limposta sul valore aggiunto d.p.r. 26/10/1972 n. 633
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L’imposta sul valore aggiunto
D.P.R. 26/10/1972 n. 633
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• Imposta europea – imposta armonizzata
- artt Trattato Ce su armonizzazione imposizione indiretta
(mentre per l’imposizione diretta …)
- Direttiva 17/5/1977 n. 77/388/CE (VI Direttiva iva) e ss modifiche
• In ambito interno DPR n. 633/1972
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• Imposta sui consumi tra cui imposta sugli scambi (o imposta sulla cifra d’affari) che possono essere: monofase: viene applicata una sola volta plurifase: si applica a più fasi del processo
produttivo possono essere cumulative – a cascata (il prelievo di ogni fase si somma) sul valore aggiunto (si colpisce il valore che ogni fase aggiunge al
bene)
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• Perché è stata adottata x la neutralità dell’iva x l’armonizzazione fiscale
• Quindi - ha sostituito l’IGE (imposta plurifase a cascata 4%) - è plurifase ma non cumulativa - colpisce solo il valore aggiunto che è l’oggetto economico del tributo (grazie al sistema di detrazione: Iva a db – Iva a cr)
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• Neutralità dell’iva
differente posizione tra
Soggetti passivi
Consumatore finale (economicamente inciso dal tributo)
Quindi occorre distinguere dal punto di vista giuridico formale e dal punto di vista economico
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Dal punto di vista giuridico – formale
si possono distinguere quattro situazioni giuridiche soggettive: 1. il soggetto passivo che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo Stato per l’iva relativa ai corrispettivi che gli spettano2. tale soggetto passivo è contemporaneamente creditore di rivalsa nei confronti del cessionario – committente 3. il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore per iva di rivalsa nei confronti di colui che cede il bene o presta il servizio 4. contemporaneamente tale soggetto mentre acquista beni o servizi ha diritto a recuperare l’iva dovuta su beni o servizi acquistati
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RISULTATO :
l’va è neutrale per i soggetti passivi dal punto di vista giuridico formale
non invece per i consumatori finali che devono pagare l’iva in via di rivalsa al venditore o prestatore ma non possono recuperarla verso lo Stato
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Dal punto di vista economico
è solo il consumatore ad essere inciso dal tributo
solo il consumatore finale deve pagare l’iva in via di rivalsa al venditore o prestatore ma non può recuperarla verso lo Stato
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• È imposta sul consumo (art. 53 Cost) → è il consumo l’indice di cap contributiva
• Diverso aspetto:
- economico: consumatori
- giuridico: soggetti passivi
• Neutralità in base al meccanismo detrazione – rivalsa
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Quindi
Distinzione tra Soggetti passivi
(doveri – pag imposta – adempimenti formali – diritto di detrazione)
Consumatore finale
(non ha né dir rivalsa né obblighi)
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Soggetti passivi e operazioni rilevanti ai fini iva
• Art. 1
• Art. 4 e 5
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Soggetti passiviImprenditore
• vale quanto detto per le IIDDcriterio sostanziale:
- attività di cui all’art. 2195 C.C. - in modo abituale ancorchè non esclusivo - no requisito dell’organizzazione - sì organizzazione ma solo per prestazioni di servizi fuori art. 2195 C.C. - anche attività agricola: art. 2135 C.C. (a differenza delle IIDD)
criterio formale: tutta attività svolta da società di tipo commerciale
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Esercenti arti e professioni • (simile a IIDD)
esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva di qualsiasi attività di lavoro autonomo (materiale e intellettuale)
quindi:persone fisiche società semplice associazione professionale
attività 1. può essere materiale o intellettuale ma deve essere svolta in modo autonomo 2. al di fuori dell’imprenditorialità
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….(confronto con la normativa comunitaria)
• Artt. 4 e 5 VI Direttiva Iva “chi esercita in modo indipendente e in qq luogo attività di produzione, commercio, prestatore di servizi, o una professione nonché chi procede, anche con una singola operazione, allo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti di una certa stabilità” Per quel che riguarda gli enti pubblici, sono soggetti passivi solo per attività economiche commerciali che esercitano non per quelle che esercitano in quanto pubbliche autorità
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(Diritto di) Rivalsa
• Operazione imponibile implica db verso Fisco per il soggetto passivodiritto di rivalsa del soggetto passivo verso chi
acquista
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Rivalsa
- Cr del soggetto passivo verso controparte - sorge per effetto di legge e si aggiunge al
corrispettivo (cioè si esegue con l’addebito dell’imposta al cessionario – committente)
- sorge con addebito dell’iva nella fattura
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Due elementi: 1) effettuazione di un’operazione imponibile 2) emissione fattura
- La rivalsa è un diritto ed un obbligo
è un obbligo - il soggetto passivo deve: emettere la fattura addebitare imposta a titolo di rivalsa
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è un diritto : cessionario – committente ha
diritto di ricevere la fattura
diritto in funzione della sua detrazione
QUINDI diritto di detrazione in misura pari all’imposta ad essi addebitata in via di rivalsa per gli acquisti
grazie alla detrazione : NEUTRALITA’
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Detrazione
detrazione - inerenza: rapporto tra acquisti e svolgimento
dell’attività che da diritto alla detrazione (operazioni imponibili)
si ha esclusione o limitazione del diritto di detrazione : se l’acquisto è correlato ad altre attività (ad es operazioni esenti)
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Indetraibilità
• Può essere specifica o analiticaOggettiva o soggettiva
SPECIFICA / ANALITICA
non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni / servizi afferenti operazioni esenti o non soggetti all’imposta
per operazioni promiscue: detraibilità al 50%
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hp particolare: soggetto passivo IVA esercita attività che danno – non danno diritto alla detrazione cioè quando compie operazioni esenti in modo sistematico Iva detratta in base al PRO RATA (= % data dal rapporto tra operazioni con diritto di detrazione /operazioni con dir di detrazione + op esenti)
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OGGETTIVA / SOGGETTIVA OGGETTIVA beni per i quali è difficile stabilire inerenza (si presume la non inerenza) es: moto, aerei, auto, lubrificanti e carburanti, spese di rappresentanza, alberghi, alimenti, ristoranti, acquisto e locazione di fabbricati ad uso abitativo cellulare al 50%
SOGGETTIVAenti non comm → IVA detraibile : solo quella per acquisti relativi ad attività agricola e commerciale ma contabilità separata
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Artt. 18, 19, 19 bis, 19 bis n. 1, 19 vis n.2, 19 ter
Detrazione al momento dell’acquisto senza l’effettivo utilizzo Ma se utilizzo è diverso va rettificata: Es beni ammortizzabili (art. 19 bis 2) In misura integrale nell’anno di acquisto Se negli anni ss aumenta % operazioni esenti → la detrazione va modificata Sistema del pro rata temporis La rettifica riguarda i 4 anni ss all’acquisto se si ha una variazione della % di detrazione sup a 10 punti
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PRESUPPOSTO OGGETTIVO art. 1
(operazioni) • Campo di applicazione IVA: operazioni
INCLUSE Imponibili Non imponibili Esenti (limitano il diritto di detrazione)
ESCLUSE - Non hanno alcun rilievo a livello sostanziale e formale - Non incidono su diritto di detrazione e sul calcolo del
volume d’affari
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Operazioni incluse
1. Imponibili cessione di beni prestazione di servizi (effettuate da imprenditori e professionisti nel territorio dello Stato) acquisti intracomunitari importazione da paesi extra-UE (da chiunque effettuate)
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….• Cessione di beni: def + onerosità
trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni dietro corrispettivo (a titolo oneroso)
assimilate: vendita con riserva di proprietà ; locazione con clausola di trasf della proprietà; autoconsumo; cessioni gratuite dei beni ogg dell’attività
escluse: cessioni nell’attività straord (cessio d’azienda, trasf e fusioni) ; cessio di terreni non edificabili; cessio di denaro; campioni di modico valore, di beni di prima necessità
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• Prestazioni di servizi: definizione diversa da VI Direttiva IVA: formula residuale,
DPR n. 633/1972 più dettagliato tutte quelle che implicano obblighi di fare, permettere,
non fare dietro corrispettivo Assimilate:
- prestazioni di valore superiore a 50.000 L. da soli imprenditori per uso familiare o personale o a titolo gratuito per finalità extra-imprenditoriali - concessioni di beni in locazione, affitto, … - cessioni di diritti su beni immateriali (concessioni, licenze per diritto d’autore) - cessione di contratti
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escluse
- cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore
- prestiti obbligazionari
- cessione di contratto aventi ad oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta
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….2 Esenti: art. 10
• no imposta • Sì obblighi formali (con indicazione dell’esenzione) • no detrazione dell’iva a monte • quali sono?
- operazioni di tipo finanziario - relative a riscossione - esercizio di giochi e scommesse - prestazioni di mandato e mediazione - operazioni in oro - operazioni immobiliari - operazioni socialmente rilevanti (sanitarie, educative, culturali …)
• caratteristica: no detrazione iVa su acquisti (quindi è un costo)
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3 Operazioni non imponibili no obbligo d’imposta sì obblighi formali sì integrale deduzione dell’iva assolta
su acquisti
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• Principio di territorialità
due ambiti territoriali:
Stato italiano – UE
due tipi di operazioni :
intracomunitarie – extracomunitarie (solo per queste si parla in senso tecnico di imp ed exp)
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art. 7 due indicazioni in merito a :
1) territorio dello Stato e territorio della Comunità (individuazione)
2) localizzazione operazioni
cessio → luogo in cui si trovano i beni
prestazioni → criterio del domicilio o residenza nel territorio del sogg che presta il servizio
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• 2 tipi di tassazione: nel Pese di origine nel Paese di destinazione → adottato da UE quindi tassazione importazioni e detassazione esportazioni
Ma diverso regime intra/extra UE → è imponibile solo importazione extra UE (importazione
intra UE è considerata come acquisto intra UE) → Importazione di beni e servizi è imponibile mentre
l’esportazione è operazione non imponibile
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Importazioni di beni e servizi
• iva su importazione è tributo doganale, amministrato da Uff doganale e applicato secondo le leggi doganali duplica il tributo interno per uniformare il trattamento fiscale dei beni base imponibile: valore pieno della merce; è imposta monofase: va applicata ad ogni operazione di importazione base imponibile: valore merce, determinata secondo disposizioni doganali, + diritti doganali e spese inoltro fino al luogo di destinazione
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Esportazione : op non imponibile
da 1/1/1993 cessione extra UE soggette a disciplina diversa rispetto a cessione intra UE regola generale(nei 2 casi) è la non imponibilità → ad aliquota 0: non scontano l’imposta ma danno diritto alla detrazione 3 tipi: 1) cessione all’esportazione 2) operazioni assimilate alle precedenti 3) servizi internazionali o connessi a scambi internazionali per evitare rimborsi (sono sempre a cr) art. 8, lett c) ammette l’acquisto senza applicazione dell’iva fino a concorrenza dell’esportazione dell’anno precedente (plafond)
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• da 1/1/1993 abolite frontiere fiscali
disciplina delle operazioni intracomuntarie: imp ed exp UE non sono più imp ed
exp in senso tecnico ma acquisti e cessio intracomunitari
regime: tassazione nel Paese di destinazione in via transitoria (fino a quando non si stabilirà l’altro)
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vendite tra sogg passivi intra UE tassate a carico del compratore
acquisti intra UE : autonomo presupposto impositivo (tra op imponibili) condizioni: - tra sogg passivi
- operazioni onerose e trasferimento proprietà
- beni fisicamente introdotti nel territorio italiano
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acquirente, ricevuta la fattura, la integra indicando:
- ammontare
- iva con aliquota italiana
poi la annota in entrambi i registri
solo tra sogg passivi / se l’acquisto è tra privati non si paga iva
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se acquirente è consumatore finale:
- op è imponibile a carico del venditore
- vengono tassati nel Paese d’origine
eccezioni:
acquisti intra UE da enti non comm (sono acquisti intra UE solo sopra certa soglia)
op esenti
produttori agricoli in regime speciale (detrazione forfetaria)
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quindi Cessio intra UE →
Non imponibili in Italia a condizione che avvenga tra sogg iVA
Sono imponibili nel Paese di detsinazione il cessionario deve comunicare al cedente naz il proprio
codice di identificazione
Per il fornitore: non imponibile Per cliente: autofattura con aliquota del proprio paese,
registrata in entrambi i registri Assimilate a cessio all’exp → non imponibili
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Per i non res.ti UE →
Rappr fiscale
- se c’è rappresentante fiscale il residente che vende a non residente emette fattura al rappresentante
- Se non c’è rappresentane: il residente emette autofattura
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momento impositivo: art. 6
È il momento in cui l’operazione si intende effettuata e si ha l’esigibilità
Esigibilità:
effetto giuridico con doppia valenza
→ per chi fa op attive: fa decorrere il tempo per gli adempimenti dovuti
→ per compratore – acquirente: ha valore ai fini della detrazione
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• Cessioni
mobili → consegna o spedizione
immobili → stipula atto • Prestazioni
quando è pagato il corrispettivo
(no ultimazione della prestazione)
Se effetti differiti → quando si verificano gli effetti e in ogni caso dopo 1 anno da consegna o spedizione
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Fattispecie anticipate:
1) Emissione fattura: quando la fattura è emessa l’operazione si ha per effettuata
2) Idem per il pag del corrispettivo (nelle cessioni, perché per le prestazioni è già così)
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• Base imponibile : ammontare del corrispettivo contrattuale pattuito non rileva valore normale – venale tranne se non c’è corrispettivo o corrispettivo in natura – valore normale rientrano : oneri e spese per le
esecuzioni non rientrano: i di mora e penalità
rimborsi spese per conto del cliente
imballaggi
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Aliquote iva
Ordinaria – 20%Ridotta – 10% 4% per generi di prima necessità
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Adempimenti formali
• Dichiarazione inizio (var / cessazione) attività : n° partita IVA
• Fattura
contenuto
importanza : per momento effettuazione operazione / rende dovuta l’imposta
• Registrazione: vendite entro 15 gg
acquisti entro 1 anno
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• Autofatturazione (a carico del cessionario)
se cedente ha omesso la fattura
se cedente è non res.te e non ha rappr fiscale
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….• Rettifica all’ammontare dell’imposta o imponibile
in aumento: è obbligatoria va fatta con fattura integrativa (che ha le stesse caratteristiche della
fattura ordinaria) : Nota di addebito in diminuzione: è facoltativa con nota di accredito
Anche per errori di fatto o registrazione Vietate se per accordo delle parti e dopo 1 anno da operazione
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• Contabilità semplificata volume d’affari minore
309.874,14 euro per prestazioni di servizi 516.456,90 per le altre
bollettario madre-figlia liq e versamenti periodici: trimestrali
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• Dichiarazione annuale art 28 / periodica (non più)
• Versamento periodico annuale a titolo d’acconto (entro
27/12)di conguaglio (entro termine di presentazione della dichiarazione)
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….se eccedenza a credito - Compensata con altri tributi - Riportata a nuovo per es ss - Rimborsata – regime di rimborso in determinati casi:
1 a chi cessa l’attività 2 a chi esercita con acquisti con aliquote > a quelle delle vendite 3 a chi fa operazioni non imponibili per almeno il 25% della sua attività 4 a chi acquista beni amm.bili o spese per studi e ricerche 5 a chi opera fuori Italia prevalentemente 6 ai non res.ti
da qq soggetto passivo (quando da dichiarazione risulta un cr per 2 anni ss) cautela: garanzia (fino a quando la dichiarazione può essere rettificata)
rimborso accelerato (per i cr emergenti da dich infrannuali) operazioni attive : con aliquote < acquisti operazioni attive, per almeno il 25%, sono operazioni non imponibili