operazioni di natura finanziaria hanno assunto con il tempo sempre maggior rilievo economico; hanno...

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OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA Hanno assunto con il tempo sempre maggior rilievo economico; hanno una duplice caratteristica: • attività prevalentemente svolte da imprese bancarie, ma non riservate per legge ad esse; • attività che le banche di norma svolgono indirettamente, attraverso la creazione di società controllate che operano in ciascun settore. Leasing Factoring Carte di credito Emissione di moneta elettronica Credito al consumo Cartolarizzazione dei crediti

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Page 1: OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA Hanno assunto con il tempo sempre maggior rilievo economico; hanno una duplice caratteristica: attività prevalentemente

OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Hanno assunto con il tempo sempre maggior rilievo economico; hanno una duplice caratteristica:

• attività prevalentemente svolte da imprese bancarie, ma non riservate per legge ad esse;

• attività che le banche di norma svolgono indirettamente, attraverso la creazione di società controllate che operano in ciascun settore.

Leasing Factoring

Carte di credito Emissione di moneta elettronica

Credito al consumo Cartolarizzazione dei crediti

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IL LEASING (o LOCAZIONE FINANZIARIA)

• Tecnica contrattuale nata per far fronte ad una specifica esigenza delle imprese disporre di beni strumentali necessari per l’attività produttiva senza essere costrette ad immobilizzare ingenti capitali per l’acquisto

• Contratto che intercorre tra un’impresa finanziaria specializzata (società di leasing) e chi ha bisogno di beni strumentali per la propria impresa

• Non è:

-Locazione

-Vendita a rate

-Mutuo

-Finanziamento bancario

È la combinazione di elementi propri di tali contratti, nataper dare una risposta a chi utilizza

beni strumentali soggettiad obsolescenza

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IL LEASING (o LOCAZIONE FINANZIARIA)

• Successo del leasing è legato anche alle agevolazioni fiscali di cui gode

• Il leasing può avere ad oggetto: beni strumentali di impresa, beni di consumo durevoli (automobili, elettrodomestici…), beni immobili (stabilimenti industriali, studi professionali…)

• E’ possibile distinguere tre tipologie di leasing:

1) LEASING FINANZIARIO 2) LEASING

OPERATIVO

3) LEASING DI

RITORNO

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IL LEASING FINANZIARIO

• Operazione trilaterale in cui…

CONCEDENTESocietà di leasing

UTILIZZATOREImpresa interessata

all’utilizzo del bene

FORNITOREImpresa che produce

o distribuisce il bene

Il concedente acquista dal fornitore il bene desideratodall’utilizzatore e lo cede in godimento a questi stipulando il

contratto di leasing

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IL LEASING FINANZIARIO

Elementi caratterizzanti dell’operazione:

1)Godimento è concesso per un periodo di tempo determinato (nel leasing di beni strumentali coincide con la vita tecnica del bene)

2)L’utilizzatore deve corrispondere un canone periodico (di regola superiore del canone di locazione)

3)All’utilizzatore è riconosciuta la facoltà di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato (prezzo modesto per i beni strumentali, più rilevante per i beni di consumo durevoli)

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IL LEASING FINANZIARIO

Differenza rispetto alla vendita con riserva di proprietà: Differenza rispetto alla vendita con riserva di proprietà: chi acquista a rate diventa automaticamente proprietario con il pagamento dell’ultima rata; nel leasing, l’utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto.

Differenza rispetto alla locazioneDifferenza rispetto alla locazione (con patto di futuro acquisto della proprietà): con apposite clausole l’impresa di leasing pone a carico dell’utilizzatore tutti i rischi connessi al godimento del bene.

1. l’utilizzatore è tenuto a pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene

2. l’utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente, anche se gli stessi rendono impossibile il

godimento del bene

3. l’utilizzatore è responsabile per la perdita/perimento del bene anche se dovuti a causa a lui non imputabile

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IL LEASING FINANZIARIO

Clausole che regolano la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore:

Tale clausola deroga alla disciplina della vendita con riserva di proprietà. La validità della clausola è stata messa in

discussione da dottrina e giurisprudenza di merito (che riconducono il leasing alla vendita con riserva di proprietà

o alla locazione); è stata sostenuta dalla Cassazione che riconduce il leasing ad un contratto di credito (o finanziamento atipico). (Cfr. Slide successiva)

La società di leasing ha diritto

di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di mancato pagamento di un

solo canone

La società di leasing ha diritto

di trattenere integralmentei canoni riscossi, salvo il risarcimento dei danni

ulteriori

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IL LEASING FINANZIARIO

La Cassazione distingue tra:

LEASING TRADIZIONALE O DI GODIMENTO (bene strumentali di impresa) – l’impresa di leasing può trattenere i canoni riscossi ed esigere (a titolo di risarcimento) i canoni ulteriori ed il prezzo di opzione (non si applica art. 1526)

LEASING IMPURO O TRASLATIVO (beni di consumo durevoli) – l’utilizzatore deve corrispondere solo un equo compenso per l’uso e il risarcimento stabilito dal giudice (si applica per analogia l’art. 1526)

Tale indirizzo della Suprema Corte è stato parzialmente recepito dalle imprese di leasing.

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IL LEASING OPERATIVO

• c.d. LEASING DIRETTO DEL PRODUTTORE

• I beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore che si obbliga a fornire anche una serie di servizi collaterali (assistenza, manutenzione…)

• Contratto avente ad oggetto: beni strumentali standardizzati (es: macchine fotocopiatrici)

• Durata del contratto: più breve della vita economica del bene (i canoni sono commisurati al valore di uso)

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IL LEASING DI RITORNO (LEASE-BACK)

Il venditore paga il canone di leasing e alla scadenza può riacquistare i beni; il lease-back è un utile strumento di finanziamento alternativo per un imprenditore che si trova in difficoltà economiche.

Un imprenditore vende i propri beni (mobili, immobili…)

ad una società di leasing che ne paga il prezzo

La società stipula con il venditore un contratto

di leasing avente ad oggetto gli stessi beni

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IL FACTORING

• Tecnica contrattuale di origine statunitense, sviluppatasi per rispondere alle specifiche esigenze delle imprese che effettuano vendite a credito nei confronti della clientela

• Le imprese di factoring sono imprese specializzate nella gestione dei crediti di impresa, che offrono con il contratto di factoring i seguenti servizi:

1.Tenuta contabilità debitori

2.Gestione dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso

3.(Eventuale) anticipazione dell’importo dei crediti

4.(Eventuale) assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza

(Il cliente può usufruire di tutti o di parte dei servizi, pagando per ciascuno un compenso)

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IL FACTORING

• Il nucleo del contratto di factoring è costituito dall’istituto della cessione dei crediti (artt 1260 e ss c.v.) – cessione globale di crediti pecuniari futuri verso corrispettivo

• Applicazione della Legge n. 52/1991Legge n. 52/1991 quando ricorrono tre condizioni:

Cedente = Imprenditore

I crediti ceduti sorgonoda contratti stipulati dalcedente nell’eserciziodell’attività di impresa

Cessionario = banca o un intermediariofinanziario, il cui oggetto sociale

prevede l’eserciziodell’attività di acquisto

di crediti di impresa

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IL FACTORING

Con il contratto di factoring, l’imprenditore cedente (FORNITORE) cede in massa al FACTOR tutti i propri crediti presenti e futuri derivanti da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa o anche solo quelli derivanti da determinate operazioni

Il factor si obbliga a gestire e riscuotere i crediti cedutigli (il contratto si caratterizza per la prestazione anche di ulteriori servizi)

E’ riconosciuta la validità della cessione in massa dei crediti futuri; nel contratto deve essere specificato il futuro debitore ceduto e che il contratto può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo non superiore a 24 mesi; la cessione globale determina il trasferimento dei crediti futuri al factor man mano che gli stessi vengono ad esistenza

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IL FACTORING

La cessione dei crediti avviene (normalmente) PRO SOLVENDO – il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore ceduto

• La cessione può avvenire anche PRO SOLUTO, se il cessionario rinuncia – in tutto o in parte – alla garanzia della solvenza

ANTICIPAZIONI

Il factor può concedere anticipazioni sull’ammontare dei crediti ceduti, conteggiando gli interessi per il tempo dell’anticipazione; di regola l’anticipazione non > di una % del valore nominale del credito ceduto

OPPONIBILITA’ AI TERZI è svincolata dalla necessità della notifica giudiziale quando ricorrono due condizioni:

1.Il factor ha pagato (in tutto o in parte) i corrispettivo della cessione

2.Il pagamento ha data certa anteriore rispettivamente al titolo di acquisto degli aventi causa del cedente, al pignoramento dei suoi creditori o al fallimento dello stesso

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LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

• La cartolarizzazione dei crediti si basa sull’istituto della cessione globale dei crediti

• Disciplina contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 130

• Scopo: facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti mediante l’incorporazione in titoli di credito di massa destinati ad essere sottoscritti da investitori professionali

L’emittente i titoli risponde del pagamento degli stessi non con tutto il suo patrimonio, ma solo con il flusso finanziario (interessi e rimborsi) derivante dai crediti che solo alla base dell’operazione di cartolarizzazione

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LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Modalità di cartolarizzazione:

Cessione dei crediti ad una società veicolo che li acquista

finanziandosi con i titoli emessi sul mercato e che vincolaal pagamento degli stessisolo la massa dei creditori

ceduti

Cessione dei crediti ad un Fondo comune di investimento

chiuso avente per oggettocrediti

Tecnica scelta come modello base dalla disciplina contenuta

nella Legge 130/1999

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LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Caratteri essenziali dell’operazione di cartolarizzazione:

a) la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti o futuri ad una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione

b) l’emissione da parte di tale società di titoli di credito destinati a finanziare l’acquisto del portafoglio crediti ceduto

c) la destinazione esclusiva da parte della società cessionaria delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione

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LE CARTE DI CREDITO

• Sono documenti (TESSERE) che consentono al titolare di acquistare beni o servizi senza pagamento immediato del prezzo

• Strumento convenzionale di pagamento, alternativo alla moneta e agli assegni bancari

CARTE DI CREDITO BILATERALI:Rilasciate dalle imprese fornitrici di

Beni e servizi, consentono di effettuareAcquisti in tutti i punti vendita dell’Emittente, con pagamenti differiti

CARTE DI CREDITO TRILATERALI:

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IL CREDITO AL CONSUMO

E’ una operazione avente ad oggetto la concessione, nell’esercizio commerciale o professionale, di credito sotto forma di:

-dilazione di pagamento;

-finanziamento;

-altra facilitazione finanziaria a favore di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale)

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Il credito al consumo

L’esercizio del credito al consumo è riservato a Banche e intermediari finanziari

Può essere esercitato dai soggetti autorizzati alla vendita dei beni o dei servizi nella sola forma della dilazione di pagamento

Sono esonerati i rapporti al di sotto di un determinato importo, il credito per operazioni immobiliari, i contratti di somministrazione o di locazione ma non quelli di leasing

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Il credito al consumo

Al credito al consumo trova applicazione la disciplina dettata in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie

Il TAEG (tasso annuale effettivo globale) è il costo totoale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso

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Il credito al consumo

Disciplina

- Forma: è prescritta la forma scritta a pena di nullità, rilevabile esclusivamente dal consumatore;

- Copia del contratto deve essere consegnata al cliente;

- Contenuto: il contratto deve contenere una serie di indicazioni prescritte dalla legge;