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Comitato La Cittadella Malati di Movida a Milano C O N V E G N O 23 maggio 2012 ore 17:30 Teatro San Lorenzo alle Colonne

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Comitato La Cittadella. Malati di Movida a Milano C O N V E G N O 23 maggio 2012 ore 17: 30 Teatro San Lorenzo alle Colonne. La Salute quale bene indisponibile e le responsabilità del Sindaco: quali azioni possibili? Quadro normativo. Avv. Michelangelo Brambillasca - PowerPoint PPT Presentation

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Comitato La Cittadella

Malati di Movida a Milano

C O N V E G N O

23 maggio 2012 ore 17:30

Teatro San Lorenzo alle Colonne

Page 2: Comitato La Cittadella

La Salute quale bene indisponibile e le responsabilità del Sindaco: quali azioni possibili? Quadro normativo

Avv. Michelangelo Brambillasca(Ordine degli Avvocati di Milano)

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PROBLEMI DA MOVIDA (DA INCIVILTA’ DA MOVIDA/DA

MOVIDA SELVAGGIA) E FATTISPECIE DI REATO SPACCIO/CONSUMO DI DROGA

DANNEGGIAMENTI (ART.635-639 CODICE PENALE):• DANNEGGIAMENTI A BENI STORICO-ARTISTICI (SAGRATO BASILICA SAN LORENZO,

COLONNE, PUSTERLA, SAGRATO SANT’EUSTORGIO)• DANNEGGIAMENTI A BENI PUBBLICI (GRAFFITTI-TAG-BOMPING;

CARTELLONISTICA PUBBLICA; CESTINI SPAZZATURA)• DANNEGGIAMENTI A BENI PRIVATI (GRAFFITTI-TAG-BOMPING SU CASE E

DANNEGGIAMENTI ALLE MACCHINE PARCHEGGIATE-IN PARTICOLARE SPECCHI)

COMPORTAMENTI CONTRO DECORO, QUIETE E SALUTE PUBBLICA:• VOMITO/URINA/DEIEZIONI UMANE• RISSE• VETRO• URLA E SCHIAMAZZI (ANCHE E SOPRATTUTTO A ORA TARDA NELLA NOTTE)• RUMORE (SIA SINGOLI LOCALI CHE PIU’ GENERICAMENTE “ANTROPICO”)

Page 4: Comitato La Cittadella

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE FONTI GIURIDICHE E POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI

NORMATIVA COMUNITARIA:• DIRETTIVA SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO

n.2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

NORMATIVA NAZIONALE: • CARTA COSTITUZIONALE (ART.32 Cost)• CODICE CIVILE (ART.844 cc)• CODICE PENALE (ART.659 cp)• LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIA CIVILE E

AMMINISTRATIVA (Artt.50 e 54 D.Lgs n.267/2000)

Page 5: Comitato La Cittadella

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE FONTI GIURIDICHE E POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI

LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIANORMATIVA NAZIONALE- Regio Decreto n. 1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (in particolare art. 659).- Regio Decreto n. 262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (in particolare art. 844).- D.M. 1444/68 (in particolare art. 2).- D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada (in particolare artt. 155 e 156).- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare art. 350).- Legge n. 447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.- D.M. del 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.- D.M. del 31.10.1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale.- D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.- D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.- D.P.R. n. 496 del 11.12.1997 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.- D.M. del 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.- D.P.C.M. DEL 31.03.1998 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in

acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

- D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

- D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

- D.M. del 20.05.1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.

- D.M. del 03.12.1999 -Procedure atirumore e zone di rispetto negli aeroporti.- D.M. del 29.11.2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.- D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche,

a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.- D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed

attrezzature destinate a funzionare all'aperto.- D.Lgs del 19.08.2005, n.194 – Mappatura acistica del territorio

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RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): NATURA DELLE FONTI GIURIDICHE E POSSIBILI STRUMENTI GIURIDICI

LEGGI DELLO STATO E REGIONALI IN MATERIANORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA- D.G.R. n. 5/37724 del 25.06.1993 - Approvazione del documento "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”.- D.G.R. n. 6/8945 del 09.02.1996 - Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento

acustico". Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.- D.G.R. n. 6/13195 del 17.05.1996 e successive modificazioni- Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, "Legge quadro

sull'inquinamento acustico". Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di "tecnico competente" in acustica ambientale.

- Regolamento Regionale n. 1 del 21.01.2000 - Regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

- B.U.R.L. n. 31 Edizione Speciale del 30.07.2001 - Linee guida per l'isolamento acustico degli edifici nell'intorno degli aeroporti.- Legge Regionale n. 13 del 10.08.2001 - Norme in materia di inquinamento acustico.- D.G.R. n. 7/6906 del 16.11.2001 - Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della

legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10. comma 1 e comma 2.

- D.G.R. n.° 7/8313 del 08.03.2002 - Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”.

- D.G.R. n. 7/9776 del 12.07.2002 - Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territori comunale”.

- D.G.R. del 04.10.2002 - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001.

- D.G.R. n. 7/11582 del 13.12.2002 . Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Linne guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune”.

- Legge Regionale n.30/2003

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DIRITTO COSTITUZIONALEARTICOLO 32 COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell'individuo e interesse della collettività, egarantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non può in nessun caso violare ilimiti imposti dal rispetto della persona umana.

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DIRITTO CIVILEARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Page 9: Comitato La Cittadella

DIRITTO CIVILEARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI

CONCETTO DI IMMISSIONI:Per immissioni possono intendersi tutte quelle

intrusioni di tipo immateriale (fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e consimili) che derivano direttamente o indirettamente dall'attività (emissioni rumorose) del proprietario di un fondo e che finiscono per interferire e confliggere in senso deteriore col diritto di proprietà del vicino limitando se non impedendo il legittimo e pieno godimento del fondo stesso.

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DIRITTO CIVILEARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI

CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITA’:Con essa si intende il limite entro il quale l'immissione (nel

caso di specie, l'immissione di rumore), pur comportando una parziale menomazione del godimento della proprietà è tuttavia ritenuta accettabile per il proprietario del fondo che la subisce.

Secondo una giurisprudenza ampliamente consolidata il limite della normale tollerabilità è superato allorché la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 decibel (concetto che si basa sulla considerazione che un aumento di 3 decibel del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità sonora).

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DIRITTO CIVILEARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI

Considerazioni circa le valutazioni giudiziali in relazione all'art.32 della Costituzione:

La ratio dell'art.844 si basa sulla considerazione che le immissioni rumorose, oltre a determinare un sacrificio spesso inaccettabile per il proprietario dell'immobile che le subisce, soprattutto costituiscono una seria e pericolosa minaccia al prioritario bene della salute costituzionalmente rilevante e tutelato dall'art. 32 della Costituzione potendo comportare danni sia di natura fisica che psichica.

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DIRITTO CIVILEARTICOLO 844 Codice Civile – IMMISSIONI -> SANZIONI

Cosa si può chiedere?1. l'inibitoria dell'attività rumorosa: il giudice può ordinare

l'esecuzione di interventi volti a limitare il rumore al fine di ricondurlo nell'ambito della normale tollerabilità e finanche la cessazione delle attività produttive rumorose, stante l'impossibilità di ricondurre le immissioni sonora nell'ambito della normale tollerabilità.

2. il risarcimento del danno consistente nella perdita di valore dell'immobile, il risarcimento del danno alla salute, il risarcimento del danno esistenziale e in taluni casi anche i danni morali ove risultasse che le immissioni rumorose siano frutto di un'attività illecita sanzionata penalmente e laddove il reato si fosse configurato o astrattamente configurabile.

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RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE CASSAZIONE CIVILE

1. 2011 - Sez.II, 12/04/2011, Sentenza n.8367/11;2. 2011 - Sez.II, 17/01/2011, Sentenza n.939/11;3. 2010 - Sez.II, Sentenza n.5564/10;4. 2006 - Sez.II, Sentenza n.8420/06;5. 2006 - Sez.II, 31/01/2006, Sentenza n.2166/06;6. 2005 - Sez.II, Sentenza n.9865/05;7. 1996 - Sez.II, Sentenza n.161/96;

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ESTRATTI GIURISPRUDENZA CIVILE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

“nell'ambito di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, quando le esigenze della produzione entrino in diretto conflitto con quelle del diritto alla salute, e’ a quest'ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispetto di tale primario diritto un limite intrinseco all'esercizio di quello di iniziativa economica e libero esercizio dell'attività imprenditoriale”

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ESTRATTI GIURISPRUDENZA CIVILE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

ART.32 COST – ART.844 CC – LEGGE N.447/1995

“L’art. 9 primo comma della Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n.447/1995 (nell’art.2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”.” - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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DIRITTO PENALEARTICOLO 659 Codice Penale

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

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DIRITTO PENALEARTICOLO 659 Codice Penale

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

• Il legislatore ha inteso tutelare in un ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni (attività che richiedono concentrazione, lo studio, la lettura etc.)

• Ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente è sufficiente che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.

Page 18: Comitato La Cittadella

DIRITTO PENALEARTICOLO 659 Codice Penale

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

• Il secondo comma dell'articolo 659 del codice penale invece si sofferma sull'ipotesi in cui la condotta rumorosa sia realizzata da chi per professione o mestiere, per sua stessa natura di carattere rumoroso, contravviene alle normative vigenti (leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali etc) relative al corretto svolgimento dell'attività rumorosa in questione. Nella fattispecie in esame non è necessario accertare la natura rumorosa della condotta, la quale si presume.

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DIRITTO PENALEARTICOLO 659 Codice Penale -> SANZIONI: PECUNIARIA +

ARTICOLO 321 comma 1 Codice di Procedura Penale Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo)

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. […omissis…]

ULTERIORI POSSIBILI DIFESECONFISCA (DEFINITIVA, più rara, mancato adempimento)RISARCIMENTO DEL DANNO (costituzione parte civile)

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RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE CASSAZIONE PENALE

1. 2011 - Sez. VI, 15/06/2011, Sentenza n.24022/11 (Castrovillari – CS)2. 2006 - Sez.I, 05/07/2006, Sentenza n.23130/06;3. 2006 - Sez. I, 03/05/2006, Sentenza n.15346/06 (Comitato di residenti

- Napoli)4. 2006 - Sez.III, 31/01/2006, Sentenza n.3678/06;5. 2004 - Sez.VI, 21/02/2004, Sentenza n.5302/04;6. 2003 - Sez. I, 08/04/2003, Sentenza n.16686/03 (Busto Arsizio)7. 2000 - Sez.VI, 09/02/2000, Sentenza n.632/00;8. 1997 - Sez.I, 21/09/1997, Sentenza n.8589/97;9. 1995 - Sez.III, 06/08/1995, Sentenza n.2734/95;10. 1993 - Sez. VI, 24/08/1993, Sentenza n.7980/93;11. 1986 - Sez.V, 11/08/1986, Sentenza n.8177/86;

Page 21: Comitato La Cittadella

ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

• “la condotta del titolare o gestore di esercizio pubblico - attività di per sè non rumorosa - il quale non impedisca, per quanto possibile, schiamazzi e rumori provocati dagli avventori e suscettibili di recare disturbo al vicinato,può dar luogo a violazione dell'art. 659, comma primo, c.p.”

• “si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato”

Page 22: Comitato La Cittadella

ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

• “Di tale reato è stata correttamente ritenuta la sussistenza nel caso di rumori intollerabili nei confronti di una pluralità indeterminata di persone che abitavano nei pressi della discoteca, che si erano specificamente lamentate e cui cagionavano disagi e disturbi della sfera fisica e psichica valutabili secondo un criterio di media sensibilità, in relazione all'ambiente ed all'ora specialmente notturna in cui avvenivano, a prescindere dalla natura della fonte sonora e dalla provenienza o meno da un mestiere rumoroso e quindi indipendentemente dalla osservanza o meno della specifica disciplina (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini).”

Page 23: Comitato La Cittadella

ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

• “un comitato di residenti nel quartiere Chiaja di Napoli, che avevano lamentato intollerabili disturbi alla tranquillità ed al riposo originati sia dalla diffusione di musica ad elevatissimo volume, protratta fino alle 4 della mattina da parte degli impianti hi-fi in dotazione a tali locali, sia dagli schiamazzi prodotti dalla calca di persone che, nei medesimi orari, stazionavano nei tratti stradali antistanti gli esercizi, in quanto, pur trattandosi di rumori connaturali al legittimo esercizio di una attività, le emissioni sonore, per la loro eccessività ed esorbitanza rispetto al normale esercizio di dette attività, risultavano, anche per la conformazione dei luoghi e per il loro protrarsi nella notte, concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di una pluralità indeterminata di persone che vivevano nelle vicinanze, con conseguente irrilevanza del superamento o meno dei livelli di rumorosità indicati nelle tabelle predeterminate dalla legge; specie nel locale Bar XX- che era molto angusto, appena di dieci metri quadrati, nonostante il notevolissimo afflusso di clienti – la musica veniva emessa con impianti di amplificazione spinti al massimo onde consentirne la fruibilità agli avventori che stavano all'esterno nel raggio di svariate decine di metri, dove si formava un tappeto di frammenti di bottiglie e bicchieri in vetro stante la consuetudine dei gestori di consentire il consumo al di fuori del locale, nonostante la prescrizione di tenere gli impianti a basso volume, di tenere le porte chiuse e di assumere ogni idonea iniziativa per evitare che i frequentatori dei locali potessero recare disturbo alla quiete pubblica.” – Cassazione Penale, Sez. I, 03/05/2006, Sentenza n.15346/06

Page 24: Comitato La Cittadella

ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

ART.32 COST – ART.659 CP – LEGGE N.447/1995

Art. 659 co.1 c.p. - Art. 10 co.2 L. 447/1995 (legge quadro inquinamento acustico)

L’art.659 co. 1 c.p. riguarda gli effetti negativi della rumorosità; L’art.10 co. 2 L. 447/1995 prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità.

“Diverso e coesistente è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone (Art.32 Cost), mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art.10 co.2 L.447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art.659 co.1 c.p.”

Page 25: Comitato La Cittadella

ESTRATTI GIURISPRUDENZA PENALE PARTICOLARMENTE RILEVANTE

ART.659 CP e ART.321 CPP“sequestro preventivo unico rimedio idoneo a scongiurare la reiterazione

delle condotte lesive”“si ravvisa il fumus del reato di cui all'art.659 C.P. con riferimento alle

emissioni musicali ed agli schiamazzi dei clienti, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art.321 C.P.P. (sequestro preventivo)”

“è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata la condotta vietata.”

“è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate”

Page 26: Comitato La Cittadella

DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.50 Decreto Legislativo n.267/2000

Competenze del sindaco e del presidente della provincia[…1.2.3.4.5.6. omissis…]7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli

indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

[…8.9.10.11.12. omissis…]

Page 27: Comitato La Cittadella

DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.54 Decreto Legislativo n.267/2000

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

Page 28: Comitato La Cittadella

DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.54 Decreto Legislativo n.267/2000

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Page 29: Comitato La Cittadella

DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.54 Decreto Legislativo n.267/2000

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Page 30: Comitato La Cittadella

DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.54 Decreto Legislativo n.267/2000

[…4.5.6. omissis…]7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma

1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

[…9.10. omissis…]

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DIRITTO AMMINISTRATIVOArt.54 Decreto Legislativo n.267/2000

POSSIBILI STRUMENTI IN CAPO AL SINDACO:• SEQUESTRO• LIMITAZIONE ORARI• DINIEGO RINNOVO LICENZA

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RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE AMMINISTRATIVA

T.A.R. (Primo Grado)1. 2011 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1000/11 (Comune di Verona, 4);2. 2009 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1071/09 (Comune di Verona, 3);3. 2007 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.1582/07 (Comune di Verona, 2);4. 2007 - T.A.R. VENETO, Sez. III, sentenza n.3708/07;5. 2006 - T.A.R. VENETO, Sez. III, Sentenza n.3369/06 (Comune di Verona, 1);6. 2006 - T.A.R. LOMBARDIA, Sez. III, Sentenza n.1264/06;7. 2006 - T.A.R. PUGLIA, Sez. I, Sentenza n.488/06;8. 2006 - T.A.R. PUGLIA, Sez. I, Sentenza n.5639/06;9. 2006 - T.A.R. ABRUZZO, Sentenza n.86/06;10. 2005 - T.A.R. LOMBARDIA, Sentenza n.1127/05 (Comune di Carobbio degli Angeli)11. 2005 - T.A.R. LIGURIA, Sentenza n.1141/05 (Provincia di Imperia)12. 2005 - T.A.R. VALLE D’AOSTA, Sentenza n.64/05; 13. 2002 - T.A.R. LAZIO, Sez. II, Sentenza n.5904/02;

CONSIGLIO DI STATO (Secondo Grado)14. 2005 - Sentenza n.6406/0515. 2005 - Sentenza n.5033/05 (conferma T.A.R. Veneto, Sezione II, 31 marzo 2003, n.2165)16. 2003 - Sentenza n.1224/0317. 2002 - Sentenza n.4457/02 (riforma T.A.R. Lombardia – Comune di Arluno)

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“il sindaco è titolare sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di “sanità ed igiene”, “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini” (art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico”

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“Sindaco ha il potere di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio.La norma dell’art.54 III comma D. Lgs. n.267/2000 autorizza senz’altro l’adozione del provvedimento. Consente in particolare al Sindaco l’esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza. E di ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quello unicamente ricollegabile […] Dalla formulazione letterale della norma non risulta desumibile, neanche in via logico-sistematica, una limitazione del potere ivi assegnato al Sindaco alla sola regolamentazione generale degli orari dei pubblici esercizi, […] se le situazioni di emergenza ivi descritte quali presupposti legittimanti si presentano limitate ad una determinata zona del territorio deve giudicarsi senz’altro ammesso e corretto un ordine circoscritto all’area interessata dal fenomeno da eliminare […] in caso di molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona dove viene esercitata l’attività dell’appellato (si vedano i numerosi esposti prodotti dal Comune) […] certamente qualificabile, in conformità a quanto richiesto dalla norma applicata, come caso di emergenza connesso con l’inquinamento acustico. […] Né vale osservare che il disturbo risulta perlopiù addebitabile agli avventori del locale, atteso che ciò che rileva, ai fini del legittimo esercizio del potere in parola, non è la responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di emergenza all’espletamento dell’attività”

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“Al Sindaco, nella sua posizione di garante dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanità pubbliche, compete l’obbligo di porre rimedi al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo. (riforma sentenza n. 536/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARI, del 11/05/2009) Pres. Garribba, Est. Gramendola, Ric. Pubblico Ministero in proc. Bria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15/06/2011 (Ud. 18/05/2011) Sentenza n. 24022 ”

“Quello che conta è l'interesse pubblico a che il rumore venga limitato, indifferentemente da quante sono le persone lese in concreto dal comportamento dei soggetti interessati.”

“In via generale, va detto che, in materia di inquinamento sonoro proveniente da un locale pubblico, l’esperienza comune e la ragionevolezza consentono d’individuare – senza alcuna necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande. Così, la previsione che, anticipando la chiusura del locale, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi in maniera cospicua, si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del relativo provvedimento amministrativo da parte dell’Autorità comunale.”

“E’ irrilevante stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato”

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“Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ciò che rileva a tal fine non è la responsabilità soggettiva del gestore dell’esercizio, ma l’oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di pregiudizio all’espletamento dell’attività (nel caso di specie sia i locali sia la zona sono divenuti centro di ritrovo per giovani, i quali non sempre si comportano civilmente a tutte le ore. Dopo una serie di sopralluoghi e di lamentele il comune ordinava la chiusura anticipata dell’esercizio - ordinariamente fissata alle ore 2,00- alle ore 0,30 per un periodo di 30 giorni)”

“Il Sindaco può per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico adottare limitazioni orarie o in via permanente o per situazioni contingenti, ben può essere la sommatoria delle occasioni di intervento a legittimare, quale misura “tampone”, l’adozione di atti che in precedenza per episodi isolati si era evitato di emanare; va poi osservato che gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti, qualora il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati da un locale aperto al pubblico”

“Tale previsione si applica a prescindere dall’adozione della ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici esercizi, posto che quest’ultima ha contenuto generale riguardando la totalità degli esercizi, laddove la detta facoltà riconosciuta al Sindaco risponde al diverso fine di tutela speciale dell’interesse pubblico” - 10 Ottobre 2006, T.A.R. VENETO Sez. III, Sentenza n. 3369

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“Il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che, ai sensi dell’art. 20 della l.r. Veneto n. 29/2007, giustificano l' anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Si tratta di una ragione di interesse pubblico che prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa, diretta o indiretta, del disturbo. La tutela della quiete pubblica, intesa come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale infatti sugli interessi puramente economici dei titolari di pubblici esercizi i quali costituiscano causa, diretta o indiretta, di disturbo al riposo del vicinato, svolgendo un’attività di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (Tar Veneto, III; n. 3708/07). La normativa regionale non richiede che siano fatte verifiche strumentali relative al superamento di determinate soglie di inquinamento acustico. La dimostrazione del disturbo alla quiete pubblica si può concretizzare anche a seguito di una attività istruttoria svolta attraverso sopralluoghi, ove del caso a conferma di esposti provenienti da soggetti residenti nelle vicinanze del pubblico esercizio. (Comune di Verona) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 1000

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“Pubblici esercizi - Diniego al rinnovo dell'autorizzazione ad un PubL.R. 21 settembre 2007, n. 29, recante la “Disciplina dell’esercizio dell’attività di

somministrazione di alimenti e bevande”, all’art.4, in particolare, impone al sindaco, nella determinazione degli orari dei detti esercizi, di “assicurare, all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica. […] La quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” (art. 32 Cost.): e’ stato dimostrato che, con l’incremento dei rumori, sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. […] Egualmente, tale diritto prevale su quello che, nel presente ricorso, viene definito l’interesse della “gioventù utente” ad “aggregarsi” durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo, mentre, ovviamente, non è vero l’opposto.

[segue…]

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“Non pare poi revocabile in dubbio che un assembramento composto da decine di giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore, variabile ma comunque poderosa, la quale, soprattutto in orario notturno, può sicuramente impedire il riposo di quanti, pur senza avere una particolare sensibilità, costì risiedono, anche a svariate decine di metri, determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica, che l’Amministrazione comunale è tenuta a rimuovere, avvalendosi degli strumenti più opportuni, secondo valutazioni di convenienza ed adeguatezza.Uno tra questi è indubbiamente, come rileva la stessa ricorrente, la repressione dei comportamenti di disturbo, nel momento in cui gli stessi si verifichino, Ciò, peraltro, non esclude che a questi interventi si possa aggiungere un’attività preventiva, per comune esperienza assai più efficace in tali situazioni: e la riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui tali rumorosi assembramenti si verificano, costituisce in tal senso uno strumento adeguato, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra questi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe.

[segue…]

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ESTRATTI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA PARTICOLARMENTE RILEVANTE

“il provvedimento che limita l’orario di apertura, non ha un contenuto sanzionatorio, per cui è insignificante stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato. […] È dunque evidente che gli assembramenti sono, se non causati in via esclusiva, comunque oggettivamente agevolati ed incentivati dalla presenza del locale: per cui è del tutto ragionevole supporre che, a partire dall’ora di chiusura dell’esercizio, gli stessi si sciolgano o almeno si riducano celermente, riportando così le emissioni sonore pregiudizievoli entro limiti di tollerabilità. […] Pertanto, la limitazione dell’orario appare pienamente giustificata”

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CONCLUSIONI I privati hanno la possibilità di intentare azioni a difesa del proprio diritto alla salute,

sia singolarmente che in gruppi; tuttavia, sembra più corretto e legittimo, oltre che efficace, aspettarsi che sia l’amministrazione a muoversi con provvedimenti adeguati a difesa della salute e della sicurezza della propria cittadinanza.

E’ fuor di dubbio che in zone ad alto tasso di concentrazione umana e di locali come questa vi sia l’esigenza che siano da contemperare le 3 ESIGENZE

• I GIOVANI A DIVERTIRSI• I RESIDENTI AL RIPOSO E ALLA SALUTE• I COMMERCIANTI AL GUADAGNOma i sembra sia stato ampiamente dimostrato come la difesa della Salute dei cittadini

debba venire prima di ogni altra esigenza. Lo strumento della chiusura anticipata dei locali non è e non vuole essere una

sanzione! E’ uno strumento, un provvedimento che il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni primarie di protezione della propria collettività, NON PUO’ ESIMERSI / ANZI DEVE adottare nel momento in cui altri strumenti non sono stati in grado di proteggere adeguatamente quella collettività (come, ad esempio, un rafforzamento delle Forze dell’Ordine per un maggiore controllo e il rigoroso rispetto di altre ordinanze, come quella relativa alla vendita di bottiglie in vetro)

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GRAZIE

Avv. Michelangelo BrambillascaCorso di Porta Ticinese, 4620123 MilanoTel.&Fax: 02.36535293 – Cell: 3355953919Email: [email protected]