patrimonia & consulenza - unioni cvili e convivenze di fatto

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& Successioni e Protezione Patrimoniale TRIMESTRALE ANNO 2 - NUMERO 3 - 14,00 LUGLIO SETTEMBRE 2016 FAMIGLIA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE, UNA CONQUISTA DI DIRITTI La RIVOLUZIONE è appena cominciata SAVERIO SCELZO Presidente ed Amministratore delegato di Copernico Sim S.p.A. SUCCESSIONI La scure del fisco sui grandi patrimoni PATRIMONI IMPRESE Professione trustee e guardiano Mi proteggo con la fondazione Poste Italiane Spa, spedizione in abbonamento postale - 70% LO/MI

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&Successioni e Protezione Patrimoniale

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LUGLIO SETTEMBRE 2016

F A M I G L I A UNIONI CIVILI E CONVIVENZE, UNA CONQUISTA DI DIRITTI

La RIVOLUZIONEè appenacominciata

SAVERIO SCELZOPresidente ed Amministratore delegato

di Copernico Sim S.p.A.

SUCCESSIONILa scure del fiscosui grandi patrimoni

PATRIMONIIMPRESEProfessionetrustee e guardiano

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LUGLIOSETTEMBRE

Lo scorso 5 giugno è entrata in vigore la legge Cirinnà che disciplina le convivenze e unioni al di fuori del matrimonio. Così l’Italia riconosce l’evoluzione sociale delle nuove famiglie e si allinea a quanto già avviene nei principali Paesi occidentali.

di Valentina Pignataro

UNIONIC I V I L Iuna conquista di

D IR I T T Iel 2014 le coppie eterosessuali convi-venti in Italia erano oltre 1 milione e un neonato su quattro è figlio di geni-tori non sposati. Un fenomeno sociale che negli ultimi 20 anni ha visto de-

cuplicare il numero di coppie di fatto nel nostro Paese, sebbene esista una netta differenza tra regioni del centro nord, dove il fenomeno è più diffuso, rispetto alle regio-ni del sud. Generazioni di sociologi hanno affrontato il tema delle convivenze, ma solo dal 5 giugno scorso, dopo un lungo e discusso iter parlamentare, le unioni civili sono state disciplinate da una legge dello Stato.Dopo la Legge n. 898 del 1970, “Legge sul divorzio”, che ha riconosciuto la libertà ed il diritto di scioglie-re il vincolo matrimoniale nei casi di disgregazione di fatto dell’unione morale e materiale tra coniugi, e dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sancito l’uguaglianza tra uomo e donna all’interno del matrimonio, parificando diritti e doveri della cop-pia all’interno della famiglia, la legge 20 maggio 2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà” (dal nome della re-latrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà), rappresenta il maggiore passo in avanti per rendere il nostro ordinamento giuridico più aderente all’evoluzione sociale in atto nel nostro Pae-se e alla realtà delle nuove famiglie italiane. La Leg-ge n. 76/2016, introduce, da una parte, alcune novità assolute e, dall’altra, conferma quanto già cristallizzato dalla giurisprudenza. Il riconoscimento giuridico del-le “convivenze di fatto” rappresenta una sorta di “resa” innanzi ad un fenomeno sociale tanto diffuso da essere

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Nuove famiglieFAMIGLIA & PATRIMONIO

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e vivere sotto lo stesso tetto; inol-tre “entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”. Indipendentemente da questi ob-blighi, i contraenti potranno sce-gliere che tipo di regime patrimo-niale adottare tra separazione dei beni o comunione, regime di de-fault come accade per il matrimo-nio. Attraverso un’apposita norma, definita dalla dottrina “clausola di salvaguardia”, il legislatore impo-ne che tutte le norme riferibili ai coniugi e al matrimonio devono essere applicate anche ai contraenti dell’unione civili con l’esplicito fine di “assicurare l’effettività della tu-tela dei diritti e (…) dei doveri”. Per questo motivo, si applicheran-no le norme relative all’assistenza alimentare, al matrimonio dello straniero, all’allontanamento dalla casa familiare, sulla trascrizione del fondo patrimoniale e dei mal-trattamenti in famiglia. L’assimila-zione di diritti e doveri include an-che l’area tributaria. Anche ai fini fiscali, il contraente potrà detrarre alcune spese del “coniuge” a carico come le spese sanitarie.

Diritti successoriPrima della riforma, il partner omosessuale che voleva tutelare l’altro, poteva farlo anche attra-verso il testamento disponendo del proprio patrimonio. Il partner veniva quindi conside-rato dalla legge come un estraneo e non come parente, con tutti i limiti del caso: primis fra tutti il

non essere legittimario e in secun-dis un’applicazione dell’aliquota dell’8% (per il coniuge al 4%), in sede di imposte di successione,.Con la legge n.76 del 2016 il con-traente dell’unione civile diventa legittimario. Pertanto ha diritto a ricevere una quota determinata dalla legge (pari a quella del co-niuge) in concorrenza con gli altri legittimari.Avrà diritto ad abitare nella casa “coniugale” e ad utilizzare i beni che la corredano. È anche ap-plicabile la disciplina del patto di famiglia: pertanto se il partner imprenditore vuole trasferire ad un suo discendente (evidentemen-te di un’altra relazione) l’azienda, dovrà liquidare al “coniuge” un valore corrispondente alla quota di legittima “ove in quel momento si aprisse la successione”.Inoltre al convivente superstite sarà garantita la pensione di reversibi-lità, l’indennità di fine rapporto e la liquidazione del diritto di pre-avviso.

Scioglimento dell’unioneLa vera novità di questa legge è il c.d. divorzio immediato.Se i coniugi uniti in matrimonio devono “attraversare” la fase della separazione, per le unioni civili è sufficiente la sola comunicazione all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere l’unione.Dopo tre mesi si potrà richiedere il divorzio vero e proprio con le consuete forme consensuale o giu-diziale, attraverso la negoziazione assistita o un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile.

oramai abbondantemente acquisito dalla giurisprudenza. Nel corso degli anni, infatti, le pronunce giurispru-denziali, consolidate e cristallizzate, hanno rappresentato la disciplina delle coppie di fatto e la Cirinnà non ha fatto altro che tramutarli in legge. Vediamo in dettaglio cosa prevede il nuovo testo normativo.

LE UNIONI CIVILICome nasconoDue persone maggiorenni dello stesso sesso potranno contrarre unione civile dinanzi all’ufficiale di stato civile ossia il sindaco o un suo delegato, alla presenza di due testimoni. Si tratta di un vero e proprio rito civile di cui non ancora si conoscono le formule ma i cui ef-fetti sono riconducibili a quello di un matrimonio civile. L’ufficiale di stato civile dovrà infatti registrare l’unione nel relativo archivio dello stato civile; in questo documento, oltre alla constatazione dell’unio-ne, ci saranno i dati anagrafici dei contraenti (li definisce così la leg-ge, come fossero parti di un con-tratto), l’indicazione del regime patrimoniale e la residenza comu-ne. Come per il matrimonio, anche nelle unioni civili le parti possono stabilire di assumere un cognome unico. Questa norma non solo ri-marca la natura “familiare” dell’u-nione civile ma riconosce e fa pro-pria le considerazioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha sanzionato l’Italia: poiché il no-stro codice civile impone alla mo-glie l’assunzione del cognome del marito. Al senato è in esame infatti una proposta di legge (DDL 1230) che tramuterebbe l’obbligo in pos-sibilità (Art. 143-bis - La moglie può aggiungere al proprio cogno-me quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze).

Diritti, doveri e patrimonioI successivi commi (11 e 12) entra-no più nel dettaglio disciplinando i diritti e i doveri dell’unione civile e riproducono in sostanza quelli dei coniugi con l’unica esclusione dell’obbligo alla fedeltà. I contraenti dovranno quindi assi-stersi moralmente e materialmente

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FAMIGLIA & PATRIMONIO

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LUGLIOSETTEMBRE

LE CONVIVENZE DI FATTOCome nasconoNé riti o formule sacramentali. La convivenza di fatto, per definizio-ne stessa, è una situazione, meglio uno stato di fatto che il legislatore si è limitato a riconoscere e tute-lare. Le convivenze di fatto sono costituite da tutte quelle coppie omosessuali ed eterosessuali che, sulla base di un legame affettivo, decidono di convivere e condivide-re la vita (o parte di essa). Si tratta di un preciso inquadra-mento giuridico: è necessario che entrambi i conviventi siano mag-giorenni, che non siano coniugati o uniti civilmente (né tra loro né con terzi) e che non vi siano legami di parentela. E che tra i due ci sia una relazione affettiva “more uxorio”; in caso contrario potrebbero anche tra badante e utente potrebbe con-figurarsi una convivenza di fatto ai sensi della nuova legge. Per provare la stabilità della convivenza more uxorio è necessario un ulteriore re-quisito: la dichiarazione anagrafica presso il comune di residenza.

Diritti, doveri e gestione patrimoniale I conviventi di fatto non assumono diritti o doveri giuridici nei con-fronti dell’altro. Piuttosto la legge riconosce al convivente di fatto una posizione qualificata rispetto ad altri soggetti. Ad esempio in caso di malattia o ricovero sarà possibile assistere l’altro e accedere alle in-formazioni sanitarie; ciascun con-vivente può designare l’altro in caso di incapacità di intendere o volere e per la donazione degli organi in caso di morte. Stessi diritti di vi-sita sono anche previsti e garantiti anche dall’ordinamento peniten-ziario; inoltre anche i conviventi di fatto potranno concorrere per i bandi di edilizia popolare. Sarà possibile usufruire della detrazione per coniuge a carico; inoltre sarà possibile per l’abitazione principale beneficiare di una deduzione Irpef dal reddito complessivo. Quanto alla gestione patrimoniale i conviventi possono (quindi non sussiste un obbligo) concludere un contratto di convivenza. Davan-ti al loro avvocato di fiducia (con scrittura privata) o notaio (per atto

Come spesso accade, il nostro Ordinamento Giuridico, con ritardo, con lentezza e con pigrizia, è costretto a prendere atto dell’evolu-zione sociale in atto ed allineare la legge all’evoluzione dei costumi.Dopo la Legge n. 898 del 1970, “Legge sul divorzio”, che ha rico-nosciuto la libertà ed il diritto di sciogliere il vincolo matrimoniale nei casi di disgregazione di fatto dell’unione morale e materiale tra coniugi, e dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sancito l’uguaglianza tra uomo e donna all’interno del matrimonio, parificando diritti e doveri della coppia all’interno della famiglia, la legge 20 maggio 2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà”, rappre-senta sicuramente il maggiore passo in avanti per rendere il nostro Ordinamento Giuridico maggiormente aderente alla realtà delle nuove famiglie italiane.La “Cirinnà” rappresenta l’ennesima prova che l’evoluzione sociale è più forte di qualsiasi “paletto” o “barricata”, e che alla fine è la legge che deve adeguarsi alle evoluzioni sociali, in quanto quest’ul-time non possono essere “imbrigliate” tra regole e normative oramai antiquate.La Legge 76/2016, introduce, da una parte, alcune novità assolute e, dall’altra, conferma quanto già cristallizzato dalla giurisprudenza. Il riconoscimento giuridico circa il fenomeno delle “convivenze”, infatti, rappresenta una sorta di “resa” innanzi ad un fenomeno sociale tanto diffuso da essere oramai, di fatto, “legalizzato” dalla giurisprudenza.Come spesso accade, infatti, se il nostro Legislatore non vuole o non può vedere, altrettanto non possono fare i Giudici, avanti i qua-li i cittadini presentano i casi della vita da risolvere.Nel corso degli anni, le pronunce giurisprudenziali, consolidate e cristallizzate, hanno rappresentato la disciplina delle coppie di fatto e la Cirinnà non ha fatto altro che tramutarli in legge.Ecco allora, a titolo di esempio, il riconoscimento legislativo del diritto a subentrare nel contratto di locazione alla morte del partner

pubblico) i conviventi potranno regolare le modalità di gestione e contribuzione della vita quotidia-na, ivi inclusi i rapporti patrimo-niale, optando per la separazione o la comunione dei beni. Potranno anche stabilirsi le condizioni per un’eventuale crisi e scioglimento della convivenza.

Diritti successoriIl convivente di fatto non diventa legittimario come nelle unioni ci-vili. Nessuna quota determinata

dalla legge e nessun vantaggio tri-butario.Tuttavia questo non significhi as-senza di tutela: il convivente potrà utilizzare altri strumenti giuridici come il testamento per disporre delle proprie sostanze. Inoltre il convivente superstite potrà bene-ficiare dell’abitazione “coniugale” ma per un periodo limitato da 2 a massimo 5 anni.Nel caso in cui vi siano minori o disabili figli di entrambi i convi-venti, il superstite potrà beneficia-

I L P U N T OD I V I S T Adi Massimo Perini

Nuove famiglieFAMIGLIA & PATRIMONIO

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Scioglimento della convivenzaLa legge non disciplina la cessa-zione della convivenza; pertanto si ritengono applicabili le cause gene-rali di scioglimento della relazione, ad esempio la morte di uno dei due. Inoltre, i primi commentatori della legge ritengono che la convivenza cessi per il venir meno dei requisiti costitutivi della stessa come l’affet-to, la convivenza e la stabilità della stessa. Sul punto si ritiene dovero-so un intervento legislativi volto a definire questi confini piuttosto

labili. Ad ogni modo, nel caso in cui cessi la convivenza, uno dei due potrebbe richiedere un assegno ali-mentare.Si badi che questo diritto/dovere ha natura solidaristica e non fami-liare.Infatti, sarà possibile richiederlo solo in caso di bisogno e incapacità a procurarsi dei redditi necessari al sostenimento; ad ogni modo la legge precisa che l’importo sarà proporzionato alla durata della convivenza.

re di questo diritto per un periodo non inferiore a 3 anni. Nessun li-mite temporale se non contrattuale (e non se ne comprende la motiva-zione) nel caso in cui vi sia un con-tratto di locazione: il convivente subentra infatti nel contratto di locazione.Infine, nel caso in cui la morte sia derivata da fatto illecito (ad esem-pio un incidente stradale) al con-vivente sarà riconosciuto, come al coniuge, il diritto al risarcimento del danno.

intestatario del contratto stesso, il riconoscimen-to al risarcimento del danno in caso di morte del compagno o della compagna, la tutela possessoria sulla abitazione familiare, la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali reciproci con contratto.Probabilmente, la novità assoluta per i conviventi sta nella possibilità di registrare anagraficamente la convivenza, al fine di uscire dalla clandestinità ed attribuirne l’ufficialità.Sicuramente, però, la portata innovativa della Ci-rinnà va individuata nel riconoscimento alle coppie dello stesso sesso di potersi unire “giuridicamen-te” come possono fare le coppie eterosessuali con il matrimonio.La portata innovativa delle “unioni civili” tra per-sone dello stesso sesso, fa si che finalmente il no-stro paese possa allinearsi alla realtà sociale italiana ed europea: l’Italia era rimasta l’unica nazione, tra le sei fondatrici dell’Unione Europea, a non aver ancora adottato una normativa specifica.Oggi due persone dello stesso sesso possono unirsi come fossero due coniugi eterosessuali, con la con-seguente acquisizione dei diritti e degli obblighi

che derivano da un matrimonio.Unico nodo da sciogliere rimane il problema del-la cosiddetta stepchild adoption : agli uniti civil-mente è preclusa la possibilità di adottare il figlio dell’altro partner (il disegno di legge originario lo prevedeva). Anche in questo caso, però, l’oramai diffuso feno-meno sociale di bambini inseriti ed integrati a tut-ti gli effetti all’interno di un rapporto familiare e sentimentale tra due persone dello stesso sesso vie-ne riconosciuto e legittimato dalla giurisprudenza.I giudici chiamati in causa sul punto, infatti, hanno riconosciuto la possibilità al partner di una coppia omosessuale di adottare il figlio dell’altro partner, rendendo giuridicamente rilevante un rapporto genitoriale che, indubbiamente, dal punto di vista affettivo e familiare lo è già a tutti gli effetti.La parola ultima sul punto, però, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che dovranno prendere posizione e, a riprova di quanto si è detto, ove la legge non vuole o non può arri-vare, vi devono arrivare i giudici che non possono esimersi dal decidere.

OLTRE 1 MILIONE DI COPPIE ETEROSESSUALI CONVIVENTI IN ITALIA NEL 2014IL NUMERO DI COPPIE DI FATTO È DECUPLICATO NEGLI ULTIMI 20 ANNI1 NEONATO SU 4 È FIGLIO DI GENITORI NON SPOSATI

Belgio,DanimarcaFinlandiaFranciaGrecia

LussemburgoIrlanda

Norvegia

IslandaPaesi Bassi

MaltaPortogallo

Regno UnitoSloveniaSpagnaSvezia

Tra i vari stati a livellomondiale ricordiamo

tutti gli Stati Uniti d’America,Canada, Argentina, Uruguay,

Nuova Zelanda, Sud Afirca.

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PAESI EUROPEI DOVE VENGONORICONOSCIUTE LE UNIONI TRAPERSONE DELLO STESSO SESSO

FAMIGLIA & PATRIMONIO