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L o sport e la cultura sportiva sono, a pieno titolo, fattori di crescita com- plessiva della società italiana. Cresci- ta in particolare sul versante culturale, so- prattutto per la funzione educativa che essi svolgono, con la capacità d’aggregazione sui territori - in particolare per i giovani -, e per l’innegabile ruolo di promozione di una vita sana, con la conseguente e certa riduzione dei costi del sistema sanitario. La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di creare le condizioni affinché i luo- ghi dello sport, fin dall’infanzia, siano il più possibile aperti e accessibili, per diffonderne la cultura e favorirne la pratica da parte dei cittadini di ogni età e livello sociale, in modo omogeneo in tutte le aree del Paese (artico- lo 1). La ristrutturazione e valorizzazione di palestre e impianti consente, infatti, alla comunità di trasformare lo sport da fenome- no occasionale, o esclusivo di alcune fasce della popolazione, a pratica regolare e diffu- sa, come parte della quotidianità di ciascun individuo. Presentata il 19 marzo 2012 PROPOSTA DI LEGGE Disposizioni per l’istituzione del Fondo Nazionale per l’impiantistica sportiva scolastica

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La proposta di legge nasce da un tavolo di lavoro aperto a marzo 2011 e nel Working group di veDrò2011, dove veDrò ha affrontato il tema dello sport in primis come asset sociale (ruolo educativo e formativo, funzione aggregativa sul territorio, riduzione dei costi per il sistema sanitario generati dall’attività fisica della popolazione), e poi come asset economico (le industrie dello sport professionistico, i grandi eventi come Roma 2020), con lo scopo dichiarato di elaborare una serie di proposte che si muovessero in quegli ambiti. L’evento sullo sport organizzato da VeDrò ha rappresentato la terza tappa di un percorso che si è ulteriormente ampliato, sposato da importanti protagonisti dello sport nazionale e internazionale e da aziende ed enti del settore. In quell’occasione infatti gli allenatori delle quattro nazionali maschili, capofila con veDrò del progetto, hanno presentato proposte puntuali su: 1) Sport e scuola. Obiettivo: intervenire concretamente per modificare l’insegnamento dello sport nei percorsi scolastici, specialmente nei primi due gradi di istruzione; 2) Le industrie dello sport. Obiettivo: intervenire sulla competitività internazionale delle nostre squadre professionistiche e sui nuovi modelli di management sportivo (fair play finanziario, legge sugli stadi, vivai, sponsorizzazioni, diritti tv). 3) Le regole dello sport. Obiettivo: riflettere sulle varie illegalità del sistema sportivo (doping, scommesse, violenza), sul loro impatto e sui modi per contrastarle. All’incontro hanno partecipato: il ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi, i CT Mauro Berruto (nazionale maschile di pallavolo); Sandro Campagna (nazionale maschile di pallanuoto); Massimo Barbolini (nazionale femminile di pallavolo); Claudio Ravetto(nazionale di sci alpino); e Stefano Cerioni (nazionale maschile e femminile di scherma). Contributi video di Simone Pianigiani (nazionale maschile di basket), Cesare Prandelli (nazionale maschile di calcio) e Josefa Idem (campionessa olimpica di canoa). Special guest i campioni olimpici Jury Chechi e Salvatore Sanzo.

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Lo sport e la cultura sportiva sono, a pieno titolo, fattori di crescita com-plessiva della società italiana. Cresci-

ta in particolare sul versante culturale, so-prattutto per la funzione educativa che essi svolgono, con la capacità d’aggregazione sui territori - in particolare per i giovani -, e per l’innegabile ruolo di promozione di una vita sana, con la conseguente e certa riduzione dei costi del sistema sanitario.

La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di creare le condizioni affinché i luo-

ghi dello sport, fin dall’infanzia, siano il più possibile aperti e accessibili, per diffonderne la cultura e favorirne la pratica da parte dei cittadini di ogni età e livello sociale, in modo omogeneo in tutte le aree del Paese (artico-lo 1). La ristrutturazione e valorizzazione di palestre e impianti consente, infatti, alla comunità di trasformare lo sport da fenome-no occasionale, o esclusivo di alcune fasce della popolazione, a pratica regolare e diffu-sa, come parte della quotidianità di ciascun individuo.

Presentata il 19 marzo 2012

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per l’istituzione del Fondo Nazionale

per l’impiantistica sportiva scolastica

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Il potente ruolo di prevenzione delle malat-tie derivante dalla regolare pratica sportiva favorisce, inoltre, una dimostrata riduzione dei costi del sistema sanitario. Per garantire e stimolare tale pratica sin dall’infanzia, in particolar modo a livello scolastico, si rende necessario un imponente, continuativo e ra-dicale intervento sull’impiantistica sportiva scolastica.

I dati statistici, infatti, offrono un quadro piuttosto desolante delle strutture sportive a disposizione dei bambini e degli adolescenti all’interno delle scuole, soprattutto in alcune aree del Paese, in prevalenza localizzate nel Sud d’Italia. È quindi oggi indispensabile la-vorare per assicurare ai cittadini un’impianti-stica sportiva scolastica adeguata alle esigen-ze, in termini sia quantitativi sia qualitativi.

A tal fine, la presente proposta di legge pre-vede l’istituzione di un Fondo Nazionale specificamente volto al finanziamento di progetti di ristrutturazione e adeguamento a norma di palestre e impianti sportivi scola-stici e, eventualmente, di progetti di costru-zione di nuovi impianti (articoli 3, comma 1, e 4, comma 1).

La priorità di finanziare interventi di ristrut-turazione rispecchia la logica di ottimiz-zazione delle risorse già investite, della ri-qualificazione urbana, del risparmio e della sobrietà.

Il Fondo Nazionale per l’impiantistica spor-tiva scolastica, da istituirsi presso la Presi-denza del Consiglio dei Ministri, ha una durata preventivamente fissata in dieci anni e una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni di attività (articolo 3, comma 2). Il Fondo è stato concepito a carat-tere temporaneo per evitare il più possibile lo spreco di tempo e di risorse. L’istituzione del Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, assicura il controllo e la garanzia di utilizzo delle risorse.

Le risorse che lo alimentano derivano: per il 75%, dalle entrate erariali provenienti dal

comparto giochi (attraverso la rimodulazio-ne delle relative aliquote erariali); per il 5%, dalle accise sui superalcolici; per il 20%, dalle accise sui tabacchi (articolo 3, comma 3).

La scelta di costituire il Fondo proprio con queste risorse deriva dalla precisa volontà di comunicare un messaggio positivo, lega-to alla cultura dello sport, rispetto a pratiche che, se non opportunamente gestite e con-trollate, possono dare vita a comportamenti patologici. A una logica simile corrisponde il trasferimento delle risorse provenienti dalle accise sui superalcolici e sui tabacchi, il cui consumo certamente contrasta con la pre-venzione della salute.

La gestione del Fondo è affidata ad un Comi-tato di sei membri, designati rispettivamen-te: dal Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport; dal Ministro dell’Istru-zione, dell’Università e della Ricerca, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, dal Presidente del Co-mitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dal Presidente del Consiglio dei Ministri che in-dividua, tra personalità qualificate, un rap-presentante del mondo dello sport. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomi-na un Presidente di Garanzia, avente diritto di voto, e un Segretario Generale (articolo 3, comma 5). I componenti del Comitato affe-riscono quindi sia al mondo delle istituzioni che al mondo dello sport, in modo da ga-rantire un approccio che tenga conto anche dell’esperienza di quanti, ogni giorno, vivo-no la realtà della pratica sportiva e delle sue problematicità.

Il Fondo finanzia i progetti parzialmente, in modo da incentivare la partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti, non-ché dei privati, persone o società, associa-zioni etc., non necessariamente appartenenti al mondo dello sport, interessati a partecipa-re ai progetti in questione. Il finanziamento

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stanziato per ciascun progetto deve corri-spondere, pertanto, ad una quota non infe-riore al cinquanta per cento e non superiore all’ottanta per cento del costo totale del me-desimo progetto (articolo 3, comma 6 lettera a)).

La scelta di incentivare la più ampia parteci-pazione ai progetti è motivata dalla necessità di condivisione sui territori, affinché sia più diffusa possibile la consapevolezza del ruolo della pratica sportiva.

Per assicurare l’efficienza e la finalizzazione degli interventi, il finanziamento di ciascun progetto avviene attraverso due versamenti, di cui il primo è effettuato a 12 mesi dalla data di avvio del progetto e il secondo a 24 mesi, termine ultimo per la conclusione dei lavori oggetto del progetto medesimo (arti-colo 3, comma 6 lettera b)).

La selezione dei progetti finanziabili avvie-ne tramite bando annuale: il Comitato ogni anno provvede a selezionare i progetti da finanziare, afferenti a due ambiti regionali specifici, dopo aver ricevuto il parere tecnico del CONI, che deve giungere entro 45 giorni dalla chiusura del bando, al fine di attivare gli interventi senza inutili ritardi burocratici (articolo 4, comma 2).

La selezione dei progetti finanziabili viene svolta sulla base di alcuni criteri fondamen-tali.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale de-gli interventi, si prevede un meccanismo di selezione che individua due regioni per ogni anno. Questo meccanismo, basato sulle ef-fettive priorità e, allo stesso tempo, in grado di assicurare nell’arco dei 10 anni la coper-tura dei progetti di tutte le regioni, è stato concepito per garantire un utilizzo mirato ed efficiente delle risorse del Fondo (articolo 4, comma 1, lettera b)).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo degli interventi, vengono prioritariamente finan-ziati progetti volti alla ristrutturazione degli impianti sportivi scolastici esistenti, e quindi

all’adeguamento alle norme vigenti in mate-ria di agibilità, sicurezza, igiene, risparmio energetico e impatto ambientale, nonché all’eliminazione delle eventuali barriere ar-chitettoniche; in secondo luogo vengono finanziati i progetti volti alla costruzione di nuovi impianti sportivi scolastici, laddove mancanti o numericamente insufficienti ri-spetto alle esigenze attuali (articolo 4, com-ma 1, lettera a)).

Dal momento che le carenze strutturali mag-giormente segnalate riguardano gli impianti sportivi scolastici per l’infanzia, cioè pro-prio la fascia d’età per la quale è fondamen-tale intervenire per dar luogo a politiche per lo sport efficaci e durevoli nel tempo, viene riservato il 75% delle dotazione annuale del Fondo al finanziamento di progetti riguar-danti gli istituti scolastici di rango primario (articolo 4, comma 1, lettera c)).

Inoltre, al fine di favorire la capillare diffu-sione della pratica sportiva anche al di fuori dell’ambito scolastico, il pieno utilizzo degli impianti e il massimo coinvolgimento di tut-ti i cittadini nell’individuazione delle “pale-stre” come luogo di aggregazione e crescita della comunità, sono finanziati esclusiva-mente i progetti riguardanti impianti spor-tivi scolastici per l’uso dei quali in orario extrascolastico vengano conclusi accordi e convenzioni tra gli enti proprietari e le fe-derazioni, le società o associazioni sportive (articolo 4, comma 1, lettera d)).

I criteri individuati nella norma rappre-sentano un quadro generale di riferimento all’interno del quale, successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà emanare lo specifico regolamento di funzio-namento e gestione del Fondo, con ulteriori priorità e criteri per l’erogazione dei finan-ziamenti.

Per le associazioni e i gruppi sportivi che concludono accordi con gli enti proprietari degli impianti, la presente proposta di legge prevede la possibilità di partecipare anche fi-nanziariamente agli stessi progetti di ristrut-

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turazione o costruzione degli impianti, acce-dendo alle agevolazioni erogate dall’Istituto per il credito sportivo (articolo 5).

La presente proposta di legge prevede, al-tresì, la concessione di agevolazioni fiscali per tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli senza carattere sportivo o finalità legate allo sport ma ugualmente interessati a partecipa-re, che co-finanzino i progetti in questione. Le agevolazioni consistono nella deducibi-lità dei contributi stanziati dal reddito impo-nibile del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (articolo 6, comma 1).

In conclusione, per assicurare un efficace monitoraggio dei progetti finanziati, la pre-sente proposta di legge attribuisce le funzio-ni di controllo e valutazione dei risultati alle Regioni e alle Province autonome nel cui ambito territoriale ricadono i progetti in que-stione le quali, a tal fine, trasmettono, entro il 30 giugno di ciascun anno, un rapporto al Comitato di gestione del Fondo (articolo 8).

Sulla base di tale rapporto, entro il 30 set-tembre di ogni anno, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-sità e della Ricerca, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge di cui alla presente proposta (articolo 9, comma 1).

Per garantire la massima trasparenza e co-noscibilità dei progetti e dei relativi finan-ziamenti, il contenuto della relazione è reso noto a livello nazionale anche attraverso i mezzi di comunicazione di pubblico utilizzo (articolo 9, comma 2).

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Art. 1

(Finalità)

Nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali, la presente legge ha lo scopo di promuovere la cultura dello Sport, riconoscendone il ruolo educativo e la fun-zione di prevenzione della salute, ed incen-tivare la più ampia diffusione della pratica sportiva, sin dall’età scolastica e in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, me-diante il finanziamento di progetti di costru-zione ovvero ristrutturazione e adeguamento a norma di impianti sportivi scolastici.

Art.2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

«impianto sportivo scolastico»: le struttu-re, quali palestre, piscine, campi da gioco, piste e similari, nonché gli spazi circostanti strettamente connessi all’attività sportiva, all’interno di complessi scolastici pubblici, di rango primario e secondario;

«federazione, società o associazione sporti-va»: la federazione, la società o l’associazio-ne sportiva riconosciuta dal CONI;

«soggetto proponente»: l’istituto scolastico o l’ente proprietario dell’edificio scolastico nel cui ambito ricade l’impianto sportivo;

«ente proprietario»: Ente Locale proprieta-rio dell’edificio scolastico nel cui ambito ri-cade l’impianto sportivo.

Art.3

(Fondo Nazionale per l’impiantistica sportiva scolastica)

1. È istituito presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri il Fondo Nazionale per l’impiantistica sportiva scolastica, di seguito

denominato «Fondo», finalizzato al finanzia-mento di progetti, di cui all’articolo 4 della presente legge.

2. Il Fondo, la cui durata è fissata in dieci anni dall’entrata in vigore della presente leg-ge, ha una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni di operatività.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, si provvede mediante trasferimento di quote delle entrate erariali provenienti:

a) per il settantacinque per cento della do-tazione del fondo, dalle risorse aggiuntive ottenute dalla rimodulazione della quota era-riale dei giochi pubblici a grande resa, di cui all’art. 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e ss. modificazioni e integrazioni;

b) per il cinque per cento della dotazione del fondo, da imposte sulla produzione e il consumo di superalcolici, di cui all’allega-to I del 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per il venti per cento della dotazione del fondo, da imposte sulla produzione e il con-sumo di tabacchi lavorati, di cui all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio Decreto, da emanare entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge, le modalità di trasferi-mento periodico delle quote di cui al comma 3. Il Ministero dell’Economia e delle Finan-ze - Amministrazione Autonoma dei Mono-poli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni occorrenti per l’attuazione del comma 3, lettera a).

PROPOSTA DI LEGGE

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5. La gestione del fondo è affidata ad un Comitato, successivamente denominato «Comitato», composto da sei membri, aven-ti diritto di voto, designati rispettivamen-te: dal Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, dal Ministro dell’Istru-zione, dell’Università e della Ricerca, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, dal Presidente del Co-mitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dal Presidente del Consiglio dei Ministri che in-dividua, tra personalità qualificate, un rap-presentante del mondo dello Sport. Il Fondo è dotato di un Presidente di Garanzia, con diritto di voto, e di un Segretario Generale, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro due mesi dalla data di appro-vazione della presente legge, e comunque secondo i seguenti criteri:

a) il finanziamento stanziato per ciascun progetto deve corrispondere ad una quota non inferiore al cinquanta per cento e non superiore all’ottanta per cento del costo tota-le del medesimo progetto;

b) il finanziamento di ciascun progetto deve essere avvenire in due versamenti, effettuati a 12 mesi dalla data di avvio del progetto e a 24 mesi, termine ultimo per la conclusione del progetto medesimo;

c) la quota di finanziamento in capo agli Enti Locali si intende esclusa per i medesimi dal calcolo del Patto di stabilità.

Art. 4

(Progetti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro dele-

gato, sentita la Conferenza permanente e il CONI, sono definiti i requisiti e le modalità per la selezione, tramite bando annuale, dei progetti finanziabili, e comunque secondo i seguenti criteri:

a) sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 2 i progetti volti alla ristrutturazione, all’ade-guamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, risparmio ener-getico e impatto ambientale, nonché all’e-liminazione delle barriere architettoniche degli impianti sportivi scolastici esistenti, ovvero, secondariamente, i progetti volti alla costruzione di nuovi impianti sportivi scola-stici;

b) per ciascun anno di operatività del Fon-do, sono finanziati progetti riguardanti due ambiti regionali, caratterizzati da carenza e/o inadeguatezza di strutture sportive sco-lastiche, a partire dalle Regioni del Mezzo-giorno;

c) il settantacinque per cento della dotazione annua del Fondo è riservato ai progetti che riguardano istituti scolastici di rango prima-rio;

d) sono finanziati esclusivamente i progetti che riguardano impianti sportivi scolastici per i quali vengano conclusi accordi e con-venzioni tra gli enti proprietari e le federa-zioni, le società o associazioni sportive ai fini dell’utilizzo in orario extrascolastico;

e) sono finanziati prioritariamente i progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere ar-chitettoniche.

2. Il Comitato di cui all’articolo 3, comma 5, sentita l’Associazione Nazionale dei Comu-ni Italiani (ANCI), provvede ad individuare i progetti destinatari del finanziamento previo parere del CONI, da pervenire tassativamen-te entro 45 giorni dalla chiusura del bando.

3. La gestione dei progetto finanziato spetta al soggetto proponente.

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Art.5.

(Ruolo soggetti sportivi)

Le federazioni, le società o le associazioni sportive che intendano usufruire, sulla base di accordi e convenzioni con gli enti proprie-tari, degli impianti sportivi scolastici ogget-to dei progetti di cui all’articolo 4, possono partecipare finanziariamente ai progetti me-desimi e a tal fine accedere alle agevolazioni erogate dall’Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e ss. modificazioni e integrazioni.

Art.6.

(Agevolazioni fiscali)

1. Sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore, nella limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato e, comun-que, nella misura massima di 70.000 euro annui, i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità, dalle persone fisiche, dalle so-cietà e dagli altri soggetti passivi d’imposta sul reddito che hanno sottoscritto, anche ai sensi dell’articolo 5, appositi accordi con i soggetti proponenti per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4.

2. Le eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo vengono coperte con una rimodula-zione della quota erariale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).

Art.7.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province Autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative nor-me di attuazione.

Art.8.

(Controllo e valutazione dei risultati)

Le Regioni e le Province Autonome nel cui ambito territoriale ricadono i progetti finan-ziati ai sensi della presente legge esercitano le funzioni di controllo e valutazione dei ri-sultati dei progetti medesimi e presentano, entro il 30 giugno di ciascun anno, una rela-zione al Comitato sullo stato di attuazione di tutti gli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 9.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Mini-stro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell’Istru-zione, dell’Università e della Ricerca, sul-la base della relazione di cui all’articolo 8, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il contenuto della relazione è reso noto a livello nazionale anche tramite mezzi di co-municazione di pubblico utilizzo, come gli strumenti audiovisivi, informatici e la stam-pa quotidiana o periodica.

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