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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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� Le modifiche agli schemi di bilancio e la comparabilità dei dati� Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma � Il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione� Le novità della nota integrativa in forma estesa � Le novità della nota integrativa abbreviata� Le principali novità degli OIC 2016� Il bilancio delle micro-imprese� I nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato

SOMMARIO

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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31.12.2016

Primo bilancio “nuovo” codice civile

Adozione nuova Direttiva 34/2013

Nuovi OIC “release 2016” � Indicazioni operative

1.1.2016

Prima applicazione Applicazione a regime

Prospettica(es. Avviamento e costo ammortizzato)

Retroattiva(es. Ricerca, pubblicità e strumenti finanziari)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

CODICE CIVILE E NUOVI OIC

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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

PRINCIPI CONTABILI OIC 2016

� OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali� OIC 10 - Rendiconto finanziario� OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio� OIC 13 - Rimanenze� OIC 14 - Disponibilità liquide� OIC 15 - Crediti� OIC 16 - Immobilizzazioni materiali� OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto� OIC 18 - Ratei e risconti� OIC 19 - Debiti� OIC 20 - Titoli di debito� OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie� OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione� OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali� OIC 25 - Imposte sul reddito� OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera� OIC 28 - Patrimonio netto� OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.� OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto� OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

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Modifiche al codice civile in tema di bilancio

Principi generali

Prospetti di bilancio

Criteri di valutazione

� Principio della rilevanza� Prevalenza della

sostanza dell’operazione

� Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

� Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

� Modifiche alla nota integrativa

� Modifiche al contenuto della relazione sulla gestione

� Spese di ricerca e pubblicità

� Avviamento� Iscrizione dei derivati� Valutazione dei titoli

immobilizzati, crediti e debiti

� Valutazione delle poste in valuta estera

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

NOVITÀ DEL DLGS.139/2015

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B) I – Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di sviluppo; (omissis…)III – Immobilizzazioni finanziarie:1) partecipazioni in:(omissis…)d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) strumenti finanziari derivati attivi;

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (1/7)

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C) Attivo circolante:(omissis…)II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri;Totale.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:(omissis…)3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;4) altre partecipazioni;5) strumenti finanziari derivati attivi;(omissis…)D) Ratei e risconti.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (2/7)

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A) Patrimonio netto:I – Capitale.II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.III – Riserve di rivalutazione.IV – Riserva legale.V – Riserve statutarieVI – Altre riserve, distintamente indicate.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.IX – Utile (perdita) dell’esercizio.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.Totale.B) Fondi per rischi e oneri:1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2) per imposte, anche differite;3) strumenti finanziari derivati passivi;4) altri.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (3/7)

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D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degliimporti esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.Totale.E) Ratei e risconti.

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (4/7)

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C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ – 17 bis).

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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (5/7)

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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;Totale delle rettifiche (18 – 19).Risultato prima delle imposte (A–B+-C+–D);20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;21) utile (perdite) dell’esercizio.

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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (6/7)

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H

A B

100% 90%

Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie “controllate delle controllanti”.

Partecipazioni, crediti, debiti e proventi e oneri derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci.

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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (7/7)

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Art. 2423-ter co. 5 c.c.:“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere

indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci

non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere

adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono

essere segnalati e commentanti nella nota integrativa”.

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COMPARABILITÀ DEI DATI

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Art. 2425-ter c.c.Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Art. 2435-bis c.c.Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Art. 2423 c.c.Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

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IL RENDICONTO FINANZIARIO OBBLIGATORIO

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OIC 10 - Appendice ASchema n. 1:

Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO (1/3)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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OIC 10 - Appendice A

RENDICONTO FINANZIARIO (2/3)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

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OIC 10 - Appendice A

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO (3/3)

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“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

PRINCIPIO DI RILEVANZA (1/2)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazionealla disposizione.

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Esempio OIC 19Una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato:1. decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;2. o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;

In tali casi, nella nota integrativa devono essere illustrate le politiche di bilancio adottate.

PRINCIPIO DI RILEVANZA (2/2)

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Gli OIC 13, 15, 16, 19, 20 propongono esempi di possibileapplicazione del principio di rilevanza

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Co. 1-bis all’art. 2423:

PRINCIPIO DI PREVALENZADELLA SOSTANZA

NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della

sostanza dell’operazione o del contratto”.

Nella relazione al DLgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza

economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.

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OIC 16 § 31

RILEVAZIONE INIZALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA

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Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.

Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19

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� Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:– titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1);– crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del

valore di presumibile realizzo;– debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8).

� Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39.� Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere

in bilancio (art. 2435-bis co. 8):– i titoli immobilizzati al costo;– i crediti al valore presumibile di realizzo;– i debiti al valore nominale.

Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica

IL COSTO AMMORTIZZATO (1/4)

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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“Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

IL COSTO AMMORTIZZATO (2/4)

Definizione OIC 19, par. 16 e 18

“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria (…)”.

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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(meno): rimborsi di capitalepiù/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza sulla base dell’interesse effettivo(meno): eventuali perdite di valore

uguale:

Definizione da IAS 39, §9 � ripresa da OIC 19, par. 16 per i debiti

IL COSTO AMMORTIZZATO (3/4)

Assume rilevanza per “crediti finanziari” e “debiti finanziari” per i quali è previsto il pagamento di interessi

Valore rilevato inizialmente

Valore da iscrivere in bilancio o “costo ammortizzato”

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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IL COSTO AMMORTIZZATO (4/4)

Valore di iscrizione iniziale del debito

Valore nominale

Costi di transazione, sconti, abbuoni direttamente derivanti dalla transazione

Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di una passività finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito/emesse il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Spese di istruttoria, oneri di perizia dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali) per l’emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi.

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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� IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR).

� Il tasso di interesse nominale non è rilevante.� Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono

pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi.

COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE DIFFERENZA INIZIALE

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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∑=

−+×=N

1ii EIR)(1FCINIZIALE CONTABILE VALORE i

t

Valore contabile � valore contabile iniziale dell’attività/passivitài � periodi di incasso/pagamentoti � tempo di attualizzazione per il flusso i-esimoFCi � flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimoEIR � tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate � IRR (Internal Rate

of Return)

COSTO AMMORTIZZATOTASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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RISVOLTI OPERATIVI DELL’UTILIZZODEL COSTO AMMORTIZZATO

� Finanziamenti BULLET in assenza di costi di transazione� Finanziamenti BULLET con costi di transazione� Finanziamenti a tasso fisso e costi di transazione� Finanziamenti a tasso variabile e costi di transazione

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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� Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250� Valore nominale = valore rimborso: 1.250� Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni� Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)

DataTipologia di flusso di cassa

futuro stimatoImporto del flusso di casso

futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 59

31.12.Esercizio 2 Interesse 59

31.12.Esercizio 3 Interesse 59

31.12.Esercizio 4 Interesse 59

31.12.Esercizio 5 Interesse 59

31.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

Flussi di cassa stimati

FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (1/3)

Caso operativo

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Tasso interno di rendimento = 4,72%

Infatti:

59 × 1,0472–1 + 59 × 1,0472–2 + 59 × 1,0472–3 +59 × 1,0472–4 + (1.250 + 59) × 1,0472–5

=

1.250

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59

FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (2/3)

Caso operativo

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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DataTipologia di flusso di cassa

futuro stimatoImporto del flusso di casso

futuro stimato

31.12.Esercizio 1 Interesse 59

31.12.Esercizio 2 Interesse 59

31.12.Esercizio 3 Interesse 59

31.12.Esercizio 4 Interesse 59

31.12.Esercizio 5 Interesse 59

31.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250

FINANZIAMENTI BULLET CON ASSENZA DI TRANSAZIONE (3/3)

� Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250� Commissioni up-front pagate inizialmente: 16� Valore nominale = valore rimborso: 1.250� Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni� Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Tasso interno di rendimento = 5,01%

Infatti:

59 × 1,0501–1 + 59 × 1,0501–2 + 59 × 1,0501–3 +59 × 1,0501–4 + (1.250 + 59) × 1,0501–5

=

1.234 � 1.250 – 16

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale

da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%

Caso operativo

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (1/3)

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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari:� al flusso di cassa pagato;� una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

AnnoValore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Flussi di cassa

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere in SP

[a][b] = [a] ×

5,01%[c] [e] = [b] – [c]

[d] = [a] + [b] –[c]

1 1.234,0 61,9 59,0 2,9 1.236,9

2 1.236,9 62,0 59,0 3,0 1.239,9

3 1.239,9 62,2 59,0 3,2 1.243,0

4 1.243,0 62,3 59,0 3,3 1.246,3

5 1.246,3 62,7 59,0 3,7 1.250,0

Somma = 16

Caso operativo

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (2/3)

34

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Stato patrimoniale

1 2 1 2

D.4 Debiti verso banche 1.236,9 1.239,9

Conto economico

1 2

C.17 Interessi passivi (61,9) (62)

Rendiconto finanziario

1 2

Attività operativa (59) (59)

Attività di finanziamento +1.234

Valore nominale è sempre 1.250

Caso operativo

FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI TRANSAZIONE (3/3)

35

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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periodo 3

tasso 3%

valore nominale 50.000,00

Spese di istruttoria: 1.000

Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo

01/01/2016 0 0 0 € 50.000,0031/12/2016 € 17.676,52 € 1.500,00 € 16.176,52 € 33.823,4831/12/2017 € 17.676,52 € 1.014,70 € 16.661,82 € 17.161,6631/12/2018 € 17.676,52 € 514,85 € 17.161,66 € 0,00

Caso operativo

FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (1/2)

36

Tasso di interesse effettivo 4,058003127%

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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DataValore iniziale

(a)

Flusso di cassa per interessi passivi

corrisposti (b)

Interessi passivi da iscrivere a

conto economico

al TIE (c=a*4,058)

Flusso di cassa per rimborso capitale

(d)

Ammortamento finanziario della

differenza tra valore iniziale e

valore a scadenza (e=c–b)

Valore finale

(a–d+e)

01/01/2016 € 49.000,00

31/12/2016 € 49.000,00 € 1.500,00 € 1.988,42 € 16.176,52 € 488,42 € 33.311,90

31/12/2017 € 33.311,90 € 1.014,71 € 1.351,80 € 16.661,82 € 337,09 € 16.987,17

31/12/2018 € 16.987,17 € 514,85 € 689,34 € 17.161,66 € 174,49 € 0,00

Componente di reddito che non comporta movimenti finanziari

FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (2/2)

37

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64).

1) Utilizzo della curva dei tassi2) Ultimo tasso di interesse disponibile

Non occorre ricalcolare i tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle

previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

(es. clausole contrattuali “step-up” oppure “step-down”)

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (1/8)

38

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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� Debito ottenuto in data 1.1.2016: 100.000� Commissioni up-front pagate inizialmente: 1.500� Tasso di interesse nominale: Euribor 1 anno + spread 2%� Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 3 anni� Interessi passivi posticipati al 31/12 di ogni anno� Tasso di interesse di mercato allineato al tasso contrattuale

Esercizio Euribor SpreadTasso nominale

applicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%

2017 0,70% 2,00% 2,70%

2018 1,20% 2,00% 3,20%

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (2/8)

Caso operativo

39

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Tasso interesse effettivo = 3,03%Infatti:

2.500 × 1,0303–1 + 2.500 × 1,0303–2 + (100.000 + 2.500) × 1,0303–3

=98.500 � 100.000 – 1.500

1) Determinazione del TIE al 31/12/2016

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (3/8)

Caso operativo

40

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2016

AnnoValore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Oneri finanziari

pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere

in SP

[a][b] = [a] ×

3,03%[c] [e] = [b] – [c]

[d] = [a] + [b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 2.999,85 2.500,00 0 499,85 99.485,00

31/12/2018 99.485,00 3.015,00 2.500,00 100.000 515,00 0

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (4/8)

Caso operativo

41

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Tasso interesse effettivo = 3,23%Infatti:

2.700 × 1,0323–1 + (100.000 + 2.700) × 1,0323–2

=98.985,15 � Debito al 31/12/2016

1) Determinazione del TIE al 31/12/2017

Esercizio Euribor SpreadTasso nominale

applicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%

2017 0,70% 2,00% 2,70%

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (5/8)

Caso operativo

42

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2017

AnnoValore iniziale

Oneri finanziari

da iscrivere in CE

Oneri finanziari

pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da

iscrivere in SP

[a][b] = [a] ×

3,23%[c] [e] = [b] – [c]

[d] = [a] + [b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,50

31/12/2018 99.484,50 3215,50 2.700,00 100.000 515,50 0,00

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (6/8)

Caso operativo

43

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Tasso interesse effettivo = 3,73%Infatti:

(100.000 + 3.200) × 1,0373–1

=99.484,50 � Debito al 31/12/2017

1) Determinazione del TIE al 31/12/2018

Esercizio Euribor SpreadTasso nominale

applicato

2016 0,50% 2,00% 2,50%

2017 0,70% 2,00% 2,70%

2018 1,20% 2,00% 3,20%

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (7/8)

Caso operativo

44

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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2) Piano di ammortamento al 31/12/2018

AnnoValore iniziale

Oneri finanziari da iscrivere in

CE

Oneri finanziari pagati

Rimborso del

capitale

Quota della differenza tra

valore iniziale e valore di rimborso

Valore da iscrivere

in SP

[a][b] = [a] ×

3,23%[c] [e] = [b] – [c]

[d] = [a] + [b] – [c]

1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00

31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15

31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,50

31/12/2018 99.484,50 3.715,50 3.200,00 100.000 515,50 0,00

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (8/8)

Caso operativo

45

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Principio della rilevanza

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 co. 4 c.c., rispetto al valore determinato in base ai par. 54 - 57. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:� se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);� se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (1/3)

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

46

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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In tal caso la società applica i paragrafi 54 - 57, salvo l’applicazione dei paragrafi 48 - 53 sul processo di attualizzazione.� I debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio

di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione (par. 53).� Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del

debito è effettuata al valore nominale (par. 54).

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (2/3)

47

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:� i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese

di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell’immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale (par. 57).

� i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto

economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli

interessi passivi nominali (par. 70).

Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (3/3)

48

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016 continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio (OIC 24).

Trattamento contabile costi iniziali “residuali” all’1.1.2016

DEBITI SORTI IN ESERCIZI PRECEDENTI

49

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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L’art. 2426 co. 1 n. 8 prescrive che occorretenere conto del “fattore temporale”

nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattualiVS

Tasso di interesse di mercato

Se significativamente diversi

Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (1/2)

50

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Debiti commerciali Debiti finanziari

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il

valore a termine viene rilevata a CE come onere finanziario lungo la durata del debito

utilizzando il TIE.

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i proventi finanziari al momento

della rilevazione iniziale.

Il valore iniziale del debito così determinato è ridottodagli eventuali oneri di transazione

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (2/2)

51

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione è rilevata:� ad incremento del patrimonio netto (e non come provento finanziario) nel

bilancio della controllata;� ad incremento del valore della partecipazione (e non come onere finanziario)

nel bilancio della controllante.

Se dalle evidenze disponibili quali:� Verbali del CDA� Situazione economica e finanziaria dell’impresa� Elementi del contratto

Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata

FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

52

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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Occorre confrontare:� Ultimo valore contabile del debito originario (al netto dei costi di transazione)� Valore di iscrizione iniziale del nuovo debito� La differenza costituisce un utile/perdita da rilevare a conto economico

� Quando non interviene l’eliminazione contabile (OIC 19 § 73) occorre rideterminare il valore il valore contabile del debito in modo da riflettere i flussi i rideterminati flussi finanziari � Attualizzazione dei flussi finanziari al TIE iniziale.

� I costi di transazione rettificano il valore contabile dei debito e vengono ammortizzati lungo la durata del debito.

L’ELIMINAZIONE CONTABILE DEI DEBITI

Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19 § 73).

53

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIODEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

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Costo ammortizzato

Attualizzazione

2. Problematiche“nuove”

Tasso di interesse effettivo

Tasso di interesse di mercato

Le due problematiche non necessariamente devono coesistere.� Il costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti:

– Crediti a breve termine;– Costi di transazione, commissioni pagate tra le parti o ogni altra differenza tra valore

iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.� L’attualizzazione non è necessaria se il tasso contrattuale non è significativamente diverso

dal tasso di interesse di mercato.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (1/6)

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n.8)

55

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (2/6)

� I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n. 8)

� I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti� Il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale non

sostituisce l’individuazione di eventuali perdite di valore� La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della composizione

delle voci dei crediti� Crediti di numero limitato � Verifica per singolo credito� Crediti numerosi e singolarmente non significativi � Verifica su classi di

crediti (es. per scaduto)� Crediti numerosi e alcuni significativi � Singolo credito per quelli

significativi, classi di crediti per gli altri.

56

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OCCORRE PERTANTO - RILEVAZIONE INIZIALE:1) Confrontare il tasso di interesse contrattuale con il tasso di interesse di

mercato.2) Se il tasso di interesse contrattuale si discosta significativamente dal tasso

di mercato, occorre procedere alla determinazione del valore attuale del credito che rappresenterà il valore di iscrizione iniziale del debito. In caso contrario il valore di iscrizione iniziale è il valore nominale.

3) Determinare il tasso di interesse effettivo � Costi di transazione Rilevanti.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (3/6)

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.

57

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Occorre pertanto - Valutazione successiva:4) Determinare l’ammontare di interessi calcolati con il criterio del tasso di

interesse effettivo sul valore contabile del credito a inizio esercizio5) Aggiungere l’ammontare degli interessi attivi determinati con il TIE al

precedente valore contabile del credito6) Sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo7) Sottrarre le svalutazioni e le perdite su crediti.

L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (4/6)

L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (5/6)

La società in data 1/1/Anno 1 ha venduto ad un cliente dei beni per il valore di 100.000 Euro più IVA 22%. Le normali condizioni contrattuali prevedono il pagamento a 90 giorni data fattura fine mese. Nel caso specifico, per venire in contro alle esigenze finanziarie del cliente è stata prevista una dilazione di complessivi tre anni attraverso il pagamento di rate annuale costanti (al 31.12. di ciascun anno). Non ci sono costi iniziali di transazione. Ne consegue che occorre procedere all’attualizzazione utilizzando il tasso di mercato, che si ipotizza pari al 3%.

59

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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (6/6)

Il piano di incasso del credito è il seguente:

Incasso Credito residuo

venerdì 1 gennaio Anno 1 € 122.000,00

sabato 31 dicembre Anno 1 € 40.666,67 € 81.333,33

domenica 31 dicembre Anno 2 € 40.666,67 € 40.666,67

lunedì 31 dicembre Anno 3 € 40.666,67 € 0,00

Crediti verso clientiOneri finanziari

a ≠

Ricavi di vendita

IVA a debito

115.030,201.256,85

94.287,05

22.000,00

116.287,05

60

Questo deve essere il risultato finale � Potrebbero essere necessarie più scritture contabili

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LA NOTA INTEGRATIVA

La Nota integrativa del bilancio 2016 presenta numerose novità in considerazione:1. delle modifiche agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.;2. delle modifiche all’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati;3. della necessità di illustrare nella Nota integrativa l’applicazione del nuovo

principio di irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.);4. della richiesta da parte degli OIC di indicare di aver optato per l’applicazione

prospettica del criterio del costo ammortizzato e della nuova disciplina dell’ammortamento dell’avviamento.

Le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (art. 2427 c.c.).

NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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Nell’ambito degli OIC, le informazioni da riportare nella Nota integrativa sono disciplinate:� dai singoli principi contabili relativi alle singole voci di Stato patrimoniale e

delle connesse voci di Conto economico;� dall’OIC 12, per quanto riguarda le fattispecie non espressamente previste

dai singoli principi contabili.

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (1/3)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (2/3)

Gli OIC propongono, ad esempio, i seguenti casi di applicazione del principio di irrilevanza:1. OIC 13 rimanenze: la determinazione del costo delle rimanenze ricorrendo

all’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo;

2. OIC 16 imm. materiali:� iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e

commerciali costantemente rinnovate;� utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i

cespiti acquistati nell’anno.

Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (3/3)

Gli OIC propongono i seguenti esempi di applicazione del principio di irrilevanza:3. OIC 19 debiti:

� una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

� di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)

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3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agliamministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (1/2)

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LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (2/2)

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Avviamento iscritto nel 2016: � devono essere illustrati i criteri utilizzati per la stima della vita utile;� nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita

utile, devono essere indicate le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile

effettuare tale stima.

Informativa sui criteri di valutazione adottati (art. 2427 co.1 n. 1 c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

In tali casi, devono essere indicate nella Nota integrativa le ragioni alla base della scelta di attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.

Informativa sui criteri di valutazione adottati(art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.)

Crediti finanziari originatisi nel 2016: la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari al momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza

dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una

diversa natura (OIC 15).

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesiL’OIC 28 propone il seguente esempio di tabella:

Variazioni intervenute nelle voci di PN art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

Esempi:OIC 14 disponibilità liquide: deve essere indicata la natura di eventuali fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo.

Informativa legata all’eliminazione dei conti d’ordine

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi:OIC 16 imm. materiali: si deve dare conto degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni), nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti.OIC 23 lavori in corso su ordinazione, devono essere inserite:� le informazioni sugli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi

ancora da eseguire a fine esercizio;� l’esposizione dell’appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori

non ancora definitivamente accertati e liquidati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi:OIC 31 fondi rischi e oneri: nel caso di grado di avveramento dell’evento sconfitta ritenuto possibile, devono essere indicate:� la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;� l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato;� altri possibili effetti se non evidenti;� l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti

legali ed altri esperti, ove disponibili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Esempi (OIC 12):� picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;� cessioni di attività immobilizzate;� ristrutturazioni aziendali;� operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami

d’azienda, ecc.).

Indicazione dei ricavi o costi eccezionali (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Devono essere indicati l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando:� il tasso d’interesse;� le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o

oggetto di rinuncia;� gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo

prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratorie ai sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16 c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

L’OIC 12 non richiede più il prospetto maggiormente analitico rispetto all’informativa obbligatoria richiesta dal codice civile.

Informativa sui leasing finanziari (art. 2427 co. 1 n. 22 c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

È l’informativa precedentemente richiesta nella relazione sulla gestione dall’art. 2428 c.c.OIC 29: sono fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza

tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità

dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere

decisioni appropriate.Deve essere indicata anche la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, diversamente devono essere indicate le ragioni per cui l’effetto non si ritiene determinabile.

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

(art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427 co. 1 n. 22-quinquies e 22-sexies)Devono essere indicate nella Nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Destinazione degli utili o copertura perdite (art. 2427 co. 1 n. 22-septies c.c.)

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Nella Nota integrativa devono essere indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value

avvenuti nell’esercizio.

Informazioni sugli strumenti finanziari (art. 2427-bis c.c.)

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti/crediti/titoli sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1.1.2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa (OIC 19, par. 91 - OIC 15, par. 88, IC 20, par. 99).

Applicazione prospettica del costo ammortizzato

Le modificazioni previste all’art. 2426 co. 1 n. 8 c.c. (criterio del costo ammortizzato) “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite

ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio” (art. 12 co. 2 DLgs. 139/2015).

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LA NOTA INTEGRATIVA (1/2)

Sono state proposte tre possibili soluzioni contabili per rilevare l’assegnazione del bene:� a valore netto contabile, stornando unicamente i saldi contabili del bene

assegnato ed i relativi fondi rettificativi;� a valore di mercato, rilevando la plusvalenza rispetto al valore netto

contabile a Conto economico;� a valore di mercato, rilevando il plusvalore latente a patrimonio netto con il

contestuale utilizzo dell’incremento di posta del patrimonio netto al momento dell’estinzione del debito.

Il CNDCEC ha individuato nella soluzione 2) la modalità tecnica da adottare.

Assegnazione dei beni ai soci: il temanon è disciplinato dagli OIC

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LA NOTA INTEGRATIVA (2/2)

Se si segue la proposta del CNDCEC, nei casi in cui il ricavo iscritto in conto economico incida in misura rilevante sul risultato d’esercizio (es. assegnazione di un immobile interamente ammortizzato) deve essere indicato nella Nota integrativa:� l’effetto di tali ricavi sul risultato d’esercizio;� la natura non monetaria del ricavo;� l’informativa relativa all’importo ed alla natura del ricavo di cui al nuovo

punto 13 dell’articolo 2427 c.c.

La mancata indicazione di un’adeguata informativa potrebbe precludere, in modo particolare nelle società non tenute alla redazione del rendiconto

finanziario, una adeguata comprensione del bilancio.

Informativa in caso di assegnazione dei beni ai soci

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NOVITÀ BILANCI IN FORMA ABBREVIATA

� L’art. 2435-bis c.c. ora indica analiticamente i punti dell’art. 2427 c.c. che devono essere riportati nella nota integrativa abbreviata.

� La Nota integrativa abbreviata, anche se nel complesso è più sintetica rispetto al passato, richiede però l’indicazione di nuove informazioni prima non richieste (es. compenso amministratori).

Documenti di bilancio

� esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario� Stato patrimoniale: non è più richiesta l’indicazione esplicita dei fondi rettificativi a riduzione

delle immobilizzazioni (si riportano le immobilizzazioni già al netto come nei bilanci in forma estesa)

Criteri di valutazione

I titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (in deroga all’art. 2426).

Nota integrativa

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (1/5)

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica.

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (2/5)

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma precisa “anche omettendo la ripartizione per categoria”.

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (3/5)

16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. L’informativa può essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (4/5)

22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Può essere omessa l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (5/5)

Non sono più richieste le informazioni relative:� alla misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e

immateriali;� alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo;� all’elenco delle partecipazioni;� agli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla

chiusura dell’esercizio;� all’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di

retrocessione a termine;� all’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto con la specificazione della loro origine,

possibilità di utilizzazione e distribuibilità;� all’ammontare dei proventi da partecipazioni;� ai compensi spettanti al revisore legale;� alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società;� al numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società;� ai finanziamenti effettuati dai soci alla società;� ai patrimoni destinati a uno specifico affare;� ai dati richiesti dall’art. 2447-decies co. 8 c.c.;� alle operazioni di locazione finanziaria.

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NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC

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OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

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1. Accertamento utilità futura dei costi pluriennalie avviamento

� Amministratori� Organi di controllo, se esistenti

� No distribuzione dividendi in caso di assenza di riserve disponibili superiori ai Costi pluriennali

� Impossibilità di capitalizzare costi precedentemente spesati

2. Iscrizione in bilancio tra le attività

Obbligatoria Facoltativa

� Attività immateriali� Avviamento

� Costi pluriennaliCo

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OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE IN BILANCIO

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Costituzionedella società

Costidi start-up

Costidi ampliamento

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell’impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa.

� Costi del personale� Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito� Assunzione e addestramento del nuovo personale� …

Piano economico della società (§ 40)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

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Ricerca applicata Sviluppo

P

R

O

D

U

Z

I

O

N

E

� Finalità non definita� Utilità generica

� Finalità specifica� “Possibilità” di

realizzazione di progetto

� Applicazione dei risultato della ricerca

� Precede l’inizio della prod. comm.le

Ricerca di base Sviluppo

� Finalità non definita� Utilità generica� Precede l’identificazione di un

prodotto/processo

� Applicazione risultati ricerca di base

� Precede l’inizio della prod. comm.le

OIC 24, vs. 2014

OIC 24, vs. 2016

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PRIMA E DOPO

Ricerca di base

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Spese di ricerca e sviluppo

Ricerca di base Sviluppo

Conto economico Possibilità di capitalizzazione

� Progetto chiaramente definito� Realizzabilità tecnica e finanziaria del

progetto� Recuperabilità attraverso ricavi� Consenso collegio sindacale

Piano economico/finanziario della società (§ 40)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (1/3)

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Chiarimento del nuovo OIC 24 (§ 26)

Costi per (OIC 24 § 48):� Progettazione, costruzione, verifica di prototipi� Progettazione di mezzi, prove e stampi per la nuova tecnologia� Progettazione, costruzione, attivazione di un impianto pilota� Progettazione, costruzione, prova di materiali, prodotti, processi e sistemi� Applicazione dei risultati della ricerca di base

B.II.2) Costi di sviluppo

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (2/3)

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Ammortamento dei costi di sviluppo

Novità DLgs. 139/2015

1) Ammortamento secondo la vita utile2) Periodo non superiore a 5 anni

Caso eccezionale

Limiti alla distribuzione di utili

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (3/3)

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Ammortamentoin cinque esercizi

Ammortamento fino ad un periodo massimo di 20 esercizi

Regola generale

In presenza delle motivazioni indicate dall’OIC 24 che devono

essere riportate nella Nota integrativa

Avviamento

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

AVVIAMENTO ISCRITTO FINO AL 2015

95

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Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

NUOVI AVVIAMENTI DAL 2016

� ammortamento dell’avviamento sulla base della vita utile� se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, il

periodo massimo di ammortamento è di 10 anni;� obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di ammortamento �

Sempre

Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)

96

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Punti di riferimento utili:� il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei

benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;

� il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, l’investimento effettuato (c.d. payback period);

� la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

Stima della vita utile (OIC 24)

OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ

L’AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO DAL 2016

97

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OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

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Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

OIC 16 § 31

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE:PREVALENZA DELLA SOSTANZA

Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

99

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Il valore dell’immobilizzazione e del debito devono essere cioè attualizzati in base al tasso di mercato. Ad ogni esercizio sarà imputato l’interesse ad incremento del debito rilevato inizialmente.

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.

Nuovo

OIC 16 § 33

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE: PAGAMENTO DIFFERITO OLTRE I NORMALI TERMINI

100

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ContenutoStrumenti specifici necessari per il funzionamento di un bene più complesso; attrezzatura varia.

Rilevazione in bilancio

Iscrizione nell’attivo ad un valore costante. Successivamente alla rilevazione iniziale � No ammortamento con acquisti successivi spesati a conto economico.

Devono avere alcuni requisiti:� Costantemente rinnovate.� Complessivamente di scarsa rilevanza.� Non vi siano variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione.

OIC 16 § 34

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

RILEVAZIONE INIZALE: ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

101

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1. Valore residuo stimato ≥ Valore netto contabile

2. Bene destinato alla vendita

3. Cespiti obsoleti/inutilizzabili

� No modifiche sostanziali prima dell’alienazione� Vendita altamente probabile� Realizzo breve periodo

OIC 16 § 56 OIC 16 § 79 OIC 16 § 80

Interruzione ammortamento

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

AMMORTAMENTODELLE IMMOBILIZZAZIONIE CAUSE DI INTERRUZIONE

102

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In base all’nuovo OIC 16 devono essere assoggettati ad ammortamento, in quanto la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenterebbe un’eccezione non prevista.È però necessario considerare che:a. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la

differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo;b. il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito

all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati saranno effettivamente ammortizzati

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

FABBRICATI NON STRUMENTALI

103

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� No modifiche sostanziali prima dell’alienazione� Vendita altamente probabile� Realizzo breve periodo

Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante

OIC 16 § 25

Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante preceduta da numero romano

OIC 16 § 79

Chiarimento del nuovo OIC 16

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (1/2)

104

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La cessione origina plusvalenza/minusvalenza o ricavo?

Indicazione non fornita negli OIC, si ritiene che origini plus/minusvalenza (con l’eccezione per le società immobiliari che cedono immobili)

Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Prezzo di vendita al netto dei costi di vendita (OIC 16, par. 17)

Interruzione del processo di ammortamento

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (2/2)

OIC 16 § 79

105

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� In caso di cessione l’immobilizzazione deve essere eliminata contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.

� L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci:‒ A.5 “altri ricavi e proventi”;‒ B.14 “oneri diversi della gestione”.

OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ

ALIENAZIONI

OIC 16 § 81

106

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OIC 9 - SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: NOVITÀ

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Ambito di applicazione del metodo semplificato:Soggetti abilitati� Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio

d’esercizio due dei tre seguenti limiti:‒ numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità,‒ totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,‒ ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro,

hanno l’opzione di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.

Le modifiche di cui al paragrafo 30 si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data successiva

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

PRINCIPALE NOVITÀ NON PREANNUNCIATA

OIC 9 § 30

108

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Valore recuperabile

Fair value al nettodei costi di vendita

Valore derivante utilizzo

Valore recuperabile < Valore contabile

Valore recuperabile ≥ Valore contabile

maggiore tra:

Come si determina?

Nessuna svalutazione

Svalutazione dell’attività per perdite

COME

109

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Modello generale

Modello semplificato

Valore d’uso

Valore attuale dei flussi di cassa futuri attualizzati

Non superamento, per due esercizi consecutivi:� tot. Attivo < 20 Mln euro� ricavi netti < 40 Mln euro� dipendenti medi < 250

Capacità di ammortamento sommadei margini economici futuri

Non utilizzabileper il bilancio consolidato

Soltanto più per l’esercizio 2016

I MODELLI PREVISTI DALL’OIC 9

110

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Caso 1 Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4

Ricavi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Costi monetari diretti ed indiretti di produzione 600 600 600 600 600

Ammortamenti 180 180 180 180 180

EBIT 220 220 220 220 220

Oneri finanziari 30 30 30 30 30

Area straordinaria - - - - -

Risultato ante imposte 190 190 190 190 190

- imposte 92 92 92 92 92

Risultato netto 98 98 98 98 98

Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 Sommatoria

Capacità di Ammortamento

Risultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

900 � Nessuna svalutazione

CASO 1: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO

111

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?

Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (1/2)

112

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 Sommatoria

Capacità di Ammortamento

Risultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392

Valore netto contabile attività (vita utile residua oltre il periodo previsto a piano: 5 anni):

1.500 � verifica “in linea tendenziale”benefici oltre al piano

CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (2/2)

113

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4

Ricavi 700 700 700 700 700

Costi monetari diretti e indiretti diproduzione 600 600 600 600 600

Ammortamenti 180 180 180 180 180

EBIT – 80 – 80 – 80 – 80 – 80

Oneri finanziari 21 21 21 21 21

Area straordinaria - - - - -

Risultato ante imposte – 101 – 101 – 101 – 101 – 101

- imposte – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Risultato netto – 102 – 102 – 102 – 102 – 102

Anno n

Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

Anno n+4

Sommatoria

Capacità di ammortamento

Risultato netto + ammortamenti 78 78 78 78 78 390

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (1/4)

114

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Capacità di ammortamento 390 < 900 Ammortamenti complessivi

Svalutazione pari a 510

Da imputare:� prioritariamente ad avviamento;� proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (2/4)

115

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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Il valore delle immobilizzazioni è così suddiviso:� macchinario: € 350;� impianto: € 250;� avviamento: € 300.

Macchinario 350 58,33%

Impianto 250 41,66%

Totale 600 100%

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (3/4)

116

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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La perdita di 510 viene pertanto attribuita per:� 300 ad avviamento;� 122,5 al macchinario (58,33% di 210);� 87,5 all’impianto (pari al 41,66% di 210).

CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (4/4)

117

OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

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OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ

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Iscrizione in bilancio (OIC 21 § 58)

Momento in cui sorge il diritto alla riscossione

Delibera assembleare

Rilevazione anticipataDividendi da controllate

Facoltà 1

PROPOSTA di distribuzione deliberata

dagli amministratori antecedentemente

all’approvazione della bozza di bilancio della

controllante

Rilevazione anticipataDividendi da controllate

Facoltà 2

Rilevazione al momento della

maturazione dell’utile, se il bilancio è

approvato entro la data di approvazione della

controllante

Non più consentito nel bilancio 2016

Unica modalità prevista nel nuovo

OIC 21

OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ

CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI

119

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OIC 29 - CAMBIAMENTIDI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI,FATTI INTERVENUTI DOPOLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO: NOVITÀ

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Può essere

Obbligatorio Facoltativo

Contabilizzato in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie

Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29 in assenza di specifiche disposizioni transitorie

Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29

Precisazione del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (1/5)

121

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Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio

netto se più appropriato

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio

in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti

sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto

dell’esercizio in corso.

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati

a nuovo

Modifica del nuovo OIC 29

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente (par. 17)

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (2/5)

122

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

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Regola generale

L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).

Richiesta del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (3/5)

123

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

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Eccezione 1

Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso, la società (par. 19):� non deve presentare i dati comparativi rettificati;� si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle

attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.

Richiesta del nuovo OIC 29

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (4/5)

124

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

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Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la società (par. 20):� applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti

fattibile;� se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio

contabile è applicato prospetticamente.

Richiesta del nuovo OIC 29

Eccezione 2

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (5/5)

125

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

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� La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.

� Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

� La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore (OIC 29, par. 48).

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base

al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze

(OIC 29, par. 46).

Rilevazione in bilancio

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

126

OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI

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OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

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� Contratto in cui la società si impegna a soddisfare un’obbligazione con costi attesi superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti (OIC 31, par. 66)

Esempi di contratti onerosi� Contratti di realizzazione di beni con penalità per ritardata consegna� Contratti di fornitura a prezzi prestabiliti senza possibilità di recesso� Contratti di locazione con penali in caso di risoluzione anticipata del

contratto

Esempi di contratti non onerosi� Contratti che possono non produrre efficacia (es. contratti di vendita soggetti

a clausole di accettazione unilaterale).� Contatti che possono essere risolti senza indennizzo (es. contratti di vendita

con possibilità di restituzione entro un determinato periodo di tempo.

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (1/3)

128

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Rilevazione di un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta

Stato patrimonialePassivo, B.4) Altri accantonamenti

Conto economico1) Classificazione per natura2) Se non attuabile, B.13) Altri

acc.ti

Quantum � minore tra:Costo necessario all’adempimentoRisarcimento o sanzione derivante dall’inadempimento

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (2/3)

129

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A stipula un contratto di affitto di un immobile con le seguenti caratteristiche:� Durata: 12 anni� Canone di locazione annuo: 60.000� Penale in caso di risoluzione anticipata del contratto: 30.000Nell’anno 8 A cessa di utilizzare l’immobile e valuta la possibilità di sublocarlo a B ad un canone annuo di 50.000 con decorrenza dall’anno 9.Proventi da sublocazione: 200.000Oneri da locazione: 240.000Costo residuo della locazione 40.000

Esempio

Accantonamentoper contratti onerosi a

Fondiper contratti onerosi

30.000

Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (3/3)

130

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� Si tratta di una facoltà� Si deve trattare di un fondo oneri� È possibile stimare ragionevolmente l’esborso connesso all’obbligazione e la

data di sopravvenienza� La data di sopravvenienza è lontana nel tempo

A opera nel settore di prodotti chimici. La società provoca uno sversamento diagenti inquinanti.La società può continuare ad operare ma dovrà provvedere al ripristino dell’areacomunale al termine della concessione che è di 10 anni dalla data del bilancio.La stima dei costi che la società dovrà sostenere è pari a 500.000.Rendimento dei titoli di stato a 10 anni: 2%.

Esempio

Requisiti per l’attualizzazione

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (1/3)

131

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Accantonamento per fondodi recupero ambientale a

Fondi per recupero ambientale

410.130

Accantonamento per fondodi recupero ambientale a

Fondi per recupero ambientale

8.203

31/12/2016

31/12/2017

Fondo per recupero ambientale

410.130 31/12/2016

8.203 31/12/2017

….

500.000 31/12/2026

Requisiti per l’attualizzazione

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (2/3)

Esempio

132

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Novità

In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.

In presenza di rischi assicurati, l’eventuale diritto al rimborso delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti nella voce C.II.5 “verso altri”, quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento.

Nuovo OIC 31, par. 31Vecchio OIC 31, par. 28

OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ

IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (3/3)

Rischi assicurati

133

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Imprese con bilancioin forma ordinaria

Imprese con bilancio in forma abbreviata

Micro-imprese

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:� Totale attivo:

4,4 mln €� Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

� Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:� Totale attivo:

4,4 mln €� Totale vendite e

prestazione di servizi: 8,8 mln €

� Dipendenti: 50 unità

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:� Totale attivo:

175.000 €� Totale vendite e

prestazione di servizi: 350.000 €

� Dipendenti: 5 unità

SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO

TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀDI CAPITALI

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Micro-imprese

Applicano l’art. 2435-ter per quanto riguarda gli schemi di bilancio

Principali semplificazioni:� Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario� Esonero obbligo di redazione della nota integrativa, se in calce allo S.P.

risultano le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427 n. 9 e 16 c.c.� Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo

S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c.� Non iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati - Divieto� Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato - Facoltà

NUOVA TIPOLOGIA DI BILANCIOPER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

135

SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO

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Art. 25 del DLgs. 127/91� Natura giuridica della controllante

‒ Società di capitali‒ Altre fattispecie minori‒ Riforma diritto societario � anche società di persone se i soci

sono esclusivamente società di capitali - art. 2361 c.c. e art. 111-duodecies

� Esercizio del controllo (art. 2359 c.c. + art. 26 del DLgs. 127/91)

Confermata la precedente impostazione normativa

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

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Art. 27 del DLgs. 127/91 - Gruppi di modeste dimensioni� Non sono soggette all’obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti

che, unitamente alle imprese controllate non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti.

N.B.: Valori da considerare prima delle operazioni di consolidamento

Limiti fino al 31.12.2015 DLgs. 139/15 - 2016

Totale attivi 17,5 mln 20 mln

Totale ricavi vendita e servizi 35 mln 40 mln

Dipendenti 250 250

Come si applicano i suddetti limiti per l’esonero nel bilancio 2016?Limiti “vecchi” e/o limiti “nuovi”?

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (1/4)

137

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

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Art. 27 del DLgs. 127/91 - Controllate irrilevantiNon sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le impreseche controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sonoirrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazionepatrimoniale, finanziaria e della situazione economica del gruppo di imprese(art. 27 del DLgs. 127/91, p.to 3 bis)(N.B.: modifica art. 27 del DLgs. 127/91, Direttiva CE 49/2009, recepita �DLgs. 31.3.2011 n. 56)

Imprese che controllano solo imprese che possono essere escluseda consolidamento integrale

+

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (2/4)

138

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

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Art. 27 del DLgs. 127/91 - Sub-holding

H

subholding

A B

> 95%

H

subholding

A B

≤ 95%

Sub-holding esonerata Sub-holding esonerata a meno che non vi sia richiesta di redazione del bilancioconsolidato da parte di tanti soci cherappresentino almeno il 5% del capitale

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (3/4)

139

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ

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Condizioni dell’esonero dal consolidato

Motivazioni esonero nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio � Sempre

Nel caso SPECIFICO di esonero per Sub Holding

Nota integrativaDenominazione e sede

dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.

Deposito presso il registro delle imprese �sede controllata

� Copia del bilancio consolidato� Relazione sulla gestione� Relazione organo di controllo

1. Impresa controllante h) soggetto al diritto di una stato membro dell’UE rediga il bilancio consolidato DLgs. 127/91 o IAS/IFRS

2. Impresa controllata - Sub Holding - non emittente di titoli quotati

Lingua italiana o Lingua comunemente accettata negli ambienti della finanza internazionale

CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (4/4)

140

IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ