norme per il comparto del lavoro autonomo infavore dei giovani professionisti

20
Consiglio Regionale della Campania C0ILSI[JIio !?emonalo dolfri (Thwnio I. i (ì. om.miss.i O 00 Lo nsi.Ì.iare Po.rm.anente /13/io//O/O o ILn.ci Domo nio o Fo tr//non io) // PrOni/ioni e Prot. Gen. 2012.00100211A DeI 16/05/201208 1814 Da CR A.50RASS Napoli, 15 MAGGIO 2012 PROT. N. 320 /PL Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale All’Assessore al Bilancio All’Assessore Rapporti con il Consiglio Al Presidente della 111 Commissione Permanente Al Segretario Generale del Consiglio LORO SEDI OGGETTO: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI. REG.GEN. 220 Si comunica che la scrivente Commissione, nella seduta odierna, ha proceduto all’esame della proposta di legge in oggetto, nel testo licenziato dalla UI Commissione Permanente e all’unanimità ha deciso di esprimere parere favorevole alla sua approvazione. /

Upload: antonio-marciano

Post on 29-Mar-2016

214 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Legge a favore dei giovani professionisti campani

TRANSCRIPT

Page 1: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

Consiglio Regionale della Campania

C0ILSI[JIio !?emonalo dolfri (ThwnioI. i (ì. om.miss.i O 00 Lo nsi.Ì.iare Po.rm.anente

/13/io//O/O o ILn.ci Domo nio o Fo tr//non io)// PrOni/ioni e

Prot. Gen. 2012.00100211ADeI 16/05/201208 1814Da CR A.50RASS

Napoli, 15 MAGGIO 2012

PROT. N. 320 /PL Al Presidente del Consiglio RegionaleAl Presidente della Giunta RegionaleAll’Assessore al BilancioAll’Assessore Rapporti con il ConsiglioAl Presidente della 111 CommissionePermanente

Al Segretario Generale del Consiglio

LORO SEDI

OGGETTO: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI. REG.GEN. 220

Si comunica che la scrivente Commissione, nella seduta odierna, ha procedutoall’esame della proposta di legge in oggetto, nel testo licenziato dalla UI CommissionePermanente e all’unanimità ha deciso di esprimere parere favorevole alla suaapprovazione.

/

Page 2: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

ui cOM4U3SfONE CDNSILIA E R1A4EN rE

AI Presidente Consiglio RegionaleA / Presiderì te Giunta RegionaleA/l’Assessore Al LavoroAI Presidente [I Commissione Permanente.4/ Presidenti dei Gruppi Con sii/ariAI Segretario Genera/eAI Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDIProt, n258

Oggetto: PdL. Proposta di legge: ‘Norme per il comparto del lavoroautonomo in favore dei giovani professionisti Reg, Gen, 220 [X LEG.

Relazione della Commissione di Merito.

La [11 Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, hadeciso di riferire favorevolmente all’Aula, e ha votato ed approvatoall’unanimità, la proposta di legge in oggetto che si ailega alla presente.Relatore in Aula è stato designato all’unanimità il Cons. MARCIANOAntonio, cx art. 57, comma 3 del R.I.

fl PresidenteDr. Giovanni Ba/di

Napoh 03/04/2012CONSIGLIO REGIONALOttA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTEAlln..

2012.

‘qoT 4

Page 3: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

11 CC1MiSStOIE CONSILiA:Ei ì ) .1. t . ri. q ii ifl i 7 0 fl O O 71 h o o e

j oitr

PROPOSTA DI LEGGE:

Norme per il comparto del lavoro autonomoin favore dei giovani professionisti “-

Reg. Gen1 220

ad iniziativa del Cons. A. Marciano

Testo riformulato ed approvato nella Seduta dliiiCommissione fla 43 del 03 aprile 2012

(.H /

1 ‘‘),‘t .‘ir’ ‘‘i)Ur) ‘

-

Page 4: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

{I COMMESSIONE CONStLL ‘19€NT ..

rnrmfl ::iLtr.1..

:rO. ]‘ir)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge interviene nel comparto del lavoro autonomoprofessionale in favore dei giovani professionisti. La disciplina defleprofessioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, dellaCostituzione neWambito della competenza legislativa concorrente.Conseguentemente, spetta alle regioni esercitare la propria potestàeqislativa, nel rispetto delle norme nazionali. Nella disciplina indiscussione vengono in rilievo ulteriori principi costituzionali, tra iquali: il diritto al lavoro (art. 4 e 35 CosL), la tutela dellaconcorrenza (art. 41 CosL), il principio di sussidiarietà (art. 118Cost.). Occorre inoltre valutare l’impatto dei requisiti formativirichiesti er l’accesso alla professione alla luce dei principi delriconoscimento reciproco delle qualifiche professionali contenutinella direttiva 2006/35. 11 5 settembre 2005 la CommissioneEuropea ha presentato una comunicazione dal titolo “I serviziprofessionali — Proseguire la riforma” (COM(2005)405) nella qualeribadisce la necessità di liberalizzare i mercati e di eliminare laregolamentazione non necessaria per promuovere una maggioreconcorrenza. 1! 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato unaproposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea(Sociaetas Privata Europaea - SPE) (COM(2008)396). Il 19dicembre 2008 la Commissione ha presentato un ricorso alla Cortedi giustizia contro l’italia (causa C-565/08) nel quale contesta ilfatto che le disposizioni nazionali che impongono agli avvocatil’obbligo di rispettare tariffe massime obbligatorie per le attivitàqiudiziali e stragiudiziali costituisce una restrizione alla libertà distabilimento e alla libera prestazione dei servizi stabiliterispettivamente dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. I principiispiratori della prospettata riforma si basano sulle esigenze dirinnovamento che provengono dalla base rappresentata daiprofessionisti impegnati quotidianamente a confrontarsi con ledifficoltà di un mercato dei servizi sempre più competitivo. Nelmerito vengono quindi introdotti elementi di forte discontinuità eprofonda innovazione.

:1V)O iflmnO 1:vni

Page 5: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

nisiyiia czjv.;uI.’ •. “

tu COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTEtv’tà r’x:uttiie • Proqramniazìone. Lndustria, Corninerd,r.;,ismo !..avnro ‘*1 .,Itri iettori produttivi.

Valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione,quale risorsa prioritaria dell’economia della conoscenza.a Agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nellaprofessione di giovani meritevoli ma in situazioni dl disagioeconomico.• istituzione di delega ai lavoro autonomo professionale.• La Regione Campania favorisce i processi aggregativi tragiovani professionisti.• Aggregazioni e associazioni tra professionisti.• introduzione di nuovi modelli associativi come network, reti,filiere e distretti di professionisti.a Associazione temporanea regionale tra professionisti.• Estensione ai professionisti di finanziamenti e agevolazionifinora riservate alle imprese.• Obbligo di assicurazione per responsabilità professionale.i Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionalenegli incarichi conferiti dalla Regione Campania.a Agevolazione del tirocinio professionale.• Rendere agevole la pubblicità secondo il codice deontologico.

La presente proposta di legge tiene conto della vigente normativa,ed in particolare delle previsioni previste dalle leggi 148/2011,183/2011 e 27/2012.

I ‘.\q :4’

I)lIj • per I comoarto dal avnro i.,tonomo in t.wore lei iinv.ini .)nfeq4inn;4fl ‘..—

- r.t •-.$nernnl’en •À ••

Page 6: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

:(:f’. ;‘•.;,?;,;f; ? Jjsn,.’.• !.•:!i 5v” /CII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTEttività oroduttiva - °r’gnmm3z!.)iH. Liustria. Cornmerc4•j•.it -. /r’ir;smo, I..avcro —d ltri rettori produttivi. i,’ :‘.

eRELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per dare piena attuazione alle finalità della presente leggecontenute nella relazione illustrativa sono stati previsti i seguentiinterventi finanziari:

a) all’articolo 3 del testo è stato istituito un fondo di € 50.000,00(Cinquantamila euro) per borse di studio finalizzate adagevolare l’ingresso nel mondo delle professioni ai giovanimeritevoli che vivono situazioni di disagio economico;b) all’articolo 5 del testo è stato istituito un fondo di € 150.000,00(centocinquantamila euro) per favorire i processi aggregativitra giovani professionisti che intendono svolgere in comunel’attività professionale alla quale sono abilitati;c) all’articolo 9 del testo è stato istituito un fondo di € 50.000,00(cinquantamila euro) per agevolare il tirocinio dei giovaniprofessionisti.

La presente proposta di legge trova copertura finanziaria per ilcorrente esercizio finanziario mediante prelievo della sommadi € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) dalla UPB7.29.65 che va ad incrementare le risorse assegnate alla UPB3.13.115.Per le annualità successive si fa ricorso alla legge di bilancio.Analogo vincolo riguarda le agevolazioni previste dagli articoli 3, 5,7 e 10, che sono soggette alle previsioni annuali di spesa delbilancio della Regione.

atnrn er I comoasto lei lavoro wtonomo 1 fivnn .Ini .dnr sfln .,tnrni.iI O..

Page 7: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

I)

i ;OMMi5SIONE cQNSILfAR ?RMANN rLH

- Li.I ri ;tcr ;r)!t.

Articolo iOggetto

1. La presente ‘egge stabilisce i principi ondamentaH, ai sensideH’articoio 117, comma 3, della Costituzione, in riferimentoalle professioni intellettuali non riservate alla legislazioneesdusiva dello Stato.

/ /

—. 7

I ornoifto 1à :VitO. t)nnrr.o

.

Page 8: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

t’c”i’j.iIjo Rrai.’bisft’ •I:i.:, ( ;.1 I.:

ti! COMMISSIONE CONSILIARE P€RMANENTEJctività zroduttive - Proqrammazione, lndustrn, t:oninrvo,r,ir.;mo, Lavoro :d altri iettori prcdtitrM. - • —

• -iArticolo 2 ;Definizioni U

il1. Ai fini della presente legge si intende:

a) Per “professione intellettuale”, l’attività economica, ancheorganizzata in forma associata o societaria, diretta alcompimento di atti ed alla prestazione di servizi o di opere infavore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, conlavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studiouniversitario o equipollente;

b) per «professione di interesse generale», la professione di cui alTitolo LI del libro quinto del codice civile, il cui esercizio incidesu interessi generali meritevoli di specifica tutela, per losvolgimento della quale è richiesta l’iscrizione ad un albo,previo superamento di un esame di Stato ed il possesso deglialtri requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;

c) per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo IIIdel libro quinto del codice civile;

d) per «libero professionista», colui che esercita la professione aisensi dei capi I e LI del titolo III del libro quinto del codicecivile, anche in regìme convenzionato se previsto dallalegislazione speciale;

e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita laprofessione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per «professionista», il libero professionista e il professionistadipendente;

g) per «categoria», l’insieme dei professionisti che esercitano lamedesima professione con lo stesso titolo professionale;

ilqrmq p.ir il comparto del lavoro wtonnmo n fiv’,re sei jiov rn j-fqànninl ‘- nn •-- ..,tfl -.?nesflI.I at.t -• -

Page 9: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

( O,tSIflhl’) R.’t,’s.i! i;i .1. I:.e :. k 1tU COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENtI S\i.tr,ita productive - .‘roqra.nrnazion-t. Lndustrta, Czrnrerc:o,

•—. I.—rJrtsmo, L.W’WO ed ìiW :ett’,rj )rt)riUttiVi.

h) per «esercizio professionale», l’esercizio della professione;i) per «prestazione professionale», la prestazione delprofessionista in qualunque forma esercitata;

j) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

k) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative cheregolano competenze, condizioni, modalità e compensi perl’esercizio della professione di interesse generale;

I) per «ordine professionale», il consiglio nazionale e gli ordiniterritoriali;

m) per «consiglio nazionale», il consiglio nazionale dell’ordineprofessionale;

ri) per «esame di Stato», l’esame, anche in forma dì concorso,previsto per l’accesso alle professioni ai sensi del comma 5dell’articolo 33, della Costituzione;

o) per «consiglieri», i membri dei consiglio nazionale e delconsiglio dell’ordine territoriale;

p) per «associazioni», te associazioni tra professionisti;

q) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;

r) per «giovani professionisti», gli iscritti agli albi o alleassociazioni professionali, con meno di cinque anni di eserciziodell’attività professionale;

s) per “dominus”, il professionista titolare dell’attivitàorofessionale presso cui è esplicato il tirocinio dei praticante.

7“ti..: brine ..er I co4nparto lei lavoro .utop’3q tavqrq Jq ‘ilovini - 7 . a:Pn ilnr.n..’ an ..4 — — ••

Page 10: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

:fr.. ;:r j !

ti! COMMISSIONE CONSEUARE PERMANENTEtrtj.,,c pr’xtuttive - ?rcjrarnrnazione, ii”Justria, Commercio,

r,jrismo, Lavoro ed iltri settori oroduttivi.

Articolo 3Finalità

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano leprofessioni nell’ambito della regione per:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell’articolo 41 dellaCostituzione, la concorrenza;

l) valorizzare la rilevanza economica e sociale dellaprofessione, quale risorsa prioritaria dell’economia e dellaconoscenza;

c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertàe dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionistiall’organizzazione politica, economica e sociale del territorioregionale;

d) agevolare e favorire l’esercizio della professione da partedei giovani professionisti, anche attraverso la promozionedelle aggregazioni professionali.

2. La Regione promuove ed adotta iniziative finalizzate adagevolare l’ingresso nella professione di giovani meritevoli e insituazioni di disagio economico mediante l’istituzione di unfondo di € 50.000,00 (cinquantamila euro) per l’annofinanziario 2012 per borse di studio, nonché medianteagevolazioni fiscali per l’inizio dell’attività, limitatamente alleprevisioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancioregionale.

.::7:.1 / H

4 t .f •. •

—! •,tsi. —

e.

It’)rmq er I omoano 1e1 3%tflrO IlstOfll)41fl In :.)( t4i JtO’iflI ,rqtqt*nistj - Iaq. brn. ! 20..iib.. I

Page 11: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

• ;J,,b,,fjj,, htf.IIi,I,:I:e ‘t.’Lct a.;

LII COMMISSIONE CONSLLIARE P€RMANENTE\tt:v;ta ‘rtxtutti’.,e - ?roqrarnrnazione, Industria, Coni rnerci’,iirisrno, Lrsoro ed aitri ettori oroduttlvi.

Articolo 4Istituzione della delega per il lavoro autonomo professionale

1. Per conseguire le finalità della presente legge, secondo leprocedure normative e regolamentari vigenti, il Presidentedella Giunta regionale assegna una specifica delega.

I’‘ ‘)

• !

5/---—e-

i“iL: ltnme f)ør ‘i comparto lei1;von )‘dtOflOflW) fl tavnr dei ;tovanl .)rnta%dnn.ctl ‘. I ... • -is) •tr ivi) un

Page 12: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

i .isil.tqg i’) s(’1jl,JItcIIt’ (g(’1Il I i !I, ‘ ‘

:n COMMISSIONE CONSILME PERMANENfltttvia rodutUve - ‘roqr3rnrnaz!one, i’iustrta, Coitìn’er’io.rur’srnn. i_JvflrO i.i .itri settori )rOduLtivI.

Articolo 5Aggregazioni e associazioni tra professionisti

1. Per svolgere in comune l’attività professionale alla quale sonoabilitati, i professionisti possono costituire tra loroaggregazioni o associazioni. La Regione favorisce i processiaggregativi tra giovani professionisti mediante l’istituzione diun apposito fondo di € 150.000,00 (centocinquantamila euro)per l’anno finanziario 2012, nonché mediante il riconoscimentodi agevolazioni fiscali, limitatamente alle previsioni annuali dispesa contenute nella legge di Bilancio regionale.2. L’attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alladisciplina vigente per l’esercizio delle professioni intellettualidelle singole professioni ed alla normativa generale conparticolare riferimento alle previsioni della legge 14 settembre2011 n. 148, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e dellalegge 24 marzo 2012 n. 27.

,, .1.1

‘i

ti,‘)nrmq Ms ti ‘omparto .Ini 14v0r’) iutononto in hvorn fai .,fa.nnd --..‘-%.fl’fl (.f Rr,flh.l tfl .

Page 13: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

i ;iii•;jt,li’; ‘?.‘si’;” ( .:;.•;

CEE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE••tt.)1t3 ;ez.it4ttive - ;‘roqrannazione, !4ustrizt, Coip;mrczo.

Ti ;risrno, Livoro àd iltri settori produttivi.

ArtIcolo 6Associazione temporanea regionale tra professionisti

1. E’ costituita un’associazione temporanea regionale traprofessionisti quando tre o più professionisti, anche in societàtra loro, così come disciplinate dalle leggi 14 settembre 2011n. 148, 12 novembre 2011 n. 183 e 24 marzo 2012 n. 27,convengono di riunirsi per eseguire in comune un’opera o unmandato professionale determinato.

2. Tale associazione può configurarsi liberamente, nei limitiimposti dalla legislazione nazionale e secondo le formeconsentite.

-e--..

“i

‘.t‘dL: ‘ flnrme oer (I cnn’parto ‘lei lavoro iutonomo in flrq .4q iovani or’,fessinnhn - J:tfl ‘an. fl:tn .Irn.I.i ltfl Sél — h.. . SI

Page 14: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

ThtEl COMMlSSIO4€ COi’lSlLIAE P€RlNETE

i

m o o o oro i o t:r : o ti: or! oro d o i

Articolo 7Agevolazioni ed incentivi

regionali che introducono agevolazioni ofavorire lo sviluppo dell’occupazione e glipossono escludere dalle categorie dei

destinatari di tali benefici coloro che esercitano attivitàprofessionali.

2. La legislazione regionale e la programmazione comunitaria chedispongono Nnanziamenti, agevolazioni e incentivi, diqualunque natura, per le imprese devono essere riformulate,per estenderie, per quanto compatibile, ai professionisti, conparticolare riferimento ai giovani professionisti.

le aggregazioni tra professionisti ecostituite in prevalenza da giovani

quelle che costituiscono sedi operativeemergenti.

4. La Regione estende alle aggregazioni professionali tra giovaniprofessionisti i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese,limitatamente alle previsioni annuali di spesa previste nellalegge di bilancio della regione.

‘I

1. I provvedimentincentivi diretti a

investimenti non

3. Sono favoriten te rproess io n aliorofessionisti eall’estero nei principali mercati

)ri- -r V)r) I t)r)fl’() - ‘IO -O - )V-I- l-i O)

Page 15: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

I.•jfl’jqjfJ sùi. lti.lcitC ic;iu I •l’.’pii. ‘:j

tI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.‘dtivit.i ir’,diittjve - ørn.jrqmrnazione, !ii’iustzi.i, :‘orn,mzrr:o,— .c; ,no, Lavoro •td aitn .tctori proiuttivi.

Articolo 8Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale

negli incarichi conferiti dalla Regione Campania

1. Il professionista è tenuto a rendere noto alla Regione ovveroalle società o agli enti partecipati, al momento dell’assunzionedellincarico da questi conferito, gli estremi della polizzaassicurativa stipulata per la responsabilità professionale e ilrelativo massimale, anche in relazione agli obblighi previstidalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modificheed integrazioni.

I.

‘IL: ‘torme •#r I ,moa;to M!I ,vnro tat1)flflfl2O ‘e i svnrn in. ‘in.’ a... •‘—nJ———..’— •2LI

Page 16: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

iI Q’41S3iONE CNStLLAE PERMA4Tu ‘i•- rr a J u a e o

...JcL;rno, vGO) etori

Articolo 9Tirocinio

1. Per i tirocinanti operanti nelVambito defla regione sonopreviste agevolazioni specifiche mediante l’utilizzo di unapposito rondo regionale di C 50000,00 (cinquantamfla euro)er l’anno nanziarìo 2012, a condizione che il dominusriconosca un equo compenso, oltre al rimborso obbligatoriodefle spese, secondo le modahtà previste dal comma 6del Varticolo 9 della legge 24 marzo 2012 n. 27, tenuto contodell’effettivo apporto di lavoro, con riferimento al regimetarilfario delle prestazioni rese.

2. La Regione favorisce la collocazione presso studi professionafldi giovani che non sono ìn grado di individuare il professionistaper il praticantato, anche attraverso specifiche convenzionicon le associazioni ed i sindacati di professionisti.

/

z

1IC’‘.i.‘)rny

.

r

Page 17: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

coiisijlit; I?eqionale irila t.’ainp’,ni.’

LU COMMISSIONE CONSELIARE PERMANENTE\rti’jita oroduttive - Programmazione, tndustria, Commercio,

r ;cismo, Lavoro ‘td .fl’ri vtttori produttivi.

Articolo 10Pubblicità

1. L’esercizio professionale nell’ambito della regione, inqualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicitàinformativa.

2. I giovani professionisti possono essere destinatari diagevolazioni fiscali, amministrative o tributarie nellarealizzazione delle predette forme di pubblicità, limitatamentealle previsioni annuali di spesa contenute nella legge diBilancio regionale.

• i..I :• • ‘•

• ••

-r—4..; •/‘%v ie

•• ;_• ‘ •

1.54t: ‘ Norme per il compatto dei lavoro autonomo in tavore lei qiovani professionisti ‘ - leq. ‘ien. 220- .sto nfnrmulato *d ioornvato neila ieduta Il Comm,qqinn. si. (1 .1.1 (11 inni. flq I

Page 18: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

. •.;iil,:. ‘c .:g..L (•si ‘i!:t. .

t1 COMMISSIONE CONSILLARE P!RMANENflVcrs:ta .wcduttive - Programmazione, industria, Com merc;o,

rurismo, lavoro ed altri iettari ornduttlvi.

Articolo 11Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale è delegata ad emanare per l’erogazionedei fondi previsti dagli articoli 3,5 e 9 apposito regolamento diattuazione.

ti;

-:. •.,ti

“IL: ‘iovm• ier ‘I comoarto .1*1 lavoro .ntonomo in ravore ‘lei jtovani ,rotesqionssti ‘ - leq. .rn. 220sto eformigi.Un .14 ,nnrni, Wn iella c,,ò.s. 18 ,‘ -— ...a.. .: - . -

Page 19: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

11 CO4M t5SION€ CONSILI € ?RMANENTiitLi

.vtO J riurHV.

Articolo 12Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge si farà fronte per lcorrente esercizio finanziario con le risorse assegnate allaUPB 3.11115, mediante l’istituzione di un nuovo Capitolodi Spesa denominato: “Attuazione della legge regionaleNorme per il comparto del lavoro autonomo in favore deigiovani professionisti”, opportunamente incrementate dellasomma pari ad € 250.000,00 mediante prelievo dellamedesima somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pariimporto.

2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.3. L’allegato “A” della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2

(Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno2012 e bilancio pluriennale per il triennio 20122014) èconseguentemente integrato e ridotta la dotazionefinanziaria prevista dal comma 2 dell’articolo 4 della citatalegge regionale

I,rme ,r r.Qrflk)afO v’.).ro ittonomo r1’or’ I

Page 20: NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO INFAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

:i :QiiiSStON€ CC SIL1 R1\NENT\ttìv ta 1 u ve -

n ìazone, .1 a Com rìearno, Lavoro ad a tr settori o mvi o ttIv

Articolo 13Entrata in vigore

1. La oresente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effettodello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla suapubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

/‘‘i

3rer aonioarto •:le ivoro autonomo o tavore ae juvini arofessonO;ri aq ren aaa

Li ai aa LOI )