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IL PROCESSO DI “CHEMICAL RISK
ASSESSMENT” SECONDO IL
REGOLAMENTO REACH
L’utilizzo delle informazioni di output nelle valutazioni di impatto ambientale e impatto sanitario.
Udine 7-8-9 ottobre 2019
CLP: valutazione del pericolo e classificazione delle sostanze
pericolose per la salute umana Maria Alessandrelli
Istituto Superiore di Sanità
REACHAMBIENTE E SALUTE
Regolamento (EC) n° 1907/2006
REACH
Regolamento (EC) n° 1272/2008
CLP
Rischio f (P;E)
Pericolo
Obblighi di registrazione per sostanze, prodotte o importate, a
partire da quantitativi di 1 ton/anno Nessun limite di quantità
Sostanze&Miscele Sostanze chimiche
REACHAMBIENTE E SALUTE
PERICOLO RISCHIO
PERICOLO Proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o situazione fisica esistente tale da provocare danni all’uomo e/o all’ambiente
RISCHIO
Probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche
R= f (P;E) R : rischio P : proprietà pericolose della sostanza E : esposizione
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Introduce i criteri del Globally Harmonised System (GHS) of Classification and
Labelling of Chemicals nella EU:
• E’ basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU, pur mantenendo una continuità
con la precedente normativa EU: è simile, ma non identico al GHS.
• Applica il criterio del “building block approach”.
Regolamento 1272/2008 (CLP)
7 Titoli, 8 Allegati tecnici (con GUUE 2017/542)
•Sostanze e miscele pericolose
•Classificazione, etichettatura, imballaggio
•Pericolo
•Nessun limite di quantità
REACHAMBIENTE E SALUTE
GHS è stato sviluppato per classificare i prodotti chimici e delle etichette in base al loro livello di
pericolo
International Labour Organisation (ILO)
ONU (raccomandazioni sul
trasporto) Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD)
Il CLP traspone in EU i criteri di classificazione armonizzati del sistema GHS
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) dell’ONU
REACHAMBIENTE E SALUTE
Sistemi diversi di classificazione
GHS Danger
Transport Liquid: slightly toxic; solid: not classified
EU Harmful _Dir. 67/548/CEE (DSD)
US Toxic
CAN Toxic
Australia Harmful
India Non-toxic
Japan Toxic
Malaysia Harmful
Thailand Harmful
New Zealand Hazardous
China Not Dangerous
Korea Toxic
Sostanza con tossicità acuta orale DL50
IL GHS rende univoca a livello mondiale la classificazione e l’etichettatura di sostanze e miscele
CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA
11 REACHAMBIENTE E SALUTE
GHS
7
Revisioni a cadenza biennale
Ultima revisione GHS: giugno 2019 (Rev.8)
Adottato nel 2002 e pubblicato nel 2003,
attualmente è implementato in 72 paesi
REACHAMBIENTE E SALUTE
8 19
E’ stato già aggiornato da sette Regolamenti di Adeguamento al Progresso Tecnologico (APT).
(a)
SS VGRC _ 15-3-2019_Alessandrelli
20
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html (b)
10
Il GHS contiene il principio del “building block approach”
che permette di escludere alcune categorie di pericolo
«meno gravi» e di conservarne altri non presenti nel GHS
stesso.
Ciascun Paese può avviarsi verso la strada
dell’armonizzazione scegliendo, inizialmente, alcuni criteri
e tralasciandone altri.
L’UE ha partecipato attivamente alla stesura del GHS e ha contribuito
all'armonizzazione globale dei criteri di classificazione e di etichettatura
inserendoli nel CLP.
BUILDING BLOCK APPROACH (BBA)
REACHAMBIENTE E SALUTE
Trasposizione dal GHS al CLP
In base al principio del “Building Block Approach”:
Il CLP riprende tutte le classi di pericolo del GHS UN, ma esclude alcune
categorie
NON sono presenti nella norma UE attuale:
• Liquidi infiammabili , categoria 4
• Tossicità acuta, categoria 5
• Corrosione/irritazione categoria 3
• Pericolo di aspirazione categoria 2
• Tossicità acquatica acuta categorie 2 e 3
REACHAMBIENTE E SALUTE
Classe: tossicità acuta orale_GHS
REACHAMBIENTE E SALUTE
Classe: tossicità acuta orale
esclusione categoria_CLP
In base al BBA l’EU ha scelto per la classe di pericolo tossicità acuta orale
di non inserire nel reg. CLP la categoria 5 prevista invece dal GHS
(DL50 > 2000 e ≤ 5000mg/kg)
(*) DL50 : dose singola che
provoca la morte del 50% degli
animali trattati
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
DL50 (*)
≤ 5
mg/kg
> 5 e ≤ 50
mg/kg
> 50 e ≤ 300
mg/kg
> 300 e ≤ 2000
mg/kg
Categoria 5
> 2000 e ≤ 5000 mg/kg DL50 (*)
REACHAMBIENTE E SALUTE
NORMATIVA CORRELATA
REACH e CLP coesistono con normative specifiche di settore altrettanto mirate alla sicurezza dei prodotti chimici
– Trasporto – Direttiva Seveso – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Rifiuti – Cosmetici – Giocattoli – Codice del consumo – Detergenti – Biocidi – Fitosanitari – Malattie professionali IMPORTANTE: verificare la coerenza tra le norme e i richiami alle norme correlate
REACHAMBIENTE E SALUTE
BIOCIDI E FITOSANITARI
Il reg CLP si applica a sostanze e miscele disciplinate dal reg 528/2012 relativo ai biocidi (BPR) o dal reg 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari( PPPR) Le sostanze attive e i prodotti biocidi o fitosanitari devono essere classificati ed etichettati secondo CLP, ma anche riportare le informazioni supplementari previste da BPR e PPPR Le sostanze attive sono oggetto di classificazione armonizzata per tutte le classi di pericolo se applicabili Soltanto le autorità competenti degli Stati membri possono presentare proposte per le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari o nei biocidi
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Classe di pericolo: definisce la natura del pericolo
• fisico
• per la salute
• per l’ambiente
• Categoria di pericolo: definisce la suddivisione dei criteri
entro ciascuna classe di pericolo e ne specifica la gravità
• Pittogramma di pericolo: un simbolo grafico che con tutti i
suoi elementi comunica informazioni specifiche sul pericolo
Art. 2 del CLP
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Pericoli fisici
• Pericoli per la salute
• Pericoli per l’ambiente
• Pericoli per lo strato dell’ozono
Art. 2 del CLP 1) Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente
REACHAMBIENTE E SALUTE
Classi di Pericolo di tipo fisico
Esplosivi
Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Gas sotto pressione
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Sostanze autoreattive
Liquidi piroforici Solidi piroforici Sostanze autoriscaldanti Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas infiammabili
Liquidi comburenti Solidi comburenti Perossidi organici Corrosivi per i metalli
REACHAMBIENTE E SALUTE
Classi di pericolo per effetti sulla salute umana
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione cutanea
Danni rilevanti/irritazione oculare
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
Mutagenicità
Cancerogenicità
Tossicità riproduttiva
Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola (STOT SE)
Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (STOT RE)
Tossicità a seguito di aspirazione.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Pericolosità acuta per l’ambiente
acquatico
Pericolosità cronica per l’ambiente
acquatico
Pericolosità per lo strato di ozono
Le classi di pericolo per l’ambiente
REACHAMBIENTE E SALUTE
22
Alle indicazioni di pericolo é assegnato un codice univoco alfanumerico che consiste
in una lettera e tre numeri :
– La lettera “H” (per “hazard statement”)
– Un numero che indica il tipo di pericolo
»“2” per pericoli fisici;
»“3” pericoli per la salute:
»“4” pericoli per l’ambiente;
– Due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale di pericoli quali
l’esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), etc.
Frasi H
H2 H3 H4
00 00 00
Pericolo fisico Pericolo per la salute Pericolo per l’ambiente
Codifica per le indicazioni di pericolo
REACHAMBIENTE E SALUTE
Codifica per i consigli di prudenza Ai consigli di prudenza é assegnato un codice univoco alfanumerico che consiste in una lettera
e tre numeri:
Lettera P (per “precautionary statement”);
– Un numero che indica il tipo di precauzione da adottare
» “1” per carattere Generale;
» “2” per Prevenzione;
» “3” per Risposta;
» “4” per Immagazzinamento;
» “5” per Eliminazione
– Due numeri corrispondono ai numeri sequenziali
Frasi P
P1
P2
P3
P4
P5
00
00
00
00
00
Generale
Prevenzione
Risposta
Immagazzinamento
Eliminazione
REACHAMBIENTE E SALUTE
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Obblighi chiave del CLP
Classificazione
Etichettatura
&
Imballaggio
Notifica
&
Comunicazione
Classificazione armonizzata
• Produttori, importatori ed utilizzatori a valle (formulatori) devono classificare sostanze e miscele
• I fornitori debbono etichettare ed imballare sostanze e miscele in accordo con il CLP
• Produttori ed importatori notificano C&L all’Inventario delle C&L dell’ECHA
• Importatori ed utilizzatori a valle comunicano le informazioni agli Organismi designati (art 45_Archivio Preparati ISS)
• Le sostanze presentano una classificazione armonizzata per alcune classi di pericolo
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Processi afferenti al CLP
Classificazione ed etichettature (C&L) armonizzate L’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose assicura un’adeguata gestione del rischio in ambito europeo. C&L Inventory gestito da ECHA Il CLP obbliga produttori ed importatori a notificare all’Inventario ECHA la C&L delle sostanze pericolose presenti sul mercato EU. Richiesta del nome chimico alternative per sostanze in miscela La procedura di richiesta di nome chimico alternativo per una sostanza presente in miscela, tutela la confidenzialità e i diritti di proprietà intellettuale mantenendo però inalterata la tutela della salute. Qualsiasi richiesta di nome alternativo approvata dall’ECHA é ritenuta valida in tutti gli Stati Membri EU. Centri Antiveleni (CAV)
L’articolo 45 del CLP designa gli organismi (in Italia i CAV) ai quali devono essere comunicate le informazioni relative in
caso di emergenze sanitarie: gli Stati Membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a
valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura,
specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Il Reg (UE) 2017/542 contiene l’Allegato VIII che implementa
l’armonizzazione delle informazioni in materia di risposta all’emergenza sanitaria e le misure di prevenzione.
L’Allegato VIII definisce un identificatore unico di formula (UFI) : è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela pericolosa (o di un gruppo di miscele) a una specifica miscela (o uno specifico gruppo di miscele) e va stampato in etichetta. In questo modo si crea un collegamento non ambiguo tra la miscela presente sul mercato e le specifiche informazioni sulla miscela per facilitare un tempestivo intervento in caso di emergenza
REACHAMBIENTE E SALUTE
OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CLP
Gli obblighi specifici dipendono in gran parte dal proprio ruolo nella catena d’approvvigionamento
FONDAMENTALE
individuare il proprio ruolo a norma del regolamento CLP
Il regolamento CLP impone a tutti gli attori di una catena d’approvvigionamento l’obbligo di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione di sostanze e miscele.
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RUOLI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP
• Fabbricante
• Importatore
• Utilizzatore a valle (compresi formulatore/ reimportatore)
• Distributore (compreso il rivenditore al dettaglio)
• Produttore di un articolo
27 SS VGRC _ 1 Febbraio 2019_Alessandrelli
• Classificare, imballare ed etichettare secondo il CLP per l’immissione in
commercio (articolo 4)
• Aggiornare la classificazione e l’etichettatura in caso di nuove informazioni
tecniche e scientifiche (articoli 15 e 30)
• Notificare la classificazione e l’etichettatura all’Inventario dell’ECHA
(inventario C&L) (articolo 40)
• Obbligo di informare le MSCA in merito alle info relative alle miscele in caso
di risposta ad una emergenza sanitaria (articolo 45)
• Mantenere disponibili tutte le informazioni utilizzate per C&L per almeno 10
anni (articolo 49)
Obblighi principali per le imprese in ottemperanza al CLP
REACHAMBIENTE E SALUTE
Obbligo di conservare le informazioni (art. 49 del CLP)
• Tutte le informazioni utilizzate per la
classificazione ed etichettatura conformi al CLP devono essere mantenute a disposizione di eventuali ispezioni e controlli da parte delle autorità competenti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno fornito la sostanza o la miscela per l'ultima volta.
• Anche in caso di sostanze e miscele non classificate o non classificabili secondo CLP deve essere mantenuta la tracciabilità delle ricerche effettuate
29 REACHAMBIENTE E SALUTE
Articolo 53 (CLP)
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
1. La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12 l'articolo
14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2,
secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico,
anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle
Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione
dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a
infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 3. Per
motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54,
paragrafo 4.
2. Gli Stati membri e la Commissione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle
Nazioni Unite, promuovono l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze
persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a livello di
Nazioni Unite.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Tre le ragioni per un ATP:
Aggiornare l’All. VI a seguito dell’adozione delle RAC opinion (CLH) in GU EU
Allineamento con la revisione del UN-GHS ( cadenza biennale)
Modifiche specifiche per tematiche di particolare interesse (capsule liquide, CAV)
•Gli ATP si considerano consolidati in EurLex alla data di entrata in vigore.
•Si possono applicare su base volontaria quando sono pubblicati sulla GU EU
Adattamenti al progresso tecnico (ATP)
REACHAMBIENTE E SALUTE
CLASSIFICAZIONE
Le sostanze si classificano
• in base alle Classificazioni Armonizzate riportate in allegato VI del Regolamento CLP,
oppure
• per Autoclassificazione applicando i criteri stabiliti dal Regolamento CLP se non presenti in All VI o per le proprietà diverse da quelle armonizzate in All VI
Le miscele si classificano sempre
• per Autoclassificazione, applicando i criteri stabiliti dal Regolamento CLP
REACHAMBIENTE E SALUTE
Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni
disponibili sulle sostanze Articolo 6
Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele
TITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI
CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni
Scopo della classificazione ed etichettatura è l’identificazione delle proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela applicando criteri specifici ai dati disponibili (classificazione) e poi di fornire appropriate etichettatura e informazioni sulle misure di sicurezza da adottare.
REACHAMBIENTE E SALUTE
dati epidemiologici
casi e esperienze sull’uomo
risultati dei saggi sperimentali
ogni altra informazione
adeguata
attendibile scientificamente valida
Classificazione Titolo II- Articolo 5: Identificazione ed esame delle
informazioni disponibili sulle sostanze
REACHAMBIENTE E SALUTE
Si valutano: i risultati dei saggi sperimentali i test per le proprietà chimico-fisiche (se mancanti, si
effettuano i saggi) i test per le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche:
se disponibili, fatta eccezione per le proprietà CMR e la biodegradabilità
Le miscele si classificano per analogia con una miscela di composizione
simile per la quale si hanno dati derivanti da saggi (applicazione dei
principi ponte) o per calcolo in base alle proprietà dei componenti
Classificazione
Titolo II- Articolo 6: Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele
REACHAMBIENTE E SALUTE
Forma, stato fisico e uso ragionevolmente prevedibile
• CLP Articolo 5 (1) e Articolo 6 (1) Le informazioni si riferiscono alla sostanza nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.
• CLP Articolo 8 (6) Le prove effettuate ai fini del presente regolamento hanno per oggetto la sostanza o la miscela nella forma o stato fisico o nelle forme o stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Uso ragionevolmente prevedibile
Cosa si intende? L’uso ragionevolmente prevedibile si riferisce a tutte le forme fisiche e gli stati nei quali si
possono presentare una sostanza o una miscela sia durante l’uso previsto sia in condizioni ragionevolmente prevedibili di usi impropri
Sono compresi: • Qualunque processo compresi produzione ,manipolazione, mantenimento, stoccaggio, trasporto
ed eliminazione. • Tutte le attività di operazioni /fabbricazione (riempimento, spruzzo,..) • Qualunque possibile contatto da parte di consumatori ( prodotti di uso domestico, fai-da-te) • Tutti gli usi professionali e non professionali compresi i probabili usi impropri, ma non l’abuso di
tipo criminoso o per intenti suicidi)
Proprietà intrinseche Classificazione di
pericolo
Esposizione
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• La classificazione di una sostanza o di una miscela è relativa alla forma e allo stato fisico saggiati. Se la forma e/o lo stato fisico cambia si devono valutare le conseguenze sulla classificazione e l’eventuale necessità di ripetere I tests (le proprietà piroforiche di un solido ad esempio dipendono dalla dimensione delle particelle perchè l’abilità di autoinfiammarsi è direttamente proporzionale all’ area esposta all’ossigeno dell’aria e le polveri fini hanno una maggiore area superficiale.)
• La forma o lo stato fisico di una sostanza o di una miscela così come immessi sul mercato possono essere tali da non consentire l’effettuazione dei test (ad es. tavolette o pellets). In tal caso devono essere considerati ai fini della classificazione i possibili effetti dovuti alla diversa forma fisica che si ottiene a seguito di abrasione o triturazione che possono avvenire durante la fornitura o l’uso.
• Se si verificasse una separazione di fase le proprietà pericolose della fase più pericolosa della sostanza o della miscela devono essere comunicate
• Il campione da saggiare deve in ogni caso essere rappresentativo della sostanza o miscela immessa sul mercato
Forma e stato fisico
REACHAMBIENTE E SALUTE
REACHAMBIENTE E SALUTE
Regolamento 2019/521 (XII ATP)
A seguito dell’adozione della 6a e della 7a revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di
pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili».
REACHAMBIENTE E SALUTE
Le nuove prove relative ai pericoli fisici eventualmente effettuate ai fini del presente regolamento, al più tardi dal 1o gennaio 2014 si conformano a un pertinente sistema di qualità riconosciuto o da parte di laboratori che si conformano a un pertinente modello di riferimento riconosciuto.
In base alla
e alla Q&A 268
REACHAMBIENTE E SALUTE
REACHAMBIENTE E SALUTE
Allegato I_tab. 2.6.1
DSD versus CLP – esempio: liquido infiammabile
Punto di ebollizione (iniziale) in °C
Pu
nto
di
infi
am
mab
ilit
à
in °
C 60
55
23
21
0
R 10
F; R 11
F+; R 12
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 1
DSD CLP
≤35°C ≤35°C >35°C >35°C
3 classi per la DSD:
Estremamente infiammabile (F+; R12)
Facilmente infiammabile (F; R11)
Infiammabile (R10)
Liquido infiammabile CLP:
Flam. Liq. 1 (H224)
Flam. Liq. 2 (H225)
Flam. Liq. 3 (H226)
REACHAMBIENTE E SALUTE
Condizioni di saggio
• Le condizioni di saggio riflettono in genere i pericoli per
l’uomo legati a tutte le forme e gli stati fisici in cui la sostanza è immessa sul mercato e può essere ragionevolmente usata compresa la possibilità di esposizione accidentale .
• In alcuni casi però per consentire l’effettuazione di saggi sugli
animali da laboratorio è necessario trasformare la sostanza in una forma specifica che può non riflettere le reali condizioni di uso ragionevolmente prevedibile se ne deve tenere conto quando si valutano I risultati .
REACHAMBIENTE E SALUTE
Conformemente al reg CLP art 7, Titolo II, ricordiamo che:
• nuove prove su animali, se necessarie, sono effettuate soltanto se non
esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati;
• sono vietate le prove su primati non umani;
• non sono effettuate prove su esseri umani.
• i dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere
utilizzati ai fini del presente regolamento
Art. 7 del Reg. CLP , Titolo II ««Sperimentazione su animali e sull’uomo»:
Per la classificazione del pericolo legato alla salute umana si può ricorrere
anche a saggi su animali da laboratorio.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Quando la valutazione effettuata a norma dell'articolo 9 ha permesso di identificare le proprietà o gli effetti sotto indicati: a) informazioni adeguate e attendibili dimostrano che
nella pratica i pericoli fisici di una sostanza o di una miscela differiscono da quelli che risultano dalle prove
b) dati sperimentali scientifici conclusivi, di cui è stata accertata la pertinenza e l'attendibilità, dimostrano che la sostanza o miscela non è biologicamente disponibile
i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle ne tengono conto ai fini della classificazione
Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione
REACHAMBIENTE E SALUTE
Assenza di biodisponibilità
1.3.1. Definizione
La biodisponibilità è la velocità e l’entità con cui la sostanza può essere assunta dall’organismo ed è disponibile per essere metabolizzata o per l’interazione con recettori biologicamente significativi. La disponibilità biologica implica sia il rilascio da un mezzo (se presente) sia l’assorbimento dall’organismo
REACHAMBIENTE E SALUTE
• non è esplicitamente valutata nella classificazione di pericolo
• l’osservazione della tossicità sistemica dimostra implicitamente un certo grado di biodisponibilità
• quando non è dimostrata alcuna tossicità in un test questo può dipendere sia dalla mancanza di tossicità intrinseca della sostanza sia dalla mancanza di biodisponibilità nel sistema di saggio impiegato
una sostanza o una miscela non necessita di essere classificata se può essere dimostrato con dati sperimentali conclusivi da tests eseguiti con metodi internazionalmente accettabili (ad esempio secondo il regolamento 440/2008) che la sostanza o la miscela non è biologicamente disponibile (UN GHS 1.3.2.4.5.1).
La biodisponibilità
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Informazioni ottenute da studi di tossicocinetica adeguati, affidabili e conclusivi per tutte le vie di esposizione rilevanti e per tutte le forme e gli stati fisici
• Quantizzazione della sostanza e/o dei suoi metaboliti nei fluidi biologici e negli organi bersaglio.
• Dimostrazione della solubilità nei fluidi corporei naturali o ricostituiti da studi in vitro.
Valutazione della biodisponibilità (a)
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Elevato peso dell’evidenza supportato da dati robusti e valutazione di esperti per concludere che c’è mancata o ridotta biodisponibilità
• Supporto da considerazioni sulle proprietà chimico-fisiche e sulle relazione struttura/attività (SAR)
• Ricorso in casi eccezionali a modelli in vitro (ad esempio per l’assorbimento cutaneo)
Valutazione della biodisponibilità (b)
REACHAMBIENTE E SALUTE
Tossicità acuta, (Categorie 1, 2, 3 e 4)
Corrosione/irritatione cutanea, (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)
Gravi danni agli occhi/irritazione occhi, (Categorie 1 e 2)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1)
Mutagenesi, (Categorie 1A, 1B and 2)
Cancerogenesi, (Categoria 1A, 1B and 2)
Tossicità riproduttiva (Categorie 1A, 1B and 2) più una categoria addizionale per effetti sull’allattamento
Tossicità specifica di organo bersaglio a seguito di esposizione singola (STOT-SE) (Categorie 1, 2 e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria)
Tossicità specifica di organo bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (STOT–RE) (Categorie 1, 2)
Tossicità a seguito di aspirazione (Categoria 1)
Classi di pericolo per valutare gli effetti sulla salute umana
Le sostanze chimiche assorbite all’interno del corpo possono : • agire con effetti di
tipo sistemico per l’intero organismo,
oppure • attaccare organi
specifici.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Tossicità acuta : proprietà di una sostanza o miscela
di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito
alla somministrazione per via orale o cutanea di una
dose unica o più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o in
seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore
Questa classe di pericolo si differenzia in tossicità acuta:
per via orale
per via cutanea
per via inalatoria
Tossicità acuta
REACHAMBIENTE E SALUTE
Per l’applicazione dei criteri della classificazione,
i parametri tossicologici utilizzati per il calcolo delle concentrazioni delle
sostanze da classificare sono:
• DL50/CL50 = Dose/Concentrazione Letale Mediana
dose singola, o concentrazione che provoca la morte del 50% degli animali
trattati • NOEL/NOEC = No effect level/ No Observed Effect Concentration
dose o concentrazione alla quale può essere esposto un individuo senza
mostrare effetti dannosi
Tossicità acuta_ Parametri tossicologici
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Effetti severi da casi riportati, studi epidemiologici,
sorveglianza medica, centri antiveleni.
• Effetti severi a seguito di esposizione singola o per
meno di 24h, ma anche di poche esposizioni in pochi
giorni
Dati sull’uomo
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Non ci sono metodi in vitro ufficiali per
la tossicità acuta. Gli studi in vitro
disponibili devono essere sottoposti al
giudizio dell’esperto
Dati sperimentali In vitro
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Studi “datati” sono stati condotti per determinare o stimare la
letalità LD50/LC50.
• Studi contemporanei , ad esempio a dose fissa, identificano segni
evidenti di tossicità piuttosto che la letalità. Questi studi sono
condotti usando preferenzialmente le seguenti specie:
ratto per la tossicità acuta orale e inalatoria, coniglio per la
cutanea.
Dati da sperimentazione animale
REACHAMBIENTE E SALUTE
!
Categoria 1
DL50 ≤ 5mg/kg
Categoria 2
5 < DL50 ≤ 50
Categoria 4
300 < DL50 ≤ 2000
Categoria 3
50 < DL50< ≤ 300
Categoria 1
DL50 ≤ 50mg/kg
Categoria 2
50 < DL50 ≤ 2000
Categoria ≤ 3
200 < DL50 < 1000
Categoria 4
1000 < DL50 ≤ 2000
Cutanea
Inalatoria
Orale
Categoria 1
CL50 /STA≤ 100mg/l/4h
(gas)
CL50 /STA≤ 0.5mg/l/4h
(vapori)
CL50/STA≤ 0.05mg/l/4h
(aerosol/polveri)
Categoria 2
100< CL50 /STA≤
500mg/l/4h
(gas)
0.5<CL50 /STA≤
2mg/l/4h
(vapori)
0.05< CL50
/STA≤0.5mg/l/4h
(aerosol/polveri)
Categoria 3
500< CL50 /STA≤ 2500mg/l/4h
(gas)
2<CL50 /STA≤ 10mg/l/4h
(vapori)
0.5< CL50 /STA≤1mg/l/4h
(aerosol/polveri)
Categoria 4
2500< CL50 /STA≤ 20000mg/l/4h
(gas)
10<CL50 /STA≤ 20mg/l/4h
(vapori)
1< CL500 /STA≤5mg/l/4h
(aerosol/polveri)
Tossicità acuta orale, cutanea inalatoria
Tab. 3.1.1 e 3.1.2
La stima di tossicità acuta (STA) per la classificazione di una sostanza è derivata usando la DL 50 /CL 50 , se disponibile.
REACHAMBIENTE E SALUTE
• 3.1.2.2.1. La specie animale raccomandata per la
valutazione della tossicità acuta è il ratto per via orale
o per inalatoria, il ratto o il coniglio per via cutanea.
Se esistono dati sperimentali sulla tossicità acuta
riferiti a più specie animali, si ricorre al giudizio
scientifico per la scelta del valore DL50 più appropriato
(tra i risultati di prove valide e correttamente
eseguite)
Dati da sperimentazione animale
REACHAMBIENTE E SALUTE
CLP
!
Categoria 1 DL50 /ATE< 5mg/kg
Categoria 2 > 5 - < 50
Categoria 3 > 50 - < 300
Categoria 4 > 300 - < 2,000
Una volta calcolati, o dedotti dagli studi di laboratorio a disposizione, i valori della DL50, si possono confrontare i risultati ottenuti con i valori presenti nel CLP stabilendo se la sostanza in esame risulta tossica acuta per via orale
e in quale categoria di pericolo ricade
Effetti sulla salute_ Criteri di classificazione HH_tossicità acuta orale
REACHAMBIENTE E SALUTE
UE
CLP
Effetti sulla salute criteri di classificazione
Tossicità acuta orale
!
Categoria 1 DL50 /ATE< 5mg/kg
Categoria 2 > 5 - < 50
Categoria 3 > 50 - < 300
Categoria 4 > 300 - < 2,000
Molto Tossico DL50< 25mg/kg
Tossico > 25 - 200mg/kg
Nocivo > 200 - 2000mg/kg
200 - 300
Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge
EU H701:”corrosivo per il tratto respiratorio” e il pittogramma della corrosione
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• Le miscele si classificano per le stesse classi di pericolo delle sostanze presenti nell’All. I del CLP ad eccezione dei CMR, del bioaccumulo e della biodegradabilità.
• I dati relativi alla miscela e direttamente disponibili hanno la priorità
• E’ necessario sapere quali sostanze o miscele sono contenute nella miscela
• Informazioni basilari per le sostanze in miscela:
identità,
classificazione,
eventuali limiti specifici o fattori M,
concentrazione nella miscela
identità, concentrazione e classificazione di eventuali impurezze e/o additivi
Come si classifica una miscela? (1/2)
REACHAMBIENTE E SALUTE
• Quando un ingrediente della miscela è a sua volta
una miscela è necessario ottenere informazioni
sulle sostanze che la compongono insieme alle
concentrazioni, classificazioni ed eventuali SCL o
fattori M.
• Fonti di informazioni
SDS data dal fornitore della sostanza o della
miscela
Inventario ECHA C&L
Come si classifica una miscela? (2/2)
REACHAMBIENTE E SALUTE
Per la classificazione di una miscela
Si raccolgono tutte le informazioni (Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele Titolo II Articolo 6) :
• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti: a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche:
si classifica per
– in analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno dati forniti da test (principi ponte)
oppure – in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti
qualora non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
REACHAMBIENTE E SALUTE
Classificazione delle miscele
approccio progressivo
1) Dati adeguati sulla miscela tal quale (obbligatori per i pericoli fisici): stessi criteri delle sostanze
2) Dati non disponibili per l’intera miscela
Principi Ponte (di assimilazione a miscele saggiate)
• Diluizione
• Lotto di produzione
• Concentrazione
• Interpolazione
• Similitudine
3) Dati sufficienti sui componenti: metodi di calcolo o limiti di concentrazione
64 REACHAMBIENTE E SALUTE
Variazioni di concentrazione dei componenti della miscela sono considerate accettabili, non comportano la revisione della classificazione se rimangono entro i limiti riportati in tabella.
Principio ponte-variazione della
composizione (tab.1.2)
65
REACHAMBIENTE E SALUTE
Approccio additivo, valori soglia (cut-off),
limiti di concentrazione:
Si applicano per classificare una miscela quando:
i dati sull’intera miscela non sono disponibili
i principi ponte non sono applicabili
il peso dell’evidenza (WoE) attraverso il giudizio di un esperto non é
applicabile
Generalmente non vengono utilizzati per le proprietà fisiche (anche se ci sono alcune eccezioni!)
Sono usati per la classificazione di sostanze che contengono additivi pericolosi o contaminanti.
REACHAMBIENTE E SALUTE
Valori soglia (cut-off) e limiti di concentrazione • Quando si usano?
Quando si classifica usando l’approccio dell’additività
• Quando si usano? Quando si classifica usando l’approccio dell’additività
Entro 1 mese dall’immissione sul mercato
• Come si comunicano i lim. di concentrazione? Si comunicano con la Notifica (art. 40)
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Definizioni Art. 2 (31,32)
• Valore soglia: soglia di ogni impurezza, additivo o singolo costituente
classificati presenti in una sostanza o in una miscela al di sopra della quale la
loro presenza è presa in considerazione per determinare se la sostanza o la
miscela debba essere classificata
• Limite di concentrazione: valore limite di ogni impurezza, additivo o
singolo costituente classificati presenti in una sostanza o in una miscela che
può comportare la classificazione della sostanza o della miscela
REACHAMBIENTE E SALUTE
Valori di concentrazione assegnati a una sostanza che, se superati,
determinano la classificazione di pericolo della miscela
• Generici (GLC): sono assegnati per alcune classi o categorie di pericolo
• Specifici (SLC): sono assegnati in base ai risultati di saggi sperimentali
effettuati sulla specifica sostanza.
In genere sono inferiori ai limiti generici quando è dimostrato che gli
effetti dovuti alla sostanza sono evidenti se è presente nella miscela a
concentrazioni inferiori a quelle indicate dai limiti generici
Per le sostanze presenti in allegato VI si applicano i limiti specifici
riportati nella Tabella parte 3.
Limiti di concentrazione
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Valori soglia (cut-off) generici Art. 2 (31)
Csost ≥ Cut-off sost
Art. 11, sezione 1.1.2.2 dell’All.I
Se una miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa sotto forma di:
•componente
•impurezza identificata
•additivo
la sostanza é considerate ai fini della classificazione se:
• Per i pericoli della salute umana e dell’ambiente
REACHAMBIENTE E SALUTE
(cut-off)
*
*
* *
* *
XII ATP
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* sostanze come:
• acidi, basi,
• sali inorganici,
• aldeidi, fenoli
• surfattanti
** sostanze pericolose per l’ambiente (4.1.3.1):
• «Acuto cat. 1»
o
• «Cronico cat.1»
Sono da considerare anche per conc. minori dell’1%
Valori generici di cut-off: applicabili ad esclusione di
Sono corrosivi ed irritanti a concentrazioni < 1 %
La concentrazione da considerare é:
(0,1/M)%
M = fattore moltiplicativo
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Categorie di pericolo per le quali vale
il principio di additività
• Tossicità acuta x pericoli salute
• Tossicità acuta e cronica x pericoli ambiente
• Corrosione/irritazione pelle e occhi
• STOT SE cat 3
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Tossicità acuta
* ATE: Acute Toxicity Estimate
• Valore sperimentale di DL50 o CL50
oppure
• Valore convertito (stima) della tossicità acuta (Tabella 3.1.2 All.I )
Per la classificazione di tossicità acuta per la salute umana non si applicano limiti specifici. Nella formula del calcolo si usano i valori di DL/CL 50 sperimentali o la stima di tali valori (ATE)
* STA: Stima Tossicità Acuta
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75
ATE/STA
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n ATE
Ci
miscATE
setoCsconosciu
%10100
n i
i
misc ATE
C
ATE
100
Tossicità acuta (orale, cutanea, inalatoria):
classificazione delle miscele
a partire dai componenti (formula di additività)
Se la concentrazione totale dei
componenti di tossicità acuta
sconosciuta è 10% (3,1,36,2,2)
Se la concentrazione totale dei
componenti di tossicità acuta
sconosciuta è > 10%,
I componenti privi di informazioni non sono considerati rilevanti se < 1% anche ai fini della applicazione della
seconda formula
Se in una miscela un componente per il quale non esistono informazioni valide è presente in una
concentrazione pari o superiore all’1 %, non è possibile attribuire a tale miscela una stima della tossicità acuta
definitiva. In tal caso la miscela è classificata in base ai soli componenti noti, specificando che x % della miscela
è costituito di componenti di tossicità ignota (3.1.3.6.2.2)
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• Sensibilizzanti
• Mutagenesi
• Cancerogenesi
• Tossicità riproduttiva
• STOT SE e RE cat 1 e 2
• Pericolo per aspirazione
• Corrosione/irritazione pelle e occhi (casi speciali)
Categorie di pericolo per le quali NON VALE
il principio di additività
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Corrosione/Irritazione pelle
• E’ necessario ricorre ai dati esistenti sia per l’uomo sia per gli animali
• E’ fondamentale evitare il più possibile la sperimentazione in vivo per
la corrosione/irritazione
• Usare, se possibile, alternative in vitro
• Per la corrosione vanno considerare i valori estremi di pH
(pH ≤2 e pH≥ 11,5)
Categoria 1A Categoria 1 B Categoria 1C
H314 ”Provoca gravi ustioni e danni agli occhi” Categoria 1 H315 ”Provoca irritazione
della pelle” Categoria 2
Tabella 3.2.2 Tabella 3.2.1
Le sostanze corrosive per la pelle non devono essere saggiate per gli occhi e quindi risultano classificate automaticamente nella categoria 1 con indicazione di pericolo H318 (gravi lesioni oculari)
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