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Pagina 1 di 21 NUOVO TESTO COMUNE DI PISA - BOZZA - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

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NUOVO TESTO

COMUNE DI PISA

- BOZZA -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

RUMOROSE

Bozza di regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorosi

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................. 4

art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................ 4

art. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ............................... 4

art. 3 DEFINIZIONI .................................................................................................... 4

TITOLO II ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE ...................................................... 6

art. 4 OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO6

art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO. ............................................................................................. 6

art. 6 PARERE ARPAT ............................................................................................. 7

art. 7 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAC ................................................... 7

art. 8 LOCALI che utilizzano impianti musicali .......................................................... 7

art. 8 bis Attivita’ STAGIONALI all’aperto ................................................................ 8

art. 9 ESCLUSIONE OBBLIGO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ................ 8

art. 10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO .............................. 9

TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE ...................................................... 10

art. 11 ATTIVITÀ TEMPORANEE NON IN DEROGA ............................................ 10

art. 12 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE .................................................. 10

CAPO 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .................................... 11

art. 13 DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................... 11

art. 14 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE11

art. 15 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE NON SEMPLIFICATE - AUTORIZZAZIONE ............................................................................... 11

art. 16 EMERGENZE .............................................................................................. 12

art. 17 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI ................................. 12

CAPO 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO

MOBILE, OVVERO ALL’APERTO ........................................................... 12

art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................... 12

art. 19 ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ...................................................................................... 13

art. 20 Manifestazioni al di fuori della aree destinate a spettacolo temporaneo: deroghe semplificate - autoriZZAZIONE ............................................................. 13

art. 21 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO: DEROGHE NON SEMPLIFICATE - AUTORIZZAZIONE .............................................................................................................. 14

art. 21 bis dISPOSIZIONI DIVERSE ....................................................................... 15

art. 22 ATTIVITA’ RICORRENTI ............................................................................. 15

CAPO 3 ALTRE ATTIVITA’ TEMPORANEE .................................................................... 15

art. 23 ATTIVITA’ MOTORISTICHE PRESSO CIRCUITI O PISTE MOTORISTICHE .............................................................................................................. 15

art. 24 ALTRE ATTIVITA’ OCCASIONALI .............................................................. 15

art. 25 CANNONCINI AGRICOLI PER IL CONTROLLO DELL’AVIFAUNA ........... 16

TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ....................................... 17

art. 26 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO .............................................. 17

Bozza di regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorosi

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art. 27 CONTROLLI ................................................................................................ 17

art. 28 COMUNICAZIONI ........................................................................................ 17

art. 29 ORDINANZE ................................................................................................ 18

art. 30 SANZIONI principali e accessorie ............................................................... 18

art. 31 MODIFICHE AL REGOLAMENTO .............................................................. 19

art. 32 MODULISTICA ............................................................................................ 20

art. 33 TERMINI DI APPLICAZIONE ...................................................................... 20

art. 34 DISPOSIZIONI FINALI................................................................................. 20

ALLEGATI 21

Bozza di regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorosi

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T I T O L O I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”; il Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98”.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi, uso di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora da parte di privati, artisti itineranti, strepitii di animali, disciplinate dal primo comma dell’art. 659 del Codice Penale, e, per gli aspetti inerenti la normale tollerabilità, dall’art. 844 del Codice Civile. Sono altresì escluse le problematiche inerenti l’esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".

ART. 2 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con delibera di consiglio Comunale n. 66 dell’8/09/2004 “L.R. n. 89/98 – Piano di Classificazione Acustica – Adeguamento alle prescrizioni regionali e approvazione definitiva” è stato approvato definitivamente la suddivisione del territorio comunale in classi acusticamente omogenee, in cui devono essere rispettati i limiti di emissione, immissione e il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Nello stesso atto sono state altresì individuate le aree di cui all’art. 4 della L.R. n. 89/1998 destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

ART. 3 DEFINIZIONI

Si definisce “attività permanente” qualsiasi attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali, come di seguito specificate:

Attività rumorose tutte le attività permanenti al di fuori dell’allegato B del dpr 227/11

Attività a bassa rumorosità quelle elencate nell’allegato B del dpr 227/11

Attività a bassa rumorosità oggetto di attenzione quelle elencate all’art. 4 del dpr 227/11

Si definisce “attività stagionale” qualsiasi attività che si svolga regolarmente ogni anno nel solito periodo per un tempo non inferiore a 60 giorni

Si definisce “attività temporanea” qualsiasi attività a carattere temporaneo con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile avente unica rappresentanza legale, che si esaurisce in periodi di tempo limitati e specificatamente:

Si definiscono “manifestazioni” soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle attività di spettacolo e manifestazioni in genere, escluse le

attività di cui all’art. 19, che hanno durata inferiore a 20 gg nell’anno solare,

anche non consecutivi, con allestimenti temporanei per le quali sia previsto

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l’utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore.

Si definisce “sito” l’area all’interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all’area occupata dalla manifestazione.

o In attesa che la Direzione Ambiente disponga di apposito software per la verifica delle eventuali combinazioni acustiche, per la definizione di sito si adottano i seguenti criteri:

Attività senza deroga: nessuna area;

Attività in deroga semplificata: area di 50 metri di raggio dal centro della manifestazione;

Attività in deroga non semplificata: area di 250 metri di raggio dal centro della manifestazione

Si definiscono attività ricorrenti le manifestazioni temporanee svolte nella stessa sede e con le medesime modalità in periodi ripetuti superiori a 20 giorni anche non consecutivi, o in anni successivi

Si definiscono “cantieri” le attività temporanee soggette alle disposizioni del presente regolamento come: i cantieri edili, stradali, le attività di scavo o qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la cui esecuzione sia necessario presentare al Comune comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica.

Si definisce “deroga semplificata” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000.

Si definisce “deroga non semplificata” il provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000.

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T I T O L O I I

A T T I V I T À A C A R A T T E R E P E R M A N E N T E

ART. 4 OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione di Impatto Acustico di cui al successivo art. 5 i titolari delle attività di cui nell’art. 8 comma 1 e 2 della L. 447/95 e dell’art. 12 comma 1 della L.R. 89/98 e le attività indicate nell’art. 4, comma 1, del dpr 227/11 che utilizzino impianti di diffusione musicali o strumenti musicali

Le attività ci cui al comma precedente per le quali non siano superati i limiti di emissione di rumore di cui al PCCA possono presentare, in luogo della relazione di Valutazione di Impatto Acustico di cui al comma precedente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della legge 447/1995, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale compilando il Modulo 02, con le stesse modalità previste al successivo art. 5.

Le attività che diano luogo ad emissioni superiori ai limiti del PCCA, devono presentare la documentazione di VIAC secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

La documentazione di valutazione impatto acustico (VIAC), resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla DGR n. 788/99. In particolare, deve essere redatta secondo il Modulo VIAC allegato al presente regolamento.

La relazione di VIAC deve essere presentata:

all’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia: contestualmente alla domanda di concessione a costruire per nuovi impianti e infrastrutture e nei provvedimenti che abilitano l’uso degli immobili e infrastrutture;

al SUAP: in occasione della presentazione della Richiesta di Attivazione della procedura SUAP;

Alla Direzione Ambiente: per tutti gli altri casi.

La relazione di VIAC deve essere presentata in tre copie. Una copia della VIAC deve essere tenuta presso l’azienda o l’attività a disposizione degli organi di controllo insieme alla ricevuta dell’avvenuto deposito al Comune.

Gli uffici Edilizia o SUAP, presso cui è stata depositata la relazione di VIAC, provvedono a trasmettere le copie alla Direzione Ambiente che ne verifica la completezza formale.

La modifica o il potenziamento di un’attività produttiva, commerciale, sportiva o ricreativa esistente o l’installazione di nuovi impianti, macchinari o apparecchi rumorosi nell’ambito di un’attività esistente, rispetto a quanto già notificato ed in possesso del Comune relativamente alla documentazione di cui all’art. 4, deve essere comunicata all’Amministrazione Comunale secondo il Modello 03 allegato al presente regolamento. La comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale e resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), comprovante che la modifica, il potenziamento o la nuova installazione non comporterà il superamento dei limiti di acustica ambientale previsti dal PCCA e dalla normativa vigente presso tutti i recettori o le aree circostanti.

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ART. 6 PARERE ARPAT

Per le eventuali verifiche delle relazioni di VIAC e per le misure di rumore di cui al presente regolamento, il Comune si avvale dell’ARPAT secondo le modalità previste dalla L.R. 30/2009 e successive modifiche.

ART. 7 COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA VIAC

In caso di parere favorevole espresso da ARPAT, con eventuali prescrizioni, la Direzione Ambiente trasmette all’interessato l’esito favorevole della verifica con apposita comunicazione contenente il parere, che costituirà parte integrante della documentazione di VIAC.

Per tutti i casi per i quali sia stato espresso parere negativo o restituzione della pratica per incompletezza da parte di ARPAT, la Direzione Ambiente provvederà a comunicare all’interessato l’esito della verifica per cui gli impianti e i macchinari rumorosi non potranno essere utilizzati, con decorrenza immediata.

Ogni comunicazione relativa all’esito della verifica della relazione di VIAC sarà inviata per conoscenza anche agli uffici ed enti competenti al controllo, quali ad esempio Polizia Municipale, Az.USL, ARPAT.

ART. 8 LOCALI CHE UTILIZZANO IMPIANTI MUSICALI

Le attività di cui all’art. 4, comma 1, del dpr 227/2011 che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, escluse le attività di cui al TITOLO III del presente Regolamento, devono presentare alla Direzione Ambiente la relazione di VIAC di cui all’art. 5 ovvero far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della legge 447/1995, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della DGR n. 788/1999.

Oltre a quanto previsto al comma precedente, gli impianti in questione possono essere utilizzati alle seguenti condizioni:

Periodo: tutto l’anno

Orario: quello proprio dell’attività

modalità:

o è vietata l’installazione di diffusori acustici all’esterno in presenza di recettori inferiori ad una distanza di 50 mt dalla sorgente rumorosa;

o porte e finestre che diano verso l’esterno dovranno essere chiuse; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore, in presenza di recettori inferiori ad una distanza di 50 mt dalla sorgente rumorosa.

o L’eventuale deroga al punto precedente potrà essere consentita nel caso il tecnico competente dichiari che l’eventuale apertura di porte e finestre non comporti il superamento dei limiti di emissione, immissione e criterio differenziale di cui al PCCA. In questo caso l’utilizzo degli impianti musicali è consentito fino alle ore 23.00;

o Ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l’uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;

o adozione di un sistema di limitazione audio per il quale venga disposta la documentazione contenente:

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caratteristiche dello strumento;

schema di installazione dello strumento

dati sulla taratura;

sistema adottato per impedire la manomissione, quale la ceralacca;

registrazione dati di funzionamento del limitatore;

scarico dati su supporto elettronico (ad esempio chiavetta USB) o anche tramite collegamento wireless o scheda telefonica, ad apposito server indicato dal Comune;

documentazione fotografica relativa al limitatore audio e alle altre componenti dell’impianto elettroacustico;

dichiarazione che l’inserimento del limitatore audio non sia in contrasto con l’eventuale parere favorevole già espresso da ARPAT;

nome del responsabile del sistema di limitazione audio;

Questa documentazione dovrà essere parte integrante della relazione di VIAC o dell’atto sostitutivo di notorietà di cui all’art. 4

Per le attività esistenti si rimanda a quanto contenuto nell’art. art. 34;

o all’esterno delle strutture fisse (anche tensostrutture, teatri tenda, capannoni, ecc), aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli di emissione (modalità e tempi di misura) previsti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale e nelle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all’applicabilità del limite d’immissione differenziale.

o All’ingresso del locale dovrà essere visibile una scheda, vidimata dalla Direzione Ambiente, con indicati:

Schema planimetrico del locale, di dimensioni non inferiori ad n foglio A4, che mostri il posizionamento delle sorgenti sonore musicali;

Elenco prescrizioni per l’utilizzo degli impianti musicali;

I locali di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, hanno l’obbligo di predisposizione della documentazione di cui al DPCM 16.4.99 n. 215 e del rispetto delle disposizioni in esso contenute.

ART. 8 BIS ATTIVITA’ STAGIONALI ALL’APERTO

Le attività stagionali di pubblico esercizio, come definite all’art. 3 del presente regolamento, possono utilizzare gli impianti musicali all’aperto, qualora il più vicino recettore potenzialmente disturbato sia ad una distanza superiore a 50 mt, con le modalità applicabili di cui all’art. 8 fino alle ore 23.00. Oltre tale orario gli impianti musicali all’esterno devono essere spenti.

ART. 9 ESCLUSIONE OBBLIGO VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del dpr 227/2011 non sono tenute alla presentazione della relazione VIAC ad esclusione delle attività di cui all’art. 4 dello stesso dpr, per le quali si rimanda all’art. 4 del presente regolamento

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ART. 10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Sono obbligati alla presentazione della documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico i titolari dei progetti di cui all’art. 8 comma 3 della L. 447/95 e dell’art. 12 comma 3 della L.R. 89/98, le cui immissioni sonore si preveda siano superiori ai limiti previsti nel PCCA, come indicato dal dpr 227/2011.

Per la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico e per la dichiarazione di atto notorio prevista dal dpr 227/2011, nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, valgono i seguenti ulteriori criteri:

per le infrastrutture di trasporto, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. 142/2004 per le strade e dal D.P.R. 459/98 per le ferrovie; per gli aeroporti le edificazioni ricadenti in zona A o B e tutti gli edifici comunque compresi entro 200 m dal loro sedime e da quello di aviosuperfici ed eliporti;

per prossimità a discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e impianti sportivi e ricreativi si deve intendere quanto segue:

o nel caso di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo e locali con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone) la presentazione della documentazione di clima acustico o della dichiarazione di autto di notorietà è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale in continuità strutturale e per distanze non superiori a 100 mt con i locali di tali attività, fermo restando l’obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti eventualmente più restrittivi conseguenti alla modifica della classe acustica di cui al DPCM 14/11/1997;

o nel caso di impianti sportivi, discoteche, locali da ballo e locali con impianti acustici ed elettroacustici, con capienza maggiore di 200 persone, la presentazione della documentazione di clima acustico o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale entro una distanza minima inferiore a 200 m dai confini dell’impianto o del locale.

La documentazione previsionale del clima acustico, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla DGRT 788/99 e sottoscritta dal titolare della concessione edilizia e da un tecnico competente in acustica.

Nel caso vengano rispettati i requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione del PCCA, i titolari dei progetti di cui al comma precedente, in luogo della relazione di Valutazione Previsione di Clima Acustico, possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della legge 447/1995, e sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale.

Il Comune, per l’esame delle documentazioni prodotte, può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, ad ARPAT, secondo le modalità previste all’art. 6 del presente Regolamento relativamente alle valutazioni di impatto acustico.

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T I T O L O I I I

A T T I V I T A ' R U M O R O S E T E M P O R A N E E

ART. 11 ATTIVITÀ TEMPORANEE NON IN DEROGA

Le attività temporanee di cui al titolo III per le quali si preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicate, sono soggette a comunicazione di rispetto dei limiti sottoscritta dal responsabile dell’attività come indicato nel Modello 04 (per i cantieri) e Modello 08 (per le manifestazioni). La comunicazione dovrà pervenire almeno 7 gg prima dell’inizio dell’attività. Per attività di durata, anche non consecutiva, superiore a 5 gg nel caso di cantieri e a 3 gg nel caso di manifestazioni, deve essere allegata alla comunicazione apposita documentazione di impatto acustico così come descritta negli stessi modelli 04 e 08

Le manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di impianti musicali, come definiti all’art. 3 del presente regolamento e di cui all’art. 4 del dpr 227/2011, per le quali si preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicate, possono, in luogo della documentazione di VIAC ove prevista, fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della legge n. 447/1995, secondo le modalità e con la documentazione prevista al modulo 07, che dovrà pervenire almeno 7 gg prima dell’inizio dell’attività.

Qualora ai fini di altre disposizioni o norme comunali o di ordine pubblico, sia necessario richiedere apposito permesso o autorizzazione o trasmettere comunicazione per poter svolgere l’attività temporanea, la comunicazione di cui al comma precedente ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere allegata alla prevista richiesta di permesso, autorizzazione o comunicazione. In questi casi, l’ufficio comunale competente trasmette la comunicazione alla Direzione Ambiente.

Nel caso l’attività temporanea non richieda alcun altro adempimento in merito a disposizioni normative per svolgere la propria attività, la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata alla Direzione Ambiente.

ART. 12 CRITERI GENERALI PER LE DEROGHE

Qualora le attività temporanee di cui al CAPO 1 e CAPO 2 del presente Titolo, prevedano che per l’utilizzo di apparecchiature, impianti, macchinari si possano superare i limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dal PCCA, secondo quanto stabilito nei successivi articoli del presente titolo.

I limiti della deroga, fissati con le modalità indicate nei successivi articoli, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, fatta eccezione per la deroga al solo criterio differenziale, non è consentito lo svolgimento di più di un’attività in deroga nello stesso giorno per ogni sito, così come definito dall’art. 3 del presente Regolamento, in uno stesso periodo notturno.

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull’attività e la sua durata, sono riportati i dettagli sul suo posizionamento, i riferimenti della domanda e della documentazione.

Tale registro potrà essere reso pubblico nei limiti di quanto dispone il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy)

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C A P O 1 C A N T I E R I E D I L I , S T R A D A L I E D A S S I M I L A B I L I

ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI

Relativamente alle attività previste nei cantieri, le deroghe si distinguono in semplificate, definite al successivo art. 14, e non semplificate, definite al successivo art. 15.

Le macchine, i dispositivi e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, incluso il D.Lgs. n.262/02 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i recettori.

ART. 14 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), i cui confini delle aree d’attività distano più di 100 m dal resede di scuole, ospedali, case di cura e che, inoltre, rispettano tutte le seguenti condizioni:

limite di orario delle attività oggetto della deroga: o dalle ore 08:00 alle 13.00 o dalle 15.00 alle ore 19:00

limiti di emissione ammessi: 70 dB(A) in facciata esterna ai recettori; 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all’interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere;

durata dell’attività: massimo 20 giorni;

giorni di svolgimento dell’attività: dal lunedì al venerdì.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare comunicazione alla Direzione Ambiente, conforme all’allegato Modello 03, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del cantiere.

La Direzione Ambiente può inviare copia di tale comunicazione all’Azienda USL, ad ARPAT, alla Direzione Edilizia e alla Polizia Municipale per eventuali osservazioni e per richiedere i controlli di competenza.

La comunicazione produce effetti trascorsi 15 giorni dalla presentazione qualora non vi siano, nel frattempo, comunicazioni o disposizioni in merito da parte del Comune.

Per durate superiori a 5 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.2.1.

ART. 15 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

DEROGHE NON SEMPLIFICATE - AUTORIZZAZIONE

Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare anche uno solo dei criteri previsti per la deroga semplificata di cui all’art. 14. In tali casi, il legale rappresentante dell’attività di cantiere dovrà richiedere la deroga presentando apposita domanda conforme all’allegato Modello 04 almeno 40 gg prima dell’attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti, nonchè specificata la motivazione per cui non è possibile il rispetto delle condizioni di cui all’articolo precedente.

Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata, redatta da un Tecnico competente in acustica, come stabilito nell’Allegato 1, Parte 3, punto 3.3, della D.C.R. 77/2000, che deve contenere almeno tutti gli elementi elencati in appendice al Modello 04.

Bozza di regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorosi

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Il Comune, entro 5 gg dal ricevimento dell’istanza, invia all’Azienda USL apposita richiesta di parere in merito alla relazione di cui al comma precedente e, in base all’esito dell’istruttoria, entro 40 giorni dalla richiesta di deroga, autorizza o meno l’attività rumorosa temporanea in deroga con le eventuali prescrizioni.

Copia della domanda potrà essere inviata anche alla Direzione Edilizia per le verifiche di competenza in merito alla titolarità e conformità dei lavori.

1

Entro 30 gg dalla domanda di deroga, il Comune si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

In caso di richiesta di integrazioni, il Comune si esprime se rilasciare o negare l’autorizzazione in deroga entro 30 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

Qualora il Comune non abbia comunicato un motivato diniego entro 40 gg dalla richiesta di deroga ovvero entro 30 giorni dalla consegna delle integrazioni l’autorizzazione di cui al presente articolo non si intende tacitamente rilasciata ai sensi del IV comma dell'art. 20 L.241/90. In questo caso è tacitamente autorizzata la deroga semplificata di cui all’art. art. 14

ART. 16 EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.…) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l’ambiente e il territorio, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ART. 17 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nei permessi edilizi a costruire e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: “L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose secondo quanto riportato nel Regolamento stesso”.

C A P O 2 S P E T T A C O L I E M A N I F E S T A Z I O N I A C A R A T T E R E

T E M P O R A N E O , O V V E R O M O B I L E , O V V E R O A L L ’ A P E R T O

ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI

Sono regolamentate in questo Capo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di cui all’art. 3.

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

2, ovvero mobile, ovvero all’aperto è individuata nella cartografia del Piano

Comunale di Classificazione Acustica del territorio in vigore3. Lo svolgimento delle

manifestazioni in tali aree è regolamentato dal successivo art. 19.

1 Verificare integrazione con Regolamento Edilizio

2 Tali aree sono quelle individuate dal vigente regolamento urbanistico

3 In modo da evitare di dover apportare modifiche al regolamento ad ogni eventuale variazione al PCCA

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Fermo restando la definizione di manifestazioni a carattere temporanee di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgono attività, impianti o macchinari con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell’ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati nel corso delle manifestazioni dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 19 ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Come previsto dal punto 2 parte 3 della DCR 77/2000, in attesa della definizione del regolamento di gestione in materia di limitazioni di orario di svolgimento delle manifestazioni e di limiti acustici ammessi all’interno e ai confini di ogni area in funzione della sua localizzazione e della vicinanza di recettori valgono le norme di cui ai successivi articoli del presente capo.

I limiti acustici esterni alle aree coincidono sempre con i limiti previsti dal PCCA in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità o di edifici recettori presenti. Per tali recettori, limitatamente al rumore prodotto da attività e manifestazioni svolte nell’area destinata a spettacolo temporaneo, non si applica il limite di immissione differenziale. L’ampiezza della zona entro la quale non si applica il limite di immissione differenziale per gli edifici recettori è specificata, per ogni area, all’interno del regolamento di gestione.

Il legale rappresentante della manifestazione richiedente l'uso dell'area dovrà presentare apposita richiesta al Comune conforme all’allegato Modello 06, almeno 7 gg prima dell’inizio della manifestazione, corredata, attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata e l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Qualora si preveda che la manifestazione non possa rispettare le condizioni del regolamento di gestione o i limiti acustici esterni all’area, dovrà essere acquisita deroga con le modalità di cui ai successivi articoli del presente capo.

ART. 20 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLA AREE DESTINATE A SPETTACOLO

TEMPORANEO: DEROGHE SEMPLIFICATE - AUTORIZZAZIONE

Le immissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui all’art. 18, possono essere autorizzate in deroga, con le seguenti condizioni:

periodo: tutto l’anno

giorni: tutti

numero di giorni per singola richiesta o per singolo sito: massimo 20, nell’arco dell’anno, anche non consecutivi, di cui massimo tre consecutivi

modalità: massimo tre consecutivi con pausa di 15 giorni; modalità diverse potranno essere concesse per attività quali sagre, feste di popolari, di partito o comunque attività che per loro natura debbano svolgersi su più giornate consecutive e comunque non oltre 20 giorni

orario:

o 10.00 – 24.00 il venerdì e il sabato e prefestivi

o 10.00 – 23.00 dalla domenica al giovedì

limiti: rispetto 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte, esclusione del criterio differenziale

Il legale rappresentante della manifestazione temporanea che dia luogo ad emissioni sonore deve presentare domanda per l’autorizzazione alle emissioni sonore, con l’eventuale richiesta di deroga conforme all’allegato Modello 07 almeno 15 gg prima dell’inizio dell’attività; in

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tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificati gli accorgimenti tecnici adottati per limitare il disturbo ai residenti della zona e comunque dovrà essere allegata la documentazione richiesta nella DGR n. 77/2000 e riportata nel nel modulo 07 e precisamente:

Il Comune verifica la completezza della documentazione allegata e, in caso affermativo, trasmette la documentazione alla Direzione Polizia Municipale, anche tramite il programma di flusso documentale, per la richiesta di parere. Nel caso l’attività preveda l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico è valido il parere già rilasciato dalla Polizia Municipale in tale occasione. Il parere della Polzia Municipale è vincolante.

Copia della documentazione potrà essere inviata anche a USL e ARPAT per eventuali osservazioni di competenza.

Entro 10 gg dalla richiesta di deroga, il Comune si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata ovvero di negare o autorizzare l’emissione sonora in deroga della manifestazione. Nel caso di richiesta integrazioni l’Ufficio Ambiente del Comune si esprime se rilasciare o negare l’autorizzazione in deroga entro i successivi 10 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

ART. 21 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

TEMPORANEO: DEROGHE NON SEMPLIFICATE - AUTORIZZAZIONE

Le immissioni sonore prodotte da manifestazioni temporanee di cui al punto 1 dell’art. 18 che si svolgono:

in spazi all’aperto o al chiuso in locali strutturalmente non collegati con possibili recettori;

al di fuori delle aree individuate dal Comune di cui all’art. 19;

e per le quali ricorrano particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità, come almeno la seguente:

rientrare tra le attività per le quali sia necessaria l’autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Possono essere autorizzate anche in deroga oltre quella già prevista all’art. 21 e precisamente:

periodo: tutto l’anno

giorni: tutti

numero di giorni per singola richiesta o per singolo sito: massimo 3 anche non consecutivi

orario: 10.00 – 24.00

limiti massimi:

o livelli in facciata ai recettori non superiori a 90 dB(A), nel caso di attività di durata di un solo giorno;

o livelli in facciata ai recettori non superiori a 85 dB(A), nel caso di attività di durata fino a 3 giorni consecutivi;

Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all’allegato Modello 08 almeno 45 gg prima dell’inizio dell’attività; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e la loro motivazione. Inoltre, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per la manifestazione per la quale viene richiesta la deroga e dovrà essere allegata la documentazione prevista dall’Allegato 1, Parte 3, punto 3.3, della D.C.R. 77/2000.

Il Dirigente dell’Ufficio Ambiente verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra specificate dal legale rappresentante della manifestazione e, in caso affermativo, entro 7 gg dal

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ricevimento dell’istanza invia all’Azienda USL competente e alla Direzione Polizia Municipale apposita richiesta di parere in merito alla documentazione di cui al comma precedente.

Entro 35 gg dalla richiesta di deroga il Comune autorizza o meno, in base all’esito dell’istruttoria, la manifestazione temporanea in deroga.

Entro 30 gg dalla richiesta di deroga, il Comune si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso il Comune si esprime se rilasciare alle condizioni di cui all’art. 21 o negare l’autorizzazione in deroga entro 30 gg dalla consegna delle integrazioni richieste.

ART. 21 BIS DISPOSIZIONI DIVERSE

Il Sindaco, per manifestazioni di particolare rilievo, può richiedere all’Ufficio Ambiente il riesame della documentazione presentata oltre i termini previsti negli articoli precedenti, ovvero disporre, diversamente da quanto riportato negli articoli di cui al CAPO 2 del TITOLO III, che l’Ufficio Ambiente autorizzi l’evento qualora ritenga che ciò rappresenti una opportunità ed una risorsa per la promozione del territorio amministrato, tenuto conto della zona ove si svolge l’attività, del periodo e rilevanza dell’evento.

ART. 22 ATTIVITA’ RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti così definite all’art. 3, il legale rappresentante può rimandare alla documentazione già in possesso dell’Amministrazione Comunale, con validità non superiore a due anni, dichiarando, con apposita comunicazione, che l’attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

La comunicazione in tale caso andrà presentata in conformità all’allegato Modello 09 e nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di deroga richiesta.

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di “attività ricorrente”.

C A P O 3 A L T R E A T T I V I T A ’ T E M P O R A N E E

ART. 23 ATTIVITA’ MOTORISTICHE PRESSO CIRCUITI O PISTE MOTORISTICHE

Le attività di cui al presente articolo sono soggette ai disposti del DPR n. 304 del 3 aprile 2001 il quale indica anche i criteri e i limiti per il rilascio delle deroghe ai valori limite fissati dallo stesso decreto per la rumorosità prodotta durante lo svolgimento di tali attività. Per quanto riguarda le procedure di richiesta di deroga, per tutte le tipologie di deroga previste dal DPR 304/01 devono essere seguite le modalità indicate nell’art. 21 del presente Regolamento. Oltre a quanto indicato da tale articolo, il Comune, prima di concedere la deroga, acquisisce il nulla osta dei comuni contigui eventualmente interessati dal superamento dei valori limite di cui all’art. 3 del DPR 304/01. A tale scopo, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga devono essere indicate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza.

ART. 24 ALTRE ATTIVITA’ OCCASIONALI

Sono da ritenersi autorizzate in deroga fino alle ore 01.00:

gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione delle festività, civili e religiosi, di rilevanza pubblica

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Sono da ritenersi autorizzate in deroga fino alle ore 24.00:

le processioni religiose

comizi e/o dibattiti politici e sindacali

commemorazioni pubbliche

bande musicali

manifestazioni di beneficenza per la raccolta fondi

carri carnevaleschi

rievocazioni storiche

ART. 25 CANNONCINI AGRICOLI PER IL CONTROLLO DELL’AVIFAUNA

L’uso di cannoncini agricoli sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;

cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti fascia oraria: 7:30 – 13:00 e 15:00 – 19:30.

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T I T O L O V

C O N T R O L L I , S A N Z I O N I E D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

ART. 26 ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO

Per segnalare situazioni di disturbo legate all’inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività stagionali e temporanee anche in deroga, i cittadini devono rivolgersi direttamente al Comune. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nell’allegato Modello 10 (nominativo, recapito, tipologia della sorgente disturbante).

Il Comune, contestualmente all’attivazione degli enti competenti al controllo, in funzione della problematica segnalata, procede alla comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto che esercita l’attività oggetto della segnalazione. L’obbligo di tale comunicazione non sussiste nel caso di segnalazione per disturbo da attività temporanea.

ART. 27 CONTROLLI

Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l’attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell’Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell’Azienda USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell’ambito delle rispettive competenze.

Per l’attività di controllo l’Amministrazione Comunale può procedere all’eventuale stipula di una specifica convenzione con ARPAT, anche attraverso l’erogazione di un contributo per tale scopo.

L’organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misure fonometriche (se necessarie), ad elevare sanzioni (qualora previste) e a trasmettere alla Direzione Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

La Polizia Municipale può effettuare controlli relativamente alla presenza presso l’attività della documentazione di VIAC ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove prevista, verificandone la regolare presentazione al Comune, gli orari di utilizzo di macchine o impianti rumorosi e la loro dislocazione in relazione a quanto indicato nella documentazione di VIAC. In particolare per le attività di cui all’art. 8 che utilizzano impianti elettroacustici la Polizia Municipale procederà alla verifica delle modalità di utilizzo.

Alla Polizia Municipale è demandato anche il controllo delle attività disciplinate dal TITOLO III, in particolare la presenza della comunicazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 11, della domanda in deroga alle immissioni sonore, ovvero degli orari consentiti, controlli che non comportino misure fonometriche.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall’inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 30 e l’adozione dei provvedimenti di cui all’ ovvero all’art. 28

ART. 28 COMUNICAZIONI

Nel caso, a seguito di controlli presso un’attività permanente che dia luogo ad emissioni sonore, ad esclusione di quelli previsti all’art. 8, venga riscontrata la mancanza della relazione di VIAC di cui al precedente art. 4 ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il Comune inoltrerà al titolare la comunicazione che dovrà essere presentata la relazione di VIAC ove prevista ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le modalità

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stabilite al Titolo II del presente regolamento. Oltre il termine stabilito nella comunicazione gli impianti, i macchinari e le apparecchiature che danno luogo alle emissioni acustiche non possono essere utilizzati.

Per le attività e gli impianti, sia permanenti sia temporanei, ad esclusione di quelli previsti all’art. 8 e al CAPO 2 del TITOLO III, che a seguito di un controllo risultino difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di impatto acustico, l’Ufficio Ambiente procederà alla comunicazione al titolare dell’attività della non sussistenza delle condizioni per poter utilizzare gli impianti rumorosi.

In ogni caso le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate per conoscenza anche agli enti ed uffici comunali per i controlli di competenza.

ART. 29 ORDINANZE

Per le attività di cui all’art. 8 che a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 27 nei quali sia stata riscontrata la mancanza della VIAC ovvero della dichiarazione dell’atto di notorietà prevista all’art. 4, ovvero il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Dirigente della Direzione Ambiente dispone, con ordinanza specifica, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, l’interruzione immediata dell’utilizzo dell’impianto rumoroso, oltre l’applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista al successivo art. 30. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, la riattivazione degli impianti musicali potrà essere subordinata alla prescrizione dell’invio dei dati di esercizio on line del limitatore acustico, anche tramite sistema wireless o scheda telefonica, presso un server dell’Amministrazione Comunale.

Per le attività diverse da quelle di cui all’art. 8, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente o dal presente regolamento, su proposta dell’organo di vigilanza, il Dirigente della Direzione Ambiente dispone, con ordinanza specifica ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all’inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata, dal Dirigente della Direzione Ambiente e non potrà comunque essere superiore a 90 giorni. È fatta salva la possibilità di richiedere interventi di immediata realizzazione per situazioni particolarmente gravose, su segnalazione dell’organo accertatore.

Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato a cura della ditta con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico di cui all’art. 5 contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

L’attivazione degli impianti rumorosi sarà subordinato all’espressione del parere favorevole da parte di ARPAT ovvero dell’Azienda USL per le rispettive competenze.

Per particolari situazioni in cui le emissioni sonore prodotte durante lo svolgimento di una qualunque attività possano recare un maggiore e giustificato disturbo verso terzi, il Sindaco, su proposta motivata dell’Azienda USL o di altro organo di controllo (ad esempio ARPAT, Polizia Municipale), può disporre con propria ordinanza ai sensi dell’art. 9 della L. 447/95:

il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose, anche autorizzate in deroga.

ART. 30 SANZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni o disposizioni del presente regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10.329,14 di cui all’art. 10 comma 3 della L 447/95.

2. In caso di assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista al CAPO 2 del TITOLO III del presente regolamento ovvero in caso di contravvenzione alle

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prescrizioni contenute nell’autorizzazione, la sanzione applicata sarà quella prevista dall’art. 17 della L.R: 89/98 e successive modificazioni e integrazioni ovvero dell’importo da euro 500,00 a euro 20.000,00.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco legittimamente adottata ai sensi del dell’art. 9 della L. 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,91 € a 10.329,14 €.

4. Alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 8 del TITOLO II del presente

regolamento, oltre le sanzioni già previste ai commi precedenti, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di cui all’art. 17 quater del R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da applicare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività.

Al solo titolo di esempio questo, si applica ne modo seguente:

a. Per la seconda violazione: sospensione dell’attività per tre giorni

b. Per la terza violazione: sospensione dell’attività per sette giorni

c. Per la quarta violazione: sospensione dell’attività per quindici giorni

d. Per le ulteriori violazioni: sospensione dell’attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di tre mesi

Per tali attività, successivamente alla prima violazione, si applica la revoca dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per un periodo non inferiore a 3 mesi

Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni negli ultimi cinque anni.

5. Alle violazioni delle disposizioni di cui al CAPO 2 del TITOLO III- del presente regolamento, oltre le sanzioni già previste ai commi precedenti, si applica inoltre la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione quando concessa e sospensione di qualsiasi attività di spettacolo e manifestazione che preveda la deroga di cui al citato CAPO 2 del presente regolamento, per un periodo di 15 mesi dalla data di contestazione della violazione.

6. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del T.U.L.P.S. in particolare quelle contenute negli articolo 17 ter e quater relative alla sospensione dell’attività di esercizio pubblico.

7. Si applicano tutte le disposizioni di cui alla L. 689/81 ed in particolare quelle di cui all’art 13 della medesima legge ovvero il sequestro delle apparecchiature mediante le quali vengono poste in essere le emissioni sonore abusive. In alternativa potrà essere disposta immediatamente l’applicazione dei sigilli agli impianti in modo da impedire la prosecuzione dell’attività illecita. Tale facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

8. Si applicano altresì le disposizioni per l’applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.R. 12/11/1993 n.85 rubricata “Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie” e di cui alla la L.R. 10/4/1997 n. 27 rubricata “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”.

ART. 31 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Gli adeguamenti normativi conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Dirigente della Direzione Ambiente.

Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

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ART. 32 MODULISTICA

L’uso della modulistica allegata è obbligatorio; modifiche sostanziali alla modulistica sono approvate con atto dirigenziale.

ART. 33 TERMINI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

Le attività di cui all’art. 8, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che abbiamo ottenuto il parere favorevole di ARPAT, presentata la relazione di VIAC ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 4, dovranno adottare il sistema di limitazione audio così come prescritto nel citato articolo presentando la relativa documentazione, entro i successivi trenta giorni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

E’ abrogato il Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente prodotte da attività temporanee, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/1994 n. 88

In attesa della specifica disciplina per la gestione delle aree destinate a spettacolo ai sensi dell’art. 19, per tali aree si applicano le norme previste per le manifestazioni musicali di cui al TITOLO III, CAPO 2

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ALLEGATI