il MEF ha comunicato che è stato firmato il DPCM che proroga i versamenti delle imposte dal 16.06.2015 al 06.07.2015 per i contribuenti soggetti a Studi di Settore, i minimi e gli aderenti al regime forfetario e i soci di società di persone e di capitali in regime di trasparenza. Il differimento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede anche il differimento del termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% che scadrà il 20.08.2015

Il D.P.C.M. 09.06.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.06.2015, proroga al 06.07.2015 il termine per effettuare i versamenti derivanti dal modello UNICO 2015 per i soggetti interessati dagli Studi di Settore. La proroga riguarda anche i soci “trasparenti”, ossia coloro che detengono partecipazioni in società di persone e in società a responsabilità limitata che hanno optato per l’attribuzione del reddito per trasparenza. Il differimento riguarda anche il pagamento del diritto annuale da versare alla Camera di Commercio

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

L’Agenzia interpreta

Dichiarazioni di intento

AGENZIA DOGANENOTA

20.05.2015

L’Agenzia delle Dogane, con la Nota citata, ha reso operative le procedure semplificate introdotte dal D.lgs. n. 175/2014 sulle dichiarazioni di intento. Pertanto, dal 25.05.2015, l’operatore è dispensato dalla presentazione della copia cartacea delle dichiarazioni in Dogana e per le importazioni può compilare una dichiarazione per più operazioni fino ad un importo specifico. Gli altri fornitori devono solo verificare che le dichiarazioni di intento siano state preventivamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate sul relativo sito internet oppure nel cassetto fiscale del contribuente

Termini per reati tributari

R.M.08.06.2015

N. 57/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione citata, ha precisato che il raddoppio dei termini opera solo a favore del Fisco in quanto il contribuente non può regolarizzare a proprio favore una dichiarazione riferita a periodi ordinariamente decaduti

Professionisti e regime premiale

PROVVEDIMENTO

09.06.2015N. 78324

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento citato, ha confermato che i lavoratori autonomi non possono rientrare nel regime premiale per 157 Studi di Settore, previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 201/2011

Dichiarazione TASI

DIPARTIMENTO POLITICHE

FISCALICIRCOLARE

03.06.2015N. 2

Il Dipartimento delle politiche fiscali, con la Circolare citata, ha precisato che non sarà approvato alcun modello specifico per la TASI, poiché è consentito utilizzare la modulistica prevista per la dichiarazione IMU

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

IRAP C.M.09.06.2015

N. 22/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare citata, ha fornito chiarimenti in materia di IRAP, in particolare su:

imprese operanti in concessione e a tariffa;

contratti di somministrazione; TFR e accantonamenti; accantonamenti pregressi; contratti a termine; credito d’imposta in assenza di

personale; deduzione forfetaria imposte sui redditi

Sabatini-bis per trasporti

CIRCOLARE MISE

N. 40650/2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare citata, ha chiarito che anche il settore dei trasporti può beneficiare dell’agevolazione Sabatini-bis senza limitazioni per l’acquisto di mezzi di trasporto

Codice tributo regime forfettario

R.M.11.06.2015

N. 59/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione citata, ha approvato i codici tributo per i versamenti cui sono tenuti i piccoli imprenditori e i professionisti che fruiscono del regime forfettario, il quale prevede un’imposta sostitutiva del 15%

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Il Giudice ha sentenziato

Firma sull’avviso di accertamento

C.T.P. FROSINONE

N. 414/02/15

È nullo l’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto non legittimato alla firma, poiché non riveste la qualifica di dirigente

Plusvalenza e fabbricato da demolire

C.T.P. BERGAMON. 455/1/2015

Non risulta tassabile la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati da demolire. Questo vale anche se chi vende è consapevole che l’immobile in questione subirà una radicale trasformazione

Imposta di registro e avviamento

C.T.R. LOMBARDIA

N. 1518/2015

In tema di imposta di registro, l’avviamento costituisce una qualità dell’azienda e, di conseguenza, il suo conteggio non può essere effettuato senza tenere conto dell’effettiva redditività aziendale. L’Ufficio, in fase di accertamento, è tenuto a dimostrare puntualmente la congruità del valore accertato e/o la non congruità del valore dichiarato dal contribuente

Compensazione spese di giudizio

CASS.N. 20598/2008

La compensazione delle spese di giudizio da parte delle Commissioni Tributarie deve essere necessariamente supportata da adeguate motivazioni idonee a sorreggere la regolazione adottata. Nel caso di sentenza favorevole al contribuente, pertanto, la decisione deve considerarsi priva di motivazione se contiene la generica affermazione secondo cui sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti

Agevolazione “prima casa”

CASS.N. 11973/2015

Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa quando l’abitazione, che nel complesso supera 200 mq., è stata divisa solo dopo il rogito

Responsabilità amministratore di fatto

CASS.10.06.2015

N. 12007

L’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni per le violazioni commesse dalla società di capitali, poiché la responsabilità ricade esclusivamente su quest’ultima

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Validità del PVC CASS.N. 11993/2015

È valido il PVC firmato da un solo dei verificatori, poiché l’autorizzazione del capo dell’Ufficio non descrive le modalità di esercizio dell’attività di indagine

Confisca per equivalente

CASS.N. 24785/2015

La confisca per equivalente può colpire anche beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge applicata dal giudice

Indagini sui conti correnti dei soci

CASS.12.06.2015

N. 12276

L’Ufficio può disporre i controlli finanziari sui conti correnti dei soci amministratori e dei loro familiari, indipendentemente dalla circostanza che non sia motivata la riferibilità dei conti medesimi alla società

Accertamento induttivo e merce in liquidazione

CASS.12.06.2015

N. 12285

È illegittimo l’accertamento induttivo, fondato esclusivamente sulle medie di ricarico, qualora la merce sia stata venduta a prezzi di liquidazione

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

In breve …

Chiarimenti forniti con la Circolare n. 23/E in tema di ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate ha specificato e chiarito con la Circolare n. 23/E del 9 giugno

2015, la procedura riguardante la disciplina del ravvedimento operoso contenuto

nell’articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 472, così come modificato

dalla Legge di Stabilità 2015.

Le nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), all’articolo 13, comma 1, D.lgs. n.

472/1997, introducono una maggiore graduazione del sistema sanzionatorio in relazione al

tempo trascorso dalla commissione delle violazioni:

RIDUZIONE PREVISTA DAL 1 GENNAIO 2015

INTERVALLO DI TEMPO TIPO DI RAVVEDIMENTO

1/15 di 1/10Ravvedimento sprint: 0,20% per ogni giorno di ritardo e con un ritardo fino a 15 giorni

Mancato pagamento del tributo o di un acconto, articolo 23, comma 31, D.L. n. 98/11

1/10 30 giorni Mancato pagamento del tributo o di un acconto (lettera a))

1/10 90 giorni Mancata presentazione della dichiarazione (lettera c))

1/9 90 giorni

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera a-bis))

1/8

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b))

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

1/7

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-bis))

1/6

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o oltre due anni dall’omissione o dall’errore quando la dichiarazione periodica non e prevista

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-ter))

1/5

Dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della Legge 07.01.1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.lgs. 18.12.1997, n. 471

Regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lettera b-quater))

Nello specifico, l’incertezza che con la Circolare n. 23/E si è voluto chiarire, riguarda

l’individuazione della data a partire dalla quale decorrono i termini per il ravvedimento con

la sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale nei casi di omissioni anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamenti di tributi periodici.

Un primo dubbio riguarda le violazioni per le quali i 90 giorni decorrono dal termine di

presentazione della dichiarazione (generalmente il 29 dicembre): l’Agenzia ha chiarito che

rientrano nella fattispecie situazioni relative al contenuto e alla documentazione delle

dichiarazioni (UNICO / IVA) che, determinano dichiarazioni incomplete o infedeli come nel

caso di mancata indicazione di costi e di altri componenti negativi di cui all'articolo 110,

comma 11, TUIR. Se un contribuente volesse procedere a sanare tali errori, in ragione

della nuova lettera a-bis) potrebbe farlo scontando una sanzione pari ad 1/9 del minimo

edittale entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Un secondo dubbio riguarda le violazioni per le quali la scadenza dei 90 giorni decorre dal

termine di scadenza del versamento: l’Agenzia chiarisce che rientrano nella fattispecie le

violazioni riguardanti ad esempio i tributi locali e regionali (IMU, TASI), il cui ammontare è

sì determinato tramite la liquidazione in dichiarazione ma, la cui violazione, non si

perfeziona con la presentazione della dichiarazione ma con il mancato versamento del

tributo.

Pertanto la discriminante è capire se la violazione si è perpetrata tramite la dichiarazione

oppure tramite il mancato versamento di tributi seppur liquidati tramite dichiarazione: nel

primo caso i 90 giorni decorrono dal termine di invio della dichiarazione; nel secondo caso

i 90 giorni decorrono dal termine del carente od omesso versamento.

Attenzione: una volta che un contribuente riceve la notifica di atti di natura impositiva quali

avvisi di accertamento, liquidazione oppure avvisi bonari, esiti dei controlli automatizzati e

formali non può più avvalersi del ravvedimento operoso.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti

In Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 09

giugno 2015 relativo al rinvio dei versamenti del modello UNICO.

La proroga si è resa necessaria per il ritardo nelle tempistiche di rilascio del software

Gerico per la compilazione degli Studi di Settore.

Il termine di versamento è stato prorogato dal 16 giugno 2015 al 06 luglio 2015 e riguarda i

versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, saldo 2014 e acconto 2015, relativi

anche a IVIE, IVAFE e cedolare secca, per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli

Studi di Settore di cui all'articolo 62-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Come per gli anni passati, possono beneficiare di questo rinvio anche quei contribuenti per

i quali operano le cause di esclusione o cause di inapplicabilità degli Studi di Settore:

beneficiano di questa proroga anche coloro non soggetti agli Studi di Settore in quanto

rientranti nei regimi fiscali di “vantaggio per l’imprenditoria giovanile” di cui all'articolo 27,

comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge

15 luglio 2011, n. 111 e, nuovo regime “forfetario” di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il rinvio riguarda conseguentemente anche i collaboratori di imprese familiari soggette alla

compilazione degli Studi di Settore ed i contribuenti soci di:

Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale e che esercitano attività per le

quali sono stati elaborati gli Studi di Settore;

società di persone che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli Studi di

Settore.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Oltre al differimento al 6 luglio 2015 dei versamenti risultanti dalla compilazione delle

dichiarazioni di redditi, sempre il D.P.C.M. del 09 giugno dispone inoltre che i versamenti

successivi al 06 di luglio e nello specifico quelli effettuati dalla data del 07 luglio sino al 20

di agosto, potranno essere effettuati con una maggiorazione quale interessi pari allo

0,40%.

Nessuna proroga invece per i versamenti dell’IMU, l'imposta municipale sugli immobili, e la

TASI, la tassa sui servizi indivisibili, il cui termine permane quello del 16 giugno.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

L’Approfondimento – 1Il quadro RR del modello UNICO 2015

PREMESSA

Il modello UNICO sta assurgendo l’onere di liquidare ogni cosa che il cittadino-

contribuente deve alla Pubblica Amministrazione.

Quindi esso comprende le imposte sui redditi che confluiscono nelle casse centrali, le

addizionali e l’IRAP che sono di competenza delle Amministrazioni locali, i contributi

previdenziali.

Con riferimento a questi ultimi, il quadro RR del modello permette la liquidazione non solo

di ciò che è amministrato dall’INPS ma anche di ciò che confluisce alla Cassa di

Previdenza dei Geometri.

Recentemente l’INPS ha emanato la Circolare n. 120/2015 volta a fornire le istruzioni per

adempiere correttamente all’obbligo contributivo.

Quindi, con questo intervento, si richiamano le interpretazioni emanate dall’Istituto.

Dal punto di vista normativo si rammenta che è l’articolo 10, comma 1, del Decreto

legislativo n. 241/1997 a prevedere che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi

previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) debbano quantificate l’ammontare dei

contributi dovuti nella propria dichiarazione dei redditi.

È il successivo articolo 18, comma 4, del medesimo decreto a prevedere che i versamenti

a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali da titolari di posizione

assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme

dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

IL QUADRO RR

Tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO sono tutti i soggetti iscritti alle

gestioni previdenziali:

degli artigiani;

degli esercenti attività commerciali e terziario;

dei professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della

Legge 08.08.1995, n. 335.

La compilazione del quadro comporta l’esposizione della base imponibile e la

determinazione della contribuzione dovuta.

Vediamo nel dettaglio le previsioni delle singole gestioni.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione

assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le

persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori, soci

accomandanti delle sas), devono compilare la “sezione I” del quadro RR del modello

UNICO PF 2015.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito si potrà

procedere con versamento tramite modello F24. La codeline da riportare nello stesso è

quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In

caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i

criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a

più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Per l’individuazione del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali,

come già ricordato nella precedente Circolare INPS n. 102 del 12.06.2003, esso è dato dal

totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi

d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Anche i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti devono calcolare i

contributi dovuti e la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come

reddito d’impresa, è costituita:

dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione

agli utili;

oppure dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di

trasparenza.

Per addivenire a ciò, l’Istituto rammenta che gli elementi da prendere in considerazione

per determinare la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, sono quelli

esposti nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di

contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di

persone ed assimilate). La quantificazione dell’imponibile sarà eseguita a mezzo della

seguente somma algebrica:

RF63 – (RF98 + RF100, colonna 1) + [RG31 – (RG33 + RG35, colonna 1)] + [somma

algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) –

RH12] + RS37 colonna 12.

I soci delle Srl dovranno indicare nel quadro RR la propria quota di reddito desumibile

partendo dal risultato reddituale del modello UNICO SC e considerandolo per la quota di

spettanza.

I “contribuenti minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 del D.L. 06.07.2011, n. 98,

quantificheranno la base imponibile considerando quale reddito di riferimento quello

esposto nel quadro LM ed in particolare al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) al netto del

rigo LM9 (perdite pregresse).

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Iscritti alla Gestione Separata

Nella seconda sezione del quadro RR vanno determinati i contributi previdenziali dovuti

dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. Si tratta dei soggetti che svolgono

attività di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e che sono tenuti al versamento dei

contributi previdenziali della Gestione Separata.

Non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata i professionisti che:

sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d.

contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n.

103/1996;

pur producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale

svolta, ad un'altra forma di previdenza assicurativa come ad esempio le ostetriche

iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Diversamente, sono obbligati al versamento alla Gestione Separata i professionisti che,

pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa

di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione

in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso

InarCassa). Vedasi in tal senso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 18 del D.L.

06.07.2011, n. 98, oggetto di commento da parte dell’INPS nella Circolare n. 99 del

22.07.2011.

Stabilito chi è soggetto alla Gestione Separata, vediamo ora di individuare la base

imponibile contributiva.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

I professionisti iscritti alla Gestione Separata quantificano la base imponibile sulla base

dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF.

Come per le gestioni artigiani e commercianti, si dovrà computare nella base imponibile

anche il reddito prodotto in forma associata.

Anche il professionista che ha adottato il regime dei contribuenti minimi è tento al

versamento dei relativi contributi.

In particolare l’imponibile si ricaverà dai seguenti righi del modello UNICO 2015:

quadro RE:

rigo RE21 colonna 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove

iniziative produttive (articolo 13 della Legge n. 388/2000);

rigo RE23 o RE25;

quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate):

rigo RH15 o RH17;

rigo RH18 colonna 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;

quadro LM:

rigo LM6 – LM9.

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La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata

nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1.

Dal momento che al calcolo del contributo dovuto alla Gestione Separata possono

concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad

altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile

previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti

indebiti.

A tal fine l’individuazione delle varie tipologie reddituali avverrà utilizzando i seguenti

codici:

codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali di cui all’articolo 1 del D.M.

25.05.2001 sui quali gli Enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione

Separata utilizzando i flussi Emens;

codice 3 per i redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del

TUIR; le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto

costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2,

lettera c) del TUIR; i redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 64,

comma 1, lettera l);

codice 4 per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi

per i medici specialisti in formazione. I redditi evidenziati in tali codici essendo già

soggetti a Gestione Separata, come parasubordinati, concorrono alla formazione del

massimale annuo, che per il 2014 è pari a euro 100.123,00;

codice 5 per indicare i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi

dell’articolo 53, comma 1, TUIR, e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali

obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione Separata (ad esempio

un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante

parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere

indicato nella colonna 11.

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La Circolare INPS riporta i seguenti esempi.

Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro

RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con

colonna 11.

Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, quadro RE, indicato con

codice 1 in colonna 1 (euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in

colonna 3 (euro 15.357) e reddito indicato incolonna 6 con codice 3 in colonna 5 (euro

100.124) denunciati entrambi nel quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicato euro 0

(zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione

Separata supera il massimale annuo.

Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell’articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro

RH, rigo RH17 (euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (euro 65.000) e dichiarato,

rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi

dell’articolo 50, comma 1-c)-bis (euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito

derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come

determinato ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR (euro 30.000 – si ricorda

che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a euro 5.000). Il reddito da indicare in

colonna 11 è pari a euro 45.123 e non euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il

quale è dovuta la contribuzione è pari a euro 115.000, concorre fino al massimale di euro

100.123 e su euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale.

Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando

l’aliquota del 22% o del 27,72%, a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra

previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2014.

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Come precisato con Circolare n. 74/2014, con il modello UNICO 2014 è stata inserita, nel

rigo RR8, colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali

contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti

né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (modello F24) né a

rimborso.

Le somme possono essere richieste in auto conguaglio presentando direttamente alla

propria sede di competenza un’istanza. In particolare l’INPS rammenta che tale richiesta è

possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti al 2013.

IL VERSAMENTO

Con la Circolare INPS n. 26 del 05.02.2015 per le gestioni artigiani e commercianti e n. 27

del 11.03.2015 per la Gestione Separata sono state esposte le aliquote e gli scaglioni

contributivi.

Gestione artigiani e commercianti

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

 

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 22,65 % 22,74 %

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 19,65 % 19,74 %

La riduzione contributiva al 19,65% (artigiani) e 19,74% (commercianti)  è applicabile fino

a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

 

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In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così

suddiviso:

 

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età

superiore ai 21 anni

3.529,06(3.521,62 IVS + 7,44 maternità)

3.543,05(3.535,61 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.062,62(3.055,18 IVS + 7,44 maternità)

3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44

maternità)

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età

superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00 22,65 % 22,74 %

da 46.123,00 23,65 % 23,74 %

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00 19,65 % 19,74 %

da 46.123,00 20,65 % 20,74 %

Massimale imponibile di reddito annuo

Per l'anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i

contributi IVS è pari a euro 76.872,00 (euro 46.123,00 più euro 30.749,00).

 

I redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante

nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

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I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con

decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità

contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per i lavoratori privi

di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva,

il massimale annuo è pari, per il 2015, ad euro 100.324,00: tale massimale non è

frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come

segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età

superiore ai 21 anni

17.719,00 (46.123,00 * 22,65% + 30.749,00 *

23,65%)

17.788,18 (46.123,00 * 22,74% + 30.749,00 *

23,74%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

15.412,84 (46.123,00 * 19,65% + 30.749,00 *

20,65%

15.482,02 (46.123,00 * 19,74% + 30.749,00 *

20,74% 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età

superiore ai 21 anni

23.265,40 (46.123,00 * 22,65% + 54.201,00 *

23,65%

23.355,69 (46.123,00 * 22,74% + 54.201,00 *

23,74%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20.255,68 (46.123,00 * 19,65% + 54.201,00 *

20,65%

20.345,97(46.123,00 * 19,74% +

54.201,00 * 20,74%

Gestione separata

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LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%(27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTE

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

30,72%(30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50%

Minimale accredito contributivo

L’accredito contributivo calcolato sul minimale, così come specificato al punto 3 della

Circolare n. 27, è così calcolato:

REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO

15.548,00 23,50% 3.653,7815.548,00 27,72% 4.309,91 (IVS 4.197,96)15.548,00 30,72% 4.776,35 (IVS 4.664,40)

Il D.L. 15.04.2002, n. 63 ha stabilito che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente

il minimale devono essere versati alle medesime scadenze previste per il pagamento delle

imposte sui redditi e quindi per il 2014 (modello UNICO 2015):

saldo e primo acconto:

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entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015 (in questo caso maggiorata dello 0,4% a

titolo di interesse) per i soggetti per i quali non è approvato uno Studio di Settore;

entro il 6 luglio 2015 o il 20 agosto 2015 (in questo caso maggiorata dello 0,4% a

titolo di interesse);

secondo acconto:

entro il 30 novembre 2015.

Qualora il contribuente scelga di versare il saldo ed il primo acconto con la seconda

scadenza (cioè 16 luglio o 20 agosto), la maggiorazione dello 0,4% deve essere versata

separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

“API” (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

“CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo

contributo;

“DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

LA RATEIZZAZIONE

Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto:

esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale

imponibile;

con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto;

anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o

in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a

saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi

per l’anno 2015.

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La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o

dell’acconto; le altre rate alle scadenze indicate nel modello UNICO persone fisiche 2015.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre

2015.

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità

riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2015 nella parte

riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita

causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline

relativa al contributo cui afferiscono.

Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto

e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della

prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si

precisa quanto segue:

gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;

le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR,

P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche

della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;

la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,4% nel

caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato il 16 luglio per i soggetti privi di

Studi di Settore o il 20 agosto per gli altri.

COMPENSAZIONE

Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di

somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello

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F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta

con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014.

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le

operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi

all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione elenco di tutti i servizi l’applicazione

cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo

selezionare - domande telematizzate - quindi compensazione contributiva o rimborso.

L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2015 può

essere portato in compensazione nel modello F24. Per effettuare la compensazione il

contribuente compilerà uno o più righi del modello F24 indicando:

la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);

il codice sede;

il codice INPS (17 caratteri) se il credito è evidenziato nella colonna 21 o 34 del

quadro RR;

il periodo di riferimento (l’anno 2013 ovvero il 2014, secondo quanto appena

evidenziato);

l'importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione

originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice

INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo

secondo i criteri di cui al punto 3 della Circolare n. 98 del 07.05.2001. A tal fine potrà

essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito internet www.inps.it

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– servizi online – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline. Tutte le somme riferite ad

emissioni precedenti rispetto all’anno 2014, dovranno essere oggetto di domanda di

rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di

compensazione contributiva (cfr. Circolare n. 182 del 10 giugno 1994).

I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata potranno portare in compensazione

l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR

“sezione II” del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione

Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi.

La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato

F24.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista

deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online

collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – elenco di tutti i servizi

Gestione Separata: domanda di rimborso. Le somme a credito riferite ad anni di imposta

precedenti rispetto all’anno 2014 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza

di autoconguaglio.

L’Approfondimento – 2Maggiorazione IRES per le società non operative

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

PREMESSA

Nel precedente numero del Quaderno Settimanale abbiamo trattato le regole inerenti le

società non operative. In questo intervento andiamo ad analizzare una particolarità,

sempre in tema di società di comodo, ma che interessa solamente le società di capitali.

Infatti, il legislatore ha voluto ulteriormente punire le intestazioni fittizie di beni (questo

dovrebbe essere lo scopo originario) nel caso il contribuente sia una società di capitali;

soggetto maggiormente interessato da una autonomia patrimoniale garantista verso i soci.

Anzitutto va precisato che il soggetto che, provvedendo al calcolo di operatività, si

trovasse in difetto di ricavi rispetto a quelli attesi dalla norma potrà:

presentare istanza di interpello disapplicativo, dimostrando le cause che non gli

consentono di generare i ricavi minimi;

verificare se rientra in una causa di esclusione o di disapplicazione previste dalla

norma stessa e dai provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate (si vedano nel

precedente intervento contenuto nel Quaderno Settimanale).

Il Governo Berlusconi, con il comma 36-quinquies dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, ha

deciso di castigare ulteriormente alcuni soggetti non operativi, i soggetti IRES, prevedendo

di applicare una maggiorazione IRES del 10,50%.

Questa maggiorazione va applicata dalle società di capitali e soggetti assimilati (S.p.A.,

S.a.p.a. e Srl, società ed Enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in

Italia), comprese le società di capitali “di comodo” trasparenti ex articoli 115 e 116, TUIR,

nonché quelle che hanno optato per il regime del consolidato nazionale ex articolo 117,

TUIR, oltre alle società di capitali socie di società di persone “di comodo”.

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Al contrario, la maggiorazione di 10,50 punti dell’aliquota non si applica ai soggetti IRPEF.

Va precisato, però, che qualora una società di persone di comodo fosse partecipata da

una società di capitali, sul reddito attribuito dalla società di persone non operativa il

soggetto IRES dovrà versare la maggiorazione descritta.

BASE DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE

La maggiorazione va calcolata, in generale, sul reddito imponibile del periodo d’imposta

nel quale il soggetto risulta di comodo, il quale è dato dal:

reddito minimo presunto di cui al comma 3 del citato articolo 30, determinato al netto

delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (95% degli utili distribuiti da soggetti IRES,

redditi esenti, ACE, ecc.);

reddito dichiarato se lo stesso è superiore al reddito minimo presunto.

Nel caso in cui il reddito dichiarato sia maggiore del minimo operativo, la società può

utilizzare le perdite pregresse, sia pure con le limitazioni previste dal citato articolo 30 e

dall’articolo 84, TUIR (Circolare 04.03.2013, n. 3/E): potrà cioè abbattere solo la parte di

reddito che eccede il minimo non operativo.

L’utilizzo delle perdite pregresse, però, è ammesso:

soltanto per abbattere la quota di reddito eccedente quello minimo presunto;

nel limite dell’80% del reddito imponibile (salvo che si tratti di perdite che si riferiscono

ad una nuova attività produttiva e siano realizzate nei primi 3 periodi d’imposta,

deducibili integralmente).

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Vediamo i seguenti due esempi.

Esempio 1

Perdite pregresse soggette al limite dell’80%: euro 100.000

Reddito complessivo 2014: euro 70.000

Reddito minimo presunto 2014: euro 30.000

Il risultato di tale situazione sarà:

a) perdite pregresse astrattamente utilizzabili: euro 70.000 * 80% = euro 56.000;

b) perdite pregresse effettivamente utilizzabili: euro 70.000 – euro 30.000 = euro

40.000;

c) reddito da dichiarare nel modello UNICO 2015: euro 30.000;

d) perdite pregresse riportabili: euro 100.000 – euro 40.000 = euro 60.000.

Esempio 2

Perdite pregresse soggette al limite dell’80%: euro 100.000

Reddito complessivo 2014: euro 70.000

Reddito minimo presunto 2014: euro 10.000

In questo caso, invece, il risultato sarà in seguente:

a) perdite pregresse astrattamente utilizzabili: euro 70.000 * 80% = euro 56.000;

b) perdite pregresse effettivamente utilizzabili: euro 56.000 (e non euro 70.000 – euro

10.000 = euro 60.000);

c) reddito da dichiarare nel modello UNICO 2015: euro 14.000;

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

d) perdite residue riportabili: euro 100.000 – euro 56.000 = euro 44.000.

SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIE DI SOCIETÀ DI PERSONE DI COMODO

Nel caso una società di persone non operativa sia posseduta da una società di capitale, la

maggiorazione in esame è applicabile anche sul reddito imputato per trasparenza ad una

società di capitali socia di una società di persone di comodo.

In tal caso è necessario distinguere a seconda che la società di capitali, a sua volta, sia o

meno di comodo. Infatti, avremo:

società di capitali che a sua volta è di comodo: la maggiorazione opera sul reddito

imponibile complessivo, comprendente anche della quota imputata per trasparenza da

parte della società di persone;

società di capitali non di comodo: la maggiorazione opera limitatamente al reddito

imputato per trasparenza da parte della società di persone.

SOCIETÀ TRASPARENTI

Qualora le società di capitali abbiano optato per la trasparenza ai sensi degli articoli 115 e

116, TUIR, sia in qualità di società partecipata che, nell’ipotesi di opzione per la

trasparenza ex articolo 115, TUIR, in qualità di società partecipante (socio), la

maggiorazione IRES va applicata autonomamente da ogni singola società “di comodo”. Di

conseguenza:

la società “di comodo” trasparente ai sensi dei citati articoli 115 e 116, in qualità di

società partecipata provvede “separatamente ed autonomamente” ad applicare la

maggiorazione;

la società “di comodo” che partecipa al regime di trasparenza in qualità di partecipante

(socio), ai sensi del citato articolo 115 applica la maggiorazione sul proprio reddito

imponibile senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata (in tal

senso la C.M. n. 3/E/2013).

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

SOCIETÀ ADERENTI AL CONSOLIDATO

Altra situazione di rilevanza per la maggiorazione si presenta in caso di opzione, da parte

di una società “di comodo”, per la tassazione di gruppo ex articolo 117, TUIR, ossia per il

consolidato nazionale. La società che ha optato, a prescindere dalla qualifica di

controllante (consolidante) o controllata (consolidata) applica autonomamente al proprio

reddito imponibile la maggiorazione in esame.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E/2013, aveva avuto modo di specificare che:

la società “di comodo” assoggetta individualmente alla maggiorazione IRES il proprio

reddito;

sul reddito complessivo del consolidato è applicata, da parte della consolidante,

l’aliquota IRES ordinaria (27,50%).

La base imponibile della maggiorazione è determinata secondo le regole ordinarie ex

articolo 118, TUIR, tenendo conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.

Qualora a un soggetto partecipante al consolidato sia imputata per trasparenza una quota

di reddito da parte di una società di persone “di comodo” non rientrante nel consolidato, lo

stesso provvede autonomamente ad applicare la maggiorazione IRES limitatamente al

reddito imputatogli per trasparenza.

LA MAGGIORAZIONE E GLI ACCONTI 2015

Va anzitutto ricordato che la norma introduttiva della maggiorazione IRES è entrata in

vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011. Quindi, per i

soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, decorre dal periodo 2012.

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Per la determinazione dell’acconto dovuto per il 2013, vi era la norma transitoria contenuta

nel comma 36-novies dell’articolo 2, D.L. n. 138/2011, la quale stabiliva che era

necessario assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata applicando la maggiorazione.

L’acconto 2015 potrà essere determinato secondo le ordinarie modalità di calco, e cioè

utilizzando il metodo storico oppure quello previsionale.

Chi utilizza il metodo storico calcola l’acconto 2015 nella misura del 100% dell’imposta

dovuta per il 2014 riscontrabile dal campo 7 del rigo RQ62.

Per capire, poi, se il versamento sia dovuto oppure se sia da versare in una o due rate, si

dovranno osservare le regole generali previste per i versamenti degli acconti. Avremo

quindi che se il campo 7 citato:

non è superiore a euro 20,66, l’acconto non è dovuto;

se tale campo è superiore a euro 20,66, ma non a euro 253,70, il versamento va

effettuato in unica soluzione nei termini del 2° acconto;

con un importo del rigo superiore a euro 253,70, il versamento andrà effettuato in 2

rate pari al:

40,60% (40% di 101,50%) di campo 7 di rigo RQ62 entro il termine per il

versamento del saldo delle imposte sui redditi (con la maggiorazione del 0,40% se

si decide di adempiere nei 30 giorni seguenti la prima scadenza);

60,90% (60% di 101,50%) di campo 7 di rigo RQ62 entro i termini per il

versamento del 2° acconto.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per quanto attiene le modalità di versamento della maggiorazione IRES si dovranno

seguire le medesime regole previste per il versamento delle imposte sui redditi.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Infatti, la maggiorazione IRES di 10,50 punti percentuali andrà versata con modello F24

utilizzando i seguenti codici tributo:

2018, per la prima rata di acconto;

2019, per la seconda rata di acconto;

2020 per il saldo.

L’Approfondimento – 3Circolare n. 22/E – chiarimenti sulle novità IRAP

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

PREMESSA

Come noto la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto delle modifiche

inerenti la disciplina IRAP sulle quali, lo scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate è

intervenuta fornendo chiarimenti mediante la pubblicazione della Circolare n. 22/E.

L’argomento non è da sottovalutare soprattutto in considerazione del fatto che, sebbene le

novità avranno efficacia a partire dal modello di dichiarazione IRAP 2016, già in occasione

dei prossimi versamenti, per i soggetti che intendono calcolare l’acconto IRAP con il

metodo previsionale, produrranno i primi effetti.

Specificatamente l’Amministrazione si è soffermata su:

la rilevanza di alcune componenti reddituali che concorrono alla determinazione del

costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, ed in particolare sugli

accantonamenti per eventuali oneri connessi al rapporto di lavoro stanziati in bilancio

in esercizi antecedenti al 2015;

la deducibilità delle spese relative a rapporti di lavoro differenti da quello a tempo

indeterminato;

il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti passivi IRAP che non impiegano

lavoratori dipendenti;

la deducibilità dall’IRPEF / IRES del 10% dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta

dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli

interessi attivi e proventi assimilati.

Il presente articolo ha lo scopo di approfondire il contenuto di queste tematiche.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

Come premesso, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto alcune significative modifiche alla

disciplina IRAP.

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

In particolare, i commi dal 20 al 24 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 dispongono:

a) l’inserimento, nell’articolo 11 del Decreto IRAP, del comma 4-octies), ai sensi del

quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese sostenute in relazione

al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai

soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a

9 del Decreto IRAP;

b) l’abrogazione delle minori aliquote IRAP originariamente disposte dal Decreto Renzi

n. 66/2014; in altre parole il comma 22 dell’articolo 1, Legge n. 190/2014 ha

“ripristinato” le aliquote previgenti:

a. 3,90% ordinaria;

b. 4,20% per concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione

autostradale;

c. 4,65% per banche e società finanziarie;

d. 5,90% per assicurazioni;

e. 1,90% per imprese agricole e cooperative piccola pesca.

Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato l’acconto

relativo al periodo d’imposta 2014 con il metodo previsionale; questi potranno

effettuare il conguaglio in sede di saldo;

c) stanti le due precedenti misure, al fine di non penalizzare eccessivamente le

microimprese senza dipendenti, che avrebbero subìto un rincaro delle aliquote senza

avvantaggiarsi del taglio IRAP imprese sul costo del lavoro, il legislatore ha previsto,

al comma 21, l’introduzione di un regime premiale a queste dedicato e consistente in

un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda:

a. utilizzabile esclusivamente in compensazione;

b. a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

LA CIRCOLARE N. 22/E “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IRAP – LEGGE DI STABILITÀ 2015”

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Come premesso, la Circolare n. 22/E del 9 giugno scorso ha fornito nuovi chiarimenti in

merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 circa le disposizioni IRAP

poc’anzi elencate.

In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha focalizzano l’attenzione sulle questioni

sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla

base imponibile IRAP.

In verità le modifiche avranno effetto dal periodo successivo a quello in corso al

31.12.2014, pertanto non impatteranno nella dichiarazione IRAP 2015.

D’altro canto l’intervento appare quanto mai tempestivo considerando il riverbero che le

novità avranno in termini di determinazione degli acconti per l’anno d’imposta 2016,

qualora il contribuente decida di adottare il criterio del calcolo previsionale.

Scendiamo nel particolare delle tematiche considerate nel documento di prassi di cui

trattasi:

deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato ex articolo

11 – comma 4-octies – D.lgs. n. 446/97:

sul tema l’Agenzia ha precisato che, in assenza di una specifica previsione di

esclusione, devono ritenersi interessati dal beneficio introdotto con la Legge di

Stabilità 2015 anche le imprese che operano in concessione ed a tariffa nei settori di

pubblica utilità (c.d. public utilities):

acqua;

energia;

trasporti;

infrastrutture;

poste e telecomunicazioni;

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

raccolta e depurazione delle acque di scarico;

raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ciò significa in altre parole che le public utilities, escluse per legge dalle deduzioni sul

cuneo fiscale, potranno beneficiare, ai fini IRAP, della deducibilità integrale del costo

del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato; in ciò

concorde anche Assonime (cfr. Circolare n. 7/2015);

contratti di somministrazione ex articolo 20 – 28, D.lgs. n. 276/2003:

sul tema l’Amministrazione ha specificato che il beneficio ex Legge n. 190/2014 spetta

all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato; tale

fruizione è però vincolata alla condizione che il contratto originario di lavoro, cui

sottende la somministrazione, sia a tempo indeterminato;

TFR e accantonamenti:

al riguardo è stato chiarito in primo luogo che le quote di TFR maturate a partire

dall’esercizio 2015, ivi compresa la rivalutazione di quelle accantonate negli esercizi

precedenti, sono da considerare, senza dubbio, rilevanti ai fini della determinazione

dell’ammontare complessivo delle spese deducibili ai fini IRAP, in quanto sostenuti a

fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.

Secondariamente è stato affermato che le quote di accantonamento effettuate a

partire dal 2015, per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, non rilevano

ai fini della determinazione della base imponibile IRAP in quanto di natura estimativa.

Concordemente a quanto già affermato nella Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008,

infatti, dette componenti negative rileveranno nel momento in cui si verificherà l’evento

che ha determinato, nel tempo, la possibilità di effettuare l’accantonamento, bensì al

momento dell’erogazione dell’ammontare accantonato.

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Da ultimo è stato specificato che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, gli

accantonamenti de quo non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle

imposte sui redditi;

contratti a termine:

stante la ratio della norma di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato,

l’Amministrazione sul tema ha espresso parere negativo in merito alla deducibilità

IRAP dei costi afferenti rapporti di lavoro subordinato a termine;

crediti di imposta in assenza di personale:

il comma 21 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 ha attribuito un credito di

imposta – pari al 10% dell’IRAP lorda indicata in dichiarazione – alle imprese o

professionisti che non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta.

Nell’intervento di prassi in esame l’Agenzia ha specificato al riguardo che, stante il

disposto sopra riportato, sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avuto

lavoratori alle proprie dipendenze, a prescindere dalla forma contrattuale adottata.

Conseguentemente, per effetto della condizione posta dalla norma, non può essere

neanche effettuato alcun ragguaglio qualora il contribuente abbia avuto, nel corso del

l’anno, anche per un periodo di tempo limitato, lavoratori alle proprie dipendenze;

deduzione forfetaria imposte sui redditi:

l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in merito alla corretta determinazione

dell’importo IRAP ammesso in deduzione, in presenza di oneri finanziari indeducibili.

In particolare ci si chiedeva se, a partire dal 2015, detto ammontare dovesse essere

assunto al lordo, ovvero al netto, del credito d’imposta ex comma 21, articolo 1, Legge

n. 190/14, di cui si è detto in precedenza.

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La conclusione cui l’Amministrazione è giunta è che la “deduzione forfetaria” del 10%

prevista ai fini IRES / IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito d’imposta

introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Le motivazioni sono rintracciabili, in primo luogo, nella Circolare 14.04.2009, n. 16/E,

di commento alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 1 del D.L. 29.11.2008, n. 185,

recante precisazioni in merito alla deducibilità dalle imposte sui redditi del 10%

dell’IRAP forfetariamente riferita a interessi passivi e oneri assimilati indeducibili;

nell’occasione l’Amministrazione ha chiarito che l’imposta regionale rilevante per il

calcolo della deduzione spettante è quella versata nel periodo d’imposta a titolo di

saldo del periodo d’imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti,

per quanto riguarda l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta.

In secondo luogo, l’utilizzo del credito di imposta del 10% ex comma 21 della Legge di

Stabilità 2015, ammesso esclusivamente in compensazione orizzontale a decorrere

dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, fa sì che non vi sia una

diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP dovuta in relazione a ciascun

periodo d’imposta.

Per questo motivo, la deduzione forfetaria del 10% prevista ai fini IRES / IRPEF deve

essere calcolata sull’IRAP al lordo del credito, anche nel caso in cui il contribuente

decidesse di utilizzare il credito maturato per compensare l’IRAP di periodo,

trattandosi comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito

spettante.

Le prossime scadenze

15 giugno 2015 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o

consegnati nel mese precedente

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati

lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente

REGISTRAZIONI CONTABILI ASDRegistrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti

dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente

da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

16 giugno 2015 VERSAMENTO MENSILE – IVALiquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese

precedente. Versamento telematico

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il

mese precedente. Versamento telematico

IMPOSTE DA UNICO 2015 – IRAP 2015Versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle

imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, o versamento

della 1a rata delle stesse imposte, senza maggiorazione

16 giugno 2015 ACCONTO IMUVersamento dell’acconto dell’IMU da parte dei proprietari di

immobili

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

ACCONTO TASIVersamento dell’acconto della TASI da parte dei proprietari di

immobili

CEDOLARE SECCA

Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’acconto

dell’imposta sostitutiva dovuta

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Versamento (1° rata o soluzione unica) del contributo del 3%

sul reddito eccedente euro 300.000 dovuto per l’anno

d’imposta 2014

IMMOBILI ESTERI

Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’imposta sugli

immobili situati all’estero

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Versamento (1° rata o soluzione unica) dell’imposta sul

valore delle attività finanziarie detenute all’estero

VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPSVersamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla

Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale).

Versamento telematico per i titolari di partita IVA

16 giugno 2015 VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPSVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Versamento telematico

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Quaderno Settimanale n. 23 del 15 giugno 2015

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPSVersamento dei contributi da parte dei committenti titolari di

partita IVA. Versamento telematico

25 giugno 2015 INTRASTAT MENSILE

Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al

mese precedente

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