odg consiglio comunale cittadella 12/12/2011

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COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA Cittadella 2 dicembre 2011 OGGETTO: Avviso di convocazione Consiglio Comunale n. 5 O.d.g. prot. 42089 Ai sigg.ri CONSIGLIERI COMUNALI – Si comunica che è convocato il Consiglio comunale in prima convocazione presso la Sala di Villa Malfatti Rina per il giorno: LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2011 ALLE ORE 20:30 per la trattazione dei seguenti argomenti: 1) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 293 del 7 novembre 2011 avente per oggetto : “Variazione al bilancio di previsione 2011”; 2) Ratifica deliberazione di GIunta comunale n. 317 del 28 novembre 2011 avente per oggetto : “Variazione al bilancio di previsione 2011”; 3) Designazione dei rappresentanti comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo; 4) Rete bibliotecaria Alta Padovana Est- Approvazione convenzione; 5) Approvazione istituzione consiglio tributario e relativo regolamento; 6) Istituzione regolamento lavori , servizi e forniture in economia; 7) Approvazione piano di recupero di iniziativa privata – Ditta Gallio Matteo – PUA 1102010 – PE n. 1002525; 8) Piano di lottizzazione ZTO C/2 Bonarda. Opere di urbanizzazione extra ambito . Approvazione variante urbanistica ai sensi dell’art. 10, 2° comma , D.P.R . 327/2001 e art. 24 della L.R. 27/2003; 9) Approvazione piano di lottizzazione – ZTO C3/28 – Via Cavin dei Pinei. Ditta Baggio Cristian e Ugo. PUA 0302011 – 1100440; 10) Approvazione piano di lottizzazione – ZTO C2/42, Via Redipuglia. Ditta Gasparini Giorgio ed Alberto. PUA 01-2011- P.E. n. 1100430; 11) Approvazione del piano di lottizzazione – ZTO C3/16 – Via San Feliciano. Ditta : Lessio Dennis, Pegoraro Chiara, Peretto Maria Giovanna – PUA 04-2011 – PE n. 1100445; 12) Regolamento PIP nella zona produttiva di “Rometta” – Approvazione seconda revisione; 13) Variante n. 2 al piano degli interventi. Adozione ai sensi dell’art. 18 della LR n. 11/2004; 14) L.R. n. 14/2009 – Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. Modifiche introdotte dalla LR n. 13/2011. Nuovi indirizzi operativi comunali – Aggiornamento. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to geom. Maurizio Balsamo Si fa presente che gli allegati che non sono stati consegnati sono disponibili presso l’ufficio delibere negli orari di apertura al pubblico.

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Page 1: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA

Cittadella 2 dicembre 2011

OGGETTO: Avviso di convocazione Consiglio Comunale n. 5 O.d.g.

prot. 42089

Ai sigg.ri CONSIGLIERI COMUNALI –

Si comunica che è convocato il Consiglio comunale in prima convocazione presso la Sala di Villa Malfatti Rina per il giorno:

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2011 ALLE ORE 20:30

per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 293 del 7 novembre 2011 avente per oggetto : “Variazione al bilancio di previsione 2011”;

2) Ratifica deliberazione di GIunta comunale n. 317 del 28 novembre 2011 avente per oggetto : “Variazione al bilancio di previsione 2011”;

3) Designazione dei rappresentanti comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo; 4) Rete bibliotecaria Alta Padovana Est- Approvazione convenzione; 5) Approvazione istituzione consiglio tributario e relativo regolamento; 6) Istituzione regolamento lavori , servizi e forniture in economia; 7) Approvazione piano di recupero di iniziativa privata – Ditta Gallio Matteo – PUA 1102010 – PE n.

1002525; 8) Piano di lottizzazione ZTO C/2 Bonarda. Opere di urbanizzazione extra ambito . Approvazione variante

urbanistica ai sensi dell’art. 10, 2° comma , D.P.R . 327/2001 e art. 24 della L.R. 27/2003; 9) Approvazione piano di lottizzazione – ZTO C3/28 – Via Cavin dei Pinei. Ditta Baggio Cristian e Ugo.

PUA 0302011 – 1100440; 10) Approvazione piano di lottizzazione – ZTO C2/42, Via Redipuglia. Ditta Gasparini Giorgio ed Alberto.

PUA 01-2011- P.E. n. 1100430; 11) Approvazione del piano di lottizzazione – ZTO C3/16 – Via San Feliciano. Ditta : Lessio Dennis,

Pegoraro Chiara, Peretto Maria Giovanna – PUA 04-2011 – PE n. 1100445; 12) Regolamento PIP nella zona produttiva di “Rometta” – Approvazione seconda revisione; 13) Variante n. 2 al piano degli interventi. Adozione ai sensi dell’art. 18 della LR n. 11/2004; 14) L.R. n. 14/2009 – Intervento regionale a sostegno del settore edilizio. Modifiche introdotte dalla LR n.

13/2011. Nuovi indirizzi operativi comunali – Aggiornamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to geom. Maurizio Balsamo

Si fa presente che gli allegati che non sono stati consegnati sono disponibili presso l’ufficio delibere

negli orari di apertura al pubblico.

Page 2: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 293 DEL 7 NOVEMBRE 2011 AVENTE PER OGGETTO : “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale 7 novembre 2011, n. 293 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2011”;

VERIFICATO il rispetto del termine di 60 (sessante) giorni stabilito dalla legge per

la sottoposizione a ratifica del provvedimento adottato in via d’urgenza; RITENUTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n.

267/2000; SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente

provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti , ai sensi dell’articolo 97 , comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 293 del 7 novembre 2011.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di

deliberazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Paolo Orso

Page 3: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 317 DEL 28 NOVEMBRE 2011 AVENTE PER OGGETTO : “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale 28 novembre 2011, n. 317 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2011”;

VERIFICATO il rispetto del termine di 60 (sessante) giorni stabilito dalla legge per

la sottoposizione a ratifica del provvedimento adottato in via d’urgenza; RITENUTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n.

267/2000; SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente

provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti , ai sensi dell’articolo 97 , comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 317 del 28 novembre 2011.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di

deliberazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.TO dott. Paolo Orso

Page 4: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO : DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE . - Con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10 luglio 2006 si procedeva

alla nomina dei quattro rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Cittadella;

- Il vigente statuto della Casa di Riposo – ora Centro Residenziale per Anziani – approvato dalla Regione del Veneto con provvedimento n. 60 in data 13.6.2001, all’art. 10 così recita “Il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri , compreso il Presidente. Quattro dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati su designazione del Comune al di fuori del proprio seno e uno su designazione dell’Ordinario Diocesano. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente”;

- Rispetto al precedente statuto le nomine di competenza del Comune sono passate da tre a quattro;

- La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza interruzione al massimo per un analogo periodo; CONSIDERATO che i rappresentanti del Comune, ai sensi del predetto articolo ,

non possono essere Consiglieri comunali come previsto dall’art. 10 su citato; VISTO che l’attuale Consiglio di Amministrazione, i cui componenti di parte

pubblica sono stati nominati nel 2006, è già scaduto, necessita procedere con urgenza alla designazione, per la successiva nomina, dei propri rappresentanti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere di regolarità tecnica , ex art. 49 del Decreto Legislativo n.

267/2000; D E L I B E R A

1) di designare , i quattro rappresentanti del Consiglio comunale, persone non rivestenti la qualifica di Consigliere comunale come previsto dall’art. 10 dello Statuto;

PARERI DI CUI AL D.LGS 18 AGOSTO 2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott. Paolo Orso

Page 5: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: RETE BIBLIOTECARIA ALTA PADOVANA EST - APPROVAZIONE

CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 del vigente Statuto Comunale detta norme di principio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e storico della Comunità;

- l'Amministrazione Provinciale di Padova, con atto della Giunta n. 1206 del 29.12.2005, ha istituito il Centro servizi Biblioteche, finalizzato a promuovere la cooperazione bibliotecaria fra i Comuni della Provincia e la realizzazione del catalogo unico provinciale;

- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 02.04.2007 con la quale il Comune di Cittadella aderiva alla Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est e approvava una convenzione tra i comuni di: Borgoricco, Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe e Villanova di Camposampiero;

- PRESO ATTO CHE tale convenzione va rinnovata per gli anni 2011-2013;

Sottolineati gli importanti risultati ottenuti dalla Rete a vantaggio dello sviluppo del servizio bibliotecario nel territorio (realizzazione di un sito della Rete, catalogo unico on- line, accessibile anche alle persone disabili, formazione del personale, attivazione del prestito interbibliotecario all’interno della Rete e istituendo servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, realizzazione di attività comuni);

Vista l'allegata convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta

Padovana Est e riscontrato che i principi in essa contenuti rispondono alle finalità sopra esplicitate;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Visto l'art. 32 della L.R. 50/84 VISTO il vigente Statuto Comunale

D E L I B E R A

1) di rinnovare l’approvazione dell'allegata convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est, disciplinante i rapporti tra le Biblioteche degli Enti sopra citati e avente le seguenti finalità:

� crescita del livello qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione;

Page 6: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

� creazione di un catalogo collettivo con schedatura elettronica standardizzata, per l’individuazione e la localizzazione del materiale presente nelle biblioteche;

� disponibilità a garantire il servizio di prestito ai cittadini residenti e non nei comuni firmatari;

� messa a disposizione a favore della Provincia di Padova delle basi dati on line e off line delle Biblioteche della rete, per la realizzazione del Catalogo Unico Provinciale;

� scambio di ogni informazione che sia oggetto di interesse per le Biblioteche aderenti e le rispettive utenze;

� realizzazione di iniziative culturali comuni. 2) Di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BALLOTTO

Page 7: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTA RIO E RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: - l'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, dispone che “Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contributo all’accertamento stesso”; - con tale disposizione il legislatore, per favorire l’interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali; - l’incentivo è proporzionato al maggior gettito effettivamente riscosso, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati; - successivamente, l'art. 18, comma 1, D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, confermando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso art. 1 del citato D.L. n. 203/2005; - la percentuale spettante ai Comuni è stata innalzata al 50% con l’art.2, comma 10, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Federalismo municipale". Lo stesso articolo ha previsto tempi più ampi e maggiori poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;

- l'art. 1, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 %, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso D.L. n. 138/ 2011 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai Comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax";

TUTTO ciò premesso, e considerato che: - l'art. 18, comma 2, D.L. n. 78/2010, sopra richiamato, dispone che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire direttamente il Consiglio tributario, mentre i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del Consiglio tributario; - il Consiglio tributario era stato istituito con il D.Lgs. luogolenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto: a) l'art. 2 dello stesso decreto prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato; b) l'art. 30 prevede che "…con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la

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quale avranno effetto le disposizioni relative…" ai Consigli tributari, anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato; c) l'art. 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la vantazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; d) l'art. 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso; - il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77, mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'art. 30, pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali; - il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico enti locali”, attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare, infatti l'art. 7 prevede che “….nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi dì partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”..; - l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti; CONSIDERATO altresì che: - con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1 del citato D.L. n. 203/2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento: a) commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative; b) urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire; c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, od accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali; d) residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel comune;

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e) disponibilità dì beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto); - il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza: a) dell'art. 83, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che “…al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta dì iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; b) dell'articolo 83, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che "in attuazione della previsione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza”; RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere che il Consiglio tributario sia costituito da funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007; SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del provvedimento, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) - di istituire il Consiglio Tributario con compiti di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all’evasione fiscale previste dalla normativa vigente; 2) – di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, composto da 9 articoli.

PARERI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GALLIO

Page 10: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTA RIO E RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, dispone che “Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contributo all’accertamento stesso”; - con tale disposizione il legislatore, per favorire l’interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai Comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali; - l’incentivo è proporzionato al maggior gettito effettivamente riscosso, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati; - successivamente, l'art. 18, comma 1, D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, confermando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso art. 1 del citato D.L. n. 203/2005; - la percentuale spettante ai Comuni è stata innalzata al 50% con l’art.2, comma 10, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Federalismo municipale". Lo stesso articolo ha previsto tempi più ampi e maggiori poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;

- l'art. 1, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 %, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso D.L. n. 138/ 2011 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai Comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax";

TUTTO ciò premesso, e considerato che: - l'art. 18, comma 2, D.L. n. 78/2010, sopra richiamato, dispone che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire direttamente il Consiglio tributario, mentre i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del Consiglio tributario; - il Consiglio tributario era stato istituito con il D.Lgs. luogolenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto: e) l'art. 2 dello stesso decreto prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato; f) l'art. 30 prevede che "…con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la

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quale avranno effetto le disposizioni relative…" ai Consigli tributari, anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato; g) l'art. 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la vantazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; h) l'art. 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso; - il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77, mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'art. 30, pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali; - il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico enti locali”, attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare, infatti l'art. 7 prevede che “….nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi dì partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”..; - l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti; CONSIDERATO altresì che: - con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1 del citato D.L. n. 203/2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento: f) commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative; g) urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire; h) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, od accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali; i) residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel comune;

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j) disponibilità dì beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto); - il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza: a) dell'art. 83, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che “…al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta dì iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; b) dell'articolo 83, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che "in attuazione della previsione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza”; RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere che il Consiglio tributario sia costituito da funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007; SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del provvedimento, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D e l i b e r a

1) - di istituire il Consiglio Tributario con compiti di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all’evasione fiscale previste dalla normativa vigente; 2) – di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, composto da 9 articoli.

PARERI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GALLIO

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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DITTA GALLIO MATTEO – PUA1102010 – PE N. 1002525.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE:

- Con D.C.C. n. 110 del 16.04.1980 e successive Deliberazioni di Giunta n. 604 del 16.07.1980 e n. 218 del 31.03.1982, veniva disciplinata la formazione dei Piani di Recupero del Centro storico ed individuata la zona di degrado ai sensi dell’articolo 27 della Legge 457/78;

- Con la Variante al Piano Regolatore Generale relativa al centro storico, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 3115 in data 16.11.2001, sono state disciplinate le modalità degli interventi edilizi ed urbanistici realizzabili nelle zone A1 e A2 in forma diretta o da assoggettare a preventivo strumento urbanistico attuativo consentendo in ogni caso all’articolo 4 penultimo comma delle Norme Tecniche di Attuazione la facoltà di ricorso a tale strumento in tutto il territorio del centro storico;

- Con conferenza dei servizi del 27.05.2009 ratificata con DGRV n. 2895 del 29.09.2009 è stato approvato il P.A.T.I.;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2010 è stato adottato il Piano degli Interventi;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 12.07.2010 è stato approvato il Piano degli Interventi;

- L’articolo 19 della L.R. n. 11/2004 ed articolo 14 delle N.T.O., prevedono che contestualmente al Piano di Recupero sia approvata la convenzione che codifica diritti e doveri tra le parti in funzione al tipo di intervento da attuare;

TUTTO CIO’ PREMESSO

RILEVATO che il Sig. Gallio Matteo domiciliato a Cittadella in Via Borgo Bassano civ. 57 ha presentato in data 17.12.2010 prot. 46294 (PUA 11/2010) e successive integrazioni, istanza di Piano di Recupero finalizzato alla riqualificazione dell’edificio sito all’indirizzo citato (identificato all’N.C.T. - fg. 29 - all. E - mapp.le 64) con ricavo di una abitazione e di una unità direzionale, così come precisato negli elaborati grafici allegati all’istanza;

CONSTATATO che la proposta di Piano di Recupero prevede altresì la monetizzazione degli standard primari dovuti ai sensi dell’articolo 31, della L.R. 11/2004 complessivamente pari a mq. 130,00 (verde e parcheggio primari), poiché nell’area interessata non sono concretamente reperibili in forma funzionale all’esigenza; mentre l’onere inerente alle opere di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 sarà risolto in sede di rilascio del Permesso a costruire;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale nella riunione n. 2 del 2.02.2011 al punto 20 con prescrizioni;

CONSIDERATO che la proposta di Piano urbanistico at tuativo presentata è conforme alle prescrizioni e prevision i di Legge ed alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente;

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APPURATO che: - con D.G.C. n. 212 del 01.08.2011 è stata adottata la proposta di Piano di Recupero

descritta; - il Piano urbanistico attuativo è stato depositato a disposizione del pubblico

presso la Segreteria del Comune e dell'avvenuto dep osito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo del Comu ne;

- nei successivi 20 (venti) giorni presso la sede d el Comune non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 ;

RITENUTO di approvare conseguentemente il suddetto Piano urbanistico attuativo, ai sensi della LR N. 61/85 e della LR N. 11/2004;

D E L I B E R A

1) di dare atto che sulla proposta del Piano di Recupero presentato dal Sig. Gallio Matteo non sono pervenute osservazioni;

2) di approvare pertanto il Piano urbanistico attuativo sopradescritto ai sensi dell’art. 20, della L.R. N° 11/2004, per le causali in premessa r iportate, confermando quanto già adottato con 212 del 01.08.2011 e precisando che gli elaborati progettuali relativi sono allegati alla stessa;

3) di disporre il deposito del Piano divenuto esecutivo presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 20 della LR 11/2004;

4) di dare atto che il rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione del progetto edilizio è subordinato alla presentazione degli elaborati definitivi che saranno sottoposti all’esame della Commissione Edilizia.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SCAPIN

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OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C/2 BONARDA. OP ERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO. APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 10, 2° COMMA, D.P.R. 327/2001 E ART. 24 DELLA L.R. 27/2003.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 26.4.2010, esecutiva, è stato adottato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “P.D.L. Bonarda” che prevede una zona operativa extra-ambito di collegamento con la viabilità ordinaria, con innesto su via Beltramina;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12.07.2010, esecutiva, il Piano suddetto è stato approvato

- nella convenzione urbanistica stipulata con la ditta lottizzante in data 25.11.2010, rep. 24881 atti Notaio Carraretto di Cittadella, il Comune di Cittadella si è impegnato a realizzare a propria cura e spese la viabilità di esterna al Piano di Lottizzazione, sviluppando il tracciato stradale nell’area a nord anche per dotare i terreni trasformabili dal PATI della necessaria infrastruttura;

- con D.C.C. n. 6 del 21.2.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto per la viabilità extra ambito trasmesso dalla ditta lottizzante Centro Residenziale per Anziani di Cittadella in data 5.10.2010, prot. 35830, a firma dell’ing. Edi Morandin ed adottata la variante allo strumento urbanistico, ai sensi del 2° comma dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001, e dell’art. 24 della L.R. 27/2003, e conseguentemente apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate;

- ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la variante suddetta:

a) è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Cittadella per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15.6.2011 e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per lo stesso periodo con prot. 22156, Reg. Pubbl. n. 745;

b) la deliberazione di adozione n. 6/2011 ed il deposito della variante sono stati comunicati ai proprietari delle aree interessate con nota del 30.6.2011;

CONSIDERATO CHE nei successivi trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di adozione della variante non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO che sussiste la motivazione del pubblico interesse all’approvazione delle previsioni progettuali in argomento poiché a seguito di tale approvazione sarà possibile realizzare un collegamento viario con maggiori requisiti di sicurezza della viabilità, avendo cura di rispettare il territorio minimizzando l’impatto su di esso, e sovrapponendosi, dove possibile, alla viabilità interpoderale esistente;

VALUTATO che gli interessi privati dei proprietari relativamente all’apposizione del vincolo sono tutelati dalla legge in termini di ristoro economico secondo il valore venale del bene avviando anche procedure di compensazione;

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PRESO ATTO altresì che sono state ottemperate le procedure stabilite dall’art. 18, comma 3, della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di approvare la suddetta variante allo strumento urbanistico piano regolatore generale del Comune di Cittadella al fine di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate alla realizzazione della viabilità extra ambito del P.D.L. Bonarda;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente trascritte, la variante allo strumento urbanistico del Comune di Cittadella, ai sensi del 2° comma dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001, e dell’art. 24 della L.R. 27/2003, per la realizzazione della viabilità extra ambito del P.D.L. Bonarda, come già adottata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.2.2011;

2) di dare atto che motivazione all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, oltre a quanto già riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale di adozione summenzionata, sono l’interesse generale alla realizzazione della suddetta viabilità la quale ha evidenti finalità di interesse pubblico;

3) di dare atto che la variante in argomento proseguirà con la procedura prevista dall’art. 18 della L.R. 11/2004;

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SCAPIN

Page 17: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ZTO C3/28 - VIA CAVIN DEI PINEI. DITTA BAGGIO CRISTIAN E UGO. PUA 0302011 - 1 100440

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con conferenza dei servizi del 27.05.2009 ratificata con D.G.R. n. 2895 del 29.09.2009 è stato approvato il P.A.T.I.;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2010 è stato adottato il Piano degli Interventi;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 12.07.2010 è stato approvato il Piano degli Interventi;

- L’articolo 19 della L.R. 11/2004 ed articolo 14 del Piano degli Interventi prevede che contestualmente ai Piani attuativi sia approvata la Convenzione che codifica diritti e

TUTTO CIÒ PREMESSO

RILEVATO che i Sig.ri Baggio Cristian ed Ugo, in q ualità di proprietari

dell’area interessata (identificata all’N.C.T. fg 1 9 mappali 14 – 15 – 334, di estensione pari a circa mq. 1902) hanno presentato, in data 23.03.2011 prot. 11038 (PUA 03/2011) e successive integrazioni, una propos ta di Piano di Lottizzazione in

applicazione a quanto previsto dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 6 e 106 che preve de la realizzazione di due lotti

edificabili; i dati tecnici sono i seguenti: Superficie territoriale mq. 2142 (mq. 1902 + 10% art.11 LR 61/85) Volume edificabile mc. 1200 Standard primari dovuti reperiti

- Parcheggio mq. 64,40 mq. 120 - Verde mq. 73,60 mq. 100 CONSTATATO che la proposta progettuale, descritta in modo puntuale negli

elaborati progettuali elencati, soddisfa le dirett ive del Piano degli Interventi; relativamente alle opere di urbanizzazione secondar ia ed il costo di costruzione l’importo sarà regolato in applicazione dei valori tabellari in sede di rilascio del

Permesso ad edificare; ATTESO che in applicazione dell’articolo 8 delle N.T.O. le aree di espansione

sono oggetto di perequazione urbanistica per effett o del plusvalore che si crea a seguito della loro edificabilità;

VISTI : il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella riunione n. 7 del

4.05.2011 al punto 97 e quello favorevole con prescrizioni espresso dal settore LL.PP. in data 07.07.2011;

APPURATO che:

- con D.G.C. n. 211 del 01.08.2011 è stata adottata la proposta di Piano di Lottizzazione descritta;

- il Piano urbanistico attuativo è stato depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo del Comune;

Page 18: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

- nei successivi 20 (venti) giorni presso la sede del Comune non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; RITENUTO di approvare conseguentemente il suddetto Piano urbanistico

attuativo, ai sensi della LR N. 61/85 e della LR N. 11/2004;

D E L I B E R A

1) di dare atto che sulla proposta del Piano di lottizzazione presentato dai Sig.ri Baggio Cristian ed Ugo non sono pervenute osservazioni;

2) di approvare pertanto il Piano urbanistico attuativo sopradescritto ai sensi dell’art. 20, della L.R. N° 11/2004, per le causali in premessa r iportate, confermando quanto già adottato con DGC N° 211 del 01.08.2011 e precisando che gli elaborati progettuali relativi sono allegati alla stessa;

3) di disporre il deposito del Piano divenuto esecutivo presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 20 della LR 11/2004;

4) di dare atto che il rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione del progetto edilizio è subordinato alla presentazione degli elaborati definitivi che saranno sottoposti all’esame della Commissione Edilizia.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

F.to SCAPIN

Page 19: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ZTO C2/42, VIA REDIPUGLIA. DITTA GASPARINI GIORGIO ED ALBERTO – PU A 01-2011 – P.E. N. 1100430

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Cittadella si è dotato di PRG, approvato con D.G.R. n. 899 del 17.03.1976, modificato con Variante generale approvata con D.G.R. n. 4324 del 5.8.86;

- Con DGRV n. 252 del 6.02.2007 è stata approvata la Variante parziale al PRG che prevede la trasformazione urbanistica in ZTO C/2 residenziale di espansione di un’area in, Via Redipuglia con il metodo della perequazione;

- Con conferenza dei servizi del 27.05.2009 ratificata con D.G.R. n. 2895 del 29.09.2009 è stato approvato il P.A.T.I.;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2010 è stato adottato il Piano degli Interventi;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 12.07.2010 è stato approvato il Piano degli Interventi;

- l’articolo 19 della L.R. 11/2004 ed articolo 14 del Piano degli Interventi prevede che contestualmente ai Piani attuativi sia approvata la Convenzione che codifica diritti e doveri tra le parti in funzione al tipo di intervento da attuare;

RILEVATO che i Sigg. Gasparini Giorgio ed Alberto, in qualità di proprietari dell’area interessata (identificata all’N.C.T. fg 6 mappale 514 di estensione pari a

circa mq. 1903), hanno presentato in data 7.03.2011 prot. 8745 e successive integrazioni una proposta di Piano di Lottizzazione in applicazione a quanto previsto dalle Norme Tecniche Operative del Piano d egli Interventi ai sensi

dell’articolo 6 e 104 che prevede la realizzazione di un unico lotto fondiario di mq. 968; i dati tecnici sono i seguenti:

Superficie territoriale mq. 1903 Volume Territoriale mc. 1903 Standard primari dovuti reperiti Parcheggio mq. 98 mq. 104 Verde mq. 112 mq. 841 CONSTATATO che la proposta progettuale, descritta i n modo puntuale negli

elaborati progettuali elencati, soddisfa le dirett ive del Piano degli Interventi; relativamente alle opere di urbanizzazi one secondaria ed il costo di costruzione l’importo sarà regolato con ap plicazione dei valori tabellari in sede di rilascio del Permesso ad edifi care;

ATTESO che in applicazione dell’articolo 8 delle N.T.O. le aree di espansione sono

oggetto di perequazione urbanistica per effetto del plusvalore che si crea a seguito della loro edificabilità (peraltro già definita con rogito del segretario comunale rep. 3278 prot. 24446 in data 15.06.2009);

Page 20: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

VISTI Il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella riunione n. 6 del 13.04.2011 al punto 85 e quello favorevole espresso dal settore LL.PP. in data 12.7.2011;

APPURATO che:

- con D.G.C. n. 192 del 18.07.2011 è stata adottata la proposta di Piano di Lottizzazione descritta;

- il Piano urbanistico attuativo è stato depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo del Comune;

- nei successivi 20 (venti) giorni presso la sede del Comune non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; RITENUTO di approvare conseguentemente il suddetto Piano urbanistico attuativo, ai

sensi della LR N. 61/85 e della LR N. 11/2004;

D E L I B E R A

1) di dare atto che sulla proposta del Piano di lottizzazione presentato dai Sigg. Gasparini Giorgio ed Alberto non sono pervenute osservazioni;

2) di approvare pertanto il Piano urbanistico attuativo sopradescritto ai sensi dell’art. 20, della L.R. N° 11/2004, per le causali in premessa r iportate, confermando quanto già adottato con DGC N° 192 del 18.07.2011 e precisand o che gli elaborati progettuali relativi sono allegati alla stessa;

3) di disporre il deposito del Piano divenuto esecutivo presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 20 della LR 11/2004;

4) di dare atto che il rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione del progetto edilizio è subordinato alla presentazione degli elaborati definitivi che saranno sottoposti all’esame della Commissione Edilizia.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

F.to SCAPIN

Page 21: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ZTO C3/16 - VIA SAN FELICIANO.

DITTA: LESSIO DENNIS, PEGORARO CHIARA, PERETTO MARIA GIOVANNA – PUA 04-2011 – PE N. 1100445.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con conferenza dei servizi del 27.05.2009 ratificata con D.G.R. n. 2895 del 29.09.2009 è stato approvato il P.A.T.I.;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2010 è stato adottato il Piano degli Interventi;

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 12.07.2010 è stato approvato il Piano degli Interventi;

- l’articolo 19 della L.R. 11/2004 ed articolo 14 del Piano degli Interventi prevede che contestualmente ai Piani attuativi sia approvata la Convenzione che codifica diritti e doveri tra le parti in funzione al tipo di intervento da attuare;

TUTTO CIÒ PREMESSO RILEVATO che i Sig.ri Lessio Dennis, Pegoraro Chiara, Peretto Maria Giovanna

in qualità di proprietari dell’area interessata (identificata all’N.C.T. fg 30 mappali 184 – 1570 – 1571, di estensione pari a circa mq. 2275), hanno presentato in data 23.03.2011 prot. 11041 (PUA 04/2011) e successive integrazioni una proposta di Piano di Lottizzazione in applicazione a quanto previsto dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 6 e 106 che prevede la realizzazione di due lotti edificabili; i dati tecnici sono i seguenti:

Superficie territoriale mq. 2275

Volume edificabile mc. 1200

Standard primari dovuti reperiti - Parcheggio mq. 64,40 mq. 91,00

- Verde mq. 73,60 mq. 73,65 CONSTATATO che la proposta progettuale, descritta in modo puntuale negli

elaborati progettuali elencati, soddisfa le direttive del Piano degli Interventi; relativamente alle opere di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione l’importo sarà regolato in applicazione dei valori tabellari in sede di rilascio del Permesso ad edificare;

ATTESO che in applicazione dell’articolo 8 delle N.T.O. le aree di espansione

sono oggetto di perequazione urbanistica per effetto del plusvalore che si crea a seguito della loro edificabilità;

VISTI:

- Il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella riunione n. 7 del 4.05.2011 al punto 98 con prescrizioni;

- gli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni della Commissione Edilizia Comunale presentati in data 22.06.2011 prot. 23028;

- il parere favorevole a condizione espresso dal settore LL.PP. in data 07.07.2011;

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APPURATO che: - con D.G.C. n. 210 del 01.08.2011 è stata adottata la proposta di Piano di Lottizzazione

descritta; - il Piano urbanistico attuativo è stato depositato a disposizione del pubblico presso la

Segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante idoneo avviso pubblicato all’Albo del Comune;

- nei successivi 20 (venti) giorni presso la sede del Comune non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; RITENUTO di approvare conseguentemente il suddetto Piano urbanistico

attuativo, ai sensi della LR N. 61/85 e della LR N. 11/2004;

D E L I B E R A

1) di dare atto che sulla proposta del Piano di lottizzazione presentato dai Sig.ri Baggio Cristian ed Ugo non sono pervenute osservazioni;

2) di approvare pertanto il Piano urbanistico attuativo sopradescritto ai sensi dell’art. 20, della L.R. N° 11/2004, per le causali in premessa r iportate, confermando quanto già adottato con DGC N° 210 del 01.08.2011 e precisando che gli elaborati progettuali relativi sono allegati alla stessa;

3) di disporre il deposito del Piano divenuto esecutivo presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 20 della LR 11/2004;

4) di dare atto che il rilascio del Permesso a costruire per la realizzazione del progetto edilizio è subordinato alla presentazione degli elaborati definitivi che saranno sottoposti all’esame della Commissione Edilizia.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

F.to SCAPIN

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OGGETTO: REGOLAMENTO PIP NELLA ZONA PRODUTTIVA DI “ROMETTA” – APPROVAZIONE SECONDA REVISIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

� con propria DCC n. 74 del 30.10.2001, è stato individuato l’ambito dove gli interventi di

realizzazione degli insediamenti produttivi nell’area di Rometta si sarebbero attuati per mezzo di una Società di Trasformazione Urbana da costituirsi ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs n. 267/2000;

� con DCC n. 33 del 8.4.2002, il Comune di Cittadella promuovere la costituzione di una

STU ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 267/2000, denominata "Z.I.T.A.C. S.p.A.”, per la realizzazione e gestione di una nuova Area Industriale, posta a confine con il Comune di Tombolo, di circa 530.000 mq, così come previsto dal vigente PRG, approvando altresì lo Statuto della costituenda Società;

� detta Società veniva costituita in data 25.10.2002 con atto a mani del dott. Paolo

Carraretto, Notaio in Cittadella, suo rep. N. 5098 racc. n. 1194, con lo scopo di progettare e realizzare gli interventi per la trasformazione e riqualificazione urbana ed edilizia e per lo sviluppo produttivo del territorio del Comune di Cittadella, nonché dell’ambito territoriale di sua competenza, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

� con atto Repertorio comunale n. 4418/200AN del 27.12.2002 veniva stipulata la

convenzione tra il Comune di Cittadella e la Società Zitac spa di Cittadella per la trasformazione delle aree ricomprese nella nuova zona produttiva in località “Rometta” e che alla Zitac spa veniva demandata l’acquisizione, la progettazione, l’urbanizzazione, commercializzazione ed eventuale costruzione degli immobili;

� con DCC n. 60 del 25.8.2004 è stato approvato il Regolamento PIP per l’assegnazione

delle aree comprese nella zona produttiva di Rometta; � con DCC n. 99 del 3.12.2007 è stata approvata la prima modifica del citato

Regolamento Pip che ha trattato i seguenti aspetti: • possibilità di attribuire un punteggio maggiore a coloro che si obbligano a

cedere gli immobili non prima di anni 10; • possibilità per la società di procedere ad assegnazione diretta (quindi

senza ulteriore bando) a soggetti in possesso dei requisiti di accesso in caso di aree non assegnate o oggetto di rinuncia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, RICHIAMATO il principio della norma introdotta con l’art. 120 del D.Lgs. n.

267/2000, per cui la Società di Trasformazione Urbana diviene uno strumento ordinario di intervento per operazioni di rilevante interesse territoriale e, di conseguenza, la sua applicazione risulta fondamentale per fare convergere gli obbiettivi ed aspettative di sviluppo del sistema produttivo con la pianificazione urbanistica anche intercomunale;

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CONSIDERATO che il Comune di Cittadella ha individuato le aree da trasformare

a mezzo della STU, definendone sia i rapporti con la Società costituita (Zitac spa) che le modalità attuative per gli interventi edilizi ed urbanistici, richiamando la convenzione del 27.12.2002 all’art. 2 punto 3, laddove il Comune di Cittadella ha assunto l’impegno di approvare un Regolamento che stabilisca i criteri per l’assegnazione delle aree all’interno del Pip in argomento;

RILEVATO che, ad oggi, la Zitac Spa ha già assegnato n. 22 lotti ricompresi

all’interno del primo stralcio attuativo ed esperito alcuni bandi per l’assegnazione delle rimanenti aree e che in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel vigente regolamento è emersa le necessità di procedere con una nuova revisione al fine di rendere più snella la procedura di assegnazione, pur sempre nel rispetto dei contenuti generali propri del piano di iniziativa pubblica;

ATTESO che la natura del PIP è fondamentalmente quella di garantire la

disponibilità di aree a prezzo calmierato per l’insediamento di attività produttive nel territorio comunale, mentre la sua funzione risulta essere quella di realizzare, per i nuovi insediamenti, una organica pianificazione urbanistica in attuazione alle previsioni del PI (Piano degli Interventi);

CONSIDERATO in particolare che i vincoli inerenti la possibilità di vendere o

locare gli immobili dopo il quinquennio rappresentano un gravame che frena l’iniziativa d’impresa e che pertanto si rende opportuno ridurre tale vincolo ad anni 1 e conseguentemente può anche essere eliminata la lettera j) dal comma 2 art. 3;

RITENUTO pertanto di condividere le necessità di aggiornamento del

regolamento Pip, secondo quanto contenuto nel testo allegato (sub. A) alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 14 e 52 della LR n. 61/85 e s.m.i. nonché l’art. 27 della L. n. 865/71,

l’art. 24 della L. n. 47/85 ed artt. 42 e 120 del D. Lgs. N. 267/2000 e loro successive modificazioni, nonchè gli artt. 46 e 47 dello Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la modifica del Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel PIP della ZTO D2 “Rometta”, allegato (sub. A) alla presente deliberazione e costituente parte integrante della stessa;

PARERI DI CUI AL D.LGS 18 agosto 2000, N.267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SCAPIN

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OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LR N. 11/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 19 del 26.2.2010 è stato adottato il

primo Piano degli Interventi approvato con successiva deliberazione consiliare n. 43 del 12.7.2010;

RICORDATO che In data 9.7.2009 è stato presentato al Consiglio Comunale, da

parte del Sindaco, il Documento Programmatico Preliminare al Piano degli Interventi (DCC n. 48 del 9.7.2009), così come previsto dall’art. 18, comma 1, della LR 11/2004;

PRECISATO che con la stesura del Piano degli Interventi il Comune di Cittadella

ha completato la transizione e riorganizzazione dei propri strumenti urbanistici verso il nuovo dettato della Legge Regionale;

RICORDATO che l’adeguamento del P.I. alle direttive contenute nel PATI

dell’Alta Padovana, avviene in conformità a quanto stabilito dalle N.T.A. del P.A.T.I. stesso e procederà con gradualità per fasi successive, in particolare e soprattutto per quanto attiene allo strumento dei crediti edilizi e delle altre eventuali forme di perequazione urbanistica;

DATO ATTO che attraverso il primo P.I. il Comune ha sviluppato le scelte strutturali e le azioni strategiche precedentemente individuate nel P.A.T.I. (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni;

RIBADITO che l’operazione di sviluppo delle scelte del P.A.T.I. non deve essere intesa nella sua totalità in capo ad un solo ed unico P.I., ma potrà avvenire selettivamente in più fasi successive, attraverso Piani degli Interventi successivi che andranno a predisporre l’attuazione complessiva dello scenario di sviluppo futuro decennale e che in ogni caso il primo Piano degli Interventi opererà nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T.I., senza compromettere, con le proprie previsioni, le possibilità generali di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T.I. stesso.

RICHIAMATA la DCC n. 40 del 12.9.2011, con la quale è stata approvata la prima variante al PI che ha trattato le seguenti tematiche:

1. aggiustamenti cartografici 2. l’aggiornamento della delimitazione dei vincoli 3. nuova articolazione di alcuni comparti nelle z.t.o. B1 – B2 4. stralcio parziale di alcune zone territoriali omogenee e di aree trasformabili, 5. rimodulazione di aree edificabili; 6. vincoli decaduti; 7. monitoraggio e aggiornamento della relazione di dimensionamento

CONSIDERATO che, come peraltro ricordato sia in sede di formazine del PI che in quella di approvazione della prima variante, si è concretizzata la possibilità di definire una variante specifica per consentire il recupero degli annessi ristici non più funzionali alla conduzione del fondo, untamente alla modifica degli ambiti collocati in ZTO C3 -

Page 26: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

residenziali nei nuclei, proprio per rispondere alle diverse esigenze manifestatesi nel corso degli ultimi 2 anni;

RISCONTRATO che per quanto attiene al tema degli annessi rustici dismessi è

stato pubblicato un avviso pubblico in data 1.10.2010 prot. n. 35433 che ha raccolto n. 80 richieste di trasformazione e che a seguito di istruttoria da parte dell’UTC sono stati ammessi alla variante n. 56 immobili, le cui schede tecniche sono allegate alla presente deliberazione;

RILEVATO inoltre che per quanto attiene alla modifica del perimetro delle zto C3

nel limite del 5% è stato pubblicato un avviso pubblico in data 10.11.2010 prot. n. 41030 che ha raccolto n. 69 istanze di modfica e che a seguito dell’istruttoria da parte dell’UTC ne sono state ammesse a variante n. 42, le cui aree sono individuate nelle Tavv. n. 4x – allegate alla presente deliberazione;

RITENUTO quindi di procedere con l’adozione della Variante n. 2 al Piano degli

Interventi predisposto dai Tecnici dell’Ufficio Urbanistica e composto dai seguenti elaborati:

• Relazione Illustrativa della variante • Norme Tecniche Operative • Repertorio Normativo • Relazione di dimensionamento • TAV. 4.1_2_3 var_2 - Zonizzazione Intero territorio - scala 1:5000 • TAV. 6 var_2 – Aree per Servizi – scala 1:10.000 • TAV. 7 var_2 – Nuove aree Edificabili – scala 1:10.000 • TAV. 11 Var_2 – Localizzazione modifiche – 1:10.000 • La banca dati alfanumerica aggiornata verrà formalizzata dopo l’approvazione della

variante n. 2 al PI e conseguentemente inviata in Regione per competenza.

Rimangono validi, in quanto non oggetto di modifiche, i seguenti elaborati di PI:

• Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale • Registro Crediti Edilizi • Relazione di Compatibilità Idraulica • TAV. 1 var_1 – Carta dei Vincoli - scala 1:10.000 • TAV. 2 – Carta delle Invarianti – scala 1:10.000 • TAV. 3 – Carta delle Fragilità – scala 1:10.000 • TAV. 5/1.2 - Centro Storico scala 1:1000 • TAV. 8 – Compatibilità idraulica – scala 1:10.000 • TAV. 9 - Rete idrografica – 1:10.000 • TAV. 10 – Percorsi indicativi recapiti delle acque nuovi interventi edificatori –

1:10.000

VISTO l’art. 18, comma 2 laddove prevede che il Consiglio Comunale adotta il Piano degli Interventi, stabilendone l’iter amministrativo fino alla sua approvazione;

DELIBERA

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1) di adottare, per le motivazioni soprariportate, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della LR 11/2004, la variante n. 2 al Primo Piano degli Interventi secondo quanto contenuto negli elaborati allegati (sub. A) alla presente deliberazione, redatti dai Tecnici dell’Ufficio Urbanistica e depositati in atti dell’UTC:

• Relazione Illustrativa della variante 2 • Norme Tecniche Operative (agg.) • Repertorio Normativo (agg.) • Relazione di dimensionamento (agg.) • TAV. 4.1_2_3 var_2 - Zonizzazione Intero territorio - scala 1:5000 • TAV. 6 var_2 – Aree per Servizi – scala 1:10.000 • TAV. 7 var_2 – Nuove aree Edificabili – scala 1:10.000 • TAV. 11 Var_2 – Localizzazione modifiche – 1:10.000

2) Di dare atto che rimangono validi, in quanto non oggetto di modifiche, i seguenti elaborati di PI:

• Prontuario Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale • Registro Crediti Edilizi • Relazione di Compatibilità Idraulica • TAV. 1 var_1 – Carta dei Vincoli - scala 1:10.000; • TAV. 2 – Carta delle Invarianti – scala 1:10.000 • TAV. 3 – Carta delle Fragilità – scala 1:10.000 • TAV. 5/1.2 - Centro Storico scala 1:1000 • TAV. 8 – Compatibilità idraulica – scala 1:10.000 • TAV. 9 - Rete idrografica – 1:10.000 • TAV. 10 – Percorsi indicativi recapiti delle acque nuovi interventi edificatori –

1:10.000

3) di precisare che pertanto il Piano degli Interventi per il Comune di Cittadella è costituito dalla somma di tutti gli elaborati di cui sopra, unitamente alla Relazione Illustrativa allegata alla DCC n. 43/2010 escluse le parti modificate con la Relazione di Variante n. 2;

4) di dare atto inoltre che il procedimento amministrativo seguirà le disposizioni di cui all’art. 18 della LR 11/2004 fino all’approvazione finale, precisando che gli elaborati grafici di cui alla presente variante, pur costituendone paret integrante, non vengono allegati ma sono depositati in atti dell’UTC;

5) di dare atto che la banca dati alfanumerica aggiornata verrà formalizzata dopo l’approvazione della variante n. 2 al PI e conseguentemente inviata in Regione per competenza.

PARERI DI CUI AL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SCAPIN

Page 28: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

OGGETTO: LR N. 14/2009 – INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO. MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LR N. 13/2011.

NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI COMUNALI - AGGIORNAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 67 del 28.9.2009 con la

quale sono stati delineati gli indirizzi operativi comunali ai sensi della LR n. 14 del 8.07.2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire t'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 22 luglio 2007, n. 16 m materia di baniere architettoniche", meglio conosciuta come "Piano Casa";

RILEVATO che gli indirizzi operativi comunali sono stati poi integrati con successiva deliberazione di consigliom comunale n. 19 del 28.3.2011 e che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi che la legge si prefìggeva;

CONSIDERATO che la citata LR 14/2009 fissava il termine ultimo per la sua

applicazione alla data dell’8.7.2011 e che in tale periodo nel Registro Comunale di cui all’art. 8 della stessa legge sono state registrate n. 220 istanze per gli interventi edilizi nel territorio comunale;

VISTA inoltre la DGRV n. 2797 del 22.9.2009 pubblicata sul BUR n. 82 del

6.10.2009 con la quale sono state divulgate le direttive con cui la Rgione Veneto ha inteso chiarire e superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione delle norme in questione;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha prorogato il termine per il Piano Casa,

con LR n. 13 del 8.7.2011 fissando come termine ultimo il 30.11.2013, cioè 24 mesi dopo il 30.11.2011, data entro la quale i comuni possono deliberare modalità operative per gli interventi edilizi, diverse da quanto previsto dalla legge regionale stessa.

ATTESO poi che con propria deliberazione n. 42 del 12.9.2011 sono stati

approvati i nuovi indirizzi operativi a sostegno del settore edilizio a seguito delle modifiche introdotte al Piano Casa con la LR n. 13/2011;

CONSIDERATO che gli interevnti edilizi previsti dall’art. 2 della LR 14/2009 e

ritenuti ammissibili nel teritorio comunale potevano riguardare immobili con destinazione residenziale e commerciale, escludendo il direzionale;

ACCERTATO che nel periodo di applicazione delle norme introdotte con il Piano

Casa, è stato rilevato un interesse per l’applicazione di tali norme anche su immobili con destinazione direzionale;

RITENUTO che sia possibile applicare la disciplina di cui al sopracitato art. 2 LR

14/2009 anche alle unità immobiliari di tipo residenziale in quanto trattasi di attività compatibili con la residenza, prevedendo comunque un filtro all’applicazione normativa, la cui norma viene definita nell’allegato (sub. A) alla presente deliberazione, evidenziata a pagina 5;

Page 29: ODG Consiglio Comunale Cittadella 12/12/2011

Viste le LR n. 14/2009 e LR n. 13/2011;

DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni sopraesposte, gli Indirizzi Operativi aggiornati,

in attuazione delle disposizioni di cui alla LR n. 13/2011 e contenuti nell’allegato (sub. A) “Nuovo Piano Casa” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le modalità sopra indicate sono riferibili esclusivamente agli

interventi realizzati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 14/2009, come modificata ed integrata dalla LR n. 13/2001;

3. di precisare che le modalità applicative di cui si punto 1, avendo natura di

specifica operativa/attuativa dellla LR. n. 14/2009, non costituiscono variante al PRG vigente ed al PATI approvato e, le stesse, prevalgono sulle altre disposizioni comunali nella materia urbanistico-edilizia esclusivamente in riferimento agli interventi previsti dagli arti. 2, 3, 4 e 5 della citata LR, n, 14/2009 modificata dalla LR n. 13/2011;

4. di precisare, ai sensi dell'art. 7 della modificata LR. n. 14/2009, che gli

interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, relativi agli edifìci o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, pagano il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/2001, nella misura ridotta pari al 40% del contributo reale;

5. ai sensi dell’art. 8 della LR, n. 14/2009, di incaricare il Dirigente Responsabile dei

procedimenti edilizi ad istituire ed aggiornare un apposito registro con indicati i dati generali e statistici degli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della LR n. 14/2009.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SCAPIN