minimaster revisione legale€¦ · abase revisioni il programma del minimaster revisione legale...
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MINIMASTER REVISIONE LEGALEAggiornamento: la metodologia per la revisione contabile alla luce del testo definitivo del “Manuale CNDCEC 2018”
Seconda Sessione
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena
Diego Bassi
Marta Benini
Pierpaolo Sedioli
LaBase Revisioni Srl
Grand Hotel Forlì, 29 novembre 2018N.d.R.: alcune parti della presentazione sono tratte da:• Approccio metodologico alla Revisione legale affidata al Collegio sindacale
nelle imprese di minori dimensioni – CNDCEC 2018• Norme di comportamento del collegio sindacale – CNDCEC 2015• Verbali e procedure del Collegio sindacale – CNDCEC 2016
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Il programma del Minimaster Revisione Legale
PRIMA GIORNATA (giovedì 22 novembre – dalle ore 9 alle 14)✓ Saluti✓ Premessa L’approccio metodologico✓ Overview Le norme ed i principi di riferimento✓ A.1.16 Il Collegio sindacale e l’attività di Revisione legale
I rapporti tra Collegio sindacale e Revisore legale ✓ A.3.9 L’incarico. La revoca, le dimissioni, la risoluzione✓ Focus La lettera d’incarico✓ A.1.10 Il controllo interno nelle piccole e medie imprese: risk approach ✓ Focus L’applicazione del concetto di significatività✓ Focus La documentazione del lavoro di revisione
SECONDA GIORNATA (giovedì 29 novembre – dalle ore 9 alle 14)✓ A.2.18 ISA Italia 500 - Elementi probativi✓ A.2.20 ISA Italia 505 – Conferme esterne✓ Focus Il campionamento✓ A.2.22 ISA Italia 520 – Procedure di analisi comparativa✓ A.2.17 ISA Italia 450 – Valutazione degli errori identificati✓ A.2.25 ISA Italia 550 – Parti correlate✓ A.2.27A ISA Italia 570 – Continuità aziendale✓ Focus La lettera di attestazione✓ A.3.10 La relazione di revisione; C&C della relazione sulla gestione
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La strategia generale della revisione
La pianificazione della revisione precede lo svolgimento delle procedure di
revisione.
Queste, infatti, per trovare definizione, in termini di natura, programmate, per
tempistica ed estensione, richiedono che sia posta in essere un’attività di
pianificazione.
La strategia generale di revisione si sostanzia in un’analisi che mette a fuoco lecaratteristiche dell’impresa revisionata, consente l’identificazione delle risorseda dedicare all’incarico, conduce alla formulazione di una stima preliminaredell’impegno (in termini di tempo) necessario per lo svolgimento dell’incarico.
Per le imprese di dimensioni minori, è possibile esporre la strategia generale direvisione in un memorandum riepilogativo.
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Strategia di revisione e Piano di revisione
Strategia di revisione – identificazione delle risorse da dedicare all’incarico, stima
dell’impegno per o svolgimento dell’incarico – compilazione anche per mezzo di un
memorandum
La strategia di revisione viene impostata nella fase iniziale quando ancora non sono state
svolte le procedure di identificazione e valutazione dei rischi (ISA 315) e la conseguente
pianificazione delle risposte di revisione che saranno svolte successivamente e
contribuiranno alla predisposizione del piano dettagliato di revisione
Piano di revisione – declinazione della strategia in un piano dettagliato
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prima delle procedure conseguenti ma dopo:
• attività preliminari dell’incarico:
– mantenimento dell’incarico
– Valutazione dell’indipendenza
• procedure di analisi comparativa
• comprensione del quadro normativo e regolamentare applicabile, che sia
rispettato dall’impresa
• determinazione della significatività
• coinvolgimento di esperti
• altre procedure di valutazione del rischio
Strategia generale di revisione
quando
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Esempio di memo di pianificazione /Strategia
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Area Saldi
2016
Rischi Specifici Strategia Sintesi del piano di lavoro
€/000 PC PA PD
Imm.ni
immateriali
282 Costi non capitalizzabili.
Politiche di bilancio sugli
ammortamenti. Eventuali
perdite di valore degli
avviamenti iscritti
NO SI NO Procedure analitiche ed eventuali test di
dettaglio in caso di saldi, scostamenti o
operazioni significative e/o anomale.
Imm.ni materiali 31.597 Politiche di bilancio sugli
ammortamenti; costi spesati di
natura pluriennale
NO SI SI Verifica a campione della corretta
contabilizzazione, della classificazione,
dell’allineamento delle aliquote di
ammortamento a quelle previste dal DM 88,
stante l’assenza di studi specifici. Ricalcolo
degli ammortamenti.
Imm.ni
finanziarie
18 Perdite durevoli di valore non
recepite sulle partecipazioni;
errata classificazione nell’attivo
immobilizzato degli altri crediti;
esigibilità dei crediti relativi.
NO SI NO Su tale voce verranno svolte solo procedure
analitiche, perché l’efficacia e l’efficienza
delle procedure di revisione utilizzate al fine
di ridurre il rischio di revisione a livello di
asserzioni è ad un livello accettabilmente
basso.
Rimanenze 4.269 Problematiche di slow moving o
no moving. Inesistenza. Errata
valorizzazione.
SI SI SI Partecipazione alle rilevazioni inventariali e
inventario a campione. Verifica della
valorizzazione delle rimanenze secondo un
criterio ammesso dall’OIC 23
Crediti del
circolante
23.838 Errata stima del fondo
svalutazione crediti SI SI SI Circolarizzazione clienti; procedure
alternative per le risposte non pervenute;
circolarizzazioni legali; analisi e svalutazione
specifica delle posizioni verso clienti morosi
e generica sui saldi non analizzati. Sugli altri
crediti procedure analitiche, in
considerazione della non significatività del
saldo.
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Disponibilità
liquide
Debiti verso
banche
C
1.871
D
20.952
Esistenza fisica delle giacenze di
cassa e errata classificazione
delle stesse in bilancio
NO SI SI Circolarizzazione di tutti gli istituti di credito;
esame riconciliazioni predisposte dalla
società. Verifica dei piani d’amm.to dei
mutui.
Debiti
24.444 Sottostima delle fatture da
ricevere errato stanziamento
delle imposte d’esercizio, errata
contabilizzazione del preu
SI SI SI Conferma a campione dei saldi alla data di
chiusura del bilancio; ricerca di passività
non registrate; ricalcolo delle imposte di
competenza. Verifica degli altri debiti di
importo significativo.
TFR 1.191 Errata determinazione della
quota TFR dell’esercizio.
SI SI NO Overall dell’accantonamento TFR di
competenza e controllo di popolazione.
Fondi Rischi e
Oneri
1.522 Esistenza di passività potenziali
probabili non considerate nei
fondi rischi. Sotto/sovrastima dei
fondi per cause in corso.
NO SI SI Verifica dell’esistenza di eventuali cause o
passività potenziali da iscrivere tra i fondi.
Circolarizzazione di tutti i legali e verifica
delle risposte pervenute. Sulla base di
quanto svolto nelle sezioni crediti (in
particolare durante l’analisi dello scaduto),
fornitori e dipendenti, valutazione di
eventuali contenziosi in atto, anche non a
legale, e verifica della sussistenza dei
requisiti per l’accantonamento di un fondo
rischi ed oneri.
Ratei e risconti
attivi e passivi
C 171
D 1
Mancato stanziamento di ratei o
risconti significativi.
NO SI SI Verifica a campione del corretto calcolo
dei ratei e risconti attivi. Per quanto riguarda
i ratei e risconti passivi procedure analitiche
in considerazione della non significatività
del saldo.
Conto
economico
N/a Errata classificazione di poste di
bilancio; rischi correlati a quelli
patrimoniali sopra esposti.
NO SI SI Quadratura con le poste patrimoniali aventi
contropartita economica (amm.ti, imposte;
TFR; Sval. Crediti, f.di rischi, etc); verifica di
sopravveniente attive e passive; verifica di
altri saldi relativi a fatti di gestione non
caratteristici o che hanno presentato delta
significativi in sede di A/R.
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ALFA S.P.A.
31.12.17 SS 12/17
Prospetti di
bilancio e
informativa
N/a Carenza delle informative
richieste dal C.C.
NO SI SI Verifica analitica mediante check list sulla
completezza e accuratezza dei prospetti di
bilancio.
Per ciò che attiene ai tempi di svolgimento dell’incarico:
- dicembre 2017 procedure di conformità e test di verifica sulle procedure, interim;
- gennaio 2018 selezione per circolarizzazione
- marzo 2018: final di revisione
- aprile 2018: emissione della relazione sul bilancio
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TEAM DI REVISIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI:
- Diego Bassi – socio responsabile del lavoro: pianificazione della revisione, review del
lavoro dei collaboratori.
- Pierpaolo Sedioli – second partner: review del lavoro, controllo qualità
- Giovanbattista Pezzuto – socio – manager del lavoro: crediti del circolante ed analisi
dei crediti, fondi rischi, rimanenze di magazzino review degli altri collaboratori.
- Marta Benini – collaboratore senior: programma di lavoro, procedure di conformità,
lettura libri sociali, disponibilità liquide, immobilizzazioni, nota integrativa,
- Chiara Castellari – collaboratore assistant: circolarizzazioni, conto economico, altre
aree patrimoniali.
In assenza di problematiche particolarmente complesse si pianificano due incontri con i team
di revisione. Il primo viene fissato a conclusione della settimana di interim per valutare i risultati
delle procedure sulla valutazione del rischio, delle procedure di conformità e delle altre
procedure. Il secondo viene fissato al termine del periodo di final per assicurarsi che siano stati
acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto delle conclusioni raggiunte.
Nel caso in cui nell’avanzamento sopraggiungessero aspetti significativi non considerati sarà
cura del responsabile della revisione pianificare ulteriori incontri al fine di condividere le
problematiche sui i rischi emersi e le conclusioni raggiunte.
aBase Revisioni
Gli elementi probativi
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aBase Revisioni
Elementi probativi e procedure di revisione
Il revisore definisce e svolge le procedure di revisione che gli consentono diacquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarreconclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.
La sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi sono correlate.Mentre la sufficienza è la misura della quantità degli elementi probativi,l’appropriatezza è la ponderazione della qualità degli stessi. La prima èinfluenzata dalla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori significativie della qualità degli elementi acquisiti, la seconda è la misura della pertinenza eattendibilità di quest’ultimi nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudiziodel revisore.
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aBase Revisioni
Elementi probativi e procedure di revisione
Gli elementi probativi possono essere acquisiti mediante:
- ispezione;
- osservazione;
- conferma esterna;
- ricalcolo;
- riesecuzione;
- procedure di analisi comparativa;
- indagine.
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Elementi probativi e procedure di revisione
ISPEZIONEComporta l’esame di registrazioni o di documenti, interni o esterni, in formatocartaceo, elettronico o altro, ovvero la verifica fisica di una attività.
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Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 500.A14
Con il termine convenzionale ispezione si intende l’esame di registrazioni o didocumenti, sia interni sia esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato,ovvero la verifica fisica di una attività. L’ispezione delle registrazioni e deidocumenti fornisce elementi probativi con differenti gradi di attendibilità,in funzione della loro natura e fonte di provenienza e, nel caso di registrazionie documenti interni, in funzione dell’efficacia dei controlli sulla loroproduzione. Un esempio di ispezione utilizzata come procedura di conformità èl’ispezione delle registrazioni per verificarne la relativa autorizzazione.
La prassi conosce due tipi di ispezioni documentali:• il tracing: va dai documenti alle scritture contabili. Percorre, quindi, l’iterdiretto della rilevazione. Il tracing è posto al servizio dell’asserzione dicompletezza (verifica se tutti i documenti sono stati rilevati);• il vouching: dalle scritture ai documenti. Percorre, quindi, l’iter inverso dellarilevazione. Il vouching è posto al servizio dell’asserzione di esistenza(verifica se quanto rilevato esiste).
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Elementi probativi e procedure di revisione
OSSERVAZIONEL’osservazione implica la presenza del revisore in azienda per assistere allosvolgimento di un’attività operativa o amministrativa, allo scopo di trarre elementicirca le modalità o i risultati di quell’attività.
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Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia 500.A17
L’osservazione consiste nell’assistere ad un processo o ad una procedura svolti da altri,come, ad esempio, l’osservazione della conta fisica delle rimanenze effettuata dalpersonale dell’impresa oppure dell’effettuazione delle attività di controllo.L’osservazione fornisce elementi probativi in merito all’esecuzione di un processo o diuna procedura, che sono tuttavia limitati al momento in cui viene effettuata taleosservazione e dal fatto che l’essere osservati può influenzare il modo in cui ilprocesso o la procedura sono svolti. […]
La principale fattispecie dell’osservazione riguarda la conta di magazzino
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Elementi probativi e procedure di revisione
OSSERVAZIONE – Conta di Magazzino
Uno degli obiettivi del revisore è acquisire elementi probativi sufficienti eappropriati riguardanti l’esistenza e le condizioni delle rimanenze.
Qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore:a) presenzia alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non
risulti fattibile. Il revisore, dopo aver valutato le istruzioni e le procedureredatte dalla direzione per l’effettuazione della conta fisica osserva losvolgimento delle procedure di conta, verificando la conformità delle attivitàposte in essere con le istruzioni impartite. La presenza alla conta fisicacomporta, inoltre, l’ispezione delle giacenze per accertarne l’esistenza evalutarne le condizioni, nonché l’esecuzione di conte di verifica;
b) svolge procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finalidell’impresa per stabilire se riflettano accuratamente i risultati effettivi dellaconta delle rimanenze.
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Elementi probativi e procedure di revisione
RICALCOLO
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Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia
500.A19 Il ricalcolo consiste nella verifica dell’accuratezza matematica di documenti oregistrazioni. Il ricalcolo può essere svolto manualmente o elettronicamente.
Nella prassi, sono tipiche applicazioni del ricalcolo: o somma degli importi delle fatture di un mese; o somma delle quantità di una referenza in magazzino al 31/12; o somma delle consistenze di cassa nelle filiali e nelle sedi secondarie; o totale di colonna dei conti (partitari, elenchi); o applicazione di una percentuale di svalutazione; o applicazione dell’aliquota di ammortamento al costo; o ricalcolo del fondo ammortamento; o ricalcolo del costo di una referenza; o etc.
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Elementi probativi e procedure di revisione
RIESECUZIONE
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Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia
500.A20 La riesecuzione comporta un’esecuzione indipendente da parte del revisore diprocedure o controlli che sono stati originariamente svolti nell’ambito del controllointerno dell’impresa.
INDAGINE
Cosa dicono gli ISA Italia
ISA Italia
500.A22 L’indagine consiste nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di altra naturapresso le persone, in possesso delle necessarie conoscenze, sia all’interno cheall’esterno dell’impresa. L’indagine è utilizzata ampiamente durante lo svolgimentodella revisione contabile in aggiunta ad altre procedure di revisione. […] Lavalutazione delle risposte alle indagini costituisce una parte integrante della procedurad’indagine.
ISA Italia
500.A23Le risposte alle indagini possono fornire al revisore informazioni di cui non eraprecedentemente in possesso ovvero elementi probativi di conferma. In alternativa, lerisposte alle indagini potrebbero fornire informazioni che differisconosignificativamente dalle altre informazioni acquisite dal revisore, per esempioinformazioni relative alla possibilità di forzatura dei controlli da parte della direzione.In alcuni casi, le risposte alle indagini forniscono al revisore elementi per modificare leprocedure di revisione o per svolgerne ulteriori.
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Elementi probativi e procedure di revisione
PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA
Consistono in valutazioni dell’informazione finanziaria mediante l’analisidelle relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura.Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l’indagine, per quantoritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che sonoincoerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi perun importo significativo.
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Focus
Le conferme esterne e l’utilizzo della PEC
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ISA Italia 505 - Conferme esterne
Il presente principio di revisione tratta dell’utilizzo da parte del revisore delle
procedure di conferma esterna per acquisire elementi probativi sui saldi e
loro elementi, termini di accordi, contratti
Le conferme esterne costituiscono una delle procedure di revisione
maggiormente utilizzate, poiché in grado di fornire al revisore informazioni
particolarmente utili alla verifica di numerose asserzioni di bilancio. Data la
loro flessibilità applicativa, tale procedura di revisione può essere modellata
in base a ogni specifica revisione contabile da effettuare, al fine di
rispondere ai rischi di revisione che occorre mitigare.
Una fonte esterna all’impresa sottoposta a revisione è in grado di garantire un
maggiore livello di indipendenza in relazione ai dati e alle informazioni che è
in grado di fornire, elevando il grado di affidabilità e sicurezza che i relativi
elementi probativi offrono al revisore. Inoltre, qualsiasi informazione
direttamente ottenuta dal revisore, senza intermediazione alcuna di referenti
aziendali, può parimenti aumentare il grado di attendibilità e sicurezza che
tale informazione riveste ai fini della revisione contabile.
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ATTENDIBILITÀ – dell’elemento probativo:
• aumenta quando esso è acquisito da fonti indipendenti esterne
all’impresa;
• è maggiore sugli elementi probativi acquisiti direttamente dal revisore (per
esempio, mediante l’osservazione dell’applicazione di un controllo) di quelli
acquisiti indirettamente o per deduzione;
• maggiore se in forma documentale, cartacei o in formato elettronico,
rispetto a quelli acquisiti verbalmente
OBIETTIVO:acquisire elementi probativi pertinenti e attendibili
«aumenta l’attendibilità
quando l’elemento probativo
è acquisito da fonti esterne»
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REGOLE per garantire l’attendibilità dell’elemento probativo:
mantenere il CONTROLLO sulle richieste di conferma nelle FASI DELLA
CIRCOLARIZZAZIONE:
a) determinazione delle informazioni da confermare o da richiedere
b) selezione del soggetto circolarizzato - nella generalità dei casi, fatta salva
la categoria degli istituti finanziari che vanno invece interamente
circolarizzati, dovrà affidarsi a un appropriato campionamento dei
soggetti basato, generalmente, su prospetti ed informazioni ottenute
dalla direzione, quali partitari clienti, partitari fornitori, tabulati di
magazzino di depositari esterni etc. La condivisione delle informazioni con
la direzione è utile per accertarsi che non vi siano elementi aggiuntivi di
cui dovrebbe essere informato, e che potrebbero quindi spingere il
revisore a modificare la sua selezione
c) accertamento che le richieste siano correttamente indirizzate e che le
risposte siano inviate direttamente al revisore
d) invio inclusi i solleciti alle richieste
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Si devono predisporre le lettere di richiesta di conferma esterna valutando il
mezzo di comunicazione più opportuno per l’invio (cartaceo, elettronico o
altro formato), in considerazione soprattutto della possibilità di poter
mantenere il dovuto controllo sulle richieste di conferma.
Un processo di richiesta e di conferma elettronico potrebbe comprendere
varie tecniche per la validazione dell’identità di un mittente di informazioni in
formato elettronico
http://www.inipec.gov.it/cerca-pec
La richiesta di conferma:
- dovrà essere materialmente predisposta e sottoscritta dalla società
revisionata su propria carta intestata;
- dovrà indicare di fornire la risposta direttamente al revisore
Esempi:
- circolarizzazione clienti
- circolarizzazione fornitori
- circolarizzazione istituti di credito
- circolarizzazione legali
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Attendibilità delle risposte alle richieste di conferma
Rischio inattendibilità presidi
risposta senza verificare
che le informazioni siano
corrette
richieste di conferma
positiva “in bianco”
Primo invio, sollecito -
indirizzoaccertamento indirizzo
risposta - mittenteaccertamento indirizzo
presidi elettronici
risposta - indirettarichiesta di conferma
diretta
risposta - contenutorichiesta diretta di
conferma
risposta - verbaleelementi probativi di
supporto
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Risultati delle procedure di conferma esterna,
Risposta presidi
in accordo senza
eccezioni//
risposta con eccezioni Riconciliazioni / tempistica
mancata risposta alternative
inattendibile alternative
Rifiuto della direzione di consentire al revisore di inviare una richiesta di
conferma
- indagini sulle motivazioni del rifiuto e ricerca elementi probativi in merito
alla validità e alla ragionevolezza di tali motivazioni
- valutare le implicazioni sulla sua valutazione dei relativi rischi di errori
significativi sulla tempistica e sull’estensione delle altre procedure di
revisione
- procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi
pertinenti e attendibili
aBase Revisioni
Contenziosi e contestazioni - ISA Italia n. 501
comunicazione diretta con il consulente legale esterno
predisposta dalla direzione e spedita dal revisore stesso, in cui si richiede al
consulente legale esterno dell’impresa di comunicare direttamente con il
revisore. Il contenuto della lettera di richiesta di informazioni specifiche
include:
(a) l’elenco dei contenziosi e delle contestazioni
(b)la valutazione degli esiti implicazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie, inclusi i relativi costi stimati dalla direzione
(c) la conferma della ragionevolezza delle valutazioni della direzione ed
eventuali ulteriori informazioni qualora consideri incompleto o non
corretto l’elenco
Attestazioni scritte: che tutti i contenziosi e le contestazioni noti, i cui effetti
dovrebbero essere considerati nella redazione del bilancio, siano stati portati
a conoscenza del revisore, contabilizzati e oggetto di informativa
aBase Revisioni
Focus
Il campionamento
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aBase Revisioni 28
Il campionamento
Nel pianificare le procedure di revisione, il revisore determina le modalità diselezione delle voci all’interno della popolazione da sottoporre a verifica.
I metodi a disposizione per selezionare le voci da sottoporre a verifica sono:• Selezione di tutte le voci (selezione integrale)• Selezione di voci specifiche (campionamento soggettivo o ragionato)• Campionamento statistico
aBase Revisioni 29
Il campionamento
LA SELEZIONE INTEGRALE
La selezione integrale, ovvero l’esame di tutte le voci, può essereappropriata, per esempio, quando:✓ la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore
elevato e, pertanto, sia per la significatività intrinseca delle voci daverificare, sia per il limitato lavoro richiesto, risulta appropriato ed efficientel’azzeramento del rischio di campionamento e, di conseguenza, in terminirevisionali del rischio di individuazione e di revisione;
✓ esiste un rischio significativo e non si danno metodi alternativi cheforniscano elementi probativi sufficienti e appropriati;
✓ la natura ripetitiva di un calcolo o di altri processi svoltiautomaticamente da un sistema informativo rende conveniente l’esamedella totalità delle voci. Si tratta di una casistica posta in atto a livello disistema IT transazionale tramite software specifici, che, ben di rado, possonoessere disponibili al singolo revisore contabile o al collegio sindacale epertanto di ben rara applicazione nell’ambito della piccola e media impresa.
aBase Revisioni 30
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO SOGGETTIVO O RAGIONATO
La decisione del revisore di selezionare voci specifiche (campionamentosoggettivo o ragionato) implica l’esercizio del giudizio professionale del revisorenello stabilire:o la dimensione del campione;o gli elementi da selezionare;o l’affidabilità della popolazione.
La scelta dell’utilizzo del campionamento soggettivo può essere motivatadall’elevato valore delle voci da verificare rispetto all’intera popolazione,dal fatto che queste siano inusuali, particolarmente soggette a rischiooppure rappresentino voci nelle quali in passato sono stati riscontratierrori.
aBase Revisioni 31
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO SOGGETTIVO O RAGIONATO
Il revisore può, ad esempio, decidere di esaminare tutte le voci i cui valoriregistrati superino un determinato importo, al fine di verificare, in talmodo, una gran parte dell’importo totale di una classe di operazioni o di unsaldo contabile. Questo metodo di campionamento è senz’altro di largo uso,giacché presenta indubbi vantaggi in termini di velocità di applicazione e,dunque, in termini di costo dell’attività; consente al revisore di trarre profittodalla propria esperienza professionale, alla ricerca di errori o anomalie chepoteva aver già preventivato in sede di pianificazione e di valutazionepreliminare del rischio.
I risultati delle procedure di revisione applicate alle voci selezionatecon questa modalità non possono essere proiettati sull’interapopolazione; di conseguenza, l’esame selettivo delle voci specifiche nonfornisce elementi probativi in merito alla parte rimanente dellapopolazione.
aBase Revisioni 32
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO SOGGETTIVO O RAGIONATO
In conclusione, il campionamento soggettivo:1. è di difficile applicazione nell’ambito di procedure di conformità,
caratterizzate da elevata numerosità della popolazione e dall’esseresvincolate da elementi monetari. L’impossibilità di proiettare i risultatisull’intera popolazione non consente di dimostrare la sufficienza deglielementi probativi raccolti a meno che il campione non diventipressoché integrale (e di conseguenza inefficiente);
2. è più frequentemente applicato nelle verifiche di dettaglio, maimpone un’attenta considerazione dei livelli di significativitàoperativa. Se, infatti, lo stesso appare chiaramente applicabile ove ilcampione selezionato riduca la popolazione non testata a un valore inferiorealla significatività pertinente (??), nel caso contrario non può costituireverifica sufficiente, ma deve essere integrato da altre procedure cherispondano alla medesima asserzione al fine di rendere sufficientementerobusta (e opponibile) la risposta del revisore al rischio.
L’utilizzo del campionamento soggettivo rimane frequente, ma è applicato supopolazioni specifiche (quali specifici strati di una popolazione più ampia) o asupporto di ulteriori verifiche.
aBase Revisioni 33
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO STATISTICO
Nel campionamento statistico è richiesto l’utilizzo di tecniche statistichenecessarie per poter proiettare, utilizzando tecniche di inferenza statistica, irisultati ottenuti sul campione all’intera popolazione.I metodi di campionamento statistico presentano indubbi vantaggi rispetto aquelli soggettivi giacché:- consentono di quantificare nell’ambito del giudizio professionale il rischio di
campionamento;- risultano oggettivamente opponibili, pur nell’ambito del giudizio professionale
sui parametri, in quanto imparziale.
Il metodo di campionamento deve essere individuato dal revisore focalizzandogli obiettivi delle verifiche:- il campionamento per attributi è utilizzato per verificare il corretto
funzionamento dei controlli- il campionamento per unità monetarie nei test di dettaglio
aBase Revisioni 34
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO – Definizioni
LIVELLO DI CONFIDENZARappresenta il livello di rischio di campionamento che il revisore reputaaccettabile, ovvero, in altri termini, il livello di rischio che il revisore accetta cheil campione non fornisca risultati corretti con riferimento all’intera popolazione.
LIVELLO DI DEVIAZIONE ACCETTABILERappresenta il livello di errore che il revisore può accettare.
aBase Revisioni 35
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO PER ATTRIBUTI
Il campionamento per attributi è utilizzato per verificare il correttofunzionamento dei controlli.
Presupposti per l’applicazione:- ambiente di controllo ritenuto, a priori, efficace- deviazione attesa (ovvero, all’atto pratico, l’assenza o il mancato
funzionamento del controllo atteso) sia assolutamente bassa o pressochénulla
Qualora da un sistema di controllo interno ci si attendesse un tasso dideviazione elevato sarebbe già necessario prevedere la combinazione diulteriori appropriate procedure di validità; è consigliabile, nell’ambito dellapiccola e media impresa, prevedere un utilizzo oculato del campionamento perattributi e, qualora emergesse una deviazione nei test di conformità allo scopodisegnati, è solitamente più efficace interrompere la procedura e svolgereprocedure di validità alternative.
aBase Revisioni 36
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO PER ATTRIBUTI
La determinazione della dimensione del campione
Dimensione del campione = Fattore di confidenza / Grado di deviazione accettabile
A titolo esemplificativo e considerando un livello di confidenza medio pariall’80% (nel presupposto di trarre evidenze probative anche da procedure divalidità) e considerando un livello massimo di deviazione accettabile del 5%, ladimensione del campione sarebbe di 32 così calcolato:
1,6 / 0,05 = 32
La valutazione dei risultatiE’ il momento chiave per giudicare la fruibilità della verifica effettuata ecorrisponde a poter affermare se, con un rischio di campionamento del 20%(nell’esempio che precede), il controllo testato risulta efficace al 95% oppure no
Range di valori proposti dalla «ISA Guide»
aBase Revisioni 37
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO PER ATTRIBUTI
La valutazione dei risultati del campione avviene infatti confrontando il massimogrado di deviazione accettabile (il nostro 5%) con quello che viene definito“Limite di deviazione superiore” calcolato secondo la seguente formula:
Limite di deviazione superiore = Fattore di confidenza rettificatoDimensione campione
Il fattore di confidenza rettificato (tenendo conto degli errori riscontrati) èricavato dalla specifica tabella seguente (ripresa dalla IFAC Guide).
Riprendendo il nostro esempio epresupponendo di aver riscontrato 2errori nel campione di 32 elementi:
4,3 / 32 = 13,4% Di conseguenza, essendo il limite dideviazione superiore (13,4%) di gran
lunga superiore al grado di deviazione accettabile (5%), il risultato del test nonpuò far concludere positivamente nel merito dell’affermazione di base.
Case study
aBase Revisioni 38
Il campionamento
aBase Revisioni 39
Il campionamento
IL CAMPIONAMENTO NEI TEST DI DETTAGLIO – METODO M.U.S.(Monetary Unit Samplign)
Nella pratica è spesso utile stratificare l’universo da cui estrarre il campione inbase ad alcune qualità dei suoi elementi e applicare a ogni strato unappropriato criterio di selezione delle voci da esaminare.Per esempio, un possibile approccio alla scelta del campione dei crediti versoclienti da circolarizzare potrebbe essere:1. eliminare dall’universo dei clienti i crediti che per loro natura e
caratteristiche non saranno oggetto di circolarizzazione ma sarannoassoggettati ad altre procedure di revisione;
2. stratificare i crediti in base al loro importo assegnando ad ogni strato unospecifico criterio di selezione del campione.
aBase Revisioni 40
Il campionamentoIL CAMPIONAMENTO NEI TEST DI DETTAGLIO – METODO M.U.S.(Monetary Unit Samplign)
Per ogni popolazione da indagare il revisore definirà dapprima un livello diriduzione del rischio (Alto, Moderato o Basso) e determinerà, come nel casodel campionamento per attributi, un “livello di confidenza” e un “fattore diconfidenza”.I riferimenti sono i seguenti.
Intervallo di campionamento = Significatività operativa
Fattore di confidenza
Dimensione del campione = Dimensione monetaria dell’universo
Intervallo di campionamento
Case study
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Procedure di analisi comparativa.
41
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L’analisi comparativa (analytical review)
L’analisi comparativa utilizza particolari indicatori calcolati sui dati dibilancio per mettere in relazione dati omogenei (di bilancio, di budget,contabili) di diversi periodi al fine di:
• capire l’andamento finanziario, patrimoniale e reddituale dellasocietà e le sue implicazioni sul bilancio;
• verificare la correttezza del bilancio;
• individuare situazioni anomale o aree critiche da sottoporre aparticolari verifiche.
Può essere riferita a singoli valori di bilancio o a specifici indicatoricalcolati ricorrendo ai valori di bilancio, opportunamente integrati con idati fisico-tecnici relativi al processo produttivo.
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Il revisore deve applicare le procedure di analisi comparativa come
procedure di valutazione del rischio:
A. NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE
B. NELLA FASE DI INTERIM
C. NELLA FASE DI RIESAME GLOBALE DEL LAVORO SVOLTO (FINAL)
L’analisi comparativa (analytical review)
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A) Fase di pianificazione:
✓ l’obiettivo è quello di ottenere una comprensione dell’impresa edel contesto in cui essa opera;
✓ dall’accettazione dell’incarico, all’inizio dell’intervento.
B) Fase di Interim:
✓ l’obiettivo è quello di valutare la significatività delle voci e degliscostamenti al fine di individuare le aree di rischio daanalizzare più approfonditamente
✓ di definire la natura, la tempistica, e l’ampiezza di altreprocedure di revisione.
Già in fase di proposta l’analisi diventa importante
L’analisi comparativa (analytical review)
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C) Fase finale del lavoro di revisione (Final) l’obiettivo è:
✓ comprendere se possono esistere degli errori nella redazione delbilancio attraverso l’analisi della variazione dei dati esposti;
✓ avere una conferma alle conclusioni emerse dallo svolgimentodella revisione sulle singole voci di bilancio, contribuendo allaformazione di un giudizio complessivo circa l’attendibilità delmedesimo;
✓ di identificare le aree che necessitano dello svolgimento di ulterioriindagini.
L’analisi comparativa (analytical review)
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Analisi comparativa: metodologia
Confronto dei dati e delle informazioni finanziarie, patrimonialied economiche della società con altri dati comparabili:l’analisi è formulata generalmente mediante ilraffronto di dati nel tempo e nello spazio (analisi degliscostamenti):
✓ confronto con dati relativi a periodi precedenti (es.:analytical review)
✓ confronto dei dati con il budget✓ dati di settore✓ andamento degli indici finanziari, patrimoniali ed
economici.
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Analisi comparativa: oggetto
Analisi globali:✓ bilanci d’esercizio;✓ bilanci consolidati di gruppo;✓ bilanci settoriali: di controllate, di divisioni, di
settori di attività.
Analisi parziali o specifiche:✓ stato patrimoniale;✓ conto economico;✓ analisi delle commesse;✓ di patrimoni destinati ad uno specifico affare.
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Analisi comparativa: i dati
I dati devono essere comparabili ed omogenei:
✓ al conto di Co.Ge. dell’anno in corso, dovrà corrispondere ilmedesimo conto del periodo precedente. È importante lanatura e non la denominazione del conto
✓ devono riferirsi allo stesso periodo: es. 12 mesi per l’annon e 12 mesi per l’anno n-1
✓ i conti devono avere la medesima valuta;✓ deve essere stato adottato lo stesso schema di bilancio
e del piano dei conti: es. il conto economico dell’anno nriclassificato per natura, l’anno n-1 riclassificato perdestinazione conduce ad errate conclusioni.
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Analisi comparativa: su quali
scostamenti indagare?Su quali scostamenti indagare?
Il revisore dovrà rivolgere l’indagine su quelle poste che, inbase alla conoscenza della società e all’entità delle variazioni(assolute e relative), sono risultate anomale rispetto ad altreinformazioni rilevanti o ai risultati attesi. Il revisore deveconsiderare l’ammontare delle differenze tra i valori attesi equelli effettivi che può essere accettato senza effettuareulteriori indagini.
Non tutte le variazioni sono oggetto di analisi, ma solo quelle significative.
Case study
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ISA Italia 450:
Valutazione degli errori identificati.
50
aBase Revisioni 51
Valutazione degli errori
Dopo aver svolto le pianificate procedure di revisione, è necessario effettuareuna valutazione dei risultati ottenuti a conclusione dell’intero processo direvisione, prima a livello di errori identificati, poi a livello di riesame dell’interolavoro; il tutto finalizzato ad assumere le corrette decisioni e, quindi,redigere, quale elemento conclusivo, la relazione di revisione.
aBase Revisioni 52
Valutazione degli errori
Gli errori individuati possono essere distinti in:▪ errori oggettivi, ovvero la mancata corrispondenza tra dati e loro
rappresentazione, rilevata dal revisore nel corso delle proprie verifiche, per laquale non sussistono dubbi;
▪ errori soggettivi, che derivano da una valutazione della direzione su stimecontabili, ma anche in relazione al riconoscimento, alla presentazione oall’informativa, che il revisore considera irragionevoli o inappropriate;
▪ errori proiettati, ovvero la miglior stima di errori quantificati proiettando,sull’intera popolazione, l’effetto degli errori emersi dalle verifiche svolte subase campionaria.
Gli errori emersi nel corso delle verifiche vanno considerati dapprimasingolarmente e, successivamente, nel loro aggregato poiché errorisingolarmente non significativi potrebbero produrre un effetto combinato oaggregato rilevante (e dunque significativo) ai fini dell’espressione del giudiziosul bilancio.Da tale processo di accumulazione vanno esclusi gli eventuali errori individuatiche sono al di sotto del limite qualificato come errore chiaramente trascurabile.
Case study
aBase Revisioni 53
Focus
Parti correlate
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LA DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE
Nel nostro ordinamento, è posta una serie di norme che, sebbene nonfornisca una definizione specifica di parti correlate, si allaccia al concettodell’esercizio del controllo.Nello specifico:
- l’art. 2359 c.c. fa riferimento ai concetti di controllo e influenzadominante;
- l’art. 2497 c.c. disciplina il concetto di direzione e coordinamento disocietà.
Risulta inoltre applicabile alle società quotate, ma anche alle nonquotate che adottano volontariamente il set di principi contabiliinternazionali IAS/IFRS, il principio contabile internazionale IAS 24,che è specificamente destinato alla disciplina delle operazioni con parti correlate,di cui fornisce la seguente definizione (IAS 24.9):“Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità cheredige il bilancio”.Sono (fattispecie più frequenti):- Entità o persone controllanti o controllanti congiuntamente, o che esercitano
influenza notevole.- Dirigenti con responsabilità strategiche e di controllo dell’entità o della
controllante (inclusi gli amministratori).
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SUGGERIMENTI OPERATIVI DEL MANUALE
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COSA DEVE FARE IL REVISORE?
- Identificare le parti correlate (vedi check list del manuale)
- Valutare il controllo interno sulla individuazione di parti correlate
- Analizzare la natura delle transazioni significative
- Valutare i rischi di errori e frodi connessi ai rapporti con parti correlate(es. finanziamenti/versamenti a fondo perduto, transfer pricing, politiche dibilancio basate sul carico fiscale difforme, vendite simulate ecc.)
- Verificare la corretta classificazione delle operazioni negli schemi (OIC 12)
- Richiedere conferme esterne (banche, fiscalisti, legali)
- Leggere i libri sociali.
aBase Revisioni 57
Focus
La lettera di attestazione
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LA NATURA DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE
La lettera di attestazione:
✓ Rappresenta un elemento probativo importante al pari delle altrerisposte ottenute nel corso delle indagini di revisione
✓ E’ un elemento necessario, ma…
✓ …non fornisce, da sola, elementi probativi sufficienti e appropriatisugli aspetti cui si riferisce.
Conseguentemente, le attestazioni scritte non possono essere usate qualesostituto di altre procedure di revisione o unica evidenza di un significativoaspetto della revisione.
Le attestazioni scritte devono essere rilasciate da chi abbia un livello di responsabilità adeguato ed una adeguata conoscenza delle tematiche per quanto
attiene attestazioni specifiche. Per tale motivo sono usualmente richieste al presidente o all’amministratore
delegato dell’impresa e al direttore amministrativo e finanziario.
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IL CONTENUTO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE
Al termine del lavoro, il revisore richiede il rilascio della lettera diattestazione, mediante la quale i sottoscrittori confermano:
❑ l’adempimento delle loro responsabilità per la redazione del bilancio;
❑ la fornitura al revisore di tutte le informazioni pertinenti comeconcordato nei termini dell’incarico di revisione;
❑ la registrazione di tutte le operazioni e il loro riflesso in bilancio;
❑ specifiche asserzioni (altrimenti usualmente verbali) contenute neibilanci, a supporto di altri elementi probativi;
❑ la considerazione degli errori non corretti, consideratisingolarmente o nel loro insieme, non significativi per il bilancio nel suocomplesso.
La data della lettera di attestazione è quanto più prossima possibile, ma non successiva a quella della relazione di revisione.
UN ESEMPIO E’ NEL FILE ALLEGATO AL CAP. 22 DEL Manuale – GEN 9.0
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Continuità aziendale
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REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: LE FONTI NORMATIVE
Il presupposto della continuità aziendale (“GOING CONCERN”)
E’ la capacità dell’impresa di continuare ad operare “in funzionamento”.Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, ossia nelpresupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e farfronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attivitàaziendale.Se questa capacità viene meno, i principi di redazione del bilancio cambiano.La verifica dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale è un’analisiche il revisore svolge durante tutto il processo di revisione.
Le fonti normative• Codice Civile, art. 2423 bis c.1• ISA Italia 570• D.Lgs. 39/2010 art.14 (sulla necessità di dare informativa nella relazione di revisione, in presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale).
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REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: LE FONTI NORMATIVE
Il presupposto della continuità aziendale (“GOING CONCERN”)
E’ la capacità dell’impresa di continuare ad operare “in funzionamento”.Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, ossia nelpresupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e farfronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attivitàaziendale.Se questa capacità viene meno, i principi di redazione del bilancio cambiano.La verifica dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale è un’analisiche il revisore svolge durante tutto il processo di revisione.
Le fonti normative• Codice Civile, art. 2423 bis c.1• ISA Italia 570• D.Lgs. 39/2010 art.14 (sulla necessità di dare informativa nella relazione di revisione, in presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale).
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REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: LE FONTI NORMATIVE
Codice Civile art. 2423 bis c.1 lett.1
“Nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondoprudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
LA REDAZIONE DEL BILANCIO AVVIENE:• secondo i valori di funzionamento, (l’azienda prosegua la sua attività nel suonormale corso, in un futuro prevedibile)• senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, dicessare l’attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbianoalternative realistiche a ciò.
Se le prospettive future non garantiscono il presupposto della continuitàaziendale, le ordinarie valutazioni di bilancio devono tenere conto degli effettidella mancanza di continuità. (Es. ipotesi di liquidazione).
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Le responsabilità della direzione
Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve valutarela sussistenza del presupposto di continuità aziendale per la redazione delbilancio.Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività ameno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperel’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.
Se la direzione è a conoscenza di significative incertezze che possonocomportare seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare nel propriofunzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate in bilancio.L’incertezza significativa è quella che ha una portata tale da renderefuorviante la lettura del bilancio se non vengono spiegate la natura e leimplicazioni di tale incertezza.
Se il bilancio non è redatto nella prospettiva della continuazionedell’attività, tale fatto deve essere esplicitato, unitamente ai criteri in base aiquali esso è stato redatto e alle ragioni per cui l’entità non è considerata infunzionamento
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
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Le responsabilità della direzione
Trattandosi di un giudizio sullo svolgimento di eventi successivi e per naturaincerti, la valutazione della direzione tiene conto di:
• definizione di un periodo temporale per determinare se il
presupposto della continuazione dell’attività è applicabile: i 12 mesi
successivi alla data di riferimento del bilancio;
• il fattore mitigante dell’impossibilità di prevedere certi eventi
successivi;
• la dimensione e la complessità dell’impresa, la natura della sua
attività, la dipendenza da fattori esterni.
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
Per la propria valutazione, la direzione usa fonti informative diverse, chepossono essere indicatori di uno stato di “non continuità aziendale”:
1. Indicatori finanziari
• deficit patrimoniale o c.c.n. negativo
• incapacità di rinnovare prestiti in scadenza
• venir meno di finanziatori e altri creditori
• bilanci storici o prospettici con cash flow negativi
• principali indicatori economico-finanziari negativi
• consistenti perdite operative, perdite di valore di attività che generano cash flow
• mancanza dividendi
• incapacità di saldare i debiti a scadenza
• inadempimento clausole contrattuali dei prestiti
• cambiamento condizioni pagamento di fornitori (prima “a credito”, ora “alla consegna”)
Le responsabilità della direzione
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
2. Indicatori gestionali
• Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave con l’impossibilità di sostituirli
• perdita di mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni, fornitori chiave
• difficoltà con il personale• comparsa di concorrenti di grande successo
3. Altri indicatori
• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali• contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero
portare all’insolvenza • modifiche legislative, regolamentari o politiche governative
sfavorevoli all’attività dell’impresa
LA PRESENZA DI UNO O PIU’ ELEMENTI DEVE ESSERE COMUNQUE VALUTATAIN UN QUADRO PIU’ GENERALE (PUO’ ESSERE ATTENUATA DA ALTRIFATTORI). GLI INDICATORI FINANZIARI SONO I PIU’ SIGNIFICATIVI
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
Le responsabilità del revisore sono:
1. valutare l’appropriato utilizzo del presupposto di continuità daparte della direzione nella redazione del bilancio e giungere ad unaconclusione in tal senso;
2. concludere, sulla base degli elementi probativi raccolti, se esistaun’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare adoperare “in funzionamento”;
3. formulare la relazione di revisione in conformità alle conclusioniraggiunte.
Nella fase di comprensione dell’impresa, e in particolare della valutazionedel rischio di revisione, il revisore dovrebbe già avere svolto analisi pervalutare l’esistenza di dubbi significativi sulla continuità ed essersiconfrontato con la direzione per esaminarne i piani e valutarli.
Di fatto, quindi, il revisore deve valutare la “valutazione” sulla continuitàfatta dalla direzione.
Le responsabilità del revisore
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
Come avviene la «valutazione della valutazione» da parte del revisore?Il revisore deve:
• considerare lo stesso periodo di riferimento scelto dalla direzione (almeno12 mesi)
• esaminare e valutare piani di azione futuri, basati sulla valutazione dellacontinuità fatta dalla società;
• ottenere elementi probativi su:- fattibilità dei piani della direzione- loro efficacia migliorativa;
• considerare l’emersione di eventi successivi al periodo di valutazione delladirezione.
Se l’impresa produce storicamente una redditività sufficiente ed ha accesso arisorse finanziarie, la direzione non è tenuta ad effettuare analisispecifiche per dimostrare la continuità, né il revisore deve svolgereprocedure aggiuntive.
Le responsabilità del revisore
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
Quando vengono identificati eventi o circostanze che costituisconoincertezze significative rispetto all’esistenza del presupposto di continuitàaziendale, il revisore deve:
• acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo delpresupposto di continuità da parte della direzione nella redazione del bilancio;
• concludere, sulla base di tali elementi, se esista una incertezzasignificativa sulla capacità dell’impresa di rimanere in funzionamento.
• se tale incertezza esiste, deve svolgere procedure di revisioneaggiuntive per sostenere la formulazione del giudizio sul bilancio.
Le responsabilità del revisore
aBase Revisioni
IN QUESTI CASI, IN CHE COSA CONSISTONO LE PROCEDURE DIREVISIONE DA ATTUARE?
• Esame e discussione con la direzione su cash flow, redditività e altri datiprevisionali
• Esame e discussione degli ultimi bilanci intermedi
• Esame dell’andamento di prestiti/finanziamenti per evidenziare eventualiinadempienze
• Lettura dei libri sociali Assemblee, Cda, Comitati esecutivi, ecc per valutaredifficoltà finanziarie e decisioni prese dall’impresa
• Richiesta ai legali/consulenti dell’azienda di valutare la ragionevolezza di richieste aseguito di cause e pretese di terzi
• Valutazione realistica della possibilità da parte di terzi o parti correlate dimantenere i finanziamenti o fornire nuove risorse finanziarie
SE L’ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA E’ ELEMENTO SIGNIFICATIVO,IL REVISORE DEVE: VALUTARE L’EFFICACIA DEL SISTEMA CHE FORNISCE IDATI, LA SOSTENIBILITA’ DELLE IPOTESI UTILIZZATE E CONFRONTARE IRISULTATI PREVISTI CON QUELLI OTTENUTI IN PASSATO.
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
Le responsabilità del revisore
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REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570Il flusso di cassa previsionale: un esempio
BUDGET DI TESORERIA giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18
Banca c/c inizio periodo 1.148- 1.676- 2.146- 3.558- 5.597- 3.914- 2.576-
PREVISIONI INCASSI SAL: 2.820 2.161 2.195 3.055 2.502 3.694 3.947
Commessa 16000 1.200 500 500 450 400 300 300
Commessa 15694 575 200 150 50
Commessa 15798 120 150 150 150 80
Commessa 15729 280 105 173 120 125 430 487
Commessa 15935 214 394 459 295 447 394 410
Commessa 15933 500 500 500 650
Commessa 15412 110 300 300 200
Commessa 15731 250 200 150 320 350
Commessa 15914 321 512 213 140
CMS Germania 800 800 800
CMS Francia 950 950 950
PREVISIONI ALTRI INCASSI 4 157 404 104 616 16 16
Affitti/Vendite materiale 4 4 4 4 16 16 16
Recupero crediti scaduti 153 150 100 40
Rimborso IVA FRANCIA 250
Anticipazione IVA Trimestrale Italia 560
TOTALE ENTRATE 2.824 2.317 2.599 3.159 3.118 3.710 3.963
TOTALE PERSONALE 577- 317- 250- 555- 304- 405- 632-
Fornitori PDR concordati:
materiale da ordinare 98- 49- 49- 49- 149- 249- 200-
costi CMS estere 26- 26- 26- 1.410- 26- 1.410- 770-
PROROGATI RB GIA' SCADUTI 918- 387- 81- 81- 53- 43- 13-
Collaboratori/Professionisti 435- 116- 100- 175- 120-
Fornitori RI.BA 594- 523- 188- 342- 75- 24- 24-
For1 730- 844- 276- 28-
For2 499- 499- 499- 499-
ORDIN SCADUTI AL 30/04 206- 1.000- 1.000-
ORDIN. SCADUTI DA 01/05 217- 180- 806- 563- 35- 8-
TOTALE FORNITORI 2.287- 2.715- 3.592- 4.395- 985- 1.725- 1.014-
Imposte (Imu-TARI-IVA) 201- 4- 4- 7- 4- 27- 71-
RID 102- 76- 76- 76- 76- 76- 76-
Polizze 81- 121- 22- 8- 2- 8- 5-
ALTRE USCITE 384- 201- 103- 92- 82- 111- 152-
Rate Mutui 545- 28- 39- 71- 36- 28- 921-
Interessi e Commissioni 30- - 0- 33- - - 30-
Soci 27- 27- 27- 52- 27- 102- 230-
Nuovi finanziamenti 500 500 - - - - -
TOTALE FINANZIARIE 102- 445 66- 156- 63- 130- 1.181-
TOTALE USCITE 3.351- 2.788- 4.011- 5.198- 1.435- 2.372- 2.978-
Flusso di cassa di periodo 527- 470- 1.412- 2.039- 1.683 1.338 985
Banca c/c fine periodo 1.676- 2.146- 3.558- 5.597- 3.914- 2.576- 1.591-
FIDI 1.710 1.690 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670
FABBISOGNO 34 456- 1.888- 3.927- 2.244- 906- 79
aBase Revisioni
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570BUDGET DI TESORERIA totale
Banca c/c inizio periodo 1.148-
PREVISIONI INCASSI SAL: 20.374
Commessa 16000 3.650
Commessa 15694 975
Commessa 15798 650
Commessa 15729 1.720
Commessa 15935 2.613
Commessa 15933 2.150
Commessa 15412 910
Commessa 15731 1.270
Commessa 15914 1.186
CMS Germania 2.400
CMS Francia 2.850
PREVISIONI ALTRI INCASSI 1.316
Affitti/Vendite materiale 63
Recupero crediti scaduti 443
Rimborso IVA FRANCIA 250
Anticipazione IVA Trimestrale Italia 560
TOTALE ENTRATE 21.690
TOTALE PERSONALE 3.040-
Fornitori PDR concordati: -
materiale da ordinare 843-
costi CMS estere 3.693-
PROROGATI RB GIA' SCADUTI 1.576-
Collaboratori/Professionisti 946-
Fornitori RI.BA 1.768-
For1 1.877-
For2 1.996-
ORDIN SCADUTI AL 30/04 2.206-
ORDIN. SCADUTI DA 01/05 1.809-
TOTALE FORNITORI 16.714-
Imposte (Imu-TARI-IVA) 318-
RID 559-
Polizze 247-
ALTRE USCITE 1.125-
Rate Mutui 1.669-
Interessi e Commissioni 93-
Soci 492-
Nuovi finanziamenti 1.000
TOTALE FINANZIARIE 1.254-
TOTALE USCITE 22.132-
Flusso di cassa di periodo 1.591-
Banca c/c fine periodo 1.591-
FIDI 1.670
FABBISOGNO 79
aBase Revisioni
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
CONCLUSIONI DEL REVISORE
Il revisore conclude, sulla base degli elementi probativi acquisiti.
Il revisore non si sostituisce agli amministratori nel valutarela sussistenza del presupposto di continuità
• a meno che non sia evidentemente inappropriato
• ma se esiste una incertezza significativa:- deve esserci evidenza nell’informativa di bilancio- il revisore deve valutarla per l’espressione del suo giudizio nella
relazione di revisione.
Le responsabilità del revisore
aBase Revisioni
Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se esiste una
incertezza significativa che possa far sorgere dubbi seri riguardo alla continuitàaziendale.
La sua relazione potrà concludersi con:
• GIUDIZIO SENZA RILIEVI, CON INSERIMENTO DEL PARAGRAFO“INCERTEZZA SIGNIFICATIVA RELATIVA ALLA CONTINUITA’AZIENDALE”
• GIUDIZIO CON RILIEVI
• IMPOSSIBILITA’ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO
• GIUDIZIO NEGATIVO
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA ITALIA 570
aBase Revisioni
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE:ISA ITALIA 570 – LA RELAZIONE DI REVISIONE
Presupposto di continuità aziendale
Descrizione Informativa di bilancio
Giudizio del revisore
1. Appropriato,ma esiste un’incertezza significativa
Esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell’impresa
Fornita informativa adeguata
Giudizio senza rilievi, inserimento in relazione della sezione separata dal titolo“Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale“. Esempio 1
2. Appropriato,ma esiste un’incertezza significativa
Esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell’impresa
Non fornita informativa adeguata (carenza di info significativa ma non pervasiva o pervasiva)
Giudizio con rilievi, o giudizio negativo se gli effetti della info inadeguata compromettono l’attendibilità del bilancio (ISA 705)Esempi 2 e 3
aBase Revisioni
Presupposto dicontinuità aziendale
Descrizione Informativa di bilancio
Giudizio del revisore
3. Appropriato,ma soggetto a molteplici significative incertezze
Per le interazioni e i possibili effetti cumulati di incertezze, pur avendo il revisore ottenuto elementi probatori non è possibile una valutazione
Adeguata / Inadeguata
Impossibilità di esprimere un giudizio Esempio 4
4. Inappropriato L’impresa non sarà in grado di continuare la propria attività e il bilancio è stato redatto sulla base del presupposto della continuità
Adeguata/Inadeguata
Giudizio negativo, indipendentementedall’informativa fornita in bilancio.Esempio 5
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE:ISA ITALIA 570 – LA RELAZIONE DI REVISIONE
aBase Revisioni
Presupposto dicontinuità aziendale
Descrizione Informativa di bilancio
Giudizio del revisore
5. Rifiuto della direzione ad effettuare o a estendere la propria valutazione
Non si sono ottenuti sufficienti e appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto
La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione
Impossibilità di esprimere un giudizioEsempio 6
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE:ISA ITALIA 570 – LA RELAZIONE DI REVISIONE
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3 ©2018 Ria Grant Thornton SpA. All rightsreserved.
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LA GESTIONE DEL PROBLEMA «CONTINUITA’» – ELEMENTI DI ATTENZIONE
• Un indicatore fondamentale della situazione economico-finanziaria per la valutazionedella mancanza del presupposto di continuità è il prospetto dei flussi di cassaprevisionali (rendiconto finanziario previsionale).
• lo stesso indicatore è decisivo per valutare l’effettiva sostenibilità dei pianiindustriali/finanziari preparati dalla direzione per far fronte alla situazione di crisi e mantenereil presupposto. Il modello a variazioni di liquidità, divenuto documento obbligatorio dibilancio, è il più appropriato perché distingue per natura i flussi finanziari in entrata e uscita.
• l’articolazione del modello di cui sopra secondo previsioni di cassa mensili èfondamentale.
• nel caso in cui il presupposto della continuità sia inappropriato (necessità di modificare iprincipi di redazione del bilancio), i riferimenti contabili più immediati diventano i principi OIC5 e OIC 19 (che in appendice accoglie le norme dell’abrogato OIC 6 sulla ristrutturazione deldebito – Accordi stragiudiziali, «Stand still», ecc.)
• l’applicazione di questi principi può comportare la rilevazione di esdebitazioni o lavalutazione a valori correnti di talune poste del bilancio. In funzione di questo, può esserenecessario, a tutela del revisore che dà un giudizio sul bilancio, ma anche degliamministratori che lo preparano, l’intervento di un perito esterno per asseverare almenoi valori patrimoniali più rilevanti.
REVISIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE
aBase Revisioni
La nuova relazione di revisione
aBase Revisioni 87
CONTROLLI SOCIETARI E NUOVI OBBLIGHI PER I REVISORI da: Il Sole 24ORE - Guida ai principi contabili internazionali n. 3 Ottobre 2018
Revisori legali dei conti
(persona fisica e società)
Società non quotate DLgs 39/2010
Società quotate DLgs 39/2010
I revisori devono Rispettare i principi di deontologia e scetticismoprofessionale, di riservatezza e segretoprofessionale (articoli 9 e 9 bis, Dlgs 27 gennaio2010, n. 39)
Rispettare i principi di deontologia e scetticismoprofessionale, di riservatezza e segretoprofessionale (articoli 9 e 9 bis, Dlgs 27 gennaio2010, n. 39)
I revisori devono Essere indipendenti dalla società incaricante enon devono essere coinvolti nel suo processodecisionale (articolo 10, Dlgs 27 gennaio 2010, n.39)
Essere indipendenti dalla società incaricante enon devono essere coinvolti nel suo processodecisionale (articolo 10, Dlgs 27 gennaio 2010, n.39)
I revisori devono Ridurre il rischio di indipendenza: sel’indipendenza rischia di essere compromessa, irevisori devono adottare misure volte a ridurretale rischio e se non si riescono a ridurre i revisoridevono astenersi dallo svolgimento dell’incarico
Ridurre il rischio di indipendenza: sel’indipendenza rischia di essere compromessa, irevisori devono adottare misure volte a ridurretale rischio e se non si riescono a ridurre i revisoridevono astenersi dallo svolgimento dell’incarico
I revisori devono Svolgere la revisione legale in conformità aiprincipi di revisione adottati dalla Commissioneeuropea (articolo 11, Dlgs 27 gennaio 2010, n.3)
Svolgere la revisione legale in conformità aiprincipi di revisione adottati dalla Commissioneeuropea (articolo 11, Dlgs 27 gennaio 2010, n.3)
I revisori devono Esprimere con apposita relazione un giudizio sulbilancio consolidato, ove redatto, e illustrano irisultati della revisione legale. Il giudizio puòessere senza rilievi, con rilievi, negativo,dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio
Esprimere con apposita relazione un giudizio sulbilancio consolidato, ove redatto, e illustrano irisultati della revisione legale. Il giudizio puòessere senza rilievi, con rilievi, negativo,dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio
I revisori devono Verificare nel corso dell’esercizio la regolaretenuta della contabilità sociale e la correttarilevazione dei fatti di gestione nelle scritturecontabili
Verificare nel corso dell’esercizio la regolaretenuta della contabilità sociale e la correttarilevazione dei fatti di gestione nelle scritturecontabili
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ICONTROLLI SOCIETARI E NUOVI OBBLIGHI PER I REVISORI da: Il Sole 24ORE - Guida ai principi contabili internazionali n. 3 Ottobre 2018
Revisori legali dei conti
(persona fisica e società)
Società non quotate DLgs 39/2010
Società quotate DLgs 39/2010
I revisori hanno Il diritto di ottenere da amministratoridocumenti e notizie utili per la revisione(articolo 14, comma 6, Dlgs 27 gennaio2010, n.39)
Il diritto di ottenere da amministratori documenti enotizie utili per la revisione (articolo 14, comma 6, Dlgs27 gennaio 2010, n.39)
I revisori possono Procedere autonomamente adaccertamenti, controlli ed esame di atti edocumentazione (articolo 14, comma 6,Dlgs 27 gennaio 2010, n.39)
Procedere autonomamente ad accertamenti, controlli edesame di atti e documentazione (articolo 14, comma 6,Dlgs 27 gennaio 2010, n.39)
I revisori devono Con il collegio sindacale, scambiarsitempestivamente le informazioni rilevantiper l’espletamento dei rispettivi compiti(articolo 2409 septies Cc)
Con il collegio sindacale, scambiarsi tempestivamente leinformazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivicompiti (art. 2409 septies Cc).Relazionarsi con i comitati e gli organi di controllo internonelle società quotate/enti di interesse pubblico
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CONTROLLI SOCIETARI E NUOVI OBBLIGHI PER I REVISORI da: Il Sole 24ORE - Guida ai principi contabili internazionali n. 3 Ottobre 2018
Revisori legali dei conti
(persona fisica e società)
Società non quotate DLgs 39/2010
Società quotate DLgs 39/2010
I revisori rispondono In solido tra loro e con amministratori per danniderivanti da inadempimento dei propri doveri neiconfronti:• Della società;• Dei suoi soci;• Dei terzi.Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sonoresponsabili nei limiti del contributo effettivo aldanno cagionato.L’azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.
In solido tra loro e con amministratori per danniderivanti da inadempimento dei propri doveri neiconfronti:• Della società;• Dei suoi soci;• Dei terzi.Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sonoresponsabili nei limiti del contributo effettivo aldanno cagionato.L’azione di risarcimento si prescrive in 5 anni.
I revisori dell’incarico e i dipendenti che hanno collaborato alla revisione
Sono responsabili, in solido tra loro, e con lasocietà di revisore, per danni conseguenti a loroinadempimenti o a fatti illeciti nei confronti:• Della società che li ha incaricati;• Nei confronti dei terzi danneggiati.La responsabilità è fissata entro i limiti del propriocontributo effettivo al danno cagionato. L’azionedi risarcimento si prescrive in 5 anni.
Sono responsabili, in solido tra loro, e con lasocietà di revisore, per danni conseguenti a loroinadempimenti o a fatti illeciti nei confronti:• Della società che li ha incaricati;• Nei confronti dei terzi danneggiati.La responsabilità è fissata entro i limiti del propriocontributo effettivo al danno cagionato. L’azionedi risarcimento si prescrive in 5 anni.
I revisori sono penalmente perseguiti per
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni deiresponsabili della revisione legale (articolo 27)
• Corruzione dei revisori (articolo 28)• Compensi illegali (articolo 30)• Illeciti rapporti patrimoniali con la società
assoggettata a revisione (articolo 31)
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni deiresponsabili della revisione legale (articolo 27)
• Corruzione dei revisori (articolo 28)• Compensi illegali (articolo 30)• Illeciti rapporti patrimoniali con la società
assoggettata a revisione (articolo 31)
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Revisori legali dei conti
(persona fisica e società)
Società non quotate DLgs 39/2010
Società quotate DLgs 39/2010
I revisori sono passibili da parte del Mef e della Consob di sanzioni che possono essere
• Avvertimenti;• Censure;• Sanzione amministrativa pecuniaria, revoca
dell’incarico;• Sospensione cautelare dal Registro dei revisori
legali dei conti;• Cancellazione dal Registro ecc.
• Avvertimenti;• Censure;• Sanzione amministrativa pecuniaria, revoca
dell’incarico;• Sospensione cautelare dal Registro dei revisori
legali dei conti;• Cancellazione dal Registro ecc.
SA
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Art. 14Nuovo D.Lgs 39/2010(Come modificato dal D.Lgs 135/2016,
in attuazione Direttiva 2014/56/UE)
Art. 10 Regolamento (UE) 537/2014 («Regolamento EIP» recante la disciplina speciale della revisione legale dei conti per EIP)
TUTTI
EIP(Emittenti valori
mobiliari, banche, assicurazioni)
Gli ISA ITALIA 700 entrambi
LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE:LE NORME DI RIFERIMENTO
aBase Revisioni
Bilancio
ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia 705 Modifiche al giudizio
ISA Italia 706 Richiami d’informativa e altri aspetti
ISA Italia 710 Informazioni comparative
Relazione sulla gestione
SA Italia 720B La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza
Bilancio
ISA Italia 701 Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente
TUTI
LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE:
GLI ISA ITALIA SERIE 700
TUTTI
EIP
aBase Revisioni
Il principio tratta della responsabilità del revisoreper la formazione del giudizio sul bilancio. Essotratta altresì della forma e del contenuto dellarelazione di revisione.
ISA ITALIA 700: FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO
aBase Revisioni
Il revisore deve formarsi un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, intutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazionefinanziaria applicabile.
Ai fini della formazione di tale giudizio, il revisore deve concludere se egli abbiaacquisito una ragionevole sicurezza sul fatto che il bilancio nel suo complessonon contenga errori significativi, dovuti a frodi ovvero a comportamenti oeventi non intenzionali.
Ovvero deve considerare i seguenti aspetti:
a) Acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati (ISA Italia) n. 330;
b) Esistenza di errori non corretti che, singolarmente o nel loro insieme, sianosignificativi, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450;
c) Conformità alle disposizioni del quadro normativo sull’informazione finanziariaapplicabile.
ISA ITALIA 700
aBase Revisioni
Il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica nel caso in cui concludache il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadronormativo sull’informazione finanziaria applicabile.
Nel caso in cui il revisore:
a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suocomplesso contenga errori significativi;
ovvero
b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.
Deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, inconformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705:
•Giudizio con rilievi;
•Giudizio negativo;
•Impossibilità di esprimere un giudizio.
ISA ITALIA 700: TIPOLOGIE DI GIUDIZIO
aBase Revisioni
ISA ITALIA 700: RELAZIONE DI REVISIONE – ELEMENTI CARATTERIZZANTI
La Relazione di Revisione:
✓Deve essere in forma scritta
✓Deve avere un titolo
✓Deve avere un destinatario
✓La prima sezione della relazione di revisione deve includere il giudizio del revisore e deve essere intitolata "Giudizio".Utilizzare una delle seguenti espressioni, che sono considerate equivalenti:
a) A nostro giudizio, il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, […] in conformità al [quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile];
b) A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della […] in conformità al [quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile].
b) Formulazione da adottare qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10)
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TITOLO
La relazione di revisione deve avere un titolo che indichi chiaramente che essa costituisce larelazione di un revisore indipendente.
Il titolo della relazione di revisione deve indicare il riferimento all’art. 14 del D.Lgs. 39/10 aisensi del quale viene emessa la relazione di revisione, nonché gli eventuali ulteriori riferimentinormativi applicabili.
Per gli EIP il titolo della relazione di revisione deve altresì indicare il riferimento all’art.10 del
Regolamento (UE) 537/14.
DESTINATARIO
La relazione di revisione deve indicare il destinatario, come appropriato, in base allecircostanze dell’incarico. (Rif.: Par. A16)
Qualora l’incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, idestinatari della relazione di revisione sono rappresentati dai soggetti che hanno conferitol’incarico ai sensi di tale disposizione normativa, vale a dire gli azionisti/soci della società.
Attenzione ai destinatari, in una
volontaria, ad esempio, potrebbe
essere il Cda.
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GIUDIZIO
L’art. 14 del D.Lgs. 39/10 permette che la revisione legale sia effettuata da piùrevisori legali o più società di revisione legale. In tale circostanza, i soggettiincaricati della revisione legale raggiungono un accordo sui risultati della revisione epresentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ognirevisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafodistinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.
Qualora, nel giudizio del revisore, il riferimento al quadro normativo sull’informazionefinanziaria applicabile non riguardi gli IFRS emanati dall’International AccountingStandards Board, tale giudizio deve identificare l’ordinamento giuridico diorigine del quadro normativo di riferimento.
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ISA ITALIA 700: RELAZIONE DI REVISIONE – ELEMENTI CARATTERIZZANTI _ segue
✓ Elementi alla base del giudizio
Immediatamente dopo la sezione “Giudizio”, la relazione di revisione deve includereuna sezione dal titolo "Elementi alla base del giudizio" che:
a) dichiara che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisioneinternazionali;
b) fa riferimento alla sezione della relazione di revisione che descrive le responsabilità del revisorestabilite dai principi di revisione internazionali;
c) include una dichiarazione che il revisore è indipendente dall'impresa in conformità alle norme eai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
d) dichiara se il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
✓ Continuità aziendale (Ove applicabile)
✓ Aspetti chiave della revisione – solo società quotate (ISA Italia 701)
✓ Responsabilità per il bilancio (amministratori e sindaci)
✓ Responsabilità del revisore (dichiarare sostanzialmente gli obbiettivi della revisione)
✓ Altri Obblighi di reportistica (Es. giudizio ai sensi dell’art.14, c. 2, lett. e del D.Lgs. 39/10)
✓ Nome del responsabile dell'incarico/Firma del revisore/Sede/Data
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TITOLO
Relazione della società di revisioneindipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27gennaio 2010
Relazione sul bilancio d'esercizio
Relazione della societa’ di revisioneindipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilanciod'esercizio
IDENTIFICAZIONE DEL BILANCIO e GIUDIZIO
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato
bilancio d’esercizio della Società XXX, costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto
economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società XXX, al 31
dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della Società XXX (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al
[gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
CONTENUTO DELL'AUDIT REPORT PER NON EIP
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ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO
VENIVA INDICATO SOLO NEL CASO
FOSSERO EMERSI ELEMENTI CHE
COMPORTAVANO LA MODIFICA DEL
GIUDIZIO (CAMBIAVA IL TITOLO)
Abbiamo svolto la revisione contabile in
conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di
tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione Responsabilità della società di revisione
per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio
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RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI PER IL BILANCIO
Gli amministratori sono responsabili per la
redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Gli amministratori sono responsabili per la
redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di
un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la
valutazione della capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché
per una adeguata informativa in materia. Gli
amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione della
Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria della Società.
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RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilanciod’esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto larevisione contabile in conformità ai principi di revisioneinternazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonchéla pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile alfine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilanciod’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure
volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e
delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa
la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione
contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione
della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza
che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente
attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile.
Inoltre:
-abbiamo identificato e valutato i rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e
svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
-abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
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RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' DI REVISIONE _ segue
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficientied appropriati su cui basare il nostro giudizio.
➢ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno
rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
Società;
➢ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;
➢ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo
da parte degli amministratori del presupposto della continuità
aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della Società di continuare ad operare come
un ’ entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
➢ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del
bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se
il bilancio d ’ esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di
governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.
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ALTRI OBBLIGHI DI REPORTISTICA
Relazione su altre disposizioni di legge eregolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principiodi revisione (SA Italia)n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle
norme di legge, un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione, la cui responsabilità
compete agli amministratori della Società XXX, con
il bilancio d’esercizio della Società XXX al 31
dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Società XXX al 31 dicembre 2016.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili
per la predisposizione della relazione sulla gestione
della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio direvisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere ungiudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione conil bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] esulla conformità della stessa alle norme di legge,nonché di rilasciare una dichiarazione su eventualierrori significativi.A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerentecon il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al[gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme dilegge.Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co.
2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.
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Fac-simile relazione di revisione sul bilancio d’esercizioredatto in conformità ad un quadro normativo basato sullacorretta rappresentazione (Giudizio senza modifica)
Relazione della societa’ di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
27 gennaio 2010, n. 39
[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato
patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale efinanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data inconformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità aisensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabiledel bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi inmateria di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di averacquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
aBase Revisioni
Fac-simile relazione (segue)
Altri aspetti
Il paragrafo relativo al giudizio sul bilancio d’esercizio [consolidato] dell’esercizio precedente è inserito solo se tale bilancio èstato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (nel caso il giudizio fosse stato con modifica occorre diindicarne le motivazioni):
Il bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile daparte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su talebilancio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera ecorretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errorisignificativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità infunzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuitàaziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendalenella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Societào per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che
includa il nostro giudizio.
aBase Revisioni
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio (segue)
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisionecontabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualoraesistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualoraci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisionieconomiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il
giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
Società;
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità
aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
Fac-simile relazione (segue)
aBase Revisioni
Fac-simile relazione (segue)
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il
bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi,
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al[gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenzadella relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa allenorme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] ed è redattain conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze edella comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla dariportare.
Luogo, (data)
firma
aBase Revisioni
Il principio tratta della forma e del contenutodella relazione di revisione nei casi in cui ilrevisore esprima un giudizio con modifica
ISA ITALIA 705: MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE
aBase Revisioni
ISA ITALIA 705: TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA
Il principio di revisione definisce tre tipologie di giudizi con modifica:
▪Giudizio con rilievi;
▪Giudizio negativo;
▪Impossibilità di esprimere un giudizio.
Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione laddove:
✓concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complessocontenga errori significativi;
✓non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che ilbilancio nel suo complesso non contenga errori significativi
Cosa si intende per ERRORE?
ISA Italia 450: l’errore è una differenza fra l’importo, la classificazione, la presentazione ol’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo, la classificazione, lapresentazione o l’informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativosull’informazione finanziaria applicabile.
Non sono appropriati o correttamente applicati i principi contabili Non è appropriata o adeguata l’informativa di bilancio
aBase Revisioni
Limitazioni imposte dalla direzione
Se il revisore considera probabile che una limitazione imposta dalla direzione renderànecessario esprimere un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità aesprimere un giudizio sul bilancio, deve chiedere alla direzione di rimuovere lalimitazione.
Se la direzione non rimuove la limitazione:
Comunicazione ai responsabili di governance
Procedure alternative
Se comunque il revisore non acquisisce sufficienti ed adeguati elementi probativi:
➢ Giudizio con Rilievi (se i possibili effetti degli errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi)
➢ Disclaimer o interruzione anticipata dell’incarico
ISA ITALIA 705: TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA
aBase Revisioni
ISA ITALIA 705: TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA
Conclusioni del revisore Tipologia di giudizio con modifica
Esempio
Acquisizione di elementi probativi sufficienti edappropriatiIdentificazione di errori, singolarmente o nel loroinsieme, significativi ma non pervasivi per il bilancionel suo complesso
Giudizio con rilievi perdeviazione dalle normedi redazione delbilancio
ESEMPIO 1
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficientied appropriati su cui basare il giudizio, ed i possibilieffetti sul bilancio degli eventuali errori nonindividuati potrebbero essere significativi, ma nonpervasivi
Giudizio con rilievi perlimitazioni alleprocedure di revisione
ESEMPIO 3
Acquisizione di elementi probativi sufficienti edappropriatiIdentificazione di errori, singolarmente o nel loroinsieme, significativi e pervasivi per il bilancio nel suocomplesso
Giudizio negativo ESEMPIO 2
aBase Revisioni
ISA ITALIA 705: TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA
Conclusioni del revisore Tipologia di giudizio con modifica
Esempio
Mancata acquisizione di elementi probativisufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio, edi possibili effetti sul bilancio degli eventuali errorinon individuati potrebbero essere significativi epervasivi
Dichiarazione diimpossibilità diesprimere un giudizio
ESEMPIO 4ESEMPIO 5
Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:
✓ non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
✓ pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero
rappresentare una parte sostanziale del bilancio;
✓ con riferimento all’ informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la
comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.
aBase Revisioni
Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di
revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le
circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di
utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.
Tale comunicazione consente:
✓ al revisore di ricercare la condivisione da parte dei responsabili delle attività di
governance sull’aspetto da cui deriva la modifica (o le modifiche), ovvero di trovare
conferma sugli aspetti del disaccordo esistente con la direzione stessa;
✓ ai responsabili delle attività di governance di avere l’opportunità, ove appropriato,
di fornire al revisore informazioni e spiegazioni ulteriori sull’aspetto (o sugli aspetti) da cui
deriva la modifica (o le modifiche) al giudizio.
ISA ITALIA 705: TIPOLOGIE DI GIUDIZI CON MODIFICA
aBase Revisioni
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 1
Esempio 1: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore
significativo – Società diversa da EIP
Gli effetti dell’errore identificato sono considerati significativi ma non pervasivi e pertanto è appropriato esprimere un
giudizio con rilievi
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio con rilievi
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo
stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data
e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi
della presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio
chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizio con rilievi
Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli
amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma
unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dai principi contabili italiani OIC. Le registrazioni della Società indicano che
qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo,
sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, il valore delle rimanenze finali di
magazzino sarebbe stato inferiore di xxx, e le imposte sui redditi, l’utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori
rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.
Altri aspetti
Il paragrafo relativo al giudizio sul bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente è inserito solo se tale bilancio è stato sottoposto arevisione contabile da parte di un altro revisore (nel caso il giudizio fosse stato con modifica occorre di indicarne le motivazioni):
Il bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile daparte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su talebilancio.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 1
aBase Revisioni
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al
[gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della
Relazione sul bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al
[gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e
della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.
Luogo, [data]
[firma]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 1
aBase Revisioni
Esempio 2: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un giudizio negativo dovuto ad un errore
significativo e pervasivo – Società diversa da EIP
Gli effetti dell’errore identificato sono considerati significativi e pervasivi e pertanto è appropriato esprimere un giudizio negativo.
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.27 gennaio 2010, n. 39
[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio negativo
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato
patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo della presente
relazione, il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 2
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizio negativo
Al 31 dicembre xxxx risultano iscritte nelle Immobilizzazioni Immateriali xxx migliaia di Euro relative a spese incrementative su
beni di terzi. Come emerso dagli elementi probativi fornitici, una perizia redatta da un tecnico indipendente, incaricato dagli
amministratori, ha stimato il valore residuo da riconoscere a tale investimento in circa xxx migliaia di Euro. Qualora la società
avesse considerato il valore risultante dalla perizia tecnica, le Immobilizzazioni Immateriali, avrebbero dovuto essere svalutate
complessivamente per circa xxxx migliaia di Euro. Conseguentemente, il patrimonio netto e il risultato d’esercizio, al 31
dicembre xxxx, risultano sovrastimati di pari importo.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. in conformità alle norme e
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.
Altri aspetti
Il paragrafo relativo al giudizio sul bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente è inserito solo se tale bilancio è stato sottoposto
a revisione contabile da parte di un altro revisore (nel caso il giudizio fosse stato con modifica occorre di indicarne le
motivazioni):
Il bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da
parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio …………..
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 2
aBase Revisioni
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli
ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi,
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A.al
[gg][mm][aa], inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla
conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul
bilancio d’esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la
dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.
Luogo, [data]
[firma]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 2
aBase Revisioni
Esempio 3: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio con rilievi dovuto
all’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una
partecipazione in una collegata estera – Società EIP
I potenziali effetti dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono considerati significativi ma non pervasivi e pertanto è appropriato esprimere un giudizio con rilievi
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
10 del regolamento (ue) n. 537/2014
[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato Giudizio con rilievi
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dalla situazione
patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi
principi contabili applicati.
A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi
della presente relazione, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori
provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)].
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 3
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizio con rilievi
La partecipazione del Gruppo nella Società XYZ, una collegata estera contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, è iscritta
per un importo di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], e la quota di pertinenza del Gruppo dell’utile
netto di XYZ pari a xxx è inclusa nell’utile del Gruppo per l’esercizio chiuso a tale data. Non siamo stati in grado di acquisire
elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al [gg][mm][aa] e della
quota di pertinenza dell’utile netto di XYZ dell’esercizio, in quanto ci è stato negato l’accesso alle informazioni finanziarie e la
possibilità di contattare la direzione e i revisori di XYZ. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare
eventuali rettifiche a tali importi.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile
del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. (la Società) in conformità
alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.
Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati
maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono
stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo
complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
Oltre a quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi, abbiamo identificato gli aspetti di seguito
descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.
[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.
701.]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 3
aBase Revisioni
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le
eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che
possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più rilevanti
nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell’esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti
chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014
L’assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. ci ha conferito in data [gg][mm][aa] l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio
e consolidato della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, par. 1, del
Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società nell’esecuzione della revisione legale.
[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che abbiamo prestato alla Società [o alle sue
controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]
Confermiamo che il giudizio sul bilancio consolidato espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella
relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale,
predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 3
aBase Revisioni
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98]
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo ABC al [gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la loro conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, con il bilancio consolidato del Gruppo ABC al
[gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”
della Relazione sul bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio consolidato del Gruppo ABC al
[gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della
comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare
oltre a quanto già sopra evidenziato.
Luogo, [data]
[firma]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 3
aBase Revisioni
Esempio 4: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene la dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio a causa dell’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati su un singolo elemento di bilancio – Società diversa da EIP
I possibili effetti dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti sia significativi sia
pervasivi per il bilancio consolidato e, pertanto, è appropriato dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. (VEDI
DIFFERENZA CON ES.3)
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dallo stato
patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi
alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 4
aBase Revisioni
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 4
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
La partecipazione del Gruppo nel Consorzio XYZ è iscritta per un importo di xxx nello stato patrimoniale del Gruppo e rappresenta oltre il70% dell’attivo netto del Gruppo al [gg][mm][aa]. Non ci è stato consentito di contattare la direzione e i revisori della XYZ né di accederealla documentazione della revisione svolta dai revisori della XYZ. Conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fosseronecessarie rettifiche rispetto alla quota proporzionale del Gruppo nelle attività di XYZ che è controllato congiuntamente, alla sua quotaproporzionale nelle passività di XYZ per le quali è congiuntamente responsabile, alla sua quota proporzionale dei ricavi e dei costi di XYZper l’esercizio, nonché agli elementi che costituiscono il rendiconto finanziario.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento
e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo ABC S.p.A. o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria del Gruppo.
aBase Revisioni
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
E’ nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di
emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio consolidato.
Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione del Gruppo ABC al
[gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle norme di legge.
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo ABC al [gg][mm][aa] e sulla conformità delle
stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul bilancio
consolidato, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato
della ABC S.p.A al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art.
14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione.
Luogo, [data]
[firma]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 4
aBase Revisioni
Esempio 5(I): Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di
esprimere un giudizio a causa dell’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati su più elementi di bilancio – Società diversa da EIP
I possibili effetti di tale impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sono ritenuti significativi e
pervasivi per il bilancio d’esercizio.
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dallostato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla notaintegrativa.
Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non siamo stati in grado
di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 5
aBase Revisioni
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio al [gg][mm][aa] solo successivamente a tale data e
pertanto non abbiamo assistito all’inventario fisico delle rimanenze di magazzino all’inizio e alla fine dell’esercizio. Non siamo stati
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente
alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa] che sono iscritte nello stato patrimoniale
rispettivamente a xxx e a xxx. Inoltre, l’introduzione a fine esercizio [aa] di un nuovo sistema informativo di gestione dei crediti
scaduti ha determinato numerosi errori nella rilevazione dei crediti. Alla data della presente relazione, non siamo in grado di
confermare né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nello stato patrimoniale per un importo totale di xxx al
[gg][mm][aa]. A causa della rilevanza di tali aspetti, non siamo stati in grado di determinare se sarebbe potuta sorgere la
necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai crediti, e agli elementi che costituiscono il conto economico
ed il rendiconto finanziario.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizioGli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale
nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizionedell’informativa finanziaria della Società.
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 5
aBase Revisioni
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
E’ nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di
emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio.
Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. al
[gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio” della Relazione sul bilancio d’esercizio, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, né di
rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.
Luogo, [data]
[nome Socio]
Fac-simile standard di relazioni giudizio con modifica: esempio 5
aBase Revisioni
• Sono quegli aspetti, oggetto di comunicazione con lagovernance aziendale, che a giudizio del revisore sonodi particolare importanza per la revisione del bilanciodel periodo, nello specifico della società sottoposta arevisione.
• Vanno obbligatoriamente inseriti negli audit reportdelle società quotate o qualora sia previsto da leggi eregolamenti (EIP).
ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE (I KEY AUDIT MATTERS)
aBase Revisioni
ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE (ES: ENI)
aBase Revisioni
ISA ITALIA 701: GLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE (Es. ENI)
aBase Revisioni
Il principio tratta delle comunicazioni ulteriori che il revisoreinserisce nella relazione di revisione qualora egli considerinecessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su aspetti:
a) presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che rivestanoun’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensionedel bilancio. - (RICHIAMI INFO)
b) diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio,che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degliutilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisoreo della relazione di revisione. (Ad es, richiamare il fatto che larevisione sul bilancio dell’esercizio X-1 è stata svolta da altrorevisore che ha emesso il giudizio in data …) - (ALTRI ASPETTI)
ISA ITALIA 706: RICHIAMI D‘INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI
aBase Revisioni
Circostanze per inserimento di un richiamo di informativa:
a) un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi eccezionali o di azioni da parte di autorità
di vigilanza;
b) un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data
della relazione di revisione (es operazione straordinaria).
c) l'applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto
significativo sul bilancio;
Un ampio utilizzo dei richiami d’informativa può ridurre l’efficacia della
comunicazione del revisore riguardante gli aspetti oggetto di tali richiami
(NO A RICHIAMI D’INFORMATIVA CHE CELANO RILIEVI).
ISA ITALIA 706
aBase Revisioni
Collocazione del richiamo di informativa nella relazione di revisione:
a) inserire tale richiamo in una sezione separata della relazione di revisione con un
titolo appropriato che comprenda il termine "Richiamo d'informativa";
b) inserire nel richiamo di informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare
e alla collocazione nel bilancio delle informazioni pertinenti che illustrano
compiutamente tale aspetto. Il richiamo d’informativa deve riferirsi unicamente a
informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio;
c) indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in
relazione all’aspetto evidenziato.
Collocare il richiamo subito dopo la sezione “Elementi alla base del giudizio».
ISA ITALIA 706
aBase Revisioni
Circostanze che possono rendere necessario un paragrafo relativoad altri aspetti :
✓ fare riferimento al fatto che la stessa impresa ha redatto anche un bilancio inconformità ad un altro quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi dicarattere generale e che il revisore ha emesso una relazione su tale bilancio (esempioquando un’impresa redige bilancio OIC e IFRS e il revisore emette una relazione direvisione per ciascun bilancio)
✓ richiamare il fatto che la revisione sul bilancio dell’esercizio X-1 è stata svolta daaltro revisore che ha emesso il suo giudizio in data …..).
ISA fornisce regole per la collocazione nella relazione di revisione ma generalmente ilparagrafo relativo ad altri aspetti può essere inserito in una sezioneseparata collocata dopo gli aspetti chiave della revisione contabile
ISA ITALIA 706
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizioAbbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiamo d’informativaIl paragrafo riporterà eventuali richiami di informativa sul bilancio. Un esempio di paragrafo può essere il seguente:
Richiamiamo l’attenzione sulla Nota X al bilancio d’esercizio, che descrive gli effetti di un incendio negli impianti di produzionedella Società. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Aspetti chiave della revisione contabileGli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati
maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi
affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso;
pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.701.]
Altri aspettiIl paragrafo relativo al giudizio sul bilancio d’esercizio dell’esercizio precedente è inserito solo se tale bilancio è stato sottopostoa revisione contabile da parte di un altro revisore (nel caso il giudizio fosse stato con modifica occorre indicarne le motivazioni):
Il bilancio della Società ABC S.p.A. per l’esercizio chiuso il [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte diun altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.
Fac-simile standard di relazioni con richiami d’informativa edaltri aspetti: esempio 1
aBase Revisioni
La relazione di revisione: casi particolari
140
aBase Revisioni
Caso 1 – Relazione di revisione “volontaria” sul bilancio d’esercizio di unasocietà di capitali redatto in conformità ad un quadro normativo basatosulla corretta rappresentazione – norme di legge e principi contabilinazionali.
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
Relazione della società di revisione indipendente
Ai Soci della Società ABC
GiudizioAbbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della ABC (la “Società”), costituito dallo statopatrimoniale al gg/mm/aa, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dallanota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonialee finanziaria della Società al gg/mm/aa, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data,in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizioAbbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società direvisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto allaSocietà in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italianoalla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cuibasare il nostro giudizio.
aBase Revisioni
Caso 1 (segue)
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx,la revisione legale ex art. 2409-bis [nel caso di S.r.l. - ex. art. 2477] del Codice Civile è stata svolta da altrosoggetto, diverso dalla scrivente società di revisione [In alternativa: La presente relazione non è emessa ai sensi dilegge, stante il fatto che la (ragione sociale), nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx, non era obbligata allarevisione legale ex. art. 2477 del Codice Civile]”.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazioneveritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previstidalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di unbilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare comeun’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo delpresupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratoriutilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbianovalutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o nonabbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo dipredisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso noncontenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di unarelazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato disicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi direvisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possonoderivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possaragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisionieconomiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamoesercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dellarevisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o acomportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di nonindividuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un erroresignificativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza dicollusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo didefinire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia delcontrollo interno della Società;
Caso 1 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabilieffettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto dellacontinuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativariguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuaread operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamarel'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa siainadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate suglielementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possonocomportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusal'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire unacorretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato comerichiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e irisultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corsodella revisione contabile.
Luogo, data di emissione
Società di revisione
Il revisore contabile
Caso 1 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Caso 2 – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio di una microimpresaredatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla correttarappresentazione – norme di legge e principi contabili nazionali
Relazione della società di revisione indipendente
Ai Soci della Società ABC
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della ABC (la “Società”), costituito dallo statopatrimoniale al gg/mm/aa e dal conto economico.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonialee finanziaria della Società ABC al gg/mm/aa e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformitàalle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della societàdi revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto allaSocietà in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italianoalla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cuibasare il nostro giudizio.
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazioneveritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previstidalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di unbilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare comeun’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo delpresupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratoriutilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbianovalutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbianoalternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo dipredisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso noncontenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di unarelazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato disicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi direvisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possonoderivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possaragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisionieconomiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Caso 2 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamoesercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dellarevisione contabile. Inoltre:
•abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamentio eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisitoelementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un erroresignificativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante dacomportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
•abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo didefinire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia delcontrollo interno della Società;
•abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabilieffettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
•siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto dellacontinuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativariguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuaread operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamarel'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa siainadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.
Caso 2 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusal'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire unacorretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato comerichiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e irisultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corsodella revisione contabile.
Luogo, data di emissione
Società di revisione
Il revisore contabile
Caso 2 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Caso 3 – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio di una societàcooperativa conferito ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell’art.15della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 redatto in conformità ad un quadronormativo basato sulla corretta rappresentazione – norme di legge e principicontabili nazionali
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
Ai Soci della Società Cooperativa ABC [sede legale]
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue Ufficio Certificazioni
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Cooperativa ABC (la Società), costituito
dallo stato patrimoniale al [gg]/[mm]/[aaaa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società al [gg]/[mm]/[aaaa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità dellasocietà di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamoindipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenzaapplicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementiprobativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazioneveritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei terminiprevisti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire laredazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi nonintenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operarecome un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo delpresupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori [Icomponenti del Consiglio di Gestione] utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione delbilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società oper l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo dipredisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Caso 3 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complessonon contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione diuna relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevatodi sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi direvisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli erroripossono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualoraci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzarele decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta ladurata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o acomportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a talirischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischiodi non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare unerrore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicarel’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllointerno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopodi definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficaciadel controllo interno della Società;
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabilieffettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
Caso 3 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presuppostodella continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezzasignificativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dellaSocietà di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,qualora tale informativa sia inadeguata a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Lenostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia,eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità infunzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo dafornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato comerichiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e irisultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corsodella revisione contabile.
Caso 3 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
[inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia
di cooperazione
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al [gg]/[mm]/[aaaa], il rispetto da parte della Società delle
disposizioni sopra menzionate
Luogo, data di emissione
Società di revisione
Il revisore contabile
Caso 3 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Caso 4 – Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio di una societàcooperativa conferito esclusivamente ai sensi dell’art.15 della Legge 31gennaio 1992, n. 59 redatto in conformità ad un quadro normativo basatosulla corretta rappresentazione – norme di legge e principi contabilinazionali
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992,n. 59
Ai Soci della Società Cooperativa ABC[sede legale]
ed alla Lega Nazionale Cooperative e MutueUfficio Certificazioni
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Cooperativa ABC (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al [gg]/[mm]/[aaaa], dal conto economico e dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazionepatrimoniale e finanziaria della Società al [gg]/[mm]/[aaaa], del risultato economico e dei flussi di cassaper l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri diredazione.
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione è emessa ai sensi dell’art.15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, stante il fatto che,
nell’esercizio chiuso al [gg]/[mm]/[aaaa], la revisione legale ex art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca unarappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri diredazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenutanecessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi oa comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare adoperare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezzadell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilanciod’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società oper l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.
Caso 4 _ segue
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo dipredisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complessonon contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione diuna relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevatodi sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi direvisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli erroripossono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualoraci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzarele decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta ladurata della revisione contabile. Inoltre:
Caso 4 (segue)
La relazione di revisione sul bilancio: casi particolari
aBase Revisioni
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO: CASI PARTICOLARI
Caso 4 – segue
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o acomportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a talirischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Ilrischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di nonindividuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode puòimplicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzaturedel controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile alloscopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudiziosull’efficacia del controllo interno della Società;
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stimecontabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori delpresupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza diuna incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sullacapacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza diun'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativainformativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nellaformulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alladata della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Societàcessi di operare come un’entità in funzionamento;
aBase Revisioni
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO: CASI PARTICOLARI
Caso 4 – segue
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in mododa fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato comerichiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile ei risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nelcorso della revisione contabile.
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia dicooperazione
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al [gg]/[mm]/[aaaa], il rispetto da parte della Società delle
disposizioni sopra menzionate.
Luogo, data di emissione
Società di revisione
Il revisore contabile
aBase Revisioni
Il giudizio di coerenza e conformità della relazione
sulla gestione
159
aBase Revisioni
Breve riassunto legislativo
Il DLGS 18 agosto 2015, n. 139 ha apportato, nel recepimento dell’art. 34 della Direttiva
2013/34/UE , le modifiche all’art. 14, co. 2, lettera e), del DLGS 27 gennaio 2010, n. 39:
• al “revisore” è richiesto di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio di esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato e sulla sua conformità rispetto
alle norme di legge;
• la norma italiana prevede, inoltre, che tale giudizio includa altresì “una dichiarazione rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella
relazione sulla gestione.
Stessa impostazione è stata confermata dal DLGS 17 luglio 2016, n. 135
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
In definitiva il revisore deve:
• Esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua
conformità rispetto alle richieste delle norme di legge;
• Rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa acquisite nel corso della revisione contabile del
bilancio.
Inoltre, per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercatiregolamentati la relazione sulla gestione contiene una specifica sezione denominata “Relazionesul governo societario e gli assetti proprietari” riportante le informazioni richieste dall’art. 123-bis, co.1 e 2, del D. Lgs. 58/98”.
In tale circostanza, al revisore è richiesto di esprimere, ai sensi dell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs.58/98, il giudizio sulla coerenza di alcune informazioni contenute nella relazione sulgoverno societario, con il bilancio nonché di verificare, pur senza prevedere a tale riguardouna specifica attestazione da parte del revisore, che sia stata elaborata una relazione sulgoverno societario e gli assetti proprietari, indipendentemente dalle modalità dipresentazione di tali informazioni.
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Alcune definizioni
incoerenza: presenza di informazioni nella relazione sulla gestione, che contraddicono quellecontenute nel bilancio (es differenza di dati, importi, commenti)
incoerenza significativa: se considerata singolarmente o insieme ad altre, potrebbeinfluenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono(es diversi indicatori di risultato finanziario)
mancanza di conformità: assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dallenorme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di alcunespecifiche informazioni richieste dalle norme di legge
errore nella relazione sulla gestione (e/o nella relazione sul governo societario, ovepredisposta): la presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentatein quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e allacomprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisionesvolto (es diversi indici finanziari)
errore significativo nella relazione sulla gestione (e/o nella relazione sul governosocietario): un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbeinfluenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Procedure di revisione da svolgere
Già durante la fase di pianificazione della revisione il revisore DEVE:
a) nell’ambito della comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, acquisire unacomprensione generale:
i. delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societarioapplicabili all’impresa;
ii. delle modalità con cui l’impresa rispetta tali norme nella redazione della relazione sullagestione e della relazione sul governo societario.
b) concordare con la direzione della società modalità e tempistica di messa a disposizionedella relazione sulla gestione, nonché della relazione sul governo societario, nelle versioniapprovate dagli amministratori, per avere modo di verificarle
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Procedure di revisione da svolgere
Al fine della verifica sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcunespecifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario:
a)lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nellarelazione sul governo societario, ove predisposta (attenzione a piani troppo ottimistici);
b)riscontro della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nellarelazione sul governo societario, ove predisposta, con il bilancio o con i dettagli utilizzati per laredazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabilisottostanti.
Al revisore non è richiesto di confrontare tutti gli importi e/o le informazionicontenuti in tali documenti rispetto al bilancio. Esercita il proprio giudizioprofessionale
Al fine della verifica della conformità della relazione sulla gestione e di alcune specificheinformazioni contenute nella relazione sul governo societario alle norme di legge, il revisore,nell’ambito della lettura dei documenti deve unicamente riscontrare che le informazioni richiesteda tali norme siano state incluse in tali relazioni.
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Procedure di revisione da svolgere
Al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione
sulla gestione (e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario, ove predisposta), il revisore, deve esclusivamente considerare le conoscenze e
la comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro
di revisione svolto ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio.
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Risposte di revisione nel caso vengano riscontrate «eccezioni significative»
Se a seguito dello svolgimenti delle procedure di revisione, emerge una incoerenza significativa,una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione (…..)
il revisore DEVE chiedere alla direzione, ed in particolare agli amministratori, di correggerlo.
Se la direzione, ed in particolare gli amministratori:
a)dichiarano di correggerlo, il revisore deve verificare che la correzione sia stata effettuata;
b)si rifiutano di effettuare la correzione, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabilidelle attività di governance chiedendo che si proceda con la correzione.
Qualora invece l’errore non venga corretto, il revisore deve valutare le implicazioni per lapropria relazione di revisione e comunicare ai responsabili delle attività digovernance le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio sulla coerenza e sulla conformità edi rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni
Relazione di revisione
L’espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilascio della dichiarazione suglieventuali errori significativi nella relazione sulla gestione o, ai sensi dell’art. 14, co. 2, lettera e),del DLGS 39, deve essere assolto, in una sezione separata della relazione di revisione;“Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari “
SA ITALIA 720 B
aBase Revisioni 168
GIURISPRUDENZA – ALCUNE PRONUNCE SUI REVISORIda: «Il Sole 24ORE - Guida ai principi contabili internazionali n. 3 Ottobre 2018»
Revisori legali dei conti (persona fisica e società)
Società non quotate /Azione ex C.C.Società quotate/Azione ex TUF
Tribunale di Milano 19 giugno 2008 -Parmalat
Azione risarcitoria promossa da alcuni investitori della Parmalat contro la società direvisione; questi hanno investito i propri risparmi in titoli di nessun valore, essendola società già decotta la momento dell’investimento. Le condotte addebitate allasocietà di revisione sono: falsità materiali e irregolarità formali nei bilanci, carenzadi informazione ed informative fuorvianti. Le omissioni della società di revisionehanno impedito la corretta rilevazione dei dati contabili nei bilanci di Parmalat, cosìcontribuendo all’occultamento della perdita nel bilancio e alimentando l’affidamentoinconsapevole degli investitori Società ritenuta responsabile dal Tribunale di Milano,che l’ha condannata al risarcimento dei danni.
Tribunale di Milano 9 ottobre 2012 e 8novembre 2012Tribunale di Milano, in entrambi i casi, haescluso la responsabilità della società direvisione affermando che «non è stataraggiunta la prova del nesso causale tra lacondotta inadempiente e il danno di cui ilFallimento chiede il risarcimento (incrementodel dissesto dovuto alla prosecuzionedell’attività aziendale)».
Azioni di responsabilità promosse dalle curatele di due fallimenti di societàappartenenti allo stesso gruppo nei confronti della stessa società di revisione e deidipendenti della stessa.Secondo i Fallimenti, la società di revisione avrebbe procurato un danno alla massadei creditori, coincidente con l’aggravamento del dissesto, derivato dall’averconcluso la propria relazione affermando l’impossibilità di esprimere ungiudizio (no opinion), invece di formulare un giudizio negativo (adverseopinion) per gravi irregolarità nella stesura del bilancio, tra cui sopravvalutazionidelle poste dell’attivo.
aBase Revisioni 169
GIURISPRUDENZA – ALCUNE PRONUNCE SUI REVISORIda: «Il Sole 24ORE - Guida ai principi contabili internazionali n. 3 Ottobre 2018»
Revisori legali dei conti (persona fisica e società)
Società non quotate /Azione ex C.C.Società quotate/Azione ex TUF
Tribunale di Milano 9 febbraio 2018Azione di responsabilità promossa dalcuratore di una società fallita nei confrontidegli amministratori, dei sindaci,dell’amministratore di fatto e del revisore.Revisore contabile ritenuto responsabileperché «nello svolgimento della suafunzione, non avrebbe potuto ignorarel’esistenza delle passività falsamentecompensate con attività inesistenti e,certificando la falsa situazione patrimonialeesposta nel bilancio della società, ha resopossibile l’illegittima prosecuzionedell’attività di impresa»
Pronuncia:«Le modifiche introdotte dal Dlgs 39 del 2010, che ha abrogato l’articolo 2409sexies Cc, hanno inciso solo marginalmente sull’assetto complessivo dellaresponsabilità dei revisori contabili e, nonostante il venir meno dell’espressorichiamo contenuto nella norma codicistica abrogata, le tre tipologie di azione diresponsabilità esperibili nei confronti degli amministratori – azionesociale, azione dei creditori sociali e azione individuale del socio e delterzo – possono tuttora essere esperite non solo nei confronti dei sindaci,in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’articolo 2407 Cc, ma anchenei confronti dei revisori contabili, i quali, secondo l’articolo 15 del citato Dlgs39/2010, «rispondono in solido fra loro e con gli amministratori nei confronti dellasocietà che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per idanni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri».
Cassazione penale 7 giugno 2011, n. 37370(caso Parmalat)Revisore legale del Gruppo Parmalatcondannato per:• Associazione per delinquere;• Bancarotta fraudolenta documentale, per
distrazione, patrimoniale e documentale;• Aggravamento del dissesto delle società
del Gruppo Parmalat, omettendo dichiederne il fallimento.
Pronuncia:«è emersa una sorprendente commistione di ruoli nella posizione dell’odiernoricorrente, laddove è stato accertato che, ad un certo punto, dismesse le vesti dicontrollore, egli si è posto come concorrente esterno del T. e del To., fungendo dasuggeritore delle più accorte strategie fraudolente che sarebbero valse a eludere leverifiche dei nuovi controllori, alla scadenza ex lege del mandato della società direvisione di cui egli era partner nella vicenda Parmalat proprio il fallimento dellafunzione di controllo è stata una delle principali cause, se non la più importante inassoluto, del disastro economico e dei gravi danni procurati agli investitori».
aBase Revisioni
F.A.Q.
(Frequently asked question)
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aBase Revisioni
Alcune F.A.Q. (Guida di sopravvivenza)
1. Come modulare la relazione unitaria dell’organo di controllo nel caso di giudizio di
revisione con modifica, impossibilità o giudizio avverso?Cerchiamo una risposta nel documento «La relazione unitaria di controllo societario del collegiosindacale incaricato della revisione legale dei conti» (par. 4)Attenzione alla bozza di relazione unitaria (gen. 11.0) presentata nel manuale: si torna al«vecchio standard»!
2. Come si esprime, nella relazione unitaria, il proprio dissenso rispetto agli altri
sindaci?Anche in questo caso cerchiamo una risposta nel documento «La relazione unitaria …» (par. 5)
3. Cosa succede se non si ottiene la lettera di attestazione?
Facciamo riferimento al paragrafo 22.4 del Manuale (e più in generale all’ISA Italia 580)
4. Cosa succede se la società cliente non comunica al sindaco-revisore il progetto di
bilancio nei tempi previsti dall’art. 2429 c.c.?Il manuale non cura tali aspetti. Un riferimento ancora valido, opportunamente adattato allenovità, sono le «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia» (par. 3.2 estandard allegati n. 4, 5 e 6)
5. Come ci si comporta nel caso in cui un fatto successivo determini la necessità di
riemettere la relazione?Il manuale cura tali aspetti in maniera sintetica. Un riferimento ancora valido, opportunamenteadattato alle novità, sono le «Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia»(allegato 1 – flow chart, all. 2, all. 3).
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aBase Revisioni
Grazie per l’attenzione.
Revisione contabile Asseverazione di Piani Economico Finanziari
www.labaserevisioni.com www.cifrarevisioni.com
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