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- 1 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PERIODO 2017 – 2019 Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 19.01.2017 Pubblicato sul sito internet nella sezione “Società trasparente”

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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PERIODO 2017 – 2019

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 19.01.2017

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Società trasparente”

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-A.C.T.A. S.p.A.-

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Azienda per la Cura e la Tutela dell’Ambiente S.p.A (di seguito, anche “Società”) è stata costituita a seguito della trasformazione dell’azienda speciale A.C.T.A., Azienda Comunale per la Tutela Ambientale, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 29 dicembre 2009.

Oggi la Società, le cui quote sono interamente possedute dal Comune di Potenza, si occupa in prevalenza della gestione di servizi di pulizia, igiene ambientale e raccolta differenziata, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti e di qualità sempre maggiore per continui benefici degli utenti, in un’ottica di contenimento dei costi. Le attività aziendali sono svolte nella sede legale e operativa, sita in via della Siderurgica n. 12.

La Società svolge oggi diverse attività, che sono state così classificate:

servizi di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Potenza (raccolta, raccolta differenziata, spazzamento);

servizi diversi per il Comune di Potenza (gestione neve, servizi di sanificazione, gestione aree pubbliche di parcheggio a pagamento);

altri servizi per terzi.

In ottemperanza al disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 97/2016, e secondo quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Civit il 13 settembre 2013, dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 (aggiornamento 2015 al PNA) e dalla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (Determina Approvazione PNA 2016), nonché in ossequio alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, la Società adotta le seguenti “Misure organizzative per la Prevenzione della Corruzione”, integrando le specifiche inerenti alle attività aziendali.

Per ciascuna area di rischio, la Società adotta una procedura di prevenzione e controllo integrando misure di tutela per gli operatori che effettueranno segnalazioni di illeciti.

Periodicamente si organizzeranno, di concerto con il Comune di Potenza, piani di aggiornamento per i Responsabili delle aree di rischio.

Le aree di rischio dell’attività dell’ACTA S.p.a. sono prevalentemente circoscritte all’area amministrativa (assunzioni, gestione personale, acquisti, forniture, ecc.).

L’accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale della Società, www.actapotenza.it, adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 97/2016.

Le Misure sono soggette ad aggiornamenti periodici, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’azienda e in seguito a verifica della sua attuazione e adeguatezza rispetto alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ovvero conseguentemente alle eventuali modifiche apportate al Piano Nazionale Anticorruzione o ad altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.

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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche: Legge anticorruzione), recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, è stata approvata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall’Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato elabori ed applichi politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, si adoperi per attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a secondo delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, della supervisione e del coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell’art. 1 della L. n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

L’applicabilità dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge anticorruzione alle “Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” è prevista dallo stesso art. 1 al comma 34.

Al comma 39, l’art. 1 della menzionata Legge dispone inoltre che anche le Aziende e le Società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici siano tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli Organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

A completamento del quadro normativo di riferimento, devono infine ricordarsi i seguenti provvedimenti attuativi della Legge n. 190/12 e s.m.i.:

- il D.Lgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi “di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”;

- il D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i., che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di trasparenza;

- la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli

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enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

1.2. Il “Piano Nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica

Nell’ambito del quadro normativo appena descritto, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit), con Deliberazione n. 72/13, visto l’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha approvato, in data 13 settembre 2013, il “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione e di porre le premesse perché le amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012.

Al Paragrafo 3.1. (“Destinatari”) del PNA è espressamente prevista l’applicazione dei contenuti dello stesso anche “agli Enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 C.c. da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...”.

Il Paragrafo 3.1.1. (“Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ‘P.T.P.C’. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”), nell’illustrare le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei PTPC nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, recita testualmente: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)”… I ‘Piani di prevenzione della Corruzione’ debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...”.

Il PNA impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “… sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Quanto riportato sottende la necessità di integrare il modello di organizzazione e di gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (c.d. Modello 231), ove esistente, introducendo presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei

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Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla “Trasparenza” e sulla “Incompatibilità ed inconferibilità”.

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., definendo altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi

Infine con le delibere n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibere 11 settembre 2013, n. 72 (PNA).

In attuazione del quadro normativo ed attuativo brevemente descritto, la Società è tenuta:

ad elaborare le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 e s.m.i. (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), secondo le metodologie di realizzazione dei modelli organizzativi stabilite dal D.Lgs. n. 231/01 e dalle Linee Guida di Confindustria, assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza;

a prevedere, nelle suddette misure di prevenzione della corruzione, appositi meccanismi di accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;

a trasmettere alla P.A. vigilanti le misure adottate, che a loro volta dovranno essere pubblicate anche sul sito istituzionale;

ad implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del PNA e alle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione relativamente ai processi di accountability nei confronti degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull’attuazione. Nel PNA è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare “l’avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell’Ente pubblico economico o dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico” e ad organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate;

a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Definite le strategie di prevenzione attraverso l’elaborazione del PNA, le singole amministrazioni devono infatti implementare misure interne al fine di prevenire fenomeni non solo corruttivi in senso stretto, ma anche di mala amministrazione, cioè di fatti prodromici alla corruzione che potrebbero introdurre condotte corruttive. Le misure di prevenzione della corruzione costituiscono il documento programmatico della Società che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, descrivendo un processo ad hoc che possa interagire con le attività specifiche della stessa.

Le finalità delle misure di prevenzione della corruzione appaiono simili a quelle previste dal D.Lgs. 231/2001, ma in realtà l’accezione di “interesse e/o vantaggio” che sottende codesta legge 190/2012 ha una portata più ampia: il soggetto responsabile nel d.lgs. 231/01 è la società, nelle misure di prevenzione della corruzione è il soggetto persona fisica designato come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); il titolo della responsabilità nel D.Lgs. 231/01 è costituito dal dolo e quindi la natura dell’illecito è penale, mentre nella l. 190/12 il titolo della responsabilità e costituito dalla colpa e l’illecito è di natura erariale (l’organo competente è la

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Corte dei Conti) e disciplinare (l’organo giudicante è l’autorità amministrativa).

Inoltre, l’ambito di applicazione si estende anche a tutti i reati che possono configurarsi in relazione al tipo di attività svolta dall’ente.

Quanto alle caratteristiche delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, esse devono contenere:

1) l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;

2) per le attività individuate al punto precedente, la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo sulle decisioni atte a prevenire tale rischio;

3) la definizione degli obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deve vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

4) il monitoraggio per la conclusione dei procedimenti nel rispetto dei termini previsti per legge;

5) il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con essa entrano in contatto;

6) l’individuazione degli obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

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2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, un’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

2.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione

L’Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella “Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche” (Civit ora Anac) - istituita dall’art. 13 del Dlgs. n. 150/09 e, precisamente:

a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica

All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con Dpcm 16 gennaio 2013:

a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il PNA, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);

d) definisce Modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

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2.3 Il Responsabile dell’attuazione del “Misure Organizzazioni per la prevenzione della Corruzione”.

Una delle principali misure organizzative introdotte dalla L. 190/2012, modif. dal D.Lgs. 97/2016, è la ridefinizione del nuovo ruolo del “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (d’ora innanzi RPCT), al quale è stato conferito l’onere di svolgere entrambi i ruoli e funzioni. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale o locale, devono nominare tale responsabile, che può essere individuato anche nell’Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dall’art.6, D.Lgs. 231/2001 e consentire ai cittadini di avere notizie in merito alle misure adottate ed alla loro attuazione in materia di prevenzione della corruzione, a mezzo pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale e trasmissione alle amministrazioni pubbliche vigilanti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, il CdA dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. L’incarico di responsabile è aggiuntivo a quello dirigenziale di livello generale e deve avere pari durata in ordine a quest’ultimo

Nell’ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT è individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione eserciterà una funzione di vigilanza sulle attività del soggetto incaricato.

Nell’eccezionale ipotesi in cui non vi siano dipendenti in possesso dei necessari requisiti, sarà nominato RPCT uno dei componenti del C.d.A. privo di deleghe gestionali.

Le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sono svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza.

In questa ottica, qualora uno dei componenti dell’Organismo di vigilanza sia un componente interno, lo stesso svolgerà anche le funzioni di RPCT.

In caso di revoca dell’incarico, i relativi atti devono essere motivati e comunicati all’ANAC che, entra 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame.

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale. Ciò vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un componente dell’Organismo di vigilanza.

Nel provvedimento di conferimento dell’incarico di RPCT sono individuate le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest’ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

Le informazioni in ordine alla nomina devono pervenire all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la

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valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC), cui con la L. 125/2013 del 31/10/2013 sono state trasferite le competenze, prima attribuite alla CIVIT. Le suddette informazioni dovranno pervenire a mezzo utilizzo del modulo pubblicato sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La L. 190/2012 e s.m.i. assegna al RPCT gli specifici compiti cui deve adempiere e lo stesso deve redigere ogni anno, entro il 15 dicembre, una relazione che rendiconti sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate. Detta relazione deve essere pubblicata nella sezione “Società trasparente” del sito e trasmessa all’organo di indirizzo politico.

In dettaglio, il RPC:

a) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità delle misure organizzatine per la prevenzione della corruzione ex l.190/2012;

b) verifica che, all’interno delle stesse, siano previsti dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;

c) propone all’Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate;

d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l’Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti;

e) propone la modifica delle misure organizzatine per la prevenzione della corruzione, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell’Amministrazione;

f) riferisce sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale all’Organo di indirizzo politico e in ogni caso ogni qualvolta quest’ultimo lo richieda;

g) svolge un’azione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati dalla Legge n. 190/12 e s.m.i. e di quelli introdotti dal D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i., secondo le specifiche contenute in quest’ultimo e limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, essendo stato nominato dall’Organo di amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (D.Lgs. n. 33/13);

h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui alle misure, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 12, L. 190/2012, in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, il Dirigente risponde sia sul piano dirigenziale (mancato rinnovo dell’incarico e revoca dello stesso) ex art. 21 D.Lgs. 165/2001, sia sul piano disciplinare, per danno erariale e all’immagine della P.A., a meno che non provi:

1) di aver efficacemente attuato, prima del reato, le misure e di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione delle stesse;

2) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste, il RPCT risponde ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 165/2001, nonché per omesso controllo disciplinare. Inoltre, poiché tale carica è ricoperta da un soggetto interno all’amministrazione, che dunque riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non si esclude la responsabilità penale dello stesso. Infine, il RPCT, ove venga a conoscenza di fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della

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Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art.331 c.p.p.) e darne tempestiva informazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

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3. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000:2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica nelle proprie Circolari, la Società “ACTA S.p.A.”, nella redazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, ha seguito i principi riportati qui di seguito.

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. Essa concorre a raggiungere gli obiettivi che la società si prefigge tesi al miglioramento della prestazione (consenso opinione pubblica, rispetto dei requisiti cogenti in ordine alla sicurezza e salute della persona, salvaguardia e protezione dell’ambiente, consenso pubblico in ordine ai servizi resi ed alla qualità del servizio offerto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione).

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, dipende da tutte le attività e dai processi principali dell’organizzazione inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. La gestione del rischio è una delle tante responsabilità in capo all’organo direttivo.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. Costituisce un aiuto essenziale per i responsabili delle decisioni affinché operino scelte consapevoli, definiscano priorità di azioni e linee alternative.

d) La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

f) La gestione del rischio utilizza le migliori informazioni disponibili; quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. E’ compito dei responsabili delle decisioni l’informazione in ordine a qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”. La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Assicura che le opinioni dei portatori di interesse siano prese in considerazione e che gli stessi siano adeguatamente rappresentati.

j) La gestione del rischio è dinamica. I cambiamenti determinano nuovi monitoraggi e riesami al fine di mappare la modifica dei rischi e l’introduzione di nuovi.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

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4. APPROCCIO METODOLOGICO

Le “Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione”, pur ricalcando le fasi operative prescritte per la realizzazione del Modello 231, ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implichino necessariamente l’interesse o il vantaggio della Società stessa.

Le “Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione” vengono approvate dall’Organo di indirizzo politico di ACTA spa individuato nel Consiglio di Amministrazione. La sua costruzione si è ispirata ai principi contenuti nelle Linee Guida Uni Iso 31000:2010 sopra descritti e alle metodologie aziendali di risk management normalmente utilizzate nella redazione del Modello 231, che si basano sull’identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione). L’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01.

Sulla scorta delle suddette indicazioni, la Società ha progettato un sistema anticorruzione che, partendo dall’organizzazione specifica, possa risultare in grado di assolvere efficacemente ai compiti previsti dalla legge, coinvolgendo non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi. Il lavoro, in conformità con quanto specificato nell’all. 1, par. B2, del PNA, ha avuto ad oggetto:

la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell’avvenuta ricognizione, delle aree aziendali e l’individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società;

la previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

l’individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la corruzione;

la messa a punto di procedure per l’aggiornamento delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione;

la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione;

la regolazione di un sistema informativo e di accountability per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione da parte dell’Amministrazione vigilante;

l’informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell’anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

4.1. La gestione del rischio

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio.

I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si è fatto riferimento nell’elaborazione delle presenti misure sono quelli desunti dalle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dalle descritte Linee guida Uni Iso 31000:2010, espressamente richiamate dallo stesso Dipartimento e sopra prese in esame.

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La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, è il mezzo per attuare la gestione del rischio. L’intero processo di gestione del rischio, dall’identificazione, all’analisi e ponderazione, si è basato, in conformità a quanto affermato dalla Funzione pubblica, sulla partecipazione e l’attivazione di meccanismi di consultazione, sotto il coordinamento del RPC, con l’affiancamento di esperti esterni, il coinvolgimento dell’Organo amministrativo e dei Responsabili per le aree di rispettiva competenza.

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5. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Trascurando i casi di malfunzionamento della macchina amministrativa non in quanto secondari, ma unicamente perché il sistema di prevenzione dovrebbe anche - quando efficacemente attuato - ridurne considerevolmente il verificarsi, a ben vedere vi è una sostanziale analogia tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 231/2001 e quelli, propri dei pubblici ufficiali, indicati dalla L.190/12 e dal P.N.A.

Il punto nodale è che l’ottica è diametralmente capovolta: contrariamente al dettato del D.Lgs. 231/2001, la L. 190/12, nel caso delle partecipate, intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nell’ottica di prevenire fenomeni siffatti, fanno leva sui seguenti elementi (oltre che su un’efficace attività di vigilanza):

una precisa definizione dei principi di comportamento;

un’architettura organizzativa che definisce responsabilità e compiti;

una o più procedure per l’indizione e l’affidamento degli appalti.

Tra i reati esclusivamente (sebbene indirettamente) menzionati nella Legge 190/12 figurano il peculato (314 c.p.), l’abuso d’ufficio (323 c.p.) e l’omissione di atti d’ufficio (328 c.p.); l’abuso e l’omissione di atti d’ufficio si collegano implicitamente ai reati di corruzione, e la relativa azione di prevenzione è adeguatamente esperita attraverso il monitoraggio e controllo dei procedimenti amministrativi (sia per quelli che originano determinazioni o deliberazioni che per quelli meramente interni).

Si ritiene dover integrare l’elenco con il reato di turbata libertà degli incanti (353 c.p.), sebbene esso rientri nel Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione), in quanto volto a punire anche la persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni.

Per il peculato sembra possibile un parallelismo con i reati societari sul fronte privatistico: per essi e per la loro prevenzione è naturalmente necessario un presidio dell’area amministrativa e finanziaria.

In sintesi, quindi, le disposizioni organizzative, inclusi i codici etici e di comportamento, volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere validamente impiegate, a meno delle integrazioni suindicate, anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della L. 190/2012.

Naturalmente non può venir meno l’attività di controllo e monitoraggio che, tra l’altro, nel caso delle società partecipate è altresì disciplinata, nel rapporto con l’Amministrazione vigilante, dal D.L. 174/2013 convertito nella L. 213/2012.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento all’attività svolta dalla Società “ACTA S.p.a.” ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti per la Società le seguenti fattispecie di reato:

peculato (art.314 c.p.)

concussione (art. 317 c.p.)

corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

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corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

omissione d’atti d’ufficio ( art.328 c.p.)

reati di turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)

truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

frode informatica (art. 640-ter c.p.)

indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)

corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

5.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di frodi nella fase antecedente e successiva all’erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (640-bis c.p.) e dell’utilizzazione abusiva dei fondi (art 316-bis c.p.).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

a) contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore;

b) finanziamenti: concessioni di credito da parte di Enti pubblici a condizioni vantaggiose, per impieghi determinati;

c) mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l’obbligo di restituzione ma in cui l’ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior ampiezza dei tempi di restituzione;

d) altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici.

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:

1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee;

2) la rilevanza pubblica dell’operazione che giustifica l’onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e per chi le riceve.

Nel concetto di “erogazioni pubbliche”, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria (Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 16568/07 e n. 7537/10).

Di seguito si analizzano gli articoli del Codice penale richiamati.

Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L’art 640-bis c.p. così recita: “la pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee".

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La condotta è descritta per relationem, attraverso il rinvio all’art 640 c.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l’Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L’oggetto materiale della frode consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.); tali frodi non procurano solo un danno agli Enti erogatori, ma colpiscono l’intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti (c.d. danno da sviamento) e dell’ostacolo all’attuazione dei programmi economici.

Il reato de quo può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società produca documenti falsi allo Stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee, al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della medesima Società, finanziamenti pubblici.

Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L’art. 316-ter dispone che, “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell’intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La norma in questione, uniformandosi a quanto già previsto nel campo delle frodi comunitarie ed in ossequio agli accordi presi in sede di Convenzione di Bruxelles (c.d. Pif), ha previsto delle soglie di punibilità: se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro, si applica la sola sanzione amministrativa; in quest’ultimo caso, non è prevista la responsabilità della Società.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l’indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi sia in forma attiva che omissiva; la condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee). La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. Il reato de quo è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall’art 640-bis c.p., sopra analizzato. In dettaglio, esso può coinvolgere varie strutture e funzioni aziendali (es: Ufficio Risorse umane, Ufficio Contabilità, ecc.) che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti passivi indicati dalla norma.

I reati di indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione, da parte del personale della Società, di documenti attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per la Società.

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Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato

L’art. 316 c.p. stabilisce che “chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”.

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all’ottenimento dell’erogazione: assume cioè rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l’erogazione.

L’art. 316-bis c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all’art. 640-bis c.p., operando nella fase esecutiva. Un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della Società che, una volta ottenuti un finanziamenti pubblici, con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. “formazione finanziata”), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio, per ristrutturare immobili aziendali).

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5. 17

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l’integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto. Per artifizio si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; per raggiro si intende ogni “macchinazione subdola” atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza.

L’induzione in errore della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.

Per atto di disposizione si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un’usurpazione unilaterale dell’agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell’induzione in errore. È pacifico che l’atto di disposizione possa consistere anche in un non facere: la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.

Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l’Agente (c.d. profitto ingiusto, che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

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Si tratta di una tipologia di reato configurabile in tutti gli ambiti aziendali, ad esempio nel caso in cui la Società utilizzi artifizi o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell’esecuzione; si pensi, in quest’ultimo caso, alla Società che, nel contesto di un rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifizi o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività. Altro esempio concreto di condotta che può integrare il reato in questione è presentare alla Pubblica Amministrazione documenti falsi, attestanti l’esistenza di condizioni essenziali della Società per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, al fine di ottenere un indebito profitto.

Un controllo preventivo che la Società può adottare per circoscrivere il rischio di verificazione di tale reato consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante".

Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini del presente Piano, sono ricompresi, nel reato di “frode informatica in danno dello Stato”:

qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;

qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto, con un danno alla P.A.

La condotta si può sostanziare nell’alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell’Azienda, già trasmessi all’Amministrazione.

Ai fini di un controllo preventivo, l’Azienda adotta un sistema interno che preveda, per un corretto accesso ai Sistemi informativi della P.A., le seguenti caratteristiche:

adeguato riscontro delle password di abilitazione per l’accesso ai Sistemi informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche strutture aziendali;

rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;

puntuale verifica dell’osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società.

5.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si analizzano di seguito i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati.

Art. 317 c.p. : Concussione

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni”.

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Si tratta infatti di un “reato proprio”, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma (“Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di pubblico servizio”).

La qualifica di “Pubblico Ufficiale”, ai sensi dell’art. 357 C.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per l’art. 358, “agli effetti della legge penale, sono ‘Incaricati di pubblico servizio’ coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. Nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale.

Pertanto, la natura prettamente privatistica di ACTA spa non esclude la possibilità di configurare la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa.

Tale qualifica è confermata anche laddove l’ente, persegua finalità pubbliche, pur con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni (Corte di Cassazione, Sez. VI, 7 maggio 2004, n. 37102).

Per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, “ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

L’art. 317 c.p. tutela i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

l’abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio; nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l’agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;

la costrizione o l’induzione nei confronti della vittima: la costrizione si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre l’induzione comprende ogni attività di persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo;

la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo; tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico agente. Nel concetto di utilità è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona. Terzo è, ovviamente, chi è estraneo all’attività abusiva del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio.

il dolo, se l’agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

Il reato di concussione potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio che costringa esponenti della Società (dipendenti e non) a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di:

• agevolare la Società nell’ottenimento di contratti di servizi con Enti pubblici;

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• ottenere agevolazioni per l’aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;

• procurare alla Società trattamenti di favore in caso di accertamento e/o verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti;

• ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale o contributiva, ecc.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il Pubblico Ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.

L’elemento caratterizzante di tale fattispecie di reato è l’accordo criminoso tra il pubblico Funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio e che rappresentano l’esplicazione dei poteri inerenti all’Ufficio. Tale accordo pone il pubblico Funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 c.p.), contraddistinto invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all’art. 318 c.p. sono:

a) l’esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale e dell’Incaricato di pubblico servizio:

o l’esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;

o l’esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l’intraneus esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio;

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

o per promessa si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la controprestazione, purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione;

o nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;

o nel concetto di utilità rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico Funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale “per sé o per un terzo”: terzo non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione. Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato accordo criminoso, ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un mero post factum (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto, ma non è necessaria ai fini della consumazione).

In ambito aziendale possono configurarsi corruzioni attive nel caso in cui l’Amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale e per far ottenere all’Ente un qualche vantaggio.

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Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni”.

Si tratta della c.d. “corruzione propria” ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto (Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio). Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell’ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie de qua è quella del Pubblico Ufficiale che, nel corso di un’ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l’imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella dell’imprenditore che paghi il Pubblico Ufficiale per farsi concedere un’autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.

Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anno o all’ergastolo, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni”.

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l’attività giudiziaria.

Per “parte” di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per “parte” di un processo penale si considera l’imputato, l’indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l’Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Il reato in questione è ipotizzabile solo se l’atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.

L’elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La Società potrebbe rispondere del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora corrompa, ad esempio, il Giudice incaricato del processo, per ottenere un risultato favorevole o per ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.

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Tale fattispecie, introdotta dalla Legge Anticorruzione, richiama il reato, ora eliminato, di concussione per induzione. Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto 2 profili:

1. la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (c.d. “condotta costrittiva”); il pubblico funzionario pone in essere un’attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest’ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. “induzione per persuasione”);

2. per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, i cui elementi costitutivi sono:

o l’abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio;

o l’induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta;

o la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

La norma punisce anche la Società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del Funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell’indebito; in ambito societario il reato è configurabile altresì nelle ipotesi in cui i dipendenti-apicali della Società rivestano il ruolo di Incaricati di pubblico servizio.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art, 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici Funzionari (commi 3 e 4).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l’offerta o promessa dell’utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l’istigazione).

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I reati di corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio al fine di

agevolare e far ottenere alla Società, a titolo esemplificativo, i vantaggi di cui sopra. Ciò che differenzia tali rischi di reato dalla Concussione è che, nell’ipotesi in commento, l’atto illecito si realizza per iniziativa degli esponenti della Società, che pertanto diventano soggetti attivi nella promozione del medesimo.

Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questa nuova fattispecie che, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione introdotto dalla Civit, deve essere ricompresa nel modello di organizzazione, gestione e controllo, quale ulteriore azione di prevenzione della Corruzione. Secondo il suddetto Piano, infatti, i modelli non devono limitarsi a richiamare solo i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ma devono prendere in considerazione anche quelli contenuti nella Legge n. 190/2012, in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (nel caso di specie, “Società di servizi pubblici locali”).

L’art. 346-bis c.p. stabilisce che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319- ter c.p.

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico Funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico Funzionario medesimo.

Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell’attuazione del PNA, in quanto introdotti con la Legge n. 190/12, rientra anche il reato di “Corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c., di seguito analizzato.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

L’art. 2635 del codice civile statuisce che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le

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pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Costituisce reato-presupposto essenzialmente la condotta del corruttore che dà o promette denaro o altra utilità per ottenere favori da un soggetto appartenente ad una Società.

Il novero dei soggetti punibili comprende non solo i soggetti apicali della Società, ma anche soggetti esterni all’impresa (es: consulenti). Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato è l’accordo illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una tangente per far compiere all’altro un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio.

La norma configura un reato di danno e l’applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al verificarsi di un nocumento per la Società, che deve essere conseguenza della commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà.

A seguito della recente introduzione di questo reato-presupposto, ad opera della Legge n. 190/2012, può essere sanzionata solo la Società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa Società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la Società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà.

Vero nuovo reato presupposto è quindi la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore.

I presidi e i controlli di seguito analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis C.p.).

Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione della Società trova infatti uguale applicazione, sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

Art. 314 c.p.: Peculato

L’art. 314 recita così: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, che deve essere inteso come coscienza e volontà di appropriarsi di un bene di proprietà altrui, del quale si è avuta la piena disponibilità per ragioni di servizio o d’ufficio. Il peculato è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui l’agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio o servizio, ne dispone uti dominus (come se ne fosse il reale proprietario).

Al reato di peculato è applicabile la circostanza attenuante dell'art. 323 bis c.p. , qualora il fatto sia di particolare tenuità.

Configura il reato in esame, ad esempio, la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio (nel caso di specie trattasi di peculato d’uso di cui all’art. 314, co. 2, c.p.).

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Art. 323 c.p.: abuso d’ufficio

L’art. recita così: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”

La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell’ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l’agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio. La condotta del pubblico agente deve però integrare alternativamente la violazione di norme di legge o di regolamento. Quindi la rilevanza del comportamento è collegata ad un quid di immediata verificabilità: la contrarietà a regole scritte. Di conseguenza, in caso di abuso mediante omissione, questa ricorrerà quando il comportamento omissivo violi un obbligo di fare.

Art. 328 c.p.: rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

L’art. recita così: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d’urgenza di compiere l’atto, tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.

Il reato, dunque, si consuma quando l’inerzia ha compromesso l’adozione efficace dell’atto urgente. In merito all’urgenza, parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio, in cui si ha una vera e propria omissione, e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l’atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.

Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.

Art. 353 c.p.: turbata libertà degli incanti

L’art. recita così: “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

L’oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica, ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre.

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6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto in precedenza descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Ciascuna Area aziendale tecnico-amministrativa e i discendenti settori di competenza, sono responsabili dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell’ambito della propria attività. Ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza.

Nelle attività svolte da ciascuna Area aziendale e settore, deve essere preservato il principio generale della distinzione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono e i soggetti destinati al controllo ex post.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, i destinatari delle presenti Misure organizzative per la prevenzione della corruzione Piano si devono attenere alle regole di condotta specifiche, descritte nei paragrafi successivi, relative al divieto di pratiche corruttive.

È stabilito l’espresso divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici Funzionari;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Più nel dettaglio, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Come previsto dalle regole di comportamento, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere l’immagine della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire di effettuare le opportune verifiche al riguardo;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al RPCT, che ne valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di ACTA S.p.A. in materia;

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g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

k) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

l) l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di una password che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

m) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;

n) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

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7. PRINCIPALI AREE E PROCESSI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E RELATIVI PRESIDI

Dall’attività di risk assessment effettuata e in relazione alle condotte criminose contemplate dalla norma, le aree / funzioni aziendali a rischio reato che presentano profili di maggiore criticità sono:

- Ufficio personale

- Contratti e Gare

- Direzione Tecnica

- Amministrazione e contabilità

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 1 della Legge n. 190/12, applicate in relazione allo specifico contesto, alla natura e tipologia di attività svolta, la mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono ha riguardato:

Gestione del personale

Incarichi e nomine

Affari legali e contenzioso

Approvvigionamento beni e servizi

Contratti e Gare

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

In base alle valutazioni del Responsabile e sulla scorta dell’analisi delle attività, le misure individuano le aree maggiormente a rischio, così come indicate nell’Appendice, recante la mappatura dei processi amministrativi individuati e l’analisi del livello del rischio per ciascun processo.

Di seguito sono analizzati i suddetti processi aziendali, ritenuti a rischio significativo di commissione dei reati “contro” e “nei rapporti” con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli sopra citati, e le relative misure di contenimento del rischio.

7.1. Gestione del personale e formazione commissioni di selezione del personale

I processi che si sviluppano in tal ambito sono essenzialmente quelli di seguito riportati: reclutamento e progressioni di carriera del personale dipendente e formazione commissioni di selezione del personale.

7.1.1. Principi di controllo e presidi di contenimento del rischio

Per quanto concerne il processo Gestione del personale, nelle fasi di reclutamento, trattamento accessorio legato alle performance (Valutazione e Obiettivi) e di progressioni di carriera, la Società utilizza, nella prassi, i seguenti protocolli preventivi:

a. definizione dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il personale dell’azienda;

b. selezione delle risorse nei limiti di rispetto del budget prestabiliti e garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate;

c. dimensionamento e tipologia di organico impiegato, in modo da garantirne la congruità con quanto previsto dalla normativa in materia;

d. definizione per iscritto - in tutte le loro condizioni e termini - dei contratti tra la Società, il personale e i collaboratori;

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e. corresponsione di indennità di qualsiasi tipo in relazione alle previsioni del CCNL;

f. definizione di target di performance raggiungibili e concreti su cui fondare i sistemi premianti delle risorse interne.

Per quanto concerne il reclutamento del personale la Società opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Tutte le fasi della procedura sono monitorate costantemente dal Responsabile delle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione. Spetta alla stessa figura la responsabilità della verifica dell’applicazione di quanto previsto dal Regolamento interno in materia di reclutamento personale. Compete altresì al Responsabile suddetto la verifica sull’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza avviene previa ricognizione delle professionalità interne e, nel caso in cui queste risultino insufficienti, attraverso la selezione di figure idonee, presenti sul mercato, valutandone le competenze e la professionalità.

Dell’avvio della procedura e dello svolgimento delle sue fasi è informato il RPC, il quale effettua un monitoraggio della stessa al fine di accertarne la compatibilità con il quadro procedurale sopra delineato e verificare l’insussistenza di cause ostative.

Per quanto riguarda la formazione delle commissioni di selezione del personale, la Società si impegna in base a quanto già stabilito dalla normativa in materia a stabilire i criteri, le modalità di nomina delle commissioni e alle cause di astensione. Il Responsabile anticorruzione è deputato a sorvegliare, di volta in volta, la corretta composizione delle commissioni nonché l’efficace e trasparente svolgimento dei lavori.

7.2. Processi relativi all’affidamento di lavori, servizi e forniture (processo di approvvigionamento beni e servizi)

È il processo aziendale relativo al reperimento di forniture, servizi, consulenze e lavori necessari al funzionamento dell’attività produttiva: tale attività si sviluppa a partire dalla manifestazione di un’esigenza da parte di un richiedente (Responsabile di Settore) che, attraverso opportune azioni formalizzate, conduce all’aggiudicazione di una fornitura (sulla base del prezzo e dei requisiti di utilizzo) ed alla stipula di un contratto con il fornitore. Tale processo termina con l’arrivo e l’accettazione dei prodotti ordinati e/o delle prestazioni richieste e con il relativo pagamento.

Nell’ambito dell’affidamento di lavori, consulenze, servizi e forniture, i sottoprocessi che si sviluppano sono essenzialmente quelli di seguito riportati:

1. definizione del fabbisogno e dell’oggetto dell’affidamento

2. individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

3. procedure negoziate

4. affidamenti diretti

5. redazione e approvazione dell’avviso o del bando a procedura aperta o ristretta

6. definizione dei requisiti di qualificazione e di partecipazione

7. definizione dei requisiti di aggiudicazione

8. valutazione delle offerte

9. verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

10. verifiche preliminari all’aggiudicazione definitiva

11. revoca del bando

12. redazione del cronoprogramma

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13. varianti in corso di esecuzione del contratto

14. subappalto

15. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

16. gestione del contratto

17. ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità

18. autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore.

7.2.2. Principi di controllo e presidi di contenimento del rischio

Nell’affidamento dei servizi, lavori, forniture, ACTA S.p.a. si impegna a rispettare tutti le norme di legge in materia, con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici, oltre ai propri Regolamenti interni per l’affidamento dei lavori in economia e degli incarichi. Il tutto nel rispetto organico del modello Organizzativo 231 e delle presenti Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione, sia nella parte generale che in quella speciale. In particolare, le procedure di selezione dei fornitori devono avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, prevedendo pari opportunità di accesso e possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

In caso di inottemperanza (totale o parziale) alle suddette procedure, emersa a seguito di segnalazione o di controllo a campione, il Responsabile per la Prevenzione procederà ad apposita denuncia all’Organo Amministrativo, affinché essi provvedano nei termini di cui alle stesse Procedure e Regolamenti sopra indicati.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è abilitato ad integrare ed a proporre integrazioni ai Protocolli e Procedure sopra individuati, a fronte delle esigenze emergenti in corso d’attuazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi, salvo che per i pagamenti di minute spese economali d’importo inferiore ad euro 1.000,00.

In ogni caso, l’intero processo sarà volto a garantire un’adeguata separazione delle funzioni tra i soggetti coinvolti e la tracciabilità delle diverse attività svolte.

Tutta la documentazione relativa al ciclo degli acquisti, alla selezione dei fornitori e agli ordini emessi è adeguatamente formalizzata e archiviata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e del processo decisionale, delle ragioni delle scelte e della verifica della qualità delle forniture.

Tutte le fasi del processo sono monitorate costantemente dal Responsabile delle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione. Spetta alla stessa figura la responsabilità della verifica dell’applicazione di quanto previsto.

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8. PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

Il personale impiegato nei settori a rischio deve essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

A tal fine l’Organo Amministrativo, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 marzo 2016, il piano di rotazione relativo al settore di competenza.

Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

Qualora l’Organo Amministrativo ritenga di non poter procedere alla rotazione di parte o di tutto il personale di uno o più uffici dipendenti da lui, nel piano di rotazione deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è possibile effettuare la rotazione senza nuocere all’efficienza e alla funzionalità degli uffici.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora lo ritenga opportuno, può formulare proposte per la rotazione del personale degli uffici per i quali il funzionario ha dichiarato, motivando, l’impossibilità o la non opportunità della rotazione.

Se anche tale proposta è ritenuta inapplicabile dall’Organo Amministrativo, che ne esplicita le ragioni per iscritto, e comunque in tutti i casi di mancata rotazione del personale, il Responsabile deve procedere ad un controllo amministrativo successivo sugli atti adottati da tali uffici che sia tempestivo e su un numero di atti superiore, in termini percentuali, a quello previsto per tale attività dal regolamento comunale sui controlli interni.

8.1. Limitazioni alle composizioni delle commissioni e degli uffici

I Dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti indicati nelle presenti misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione, non possono essere preposti a capo degli uffici e dei servizi della Società.

In particolare, i Soggetti sopra indicati:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per la selezione di personale;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici della Società preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture;

c) non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.

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9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area sensibile laddove si operi all’interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici e, in particolare, la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti devono attenersi a quanto previsto nelle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione e, in dettaglio, nel Codice di comportamento. In particolare, deve essere assicurato:

1) che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;

2) che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;

3) che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

4) l’analisi dei crediti in termini di incasso secondo le scadenze e le modalità stabilite;

5) che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

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10. INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ INCARICHI

10.1. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

La Società provvede a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;

art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A tal fine la Società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

10.2. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La Società provvede a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;

art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

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Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tal fine la Società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

10.3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

L’Azienda adotta le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa.

A tal fine la Società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

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11. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE

Per le presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione è prevista un’apposita azione di informazione e formazione, volta a rendere noti i suoi contenuti e i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di “ACTA S.p.A.”. Tale azione è svolta secondo le modalità stabilite dalla Società.

11.1. Informazione

ACTA S.p.A. promuove la conoscenza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, è previsto che queste ultime siano rese conoscibili, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai destinatari; esso sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Società.

Informativa a dipendenti

L’adozione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione devono essere comunicate a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- invio di una e-mail contenente il riferimento al link del sito internet dove visualizzare le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, con evidenza dell’obbligo di prenderne conoscenza e condividerlo in quanto parte del contratto;

- lettera informativa, a firma del legale rappresentante, a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti di sintesi delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, specificandone le modalità di consultazione.

Ai nuovi dipendenti la copia delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e dei suoi allegati deve essere consegnata al momento al momento della firma del contratto di assunzione, con specifica che l’adesione allo stesso è parte del contratto.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

Informativa a collaboratori esterni e partners

ACTA S.p.A. promuove la conoscenza e l’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base delle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

11.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività all’interno degli uffici dell’azienda dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e, in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12 e gli aspetti etici e della legalità dell’attività, oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione. L’attività di formazione è inoltre finalizzata a diffondere la conoscenza delle misure organizzative per la

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prevenzione della corruzione, delle loro finalità e delle regole di condotta contenute nelle stesse e negli Allegati. I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della Corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;

la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;

la creazione della competenza specifica necessaria al dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio di Corruzione;

l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, necessario al fine di coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo in tal modo la costruzione di pratiche amministrative corrette e con sensibile riduzione del rischio di Corruzione;

la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La formazione può avvenire con le seguenti modalità:

corsi di formazione;

e-mail di aggiornamento;

note informative interne.

Programmazione della formazione

Per il personale addetto alle attività delle aree a maggior rischio di commissione di reati e sopra individuate, si adotta il seguente piano formativo:

1) una giornata dedicata alla presentazione della normativa e delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto e un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;

2) attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine alla fase di prima applicazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

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12. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI - APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura, conosciuta nel mondo anglosassone come whistleblowing, che ha lo scopo di favorire l’emersione di comportamenti potenzialmente illeciti a danno dell’interesse pubblico.

Il whistleblower (o “vedetta civica”), che denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC, oppure riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite, viene dalle nuove norme adeguatamente tutelato da sanzioni o discriminazioni per la sua segnalazione.

Il whistleblowing consente, dunque, di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, contribuendo all’emersione e soprattutto alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’Ente e per l’interesse pubblico.

In questa sede, le presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione prevedono un’ulteriore misura di prevenzione, che consiste nell’istituzione di una procedura che permetta al whistleblower di agevolare la presentazione di segnalazioni di illeciti o irregolarità o illegittimità o situazioni di malfunzionamento degli uffici dell’Ente.

L’ANAC, in considerazione dell’avvenuta modifica dell’art.54-bis del D.lgs.165/2001, relativa alla disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’art.31, co. 1, del d.l.90/2014 ha ritenuto opportuno adottare, con determinazione n. 6/2015, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower). In particolare, in virtù di detta modica, l’Autorità è stata inserita tra i possibili destinatari delle segnalazioni di cui sopra e, in forza del nuovo dettato normativo l’ANAC rectius: “riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art.54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165”.

L’A.N.AC. ha quindi ritenuto di dover adottare le Linee guida allo scopo di fornire indicazioni alle amministrazioni in ordine alle misure da approntare per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano illeciti, nonché pianificato, con tale atto, il percorso procedurale da seguire secondo uno specifico modello per la gestione delle segnalazioni. Inoltre, con le Linee guida l’Autorità intende dare conto delle procedure sviluppate per la tutela della riservatezza dell’identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all’A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.

L’Autorità, inoltre, rilevando la mancanza di una specifica previsione normativa in ordine alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, ha ritenuto opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle Linee guida. Con riferimento alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, che, sulla base dell’orientamento recentemente espresso dall’Autorità nelle Linee guida per l’attuazione della normativa anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, sono soggetti ad oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico, l’Autorità ha ravvisato l’opportunità che le amministrazioni partecipanti promuovano l’adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza. L’Autorità ha auspicato comunque un intervento del legislatore al fine di colmare il vuoto normativo evidenziato. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da ACTA Sp.A. di cui il Piano costituisce parte, prevede un canale di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) e di misure di tutela nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni. L’Organismo di Vigilanza può infatti essere destinatario di segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l’aggiornamento del Modello, ovvero l’adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché di eventuali comportamenti in violazione degli stessi. Lo stesso canale si applica in riferimento al presente Piano per evitare inutili ridondanze nei flussi di whistleblowing o difficoltà del segnalante

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nell’identificare il soggetto cui indirizzare la comunicazione. Le segnalazioni che, in base a quanto previsto dal Modello devono essere effettuate in forma scritta, anche mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica specificato nell’intranet aziendale, sono indirizzate in forma riservata, oltre che all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L’Organismo e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, nel rispetto dei principi definiti dal PNA, assicurando altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società; conservano le segnalazioni, i dati e le informazioni relative, in un archivio informatico o cartaceo, con criteri e modalità idonee a garantire la riservatezza e la protezione delle stesse nel rispetto della normativa vigente.

12.1. Segnalazione

Ogni dipendente o collaboratore, che, per ragioni d’ufficio, è a conoscenza di violazioni o irregolarità o malfunzionamenti, deve effettuare la relativa segnalazione:

al responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale a sua volta deve inviare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

oppure

direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La segnalazione può essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con una delle due seguenti modalità:

1. inviando in formato elettronico la segnalazione all’indirizzo di posta dedicato, al quale può avere accesso soltanto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

2. inviando la segnalazione in formato cartaceo, in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la dicitura “RISERVATA PERSONALE”.

In ogni caso, le segnalazioni saranno trattate in modo da tutelare la riservatezza dei dati identificativi del denunziante e del contenuto della segnalazione.

L’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei seguenti casi:

1. nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile;

2. nelle ipotesi in cui l’anonimato, in seguito a disposizioni di legge speciale, non possa essere opposto (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata al responsabile dell’azione disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

vi sia il consenso espresso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare avvenga sulla base di altri fatti e accertamenti, distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, che è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito;

la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla

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segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della legge 241/1990.

12.2. Oggetto della segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati, illegittimità o irregolarità, consumati o tentati o in procinto di essere posti in essere, a danno dell’interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate o in procinto di essere posti in essere, che siano:

1. penalmente rilevanti;

2. poste in essere in violazione di legge o regolamenti, del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altra istituzione;

4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della Società;

5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;

6. suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

12.3. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di svolgere le dovute ed appropriate verifiche ed accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Allo scopo, la segnalazione deve, di norma, contenere i seguenti elementi:

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Società;

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il denunziante, anche se recapitate tramite le modalità previste, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se

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relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Con adeguate azioni di comunicazione istituzionale, si inviteranno anche i cittadini ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica dedicato per effettuare le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati, illegittimità, irregolarità o malfunzionamenti, consumati o tentati o in procinto di essere posti in essere, a danno dell’interesse pubblico, da parte degli uffici comunali.

Anche per le segnalazioni “esterne”, anche se anonime, si seguiranno le predette indicazioni di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3.

12.4. Limiti al ricorso dell’arbitrato

La legge 190/2012 all’art. 1, commi da 19 a 25, riforma il ricorso a procedimenti arbitrali da parte di pubbliche amministrazioni, di società a partecipazione pubblica, nonché di società controllate o collegate a una società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. Tale disciplina si riferisce esclusivamente alle controversie deferite ad arbitri aventi ad oggetto diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del Codice dei Contratti Pubblici (cfr.art. 241, comma 1 del D.Lgs.163/2006).

Il ricorso all’arbitrato è legittimo solo ove sussista la preventiva autorizzazione motivata da parte dell’organo amministrativo. Parimenti tale autorizzazione è necessaria per l’inclusione della clausola compromissoria nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito.

In virtù di dette disposizioni:

il Servizio Legale assicura che i limiti al ricorso all’arbitrato siano comunicati a tutte le Funzioni aziendali rilevanti e che gli standard di contratto/bando/invito siano conseguentemente aggiornati;

il Servizio Legale monitora la corretta applicazione di tali prescrizioni in ogni contratto/bando/invito; nei casi eventuali in cui si ipotizzi il ricorso all’arbitrato, il Servizio Legale ne informa tempestivamente il RPC, il quale presenta la richiesta all’Organo Amministrativo, che valuta la richiesta e concede l’eventuale autorizzazione.

Nell’eventuale caso di nomina di arbitri in conformità a quanto sopra enunciato, si opera nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e delle disposizioni previste dalla L.190/2012 e dal D.Lgs.163/2006.

13. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

ACTA S.p.A. cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d’impresa. A tal fine, la Società ha adottato un Codice Etico, allo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

Per quanto riguarda il Codice di comportamento, ad integrazione di quanto previsto nel CCNL applicato e nel Codice Etico che la Società ha adottato, si fa riferimento alle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

Pertanto, ciascun dipendente non potrà:

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chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Per “regali di modico valore” si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;

utilizzare informazioni d’ufficio a fini privati;

utilizzare per fini personali telefono e collegamento a internet dell’amministrazione (se non in casi d’urgenza);

utilizzare per fini personali il parco auto aziendale;

far parte di associazioni od organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con l’ente pubblico;

consentire, almeno nei limiti delle sue possibilità, che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.

All’atto dell’assegnazione dell’ufficio, il lavoratore dovrà informare per iscritto l’azienda di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione retribuita intrattenuti con soggetti privati negli ultimi anni. Il dipendente dovrà infine astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibile secondo quanto di seguito previsto nel sistema sanzionatorio.

13.1. Conflitto di interesse

Come raccomandato nelle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica, la Società presta una particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere l’Amministratore unico e il personale.

In primo luogo, l’attenzione riguarda i Responsabili del procedimento, che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l’art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato “Conflitto di interessi”, secondo il quale “il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La norma contiene due prescrizioni:

è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento e per il titolare dell’ufficio competente, ad adottare il provvedimento finale e per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma, pur non applicabile per le società a partecipazione pubblica, è stata recepita nelle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione in quanto persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata all’Organo Amministrativo, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque

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l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, questo dovrà essere affidato dall’Organo Amministrativo ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, lo stesso Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà l’Organo Amministrativo, informandone debitamente il RPCT.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.

14. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ (rinvio)

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) e il suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel CCNL.

Si evidenzia, peraltro, che uno degli elementi essenziali per l’efficacia delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione è l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli, nelle procedure interne e nei presidi previsti dalle presenti misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dei principi contenuti nel Codice di comportamento che ne costituisce parte integrante. La definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio che la Società si impegna ad adottare costituisce dunque, un presupposto essenziale ai fini dell’attuazione della normativa in materia di Anticorruzione introdotta dalla Legge n. 190/12.

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15. IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;

- la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, conseguentemente, di eventuali anomalie del procedimento stesso;

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

All’Azienda, in quanto società in house, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario, le società in house, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

La Società adotta, un “Programma per la trasparenza e l’integrità”, che ne costituisce una apposita sezione delle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione, in cui viene definito il modello organizzativo che intende adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

La società costituisce sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

L’Organo Amministrativo individua, tra il personale di ruolo della Società, un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web “Società Trasparente” e nel Programma per la trasparenza e l’integrità.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce della modifica apportata all’art. 1, co.7, della legge 190/2012 dall’art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs.97/2016, nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le cui funzioni sono unificate per la materia della trasparenza e dell’anticorruzione.

La società adotta le misure organizzative necessarie al fine di assicurare la nuova disciplina interessante l’istituto dell’accesso civico e pubblica, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

15.1. Compiti del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”

In funzione di RPCT ha il compito di:

- proporre l’aggiornamento del Piano, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;

- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti

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dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- segnalare all’Organo di gestione e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai Dirigenti, Quadri e Responsabili degli Uffici della Società.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

15.2. Flussi informativi verso l’amministrazione

La Società attraverso il RPCT - che ne cura la trasmissione e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale - attua un idoneo Sistema informativo nei confronti del Comune, secondo il sistema di raccordo definito nelle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione.

Nei confronti dei cittadini il meccanismo di accountability, che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla loro pubblicazione nel sito istituzionale e in quello dell’amministrazione controllante a cui esso è trasmesso.

Eventuali aggiornamenti delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

15.3. Flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La Legge n. 190/12 prescrive che le Misure Organizzative di Prevenzione della Corruzione impongano, con particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del RPCT. Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento che rientri nell’art. 7 devono darne informazione al predetto Responsabile. Comunque, almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al RPCT, anche cumulativamente, da parte dei soggetti aziendali competenti, delle informazioni necessarie su tali provvedimenti adottati.

L’informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al RPCT di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;

- monitorare i rapporti tra l’azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’azienda.

Con riferimento ai processi “sensibili” sopra esaminati, devono essere fornite al RPCT tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, le seguenti:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;

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- elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);

- scheda di evidenza sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A. Il RPCT dovrà essere immediatamente avvertito circa eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Piano e alle relative procedure;

- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;

- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano;

- mutamenti intervenuti nell’organico e/o nell’organizzazione aziendale.

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ALLEGATI ALLE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ALLEGATO A) - SOTTO AREE DI RISCHIO – (cfr. Allegato 2 al PNA )

ALLEGATO B) - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (cfr. Allegato 5 al PNA )

ALLEGATO C) - MATRICE DEL RISCHIO

ALLEGATO D) - SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO

ALLEGATO E) - REGISTRO RISCHI

METODOLOGIA PER VALUTAZIONE RISCHI TABELLE ALLEGATE ALLE MISURE ORGANIZZATIVE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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ALLEGATO A) SOTTO AREE DI RISCHIO – (come da Allegato 2 al PNA)

Area A Acquisizione e progressione del personale

Prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, in particolare:

1. reclutamento

2. progressioni di carriera

Area B Incarichi e nomine

Affidamento di incarichi e nomine

Area C Affari legali e contenzioso

Determinazioni in ordine alla gestione del contenzioso

Area D Affidamento di lavori, servizi e forniture

Affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai

sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n.163. Con particolare riferimento:

1. definizione del fabbisogno e dell’oggetto dell’affidamento 2. individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 3. procedure negoziate 4. affidamenti diretti 5. redazione e approvazione dell’avviso o del bando a procedura aperta o ristretta 6. definizione dei requisiti di qualificazione e di partecipazione 7. definizione dei requisiti di aggiudicazione 8. valutazione delle offerte 9. verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 10. verifiche preliminari all’aggiudicazione definitiva 11. revoca del bando 12. redazione del cronoprogramma 13. varianti in corso di esecuzione del contratto 14. subappalto 15. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto 16. gestione del contratto 17. ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità 18. autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore.

Area E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Attività di gestione delle entrate e di spesa, e in particolare:

1. gestione entrate; 2. gestione patrimonio; 3. liquidazione fatture fornitori;

4. acquisti economali.

Area F Gestione dei parcheggi

Attività di gestione dei parcheggi a pagamento, e in particolare:

1. gestione degli incassi; 2. gestione delle procedura per la vendita delle schede di sosta; 3. gestione delle procedura per il rilascio dei permessi; 4. controllo di regolare emissione ed esposizione dei tagliandi di parcheggio.

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Con le schede di valutazione che seguono sono state valutate rispettivamente la probabilità (P) che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (impatto) (I) per giungere alla determinazione del livello di rischio (LR).

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ Si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi. La stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti presso l’Amministrazione, come effettivamente attivati e implementati e in considerazione della loro efficacia. Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. Con riferimento all’indice “CONTROLLI”, si precisa che si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Amministrazione che sia idoneo a ridurre le probabilità di rischio (es.: controllo di gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), tenendo conto non tanto della loro esistenza ma di come funzionano effettivamente nella realtà.

LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità

1 improbabile

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile

LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELL’IMPATTO

0 nessun impatto

1 marginale

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all’Amministrazione. La gravità dell’impatto di un evento corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda.

ALLEGATO B – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (cfr. Allegato 5 PNA)

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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (LIVELLO DI RISCHIO )

Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi)

e il valore dell’impatto (media aritmetica dei punteggi) = P x I

P = Valore Probabilità/frequenza

I = Valore impatto

In questo modo si ottiene il Livello di rischio espresso in termini di Quantità di rischio

Valore livello di rischio - intervalli Classificazione del rischio

0 nullo

> 0 ≤ 5 scarso

> 5 ≤ 10 moderato

> 10 ≤ 15 rilevante

15 ≤ 20 elevato

> 20 critico

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AREA A

Selezione per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75

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AREA A

Selezione per la progressione di carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,12

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AREA B

Selezione per l'affidamento d’incarichi e nomine

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,16

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AREA C

Affari legali e contenzioso

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,37

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AREA D

Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA D

Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11

(ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA E

Gestione entrate

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA E

Gestione patrimonio

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,50

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AREA E

Liquidazione fatture fornitori

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA E

Acquisti economali

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA F

Gestione degli incassi

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,66

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,57

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AREA F

Gestione delle procedure per la vendita delle schede di sosta

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00

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AREA F

Gestione della procedura per il rilascio dei permessi

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 2

Valore stimato dell'impatto 1,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,00

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AREA F

Controllo sulla regolare emissione ed esposizione dei tagliandi di parcheggio

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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- 77 -

2. Valutazione dell'impatto

Criteri Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1 Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 1

Valore stimato dell'impatto 0,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,25

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ALLEGATO C MATRICE DEL RISCHIO

La matrice del rischio sotto riportata rappresenta l’insieme dei possibili valori della quantità di rischio

(livelli di rischio) (n.b.: La matrice e la relativa metodologia applicativa è stata mutuata dalle “Linee

operative” per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni comunali, a

cura dell’ANCI Lombardia e del Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità (pag. 37 e ss.).

PR

OB

AB

ILIT

A’

5

altamente

probabile

5

10

15

20

25

4

molto

probabile

4

8

12

16

20

3

probabile

3

6

9

12

15

2

poco

probabile

2

4

6

8

10

1

improbabile

1

2

3

4

5

1

marginale

2

minore

3

soglia

4

serio

5

superiore

IMPATTO

Il livello di rischio minimo è 1, mentre 25 rappresenta il livello massimo di rischio. Le possibilità totali

sono 14, che individuano appunto 14 diversi livelli di rischio (1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25).

trascurabile medio-basso rilevante critico

da 1 a 3 da 4 a 6 da 8 a 12 da 15 a 25

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- 79 -

ALLEGATO D - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI PROCESSI A RISCHIO N

um

ero

d’o

rdin

e

PROCESSI

Indice di valutazione della probabilità

Valori e

frequenze

della

probabilità

Indice di valutazione

dell’impatto

Valori e

importanza

dell’impatto

Valutazione

complessiva del

rischio

Totale punteggio

Classificazione del

rischio

Dis

crez

ion

alit

à

Rile

van

za e

ster

na

Co

mp

less

ità

Val

ore

eco

no

mic

o

Fraz

ion

abili

Co

ntr

olli

Valore medio indice

probabilità (1)

Org

aniz

zati

vo

Eco

no

mic

o

Rep

uta

zio

nal

e

Imp

atto

imm

agin

e

Valore medio Indice di impatto

(2) (1) X (2)

1 Selezione per l’assunzione del personale

2 5 1 5 1 4 3,00 1 1 0 3 1,25 3,75 trascurabile

2 Concorso per la progressione di carriere del personale

2 2 1 5 1 4 2,50 1 1 0 3 1,25 3,12 trascurabile

3 Selezione per l’affidamento di incarichi e nomine

4 5 1 5 1 4 3,33 1 1 0 3 1,25 4,16 medio-basso

4 Affari legali e contenzioso 5 5 1 5 1 4 3,50 1 1 0 3 1,25 4,37 medio-basso

5 Affidamento mediante procedure aperta o ristretta -lavori, forniture, servizi

2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

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6 Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture

2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

7 Gestione entrate 2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

8 Gestione patrimonio 2 5 1 5 1 4 3,00 1 1 0 4 1,50 4,57 medio-basso

9 Liquidazione fatture fornitori 2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

10 Acquisti economali 2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

11 Gestione degli incassi dei parcheggi

2 5 1 5 5 4 3,66 1 1 0 3 1,25 4,57 medio-basso

12 Gestione delle procedure per le vendita delle schede di sosta

4 5 1 3 1 4 3,00 1 1 0 2 1,00 3,00 trascurabile

13 Gestione della procedura per il rilascio dei permessi

4 5 1 3 1 4 3,00 1 1 0 2 1,00 3,00 trascurabile

14 Controllo sulla regolare emissione ed esposizione dei tagliandi di parcheggio

4 5 1 3 1 4 3,00 1 1 0 1 0,75 2,25 trascurabile

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ALLEGATO E - REGISTRO DEI RISCHI

Progr. Area Sub Descrizione del rischio

1 A Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale

2 A Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive

3 A Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

4 A Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

5 A Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari

6 A Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta

7 A Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

8 A Procedere al reclutamento per figure particolari

9 A Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari

10 A Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione

11 A Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione

12 A Omessa verifica incompatibilità nella composizione della commissione

13 A Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scorrimento non certificate

14 A Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità

15 A Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

16 A Omessa o incompleta valutazione

17 B Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa per lo svolgimento dell’incarico da attribuire

18 B Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive

19 B Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all’incarico o alla nomina da conferire.

20 B Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari

21 B Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione

22 B Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

23 B Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità

24 B Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

25 B Omessa o incompleta valutazione

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26 C Discrezionalità nella decisione di costituirsi in giudizio

27 C Discrezionalità nella decisione di impugnare i provvedimenti giudiziari

28 C Discrezionalità nella decisione di transigere le controversie

29 D Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente

30 D Scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un’impresa;

31 D Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti

32 D Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre

33 D Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara

34 D Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara

35 D Ricorso all'istituto della procedura negoziata senza motivazione al fine di favorire un soggetto predeterminato

36 D

Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i liti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata

37 D Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i

38 D Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato

39 D Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata

40 D Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all’aggiudicatario

41 D Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale

42 D Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione

43 D Mancata rilevazione di errore progettuale

44 D Favorire l’affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare

45 D Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti profittando dell’errore della stazione appaltante

46 D Concessione all’affidatario di vantaggi ingiusti

47 D Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione

48 D Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronea procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d’urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti

49 D Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.

50 D Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti

51 D Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione

52 D Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.

53 D Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.

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54 D Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell’obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d’urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.

55 D Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza

56 D Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali

57 D Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto.

58 D Omessa formalizzazione di controversie inerenti l’esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.

59 E Mancato recupero crediti v/ terzi

60 E Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un’adeguata preventiva valutazione

61 E Scelta dei fornitori secondo criteri non definiti,trasparenti,obiettivi.

62 E Inesistenza di criteri predefiniti nella liquidazione delle fatture.

63 F Mancata osservanza delle procedure specifiche

64 F Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità delle schede-sosta

65 F Mancata verifica della documentazione relativa alla gestione delle schede-sosta e dei correlati incassi

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SEZIONE II

Programma per la Trasparenza e l’Integrità

(Allegato alle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e del

D.Lgs. 33/2013)

Periodo 2017 - 2019

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 19.01.2017

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Società trasparente”

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PREMESSA

ACTA SpA, Società partecipata del Comune di Potenza con capitale interamente pubblico, che svolge attività

di pubblico interesse e che risulta in una situazione di controllo analogo, nell’ottica della Trasparenza e della

Partecipazione, pubblica sul proprio sito societario, le principali notizie relative agli organi societari ed

all’attività della società, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati

del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016.

La determinazione ANAC 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, indica che le società controllate adattano un

Programma per la Trasparenza e l’Integrità, in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono

adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, in vigore dal 23/06/2016, recante norme sulla “Revisione e semplificazione

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza“, ai sensi dell’articolo 7

della legge 7 agosto 2015, n.124, ha modificato in parte la legge 190/2012 “anticorruzione” e la quasi totalità

degli articoli del c.d. “decreto trasparenza”, D.Lgs.33/2013, il cui titolo viene modificato in “Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in luogo dell’attuale “obblighi di trasparenza

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”.

Il D.Lgs.97/216, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs.33/2013 con particolare riferimento all’ambito di

applicazione e degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A., ed in particolare, ai sensi del

nuovo art.1, comma 1, la trasparenza è ora intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti

dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ”.

Alle Società in house che pur rientrano nell’ambito dell’applicazione delle Linee guida si applicano gli obblighi

di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.

La delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, riguardo

la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, indica che

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia

parte integrante del PTPC come “apposita sezione”.

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, che si lega al

miglioramento continuo delle performance dei singoli uffici, che puntano ad una maggior strutturazione della

Società, ACTA spa, con il presente documento, che costituisce specifica sezione delle Misure Organizzative

per la Prevenzione della Corruzione periodo 2017-2019, intende:

- assicurare la trasparenza e l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web istituzionale;

- assicurare l’individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di

discrezionalità;

- assicurare la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli

obblighi con il minor impiego di risorse possibili;

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- assicurare la massima circolazione delle informazioni all’interno e all’esterno della Società e la piena

accessibilità a quanto concerne la Società;

-consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato della Società, a tutela della legalità, della cultura

dell’integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un’ottica di “miglioramento

continuo”;

- assicurare l’adempimento della normativa ed evitare le pesanti sanzioni e responsabilità;

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della

trasparenza è il Programma per la trasparenza e l'integrità, divenuto allegato alle Misure Organizzative per la

prevenzione della corruzione, essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della

corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

Considerato che nelle società che hanno adottato il Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs.

231/2001, il programma della trasparenza potrebbe essere contenuto nello stesso documento descrittivo del

modello, che analizza i rischi di corruzione secondo le indicazioni del piano nazionale, il presente Programma

sulla Trasparenza, allegato alle Misure di prevenzione, viene presentato da ACTA spa e condiviso con

l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le principali novità

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di questa Società è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:

ACTA S.p.A. ha già fondato la sua azione nell’ottica della Trasparenza e della Partecipazione pubblicando nel

proprio sito societario le principali notizie relative agli organi societari oltre al pubblicare gli adempimenti

previsti da specifiche norme.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SETTORE PERSONALE

MEDICO COMPETENTE D.LGS.81/2008

(d.Lgs.81/2008)

ORGANISMO DI VIGILANZA-

RESP.ANTICORRUZIONE

AREA SERVIZI IN OUTSORCING

SETTORE SERVIZI OUT

DIRIGENTE TECNICO

SETTORE RAGIONERIA SETTORE SERVIZI

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE IMPIANTI

(d.Lgs.81/2008)

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Documenti Societari

Statuto

Disciplina le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della Società. In particolare, lo

Statuto definisce l'oggetto sociale, i poteri e il ruolo degli organi societari composti dall'Assemblea, dal

Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Codice Etico

Individua le linee etiche alle quali l’Azienda si ispira e le responsabilità etico-sociali di ogni partecipante

all'organizzazione aziendale. Inoltre, indica i principi di condotta e la deontologia che ogni amministratore,

dipendente o collaboratore di ACTA SpA deve rispettare nelle relazioni con gli altri soggetti, sia all'interno

dell'azienda sia nei rapporti con i terzi.

Modello Organizzativo (D. Lgs. 8 Giugno 2001 N. 231)

Indica le misure, adottate da Acta s.p.a., per prevenire i reati commessi da soggetti che rivestono funzioni

di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Azienda e/o dai soggetti sottoposti alla

direzione o vigilanza di quest'ultimi quando sia dimostrato l’interesse o il vantaggio dell’Azienda.

Il Codice Etico, le Linee Guida, le Sezioni Specifiche, le Procedure aziendali e il Codice disciplinare

costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo ed è stato nominato un Organismo di

Vigilanza, con il precipuo compito di vegliare sull’osservanza del Modello.

Per segnalazioni sul Modello Organizzativo scrivere a “Organismo di Vigilanza” che raccoglie le informazioni

relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all’attività di ACTA SpA o comunque a

comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da ACTA SpA.

Codice Disciplinare

Definisce un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole adottate dall’Azienda

a carico di ogni amministratore, dipendente o collaboratore di ACTA SpA. Il sistema disciplinare

costituisce un requisito essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell’esimente rispetto alla

responsabilità della Società. La concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito

di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello

Organizzativo sono assunte dall'Azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che

eventuali condotte possano determinare, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.

Tutti i documenti sopra citati sono consultabili sul sito istituzionale www.actapotenza.it

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’

Le prescrizioni dettate dalla legislazione più recente sulla trasparenza dell’attività degli Enti Pubblici e delle

Società ad essi partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse e che risultano in una situazione di

controllo, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, alle Linee Guida del Garante sulla Privacy 2/3/2011, alla

Delib.del Garante sulla Privacy n. 243/2014, ed agli adempimenti relativi alla trasparenza dettati dal

D.Lgs.33/2013 e s.m.i. (ed in ossequio all’art.24 bis del D.L. 90/2014 convertito nella L.114/2014 che ha

modificato l’art.11 del D.Lgs.33/2013 sull’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza anche agli enti

di diritto privato e alle società in controllo pubblico), costituiscono un elemento distintivo di primaria

importanza, teso al miglioramento dei rapporti con i cittadini e per la prevenzione della corruzione.

Al fine di dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia

ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali di

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riferimento per le attività delle Amministrazioni, anche ACTA spa è orientata su tale ambito che concorra alla

realizzazione di una società aperta al servizio del cittadino.

Il rilievo che assume l’adempimento alla norma amplia la possibilità di comparare i dati dei risultati raggiunti

nello svolgimento della attività amministrative, al raggiungimento di migliori performance.

Con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, che ACTA SpA ha redatto ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e

s.m.i., costituente parte integrante delle Misure Organizzative per la prevenzione della corruzione, si vuole

dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di

intervento che si intende perseguire sul tema della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità e

dell’integrità nel settore di competenza, sia all’interno della struttura aziendale sia all’esterno nei rapporti

con la cittadinanza.

Il presente Programma, con particolare riferimento al D.lgs. n. 150/2009, alla L. 190/2012, al D.lgs n.

33/2013,al D.lgs n. 39/2013 e al D.Lgs.97/2016, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida

fornite dalla Commissione per la valutazione trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT,

oggi ANAC e dalle successive delibere dettate dalla stessa Autorità per descrive le fasi di gestione interna

attraverso cui la Società partecipata mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

Comunicazione del Programma della Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Programma per la Trasparenza e l’Integrità quale

sezione delle Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione.

Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di

ACTA S.p.A. con deliberazione del 19/01/2017, come documento allegato alle Misure Organizzative per la

Prevenzione della Corruzione - periodo 2017-2019 -.

Elaborazione e adozione del Programma della Trasparenza

OBIETTIVI

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Società Trasparente” dei dati previsti dal

D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;

- Aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati

attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della Trasparenza, garantendo il monitoraggio del

programma di trasparenza e integrità;

- Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare

eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;

- Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di

pubblicazione.

- Assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;

- Avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli

per i quali vige l’obbligo di pubblicazione;

- Rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i

bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni alla Società;

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- Organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;

- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e

usabilità.

SITO WEB ISTITUZIONALE

Ai fini dell’applicazione del principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione e l’attività, ACTA SpA, mantiene e aggiorna il sito web istituzionale

www.actapotenza.it secondo le norme vigenti e secondo i principi internazionali e le buone pratiche della

comunicazione in rete. Sul sito web sono presenti i dati, documenti, informazioni e atti la cui pubblicazione è

resa obbligatoria dalla normativa vigente.

Obiettivi prossimi sono la pubblicazione di nuovi dati, la verifica ed il completamento di quanto necessario ai

fini di una corretta applicazione di tutti gli obblighi di pubblicazione, e l’aggiornamento di quelli già disponibili

nei formati “aperti” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs.97/2016 (FOIA).

Sul sito web, inoltre, vengono pubblicate altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire

al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere da ACTA

SpA.

Il Programma è predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Programma per la Trasparenza e l’integrità, quale parte integrante delle Misure Organizzative per la

Prevenzione della Corruzione, sarà aggiornato ogni anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza e, entro il termine del 31 gennaio, insieme al documento della Misure pubblicato sul sito

web istituzionale di ACTA spa www.actapotenza.it .

Attuazione del Programma

SOGGETTI REFERENTI PER LA TRASPARENZA

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente la sezione relativa al Programma per la Trasparenza e

l’Integrità e i relativi aggiornamenti.

Ai sensi della circolare 1/2014 che fa seguito alla circolare 2/2013 del 19 luglio 2013 recante indirizzi

applicativi in tema di attuazione della trasparenza, nonché a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.

97/2016, l’ACTA SpA ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è quindi individuato nella figura del

rag. Francesco Coronati, il quale coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di

controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. Pertanto,

d’ora in avanti, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento della struttura aziendale e si avvale del supporto delle unità

organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web.

Verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un’attività di impulso nei

confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del

Programma della Trasparenza.

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Si rivolge ai Dirigenti, ai Quadri e ai Responsabili di Settore che hanno la responsabilità di individuare i

contenuti al fine di attuare il Programma per la Trasparenza e l’integrità per la parte di loro competenza. I

medesimi collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un

adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.

La delibera Anac 50/2013 difatti stabilisce che, in linea con le pregresse indicazioni della Commissione sulle

attribuzioni dei dirigenti ai fini della pubblicazione dei dati, il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i

dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ” (art. 43, c. 3).

Al riguardo si precisa che per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati,

sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della

pubblicazione sul sito.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati.

Alla corretta attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità, come già indicato nella delibera CIVIT

n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile per la Trasparenza, tutte le strutture aziendali e i relativi

dirigenti.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.

1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 5-bis secondo la quale

disciplina le esclusioni e limiti all’accesso civico.

I dirigenti, i quadri e i responsabili di Settori sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti

responsabili oltre che dell’elaborazione anche dell'aggiornamento e trasmissione delle informazioni e dei dati

oggetto di pubblicazione.

I dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi al Responsabile del Servizio Comunicazione, dott. Vincenzo

FIERRO, che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e al Responsabile per la trasparenza che svolge

funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi.

Programma per la trasparenza e l’integrità

In ciascuna delle sezioni di “Società trasparente” verrà indicata la Struttura responsabile dell'aggiornamento

delle informazioni e dei dati.

Nella tabella riportata in calce al presente Programma vengono individuate le strutture aziendali che

concorrono alla trasmissione e all’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Società

trasparente”.

Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con

il Responsabile per la Trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno della Società, con l’obiettivo di

adempiere agli obblighi di trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Società

trasparente”.

I dirigenti, i quadri e i responsabili d’ufficio sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti

Referenti per la trasparenza.

Per le materie di competenza, ogni Dirigente, quadro e responsabile di Uffici ha, in qualità di Referente,

obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma per la trasparenza, con

riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle

vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al suddetto Programma.

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In particolare ogni Referente effettua, con cadenza trimestrale, una ricognizione dei dati e delle informazioni

pubblicate sul sito “Società trasparente”, verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni

normative vigenti.

I Referenti per la trasparenza, ai fini di indirizzare e coordinare gli adempimenti sulla trasparenza e ferma

restando la loro responsabilità, nominano per ogni struttura, uno o più dipendenti, in qualità di collaboratori

per la trasparenza per coadiuvarli nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

I nominativi dei suddetti collaboratori devono essere trasmessi al Responsabile della prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza.

I collaboratori per la trasparenza partecipano ad incontri formativi per gli aspetti teorici di interpretazione

delle norme e di individuazione dei dati da pubblicare.

QUALITA’ DEI DATI PUBBLICATI. DECORRENZA E DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE.

ACTA spa pubblica nella sezione denominata “Società trasparente- Altri Contenuti – Corruzione” del sito web

istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti su cui vige l’obbligatorietà osservando i criteri di qualità

delle informazioni pubblicate, con i requisiti dell’art. 6 del D.Lgs.33/2013.

L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui compete

l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento, sono

indicati nell’allegato n. 1, parte integrante del presente Piano.

I dati sono inseriti e aggiornati direttamente dalla funzione responsabile preposta che provvede a verificarne

la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione

deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato

aperto. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza,

deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Il nuovo dettato del D.Lgs. 33/2013, ha dedicato un Capo esclusivamente alla qualità dei dati e alla pertinenza

delle informazioni (CAPO I-TER-Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti).In particolare si

stabilisce che: “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti

o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la

relativa valutazione sono rese accessibili all’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se

non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura dell’infermità e degli impedimenti personali o

familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti

il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle

informazioni di cui all’art.4,comma1, lettera d) del D.Lgs.n. 196/2003.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono

pubblicati e mantenuti aggiornati tempestivamente sul sito istituzionale di ACTA SpA, sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di

pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla

medesima normativa e quanto previsto al punto 3-bis dell’art. 8 del D.Lgs.33/2013.

USABILITA’ E COMPRENSIBILITA’ DEI DATI

L’Ufficio competente deve curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole

alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere

pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

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Caratteristica dati - Note esplicative

Completi ed accurati: - I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di

dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

Comprensibili: Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente.

Pertanto occorre:

a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti

diversi del sito, che impedisca e complichi l’effettuazione di calcoli e comparazioni.

b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il

significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.

Aggiornati : Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi.

Tempestivi: La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente.

In formato aperto: Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili

direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Alla corretta attuazione del Programma della Trasparenza e l’Integrità, concorrono il Responsabile della

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili. In

particolare, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, svolge il controllo

sull’attuazione del Programma e delle iniziative connesse, riferendo al Consiglio di Amministrazione,

eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza evidenzia e informa i Dirigenti, Quadri e Responsabili di Settore delle eventuali carenze,

mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non

oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della

mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di attestare

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, tramite report periodici al Consiglio di

Amministrazione. Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei

Responsabili di Settore che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità

dei dati pubblicati.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire

oggetto di provvedimento disciplinare da parte dell’Azienda ai Responsabili di Settore o eventualmente,

valutata la responsabilità della mancanza, ai Responsabili dei Servizi connessi.

ACCESSO CIVICO

DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI (CAPO I-BIS -Art.5 del D.Lgs.33/2013 )

L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati, alla luce della nuova

disciplina dell’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 6 del d.lgs.97/2016 che ha ridisegnato l’art. 5 del

d.lgs.33/2013, riconosce il diritto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità delle situazioni

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giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione

previsti dall’ordinamento.

TABELLA COMPARATIVA CON LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO

Diritto d’accesso tradizionale Artt. 22 e seguenti della L. 241/90: Il diritto di “accesso documentale” può

riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una p.a. Occorre avere un interesse differenziato.

Art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013: Permette “l’accesso civico” a documenti, dati o informazioni. Il diritto può

essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai

sensi del d.lgs. 33/2013.

FOIA Art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013: Il diritto di “accesso generalizzato” può essere esercitato nei confronti di

documenti dati e informazioni detenuti da pubbliche amministrazioni o dai soggetti indicati nell’art.2-bis del

D.Lgs.33/2013, a prescindere dal fatto che ne sia previsto l’obbligo di pubblicazione e senza la necessità di

dimostrare l’esistenza di un interesse differenziato.

Il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere, con relativa istanza da

indirizzare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dati, informazioni e atti

obbligatori che non risultano pubblicati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Con il nuovo comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs.33/2013 l’accesso civico generalizzato diviene più esteso rispetto a

quello disciplinato dal richiamato comma 1, in quanto prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e

documenti in possesso dell’Amministrazione a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito web.

Con l’articolo 5 si introduce, inoltre, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici

equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita di Freedom of Information Act (FOIA), ove il

diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto

eccezioni, la cui finalità è rappresentata quindi, dalla libertà di accedere alle informazioni. Ciò consente ai

cittadini di richiedere anche dati e documenti che l’Amministrazione e i soggetti indicati nell’art.2-bis del

D.lgs.33/2013 non hanno l’obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi

giuridicamente rilevanti di cui all’art.5-bis. Il modello FOIA, adottato nella gran parte delle democrazie liberali,

ha senza dubbio rappresentato un paradigma per l’attuale riforma in materia di trasparenza ed accesso ai

dati, ai documenti e alle informazioni detenute dall’Amministrazione e dai soggetti indicati nell’art.2-bis del

D.lgs.33/2013, in quanto consente un controllo diffuso del loro operato, anche al fine di prevenire fenomeni

di corruzione, e garantisce una partecipazione più consapevole da parte dei cittadini alle decisioni pubbliche,

nonché rafforza la legittimazione dell’Amministrazione ad agire in assoluta trasparenza al servizio della

collettività.

Il nuovo articolo 5-bis nel testo del D.Lgs. 33/2013 prevede le ipotesi di esclusione del nuovo accesso civico,

nei casi in cui il rifiuto della richiesta di accesso si renda necessario pe evitare un pregiudizio alla tutela di

interessi pubblici, inerenti alla sicurezza pubblica, alla conduzione di reati e al loro perseguimento, al regolare

svolgimento di attività ispettive, ragion per cui l’ANAC ha ritenuto opportuno, con delibera 1309 del 28

dicembre 2016, adottare le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e

dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs.33/2013. Ai sensi del comma dell’art. 5-bis, la nuova

forma dell’accesso civico deve essere esclusa anche quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio

alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina

legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di

una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il comma 3 nel nuovo art. 5-bis prevede l’esclusione del nuovo accesso civico nei casi di segreto di stato e

negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è

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subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui

all’articolo 24, comma 1, della Legge 241/1990.

La richiesta di accesso civico, ai sensi dei citati commi 1 e 2, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto

alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i

documenti richiesti e non richiede motivazione, e può essere trasmessa per via telematica secondo le

modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive motivazioni, ed è presentata

alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) All’ufficio relazioni con il pubblico;

c) Ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale;

d) Al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati,

informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo

effettivamente sostenuto e documentato dalla società ACTA SpA per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta di accesso civico può essere trasmessa tramite:

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected]

protocollo aziendale di ACTA SpA Via della Siderurgica n. 12 -85100 POTENZA-

servizio postale all’indirizzo: Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rag.

CORONATI Francesco, di ACTA S.p.A. Via Della Siderurgica n.12, -85100 POTENZA-

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed

il relativo collegamento ipertestuale;

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già

precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza:

- l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

- la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di

responsabilità.

OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

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L’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 prescrive che ogni amministrazione si doti di un OIV nominato dall’organo di

indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. Annualmente ai sensi del comma 4, lett. g), del

suddetto articolo, l’Organismo deve attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla

trasparenza e l’integrità. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da A.N.AC. in data 11 settembre 2013

individua tra i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna

amministrazione l’OIV che insieme gli altri organismi di controllo interno: partecipa al processo di gestione

del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti

ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento

adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001).

Nella Delibera A.N.AC. n. 77 del 12 dicembre 2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di

pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” si afferma con riferimento agli

enti pubblici economici, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle società da esse

controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, che di

norma non dispongono di OIV, che l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è

predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di monitoraggio

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CiVIT n. 50/2013, o, laddove

non esistente, dal Responsabile per l’attuazione del PPC, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale

Anticorruzione. Nella delibera A.N.AC. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” si afferma che tenuto conto

dell’esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti,

ciascuna società individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli

obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto

così individuato sono indicati nella sezione del sito web “Società Trasparente” e nel Programma per la

trasparenza e l’integrità.

Il Consiglio di Amministrazione di ACTA S.p.A., nella seduta del 10 ottobre 2016, ha nominato il Responsabile

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rag. Francesco Coronati, quale Soggetto analogo

all’OIV.

LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO.

ACTA S.p.A. si è impegnata nell’adeguamento della Sezione del sito web aziendale Società trasparente ai

dettami normativi che hanno esteso la disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo

pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,

sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni,

pertanto non è stato possibile un effettivo coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) che

potesse produrre dei risultati di interesse per il Programma.

ACTA S.p.A. si impegna , nel corso del 2017, a inserire il tema della trasparenza all’interno degli eventuali

incontri con i diversi stakeholder e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti

del Programma. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l’obiettivo di

creare un ulteriore momento di contatto tra gli stakeholder e la Società, porrà in essere un questionario che

nel 2017 sarà fruibile online nella Sezione Società trasparente del sito web. L’auspicio è recepire indicazioni e

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giudizi da parte degli stakeholder in ordine alla sezione Società trasparente del sito web onde consentire agli

utenti del servizio di essere partecipi e non semplicemente utenti passivi dello stesso.

Con riferimento agli stakeholder interni, il canale web intranet (Portale della Comunicazione Interna)

provvede alla capillare diffusione di tutte le notizie di interesse del personale. La sezione Amministrazione

trasparente (diventerà “Società trasparente”) del sito web per essere a disposizione anche degli utenti interni

sul portale intranet, per garantire la massima fruibilità da parte di tutto il personale.

TEMPI DI ATTUAZIONE L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio dovrà essere svolta entro le date

previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2017

- Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2017;

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2017.

Anno 2018

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2018 ;

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2018;

- Studio di ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2017.

Anno 2019

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2019;

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2019;

- Impostazione del sistema di rilevazione automatica e del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dalla

Società entro il 31 dicembre 2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Programma viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modif. dal D.Lgs. 97/2016, recante il "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le

definizioni di trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i contenuti di massima del

programma per la trasparenza e l'integrità nonché l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi

gli enti locali e i soggetti di cui all’art. 2-bis, di dotarsi dello stesso;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., che all’art. 1 comma 1 definisce la trasparenza come

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i

diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; ecc….

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- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto ”Linee guida per la predisposizione del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità”;

- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto ”Linee guida per il miglioramento del Programma Triennale

per la trasparenza e l’integrità”;

- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del

programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare

riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come

asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli

enti locali;

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le

“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, riviste dalla

Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, con cui

sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche

tecniche;

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs 8 marzo 2005 n. 82;

- Determinazione n.8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 -Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2016-;

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co 2 del D.Lgs. 33/2013;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 – Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.

97/2016.

ALLEGATI

Allegato 1

TABELLA DELLE STRUTTURE AZIENDALI CHE CONCORRONO ALLA TRASMISSIONE E ALL’AGGIORNAMENTO DEI

DATI.

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Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)

Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione di dati e informazioni

Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Resp.le Trasparenza e Anticorruzione

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Attestazioni OIV o

struttura analoga

Resp.le Trasparenza e

Anticorruzione

Attestazione dell’OIV o di altra

struttura analoga

nell’assolvimento dell’obbligo

Annuale e in

relazione a delibere

CIVIT

Resp.le Trasparenza e

Anticorruzione

Riferimenti normativi Tempestivo

Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo

Consiglio di Amministrazione/ Segreteria CDA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Curricula Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

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2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione

Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale

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RESP.TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile

Tempestivo

Personale Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)

Ufficio Personale Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

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TUTTE LE STRUTTURE Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico:

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Tempestivo

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Bandi di gara e contratti

TUTTI GLI UFFICI Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Struttura proponente Tempestivo

Oggetto del bando Tempestivo

Procedura di scelta del contraente

Tempestivo

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento

Tempestivo

Aggiudicatario Tempestivo

Importo di aggiudicazione Tempestivo

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

Importo delle somme liquidate Tempestivo

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Altri contenuti - Corruzione

RESP.LE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

RESP.LE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

“ “ Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)

Tempestivo

“ “ Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

“ “ Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

“ “ Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Altri contenuti - Accesso civico

RESP.LE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

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Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Accesso civico generalizzato

Art. 5, co.2 d.lgs.33/2013 Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Tempestivo

Allegato n. 2: Elenco degli obblighi di pubblicazione vigente e Settore di riferimento

REFERENTI PER LA TRASPARENZA ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’ ACTA S.p.A.

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si avvale di una serie di referenti

all’interno della società ACTA S.p.A., con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e

aggiornamento dei dati nella sezione “Società trasparente”.

L’incaricato per la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Società

trasparente” è individuato nella figura del Responsabile dell’Ufficio Comunicazione”: dott.Vincenzo FIERRO.

Inoltre, si individuano i seguenti Uffici e i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione

dei dati, dei documenti e delle informazioni, che si occupano delle attività relative all’aggiornamento dei dati,

per ciascun livello previsto dalla sezione “Società trasparente”:

Disposizioni generali: RPCT -Rag.Francesco Coronati-

Organizzazione: Consulenti e collaboratori, incarichi amministrativi di vertice: RPCT -Rag. Francesco

Coronati-

UFFICIO PERSONALE: CAPO SETTORE PERSONALE -Rag. Giuseppe Monaco-

Bandi di concorso-Performance-Attività e procedimenti, Provvedimenti,Controlli sulle imprese: RPCT -

Rag. Francesco Coronati-

Bandi di gara e contratti: UFFICIO AMMINISTRATIVO -Avv.Michele Intini-

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Bilanci, Beni immobili e gestione patrimonio:

RPCT-Rag. Francesco Coronati-

Controlli e rilievi sull'amministrazione: UFFICIO LEGALE -Avv.Michele Intini-

Servizi erogati: DIRIGENTE TECNICO - Ing. Silvio Ascoli -

Pagamenti dell'amministrazione: CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA -Rag. N.Rosa d’Oronzo-

Informazioni ambientali: DIRIGENTE TECNICO - Ing. Silvio Ascoli -

Interventi straordinari e di emergenza: RPCT -Rag. Francesco Coronati-

Altri contenuti – Corruzione - Accesso civico: DIRIGENTE TECNICO-Ing.Silvio Ascoli-; UFFICIO

AMMINISTRATIVO E LEGALE-Avv.Michele Intini-; UFFICIO PERSONALE -Rag.Giuseppe Monaco-; UFFICIO

RAGIONERIA -Rag.N.Rosa d’Oronzo-; RPCT -Rag. Francesco Coronati-

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Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati: UFFICIO PERSONALE -Rag.

Giuseppe Monaco-

Altri contenuti - Dati ulteriori: RPCT -Rag. Francesco Coronati-

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

La società ACTA S.p.A., per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e

dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e,

laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere

effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la

proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va fatta di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. L’aggiornamento

deve essere effettuato con cadenza mensile.