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Luglio 2020
AREA FISCALE
DIFFERITI I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
NUOVO LIMITE DEI CONTANTI DAL 1° LUGLIO
CORRISPETTIVI TELEMATICI: MORATORIA AL 31 DICEMBRE 2020
AREA LAVORO
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: VERIFICHE ISPETTIVE AMMORTIZZATORI SOCIALI
INPS: ATTIVA LA DOMANDA PER REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI "IN NERO" CON ITALIANI E COMUNITARI
COVID-19, LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
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DIFFERITI I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 3
NUOVO LIMITE DEI CONTANTI DAL 1° LUGLIO 3
ECO E SISMA BONUS ANCHE ALLE IMPRESE PER GLI IMMOBILI MERCE 4
BONUS 1.000 EURO PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA 4
BONUS 1.000 EURO MEDICI E DENTISTI 4
POS: DAL 1° LUGLIO IL BONUS SULLE COMMISSIONI 5
ACCERTAMENTO E CARTELLE: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICA 5
REDDITO D’EMERGENZA: DOMANDA ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 5
CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 6
CORRISPETTIVI TELEMATICI: MORATORIA AL 31 DICEMBRE 2020 6
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO
ORDINARIO
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INL: VERIFICHE ISPETTIVE AMMORTIZZATORI SOCIALI 7
INL: PREVENZIONE COVID-19, ATTIVITÀ CONCILIATIVA “DA REMOTO” 8
INL: COVID-19, CIG ANCHE PER I LAVORATORI "IN NERO" ACCERTATI DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO 10
INPS: ATTIVA LA DOMANDA PER REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI “IN NERO” CON ITALIANI E COMUNITARI 10
INPS: COVID-19, INDENNITÀ “UNA TANTUM” - GESTIONE DELLE DOMANDE RESPINTE 11
INPS: COVID-19, LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GMO - TUTELA NASPI 12
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Area Fiscale
DIFFERITI I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
È stato pubblicato il 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che
sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo
acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. Come noto, è di
conseguenza possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione
dello 0,40%. La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti:
• soggetti che applicano gli Isa,
• soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, compresi i
contribuenti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e il
regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
• soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e
116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito).
NUOVO LIMITE DEI CONTANTI DAL 1° LUGLIO
Dal 1° luglio 2020 cambierà soltanto il valore massimo dei pagamenti consentiti, ossia €
1.999,99. Si abbasserà, inoltre, il minimo edittale della sanzione amministrativa che passa
da 3.000 a 2.000 euro. Quale che ne sia la causa o il titolo, il trasferimento ultra-soglia
non può avvenire tra (soggetti diversi):
- le persone fisiche;
- le società;
- socio e società;
- società controllata e controllante o appartenente allo stesso gruppo;
- Legale rappresentante e socio;
- società aventi lo stesso amministratore
- ditta individuale e società nelle quali coincide il titolare e il rappresentante legale.
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ECO E SISMA BONUS ANCHE ALLE IMPRESE PER GLI IMMOBILI MERCE
Con la risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate apre agli eco e sisma
bonus alle imprese per i beni merce. L’interpretazione iniziale, che ha retto per anni, era che le
detrazioni a favore delle imprese per i lavori di riqualificazione energetica si applicasse solo
sugli immobili strumentali e non anche a quelli destinati alla vendita o alla locazione. Sono
state le sentenze di Cassazione a far cambiare rotta all’Agenzia: la risoluzione dispone, quindi,
che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito
d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti,
indipendentemente dalla qualificazione come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nella fattispecie rientrano anche gli interventi per sisma bonus.
BONUS 1.000 EURO PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA
I professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS per fruire dell’indennità di
maggio di 1.000 euro devono presentare nuova domanda. Lo ha chiarito l’INPS il 19 giugno
scorso. Rientrano, tra i beneficiari, anche i partecipanti agli studi associati o società semplici
con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.
BONUS 1.000 EURO MEDICI E DENTISTI
Medici e dentisti iscritti all’Enpam possono richiedere, attraverso il sito dedicato, il bonus di
1.000 euro per tre mesi. Sono interessati i professionisti erano rimasti esclusi dalla prima
versione del bonus, e in maniera specifica giovani, pensionati e professionisti in ritardo con il
versamento dei contributi. L’ottenimento del bonus è legato ad alcuni requisiti:
autocertificazione della diminuzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre
del 2019; regolarità contributiva con (eventualmente) relativa richiesta di mettersi
tempestivamente in regola con i versamenti. Rientrano a pieno titolo i professionisti che non
hanno rispettato i termini per i versamenti della Quota B 2019, ma hanno pagato nei primi
mesi del 2020.
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POS: DAL 1° LUGLIO IL BONUS SULLE COMMISSIONI
Dal 1° luglio sarà attivo il credito di imposta per le commissioni legate all’utilizzo del Pos. I
costi sulle transazioni effettuate mediante carte di credito, debito e altri pagamenti
elettronici tracciabili diventeranno un bonus fiscale del 30% delle spese bancarie.
L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 157/2019, interessa i contribuenti che nell’anno
precedente abbiano realizzato ricavi o compensi fino a 400.000 euro e prevede l’applicazione
di una sanzione per chi non accetti il pagamento elettronico.
ACCERTAMENTO E CARTELLE: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICA
In materia di sospensione dei versamenti di Iva e ritenute, dei versamenti derivanti da avvisi
bonari, atti deflattivi del contenzioso, della riscossione e dell’attività degli uffici, il
differimento dei termini di decadenza di 1 anno disposto a favore degli Uffici dal decreto
Rilancio prevede che: qualsiasi atto impositivo i cui termini di decadenza scadono tra l’8
marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 può essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato
entro il 31 dicembre 2021; gli Uffici procederanno alla notifica degli avvisi bonari,
comunicazioni o inviti a comparire solo dal 1° gennaio 2021; i termini di decadenza per la
notifica delle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni è prorogato di 1 anno; la sospensione dei termini processuali di cui al decreto
Cura Italia, integrato dal decreto Liquidità è sempre cumulabile con la sospensione dei
termini di impugnazione (90 gg) in caso di accertamento con adesione.
REDDITO D’EMERGENZA: DOMANDA ENTRO IL 31 LUGLIO 2020
Il recente Dl 52/2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale,
proroga al 31 luglio 2020 del termine per presentare la domanda di reddito di emergenza
(REM); la scadenza originale era il 30 giugno. La domanda può essere presentata tramite: il
sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità
elettronica; gli istituti di patronato; i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita
convenzione con l’INPS.
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CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
L’articolo 28 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) riconosce un credito d’imposta
commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso
non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito
d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
CORRISPETTIVI TELEMATICI: MORATORIA AL 31 DICEMBRE 2020
Il decreto Rilancio ha rivisto la moratoria riguardante la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
I soggetti obbligati possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione invece che 12 giorni dall’effettuazione
dell’operazione. Questo periodo “straordinario” resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, fermi
restando i termini di liquidazione dell’IVA. Sempre entro tale termine è possibile continuare ad
emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso o ricevuta fiscale cartacea,
utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio
dei corrispettivi giornalieri.
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Area Lavoro
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
Il Decreto Legge 52 del 17 giugno 2020, in deroga a quanto stabilito dal Decreto “Cura Italia”,
successivamente modificato dal Decreto “Rilancio”, ha previsto, a favore della totalità delle
aziende, la possibilità di anticipare le 4 settimane di cassa integrazione inizialmente previste
a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre. Prima dell’entrata in vigore del citato Decreto,
infatti, la possibilità di anticipare l’utilizzo delle 4 settimane rispetto alla data del 1°
settembre era concessa solo alle aziende dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche. Tale previsione è ora estesa a tutti
i settori produttivi. Si sottolinea che potranno accedere alle 4 settimane solo i datori di
lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso dall’INPS, fino
alla durata massima di 14 settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), e, in tal caso, sarà
necessario presentare una nuova e distinta domanda per la richiesta. In ogni caso, il periodo
massimo di cassa integrazione utilizzato dall’azienda, non può, secondo le disposizioni
normative attualmente in vigore, superare le 18 settimane complessive.
INL: VERIFICHE ISPETTIVE AMMORTIZZATORI SOCIALI
In data 12 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in seguito alla riunione della
Commissione Centrale di Programmazione della Vigilanza tenutasi in data 10 giugno,
attraverso la pubblicazione di una Circolare, ha comunicato la necessità di procedere con
l’attivazione di diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli
ammortizzatori sociali con causale Covid-19, finalizzati anche a contrastare eventuali
fenomeni elusivi o fraudolenti. In tale occasione, l’INPS ha rappresentato la necessità di
avviare alcuni accertamenti urgenti.
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A tal proposito, l’Ispettorato rende noto che, in fase di programmazione dei controlli, verrà
posta particolare attenzione nei riguardi:
- delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzione delle attività;
- delle aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in
relazione all’emergenza epidemiologica;
- delle aziende che hanno presentato domanda di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche
dell’inquadramento delle varie forme di cassa integrazione;
- delle assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi
immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di cassa integrazione;
- delle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto
l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- delle aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività
lavorativa.
INL: PREVENZIONE COVID-19, ATTIVITÀ CONCILIATIVA “DA REMOTO”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 192 del 2020, con la quale
comunica, ai propri uffici periferici, ossia gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), la prossima
adozione di specifici applicativi che consentiranno di svolgere “da remoto” le procedure
conciliative previste dal legislatore, con riserva di fornire prossimamente ulteriori istruzioni.
Tali modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione da remoto devono assicurare la
possibilità di identificare con certezza i soggetti partecipanti e l'unicità del verbale originale, ciò
anche in ragione del particolare effetto che il verbale produce sotto il profilo delle rinunzie di cui
all’Art. 2113 c.c. e in ragione della idoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo.
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La procedura di conciliazione si strutturerà nelle seguenti fasi:
- Invito alla conciliazione, rivolto alle parti ed ai soggetti che li assistono, trasmesso tramite e-
mail dall’ITL competente, nel quale, oltre all’invio dell’informativa privacy, viene indicata data e
ora della riunione, alla quale si potrà accedere tramite un link di collegamento a Microsoft
Teams.
- Svolgimento della riunione, nel corso della quale dovrà essere sempre garantita la possibilità
delle parti di consultare separatamente i soggetti che le assistono. Il verbale deve sempre dare
contezza della partecipazione da remoto, del consenso delle parti, della loro identificazione e
delle modalità per l'apposizione della firma. Al termine della riunione, il funzionario conciliatore
dà lettura del verbale (di accordo o mancato accordo) condividendone il testo sulla
piattaforma.
- Definizione della procedura di conciliazione. In caso di accordo, la firma del verbale dovrà
avvenire con sottoscrizione autografa delle parti e successiva trasmissione per e-mail o PEC agli
altri interessati. Il funzionario conciliatore procederà quindi alla sottoscrizione manuale, anche
ai fini di autentica delle firme delle parti. In caso di mancato accordo, invece, il funzionario
conciliatore darà atto dell'impossibilità di addivenire alla positiva definizione della procedura e
provvederà ad apporre unicamente la propria firma sul verbale.
Qualora non risulti possibile procedere con le modalità da remoto, le procedure conciliative
"tradizionali" devono comunque limitare il più possibile la presenza di persone nei locali
dell'Ispettorato. Deve essere assicurata, nel corso dell'attività, la possibilità per le parti di
consultare in modo riservato i soggetti che prestano assistenza, se del caso anche rinviando la
riunione. Il verbale deve dare atto delle eventuali modalità di partecipazione da remoto di
alcuni soggetti (per esempio, i membri della Commissione, il segretario e coloro che assistono
le parti senza i poteri di procuratore) e della possibilità di consultazione separata di chi assiste
le parti durante la riunione.
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INL: COVID-19, CIG ANCHE PER I LAVORATORI "IN NERO" ACCERTATI DAGLI ISPETTORI
DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 64 del 2020, ha precisato che la CIGO
per Covid-19 spetta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato regolarizzato a seguito di
accesso ispettivo, sempre che questi ultimi risultino in forza, a seguito del D.L. 34/2020, alla
data del 25 marzo 2020 (l'INL, nella Nota in questione, indicava ancora la data del 17/03/2020).
Infatti, la possibilità di ricorrere alla CIGO per Covid-19 spetta ai lavoratori che risultano alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio e, dopo le modifiche
apportate dal D.L. 23/2020 al D.L. 18/2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17
marzo 2020, fino all’estensione alla data del 25 marzo 2020 disposta dal D.L. 34/2020. A nulla
rileva pertanto il fatto che l'assunzione sia avvenuta spontaneamente oppure
obbligatoriamente a seguito di verbale ispettivo.
INPS: ATTIVA LA DOMANDA PER REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI “IN NERO” CON
ITALIANI E COMUNITARI
L’INPS ha emanato la Circolare n. 68 del 2020, con la quale fornisce le prime istruzioni
operative per la presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea oppure cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno
di lungo periodo che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
irregolare con cittadini italiani o comunitari (ai sensi dell’Art. 103, D.L. n. 34/2020). La domanda
può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato
presente nel portale internet dell’Istituto, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio
2020. Il comma 3 dell’Art. 103 del Decreto Legge n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione
della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
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b) assistenza alla persona, per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro
esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della
tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020. In
relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che
sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone
giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze
militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale
dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine
è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette
comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei
tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità
focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio
diocesano. Non rientrano, invece, in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le
cliniche private; i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, in quanto la convivenza
non è fine a sé stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative. Il rapporto di lavoro
subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19
maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla
data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve
essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.
INPS: COVID-19, INDENNITÀ “UNA TANTUM” - GESTIONE DELLE DOMANDE RESPINTE
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 2263 del 2020, con il quale comunica che è stata completata
la prima fase di gestione delle domande di indennità Covid-19 e sono state pubblicate le
motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei
requisiti previsti.
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I beneficiari sono stati avvisati, tramite SMS, dell’esito della domanda accolta e del pagamento
della prestazione. Gli esiti delle domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono
consultabili accedendo al servizio “Indennità 600 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del
Patronato, con le proprie credenziali, sia da parte del cittadino dotato di PIN. È consentito
proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del suddetto Messaggio n.
2263/2020, ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale
supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione “Esiti”,
all’interno del servizio “Indennità 600 euro”, o tramite la casella di posta istituzionale dedicata,
istituita per ogni struttura territoriale INPS. È possibile anche variare l’IBAN (tale variazione può
essere effettuata solo da chi ha presentato la domanda) o rinunciare al pagamento del bonus
attraverso la stessa procedura telematica.
INPS: COVID-19, LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GMO - TUTELA NASPI
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 2261 del 2020, con il quale chiarisce la possibilità, da parte
dell’Istituto, di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI a seguito di
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, comminati nel periodo di
vigenza del relativo divieto imposto dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e
ulteriormente integrato dal Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Nello specifico,
l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota prot. n. 5481 del
2020, nel premettere che l’indennità di disoccupazione NASpI consiste in una prestazione
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha
osservato che non rileva, dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo – intimato dal datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto –, atteso che
l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al Giudice di merito, così come
l’individuazione della corretta tutela dovuta al lavoratore. In ragione di quanto sopra, è
possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, all’accoglimento delle
domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto
di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato Art. 46, D.L.
n. 18/2020 – intimato in data successiva al 17 marzo 2020.
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Tuttavia, l’INPS fa presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’Art. 46 del Decreto
“Cura Italia” – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato,
nella prospettiva in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o
stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, pertanto, il
lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del
contenzioso medesimo, ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del
licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Inoltre, potrebbe anche verificarsi la circostanza che – in attuazione della disposizione di cui al
comma 1-bis dell’Art. 46 del D.L. n. 18/2020 – il datore di lavoro revochi il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, chiedendo contestualmente, per il lavoratore riassunto, il
trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente
licenziamento. In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI
sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa
integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore.