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Allegato 6 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2019 DELLA REGIONE PIEMONTE LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 Con la legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), così come modificata dalla legge n. 196 del 2009, si prevede che il sistema contabile garantisca informazioni omogenee e validamente confrontabili. In data 23 giugno 2011 è stato emanato il D.Lgs, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che individua, infatti, le norme per la realizzazione dei bilanci in coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le amministrazioni pubbliche. Nel titolo I del decreto sono indicati i principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali e in particolare la necessità di adottare sistemi contabili omogenei e principi contabili generali, che sono dettagliati negli allegati. Il titolo II è dedicato ai principi contabili generali e applicati per il settore Sanitario, attuati già a partire dall’esercizio 2012. Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha rivisto l’applicazione contabile dei principi armonizzati. È stato introdotto un ulteriore titolo (titolo III) dedicato in modo specifico alle Regioni. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto. Alla luce del novellato quadro normativo, come gia avvenuto nello scorso esercizio, il bilancio di previsione regionale 2017-2019 è stato predisposto seguendo la nuova struttura del bilancio armonizzato, che contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio regionale e l’approvazione dei seguenti atti: - bilancio di previsione finanziario (cd. bilancio decisionale o politico), redatto per missioni e programmi ed approvato dal Consiglio regionale, tenendo conto del principio sancito dall'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui l`unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione é costituita dai programmi; - il bilancio gestionale, composto da: documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e Categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese, approvato dalla Giunta regionale; bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli e approvato dalla Giunta regionale, che provvede all’assegnazione dei capitoli di spesa alle competenti Direzioni regionali ai fini della relativa gestione di competenza Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: a) politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

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Page 1: NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ... · Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata

Allegato 6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2017 – 2019 DELLA REGIONE PIEMONTE LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Con la legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), così come modificata dalla legge n. 196 del 2009, si prevede che il sistema contabile garantisca informazioni omogenee e validamente confrontabili.

In data 23 giugno 2011 è stato emanato il D.Lgs, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che individua, infatti, le norme per la realizzazione dei bilanci in coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le amministrazioni pubbliche.

Nel titolo I del decreto sono indicati i principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali e in particolare la necessità di adottare sistemi contabili omogenei e principi contabili generali, che sono dettagliati negli allegati. Il titolo II è dedicato ai principi contabili generali e applicati per il settore Sanitario, attuati già a partire dall’esercizio 2012.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha rivisto l’applicazione contabile dei principi armonizzati. È stato introdotto un ulteriore titolo (titolo III) dedicato in modo specifico alle Regioni.

Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Alla luce del novellato quadro normativo, come gia avvenuto nello scorso esercizio, il bilancio di previsione regionale 2017-2019 è stato predisposto seguendo la nuova struttura del bilancio armonizzato, che contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio regionale e l’approvazione dei seguenti atti:

- bilancio di previsione finanziario (cd. bilancio decisionale o politico), redatto per missioni e programmi ed approvato dal Consiglio regionale, tenendo conto del principio sancito dall'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui l`unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione é costituita dai programmi;

- il bilancio gestionale, composto da:

documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e Categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese, approvato dalla Giunta regionale;

bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli e approvato dalla Giunta regionale, che provvede all’assegnazione dei capitoli di spesa alle competenti Direzioni regionali ai fini della relativa gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: a) politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di

controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;

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b) di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;

c) di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione.

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l’approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell’ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell’ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio, l’ordinamento prevede l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

a) con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio; b) adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione

delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione normativa;

c) con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento.

E’ inoltre soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

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Per quanto riguarda le entrate, la nuova classificazione è prevista secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di

provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto.

Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.

I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato.

Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Le spese si articolano in:

a) missioni. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato. Il programma è inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

La spesa del personale è disaggregata e riclassificata per le singole missioni e i programmi, ed è esplicitata in apposito allegato.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica: a) la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla

data di elaborazione del bilancio; b) la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma

delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria.

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La previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l’organo di vertice assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell’esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi nell’esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Al riguardo, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

L’adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l’imputazione delle obbligazioni giuridiche all’esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui derivanti “da accantonamenti contabili” di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l’accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota “accantonata” del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell’accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L’importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all’importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell’esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra

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i residui passivi al 31 dicembre cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l’importo relativo all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell’approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell’allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto.

Nel caso in cui in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l’importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi. Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

a) la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;

b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all’esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia: a) l’articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio

dell’esercizio cui il prospetto si riferisce (nell’entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);

b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l’importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;

c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell’esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall’ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell’esercizio finanziati con risorse accertate nell’esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l’ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

Il prospetto degli equilibri di bilancio, invece, consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

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IL CONTESTO NEL QUALE È STATA PREDISPOSTA LA MANOVRA DI BILANCIO Il contesto normativo ed economico entro cui è stata predisposta la manovra al bilancio di previsione 2017-2019 risente in modo particolare dei seguenti elementi:

a) la definitiva entrata in vigore a partire dal 2016 del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, con conseguente divieto di prevedere investimenti coperti con debito;

b) la necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica a livello nazionale.

Le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo il pareggio di bilancio in applicazione dell’articolo 9, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che detta disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del novellato articolo 81 della Costituzione. In virtù di tale disposizione, quindi, le Regioni sono chiamate a conseguire in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, nonché un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

In particolare il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per l’anno 2017 è previsto dalle seguenti disposizioni: 1) articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 che prevede un contributo per le Regioni a statuto ordinario pari a 2.211,80 milioni di euro per l’anno 2017, 2.214,10 milioni di euro per l’anno 2018 e 2.216,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (al netto della manovra sanitaria di 2.000 milioni di euro di cui all’articolo 9-bis e seguenti del decreto legge n. 78 del 2015 e incluso il contributo in conto interessi di cui all’articolo 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, pari a 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019); 2) articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, che prevede un concorso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Con riferimento a tale punto, l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 ha stabilito che la manovra debba essere ripartita tra settore sanitario (3.500 milioni di euro per l’anno 2017 e di 5.000 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020) e settore extra-sanitario (480 milioni di euro per gli anni 2017-2020). Il concorso regionale alla finanza pubblica 2017 da definire in sede di auto-coordinamento dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015, e da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2017, è pari a complessivi 2.691,80 milioni di euro. Il risanamento finanziario della Regione Piemonte Dal 2014 la Regione Piemonte ha avviato un percorso virtuoso di riduzione della pesante eredità finanziaria delle gestioni passate. Il disavanzo al 31 dicembre 2014 era pari a 1.371.993.286,16 euro, cui si sono aggiunti 2.077.328.716,85 euro a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e 1.044.949.303,97 euro di accantonamenti relativi a passività potenziali. Inoltre, la nuova amministrazione ha dovuto far fronte ad anticipazioni di liquidità destinate al pagamento di debiti pregressi per complessivi 4.801.044.721,27 euro. È da evidenziare che in gran parte queste ultime hanno permesso di contabilizzare passività fuori bilancio, emerse grazie alla “operazione verità” avviata dalla Giunta regionale.

Per fronteggiare la pesante situazione appena descritta, è stata avviata un rigorosa manovra correttiva che ha agito sia sul versante delle entrate che su quello delle spese.

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Sulle versante delle entrate l’azione è stata duplice:

Da un lato, si è agito sulla leva fiscale, contabilmente con i margini disponibili e con l’esigenza di non pregiudicare i già modesti segnali di ripresa economica. Al riguardo, egli effetti delle manovre operate nel 2015 sull’addizionale regionale all’Irpef (per la quale si stima un incremento di gettito di circa 40 milioni entro il 2019) e sulla tassa automobilistica regionale (con un impatto positivo atteso di 12,6 milioni).

Dall’altro lato, è stata definita una strategia di recupero dell’evasione fiscale, che ha prodotto e sta producendo risultati rilevanti, In questi anni, l’attenzione si è concentrata in particolare sulla tassa automobilistica regionale, che rappresenta il tributo più direttamente gestititi dall’ente Regione, con risultati di assoluto rilievo in termini di gettito recuperato, quali gli oltre 67 milioni recuperati sul bollo auto nel biennio 2015-16.

Il protocollo di intesa firmato con Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e Anci, e l’affidamento alla SORIS S.p.A. a fine 2016 delle attività per la gestione dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale oltre alle altre attività correlate, permette di allargare il campo anche all’Irap ed all’addizionale Irpef, coinvolgendo gli enti locali nel processo di accertamento, con opportune forme di incentivazione a favore dei comuni, di natura complementare a quelle previste dallo Stato. In questo quadro la Regione ha deciso di entrare nella società di riscossione Soris con una quota che sfiora il 10%.

Gli interventi sulle spese

La spending review regionale ha aggredito numerose e rilevanti voci di spesa, generando significativi risparmi a regime; il dettaglio degli importi calcolati sulla differenza tra gli stanziamenti 2014 (rendiconto al 31 dicembre) ed il bilancio di previsione 2017 è riepilogato nella tabella riassuntiva a fine sezione.

La politica di riduzione del personale è stata effettuata utilizzando a pieno tutte le leve previste dall’ordinamento sia “pre Fornero” che “Fornero”, e il numero dei dipendenti in servizio presso gli uffici della Giunta regionale a fine 2016 è di circa 320 in meno rispetto al 2014, con un trend discendente che (al netto del riassorbimento degli ex lavoratori provinciali) sarà confermato nei prossimi anni.

Con la riduzione delle direzioni regionali (da 16 a 11) e dei settori (da 140 settori a 93), inoltre, si sono realizzati a partire dal 2015 risparmi annui di circa 4,6 milioni di euro, destinati a consolidarsi negli esercizi successivi. Ciò ha consentito una significativa riduzione delle spese, come certificato anche dalla Corte dei Conti regionale nel giudizio di parificazione 2015 (pag. 269), laddove si legge che “il dato che emerge è la notevole riduzione delle spese per il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (particolarmente marcata in questo secondo caso).(…) Altro dato da sottolineare è la notevole riduzione delle spese relative al trattamento accessorio.

La razionalizzazione degli uffici regionali ha permesso di diminuire le spese per affitti e arredi, fino a 20 milioni di risparmi. Le principali linee di intervento hanno puntato alla riduzione della spesa connessa ai canoni di locazione passiva, all’ottimizzazione degli spazi destinati ad uffici regionali con riduzione del costo di funzionamento a dipendente e alla razionalizzazione del numero di sedi regionali sul territorio. Ciò ha consentito di ridurre gli spazi occupati di oltre 50.000 i metri quadrati. Dal 2017 è stimato un ulteriore risparmio di 1,6 milioni di euro. La Regione ha inoltre definito un programma 2016-2018 di efficientamento degli immobili appartenenti al patrimonio regionale o in uso finalizzato alla riduzione del consumo energetico, e quindi dei costi di funzionamento degli edifici, nonché un programma di interventi di valorizzazione degli immobili del patrimonio regionale di valore storico culturale.

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La Giunta regionale ha avviato una ricognizione puntuale delle partecipate e degli organismi strumentali, a fini di razionalizzazione e risparmio, predisponendo un set di interventi di contenimento delle spese relative agli enti strumentali, ed un Piano operativo di razionalizzazione delle societa’ partecipate ai sensi della legge 190/2014 che viene aggiornato trimestralmente rendicontando gli interventi eseguiti. Per quanto concerne gli enti strumentali, la riorganizzazione delle attività svolte da ARPA è previsto che generi risparmi nell’ordine di 2,3 milioni nel 2016 e 2,9 milioni a partire dal 2017. Con La legge regionale n. 11/2014, infine, è stato operato un profondo riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa, che sono state ridotte da sette a tre, con una riduzione di circa il 60% dei posti nei consigli di amministrazione ed un risparmio, a decorrere dal 2015, di circa 1 milione di euro all’anno.

Riduzione costi della politica: il Consiglio regionale negli ultimi anni ha ridotto i propri costi di funzionamento in modo sensibile, con minori trasferimenti da parte del bilancio regionale per circa 15 milioni di euro rispetto al decennio precedente. Nel 2017-19 si prevede di ridurre ulteriormente il trasferimento annuale per le spese di funzionamento rispetto agli anni precedenti, per consolidare rispetto al corrispondente dato 2010 un risparmio a regime di circa 11 milioni di euro.

La Regione negli scorsi anni aveva accumulato una pesante situazione debitoria nei confronti delle Asl e quindi dei relativi fornitori, anche a causa del drenaggio di risorse verso altre spese. Questo trend è stato invertito, come confermato dal Tavolo nazionale di monitoraggio, ed è stato rispettato l’obbligo di destinare le predette risorse al finanziamento del SSR, aprendo la strada per l’uscita dal Piano di rientro, che si concretizzerà nei primi mesi del 2017. Le anticipazioni di liquidità, inoltre, hanno consentito di ridurre del 25% in un anno i tempi di pagamento.

Riduzione negli stanziamenti di bilancio 2014 – 2017 per voce di spesa

EFFETTI MANOVRA DI RIDUZIONE DELLE SPESE CONTENUTA DEL PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014, COME RIDETERMINATO AL 1 GENNAIO 2015 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 (DCR 119-45415 DEL 22 DICEMBRE 2015)

STATO DI AVANZAMENTO AL 27 MARZO 2017

TIPOLOGIA DI SPESA

anno 2014 (RENDICONTO

FINALE)

anno 2017 (previsione DDL 237)

riduzione 2014 - 2017 %

SPESE SANITARIE (pag. 4)

minori spese pagamento di oneri contratti 83.377.195,24 0,00 -83.377.195,24 -

100,00

SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) (pag. 5)

totale 528.837.495,51 530.000.000,00 - -

LOCAZIONI PASSIVE, ARREDI, APPARECCHIATURE INFORMATICHE (Pag. 6, pag. 13)

CAPP patrimonio immobiliare 109598,110608,110718,113278,113333,113443,129879,130670,131230,131340,

132350,132745,134040,136012,136116,143419,131735,203903, 211331,210391,213159, 48.571.110,68 42.451.661,16 -6.119.449,52 -12,60

134943 (SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE ED ALL'EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI) 41.618.900,00 38.500.000,00 -3.118.900,00 -7,49

INTERVENTI SULL'ORGANIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI PERSONALE (Pag. 7)

Capp. Personale dipendente storico (esclusi trasferimenti 2016 da altri enti) 153.810.000,00 145.104.475,00 -18.064.421,17 -11,01

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RIDUZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI STRUMENTALI (Pag. 8, Pag 11)

anno 2014 (RENDICONTO

FINALE)

anno 2017 (previsione DDL 237)

riduzione 2014 - 2017 %

capp 166704,169039,168929,178788,168750,172992,262052,188240,168157,168212,

172992,177017,188186, 92.938.364,40 76.252.110,25 -14.275.438,15 15,82

RIDUZIONE TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE (pag. 10)

totale 53.718.884,00 47.239.587,49 -6.479.296,51 -12,06

TOTALE RIDUZIONI -

131.434.700,59

Le previsioni di bilancio Nel contesto sopra richiamato di un rigoroso contenimento delle spese, le previsioni di bilancio sono state formulate secondo i seguenti criteri.

Per quanto riguarda le entrate, è stato sostanzialmente assicurato il mantenimento della politica fiscale esistente, compreso quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 30 dicembre 2015 recante Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.

Per ciò che riguarda, invece, gli stanziamenti di spesa, sono stati valorizzati in coerenza con le priorità individuate dai documenti programmatori regionali valorizzando, in particolare, alcune politiche ritenute strategiche.

In particolare, l’allocazione della spesa ha mirato a: a) il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali, per il finanziamento degli interventi sul

territorio; b) la revisione delle politiche di spesa corrente alla luce della necessità di concorrere al

mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, assicurando comunque la copertura delle spese obbligatorie;

c) la richiamata razionalizzazione della spesa corrente di funzionamento nell’ottica nazionale della spending review.

Previsioni relative alle entrate

Il criterio per la formulazione delle previsioni nel bilancio 2017 è prudenziale, tenendo conto che l’ammontare del Fondo sanitario nazionale 2017 è di 113 miliardi, ed il riparto è in corso di definizione (a febbraio 2017) in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le risorse stanziate nell’esercizio 2017 nel bilancio regionale per il Fondo Sanitario Regionale (FSR indistinto) sono pari a euro 8.143.113.217,00, che assommate alle altre voci di entrata di pertinenza sanitaria (c.d. perimetro sanitario) ammontano complessivamente a euro 8.571.144.137,25, interamente destinate a spesa sanitaria.

Le entrate tributarie che finanziano la spesa sanitaria indistinta sono: IRAP, Addizionale Regionale all’IRPEF e la compartecipazione regionale all’IVA sanità. Le previsioni sul triennio 2017-2019 dei gettiti relativi ad IRAP e Addizionale Regionale IRPEF sono state formulate ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sulla base delle ultime stime comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e dei decreti di riparto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per l’IRAP e Addizionale Regionale all’IRPEF sono inoltre previsti a bilancio le entrate derivanti dalle attività di recupero fiscale, pari a 73 milioni milioni per l’anno 2017 (Proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di Irap e di addizionale Irpef comprensivi di interessi e sanzioni - artt. 9 e 10 del dlgs 6 maggio 2011 n. 68 e art.12 della l.r. 5/2012).

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La compartecipazione IVA si aggiunge agli altri gettiti a copertura del livello di finanziamento determinato; La quota di compartecipazione IVA non sanitaria comprende la quota di IVA commisurata ai trasferimenti soppressi dal D.Lgs 56/2000 e la quota aggiuntiva di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

In tema di bollo auto, si richiama quanto già riportato nel paragrafo “risanamento finanziario della Regione Piemonte”.

Per gli altri tributi regionali, gestiti per la maggior parte in autoliquidazione e quindi accertati per cassa, la previsione è stata effettuata in base all’andamento del gettito negli ultimi anni.

L’ammontare delle compartecipazioni alle accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 sono state quantificate sulla base dell’ultima proposta di Intesa sul riparto di detto fondo.

Le assegnazioni statali con carattere di continuità, in attesa della definizione del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, non sono state iscritte con il bilancio di previsione e saranno oggetto di variazione di bilancio una volta perfezionati gli atti di riparto.

Previsioni di spesa

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2017-2019 alle spese di funzionamento e alle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e obbligatorio.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge, di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte strategiche del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo qualsiasi logica incrementale basata sulla spesa storica.

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CONTENUTI DELLA NOTA INTEGRATIVA E SUE FINALITA’ (punto 9.11 Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

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a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi”

dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti.

Tra le entrate non ricorrenti sono incluse quelle relative al gettito derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, quelle derivanti dalle alienazioni di immobilizzazioni e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi”. In merito alla programmazione comunitaria, le risorse e le relative spese sono state considerate tra quelle ricorrenti.

La copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita con le risorse di carattere ricorrente.

L’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell’approvazione del rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate: a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo

le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394; c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della

passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse; d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti

ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali previsioni;

e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio. Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.

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A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del “principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria” la Regione ha previsto nei propri bilanci l’istituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità, di parte capitale e parte corrente, il secondo non valorizzato.

Per la definizione del valore da attribuire al Fondo di parte corrente negli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è provveduto a:

a) individuare i crediti che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l’analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell’ambito delle rispettive “Tipologie” e “Titoli”;

b) analizzare l’andamento di tali crediti negli esercizi 2010/2015;

c) calcolare la % da accantonare con i tre metodi riportati.

Per l’individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti vantati nei confronti della UE, Cassa DDPP, Comuni, Province ed altri EEPP, i crediti garantiti da fidejussione, nonché le entrate tributarie accertate secondo il criterio di cassa, in forza di quanto stabilito dal Principio applicato alla contabilità finanziaria.

Inoltre sono state escluse:

a) entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto, manovre fiscali regionali libere (perché accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze) e entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti perché l’accertamento è effettuato per cassa;

b) trasferimenti da amministrazioni pubbliche e dall’Unione Europea;

c) entrate per conto di terzi e partite di giro;

d) le entrate collegate a crediti vantati nei confronti delle società partecipate totalmente da Regione.

Come previsto dal principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, è stato stimato il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella determinazione del fondo è stata seguita la metodologia indicata nell’allegato che prevede:

a) individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, secondo la struttura titolo/tipologia/categoria prevista dal D.Lgs 118/2011;

b) calcolo della media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Considerando che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi, le entrate di dubbia e difficile esazione erano state accertate per cassa e che non sono ancora disponibili i dati definitivi relativi all’esercizio 2015, primo anno di applicazione dei nuovi principi, la quantificazione del fondo è stata effettuata anche sulla base di dati extra-contabili.

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Il fondo crediti è stato calcolato con la media ponderata in quanto attribuisce maggiore rilevanza ai risultati dell’ultimo biennio e, nel caso specifico, maggiormente prudenziale.

Il prospetto seguente evidenzia il valore minimo per il triennio 2017-2019 dell’accantonamento aggregato per titolo:

Titolo FCDE 2017 FCDE 2018 FCDE 2019

titolo 1 4.750.546,38 4.795.521,21 4.795.521,21

titolo 2 7.980.036,42 4.178.610,25 4.178.610,25

titolo 3 560.291,37 0 0

titolo 4 0 2.169.099,13 2.169.099,13

titolo 5 0 0 0

totale generale 13.290.874,16 11.143.230,590 11.143.230,59

di cui parte corrente 13.290.874,16 8.974.131,46 8.974.131,46

di cui parte capitale 0 2.169.099,13 2.169.099,13

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Fondo perdite societarie In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” nel 2017 si è proceduto in via prudenziale a quantificare in 13.000.000 euro l’accantonamento sul Fondo perdite per le società partecipate, sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione nell’anno 2015.

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Altri Fondi rischi Nella missione 20 sono iscritti i seguenti altri fondi.

Con stanziamento sull’esercizio 2017:

a) accantonamento per crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016 di parte corrente derivante da riaccertamento straordinario dei residui (art.46 del d.lgs n.118/2011 e s.m.i.) per un importo pari a euro 537.126.442,50;

b) fondi per l’iscrizione di residui perenti regionali per spese di natura corrente e di investimento al 31 dicembre 2016 per un importo pari a euro 112.233.741,08;

c) fondi rischi per contenzioso per un importo pari a euro 137.960.130,73, di cui euro 60.469.648,30 fondo rischi per sentenza Corte d’Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012, euro 22.741.094,18 per fondo rischi sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015, euro 54.749.387,77 per fondo rischi eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014.

d) Fondo per la compensazione dei minori trasferimenti statali derivanti dal concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per l’anno 2017, pari a 34.500.000,00;

e) Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati (l.r. 7/2001), pari a euro 247.820,10;

f) Fondo regionale a garanzia di investimenti anche indiretti, nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell'esercizio 2016 (art. 1, commi 680 e 682, della legge 208/2015-legge di stabilita') pari ad euro 25.292.177,20

g) Fondo investimenti per la stabilita' finanziaria (legge 208/2015) pari ad euro 102.598.723,16

h) fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati (l.r. 7/2001) pari ad euro 28.259.980,05

i) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali pari ad euro 100.000;

l) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo pari ad euro 100.000.

Con stanziamento sul triennio 2017-2019

m) Fondo di riserva per le spese obbligatorie (l.r. 7/2001) per un importo pari rispettivamente a euro 17.364.239,98 per il 2017, 7.632.625,66 per il 2018, 8.745.219,21 per il 2019;

n) Fondo per il finanziamento degli accordi di programma, per un importo pari rispettivamente a euro 280.000 per il 2017, 330.000 per il 2018, 280.000 per il 2019

Fondo riserva di cassa

Nella missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019 è inoltre iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 127.255.523,25.

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B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l’elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura. La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

a) l’indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall’ultimo consuntivo approvato;

b) il calcolo del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;

c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell’esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell’importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell’esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell’esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all’importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

a) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L’elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

b) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell’avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;

c) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del rendiconto;

d) l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l’importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di

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amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l’importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.

L’elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è riportato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

Come stabilito al punto 9.11.4 del principio della programmazione di bilancio, nella nota integrativa al bilancio di previsione deve essere data evidenza dell’elenco “analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione” dell’esercizio precedente.

In particolare i principi contabili impongono la scomposizione del risultato di amministrazione presunto in:

a) quota accantonata; b) quota vincolata; c) parte (libera) destinata agli investimenti.

La quota accantonata differisce dalla quota vincolata (oltre che per il presupposto contabile di vincolo) anche per il fatto che per la parte accantonata l’utilizzo è ammesso solo a seguito dell’approvazione del rendiconto mentre l’utilizzo della quota vincolata è assicurata anche nelle more dell’approvazione dello stesso (re-iscrizioni di economie vincolate).

In merito alla quota accantonata i principi contabili prescrivono l’obbligo di evidenziare almeno le dotazioni:

a) del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 dell’esercizio precedente; d) dei fondi a copertura dei residui perenti al 31/12 dell’esercizio precedente.

Nella determinazione della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto (oltre alle dotazioni dei fondi perenti e dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità) sono stati considerati anche i seguenti accantonamenti:

a) fondi per i rischi di contenziosi legali (sia di parte corrente che capitale); b) fondi a garanzia di eventuali rischi da oneri riferiti a prestiti obbligazionari; c) restituzione allo Stato L. 296/2006 della quota di tassa auto in eccesso d) fondo per l'applicazione dell'art.46 della legge 89/2014 così' come modificato dalla Legge di

stabilità per il 2015.

Contestualmente all’individuazione delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione, il principio contabile della programmazione prescrive di allegare in nota integrativa l’elenco dei residui perenti (presunti) con separata indicazione della quota a valere su risorse vincolate e di quella a valere su risorse non vincolate. Disavanzo finanziario ed effetti 2016 del riaccertamento straordinario dei residui

Al fine della precisa illustrazione dei criteri e modalità di contabilizzazione di varie poste di bilancio, è opportuno richiamare brevemente alcune fattispecie verificatesi nel corso dell’anno 2016.

Con Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Piemonte, ha parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio 2015, di cui al d.d.l. regionale approvato dalla Giunta Regionale il 4 aprile 2016, divenuto Legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015".

La parifica è stata concessa con alcune eccezioni, tra cui il risultato di amministrazione all’1/1/2015 risultante dal riaccertamento straordinario, di cui alla D.G.R. n. 1 – 2498 del 24 novembre 2015, in

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primo luogo perché considerato viziato da una errata cancellazione di residui attivi e passivi di competenza dell’anno 2014, e in secondo luogo perché si è ritenuto che andassero escluse le voci Fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino per euro 57.971.163,00 e Fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province per euro 49.832.079,34.

Il riaccertamento straordinario dei residui ha dovuto pertanto essere riaggiornato in data 27.07.2016 dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 6-3724, modificando conseguentemente il consuntivo 2015. Il disavanzo complessivo alla chiusura dell'esercizio 2015 è stato rideterminato in euro 7.949.260.021,36.

Con D.C.R. n. 162 del 12 settembre 2016 (Modifiche delle deliberazioni del Consiglio regionale 118-45411 e 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015), in applicazione della citata D.G.R. n. 6-3724, il Consiglio Regionale ha provveduto a integrare e sostituire quanto già disposto con deliberazioni originarie, modificando il piano pluriennale di rientro dal disavanzo consolidato al 1 gennaio 2015 e le relative modalità di assorbimento, secondo quanto riportato nel sottostante prospetto, allegato n. 2) al medesimo provvedimento, sotto riportato.

Il piano di rientro del disavanzo finanziario aggiornato è stato recepito con l’art. 3 della Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie" ed è riassunto nel sottostante allegato 2.

Nel bilancio di previsione 2017 – 2019 è iscritta per ciascun anno come quota di disavanzo da ripianare la cifra di 420.327.706,50, composta per euro 218.309.385,30 dalla quota di ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidita' ex d.l. n.35/2013 (art.1, comma 701, della legge n.208/2015, come specificato nel paragrafo C), e per euro 202.018.321,20 dalle due quote derivanti dal rendiconto 2014 (da riassorbire in dieci anni) e dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 (da riassorbire in 30 anni), secondo il seguente schema, che dà evidenza anche alle attuali relazioni entrata / uscita:

ISCRIZIONE CONTABILE DEL DISAVANZO ANNI 2016 - 2019

2016 2017 2018 2019

CAPITOLI descrizione USCITA USCITA USCITA USCITA

200 DISAVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015 137.199.328,61 137.199.328,63 137.199.328,63 137.199.328,63

300 DISAVANZO FINANZIARIO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI 98.489.550,60 64.818.992,57 64.818.992,57 64.818.992,57

totali 235.688.879,21 202.018.321,22 202.018.321,20 202.018.321,20

CAPITOLI descrizione ENTRATA ENTRATA ENTRATA ENTRATA

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AVANZO VINCOLATO 2015 DA RESIDUI PASSIVI CANCELLATI E TRASFERITI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO, NONCHE' GLI ONERI GIA' TRASFERITI AL COMMISSARIO (LEGGE N.190/2014) PARI AD EURO 420.814.844,45 137.199.328,61 175.397.738,65 108.217.777,19 0,00

50 QUOTA CAP 50 DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 98.489.550,60 26.620.582,57 0,00 0,00

totali 235.688.879,21 202.018.321,22 108.217.777,19 0,00

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Esercizio provvisorio 2017 e definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Con Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie” dal 1° gennaio 2017 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, approvato con legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificati dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2016 e dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

Le operazioni di contabilizzazione degli impegni e degli accertamenti di competenza dell’esercizio 2016 sono state effettuate e pertanto è possibile definire le risultanze della gestione di tale esercizio, dando atto che il risultato di amministrazione troverà definizione finale alla luce delle risultanze della ricognizione ordinaria dei residui alla data del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 118/2011, e delle rettifiche che risultino necessarie anche in riferimento alle risultanze del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2016 adottato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

L’articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2016, n. 17 “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015”, accertava i seguenti importi accantonati a valere sul risultato di amministrazione per un totale di euro 1.044.949.303,97, così articolati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015 euro 754.203.300,11

Fondo per la iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2015

euro 103.560.177,12

Fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012

euro 57.971.163,00

Fondo rischi per sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province

euro 45.482.188,35

Iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea euro 28.983.087,62

Fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)

euro 54.749.387,77

Il medesimo articolo accertava i seguenti importi vincolati a valere sul risultato di amministrazione per un totale di euro 5.240.050.695,80:

Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Contratti stipulati da Regione Piemonte

euro 3.039.313.610,92

Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 - Contratti stipulati dal commissario straordinario

euro 1.761.731.110,35

Importo vincolato per somme accertate e da iscrivere in spesa in esercizi futuri

euro 18.191.130,08

Importo con vincolo di utilizzo per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi successivi al 2015

euro 420.814.844,45

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In relazione a tali accantonamenti complessivi, sulla base delle risultanze della gestione condotta nel 2016 e delle modificazioni degli schemi imposti dal decreto legislativo n. 118/2011, si rileva che:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta utilizzato nel corso del 2016 ed è pertanto ridotto a euro 537.126.442,50;

- il conto dei residui perenti risulta ammontare al 31.12.2016 ad euro 89.092.027,10; a tale cifra si ritiene di aggiungere, a titolo prudenziale, l’importo di euro 23.141.713,98 al fine di adeguare tale accantonamento a quanto rilevato con Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Piemonte - nell’ambito del giudizio di parificazione al rendiconto della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2015;

- il fondo rischi per sentenza Corte d’Appello di Torino n. 465 del 12 dicembre 2012 deve essere incrementato per la stima degli oneri di rivalutazione e di spese legali, con ciò raggiungendo l’importo complessivo di euro 60.469.648,30;

- il fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 deve essere costituito per la sola parte non pagata nel corso del 2016, pari ad euro 22.741.094,18;

- il fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al Commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014 è confermato per l’intero importo di euro 54.749.387,77, stante il mantenimento della situazione rilevata nella citata deliberazione n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

In relazione alle risultanze della gestione 2016 occorre accantonare sull’esercizio 2017 i seguenti ulteriori importi:

- l’accantonamento per iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall’Unione Europea è stato utilizzato per euro 16.640.153,79, così rilevando la necessità di una sua reiscrizione per euro 12.342.933,83;

- euro 49.378.886,55 per recepire il rilievo della citata deliberazione n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in merito alle somme che risultano ancora da impegnare a completa esecuzione del piano di rientro relativamente alle passività pregresse per il trasporto pubblico locale;

- euro 182.818.182,49 relativi al recepimento nella competenza dell’esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, con il dettaglio di seguito evidenziato nella sottostante tabella a), redatto a seguito delle veridiche contabili e le attestazioni dei Responsabili delle Direzioni competenti, conservati agli atti della Direzione Risorse finanziarie:

- euro 13.000.000,00 quale fondo perdite società partecipate costituito nel 2016.

Infine il fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, pari ad euro 4.650.044.721,27 deve essere riclassificato fra gli importi accantonati e non fra i vincolati e ridotto per il contributo annuo trasferito al Commissario straordinario ai sensi della legge n. 190/2014.

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Tabella A - Spese riconducibili alla competenza 2016

DIREZ. CENTRO DI

RESPONSABILITA' CAPITOLO di

riferimento STANZIAMENTO

2017 DESCRIZIONE spesa

A11 A1104 193276 70.592.144,60 INTERESSI VERSO CDP PAGATI A GENNAIO 2017 E MATURATI NEL PERIODO PRECEDENTE

A13 A1300 100451 4.900.000,00 SPESE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

A15 A1500 147238 6.392.678,31 CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO U.E. 1303/2013 FINANZIATE DAL F.S.E. POR 2014/2020

A15 A1505 151941 2.999.670,04 CONTRIBUTI AI COMUNI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE AUTONOME).

A15 A1505 169316 6.994.800,00 ASSEGNI DI STUDIO PER TRASPORTO, LIBRI E AMPLIAMENTO POF

A15 A1505 179686 2.568.133,08 ASSEGNI DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA

A15 A1506 218740 500.000,00 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI ASTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA -ISTITUTO MAGISTRALE A. MONTI E ISTITUTO STATALE D'ARTE B. ALFIERI

A15 A1506 218760 500.000,00 ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DEL V.C.O. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO E. MAGGIA NEL COMUNE DI STRESA E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DOMODOSSOLA

A15 A1506 224226 1.200.000,00 ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO CULTURALE DI GATTICO

A15 A1507 236785 1.500.000,00 CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI TESI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

A18 A1809 170534 25.000.000,00 SPESE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE (ART.20 DEL D.LGS. 422/97 E ART.16, COMMA 4, LETTERA A) DELLA L.R. 1/2000) TRASFERITO ALLA AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA (ART.8 DELLA L.R. 1/2000) - FUNZIONI CONFERITE

A18 A1809 171361 25.000.000,00 FONDO REGIONALE TRASPORTI. ASSEGNAZIONE DI SOMME AD ALTRI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

A18 A1802 233982 1.424.996,32 SPESE PER INTERVENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI SUL TERRITORIO REGIONALE

A18 A1811 218340 2.000.000,00 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL 2 LOTTO DELLA VARIANTE NORD EST DI ROMAGNANO E DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI FARA SULLA EX SS299 (

A18 A1811 298127 23.011.160,14 REIMPOSTAZIONE FONDI Accordo di Programma in materia di investimenti nel settore dei trasporti, D.G.R. 46–7972 del 09/12/2002; D.G.R. n. 10–1519 del 18/02/2011 e relativo D.M. n. 155 del 10/06/2011

A20 A2004 173335 8.000.000,00 INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE, ALLA GARANZIA E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONE DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI E DELLA GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

A20 A2004 240270 234.600,00 ACCORDO DI PROGRAMMA "LA CITTADELLA DELLE BOCCE DI DRONERO"

TOTALE GENERALE 182.818.182,49

I singoli importi sono stati verificati ed attestati dalle Direzioni competenti

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Al fine di ricondurre gli importi sopra descritti agli attuali schemi previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 che impongono una diversa tassonomia, si determinano le risultanze evidenziate nel seguente prospetto:

Fondo per la iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2016

euro 112.233.741,08

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)

euro 112.233.741,08

Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Contratti stipulati da Regione Piemonte

euro 3.039.313.610,92

Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 - Contratti stipulati dal commissario straordinario

euro 1.761.731.110,35

Riduzioni fondi per contributo riconosciuto al Commissario straordinario ex l. 190/2014

- euro 151.000.000,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

euro 4.650.044.721,27

(non accertato nell’esercizio precedente)

Fondo perdite società partecipate euro 13.000.000,00

Fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012

euro 60.469.648,30

Fondo rischi per sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province

euro 22.741.094,18

Fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)

euro 54.749.387,77

Fondo contenzioso euro 137.960.130,25

Iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea euro 12.342.933,83

Somme che risultano ancora da impegnare a completa esecuzione del piano di rientro relativamente alle passività pregresse per il trasporto pubblico locale

euro 49.378.886,55

Recepimento nella competenza dell’esercizio 2016 di spese impegnate negli esercizi successivi in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata (come da dettaglio in allegato A)

euro 182.818.182,49

Altri accantonamenti euro 244.540.002,87

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In esito alle rilevazioni contabili e con i limiti e le necessità di integrazione sopra evidenziati, nonché in considerazione dell’aggiornamento delle quote accantonate del risultato di esercizio al 31 dicembre 2016, come dettagliato ai punti precedenti, si determina il prospetto “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” come previsto all’allegato 9 del principio contabile applicato 4/2 del citato D.Lgs. 118/2011, allegato n. 7 al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte.

La tabella assume, nella definizione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell’anno 2017, la consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre 2016 pari ad euro 502.523.805,57.

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C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE Modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con successive modificazioni ed integrazioni, e successivi rifinanziamenti. L’art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28. (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie) prevede, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, ed in applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 10 dell'articolo 1 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, quale risultante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 4, includa una quota vincolata per euro 3.039.313.910,92, pari all'importo delle risorse non stanziate nel Titolo III della spesa relativa alle anticipazioni di liquidità erogate fino all’anno 2014 di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, accertate all'articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 25/2015, e assunte dal “Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte ” con proprio decreto 31 gennaio 2015, n. 1.

La quota vincolata è inoltre incrementata per il valore delle anticipazioni di liquidità acquisite nel 2015 dal medesimo Commissario straordinario ai sensi del d.l. 35/2013, e destinate al pagamento di ulteriori debiti della Regione Piemonte”, pari a euro 1.761.731.110,35, assunti dal “Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione con propri decreti nn. 3, 5 e 6 del 2015.

La modalità di contabilizzazione per il Piemonte, è espressamente prevista dall’art. 1 c. 10 del d.l. 13 novembre 2015, n. 179, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'). Questa stabilisce che nel bilancio di previsione 2016 è iscritto in entrata un fondo vincolato pari agli importi di cui sopra, e dunque pari ad euro 4.801.045.321,27, ed in spesa un importo di pari ammontare, al netto del contributo erogato nell’esercizio precedente.

Nei bilanci di previsione degli esercizi successivi al 2016 è parimenti iscritto in entrata un fondo vincolato pari al fondo iscritto in spesa nell'esercizio precedente e in spesa un fondo di pari ammontare al netto del contributo erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della l. 190/2014, fino all’estinzione del debito trennennale.

La norma è stata novellata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Stabilità 2017) che ha previsto all’art 1 c. 521 quanto segue:

“Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dal seguente: 456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale». 522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.”

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Espunzione della quota libera del risultato di amministrazione 2015 iscritto con la Legge regionale n. 24 del 05 dicembre 2016 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie" Sulla base dell’art 2 C. 3 delle legge richiamata l'avanzo libero accertato quale quota libera dell'avanzo di amministrazione 2015 è stato iscritto nel bilancio di previsione finanziario assestato 2016-2018 per un importo di euro 109.899.366,87 sull'esercizio 2017 e per un importo di euro 1.208.099,14 sull'esercizio 2018. A seguito delle indicazioni fornite in sede di istruttoria sul provvedimento di legge da parte del MEF, in sede di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 tali poste sono state espunte dai rispettivi capitoli di entrata. A bilancio di previsione 2017 non sono previsti utilizzi anticipati di risorse vincolate presunte né di impieghi di parti libere di avanzo per gli investimenti.

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D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI Per la copertura del disavanzo indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della regione Piemonte 2016, pari ad euro 7.562.571.142,15 da recuperare negli esercizi successivi sulla base del piano di rientro precedentemente richiamato, non è previsto il ricorso ad ulteriore indebitamento.

A seguito della definitiva entrata in vigore del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, dal 2016 non sono previsti investimenti coperti con debito.

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E) NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI Il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

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F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI Con il ricorso al termine “garanzie” adoperato dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, il legislatore ha voluto ricomprendervi tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria e, pertanto, non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria, ma ogni negozio giuridico (ad es. contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3947/2010).

La nozione di “spesa di investimento” è più restrittiva di quella di “spesa in conto capitale”, in quanto inclusiva delle sole erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’Ente che lo effettua. Richiamando la distinzione, sopra accennata, tra “contributi agli investimenti” e “trasferimenti in conto capitale”, si osserva che la prima fattispecie si realizza quando il netto patrimoniale risulta incrementato dall’operazione in conto capitale. Ne deriva che solo gli strumenti di finanziamento di spese di investimento propriamente dette possono essere assistiti da garanzie, pena la violazione dell’art. 119, comma 6, Cost.

Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali.

L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia. Infatti, per effetto dell’accantonamento si consegue, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, un'idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.

L’esigenza è precisata nel punto 5.5 dell’All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi (nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i Fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito).

Infatti, anche dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo è stato precisato, in materia di garanzie fideiussorie, che dal rispetto dei principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché del principio di copertura degli oneri finanziari, discende l’obbligo per l’ente che rilascia la garanzia di predisporre adeguati accantonamenti al fondo rischi.

La Regione Piemonte non prevede alcun rilascio di ulteriori garanzie principali o sussidiarie.

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G) Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione Piemonte, allegata al Bilancio previsionale per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell’Art. 3, Comma 8 Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009) e del principio contabile applicato della programmazione di cui al punto 9.11.5 dell’allegato n.4/1 - D.Lgs. 118/2011 A) – Informazioni sull’entità e natura dei contratti derivati La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l’operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale pari ad € 600 milioni, con gli stessi istituti bancari. Tali contratti risultano parte di un’unica strategia di copertura (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) attuata dalla Regione in conformità con la normativa al tempo vigente e finalizzata all’accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede tre componenti: Componente di Tasso: definita tecnicamente “Interest Rate Swap & Collar”, che consente

alla Regione di scambiare due tassi variabile su nozionali diversi e di contenere il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del BOR sottostante, prevedendo un corridoio delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor).

Componente di Capitale: definita tecnicamente “Amortizing Swap” che prevede l’accantonamento collaterale di quote capitali crescenti e la restituzione dell’intera somma versata a scadenza, con la quale la Regione farà fronte al rimborso finale del capitale previsto nel prestito obbligazionario Bullet sottostante.

Componente di Credito: definita tecnicamente “Credit Default Swap ” con la quale la Regione vende protezione alle banche in relazione al rischio di credito della Repubblica Italiana, operazione collegata all’impegno di pagamento assunto dalla Regione stessa con la componente “Amortizing Swap” .

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione ha deciso di contenere il rischio di tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote di accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l’onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull’ultimo anno, cosi come previsto dalla normativa al tempo vigente (art 41, comma 2 legge 448/2001, D.M. n. 389/2003 che regola l’accesso al mercato dei capitali e Circolare del MEF attuativa del 27 maggio 2004) che imponeva di accantonare periodicamente il capitale in caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione a scadenza. A.1) - Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti Di seguito si riporta una sintetica descrizione del singolo contratto Swap, identico per tutte e tre le controparti bancarie: Nozionale iniziale: € 600.000.000,00. Primo regolamento flussi: 27-05-2007; scadenza: 27-11-2036.

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La banca paga alla Regione:

- con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) sul nozionale Bullet di € 600 milioni, il tasso variabile pari all’indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,155%.

- alla data del 27-11-2016, scadenza del derivato, un flusso capitale predeterminato pari ad € 600.000.000,00.

La Regione paga alla banca:

- in data 27-05-2007, sul nozionale iniziale di € 600 milioni, l’indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,74% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).

- con cadenza semestrale nel periodo successivo (dal 27-11-2007 al 27-11-2036), su un nozionale decrescente come da piano di ammortamento allegato (Allegato 1), l’indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,75% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).  

- con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) una quota capitale predeterminata come da piano allegato (Allegato 2).

L’indice di riferimento è il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l’inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance).

A.2) – Eventi finanziari attesi negli anni 2017, 2018 e 2019

La situazione macroeconomica a livello globale e le scelte di politica economica espansiva effettuate dalla Banca Centrale Europea, hanno determinato negli ultimi anni una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell’operazione (Euribor 6 mesi), sino al recente livello negativo pari a -0,243% (quotazione al 31 gennaio 2017). Sulla base delle attuali quotazioni, il mercato si attende tassi Euribor 6 mesi (tassi forward) in costante crescita nei prossimi anni.

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GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL’INDICE EURIBOR 6 MESI - STORICO E

PREVISIONALE ALLA DATA DEL 31-01-2017

In riferimento invece al valore di mercato della componente denominata “Credit Default Swap” , non è possibile attualmente fare previsioni sull’andamento delle quotazioni dei CDS della Repubblica Italiana nel prossimo triennio, tuttavia nel grafico sottostante si riporta l’andamento storico del prezzo del CDS Rep. Italia 5 anni.

GRAFICO 2: ANDAMENTO CDS REP. ITALIA A 5 ANNI - STORICO

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B) - Fair Value Derivati In data 31 gennaio 2017 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € 597.139.258,98 negativi per la Regione. Nella tabella sottostante viene riportato, per ogni controparte bancaria, il valore di mercato dei contratti derivati suddiviso tra le componenti di Tasso (Interest Rate Swap & Collar), Capitale (Swap di Capitale), Credito (Credit Default Swap).

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/01/2017

Controparte Riferimento MtM (Fair Value)

Interest Rate Swap & Collar -114.026.806,80

Swap di Capitale -26.250.448,86 Merrill Lynch

Derivato di Credito -58.769.164,00

Interest Rate Swap & Collar -114.026.806,80

Swap di Capitale -26.250.448,86 Dexia Crediop

Derivato di Credito -58.769.164,00

Interest Rate Swap & Collar -114.026.806,80

Swap di Capitale -26.250.448,86 Intesa Sanpaolo

Derivato di Credito -58.769.164,00

TOTALE -597.139.258,98

C) - Fair Value Passività Sottostanti L’attuale debito sottostante del derivato, come rappresentato nel paragrafo A), è costituito da un prestito obbligazionario regionale Bullet (BOR) a tasso variabile, il valore di mercato (o Fair Value) del sottostante al 31 gennaio 2017 è pari a € 1.850.536.427,84, negativi per la Regione1.

TABELLA 2: PASSIVITA’ SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 31/01/2017

Riferimento Controparte Nozionale MtM (Fair Value)

XS0276060083 HSBC 1.800.000.000,00 € - 1.850.536.427,84 €

D) – Flussi di Cassa attesi

Sulla base dei tassi forward al 31 gennaio 2017, si attendono flussi di cassa netti annui complessivamente negativi per la Regione, come da tabella sotto riportata.

1 Il Fair Value del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 3 

decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.   

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TABELLA 3: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - DIFFERENZIALI INTERESSI

ATTESI: ANNI 2017, 2018 E 20192

Controparte Riferimento 2017 2018 2019

Interest Rate Swap – Interessi passivi

-21.516.677,05 € -20.795.110,61 € -20.387.440,19 €Merrill Lynch

Interest Rate Swap – Interessi attivi

0,00 € 276.306,33 € 1.494.079,50 €

Interest Rate Swap – Interessi passivi

-21.516.677,05 € -20.795.110,61 € -20.387.440,19 €Dexia Crediop

Interest Rate Swap – Interessi attivi

0,00 € 276.306,33 € 1.494.079,50 €

Interest Rate Swap – Interessi passivi

-21.516.677,05 € -20.795.110,61 € -20.387.440,19 €Intesa Sanpaolo

Interest Rate Swap – Interessi attivi

0,00 € 276.306,33 € 1.494.079,50 €

TOTALE -64.550.031,15 € -61.556.412,84 € -56.680.082,07 €

Nella tabella successiva si riportano i flussi di cassa relativi alle quote capitali che la Regione deve versare nel triennio (Amortizing Swap). TABELLA 4: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – QUOTA CAPITALE : ANNI

2017, 2018 E 20193

Controparte Riferimento 2017 2018 2019

Merrill Lynch Amortizing Swap - 9.486.326,28 € - 10.458.674,72 € - 11.530.688,89 €

Dexia Crediop Amortizing Swap - 9.486.326,28 € - 10.458.674,72 € - 11.530.688,89 €

Intesa Sanpaolo Amortizing Swap - 9.486.326,28 € - 10.458.674,72 € - 11.530.688,89 €

TOTALE - 28.458.978,84 € - 31.376.024,16 € - 34.592.066,67 €

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI FLUSSI DI CASSA Per il triennio 2017-2019 i flussi finanziari attesi in entrata derivanti dall’operazione in derivati stipulata dalla Regione sono stati determinati utilizzando i tassi forward Euribor 6 mesi al 31 gennaio 2017 e riportati nella tabella sottostante. Si fa presente che per l’esercizio 2017 sono previsti tassi Euribor 6 mesi negativi, ciò comporta che gli interessi generati dalla gamba ricevitrice del Interest Rate Swap & Collar verranno pagati e non incassati dalla Regione.

2 Il segno negativo che precede la cifra (‐) indica flussi da pagare per la Regione. 

3 Il segno negativo che precede la cifra (‐) indica flussi da pagare per la Regione. Il differenziale tiene conto della 

differenza tra importo incassato e importo pagato alla stessa data. 

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TABELLA 5: FLUSSI IN ENTRATA A TITOLO III DELLE ENTRATE

Capitolo Oggetto 2017 2018 2019

33580/0

Introiti da rimodulazione e/o trasformazione del

debito. Interest Rate Swap. Emissione Obbligazionaria

ISIN: XS0276060083

€ 0,00 € 828.918,99 € 4.482.238,50

€ 0,00 € 828.918,99 € 4.482.238,50

Mentre, gli impegni finanziari attesi4, sempre con riferimento al triennio 2017-2019, derivanti dall’operazione in derivati stipulata dalla Regione si dividono in:

- interessi a carico della Regione derivanti dal componente Interest Rate Swap & Collar dei contratti; gli interessi sono calcolati al tasso floor del 3,75% su un nozionale decrescente come da piano (Allegato 1), ipotizzando una previsione dei tassi Euribor 6 mesi che nel corso degli esercizi 2017-2019 fisserà sotto la soglia minima pagabile dalla Regione. A tali interessi sono sommati gli interessi derivanti dalla gamba ricevitrice dello Swap in caso di fixing negativo.

- interessi a carico della Regione derivanti dal prestito obbligazionario Bullet sottostante; gli interessi sono calcolati sul nozionale fisso pari a € 1.800 milioni utilizzando i tassi forward Euribor 6 mesi al 31 gennaio 2017.

- accantonamento della quota capitale annua a carico della Regione come da piano

prestabilito contrattualmente (Allegato 2).

TABELLA 6: FLUSSI IN USCITA A TITOLO I DELLA SPESA

Capitolo Oggetto 2017 2018 2019

193277

Oneri rimodulazione e/o trasformazione

debito. Interest Rate Swap emissione

obbligazionaria ISIN: XS0276060083

€ 64.550.031,15 € 62.385.331,83 € 61.162.320,57

193278

Quota interesse pagamento cedole relative emissione

obbligazionaria ISIN: XS0276060083

€ 0,00 € 828.919,00 € 4.482.238,50

TOTALE € 64.550.031,15 € 63.214.250,83 € 65.644.559,07

TABELLA 7: FLUSSI IN USCITA A TITOLO III DELLA SPESA

Capitolo Oggetto 2017 2018 2019

338633

Quota capitale costituzione del fondo per

rimborso dell'emissione obbligazionaria ISIN:

XS0276060083

€ 28.458.978,84 € 31.376.024,16 € 34.592.066,67

TOTALE € 28.458.978,84 € 31.376.024,16 € 34.592.066,67

4 Gli oneri per interessi sono stati stimati in base ai tassi di mercato di chiusura al 31 gennaio 2017. 

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E) – Tasso Costo Finale Sintetico Considerando che la componente denominata “Interest Rate Swap & Collar” prevede il pagamento di interessi su un nozionale decrescente e l’incasso di interessi attivi su nozionale Bullet, quindi su un nozionale sempre maggiore rispetto al nozionale di riferimento degli interessi pagati, il costo finale sintetico del debito (TFSCFS 5) è previsto in leggera diminuzione, come da tabella sotto riportata6.

TABELLA 8: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2017, 2018, 2019

2017 2018 2019

Nozionale 1.800.000.000,00 € 1.800.000.000,00 € 1.800.000.000,00 €

Interessi pagati nel periodo € 64.550.031,15 € 62.385.331,84 € 61.162.320,57

TFSCFS 3,54% 3,42% 3,35%

5  Il  Tasso  Costo  Finale  Sintetico  Presunto  a  carico  dell’Ente  risulta  determinato  secondo  la  seguente  formula: 

TFSCFS=[(Interessi su debito sottostante+/‐Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 365)].

6 Ad eccezione dei periodi in cui si prevede un tasso Euribor 6 mesi negativo, la somma degli interessi pagati sul BOR e 

dei differenziali  Swap  su  tasso d’interesse  sono  sempre equivalenti  ad un  tasso d’interesse  fisso  al 3,75%  su base 

Act/360, come da strategia iniziale della Regione. La differenza dei valori rispetto al TFSCFS è dovuta a tre fattori: tasso 

Euribor 6 mesi negativo, differente base di calcolo e diverso Nominale di riferimento nel calcolo degli interessi.  

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Allegato 1) Piano di ammortamento gamba pagatrice Swap

Data Nozionale Residuo

27/05/2007 € 600.000.000

27/11/2007 € 599.106.352

27/05/2008 € 598.168.022

27/11/2008 € 597.182.776

27/05/2009 € 596.148.267

27/11/2009 € 595.062.033

27/05/2010 € 593.921.487

27/11/2010 € 592.723.913

27/05/2011 € 591.466.461

27/11/2011 € 590.146.137

27/05/2012 € 588.759.796

27/11/2012 € 587.304.138

27/05/2013 € 585.775.698

27/11/2013 € 584.170.835

27/05/2014 € 582.485.729

27/11/2014 € 579.032.635

27/05/2015 € 575.406.886

27/11/2015 € 571.599.850

27/05/2016 € 567.602.462

27/11/2016 € 563.405.205

27/05/2017 € 558.998.084

27/11/2017 € 554.370.608

27/05/2018 € 549.511.758

27/11/2018 € 544.409.966

27/05/2019 € 539.053.083

27/11/2019 € 533.428.357

27/05/2020 € 527.522.395

27/11/2020 € 521.321.134

27/05/2021 € 514.809.810

27/11/2021 € 507.972.920

27/05/2022 € 500.794.186

27/11/2022 € 493.256.515

27/05/2023 € 485.341.960

27/11/2023 € 477.031.677

27/05/2024 € 468.305.881

27/11/2024 € 459.143.794

27/05/2025 € 449.523.604

27/11/2025 € 439.422.403

27/05/2026 € 428.816.143

27/11/2026 € 417.679.570

27/05/2027 € 405.986.168

27/11/2027 € 393.708.096

27/05/2028 € 380.816.120

27/11/2028 € 367.279.545

27/05/2029 € 353.066.142

27/11/2029 € 338.142.069

27/05/2030 € 322.471.792

27/11/2030 € 306.018.001

27/05/2031 € 288.741.521

27/11/2031 € 270.601.216

27/05/2032 € 251.553.897

27/11/2032 € 231.554.211

27/05/2033 € 210.554.541

27/11/2033 € 188.504.888

27/05/2034 € 165.352.752

27/11/2034 € 141.043.009

27/05/2035 € 115.517.779

27/11/2035 € 88.716.287

27/05/2036 € 60.574.721

27/11/2036 € 31.026.077

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Allegato 2) Quote capitali pagate dalla Regione

Data Quota

capitale

27/05/2007 € 893.648

27/11/2007 € 938.330

27/05/2008 € 985.247

27/11/2008 € 1.034.509

27/05/2009 € 1.086.234

27/11/2009 € 1.140.546

27/05/2010 € 1.197.573

27/11/2010 € 1.257.452

27/05/2011 € 1.320.325

27/11/2011 € 1.386.341

27/05/2012 € 1.455.658

27/11/2012 € 1.528.441

27/05/2013 € 1.604.863

27/11/2013 € 1.685.106

27/05/2014 € 3.453.094

27/11/2014 € 3.625.749

27/05/2015 € 3.807.036

27/11/2015 € 3.997.388

27/05/2016 € 4.197.257

27/11/2016 € 4.407.120

27/05/2017 € 4.627.476

27/11/2017 € 4.858.850

27/05/2018 € 5.101.793

27/11/2018 € 5.356.882

27/05/2019 € 5.624.726

27/11/2019 € 5.905.963

27/05/2020 € 6.201.261

27/11/2020 € 6.511.324

27/05/2021 € 6.836.890

27/11/2021 € 7.178.734

27/05/2022 € 7.537.671

27/11/2022 € 7.914.555

27/05/2023 € 8.310.282

27/11/2023 € 8.725.797

27/05/2024 € 9.162.086

27/11/2024 € 9.620.191

27/05/2025 € 10.101.200

27/11/2025 € 10.606.260

27/05/2026 € 11.136.573

27/11/2026 € 11.693.402

27/05/2027 € 12.278.072

27/11/2027 € 12.891.976

27/05/2028 € 13.536.574

27/11/2028 € 14.213.403

27/05/2029 € 14.924.073

27/11/2029 € 15.670.277

27/05/2030 € 16.453.791

27/11/2030 € 17.276.480

27/05/2031 € 18.140.304

27/11/2031 € 19.047.320

27/05/2032 € 19.999.686

27/11/2032 € 20.999.670

27/05/2033 € 22.049.653

27/11/2033 € 23.152.136

27/05/2034 € 24.309.743

27/11/2034 € 25.525.230

27/05/2035 € 26.801.492

27/11/2035 € 28.141.566

27/05/2036 € 29.548.644

27/11/2036 € 31.026.077

TOTALE € 600.000.000

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H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET Elenco degli enti dipendenti o strumentali:

a) ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.DI.S.U.)

http://www.edisu.piemonte.it/

http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Ente/Amministrazione-trasparente/Bilanci

b) ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE (I.R.E.S.)

http://www.ires.piemonte.it/

http://www.ires.piemonte.it/ires-bilanci

c) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (A.R.P.A.)

http://www.arpa.piemonte.gov.it/

http://www.arpa.piemonte.gov.it/trasparenza/bilanci-1/bilanci

d) AGENZIA PIEMONTE LAVORO (A.P.L.)

http://agenziapiemontelavoro.it/

http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=113

e) AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (A.R.A.I.) http://www.arai.piemonte.it/cms/

http://trasparenza.csi.it/web/arai/bilanci

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I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE Le società partecipate dalla Regione al 31.12.2016 sono reperibili all’indirizzo internet: http://www.regione.piemonte.it/enti/schede.htm

Le società sono:

SOCIETÀ Partecipazione

regionale Risultati d'esercizio ultimo triennio

(direttamente partecipate) (%) (in euro)

Durata dell'impegno

2013 2014 2015

5T S.r.l. 31/12/2030 30,00 -206.844,00 55.994,00 75.074,00

BANCA POPOLARE ETICA 31/12/2100 0,17 1.327.789,00 3.187.558,00 758.049,00

C.A.A.T. S.c.p.A. 31/12/2050 0,78 -1.105.074,00 -699.600,00 -344.005,00

CEIPIEMONTE S.c.p.A. 31/12/2056 47,76 23.318,00 8.452,00 3.948,00

CSP S.c.r.l. 31/12/2050 39,00 29.846,00 -149.508,00 -593.598,00

FINPIEMONTE S.p.A. 31/12/2050 99,65 293.298,00 131.610,00 152.384,00

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. 31/12/2050 83,22 -15.563.486,00 -16.710.946,00 -38.812.583,00

I.P.L.A. S.p.A. 31/12/2050 96,26 25.853,00 9.469,00 11.912,00

PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione a liquidazione compiuta 17,11 -360.566,00 -309.695,00 -292.075,00

R.S.A. s.r.l. 31/12/2020 20,00 -6.358,00 -7.216,00 -1.904,00

S.C.R. S.p.A. 31/12/2050 100,00 56.160,00 66.726,00 -3.365.190,00

SORIS S.p.A. 31/12/2050 10,00 524.136,00 573.596,00 615.294,00

SVILUPPO PIEMONTE TURISMO S.r.l. 31/12/2020 100,00 4.172,00 1.158,00 2.225,00

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