guida alla riforma europea della revisione legale

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Le novità per gli Enti di Interesse Pubblico e i loro revisori in Europa Guida alla riforma europea della revisione legale

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Guida alle novità introdotte dalle Direttive Europee per la revisione legale degli EIP

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Page 1: Guida alla riforma europea della revisione legale

Le novità per gli Enti di Interesse Pubblico e i loro revisori in Europa

Guida alla riforma europea della revisione legale

Page 2: Guida alla riforma europea della revisione legale

Guida alla riforma europea della revisione legale2

MAZARS È UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, INDIPENDENTE ED INTEGRATA, SPECIALIZZATA IN AUDIT, ADVISORY, ACCOUNTING, TAX E LAW. È PRESENTE IN 72 PAESI CON OLTRE 13.800 PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DI GRANDI GRUPPI INTERNAZIONALI, PMI NAZIONALI, INVESTITORI PRIVATI E ISTITUZIONI PUBBLICHE, PER AFFIANCARLI E MIGLIORARNE LE PERFORMANCE IN OGNI FASE DEL LORO SVILUPPO.

DISCLAIMER

Questo documento sintetizza le principali modifiche che la Riforma della revisione legale porterà per gli Enti di interesse pubblico (EIP) e non tratta le modifiche che riguarderanno gli enti che non sono di interesse pubblico (non EIP). Per la definizione di EIP nell’attuale normativa italiana si rimanda all’art. 16 del D.lgs. 39/2010.

Per ulteriori informazioni relativamente alle modifiche riguardanti gli enti non EIP si veda l’Appendice 6 - Factsheet sulle disposizioni principali concernenti Piccole e Medie Imprese1.

Il presente documento non considera le interpretazioni ufficiali della normativa né le modalità di recepimento della stessa a livello di Stato Membro. Conseguentemente le interpretazioni contenute nel suddetto documento potrebbero essere soggette a variazioni.

1. Redatto dalla Federazione degli esperti contabili europei (FEE)

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La riforma della revisione legale adottata dall’Unione Europea nell’aprile 2014 pone le fondamenta per

la creazione di un mercato unico della revisione legale in Europa. Il suo obiettivo è rigenerare la fiducia nei bilanci delle società europee, in particolare nei bilanci degli Enti di Interesse Pubblico (EIP), ribadendo l’importanza di aspetti quali la solidità della governance, la competenza dei revisori e la qualità della revisione legale, così come l’indipendenza dei principali soggetti interessati al processo di revisione.

Mazars è una società sviluppatasi in Europa, abbiamo contribuito in modo fattivo ai vari dibattiti avviati dalla Commissione Europea in seguito alla consultazione del 2010 sul ruolo svolto dai revisori contabili nella crisi finanziaria del 2008, una crisi che ha avuto ripercussioni decisive sulle economie europee. Considerata la complessità dell’argomento e gli sforzi necessari per una convergenza delle varie prospettive e delle prassi vigenti sui mercati, esprimiamo le nostre congratulazioni alla Commissione Europea e ai co-legislatori per aver saputo trovare un compromesso equilibrato che garantirà la creazione di un mercato unico europeo della revisione legale fondato su principi di armonia, trasparenza e concorrenza.Questa Riforma rappresenta un passo importante perché, diversamente dal mercato statunitense o da quello cinese in via di sviluppo, in Europa il mercato della revisione legale è costruito sulle diverse prassi nazionali che hanno poco contribuito a promuoverne la coerenza. Inoltre, nella maggior parte dei paesi europei assistiamo ad una concentrazione eccessiva di operatori globali dominanti, che spesso ostacolano l’autonomia, l’innovazione e l’importanza locale.Riteniamo che la Riforma sia ben bilanciata e che potrà dare un contributo sostanziale alla creazione di un sistema europeo che promuova la qualità, il miglioramento delle

relazioni di revisione, l’armonizzazione dei servizi consentiti o vietati diversi dalla revisione contabile, l’adozione di principi di revisione internazionali, il coordinamento della supervisione dei revisori legali e l’armonizzazione dell’attività di revisione contabile.È chiaro che un regime regolamentato è un elemento necessario, ma non sufficiente. Per conseguire gli effetti desiderati dovrà essere implementato con attenzione e determinazione e tutti gli operatori dovranno dare il proprio contributo. Gli Stati membri dovranno scegliere tra varie opzioni, con l’obiettivo di promuovere le prassi più virtuose. Per soddisfare le aspettative del mercato, gli EIP dovranno strutturare e potenziare la propria governance, valutare criticamente le proprie procedure di controllo, scegliere le prassi di revisione migliori e le società di revisione più proattive, che possano aiutarli in un mondo complesso, globale e multiculturale che sta attraversando mutamenti profondi. L’obiettivo fondamentale sarà quello di garantire che tale controllo esterno rappresenti uno dei pilastri della relazione con gli azionisti fondata su fiducia e affidabilità reciproci.

Indubbiamente si tratta di un’iniziativa a lungo termine. Siamo convinti che le aziende e l’opinione pubblica in Europa potranno trarne beneficio se tutti saremo saldamente impegnati a ricostruire la fiducia sui valori condivisi di una forte governance, trasparenza e competenza.

Patrick de Cambourg, Group Chairman, Chairman of the Governance Council

Philippe Castagnac, Group CEO, Chairman of the Executive Board

PREFAZIONE

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SOMMARIOGuida alla riforma europea della revisione legale

MOTIVI ALLA BASE DELLA RIFORMA E COME PREPARARSI PER LA SUA ATTUAZIONE 8

1.1 L’obiettivo della Direttiva relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 91.2 Ambito di applicazione del Regolamento sui requisiti specifici relativi alla Revisione legale degli EIP 101.3 Una riforma con un impatto rilevante per gli EIP e i relativi Revisori 101.4 Percorso per l’attuazione e possibili ostacoli 111.5 Contributo iniziale di Mazars 12

QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI DALLA RIFORMA? 132.1 Enti di Interesse Pubblico (EIP) 142.2 Revisori legali e società di revisione 14

CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE 16

3.1 Composizione e competenza tecnica del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 173.2 Maggiori responsabilità del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 173.3 Esenzioni 18

MAGGIORE RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA GRAZIE A NUOVE RELAZIONI RICHIESTE AL REVISORE 20

4.1 Contenuto della relazione di revisione per tutti gli enti soggetti a controllo legale 214.2 Modifiche alle Relazioni di Revisione in essere per gli EIP 224.3 Una relazione aggiuntiva che rafforza il ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 224.4 Requisiti di maggiore trasparenza per le società di revisione 244.5 Altre comunicazioni 25

ACTION PLAN PER GLI EIP ed il loro Comitato per il controllo interno e la revisione contabile 27

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE E TRASPARENZA: NOMINA DEL(I) REVISORE(I) LEGALE(I) O DELLA(LE) SOCIETÀ DI REVISIONE 28

5.1 Quando si applica la procedura della gara d’appalto 295.2 Invito di revisori legali o società di revisione 295.3 Preparazione dei documenti di gara 305.4 Procedura di valutazione 305.5 Procedura di selezione e conferimento di incarico al(i) revisore(i) legale(i) o alla società di revisione 31

EXECUTIVE SUMMARY 6

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SALVAGUARDIA DELL’AUTONOMIA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 33

6.1 Elenco di servizi vietati diversi dalla revisione contabile 346.2 Periodo di restrizioni preventive per determinati servizi diversi dalla revisione contabile 356.3 Introduzione di un limite ai servizi diversi dalla revisione contabile 366.4 Servizi diversi dalla revisione contabile forniti ad una controllata al di fuori dell’Unione Europea 376.5 Limite ai corrispettivi totali per la revisione 39

ACTION PLAN per gli investitori 42

INTRODUZIONE DELLA ROTAZIONE OBBLIGATORIA ED INCENTIVAZIONE DEL JOINT AUDIT 43

7.1 Cosa dice il Regolamento in riferimento alla rotazione obbligatoria delle società di revisione 447.2 Riconoscimento del Joint Audit 457.3 Rotazione dei Responsabili della revisione 46

ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVI STEPS 478.1 Misure transitorie per i mandati di revisione in corso 488.2 Come calcolare la durata degli incarichi di revisione 49

ACTION PLAN per le società di revisione 51ACTION PLAN per gli Stati membri, le Autorità competenti e gli organismi professionali 52

RAFFORZAMENTO DEL MERCATO MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VIGILANZA EUROPEO 53

9.1 Creazione del Commitee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) 549.2 Autorità nazionali competenti 559.3 Collegi di autorità competenti 569.4 Cooperazione tra i vari Organismi di vigilanza 569.5 Principi internazionali di revisione 58

APPENDICI 60Appendice 1 – Date principali nell’iter legislativo 61Appendice 2 – Governance delle autorità competenti 61Appendice 3 – Collegi di autorità competenti 62Appendice 4 – Collegamenti utili 63Appendice 5 – Elementi della Direttiva e del Regolamento 63Appendice 6 – Factsheet sulle disposizioni principali concernenti piccole e medie imprese 66Appendice 7 – Acronimi 68

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5Sommario

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EXECUTIVE SUMMARY1. MOTIVI ALLA BASE DELLA RIFORMA E COME PREPARARSI PER LA SUA ATTUAZIONE

La riforma europea della revisione legale ha origine dalla crisi finanziaria del 2008 e negli ultimi quattro anni è stata oggetto di fervide discussioni, sfociate in un emendamento della Direttiva 2006/43/CE e nel Regolamento (UE) N. 537/2014 del 16 aprile 2014. Entrambi i documenti sono stati pubblicati sulla GU con entrata in vigore il 17 giugno 2014, lasciando agli Stati membri due anni di tempo per recepire i nuovi requisiti nella legislazione nazionale. La presente guida ha lo scopo

di aiutare i soggetti interessati a comprendere le modifiche introdotte.

2. QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI DALLA RIFORMA?La Direttiva definisce i requisiti che riguardano ogni revisione legale svolta nell’Unione Europea da un Revisore legale o da una Società di revisione. Il Regolamento contiene vari requisiti aggiuntivi che riguardano solo i revisori legali degli Enti di Interesse Pubblico - EIP (enti costituiti in uno Stato membro dell’UE emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, istituti di credito, imprese di assicurazione,

società considerate EIP dagli Stati membri).

3. CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILELa legislazione formalizza alcune delle migliori prassi per i Comitati per il controllo interno e la revisione legale degli EIP e richiede che la maggioranza dei membri di tali Comitati siano indipendenti, in modo che il Comitato, considerato nella sua globalità, abbia competenza nel settore in cui opera la società e almeno un membro competente in materia di contabilità e/o revisione contabile. Inoltre, la legislazione ribadisce la responsabilità del Comitato per il controllo interno

e la revisione contabile, che deve monitorare tutti gli aspetti della revisione legale quali svolgimento, indipendenza e fornitura di servizi diversi dalla revisione legale nonché le decisioni relative al rinnovo della nomina o all’organizzazione della gara d’appalto.

4. MAGGIORE RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA GRAZIE A NUOVE RELAZIONI RICHIESTE AL REVISORELa fiducia nell’attività dei revisori legali sarà rafforzata dai maggiori requisiti delle relazioni che i revisori dovranno emettere. Sostanzialmente la nuova legislazione richiede l’emissione di relazioni di revisione più dettagliate agli azionisti e l’emissione di una relazione destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile prima dell’emissione della relazione di revisione, oltre alla segnalazione di “irregolarità” alle autorità competenti. Inoltre, le società di revisione saranno

tenute a garantire una maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di relazioni di trasparenza.

5. MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE E DELLA TRASPARENZA: NOMINA DEL(I) REVISORE(I) LEGALE(I) O DELLA SOCIETA’ DI REVISIONELa legislazione prevede una gara d’appalto più prescrittiva, che si svolga sotto la responsabilità del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli EIP, in seguito alla quale il Comitato segnalerà al consiglio almeno due scelte tra revisori legali o società di revisione, indicando anche una preferenza motivata. Oltre ai requisiti concernenti la gara d’appalto, la legislazione prevede diverse

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misure volte a eliminare le barriere all’ingresso, tra cui incentivare le società di revisione contabile non dominanti a partecipare alle gare d’appalto e vietare le clausole contrattuali riservate esclusivamente alle “Big 4”.

6. SALVAGUARDIA DELL’AUTONOMIA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA’ DI REVISIONEE’ stato introdotto un elenco di servizi diversi dalla revisione contabile che sono vietati e una soglia limite da applicare ai corrispettivi sostenuti per l’esecuzione dei servizi diversi dalla revisione contabile che sono invece consentiti. La soglia è fissata al 70% della media dei corrispettivi dei tre esercizi precedenti per la revisione legale. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare l’elenco dei servizi diversi dalla revisione contabile che sono vietati oppure di consentire, in determinate

circostanze, la fornitura di determinati servizi fiscali e di valutazione . I Comitati per il controllo interno e la revisione contabile dovranno approvare tutti i servizi consentiti diversi dalla revisione contabile.

7. INTRODUZIONE DELLA ROTAZIONE OBBLIGATORIA E INCENTIVAZIONE DEL JOINT AUDITLa legislazione introduce la rotazione obbligatoria delle società di revisione di un EIP dopo un incarico iniziale della durata massima di 10 anni (ricordiamo che in Italia ai sensi del D.Lgs. 39/2010 l’incarico di revisione legale ha già la durata massima di 9 esercizi per le società di revisione e di 7 esercizi per i revisori legali), anche se gli Stati membri potranno scegliere di consentire agli EIP di prorogare a 20 anni l’incarico del proprio revisore legale, qualora si

svolga una gara d’appalto pubblica oppure a 24 anni qualora vi sia un Joint Audit (Revisione Congiunta). Consentendo un periodo di proroga maggiore e automatico, senza la necessità di indire una gara d’appalto, il Regolamento riconosce i meriti del sistema di Joint Audit.

8. ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVI STEPSLa normativa è entrata in vigore il 17 giugno 2014; è previsto un periodo di due anni per il recepimento su base nazionale. La legislazione introduce i requisiti sulla rotazione obbligatoria delle società di revisione in base alla durata dell’incarico di revisione in corso alla data di entrata in vigore della normativa. Qualora la revisione in corso il 17 giugno 2014 abbia una durata di 20 o più anni, dopo il 17 giugno 2020 la società non potrà rinominare il revisore attuale. Qualora

la revisione in corso abbia una durata compresa tra 11 e 20 anni al 17 giugno 2014, dopo il 17 giugno 2023 la società non potrà rinominare il revisore attuale. Qualora la revisione in corso abbia una durata di dieci anni o meno, il Regolamento è pienamente applicabile.

9. RAFFORZAMENTO DEL MERCATO MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VIGILANZA EUROPEOLa vigilanza sulla professione di revisione contabile continuerà a essere svolta a livello di Stati membri. La legislazione prescrive che ogni Stato membro designi un’Autorità competente, la quale si assuma la responsabilità finale sul sistema di vigilanza sulla revisione. Il coordinamento tra le autorità nazionali sarà sostenuto da un nuovo Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB). Il CEAOB sarà presieduto dagli Stati

membri e non dalla Commissione europea. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) presiederà eventuali sottogruppi creati al fine di valutare i sistemi di vigilanza pubblici di paesi terzi o la cooperazione internazionale tra Stati membri e paesi terzi. La Rete europea della concorrenza (REC) monitorerà la qualità, la concentrazione e la competitività del mercato in collaborazione con le Autorità competenti nazionali.

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Executive summary

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1. MOTIVI ALLA BASE DELLA RIFORMA E COME PREPARARSI PER LA SUA ATTUAZIONE

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11. MOTIVI ALLA BASE DELLA RIFORMA E COME PREPARARSI PER LA SUA ATTUAZIONE

Quando nel febbraio 2010 Michel Barnier è stato nominato Commissario europeo

responsabile per il mercato interno si è prefissato l’obiettivo di realizzare tre importanti riforme,2 una delle quali era la riforma del mercato europeo della revisione legale. A seguito della crisi finanziaria del 2008, vi è stata l’imminente necessità di ripristinare la fiducia degli investitori nei bilanci delle società, e quindi nelle relative revisioni contabili, eliminando i conflitti d’interesse, garantendone l’indipendenza, prevedendo una vigilanza accurata in grado di identificare i primi segnali di allarme ed incoraggiando una maggiore pluralità di soggetti in un mercato eccessivamente concentrato.

La pubblicazione del Libro verde (Green book) dal titolo “La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi” nel 2010 è stato il trampolino di lancio per un processo legislativo durato tre anni (per le principali tappe dell’iter legislativo si veda l’Appendice 1) che ha portato ad un accordo finale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri europei e la Commissione, approvato il 3 aprile 2014.

La riforma modifica la Direttiva 2006/43/CE che stabilisce le condizioni per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, definisce la struttura di un mercato unico europeo della revisione contabile e comporta l’adozione di un nuovo Regolamento per la revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) (v. Capitolo 2 per le definizioni).

1.1 L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA RELATIVA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI

La Direttiva 2014/56/EU del 16 aprile 2014 (che modifica la Direttiva 2006/43/CE) si applica a tutte le revisioni legali e deve ora essere recepita da ogni Stato membro nella propria legislazione nazionale.

L’obiettivo primario delle modifiche è il rafforzamento della fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza dei bilanci pubblicati dalle società europee. Pur concentrando l’attenzione sulla creazione di un mercato unico della revisione e sulla governance relativa alla revisione contabile in Europa e, in particolare, sugli EIP per il maggior interesse pubblico che essi comportano, la Direttiva prevede anche un approccio che considera le esigenze delle Piccole e medie imprese (PMI)3 promuovendo il principio di proporzionalità nell’applicazione dei requisiti della Direttiva alle entità di dimensioni più ridotte (ad esempio in relazione alla creazione di comitati per il controllo interno e la revisione contabile).

La Direttiva tratta in particolare i punti seguenti:

§ Definizione dei principali soggetti interessati (es. EIP, società di revisione, Autorità competenti, ecc.).

§ Adozione europea (e relativo processo) dei Principi di revisione internazionali.

§ Sistema di vigilanza europeo e responsabilità di un’autorità unica a livello di Stato membro.

§ Struttura e ruolo dei comitati per il controllo interno e la revisione contabile per gli EIP.

§ Estensione dei soggetti interessati in grado di revocare i revisori.

2 Le altre riforme includono la Riforma del settore bancario e la Riforma delle agenzie di rating.

3 Per ulteriori informazioni sugli impatti che la Direttiva avrà sulle PMI, vedere l’Appendice 6, Sezione 2

91. Motivi alla base della Riforma e come prepararsi per la sua attuazione

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1 § Mobilità dei professionisti della revisione

all’interno dell’Unione europea.

§ Governance delle società di revisione.

§ Organizzazione generale dei revisori e del lavoro di revisione.

§ Sanzioni e segnalazioni di non conformità (whistleblowing).

§ Definizione e norme concernenti i conflitti d’interesse.

§ Requisiti riguardanti la rotazione dei revisori, ad esempio in materia di condivisione delle informazioni.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA REVISIONE LEGALE DEGLI EIP

Il Regolamento (UE) N. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei bilanci degli EIP è applicabile direttamente a tutti gli Stati membri4 e sarà quindi applicato in tutta l’UE senza necessità di recepimento nella legislazione nazionale.

Obiettivo primario del Regolamento è migliorare la fiducia del pubblico nei bilanci d’esercizio e consolidati degli EIP, contribuendo quindi al regolare funzionamento dei mercati incentivando l’integrità e l’efficienza dei bilanci d’esercizio. Il Regolamento si applica esclusivamente agli EIP e in particolare tratta gli aspetti seguenti:

§ organizzazione e selezione dei revisori legali e delle società di revisione da parte degli EIP;

§ indipendenza dei revisori;

§ vigilanza sulla conformità ai requisiti del Regolamento.

1.3 UNA RIFORMA CON UN IMPATTO RILEVANTE PER GLI EIP E I RELATIVI REVISORI

Direttiva e Regolamento comportano conseguenze significative sugli EIP e sui relativi revisori. Le principali modifiche che sono state introdotte comprendono:

§ Forte enfasi su una governance più solida, potenziando il ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ed introduzione di una procedura d’appalto equa e trasparente per la selezione dei revisori legali e delle società di revisione;

§ Un sistema di rotazione obbligatoria delle società di revisione, che incentiva il joint audit e lo riconosce come sistema di revisione assolutamente affidabile in grado di offrire notevoli vantaggi;

§ Un elenco di servizi diversi dalla revisione contabile che sono vietati e un tetto ai servizi diversi dalla revisione contabile forniti dalla società di revisione;

§ Relazioni di revisione più dettagliate destinate ai Comitati per il controllo interno e la revisione contabile ed agli azionisti;

§ Una responsabilità più ampia dei revisori degli EIP nei rapporti verso le Autorità competenti in caso di irregolarità;

§ La creazione di un Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) che vigili sulla cooperazione tra i revisori legali nazionali.

Se sarà attuata con successo da tutti i soggetti interessati, la Riforma europea della revisione costituirà per l’Europa un’opportunità che le consentirà di distinguersi rispetto alle altre aree economiche. Il recepimento della Direttiva e l’attuazione del Regolamento a livello di Stati membri saranno di importanza fondamentale per garantire un ambiente sicuro in cui:

4. È importante notare che, pur essendo la Direttiva direttamente vincolante, gli Stati membri hanno varie opzioni che saranno definite a livello nazionale.

Guida alla riforma europea della revisione legale10

Page 11: Guida alla riforma europea della revisione legale

1 § le Società avranno l’opportunità di

migliorare la propria governance e il controllo esterno sulle informazioni finanziarie.

§ Gli investitori potranno tornare ad avere fiducia nei bilanci d’esercizio grazie a un’informativa finanziaria ed a una revisione contabile più solida ed esaustiva.

§ Una scelta più ampia, l’innovazione e un accesso più semplice al mercato favoriranno l’emergere di un mercato europeo della revisione più competitivo e più dinamico, sostenuto da un sistema di vigilanza sovranazionale.

1.4 PERCORSO PER L’ATTUAZIONE E POSSIBILI OSTACOLI

Per garantire i benefici che si vogliono realizzare con la Riforma della revisione e creare un nuovo ambiente, i diversi soggetti interessati dovranno fare ciascuno la propria parte, sostenendo e contribuendo ad avviare un processo di attuazione il più armonioso possibile. A tal fine è importante capire quali sono le tappe principali e le sfide che si presentano all’orizzonte.

Le date chiave per la sua attuazione:

17 giugno 2014

Entrata in vigore (EIV), 20 giorni dopo la pubblicazione della Direttiva e del Regolamento nella GU.

17 giugno 2016

Direttiva e Regolamento diventano entrambi applicabili alla Data di Applicazione (2 anni dopo l’EIV).

17 giugno 2016

Qualsiasi legge di recepimento, decreto, regolamento, norma a livello di Stati membri dovrà essere resa nota prima della Data di Applicazione.

Misure transitorie (v. Capitolo 8)

Gli obblighi di rotazione per gli incarichi di revisione in corso potranno godere di un periodo di transizione.

Queste tappe comporteranno alcune sfide che devono essere affrontate:

§ La maggior parte degli Stati membri ha punti di partenza diversi all’interno dell’Europa. Ad esempio, Paesi Bassi ed Italia prevedono già periodi di rotazione obbligatori per gli EIP rispettivamente di 8 e 9 anni. Alcuni Stati membri hanno già un regime più severo che si applica alla separazione tra servizi di revisione e servizi diversi dalla revisione. Un aspetto critico è l’esistenza di numerosi quadri legislativi diversi relativamente alle società ed ai regimi di responsabilità della revisione contabile all’interno dell’Europa.

§ Per trovare il consenso, i legislatori hanno introdotto nella Direttiva e nel Regolamento un numero significativo di “opzioni per gli Stati membri” (51 opzioni nella Direttiva e 32 nel Regolamento). Tuttavia il successo della Riforma dipenderà in larga misura dalla capacità degli Stati membri di incentivare la coerenza all’interno dell’Europa.

§ Gli ulteriori requisiti previsti per i Comitati per il controllo interno e la revisione contabile e gli Organismi di vigilanza, sia in termini di risorse che di indipendenza, creeranno una tensione sul limitato pool di talenti disponibili a svolgere questi ruoli fondamentali in maniera efficace.

§ L’espansione del ruolo sociale dei revisori, ad esempio in riferimento alla segnalazione di irregolarità, dovrà essere organizzato e controllato con buon senso ed attenzione.

§ I legislatori hanno considerato l’esigenza di introdurre agevolmente i nuovi requisiti, prevedendo disposizioni transitorie che consentano un periodo di “aggiustamento” per gli EIP, le società di revisione e gli organismi di vigilanza. Sarà importante per i soggetti interessati sfruttare tutto il tempo concesso per la transizione, anziché correre a fare le cose all’ultimo momento.

§ Il successo di una vigilanza efficace dipenderà dalla capacità e dalla disponibilità dei soggetti interessati a cooperare e ripartire su fondamenta completamente nuove, anziché ritoccare le prassi attuali.

1. Motivi alla base della Riforma e come prepararsi per la sua attuazione 11

Page 12: Guida alla riforma europea della revisione legale

1 § Tutti i soggetti coinvolti dovranno dare il

proprio contributo e fare la propria parte. È chiaro che, intendendo la Riforma essere a beneficio degli azionisti e degli investitori, questi dovranno collaborare attivamente con le società e i relativi revisori.

§ La legislazione incoraggia il joint audit. Tutti i soggetti interessati potranno beneficiare dei vantaggi offerti da questo sistema di revisione, che tiene conto dei fatti e delle buone prassi attuali.

1.5 CONTRIBUTO INIZIALE DI MAZARS

La nuova legislazione è dettagliata e complessa. Questa guida ha lo scopo di rendere la Riforma europea della revisione legale più accessibile. Considerata l’importanza che la Riforma attribuisce agli EIP e ai relativi revisori, la Guida si concentra in modo particolare sull’impatto che la riforma avrà su questi soggetti.

L’auspicio è che la guida sia un utile riferimento e che la nostra esperienza sulla revisione degli EIP europei sia stata tradotta validamente in aspetti concreti, con l’obiettivo di aiutarvi a svolgere la vostra parte nell’attuazione della Riforma.

Key points@La Riforma introduce modifiche alla Direttiva del 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati ed un nuovo Regolamento. Entrambi saranno applicabili negli Stati membri entro il 17 giugno 2016. La Direttiva deve essere recepita nella legislazione nazionale, mentre il Regolamento si applica direttamente e prevede varie opzioni demandate agli Stati membri.

@L’impatto più significativo della Riforma riguarderà gli EIP e i loro revisori; i cambiamenti principali comprenderanno l’organizzazione regolare di gare d’appalto per la revisione, la rotazione obbligatoria dei revisori legali e delle società di revisione contabile, requisiti di informativa più severi per i revisori, una governance più rigorosa per gli EIP in materie riguardanti la revisione, esigenze più severe in materia di indipendenza e conflitti d’interesse ed un approccio di livello europeo alla vigilanza.

@La Riforma prevede esenzioni per le PMI in riferimento ai requisiti invece previsti per gli EIP per motivi di proporzionalità e rilevanza. Ad esempio, le PMI di proprietà privata non saranno tenute a istituire Comitati per il controllo interno e la revisione contabile e saranno esenti da tutti i requisiti previsti dal Regolamento. Un compromesso è previsto per gli EIP che sono PMI o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a €100m.

@ C’è ancora molto da fare prima che la Riforma della revisione dia i benefici sperati e tutti i soggetti interessati dovranno collaborare per facilitare un’attuazione efficace.

Guida alla riforma europea della revisione legale12

Page 13: Guida alla riforma europea della revisione legale

2. QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI DALLA RIFORMA?

132. Quali soggetti sono interessati dalla riforma?

Page 14: Guida alla riforma europea della revisione legale

2. QUALI SOGGETTI SONO INTERESSATI DALLA RIFORMA?

2.1 ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP)

La definizione di EIP non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla precedente Direttiva del 2006; tuttavia, la definizione è attualmente importante per stabilire quali società rientrano nell’ambito

di applicazione della Riforma.

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO (EIP) (Direttiva, Articolo 2, paragrafo 13)

ESENZIONI

Enti quotati ed enti con obbligazioni quotate

Enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro dell’Unione i cui valori mobiliari (azioni od obbligazioni) sono ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea.

Società negoziate su mercati alternativi.

Enti creditiziImpresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto o istituti di moneta elettronica.

Gli Stati membri possono esentare le cooperative e le casse di risparmio senza scopo di lucro dal Regolamento o da alcune sue disposizioni.

Imprese di assicurazione

Accesso ed esercizio dell’attività autonoma dell’assicurazione diretta svolta da imprese di assicurazione che siano:• costituite in uno Stato membro oppure;• desiderano esservi costituite.

Mutue con • Reddito inferiore a 1M€;• Nessuna offerta di copertura di rischi

di responsabilità o rischi di credito e cauzione;

• Almeno metà del reddito da persone che siano membri della mutua.

OPZIONE Inoltre gli Stati membri avranno la facoltà di riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri

enti sulla base della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.

2.2 REVISORI LEGALI E SOCIETÀ DI REVISIONE

(Direttiva, Articolo 2.2, 2.3, 2.5, 3.4, 3 bis, 4)

Società di revisione

Persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato dalle Autorità competenti di uno Stato membro ad esercitare la revisioni legale dei conti La maggioranza dei diritti di voto in una società di revisione dovrà essere detenuta da revisori abilitati in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano il requisito di onorabilità e abbiano il titolo per lavorare come revisore.

Revisori legali Persona fisica abilitata dalle Autorità competenti di uno Stato membro della UE ad esercitare la revisione legale dei conti.

Revisore di un paese terzo o società di revisione di un paese terzo

Revisore o società di revisione extra UE (non iscritti all’albo in uno Stato membro) che forniscono servizi di revisione dei conti annuali o consolidati di una società non residente nella UE.

2

Guida alla riforma europea della revisione legale14

Page 15: Guida alla riforma europea della revisione legale

Key points

@La Riforma della revisione copre un’ampia gamma di enti definiti come EIP. Gli Stati membri possono ampliare questa definizione nel proprio territorio, tenendo conto dell’interesse pubblico e della dimensione degli enti.

@Le società di revisione dovranno garantire che i requisiti previsti dalla Direttiva siano soddisfatti, in particolare con riferimento alla presenza di una maggioranza di persone qualificate nella propria Governance e i diritti di voto totali.

@La Riforma della revisione si applica agli EIP costituiti in qualsiasi Stato membro e alle società europee di revisione. I revisori di paesi terzi sono esenti da gran parte dei requisiti.

22

2. Quali soggetti sono interessati dalla riforma? 1515

Page 16: Guida alla riforma europea della revisione legale

16

3. CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

Guida alla riforma europea della revisione legale16

Page 17: Guida alla riforma europea della revisione legale

3. CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

La Direttiva ed il Regolamento rafforzano il

ruolo del Comitato per il controllo interno

e la revisione contabile5, allargandone le

responsabilità nell’ambito della garanzia

della qualità della revisione svolta. La riforma

prevede un coinvolgimento significativo del

Comitato per il controllo interno e la revisione

contabile nel processo di conferimento

dell’incarico al(i) Revisore(i) legale(i) o alla(e)

società di revisione (v. Capitolo 5), una sua

maggiore responsabilità per gli ulteriori requisiti

di informativa finanziaria che il(i) Revisore(i)

legale(i) e la società di revisione devono

soddisfare (v. Capitolo 4, sezione 4.3) ed una

migliore definizione del ruolo per garantire la

sua indipendenza e la sua competenza tecnica.

3.1 COMPOSIZIONE E COMPETENZA TECNICA DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

(Direttiva: Articolo 39, paragrafo 1)

1. Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile deve essere composto dai membri senza incarichi esecutivi dell’organo di amministrazione o dell’organo di controllo e/o dai membri designati dall’Assemblea degli azionisti;

2. Almeno un membro deve essere competente in materia di contabilità e/o revisione contabile;

3. La maggioranza dei membri deve essere indipendente dall’ente sottoposto a revisione;

4. Il presidente del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile è nominato dai membri del comitato stesso o dall’organo di controllo dell’ente sottoposto a revisione;

5. I membri del comitato nel loro complesso devono essere competenti nel settore in cui opera l’ente sottoposto a revisione.

OPZIONE Gli Stati membri possono richiedere che il

Presidente del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia eletto su base annua dall’assemblea degli azionisti.

3.2 MAGGIORI RESPONSABILITÀ DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

(Direttiva: Articolo 39, paragrafo 6)

Le maggiori responsabilità comprendono:

1. Informare l’organo di amministrazione o di controllo dell’EIP dell’esito della revisione legale dei conti;

2. Scegliere i revisori legali o le società di revisione con una gara d’appalto;

3. Monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l’integrità;

4. Controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e del risk management dell’impresa. Se del caso, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile si interfaccerà con l’internal audit in merito all’informativa finanziaria;

3. CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

3

5. O di qualsiasi organo che svolga una funzione equivalente all’interno dell’EIP sottoposto a revisione.

173. Consolidamento del ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Page 18: Guida alla riforma europea della revisione legale

3

5. Monitorare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato;

6. Verificare l’indipendenza dei Revisori legali o delle società di revisione in relazione alle norme della nuova Direttiva e del Regolamento (v. Capitolo 6, sezione 6.3 e 6.5).

3.3 ESENZIONI

OPZIONE Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare

i soggetti seguenti dall’obbligo di avere un Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Direttiva, Articolo 39, paragrafo 3):

§ qualunque controllata da una un’impresa capogruppo.

§ Enti di interesse pubblico che costituiscono un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)6 o Fondi d’Investimento Alternativo (FIA).

§ Enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell’emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Questi EIP dovranno pubblicare al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile o conferire all’organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

§ Enti creditizi che raccolgono depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, che concedono crediti per proprio conto, le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che il totale dell’importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100.000.000 EUR.

Per le PMI con un numero medio di dipendenti inferiore a 250 e totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 EUR o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 50.000.000 EUR, le funzioni assegnate al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile possono essere svolte dall’organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il Presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra il ruolo di presidente quando tale organo svolge le funzioni di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Direttiva, Articolo 39, paragrafo 2).

6. Art. 1.2 della direttiva 2009/65/CE - Si intendono per OICVM gli organismi: (a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e (b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.

Guida alla riforma europea della revisione legale18

Page 19: Guida alla riforma europea della revisione legale

Key points

@Il Regolamento rafforza il ruolo dei Comitati per il controllo interno e la revisione contabile e l’indipendenza dei relativi membri ampliandone la responsabilità a tutte le materie riguardanti la revisione legale.

@Gli Stati membri possono esentare determinati enti dall’obbligo di avere un Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

@Le società dovranno stabilire come intendono attuare la Direttiva, rivedere i termini di riferimento del proprio Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l’indipendenza dei propri membri e verificare se il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dispone di risorse, tempo e competenze sufficienti.

@I Comitati per il controllo interno e la revisione contabile devono potenziare e migliorare il rapporto operativo con i revisori e, possibilmente, gli azionisti e gli organismi di vigilanza.

3

193. Consolidamento del ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Page 20: Guida alla riforma europea della revisione legale

4. MAGGIORE RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA GRAZIE A NUOVE RELAZIONI RICHIESTE AL REVISORE

Guida alla riforma europea della revisione legale20

Page 21: Guida alla riforma europea della revisione legale

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4. MAGGIORE RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA GRAZIE A NUOVE RELAZIONI RICHIESTE AL REVISORE

Per rafforzare il valore aggiunto della revisione legale il Regolamento e la Direttiva richiedono un’informativa finanziaria più approfondita e dettagliata, con l’obiettivo di migliorare le

informazioni fornite agli azionisti e all’opinione pubblica in generale. Queste informazioni sono richieste per tutti gli enti sottoposti a controllo legale e sono previsti requisiti specifici per gli EIP.

4.1 CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE PER TUTTI GLI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO LEGALE (Direttiva, Articolo 28)

Requisiti d’informativa standard

a) Identificare l’ente il cui bilancio d’esercizio o consolidato è sottoposto alla revisione legale dei conti;b) specificare il bilancio d’esercizio o consolidato nonché la data e il periodo a cui si riferisce; c) indicare il quadro d’informativa finanziaria applicato alla loro redazione;d) descrivere la portata della revisione legale dei conti e l’indicazione dei principi di revisione adottati;e) includere un giudizio di revisione (con o senza rilievi o negativo) che indica chiaramente se, a parere del revisore

legale o della società di revisione, il bilancio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull’informativa finanziaria applicato e se il bilancio rispetti o meno gli obblighi di legge;

f) se il revisore legale o la società di revisione si trova nell’impossibilità di esprimere un giudizio di revisione, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

g) indicare eventuali altre questioni su cui il Revisore legale o la società di revisione richiama l’attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;

h) includere un giudizio o una dichiarazione, entrambi basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile;i) fornire una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero

sollevare dubbi significativi sulla capacità dell’ente di mantenere la continuità aziendale;j) indicare la sede dei Revisori legali o della società di revisione.

OPZIONE Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione

di revisione.

Requisiti aggiuntivi in caso di Joint Audit

a) Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o società di revisione, tali Revisori o società devono raggiungere un accordo sui risultati della revisione legale e presentare una relazione ed un giudizio congiunti.

b) In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione deve presentare il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

Firme

a) La relazione di revisione deve essere firmata e datata dal Revisore legale. b) Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione, la relazione di revisione reca

almeno la firma dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto della società di revisione. c) Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o società di revisione, la relazione

di revisione è firmata da tutti i Revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno effettuato la revisione legale per conto di ogni società di revisione.

OPZIONE In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono stabilire che tali firme non siano rese pubbliche, qualora il

fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle Autorità competenti interessate.

4

4. Maggiore responsabilità e trasparenza grazie a nuove relazioni richieste al revisore

Page 22: Guida alla riforma europea della revisione legale

44

4.2 MODIFICHE ALLE RELAZIONI DI REVISIONE IN ESSERE PER GLI EIP

In aggiunta a quanto sopra, i Revisori legali o le società di revisione degli EIP devono fornire le seguenti informazioni supplementari (Regolamento, Articolo 10):

Ulteriori informazioni che devono essere fornite nelle relazioni di revisione per gli EIP

a) Da chi o da quale organo sono stati incaricati il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le)società (e) di revisione.b) La data del conferimento dell’incarico al(i) Revisore(i) legale(i) o alla(e) società di revisione.c) Il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi del(i) Revisore(i) legale(i)

o della(le) società di revisione. d) Fornire, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni:

(i) una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode;

(ii) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e, ove pertinente,(iii) le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

e) Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio.

f) In quale misura la revisione legale dei conti è stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse.g) Qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che non sia stato oggetto di informazione

nella relazione di gestione o nel bilancio (relazione annuale).h) Conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione destinata al Comitato per il controllo interno

e la revisione contabile di cui all’articolo 11 (v. sezione 5.3).i) Dichiarare che non siano stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all’Articolo 5,

paragrafo 1 del regolamento, e che il(i) Revisore(i) legale(i) o la società di revisione siano rimasti indipendenti rispetto all’ente sottoposto a revisione nell’esecuzione della revisione.

Altri requisiti comprendono: a) Salvo quanto richiesto dal precedente punto (f), la relazione di revisione non deve contenere riferimenti

incrociati alla relazione destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’Articolo 11 del Regolamento (v. sezione 5.3).

b) La relazione di revisione deve essere redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.c) Il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le) società di revisione non dovrà utilizzare il nome di qualsiasi Autorità

competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la relazione di revisione.

OPZIONE Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione

per gli EIP.

4.3 UNA RELAZIONE AGGIUNTIVA CHE RAFFORZA IL RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

Il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le) società di revisione presenteranno al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli EIP, una relazione aggiuntiva più dettagliata ed esaustiva, prima che la relazione di revisione sia sottoposta agli azionisti. Tale relazione aggiuntiva favorirà un rapporto più diretto tra il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le) società di revisione contabile.

2222 Guida alla riforma europea della revisione legale

Page 23: Guida alla riforma europea della revisione legale

4

La relazione esplicita i risultati della revisione legale effettuata e comprende come minimo le seguenti informazioni:

(Regolamento, Articolo 11)

Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

a) Include una dichiarazione relativa all’indipendenza con la quale si conferma che il Revisore legale, la società di revisione e i suoi partner, i membri dell’alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti.

b) nel caso in cui la revisione sia stata effettuata da una società di revisione, la relazione indica ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa.

c) Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione abbia preso accordi affinché una delle sue attività sia svolta da un altro revisore legale o un’altra società di revisione che non sia membro della stessa rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, la relazione lo indica e attesta che il Revisore legale o la società di revisione hanno ricevuto conferma dall’altro revisore legale o dall’altra società di revisione e/o dagli esperti esterni in merito alla loro indipendenza.

d) Descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l’organo che espleta funzioni equivalenti in seno all’ente sottoposto a revisione, l’organo di direzione e l’organo di amministrazione o di controllo dell’ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi.

e) Include una descrizione della portata e della tempistica della revisione contabile.f) Nel caso in cui più di un Revisore legale o di una società di revisione siano stati incaricati, descrive la distribuzione dei

compiti tra i Revisori legali e/o le società di revisione.g) Descrive la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate

direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell’entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all’anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell’anno precedente era stata eseguita da altro(i) Revisore(i) legale(i) o altra(e) società di revisione.

h) Indica il livello quantitativo di significatività applicato durante lo svolgimento della revisione legale dei conti sul bilancio nel suo complesso e, se del caso, il o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività.

i) Riferisce e spiega la valutazione su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell’ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento e se sussiste un’incertezza significativa; fornire inoltre una sintesi di tutte le garanzie, comfort letters, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la continuità aziendale.

j) Segnala eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l’informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell’ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell’impresa madre. Per ciascuna di dette carenze significative la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione.

k) Segnala eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di espletare le sue funzioni.

l) Indica e valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d’esercizio o consolidato, compreso l’eventuale impatto delle modifiche di tali metodi.

m) In caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiega l’area di consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall’ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati sono conformi al quadro normativo sull’informazione finanziaria.

n) Se del caso, individuare qualsiasi attività di revisione svolta in relazione alla revisione legale del bilancio consolidato da Revisore(i) di un paese terzo, Revisore(i) legale(i), società di revisione di un paese terzo o società di revisione che non siano membri della stessa rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato.

o) Indica se l’ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti.p) Segnala:

(i) eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;(ii) eventuali questioni significative emerse dalla revisione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione;(iii) eventuali altre questioni emerse dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.

234. Maggiore responsabilità e trasparenza grazie a nuove relazioni richieste al revisore

Page 24: Guida alla riforma europea della revisione legale

4

Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Altri requisiti comprendono: a) Il(i) Revisore(i) legale(i), la(le) società) di revisione o il Comitato per il controllo interno e la revisione

contabile sono liberi di discutere con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l’organo di amministrazione o, se del caso, l’organo di controllo dell’EIP le questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segnalate nella relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, in particolare, eventuali carenze notate.

b) Nel caso di un Joint Audit e qualora siano emersi disaccordi in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l’esecuzione della revisione legale, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

c) La relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile è firmata e datata. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione, la relazione è firmata dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto della società di revisione.

d) Il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le) società di revisione mettono senza indugio a disposizione delle Autorità competenti la relazione su richiesta di queste ultime e conformemente al diritto nazionale.

OPZIONE Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione aggiuntiva

destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

4.4 REQUISITI DI MAGGIORE TRASPARENZA PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE

Per migliorare la trasparenza sul mercato della revisione, i revisori legali e le società di revisione che svolgono la revisione legale degli EIP sono tenuti a pubblicare una relazione di trasparenza annuale destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. (Regolamento: Articolo 13)

Relazione di trasparenza redatta dai Revisori legali o dalle Imprese di revisione contabile che svolgono revisioni degli EIP

a) Una descrizione della struttura giuridica e proprietaria della società di revisione .b) Se il Revisore legale o la società di revisione è membro di una rete, devono fornire una descrizione della

rete, i paesi nei quali ogni Revisore legale opera in qualità di professionista individuale e il fatturato totale realizzato in qualità di professionista individuale.

c) Una descrizione della struttura di governo della società di revisione.d) Una descrizione del sistema interno di controllo della qualità.e) L’indicazione di quando si è svolto l’ultimo controllo della qualità.f) Un elenco degli EIP i cui conti sono stati oggetto di revisione legale.g) Informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner.h) Una descrizione del piano di rotazione dei responsabili della revisione.i) I ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio o consolidato di EIP ed enti che appartengono a un

gruppo di imprese la cui impresa madre è un EIP.j) Ricavi dalla revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di altri enti;k) Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del

revisore legale o della società di revisione e;l) Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti;m) La relazione di trasparenza deve essere pubblicata entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sul sito

Internet del revisore legale e resta disponibile su tale sito Internet per almeno cinque anni.

Guida alla riforma europea della revisione legale24

Page 25: Guida alla riforma europea della revisione legale

4

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA TRASPARENZA

Mazars è sempre stata costantemente impegnata a migliorare la propria trasparenza. Abbiamo recentemente pubblicato il nostro Annual report su base globale per il nono anno consecutivo, presentandoci spontaneamente in modo trasparente ai clienti e al mercato. L’Annual Report include il bilancio consolidato redatto secondo i principi IFRS e sottoposto a joint audit. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito Internet: http://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Annual-reports/2012-2013-Annual-Report-Paving-new-ways-together.

4.5 ALTRE COMUNICAZIONI

(Regolamento: Articolo 7)

Segnalazione di irregolarità

Se il(i) Revisore(i) legale(i) o la(le) società di revisione sospetta o ha validi motivi per sospettare che possano verificarsi o si siano verificate irregolarità relative al bilancio dell’ente sottoposto a revisione, il Regolamento prevede che il revisore ne informi l’ente sottoposto a revisione;Nel caso in cui l’ente sottoposto a revisione non sia disposto a svolgere accertamenti sulla questione o ad adottare misure appropriate per porre rimedio a tali irregolarità, il(i) Revisore(i) legale(i) o la società di revisione ne informa le Autorità competenti.

(Regolamento: Articolo 12)

Comunicazione alle Autorità di vigilanza degli EIP

Il(i) Revisore(i) legale(i) o la società di revisione ha l’obbligo di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti preposte alla vigilanza dell’EIP sottoposto a revisione contabile qualsiasi informazione riguardante:

• una violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano in modo specifico l’esercizio delle attività dell’EIP;

• una minaccia o un dubbio significativo per la continuità aziendale dell’EIP;• l’emissione di un giudizio negativo o di un giudizio con rilievi o il rifiuto dell’emissione di un giudizio

di revisione riguardante il bilancio.È instaurato un dialogo effettivo tra le Autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, da un lato, e il(i) Revisore(i) legale(i) e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese, dall’altro.

OPZIONE Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari dal(i) Revisore(i) legale(i) o dalla società di revisione,

a condizione che siano necessarie per un’efficace vigilanza del mercato finanziario, come previsto dal diritto nazionale.

254. Maggiore responsabilità e trasparenza grazie a nuove relazioni richieste al revisore

Page 26: Guida alla riforma europea della revisione legale

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Key points

@ Vengono attribuite ai revisori nuove responsabilità di informativa al fine di favorire la responsabilità e la trasparenza.

@ Per quanto riguarda gli azionisti, i revisori dovranno fornire informazioni sul proprio incarico e la propria indipendenza, la portata e lo svolgimento della revisione, un commento sui principali rischi identificati e le modalità con cui sono stati affrontati dalla revisione.

@ Per quanto riguarda il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, i revisori dovranno fornire una relazione aggiuntiva dettagliata ed esaustiva a sostegno del proprio giudizio di revisione.

@ I revisori avranno il dovere di segnalare eventuali irregolarità, alla società e alle Autorità competenti, in particolare in relazione alla capacità di continuare a operare.

Guida alla riforma europea della revisione legale26

Page 27: Guida alla riforma europea della revisione legale

4

ACTION PLAN per gli EIP ed il loro Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

1. Verificare la composizione e il funzionamento del proprio Comitato per il controllo interno e la revisione contabile in linea con la Direttiva, in particolare per quanto riguarda competenze, indipendenza e termini di riferimento.

2. Stabilire se il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ha le risorse necessarie e nelle riunioni il tempo necessario per affrontare i nuovi requisiti e, in caso negativo, introdurre le modifiche necessarie.

3. Stabilire in che modo l’EIP attuerà i nuovi requisiti che prevedono gare d’appalto per la revisione contabile e la rotazione dei revisori contabili.

4. Attuare un processo chiaro ed efficiente nella gara d’appalto per la revisione contabile, ad esempio in relazione all’invito alle società di revisione disposte a partecipare, garantendo a tutti gli offerenti la possibilità di partecipare a parità di condizioni.

5. Considerare i casi in cui il Joint Audit possa dare valore aggiunto.

6. Verificare se le proprie policies riguardanti l’indipendenza dei revisori, compresa la fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile possano essere contestate dagli investitori.

7. Definire, grazie anche agli input provenienti dagli investitori, i criteri chiave da considerare nel valutare lo svolgimento delle attività dei revisori o la nomina di nuovi revisori.

8. Identificare nuove società di revisione, sia nel contesto delle future gare d’appalto per la revisione sia/o per diversificare le fonti di servizi diversi dalla revisione contabile.

9. Stabilire in che modo il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile possa fornire informazioni concise e significative nella relazione annuale per meglio aiutare gli azionisti a comprenderne l’operato.

10. Impegnarsi nel confronto con i propri investitori istituzionali chiave.

274. Maggiore responsabilità e trasparenza grazie a nuove relazioni richieste al revisore

Page 28: Guida alla riforma europea della revisione legale

5. MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE E TRASPARENZA: NOMINA DEL(I) REVISORE(I) LEGALE(I) O DELLA(LE) SOCIETÀ DI REVISIONE

Guida alla riforma europea della revisione legale28

Page 29: Guida alla riforma europea della revisione legale

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5. MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE E TRASPARENZA: NOMINA DEL(I) REVISORE(I) LEGALE(I) O DELLA(LE) SOCIETÀ DI REVISIONE

Il Regolamento indica le linee guida per la procedura di conferimento dell’incarico

adottata dagli EIP nella selezione del(i)Revisore(i) legale(i) o della società di revisione. Questi nuovi requisiti rendono le procedure di conferimento dell’incarico più trasparenti, in quanto introducono alcune nuove caratteristiche e potenziano il ruolo del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Regolamento: Articolo 16).

In questa sezione si suppone che il(i) Revisore(i) legale(i) o la società di revisione sia nominato dall’Assemblea dei Soci, benché l’Articolo 37, paragrafo 2, della Direttiva autorizzi gli Stati membri a prevedere altri meccanismi di nomina dei Revisori.

L’EIP definisce la procedura di conferimento dell’incarico che verrà adottata sotto la responsabilità del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (o un comitato di nomina apposito) (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3).

Le imprese con una capitalizzazione di mercato inferiore a 100M EUR o gli EIP di piccole e medie imprese sono esentati dal requisito dell’organizzazione di una procedura di selezione basato sui criteri definiti nelle seguenti sezioni 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, per i costi sproporzionati che potrebbe comportare.

5.1 QUANDO SI APPLICA LA PROCEDURA DELLA GARA D’APPALTO

La procedura si applica per il conferimento di incarico a un Revisore legale o una società di

revisione. In particolare si applica nel caso di:

§ prima nomina;

§ rinnovi o nuovi conferimenti di incarico quando il Revisore attuale o la società di revisione incaricata ha raggiunto la durata massima dell’incarico di revisione (ulteriori informazioni relativi ai requisiti di rotazione obbligatoria nel Capitolo 7).

Per qualsiasi altro incarico rinnovato prima della durata massima (Regolamento, Articolo 17 paragrafo 1 e 2) la procedura di seguito descritta nelle sezioni 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 non è obbligatoria.

5.2 INVITO DI REVISORI LEGALI O SOCIETÀ DI REVISIONE

L’EIP è libero di invitare qualsiasi revisore legale o società di revisione a presentare offerte e deve garantire che l’organizzazione della gara d’appalto non precluda in alcun modo la partecipazione da parte di società che hanno ricevuto, nell’anno solare precedente, almeno il 15% del totale dei corrispettivi per la revisione di EIP (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3.a).

L’elenco di tali revisori e società di revisione dovrà essere pubblicato dall’Autorità competente con cadenza annuale (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3, ultima frase).

I revisori legali o le società di revisione invitate a presentare offerte dovranno essere prive di conflitti d’interesse e, in particolare, non dovranno trovarsi in situazioni in cui hanno fornito determinati servizi diversi dalla revisione contabile vietati nei 12 mesi precedenti la loro nomina (v. Capitolo 6, sezione 6.2).

295. Miglioramento della governance e trasparenza:

nomina del(i) Revisore(i) legale(i) o della(le) società di revisione

Page 30: Guida alla riforma europea della revisione legale

Inoltre, qualsiasi clausola o limitazione sulla scelta dei revisori sarà nulla e priva di effetti7 (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 6).

5.3 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’EIP prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle società di revisione invitati. I documenti di gara preparati dall’EIP dovranno contenere almeno quanto segue:

a. Informazioni adeguate sull’attività dell’ente ed il tipo di revisione legale da effettuare (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3b).

b. I criteri di selezione, che devono essere trasparenti e non discriminatori, impiegati per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle società di revisione (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3b).

c. Includere, ove pertinente, gli standard qualitativi richiesti dalle Autorità competenti dello Stato membro. (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3c)

5.4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L’EIP valuterà le proposte in base ai criteri prestabiliti ed indicati nei documenti di gara e preparerà infine una relazione sulla conclusione della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Nel corso di questa procedura, l’EIP è libero di trattare direttamente con gli offerenti interessati (Regolamento, Articolo 16.3c).

Su richiesta, l’EIP dovrà essere in grado di dimostrare all’Autorità competente che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto prendendo in considerazione eventuali ispezioni condotte dall’Autorità competente sul(i) Revisore(i) legale(i) o le società di revisione che hanno presentato le proposte (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 3e e f).5

GARA PUBBLICA E PROCESSO DI SELEZIONE

Documenti di gara trasmessi a… Inviodell’offerta

EIP prepara i documenti

di gara

EIP valuta le offerte e prepara una relazione sulle conclusioni della procedura

di valutazione

Revisori o società di revisione selezionati.

Documenti consultati & proposte per gara vengono preparati

Comitato di revisione o di nomina

Trasmissione delle Conclusioni a…

FIGURA 5.4

7. L’applicazione di questo requisito avrà effetto tre anni dopo la data di Entrata in Vigore. (Regolamento, Articolo 44)

Guida alla riforma europea della revisione legale30

Page 31: Guida alla riforma europea della revisione legale

5

5.5 PROCEDURA DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DI INCARICO AL(I) REVISORE(I) LEGALE(I) O ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile presenta una raccomandazione all’organo di amministrazione o di controllo dell’EIP per il conferimento dell’incarico al(i) Revisore(i) legale(i) o alla società di revisione. La raccomandazione deve essere motivata e contenere quanto meno due possibili alternative con l’indicazione di “una preferenza debitamente giustificata” per una delle due (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 2).

L’organo di amministrazione o di controllo discute la raccomandazione e la preferenza presentata dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e sottopone una proposta all’Assemblea degli azionisti per

la nomina del(i) Revisore(i) legale(i) o della(le) società di revisione. Se la proposta si discosta dalla preferenza espressa dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la proposta dovrà contenere una nota in cui si spiegano i motivi per cui non è stato dato seguito alla raccomandazione presentata dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Il(i) Revisore(i) legale(i) o la società di revisione nominati devono aver preso parte alla procedura di selezione sopra descritta (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 5).

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrà dichiarare di non essere stato influenzato da terzi e di non essere stato vincolato a una clausola della procedura tale da limitare la scelta finale dell’Assemblea generale degli azionisti. (Regolamento, Articolo 16, paragrafo 6).

PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL REVISORE O SOCIETÀ DI REVISIONE

Il revisore o la società

di revisione scelta

vengono informati

Azionisti per la scelta

definitiva

Il comitato valida le conclusioni del rapporto di valutazione e sottopone

le raccomandazioni di almeno 2 revisori o società con

una preferenza

Opzioni per gli stati membri

AB

• A. Qualora l’entità abbia un comitato nomine in cui gli azionisti hanno notevole influenza e il cui obiettivo è esprimere raccomandazioni sulla scelta del revisore, lo stato membro può consentire ad un comitato nomine di svolgere le funzioni del comitato revisione.

• B. Gli stati membri decidono il numero minimo di revisori o società di revisione che devono essere nominate dagli EIP e fissano le condizioni che regolano i rapporti tra revisori e/o societa di revisione incaricati.

CdA o analogo

La proposta con le raccomandazioni del comitato di revisione è inviato a…

FIGURA 5.5

315. Miglioramento della governance e trasparenza:

nomina del(i) Revisore(i) legale(i) o della(le) società di revisione

Page 32: Guida alla riforma europea della revisione legale

5

Key points

@ Le gare d’appalto per la revisione sono obbligatorie al termine della durata massima dell’incarico (in genere di 10 anni). È prevista un’eccezione nel caso del Joint Audit.

@ Il Regolamento prescrive criteri di selezione trasparenti e non discriminatori, apre tutte le gare alle società di revisione e vieta qualsiasi clausola che limiti la partecipazione di qualsiasi Revisore legale o società di revisione.

@ La procedura di selezione si svolge sotto il coordinamento del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile che, nel caso di una revisione unica, è tenuto a preparare una raccomandazione con almeno due Revisori legali o società di revisione, esprimendo una preferenza per uno di essi.

@ L’organo di amministrazione o di controllo presenta questa raccomandazione agli azionisti oppure giustifica perché propone una scelta alternativa agli azionisti.

Guida alla riforma europea della revisione legale32

Page 33: Guida alla riforma europea della revisione legale

6. SALVAGUARDIA DELL’AUTONOMIA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

336. Salvaguardia dell’autonomia del revisore legale o della società di revisione

Page 34: Guida alla riforma europea della revisione legale

6. SALVAGUARDIA DELL’AUTONOMIA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Per attenuare i conflitti di interessi e preservare l’indipendenza del(i) Revisore(i) legale(i) o della società di revisione, il Regolamento prevede varie disposizioni riguardanti i servizi

forniti dai revisori agli EIP. E’ stato stilato un elenco di servizi diversi dalla revisione contabile che sono vietati ed una soglia limite ai servizi diversi forniti dai revisori.

Inoltre, è stato previsto un limite ai corrispettivi che un Revisore legale o una società di revisione può ricevere per la revisione di un singolo cliente EIP.

6.1 ELENCO DI SERVIZI VIETATI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE

Un revisore legale o una società di revisione (e qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o la società appartiene) che effettua la revisione legale dei conti di un EIP non può fornire, direttamente o indirettamente, all’ente sottoposto a revisione, alla sua capogruppo o alle sue imprese controllate all’interno dell’Unione europea i servizi diversi dalla revisione di seguito elencati.

La limitazione si applica per il periodo compreso tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione (v. sezione 6.2).

Servizi vietati diversi dalla revisione contabile (Regolamento, Articolo 5)

Servizi fiscaliPreparazione di moduli fiscali, imposte sui salari, dazi doganali, individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, assistenza in caso di verifiche fiscali, calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite e fornitura di consulenza fiscale.

Progetti relativi al processo decisionale

Servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente sottoposto a revisione.

Contabilità Contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio.

Servizi di gestione della contabilità del personale

Preparazione ed elaborazione della contabilità del personale.

Controllo interno, gestione del rischio, sistemi tecnologici

Progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione o al controllo dell’informativa finanziaria o progettazione e realizzazione di sistemi IT per l’informativa finanziaria. È vietato svolgere tali servizi nel periodo che precede immediatamente la revisione dell’esercizio finanziario.

Servizi di valutazione Valutazione di indennità post-quiescenza e valutazione in caso di controversia.

6

Guida alla riforma europea della revisione legale34

Page 35: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

Servizi vietati diversi dalla revisione contabile (Regolamento, Articolo 5)

Servizi legaliFornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali, negoziazione per conto del cliente sottoposto a revisione, azione di patrocinio nella risoluzione di controversie.

Internal audit Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di internal audit.

Servizi relativi al finanziamento, alla struttura dell’indebitamento e patrimonializzazione ed alla strategia di investimento del cliente di revisione

Vietati, ad accezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di comfort letter in collegamento con prospetti emessi dal cliente sottoposto a revisione.

Negoziazione o sottoscrizione di azioni del cliente di revisione

Assistenza all’ente nella quotazione e nella vendita delle proprie azioni.

Risorse umane (HR)Ricerca o selezione di candidati per l’elaborazione delle registrazioni contabili o la formazione del bilancio, strutturazione della progettazione dell’organizzazione e controllo dei costi, ecc.

OPZIONE Gli Stati membri possono aggiungere altri servizi all’elenco dei Servizi vietati diversi dalla revisione

contabile se ritengono che tali servizi costituiscano un rischio per l’indipendenza del revisore.

Inoltre, gli Stati membri possono consentire la prestazione di servizi fiscali (preparazione dei moduli fiscali, individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, assistenza in caso di verifiche fiscali, calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite, fornitura di consulenza fiscale) a condizione che siano rispettati i requisiti seguenti (Regolamento, Articolo 5, paragrafo 3):

a) non abbiano un effetto diretto o materiale, in una singola parte o nel complesso, sui bilanci sottoposti a revisione;

b) la stima dell’effetto sui bilanci sottoposti a revisione sia documentata e motivata in maniera completa nella relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile; e

c) il revisore legale o la società di revisione rispettino i principi di indipendenza.

6.2 PERIODO DI RESTRIZIONI PREVENTIVE PER DETERMINATI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE

Per diventare revisore di un EIP, nell’anno che precede il conferimento dell’incarico il revisore legale o la società di revisione dovrà astenersi dal fornire i seguenti servizi diversi dalla revisione contabile:

§ progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell’informativa finanziaria;

§ realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria.

356. Salvaguardia dell’autonomia del revisore legale o della società di revisione

Page 36: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

Nel periodo di svolgimento della revisione, il revisore legale o la società di revisione non possono fornire nessuno dei servizi vietati diversi dalla revisione contabile durante il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione.

Dopo il periodo coperto dalla revisione, il revisore legale o la società di revisione uscente potranno fornire all’EIP i servizi vietati diversi dalla revisione contabile, ma solo dopo aver emesso la relazione di revisione (Regolamento, Articolo 5, paragrafo 1).

6.3 INTRODUZIONE DI UN LIMITE AI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE

Il Revisore legale o la società di revisione può fornire servizi diversi dalla revisione contabile all’ente sottoposto a revisione, alla sua capogruppo o alle sue imprese controllate a condizione che tali servizi non siano quelli indicati nell’elenco dei servizi vietati (v. sezione 6.1).

I corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione contabile non possono superare il 70% della media dei corrispettivi totali corrisposti negli ultimi tre esercizi per la revisione legale (v. Figura 6.3).

(Regolamento, Articolo 4, paragrafo 2)

Presenta la relazione di revisione

COOLING OFF PERIOD PRIMA DI FORNIRE SERVIZI NON-AUDIT VIETATI

Servizi vietati Non Audit non permessi Tutti i servizi non audit vietati sono permessi

Servizi Non Audit permessi tranne …

Periodo revisionato

01/01/N 31/12/N+131/12/N

Progettazione e realizzazione di procedure di controllo

interno e gestione del rischio relative alla

prepazione dell’informativa finanziaria o legati a IT

31/12/N-1

FIGURA 6.2

LIMITE SERVIZI NON AUDIT

Corrispettivi non audit Y (esclusi quelli imposti

da norme locali)3

∑ dei corrispettivi audit Y-1, Y-2, Y-3 ≤ 70% di

FIGURA 6.3

Guida alla riforma europea della revisione legale36

Page 37: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

Il Regolamento prescrive inoltre il consenso preliminare del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile per eventuali servizi diversi dalla revisione contabile forniti dal revisore legale o dalla società di revisione.

OPZIONE Gli Stati membri possono prevedere requisiti più severi dei limiti sopraindicati.

6.4 SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE FORNITI AD UNA CONTROLLATA AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA

Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore che effettua una revisione legale fornisce uno dei servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui alla sezione 6.1 ad una società in un paese terzo che è controllata da o è sotto il controllo dell’ente sottoposto a revisione, il revisore deve valutare se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. Il revisore può continuare ad effettuare la revisione legale soltanto se è in grado di dimostrare che tale fornitura di servizi non compromette la sua indipendenza o che è in grado di adottare misure sufficienti volte a ridurre tali rischi relativi all’indipendenza (Regolamento, Articolo 5, paragrafo 5).

Per maggior chiarezza si vedano gli esempi di seguito riportati:

Scenario 1La società Z, EIP con sede in Italia, è sottoposta a revisione da parte di Mazars. La società Z ha 3 controllate in vari paesi:

Struttura Paese Società di revisione

Mazars può fornire servizi vietati diversi dalla revisione

contabile?

Impresa madre Z (EIP)

Italia Mazars IT No

Controllata A (può essere un EIP o no)

Francia Mazars FR No

Controllata B (può essere un EIP o no)

USA Mazars US

La fornitura di servizi diversi dalla revisione è possibile se ammessa dalle leggi nazionali, dal momento che l’ente si trova in un paese terzo.Il revisore di Z deve valutare se la sua indipendenza ne viene compromessa.

Controllata C (può essere un EIP o no)

Sud-Africa Mazars (SA)

La fornitura di servizi diversi dalla revisione è possibile se ammessa dalle leggi nazionali, dal momento che l’ente si trova in un paese terzo.Il revisore di Z deve valutare se la sua indipendenza ne viene compromessa.

FIGURA 6.4-1

376. Salvaguardia dell’autonomia del revisore legale o della società di revisione

Page 38: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

In questo caso, dal momento che Mazars è il revisore legale dell’EIP su base europea, Mazars e la sua rete:

§ non possono fornire servizi vietati diversi dalla revisione contabile a Z e ad A, che si trovano nell’Unione europea;

§ prima di fornire servizi vietati diversi dalla revisione contabile alle controllate extra-UE (B e C), dovranno documentare se la loro indipendenza possa essere minacciata;

§ Mazars Italia (revisore della società Z) dovrà segnalare al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della società Z eventuali rischi per la sua indipendenza.

Scenario 2

La società (Y) con sede negli Stati Uniti non è sottoposta a revisione da parte di Mazars. La società (Y) ha 6 controllate suddivise in due strutture di controllo:

§ Y è la controllante di A1 e A2

§ Struttura 1: A1 controlla B1 che controlla C1

§ Struttura 2: A2 controlla B2 che controlla C2

Struttura Paese Società di revisione

Mazars può fornire servizi vietati diversi dalla revisione contabile?

Y Holding (può essere un EIP o no)

USA Società di revisione (X) USA Sì

Controllata A1 (può essere un EIP o no)

Francia Società di revisione X FR No

Controllata B1 (EIP)

Spagna Mazars Spagna No

Controllata C1 (può essere un EIP o no)

Cina Mazars Cn

È possibile fornire servizi diversi dalla revisione contabile perché l’ente è in un paese terzo. Il revisore (di B1) deve valutare se la sua indipendenza ne viene compromessa

Controllata A2 (Non EIP)

Germania Mazars DEÈ possibile fornire servizi diversi dalla revisione contabile, se ammesso dalla legislazione nazionale.

Controllata B2 (può essere un EIP o no)

Italia Società di revisione X IT

È possibile fornire servizi diversi dalla revisione contabile, se ammesso dalla legislazione nazionale.

Controllata C2 (può essere un EIP o no)

Sud Africa (SA) Mazars SA È possibile fornire servizi diversi dalla revisione contabile, se ammesso dalla legislazione nazionale.

FIGURA 6.4-2

Guida alla riforma europea della revisione legale38

Page 39: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

In questo caso, Mazars è il revisore legale dell’EIP B1 con sede in una nazione UE. Mazars e la sua rete:

§ non possono fornire servizi vietati ad A1 e B1, che si trovano nell’Unione europea;

§ prima di fornire servizi vietati diversi dalla revisione contabile alle controllate in paesi terzi (C1), dovranno documentare come hanno valutato se la loro indipendenza possa essere minacciata;

§ Mazars Spagna dovrà segnalare al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della società B1 eventuali rischi per la sua indipendenza;

§ dal momento che A2, B2, C2 sono solo società sorelle di B1 (non controllate), i servizi vietati diversi dalla revisione contabile possono essere forniti se ammesso dalla legislazione nazionale.

6.5 LIMITE AI CORRISPETTIVI TOTALI PER LA REVISIONE

Nel verificare l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione (v. Figura 6.5 – Limite dei corrispettivi totali per la revisione), il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile può attivare una procedura specifica nel caso in cui il Revisore legale o la società di revisione diventi eccessivamente dipendente da un EIP sottoposto a revisione, in particolare in termini di corrispettivi8. Prima dell’emissione della relazione di revisione, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l’incarico di revisione a un controllo della qualità dell’incarico e decide, in base a giustificati motivi, se il Revisore legale o la società di revisione può continuare a svolgere i servizi. Se si decide che può continuare, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile può decidere di mantenere il Revisore legale o la società di revisione per un periodo che comunque non deve essere superiore a due anni, naturalmente salvo il caso in cui i rischi per l’indipendenza vengano meno (Regolamento: Articolo 4, paragrafo 3.)

8. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un EIP in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi corrisponda a oltre il 15% del totale dei corrispettivi ricevuti dal Revisore legale o dall’Impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che ha effettuato la revisione legale dei conti in ciascuno di questi esercizi finanziari, tale Revisore legale o Impresa di revisione contabile o, se del caso, il revisore del gruppo ne informa il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discute con quest’ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli. Prima dell’emissione della relazione di revisione, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l’incarico di revisione a un controllo della qualità dell’incarico da parte di un ulteriore Revisore legale o Impresa di revisione. (Regolamento: Articolo 4.3)

396. Salvaguardia dell’autonomia del revisore legale o della società di revisione

Page 40: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

Stati membri possono stabilire regole più restrittive

MINACCE ALLA INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE E/O SOCIETÀ DI REVISIONE

Se Il TOTALE corrispettivi ricevuti

per servizi audit da EIP

Informa il comitato c.i .e rev. legale che …

Corrispettivi totali ricevuti da revisore legale o società di revisione

per 3 anni consecutivi>15%

OPZIONE

Analizza le minacce all’indipendenza e valuta le possibili salvaguardie

Valuta se l’incarico di revisione deve essere sottoposto

a controllo qualità da parte di altro revisore

E se i corrispettivi continuano a superare il limite del 15% , il comitato valuta se il revisore possa proseguire, max 2 anni.

FIGURA 6.5

Guida alla riforma europea della revisione legale40

Page 41: Guida alla riforma europea della revisione legale

6

Key points

@ Il Regolamento prevede un approccio rigoroso all’indipendenza dei revisori legali e delle società di revisione, con una “blacklist” di servizi vietati diversi dalla revisione contabile ed inoltre per i servizi consentiti fissa comunque un limite del 70% dei corrispettivi della revisione legale.

@ L’elenco dei servizi inseriti nella “blacklist” è ad ampio raggio e si applica solo all’interno dell’Unione europea. Nel rispetto dei principi generali di indipendenza, un revisore potrà fornire qualsiasi servizio diverso dalla revisione che non sia espressamente vietato dal Regolamento e qualsiasi servizio diverso dalla revisione al di fuori dell’Unione europea. Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrà monitorare l’indipendenza e garantire che i corrispettivi ricevuti dal revisore legale o dalla società di revisione non superino una determinata soglia.

@ La fornitura di servizi consentiti diversi dalla revisione contabile è soggetta all’approvazione del Comitato per il controllo interno e revisione contabile, previa valutazione dei rischi per l’indipendenza e delle misure applicate per ridurre o eliminare tali rischi.

@ Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile deve monitorare l’indipendenza del Revisore e garantire che i corrispettivi ottenuti dal Revisore legale o dalla società di revisione non superino una determinata soglia.

@ Gli Stati membri possono decidere di consentire determinati servizi di natura fiscale a condizione che siano immateriali per il bilancio sottoposto a revisione e possono inoltre introdurre soglie e requisiti d’indipendenza più severi.

416. Salvaguardia dell’autonomia del revisore legale o della società di revisione

Page 42: Guida alla riforma europea della revisione legale

ACTION PLAN per gli investitori1. Verificare che il proprio team disponga di risorse sufficienti e di adeguata esperienza in

materia di revisione per comprendere e dialogare con gli EIP su problematiche relative alla revisione.

2. Sviluppare policies in riferimento a: § rotazione obbligatoria delle società di revisione; § gare d’appalto per la revisione, comprese le imprese che dovrebbero essere prese

in considerazione e i criteri principali per la selezione dei revisori; § fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile; § requisito di indipendenza dei membri del Comitato per il controllo interno e la

revisione contabile; § fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile; § requisito di indipendenza dei membri del Comitato per il controllo interno e la

revisione contabile; § verifiche dell’operato dei revisori.

3. Discutere con gli EIP e i relativi Comitati per il controllo interno e la revisione contabile per garantire che i nuovi requisiti previsti per tali Comitati, in particolare in riferimento alle loro responsabilità e agli obblighi di informativa, siano attuati in modo da migliorare la fiducia degli investitori.

4. Valutare l’opportunità di discutere direttamente con gli EIP ed i relativi Revisori le relazioni di revisione e la relazione apposita destinata al Comitato per il controllo interno.

5. Valutare se il joint audit possa dare valore aggiunto agli investitori.6. Supportare l’inclusione tra le società di revisione invitate anche di società che non siano

Big 4 in modo ed assicurarsi che tutte le società partecipanti godano di pari opportunità.7. Assicurarsi che i gestori dei fondi, le proxy agencies e altri rappresentanti si attengano

alle procedure dichiarate dagli investitori.8. Stabilire quali argomenti trattati nei bilanci debbano essere affrontati mediante una

risposta collettiva a gruppi di investitori e quali su base individuale tra investitore ed EIP.9. Informarsi attivamente sul processo di selezione dei revisori per garantire che sia equo,

trasparente e ben fondato, e che le società siano effettivamente selezionate in base al merito.10. Dopo l’attuazione della Riforma, mantenere aperto il dialogo con gli organi professionali

e di vigilanza per fornire un feedback sulle nuove misure e suggerimenti su possibili modifiche da apportare.

6

Guida alla riforma europea della revisione legale42

Page 43: Guida alla riforma europea della revisione legale

7. INTRODUZIONE DELLA ROTAZIONE OBBLIGATORIA ED INCENTIVAZIONE DEL JOINT AUDIT

7. Introduzione della rotazione obbligatoria ed incentivazione del joint audit 43

Page 44: Guida alla riforma europea della revisione legale

7

7. INTRODUZIONE DELLA ROTAZIONE OBBLIGATORIA ED INCENTIVAZIONE DEL JOINT AUDIT

U na delle modifiche principali introdotte con la Riforma è la rotazione obbligatoria

delle società di revisione da parte di tutti gli EIP dopo un determinato numero di anni (Regolamento: Articolo 17). Le norme relative alla rotazione riconoscono inoltre il valore del Joint Audit, permettendo agli EIP di utilizzare questo sistema per usufruire di un periodo di rotazione maggiore, senza dover organizzare una gara d’appalto pubblica.

7.1 COSA DICE IL REGOLAMENTO IN RIFERIMENTO ALLA ROTAZIONE OBBLIGATORIA DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE

Il Regolamento definisce una durata massima di 10 anni per gli incarichi di revisione, con

possibilità di proroga nei casi seguenti:

§ Per gli incarichi di revisione, gli Stati membri possono estendere il periodo di 10 anni a 20 anni se, al termine del primo periodo di 10 anni (durata massima), si svolge una gara d’appalto pubblica;

§ Gli incarichi di Joint Audit possono essere prorogati automaticamente a 24 anni al termine del primo periodo di 10 anni (non è richiesta la gara d’appalto);

§ Le Autorità competenti possono inoltre concedere un’ulteriore proroga di due anni dopo la seconda proroga, ma solo in rare circostanze.

SOLO AUDITSOLO AUDIT CON

JOINT AUDIT

4 ANNI “COOLING OFF PERIOD”

RINNOVO AUTOMATICO

RINNOVO SE GARA POSITIVA

Sottoposto a gara

Periodo con/senza gara

COME FUNZIONERÀ LA REGOLAMENTAZIONE SULLA ROTAZIONE

10 anni

10 anni

10 anni Sole Audit

14 anniJoint Audit

20 anni 24 anniPeriodo tot massimo

10 anni 24 anniPeriodo totale con/senza gara

+ 2 anni+ 2 anni

Regulator dello stato membro

RINNOVO AUTOMATICO

10 anni

14 anni

24 anni

24 anni

+ 2 anni

JOINT AUDIT

La tavola sintetizza le diverse opzioni disponibili per gli stati membri relativamente alla mandatory rotation delle società di revisione, considerando una durata massima iniziale di 10 anni

FIGURA 7.1

Guida alla riforma europea della revisione legale44

Page 45: Guida alla riforma europea della revisione legale

In base alla decisione degli Stati membri, gli EIP possono nominare un revisore per un periodo iniziale minimo di un anno e massimo di 10 anni (compresi i rinnovi di mandato).

Per gli incarichi di revisione non congiunta, al termine della durata massima di 10 anni l’incarico di revisione può essere prorogato a 20 anni se si tiene una gara d’appalto pubblica o a 24 anni se è joint audit.

Gli incarichi di revisione non congiunta possono usufruire della proroga automatica a 24 anni se l’EIP passa al joint audit. Per tutti gli incarichi di joint audit, al termine della durata massima l’incarico di revisione può essere prorogato automaticamente a 24 anni.

Dopo la scadenza della durata massima dell’incarico, in casi eccezionali l’EIP può richiedere all’Autorità competente la concessione di una proroga per conferire nuovamente l’incarico al Revisore legale o alla società di revisione per un periodo massimo di 2 anni.

Quando il revisore giunge al momento della rotazione obbligatoria, la società di revisione o qualsiasi membro della rete del revisore all’interno dell’Unione europea non potrà accettare il mandato di revisione per un ente sottoposto a revisione per almeno 4 anni.

OPZIONE Gli Stati membri hanno le seguenti opzioni:

§ possono fissare la durata massima del mandato di revisione sempre che non superi la durata massima totale di 20 anni (unico revisore) o di 24 anni (Joint Audit),

§ possono fissare un numero minimo di revisori legali necessari.

7.2 RICONOSCIMENTO DEL JOINT AUDIT

Il Regolamento riconosce come il Joint Audit possa incrementare la qualità della revisione, l’indipendenza dei revisori e la concorrenza nel mercato. Questi meriti, che derivano dal principio fondamentale del “duplice controllo”, sono riconosciuti prevedendo per il Joint Audit un periodo di rotazione più dilatato, che contribuisce a migliorare la governance e l’organizzazione. Inoltre, il Regolamento riconosce che il Joint Audit favorisce un mercato con più operatori a sostegno dello sviluppo delle imprese di piccole dimensioni (Regolamento, Premessa 20).

“Il conferimento dell’incarico a più di un Revisore legale o di una società di revisione da parte di EIP rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aiuterebbe ad aumentare la qualità della revisione contabile. Inoltre, l’abbinamento di questa misura con la presenza di società di revisione contabile di piccole dimensioni nel mercato della revisione contabile faciliterebbe lo sviluppo delle capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli EIP di potere scegliere tra un numero più elevato di Revisori legali e società di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli EIP a designare più Revisori legali o società di revisione contabile per effettuare la revisione contabile.”

Questo sistema, che non è vietato in alcun Stato membro, è spesso stato mal interpretato e incompreso. Tuttavia, il Joint Audit vanta una tradizione di successi se svolta da professionisti con la giusta esperienza e attitudine. Oggi questo sistema ha ricevuto il sigillo di approvazione a livello europeo, il che evidenzia che si tratta di un valido sistema.

7

7. Introduzione della rotazione obbligatoria ed incentivazione del joint audit 45

Page 46: Guida alla riforma europea della revisione legale

7.3 ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE

La rotazione dei responsabili della revisione ogni sette anni era già prevista nella Direttiva del 2006; il Regolamento ha tuttavia allungato il periodo di ineleggibilità da 2 a 3 anni.

7

Key points@ In generale, tutti gli EIP devono cambiare revisore dopo un periodo massimo di dieci anni.

@ Gli Stati membri hanno la possibilità di prorogare un incarico di revisione decennale fino a 20 anni se, alla scadenza del primo periodo di dieci anni, viene organizzata una gara d’appalto pubblica o fino a 24 anni senza gara d’appalto, ma solo se due o più revisori erano attivi nel periodo iniziale massimo o sono nominati simultaneamente dopo il periodo di durata massima. Consentendo la proroga automatica per il Joint Audit, la legislazione riconosce il merito di questo sistema.

@ Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di applicare un periodo massimo inferiore a dieci anni, permettendo in tal modo ad alcuni paesi di mantenere i requisiti di rotazione già da loro previsti.

OPZIONE

Rotazione

Gli stati membri possono stabilire un periodo più breve di interruzione. Un meccanismo di rotazione graduale dovrebbe essere introdotto anche per il team di revisione su base individuale

Conferimento Key Audit Partners

3 ANNI COOLING OFF7 ANNI DI MANDATO

FIGURA 7.3

Guida alla riforma europea della revisione legale46

Page 47: Guida alla riforma europea della revisione legale

AGNIM QUAM QUAM FACERUPIC TO VOLUPTATUR

8. ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVI STEPS

478. Entrata in vigore e successivi steps

Page 48: Guida alla riforma europea della revisione legale

8. ENTRATA IN VIGORE E SUCCESSIVI STEPS

Sia la Direttiva che il Regolamento sono applicabili alla data di applicazione (17 giugno 2016). Tuttavia, considerato il numero elevato di società della Unione Europea interessate alla

rotazione obbligatoria delle società di revisione, questa misura verrà attuata progressivamente e godrà di un periodo di transizione particolare volto a garantire che il mercato possa affrontare questo nuovo regime. Le disposizioni transitorie varieranno in base alla durata dell’incarico di revisione alla data di Entrata in vigore (EIV): 17 giugno 2014.

8.1 MISURE TRANSITORIE PER I MANDATI DI REVISIONE IN CORSO

Per i mandati di revisione annuali (Regolamento, Articolo 41)

1. Incarichi di revisione in corso da 20 o più anni alla EIV

Potranno essere rinnovati fino al 17 giugno 2020. (6 anni dopo l’EIV).

Dopo tale data si applica la rotazione.

2. Incarichi di revisione in corso da 11 anni ma meno di 20 anni all’EIV

Potranno essere rinnovati fino al 30 giugno 2023. (9 anni dopo l’EIV).

Dopo tale data si applica la rotazione.

3. Incarichi di revisione in corso da 10 anni o meno alla EIV9

Possono continuare senza gara d’appalto fino alla fine della durata massima (10 anni per le Revisioni singole o 24 anni per le Joint Audit).

Dopo, si applica la rotazione. Per le Revisioni non congiunte è possibile una proroga a 20 anni in caso di gara d’appalto pubblica o a 24 anni se si passa alla Joint Audit.

Esempi di misure di transizione per mandati annuali

FIGURA 8.1.A

8

ANNUAL AUDIT ENGAGEMENT IN ESSERE PER 14 ANNI

EIV = 14 anni [eserc. contabili]

EIV 17/06/2014 17/06/2023

STOPOngoing Audit Engagement

9 anni dopo entrata in vigore

9. Questa interpretazione non è perfettamente in linea con le disposizioni transitorie applicabili ai casi in cui la revisione ha durata maggiore di 11 anni o 20 anni. Questa sezione è tuttora soggetta a verifica.

Guida alla riforma europea della revisione legale48

Page 49: Guida alla riforma europea della revisione legale

8

Esempi di misure di transizione per incarichi pluriennali

1. Incarichi di revisione in corso da 20 o più anni all’EIV

Possono proseguire per uno o (in casi rari) due ulteriori mandati se rinnovati nei 6 anni che seguono l’EIV (fino al 17 giugno 2020)

Se l’ultimo mandato di 6 anni termina oltre il 17 giugno 2020, si applica la rotazione.

2. Incarichi di revisione in corso da 11 anni ma meno di 20 anni all’EIV

Possono proseguire per uno o due ulteriori mandati se rinnovati nei 9 anni che seguono l’EIV (fino al 17 giugno 2023).

Se l’ultimo mandato di 6 anni termina oltre il 17 giugno 2023, si applica la rotazione.

3. Incarichi di revisione in corso da 10 anni o meno alla EIV

Possono continuare senza gara d’appalto fino alla fine della durata massima (10 anni per le Revisioni non congiunte = 1 mandato) o (24 anni per Joint Audit = 2, 3 o 4 mandati).

Per le Revisioni non congiunte sono possibili altri 2 mandati di 6 anni se viene indetta una gara d’appalto pubblica e altri 3 mandati di 6 anni se si passa alla Joint Audit.

Esempio: Incarico di revisione pluriennale (6 anni)

FIGURA 8.1.B

8.2 COME CALCOLARE LA DURATA DEGLI INCARICHI DI REVISIONE

§ La durata dell’incarico è calcolata alla data dell’EIV per stabilire quale periodo di transizione si applica.

§ La durata dell’incarico di revisione è calcolata a partire dal primo esercizio oggetto della lettera d’incarico recante la prima nomina del revisore legale o della società di revisione.

§ Tale calcolo deve comprendere le altre imprese che la società di revisione ha acquisito o che si siano fuse con essa, a partire dalla data in cui l’ente sottoposto a revisione è diventato un EIP.

§ In caso di incertezza circa la data in cui il revisore legale o la società di revisione sia da considerare revisore legale dell’EIP, a causa ad esempio di fusioni, acquisizioni o cambiamenti nell’assetto proprietario, il revisore legale o la società di revisione deve segnalare immediatamente tale incertezza all’Autorità competente, che determina in ultima istanza la data effettiva.

MULTIANNUAL AUDIT ENGAGEMENT (6 ANNI) INVECE DI 25 ANNI

EIV = 25 anni

EIV 17/06/2014 17/12/2025

STOPOngoing Audit Engagement

6 anni dopo entrata in vigore

17/06/2020

Rinnovo 01/01/2020

Può proseguire per + 6 anni (+1 mandato)

498. Entrata in vigore e successivi steps

Page 50: Guida alla riforma europea della revisione legale

Key points

@ Per consentire l’attuazione del Regolamento e ridurre gli impatti, sono state definite delle disposizioni transitorie che variano in base alla durata dell’incarico di revisione che era in corso alla data di entrata in vigore della nuova legislazione (17 giugno 2014).

@ Se il revisore contabile è in carica da 20 o più anni alla data dell’EIV, l’ultimo rinnovo dovrà avvenire prima del 17 giugno 2020; se il revisore contabile è in carica da più di 11 anni ma meno di 20 anni alla data dell’EIV, l’ultimo rinnovo dovrà avvenire prima del 17 giugno 2023; per tutti gli altri incarichi si applica il nuovo regime.

@ La durata dell’incarico di revisione sarà calcolata a partire dal giorno in cui l’ente è diventato un EIP. Eventuali fusioni tra società di revisione non comportano “l’azzeramento” della durata dell’incarico.

8

Guida alla riforma europea della revisione legale50

Page 51: Guida alla riforma europea della revisione legale

ACTION PLAN per le società di revisione

1. Rivedere gli accordi di governance interna per garantire l’applicazione dei requisiti della Direttiva che prescrivono la presenza nel consiglio di amministrazione di una maggioranza formata da revisori o professionisti adeguatamente abilitati e diritti di voto da parte dei partners.

2. Preparare e pubblicare le relazioni di trasparenza.

3. Sviluppare procedure per facilitare il passaggio delle carte di lavoro della revisione al momento della rotazione del revisore. Ad esempio, un “File permanent” può essere consegnato al momento della rotazione?

4. Focalizzare l’attenzione su tutti gli aspetti della qualità della revisione, compresa la formazione continua ed iniziative di coaching.

5. Aumentare l’investimento nell’innovazione nel processo di revisione e condividere e comunicare i risultati del processo di revisione con i Comitati per il controllo interno e la revisione contabile e gli investitori.

6. Essere pronte a presentare proposte per un numero elevato di revisioni di EIP ogni anno e investire tempo e risorse nello sviluppo dei rapporti con gli EIP.

7. Rivedere le procedure interne di identificazione di conflitti e whistleblowing.

8. Garantire un impegno efficace con i Regolatori e gli investitori in merito ai clienti di revisione ed alle problematiche di revisione.

9. Impegnarsi a lavorare con altre società di revisione ed altri stakeholders con l’obiettivo di migliorare la qualità della revisione.

10. Facilitare la formazione di un mercato unico della revisione in tutta l’Unione europea.

8

518. Entrata in vigore e successivi steps

Page 52: Guida alla riforma europea della revisione legale

ACTION PLAN per gli Stati membri, le Autorità competenti e gli organismi professionali

Gli Stati membri devono recepire la Direttiva europea e decidere quali opzioni adottare in riferimento al Regolamento:

1. Quali servizi diversi dalla revisione contabile devono essere vietati? È opportuno definire una soglia di significatività?

2. Quale sarà la durata iniziale massima per i revisori prima della rotazione?

3. Gli EIP potranno rinnovare il proprio revisore dopo 10 anni se viene indetta una nuova gara d’appalto pubblica? Sarà possibile permettere una durata massima di 24 anni senza gara d’appalto nel caso di Joint Audit?

4. Quale sarà l’Autorità competente designata?

Le Autorità competenti dovranno:5. Rivedere le proprie disposizioni di governance per garantire la piena

indipendenza rispetto alle società di revisione.

6. Organizzare un sistema di delega ad altri organismi di vigilanza, mantenendo l’ultima responsabilità.

7. Predisporre un inventario dei mandati di revisione e definire procedure chiare sulle modalità di calcolo della durata degli incarichi di revisione in corso al fine di definire l’applicazione del regime transitorio applicabile.

8. Comunicare regolarmente con le società di revisione e con gli EIP per monitorare l’attuazione della Riforma europea della revisione e chiedere eventuali cambiamenti, ove necessari.

Gli Organismi Professionali dovranno:9. Valutare i requisiti di formazione e la portata dei test attitudinali per

facilitare la creazione del mercato unico per i revisori.

10. Chiarire i requisiti di nuove modalità e promuoverne lo sviluppo come ad esempio il Joint Audit.

8

Guida alla riforma europea della revisione legale52

Page 53: Guida alla riforma europea della revisione legale

9. RAFFORZAMENTO DEL MERCATO MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VIGILANZA EUROPEO

539. Rafforzamento del mercato mediante la creazione di un sistema di vigilanza europeo

Page 54: Guida alla riforma europea della revisione legale

9

9. RAFFORZAMENTO DEL MERCATO MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI VIGILANZA EUROPEO

Il mondo cambia rapidamente e, di conseguenza, le aziende di qualsiasi dimensione diventano sempre più internazionali. Gli organismi di vigilanza mirano a garantire maggiori livelli di coerenza

globale e meccanismi di concorrenza, oltre al desiderio naturale di prevenire ulteriori tracolli economici, migliorando i sistemi di allerta. Per promuovere tali contesti, è necessario migliorare la vigilanza sui mercati creando un valido sistema in grado di monitorare 1) il coordinamento tra organismi di vigilanza degli Stati membri, 2) gli sviluppi all’interno del mercato della revisione e 3) le migliori prassi internazionali a garanzia di un mercato europeo dinamico.

9.1 CREAZIONE DEL COMMITEE OF EUROPEAN AUDITING OVERSIGHT BODIES (CEAOB)

Il Regolamento definisce il quadro per la creazione di un Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile denominato Commitee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) che vigili sulla cooperazione tra le Autorità competenti e assuma il ruolo attualmente svolto dall’European Group of Auditors’ Oversight Bodies (EGAOB).

Il Regolamento attribuisce le seguenti responsabilità al CEAOB:

§ facilitare lo scambio di informazioni, garantire conoscenze specialistiche e le migliori prassi ai fini dell’attuazione del Regolamento e della Direttiva;

§ fornire alla Commissione e alle Autorità competenti consulenza qualificata su questioni legate all’attuazione del presente Regolamento;

§ contribuire alla valutazione tecnica dei sistemi di vigilanza pubblica dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi. Il CEAOB potrà richiedere l’assistenza dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) e dell’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA);

§ contribuire all’esame dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello di Unione;

§ contribuire al miglioramento dei meccanismi di cooperazione per la vigilanza delle società di revisione e delle reti a cui appartengono;

§ espletare altri compiti di coordinamento nei casi previsti dal presente Regolamento.

Il CEAOB pubblicherà inoltre le informazioni fornite dalle Autorità competenti in una relazione annuale.

Guida alla riforma europea della revisione legale54

Page 55: Guida alla riforma europea della revisione legale

9

Composizione del CEAOB

(Regolamento: Articolo 30)

Presidente

• È eletto o destituito dalla maggioranza di due terzi dei membri rappesentanti le Autorità competenti.

• È eletto per un mandato di quattro anni e può essere rieletto dopo un periodo di ineleggibilità di quattro anni.

• Nel caso in cui il Presidente si dimetta o sia destituito prima del termine del suo mandato, il Vicepresidente assume la funzione di presidente fino alla successiva riunione del CEAOB. Il CEAOB eleggerà un nuovo Presidente per la restante durata del mandato.

• Non ha diritto di voto.

Vicepresidente • È nominato o destituito dalla Commissione.• Non ha diritto di voto.

Membri

• Rappresentanti di alto livello delle Autorità competenti.• Un membro designato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA) senza diritto

di voto, ma che presiederà i Sottogruppi (v. Creazione di sottogruppi più avanti).• Un voto per ogni membro.• Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri.• Il Segretariato del CEAOB è assicurato dalla Commissione; le spese del CEAOB sono comprese nelle

previsioni della Commissione.

Osservatori • Autorità bancaria europea (EBA)• Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Creazione di Sottogruppi

• Il CEAOB può istituire Sottogruppi su base permanente o ad hoc.• I Sottogruppi sono incaricati di assistere il CEAOB nell’espletamento dei suoi compiti, in particolare la valutazi-

one tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi.

• I Sottogruppi creati allo scopo di valutare i sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi o la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi sarà presieduto dal Membro nominato dall’ESMA.

• La partecipazione alle discussioni dei sottogruppi può essere estesa alle Autorità competenti dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) mediante invito.

Riunioni

• Il CEAOB si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.• Il CEAOB, insieme al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), organizza una riunione con i Revisori legali

e le Imprese o le reti di revisione contabile che effettuano revisioni legali di istituti finanziari di importanza sistem-ica al fine di informare il CERS di eventuali sviluppi significativi.

• Il Presidente elabora l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del CEAOB.• Le discussioni del CEAOB non sono pubbliche. Il Presidente o il Vicepresidente devono avere l’approvazione dei

membri per poter comunicare le opinioni o le posizioni del CEAOB.

9.2 AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Gli Stati membri devono organizzare un sistema efficace di vigilanza pubblica sui Revisori legali e le società di revisione e devono designare un’Autorità competente responsabile di tale vigilanza. L’Autorità competente verificherà che le disposizioni del regolamento sulla revisione siano applicate (Regolamento, Articolo 20). Il ruolo dell’Autorità competente comprende:

§ abilitazione e iscrizione all’albo dei Revisori legali e delle società di revisione § adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità

delle società di revisione, salvo il caso in cui tali principi siano adottati o approvati dalle Autorità di altri Stati membri;

§ sistema di controllo della qualità e ispezioni in base all’analisi del rischio;

559. Rafforzamento del mercato mediante la creazione di un sistema di vigilanza europeo

Page 56: Guida alla riforma europea della revisione legale

9

§ sistemi investigativi e disciplinari amministrativi; § monitorare i livelli di concentrazione del mercato, la qualità e la competitività del mercato in

collaborazione con la Rete europea della concorrenza (REC).

(Direttiva 2006/43/CE, Articolo 32, paragrafo 4) (v. Appendice 2 per ulteriori informazioni)

9.3 COLLEGI DI AUTORITÀ COMPETENTI

Considerando che il Regolamento richiede lo svolgimento regolare di ispezioni sul controllo della qualità dei Revisori legali e delle società di revisione da parte dell’Autorità competente, questa può istituire collegi con la partecipazione dell’Autorità competente dello Stato membro e di qualunque altra Autorità competente al fine di agevolare lo svolgimento di tali ispezioni (Regolamento, Articolo 32 e Appendice 3 per ulteriori informazioni).

9.4 COOPERAZIONE TRA I VARI ORGANISMI DI VIGILANZA

Rapporti con paesi terzi

Stato membro Commissione Europea

Autorità competenti degli stati membri

Collegi di Autorità

competenti

Altre autorità o organismi a livello sia nazionale che Europeo

CEAOB Sotto- gruppi

REC

Autorità competenti dei paesi terzi

NOMINA

INFORMA

DELEGA

DEROGA

COOPERA

6 CONTROLLA

7 COORDINA

8 COOPERA

9 VIGILA

DELEGATED ACTS

RIESAME

MONITORA

LIVELLO SOVRANAZIONALE : EULIVELLO NAZIONALE: STATO MEMBRO

FIGURA 9.4

Guida alla riforma europea della revisione legale56

Page 57: Guida alla riforma europea della revisione legale

9

DESIGNAZIONE – Gli Stati membri designano l’Autorità competente

INFORMAZIONI – Lo Stato membro informa la Commissione europea in merito alla nomina dell’Autorità competente. La Commissione consolida e pubblica tali informazioni.

DELEGA – Gli Stati membri possono delegare compiti all’Autorità competente. L’Autorità competente può delegare compiti ad altre autorità eccetto :

• Sistema di controllo della qualità;• Indagini;• Imposizione di penali (sanzioni

e misure).

DEROGA – Gli Stati membri possono delegare l’imposizione di penali a un’altra autorità od organo designato o in altro modo autorizzato in base al diritto nazionale.

COOPERAZIONE – l’Autorità competente e qualsiasi autorità alla quale sono stati delegati compiti coopererà con:

• l’Autorità competente (Articolo 32 paragrafo 4 della Direttiva 2006/43/CE);

• altre autorità quali il CEAOB, l’ESMA, l’ABE, l’AEAP (Regolamento, Articolo 35, paragrafo 2);

• unità di informazione finanziaria e autorità competenti (Articolo 21 e 37 della Direttiva 2005/60/CE).

6 CONTROLLO – Il Collegio dell’Autorità competente assicura che il facilitatore delle Autorità competenti è adeguato.

7 COORDINAMENTO – Il facilitatore coordina con il Collegio le norme stabilite in seno alle Autorità competenti.

8 COOPERAZIONE – Le Autorità competenti di tutti gli Stati membri collaborano tra loro nell’ambito del Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB).

9 MONITORAGGIO – Le Autorità competenti di ogni stato membro e la Rete europea della concorrenza (REC) monitorano lo sviluppo sul mercato in merito ai servizi di revisione legale per gli EIP.

ATTI DELEGATI – La Commissione adotta atti delegati per stabilire se le due Autorità competenti (di paesi terzi e di Stati membri) possono collaborare.

RIESAME – La Commissione procede a un riesame e presenta una relazione in merito al funzionamento e all’efficacia del sistema di cooperazione tra Autorità competenti nell’ambito del CEAOB.

MONITORAGGIO – Il CEAOB può istituire,

su base permanente e ad hoc, sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche. Inoltre il CEAOB può istituire un sottogruppo al fine di espletare la valutazione tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi.

579. Rafforzamento del mercato mediante la creazione di un sistema di vigilanza europeo

Page 58: Guida alla riforma europea della revisione legale

9.5 PRINCIPI INTERNAZIONALI DI REVISIONE

I revisori legali e le società di revisione sono tenuti a svolgere le revisioni legali in conformità con i principi di revisione internazionali, ossia i Principi Internazionali di Revisione (ISA), il Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1) e altri principi pubblicati dalla Federazione Internazionale degli esperti contabili (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

La Commissione può adottare i principi di revisione internazionali solo se:

§ sono stati elaborati secondo una procedura appropriata, in modo pubblico e nella trasparenza necessaria e sono accettati a livello internazionale;

§ contribuiscono ad un livello elevato di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all’Articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2013/34/CE;

§ sono nell’interesse generale europeo; e

§ non modificano i requisiti della Direttiva né integrano alcuno dei requisiti in essa previsti a parte quelli di cui agli Articoli 27 (Revisione legale dei conti consolidati) e 28 (Relazioni di revisione).

OPZIONE Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti di revisione nazionali, sempre che la

Commissione non abbia adottato un principio internazionale riguardante lo stesso oggetto.

In deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono imporre procedure di revisione od obblighi supplementari ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione solo:

§ se tali procedure o requisiti di revisione sono necessari per dare effetto ai requisiti legali nazionali relativi alla portata delle revisioni legali; oppure

§ in misura necessaria per migliorare la credibilità e la qualità dei bilanci.

OPZIONE Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le procedure od obblighi supplementari di revisione alla

Commissione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore ovvero, nel caso di obblighi già esistenti al momento dell’adozione di un principio di revisione internazionale, al massimo entro tre mesi dall’adozione del principio internazionale in questione (Direttiva, Articolo 26).

9

Guida alla riforma europea della revisione legale58

Page 59: Guida alla riforma europea della revisione legale

Key points

@ Benché gli organismi di vigilanza nazionali continuino a essere responsabili del controllo a livello di Stato membro, sarà istituito un nuovo organismo europeo, il Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), il quale assumerà il ruolo attualmente svolto dall’European Group of Auditors’ Oversight Bodies (EGAOB). Il CEAOB sarà presieduto da un membro di un’Autorità competente di uno degli Stati membri e non dalla Commissione europea. Il CEAOB comprenderà le autorità nazionali responsabili del controllo dei revisori legali.

@ Un membro dell’ESMA presiederà i sottogruppi principalmente responsabili della valutazione tecnica dei sistemi pubblici di vigilanza di paesi terzi e la cooperazione internazionale tra Stati membri e paesi terzi.

@ La cooperazione si espanderà a livello europeo e vari sistemi di monitoraggio verranno realizzati non solo per coordinare il lavoro delle Autorità competenti a livello nazionale nell’ambito del CEAOB, ma anche per garantire un livello elevato della qualità del mercato e della competitività.

@ Si prevede che I principi di revisione internazionale applicabili saranno i Principi di revisione internazionali (ISA), il Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1) e altri principi pubblicati dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), sempre che la Commissione ne abbia approvato l’utilizzo nell’Unione europea.

9

599. Rafforzamento del mercato mediante la creazione di un sistema di vigilanza europeo

Page 60: Guida alla riforma europea della revisione legale

10. APPENDICI

Guida alla riforma europea della revisione legale60

Page 61: Guida alla riforma europea della revisione legale

10

APPENDICE 1 – DATE PRINCIPALI NELL’ITER LEGISLATIVO

APPENDICE 2 – GOVERNANCE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Composizione

• Composto da professionisti (non revisori) che siano adeguatamente preparati negli ambiti pertinenti la revisione legale.

• L’Autorità nazionale competente potrà consultare esperti o ricevere l’assistenza di esperti ai fini dell’espletamento di compiti specifici.

• I membri dell’Autorità che hanno responsabilità decisionali non potranno nei tre anni precedenti: • essere stati coinvolti nello svolgimento di revisioni legali;• aver detenuto diritti di voto di una società di revisione;• essere stati membri di consigli di amministrazione, comitati esecutivi o di controllo di una società

di revisione;• essere stati partner, dipendenti o collaboratori di una società di revisione.

Poteri

• Avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti.• Eseguire ispezioni in loco presso società di revisione.• Riferire fatti rilevanti ai fini di promuovere azioni penali.• Richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini.• Adottare misure e irrorare sanzioni amministrative.

Cooperazione • Deve collaborare con il CEAOB e le autorità competenti del Parlamento europeo e del Consiglio.

201320112010 2014 2016

OTTOBRE

Pubblicazione del Green

Paper

NOVEMBRE

Proposta della

Commissione sottoposta a: - Parlamento

- Consiglio

APRILE DICEMBRE

Voto del Parlamento

Europeo 29 Aprile

COREPER Compromesso accettato da maggioranza qualificata

JURI Committee ha votato per

una Proposta di compromesso

Entrata in vigore: 20 giorni dopo pubbicazione

GUE

EUP voto plenario

21 GENNAIO

17 GIUGNO

3 APRILE 17 GIUGNO 2016

Data di applicazione: 2 anni dopo entrata in

vigore

6110. Appendici

Page 62: Guida alla riforma europea della revisione legale

10

Scambio di informazioni

• Fornire al CEAOB con cadenza annuale informazioni aggregate su tutte le misure amministrative, le sanzioni amministrative e le multe irrogate.

Finanziamento• L’Autorità Nazionale Competente deve essere adeguatamente finanziata dagli Stati membri.

• Il finanziamento deve essere esente da influenza indebita da parte di Revisori legali o da parte delle società di revisione.

(Regolamento, Articolo 23)

APPENDICE 3 – COLLEGI DI AUTORITÀ COMPETENTI

Requisiti per l’istituzione di Collegi

• Il Revisore legale o la società di revisione contabile dovrà fornire servizi di revisione agli EIP nel territorio degli Stati membri interessati.

• Una succursale che fa parte della società di revisione contabile deve stabilirsi nel territorio dello Stato membro interessato.

Facilitatore

• L’Autorità competente dello Stato membro di origine agisce come facilitatore.

• I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale. Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.

• Entro 15 giorni lavorativi dall’istituzione del collegio, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. In mancanza di un accordo, il CEAOB designa un facilitatore tra i membri del collegio.

• Il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all’interno del collegio in ordine ai seguenti punti:

a. le informazioni che le Autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

b. i casi in cui le Autorità competenti devono consultarsi;

c. i casi in cui le Autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza.

• In assenza di accordo, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CEAOB. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CEAOB sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale.

• Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CEAOB.

(Regolamento, Articolo 32)

Guida alla riforma europea della revisione legale62

Page 63: Guida alla riforma europea della revisione legale

10

APPENDICE 4 – COLLEGAMENTI UTILI

1. Riferimenti utili Direttiva e Regolamento 2014: http://www.mazars.com/Home/Insights/Mazarswelcomes-European-audit-reform/ The-EU-Audit-Reform-An-Encouraging-Step

2. Organizzazioni pubbliche e professionali:Commissione europea http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

Federation of European Accountants (FEE) (Federazione degli esperti contabili europei) http://www.fee.be/

Link a informazioni sintetiche sulla Riforma: http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396

3. Competenza Mazars Portale Mazars sulla Riforma europea della revisione legale: http://www.mazars.com/Home/Insights/ Mazars-welcomes-European-audit-reform

Per altri utili strumenti preparati da Mazars (come filmati di esperti interni ed esterni sulla riforma o ulteriori informazioni sulla Revisione congiunta), consultare la pagina seguente: http://www.mazars.com/Home/Insights/ Mazars-welcomes-European-audit-reform/ The-EU-Audit-Reform-An-Encouraging-Step

APPENDICE 5 – ELEMENTI DELLA DIRETTIVA E DEL REGOLAMENTO

Schema della Direttiva 2014/56/UE - del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

ARTICOLO 1: MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2006/43/CE

CAPO I: OGGETTO E DEFINIZIONI § Articolo 1: Oggetto § Articolo 2: Definizioni

CAPO II: ABILITAZIONE, FORMAZIONE CONTINUA E MUTUO RICONOSCIMENTO

§ Articolo 3: Abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile

§ Articolo 3 bis: Riconoscimento delle imprese di revisione contabile

§ Articolo 4: Onorabilità § Articolo 5: Revoca dell’abilitazione § Articolo 6: Titoli e diplomi § Articolo 7: Esame di idoneità professionale § Articolo 8: Controllo delle conoscenze teoriche § Articolo 9: Esenzioni § Articolo 10: Tirocinio § Articolo 11: Qualifica acquisita tramite esperienza

di lunga durata § Articolo 12: Combinazione di tirocinio e formazione

teorica § Articolo 13: Formazione continua § Articolo 14: Abilitazione dei revisori legali di altri

Stati membri

CAPO III: ISCRIZIONE ALL’ALBO § Articolo 15: Albo § Articolo 16: Iscrizione all’albo dei revisori legali § Articolo 17: Iscrizione all’albo delle imprese di

revisione contabile § Articolo 18: Aggiornamento delle informazioni

contenute nell’albo § Articolo 19: Responsabilità per le informazioni

contenute nell’albo § Articolo 20: Regime linguistico

6310. Appendici

Page 64: Guida alla riforma europea della revisione legale

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CAPO IV: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, INDIPENDENZA, OBIETTIVITÀ, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

§ Articolo 21: Deontologia e scetticismo professionali

§ Articolo 22: Indipendenza e obiettività § Articolo 22 bis: Assunzione da parte degli enti

sottoposti a revisione di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile

§ Articolo 22 ter: Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l’indipendenza

§ Articolo 23: Riservatezza e segreto professionale § Articolo 24: Indipendenza ed obiettività dei revisori

legali che effettuano la revisione legale per conto delle imprese di revisione contabile

§ Articolo 24 bis: Organizzazione interna di revisori legali e imprese di revisione contabile

§ Articolo 24 ter: Organizzazione del lavoro § Articolo 25: Corrispettivi per la revisione § Articolo 25 bis: Ambito di applicazione della

revisione legale dei conti

CAPO V: PRINCIPI DI REVISIONE E RELAZIONE DI REVISIONE § Articolo 26: Principi di revisione § Articolo 27: Revisioni legali dei conti consolidati § Articolo 28: Relazioni di revisione

CAPO VI: CONTROLLO DELLA QUALITÀ § Articolo 29: Sistemi di controllo della qualità

CAPO VII: INDAGINI E SANZIONI § Articolo 30: Sistemi di indagine e sanzioni § Articolo 30 bis: Poteri sanzionatori § Articolo 30 ter: Applicazione efficace delle

sanzioni § Articolo 30 quater: Pubblicazione di sanzioni e

misure § Articolo 30 quinquies: Impugnazione § Articolo 30 sexsies: Segnalazione di violazioni § Articolo 30 septies: Scambio di informazioni § Articolo 31: Responsabilità dei revisori legali

CAPO VIII: CONTROLLO PUBBLICO E ACCORDI TRA STATI MEMBRI § Articolo 32: Principi in materia di controllo

pubblico § Articolo 33: Cooperazione tra i sistemi di

controllo pubblico a livello comunitario § Articolo 34: Mutuo riconoscimento degli accordi

tra gli Stati membri § Articolo 36: Segreto professionale e

cooperazione tra gli Stati membri

CAPO IX: DESIGNAZIONE E REVOCA § Articolo 37: Designazione dei revisori o delle

imprese di revisione contabile § Articolo 38: Revoca e dimissione dei revisori legali

o delle imprese di revisione contabile

CAPO X: COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

§ Articolo 39: Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

CAPO XI: ASPETTI INTERNAZIONALI § Articolo 44: Abilitazione dei revisori di paesi terzi § Articolo 45: Iscrizione all’albo e controllo dei

revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi

§ Articolo 46: Deroga in caso di equivalenza § Articolo 47: Cooperazione con le autorità

competenti di paesi terzi

CAPO XII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI § Articolo 48: Procedura di comitato § Articolo 48 bis: Esercizio della delega § Articolo 2: Attuazione § Articolo 3: Entrata in vigore § Articolo 4: Destinatari

Guida alla riforma europea della revisione legale64

Page 65: Guida alla riforma europea della revisione legale

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ARTICOLO 2: ATTUAZIONE

ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 4: DESTINATARI

Schema del Regolamento (UE) n. 537/2014 - del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

TITOLO I: OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI § Articolo: Oggetto § Articolo 2: Ambito di applicazione § Articolo 3: Definizioni

TITOLO II: CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

§ Articolo 4: Corrispettivi per la revisione § Articolo 5: Divieto di prestare servizi diversi dalla

revisione contabile § Articolo 6: Preparazione alla revisione legale dei

conti e valutazione dei rischi per l’indipendenza § Articolo 7: Irregolarità § Articolo 8: Riesame della qualità dell’incarico § Articolo 9: Principi di revisione internazionale § Articolo 10: Relazione di revisione § Articolo 11: Relazione aggiuntiva per il comitato

per il controllo interno e la revisione contabile § Articolo 12: Comunicazione alle autorità di

vigilanza degli enti di interesse pubblico § Articolo 13: Relazione di trasparenza § Articolo 14: Informazioni per le autorità

competenti § Articolo 15: Conservazione delle informazioni

TITOLO III: CONFERIMENTO DELL’INCARICO A REVISORI LEGALI O IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE DA PARTE DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

§ Articolo 16: Conferimento dell’incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile

§ Articolo 17: Durata dell’incarico di revisione § Articolo 18: Fascicolo di passaggio § Articolo 19: Revoca e dimissioni dei revisori legali

o delle imprese di revisione contabile

TITOLO IV: VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DEI REVISORI LEGALI E DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE CHE EFFETTUANO LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICOCAPO I: AUTORITÀ COMPETENTI

§ Articolo 20: Designazione delle autorità competenti

§ Articolo 21: Condizioni di indipendenza § Articolo 22: Segreto professionale inerente alle

autorità competenti § Articolo 23: Poteri delle autorità competenti § Articolo 24: Delega di compiti § Articolo 25: Cooperazione con altre autorità

competenti a livello nazionale

CAPO II: CONTROLLO DELLA QUALITÀ, MONITORAGGIO DEL MERCATO E TRASPARENZA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

§ Articolo 26: Controllo della qualità § Articolo 27: Monitoraggio della qualità e

competitività del mercato § Articolo 28: Trasparenza delle autorità competenti

CAPO III: COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

§ Articolo 29: Obbligo di cooperazione § Articolo 30: Istituzione del CEAOB § Articolo 31: Cooperazione in merito ai controlli

della qualità e a indagini o ispezioni in loco § Articolo 32: Collegi di autorità competenti § Articolo 33: Delega di compiti § Articolo 34: Riservatezza e segreto professionale

in relazione alla cooperazione tra autorità competenti

§ Articolo 35: Protezione dei dati personali

CAPO IV: COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI PAESI TERZI E CON ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

§ Articolo 36: Accordo sullo scambio di informazioni § Articolo 37: Comunicazione di informazioni

ricevute da paesi terzi § Articolo 38: Comunicazione di informazioni

trasmesse a paesi terzi § Articolo 39: Esercizio della delega § Articolo 40: Riesame e relazioni § Articolo 41: Disposizioni transitorie § Articolo 42: Disposizioni nazionali § Articolo 43: Abrogazione della decisione

2005/909/CE della Commissione § Articolo 44: Entrata in vigore.

6510. Appendici

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APPENDICE 6 - FACTSHEET SULLE DISPOSIZIONI PRINCIPALI CONCERNENTI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

FEE Factsheet sulle disposizioni principali concernenti piccole e medie imprese (PMI).

Guida alla riforma europea della revisione legale66

Page 67: Guida alla riforma europea della revisione legale

106710. Appendici

Page 68: Guida alla riforma europea della revisione legale

APPENDICE 7 – ACRONIMI

AIF: Alternative Investment Fund

FIA: Fondo d’Investimento Alternativo

Big 4: Deloitte, EY, KPMG e PwC

CEAOB: Committee of European Auditing Oversight Bodies (Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile)

EBA : European Banking Authority (Autorità bancaria europea)

REC: Rete europea della concorrenza

SEE: Spazio economico europeo

EGAOB: European Group of Auditor Oversight Bodies (Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti)

EIV: Entrata in vigore

EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

CERS: Comitato europeo per il rischio sistemico

UE: Unione europea

FEE: Federation of European Accountants (Federazione degli esperti contabili europei)

IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board

IFAC: International Federation of Accountants (Federazione internazionale degli esperti contabili)

IFRS: International Financial Reporting Standards (Principi contabili internazionali)

ISA: International Standards on Auditing (Principi di revisione internazionali)

ISQC1: International Standard on Quality Control (Principio internazionale sul controllo della qualità)

SM: Stati membri

GU: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

EIP: Enti di interesse pubblico

QAR: Quality Assurance Review (Riesame del controllo della qualità)

SAD: Direttiva sulla revisione legale

PMI: Piccole e medie imprese

PMSP: Piccoli e medi studi professionali

OICVM: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Si precisa che “revisione legale”, “ revisione legale dei conti” e “revisione contabile” sono sinonimi.

10 Guida alla riforma europea della revisione legale68

Page 69: Guida alla riforma europea della revisione legale

NOTE

69

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NOTE

Guida alla riforma europea della revisione legale70

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Questo documento è stato stampato su carta composta per il 40% da fibre vergini provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e per il 60% da fibre riciclate.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a mero scopo informativo. Mazars non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo di questo documento e del suo contenuto. © Mazars.

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