problema

Download Problema

If you can't read please download the document

Upload: leslie-taylor

Post on 28-Sep-2015

3 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

problema

TRANSCRIPT

legittimata a richiedere all'agente il risarcimento dei danni immediati, diretti e prevedibili1CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 105. Per un approfondimento del tema v. CICCHITTI, L'agente di assicurazione, Trento, 2009, p. 45. In tema di responsabilit dell'assicuratore per gli atti posti in essere dall'agente con rappresentanza, v. BALDI, Il contratto di agenzia, cit., p. 499, il quale sul punto osserva che >. In tema di danni all'impresa assicurativa conseguenti alla mancata comunicazione dell'impedimento da parte dell'agente v. BALDI, Il contratto di agenzia, cit., p. 231.

.Occorre precisare che deve trattarsi di impossibilit attinenti alle condizioni del soggetto agente e che non ha rilevanza la circostanza che l'impedimento sia a lui imputabile o meno. Se l'impossibilit, anche permanente, che abbia colpito l'agente non sia di assoluto ostacolo alla sua attivit di organizzazione e direzione agenziale, deve ritenersi che il rapporto possa continuare e non essere soggetto a scioglimento4TOSETTO, La figura dell'agente di assicurazione, cit., p. 493.

; qualora, invece, l'impedimento sia permanente, o si protragga per un periodo di tempo particolarmente lungo, tale da non consentire pi un'adeguata attivit agenziale, si configurer un'ipotesi di scioglimento del rapporto5CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 106, il quale ricorda, fra i casi di impedimento permanente; il fallimento, l'interdizione, l'invalidit e la morte; mentre, fra i casi di impedimento temporaneo: condanna a pena detentiva e malattia.

.L'obbligo di fedelt, seppur non previsto espressamente, si rinviene sia nella normativa dettata dal codice civile in tema di contratto di agenzia che nel principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.L'obbligo di fedelt, per quanto concerne il contratto di agenzia, si traduce nel divieto, in capo all'agente, di trattare affari in concorrenza con l'impresa preponente6CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 107. Sul punto, v. TOSETTO, La figura dell'agente di assicurazione, cit., p. 493, il quale precisa che l'obbligo di fedelt .

. Per analizzare la portata di tale divieto occorre, in via preliminare, fare un breve cenno sull'istituto dell'esclusiva, al fine di distinguere le conseguenze derivanti dall'ipotesi di concorrenza da quelle di concorrenza sleale.L'esclusiva, prevista dall'art. 1743 c.c, d luogo al sorgere di obbligazioni negative sia in capo all'impresa preponente che in capo all'agente; tali obbligazioni consistono nel divieto, per l'impresa preponente, di avvalersi contemporaneamente di pi agenti nella stessa zona; per quanto concerne l'agente, di assumere un ulteriore incarico da parte di imprese concorrenti7L'art. 1743 c.c. dispone che .

. Funzione principale dell'istituto dell'esclusiva individuata, pertanto, nella prevenzione di qualunque manovra concorrenziale8BALDASSARRI, I contratti di distribuzione, Padova, 1989, p. 229.

.Occorre precisare che la violazione dell'obbligo di esclusiva da parte dell'agente di assicurazione nei confronti dell'impresa preponente non integra un'ipotesi di concorrenza sleale cos come prevista dall'art. 2598 c.c9L'art. 2598 c.c. dispone che .

.A conferma di tale considerazione, stato osservato che la norma in esame si riferisce ai soli casi di concorrenza tra soggetti che operano nello stesso settore di attivit e non, come accade per l'agenzia, tra soggetti che svolgono attivit complementari. Inoltre, la concorrenza sleale esclude la presenza di un rapporto contrattuale fra le parti; perci, si pu configurare un ipotesi di concorrenza sleale esclusivamente da parte dell'agente cessato10BALDI, Il contratto di agenzia, cit., p. 70.

.Pertanto, in caso di violazione del regime di esclusiva, sar ammissibile esclusivamente la tutela contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto ex 1375 c.c., la quale potr anche legittimare la revoca dal mandato per giusta causa, oltre che un eventuale risarcimento del danno11BALDASSARRI, I contratti di distribuzione, cit., p. 230.

. Un'ipotesi di concorrenza sleale si rinverr, invece, successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, qualora l'ex agente ponga in essere atti che comportino lo sviamento della clientela attraverso l'utilizzo di notizie riservate o la diffusione di notizie che comportino il discredito in capo all'impresa con la quale cessato il rapporto agenziale. In tal caso, l'impresa potr agire per la cessazione dell'attivit illecita e per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2598 c.c.12MARIOTTI, I contratti assicurativi e l'assicurazione nei codici, Milano, 2008, p. 51. Per un approfondimento sulle conseguenze derivanti da ipotesi di concorrenza sleale dell'agente cessato che coinvolgano anche la compagnia concorrente v. CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 112 ss.

.Gli obblighi fin qui analizzati, in quanto caratterizzanti il rapporto di lavoro dipendente, potrebbero indurre a considerare tale il rapporto intercorrente fra l'agente e l'impresa preponente13CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 107.

.Tale assimilazione da escludere in quanto la violazione di tali obblighi per il lavoratore comporta esclusivamente sanzioni disciplinari, mentre, nel caso dell'agente comporter una risoluzione per giusta causa e conseguente risarcimento dei danni14TOSETTO, La figura dell'agente di assicurazione, cit., 1977, I, p. 494. Sul punto, v. CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 107, il quale osserva che .

.

Il broker assicurativo: il problema sullesistenza di responsabilit

La qualificazione giuridica del rapporto di brokeraggio assicurativo stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale, nell'ambito del quale sono state avanzate varie tesi volta a garantire l'applicazione, in via analogica, alla fattispecie in esame, della disciplina relativa ad altre figure contrattuali contemplate nel codice civile.Le incertezze dottrinali relative alla questione in esame sono riconducibili, da un lato, all'affermarsi dell'attivit di brokeraggio assicurativo nella prassi assicurativa gi prima di una sua regolamentazione normativa15Sul tema v. PIZZIGATI, Profili giuridici del broker di assicurazione, in Ass., 1981, p. 156-157, il quale afferma che .

, dall'altro, al fatto che la prestazione del broker consta di molteplici attivit, quali quella di studio, volta ad individuare le esigenze dell'assicurando al fine di proporre i prodotti che meglio le soddisfino, quella di conduzione delle trattative con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e, da ultimo, quella di assistenza all'assicurato per tutta la durata del rapporto assicurativo16PEDICI, Il broker di assicurazioni, Milano, 1998, p. 75.

. Con riguardo alla natura giuridica del contratto di brokeraggio, si contendono il campo tre diversi orientamenti: il primo orientamento ha assimilato il contratto di brokeraggio a quello di mediazione, il secondo orientamento ha qualificato il rapporto di brokeraggio come contratto di prestazione d'opera intellettuale ed infine il terzo orientamento ha qualificato il rapporto di brokeraggio come un contratto innominato misto.Al primo orientamento possono essere ricondotte due tesi in parte differenti: secondo la prima tesi, la figura del broker di assicurazioni deve essere assimilata a quella del mediatore tout court, prevista dagli artt. 1754 e ss. del codice civile.In particolare, nell'attivit del broker, sarebbero ravvisabili alcuni tratti caratteristici della mediazione, quali la messa in relazione dell'assicurando e dell'assicuratore ai fini della stipula del contratto di assicurazione17PERFETTI, Il mediatore e le figure affini, in Commentario del Codice civile. Dei singoli contratti, a cura di Valentino, Torino, 2011, p. 689 ss.; FANELLI, Gli ausiliari nell'assicurazione, cit., p. 475 ss.; PIZZAGATI, Profili giuridici del broker di assicurazione, cit., p. 161 ss.; LA TORRE, I mediatori di assicurazione, in Ass., 1985, I, p. 277 ss.

. La circostanza che la provvigione spettante al broker sia posta a carico dell'assicuratore anche nel caso in cui l'incarico sia stato affidato al primo dall'assicurando, non costituisce, peraltro, un ostacolo alla suddetta qualificazione del broker come mediatore. Ci in quanto l'art. 1755 c.c.18L'art. 1755 c.c. dispone che >.

. L'altra tesi riconducibile a quest'orientamento, per, proprio con riferimento alla circostanza che il compenso spettante al broker sia a carico dell'impresa di assicurazione nonostante l'attivit di assistenza e consulenza sia svolta nei confronti dell'assicurando ha evidenziato da subito l'esistenza di profili differenziali fra la figura del broker e quella del mediatore tout court20ROSSETTI, Il broker, la mediazione, il nuovo codice delle assicurazioni, in Ass., 2005, II, p. 200 ss.; ALPA FORLINO, voce broker, cit., p. 361 ss.; PARTESOTTI, Gli intermediari di assicurazione, cit., p. 413, il quale, in tema di equiparazione fra la figura del mediatore e del broker, rileva due peculiarit rispetto alla mediazione tipica ; BALDI, Il contratto di agenzia, cit., p. 650, il quale, con riferimento all'attivit svolta dal broker, osserva che questa ; SCHIANO DI PEPE, Brokeraggio assicurativo, intermediazione, impresa di servizi, in Ass., 1987, p. 326, secondo il quale la parzialit del broker confermata anche dal codice deontologico della categoria; al riguardo l'A. osserva che .

.Secondo tale orientamento, il contratto di brokeraggio sarebbe, pertanto, riconducibile ad una mediazione atipica o unilaterale, nella quale il mediatore, anzich assumere, nello svolgimento della propria attivit, una posizione di assoluta neutralit rispetto alle parti contrapposte, favorisce una sola di queste: la parte dalla quale ha ricevuto l'incarico21PEDICI, Il broker di assicurazioni, cit., p. 75. Sul punto v. ALPA FORLINO, voce Broker, cit., p. 363, il quale osserva che l'attivit di consulenza che il broker presta ha carattere accessorio e >.

.Come accennato, un secondo orientamento, minoritario, assimila il contratto di brokeraggio a quello di prestazione d'opera intellettuale, in considerazione della definizione di broker fornita dalla legge 26 novembre 1984 n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori22CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 432; IPPOLITO, Il professionista di assicurazione denominato anche broker, cit., p. 120 ss. In tema di qualificazione del rapporto di brokeraggio, dopo l'emanazione del codice delle assicurazioni, v. ROSSETTI, Il broker, la mediazione, il nuovo codice delle assicurazioni, cit., p. 203; VOLPE PUTZOLU, La direttiva comunitaria 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, cit., p. 317; PRIMERANO, La consulenza del broker nel contratto di brokeraggio assicurativo, in Ass., 2008, p. 647, il quale, relativamente alla disciplina della L. 792/84 e del codice delle assicurazioni, osserva che .

.L'art. 1 di tale legge, nel qualificare il broker come il soggetto che mette in diretta relazione coloro che intendono stipulare un'assicurazione e le imprese assicurative, sembrava propendere, per la compatibilit di tale rapporto con quello di mediazione. Tuttavia, la medesima norma individuava successivamente, quali ulteriori compiti del broker, anche l'attivit di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti proposti dalle imprese assicuratrici e l'attivit di collaborazione ai fini della gestione e dell'esecuzione del contratto, accostando il rapporto di brokeraggio a quello di prestazione d'opera intellettuale23CASALI, L'agente e il broker di assicurazione, cit., p. 432, il quale osserva che . Contra, LA TORRE, La disciplina giuridica dell'attivit assicurativa, cit., p. 327 ss;

. Pertanto, secondo tale orientamento, la definizione di broker dettata dalla suddetta normativa permetteva di affermare che l'attivit volta a mettere in relazione diretta le parti non fosse pi fine a se stessa, come nella mediazione, ma assumesse carattere strumentale ed accessorio rispetto all'attivit principale di collaborazione nei confronti dell'assicurando consistente nell'assistenza tecnico-giuridica alla determinazione del contenuto contrattuale24IPPOLITO, Il professionista di assicurazione denominato anche broker, cit., p. 132.

.A sostegno della tesi favorevole alla qualifica del rapporto di brokeraggio in termini di