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Appunti di Procedura civileTesto di riferimento:
“Manuale del processo civile – seconda edizione – Nicola Picardi”
Capitolo I: “Introduzione”
1. Premesse
La soluzione delle controversie si impronta storicamente su due modelli socio-
culturali: il modello derivante dalla tradizione orientale e quello derivante dalla
tradizione occidentale (che si ramifca in diritto continentale – civil law – e diritto
anglosassone – common law). l primo privilegia la conciliazione! la mediazione e
l"ar#itrato$ il secondo % ancorato all"idea di giustizia e di giudice! presupposti della
giurisdizione che diviene a sua volta espressione della sovranit& degli stati
nazionali! esercitata da un giudice organo dello 'tato e soggetto alla legge. Per
eetto del tentativo! nel contesto del diritto continentale! di attri#uire alla
conciliazione! alla mediazione e all"ar#itrato un ruolo centrale per la risoluzione
delle controversie! rispetto alla giurisdizione che! fno ad oggi costituiva la tecnica
privilegiata per la risoluzione delle controversie! si sta realizzando un avvicinamento
ra i due modelli.
2. Giudizio e processo
l giudice! per risolvere le controversie! si avvale di una serie di operazioni
che! nel periodo del diritto comune! venivano defnite giudizio. l perno attorno alquale ruota il giudizio! considerato un capitolo della dialettica e dell"etica! quindi un
modello della logica del *pro#a#ile+! % rappresentato dal principio del
contradditorio: vi % la convinzione che che il giudice de##a ricercare la verit& con la
colla#orazione delle parti. Le modalit& attraverso le quali il giudice! in questo
periodo! arriva al giudizio vengono defnite ordine isonomico. ,on l"et& moderna! il
conseguente a##andono della logica aristotelica e l"adozione della logica del
seicento si parla invece di processo o procedura indicando il atto che si passa ad
una razionalit& ormale e matematica. La procedura! da disciplina che si occupa di
verit& pro#a#ili! diviene scienza di verit& assolute. uesto mutamento si e##e con
particolare rierimento al contesto culturale del civil law! mentre l"am#ito del
common law rimane pi ancorato agli schemi precedenti. l giudice! da controllore e
tutore della procedura! assume la guida di un processo impostato sull"autorit& e la
gerarchia! sancendo cos/ il passaggio dall"ordine isonomico all"ordine asimmetrico.
uesto determin0 anche una concezione ormale del contradditorio e la riduzione a
mera tecnica del processo: al giudice ed alla parti nulla si chiede se non la mera
osservanza delle regole ormali. 1imane invece in secondo piano tutto ci0 che
riguarda le tecniche di ragionamento del giudice! la coerenza interna delle sueargomentazioni! la ragionevolezza e la controlla#ilit& delle sue decisioni. 2egli anni
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recenti si % cercato di recuperare questi aspetti attraverso l"introduzione nel nostro
ordinamento del giusto processo! presupposto alla concezione del processo stesso
come metodo unzionale alla giusta risoluzione delle controversie.
3. onti del diritto processuale civile
Le regole che disciplinano la procedura possono essere in prima istanza
distinte ra regole che costituiscono diritto dello 'tato e regole che sono rilevantinello 'tato.
A. Fonti dello Stato∗ ,odice di procedura civile! emanato con regio decreto il 45 otto#re 3678
n. 3779 e pi volte novellato: contiene la regolamentazione autoritativa
e completa! organica e dettagliata! generale ed astratta del processo
civile. 2egli ordinamenti di common law tale regolamentazione % di
solito racchiusa nelle rules o ,ourt (regole che gli stessi tri#unali si
sono dati in #ase ad un potere regolamentare tradizionalmentericonosciuto)$ negli ordinamenti di civil law originariamente
l"impostazione era la medesima per cui la procedura garantiva non
soltanto il diritto di diesa nei giudizi! ma anche il diritto di resistenza nei
conronti di autorit& esterne. uesta impostazione viene rivista con la
ormazione dello 'tato moderno che ha comportato l"adozione del
principio della statualit& della procedura! cio% della competenza
dell"apparato statale nella regolamentazione del processo.∗ ,odice civile: contiene norme ondamentali in tema di giurisdizione$ a
questo si aggiungono le norme di organizzazione propriedell"ordinamento giudiziario e dell"ordinamento orense.
∗ ,ostituzione∗ Leggi speciali: sono quelle che riguardano in particolare alcuni settori e
che! in questi contesti! dettano norme sulla disciplina processuale.∗ 1egolamenti: la disciplina del processo % in linea di massima riservata
alla legge! tuttavia alcuni settori sono riservati alla normativa
secondaria! solitamente regolamenti nella orma del decreto del
Presidente della 1epu##lica o del ecreto ministeriale.∗ ,onvenzioni internazionali: sono atti che vengono recepiti nel nostro
ordinamento attraverso la procedura della ratifca autorizzata per legge$
pertanto anno parte del diritto dello 'tato e vanno interpretate
esclusivamente dal giudice italiano. ,ome le leggi speciali! prevalgono
sul diritto generale nazionale.B. Il diritto nello Stato: si tratta di regole di origine diversa che comunque
sono vigenti in talia.∗ ;onti comunitarie: l"art. 7 del
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europee ed il diritto comunitario derivato (regolamenti comunitari:
direttamente e>caci e vincolanti$ direttive: fssano principi comuni e
de##ono essere recepite con atto interno$ raccomandazioni: non
vincolanti). Le onti europee si collocano ra la legge ordinaria e la
costituzione: prevalgono sul diritto nazionale contrastante! preesistente
o successivo! atti salvi i controlimiti (rispetto dei principi supremi e dei
diritti inviola#ili). 'i applicano in questo campo due principi: il principiodella supremazia del diritto europeo sui diritti nazionali – per cui il
giudice nazionale % o##ligato a disapplicare le norme interne! senza
attenderne l"a#rogazione! se contrastanti con i principi generali del
diritto europeo – ed il principio della diretta applica#ilit& della normativa
europea – il giudice nazionale % o##ligato ad interpretare il diritto
interno conormemente al diritto comunitario. ,ostituiscono onti
comunitarie di tipo giurisprudenziale le sentenze di Lussem#urgo. ?ale
poi il principio della pregiudizialit& comunitaria per cui il giudicenazionale di ultima istanza! se deve interpretare una norma! deve
rimettere la sola questione di interpretazione alla giurisdizione di
Lussem#urgo! al fne di garantire una uniorme interpretazione ed
applicazione del diritto comunitario negli stati mem#ri. uesto principio
% previsto in termini di possi#ilit& se il giudice non % di ultima istanza!
ma vi pu0 ancora essere un ricorso interno.∗ 2ormative processuali sta#ilite dagli stessi organi giurisdizionali∗ ;onti atto: la prassi viene poi spesso inserita dal legislatore nel codice
di procedura.∗ eontologia giudiziaria: la norma in questione serve spesso come
criterio di giudizio nel processo per responsa#ilit& civile ed in quello
disciplinare.
l prolierare delle onti di produzione del diritto procedurale evidenzia
l"inadeguatezza! allo stato attuale! del principio della statualit& della procedura.
!. "##etto e metodoal punto di vista dell"oggetto! lo studio dei processi giurisdizionali verr&
arontato con rierimento al processo cognitivo! esecutivo e cautelare. al punto divista del metodo! si distingue solitamente il metodo dogmatico sistematico
(tendente a considerare il enomeno processuale solo come dato normativo) e
quello legato alla sociologia della giustizia (che aronta la questione centrando
l"attenzione sul unzionamento dell"apparato giudiziario nella sua concretezza). Le
ultime novit& in questo senso sono quelle di un approccio caratterizzato dal
sincretismo di metodi giuridici: se % certamente vero che la logica giuridica ormale!
propria dell"approccio dogmatico sistematico! ha una rilevanza nello studio del
processo! % pur vero che i momenti ondamentali del processo (contradditorio!prova e giudizio) de##ono ar rierimento ad una logica argomentativa che rimanda
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a verit& verosimili! pro#a#ili ed incerte. La sintesi dell"approccio sincretico %
rappresentato dai principi dell"eettivit& e del garantismo: la strumentalit& del
processo rispetto al diritto sostanziale porta alla eettivit& della tutela
giurisdizionale che % divenuta una delle regole ondamentali del processo! sancito
all"art. 7@ della ,arta dei iritti ;ondamentali dell"= ed ha costituito la premessa
per la regola costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 333
,ostituzione).
I PROCESSI GIURISDIZIONALI –
DISPOSIZIONI GENERALIPA1
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B. irrile#an$a della liti&penden$a interna$ionale: la giurisdizione italiana
non era esclusa dalla pendenza della medesima causa davanti ad un giudice
straniero$C. ne"e&&it! della delia$ione della &enten$a &traniera: la sentenza
straniera doveva essere sottoposta ad una valutazione preventiva di compati#ilit&
(deli#azione) per poter avere e>cacia in talia.
'. %a crisi del monopolio statuale della #iurisdizione'i deve rilevare come gi& oggi esistano giudici i cui poteri non derivano dalla
sovranit& di uno 'tato e le cui sentenze hanno una e>cacia diusa e
territorialmente non limitata:∗ le giurisdizioni europee istituite a Lussem#urgo (,orte europea dei
diritti dell"uomo! corte di 'tras#urgo)$∗ corti regionali dei diritti umani$∗
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quindi appartengono alla nostra comunit&! anzi! in prospettiva! i giudici italiani sono
portatori dei valori dell"intera comunit& europea.
11. %a #iurisdizione come potere professionale
'i pone a questo punto la questione del giudice come organo indipendente ed
imparziale. a questo punto di vista il giudice non pu0 pi essere un unzionario
interno allo 'tato apparato dato che la sua attivit& non % paragona#ile a quella dellaP.A. (l"impugnazione di un atto amministrativo si propone contro la P.A. che l"ha
emesso! quella contro una sentenza non contro il giudice ma contro l"altra parte). 'i
individua per questo una concezione proessionale del giudice e della giurisdizione!
che lo qualifca e lo rende in grado di dare la *risposta corretta+ al caso in esame.
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parla per0 di indipendenza interna a sottolineare il atto che il giudice % comunque
indipendente! sempre con rierimento all"esercizio del potere giurisdizionale! anche
dalla struttura amministrativa di cui % parte per cui se esiste un rapporto gerarchico
ra magistrati % solo in rierimento agli aspetti organizzativi! mentre resta saldo il
principio per cui i magistrati si distinguono ra loro solo per la diversit& delle
unzioni.
K opportuno ricordare che mentre l"indipendenza % propria di tutti i soggettiche contri#uiscono all"esercizio del potere giurisdizionale! l"imparzialit& %! per
evidenti ragioni! propria solo del giudice.
12. %e varie forme di #iurisdizione
La giurisdizione! in quanto reazione ad un illecito! ha unzione sanzionatoria!
ripristinatoria e sostitutoria e viene solitamente distinta in giurisdizione penale
(eroga sanzioni penali) e giurisdizione civile (volta alla tutela dei diritti soggettivi
sostanziali).
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perso questa caratteristica dato che lo 'tato non ha pi il monopolio della tutela
giurisdizionale.
13. "r#ani#ramma della #iurisdizione civile
al momento che si % gi& detto che giudice italiano e giudice europeo sono
parte di un sistema integrato! vengono distinti due livelli di giurisdizione:
A. li#ello e%ropeo: sistema di giustizia istituito a Lussem#urgo – i giudici dell"=sono giudici internazionali! costituzionali! amministrativi e civili con due limiti
ondamentali derivanti dall"attri#uzione di alcune materie specifche e dalla
mancanza della orza di coazione. A livello europeo esistono tre organi:∗ Tri(unali specializzati: risolvono controversie di scarso rilievo giuridico
ma quantitativamente rilevanti$∗ Tri(unale: opera come giudice monocratico o collegiale! a seconda dei
casi! ed % competente:o in primo grado per le azioni dirette proposte da persone fsiche e
giuridiche private (risarcimento danni per responsa#ilit&
eItracontrattuale delle istituzioni)$o in materie specifche % chiamato all"interpretazione in via
pregiudiziale del diritto europeo$o in secondo grado opera per le impugnazioni contro le decisioni
delle camere giurisdizionali∗ )orte di #iustizia: ha come compito prioritario l"uniorme interpretazione
del diritto europeo ed % competente:oper l"interpretazione in via pregiudiziale non devoluta al tri#unale$oper le azioni dirette non devolute al tri#unale$oper le impugnazioni contro le sentenze del tri#unale.
=n altro soggetto individuato a livello europeo % la Corte di Stra&%rgo (per
i diritti dell"uomo) che si conronta con i giudici nazionali in una logica di controllo.
B. li#ello na$ionale struttura invece la giurisdizione secondo il seguente
schema:∗ Giudici di primo #rado:
ogiudice di pace - organo monocratico ed onorario! dura in carica
quattro anni ed opera all"interno di un territorio denominato
mandamento$ % su>ciente la laurea$o tri#unale – organo monocratico con riserva di collegialit& per
alcune cause particolari$ % composto da un presidente e da giudici
togati che hanno requentato la scuola superiore della
magistratura$ l"accesso % tramite concorso. Pu0 essere integrato
da esperti e da giudici onorari. ,aso particolare % il tri#unale dei
minorenni! composto da giudici togati ed onorari! che %
competente in materia sia civile che penale. l tri#unale %
articolato in sezioni! ognuna con un presidente! ed opera in un
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am#ito territoriale detto circondario (se la sezione % distaccate! si
parla di circoscrizione).∗ *econdo #rado:
ocontro le sentenze del giudice di pace ci si appella al tri#unale$
contro le sentenze del tri#unale ci si appella alla ,orte d"Appello
che % collegiale! % composta da tre magistrati (pi eventuali
esperti) che hanno requentato al scuola superiore dellamagistratura! l"accesso % tramite concorso$ la corte d"appello
opera in un am#ito territoriale denominato distretto.∗ +ltima istanza: ,orte di cassazione – organo collegiale composta
solitamente da cinque togati! oppure da nove se opera in sezioni unite.
componenti hanno requentato la scuola superiore della magistratura e
l"accesso! a parte il caso di meriti insigni! % mediante concorso. K
territorialmente competente per l"intero territorio nazionale.
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CAPI'OLO IIII LI(I'I DELLA GIURISDIZINE CI)ILE
1,. Premessa: la priorit& lo#ica delle -uestioni di #iurisdizione
Eli artt. 468@ c.c. e 66 c.p.c. sta#iliscono che alla tutela dei diritti soggettivi
provvede l"autorit& giudiziaria ordinaria! su domanda di parte rivolta al orocompetente che si pronuncia a mezzo di giudici persone fsiche i quali sono tenuti a
risolvere una serie di questioni ra le quali evidenziamo le seguenti:
∗ Prole*i dell+e&en$ione della gi%ri&di$ione: il giudice in questo caso %
chiamato a valutare se il convenuto goda dall"immunit& della giurisdizione! se
la domanda de##a essere posta al giudice italiano o europeo o giudice di altro
stato! se la domanda possa essere posta al giudice ordinario o al giudice
amministrativo$∗ ,%e&tioni "-e attengono alla "o*peten$a e al regola*ento di
"o*peten$a: qualora si sta#ilisca che la domanda de##a essere proposta algiudice ordinario occorrer& precisare se de##a essere adito il giudice di 1oma
o altro giudice dello stesso ordine (es. 2apoli)$∗ ,%e&tioni "-e rig%ardano la "o*peten$a interna e la "o*po&i$ione
dell+organo gi%di"ante: =na volta sta#ilito il giudice! va accertato se sulla
controversia de##a pronunciarsi un solo magistrato o il collegio$∗ ,%e&tioni relati#e all+a&ten&ione e ri"%&a$ione del gi%di"e: una volta
deciso il giudice (persona fsica) chiamato a decidere occorrer& decidere se
egli si trovi rispetto alla controversia in una posizione di incompati#ilit& che negiustifchi l"astensione o la ricusazione.
1. %e c.d. immunit& dalla #iurisdizione
uanto all"immunit& dalla giurisdizione civile occorre ricordare che per convenzione
o norme consuetudinarie di diritto internazionale:
∗ Eli 'tati esteri non possono essere convenuti avanti ad un giudice italiano per
attivit& che rientrano nell"am#ito della loro sovranit&$∗ 2on possono essere assoggettati a misure esecutive o cautelari i #eni di 'tati
esteri impiegati in attivit& sovrane o destinate a unzioni pu##liche(am#asciate)$
∗ 'ono esenti dalla giurisdizione italiana determinati organi di 'tati esteri quali
gli agenti diplomatici! i ,api di 'tato! i capi di Eoverno! i ministri di 'tati esteri
nonch i giudici europei.
1$. / limiti della #iurisdizione
=na volta superata la questione dell"esenzione dalla giurisdizione occorre verifcare
se il giudice adito sia investito del potere giurisdizionale per la risoluzione della
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controversia a lui sottoposta. n eetti la giurisdizione del giudice italiano presenta
due ordini di limiti:
∗ Li*ite interno: si ha nell"ipotesi di dietto del giudice adito in quanto la
cognizione della controversia % riservata ad altro giudice dello 'tato taliano$∗ Li*ite e&terno: tutte le volte in cui si profli il dietto di giurisdizione del
giudice italiano! per essere la controversia devoluta ad un giudice europeo o
ad un giudice di altro 'tato.Le questioni di giurisdizione pi complesse e requenti riguardano proprio i limiti
esterni della giurisdizione ed % per questo che all"interno dell"= % sorta l"esigenza
di coordinare l"esercizio della giurisdizione anche ra giudici che operano a diverso
livello: giudici europei e giudici nazionali.
1'. / limiti esterni della #iurisdizione. /l riparto di #iurisdizione fra #iudici
italiani e #iudici europei.
Dccorre qui esaminare i rapporti ra i giudici nazionali ed i giudici europei nelle suecomponenti: il sistema giurisdizionale di Lussem#urgo e quello di 'tras#urgo:
∗ Si&te*a gi%ri&di$ionale del L%&&e*%rgo: mentre il giudice taliano %
munito nel civile di giurisdizione generale e completa! ma residuale! il giudice
dell"= ha una giurisdizione limitata sia riguardo alle materie che alle orme
civilistiche di tutela (tutela esecutiva e cautelare vengono tutt"ora assicurate
dal giudice nazionale). 1iguardo alla pi importante attri#uzione
giurisdizionale nei conronti dei giudici dell"=! la c.d. pregi%di$iale
"o*%nitaria possiamo dire che la unzione di interpretare le norme di diritto
europeo o di sta#ilire la validit& degli atti comunitari generali % attri#uita
cumulativamente ai giudici dell"= ed ai giudici nazionali che non pronuncino
in ultima istanza. giudici nazionali di ultima istanza sono o##ligati al rinvio
pregiudiziale in quanto ai fni di assicurare l"uniorme e coerente
interpretazione del diritto dell"=nione in tutti gli 'tati sia la ,orte di Eiustizia
che in materie specifche il
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∗ La sentenza della Corte di Stra&%rgo pu0 invece condannare lo 'tato
unicamente ad un equo indennizzo.
20. iparto della #iurisdizione fra #iudici italiani e #iudici de#li *tati esteri.
2ell"esaminare le pro#lematiche relative al riparto della giurisdizione ra giudici
nazionali e giudici degli 'tati esteri occorre operare la seguente distinzione:
∗ Gi%di"i di altri Stati *e*ri dell+UE: in questo caso si ar& rierimento ai
criteri uniormi di attri#uzione della giurisdizione ai giudici degli 'tati mem#ri
fssati dal 1egolamento , n. 77N4833 del ,onsiglio$∗ Rapporto 0ra gi%di"i italiani e gi%di"i di Stati "-e non 0anno parte
dell+UE: in questo caso solo in dietto di specifche convenzioni internazionali
i criteri da adottare vengono desunti dalla legge 435N366J sul diritto
internazionale privato.
La determinazione della giurisdizione va atta sulla #ase di un collegamento
qualifcato ra la controversia ed un determinato ;oro nazionale. n entram#e lepredette normative quanto ai criteri per defnire i limiti delle giurisdizioni nazionali!
si prescinde completamente dalla cittadinanza del convenuto! e viene adottato
quale "riterio generale di "ollega*ento il atto oggettivo del domicilio o della
residenza del convenuto. 'ono anche previsti "riteri di "ollega*ento &pe"iali
che operano in materie specifche come ad es. in materia contrattuale.
21. %a determinazione in concreto della #iurisdizione: proro#a e dero#a
della #iurisdizione
,on il superamento del collegamento ra sovranit& e giurisdizione vi % larga
possi#ilit& di attri#uzione della giurisdizione per via convenzionale. 'i parla di:
∗ Proroga: nel caso in cui viene indicata l"attri#uzione della giurisdizione a
giudici di uno 'tato che altrimenti ne sare##ero stati privi:∗ Deroga: nel caso in cui l"esclusione della giurisdizione dei giudici di altro
'tato che altrimenti ne sare##ero muniti
Nello &pa$io gi%di$iario e%ropeo la giurisdizione prorogata cio% attri#uita ad un
giudice convenzionalmente dalle parti % esclusiva! deroga cio% ad altri ori generali
o speciali previsti dal 1egolamento.Al di 0%ori dello &pa$io gi%di$iario e%ropeo la soluzione sem#ra opposta! inatti
se le parti convenzionalmente non hanno attri#uito carattere di esclusivit& alla
designazione del giudice l"interpretazione da dare % quella che l"attri#uzione della
giurisdizione a##ia carattere semplicemente concorrente e non esclusivo e quindi
non precluda la possi#ilit& di adire ad un giudice munito di giurisdizione ad altro
titolo.
21. 3 /l forum non conveniens
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criteri di collegamento e la possi#ilit& di proroghe e deroghe pu0 accentuare orme
di giurisdizioni concorrenti. ,i0 avorisce la pratica del orum shopping! cio% la
scelta del oro ad opera della parte che! passati in rassegna i vantaggi e gli
svantaggi! sceglie il oro a lui pi utile. uesta pratica si presta per0 a scorrette
utilizzazioni a#usive del processo. a qui la necessit& di unormare e armonizzare le
diverse giurisdizioni e per il momento di orientare la possi#ilit& di scelta del oro. A
tal fne negli ordinamenti di common law si a ricorso alla c.d. do"trine o0 0or%*
non "on#ienien& secondo la quale al giudice prescelto dall"attore % invero
riconosciuto il potere di declinare la propria giurisdizione quando ritenga che la
controversia possa essere pi convenientemente decisa da altro giudice
ugualmente munito di giurisdizione.
La determinazione della giurisdizione in via discrezionale costituisce una violazione
del principio del giudice naturale inteso come giudice maggiormente qualifcato a
decidere le controversie! principio che rappresenta un diritto ondamentale a livello
europeo.
22. %itispendenza internazionale
'ul riparto di giurisdizione ra giudici di 'tati diversi incidono norme comuni di
natura processuale che hanno la fnalit& di evitare eventuali conOitti di giudicato!
promuovendo orme di colla#orazione internazionale ra giudici di ordinamenti
diversi. ,i troviamo di ronte agli istituti della liti&penden$a1 della pregi%di$ialit!
e di altre 0or*e di "onne&&ione interna$ionale.
La parola litispendenza assume sia il signifcato di pendenza della lite che incarna la
attispecie per cui la &te&&a causa pende contemporaneamente davanti a giudicidiversi. Per aversi stessa causa occorre che:
∗ Attore e convenuto siano gli stessi$∗ dentico deve essere ci0 che si chiede ai due giudici$∗ Dccorre poi che sia identica la causa petendi! ovvero la ragione o titolo in
orza del quale viene richiesto quel determinato provvedimento.
Nell+a*ito dello &pa$io gi%di$iario e%ropeo il 1egolamento , 77N4883
prevede l+oligo del giudice successivamente adito di sospendere d"u>cio il
processo fno a che sia stata accertata la competenza esclusiva o concorrente delprimo giudice. =na volta avvenuto tale accertamento il secondo giudice deve
dichiarare il proprio dietto di giurisdizione a avore del primo.
F%ori dallo &pa$io gi%ridi"o e%ropeo la litispendenza non % rileva#ile d"u>cio
ma deve essere eccepita da una delle parti. =na volta eccepita la litispendenza il
giudice italiano dovr& verifcare se il provvedimento del giudice precedentemente
adito possa produrre eetti nell"ordinamento italiano. 'e si il giudice italiano do#r!
sospendere il giudizio in attesa della defnizione della causa trattata dal primo
giudice. l giudizio in talia andr& quindi riassunto qualora il giudice straniero declini
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la propria giurisdizione o se il suo provvedimento non sar& poi riconosciuto
nell"ordinamento italiano.
22. 1 Pre#iudizialit& ed altre connessioni internazionali
l giudice! dovendo esaminare procedere ad esaminare le questioni a lui devolute
secondo un ordine logico di priorit& deve necessariamente valutare alcune questioni
pregiudiziali che costituiscono un antecedente necessario che condiziona larisoluzione della questione a lui sottoposta. Ad esempio
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2. / limiti interni della #iurisdizione
La giurisdizione del giudice italiano va accertata con riguardo alla domanda
proposta dalla parte ed al momento della sua proposizione! l"art J sta#ilisce inatti
che la giurisdizione e la competenza si determinano con rierimento alla legge
vigente ed allo stato di atto esistente al momento della proposizione della
domanda. 2on hanno quindi rilevanza i successivi mutamenti della legge! anche se
per ragioni di economia processuale la giurisprudenza ha ormulato anche la regoladella c.d. giurisdizione sopravvenuta per la quale se il giudice originario era
sprovvisto di potere! ma in corso di giudizio intervengano norme idonee a ondarlo
va aermata l"esistenza della giurisdizione del giudice adito. ualora si accerti che il
giudice % sprovvisto dei necessari poteri giurisdizionali diremo che:
∗ Si -a di0etto a&&ol%to di gi%ri&di$ione nell"ipotesi in cui la posizione
sostanziale dedotta in giudizio non % tutela#ile in sede giurisdizionale$∗ Si -a di0etto relati#o di gi%ri&di$ione nell"ipotesi in cui si profli un dietto
di potere del giudice ordinario in quanto la giurisdizione % attri#uita ad ungiudice speciale
2!. /l riparto della #iurisdizione fra i #iudici ordinari ed i #iudici speciali4 in
particolare nei confronti del #iudice amministrativo
La nostra costituzione non ha operato secondo il principio dell"unit& organica della
giurisdizione quindi non ha attri#uito ad un"unica categoria di giudici l"esercizio di
tutto il potere giurisdizionale! lo ha invece ripartito ra diversi ordini giuridici
ciascuno creando diversi sistemi di giurisdizione ognuno dei quali a parte a se.
n linea di principio il riparto di giurisdizione ra i diversi ordini di giudici vieneoperato in #ase al criterio secondo il quale ai giudici ordinari % a>data una sera di
attri#uzioni generali! ma residuale mentre ai giudici speciali viene attri#uita una
giurisdizione su particolari materie espressamente determinate per legge.
n #uona sostanza la dierenza ra E.D e E.A. sta nel atto che il E.D. possiede un
organo di autogoverno (,'B) e gode di uno stato assai garantito. . E.'. non godono
delle stesse garanzie e sono regolati dalla legge! non dalla ,ostituzione come per gli
Drdinari.
1isulta opportuno sottolineare le dierenze ra il giudice ordinario e il giudiceamministrativo:
∗ Al giudice ordinario % stato attri#uito il ruolo di giudice naturale dei diritti
soggettivi$∗ Al giudice amministrativo quello di giudice naturale degli interessi legittimi. n
pratica quando lamenta la lesione di un diritto soggettivo ad opera di un
provvedimento amministrativo! il privato deve rivolgersi al giudice
amministrativo perch a valere un interesse legittimo in quanto il
provvedimento amministrativo pur se illegittimo ha avuto l"eetto di
degradare l"originario diritto soggettivo ad interesse legittimo.
3J
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ue punti di vista in tema giurisdizione esclusiva ra E.D. e E.A.
∗ l principio della pregi%di$iale a**ini&trati#a secondo cui la rimozione
dell"atto illegittimo da parte della p.a. viene eettuata dal giudice
amministrativo che ripristina il diritto soggettivo! dopodich si pronuncia il
giudice ordinario per determinare la condanna della p.a. al risarcimento del
danno % stata ormai superata. natti ora il risarcimento del danno deve essere
richiesto al giudice amministrativo$∗ Pu0 il legislatore estendere l"area della legislazione esclusiva: a tal proposito
la sentenza della ,orte ,ostituzionale del 4887 aerm0 che il legislatore non
% li#ero! ma pu0 ampliare l"area della giurisdizione esclusiva del g.a. solo in
am#iti particolari che ravvisino l"eccezionalit&! materie in cui l"interesse
legittimo sia insindaca#ilmente connesso all"interesse soggettivo.
2,. /l re#ime delle -uestioni di #iurisdizione. /l re#olamento preventivo di
#iurisdizionel dietto di giurisdizione del giudice italiano nei conronti di giudice di altro 'tato %
rileva#ile d"u>cio in ogni stato e grado del processo nelle seguenti tre ipotesi:
∗ 'e il convenuto % contumace$∗ 'e si tratta di azioni reali aventi ad oggetto #eni immo#ili situati all"estero$∗ 'e la giurisdizione italiana % esclusa per eetto di una norma internazionale
ualora si tratti invece di limiti interni della giurisdizione e la controversia esuli dalla
giurisdizione del giudice ordinario per essere attri#uita alla p.a. o ad un g.s. il dietto
di giurisdizione % rileva#ile anche d"u>cio in ogni stato e grado del processo.
'ulla #ase del principio del giusto processo e della ragionevole durata si % avvertitala necessit& di uno strumento che consentisse gi& in apertura la questione di
giurisdizione una volta per tutte! prima che qualsiasi decisione sia emessa sul
merito della controversia. 'i tratta del Regola*ento di gi%ri&di$ione o *eglio di
Regola*ento pre#enti#o di gi%ri&di$ione in quanto consente alle parti di
investire direttamente della questione la ,orte di ,assazione senza attendere che il
giudice di primo grado si pronunci.
l regolamento di giurisdizione pu0 essere evocato:
∗S% i&tan$a di parte: al momento che il r.d.g. prevedendo la sospensionedel processo era stato spesso utilizzato in modo pretestuoso per ritardare la
conclusione dei processi negli anni 68" intervenne il legislatore a mezzo del
novellato art. 9M@ con il quale dispose che la sospensione viene rimandata ad
un provvedimento ad hoc del giudice di merito da emanare solo nell"ipotesi
che il ricorso al r.d.g. non sia pretestuoso. uanto ai tempi il r.d.g. non %
proponi#ile fnch% non penda la causa! in sostanza sino a quando non sia
stata notifcata la citazione e prevede come termine ultimo fno a quando la
causa non sia decisa nel merito in primo grado. L+i&tan$a di r.d.g. va proposta
dalla parte rappresentata da un avvocato a#ilitato a diendere in cassazione.
3M
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La de"i&ione! previa requisitoria scritta da parte del p.m.! % pronunciata con
ordinanza$∗ S% i&tan$a della p%li"a a**ini&tra$ione: si ha per iniziativa della p.a.
che non risulta parte in causa e riguarda il presunto dietto di giurisdizione del
giudice ordinario nei conronti della p.a. L"istanza pu0 essere proposta dal
Preetto in ogni ordine e grado del processo purch% sul punto della
giurisdizione non si sia ormato il giudicato. 2el tempo questo strumento %stato utilizzato per #loccare una lite ra privati da parte del Eoverno e
rimandare il tutto in cassazione.∗ D+%2"io: #isogna premettere che il legislatore! a seguito del dietto di
giurisdizione dichiarato da qualsiasi giudice dello stato (ordinario o speciale)!
ha introdotto la disciplina della tran&latio i%di"ii. cio alle ''==della ,assazione.
All"esito della procedura le ''.==. individuano il giudice munito di
giurisdizione e annullano l"altra decisione in conOitto.
CAPI'OLO I)LA CO(PE'ENZA
30. Premesse
3@
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n un ordinamento articolato come il nostro l"individuazione del giudice ordinario
che % investito della singola causa civile passa attraverso le seguenti tre
valutazioni:
∗ n primo luogo si parla di competenza! cio% di ripartire le cause civili ra
diversi u>ci giudiziari:o 1ipartizione verticale: es. ra giudice di pace e ci dislocati nelle diverse
sedi.∗ n secondo luogo esistono sezioni distaccate dei ci
autonomi! ma articolazioni di un unico u>cio$∗ n terzo luogo l"u>cio giudiziario pu0 essere composto da pi sezioni eNo da
pi giudici. n questo caso sorge l"ulteriore pro#lema della composizione dei
collegi giudicanti e dell"assegnazione delle cause all"interno dell"u>cio
giudiziario.
31. /l principio del #iudice naturale e i suoi corollari in tema di competenza.
Le regole di competenza non hanno per0 fnalit& meramente organizzatorie ma
rispondono al principio del gi%di"e nat%rale precostituito per legge al fne di
eliminare ogni orma discrezionale nella determinazione di chi de##a giudicare una
determinata causa. l giudice naturale viene caratterizzato dalla sussistenza di un
adeguato collegamento della controversia con il oro e come tale si risolve
nell"individuazione del giudice maggiormente qualifcato a decidere quella
controversia.
La competenza del giudice diviene dunque riserva di legge al fne di assicurare chel"u>cio giudiziario venga scelto in #ase a criteri oggettivi senza lasciare margini ad
opzioni discrezionali.
32. / parametri per la determinazione della competenza
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∗ la competenza deroga#ile$∗ la competenza inderoga#ile
parametri sino ad ora utilizzati per la determinazione del giudice competente di
primo grado fniscono per trascinare di conseguenza anche i giudici competenti per
i successivi gradi di merito. Per l"ultima istanza invece il pro#lema non si pone
poich la ,orte di cassazione % unica anche se articolata in pi sezioni.
33. %a clausola di dero#a della competenza ed i suoi limiti
,on rierimento alla competenza il nostro ordinamento tende ad assimilare i
concetti di proroga e deroga sotto l"aspetto unzionale e fssa il principio
dell"inderoga#ilit& convenzionale della competenza. l giudice deve essere
individuato applicando unicamente i parametri fssati dal legislatore.
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esor#itasse la competenza del giudice adito la sentenza dovr& migrare nella sede
superiore.
3!. %a litispendenza e continenza di cause
La liti&penden$a consiste nella previa pendenza della stessa causa innanzi a
giudici diversi ove per giudici diversi si intendono i giudici-organi (es. cio ad evitare il ne #is in idem si provvede con il diverso istituto della riunione
dei processi.La "ontinen$a nella giurisprudenza moderna % collegata alla attispecie delle
domande contrapposte che si ricollegano allo stesso rapporto.
5s: il datore di lavoro nella prima causa c6iede laccertamento della le#ittimit& del
licenziamento ed il risarcimento del danno4 il lavoratore nella seconda causa
impu#na il licenziamento e c6iede a sua volta il risarcimento del danno.
La continenza % rileva#ile anche d"u>cio e va esaminata prima di ogni altra
questione processuale. ue sono le ipotesi:
∗ 'e il giudice preventivamente adito % competente anche per la seconda
causa decider& su entram#e. Pertanto il secondo giudice dovr& dichiarare con
ordinanza la continenza e fssare un termine perentorio per la riassunzione
della causa davanti al primo giudice$∗ 'e competente per entram#e le cause % solo il secondo giudice sar& il primo
a spogliarsi della propria causa rimettendola al secondo.
3,. %a connessione di cause in #enerale
La connessione di cause si ha quando si suppone la presenza di due o pi cause lecui domande hanno rapporti pi o meno stretti riguardo ai soggetti al petitum ed
alla causa petendi senza peraltro essere identiche come nella litispendenza.
Per ragioni di economia processuale e per evitare sentenze contrastanti il codice
prevede una serie di deroghe agli ordinari criteri di competenza fnalizzate da un
lato a cumulare pi cause nel medesimo processo avanti allo stesso giudice in
presenza di una connessione meramente soggettiva. all"altro di cumulare pi parti
in un unico processo in presenza di una connessione oggettiva cio% relativa al
medesimo oggetto o dipendente dall"identico titolo.
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L"incompetenza per ragioni di connessione non pu0 essere comunque eccepita dalle
parti o rilevata d"u>cio dopo la prima udienza.
3. %a pre#iudizialit&
2ella struttura del processo ondamentale % il concetto di ordine in quanto alcune
questioni devono essere esaminate prima di altre in quanto costituiscono
antecedenti logici della questione principale che ne viene condizionata. ualora ilgiudice si trovi nella situazione di dover decidere con e>cacia di giudicato una
questione pregiudiziale che appartenga per materia o valore alla competenza di un
giudice superiore deve rimettere tutta la causa al giudice superiore assegnando alle
parti un termine perentorio per la riassunzione davanti a lui.
uanto al loro oggetto le questioni pregiudiziali possono riguardare questioni
processuali ch possono impedire la prosecuzione del processo.
La pregiudiziale si pu0 presentare sotto diverse orme:
∗ Co*e p%nto: nell"ipotesi in cui il pro#lema pregiudiziale non sia controverso$∗ Co*e 3%e&tione: tutte le volte che l"antecedente logico % controverso ed il
giudice adito lo prende in esame ai soli fni della risoluzione della questione
principale e pertanto avr& solo e>cacia interna al giudizio in corso$∗ Co*e "a%&a: tutte le volte in cui il giudice competente risolva il pro#lema
pregiudiziale con una sentenza con e>cacia di giudicato.
La causa pregiudiziale pu0 essere chiesta da una delle parti o per legge. d il
giudice adito qualora sia competente per pronunciarsi sia sulla pregiudiziale che
sulla causa principale decider& l"intera controversia.
3$. 7ltre connessioni -uali8cate
L"o#iettivo delle connessioni qualifcate % quello di avorire il simultaneus processo
per le cause propriamente connesse realizzando cos/ economia e uniormit& di
giudizio.
A##iamo diverse tipologie di connessioni qualifcate ra le quali individuiamo le
seguenti:
∗ L"art. 93 consente di proporre la "a%&a a""e&&oria avanti al giudice
competente per la causa principale. Per causa accessoria si intende quellasu#ordinata ad altra pi importante
∗ L"art. 94 introduce la "a%&a di garan$ia nelle sue diverse orme tutte
caratterizzate per0 dalla rivalsa proposta dal garantito ai fni di rimanere
indenne dal garante nell"eventualit& che egli risulti soccom#ente in una causa
promossa da un terzo nei suoi conronti. 'e la causa di garanzia eccede la
competenza del giudice adito egli rimette entram#e le cause al giudice
superiore assegnando alle parti un termine per la riassunzione.∗ L"art. 9M introduce invece la "a%&a ri"on#en$ionale che incarna la
attispecie in cui alla domanda dell"attore A in conronto di G si oppone una
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contro domanda del convenuto G nei conronti di A. l diritto vigente ammette
poi che all"attore spetti al acolt& di replicare alla riconvenzionale del
convenuto con una ulteriore domanda da aggiungere all"originaria.o La riconvenzionale del convenuto deve essere proposta con la comparsa
di risposta non oltre i 48 giorni prima dell"udienza fssata per la prima
comparizione! mentre quella dell"attore va proposta non oltre l"udienza.o l giudice adito per la domanda principale decider& anche la
riconvenzionale in simultaneous processus se competente per entram#e
per materia e valore. Altrimenti le rimetter& entram#e al giudice
superiore ovvero tratter& la principale e rinvier& al superiore la
riconvenzionale. l simultaneous processus % avorito ma non
tassativamente imposto.
3'. /l re#ime dellincompetenza
'econdo il disposto dell"art. 95n tutte le questioni relative alla competenza vanno
rilevate solo nella ase iniziale del processo. 'ono rileva#ili pertanto due diversi
regimi dell"incompetenza:
∗ 'e si tratta di incompetenza per materia! per valore e per territorio! la stessa
% rileva#ile dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata (48 gg prima dell"udienza di comparizione)$∗ L"incompetenza per materia! per valore e per territorio inderoga#ile possono
essere rilevate anche dal giudice d"u>cio non oltre l"udienza di prima
comparizione delle parti.
0. /l re#olamento di competenza
A dierenza del regolamento di giurisdizione che ha carattere preventivo! il r.d.c. %
rivolto contro i provvedimenti che decidono in primo e secondo grado sulla
competenza e costituisce mezzo ordinario di impugnazione pur se semplifcato.
istinguiamo anche qui ra regolamento a istanza di parte o regolamento d"u>cio.
∗ Regola*ento a i&tan$a di parte: in questa attispecie si rileva che se
l"ordinanza ha pronunciato solo sulla competenza senza decidere il merito
della causa le parti possono impugnare l"ordinanza solo con il ricorso al mezzodel r.d.c. 'e il provvedimento ha invece pronunziato anche sul merito il ricorso
al r.d.c. come mezzo di impugnazione % acoltativo in quanto si pu0 are
opposizione con i normali mezzi di impugnazione appello o ricorso ordinario in
cassazione. l procedimento previsto per il regolamento % il seguente:o Pu0 essere sottoscritto dal diensore nella ase di merito! ovvero dalla
stessa parte se questa si % costituita personalmente$o eve essere alle altre parti che non vi hanno aderito nel termine
perentorio di 98 gg dalla comunicazione dell"ordinanza o dalla
notifcazione dell"impugnazione ordinaria proposta dalla controparte$
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o 'ospende i giudizi relativamente ai quali % proposto a ar tempo dalla
data di deposito in cancelleria anche se il giudice pu0 lo stesso
autorizzare il compimento di atti urgenti. ?iene deciso con ordinanza
della ,orte a sezioni semplici.∗ Regola*ento di "o*peten$a d+U2"io: nell"ipotesi in cui si delinei un
conOitto negativo di competenza l"ordinamento vuole che il conOitto resti
virtuale ossia vieta che anche il secondo giudice declini la competenzalasciando le parti prive di chi sia a#ilitato a decidere la controversia. Pertanto
ai sensi degli artt. 77 e 7J se il secondo giudice dissente per ragioni di
competenza territoriale deroga#ile o di valore (competenze de#oli) allora la
causa resta radicata nella sede designata. 'e il dissenso % per ragioni di
materia o di territorio inderoga#ile (competenze orti) il secondo giudice con
ordinanza pu0 sottoporre il conOitto alla ,orte che designer& il giudice in guisa
non pi contesta#ile.
n caso di r.d.c. la ,orte di ,assazione con ordinanza sta#ilisce in via defnitiva evincolante per tutti i giudici quale sia il oro competente e quando occorre rimette le
parti in termini a>nch% provvedano alla loro diesa. 'e il processo viene riassunto
nei termini davanti al giudice dichiarato competente esso continua davanti al nuovo
giudice e gli eetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal
momento in cui la domanda % stat presentata al primo giudice incompetente. 'i
parla anche qui di translatio iudicii. ualora la riassunzione non avvenga il processo
si estingue.
1. %a c.d. competenza interna ed il sistema ta(ellare
Le regole di competenza sin qui esaminate si risolvono in criteri oggettivi e
prefssati per legge attraverso i quali viene identifcato l"u>cio giudiziario. Dccorre
ora individuare gli strumenti idonei a identifcare i giudice persona fsica che sar&
chiamato a decidere la controversia. 'i tratta innanzitutto di:
∗ 1ipartire la cause ra sede centrale ed eventuali sedi distaccate – nelle sezioni
distaccate di norma vengono trattati gli aari civili sui quali il
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o Le controversie sulla responsa#ilit& dei magistrati.∗ ualora il tri#unale sia suddiviso in sezioni occorre provvedere ad attri#uire la
causa ad una determinata sezione$∗ Dccorre poi assegnare la causa ad uno o pi determinati giudici persone
fsiche a seconda che sia prevista la decisione del giudice unico o del collegio.
ci giudiziari distinti ed autonomi anche se per il nome o per la sede
possono ar pensare ad articolazioni del
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Dggi non si crede in un giudice portavoce della legge ne tantomeno la li#era ricerca
del diritto da parte sua % considerata quantomeno con sospetto.
n questo contesto i risultati degli studi pi recenti circa la unzione del giudice
possono essere cos/ sintetizzati.
∗ 'e&i della &"operta: un primo orientamento assegna al giudice la unzione
di scoprire le regole nel magma del diritto per poi applicarle nel caso
concreto. l ondamento di tale orientamento trova il suo presupposto nel
convincimento che esista sempre un"unica soluzione giuridicamente corretta
e predeterminata! che il giudice attraverso l"interpretazione si limita a
rendere esplicita$∗ 'e&i della "rea$ione: un altro orientamento attri#uisce al giudice un potere
creativo o comunque prefgura una unzione di colla#orazione ra legislatore e
giudice nella produzione del diritto.
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• L"equit& si dice 0or*ati#a o &o&tit%ti#a nel caso in cui la regolamentazione
del caso concreto viene a>data completamente al potere discrezionale del
giudice. uesto tipo di equit& rappresenta una alternativa rispetto al giudizio
di diritto. l giudice opera come legislatore e come giudice insieme$• L+e3%it! integrati#a o &%ppleti#a: si distingue dall"equit& ormativa o
sostitutiva sia quantitativamente che qualitativamente:o ,%antitati#a*ente: il rinvio all"equit& del giudice non riguarda l"intero
rapporto! ma % limitato a particolari aspetti della attispecie (es.
determinazione ammontare del danno)$o ,%alitati#a*ente: il giudice non esercita poteri discrezionali! ma si
limita ad interpretare gli elementi razionali dell"ordinamento (es. nella
liquidazione di una somma dovuta al lavoratore il giudice pu0 utilizzare
come parametri di rierimento quelli di un ,,2L non direttamente
applica#ili al rapporto dedotto in giudizio). n via interpretativa egli
procede in sostanza determinando i profli rimasti indeterminati.
A##iamo poi un"ulteriore distinzione ra:
• E3%it! "on"ordata: a condizione che si tratti di diritti disponi#ili le parti
possono richiedere congiuntamente al giudice di usare come metro di giudizio
l"equit& anzich il diritto. La sentenza di equit& concordata % inappella#ile! ma
ricorri#ile in ,asaszione$• E3%it! ne"e&&aria: il giudice di pace decide secondo equit& le cause che non
eccedono come valore i millecento euro. Le sentenze di equit& necessaria del
g.d.p. in quanto confgurate come sentenze di equit& integrativa non sono
necessariamente inappella#ili. liazione o % convivente o commensale a#ituale di una delleparti o di alcuno dei diensori$
4M
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∗ se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o de#ito con una delle parti o con alcuno dei
diensori$∗ se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa! o ha deposto in
essa come testimone! oppure ne ha conosciuto come magistrato in
altro grado del processo o come ar#itro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico$∗ se % tutore! curatore! procuratore! agente o datore di lavoro di una delle
parti$• A&ten&ione Fa"oltati#a: L"astensione acoltativa del giudice % lo strumento
con cui % data acolt& al giudice tri#utario di chiedere lRautorizzazione ad
astenersi per gravi ragioni di convenienza! che vanno valutate dal capo
dellRu>cio! cui va rivolta la richiesta. 'e! invece! tale richiesta proviene dal
capo dellRu>cio! questi dovr& rivolgere la propria istanza al capo dellRu>cio
superiore. 'i tratta di una ipotesi non defnita nel contenuto e cio% di unaclausola generale! di chiusura! posta dal legislatore al fne di ricomprendervi
atti o situazioni non prevedi#ili in astratto! cos/ da non mettere in
discussione la cd. terziet& del giudice stesso.
ualora ricorra una delle condizioni previste dall"astensione o##ligatoria ed il
giudice non si sia astenuto ciascuna delle parti pu0 proporre i&tan$a di
ri"%&a$ione. ,ompetente a decidere % il presidente del tri#unale se il viene
ricusato il giudice di pace! o il collegio se viene ricusato un magistrato appartenente
ad un u>cio collegiale. La ricusazione va proposta con ricorso prima dell"udienza
nella quale il magistrato ricusato avr& il primo contatto con la controversia. Laproposizione della ricusazione provoca la sospensione automatica del processo. l
giudice che si pronuncia sull"istanza di ricusazione provveder& con ordinanza non
impugna#ile. L"istituto della ricusazione deve essere considerato come uno
strumento volto ad assicurare la regolare composizione dell"organo giudicante.
$. %a responsa(ilit& del #iudice
n tema di responsa#ilit& del giudice occorre innanzitutto distinguere tra
responsa#ilit& penale1 "i#ile e di&"iplinare. n materia la vigente disciplina pu0cos/ sintetizzarsi:
∗ 'e il atto costituisce reato il giudice ne risponder& come ogni altro cittadino
in sede penale ove il danneggiato potr& costituirsi parte civile.∗ 'e il atto non costituisce reato l"azione di risarcimento non va rivolta contro il
giudice! ma contro lo 'tato. n questo caso:o ,ompetente a dirimere la causa % il
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o K introdotta la clausola di salvaguardia per la quale il giudice e quindi lo
'tato –giudice non risponde per l"attivit& di interpretazione di norme di
diritto o di valutazione del atto e delle prove$o 'oltanto dopo aver risarcito il danno lo 'tato esercita azione di rivalsa
nei conronti del giudice entro i limiti quantitativi rapportati allo
stipendio del magistrato.
giudici europei hanno per0 eliminato la sopra citata norma di salvaguardianella parte in cui l"interpretazione della norma giuridica o la valutazione dei
atti e delle prove da parte degli organi giurisdizionali escludere##e la
responsa#ilit& anche dello 'tato. 2e consegue che quella dello 'tato % una
orma di responsa#ilit& o#iettiva per il unzionamento anomalo della giustizia!
non pi una responsa#ilit& per l"operato dei giudici in quanto suoi dipendenti.
l regime della responsa#ilit& disciplinare cui sono sottoposti i giudice caratterizzato
da una specifca ed articolata normativa per cui si parla di tassativit& del codice
disciplinare.
'. )olla(oratori ed ausiliari del #iudice
L"attivit& del giudice richiede la colla#orazione di altri soggetti! siano essi inseriti
nella struttura dell"u>cio! ovvero chiamati di volta in volta a colla#orare
dall"esterno:
∗ Fra i "ollaoratori interni aia*o:o Il "an"elliere: al cancelliere sono attri#uito vari compiti ra i quali
l"attivit& di documentazione che lo assimila al notaio quanto agli atti
compiuti dal giudice. 1edige il ver#ale di quel che avviene in pu##licaudienza e ove sia prevista la ver#alizzazione. 'tende per iscritto i
provvedimenti emessi dal giudice e vi appone la propria sottoscrizione
dopo quella del giudice. l cancelliere poi orma i ascicoli e rilascia copia
degli atti d"u>cio e provvede alle comunicazione e notifcazioni
prescritte dalla legge o dal giudice! da atto del deposito della sentenza
e del suo passaggio in giudicato$o L+%2"iale gi%di$iario: egli ha attri#uzioni generali in tema di notifca
degli atti e di assistenza al giudice durante l"udienza.∗ Fra i "ollaoratori e&terni aia*o:
o I "on&%lenti te"ni"i: il giudice pu0 ar ricorso a consulenti tecnici
esterni quando sia necessario il ricorso a cognizioni tecniche. l
consulente tecnico pu0 essere ricusato dalle parti qualora si ravvisi
colpa grave nel compimento degli atti di cui % incaricato$o Il "%&tode: il suo compito % la conservazione e amministrazione dei
#eni sequestrati$o E&perti: il codice prevede infne che il cancelliere e l"u>ciale giudiziario
possono arsi assistere da esperti nel compimento di atti che non siano
in grado di compiere da soli.
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LE PAR'I'CD2
CAPI'OLO )I
L+AZIONE
!1. %e parti
Dltre al giudice e ai suoi ausiliari! molteplici soggetti partecipano al processo.
,ostoro vengono chiamate parti per contrapporle ai giudici ed ai suoi ausiliari che
svolgono una attivit& imparziale. Le parti vengono distinte popi in:
∗ Ne"e&&arie: sono parti necessarie l"attore! cio% colui che propone al
domanda! ed il convenuto! colui nei cui conronti la domanda viene proposta∗ E#ent%ali: sono i soggetti che successivamente si inseriscono nel processo e
sono defniti interventori
l processo civile % improntato al principio della domanda: il giudice non pu0
provvedere se non su domanda e non oltre la domanda proposta dalla parte. Dve la
legge lo disponga il giudice procede anche su istanza del P.B.
!2. %azione come cate#oria #enerale atipica
'ulla #ase di quanto disposto dall"art. 47 della nostra ,ostituzione che prevede che
tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi!
posiamo dire che l"azione % il potere di accesso alla giustizia riconosciuto a
chiunque (cittadino! straniero o apolide) quale mezzo per ottenere in via giudiziari la
tutela dei propri diritti. La processualistica del QQ secolo ha a##andonato l"ottica
della tipicit& dell"azione riconoscendo il potere di agire in giudizio automaticamente
ad ogni diritto sostanziale riconosciuto dall"ordinamento. L"azione ha assunto cos/
un carattere generale atipico in quanto % stata garantita a tutti coloro che si
aermano titolari di un diritto sostanziale.
!3. 9iritto e processo=na volta aermata la presenza di due enomeni il diritto ed il processo con il
secondo strumentale rispetto al primo la ,orte costituzionale ha chiarito che non
possono esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una
giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere atte valere.
1imane ora da sta#ilire se e come il processo si colleghi al diritto.
Le posizioni giuridiche dedotte in giudizio costituiscono il metro su cui si misura da
un lato la giurisdizione e la competenza del giudice dall"altro la legittimazione delle
parti e dei terzi che intervengono nel processo costituendo il presupposto delle
attivit& che si svolgono durante il processo fno alla sentenza di merito che
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ricomporr& sul piano sostanziale la posizione giuridica cos/ come accertata dal
giudice. n defnitiva possiamo dire che il processo parte da una realt& sostanziale
ed ad una realt& sostanziale torna.
!!. %azione complessa ed evoluzione pro#ressiva
La prassi oggi tende a considerare l"azione in senso prospettico con riOessi dinamici
anche nel corso dell"intero processo. n questo contesto l"azione pu0 essereconsiderata come posizione soggettiva composita ad evoluzione progressiva! cio%
come una sintesi di poteri e acolt&! doveri e oneri! nonch diritti in senso stretto
che l"ordinamento attri#uisce all"attore sul piano processuale lungo tutto l"arco del
giudizio ad iniziare dalla domanda sino al provvedimento fnale.
All"azione per0 corrisponde il diritto di diesa inviola#ile in ogni stato e grado del
procedimento. cio. n caso contrario incorre in un diniego di giustizia sanzionato nell"am#ito
della predetta legge. l diritto al provvedimento spetta sia all"attore che alconvenuto ed agli altri partecipanti al processo.
'empre con riguardo all"oggetto possiamo distinguere:
∗ l diritto di parte al provvedimento di rito: nell"ipotesi in cui il giudice ha il
dovere di emanare un provvedimento sul rito (es. sentenza di incompetenza)$∗ l diritto della parte al provvedimento di merito: nel caso in cui il giudice si
pronuncer& sul merito accogliendo o respingendo la domanda.
!,. / presupposti del provvedimento di rito e del provvedimento di meriton quest"am#ito do##iamo distinguere ra:
∗ presupposti processuali: sono tali i requisiti necessari per l"instaurazione
dello stesso processo e ricomprendono! ra l"altro! la giurisdizione e la
competenza del giudice nonch la capacit& processuale della parte. 'i tratta
di un complesso di requisiti minimi costitutivi del dovere del giudice di
emanare un provvedimento anche se solo sul rito$∗ Le condizioni dell"azione o presupposti per il provvedimento di merito: sono
tali i requisiti aggiuntivi a>nch% il giudice possa pronunciarsi anche in
rierimento al merito della controversia accogliendola o rigettandola.
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!. %a le#ittimazione ordinaria e straordinaria
La legittimazione ad agire ha due unzioni ondamentali:
∗ a un lato sta#ilire colui che pu0 agire o contraddire in giudizio$∗ all"altro individuare colui nella cui sera giuridica incider& il provvedimento
che il giudice andr& ad emanare.'econdo quanto disposto dall"art. 53 a##iamo due dierenti tipologie di
legittimazione:
∗ La legitti*a$ione ordinaria: secondo cui % legittimato ad agire colui che si
aerma titolare del diritto sostanziale per cui chiede la tutela$ % legittimato a
contraddire colui che l"attore aerma titolare del dovere contrapposto al
diritto atto valere. Parliamo di titolarit& aermata e non eettiva. La regola
della legittimazione ordinaria comporta da un lato che al titolare del rapporto
sostanziale % riservata la scelta se! come e quando chiedere la tutela$dall"altro che nella sua sera giuridica fniranno per incidere tutti i
provvedimenti di rito o di merito che verranno emanati dal giudice$∗ Legitti*a$ione &traordinaria: la correlazione ra diritto sostanziale e
legittimazione ad agire non % assoluta. L"art. 53 inatti disciplina anche il
enomeno della legittimazione straordinaria (sostituzione processuale). n casi
tassativamente previsti dalla legge il sostituto processuale pu0 ar valere in
nome proprio un diritto di cui egli aerma l"altrui titolarit&. La titolarit& del
sostituito. sempio em#lematico % quello dell"azione surrogatoria: il creditore
per assicurare che siano soddisatte o conservate le proprie ragioni pu0esercitare i diritti e le azioni che spettano verso terzi al proprietario de#itore e
che questi trascura di esercitare. Particolare rilievo poi va posto alla dierenza
che c"% ra sostituzione processuale e rappresentanza processuale! nonch il
coordinamento con la legittimazione ordinaria:o 1elativamente al primo pro#lema possiamo dire che mentre il
rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato! il
sostituto agisce in nome proprio per la tutela di un diritto altrui. 'ia al
rappresentante che al sostituto spettano solo delle posizioni processualiattive! mentre il diritto ai provvedimenti spettano solo al rappresentato
o al sostituito! ma a dierenza del rappresentante al sostituto aranno
capo anche l"eventuale condanna alle spese avendo agito in nome
proprio! cio% a suo rischio e pericolo.o 1elativamente al secondo pro#lema! nel processo iniziato da sostituto
va riconosciuto anche al sostituito la qualit& di litisconsorte necessario
sia nell"interesse del convenuto per eliminare il pro#lema dell"eventuale
doppio processo! sia nel suo stesso interesse in quanto destinatario del
provvedimento di merito. Ad egli dovr& essere consentito di svolgere
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attivit& processuali convergenti o divergenti da quelle del sostituto. 'olo
nel caso della successione processuale a titolo particolare il sostituto
pu0! ma non deve necessariamente agire in giudizio.
l dietto di legittimazione intesa quale titolarit& solo aermata del diritto sostanziale
% rileva#ile in ogni stato e grado del processo anche d"u>cio con provvedimento di
rito in quanto non ricorrono i presupposti per un pronunciamento di merito.
!$. %a le#ittimazione ad a#ire per la tutela dei c.d. interessi superindividuali
2ei conronti di posizioni giuridiche superindividuali siano esse collettive (di classe!
di categoria! di gruppo) ovvero diuse (indierenziati) ! sorge il pro#lema di
identifcare a chi spetti l"iniziativa di arle valere in giudizio al fne di promuoverne la
tutela.
Le diverse soluzioni individuate possono essere comunque ricondotte a due modelli
ondamentali:
∗ l modello tedesco dell"azione dell"associazione – caratterizzatodall"attri#uzione della legittimazione ad agire soltanto ad associazioni
rappresentative di interessi collettivi opportunamente selezionate$∗ l modello anglosassone dell"azione di classe – che attri#uisce la
legittimazione ad agire a qualsiasi individuo mem#ro di un gruppo! classe o
categoria di persone! il quale agir& non solo in tutela dei propri diritti! ma
anche dei diritti di tutti coloro che sono ricompresi in quel gruppo! classe o
categoria.
n talia in una prima ase si % cercato di risolvere ogni pro#lema considerando lo
'tato amministrazione ente esponenziale e quindi unico legittimato a chiedere invia ordinaria il risarcimento per violazione di interessi collettivi o diusi.
'uccessivamente si % fnito per devolvere la tutela degli interessi collettivi o diusi
alla giurisdizione civile o a quella amministrativa a seconda dei tradizionali criteri di
riparto e ci si % posti il pro#lema se la legittimazione ad agire dovesse essere
attri#uita non tanto allo 'tato o ad altri enti pu##lici! ma ad associazioni e enti
esponenziali portatori di interessi diusi! ovvero a singoli individui diretti ruitori
dell"interesse da tutelare.
Le soluzioni via via adottate dal nostro legislatore possono raggrupparsi neiseguenti tre modelli:
∗ La legitti*a$ione ad agire in #ia ordinaria: riconosciuta solo ad
associazioni e enti esponenziali aventi particolari requisiti strutturali
individuati dallo stesso legislatore (sindacato! associazione dei consumatori)$∗ La legitti*a$ione &traordinaria: in questo modello all"associazione o ente
esponenziale viene attri#uita solo la legittimazione straordinaria: #asti
ricordare la vicenda del danno am#ientale dove in un primo momento solo lo
'tato o gli enti territoriali sono a#ilitati ad agire in giudizio per il risarcimento
del danno am#ientale. Alle associazioni era solo riconosciuta la possi#ilit& di
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denunciare atti lesivi al solo fne di sollecitare l"esercizio dell"azione da parte
dello 'tato o degli nti territoriali.∗ L+a$ione di "la&&e: in questa attispecie oggetto di tutela in via principale
sono i diritti individuali ed omogenei che anno capo ai singoli consumatori o
utenti.
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!'. %interesse ad a#ire
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa % necessario avervi
interesse. L"interesse ad agire ha la unzione di evitare la spendita di attivit&
processuali tutte le volte in cui l"accoglimento in merito della domanda non
comportere##e una modifcazione utile all"attore.
L"interesse deve essere:
∗ iretto: cio% deve spettare a chi agisca$∗ Legittimo: tutelato da una norma attuale.
l dietto di interesse ad agire % rileva#ile in ogni stato e grado del processo anche
d"u>cio.
,0. %eccezione
l convenuto ha varie possi#ilit&: pu0 rimanere contumace ovvero pu0 costituirsi in
giudizio al fne di resistere alla domanda dell"attore. n quest"ultimo caso potre##e
limitarsi a svolgere mere diese oppure potre##e proporre una domandariconvenzionale o chiedere un accertamento incidentale trasormandosi egli stesso
in attore. ;ra questi due estremi si colloca un"attivit& che viene indicata con il
termine e""e$ione. 'i distinguono due tipi di eccezioni:
∗ Le e""e$ioni pro"e&&%ali: sono defnite tali le eccezioni con le quali si
deduce il dietto di un presupposto del provvedimento di rito o di merito. n tal
caso il giudice (sempre che non sia possi#ile regolarizzare il processo) che
accoglie l"eccezione emaner& un provvedimento di rigetto in rito$∗ Le e""e$ioni di *erito: sono tali quelle che consistono nell"allegazione di un
atto impeditivo (es. non % ancora spirato il termine S) estintivo (es. il credito% prescritto) o modifcativo (es. % stata pattuita una dilazione di pagamento).
;atti tutti diretti esplicitamente o implicitamente ad ottenere il rigetto della
domanda.
Le eccezioni sia processuali che di merito si distinguono poi in:
∗ E""e$ioni in &en&o &tretto: sono tali quelle in cui la deduzione del atto
impeditivo! estintivo o modifcativo % riservata alla parte$∗ E""e$ioni in &en&o lato: sono tali quelle che possono essere rilevate oltre
che dalla parte anche d"u>cio.
Capitolo )IIIL PUBBLICO (INIS'ERO
,2. Premesse
l nostro sistema processuale % improntato al principio della domanda! ne consegue
che il giudice non pu0 procedere se non a seguito di una domanda e non oltre ladomanda proposta dalla parte. Dve per0 siano in gioco interessi della comunit&
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l"ordinamento ha scelto la soluzione di attri#uire ad un organo pu##lico il pu##lico
ministero il potere di assumere l"iniziativa in giudizio. n questo caso al PB pu0
essere riconosciuta la qualit& di parte pu##lica.
,3. /l PM or#ano di #iustizia
l PB ha assunto in generale la qualit& di organo indipendente come il giudice! ma a
dierenza di questo il PB non % imparziale. l PB gode di indipendenza esterna neiconronti di ogni potere nonch dagli stessi giudici e indipendenza interna
nell"am#ito dei poteri attri#uiti ai singoli u>ci in quanto come per il giudice anche
per il PB il ,'B determina i criteri generali per l"organizzazione degli u>ci.
,ome a##iamo detto il PB % tuttavia parziale in quanto persegue non interessi
propri del suo u>cio! ma o#iettivi generali della comunit&.
,. /l PM a#ente
A dierenza del diritto penale nel civile il PB ha compiti pi limitati ed esercita lapropria azione civile nei casi espressamente previsti per legge che possono essere
raccolti in due categorie:
∗ Legitti*a$ione ad agire in #ia e&"l%&i#a del P(: es. impugnazione del
contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme sul collocamento - in
tale ipotesi al PB viene attri#uita una legittimazione ordinaria in ragione del
proprio u>cio∗ Legitti*a$ione "on"orrente e &%&&idiaria pi4 0re3%ente/: rispetto a
quella dai titolari del rapporto sostanziale es. denuncia al tri#unale di gravi
irregolarit& da parte di amministratori e sindaci di societ& che anno ricorso almercato del capitale di rischio. n questi casi sem#ra potersi confgurare una
legittimazione straordinaria del PB in quanto il giudizio cade su diritti che non
sono ovviamente suoi! ma di altri.
,!. /l PM interveniente
L"art. @8 sta#ilisce che l"intervento del PB % oligatorio oltre che nella cause che
egli stesso avre##e potuto proporre eI art M6. n tutte quelle controversie nelle quali
l"ordinamento ritiene che si proflino per la loro stessa natura esigenze dellacomunit& di garantire il pu##lico interesse con la presenza di un organo
indipendente il PB. La partecipazione del PB % sempre o##ligatoria nei giudizi
davanti alla ,assazione dove % previsto che il PB rassegni le proprie conclusioni
successivamente alle parti in causa. L"intervento del PB % invece 0a"oltati#o in
ogni causa in cui lo stesso ravvisi un pu##lico interesse. La valutazione
dell"esistenza del pu##lico interesse spetta a lui solo e non % dato sindacarne il
ondamento.
,,. Poteri processuali del PM
9M
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Dccorre in questo caso distinguere se si tratta di causa pendente in sede di merito o
di legittimit&:
∗ Sede di *erito: in questo caso il PB:o 2elle cause che egli stesso potre##e proporre e nelle cause nelle quali
sia a#ilitato a intervenire pu0 svolgere in generale tutte le attivit&
consentite in generale alle parti private.o 2elle cause che non sare##e a#ilitato a promuovere il PB deve
mantenersi nell"am#ito della domanda e delle conclusioni delle parti
private e non pu0 proporre impugnazione salvo che in quelle
matrimoniali diverse dalla separazione personale dei coniugi. n detto
am#ito pu0 allegare atti! ornire prove e svolgere argomentazioni in
tutta autonomia.∗ In &ede di legitti*it!: l"intervento del PB rester& circoscritto all"esposizione
di una autorevole opinione di diritto su quella che l"organo indipendente
ritiene la soluzione corretta del caso. L"intervento garantir& in questo caso un
arricchimento del contraddittorio ed una maturazione dialetticamente pi
ra>nata del punto di diritto.
l PB non assume la posizione di soccom#ente anche se le sue conclusioni non siano
accolte.
,. 9overi e responsa(ilit& del PM
l magistrato che nel processo svolge la unzione di PB % soggetto alle regole
sull"astensione eI art @J e J3! ma non % ricusa#ile dalle parti. La mancata
astensione da eventualmente luogo a responsa#ilit& disciplinari! ma non pu0comunque incidere sul processo. 'otto il proflo della responsa#ilit& disciplinare
assume rilievo ogni grave mancanza del PB ai doveri deontologici compresi quelli
imposti alle parti ed ai diensori dagli art. 55 e 56.
l PB infne % soggetto alla disciplina sulla responsa#ilit& dei magistrati.
Capitolo )III: “Parti e difensori”
,'. )apacit& di essere parte e capacit& processuale
La parte in senso processuale! titolare di poteri! acolt&! doveri ed oneri
processuali! agisce in giudizio ed % destinataria degli eetti della decisione del
giudice. La capacit& di essere parte % il presupposto per assumere la qualit& di parte
e! praticamente! coincide con la capacit& giuridica$ tuttavia perch si possa agire in
giudizio % necessario che alla capacit& di essere parte (capacit& giuridica civilistica)!
si a>anchi la capacit& processuale! coincidente con la capacit& di agire.
0. appresentanza processuale
9@
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Ai sensi del comma 4 dell"art. @J c.p.c.! *Le persone che non hanno il li#ero
esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentateS+. Parliamo
quindi di:
A. rappresentanza le#ale (minore! interdetto! allito): il rappresentante sta in
giudizio in nome dell"incapace che rimane il titolare del diritto ai
provvedimenti che il giudice emaner&$ per questo dunque parte in senso
processuale % il rappresentato! pur attraverso l"esercizio delle posizioniprocessuali attive da parte del rappresentante. La situazione in esame %
assolutamente diversa da quella che si confgura nel caso di sostituzione
processuale per cui il sostituto agisce in nome proprio per la tutela di un
diritto altrui! pertanto sar& il destinatario dell"eventuale provvedimento di
rito$ il sostituito! titolare del rapporto sostanziale! rimane il destinatario
della sentenza di merito$G. rappresentanza volontaria: tale rappresentanza va conerita espressamente
per iscritto e non pu0 essere atta implicitamente discendere da procureconerite per aari speciali o in via generale.,. rappresentanza or#anica: si tratta delle modalit& con le quali gli enti stanno
in giudizio$ le persone giuridiche stanno in giudizio attraverso l"organo che!
a norma di legge o di statuto! le rappresenta$ le associazioni e i comitati!
che non hanno personalit& giuridica! stanno in giudizio attraverso le
persone che ne hanno la presidenza o la direzione.
1. 7ssistenza ed autorizzazione
2ei casi di minore emancipato e di ina#ilitato! per i quali si ha una limitata capacit&di agire e quindi una limitata capacit& processuale! si richiede la partecipazione
contemporanea al giudizio sia dell"assistito che dell"assistente. Per casi particolari %
inoltre necessaria una autorizzazione da parte dell"organo a#ilitato al rilascio per
stare in giudizio. l c.p.c. all"art. @5 prevede poi la possi#ilit& che si nomini un
curatore speciale nel caso in cui manchi la persona cui spetta la rappresentanza e
nel caso di conOitto di interessi! anche solo potenziale! ra rappresentante e
rappresentato. l dietto di rappresentanza processuale! di assistenza o di
autorizzazione % rileva#ile in ogni ordine e grado del giudizio! anche d"u>cio.
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2ell"uropa continentale il modello pi diuso % quello della li#era proessione! che
si caratterizza per assegnare agli avvocati sia la tutela del cliente che la
salvaguardia degli interessi generali. La di>colt& oggettiva del controllo della
qualit& della prestazione e del suo corretto adempimento da parte dell"avvocato! ha
provocato la nascita di strutture organizzative di controllo della proessione che si
stanno proponendo anche sul piano europeo.
l modello mercantilistico della proessione orense lascia invece l"eserciziodell"attivit& alla determinazione del mercato! con una conseguente
regolamentazione minima. a notare che la tale prospettiva mercantilistica trova
sempre pi spazio anche in applicazione di una sentenza della ,orte di
Lussem#urgo che ha ricompreso la proessione orense nella nozione di impresa!
assoggettandola pertanto alle regola della li#era concorrenza vigenti all"interno
dell"=.
La scelta italiana operata fn dall"indomani dell"unit& d"talia! si % concretizzata con il
1..L. del 3699! a avore del modello continentale! ondato su personalit&!proessionalit& ed indipendenza della proessione orense.
A. Carattere per&onale: u istituito nel quadro delle leggi razziali con l"o#iettivo
di impedire la costituzione di societ& ra proessionisti per evitare che gli e#rei
esercitassero la proessione! ma consentendo solo orme di associazione
proessionali. l divieto di costituzione di societ& % stato a#rogato nel 366@ e
poi! nel 4883! in attuazione di una direttiva! si % provveduto a consentire la lo
svolgimento di attivit& di rappresentanza! assistenza e diesa in giudizio! in
via non individuale! ma esclusivamente nella orma di societ& ra avvocati
(societ& che peraltro non % soggetta al allimento). 2onostante dal 366@ siapossi#ile costituire societ& multidisciplinari! la previsione non ha ancora
trovato attuazione e comunque le orme pi ricorrenti sono ancora quelle
dell"esercizio individuale della proessione orense oppure quelle dello studio
associato.G. La pro0e&&ionalit!: condizione indispensa#ile per esercitare la proessione %
l"iscrizione all"al#o degli avvocati (e a quello degli avvocati a#ilitati
all"esercizio presso le giurisdizioni superiori). l ,onsiglio nazionale orense! in
via autonoma! ha provveduto anche ad emanare un ,odice deontologico el"inosservanza delle norme legislative o deontologiche % sanzionata
disciplinarmente dai consigli dell"ordine! dal ,onsiglio nazionale orense e! in
ultima istanza! dalla ,assazione. K in ogni caso assodato che in talia
l"esercizio dell"avvocatura ha unzioni eminentemente pu##licistiche! dal
momento che % un servizio di pu##lica necessit&. ,ome si % gi& detto!
l"avvocato! insieme al giudice ed al pm! esercita una parte del potere
giurisdizionale da cui consegue la necessit& della sua indipendenza$ %
evidente che! a dierenza del giudice! all"avvocato % poi richiesta parzialit&.
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La garanzia dell"indipendenza viene perseguita attraverso alcuni strumenti
quali:o l"incompati#ilit& della proessione orense con l"esercizio di una impresa
commerciale$o l"esclusione di una societ& di avvocati soci di capitale o soci non
a#ilitati$
o l"esclusione! connessa al modello li#ero-proessionale! di qualsiasi ormadi impiego retri#uito e dell"esercizio di diverse attivit& proessionali$
o l"inserimento dell"avvocato in un ordine proessionale autonomo.
1estano da chiarire gli aspetti legati alla remunerazione dell"avvocato. 2ei sistemi di
common law % avorita la stipula di patti di quota lite! con la quale si cede al
diensore (che anticipa anche le spese) una quota del risultato utile della causa$ a
parte questa situazione! negli stessi sistemi si opera anche a taria oraria. 2ei
sistemi europei invece il patto di quota lite % per lo pi vietato con l"intento di
impedire ogni possi#ile conOitto di interesse ra cliente ed avvocato. n talia era
colpito da nullit& e consentiva al cliente di agire per il risarcimento del danno$ %per0 consentito stipulare in orma scritta con il cliente un compenso parametrato al
raggiungimento degli o#iettivi anche se l"o##ligazione dell"avvocato rimane una
o##ligazione di mezzi e non di risultato. criteri di determinazione della
remunerazione sono incentrati sul valore della pratica in #ase ad una taria
determinata dal ,onsiglio nazionale orense.
. 7ssistenza #iudiziaria ai non a((ienti
l pro#lema della garanzia di potersi avvalere di una diesa tecnica per agire odiendersi in giudizio anche da parte di chi non ha mezzi! % stato arontato
attraverso tre modelli diversi. All"unit& d"talia venne adottato il modello
dell"avvocato dei poveri! per cui l"assistenza era a>data ad un unzionario pu##lico.
l sistema u messo in discussione e modifcato nel gratuito patrocinio per cui
diendere gratuitamente i non a##ienti costituiva un dovere ed un onere della classe
orense. Ei& con l"adozione della ,ostituzione si arriv0 a disegnare diversamente la
questione che % stata recentemente regolata arrivando alla defnizione! nel 4883!
del patrocinio a spese dello 'tato: l"eettiva tutela giurisdizionale % garantita dalla
possi#ilit&! per la parte non a##iente le cui pretese non siano inondate! di sceglieredirettamente il suo diensore ra gli avvocati iscritti in appositi elenchi che! per la
prestazione in questione verr& retri#uito dallo 'tato.
!. Poteri4 doveri e responsa(ilit& del difensore
l diensore svolge due unzioni: la rappresentanza e l"assistenza. 'i parla
generalmente di rappresentanza tecnica perch il diensore compie o riceve gli atti
in nome e per conto della parte! ma l"oggetto della rappresentanza % tipico! cos/
come tipizzata % pure la procura alle liti – che onda la rappresentanza – ed i potericonseguenti. L"assistenza si risolve invece in una opera consultiva o nella diesa del
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proessionista a avore della parte. L"avvocato pu0 esercitare la propria unzione
presso tutti gli u>ci giudiziari ma ha l"o##ligo di eleggere domicilio nel luogo in cui
si cele#ra il giudizio! in caso non lo accia! la parte % domiciliata presso la
cancelleria del tri#unale. ,i sono alcuni casi nei quali la parte pu0 diendersi
personalmente:
∗ % essa stessa avvocato$∗ si tratta di controversie di lavoro con valore ineriore a 346!33T$∗ si tratta di opposizioni ad ordinanze ingiuntive per sanzioni amministrative$∗ davanti al giudice di pace se le cause non superano i J3M!7MT oppure se il
giudice ha autorizzato la parte in considerazione della natura ed entit& della
causa.
La violazione delle regole sul patrocinio tecnico comporta la nullit& assoluta dell"atto
processuale! rileva#ile peraltro in ogni stato e grado del processo$ la nullit& non %
sana#ile.
La procura alle liti % un atto negoziale che pu0 essere generale o speciale e sipresume conerita soltanto per un determinato grado del processo$ per il ricorso in
cassazione e per la citazione in revocazione % necessaria una procura speciale. Per
la validit& della procura % richiesto ad su#stantiam l"atto pu##lico o la scrittura
privata autenticata (anche l"avvocato pu0 autenticare la sottoscrizione della parte
purch sia apposta in calce o a margine degli atti processuali). 'e la procura %
conerita a pi diensori si presuppone che la unzione possa essere esercitata
disgiuntamente! a meno che non sia stato disposto diversamente. 'i tratta di una
orma particolare di contratto di prestazione d"opera intellettuale che si specifca nel
conerimento di un mandato con rappresentanza al quale per0 si applicano le normeconnesse solo se compati#ili con la diesa tecnica. doveri ed i poteri dell"avvocato
sono contenuti per lo pi negli articoli 57 e 55 del c.p.c. e! nell"esercizio di tali poteri
e doveri! l"avvocato pu0 compiere e ricevere tutti gli atti del processo che non siano
espressamente riservati alla parte$ sono sottratti al potere del diensore gli atti che
importino disposizione del diritto (per esempio le transazioni). 'ia il diensore che la
parte hanno il dovere di comportarsi con lealt& e pro#it& nei loro rapporti! per i quali
il diensore pu0 incorrere anche in responsa#ilit& contrattuale (per esempio nel caso
di mancata impugnazione nei termini consentiti di una sentenza).
,. /l dovere di lealt& nel comportamento processuale
L"art. 55 del c.p.c. fssa il dovere per le parti ed i loro diensori di comportarsi in
giudizio con lealt& e pro#it&. L"interpretazione di questo articolo si % da sempre
articolata su diversi orientamenti.
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attuato il contradditorio che non pu0 esaurirsi in un semplice adempimento ormale
di garanzia per le parti di *parit& delle armi+! ma deve estrinsecarsi in una
uguaglianza sostanziale ra le parti! con l"o#iettivo! sullo slancio del giusto processo!
dell"eettiva tutela giurisdizionale. K questo talmente vero che la violazione del
dovere di lealt& d& luogo ad una orma tipica di a#uso del processo.
. %e spese #iudiziali
Le spese che si generano nella procedura giudiziale generano pro#lematiche che
vengono ricondotte a tre tip