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1 L’ISEE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI Franco Pesaresi ASP JESI Seminario Anci Marche Ancona, 2 luglio 2012

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L’ISEE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Franco Pesaresi ASP JESI

Seminario Anci Marche Ancona, 2 luglio 2012

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COME VALUTARE IL REDDITO?:

L’APPLICAZIONE DELL’ISEE

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Flessibilità o uniformità?

Quasi tutte le regioni hanno previsto l’uso dell’Isee per misurare il reddito degli assistiti e, in molti casi, per modulare il loro livello di partecipazione alla spesa.

La maggioranza delle regioni ha modificato 8 regioni hanno modificato alcuni parametri dell’Isee. 7 regioni e 2 province autonome hanno modificato i parametri che influenzano la misurazione del reddito di ospiti di strutture residenziali per anziani. E’ legittimo? (sentenza Consiglio di

stato n.3454/2004: normativa nazionale Isee prevale su quella regionale)

Flessibilità o uniformità nazionale (collegarlo ai

LEPS?) ?

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Bozza del nuovo Decreto

L’ISEE diventa Livello essenziale delle prestazioni per cui si presume che non sia modificabile dalle regioni.

Rimane comunque ferma la possibilità per gli enti erogatori di prevedere , accanto all’ISEE, ulteriori criteri di selezione volte ad identificare specifiche platee di beneficiari.

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TUTTI I REDDITI

O SOLO QUELLI FISCALMENTE RILEVANTI?

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Valutare i redditi fiscalmente non rilevanti?/1

Parliamo di indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, contributi assistenziali locali ecc. che non vengono dichiarati ai fini Irpef e non entrano nella dichiarazione ISEE.

La maggior parte delle regioni (13 ma non le Marche) valutano anche i redditi fiscalmente non rilevanti ai fini della determinazione delle rette per le strutture residenziali. Regioni in aumento. Lo stesso orientamento non sempre c’è per altri servizi.

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Valutare i redditi fiscalmente non rilevanti?/2

E’ legittimo? L’art.8 della L. 328/2000 affida alle regioni il compito di determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni.

Nel caso delle strutture residenziali l’Isee non è in grado di indicare la capacità di spesa mensile per la retta. Per la determinazione della quota di retta a carico dell’utente bisognerebbe utilizzare il reddito disponibile e non l’Isee.

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LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO

Viene prevista la valutazione dei redditi anche non fiscalmente rilevanti. Compresi i contributi assistenziali dei comuni.

Viene però prevista una detrazione dal reddito, fino ad un massimo di 6.000 euro, per le spese sanitarie per i disabili, per l’acquisto di cani guida.

Per non autosufficienti: detrazione fino a 5.000 euro per badante (documentabili) o tutta la spesa per ospitalità in struttura.

Scompare la maggiorazione per disabili prevista nella scala di equivalenza

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Somme lasciate all’assistito

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Somme lasciate all’assistito

Una parte delle entrate mensili dell’utente devono essere prioritariamente garantite allo stesso per le piccole spese personali.

12 regioni hanno regolato la materia. Min 77 max 417. Maggior parte dei casi 100-150 euro mensili. Media 151 euro.

E’ auspicabile che tutte le regioni regolamentino la materia in modo da garantire ad ogni assistito il mantenimento di una piccola somma mensile (100-200 euro) per le piccole spese personali e per garantire l’equità di trattamento che le singole regolamentazioni comunali non sono in grado di assicurare.

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CHI PAGA

LA RETTA?

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Chi paga la retta?

Paga il solo assistito o può essere coinvolta la famiglia?

I punti di riferimento normativi sono relativi a due aspetti ben distinti ma che molti confondono come fossero un tutt’uno:

– I criteri per la valutazione dei redditi;

– La responsabilità nel pagamento delle rette

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Chi paga la retta?

Gli effetti

Coinvolgimento familiare Solo l’assistito

Considera solidarietà intrafamiliare. E’ più equo.

Non considera solidarietà intrafamiliare. E’ meno equo.

Responsabilizza economicamente la famiglia. Riduce istituzionalizzazione.

Deresponsabilizza economicamente la famiglia.

Aumenta istituzionalizzazione.

Maggiori costi per famiglia Maggiori costi per i comuni

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Art. 3 c. D. LGS 109/1998

La norma prevede l’emanazione di un futuro decreto che permetterà a disabili gravi e anziani n.a. di evidenziare il reddito isee del solo assistito, seppur con dei limiti stabiliti dallo stesso decreto, e per le sole prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria. Lo stesso decreto viene adottato al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

Contenzioso amministrativo nonostante che il decreto non sia mai stato approvato e che una interpretazione letterale del comma non permetterebbe l’utilizzo della norma per le strutture residenziali.

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Contenzioso contenuto

Contenzioso contenuto sul fronte anziani. Negli ultimi 6 anni si sono registrate solo 8 sentenze sulle rette degli anziani ospiti di strutture residenziali. Tutte le sentenze tranne le 3 del Veneto hanno ritenuto legittimo che i familiari dell’assistito venissero chiamati a partecipare alla spesa.

Diverso il numero (20) e gli esiti delle sentenze che riguardano i disabili ospiti di strutture residenziali.

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Come si sono orientate le regioni?

La maggioranza delle regioni (14) ha previsto, laddove necessario, di coinvolgere il nucleo familiare dell’anziano n.a. ricoverato in struttura residenziale per il pagamento della retta (6 regioni: solo i redditi dell’assistito).

Una proposta: nel caso del coinvolgimento dei familiari occorrerebbe delimitare (riducendo) i familiari coinvolgibili(per gli anziani per esempio solo coniuge e figli?) e stabilire dei tetti economici per evitare impoverimento dei familiari.

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ISEE del beneficiario?

Non deriva da obbligo di legge ma, ovviamente, si può adottare

E’ tendenzialmente iniquo

Ha effetti diversi in relazione al servizio a cui è applicato. In qualche caso contenuti.

Nell’assistenza residenziale:

– Ha effetti sui bilanci e sui comportamenti familiari

– Ha effetti sui bilanci comunali

– Tende a far aumentare l’istituzionalizzazione

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La bozza del nuovo decreto

Il reddito ISEE è del nucleo familiare e non del solo assistito. Nel caso degli anziani si aggiunge anche il reddito dei figli non conviventi (ma con una modalità di calcolo precisata nel dettaglio in modo che il coinvolgimento non lo impoverisca).

Le donazioni di patrimonio avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta della prestazione agevolata sono considerate all’interno del patrimonio del donante.

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ESENZIONI E RIDUZIONI

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Esenzioni e riduzioni

9 regioni hanno scelto di graduare la compartecipazione alla spesa con utilizzo di fasce di contribuzione (6) o l’utilizzo del metodo lineare (2).

Nell’assistenza residenziale il sistema delle esenzioni e riduzioni della retta non è adeguato. Meglio garantire ad ogni assistito una piccola somma mensile per le spese personali.

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Le soglie di esenzione ISEE

Nelle RSA, le soglie di esenzione ISEE vanno da 4.470 euro (Calabria) a 13.000 euro (Molise).

In altri casi al di sopra di certe soglie di reddito ISEE non si applicano agevolazioni: vanno da 24.130 (VDA) a 30.000 euro (Puglia).

Sistema iniquo e fuorviante e in qualche caso abnorme.

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CONCLUSIONI SORPRENDENTI

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Idee su rette e reddito

ISEE poco adatto per gli anziani non autosufficienti collocati in struttura residenziale. In questo caso occorre sapere quale è il suo reddito disponibile mensilmente e quale è la somma che deve rimanere nelle sue

tasche. Con questi dati si può sapere se è in condizione di pagare la quota di compartecipazione ed eventualmente quanto debbano pagare

i familiari.

La regione fissi le regole generali (i criteri) per la partecipazione ai costi dei servizi per tutelare i redditi più bassi e siano poi i comuni ad applicarle.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE